Comma 392:
Si riporta il testo del comma 680 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal comma 528
della presente legge:
"680. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a
5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i
predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza
dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati
ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e
province autonome, tenendo anche conto della popolazione
residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la
possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni
interessate, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo
periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e'
determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del
presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto
Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto
dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti
in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre
2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1
della medesima legge."
La citata legge n. 190 del 2014 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Si riporta il testo dei commi da 406 a 413
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413
sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai
commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i
due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con
apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di
qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I fondi necessari per la regolazione contabile delle
compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle
rispettive province, che provvedono alla stipula di una
convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle
suddette agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i
sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto
decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di
aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato
per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non
continuativo che non rientrano nelle materie di competenza
della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato,
purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito
destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e
10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla
regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3,
concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti
e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (115),
e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della
presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.»
408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, in applicazione della normativa
vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra
il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di
stabilita' interno di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la
regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per
l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento
in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e
per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di
euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e
alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto
disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la
provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in
549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di
euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione
possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
del contributo.
411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise
sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
determinato annualmente sulla base delle immissioni in
consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei
prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno
forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed
eventualmente sulla base di ogni utile documentazione
fornita dalle province.
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla
regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione
della relativa copertura finanziaria.
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di
ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli
obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione
anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le
proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni di
fondi ai comuni."
Comma 395:
Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"569. La nomina a commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai
sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e'
incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di
qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta
a commissariamento. Il commissario deve possedere un
curriculum che evidenzi qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria anche
in base ai risultati in precedenza conseguiti. La
disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine
effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del
2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della
regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale»
sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le
parole: «il presidente della regione o un altro soggetto»
sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione,
nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi
79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque
titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della
regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei
ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma
83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Omissis.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Omissis."
Il testo del comma 84 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note al comma 385.
Comma 397:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
"Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del
settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica
industriale e di innovazione del Paese, e del contributo
fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute,
nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza, nonche' dell'evoluzione che contraddistingue
tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione,
da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo
sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2
luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza
pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di
ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2
a 23.
Omissis."
Commi 398 e 399:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007:
"Art. 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo
del settore farmaceutico
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell' articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'
articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di
AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla
base delle regole di attribuzione del budget definite dalla
stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a
ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei
dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai
sensi del citato decreto del Ministro della salute in data
31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda
viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione
diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di
cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive
modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti
la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un
farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di euro, la
quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo
aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura
pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto. A decorrere dal 2016, la quota di sforamento
imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura
pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC
relativa ai medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da
brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all' articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA
ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote
di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il
corrispondente incremento della percentuale di sconto a
favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli
importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b)
del presente comma, direttamente alle regioni dove si e'
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del
tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1º ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
Comma 400:
Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale."
Comma 407:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
in proporzione al superamento del budget definitivo
attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita'
tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di
riferimento sussiste solo ove accertato dalla European
Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco,
tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita
la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle
procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari
non possono essere posti in gara nel medesimo lotto
principi attivi differenti, anche se aventi le stesse
indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la
spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto
scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi
farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi
mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori
economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del
medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali
d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione
del quale si devono considerare lo specifico principio
attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di
somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione
della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle
terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei
primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro,
classificati secondo il criterio del minor prezzo o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e'
comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto
idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato
di protezione complementare di un farmaco biologico durante
il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente
appaltante, entro sessanta giorni dal momento
dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci
biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre
il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco
originatore di riferimento nel rispetto di quanto
prescritto dalle lettere a) e b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri
prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal
mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non
possono essere posti a carico del Servizio sanitario
nazionale.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime delle strutture che erogano
assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni
relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2,
comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime
delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui
al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
[17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.]
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012."
Comma 409:
Si riporta il testo dei commi 541 e 543 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"Comma 541
541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata
per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle
misure di accrescimento dell'efficienza del settore
sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di
prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai
commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuita'
nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le
province autonome:
a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il
provvedimento generale di programmazione di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale
nonche' i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni
sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto
definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,
adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le
modalita' definiti nei programmi operativi di prosecuzione
dei piani di rientro;
b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di
personale, contenente l'esposizione delle modalita'
organizzative del personale, tale da garantire il rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea in materia di
articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge
30 ottobre 2014, n. 161;
c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i
provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di
verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente
agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonche' al Tavolo per
il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70,
istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli
adempimenti e il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il
31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b),
anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di
cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2
luglio 2015;
d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia
sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento
del costo del personale e quelle in materia di piani di
rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del
personale emergono criticita', si applicano i commi 543 e
544."
"Comma 543
543. In deroga a quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre
2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione
di personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali
esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo
quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime
procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono riservare i posti disponibili, nella
misura massima del 50 per cento, al personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni con contratti a tempo determinato, con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
enti. Nelle more della conclusione delle medesime
procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale
continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente
periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti
di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare
nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai
sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre
2016.".
Comma 410:
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. - 3. Omissis.
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1.".
Comma 411:
Si riporta il testo vigente del comma 1264
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".
Comma 419:
Si riporta il testo dei commi 512 e 515 della citata
legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
"512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014."
"515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513,
compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare
rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonche'
tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti
disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche', per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni
committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese
di investimento necessarie al completamento
dell'informatizzazione del processo civile e penale negli
uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono utilizzati dalle medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in
materia di innovazione tecnologica."
Comma 419:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), come modificato
dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 420.
Comma 420:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autoriota' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.".
Comma 422:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente
legge, si veda nelle note all'art. 420.
Comma 424:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 21. Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000,
n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Comma 426:
Si riporta il testo del comma 624 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
comma:
"624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di
dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e
1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20
milioni per l'anno 2016, euro 26 milioni per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019,
rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Nelle more del versamento delle
predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017,
2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere
sulle disponibilita' di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di
26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto
effettivamente versato per ciascun anno del triennio
2017-2019.".
Comma 427:
Si riporta il testo del comma 623 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente
comma:
"623. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio
finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari ad euro 6
milioni a decorrere dal 2016, rimangono acquisite
all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre
2007, n. 244."
Comma 428:
Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n.
110.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 41-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012:
"Art. 41-bis. Incentivazione dei flussi imprenditoriali
e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni
economiche in ambito internazionale
1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a
cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero
degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori
flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di
accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la
promozione delle relazioni economiche in ambito
internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le maggiori entrate derivanti
dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente
sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli
uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di
impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con
esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le
finalita' di cui al medesimo comma 1.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno
provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di
cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto
del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni
di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.".
Si riporta il testo vigente del comma 58 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le
entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568,
della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di
40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):
"Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo
1. Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.".
Comma 429:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis della
sezione I della tabella dei diritti consolari da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari allegata
al citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
"Allegato (Previsto dall'art. 64, comma 1)
Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli
uffici diplomatici e consolari
In vigore dal 1 febbraio 2017
Sezione I
ATTI DI STATO CIVILE
Art. 1 Estratti per copia integrale di atti di stato
civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume
degli allegati:
per ogni foglio euro 9,00
Art. 2 a) Estratti per riassunto di atti di stato
civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti
lo stato civile:
per ogni foglio euro 6,00
b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio
diritto fisso euro 6,00
c) Certificato di capacita' matrimoniale o nulla osta
euro 6,00
Art. 3 Affissione dell'atto di pubblicazione di
matrimonio:
diritto fisso euro 6,00
Art. 4 a) Certificato di cittadinanza:
diritto fisso euro 11,00
b) atto di rinuncia cittadinanza:
diritto fisso euro 41,00
Art. 5 Traduzione atti stato civile:
in lingua italiana per ogni foglio euro 9,00
in lingua non italiana per ogni foglio euro 17,00
Art. 6 Copia di traduzione di atto di stato civile
per ogni foglio euro 3,00
Art. 7 Legalizzazione atti di stato civile euro 11,00
Art. 7-bis Diritti da riscuotere per il trattamento
della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
di persona maggiorenne: euro 300,00
Art. 8 Atti non enunciati nei precedenti articoli della
presente sezione
per ogni atto: euro 11,00".
Comma 430:
Il testo del comma 2 dell'articolo 18 della citata
legge n. 125 del 2014 e' riportato nelle note al comma 428.
Comma 431:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione):
"Art. 6. Sgravi contributivi.
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
nel registro internazionale adibite a traffici commerciali
tra porti appartenenti al territorio nazionale,
continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato,
la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione
che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
Comma 432:
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):
"Art. 30. Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale
1. Omissis.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;
2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citata
decreto-legge n. 83 del 2014:
"Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo l'adozione delle misure
di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni
della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di
assicurare l'unitarieta' e la migliore gestione degli
interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale
a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Ministero si articola in uffici dirigenziali generali
centrali e periferici, coordinati da un segretario
generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non
puo' essere superiore a ventiquattro.»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli
museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli
uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico, possono essere trasformati in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
cui al primo periodo del presente comma, vi e' un
amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con
specifiche competenze gestionali e amministrative in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli
museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il
pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard
internazionali in materia di musei e di migliorare la
promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il
profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il
regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli
museali e gli istituti della cultura statali di rilevante
interesse nazionale che costituiscono uffici di livello
dirigenziale. I relativi incarichi possono essere
conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una
durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
una documentata esperienza di elevato livello nella
gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in
deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni
finanziarie destinate a legislazione vigente al personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della
normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il
medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente
periodo, sono altresi' apportate le modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240,
necessarie all'attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo vigente del comma 327 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"327. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n.
124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni
di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonche' di garantire il buon andamento
dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante
soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo
Ministero.".
Si riporta il testo vigente delle Tabelle A e B
allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 171 del 2014:
"Tabella A
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 24*
Dirigenti di seconda fascia 167**
Totale dirigenti 191
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance.
** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance."
"Tabella B
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica
III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050".
Comma 433:
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti):
"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni
internazionali e altre misure urgenti
1. - 12. Omissis
13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000,
attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura
della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo
del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n.
83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
destinate alla regione Campania.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali):
"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto: