art. 1 note (parte 8)

           	
				
 
              comma 463 
              La legge 22 marzo 2019, n. 29  recante  "Istituzione  e
          disciplina della Rete nazionale dei registri dei  tumori  e
          dei sistemi di sorveglianza e  del  referto  epidemiologico
          per il controllo sanitario della popolazione" e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 5 aprile 2019, n. 81 
              comma 464 
              Si riporta il testo del comma 590 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "590.  Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate,  le
          tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei
          provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
          in commercio dei medicinali omeopatici di cui  all'articolo
          20 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e
          successive  modificazioni,  comprese  quelle  relative   ai
          procedimenti di rinnovo non ancora conclusi  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono fissate in 800
          euro per  i  medicinali  unitari,  indipendentemente  dalle
          diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro  per
          i medicinali complessi, indipendentemente  dal  numero  dei
          componenti e dalla forma farmaceutica. Entro  il  31  marzo
          2015,   l'AIFA   individua   con   proprio   provvedimento,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  documentazione
          necessaria    per    il     rinnovo     dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio dei medicinali di cui al  primo
          periodo secondo modalita' semplificate, tenuto conto che la
          documentazione  di  cui  al  modulo  4  della   parte   III
          dell'allegato I, con riferimento ai medicinali  omeopatici,
          e all'articolo 17, comma 2,  lettera  c),  con  riferimento
          alla  dimostrazione  dell'uso  omeopatico  del  ceppo,  del
          citato decreto legislativo n. 219 del  2006,  e  successive
          modificazioni, e' presentata  mediante  autocertificazioni.
          Dalla pubblicazione del provvedimento dell'AIFA di  cui  al
          secondo  periodo  nella  Gazzetta  Ufficiale,  le   aziende
          titolari provvedono alla  presentazione  delle  domande  di
          rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine  di
          cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge  28
          dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 31  dicembre
          2019.  I  medicinali  interessati  da  un  procedimento  di
          rinnovo depositato presso  l'AIFA  entro  la  data  del  30
          giugno  2017  sono   mantenuti   in   commercio   fino   al
          completamento della valutazione  da  parte  dell'AIFA.  Gli
          altri   medicinali   omeopatici   presenti    nel    canale
          distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio
          fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
          etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022. 
              Omissis.". 
              comma 465 
              Si riporta il testo del comma 539 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "539. Fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  26
          febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27  dicembre  2017,  n.
          205, i diplomi e  gli  attestati,  indicati  nella  tabella
          allegata al decreto del Ministro  della  salute  22  giugno
          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  196  del  22
          giugno 2016, ottenuti a seguito di  corsi  regionali  o  di
          formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il  2000,  o
          comunque conseguiti entro il  2012,  sono  equipollenti  al
          diploma   universitario,   rilasciato    a    seguito    di
          completamento del corso di laurea nella classe  L/SNT2,  di
          educatore    professionale    socio-sanitario    ai    fini
          dell'esercizio professionale, dell'accesso alla  formazione
          post-base  e  dell'iscrizione  all'albo  della  professione
          sanitaria di educatore professionale,  istituito  ai  sensi
          della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 
              Omissis.". 
              comma 466 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
          legislativo n. 75 del 2017, come  modificato  dal  presente
          comma e dall'art. 1, comma 468 della presente legge: 
              "Art. 20. Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni 
              1.  Le  amministrazioni,  al  fine   di   superare   il
          precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a  termine  e
          valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  possono,  nel
          triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale  dei
          fabbisogni  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   e   con
          l'indicazione   della   relativa   copertura   finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
              c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
          dell'amministrazione di cui alla  lettera  a)  che  procede
          all'assunzione, almeno tre  anni  di  servizio,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a)  risulti  titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
              b) abbia maturato, alla  data  del  31  dicembre  2017,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le pubbliche  amministrazioni,  nel  triennio
          2018-2020, ai soli fini di cui ai  commi  1  e  2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma  2
          si applica anche ai  titolari  di  assegni  di  ricerca  in
          possesso dei requisiti ivi previsti. Il  presente  articolo
          non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
          lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e  non,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per  il  requisito  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), e al comma 2, lettera  b),  e'  stabilito  alla
          data del 31 dicembre 2019. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.". 
              comma 467 
              Si riporta il testo del comma 673 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "673. Al fine di consentire la realizzazione del  piano
          di stabilizzazione, da operare ai  sensi  dell'articolo  20
          del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   del
          personale precario del CREA di cui  all'articolo  1,  comma
          381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  autorizzata
          la spesa per un importo pari  a  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a  22,5
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
              Omissis.". 
              comma 468 
              Il testo del  comma  10  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 75 del  2017,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          466. 
              comma 470 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 43 e 44  del
          citato decreto legislativo n. 368 del 1999: 
              "43. 1. Presso il Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca   scientifica   e    tecnologica    e'    istituito
          l'Osservatorio   nazionale    della    formazione    medica
          specialistica con il compito di  determinare  gli  standard
          per  l'accreditamento  delle  strutture   universitarie   e
          ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
          verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa  e
          delle singole strutture che le  compongono,  effettuare  il
          monitoraggio  dei  risultati  della   formazione,   nonche'
          definire  i  criteri  e  le  modalita'  per  assicurare  la
          qualita' della formazione, in conformita' alle  indicazioni
          dell'Unione  europea.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: 
              a)   dell'adeguatezza   delle   strutture    e    delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
              b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
          sufficienti per un addestramento completo alla professione; 
              c) della presenza di  servizi  generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
              d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
          che permettono un approccio formativo multidisciplinare; 
              e) della sussistenza di  un  sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali; 
              f) del rispetto del  rapporto  numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione specialistica di cui all'articolo  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
              a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica; 
              b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
              c) tre presidi della facolta' di medicina e  chirurgia,
          designati dalla Conferenza permanente dei rettori; 
              d) tre rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
              e)  tre  rappresentanti  dei   medici   in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservatorio propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1." 
              "44. 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le
          scuole di  specializzazione  di  cui  al  presente  decreto
          legislativo e' istituito l'Osservatorio  regionale  per  la
          formazione   medico-specialistica,   composto,   in   forma
          paritetica, da docenti universitari  e  dirigenti  sanitari
          delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
          nonche' da tre  rappresentanti  dei  medici  in  formazione
          specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da  un  preside
          di  facolta'  designato  dai  presidi  delle  facolta'   di
          medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
          commissione e' assicurata la rappresentanza  dei  direttori
          delle  scuole  di  specializzazione.  L'Osservatorio   puo'
          articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio  definisce
          i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2,
          e verifica  lo  standard  di  attivita'  assistenziali  dei
          medici   in   formazione   specialistica    nel    rispetto
          dell'ordinamento     didattico     della     scuola      di
          specializzazione, del  piano  formativo  individuale  dello
          specializzando  e  dell'organizzazione  delle   aziende   e
          strutture  sanitarie,  in  conformita'   alle   indicazioni
          dell'Unione europea. 
              2.  Le   regioni   provvedono   all'istituzione   degli
          osservatori entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione  al
          Ministero della sanita' e al Ministero  dell'Universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
          decorso  del   termine   i   ministri   della   sanita'   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
          decreto. 
              3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha  sede
          presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
          corsi di specializzazione. L'organizzazione  dell'attivita'
          dell'Osservatorio e' disciplinata dai  protocolli  d'intesa
          fra  universita'  e  regione  e  negli   accordi   fra   le
          universita' e le aziende, attuativi delle predette  intese,
          ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.
          L'Osservatorio fornisce altresi'  elementi  di  valutazione
          all'Osservatorio nazionale.". 
              Il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              comma 472 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 35  del
          citato decreto legislativo n. 368 del 1999: 
              "Art. 25. 1. Le regioni e le province autonome entro il
          31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico
          da ammettere annualmente ai corsi,  nei  limiti  concordati
          con il Ministero della salute,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili. 
              2. Le regioni e  le  province  autonome,  emanano  ogni
          anno, entro  il  28  febbraio,  i  bandi  di  concorso  per
          l'ammissione al corso triennale di formazione specifica  in
          medicina generale, in conformita' ai principi  fondamentali
          definiti dal Ministero  della  salute,  per  la  disciplina
          unitaria del sistema. 
              3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione
          di quesiti a risposta multipla  su  argomenti  di  medicina
          clinica, che si  svolge  nel  giorno  ed  ora  fissati  dal
          Ministero della sanita' e nel luogo stabilito  da  ciascuna
          regione o provincia autonoma. 
              4. Del giorno e dell'ora della prova  scritta  e'  data
          comunicazione ai  candidati,  almeno  trenta  giorni  prima
          della prova stessa, a  mezzo  di  avviso  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4a  serie
          speciale - «Concorsi  ed  esami».  Del  luogo  della  prova
          scritta e dell'ora di convocazione dei candidati,  e'  data
          comunicazione a  mezzo  avviso  pubblicato  nel  Bollettino
          ufficiale  della  regione  o  della  provincia  autonoma  e
          affisso presso gli ordini provinciali dei medici  chirurghi
          e  degli  odontoiatri  della  regione  o  della   provincia
          autonoma. 
              5. Nel caso  di  costituzione  di  piu'  commissioni  i
          candidati sono assegnati a ciascuna  commissione,  fino  al
          raggiungimento del numero  massimo  di  250  candidati  per
          commissione, in base alla localita' di residenza ovvero  in
          ordine  alfabetico  ovvero  in  base  ad   altro   criterio
          obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma." 
              "Art. 35. 1. Con  cadenza  triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva  e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze  di  sanita'  e  formazione  specialistica   della
          Polizia di Stato e, qualora non coperti,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
          sanita' e formazione specialistica del Corpo della  guardia
          di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli  affari
          esteri,  il  numero  dei  posti  da  riservare  ai   medici
          stranieri provenienti dai Paesi  in  via  di  sviluppo.  La
          ripartizione tra le singole scuole dei posti  riservati  e'
          effettuata con il  decreto  di  cui  al  comma  2.  Per  il
          personale della Polizia di Stato e del Corpo della  guardia
          di  finanza  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 757, comma 3,  758,  964  e
          965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.". 
              Il testo degli articoli 43  e  44  del  citato  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' riportato nelle  Note
          all'art. 1, comma 470. 
              comma 473 
              Si riporta il testo dei commi 179 e 186 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al
          31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria, alle forme  sostitutive  ed  esclusive  della
          medesima e alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
          in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)  del
          presente comma, al compimento del requisito anagrafico  dei
          63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui  ai  commi
          185 e 186 del  presente  articolo,  un'indennita'  per  una
          durata non superiore al periodo intercorrente tra  la  data
          di  accesso  al  beneficio  e  il  conseguimento  dell'eta'
          anagrafica   prevista   per   l'accesso   al    trattamento
          pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              a) si trovano in stato di disoccupazione a  seguito  di
          cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,  anche
          collettivo,  dimissioni  per  giusta  causa  o  risoluzione
          consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero  per  scadenza
          del termine del rapporto di lavoro a  tempo  determinato  a
          condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
          la cessazione del rapporto, periodi  di  lavoro  dipendente
          per almeno diciotto mesi hanno  concluso  integralmente  la
          prestazione per la disoccupazione loro spettante da  almeno
          tre mesi e sono in possesso di  un'anzianita'  contributiva
          di almeno 30 anni; 
              b) assistono, al momento della richiesta  e  da  almeno
          sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
          con  handicap  in   situazione   di   gravita'   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero  un  parente  o  un  affine  di  secondo  grado
          convivente qualora i genitori o il  coniuge  della  persona
          con handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i
          settanta anni di eta' oppure  siano  anch'essi  affetti  da
          patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,  e  sono
          in possesso di  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  30
          anni; 
              c) hanno  una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o  uguale
          al 74  per  cento  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
          contributiva di almeno 30 anni; 
              d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al   momento   della
          decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
          delle professioni indicate  nell'allegato  C  annesso  alla
          presente legge che svolgono  da  almeno  sette  anni  negli
          ultimi dieci ovvero almeno  sei  anni  negli  ultimi  sette
          attivita' lavorative per le quali e' richiesto  un  impegno
          tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
          loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
          un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni. 
              180. - 185. Omissis 
              186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
          dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
          di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630  milioni  di
          euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro  per  l'anno
          2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,  di  323,4
          milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per  l'anno  2023.
          Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
          emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,  anche   in   via
          prospettica, del numero di domande  rispetto  alle  risorse
          finanziarie di cui al primo periodo del presente comma,  la
          decorrenza dell'indennita' e'  differita,  con  criteri  di
          priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
          al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'
          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della
          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi
          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in
          relazione alle predette risorse finanziarie. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 165 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 164. Omissis 
              165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018
          si trovano o verranno a trovarsi nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo  1,  commi  179  e  179-bis,  della  legge  11
          dicembre 2016,  n.  232,  come  modificati  dalla  presente
          legge, non si applica il  limite  relativo  al  livello  di
          tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
          maggio 2017, n. 88. I  soggetti  che  verranno  a  trovarsi
          nelle  predette  condizioni  nel   corso   dell'anno   2018
          presentano domanda per il loro riconoscimento entro  il  31
          marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto  dal  citato
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
          fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018  e,
          comunque, non oltre il  30  novembre  2018  sono  prese  in
          considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
          di cui all'articolo 11 del citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
          2017 residuano le necessarie risorse finanziarie. 
              Omissis.". 
              comma 476 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia
          di reddito di cittadinanza e di pensioni), come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16. Opzione donna 
              1. Il diritto al trattamento  pensionistico  anticipato
          e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo  del  sistema
          contributivo previste dal  decreto  legislativo  30  aprile
          1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro  il
          31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianita'  contributiva
          pari o superiore a  trentacinque  anni  e  un'eta'  pari  o
          superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti  e  a  59
          anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito  di
          eta'  anagrafica  non  e'  adeguato  agli  incrementi  alla
          speranza di vita di cui all'articolo 12  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Al trattamento pensionistico di cui al  comma  1  si
          applicano le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 29 febbraio 2020, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.". 
              comma 477 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di  finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "Art.    34    (Trattamenti    pensionistici    e    di
          disoccupazione) 
              1. Con effetto dal 1° gennaio 1999,  il  meccanismo  di
          rivalutazione delle pensioni si applica  per  ogni  singolo
          beneficiario  in  funzione  dell'importo  complessivo   dei
          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per  i
          lavoratori  autonomi,  nonche'   dei   fondi   sostitutivi,
          esclusivi  ed  esonerativi  della  medesima  e  dei   fondi
          integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma  3,
          della legge 27  dicembre  1997,  n.  449.  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare  rispetto  all'ammontare  complessivo.  Ai  fini
          dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si  tiene
          conto  altresi'   dell'importo   degli   assegni   vitalizi
          derivanti da uffici elettivi. 
              Omissis.". 
              comma 478 
              Il testo del comma  1  dell'articolo  34  della  citata
          legge 23 dicembre 1998, n.  448  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 477. 
              comma 479 
              Il decreto - legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
          "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  28  gennaio
          2019, n. 23. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          del citato decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              "Art. 5. Richiesta, riconoscimento  ed  erogazione  del
          beneficio 
              1. Il Rdc  e'  richiesto,  dopo  il  quinto  giorno  di
          ciascun mese, presso il gestore del servizio  integrato  di
          cui  all'articolo   81,   comma   35,   lettera   b),   del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc
          puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
          alle  medesime  condizioni  stabilite  in  esecuzione   del
          servizio affidato. Le  richieste  del  Rdc  possono  essere
          presentate presso i centri di  assistenza  fiscale  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, previa  stipula  di  una  convenzione  con  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
          Rdc  e  della  Pensione  di  cittadinanza  possono   essere
          presentate presso gli istituti di  patronato  di  cui  alla
          legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8
          della tabella D allegata al regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   nei   limiti   del    finanziamento    previsto
          dall'articolo 13, comma 9, della citata legge  n.  152  del
          2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          approvato il modulo  di  domanda,  nonche'  il  modello  di
          comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento  alle  informazioni
          gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
          di domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la
          domanda  e'   successivamente   associata   dall'INPS.   Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
          dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
          delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
          dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE)): 
              "Art.  11.  Rafforzamento  dei  controlli   e   sistema
          informativo dell'ISEE 
              1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU,  ai
          sensi  dell'articolo  10,  comma  6,  trasmettono  per  via
          telematica entro i successivi quattro giorni  lavorativi  i
          dati in essa contenuti  al  sistema  informativo  dell'ISEE
          gestito   dall'INPS    e    rilasciano    al    dichiarante
          esclusivamente   la    ricevuta    attestante    l'avvenuta
          presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai  soggetti
          medesimi  ai   soli   fini   di   eventuali   controlli   o
          contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
          temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5.  L'INPS  per
          l'alimentazione  del  sistema  informativo  dell'ISEE  puo'
          stipulare  apposite  convenzioni  con  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322, ai soli fini della trasmissione  delle  DSU  e  per
          l'eventuale assistenza nella compilazione. 
              Omissis.". 
              comma 480 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 479. 
              La  legge  30  marzo  2001,  n.  152   recante   "Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001,  n.
          97. 
              comma 481 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          12 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              "Art. 12. Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
          programma del Rdc 
              1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico  del
          Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo  8,  nonche'
          dell'erogazione del Reddito di inclusione  e  delle  misure
          aventi finalita'  analoghe  a  quelle  del  Rdc,  ai  sensi
          rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13,  sono
          autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni
          di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel  2020,  di
          7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dal  2022  da  iscrivere  su  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali denominato «Fondo per il  reddito
          di cittadinanza». 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  254  e  255
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "254. All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti  parole:  «  e  la  regione  Lazio  puo'  altresi'
          destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di
          euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per  le
          specifiche  situazioni  occupazionali  esistenti  nel   suo
          territorio ».  All'onere  derivante  dall'applicazione  del
          primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si
          provvede a valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2.
          Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 6 milioni di euro  per
          l'anno 2019. Il presente comma entra in  vigore  il  giorno
          stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni
          di cittadinanza e il reddito di cittadinanza,  quest'ultimo
          quale  misura  contro  la  poverta',  la  disuguaglianza  e
          l'esclusione sociale, a garanzia  del  diritto  al  lavoro,
          della  libera  scelta  del  lavoro,  nonche'  del   diritto
          all'informazione, all'istruzione, alla  formazione  e  alla
          cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e
          all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio  di
          emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo  denominato  «Fondo
          da   ripartire   per   l'introduzione   del   reddito    di
          cittadinanza», con una dotazione pari a  7.100  milioni  di
          euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
          2021. Con  appositi  provvedimenti  normativi,  nei  limiti
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          che costituiscono il relativo limite di spesa, si  provvede
          a dare attuazione agli interventi ivi previsti.  Fino  alla
          data di entrata in vigore delle misure  adottate  ai  sensi
          del secondo periodo del presente comma nonche'  sulla  base
          di quanto disciplinato dalle stesse  continuano  ad  essere
          riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico
          del  Reddito  di  inclusione  (ReI),  di  cui  al   decreto
          legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di  spesa
          pari alle risorse destinate a tal  fine  dall'articolo  20,
          comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e
          sulla  base  delle  procedure  ivi   indicate,   le   quali
          concorrono  al   raggiungimento   del   limite   di   spesa
          complessivo di cui al primo periodo del  presente  comma  e
          sono accantonate in pari misura, per il  medesimo  fine  di
          cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
          n. 147 del 2017, nell'ambito del  Fondo  da  ripartire  per
          l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al  primo
          periodo del presente comma. Conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno  2019  il  Fondo  Poverta',  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
          euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro  per  l'anno
          2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2021. 
              Omissis.". 
              comma 482 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1187
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1187. Al fine di assicurare un adeguato  e  tempestivo
          sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti  sul
          lavoro, anche  per  i  casi  in  cui  le  vittime  medesime
          risultino prive della copertura  assicurativa  obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e'  istituito
          presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
          infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
          e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definite  le  tipologie  dei  benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le  modalita'  di
          accesso agli stessi. 
              Omissis.". 
              comma 483 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 147. 
              Si riporta il testo vigente del comma 245 dell'articolo
          1 della citata legge n. 662 del 1996: 
              "245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria
          delle prestazioni creditizie e sociali agli  iscritti.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          necessarie norme regolamentari. 
              Omissis.". 
              comma 484 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti 
              1. - 2. Omissis 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.". 
              comma 487 
              Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              comma 488 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 6
          della legge 20 novembre  2017,  n.  167  (Disposizioni  per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017): 
              "Art. 6. Disciplina dell'accesso alle  prestazioni  del
          Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati  intenzionali
          violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147 
              1. - 3. Omissis. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f), pari a
          2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2018,  nonche'  agli  oneri
          derivanti dall'attuazione  del  comma  2,  valutati  in  10
          milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per
          l'anno 2018, si provvede: 
              a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno  2017  e  a
          1,4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
          recepimento della normativa europea,  di  cui  all'articolo
          41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
              b) quanto a 31,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
              Omissis.". 
              La legge 7 luglio 2016, n.  122  recante  "Disposizioni
          per     l'adempimento     degli     obblighi      derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2015-2016" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 8  luglio
          2016, n. 158. 
              comma 489 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12  della
          citata  legge  n.  122  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. Condizioni per l'accesso all'indennizzo 
              1.   L'indennizzo   e'   corrisposto   alle    seguenti
          condizioni: 
              [a) che la vittima sia titolare di  un  reddito  annuo,
          risultante  dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore   a
          quello previsto per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese
          dello Stato;] 
              b) che la vittima abbia gia' esperito  infruttuosamente
          l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato  per
          ottenere il risarcimento del danno dal  soggetto  obbligato
          in forza di sentenza di  condanna  irrevocabile  o  di  una
          condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non  si
          applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure
          quando quest'ultimo abbia chiesto e  ottenuto  l'ammissione
          al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
          penale  o  civile  in  cui  e'  stata  accertata   la   sua
          responsabilita' oppure quando l'autore  abbia  commesso  il
          delitto  di  omicidio  nei  confronti  del  coniuge   anche
          legalmente  separato  o  divorziato,  dell'altra  parte  di
          un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e'
          o  e'  stato  legato  da  relazione  affettiva  e   stabile
          convivenza; 
              c)  che  la   vittima   non   abbia   concorso,   anche
          colposamente, alla commissione del reato  ovvero  di  reati
          connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del  codice  di
          procedura penale; 
              d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
          definitiva  ovvero,  alla  data  di   presentazione   della
          domanda, non sia sottoposta a procedimento penale  per  uno
          dei reati di cui all'art. 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice  di  procedura  penale  e  per  reati  commessi   in
          violazione delle norme per la repressione dell'evasione  in
          materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
              e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita'
          e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da
          soggetti pubblici o privati, somme  di  denaro  di  importo
          pari o superiore a quello dovuto in base alle  disposizioni
          di cui all'articolo 11; 
              e-bis)  se  la  vittima  ha  gia'  percepito,  in  tale
          qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto  di
          reato, da soggetti pubblici o privati, somme di  denaro  di
          importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni
          di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui  alla  presente
          legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza. 
              Omissis.". 
              comma 490 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          della citata legge n. 112 del 2016: 
              "Art. 3. Attuazione  della  rettifica  della  direttiva
          2007/47/CE  in  materia  di  immissione  in  commercio  dei
          dispositivi medici 
              1. All'allegato I, punto 7.4, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1997, n. 46,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «costi/benefici» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «rischi/benefici». 
              Omissis.". 
              comma 491 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   11-bis
          dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183): 
              "Art. 44. Disposizioni finali e transitorie 
              1. - 11. Omissis. 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del decreto-legge 9 maggio 2018,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio  2018,  n.  83  (Misure
          urgenti per l'ulteriore finanziamento degli  interventi  di
          cui all'articolo 1, comma  139,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, nonche' per il  completamento  dei  piani  di
          nuova  industrializzazione,  di  recupero   o   di   tenuta
          occupazionale relativi a crisi aziendali): 
              "Art. 1. Misure urgenti per le imprese  operanti  nelle
          aree di crisi industriale complessa 
              1. All'articolo 1, comma 139, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la  regione
          Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
          limite  di  9  milioni  di  euro  nell'anno  2018,  per  le
          specifiche  situazioni  occupazionali  esistenti  nel   suo
          territorio». 
              Omissis.". 
              Il testo del comma 254  dell'articolo  1  della  citata
          legge 145 del 2018 e'  riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 481. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e  10  del
          decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  novembre  2019,   n.   128
          (Disposizioni urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la
          risoluzione di crisi aziendali): 
              "Art. 9. Aree di crisi  industriale  complessa  Regioni
          Sardegna e Sicilia 
              1. All'articolo 1, comma 282, della legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i
          seguenti: 
              «Ai medesimi fini di cui al primo periodo,  la  Regione
          Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
          limite di 3,5 milioni di euro  entro  l'anno  2019  per  le
          specifiche  situazioni  occupazionali  esistenti  nel   suo
          territorio.  All'onere  derivante   dall'applicazione   del
          secondo periodo, pari a 3,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019,  si  provvede  a  valere  sul   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          dopo il comma 282 e' inserito il seguente: 
              «282-bis. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  282,  la
          Regione  Siciliana  puo'   altresi'   destinare   ulteriori
          risorse, fino al limite di 30  milioni  di  euro  nell'anno
          2019, per specifiche situazioni occupazionali gia' presenti
          nel suo territorio. All'onere  derivante  dall'applicazione
          del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede,
          nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per  occupazione
          e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.» 
              "Art.  10.  Area  di  crisi  industriale  complessa  di
          Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto 
              1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  53-ter  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2017,  n.  96,  nel
          limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019,  si
          applicano,  altresi',  ai  lavoratori  dell'area  di  crisi
          industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e  aree
          dell'indotto che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino
          beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria  o  di
          un trattamento  di  mobilita'  in  deroga,  salvo  che  gli
          stessi,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a
          seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni
          di   euro   per   l'anno   2019,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali.   Il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  53-ter  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              "Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga  per  i
          lavoratori delle aree di crisi industriale complessa 
              1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.". 
              comma 492 
              Il testo del comma 11-bis dell'articolo 44  del  citato
          decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 491. 
              Il testo dell'articolo 27 del citato  decreto-legge  n.
          83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134 e' riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 230. 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
          dicembre 2018 recante "Incremento della  riserva  istituita
          per il finanziamento degli  Accordi  di  sviluppo  e  degli
          Accordi di programma" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2018, n. 300. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 491. 
              Il testo dell'articolo 53-ter del citato  decreto-legge
          n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          21 giugno 2017, n. 96 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 491. 
              comma 493 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n. 109, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 44.  Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale per le imprese in crisi 
              1.  In  deroga  agli  articoli  4  e  22  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  e  per  gli
          anni 2019 e  2020,  puo'  essere  autorizzato  sino  ad  un
          massimo  di  dodici  mesi   complessivi,   previo   accordo
          stipulato in  sede  governativa  presso  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali,  anche  in  presenza  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   della   Regione
          interessata, il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale  per  crisi  aziendale  qualora  l'azienda  abbia
          cessato  o  cessi  l'attivita'  produttiva   e   sussistano
          concrete  prospettive  di   cessione   dell'attivita'   con
          conseguente  riassorbimento   occupazionale,   secondo   le
          disposizioni del decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali del 25 marzo 2016, n.  95075,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016,  oppure
          laddove   sia   possibile    realizzare    interventi    di
          reindustrializzazione  del  sito  produttivo,  nonche'   in
          alternativa  attraverso  specifici  percorsi  di   politica
          attiva  del  lavoro   posti   in   essere   dalla   Regione
          interessata, nel limite delle risorse  stanziate  ai  sensi
          dell'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e  non  utilizzate,  anche  in  via
          prospettica. Per l'anno  2020,  fermo  restando  il  limite
          complessivo  delle  risorse  finanziarie  stanziate,   puo'
          essere  autorizzata  una  proroga  di  sei   mesi,   previo
          ulteriore accordo da stipulare in sede  governativa  presso
          il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  con  la
          partecipazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          qualora l'avviato processo di cessione  aziendale,  per  le
          azioni  necessarie  al   suo   completamento   e   per   la
          salvaguardia  occupazionale,  abbia  incontrato   fasi   di
          particolare complessita' anche rappresentate dal  Ministero
          dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
          verificata la sostenibilita'  finanziaria  del  trattamento
          straordinario di integrazione salariale e  nell'accordo  e'
          indicato  il  relativo  onere  finanziario.  Al  fine   del
          monitoraggio della  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
          trasmessi al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          all'INPS per il monitoraggio mensile dei  flussi  di  spesa
          relativi  all'erogazione  delle  prestazioni.  Qualora  dal
          monitoraggio  emerga  che  e'  stato  raggiunto   o   sara'
          raggiunto il limite di spesa, non possono essere  stipulati
          altri accordi.". 
              comma 494 
              Si riporta il testo vigente del comma 110 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "110.  A  decorrere  dall'anno  2018,  sono   destinati
          annualmente, nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo
          68, comma 4, lettera a), della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              a)    euro    189.109.570,46    all'assolvimento    del
          diritto-dovere  all'istruzione  e   alla   formazione   nei
          percorsi di istruzione e formazione professionale; 
              b)  euro  75  milioni  al  finanziamento  dei  percorsi
          formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica  e  il
          diploma professionale, il diploma di istruzione  secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,  e  del  decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 
              c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato,  ai   sensi
          dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
          81; 
              d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5  milioni  per
          l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a  decorrere  dall'anno
          2020 per l'estensione degli incentivi di  cui  all'articolo
          32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          150; 
              e)  euro  5  milioni  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  degli
          allievi iscritti ai corsi  ordinamentali  di  istruzione  e
          formazione professionale curati dalle istituzioni formative
          e dagli istituti  scolastici  paritari,  accreditati  dalle
          regioni per  l'erogazione  dei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale, per i quali e' dovuto  un  premio
          speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965, n. 1124. Sono fatti salvi  gli  adempimenti  previsti
          dall'articolo 32, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
              Omissis.". 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 491. 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme  di  attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              "3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi,  al  fine   di   concedere   ai
          lavoratori  dipendenti  che  maturano   i   requisiti   per
          l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio  2008
          impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
          di conseguire, su  domanda,  il  diritto  al  pensionamento
          anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
          generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
          di tre anni e, in ogni caso, non inferiore  a  57  anni  di
          eta', fermi restando  il  requisito  minimo  di  anzianita'
          contributiva di 35 anni  e  il  regime  di  decorrenza  del
          pensionamento secondo le modalita' di cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettere c) e d), della legge 23  agosto  2004,  n.
          243; 
              b)   i   lavoratori   siano   impegnati   in   mansioni
          particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del  decreto
          19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della sanita'  e
          per  la  funzione   pubblica;   ovvero   siano   lavoratori
          dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
          aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i  criteri  di  cui
          alla successiva lettera c), possano far  valere,  nell'arco
          temporale ivi indicato, una permanenza minima  nel  periodo
          notturno; ovvero siano lavoratori addetti  alla  cosiddetta
          «linea catena» che, all'interno di un  processo  produttivo
          in  serie,  contraddistinto  da  un   ritmo   collegato   a
          lavorazioni o a misurazione  di  tempi  di  produzione  con
          mansioni organizzate in sequenze  di  postazioni,  svolgano
          attivita' caratterizzate dalla ripetizione  costante  dello
          stesso ciclo lavorativo su parti staccate  di  un  prodotto
          finale, che si spostano a flusso continuo o  a  scatti  con
          cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro  o
          dalla  tecnologia,   con   esclusione   degli   addetti   a
          lavorazioni  collaterali  a  linee  di   produzione,   alla
          manutenzione, al rifornimento materiali e al  controllo  di
          qualita';  ovvero  siano  conducenti  di  veicoli   pesanti
          adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; 
              c) i lavoratori che al  momento  del  pensionamento  di
          anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla  lettera
          b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla  lettera
          medesima: 
              1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di  sette
          anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa; 
              2) a regime, un periodo pari almeno  alla  meta'  della
          vita lavorativa; 
              d) stabilire la documentazione e gli elementi di  prova
          in  data  certa  attestanti   l'esistenza   dei   requisiti
          soggettivi  e  oggettivi,  anche   con   riferimento   alla
          dimensione  e   all'assetto   organizzativo   dell'azienda,
          richiesti dal presente comma, e  disciplinare  il  relativo
          procedimento   accertativo,   anche   attraverso   verifica
          ispettiva; 
              e) prevedere  sanzioni  amministrative  in  misura  non
          inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro  e  altre
          misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione  da
          parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi  agli
          obblighi   di   comunicazione    ai    competenti    uffici
          dell'Amministrazione   dell'articolazione    dell'attivita'
          produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
          aventi  le  caratteristiche  di  cui   alla   lettera   b),
          relativamente,  rispettivamente,  alla  cosiddetta   «linea
          catena» e al lavoro notturno;  prevedere,  altresi',  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  484  del  codice
          penale  e   dalle   altre   ipotesi   di   reato   previste
          dall'ordinamento, in caso di comunicazioni  non  veritiere,
          anche relativamente ai presupposti  del  conseguimento  dei
          benefici, una sanzione pari fino al  200  per  cento  delle
          somme indebitamente corrisposte; 
              f) assicurare, nella specificazione dei criteri per  la
          concessione dei benefici, la coerenza con il  limite  delle
          risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
          dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
          200 milioni per il 2010,  312  milioni  per  il  2011,  350
          milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
              g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
          accertamento del diritto  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
          emerga,  dal  monitoraggio  delle  domande   presentate   e
          accolte,  il  verificarsi  di  scostamenti  rispetto   alle
          risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale   ne   dia   notizia
          tempestivamente al Ministro dell'economia e  delle  finanze
          ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
          11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
          del decreto legislativo 21  aprile  2011,  n.  67  (Accesso
          anticipato  al   pensionamento   per   gli   addetti   alle
          lavorazioni particolarmente faticose  e  pesanti,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183): 
              "Art. 7 Copertura finanziaria 
              1. Agli oneri di cui al presente  decreto  legislativo,
          valutati in 312  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  350
          milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni  di  euro  per
          gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24
          dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              Omissis.". 
              comma 495 
              Il testo del comma 446  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 161. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo n. 81 del 2000 e' riportato nelle Note all'art.
          1, comma 162. 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280  (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24  giugno
          1997, n. 196, in materia di interventi a favore di  giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno): 
              "Art. 3. Campo e condizioni di applicazione. 
              1. I lavori di  pubblica  utilita'  sono  attivati  nei
          settori dei servizi  alla  persona,  della  salvaguardia  e
          della cura dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo
          rurale  e   dell'acquacoltura,   del   recupero   e   della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei  beni  culturali.
          Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con  decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
          la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il  31
          agosto 1997. 
              Omissis.". 
              comma 496 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1156
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1156. A carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, si provvede  ai  seguenti  interventi,
          nei  limiti  degli  importi  rispettivamente  indicati,  da
          stabilire in via definitiva con il decreto di cui al  comma
          1159 del presente articolo: 
              a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  con  proprio  decreto,  sentite   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  e  le   organizzazioni   nazionali
          comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  dei
          datori  di  lavoro,  adotta  un   programma   speciale   di
          interventi e costituisce una cabina di regia  nazionale  di
          coordinamento  che  concorre  allo   sviluppo   dei   piani
          territoriali di emersione e di  promozione  di  occupazione
          regolare nonche' alla valorizzazione dei  comitati  per  il
          lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).  Entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
          istituito, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  Fondo  per
          l'emersione del  lavoro  irregolare  (FELI),  destinato  al
          finanziamento, d'intesa con le regioni e  gli  enti  locali
          interessati, di servizi di  supporto  allo  sviluppo  delle
          imprese che attivino i processi  di  emersione  di  cui  ai
          commi da 1192 a 1201. Ai fini  della  presente  lettera  si
          provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,  nei  limiti
          di 10 milioni di euro annui; 
              b) sono destinati 25 milioni di euro  per  l'anno  2007
          alla  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e
          successive modificazioni; 
              c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
          e comunque non oltre il 31 dicembre  2007,  possono  essere
          concessi  trattamenti  di   cassa   integrazione   guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici  dipendenti
          nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; 
              d)  in  attesa  della  riforma   degli   ammortizzatori
          sociali,  al   fine   di   sostenere   programmi   per   la
          riqualificazione   professionale   ed   il    reinserimento
          occupazionale  di  collaboratori  a  progetto,  che   hanno
          prestato la propria opera  presso  aziende  interessate  da
          situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro  e
          della previdenza sociale, da emanare entro due  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
          modalita' inerenti alle disposizioni di cui  alla  presente
          lettera.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  lettera  si
          provvede nel limite di 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e 2008; 
              e) il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
          complessivo di 1 milione di euro per  l'anno  2007,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di  attivita'
          socialmente utili e per l'attuazione di misure di  politica
          attiva  del  lavoro  riferite  a  lavoratori  impegnati  in
          attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
          sette anni di comuni con  popolazione  inferiore  a  50.000
          abitanti; 
              f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,  comma
          4, del decreto legislativo 1°  dicembre  1997,  n.  468,  e
          limitatamente all'anno 2007, i comuni  con  meno  di  5.000
          abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
          alle qualifiche di  cui  all'articolo  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
          ad  assunzioni   di   soggetti   collocati   in   attivita'
          socialmente utili nel limite massimo complessivo  di  2.450
          unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e'  esteso
          l'incentivo di cui all'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli  oneri  relativi,
          nel  limite  di  23  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo   per
          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  che  a
          tal fine e' integrato del predetto importo; 
              f-bis) al  fine  di  favorire  la  stabilizzazione  dei
          lavoratori di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui  all'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,
          in favore della regione Calabria e della  regione  Campania
          e' concesso un contributo per l'anno  2007  rispettivamente
          di 60 e 10 milioni di euro da  ripartire  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze previa  stipula  di
          apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
          cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, che  a  tale  fine  e'  integrato  del
          predetto importo  per  l'anno  2007.  Ai  soli  fini  della
          presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
          nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella  regione  Calabria
          sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 
              g) il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,
          con proprio decreto, dispone annualmente di una  quota  del
          Fondo  per  l'occupazione,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili del Fondo medesimo, per interventi  strutturali
          ed  innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare   la
          capacita' di  azione  istituzionale  e  l'informazione  dei
          lavoratori e delle  lavoratrici  in  materia  di  lotta  al
          lavoro  sommerso  ed  irregolare,   promozione   di   nuova
          occupazione, tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei
          lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale  ed
          in ogni altro  settore  di  competenza  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale; 
              g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008,  e'
          disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo  di  50
          milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
          socialmente  utili  e  per  le  iniziative  connesse   alle
          politiche attive per il lavoro in favore delle regioni  che
          rientrano  negli  obiettivi  di   convergenza   dei   fondi
          strutturali dell'Unione europea attraverso  la  stipula  di
          un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale a valere sul Fondo di  cui  al  presente
          comma.". 
              comma 497 
              Il testo del comma 1156 dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 496. 
              Si riporta i testo vigente dell'articolo 33 del  citato
          decreto-legge   n.   34   del   2019,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              "Art. 33.  Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria 
              1. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui  al  presente  comma,  anche  al  fine  di   consentire
          l'accelerazione   degli    investimenti    pubblici,    con
          particolare riferimento a quelli in materia di  mitigazione
          del  rischio  idrogeologico,  ambientale,  manutenzione  di
          scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
          e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
          2018, n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
          in  coerenza  con  i  piani  triennali  dei  fabbisogni  di
          personale  e  fermo  restando   il   rispetto   pluriennale
          dell'equilibrio  di  bilancio  asseverato  dall'organo   di
          revisione, sino ad  una  spesa  complessiva  per  tutto  il
          personale dipendente,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a
          carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
          definito come percentuale, anche differenziata  per  fascia
          demografica, della media delle  entrate  correnti  relative
          agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al  netto
          di quelle la cui destinazione e'  vincolata,  ivi  incluse,
          per le finalita' di cui al presente comma, quelle  relative
          al servizio sanitario  nazionale  ed  al  netto  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita'  stanziato  in  bilancio  di
          previsione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per le regioni che si collocano al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia di cui al primo  periodo
          adottano un percorso  di  graduale  riduzione  annuale  del
          suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del
          predetto  valore  soglia  anche  applicando  un  turn  over
          inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025  i  comuni
          che registrano  un  rapporto  superiore  al  valore  soglia
          applicano un turn  over  pari  al  30  per  cento  fino  al
          conseguimento del predetto  valore  soglia.  Il  limite  al
          trattamento accessorio del personale  di  cui  all'articolo
          23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
          e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, del fondo per la contrattazione  integrativa  nonche'
          delle risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione
          organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
          il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
              2-bis. Al comma 366  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «ed educativo, anche degli  enti  locali»
          sono soppresse; 
              b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi
          360, 361, 363 e 364 non si applicano  alle  assunzioni  del
          personale educativo degli enti locali». 
              2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
          all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita'  sia
          stata  prorogata  ai  sensi  del  comma  362  del  medesimo
          articolo 1. 
              2-quater.  Il  comma   2   dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  e'
          abrogato.". 
              comma 498 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  1-bis
          dell'articolo  37  della  legge  5  agosto  1981,  n.   416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria): 
              "Art. 37 (Esodo e prepensionamento) 
              1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e'  data
          facolta' di optare, entro sessanta  giorni  dell'ammissione
          ai trattamenti  di  cui  all'articolo  25-bis  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere  a)
          e b), per i lavoratori poligrafici, e  lettera  a),  per  i
          giornalisti,  ovvero,  nel   periodo   di   godimento   del
          trattamento medesimo, entro sessanta  giorni  dal  maturare
          delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta,  per
          i seguenti trattamenti: 
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il  trattamento  di  cui
          all'articolo 25-bis del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148, sono  riconosciuti  utili  d'ufficio  secondo
          quanto previsto dalla presente lettera; 
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti dalle imprese editrici di  giornali  quotidiani,
          di giornali periodici e di agenzie di stampa  a  diffusione
          nazionale, di  cui  all'articolo  27,  secondo  comma,  con
          almeno  venticinque  anni   di   anzianita'   contributiva,
          limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  seguito  di
          accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e
          per i soli casi di riorganizzazione aziendale  in  presenza
          di  crisi:  anticipata  liquidazione  della   pensione   di
          vecchiaia nei cinque anni che precedono  il  raggiungimento
          dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia
          nel regime previdenziale  dell'INPGI,  con  integrazione  a
          carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque
          anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita'
          contributiva di cui al primo  periodo  e'  progressivamente
          adeguato agli incrementi della speranza di  vita  ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          41-bis  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e disposizioni finanziarie urgenti): 
              "Art. 41-bis Editoria 
              1. - 6. Omissis. 
              7.  Per  il  sostegno  degli  oneri   derivanti   dalle
          prestazioni  di  vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti
          dipendenti    da    aziende    in    ristrutturazione     o
          riorganizzazione per crisi aziendale, di  cui  all'articolo
          37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a  quanto
          previsto dall'articolo 19, commi 18-ter  e  18-quater,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si
          provvede  mediante  corrispondente  riduzione,  in  maniera
          lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
          autorizzazioni di spesa come determinate  dalla  tabella  C
          della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a
          10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora  i  datori
          di lavoro interessati dai processi  di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione in presenza di crisi aziendali  presentino
          piani comportanti complessivamente un numero di  unita'  da
          ammettere   al    beneficio    con    effetti    finanziari
          complessivamente  superiori  all'importo  massimo   di   20
          milioni di euro annui fino all'anno  2013,  23  milioni  di
          euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015,  33
          milioni  di  euro  nell'anno  2016,  33  milioni  di   euro
          nell'anno 2017, 30,8 milioni di  euro  nell'anno  2018,  23
          milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020,  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
          introdotto,  su  proposta  delle  organizzazioni  sindacali
          datoriali, a carico dei datori di lavoro  del  settore  uno
          specifico contributo  aggiuntivo  da  versare  all'Istituto
          nazionale di previdenza dei  giornalisti  italiani  (INPGI)
          per il finanziamento dell'onere eccedentario. 
              Omissis.". 
              La citata legge n. 198 del  2016  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 ottobre 2016, n. 255. 
              comma 499 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  15  maggio  2017,  n.  69  (Disposizioni   per
          l'incremento dei requisiti e la ridefinizione  dei  criteri
          per l'accesso  ai  trattamenti  di  pensione  di  vecchiaia
          anticipata dei giornalisti e per  il  riconoscimento  degli
          stati  di  crisi  delle  imprese  editrici,  in  attuazione
          dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a),  della  legge  26
          ottobre 2016,  n.  198),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   in   materia   di   esodo   e
          prepensionamento 
              1. All'articolo 37 della legge 5 agosto  1981,  n.  416
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1: 
              1)  all'alinea,  le  parole:  «al  trattamento  di  cui
          all'articolo  35»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai
          trattamenti  di  cui  all'articolo   25-bis   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere  a)
          e b), per i lavoratori poligrafici, e  lettera  a),  per  i
          giornalisti,»; 
              2) alla lettera  a),  le  parole:  «di  cui  al  citato
          articolo  35»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
          all'articolo 25-bis del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148,»; 
              3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
              «b)   per   i   giornalisti   professionisti   iscritti
          all'INPGI, dipendenti dalle imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa  a
          diffusione  nazionale,  di  cui  all'articolo  27,  secondo
          comma,  con   almeno   venticinque   anni   di   anzianita'
          contributiva, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze,  a  seguito
          di accordi  recepiti  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sulla  base  delle  risorse  finanziarie
          disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale
          in  presenza  di  crisi:  anticipata   liquidazione   della
          pensione di vecchiaia nei  cinque  anni  che  precedono  il
          raggiungimento  dell'eta'  fissata  per  il  diritto   alla
          pensione di vecchiaia nel regime previdenziale  dell'INPGI,
          con integrazione a  carico  dello  stesso  Istituto  di  un
          numero massimo di cinque anni di  anzianita'  contributiva.
          Il requisito di anzianita' contributiva  di  cui  al  primo
          periodo e' progressivamente adeguato agli incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; 
              b) al comma 2, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta'
          anagrafica la  cui  differenza  con  quella  richiesta  per
          l'accesso al trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  sia
          inferiore  a  cinque  anni,  l'anzianita'  contributiva  e'
          maggiorata di un periodo  pari  a  tale  differenza,  fermo
          restando il limite massimo di 360 contributi mensili.». 
              2.  I  trattamenti  di  vecchiaia  anticipata  di   cui
          all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5  agosto
          1981,  n.  416,  sono  erogati  in  favore  di  giornalisti
          dipendenti da aziende che abbiano presentato  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al
          31   dicembre   2019,   piani   di    riorganizzazione    o
          ristrutturazione aziendale  che  prevedono  la  contestuale
          assunzione, nel rapporto minimo di  un'assunzione  a  tempo
          indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta'
          non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso
          di competenze professionali coerenti con  la  realizzazione
          dei  programmi  di  rilancio,  riconversione   digitale   e
          sviluppo aziendale, come individuate  dai  predetti  piani,
          ovvero di giornalisti che abbiano gia' in  essere,  con  la
          stessa azienda o  con  azienda  facente  capo  al  medesimo
          gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui  agli
          articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in  forma
          di collaborazione coordinata e continuativa. 
              2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del  codice
          civile, anche  in  forma  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per  la
          cessione  del  diritto  d'autore,  con  i  giornalisti  che
          abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di
          cui al  comma  2,  comporta  la  revoca  del  finanziamento
          concesso, anche nel caso in cui il rapporto di  lavoro  sia
          instaurato con un'azienda diversa facente capo al  medesimo
          gruppo editoriale.". 
              comma 500 
              Il testo del comma  1  dell'articolo  37  della  citata
          legge n. 416 del 1981 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 498. 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          25-bis del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              "Art. 25-bis. Disposizioni particolari per  le  imprese
          del settore dell'editoria 
              1. - 2. Omissis 
              3. L'intervento straordinario di integrazione salariale
          puo' essere richiesto quando la sospensione o la  riduzione
          dell'attivita' lavorativa  sia  determinata  da  una  delle
          seguenti causali: 
              a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi,  di
          durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; 
              b) crisi aziendale, ivi compresi i casi  di  cessazione
          dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa
          anche in costanza di fallimento, di durata non superiore  a
          24 mesi, anche continuativi; 
              c) contratto di solidarieta' di  cui  all'articolo  21,
          comma 1, lettera c). 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo  vigente  dei  commi  da  12-bis  a
          12-quinquies dell'articolo 12 del citato  decreto-legge  n.
          78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 12 Interventi in materia previdenziale 
              1. - 12. Omissis. 
              12-bis. In attuazione dell'articolo  22-ter,  comma  2,
          del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita, e tenuto anche conto delle esigenze di  coordinamento
          degli istituti pensionistici e delle relative procedure  di
          adeguamento   dei   parametri   connessi   agli   andamenti
          demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
          eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
          contributiva di cui alla Tabella B allegata alla  legge  23
          agosto  2004,  n.  243,  e  successive   modificazioni,   i
          requisiti anagrafici di  65  anni  e  di  60  anni  per  il
          conseguimento della pensione  di  vecchiaia,  il  requisito
          anagrafico  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni, il  requisito  anagrafico  di  65
          anni di cui all'articolo 1, comma  20,  e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni, e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
          conseguimento  del  diritto  all'accesso  al  pensionamento
          indipendentemente  dall'eta'   anagrafica   devono   essere
          aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da  emanare
          almeno dodici mesi prima della data di decorrenza  di  ogni
          aggiornamento. La mancata emanazione del  predetto  decreto
          direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
          aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento  di
          cui al comma 12-ter. 
              12-ter.  A  partire  dall'anno   2011   l'ISTAT   rende
          annualmente disponibile  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          medesimo il dato  relativo  alla  variazione  nel  triennio
          precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
          65  anni  in  riferimento  alla  media  della   popolazione
          residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
          12-bis e con i decreti a  cadenza  triennale  di  cui  allo
          stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
          contributiva  indicati  al  comma  12-bis  sono  aggiornati
          incrementando  i  requisiti  in  vigore  in   misura   pari
          all'incremento della predetta speranza  di  vita  accertato
          dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
          di prima applicazione tale aggiornamento non puo'  in  ogni
          caso superare i tre mesi  e  lo  stesso  aggiornamento  non
          viene effettuato nel caso  di  diminuzione  della  predetta
          speranza  di  vita.  In   caso   di   frazione   di   mese,
          l'aggiornamento  viene  effettuato  con  arrotondamento  al
          decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi  si  determina
          moltiplicando  la  parte  decimale  dell'incremento   della
          speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
          b) i valori di somma di eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
          contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
          incrementati in misura pari  al  valore  dell'aggiornamento
          rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta'.  In  caso  di
          frazione di unita', l'aggiornamento  viene  effettuato  con
          arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
          di anzianita' contributiva minima previsti dalla  normativa
          vigente in via congiunta ai requisiti  anagrafici,  nonche'
          la disciplina del diritto alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  rispetto  alla  data  di   maturazione   dei
          requisiti secondo quanto previsto dalla normativa  vigente,
          come modificata ai sensi dei  commi  1  e  2  del  presente
          articolo. 
              12-quater. In base agli stessi criteri  di  adeguamento
          indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
          direttoriale di  cui  al  comma  12-bis,  anche  ai  regimi
          pensionistici   armonizzati   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  nonche'  agli  altri  regimi  e   alle   gestioni
          pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e di cui alla  legge  27  dicembre  1941,  n.
          1570,  nonche'  i  rispettivi   dirigenti,   e'   applicato
          l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che  l'adeguamento
          di  cui  al  presente  comma  non  opera  in  relazione  al
          requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento della specifica  attivita'  lavorativa  per  il
          raggiungimento di tale limite di eta'. 
              12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
          requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter  comporta,  con
          riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
          vecchiaia originariamente previsto a 65 anni,  l'incremento
          dello stesso tale da superare  di  una  o  piu'  unita'  il
          predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
          cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8  agosto  1995,
          n. 335, e' esteso, con effetto  dalla  decorrenza  di  tale
          determinazione, anche per le  eta'  corrispondenti  a  tali
          valori superiori a 65  del  predetto  requisito  anagrafico
          nell'ambito della procedura di cui  all'articolo  1,  comma
          11, della citata legge n. 335  del  1995,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247. Resta fermo che  la  rideterminazione  aggiornata  del
          coefficiente di trasformazione esteso ai  sensi  del  primo
          periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti  a
          valori superiori a 65 anni e' effettuata  con  la  predetta
          procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,  della  citata
          legge n. 335 del 1995. 
              Omissis.". 
              La citata legge 26 ottobre 2016, n. 198  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2016, n. 255. 
              comma 501 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1  e  5  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38), come modificato dal comma 523 della  presente
          legge: 
              "Art. 1. Finalita' 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
              a) misure volte a incentivare la stipula  di  contratti
          assicurativi          prioritariamente          finalizzate
          all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura
          mediante polizze sperimentali e altre  misure  di  gestione
          del rischio; 
              b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso  di
          danni a produzioni, strutture  e  impianti  produttivi  non
          inseriti nel Piano di gestione dei rischi  in  agricoltura,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
              c)  interventi  di  ripristino   delle   infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole. 
              3-bis. Gli interventi compensativi di cui al  comma  3,
          lettera b), ove attivati a fronte di eventi i  cui  effetti
          non sono limitati ad una sola  annualita',  possono  essere
          compensati per un periodo non superiore a tre anni." 
              "Art.   5.   Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva 
              1. Possono beneficiare degli  interventi  del  presente
          articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del
          codice civile, ivi comprese  le  cooperative  che  svolgono
          l'attivita' di produzione agricola, iscritte  nel  registro
          delle  imprese  o  nell'anagrafe  delle  imprese   agricole
          istituita presso le Province autonome ricadenti nelle  zone
          delimitate ai sensi dell'articolo  6,  che  abbiano  subito
          danni superiori al 30  per  cento  della  produzione  lorda
          vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
          escluse  dal  calcolo   dell'incidenza   di   danno   sulla
          produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
              a) contributi in conto capitale fino all'80  per  cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
              b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale   per   le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
              1) 20  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
              2) 35  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
              c) proroga delle operazioni di credito agrario, di  cui
          all'articolo 7; 
              d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
          1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
              4-bis. Ai sensi della normativa europea  sono  altresi'
          esclusi dagli aiuti: 
              a) le grandi imprese; 
              b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli  aiuti
          destinati a indennizzare le perdite causate  da  avversita'
          atmosferiche   assimilabili   a   calamita'   naturali,   a
          condizione  che  l'impresa  sia  diventata  un'impresa   in
          difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
          eventi in questione; 
              c) i soggetti destinatari  di  un  ordine  di  recupero
          pendente  a  seguito  di  una  precedente  decisione  della
          Commissione europea che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e
          incompatibili con il mercato interno. 
              4-ter. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro
          tre  anni  dal  verificarsi   dell'avversita'   atmosferica
          assimilabile a una calamita'  naturale  e  gli  aiuti  sono
          versati ai beneficiari entro quattro anni  a  decorrere  da
          tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite  dell'importo
          dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  a  una  calamita'   naturale   e
          calcolati,   a    livello    di    singolo    beneficiario,
          dall'autorita' regionale competente. I danni  includono  le
          perdite di  reddito  dovute  alla  distruzione  completa  o
          parziale della produzione  agricola  e  i  danni  materiali
          subiti   dalle   strutture   aziendali   quali:   immobili,
          attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di  produzione.  I
          danni materiali alle  strutture  aziendali  sono  calcolati
          sulla base dei costi di riparazione o del valore  economico
          degli  stessi   prima   del   verificarsi   dell'avversita'
          atmosferica assimilabile a  una  calamita'  naturale.  Tale
          calcolo non supera i costi di riparazione o la  diminuzione
          del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
          la differenza tra il valore delle strutture  immediatamente
          prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi  dell'evento
          eccezionale. Ai danni devono essere detratti  i  costi  non
          sostenuti e  possono  essere  aggiunti  eventuali  maggiori
          costi sostenuti dal beneficiario  a  causa  dell'avversita'
          atmosferica  assimilabile  alla  calamita'   naturale.   La
          perdita di reddito a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
          calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
          quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
          si e' verificata l'avversita'  atmosferica  assimilabile  a
          una calamita' naturale  per  il  prezzo  medio  di  vendita
          ricavato  nello  stesso  anno,   dal   risultato   ottenuto
          moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli  ottenuti
          nei   tre   anni   precedenti   l'avversita'    atmosferica
          assimilabile a  una  calamita'  naturale  o  da  una  media
          triennale basata sui cinque  anni  precedenti  l'avversita'
          atmosferica  assimilabile   a   una   calamita'   naturale,
          escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato,  per
          il prezzo medio di vendita  ottenuto.  La  riduzione  annua
          puo' essere calcolata: 
              a) tenendo conto della somma delle componenti colture e
          allevamenti qualora  risultino  danneggiate  entrambe  o  i
          danni abbiano interessato le strutture aziendali; 
              b)  limitatamente  alle  singole   componenti   qualora
          risultino  danneggiate  solo  le   colture   o   solo   gli
          allevamenti. 
              4-quater. Gli aiuti e  gli  eventuali  altri  pagamenti
          ricevuti a titolo di  indennizzo  delle  perdite,  compresi
          quelli percepiti nell'ambito di altre  misure  nazionali  o
          unionali  sono  limitati  all'80  per   cento   dei   costi
          ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
          90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali. 
              4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
          causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
          naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo  quando  sono
          accordati a beneficiari che abbiano stipulato  una  polizza
          assicurativa a copertura di almeno il 50  per  cento  della
          loro produzione media annua o del  reddito  ricavato  dalla
          produzione e dei rischi climatici  compresi  nel  piano  di
          gestione dei rischi in agricoltura. 
              4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
          produzione  agricola  della  singola  impresa,  purche'  il
          metodo di calcolo utilizzato  permetta  di  determinare  la
          perdita  effettiva  dell'impresa  agricola   nell'anno   in
          questione. 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.".