art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
              Note al comma 200 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  629,  640,
          641 del codice penale: 
              "Art. 629. Estorsione. 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
          circostanze indicate  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
          precedente." 
              "Art. 640. Truffa. 
              Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo  taluno  in
          errore, procura a se' o ad altri un ingiusto  profitto  con
          altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549. 
              1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di  un
          altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare  taluno
          dal servizio militare; 
              2. se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 
              2-bis. se  il  fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante." 
              "Art. 641. Insolvenza fraudolenta. 
              Chiunque, dissimulando il proprio  stato  d'insolvenza,
          contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla  e'
          punito,   a   querela   della   persona   offesa    qualora
          l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino  a
          due anni o con la multa fino a euro 516. 
              L'adempimento dell'obbligazione  avvenuto  prima  della
          condanna estingue il reato.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2621  del
          codice civile: 
              "Art. 2621. False comunicazioni sociali. 
              Fuori   dai   casi   previsti   dall'art.   2622,   gli
          amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti
          alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
          e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per  se'  o
          per  altri  un  ingiusto  profitto,  nei   bilanci,   nelle
          relazioni o nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai
          soci o al pubblico, previste dalla  legge,  consapevolmente
          espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
          ovvero  omettono   fatti   materiali   rilevanti   la   cui
          comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla  situazione
          economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del
          gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
          idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la  pena
          della reclusione da uno a cinque anni. 
              La stessa pena si applica anche se  le  falsita'  o  le
          omissioni riguardano beni posseduti  o  amministrati  dalla
          societa' per conto di terzi.". 
              Note al comma 203 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  18  e   26
          dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335  (Riforma
          del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "Art. 2. (Armonizzazione) 
              1. - 17. (Omissis). 
              18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge  rientra  nella
          retribuzione imponibile ai  sensi  dell'articolo  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far data  dal  1°  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'articolo 1,  e'  stabilito  un  massimale
          annuo della base contributiva e pensionabile  di  lire  132
          milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote
          di pensione  successivi  alla  data  di  prima  assunzione,
          ovvero successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.
          Detta  misura  e'   annualmente   rivalutata   sulla   base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati, cosi' come calcolato  dall'ISTAT.  Il  Governo
          della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo
          della parte di reddito eccedente  l'importo  del  tetto  in
          vigore, ove destinata al finanziamento dei  Fondi  pensione
          di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, seguendo  criteri
          di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto
          decreto e successive modificazioni ed integrazioni. 
              19. - 25. (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              (Omissis).". 
              .  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   79
          dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007: 
              "1. - 78. (Omissis). 
              79.  Con  riferimento  agli  iscritti   alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per
          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e
          al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 205 
              Si riporta il testo vigente del comma 24  dell'articolo
          4 della legge  28  giugno  2012,  n.  92  (Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita): 
              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro 
              1. - 23. (Omissis). 
              24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura
          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la
          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  in  via
          sperimentale per gli anni 2013-2015: 
              a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque  mesi
          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal
          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  Entro  il  medesimo
          periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi  per
          un ulteriore periodo di  due  giorni,  anche  continuativi,
          previo accordo con  la  madre  e  in  sua  sostituzione  in
          relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
          giorni goduto in sostituzione della madre  e'  riconosciuta
          un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS  pari  al  100
          per cento della retribuzione e per il  restante  giorno  in
          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   e'
          riconosciuta un'indennita' pari  al  100  per  cento  della
          retribuzione. Il  padre  lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
          preventiva comunicazione in  forma  scritta  al  datore  di
          lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
          quindici giorni prima  dei  medesimi.  All'onere  derivante
          dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede,  quanto
          a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
          2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e,
          quanto a  13  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; 
              b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
          modalita'  di  cui  al  comma  25,   e'   disciplinata   la
          possibilita'  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al
          termine del periodo  di  congedo  di  maternita',  per  gli
          undici  mesi  successivi  e  in  alternativa   al   congedo
          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
          del 2001, la corresponsione di voucher  per  l'acquisto  di
          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri
          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
          servizi privati accreditati, da  richiedere  al  datore  di
          lavoro. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
          decreto-legge n. 185 del 2008, come  modificato  dal  comma
          806 della presente legge: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2. Fermo restando quanto previsto per  le  risorse  del
          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  assegnate  al  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  sono  utilizzate  per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita' e scuole  pubbliche,  nonche'  di  sostegno  al
          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti,
          con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente
          comma per le diverse tipologie di rapporti  di  lavoro,  in
          coerenza con gli indirizzi assunti  in  sede  europea,  con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione. 
              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  di  destinare  alle
          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed  il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 
              3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6-quater   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del
          presente articolo, sono ripartite,  in  forza  dell'accordo
          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze   territoriali
          derivanti dalla crisi occupazionale, senza  il  vincolo  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste
          dal  presente  articolo   possono   essere   applicate   le
          disposizioni di cui all'articolo 20. 
              4-bis. Al fine della  sollecita  attuazione  del  piano
          nazionale di realizzazione delle infrastrutture  occorrenti
          al superamento del disagio  abitativo,  con  corrispondente
          attivazione delle forme di  partecipazione  finanziaria  di
          capitali pubblici e privati, le misure  previste  ai  sensi
          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal  presente  comma,
          possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta  a
          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese
          disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del  presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle regioni a valere sulla quota del Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.  Per  le
          medesime finalita', all'articolo 11  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'intesa   con»   sono
          sostituite dalla seguente: «sentita»; 
              b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
          quanto previsto dal comma 12-bis,»; 
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio   di   interventi
          prioritari  e  immediatamente  realizzabili   di   edilizia
          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza
          regionale, diretti alla risoluzione  delle  piu'  pressanti
          esigenze abitative, e' destinato l'importo di  100  milioni
          di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo  21  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.  Alla
          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              4-ter. Per il finanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede a valere sulle risorse di cui  al  Fondo  previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 
              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in  fine,
          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il
          comune di Roma ai sensi del citato  articolo  77-bis  e'  a
          carico del piano di rientro». 
              4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          rimodulata  con   apposito   accordo   tra   il   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario
          straordinario  del  Governo  in  modo   da   garantire   la
          neutralita' finanziaria, in termini  di  saldi  di  finanza
          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma
          3 del medesimo articolo 78, come da ultimo  modificato  dal
          comma 4-quater del presente articolo. 
              4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
          seguente: 
              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, e' destinata nella  misura  dello
          0,5  per  cento  alle  finalita'  di  cui   alla   medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del
          presente articolo» (145). 
              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:  «dei  servizi
          pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei  servizi
          di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
          livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui  all'articolo  3,
          comma 25, del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163». 
              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo,
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole:
          «producono servizi di interesse generale» sono inserite  le
          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.». 
              Note al comma 206 
              La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante  "Norme  per  il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998,  n.
          155. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   4
          dell'articolo 18 della citata legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 18. (Chiamata dei professori) 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. - 3. (Omissis). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              (Omissis).". 
              . Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
          29 della citata legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 29. (Norme transitorie e finali) 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i  ruoli
          di professore associato e ordinario possono comunque essere
          destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
          n.  210,  fino   al   termine   del   periodo   di   durata
          dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo  1,  comma  6,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e  nel
          caso di idoneita' conseguita all'esito delle  procedure  di
          valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
          comma 2,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo
          4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno  2008,  n.  97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,
          n. 129, nei novanta giorni successivi  alla  deliberazione,
          da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler
          effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina
          e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza  dei  quali
          quest'ultimo puo' essere  chiamato  da  altre  universita',
          ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la
          possibilita' di ripetere la chiamata. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 208 
              La citata legge n. 240 del  2010  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. 
              Il testo  dell'articolo  1,  comma  9,  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230 e' citato nelle Note al comma 209. 
              Note al comma 209 
              Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  1  della
          legge  4  novembre  2005,  n.   230   (Nuove   disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "1. - 8. (Omissis). 
              9.  Nell'ambito  delle   relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero di
          studiosi di  elevato  e  riconosciuto  merito  scientifico,
          previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel
          rispetto di criteri volti  ad  accertare  l'eccellenza  dei
          percorsi individuali di  ricerca  scientifica.  Nell'ambito
          delle relative disponibilita' di bilancio,  le  universita'
          possono altresi' procedere  alla  copertura  dei  posti  di
          professore ordinario mediante chiamata diretta di  studiosi
          di chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'  formulano
          specifiche   proposte    al    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il nulla osta alla nomina, previo parere della  commissione
          nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
          scientifica nazionale, di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera f),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e
          successive modificazioni, per il settore  per  il  quale  è
          proposta la chiamata,  da  esprimere  entro  trenta  giorni
          dalla richiesta del medesimo parere. Non  e'  richiesto  il
          parere della commissione di cui al terzo periodo  nel  caso
          di chiamate di studiosi che siano  risultati  vincitori  di
          uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di  cui
          al primo periodo, effettuate entro tre anni  dalla  vincita
          del  programma  o  che  siano   studiosi   di   elevato   e
          riconosciuto  merito  scientifico  previamente  selezionati
          come indicato nel primo periodo. Il  rettore,  con  proprio
          decreto, dispone la nomina determinando la relativa  classe
          di stipendio  sulla  base  della  eventuale  anzianita'  di
          servizio e di valutazioni di merito. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 214 
              Si riporta il testo vigente del punto 83  dell'articolo
          2  del  citato   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione, del 17 giugno 2014: 
              "1. - 82. (Omissis). 
              83)  «organismo   di   ricerca   e   diffusione   della
          conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti
          di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
          tecnologia,    intermediari    dell'innovazione,    entita'
          collaborative reali o  virtuali  orientate  alla  ricerca),
          indipendentemente  dal  suo  status  giuridico  (costituito
          secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o   fonte   di
          finanziamento, la cui finalita' principale  consiste  nello
          svolgere  in  maniera  indipendente  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,  di  ricerca  industriale   o   di   sviluppo
          sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia  diffusione   dei
          risultati di tali  attivita'  mediante  l'insegnamento,  la
          pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora
          tale  entita'  svolga  anche   attivita'   economiche,   il
          finanziamento,  i  costi  e  i  ricavi  di  tali  attivita'
          economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
          Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva  su
          tale entita', ad esempio in  qualita'  di  azionisti  o  di
          soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale  ai
          risultati generati. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 215 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   6-bis
          dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2015, n. 11: 
              "Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione 
              1. - 6. (Omissis). 
              6-bis.  Il  termine  del  31  dicembre  2014   di   cui
          all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147,  e'  differito  al   31   dicembre   2015.   All'onere
          finanziario derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  19
          milioni nell'anno 2015, si  provvede,  quanto  ad  euro  10
          milioni, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,  quanto
          ad  euro  9  milioni,  a  valere  sulle  risorse   di   cui
          all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 9-bis  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma
          329. 
              Note al comma 218 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 del  decreto-legge
          12 settembre 2013, n. 104 (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e   ricerca),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              1. Al fine di garantire  continuita'  e  uniformita'  a
          livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,
          l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici 
              1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
          mediante corso-concorso  selettivo  di  formazione  bandito
          dalla    Scuola    nazionale    dell'amministrazione.    Il
          corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i  posti
          vacanti,  il  cui  numero  e'  comunicato   dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione    pubblica    e     alla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio  in
          materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma  3-bis,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449   e   successive
          modificazioni. Al  corso-concorso  possono  essere  ammessi
          candidati in numero superiore a quello dei  posti,  secondo
          una percentuale massima del venti  per  cento,  determinata
          dal decreto di cui  all'ultimo  periodo.  Al  concorso  per
          l'accesso al corso-concorso puo' partecipare  il  personale
          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali, in  possesso  del  relativo  diploma  di
          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al
          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'
          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque
          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte
          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e
          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti
          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova
          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il
          corso-concorso  si  svolge  presso  la   Scuola   nazionale
          dell'amministrazione,  in  giorni  e  orari  e  con  metodi
          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai
          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico
          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
          partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle
          procedure concorsuali, la durata del corso e  le  forme  di
          valutazione dei candidati ammessi al corso.". 
              1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
          dirigente scolastico, indetto  con  decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39,  commi
          3 e  3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. 
              1-ter  Contestualmente  al  concorso  nazionale   viene
          bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di
          insegnamento   slovena   e   con   insegnamento    bilingue
          sloveno-italiano  della  regione  autonoma   Friuli-Venezia
          Giulia.  Esso   viene   bandito   dall'ufficio   scolastico
          regionale del  Friuli-Venezia  Giulia,  deve  prevedere  lo
          svolgimento di almeno un modulo in lingua  slovena  e  deve
          essere integrato con  contenuti  specifici  afferenti  alle
          istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella
          relativa  commissione  giudicatrice  deve  essere  presente
          almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
          La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un  alto
          numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in
          lingua slovena e una prova  orale,  da  svolgere  anche  in
          lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli.  Dal
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              2. [Abrogato]. 
              3. Le risorse poste nella disponibilita'  della  Scuola
          nazionale dell'amministrazione per  il  reclutamento  e  la
          formazione iniziale dei dirigenti scolastici  sono  versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca  e  costituiscono  limite  di  spesa  per
          l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo  29
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.  140,  sono
          abrogati. Ai concorsi per  il  reclutamento  dei  dirigenti
          scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del
          2006 e del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 140 del  2008,  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 8 del presente articolo. 
              5. In deroga a quanto previsto  dai  parametri  di  cui
          all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  per
          il solo anno  scolastico  2013/2014,  nelle  regioni  nelle
          quali uno dei concorsi  a  posti  di  dirigente  scolastico
          banditi  rispettivamente  con   decreto   direttoriale   22
          novembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e  con  decreto
          direttoriale 13  luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non
          si e' ancora concluso con la definitiva approvazione  delle
          graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti
          banditi con i  suddetti  decreti  direttoriali,  vacanti  e
          disponibili, con priorita' per le  istituzioni  scolastiche
          con maggior numero di studenti e per quelle  situate  nelle
          aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i docenti
          di cui al comma 1 del predetto articolo 459,  che  prestano
          la  propria  attivita'  d'insegnamento  presso  istituzioni
          scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti  scolastici
          con incarico a tempo indeterminato o  alla  conferma  degli
          incarichi  di  presidenza  di  cui  all'art.  1-sexies  del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  ma
          conferite in reggenza a dirigenti  aventi  incarico  presso
          altra istituzione  scolastica  autonoma,  possono  ottenere
          l'autorizzazione all'esonero  dall'insegnamento,  anche  in
          deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo  459
          suddetto. 
              5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di  cui  al
          comma 1-bis tale disposizione, in  via  transitoria,  viene
          estesa  anche  alle  istituzioni  scolastiche  statali  con
          lingua di insegnamento slovena o bilingue  sloveno-italiano
          sprovviste di dirigente scolastico titolare. 
              6. Gli incarichi di reggenza  ai  dirigenti  scolastici
          titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri
          dall'insegnamento, conferiti nelle  scuole  individuate  al
          comma 5, cessano alla conclusione, nella  relativa  regione
          della  procedura  concorsuale  per  il   reclutamento   dei
          dirigenti scolastici indetta con  decreto  direttoriale  22
          novembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          serie speciale, n. 94 del 26 novembre  2004,  o  di  quella
          indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56  del  15
          luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove  possibile,
          dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni gia'
          autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,   alle   predette
          scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a
          tempo indeterminato. 
              7. Alla sostituzione dei docenti in  esonero  ai  sensi
          del comma 5 si procede con  supplenze  temporanee,  il  cui
          termine finale di  durata  e'  individuato  contestualmente
          alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa  spesa  si
          da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali relative
          ai dirigenti scolastici  con  riferimento  alle  assunzioni
          gia' autorizzate e, in subordine, mediante  utilizzo  delle
          risorse  iscritte  sul  Fondo  unico   nazionale   per   la
          retribuzione di posizione  e  di  risultato  dei  dirigenti
          scolastici. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato,  con  proprio   decreto,   ad   apportare   le
          necessarie variazioni di bilancio. 
              8.  Nell'ipotesi  di   rinnovazione   delle   procedure
          concorsuali di cui al decreto del  Direttore  generale  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          13 luglio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie  speciale,  n.  56  del  15  luglio  2011,   per   il
          reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  in   seguito   ad
          annullamento giurisdizionale,  al  fine  di  assicurare  la
          tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il  numero
          dei  concorrenti  sia  superiore  alle   300   unita',   la
          composizione della commissione puo' essere  integrata,  per
          ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati,  con  altri
          componenti   in    numero    sufficiente    a    costituire
          sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  e'  preposto  un
          presidente aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto.
          Il presidente della commissione cura 
              il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso
          di   rinnovazione    concorsuale,    a    ciascuna    delle
          sottocommissioni non  puo'  comunque  essere  assegnato  un
          numero di candidati  inferiore  a  cento.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno  2013  e  di
          euro 400.000 nell'anno 2014. 
              8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  30  maggio   2002,   n.   115,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "il  processo   di   cui
          all'articolo 3 della legge  24  marzo  2001,  n.  89"  sono
          aggiunte le seguenti:  ",  e  il  processo  in  materia  di
          integrazione   scolastica,   relativamente    ai    ricorsi
          amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con
          handicap fisici o sensoriali, ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".". 
              Note al comma 219 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 8, 11  e  17
          della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche): 
              "Art. 8.  Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
          delle agenzie governative nazionali e degli  enti  pubblici
          non  economici  nazionali.  I  decreti   legislativi   sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) con riferimento  all'amministrazione  centrale  e  a
          quella periferica: riduzione degli uffici e  del  personale
          anche  dirigenziale  destinati  ad  attivita'  strumentali,
          fatte salve le esigenze connesse ad eventuali  processi  di
          reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
          degli uffici che erogano prestazioni ai  cittadini  e  alle
          imprese; preferenza  in  ogni  caso,  salva  la  dimostrata
          impossibilita',  per  la  gestione  unitaria  dei   servizi
          strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni  e
          previa  l'eventuale  collocazione  delle  sedi  in  edifici
          comuni o contigui; riordino,  accorpamento  o  soppressione
          degli uffici e organismi al fine di eliminare  duplicazioni
          o sovrapposizioni  di  strutture  o  funzioni,  adottare  i
          provvedimenti  conseguenti   alla   ricognizione   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, e completare  l'attuazione  dell'articolo  20
          dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
          di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa  e
          riduzione degli organi; razionalizzazione  e  potenziamento
          dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in  funzione
          di una migliore cooperazione  sul  territorio  al  fine  di
          evitare sovrapposizioni di  competenze  e  di  favorire  la
          gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
          numero unico europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale
          con centrali operative da realizzare in  ambito  regionale,
          secondo le modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa
          adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
          di cui al decreto  legislativo  1º  agosto  2003,  n.  259;
          riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
          del  territorio  e  del  mare,  nonche'  nel  campo   della
          sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore  agroalimentare,
          conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
          Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
          di polizia, fatte salve le competenze  del  medesimo  Corpo
          forestale in materia di lotta  attiva  contro  gli  incendi
          boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli  stessi  da
          attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con  le
          connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
          livelli di presidio dell'ambiente,  del  territorio  e  del
          mare e della sicurezza  agroalimentare  e  la  salvaguardia
          delle  professionalita'  esistenti,  delle  specialita'   e
          dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire,  assicurando
          la necessaria corrispondenza tra le funzioni  trasferite  e
          il   transito   del   relativo    personale;    conseguenti
          modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
          polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,
          n.  121,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   funzionale   e
          organizzativo, anche  attraverso:  1)  la  revisione  della
          disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
          di progressione in carriera, tenendo  conto  del  merito  e
          delle professionalita', nell'ottica  della  semplificazione
          delle   relative    procedure,    prevedendo    l'eventuale
          unificazione, soppressione  ovvero  istituzione  di  ruoli,
          gradi e qualifiche e  la  rideterminazione  delle  relative
          dotazioni  organiche,  comprese   quelle   complessive   di
          ciascuna Forza di polizia, in  ragione  delle  esigenze  di
          funzionalita' e della consistenza effettiva  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, ferme  restando  le
          facolta' assunzionali previste alla medesima data,  nonche'
          assicurando    il    mantenimento     della     sostanziale
          equiordinazione del personale delle Forze di polizia e  dei
          connessi trattamenti economici,  anche  in  relazione  alle
          occorrenti  disposizioni  transitorie,  fermi  restando  le
          peculiarita' ordinamentali e funzionali  del  personale  di
          ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
          di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
          e tenuto conto dei criteri di delega della presente  legge,
          in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
          forestale   dello   Stato,   anche    in    un'ottica    di
          razionalizzazione dei  costi,  il  transito  del  personale
          nella relativa Forza di polizia,  nonche'  la  facolta'  di
          transito, in un contingente limitato, previa determinazione
          delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia,  in
          conseguente  corrispondenza  delle  funzioni  alle   stesse
          attribuite  e  gia'  svolte  dal  medesimo  personale,  con
          l'assunzione della relativa  condizione,  ovvero  in  altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative   dotazioni
          organiche, con trasferimento delle  corrispondenti  risorse
          finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma  di
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici,  a  qualsiasi  titolo  conseguiti,
          della  differenza,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
          continuative, fra  il  trattamento  economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
          economica di assegnazione; 3) l'utilizzo,  previa  verifica
          da parte del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  una
          quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
          superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di  polizia
          dall'attuazione  della  presente  lettera,  fermo  restando
          quanto previsto  dall'articolo  23  della  presente  legge,
          tenuto anche conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350; 4) previsione che il personale  tecnico  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  svolga  altresi'  le  funzioni  di
          ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   214,   e   successive
          modificazioni; riordino dei corpi di  polizia  provinciale,
          in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,  escludendo  in  ogni
          caso la confluenza nelle Forze di  polizia;  ottimizzazione
          dell'efficacia  delle  funzioni  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139,  in  relazione  alle  funzioni  e  ai
          compiti del personale permanente e volontario del  medesimo
          Corpo e conseguente revisione del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
          ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
          di nuovi  appositi  ruoli  e  qualifiche,  con  conseguente
          rideterminazione  delle  relative  dotazioni  organiche   e
          utilizzo, previa verifica da parte del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze, di una quota parte dei risparmi  di  spesa
          di natura  permanente,  non  superiore  al  50  per  cento,
          derivanti  al  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco
          dall'attuazione  della  presente  delega,  fermo   restando
          quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; 
              b) con riferimento alle forze operanti in  mare,  fermi
          restando   l'organizzazione,   anche   logistica,   e    lo
          svolgimento delle funzioni e  dei  compiti  di  polizia  da
          parte  delle   Forze   di   polizia,   eliminazione   delle
          duplicazioni  organizzative,   logistiche   e   funzionali,
          nonche' ottimizzazione di  mezzi  e  infrastrutture,  anche
          mediante forme  obbligatorie  di  gestione  associata,  con
          rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
          di  porto  e  Marina   militare,   nella   prospettiva   di
          un'eventuale maggiore integrazione; 
              c) con riferimento alla sola amministrazione  centrale,
          applicare i  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni, nonche',  all'esclusivo  fine  di
          attuare l'articolo 95 della Costituzione e di  adeguare  le
          statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, definire: 
              1) le competenze regolamentari e quelle  amministrative
          funzionali al  mantenimento  dell'unita'  dell'indirizzo  e
          alla promozione dell'attivita' dei Ministri  da  parte  del
          Presidente del Consiglio dei ministri; 
              2) le attribuzioni della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri in materia di analisi, definizione  e  valutazione
          delle politiche pubbliche; 
              3) i  procedimenti  di  designazione  o  di  nomina  di
          competenza, diretta o indiretta, del Governo o  di  singoli
          Ministri, in modo da garantire che le  scelte,  quand'anche
          da formalizzarsi con  provvedimenti  di  singoli  Ministri,
          siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 
              4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
          dei Ministri, dei vice ministri  e  dei  sottosegretari  di
          Stato, con  determinazione  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie  destinate
          ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni  e  alle
          dimensioni dei  rispettivi  Ministeri,  anche  al  fine  di
          garantire  un'adeguata  qualificazione  professionale   del
          relativo personale, con eventuale riduzione  del  numero  e
          pubblicazione  dei  dati  nei  siti   istituzionali   delle
          relative amministrazioni; 
              5) le competenze in materia di vigilanza sulle  agenzie
          governative nazionali, al fine  di  assicurare  l'effettivo
          esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra
          indirizzo politico e gestione; 
              6) razionalizzazione con eventuale  soppressione  degli
          uffici ministeriali le  cui  funzioni  si  sovrappongono  a
          quelle proprie delle autorita'  indipendenti  e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
              7)  introduzione  di   maggiore   flessibilita'   nella
          disciplina relativa all'organizzazione  dei  Ministeri,  da
          realizzare  con  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
          adozione   dei   regolamenti   di   organizzazione,   anche
          modificando la competenza  ad  adottarli;  introduzione  di
          modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti  a
          quello del segretario generale  e  viceversa  in  relazione
          alle esigenze di coordinamento;  definizione  dei  predetti
          interventi   assicurando   comunque    la    compatibilita'
          finanziaria  degli  stessi,  anche  attraverso   l'espressa
          previsione della partecipazione  ai  relativi  procedimenti
          dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 
              d) con riferimento alle amministrazioni  competenti  in
          materia di autoveicoli:  riorganizzazione,  ai  fini  della
          riduzione  dei  costi  connessi  alla  gestione  dei   dati
          relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli  e
          della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
          anche  mediante  trasferimento,  previa  valutazione  della
          sostenibilita' organizzativa ed economica,  delle  funzioni
          svolte dagli uffici del Pubblico  registro  automobilistico
          al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          conseguente   introduzione   di   un'unica   modalita'   di
          archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
          contenente i  dati  di  proprieta'  e  di  circolazione  di
          autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,  da  perseguire  anche
          attraverso l'eventuale istituzione di  un'agenzia  o  altra
          struttura sottoposta alla  vigilanza  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica; svolgimento  delle  relative
          funzioni con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente; 
              e) con riferimento alle Prefetture-Uffici  territoriali
          del   Governo:   a   completamento    del    processo    di
          riorganizzazione,  in  combinato  disposto  con  i  criteri
          stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, ed in armonia  con  le  previsioni  contenute
          nella legge 7 aprile 2014, n. 56,  razionalizzazione  della
          rete organizzativa e revisione  delle  competenze  e  delle
          funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo  conto
          delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
          2014, n. 56, in  base  a  criteri  inerenti  all'estensione
          territoriale,  alla  popolazione  residente,  all'eventuale
          presenza della citta' metropolitana,  alle  caratteristiche
          del  territorio,  alla  criminalita',   agli   insediamenti
          produttivi, alle dinamiche  socio-economiche,  al  fenomeno
          delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e  alle
          aree confinarie con flussi migratori; trasformazione  della
          Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  in  Ufficio
          territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
          amministrazione  periferica  dello   Stato   e   cittadini;
          attribuzione    al    prefetto    della     responsabilita'
          dell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini,  nonche'   di
          funzioni di direzione e coordinamento dei  dirigenti  degli
          uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
          eventualmente  prevedendo  l'attribuzione  allo  stesso  di
          poteri  sostitutivi,  ferma  restando  la  separazione  tra
          funzioni di amministrazione attiva e  di  controllo,  e  di
          rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai  fini
          del riordino della disciplina in materia di  conferenza  di
          servizi   di   cui   all'articolo   2;   coordinamento    e
          armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  l'Ufficio
          territoriale   dello   Stato,   con   eliminazione    delle
          sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a  tal  fine
          necessarie;  confluenza  nell'Ufficio  territoriale   dello
          Stato di tutti gli uffici periferici delle  amministrazioni
          civili   dello   Stato;   definizione   dei   criteri   per
          l'individuazione  e  l'organizzazione  della   sede   unica
          dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
          competenze  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica
          nell'ambito dell'Ufficio territoriale  dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dalla legge  1º  aprile  1981,  n.
          121;  individuazione  della   dipendenza   funzionale   del
          prefetto in relazione alle competenze esercitate; 
              f)  con  riferimento  a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
          1, sono definiti i criteri per la ricognizione  dettagliata
          ed esaustiva, da effettuare decorso un  anno  dall'adozione
          dei provvedimenti di riordino, accorpamento o  soppressione
          di cui al comma 1, lettera a), di tutte le  funzioni  e  le
          competenze  attribuite  alle   amministrazioni   pubbliche,
          statali e  locali,  inclusi  gli  uffici  e  gli  organismi
          oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1,  al
          fine di semplificare l'esercizio delle funzioni  pubbliche,
          secondo   criteri   di   trasparenza,    efficienza,    non
          duplicazione ed economicita', e  di  coordinare  e  rendere
          efficiente il rapporto tra amministrazione dello  Stato  ed
          enti locali. 
              3. Per l'istituzione del numero unico europeo  112,  di
          cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro  per
          l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              7. Nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e
          delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  restano
          ferme tutte le attribuzioni spettanti ai  rispettivi  Corpi
          forestali regionali e provinciali,  anche  con  riferimento
          alle  funzioni  di  pubblica   sicurezza   e   di   polizia
          giudiziaria, secondo la disciplina  vigente  in  materia  e
          salve le diverse determinazioni organizzative, da  assumere
          con  norme  di  attuazione  degli  statuti  speciali,   che
          comunque garantiscano il coordinamento  in  sede  nazionale
          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e del mare, nonche' la sicurezza e  i  controlli
          nel  settore  agroalimentare.  Restano  altresi'  ferme  le
          funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni  e
          province autonome in materia di  funzioni  prefettizie,  in
          conformita'  a  quanto  disposto  dai  rispettivi   statuti
          speciali e dalle relative norme di attuazione." 
              "Art. 11. Dirigenza pubblica 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'
          decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione del sistema  della  dirigenza  pubblica,
          articolato in ruoli unificati e coordinati,  accomunati  da
          requisiti omogenei di accesso e da  procedure  analoghe  di
          reclutamento,   basati   sul    principio    del    merito,
          dell'aggiornamento   e   della   formazione   continua,   e
          caratterizzato dalla piena mobilita' tra i  ruoli,  secondo
          le previsioni di cui alle lettere da b) a  q);  istituzione
          di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
          un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni  per
          ciascun dirigente dei  ruoli  di  cui  alla  lettera  b)  e
          affidamento al Dipartimento della funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  della  tenuta  della
          banca dati e della gestione tecnica dei  ruoli,  alimentati
          dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
              b) con riferimento all'inquadramento: 
              1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di  un  ruolo
          unico  dei  dirigenti  statali  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.   165,   appartenenti   ai   ruoli   delle
          amministrazioni statali, degli enti pubblici non  economici
          nazionali, delle universita' statali, degli  enti  pubblici
          di ricerca e delle agenzie governative istituite  ai  sensi
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  esclusione
          dallo stesso ruolo  del  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione  in  due
          fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le
          professionalita'  speciali;  introduzione  di  ruoli  unici
          anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel
          rispetto della loro  piena  autonomia;  in  sede  di  prima
          applicazione, confluenza nei suddetti ruoli  dei  dirigenti
          di  ruolo  delle  stesse  amministrazioni;  esclusione  dai
          suddetti  ruoli  unici  della  dirigenza  scolastica,   con
          salvezza  della   disciplina   speciale   in   materia   di
          reclutamento e  inquadramento  della  stessa;  istituzione,
          presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, di  una  Commissione
          per la dirigenza statale, operante con piena  autonomia  di
          valutazione,  i  cui  componenti   sono   selezionati   con
          modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
          l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di  interessi,  con
          procedure trasparenti e con scadenze  differenziate,  sulla
          base di requisiti di merito e incompatibilita' con  cariche
          politiche e  sindacali;  previsione  delle  funzioni  della
          Commissione, ivi compresa  la  verifica  del  rispetto  dei
          criteri di conferimento  degli  incarichi  e  del  concreto
          utilizzo  dei  sistemi   di   valutazione   al   fine   del
          conferimento e della revoca degli  incarichi;  attribuzione
          delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo
          22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relative
          ai dirigenti  statali,  alla  suddetta  Commissione,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
              2) dei dirigenti  delle  regioni:  istituzione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
          di prima applicazione, confluenza nel  suddetto  ruolo  dei
          dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti  pubblici  non
          economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
          della gestione del ruolo unico a  una  Commissione  per  la
          dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
          al  numero  1)  della  presente  lettera;  inclusione   nel
          suddetto  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  della
          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del
          Servizio sanitario nazionale ed  esclusione  dallo  stesso,
          ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  della  dirigenza  medica,   veterinaria   e
          sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
              3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti  locali;
          in sede di  prima  applicazione,  confluenza  nel  suddetto
          ruolo  dei  dirigenti   di   ruolo   negli   enti   locali;
          attribuzione  della  gestione  del  ruolo   unico   a   una
          Commissione  per  la  dirigenza  locale,  sulla  base   dei
          medesimi  criteri  di  cui  al  numero  1)  della  presente
          lettera; mantenimento della figura del  direttore  generale
          di cui all'articolo 108 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'articolo 2,  comma  186,  lettera  d),  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei  relativi
          requisiti, fermo restando quanto  previsto  dal  numero  4)
          della presente lettera; 
              4) dei segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione
          della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al  numero
          3)  dei  compiti  di  attuazione  dell'indirizzo  politico,
          coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  e  controllo
          della legalita'  dell'azione  amministrativa;  mantenimento
          della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali  aventi
          i prescritti requisiti; inserimento  di  coloro  che,  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato
          in attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo,
          sono iscritti all'albo nazionale dei segretari  comunali  e
          provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle  fasce
          professionali A e B, nel ruolo unico  dei  dirigenti  degli
          enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
          albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
          materia di contenimento della spesa di personale, specifica
          disciplina per coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette
          fasce professionali e sono privi di incarico alla  data  di
          entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  adottato  in
          attuazione  della  delega  di  cui  al  presente  articolo;
          specifica  disciplina  che  contempli  la  confluenza   nel
          suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio  effettivo,
          anche  come  funzionario,  di   funzioni   segretariali   o
          equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto  albo,
          nella  fascia  professionale  C,  e  per  i  vincitori   di
          procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso  in
          carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore  della
          presente legge; fermo restando il  rispetto  della  vigente
          normativa  in  materia  di  contenimento  della  spesa   di
          personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque
          un   dirigente   apicale   con   compiti   di    attuazione
          dell'indirizzo   politico,   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa  e  controllo  della  legalita'  dell'azione
          amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica;  previsione  che  gli   incarichi   di   funzione
          dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta
          giorni dalla data di insediamento degli  organi  esecutivi;
          previsione della possibilita', per le citta'  metropolitane
          e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di
          nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore
          generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,
          in  tale  ipotesi,  dell'affidamento  della   funzione   di
          controllo  della  legalita'  dell'azione  amministrativa  e
          della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione,
          per   i   comuni   di   minori   dimensioni   demografiche,
          dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in
          via associata,  coerentemente  con  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni;  in  sede  di  prima
          applicazione e per un periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo
          adottato in attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore
          generale nominato ai sensi  del  citato  articolo  108  del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del  2000
          di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di
          attuazione    dell'indirizzo    politico,     coordinamento
          dell'attivita' amministrativa,  direzione  degli  uffici  e
          controllo della  legalita'  dell'azione  amministrativa  ai
          predetti  soggetti,  gia'  iscritti  nel  predetto  albo  e
          confluiti nel  ruolo  di  cui  al  numero  3),  nonche'  ai
          soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale
          C, e ai vincitori del corso di accesso  in  carriera,  gia'
          bandito alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la
          particolare disciplina prevista per  i  segretari  comunali
          dal titolo VI della legge 11 marzo 1972,  n.  118,  nonche'
          dalle leggi regionali del  Trentino-Alto  Adige  26  aprile
          2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in  conformita'
          al titolo XI del testo  unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972, n. 670, e successive modificazioni, e  alle  relative
          norme di attuazione di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  sull'uso  della  lingua
          tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione; 
              c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
              1)  per  corso-concorso:  definizione  di  requisiti  e
          criteri di selezione  dei  partecipanti  al  corso-concorso
          ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in   ambito
          internazionale, fermo restando il possesso di un titolo  di
          studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;   cadenza
          annuale del corso-concorso per ciascuno dei  tre  ruoli  di
          cui alla lettera b), numeri 1), 2)  e  3),  per  un  numero
          fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno  minimo
          annuale   del   sistema   amministrativo;   esclusione   di
          graduatorie  di  idonei  nel   concorso   di   accesso   al
          corso-concorso; immissione in servizio  dei  vincitori  del
          corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
          per i primi tre anni, con possibile riduzione del  suddetto
          periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel  settore
          pubblico o a esperienze all'estero e successiva  immissione
          nel ruolo unico della dirigenza da parte delle  Commissioni
          di cui alla lettera b)  sulla  base  della  valutazione  da
          parte  dell'amministrazione  presso  la  quale   e'   stato
          attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di  reclutare,
          con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
          speciali e  delle  autorita'  indipendenti;  previsione  di
          sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; 
              2) per concorso: definizione di requisiti e criteri  di
          selezione ispirati alle  migliori  pratiche  utilizzate  in
          ambito internazionale, fermo restando  il  possesso  di  un
          titolo di studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;
          cadenza annuale del concorso unico  per  ciascuno  dei  tre
          ruoli di cui alla  lettera  b),  per  un  numero  di  posti
          variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
          e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1)  della
          presente lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;
          possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso,  anche
          dirigenti  di   carriere   speciali   e   delle   autorita'
          indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
          del  ciclo  di  formazione  iniziale;  assunzione  a  tempo
          determinato e successiva assunzione a  tempo  indeterminato
          previo  esame  di  conferma,  dopo  il  primo  triennio  di
          servizio,  da  parte  di  un  organismo  indipendente,  con
          possibile   riduzione    della    durata    in    relazione
          all'esperienza  lavorativa  nel  settore   pubblico   o   a
          esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di  lavoro,
          con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
          in caso di mancato superamento dell'esame di conferma; 
              d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione   dei
          pubblici  dipendenti:  revisione  dell'ordinamento,   della
          missione  e   dell'assetto   organizzativo   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
          della  natura   giuridica,   con   il   coinvolgimento   di
          istituzioni nazionali  ed  internazionali  di  riconosciuto
          prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
          e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
          da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei  contenuti
          formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
          lettera b), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; possibilita' di avvalersi, per  le  attivita'  di
          reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
          formazione,  selezionate  con  procedure  trasparenti,  nel
          rispetto di regole e  di  indirizzi  generali  e  uniformi,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica;
          ridefinizione del trattamento economico dei  docenti  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione in  coerenza  con  le
          previsioni  di  cui   all'articolo   21,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  ferma
          restando  l'abrogazione  dell'articolo  10,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  1º  dicembre  2009,  n.  178,   senza
          incremento  dei  trattamenti  economici  in   godimento   e
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica;     promozione,     con     il     coinvolgimento
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,  di  corsi
          di  formazione  concernenti  l'esercizio  associato   delle
          funzioni  fondamentali   di   cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per dipendenti  e  dirigenti  dei
          comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 
              e)  con  riferimento  alla  formazione  permanente  dei
          dirigenti: definizione  di  obblighi  formativi  annuali  e
          delle modalita' del  relativo  adempimento;  coinvolgimento
          dei  dirigenti  di  ruolo  nella  formazione   dei   futuri
          dirigenti,  loro  obbligo  di  prestare  gratuitamente   la
          propria opera intellettuale per le  suddette  attivita'  di
          formazione; 
              f) con  riferimento  alla  mobilita'  della  dirigenza:
          semplificazione e ampliamento delle  ipotesi  di  mobilita'
          tra le amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;
          previsione dei casi e delle condizioni  nei  quali  non  e'
          richiesto  il  previo  assenso  delle  amministrazioni   di
          appartenenza per la  mobilita'  della  dirigenza  medica  e
          sanitaria; 
              g) con  riferimento  al  conferimento  degli  incarichi
          dirigenziali: possibilita' di conferire  gli  incarichi  ai
          dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
          lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
          dei  requisiti  necessari  in  termini  di  competenze   ed
          esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
          delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
          strumentali; conferimento degli incarichi  a  dirigenti  di
          ruolo mediante procedura comparativa con  avviso  pubblico,
          sulla   base    di    requisiti    e    criteri    definiti
          dall'amministrazione in base ai criteri  generali  definiti
          dalle Commissioni di cui alla lettera b);  rilevanza  delle
          attitudini e delle competenze del  singolo  dirigente,  dei
          precedenti incarichi e della  relativa  valutazione,  delle
          specifiche  competenze  organizzative  possedute,   nonche'
          delle  esperienze  di  direzione   eventualmente   maturate
          all'estero,  presso  il  settore  privato  o  presso  altre
          amministrazioni pubbliche, purche'  attinenti  all'incarico
          da conferire; preselezione di un numero  predeterminato  di
          candidati in possesso dei requisiti richiesti,  sulla  base
          dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli   incarichi
          relativi  ad  uffici  di  vertice  e  per   gli   incarichi
          corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale  generale,
          da parte delle  Commissioni  di  cui  alla  lettera  b),  e
          successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
          successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e  criteri,
          per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
          Commissione; assegnazione degli incarichi con  criteri  che
          tengano conto della diversita' delle  esperienze  maturate,
          anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio  e
          non vincolante delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)
          sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
          dell'amministrazione da rendere  entro  un  termine  certo,
          decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
          riguarda   gli   incarichi   dirigenziali   non   assegnati
          attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
          del presente comma, previsione  di  procedure  selettive  e
          comparative, fermi restando i limiti  percentuali  previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, con  conseguente  eventuale  revisione  delle
          analoghe discipline e delle relative percentuali,  definite
          in modo sostenibile per  le  amministrazioni  non  statali;
          previsione della pubblicizzazione  dei  posti  dirigenziali
          che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
          congruo anticipo, attraverso la pubblicazione  sulla  banca
          dati di cui alla lettera a) del presente comma; 
              h)  con  riferimento  alla   durata   degli   incarichi
          dirigenziali:  durata  degli  incarichi  di  quattro  anni,
          rinnovabili previa partecipazione alla procedura di  avviso
          pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
          due anni senza procedura  selettiva  per  una  sola  volta,
          purche' motivato e nei soli casi  nei  quali  il  dirigente
          abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
          presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione  al
          mancato raggiungimento degli obiettivi,  e  della  relativa
          procedura; equilibrio  di  genere  nel  conferimento  degli
          incarichi;   possibilita'    di    proroga    dell'incarico
          dirigenziale  in  essere,  per  il   periodo   strettamente
          necessario  al  completamento  delle   procedure   per   il
          conferimento del nuovo incarico; 
              i) con riferimento  ai  dirigenti  privi  di  incarico:
          erogazione del trattamento economico fondamentale  e  della
          parte fissa della retribuzione, maturata prima  della  data
          di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente comma, ai  dirigenti  privi  di  incarico  e  loro
          collocamento in disponibilita'; disciplina della  decadenza
          dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
          collocamento in  disponibilita'  successivo  a  valutazione
          negativa; loro diritto all'aspettativa  senza  assegni  per
          assumere incarichi in altre  amministrazioni  ovvero  nelle
          societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
          svolgere attivita'  lavorativa  nel  settore  privato,  con
          sospensione  del  periodo  di   disponibilita';   possibile
          destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
          presso le suddette  amministrazioni  o  presso  enti  senza
          scopo di lucro, con  il  consenso  dell'interessato,  senza
          conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
          aggiuntive; previsione della possibilita', per i  dirigenti
          collocati  in  disponibilita',  di  formulare  istanza   di
          ricollocazione  in  qualita'  di  funzionario,  in   deroga
          all'articolo  2103  del  codice  civile,  nei  ruoli  delle
          pubbliche amministrazioni; 
              l) con  riferimento  alla  valutazione  dei  risultati:
          rilievo dei suoi esiti per il conferimento  dei  successivi
          incarichi  dirigenziali;  costruzione   del   percorso   di
          carriera in funzione degli esiti della valutazione; 
              m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:
          riordino  delle  disposizioni  legislative  relative   alle
          ipotesi       di       responsabilita'        dirigenziale,
          amministrativo-contabile e  disciplinare  dei  dirigenti  e
          ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
          e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
          riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
          responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
          della responsabilita'  dirigenziale  alle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165;  limitazione  della  responsabilita'  disciplinare  ai
          comportamenti  effettivamente   imputabili   ai   dirigenti
          stessi; 
              n) con riferimento alla retribuzione:  omogeneizzazione
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          nell'ambito di ciascun ruolo  unico,  e  nei  limiti  delle
          risorse  complessivamente   destinate,   ai   sensi   delle
          disposizioni  legislative  e   contrattuali   vigenti,   al
          finanziamento   del    predetto    trattamento    economico
          fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
          posizione fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;
          definizione della retribuzione di posizione in relazione  a
          criteri oggettivi in riferimento all'incarico;  definizione
          dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
          al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
          obiettivi  fissati  per  l'intera  amministrazione,  sia  a
          obiettivi assegnati al singolo  dirigente;  definizione  di
          limiti  assoluti  del  trattamento  economico   complessivo
          stabiliti  in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla
          tipologia dell'incarico e di  limiti  percentuali  relativi
          alle retribuzioni di posizione e di risultato  rispetto  al
          totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire  un
          premio monetario annuale  a  non  piu'  di  un  decimo  dei
          dirigenti suoi subordinati e a non piu' di  un  decimo  dei
          suoi  dipendenti,  sulla  base  di  criteri  definiti   nel
          rispetto della  disciplina  in  materia  di  contrattazione
          collettiva e nei limiti delle disponibilita'  dei  fondi  a
          essa  destinati;  pubblicazione  nel   sito   istituzionale
          dell'identita'  dei   destinatari   dei   suddetti   premi;
          definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
          destinati  alla  retribuzione  accessoria   delle   diverse
          amministrazioni; 
              o)  con  riferimento   alla   disciplina   transitoria:
          graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
          confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con  proseguimento
          fino  a  scadenza  degli  incarichi   conferiti   e   senza
          variazione   in   aumento   del    trattamento    economico
          individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
          conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  relativo   decreto   legislativo;
          disciplina  del  conferimento  degli  incarichi  prevedendo
          obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio,  in
          modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;  riequilibrio
          dei fondi  destinati  alla  retribuzione  accessoria  delle
          diverse  amministrazioni   sulla   base   degli   effettivi
          fabbisogni delle amministrazioni nazionali; 
              p) con riferimento al conferimento degli  incarichi  di
          direttore  generale,  di  direttore  amministrativo  e   di
          direttore   sanitario,   nonche',   ove   previsto    dalla
          legislazione   regionale,   di   direttore   dei    servizi
          socio-sanitari, delle aziende e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 3-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  per  quanto
          attiene ai requisiti, alla trasparenza del  procedimento  e
          dei  risultati,   alla   verifica   e   alla   valutazione,
          definizione dei seguenti principi  fondamentali,  ai  sensi
          dell'articolo 117 della Costituzione: selezione  unica  per
          titoli, previo avviso pubblico, dei direttori  generali  in
          possesso di specifici titoli formativi e professionali e di
          comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte  di
          una  commissione  nazionale  composta  pariteticamente   da
          rappresentanti   dello   Stato   e   delle   regioni,   per
          l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
          presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
          biennale, da cui le regioni e le province  autonome  devono
          attingere per il conferimento  dei  relativi  incarichi  da
          effettuare nell'ambito di una rosa di candidati  costituita
          da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale,  manifestano
          l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso  della
          singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
          modalita' del citato articolo 3-bis del decreto legislativo
          n. 502 del 1992, e  successive  modificazioni;  sistema  di
          verifica e  di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
          generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
          sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
          relazione  alla  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  e  dei  risultati   del   programma   nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali; decadenza dall'incarico e  possibilita'
          di reinserimento soltanto all'esito di una nuova  selezione
          nel  caso  di  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi,
          accertato decorsi ventiquattro mesi  dalla  nomina,  o  nel
          caso di gravi o comprovati motivi, o di grave  disavanzo  o
          di manifesta  violazione  di  leggi  o  regolamenti  o  del
          principio di buon andamento e imparzialita'; selezione  per
          titoli e colloquio, previo avviso pubblico,  dei  direttori
          amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
          previsti dalla legislazione regionale,  dei  direttori  dei
          servizi socio-sanitari, in  possesso  di  specifici  titoli
          professionali, scientifici e  di  carriera,  effettuata  da
          parte di  commissioni  regionali  composte  da  esperti  di
          qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento  in
          appositi elenchi regionali  degli  idonei,  aggiornati  con
          cadenza  biennale,  da  cui  i  direttori  generali  devono
          obbligatoriamente  attingere  per   le   relative   nomine;
          decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
          leggi o regolamenti o del principio  di  buon  andamento  e
          imparzialita';    definizione    delle    modalita'     per
          l'applicazione delle norme  adottate  in  attuazione  della
          presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
              q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico  e  di
          divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in  settori
          sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in  presenza
          di condanna anche non definitiva, da parte della Corte  dei
          conti, al risarcimento  del  danno  erariale  per  condotte
          dolose. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto,
          per i profili di competenza relativi alla  lettera  p)  del
          medesimo comma 1, con  il  Ministro  della  salute,  previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  e  della  procedura   stabiliti   dal   presente
          articolo,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   recanti
          disposizioni integrative e correttive." 
              "Art. 17. Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
              1.  I  decreti  legislativi  per  il   riordino   della
          disciplina in  materia  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni   pubbliche   e   connessi    profili    di
          organizzazione amministrativa  sono  adottati,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'articolo 16: 
              a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche  di
          meccanismi  di  valutazione   finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              b) previsione  di  prove  concorsuali  che  privilegino
          l'accertamento della capacita' dei candidati di  utilizzare
          e applicare a problemi specifici e  casi  concreti  nozioni
          teoriche, con possibilita'  di  svolgere  unitariamente  la
          valutazione dei titoli e le prove  concorsuali  relative  a
          diversi concorsi; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424  e
          425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
          per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  7,
          della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  e  dall'articolo  17,
          comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni; 
              g) introduzione di un  sistema  informativo  nazionale,
          finalizzato alla formulazione di indirizzi  generali  e  di
          parametri  di  riferimento  in  grado   di   orientare   la
          programmazione delle assunzioni  anche  in  relazione  agli
          interventi  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento  e
          di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione  alle
          assunzioni  del  personale  appartenente   alle   categorie
          protette; 
              h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
          e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
          all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto  tecnico  ai
          fini dell'attuazione delle lettere g)  e  i)  del  presente
          comma, delle  funzioni  di  controllo  sull'utilizzo  delle
          prerogative sindacali,  nonche'  di  funzioni  di  supporto
          tecnico alle amministrazioni rappresentate  nelle  funzioni
          di misurazione e  valutazione  della  performance  e  nelle
          materie  inerenti  alla  gestione  del  personale,   previa
          stipula di  apposite  convenzioni,  e  rafforzamento  della
          funzione  di  assistenza  ai  fini   della   contrattazione
          integrativa; concentrazione delle  sedi  di  contrattazione
          integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
          potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
          definizione dei termini e delle  modalita'  di  svolgimento
          della funzione di consulenza in materia  di  contrattazione
          integrativa;  definizione  delle  materie   escluse   dalla
          contrattazione integrativa anche al fine di  assicurare  la
          semplificazione  amministrativa,  la   valorizzazione   del
          merito e la parita' di trattamento tra categorie  omogenee,
          nonche' di accelerare le procedure negoziali; 
              i)  rilevazione   delle   competenze   dei   lavoratori
          pubblici; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dei sindacati  maggiormente  rappresentativi  e  delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti  dall'articolo  3,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
              o) disciplina delle forme  di  lavoro  flessibile,  con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
              p) previsione della facolta',  per  le  amministrazioni
          pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
          la  riduzione  su  base   volontaria   e   non   revocabile
          dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
          procinto  di  essere  collocato   a   riposo,   garantendo,
          attraverso la contribuzione volontaria ad  integrazione  ai
          sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16  settembre
          1996, n. 564, la possibilita'  di  conseguire  l'invarianza
          della   contribuzione   previdenziale,   consentendo    nel
          contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
          a seguito della conseguente minore spesa per  retribuzioni,
          l'assunzione anticipata di nuovo  personale,  nel  rispetto
          della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
          Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera  non
          deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              t)  rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra
          indirizzo  politico-amministrativo   e   gestione   e   del
          conseguente  regime  di  responsabilita'   dei   dirigenti,
          attraverso  l'esclusiva  imputabilita'  agli  stessi  della
          responsabilita'  amministrativo-contabile  per  l'attivita'
          gestionale; 
              u)  razionalizzazione  dei  flussi  informativi   dalle
          amministrazioni pubbliche alle amministrazioni  centrali  e
          concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti; 
              v) riconoscimento alle regioni  a  statuto  speciale  e
          alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della
          potesta' legislativa  in  materia  di  lavoro  del  proprio
          personale  dipendente,  nel   rispetto   della   disciplina
          nazionale sull'ordinamento del  personale  alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche, come  definita  anche  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi  di
          coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
          alla  normativa  volta  al  contenimento  del   costo   del
          personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e  delle
          relative norme di attuazione.  Dalle  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              z) al fine di  garantire  un'efficace  integrazione  in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente. 
              2. Le deleghe di cui  all'articolo  11  e  al  presente
          articolo possono essere esercitate congiuntamente  mediante
          l'adozione di uno o piu'  decreti  legislativi  secondo  la
          procedura di cui all'articolo 16, purche' i  decreti  siano
          adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1. 
              3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  il  terzo
          periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Gli  incarichi,  le
          cariche e le collaborazioni di cui  ai  periodi  precedenti
          sono comunque consentiti a  titolo  gratuito.  Per  i  soli
          incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  ferma  restando  la
          gratuita', la durata non puo' essere superiore a  un  anno,
          non   prorogabile   ne'   rinnovabile,   presso    ciascuna
          amministrazione».".