(parte 16)

           	
				
 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
                
              Comma 634 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21-bis  del  citato
          decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  21-bis.   (Disposizioni   particolari   per   le
          emulsioni). 
              1. Nell'ambito di un  programma  della  durata  di  sei
          anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre
          2019, e' stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di
          seguito indicate, applicabile alle  emulsioni  stabilizzate
          idonee all'impiego nella carburazione e nella  combustione,
          anche prodotte al medesimo soggetto che le utilizza  per  i
          medesimi impieghi limitatamente ai  quantitativi  necessari
          al suo fabbisogno: 
              a)  emulsione  stabilizzata  di   gasolio   con   acqua
          contenuta in misura variabile dal 12 al  15  per  cento  in
          peso: 
              1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 
              2) usata  come  combustibile  per  riscaldamento:  euro
          245,16 per mille litri; 
              b) emulsione di olio combustibile denso ATZ  con  acqua
          contenuta in misura variabile dal 12 al  15  per  cento  in
          peso: 
              1) usata  come  combustibile  per  riscaldamento:  euro
          99,32 per mille chilogrammi; 
              2)  per  uso  industriale:   euro   41,69   per   mille
          chilogrammi; 
              c) emulsione di olio combustibile denso BTZ  con  acqua
          contenuta in misura variabile dal 12 al  15  per  cento  in
          peso: 
              1) usata  come  combustibile  per  riscaldamento:  euro
          29,52 per mille chilogrammi; 
              2)  per  uso  industriale:   euro   20,84   per   mille
          chilogrammi. 
              2. (sostituito). 
              3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle
          dogane sono stabilite  le  caratteristiche  tecniche  delle
          emulsioni  di  cui  al  comma  1  ai  fini  della  verifica
          dell'idoneita'  all'impiego  nella  carburazione  e   nella
          combustione.". 
                
              Comma 635 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 108. 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.". 
              Comma 641 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1117  del
          codice civile: 
              "Art. 1117. (Parti comuni dell'edificio). 
              Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
          singole unita' immobiliari dell'edificio, anche  se  aventi
          diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
          dal titolo: 
              1) tutte  le  parti  dell'edificio  necessarie  all'uso
          comune,  come  il  suolo  su  cui  sorge   l'edificio,   le
          fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
          i tetti e  i  lastrici  solari,  le  scale,  i  portoni  di
          ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili  e
          le facciate; 
              2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali  per
          i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
          del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e  i  sottotetti
          destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
          all'uso comune; 
              3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
          genere destinati all'uso  comune,  come  gli  ascensori,  i
          pozzi, le  cisterne,  gli  impianti  idrici  e  fognari,  i
          sistemi centralizzati di distribuzione  e  di  trasmissione
          per il gas, per l'energia elettrica, per  il  riscaldamento
          ed  il  condizionamento   dell'aria,   per   la   ricezione
          radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
          flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i
          relativi collegamenti  fino  al  punto  di  diramazione  ai
          locali di proprieta'  individuale  dei  singoli  condomini,
          ovvero, in caso di  impianti  unitari,  fino  al  punto  di
          utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
          materia di reti pubbliche.". 
                
              Comma 646 
              Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23
          marzo 1998, n. 138, reca "Regolamento recante norme per  la
          revisione generale  delle  zone  censuarie,  delle  tariffe
          d'estimo delle unita' immobiliari  urbane  e  dei  relativi
          criteri nonche' delle commissioni censuarie  in  esecuzione
          dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662.". 
              Comma 647 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
              "Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
          e sui servizi). 
              1. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  e'  istituito  in
          tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
          sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei  costi  relativi
          al servizio di gestione dei rifiuti urbani  e  dei  rifiuti
          assimilati avviati allo smaltimento, svolto  in  regime  di
          privativa  pubblica  ai  sensi  della   vigente   normativa
          ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
          comuni. 
              2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria  e'  il
          comune  nel   cui   territorio   insiste,   interamente   o
          prevalentemente,    la    superficie     degli     immobili
          assoggettabili al tributo. 
              3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o
          detenga a  qualsiasi  titolo  locali  o  aree  scoperte,  a
          qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti
          urbani. 
              4. Sono escluse dalla tassazione,  ad  eccezione  delle
          aree scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o
          accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
          di cui all'articolo 1117 del codice civile  che  non  siano
          detenute o occupate in via esclusiva. 
              5. Il tributo  e'  dovuto  da  coloro  che  occupano  o
          detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
          con vincolo di solidarieta' tra  i  componenti  del  nucleo
          familiare o tra coloro che usano in comune i  locali  o  le
          aree stesse. 
              6.  In  caso  di  utilizzi  temporanei  di  durata  non
          superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
          tributo e' dovuto soltanto  dal  possessore  dei  locali  e
          delle  aree  a  titolo  di  proprieta',   usufrutto,   uso,
          abitazione, superficie. 
              7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri
          commerciali integrati il soggetto che  gestisce  i  servizi
          comuni e' responsabile del versamento  del  tributo  dovuto
          per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i  locali
          ed aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o
          detentori, fermi restando nei confronti di  questi  ultimi,
          gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal   rapporto
          tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
              8.  Il  tributo  e'  corrisposto  in  base  a   tariffa
          commisurata ad anno  solare,  cui  corrisponde  un'autonoma
          obbligazione tributaria. 
              9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e  qualita'
          medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
          superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di
          attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione
          delle disposizioni di cui al  comma  9-bis,  la  superficie
          delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  iscritte
          o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
          tributo e' costituita da quella calpestabile dei  locali  e
          delle  aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e
          assimilati.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo   si
          considerano le superfici dichiarate  o  accertate  ai  fini
          della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
          cui  al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507
          (TARSU), o della  Tariffa  di  igiene  ambientale  prevista
          dall'articolo 49 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 (TIA  2).  Ai  fini  dell'attivita'  di
          accertamento,  il  comune,  per  le  unita'  immobiliari  a
          destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  nel  catasto
          edilizio   urbano,   puo'   considerare   come   superficie
          assoggettabile al tributo  quella  pari  all'80  per  cento
          della superficie catastale determinata  secondo  i  criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  Con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  sentita  la
          Conferenza   Stato-citta'    ed    autonomie    locali    e
          l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
          le procedure di interscambio dei dati tra  i  comuni  e  la
          predetta  Agenzia.  Per  le  altre  unita'  immobiliari  la
          superficie  assoggettabile   al   tributo   rimane   quella
          calpestabile. 
              9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra  i  comuni  e
          l'Agenzia del territorio  per  la  revisione  del  catasto,
          vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
          catastali relativi alle unita' immobiliari  a  destinazione
          ordinaria e  i  dati  riguardanti  la  toponomastica  e  la
          numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
          fine di addivenire  alla  determinazione  della  superficie
          assoggettabile al tributo pari all'80 per cento  di  quella
          catastale  determinata  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  n.  138  del  1998.  I  comuni  comunicano   ai
          contribuenti le nuove  superfici  imponibili  adottando  le
          piu'  idonee  forme  di  comunicazione   e   nel   rispetto
          dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              10.    Nella    determinazione     della     superficie
          assoggettabile al tributo non  si  tiene  conto  di  quella
          parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali,  a
          condizione  che  il  produttore  ne   dimostri   l'avvenuto
          trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
              11. La tariffa e' composta da una quota determinata  in
          relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
          di gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli
          investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
          una quota rapportata alle quantita' di  rifiuti  conferiti,
          al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
          modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
          investimento e di  esercizio.  La  tariffa  e'  determinata
          ricomprendendo anche i costi di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
              12. 
              13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni
          di cui ai commi da 8 a 12,  si  applica  una  maggiorazione
          pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei  costi
          relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni,  i  quali
          possono,  con   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          modificare in aumento la misura della maggiorazione fino  a
          0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della  tipologia
          dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica n.  138  del
          1998 e' citato nella  nota  al  comma  646  della  presente
          legge. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  della
          citata legge 27 luglio 2000, n. 212: 
              "Art. 6. (Conoscenza degli atti e semplificazione). 
              1.  L'amministrazione   finanziaria   deve   assicurare
          l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
          a lui destinati.  A  tal  fine  essa  provvede  comunque  a
          comunicarli  nel   luogo   di   effettivo   domicilio   del
          contribuente,  quale  desumibile  dalle   informazioni   in
          possesso  della   stessa   amministrazione   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
          nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio  speciale
          ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
          atti da comunicare. Gli atti sono in ogni  caso  comunicati
          con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto  non
          sia conosciuto da soggetti diversi dal  loro  destinatario.
          Restano ferme le disposizioni in materia di notifica  degli
          atti tributari. 
              2. L'amministrazione deve informare il contribuente  di
          ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai  quali  possa
          derivare il mancato riconoscimento  di  un  credito  ovvero
          l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di  integrare
          o  correggere  gli  atti  prodotti   che   impediscono   il
          riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
              3.  L'amministrazione  finanziaria  assume   iniziative
          volte a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le
          istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione
          siano messi a disposizione del contribuente in tempi  utili
          e siano comprensibili anche  ai  contribuenti  sforniti  di
          conoscenze in materia  tributaria  e  che  il  contribuente
          possa adempiere le obbligazioni  tributarie  con  il  minor
          numero di adempimenti e nelle forme  meno  costose  e  piu'
          agevoli. 
              4. Al contribuente non possono, in  ogni  caso,  essere
          richiesti  documenti  ed  informazioni  gia'  in   possesso
          dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
          pubbliche indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti  ed
          informazioni sono  acquisiti  ai  sensi  dell'articolo  18,
          commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
          casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati  e  qualita'
          del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 
              5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
          dalla liquidazione di tributi risultanti da  dichiarazioni,
          qualora sussistano incertezze su  aspetti  rilevanti  della
          dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve  invitare
          il contribuente, a mezzo del servizio postale o  con  mezzi
          telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a  produrre
          i documenti mancanti entro un termine  congruo  e  comunque
          non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
          richiesta . La disposizione si  applica  anche  qualora,  a
          seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
          rimborso  di  imposta  rispetto  a  quello  richiesto.   La
          disposizione non si applica nell'ipotesi  di  iscrizione  a
          ruolo di tributi per i quali il contribuente non e'  tenuto
          ad  effettuare  il  versamento  diretto.   Sono   nulli   i
          provvedimenti emessi in violazione  delle  disposizioni  di
          cui al presente comma.". 
              Comma 651 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1999, n.  158,  reca  "Regolamento  recante  norme  per  la
          elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire   la
          tariffa del servizio di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti
          urbani". 
                
              Comma 652 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e  che
          abroga alcune direttive: 
              "Art. 14. (Costi). 
              1. Secondo il principio «chi  inquina  paga»,  i  costi
          della gestione dei rifiuti sono  sostenuti  dal  produttore
          iniziale o  dai  detentori  del  momento  o  dai  detentori
          precedenti dei rifiuti. 
              2. Gli Stati membri possono decidere che i costi  della
          gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti   parzialmente   o
          interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e
          che i distributori di  tale  prodotto  possano  contribuire
          alla copertura di tali costi.". 
                
              Comma 654 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: 
              "Art. 15. (Costi dello smaltimento  dei  rifiuti  nelle
          discariche). 
              1.  Il  prezzo  corrispettivo  per  lo  smaltimento  in
          discarica deve  coprire  i  costi  di  realizzazione  e  di
          esercizio  dell'impianto,  i   costi   sostenuti   per   la
          prestazione della garanzia finanziaria ed i  costi  stimati
          di chiusura, nonche' i costi di  gestione  successiva  alla
          chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10
          comma 1, lettera i).". 
              Comma 655 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  33-bis  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria): 
              "Art. 33-bis. (Servizio di raccolta e  smaltimento  dei
          rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). 
              1. A  decorrere  dall'anno  2008,  il  Ministero  della
          pubblica istruzione provvede a  corrispondere  direttamente
          ai  comuni  la  somma  concordata  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali nelle sedute del  22  marzo
          2001 e del  6  settembre  2001,  valutata  in  euro  38,734
          milioni,  quale  importo  forfetario  complessivo  per   lo
          svolgimento, nei confronti  delle  istituzioni  scolastiche
          statali, del servizio di raccolta, recupero  e  smaltimento
          dei rifiuti solidi  urbani  di  cui  all'articolo  238  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri  e  le
          modalita' di corresponsione delle somme dovute  ai  singoli
          comuni, in proporzione alla consistenza  della  popolazione
          scolastica,  sono  concordati  nell'ambito  della  predetta
          Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della
          dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all' articolo 1, comma 601,
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere  dal
          medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali  non
          sono piu' tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo
          del servizio di cui al  citato  articolo  238  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il  Ministero  della
          pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di
          cui  al  presente  comma,  informando  tempestivamente   il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  anche  ai  fini
          dell'adozione  dei   provvedimenti   correttivi,   di   cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati, ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero
          2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
          entrata in vigore dei provvedimenti di  cui  al  precedente
          periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi   alle   Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative.". 
              Comma 659 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni). 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'  articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le societa' di  cui  all'  articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
          articolo 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. A 
              7. ". 
                
              Comma 660 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella  nota
          al comma 659 della presente legge. 
                
              Comma 664 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
              "Art. 11. (Imposta municipale secondaria). 
              1. L'imposta municipale  secondaria  e'  introdotta,  a
          decorrere dall'anno 2014, con deliberazione  del  consiglio
          comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo:  la
          tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il
          canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
          comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle  pubbliche
          affissioni,     il     canone     per      l'autorizzazione
          all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
          l'integrazione  dei  bilanci   degli   enti   comunali   di
          assistenza e' abolita  a  decorrere  dall'introduzione  del
          tributo di cui al presente articolo. 
              2. Con regolamento, da adottare ai sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della citata legge n. 400 del  1988,  d'intesa
          con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'
          dettata  la  disciplina  generale  dell'imposta  municipale
          secondaria, in base ai seguenti criteri: 
              a) il presupposto del tributo e' l'occupazione dei beni
          appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile  dei
          comuni, nonche' degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il
          suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; 
              b)  soggetto  passivo  e'  il  soggetto  che   effettua
          l'occupazione; se l'occupazione e' effettuata con  impianti
          pubblicitari,  e'  obbligato  in  solido  il  soggetto  che
          utilizza   l'impianto   per   diffondere    il    messaggio
          pubblicitario; 
              c)  l'imposta  e'  determinata  in  base  ai   seguenti
          elementi: 
              1) durata dell'occupazione; 
              2) entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati
          o lineari; 
              3) fissazione di tariffe  differenziate  in  base  alla
          tipologia ed alle finalita' dell'occupazione, alla zona del
          territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe
          demografica del comune; 
              d)  le  modalita'  di  pagamento,   i   modelli   della
          dichiarazione, l'accertamento, la riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
          disciplinati   in   conformita'   con    quanto    previsto
          dall'articolo 9, commi 4,  6  e  7,  del  presente  decreto
          legislativo; 
              e) l'istituzione del servizio di  pubbliche  affissioni
          non e' obbligatoria e sono  individuate  idonee  modalita',
          anche  alternative   all'affissione   di   manifesti,   per
          l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per  legge,
          nonche' per l'agevolazione della diffusione di  annunci  di
          rilevanza sociale e culturale; 
              f) i comuni, con proprio  regolamento  da  adottare  ai
          sensi dell'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997, hanno la facolta' di  disporre  esenzioni  ed
          agevolazioni, in modo da consentire anche  una  piu'  piena
          valorizzazione della  sussidiarieta'  orizzontale,  nonche'
          ulteriori modalita' applicative del tributo.". 
                
              Comma 666 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 
              "Art. 19. (Istituzione e disciplina del tributo). 
              1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con  la
          disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale,
          le tariffe in materia  di  tassa  per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  solidi  urbani,  a  fronte  dell'esercizio   delle
          funzioni   amministrative   di    interesse    provinciale,
          riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,
          il  rilevamento,  la  disciplina  ed  il  controllo   degli
          scarichi  e  delle  emissioni  e  la   tutela,   difesa   e
          valorizzazione del suolo, e' istituito, a decorrere dal  1°
          gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province. 
              2. Il tributo  e'  commisurato  alla  superficie  degli
          immobili  assoggettata  dai  comuni  alla  tassa   per   lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed  e'  dovuto  dagli
          stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti,
          sono tenuti al pagamento della predetta tassa . 
              3. Con delibera della giunta provinciale,  da  adottare
          entro il  mese  di  ottobre  di  ciascun  anno  per  l'anno
          successivo,  il  tributo  e'  determinato  in  misura   non
          inferiore all'1 per cento ne'  superiore  al  5  per  cento
          delle tariffe per unita' di superficie  stabilite  ai  fini
          della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non
          sia adottata entro la predetta data la misura  del  tributo
          si applica anche per l'anno successivo. 
              4. In prima  applicazione  il  termine  per  l'adozione
          della delibera prevista  dal  comma  3  e'  fissato  al  15
          gennaio  1993  ed  il  relativo  provvedimento,  dichiarato
          esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno  1990,
          n. 142, e'  trasmesso  in  copia  entro  cinque  giorni  ai
          comuni. Se la delibera non e' adottata nel predetto termine
          il tributo si applica nella misura minima. 
              5. Il tributo e'  liquidato  e  iscritto  a  ruolo  dai
          comuni contestualmente alla tassa per  lo  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani e  con  l'osservanza  delle  relative
          norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione  e
          le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per
          lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  deliberati  nei
          termini di cui agli artt. 28 e 290 del  T.U.F.L.  approvato
          con  R.D.  14  settembre  1931,  n.   1175   e   successive
          modificazioni,  sono  integrati   con   apposita   delibera
          comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale  per
          il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno,
          e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
          comune  spetta  una  commissione,  posta  a  carico   della
          provincia impositrice, nella misura dello  0.30  per  cento
          delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite
          le modalita' per l'interscambio tra comuni  e  province  di
          dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo . 
              7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla  tassa
          per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  previa
          deduzione della corrispondente  quota  del  compenso  della
          riscossione, e'  versato  dal  concessionario  direttamente
          alla tesoreria della provincia nei  termini  e  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". 
              Comma 667 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  della
          citata legge 23 agosto 1988. n. 400: 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Comma 668 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella  nota
          al comma 659 della presente legge. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica n.  158  del
          1999 e' citato nella  nota  al  comma  651  della  presente
          legge. 
              Comma 670 
              Il testo vigente dell'articolo 1117 del  codice  civile
          e' citato nella nota al comma 641 della presente legge. 
              Comma 675 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell'imposta
          municipale propria). 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale fino al 2014 in base agli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
          per le case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia
          residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi   le
          stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in   attuazione
          dell'articolo  93  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non
          si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
          comma 11 a favore dello Stato  e  il  comma  17.  I  comuni
          possono  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione
          principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
          proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
          acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero   o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale  presentate,  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'
          articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              Comma 676 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' citato  nella  nota
          al comma 659 della presente legge. 
              Comma 678 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   13   del   citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          citato nella nota al comma 675 della presente legge. 
                
              Comma 679 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella  nota
          al comma 659 della presente legge. 
              Comma 680 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 1
          del decreto-legge 30 novembre 2013,  n.  133  (Disposizioni
          urgenti  concernenti  l'IMU,  l'alienazione   di   immobili
          pubblici e la Banca d'Italia): 
              "Art. 1. (Abolizione della seconda rata dell'IMU). 
              1-4 (Omissis). 
              5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta
          municipale     propria     risultante     dall'applicazione
          dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia  di
          immobile di cui al comma  1  deliberate  o  confermate  dal
          comune per l'anno 2013 e, se inferiore,  quello  risultante
          dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di  base
          previste dalle norme  statali  per  ciascuna  tipologia  di
          immobile  di  cui  al  medesimo  comma  1  e'  versata  dal
          contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro  il  16
          gennaio 2014. 
              (Omissis).". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   14   del   citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          citato nella nota al comma 647 della presente legge. 
              Comma 682 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nella  nota
          al comma 659 della presente legge. 
                
              Comma 686 
              Il testo del decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.
          507 reca "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
          sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni,
          della tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche
          dei comuni e delle province  nonche'  della  tassa  per  lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma  dell'art.  4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino della finanza territoriale". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   49   del   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  abrogato  dall'articolo
          264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava "
          Istituzione della tariffa". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  238  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art.  238.  (Tariffa  per  la  gestione  dei   rifiuti
          urbani). 
              1. Chiunque  possegga  o  detenga  a  qualsiasi  titolo
          locali, o aree scoperte  ad  uso  privato  o  pubblico  non
          costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi,  a
          qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del  territorio
          comunale,  che  producano  rifiuti  urbani,  e'  tenuto  al
          pagamento  di  una  tariffa.  La  tariffa  costituisce   il
          corrispettivo per lo svolgimento del servizio di  raccolta,
          recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi   urbani   e
          ricomprende anche i costi  indicati  dall'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La  tariffa  di
          cui all'articolo 49  del  decreto  legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22,  e'  soppressa  a  decorrere  dall'entrata  in
          vigore del presente articolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 11. 
              2.  La  tariffa  per  la  gestione   dei   rifiuti   e'
          commisurata alle quantita' e qualita'  medie  ordinarie  di
          rifiuti prodotti per unita'  di  superficie,  in  relazione
          agli usi e alla tipologia di attivita' svolte,  sulla  base
          di parametri, determinati con  il  regolamento  di  cui  al
          comma 6, che  tengano  anche  conto  di  indici  reddituali
          articolati per fasce di utenza e territoriali. 
              3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma  6,  dalle
          Autorita' d'ambito ed e' applicata e riscossa dai  soggetti
          affidatari del servizio di gestione  integrata  sulla  base
          dei criteri fissati dal regolamento  di  cui  al  comma  6.
          Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura
          anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti
          urbani quali, ad esempio, le  spese  di  spazzamento  delle
          strade. Qualora detti costi vengano coperti con la  tariffa
          cio' deve essere evidenziato nei  piani  finanziari  e  nei
          bilanci dei soggetti affidatari del servizio. 
              4. La tariffa e' composta da una quota  determinata  in
          relazione  alle  componenti  essenziali   del   costo   del
          servizio, riferite in particolare agli investimenti per  le
          opere ed ai relativi ammortamenti,  nonche'  da  una  quota
          rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
          fornito e all'entita' dei costi di gestione,  in  modo  che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento e di esercizio. 
              5.  Le  Autorita'  d'ambito  approvano   e   presentano
          all'Autorita' di cui all'articolo 207 il piano  finanziario
          e la relativa relazione redatta  dal  soggetto  affidatario
          del servizio di  gestione  integrata.  Entro  quattro  anni
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 6, dovra' essere gradualmente assicurata  l'integrale
          copertura dei costi. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e
          le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,   le
          rappresentanze  qualificate  degli  interessi  economici  e
          sociali presenti nel Consiglio economico e sociale  per  le
          politiche ambientali  (CESPA)  e  i  soggetti  interessati,
          disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
          presente decreto e nel rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente articolo, i criteri  generali  sulla  base  dei
          quali vengono definite le  componenti  dei  costi  e  viene
          determinata  la  tariffa,  anche   con   riferimento   alle
          agevolazioni  di  cui  al  comma  7,  garantendo   comunque
          l'assenza di oneri per le autorita' interessate. 
              7. Nella determinazione della  tariffa  possono  essere
          previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle
          adibite ad uso stagionale o non  continuativo,  debitamente
          documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici
          reddituali articolati per fasce di utenza  e  territoriali.
          In  questo  caso,  nel  piano  finanziario  devono   essere
          indicate le risorse necessarie  per  garantire  l'integrale
          copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni,
          secondo i criteri fissati dal regolamento di cui  al  comma
          6. 
              8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene  conto  anche
          degli obiettivi  di  miglioramento  della  produttivita'  e
          della  qualita'  del  servizio  fornito  e  del  tasso   di
          inflazione programmato. 
              9. L'eventuale modulazione della  tariffa  tiene  conto
          degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori  che
          risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 
              10.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati che il produttore dimostri di  aver  avviato  al
          recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che
          effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 
              11. Sino alla emanazione  del  regolamento  di  cui  al
          comma  6  e  fino  al  compimento  degli  adempimenti   per
          l'applicazione della tariffa continuano  ad  applicarsi  le
          discipline regolamentari vigenti. 
              12. La riscossione volontaria e coattiva della  tariffa
          puo' essere effettuata secondo le disposizioni del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.". 
              Comma 688 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle  note
          al comma 659 della presente legge. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell' art. 3 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) abrogato 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.". 
              Comma 691 
              Il testo vigente dell'articolo 52  del  citato  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' citato nelle  note
          al comma 659 della presente legge. 
                
              Comma 694 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2729  del
          codice civile: 
              "Art. 2729. (Presunzioni semplici). 
              Le presunzioni non stabilite dalla legge sono  lasciate
          alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere  che
          presunzioni gravi, precise e concordanti. 
              Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
          la legge esclude la prova per testimoni.". 
                
              Comma 695 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti). 
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
          di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal  comma
          1 dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un  importo  pari
          ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  Identica
          sanzione si applica nei casi di liquidazione della  maggior
          imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              3. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.". 
              Comma 701 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   161   a   170
          dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296
          : 
              "161. Gli enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di
          propria  competenza,   procedono   alla   rettifica   delle
          dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o
          ritardati versamenti,  nonche'  all'accertamento  d'ufficio
          delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
          notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con
          raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito  avviso
          motivato.  Gli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica   e
          d'ufficio devono essere notificati, a  pena  di  decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
          dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini  devono
          essere contestate o  irrogate  le  sanzioni  amministrative
          tributarie, a norma degli articoli  16  e  17  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              162.  Gli  avvisi  di  accertamento  in   rettifica   e
          d'ufficio  devono   essere   motivati   in   relazione   ai
          presupposti di fatto ed  alle  ragioni  giuridiche  che  li
          hanno determinati; se la motivazione fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto  essenziale.
          Gli  avvisi  devono  contenere,   altresi',   l'indicazione
          dell'ufficio  presso  il  quale   e'   possibile   ottenere
          informazioni complete in merito  all'atto  notificato,  del
          responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorita'
          amministrativa presso i quali e'  possibile  promuovere  un
          riesame anche nel merito dell'atto in sede  di  autotutela,
          delle modalita', del termine e dell'organo  giurisdizionale
          cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine di  sessanta
          giorni entro cui  effettuare  il  relativo  pagamento.  Gli
          avvisi  sono   sottoscritti   dal   funzionario   designato
          dall'ente locale per la gestione del tributo. 
              163. Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi
          locali il relativo titolo esecutivo deve essere  notificato
          al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre
          del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
          divenuto definitivo. 
              164. Il rimborso delle somme versate e non dovute  deve
          essere richiesto  dal  contribuente  entro  il  termine  di
          cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello  in
          cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
          locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
          giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
              165. La misura annua degli interessi e' determinata, da
          ciascun  ente  impositore,  nei   limiti   di   tre   punti
          percentuali di differenza rispetto al  tasso  di  interesse
          legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
          per giorno con decorrenza dal giorno in cui  sono  divenuti
          esigibili.  Interessi  nella  stessa  misura  spettano   al
          contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere  dalla
          data dell'eseguito versamento. 
              166.  Il  pagamento  dei  tributi  locali  deve  essere
          effettuato con arrotondamento all'euro per  difetto  se  la
          frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
          superiore a detto importo. 
              167. Gli enti locali disciplinano le modalita'  con  le
          quali i contribuenti possono compensare le somme a  credito
          con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. 
              168. Gli enti locali, nel rispetto dei  principi  posti
          dall'articolo 25 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza  gli
          importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non  sono
          dovuti o  non  sono  effettuati  i  rimborsi.  In  caso  di
          inottemperanza,  si  applica  la  disciplina  prevista  dal
          medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
              169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
              170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo  117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  gli  enti
          locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia  e
          delle finanze i dati  relativi  al  gettito  delle  entrate
          tributarie e patrimoniali, di  rispettiva  competenza.  Per
          l'inosservanza  di  detti  adempimenti  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 161, comma  3,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive  modificazioni.  Con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno, sono stabiliti il sistema  di  comunicazione,
          le  modalita'  ed  i  termini  per  l'effettuazione   della
          trasmissione dei dati.". 
                
              Comma 702 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 52 del citato
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
              "Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni) 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'  articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le societa' di  cui  all'  articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'
          articolo 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7. ". 
              Comma 705 
              Il testo dell'articolo 14 del citato  decreto  legge  6
          dicembre 2011,  n.  201,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e  sui
          servizi". 
              Comma 706 
              Si riporta il testo vigente del comma 145 della  citata
          legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
          deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          successive modificazioni, l'istituzione  di  un'imposta  di
          scopo  destinata  esclusivamente  alla  parziale  copertura
          delle  spese  per  la  realizzazione  di  opere   pubbliche
          individuate dai comuni nello stesso regolamento tra  quelle
          indicate nel comma 149.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del  citato
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23: 
              "Art. 6. (Imposta di scopo) 
              1. Con regolamento da adottare ai  sensi  dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
          successive  modificazioni,  i  comuni,   nella   disciplina
          dell'imposta di scopo di cui  all'articolo  1,  comma  145,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  anche
          prevedere: 
              a)  l'individuazione  di  opere   pubbliche   ulteriori
          rispetto a quelle  indicate  nell'articolo  1,  comma  149,
          della citata legge n. 296 del 2006; 
              b) l'aumento, sino a dieci anni, della  durata  massima
          di applicazione  dell'imposta  stabilita  dall'articolo  1,
          comma 147, della citata legge n. 296 del 2006; 
              c) la possibilita' che il gettito dell'imposta  finanzi
          l'intero ammontare della  spesa  per  l'opera  pubblica  da
          realizzare. 
              2.   A   decorrere    dall'applicazione    dell'imposta
          municipale   propria,   in   via   sperimentale,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214,  e  successive  modificazioni,  l'imposta  di
          scopo  si  applica,  o  continua  ad  applicarsi  se   gia'
          istituita, con riferimento  alla  base  imponibile  e  alla
          disciplina vigente per tale tributo.  Il  comune  adotta  i
          provvedimenti  correttivi   eventualmente   necessari   per
          assicurare il rispetto delle disposizioni di cui  ai  commi
          da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296.". 
              Comma 707 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
          legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell'imposta
          municipale propria) 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili restano ferme le  definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1,  A/8  e  A/9,  per  e  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata,
          l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini  italiani  non
          residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta'
          o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che  non  risulti
          locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa  in  comodato
          dal soggetto passivo ai parenti in  linea  retta  entro  il
          primo grado che la utilizzano come  abitazione  principale,
          prevedendo che l'agevolazione operi  o  limitatamente  alla
          quota di rendita risultante in  catasto  non  eccedente  il
          valore  di  euro  500  oppure  nel  solo  caso  in  cui  il
          comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
          superiore a 15.000 euro  annui.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad  una  sola  unita'  immobiliare.  L'imposta   municipale
          propria non si applica, altresi': 
              a)   alle   unita'   immobiliari   appartenenti    alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari; 
              b) ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
              c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a  seguito
          di  provvedimento  di  separazione  legale,   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
              d) a un unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 75. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale  presentate,  ai  sensi  del  comma  2-bis  dell'
          articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21. ". 
              Comma 708 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge n. 201  del
          6 dicembre 2011, come modificato dalla presente  legge,  e'
          citato nella nota al comma 707 del presente articolo. 
              Comma 709 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del citato decreto legge 29-11-2004, n. 282: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Comma 710 
              Si riporta il testo del comma 517 della citata legge 24
          dicembre 2012,  n.  228,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i  consumi  medi
          standardizzati  di   gasolio   da   ammettere   all'impiego
          agevolato di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche
          agricole   e   forestali   26   febbraio   2002,    recante
          «Determinazione dei consumi medi dei  prodotti  petroliferi
          impiegati in lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,
          nella silvicoltura  e  piscicoltura  e  nelle  coltivazioni
          sotto  serra  ai  fini  dell'applicazione  delle   aliquote
          ridotte o  dell'esenzione  dell'accisa»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo  2002,  sono  ridotti
          del 15 per cento. Limitatamente  all'anno  2013  i  consumi
          medi standardizzati  di  cui  al  periodo  precedente  sono
          ridotti del 10 per cento.". 
              Comma 711 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6  dicembre
          2011, n. 201, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          citato nella nota al comma 707 del presente articolo. 
              Comma 712 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6  dicembre
          2011, n. 201, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          citato nella nota al comma 707 del presente articolo. 
              Comma 713 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
              "Art. 8. (Imposta municipale propria) 
              1.  L'imposta  municipale  propria   e'   istituita   e
          sostituisce, per la componente immobiliare,  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  e  le  relative  addizionali
          dovute in relazione ai redditi fondiari  relativi  ai  beni
          non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 
              da 3 a 7. (abrogati). ". 
              Comma 714 
              Si riportano i testi del comma 1 dell'articolo 7 e  del
          comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, citato nella nota al comma  713  del  presente
          articolo, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Federalismo fiscale municipale) 
              1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e
          successive modificazioni, per il finanziamento dei  comuni,
          in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente  negli
          articoli  8,  comma  1,  e  11,  comma  1  sono  introdotte
          nell'ordinamento fiscale le seguenti  due  nuove  forme  di
          imposizione municipale: 
              a) una imposta municipale propria; 
              b) una imposta municipale secondaria. 
              2. (Omissis)." 
              "Art. 11. (Imposta municipale secondaria) 
              1. L'imposta municipale  secondaria  e'  introdotta,  a
          decorrere dall'anno 2015, con deliberazione  del  consiglio
          comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo:  la
          tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il
          canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
          comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle  pubbliche
          affissioni,     il     canone     per      l'autorizzazione
          all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
          l'integrazione  dei  bilanci   degli   enti   comunali   di
          assistenza e' abolita  a  decorrere  dall'introduzione  del
          tributo di cui al presente articolo.". 
              Comma 715 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, citato nella nota
          al comma 713 del presente articolo, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) 
              1. L'imposta municipale propria relativa agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni nella misura del  20  per  cento.  La
          medesima  imposta  e'  indeducibile  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. 
              (Omissis).". 
              Comma 716 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge
          29-11-2004, n. 282, e' citato nella nota al comma  709  del
          presente articolo. 
              Comma 717 
              Si riportano i testi del comma 1 dell'articolo 8 e  del
          comma 9 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, citato nella nota al comma  507  del  presente
          articolo, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 8.(Imposta municipale propria) 
              1.  L'imposta  municipale  propria  e'   istituita,   a
          decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la  componente
          immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche  e
          le relative addizionali  dovute  in  relazione  ai  redditi
          fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta  comunale
          sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel  successivo
          articolo 9, comma 9, terzo periodo. 
              (Omissis)." 
              "Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria) 
              1-8 (Omissis). 
              9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
          3, i redditi derivanti dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai  sensi  dell'articolo  43  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          continuano ad essere assoggettati  alle  ordinarie  imposte
          erariali  sui  redditi.  Sono  comunque  assoggettati  alle
          imposte sui  redditi  ed  alle  relative  addizionali,  ove
          dovute,  gli  immobili   esenti   dall'imposta   municipale
          propria.  Fermo  restando  quanto  previsto   dai   periodi
          precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo  non
          locati situati nello  stesso  comune  nel  quale  si  trova
          l'immobile adibito ad abitazione  principale,  assoggettati
          all'imposta municipale propria,  concorre  alla  formazione
          della  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche e delle relative addizionali  nella  misura
          del cinquanta per cento.". 
              Comma 719 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6  dicembre
          2011, n. 201, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          citato nella nota al comma 707 del presente articolo. 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  91-bis  del
          citato decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1: 
              "Art.  91-bis.   (Norme   sull'esenzione   dell'imposta
          comunale sugli immobili degli enti non commerciali) 
              1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo
          svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita'  non
          commerciali». 
              2. Qualora l'unita' immobiliare abbia  un'utilizzazione
          mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica  solo  alla
          frazione di unita' nella quale  si  svolge  l'attivita'  di
          natura  non  commerciale,  se   identificabile   attraverso
          l'individuazione degli  immobili  o  porzioni  di  immobili
          adibiti esclusivamente  a  tale  attivita'.  Alla  restante
          parte  dell'unita'  immobiliare,  in   quanto   dotata   di
          autonomia funzionale e reddituale permanente, si  applicano
          le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286.  Le
          rendite  catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
          periodo precedente producono effetto fiscale a partire  dal
          1° gennaio 2013. 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  relative   alla
          predetta dichiarazione,  gli  elementi  rilevanti  ai  fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma 1  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              4. E' abrogato  il  comma  2-bis  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.". 
              Comma 720 
              Il testo del comma 12-ter dell'articolo 13 del  decreto
          legge 6 dicembre 2011, n. 201,  e'  citato  nella  nota  al
          comma 707 del presente articolo. 
              Comma 721 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6  dicembre
          2011, n. 201, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          citato nella nota al comma 707 del presente articolo. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "Art. 17. (Oggetto). 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              [d-bis)  all'addizionale  regionale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche;] 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. ". 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 9
          del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, citato  nella
          nota al comma 713 del presente articolo: 
              "Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria) 
              1-2 (Omissis). 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              (Omissis).". 
              Comma 723 
              Si riporta il testo del comma 380 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre 2012, n 228 : 
              "380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
          accordo,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni  successivi.
          L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
          2013, a 4.717,9 milioni di euro.  Corrispondentemente,  nei
          predetti  esercizi  e'  versata  all'entrata  del  bilancio
          statale una quota di pari importo  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
          del decreto di  cui  al  primo  periodo,  e'  rideterminato
          l'importo da versare all'entrata del bilancio dello  Stato.
          La eventuale differenza positiva tra tale nuovo  importo  e
          lo stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,
          per essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni  di  euro  per  l'anno  2013;  i  predetti  importi
          considerano quanto previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo,  del  citato  articolo
          13; tale riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              (omissis)" 
              Il testo vigente del  comma  17  dell'articolo  13  del
          decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e' citato nella nota
          al comma 707 del presente articolo. 
              Comma 724 
              Il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
          del 29  maggio  2007  (Approvazione  delle  Istruzioni  sul
          Servizio  di  Tesoreria  dello  Stato)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16
          luglio 2007. 
              Comma 725 
              Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
          dicembre 2012, n 228 e' citato nella nota al comma 723  del
          presente articolo. 
              Il testo del comma  17  dell'articolo  13  del  decreto
          legge 6 dicembre 2011, n. 201,  e'  citato  nella  nota  al
          comma 505 del presente articolo. 
              Comma 727 
              Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
          dicembre 2012 n 228 e' citato nella nota al comma  723  del
          presente articolo. 
              Il testo del comma  17  dell'articolo  13  del  decreto
          legge 6 dicembre 2011, n. 201,  e'  citato  nella  nota  al
          comma 707 del presente articolo. 
              Comma 728 
              Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 6  dicembre
          2011, n. 201,  e'  citato  nella  nota  al  comma  707  del
          presente articolo. 
              Comma 729 
              Il testo del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
          dicembre 2012 n 228 e' citato nella nota al comma  723  del
          presente articolo. 
              Comma 732 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          03 del decreto legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.  494
          (Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime): 
              "03. 1. I canoni annui  per  concessioni  rilasciate  o
          rinnovate  con  finalita'  turistico-ricreative  di   aree,
          pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
          si applicano le disposizioni  relative  alle  utilizzazioni
          del demanio marittimo sono  determinati  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a) classificazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2007,
          delle aree, manufatti, pertinenze e  specchi  acquei  nelle
          seguenti categorie: 
              1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso
          pubblico ad alta valenza turistica; 
              2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad  uso
          pubblico a normale valenza  turistica.  L'accertamento  dei
          requisiti di alta e normale valenza turistica e'  riservato
          alle  regioni  competenti  per   territorio   con   proprio
          provvedimento.  Nelle   more   dell'emanazione   di   detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
              b) misura del canone annuo determinata come segue: 
              1) per le concessioni  demaniali  marittime  aventi  ad
          oggetto aree e specchi acquei, per gli anni  2004,  2005  e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  le
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
              1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per  la
          categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per  la  categoria
          B; 
              1.2) area occupata con impianti  di  facile  rimozione:
          euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;  euro  1,55
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
          euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;  euro  2,65
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato  di   mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
              1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra  100
          e 300 metri dalla costa; 
              1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre  300  metri
          dalla costa; 
              1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
          posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi  al
          di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 
              2)  per  le  concessioni  comprensive   di   pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
              2.1)  per  le   pertinenze   destinate   ad   attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e  servizi,  il  canone  e'  determinato  moltiplicando  la
          superficie complessiva  del  manufatto  per  la  media  dei
          valori  mensili   unitari   minimi   e   massimi   indicati
          dall'Osservatorio del mercato immobiliare per  la  zona  di
          riferimento. L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi'  determinato
          e' ulteriormente ridotto  delle  seguenti  percentuali,  da
          applicare  per  scaglioni  progressivi  di  superficie  del
          manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0  per  cento;  oltre
          200 metri quadrati e fino a  500  metri  quadrati,  20  per
          cento; oltre 500  metri  quadrati  e  fino  a  1.000  metri
          quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60  per
          cento.  Qualora  i  valori  dell'Osservatorio  del  mercato
          immobiliare non siano  disponibili,  si  fa  riferimento  a
          quelli  del  piu'  vicino  comune  costiero   rispetto   al
          manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
              2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per  gli
          anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non
          operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
          e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di  cui
          alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 
              1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di   eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
              2)  nel  caso  di   concessioni   demaniali   marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
              d) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 90 per cento  per  le  concessioni  indicate  al
          secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
          e all'articolo 37  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
              e)  obbligo  per  i  titolari  delle   concessioni   di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
              f)  riduzione,  per  le   imprese   turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
              (Omissis).". 
              Comma 735 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  204  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dal presente comma: 
              "Art. 1. (Regole particolari per l'assunzione di mutui) 
              1.  Oltre  al  rispetto   delle   condizioni   di   cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento per l'anno 2011 e l'8  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2012 delle entrate  relative  ai  primi
          tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo  anno
          precedente quello in cui viene  prevista  l'assunzione  dei
          mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai  primi
          due titoli delle entrate. Per  gli  enti  locali  di  nuova
          istituzione si fa riferimento, per i  primi  due  anni,  ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 
              (Omissis).". 
              Comma 736 
              Si riporta il testo del comma 10  dell'articolo  3  del
          decreto - legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge   26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), come  modificato  dal  presente
          comma: 
              "Art. 3. (Facilitazioni per imprese e contribuenti) 
              1-9 (Omissis). 
              10. A decorrere dal 1°  luglio  2012,  non  si  procede
          all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
          dei crediti  relativi  ai  tributi  erariali  e  regionali,
          qualora  l'ammontare  dovuto,   comprensivo   di   sanzioni
          amministrative  e  interessi,  non  superi,   per   ciascun
          credito, l'importo di euro  30,  con  riferimento  ad  ogni
          periodo d'imposta. 
              (Omissis)" 
              Comma 738 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          11 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 11. (Manovra di finanza pubblica) 
              1-2 (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              (Omissis).". 
              Comma 739 
              Il testo vigente del comma  3  dell'articolo  11  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  e'  citato  nella  nota  al
          comma 738. 
              Comma 740 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge
          29-11-2004, n. 282, e' citato nella nota al comma  709  del
          presente articolo. 
              Comma 741 
              Il testo vigente del comma  3  dell'articolo  11  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  e'  citato  nella  nota  al
          comma 738. 
              Comma 742 
              Si riporta il testo vigente del comma 2,  dell'articolo
          30 della legge 31 dicembre 2009, n.196, citata  nella  nota
          al comma 738: 
              "Art. 30. ( Leggi di spesa pluriennale  e  a  carattere
          permanente) 
              1. (Omissis). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              (Omissis).". 
              Comma 743 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          11 della legge 31 dicembre 2009, n.196, citata  nella  nota
          al comma 738: 
              "Art. 11. (Manovra di finanza pubblica) 
              1-5 (Omissis). 
              6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  sensi  dell'articolo
          18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
              (Omissis).". 
              Comma 744 
              Si riporta il testo vigente del comma 26  dell'articolo
          2 della legge 8 agosto 1995,  n.335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "Art. 2. (Armonizzazione) 
              1-25 (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 79, dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di  attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              "Art. 1. 
              1-78 (Omissis). 
              79.  Con  riferimento  agli  iscritti   alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  21  per
          cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al
          24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 e' citato nella nota
          al comma 709 del presente articolo. 
              Comma 745 
              La legge 23 dicembre 2009, n. 191,  reca  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)" . 
              Si riporta il testo vigente del comma 449 dell'articolo
          1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "Art. 1. 
              1-448 (Omissis). 
              449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di  cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando
          le   convenzioni-quadro.   Le   restanti    amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          personale scolastico): 
              "Art. 8. (Trasferimento di  personale  ATA  degli  enti
          locali alle dipendenze dello Stato) 
              1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali  di
          ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono  abrogate
          le  disposizioni  che  prevedono  la  fornitura   di   tale
          personale da parte dei comuni e delle province. 
              2. Il personale di ruolo di cui al comma 1,  dipendente
          dagli  enti   locali,   in   servizio   nelle   istituzioni
          scolastiche statali alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' trasferito nei ruoli del  personale  ATA
          statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e  nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti  propri  dei  predetti  profili.  Relativamente   a
          qualifiche e profili che  non  trovino  corrispondenza  nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente di appartenenza, da esercitare  comunque  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici l'anzianita' maturata  presso  l'ente  locale  di
          provenienza nonche' il mantenimento della sede in  fase  di
          prima   applicazione    in    presenza    della    relativa
          disponibilita' del posto .