art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 395 
          Si riporta il testo dell'articolo 245, comma 1, del decreto
          legislativo 19 febbraio 1998,  n.  51,  recante  "Norme  in
          materia di istituzione del giudice unico di  primo  grado",
          come modificato dalla presente legge: 
          Art. 245 
          1. Le disposizioni del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12, come modificate o introdotte dal presente  decreto,  in
          forza delle  quali  possono  essere  addetti  al  tribunale
          ordinario  e  alla  procura  della  Repubblica  presso   il
          tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a
          quando non sara' attuato il complessivo riordino del  ruolo
          e  delle  funzioni  della  magistratura  onoraria  a  norma
          dell'articolo 106, secondo  comma,  della  Costituzione,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  42-quinquies,  primo
          comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12,  recante
          disposizioni sull'"Ordinamento giudiziario.": 
          Art. 42-quinquies.  (Durata dell'ufficio) 
          La nomina a giudice onorario di tribunale ha la  durata  di
          tre  anni.  Il  titolare  puo'  essere   confermato,   alla
          scadenza, per una sola volta. 
          2 - 4 omissis. 
          -- Si riporta il testo  dell'articolo  7,  comma  1,  della
          legge 21 novembre 1991, n. 374,  recante  "Istituzione  del
          giudice di pace". 
          Art. 7 (Durata  dell'ufficio  e  conferma  del  giudice  di
          pace). 
          1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei
          giudici di pace, il magistrato  onorario  che  esercita  le
          funzioni di giudice di pace dura in carica quattro  anni  e
          puo' essere confermato per un secondo  mandato  di  quattro
          anni e per un terzo mandato di quattro anni. I  giudici  di
          pace confermati per un ulteriore periodo  di  due  anni  in
          applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
          n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per
          un ulteriore mandato di quattro  anni,  salva  comunque  la
          cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento  del
          settantacinquesimo anno di eta' . 
          1-bis - 2-quater omissis 
 
          Note all'art. 1, comma 396 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  25,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91,   recante
          "Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei sistemi contabili",  come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 25  (Sperimentazione) 
          1  Al  fine  di  valutare  gli  effetti  derivanti  da   un
          avvicinamento tra contabilita' finanziaria  e  contabilita'
          economico-patrimoniale, entro  il  31  dicembre  2012,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          disciplinata,  a  partire  dal  2014,  una   attivita'   di
          sperimentazione della durata di  due  esercizi  finanziari,
          avente ad oggetto la tenuta della contabilita'  finanziaria
          sulla base di una nuova configurazione del principio  della
          competenza finanziaria, secondo la  quale  le  obbligazioni
          attive e passive  giuridicamente  perfezionate,  che  danno
          luogo a entrate e spese per  l'ente  di  riferimento,  sono
          registrate  nelle  scritture  contabili  con  l'imputazione
          all'esercizio nel quale  esse  vengono  a  scadenza,  ferma
          restando,  nel  caso  di  attivita'  di  investimento   che
          comporta impegni di spesa che vengono a  scadenza  in  piu'
          esercizi  finanziari,  la  necessita'  di  predisporre   la
          copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva
          spesa  dell'investimento.  Le  amministrazioni  interessate
          alla sperimentazione sono individuate anche  tenendo  conto
          della opportunita'  di  verificarne,  in  particolare,  gli
          effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo
          esercizio  finanziario   in   cui   ha   avuto   luogo   la
          sperimentazione  e,  successivamente,  ogni  sei  mesi,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Camere una relazione sui relativi risultati. 
          2 omissis. 
 
          Note all'art. 1, comma 397 
          Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1-bis,  del
          decreto legge 30 dicembre  2004,  n.  314,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,  n.  26,  recante
          disposizioni sulla (Proroga di termini): 
          Art. 1. (Bilanci di previsione degli enti locali) 
          1. omissis 
          1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
          degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli
          equilibri di bilancio si applicano,  per  l'anno  2005,  le
          disposizioni di cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.". 
 
          Note all'art. 1, comma 398 
          --Si riporta il testo  dell'articolo  16,  della  legge  30
          dicembre  2010,  n.  240,  recante  "Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario",  come
          modificato dalla presente legge: 
          Art.   16   (Istituzione   dell'abilitazione    scientifica
          nazionale) 
          1. omissis 
          2.  Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
          3.  I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
          a)  l'attribuzione dell'abilitazione con motivato  giudizio
          fondato sulla valutazione  analitica  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri   differenziati   per   funzioni   e   per   area
          disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
          b)  la possibilita' che il decreto di cui alla  lettera  a)
          prescriva un numero massimo di  pubblicazioni  che  ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; 
          c)  meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza  e
          congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e
          di  revisione  o  adeguamento  degli  stessi  con  apposito
          decreto ministeriale; 
          d)   l'indizione  obbligatoria,   con   frequenza   annuale
          inderogabile,  delle   procedure   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione; 
          e)   i  termini  e  le  modalita'  di  espletamento   delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
          f)  l'istituzione per ciascun  settore  concorsuale,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia, mediante  sorteggio  di  quattro
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della lettera  h)  e  sorteggio  di  un
          commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
          studiosi e di esperti di pari livello  in  servizio  presso
          universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per  la
          cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti ed indennita'; 
          g)  il divieto che della commissione di cui alla lettera f)
          faccia  parte  piu'  di   un   commissario   della   stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; la  corresponsione  ai  commissari  in
          servizio all'estero di un compenso determinato con  decreto
          non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
          h)  l'effettuazione del sorteggio di cui  alla  lettera  f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
          i)  il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che  della
          commissione faccia parte almeno un commissario per  ciascun
          settore scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel  settore
          concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta  professori
          ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti  pro
          veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da  parte
          di esperti revisori in possesso  delle  caratteristiche  di
          cui alla lettera h); i pareri  sono  pubblici  ed  allegati
          agli atti della procedura; 
          l)   il   divieto   per   i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
          m)   la  preclusione,  in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
          biennio successivo per l'attribuzione della  stessa  o  per
          l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore; 
          n)    la   valutazione   dell'abilitazione   come    titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
          o)  lo svolgimento delle  procedure  per  il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
          4. omissis" 
 
          Note all'art. 1, comma 399 
          -- Si riporta il testo dell'articolo  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  222,
          recante   "Regolamento    concernente    il    conferimento
          dell'abilitazione scientifica nazionale  per  l'accesso  al
          ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16
          della legge 30 dicembre  2010,  n.  240",  come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 3 (Abilitazione scientifica nazionale) 
          1.  Le procedure  per  il  conseguimento  dell'abilitazione
          sono  indette  inderogabilmente  con  cadenza  annuale  con
          decreto del competente Direttore  generale  del  Ministero,
          per ciascun settore  concorsuale  e  distintamente  per  la
          prima e la seconda fascia dei professori universitari. 
          2.  Il decreto di cui comma 1 e' adottato entro il mese  di
          ottobre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e  dell'Unione  europea,  nonche'
          sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di  tutte  le
          universita' italiane. Il decreto  stabilisce  le  modalita'
          per  la  presentazione  delle  domande  e  della   relativa
          documentazione. Le  domande  sono  presentate  nel  termine
          indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre. 
          3.   Ai  fini  della  partecipazione  ai  procedimenti   di
          chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e  6,  della
          legge, la durata dell'abilitazione e' di quattro  anni  dal
          suo conseguimento. 
          4.  Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude  la
          partecipazione alle procedure di abilitazione  indette  nel
          biennio successivo  per  il  medesimo  settore  concorsuale
          della medesima fascia ovvero della fascia superiore. 
          5.   Le  domande,  corredate  da  titoli  e   pubblicazioni
          scientifiche e dal  relativo  elenco,  sono  presentate  al
          Ministero per via telematica  con  procedura  validata  dal
          Comitato di cui all'articolo 7, comma  6.  Nella  redazione
          del predetto elenco il candidato specifica  quali  sono  le
          pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei  titoli  e
          delle pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato  nel
          sito del Ministero, dell'Unione europea e  dell'Universita'
          sede della  procedura  di  abilitazione.  La  consultazione
          delle pubblicazioni soggette  a  copyright,  da  parte  dei
          commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo  8,
          comma 3, avviene nel rispetto  della  normativa  vigente  a
          tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.". 
 
          Note all'art. 1, comma 400 
          -- Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92, recante  "Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita.": 
          "Art. 1  (Disposizioni generali, tipologie  contrattuali  e
          disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele  del
          lavoratore) 
          1 - 5 omissis 
          7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse
          non  espressamente  previsto,  costituiscono   principi   e
          criteri per la  regolazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, in  coerenza  con
          quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Restano ferme  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 
          8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche,  individua  e
          definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti,
          le modalita' e i tempi di armonizzazione  della  disciplina
          relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
          9 - 69 omissis.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche.": 
          "Art 36.  (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). 
          1. Per le  esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
          2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali  le
          amministrazioni pubbliche  possono  avvalersi  delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui  alla  lettera   d),   del   comma   1,
          dell'articolo 70 del decreto  legislativo  n.  276/2003,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  in  applicazione
          di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, dal  decreto  legislativo  10
          settembre   2003,   n.   276   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive e dirigenziali. 
          3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
          flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno,  sulla  base
          di apposite istruzioni fornite con Direttiva  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   le
          amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
          4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
          rapporto  di  cui  al  precedente   comma   3,   anche   le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
          5. In ogni caso, la violazione di  disposizioni  imperative
          riguardanti l'assunzione  o  l'impiego  di  lavoratori,  da
          parte delle pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare
          la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
          con le medesime pubbliche amministrazioni,  ferma  restando
          ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore  interessato
          ha  diritto  al  risarcimento  del  danno  derivante  dalla
          prestazione  di  lavoro  in  violazione   di   disposizioni
          imperative.   Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo   di
          recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti  dei
          dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta  a
          dolo o colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione
          delle disposizioni del presente articolo sono  responsabili
          anche ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di
          tali violazioni si terra'  conto  in  sede  di  valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
          5-bis. Le  disposizioni  previste  dall'articolo  5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
          decreto legislativo 165 del 2001: 
          "Art 1.  (Finalita' ed ambito di applicazione) 
          1. omissis 
          2. Per amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
          3. omissis.". 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo n. 368  del  2001,  recante  "Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES" 
          "Art 5.  (Scadenza del termine e sanzioni. Successione  dei
          contratti.) 
          1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la  scadenza  del
          termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai
          sensi dell'articolo 4, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  lavoratore   una   maggiorazione   della
          retribuzione per ogni giorno di continuazione del  rapporto
          pari al venti per cento fino al decimo  giorno  successivo,
          al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 
          2. Se il rapporto di lavoro continua  oltre  il  trentesimo
          giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
          nonche' decorso il periodo  complessivo  di  cui  al  comma
          4-bis, ovvero oltre il  cinquantesimo  giorno  negli  altri
          casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini. 
          2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro
          ha  l'onere  di  comunicare   al   Centro   per   l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
          3. Qualora il lavoratore  venga  riassunto  a  termine,  ai
          sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta  giorni
          dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
          mesi, ovvero novanta giorni dalla data di  scadenza  di  un
          contratto di durata  superiore  ai  sei  mesi,  il  secondo
          contratto si considera a tempo indeterminato.  I  contratti
          collettivi di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  possono
          prevedere, stabilendone le  condizioni,  la  riduzione  dei
          predetti periodi, rispettivamente, fino a  venti  giorni  e
          trenta giorni  nei  casi  in  cui  l'assunzione  a  termine
          avvenga   nell'ambito   di   un   processo    organizzativo
          determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal  lancio
          di   un   prodotto   o   di   un    servizio    innovativo;
          dall'implementazione   di    un    rilevante    cambiamento
          tecnologico; dalla fase supplementare di  un  significativo
          progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
          di una commessa consistente. In mancanza di  un  intervento
          della contrattazione collettiva, ai  sensi  del  precedente
          periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
          4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine,
          intendendosi  per  tali  quelle  effettuate  senza   alcuna
          soluzione  di  continuita',  il  rapporto  di   lavoro   si
          considera a tempo indeterminato dalla data di  stipulazione
          del primo contratto. 
          4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione  di
          contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale qualora per effetto di successione di contratti a
          termine per  lo  svolgimento  di  mansioni  equivalenti  il
          rapporto di lavoro fra lo stesso  datore  di  lavoro  e  lo
          stesso  lavoratore  abbia   complessivamente   superato   i
          trentasei  mesi  comprensivi   di   proroghe   e   rinnovi,
          indipendentemente   dai   periodi   di   interruzione   che
          intercorrono tra un contratto e  l'altro,  il  rapporto  di
          lavoro si considera a  tempo  indeterminato  ai  sensi  del
          comma 2;  ai  fini  del  computo  del  periodo  massimo  di
          trentasei mesi si  tiene  altresi'  conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato. 
          4-ter. Le disposizioni di cui al comma  4-bis  non  trovano
          applicazione  nei  confronti  delle  attivita'   stagionali
          definite dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          ottobre  1963,  n.   1525,   e   successive   modifiche   e
          integrazioni, nonche' di  quelle  che  saranno  individuate
          dagli avvisi comuni e dai  contratti  collettivi  nazionali
          stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei  datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative. 
          4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o  piu'
          contratti  a  termine  presso  la  stessa  azienda,   abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine. 
          4-quinquies.  Il  lavoratore  assunto  a  termine  per   lo
          svolgimento  di  attivita'   stagionali   ha   diritto   di
          precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da  parte
          dello stesso datore di lavoro  per  le  medesime  attivita'
          stagionali . 
          4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater
          e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione  che  il
          lavoratore manifesti in tal senso la  propria  volonta'  al
          datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre  mesi
          dalla data di cessazione del rapporto stesso e si  estingue
          entro un anno dalla data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro.". 
 
          Note all'art. 1, comma 401 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
          legge: 
          "35.  Reclutamento del personale. 
          (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993  e
          poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente
          modificati dall'art. 2, comma 2-ter  del  decreto-legge  17
          giugno 1999, n.  180  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del  D.Lgs.  n.  29  del
          1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato dall'art. 274, comma  1  lettera
          aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000) 
          1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro: 
          a) tramite procedure selettive, conformi  ai  principi  del
          comma  3,  volte  all'accertamento  della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
          b)  mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
          2.   Le   assunzioni   obbligatorie    da    parte    delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
          3.   Le   procedure   di   reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
          a) adeguata pubblicita'  della  selezione  e  modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
          b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
          verificare  il  possesso  dei  requisiti   attitudinali   e
          professionali richiesti  in  relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
          c) rispetto  delle  pari  opportunita'  tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
          d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
          e)  composizione  delle  commissioni   esclusivamente   con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
          3-bis. Le amministrazioni  pubbliche,  nel  rispetto  della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
          a) con riserva dei posti, nel limite  massimo  del  40  per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
          b) per titoli ed  esami,  finalizzati  a  valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando. 
          3-ter.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
          4. Le determinazioni relative  all'avvio  di  procedure  di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di  ricerca,  con  organico  superiore
          alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
          subordinato  all'emanazione   di   apposito   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
          4-bis.  L'avvio  delle   procedure   concorsuali   mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
          5.  I   concorsi   pubblici   per   le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
          5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede
          di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque
          anni.  La  presente  disposizione  costituisce  norma   non
          derogabile dai contratti collettivi. 
          5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento  del
          personale presso  le  amministrazioni  pubbliche  rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
          6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di  personale  presso   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
          7. Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.". 
 
          Note all'art. 1, comma 402 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 7,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  "Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica": 
          Art.  7   (Soppressione  ed  incorporazione  di   enti   ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). 
          1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
          2.  Al fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
          3.   Le  funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite   all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
          3-bis.  Con effetto dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  al  fine  di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
          4.  Con decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
          5.  Le dotazioni  organiche  dell'INPS  e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
          5-bis.  Nelle more  dell'effettiva  costituzione  del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
          6.  I posti corrispondenti all'incarico di  componente  dei
          Collegi  dei  sindaci,  in   posizione   di   fuori   ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
          7.  All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
          479, sono apportate le seguenti modifiche: 
          a)  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          «Sono organi degli Enti: 
          a) il presidente; 
          b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
          c) il collegio dei sindaci; 
          d) il direttore generale.»; 
          b)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «Il presidente ha la rappresentanza  legale  dell'Istituto,
          puo' assistere alle sedute del  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza  ed  e'  scelto  in  base  a  criteri   di   alta
          professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata
          esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al  settore
          operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della  legge  24
          gennaio 1978, n. 14, con la procedura  di  cui  all'art.  3
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Contestualmente
          alla  richiesta   di   parere   prevista   dalle   predette
          disposizioni,  si  provvede  ad  acquisire   l'intesa   del
          consiglio di indirizzo  e  vigilanza  dell'Ente,  che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato.»; 
          c)  al comma 4,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare.»; 
          d)  al comma 5, primo e  secondo  periodo,  le  parole  «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza.»; 
          e)   al  comma  6,  l'espressione  «partecipa,   con   voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
          f)  al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il consiglio
          di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
          g)  al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello  di
          cui alla lettera e)»  e'  sostituita  dalla  seguente  «con
          esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
          h)  e' aggiunto il seguente comma 11: 
          «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per  l'esercizio  delle
          funzioni    inerenti    alla    carica,    un    emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
          8.    Le   competenze   attribuite    al    consiglio    di
          amministrazione dalle disposizioni  contenute  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  639,
          nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
          giugno 1994, n.  479,  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da  qualunque  altra
          norma  riguardante  gli  Enti  pubblici  di  previdenza  ed
          assistenza  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 30  giugno  1994,  n.  479,  sono  devolute  al
          Presidente  dell'Ente,  che   le   esercita   con   proprie
          determinazioni. 
          9.   Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  consigli  di
          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei
          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
          trenta per cento. 
          10.   Con  effetto  dalla   ricostituzione   dei   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
          11.  A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali  gettoni
          di  presenza  corrisposti  ai   componenti   dei   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
          seduta. 
          12.   A  decorrere  dal   1°   luglio   2010,   l'attivita'
          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo
          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun
          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 
          13.  I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed  il
          funzionamento degli Enti di cui all'articolo  1,  comma  1,
          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono
          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo
          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,
          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
          14.  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano
          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
          15.  Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative
          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'
          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione
          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con
          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare
          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'
          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli
          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in
          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31
          ottobre 2010. 
          16.  Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e
          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori
          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'
          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite
          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito
          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo
          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,
          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le
          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le
          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e
          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle
          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il
          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge
          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato
          prevista dai relativi decreti di nomina. 
          17.    Le    economie    derivanti    dai    processi    di
          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali
          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente
          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
          18.  Al fine di razionalizzare e semplificare  le  funzioni
          di analisi e  studio  in  materia  di  politica  economica,
          l'Istituto  di  studi  e  analisi   economica   (Isae)   e'
          soppresso; le funzioni  e  le  risorse  sono  assegnate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le
          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli
          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo
          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono
          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di
          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare
          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica . 
          19.    L'Ente   italiano    Montagna    (EIM),    istituito
          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le
          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono
          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della
          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e
          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo
          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza
          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I
          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito
          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con
          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
          20.  Gli enti di cui all'allegato  2  sono  soppressi  e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
          21.   L'Istituto  nazionale  per  studi  e  esperienze   di
          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto
          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le
          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura
          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato
          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza
          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare
          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a
          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti
          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
          22.  L'ultimo periodo  del  comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'
          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli
          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico». 
          23.   Per  garantire  il  pieno   rispetto   dei   principi
          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti
          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30
          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il
          Consiglio di amministrazione della Sogin  S.p.a.,  composto
          di 5 membri. La nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
          amministrazione  della  Sogin  S.p.a.  e'  effettuata   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico. 
          24.  A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli
          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti
          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,
          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento
          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla
          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le
          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
          25.   Le   Commissioni   mediche   di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma. 
          26.   Sono  attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione. 
          27.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il   Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita'. 
          28.  Ai fini della ricognizione delle  risorse  di  cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
          29.  Restano ferme le funzioni di controllo e  monitoraggio
          della Ragioneria generale dello Stato. 
          30.  All'articolo  10-bis  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine
          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
          31.  La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per  il
          microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma  8,
          del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla  legge  11
          marzo 2006, n.  81,  e'  trasferita  al  Ministero  per  lo
          sviluppo economico. 
          31-bis.  Per assicurare lo svolgimento  delle  funzioni  di
          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell' articolo
          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2
          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
          31-ter.  L'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'articolo
          102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n.  267,  e'  soppressa.  Il  Ministero  dell'interno
          succede a titolo universale  alla  predetta  Agenzia  e  le
          risorse  strumentali  e  di  personale  ivi  in   servizio,
          comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono   trasferite   al
          Ministero medesimo. 
          31-quater.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle
          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero
          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il
          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e
          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
          31-quinquies.  Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
          31-sexies.  Il contributo a  carico  delle  amministrazioni
          provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
          102 del citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
          soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla  medesima  data  sono
          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle
          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
          31-septies.  Al testo unico di cui al  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli  articoli  102  e
          103. Tutti i richiami alla  soppressa  Agenzia  di  cui  al
          citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero
          dell'interno. 
          31-octies.  Le amministrazioni destinatarie delle  funzioni
          degli enti soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,  in
          esito all'applicazione dell' articolo 74 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  dell'  articolo  2,
          comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o  maggiori  oneri,
          le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze  cosi'
          coperte, evitando l'aumento del contingente  del  personale
          di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'  articolo
          74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
          -- Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del  citato
          decreto-legge 201 del 2011: 
          Art. 21  Soppressione enti e organismi 
          1.   In  considerazione  del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione. 
          2.  Con decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  da
          emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
          base delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare
          entro il 31 marzo 2012, le  risorse  strumentali,  umane  e
          finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite  all'INPS.
          Conseguentemente  la  dotazione   organica   dell'INPS   e'
          incrementata di un  numero  di  posti  corrispondente  alle
          unita' di personale di ruolo in servizio  presso  gli  enti
          soppressi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,
          rispetto  alla  dotazione  organica  vigente   degli   enti
          soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
          19 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Le  posizioni
          soprannumerarie di cui al precedente periodo  costituiscono
          eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. I due posti di  direttore  generale
          degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti  posti
          di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
          aumento    della    dotazione    organica     dell'Istituto
          incorporante.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
          2-bis.  In attesa dell'emanazione dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, le strutture centrali  e  periferiche  degli  Enti
          soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse  ai
          compiti istituzionali degli stessi. A tale  scopo,  l'INPS,
          nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli  Enti
          soppressi,  e'  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dai
          professionisti legali, gia' in servizio presso  l'INPDAP  e
          l'ENPALS. 
          3.   L'Inps  subentra,  altresi',  nella  titolarita'   dei
          rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2  per
          la loro residua durata. 
          4.  Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,   n.   479,   e   successive
          modificazioni, degli enti soppressi ai sensi  del  comma  1
          possono  compiere  solo  gli  adempimenti   connessi   alla
          definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data  di
          approvazione dei medesimi,  e  comunque  non  oltre  il  1°
          aprile 2012. 
          5.  I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del
          Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale
          di  livello  generale,  in   posizione   di   fuori   ruolo
          istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
          a)   in   considerazione   dell'incremento   dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
          b)  due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e tre posti in  rappresentanza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posizioni dirigenziali di livello generale per le  esigenze
          di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali e  del  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   nell'ambito   del   Dipartimento   della
          Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
          rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate  in
          attesa della emanazione  delle  disposizioni  regolamentari
          intese    ad    adeguare    in    misura     corrispondente
          l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
          cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
          n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i  relativi
          posti concorrono alla determinazione delle  percentuali  di
          cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.   165,   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,
          relativamente alle dotazioni  organiche  dei  Ministeri  di
          appartenenza. 
          6.  Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a),
          e  per  assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli
          interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali  di
          ciascuno degli  enti  soppressi  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS  e'  integrato
          di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
          non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali. 
          7.  Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti  di  cui  al
          comma 2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
          funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui
          al    comma    1     operando     una     razionalizzazione
          dell'organizzazione e delle procedure. 
          8.  Le disposizioni dei commi da 1 a  9  devono  comportare
          una  riduzione  dei  costi  complessivi  di   funzionamento
          relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
          milioni di euro nel 2012, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
          risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnati  al  Fondo  ammortamento  titoli  di
          Stato. Resta fermo il  conseguimento  dei  risparmi,  e  il
          correlato  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale,
          derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
          organizzativa   degli   enti   di   previdenza,    previste
          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
          9.  Per assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
          efficienza  e  di  efficacia  di  cui  al   comma   1,   di
          razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa   ai
          sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
          comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in  carica,
          a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014,  promuove  le
          piu'  adeguate  iniziative,   ne   verifica   l'attuazione,
          predispone  rapporti,  con   cadenza   quadrimestrale,   al
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  ordine  allo
          stato di avanzamento del processo di  riordino  conseguente
          alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine  del
          mandato una relazione conclusiva, che attesti  i  risultati
          conseguiti. 
          10.   Al   fine   di   razionalizzare   le   attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. 
          11.  Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse
          umane e strumentali, nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi, sono trasferiti, entro il  30  settembre  2012  al
          soggetto   costituito   o   individuato    dalle    Regioni
          interessate,  assicurando  adeguata  rappresentanza   delle
          competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del
          termine di cui al primo periodo sono sospese  le  procedure
          esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.
          La tutela occupazionale e'  garantita  con  riferimento  al
          personale  titolare  di  rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato  con  l'ente  soppresso.  A  far  data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. 
          12.   A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini,  che
          svolge le funzioni, con  le  inerenti  risorse  finanziarie
          strumentali e di personale,  attribuite  dall'articolo  63,
          comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  al
          consorzio del Ticino - Ente autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
          autonomo per  la  costruzione,  manutenzione  ed  esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire
          l'ordinaria  amministrazione   e   lo   svolgimento   delle
          attivita'  istituzionali  fino  all'avvio   del   Consorzio
          nazionale, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nomina  un   commissario   e   un   sub
          commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
          delle finanze, un collegio  dei  revisori  formato  da  tre
          membri, di cui uno con funzioni di presidente.  Dalla  data
          di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  il  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  d'Iseo  e  il
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di Como sono soppressi e i  relativi  organi  decadono.  La
          denominazione  "Consorzio  nazionale  per  i  grandi  laghi
          prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
          la  costruzione,  manutenzione  ed   esercizio   dell'opera
          regolatrice del lago  Maggiore»,  «Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera  regolatrice  del  lago  d'Iseo»  e   «Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como».  Con
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti  in
          materia di ambiente, che si esprimono  entro  venti  giorni
          dalla data di assegnazione, sono determinati,  in  coerenza
          con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita'  e
          rappresentativita',  gli  organi   di   amministrazione   e
          controllo, la sede, nonche' le modalita' di  funzionamento,
          e  sono  trasferite  le  risorse   strumentali,   umane   e
          finanziarie  degli  enti  soppressi,   sulla   base   delle
          risultanze dei bilanci di chiusura delle relative  gestioni
          alla data di soppressione. I predetti bilanci  di  chiusura
          sono  deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di
          soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data,  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          dei soppressi consorzi,  i  compensi,  indennita'  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati  ad  essi  spettanti  sono
          corrisposti fino alla data di soppressione mentre  per  gli
          adempimenti   di   cui   al   precedente   periodo   spetta
          esclusivamente,  ove  dovuto,  il  rimborso   delle   spese
          effettivamente  sostenute   nella   misura   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo  indeterminato
          dei   soppressi   Consorzi    mantengono    l'inquadramento
          previdenziale di provenienza e sono  inquadrati  nei  ruoli
          del Consorzio nazionale per i grandi laghi  prealpini,  cui
          si applica il contratto collettivo nazionale  del  comparto
          enti pubblici non  economici.  La  dotazione  organica  del
          Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini  non  puo'
          eccedere il numero del personale in servizio, alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, presso i  soppressi
          Consorzi. 
          13.  Gli enti  di  cui  all'allegato  A  sono  soppressi  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e i  relativi  organi  decadono,  fatti  salvi  gli
          adempimenti di cui al comma 15. 
          14.  Le funzioni attribuite agli enti di cui  al  comma  13
          dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
          strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
          passivi, sono trasferiti, senza  che  sia  esperita  alcuna
          procedura  di  liquidazione,   neppure   giudiziale,   alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate  nel  medesimo
          allegato A. 
          15.    Con   decreti   non   regolamentari   del   Ministro
          interessato, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e
          finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia'  in   capo   all'ente   soppresso,   l'amministrazione
          incorporante puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
          svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,
          ivi comprese le operazioni di  pagamento  e  riscossione  a
          valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
          che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei
          decreti medesimi. 
          16.  Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto-legge, i  bilanci  di  chiusura  degli
          enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica  alla
          data di cessazione  dell'ente,  corredati  della  relazione
          redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica  alla
          data di soppressione dell'ente  medesimo  e  trasmessi  per
          l'approvazione  al   Ministero   vigilante   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
          degli enti di cui al comma  13  i  compensi,  indennita'  o
          altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
          corrisposti  fino  alla  data  di  soppressione.  Per   gli
          adempimenti di cui al primo periodo del presente  comma  ai
          componenti dei predetti organi spetta  esclusivamente,  ove
          dovuto, il rimborso delle  spese  effettivamente  sostenute
          nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 
          17.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite,  le
          amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
          comandato nel limite massimo delle  unita'  previste  dalle
          specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive  degli
          enti soppressi. 
          18.   Le  amministrazioni  di  destinazione  esercitano   i
          compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi  con
          le articolazioni  amministrative  individuate  mediante  le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Al fine di garantire  la  continuita'  delle
          attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
          di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente
          capo ai predetti enti continua ad essere esercitata  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. 
          19.  Con riguardo all'Agenzia nazionale per la  regolazione
          e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono  trasferite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le  funzioni
          attinenti alla  regolazione  e  al  controllo  dei  servizi
          idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi  poteri
          attribuiti all'Autorita' stessa  dalla  legge  14  novembre
          1995, n. 481. Le funzioni da  trasferire  sono  individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, da  adottare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
          19-bis.     All'onere    derivante    dal     funzionamento
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   in
          relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
          idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede  mediante  un
          contributo di importo non superiore all'uno per  mille  dei
          ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
          i servizi stessi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  38,
          lettera b),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma  68-bis,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
          19-ter.   In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite
          all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
          comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
          di quaranta posti. 
          20.   La  Commissione  Nazionale  per  la  Vigilanza  sulle
          Risorse idriche e' soppressa. 
          ALLEGATO A 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          20-bis.   Con  riguardo  all'Agenzia   per   la   sicurezza
          nucleare,  in  via  transitoria  e  fino  all'adozione,  di
          concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e
          alla contestuale definizione di  un  assetto  organizzativo
          rispettoso  delle   garanzie   di   indipendenza   previste
          dall'Unione europea, le funzioni e i compiti  facenti  capo
          all'ente soppresso sono attribuiti  all'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
          21.  Dall'attuazione dei commi da 13 a  20-bis  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
 
          Note all'art. 1, comma 403 
          Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 66, della  legge
          12 novembre 2011, n.  183,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012)": 
          "Art.  4  (Riduzioni  delle  spese  non  rimodulabili   dei
          Ministeri) 
          1- 65 omissis 
          66.   Al  fine  di  concorrere  al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
          e seguenti l'INPS,  I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nell'ambito della propria  autonomia,  adottano  misure  di
          razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le  proprie
          spese di funzionamento in misura non inferiore  all'importo
          complessivo, in termini di saldo netto, di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
          16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          e' stabilito  il  riparto  dell'importo  di  cui  al  primo
          periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
          nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
          individuati con il medesimo decreto. Le  somme  provenienti
          dalle riduzioni di spesa di  cui  al  presente  comma  sono
          versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
          decreto ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
          57-103 omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 404 
          -- Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante
          la   "Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative", come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni) 
          1. omissis 
          2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale  a
          tempo indeterminato relative alle  cessazioni  verificatesi
          negli anni 2009, 2010 e 2011, di cui all'articolo 3,  comma
          102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  successive
          modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis  e
          14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2012
          e le relative autorizzazioni  ad  assumere,  ove  previste,
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 405 
          Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale": 
          "Art. 19.  (Potenziamento ed estensione degli strumenti  di
          tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro  o  di
          disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli
          ammortizzatori in deroga) 
          1.  - 13 (Omissis) 
          14.   All'articolo  1,  comma   2,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,   e
          successive modificazioni, le  parole:  «31  dicembre  2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
          dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata,  per
          l'anno 2009, la spesa di 35  milioni  di  euro,  di  cui  5
          milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione  e  30
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1,  comma
          1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
          al  precedente   periodo,   non   utilizzate   al   termine
          dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel  conto
          residui per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.
          All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare  o
          ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
          di cui all' articolo 24 della  legge  23  luglio  1991,  n.
          223,» sono inserite le seguenti:  «o  al  fine  di  evitare
          licenziamenti plurimi individuali per  giustificato  motivo
          oggettivo,». 
          15.  Per il rifinanziamento delle proroghe  a  ventiquattro
          mesi della cassa integrazione  guadagni  straordinaria  per
          cessazione di attivita', di cui all'articolo  1,  comma  1,
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni,  sono  destinati  30  milioni  di
          euro,  per  l'anno   2009,   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione. 
          16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute
          e delle politiche  sociali  assegna  alla  societa'  Italia
          Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo  agli  oneri
          di funzionamento e ai costi generali di struttura.  A  tale
          onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione. 
          17 - 18-quater (Omissis)" 
          --  Si  riporta  il  testo  del  comma   1,   lettera   a),
          dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
          "   Art.   18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) 
          1.  In considerazione  della  eccezionale  crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
          a)  al Fondo sociale per occupazione e formazione,  che  e'
          istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
          Omissis". 
          -- Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo  2  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92: 
          "65.  L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016.". 
 
          Note all'art. 1, comma 406 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
          Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
          amministrazioni) 
          1- 9 omissis 
          10.  Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di  cui
          al  comma  5  le  amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
          a)   alla  concentrazione  dell'esercizio  delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
          b)   alla  riorganizzazione  degli  uffici   con   funzioni
          ispettive e di controllo; 
          c)  alla rideterminazione della  rete  periferica  su  base
          regionale o interregionale; 
          d)   all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
          e)    alla   conclusione   di    appositi    accordi    tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
          f)  alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di  cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
          10-bis.  Per le amministrazioni e gli enti di cui al  comma
          1 e all'articolo 23-quinquies, il numero  degli  uffici  di
          livello dirigenziale  generale  e  non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
          10-ter.  Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          previsto dal  comma  10  e  dall'articolo  23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1  a  3,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 407 
          -- Si riporta il testo del comma 42  dell'articolo  24  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n.  111,  recante
          "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria",
          come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 24 (Norme in materia di gioco) 
          1- 41 omissis 
          42.  Con regolamento emanato entro il  31  marzo  2013,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per
          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi
          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del
          patentino, secondo i seguenti principi: 
          a)   ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  rete   di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
          b)  istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza  di
          determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; 
          c)  introduzione di  un  meccanismo  di  aggiornamento  dei
          parametri   di   produttivita'   minima   rapportato   alle
          variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
          lavorati intervenute dall'anno 2001; 
          d)  trasferimenti di rivendite ordinarie solo  in  presenza
          dei medesimi requisiti  di  distanza  e,  ove  applicabili,
          anche di produttivita' minima; 
          e)  istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri
          un'oggettiva  ed  effettiva  esigenza   di   servizio,   da
          valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli  altri
          punti  vendita  gia'  esistenti  nella  medesima  zona   di
          riferimento,  nonche'  in  virtu'   di   parametri   certi,
          predeterminati ed uniformemente applicabili sul  territorio
          nazionale,  volti   ad   individuare   e   qualificare   la
          potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo
          proposto; 
          f)   rilascio  e  rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione,   rispettivamente,   del   criterio   della
          distanza nell'ipotesi di rilascio,  e  del  criterio  della
          produttivita' minima per il rinnovo.". 
 
          Note all'art. 1, comma 408 
          Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,  come  modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 4  (Riduzione  di  spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche) 1-3 omissis 
          3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,  e
          successivi  provvedimenti   di   attuazione,   nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  che  svolgera'  tali  attivita'   attraverso   una
          specifica divisione interna garantendo per cinque  esercizi
          la  prosecuzione  delle  attivita'  secondo  il  precedente
          modello  di  relazione  con  il   Ministero.   All'acquisto
          dell'efficacia della suddetta operazione di  scissione,  le
          disposizioni normative che  affidano  a  Consip  S.p.A.  le
          attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite  a
          Sogei S.p.A. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 409 
          Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6   del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
          "Art.   6    (Riduzione   dei    costi    degli    apparati
          amministrativi) 
          1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'articolo 2  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
          2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
          3.  Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma  58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
          4.  All'articolo  62,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
          5.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
          6.  Nelle societa' inserite nel conto economico consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del
          comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196,  nonche'  nelle  societa'  possedute  direttamente   o
          indirettamente in misura totalitaria, alla data di  entrata
          in vigore del presente provvedimento dalle  amministrazioni
          pubbliche, il compenso  di  cui  all'articolo  2389,  primo
          comma, del codice civile, dei componenti  degli  organi  di
          amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del  10
          per cento. La disposizione  di  cui  al  primo  periodo  si
          applica a decorrere dalla prima scadenza  del  consiglio  o
          del collegio successiva alla data di entrata in vigore  del
          presente provvedimento. La disposizione di cui al  presente
          comma non si applica alle  societa'  quotate  e  alle  loro
          controllate. 
          7.  Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle
          amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa  annua
          per  studi  ed  incarichi  di  consulenza,  inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
          8.  A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'
          indipendenti, non possono effettuare  spese  per  relazioni
          pubbliche,   convegni,    mostre,    pubblicita'    e    di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
          9.  A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'
          indipendenti,   non   possono    effettuare    spese    per
          sponsorizzazioni. 
          10.  Resta ferma la possibilita' di  effettuare  variazioni
          compensative tra le spese di cui ai commi  7  e  8  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14  del  decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 127. 
          11.  Le societa', inserite nel conto economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del
          comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, si conformano al principio di riduzione di  spesa  per
          studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
          mostre  e  pubblicita',   nonche'   per   sponsorizzazioni,
          desumibile dai precedenti commi  7,  8  e  9.  In  sede  di
          rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi
          sono ridotti in applicazione della disposizione di  cui  al
          primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano
          i  poteri   dell'azionista   garantiscono   che,   all'atto
          dell'approvazione del bilancio, sia  comunque  distribuito,
          ove possibile,  un  dividendo  corrispondente  al  relativo
          risparmio di spesa. In ogni  caso  l'inerenza  della  spesa
          effettuata per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre  e
          pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, e' attestata con
          apposita relazione sottoposta  al  controllo  del  collegio
          sindacale. 
          12.   A  decorrere  dall'anno   2011   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi. 
          13.  A decorrere dall'anno 2011 la  spesa  annua  sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
          14.   A  decorrere  dall'anno  2011,   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. (16) 
          15.  All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14, in  fine,  sono  aggiunti  i
          seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto  dal  presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.».