a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio.".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e
13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali):
"Art. 8. Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni
di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle
regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi
ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari
maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per
il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le
predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in
conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo,
rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 1.892 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di
2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle
ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate
della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale".
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna
regione e provincia autonoma proporzionalmente alle
richieste trasmesse, a firma del Presidente e del
responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e
delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015,
ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di
liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di
cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita'
relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite
precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno
compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti
a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013,
fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013
n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al
primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse
resesi disponibili nella "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di
cui al terzo periodo del comma 1.
3. - 13-undecies. Omissis.
13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte
in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma
"Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione
dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno
2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'
attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di
spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle
province autonome al fine di compensare le minori entrate
per effetto della manovrabilita' disposta dalle stesse,
applicata alla minore base imponibile derivante dalla
misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le
regioni e le province autonome e' effettuato sulla base
della proposta formulata dalle regioni e dalle province
autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto
delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e
delle finanze -- Dipartimento delle finanze, da approvare
entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 35. (Disposizioni dirette a garantire il rispetto
dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)
1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma
1, lettera b), del medesimo articolo 3 del decreto-legge n.
35 del 2013, e che non hanno richiesto l'accesso alle
anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3, comma 3,
del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, e all'articolo 5
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del
«Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13,
commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al
citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 35 del 2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a
presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano
a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali, ad adottare, entro un termine definito,
tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente
agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di
cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del
decreto-legge n. 35 del 2013, ovvero per acquisire le
citate anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli
importi richiamati.
3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto
indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per gli affari
regionali, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro
soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte
le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di
liquidita' disponibili.
4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento
alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e che non hanno
richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 35
del 2013, e all'articolo 5 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante
il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei
termini stabiliti e per gli importi di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35
del 2013 accertati in sede di verifica, presentano al
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3
del decreto-legge n. 35 del 2013, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle
condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a
decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento
previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non
provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il
Tavolo non verifichi positivamente la richiamata
condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di
accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla
formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.
5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano
a quanto indicato al medesimo comma 4 sono diffidate dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli
affari regionali, ad adottare, entro un termine definito,
tutti gli atti necessari per acquisire le citate
anticipazioni di liquidita' fino a concorrenza degli
importi richiamati. In caso di inadempienza trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
6. Allo scopo di verificare che tutte le
amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento
stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con
riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non
hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del
decreto legge n. 35 del 2013 in sede di Tavolo ivi
richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo,
entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al
presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo.
Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della
documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la
sussistenza di criticita' nei tempi di pagamento, le
regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di
liquidita'. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da
1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono
rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per
la trasmissione delle informazioni ovvero dalla
formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo
tecnico.
7. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 6, le
disponibilita' del Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 e'
incrementata di 770 milioni di euro.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: "unita' sanitarie locali" sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e
ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti
parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti
enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre,
quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e'
comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata,
all'istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria o
cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'
obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di
spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in
caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura
esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di
previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione
della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per
il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data
della deliberazione di impegno".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Omissis.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
Omissis.".
Comma 435:
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. - 6. Omissis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 193 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi le possibili
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota
libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.".
La direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011,
n. L 48.
Comma 436:
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 243-bis
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. - 8. Omissis.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
Omissis.".
Comma 437:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.".
Comma 440:
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 7
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato
dal presente comma:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. Omissis.
2. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse derivanti
da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
Omissis.".
Comma 441:
Per il testo dell'articolo 1, commi 430 e 537, della
citata legge n. 190 del 2014, si veda nelle nota al comma
442.
Comma 442:
Si riporta il testo dei commi 430 e 537 dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dai
presenti commi:
"430. In considerazione del processo di trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza
negli anni 2015, 2016 e 2017 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma restano a carico
dell'ente richiedente, che puo' utilizzare gli eventuali
risparmi di rata, nonche' quelli provenienti dal riacquisto
dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di
destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al
primo periodo possono essere effettuate anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione."
"537. In relazione a quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di
rinegoziazione, non puo' essere superiore a trenta anni
dalla data del loro perfezionamento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.".
Comma 444:
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. - 5. Omissis
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e
2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013
ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei
singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard, nonche' dei fabbisogni standard stessi, e dei
conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le
riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere
dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. In caso di mancata intesa entro
quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni
di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero
dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le
riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute
per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal
SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di
ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per
cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni
calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la
popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria riservata
allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a
titolo di imposta municipale propria risultino incapienti
per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo
del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato
della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni.
Omissis.".
Comma 445:
Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"347. Per consentire il completamento del restauro
urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente
altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5
e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto
con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione
del presente comma, fermo restando il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti
territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale.".
Comma 447:
Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
come modificato dal presente comma:
"Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali
1. Omissis.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2017, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
Omissis.".
Comma 448:
Si riporta il testo vigente del comma 380-ter
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di
euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'
versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta
municipale propria di spettanza comunale da versare al
bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di
solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno 2016, la
dotazione del predetto Fondo e' corrispondentemente ridotta
in misura pari a 1. 949,1 milioni di euro annui. Con la
legge di assestamento o con appositi decreti di variazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le variazioni compensative in aumento o in diminuzione
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare
il processo di riordino e semplificazione degli enti
territoriali, una quota del Fondo di solidarieta' comunale,
non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014, e' destinata ad incrementare il contributo spettante
alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di
euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di
fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile
per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e
successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche
conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al
bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012 (96), con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Comma 449:
Si riporta il testo vigente dei commi da 10 a 16, e dei
commi 53 e 54 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015:
"10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita'
immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui»
sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la
seguente:
«0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) il comma 8-bis e' abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»."
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' soppresso."
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal
periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale
immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita
dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14».
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni
agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34."
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita'
immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta
da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero
nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare
complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre»."
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica»."
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito
dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica»."
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».
Comma 453:
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. - 6. Omissis.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
Omissis.".
Comma 454 :
Si riporta il testo vigente degli articoli 151 e 170
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 151. Principi generali
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (514)
di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre (513), riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando
i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".
Comma 455:
"Art. 170. Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la
nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere
generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di
due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa.
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce
atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di programmazione
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi
di inammissibilita' e di improcedibilita' per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di
programmazione.".
Comma 456:
Si riporta il testo vigente del comma 186 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 185. Omissis.
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto.
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
""Art. 31. Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o
piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le
aziende speciali.".
Comma 457:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 255, comma
10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento
1. - 9. Omissis.
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206.
Omissis.".
Comma 458:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
(Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e
Province), come modificato dal presente comma:
"Art. 5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a. la cui attivita', ai fini del presente decreto,
ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le
metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni
standard e ne determina i valori con tecniche statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei
singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio
2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo
conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' Soluzioni per il sistema economico -
Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa
e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
Soluzioni per il sistema economico -- Sose s.p.a. puo'
predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo
dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti
e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le
informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine
predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio
delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo
erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente
inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il
certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. si avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la
finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei sistemi di
rilevazione di informazioni e della loro somministrazione
agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia
di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla
valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte;
partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti locali;
la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
e le elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si
intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro
ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5
maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito
"www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed
agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle
elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c)
costituisce espressa adozione di una licenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".
Comma 459:
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 47. (Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica)
1. - 8. Omissis.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le
conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per
beni e servizi, la riduzione e' operata nella misura
complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo
triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
allegata al presente decreto. A decorrere dall'anno 2018,
qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla
tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per
conto dei comuni facenti parte della stessa gestione
associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono
applicate a tutti i comuni compresi nella gestione
associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi
riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune
capofila idonea certificazione della quota di spesa
riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto
in sede di predisposizione del decreto annuale del
Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
del Fondo di solidarieta' comunale. In caso di mancata
comunicazione da parte della regione entro il predetto
termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della
ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella
gestione associata; restano in tal caso confermate le
modalita' di riparto di cui al presente articolo. Per gli
enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei
pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo
precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti
enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per
gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo periodo e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una
certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione e', inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE
indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per
autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di
2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018, la riduzione e' operata in proporzione al numero di
autovetture possedute da ciascun comune comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui
all'articolo 14 relativi alla riduzione della spesa per
incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni
di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e'
operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Omissis.".
Comma 460:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Comma 463:
Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 712 e da
719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del
2015:
"709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734
del presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732."
710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che
rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al
comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non
negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono
assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente
articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015
hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui
al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della
lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che
conseguono il saldo finale di cassa non negativo,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma
720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione
erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio
per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita
voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo
esercizio.
711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento."
712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di
previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,
il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste
dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia'
approvato mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma
11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."
"719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi
dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 719. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo
45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di
bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione
e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui
al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al
comma 723, lettera e).
721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la
decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso
in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al
predetto Ministero.
722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di
cui al comma 709 non possono trasmettere nuove
certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di
cui al comma 710
723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato
conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al
sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole
di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.
727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di
cui ai commi da 707 a 734 e' stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta applicazione dei
principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
delle predette regole, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e,
al responsabile amministrativo individuato dalla sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma
710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni
di spesa in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della
regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione
siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma
454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari
importo, del proprio saldo programmatico riguardante il
patto di stabilita' interno.
729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011,
nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale.
730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 728, le regioni e le province autonome
definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative,
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti
locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile
ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui
necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30
settembre, le regioni e le province autonome comunicano
agli enti locali interessati i saldi obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non
utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.
731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi
e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,
pari a zero.
732. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale negativo
rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere,
per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
cui al comma 710, possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli
enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo,
l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi
finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio
successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del
valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, e' pari a zero.
733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della
predetta spesa.
734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla
Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di
Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma
723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del
patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1, commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.".
Commi 464:
Per il testo del comma 721 dell'articolo 1 della citata
legge n. 208 del 2015, modificato dal presente comma, si
veda nelle note al comma 463.
Comma 465:
Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del
2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Si riporta il testo vigente degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione:
"Art. 117.
1. - 2. Omissis.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Omissis."
"119. Omissis.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
Omissis.".
Comma 466:
Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 243 del
2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Comma 467:
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Comma 468:
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge
n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437.
Il riferimento al testo del decreto legislativo n. 118
del 2011 e' riportato nelle note al comma 424.
Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e 5-quater
dell'articolo 175 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
"Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione
1. - 5. Omissis.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;