art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
          16.  A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. (23) 
          17.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
          liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL
          S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario  Sir  S.p.a.
          in liquidazione e della Societa' Iniziative e  Sviluppo  di
          Attivita'  Industriali  -  Isai  S.p.a.  in   liquidazione,
          decadono dalle loro funzioni e la funzione  di  liquidatore
          di dette societa' e' assunta dalla  societa'  trasferitaria
          di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e  7  dell'art.
          33 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
          18.  Tutte le operazioni compiute in attuazione  dei  commi
          16  e  17  sono  esenti  da  qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
          19.  Al fine del perseguimento di una  maggiore  efficienza
          delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto   dei   principi
          nazionali e comunitari in  termini  di  economicita'  e  di
          concorrenza, le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
          20.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano
          in via diretta alle regioni, alle province autonome e  agli
          enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  per   i   quali
          costituiscono  disposizioni  di  principio  ai   fini   del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
          21.  Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di  cui
          al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui  al
          primo periodo del comma 6, sono versate  annualmente  dagli
          enti  e   dalle   amministrazioni   dotati   di   autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'articolo 270 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
          21-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103. 
          21-ter. (Abrogato) 
          21-quater. (Abrogato) 
          21-quinquies.  Con decreto di natura non regolamentare  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
          21-sexies.  Per il triennio 2011-2013,  ferme  restando  le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente  articolo,  nonche'   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18,
          54 e 59,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  all'
          articolo 27, comma 2, e all'  articolo  48,  comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Le
          predette Agenzie possono conferire  incarichi  dirigenziali
          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  tenendo  conto  delle   proprie
          peculiarita' e della necessita' di garantire gli  obiettivi
          di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
          conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
          comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
          anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai  ruoli
          degli   avvocati   e   procuratori   dello   Stato   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Il  conferimento   di
          incarichi eventualmente  eccedenti  le  misure  percentuali
          previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei
          limiti delle facolta' assunzionali  a  tempo  indeterminato
          delle singole Agenzie. 
          21-septies.   All'articolo  17,  comma   3,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa." 
 
          Note all'art. 1, comma 410 
          Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge  20
          giugno 2012, n.79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.131,  recante  "Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile": 
          "Art. 5  (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il
          servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione) 
          1.  Le somme del Fondo di  rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive  e  dell'usura  di  cui  all'articolo  2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di   ogni
          esercizio  finanziario  ed  accertate,  con   decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  riassegnate,  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  al  Fondo
          di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
          esigenze dei Ministeri. 
          2.  Una quota delle risorse resesi disponibili  al  termine
          dell'anno  2011,  non  superiore  a  30  milioni  di  euro,
          accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012,  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze relativo al  Fondo  nazionale
          per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della  legge
          8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita'  degli
          sportelli unici per l'immigrazione delle  Prefetture-uffici
          territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione  delle
          Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo  restando  quanto
          disposto dall'articolo 2, comma  6,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n.  10,  e  a  tale  fine,  con  le
          medesime procedure di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, una quota ulteriore di euro  10.073.944  per  l'anno
          2012 e' assegnata ad  apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno. 
          Omissis". 
          -- Si riporta il testo del  comma  6  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2011, n.10,  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie": 
          "Art. 2  (Proroghe onerose di termini) 
          1-5 omissis. 
          6.  Per garantire l'operativita' degli sportelli unici  per
          l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione  e
          degli uffici immigrazione delle Questure nel  completamento
          delle procedure di  emersione  del  lavoro  irregolare,  il
          Ministero dell'interno, in deroga alla  normativa  vigente,
          e' autorizzato a rinnovare  per  un  anno  i  contratti  di
          lavoro di cui all'articolo 1, comma 1,  dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  29  marzo  2007,  n.
          3576. Ai fini di cui  al  presente  comma  non  si  applica
          quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma  519,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per  l'anno
          2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 411 
          Si riporta il  testo  dell'articolo  2223  e  del  comma  1
          dell'articolo 2214 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n.66, recante il "Codice dell'ordinamento  militare",  come
          modificati dalla presente legge: 
          "Art. 2223 (Regime transitorio per la riduzione dei  quadri
          per  eccedenze  nei  ruoli  speciale  e   tecnico-logistico
          dell'Arma dei carabinieri). 
          1.  L'articolo 907 si applica dal 2014. Fino al  2013  agli
          ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico  dell'Arma
          dei carabinieri si applica l'articolo 906. 
          Art. 2214 (Transiti dai ruoli dell'Esercito italiano, della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  nel  ruolo
          tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri) 
          1.  In relazione alle esigenze operative  e  funzionali  da
          soddisfare   per   l'iniziale   costituzione   del    ruolo
          tecnico-logistico dell'Arma dei  carabinieri,  con  decreti
          del Ministro della difesa, su proposta del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli  anni  dal
          2001  al  2013,  transiti  in  detto  ruolo,   nel   numero
          complessivo  di  centoquarantanove  unita',  di   ufficiali
          provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e
          dall'Aeronautica  militare,  dai  ruoli  e  dai  gradi  ove
          risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 412 
          Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  20  ottobre  2008,  n.158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, recante
          "Misure urgenti  per  contenere  il  disagio  abitativo  di
          particolari categorie sociali": 
          Art. 1. 
          1.  Al fine di ridurre il disagio abitativo e  di  favorire
          il passaggio da casa a casa per  le  particolari  categorie
          sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8
          febbraio 2007, n. 9, in attesa  della  realizzazione  delle
          misure e degli interventi previsti dal Piano  nazionale  di
          edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  l'esecuzione  dei
          provvedimenti  di  rilascio  per  finita  locazione   degli
          immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al  15
          ottobre   2008   ai   sensi   dell'articolo   22-ter    del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  e'
          ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni  di
          cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8  febbraio  2007,
          n. 9. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 413 
          Si riporta il testo del comma 2-sexies dell'articolo 30 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  della
          pubblica amministrazione": 
          "Art.   30.    (Passaggio   diretto   di   personale    tra
          amministrazioni diverse)". 
          1 - 2-quinquies - (omissis) 
          2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,   per   motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.". 
 
          Note all'art. 1, comma 414 
          Si riporta il testo del terzo comma  dell'articolo  56  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, recante il "Testo unico delle  disposizioni  concernenti
          lo statuto degli impiegati civili dello Stato": 
          "Art. 56. (Comando presso altra amministrazione). 
          (omissis) 
          Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti,
          sentito l'impiegato." 
 
          Note all'art. 1, comma 415 
          Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
          27  luglio  1962,  n.  1114,  recante   "Disciplina   della
          posizione giuridica ed  economica  dei  dipendenti  statali
          autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi
          internazionali  o  ad  esercitare  funzioni  presso   Stati
          esteri": 
          "1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.165,  puo',  previa  autorizzazione   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione   pubblica,   con   decreto   dell'amministrazione
          interessata, d'intesa con il Ministero degli affari  esteri
          e con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  essere
          collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico
          temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o
          organismi  internazionali,  nonche'  esercitare   funzioni,
          anche di carattere continuativo, presso  Stati  esteri.  Il
          collocamento fuori  ruolo,  il  cui  contingente  non  puo'
          superare  complessivamente  le   cinquecento   unita',   e'
          disposto per un tempo determinato e,  nelle  stesse  forme,
          puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato
          prima  di  detta  scadenza.  Resta  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.". 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 416 
          Si riporta il testo  del  comma  40  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 12  (Soppressione di enti e societa'). 
          1 - 39 (omissis) 
          40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di
          organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  qualora  alla
          medesima data il commissario  sia  in  carica  da  piu'  di
          cinque anni, il relativo incarico  cessa  decorso  un  anno
          dalla predetta  data  e  l'amministrazione  competente  per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 417 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 14  del  decreto-legge
          28 aprile 2009,  n.  39,  recante  "Interventi  Urgenti  in
          favore della popolazione delle  popolazioni  colpite  dagli
          eventi sismici nella regione Abruzzo  nel  mese  di  aprile
          2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione  civile",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77: 
          "Art. 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie) 
          1.  Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e
          le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna
          agli stessi interventi la  quota  annuale,  compatibilmente
          con i vincoli di finanza pubblica  e  con  le  assegnazioni
          gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000  milioni
          e non superiore a 4.000 milioni di euro  nell'ambito  della
          dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  il
          periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
          complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
          a sostegno dell'economia  reale  di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera  b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni
          di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture  di
          cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono  essere
          utilizzati anche senza il vincolo di cui  al  comma  3  del
          citato articolo 18. 
          1-bis.  Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma  1,
          il CIPE puo' disporre la  riduzione,  in  termini  di  sola
          cassa,  del  fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali   di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro
          per l'anno 2009, 567 milioni di euro per  l'anno  2010,  84
          milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di  euro  per
          l'anno 2012. 
          2.  Le risorse di  cui  all'articolo  148  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  assegnate  all'Istituto  per  la
          promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
          attivita' produttive in data 22 dicembre  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23  giugno  2004,  e
          successivamente integrate con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 23 novembre  2004,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005,  sono
          trasferite al  Dipartimento  della  protezione  civile  per
          essere destinate a  garantire  l'acquisto  da  parte  delle
          famiglie di mobili ad uso civile,  di  elettrodomestici  ad
          alta   efficienza   energetica,   nonche'   di   apparecchi
          televisivi e computer, destinati  all'uso  proprio  per  le
          abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1. 
          3.  Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  1
          sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
          immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli  enti
          previdenziali   pubblici,   inclusi   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo  o
          non abitativo, esclusivamente  in  forma  indiretta  e  nel
          limite del 7 per cento dei fondi  disponibili,  localizzati
          nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
          1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle  misure
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche  al  fine
          di evitare  i  maggiori  costi  derivanti  dalla  eventuale
          interruzione  dei  programmi  di  investimento  di  cui  al
          presente comma gia' intrapresi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione  degli
          investimenti  previsti  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma non esclude il completamento  di  quelli  in
          corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione  previsti
          dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate. 
          4.  Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione
          fiscale,  anche   internazionale,   derivanti   da   futuri
          provvedimenti  legislativi,  accertate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  affluiscono  ad  un
          apposito Fondo istituito nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
          all'attuazione delle misure di cui al  presente  decreto  e
          alla solidarieta'. 
          5.  Il fondo per la compensazione degli effetti  finanziari
          non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo  6,
          comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.   154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e' incrementato di 23 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a  valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
          finanziare gli  interventi  di  ricostruzione  e  le  altre
          misure di cui  al  presente  decreto,  e'  autorizzata,  in
          aggiunta a quanto previsto al  comma  1,  la  spesa  di  27
          milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 350 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e  30
          milioni di euro per l'anno 2012  e  al  relativo  onere  si
          provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dal  presente
          decreto; per la compensazione degli effetti finanziari  per
          l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma  e'  ridotto
          di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 
          5-bis.  I sindaci dei comuni di cui all'articolo  1,  comma
          2, predispongono, d'intesa con il presidente della  regione
          Abruzzo - Commissario delegato ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 2, d'intesa con il presidente della  provincia  nelle
          materie di  sua  competenza,  piani  di  ricostruzione  del
          centro storico delle  citta',  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 2, lettera a), del decreto del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le  linee
          di  indirizzo  strategico  per   assicurarne   la   ripresa
          socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonche'
          per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate  nelle
          abitazioni danneggiate dagli eventi sismici  del  6  aprile
          2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse
          di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria  di  cui
          all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1,  tenuto  conto  della  situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude la concessione dei contributi di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a) ed e). 
          5-ter.  Eventuali risorse economiche che saranno  destinate
          dall'Unione europea all'Italia per il sisma  del  6  aprile
          2009 sono considerate aggiuntive a  quelle  gia'  stanziate
          dal Governo italiano. 
          5-quater.  Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  sulla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  decreto,
          dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo  si
          avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il  CIPE.
          Sull'andamento  degli  interventi,  il   presidente   della
          regione predispone una relazione semestrale  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri che la  inoltra  al  Parlamento.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie gia' previste e in  ogni  caso  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
 
          Note all'art. 1, comma 418 
          Si riporta il testo del comma  32,  dell'articolo  1  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:  "Disposizioni  per
          la  prevenzione  e  la  repressione  della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione: 
          "Art. 1  (Disposizioni per la prevenzione e la  repressione
          della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella   pubblica
          amministrazione) 
          1 - 31 omissis. 
          32.  Con riferimento ai procedimenti di cui  al  comma  16,
          lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti
          sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri  siti  web
          istituzionali:  la  struttura  proponente;  l'oggetto   del
          bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme liquidate. Entro  il  31  gennaio  di
          ogni  anno,  tali  informazioni,   relativamente   all'anno
          precedente, sono pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
          trasmettono   in   formato   digitale   tali   informazioni
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture, che le  pubblica  nel  proprio
          sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
          cittadini, catalogate in base alla  tipologia  di  stazione
          appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
          deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le  relative
          modalita' di trasmissione. Entro il 30  aprile  di  ciascun
          anno, l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture  trasmette  alla  Corte  dei
          conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di
          trasmettere  e  pubblicare,  in  tutto  o  in   parte,   le
          informazioni di cui al presente comma in  formato  digitale
          standard aperto. Si applica l'articolo  6,  comma  11,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 419 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  26,  comma  1,   del
          decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14,  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni finanziarie urgenti",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 26.  (Proroghe convenzioni Tirrenia) 
          1.  Entro il 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica, ed al fine  di  proseguire
          l'adeguamento dell'assetto organizzativo e  funzionale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo
          da renderlo conforme alle nuove  esigenze  derivanti  dalla
          completa  liberalizzazione  del  settore   del   cabotaggio
          marittimo  nonche'  al  mutato   quadro   ordinamentale   e
          conseguire  obiettivi  di  razionalizzazione   e   maggiore
          efficienza  operativa,  su  proposta  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa  per  quanto
          di competenza, si provvede: a) alla redazione di  un  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  i  compiti  e   le
          funzioni attribuiti al Corpo dalle  disposizioni  normative
          vigenti  al  fine  di   realizzare   una   semplificazione,
          razionalizzazione  e  snellimento  delle  stesse;   b)   ad
          adeguare la struttura organizzativa centrale  e  periferica
          del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti  per
          delineare  un  assetto  rispondente  ai  maggiori   impegni
          soprattutto in materia di  sicurezza  marittima  in  ambito
          dell'Unione   europea   ed   internazionale   nonche'   per
          realizzare una corrispondenza  con  i  livelli  di  governo
          regionale  e,  a  tal  fine,  ripartire  le   funzioni   di
          coordinamento,  ispettive  e  di   controllo,   svolte   da
          strutture regionali ed interregionali del Corpo  da  quelle
          operative  di  vigilanza  e  controllo  e   amministrative,
          attribuite  alle  Capitanerie  di  porto  e   agli   uffici
          dipendenti; c) ad adeguare  l'assetto  ordinativo  ai  vari
          livelli  gerarchici  e  degli   organici   per   accrescere
          l'efficacia dell'organizzazione centrale e  periferica  del
          Corpo, privilegiando  la  sua  componente  operativa,  allo
          scopo di potenziare gli  assetti  diretti  a  garantire  la
          sicurezza in mare e nei porti anche mediante  flessibilita'
          organizzativa sottesa ad esigenze operative, da  conseguire
          con atti amministrativi". 
 
          Note all'art. 1, comma 420 
          Si riporta il testo dei commi 7, 10, 11 e 15, dell'articolo
          43, del citato decreto legge n. 201 del 2011: 
          "Art.   43    (Alleggerimento   e   semplificazione   delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure) 
          1 - 6 (Omissis) 
          7.  Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi  dighe,
          aventi le caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo
          1, comma 1,  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584, il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          individua,  entro  il  31  dicembre  2012,  in  ordine   di
          priorita', anche sulla base dei risultati  delle  verifiche
          di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo
          2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia necessaria e
          urgente la progettazione e la realizzazione  di  interventi
          di adeguamento o miglioramento della  sicurezza,  a  carico
          dei concessionari o richiedenti la concessione,  fissandone
          i tempi di esecuzione. 
          8 - 9 (Omissis) 
          10. Per le dighe che  hanno  superato  una  vita  utile  di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  i
          concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti  a
          presentare  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  entro  il  31  dicembre  2012,  il   piano   di
          manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui  all'articolo
          93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  all'articolo  38  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  per  l'approvazione  e
          l'inserimento in forma sintetica nel foglio  di  condizioni
          per l'esercizio e la manutenzione della diga. 
          11.   Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto   di   cui
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere  di
          derivazione ed adduzione, comprese le condotte  forzate,  i
          relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di   manutenzione,
          unitamente   alle   asseverazioni    straordinarie    sulle
          condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
          citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
          dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584. Il Ministero  integra  il  foglio  di
          condizioni per l'esercizio e la  manutenzione  delle  dighe
          con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
          12 - 14 (Omissis) 
          15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto
          1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Per le opere di conglomerato  cementizio  armato,
          normale e precompresso e a struttura metallica,  realizzate
          antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  legge   5
          novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  acquisisce  o,  in  assenza  prescrive,  il
          collaudo  statico  delle  opere   anche   complementari   e
          accessorie  degli  sbarramenti.  Per  le  opere  realizzate
          successivamente  i  concessionari  o   i   richiedenti   la
          concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti  a
          presentare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata.". 
 
          Note all'art. 1, comma 421 
          Si  riporta  il  testo  del  comma  5,  dell'articolo   20,
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni urgenti in materia finanziaria": 
          "20. (Regime transitorio per l'operativita' della revisione
          delle norme tecniche per le costruzioni) 
          1 - 4 omissis 
          5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo  2,  comma  3,
          della citata ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione  degli  edifici  e
          delle opere progettate in base alle norme sismiche  vigenti
          dal 1984, devono essere effettuate a  cura  dei  rispettivi
          proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare  in  via
          prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e
          2.". 
          -- Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4,  comma  1  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante:
          "Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  di  grandi
          dighe e di edifici istituzionali": 
          "Art. 4. Rivalutazione delle condizioni di sicurezza  delle
          grandi dighe. 
          1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della
          valutazione  delle  condizioni  di  sicurezza  delle  dighe
          esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo  1
          del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.   584,
          determina, con apposito elenco, le dighe  da  sottoporre  a
          verifica sismica ed idraulica in conseguenza della  variata
          classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi
          di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto
          dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
          marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni,  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105
          dell'8 maggio 2003.". 
 
          Note all'art. 1, comma 422 
          Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17-decies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 17-decies  (Incentivi per l'acquisto di veicoli) 
          1.  A coloro che acquistano in Italia, anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
          complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo
          di  cui  siano  proprietari  o  utilizzatori,  in  caso  di
          locazione  finanziaria,   da   almeno   dodici   mesi,   e'
          riconosciuto un contributo pari al: 
          a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel  2013  e  2014,
          fino ad un massimo di 5.000 euro, per  i  veicoli  a  basse
          emissioni complessive che producono emissioni di CO  2  non
          superiori a 50 g/km; 
          b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015,  fino  ad
          un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a  basse  emissioni
          complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a
          50 g/km; 
          c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel  2013  e  2014,
          fino ad un massimo di 4.000 euro, per  i  veicoli  a  basse
          emissioni complessive che producono emissioni di CO  2  non
          superiori a 95 g/km; 
          d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015,  fino  ad
          un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni
          complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a
          95 g/km; 
          e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel  2013  e  2014,
          fino ad un massimo di 2.000 euro, per  i  veicoli  a  basse
          emissioni complessive che producono emissioni di CO  2  non
          superiori a 120 g/km; 
          f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015,  fino  ad
          un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a  basse  emissioni
          complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a
          120 g/km. 
          2.   Il  contributo  spetta  per  i  veicoli  acquistati  e
          immatricolati a partire dal  trentesimo  giorno  successivo
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di   cui
          all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino  al  31  dicembre
          2015, a condizione che: 
          a) il contributo di cui al comma  1  risulti  ripartito  in
          parti uguali tra un contributo statale,  nei  limiti  delle
          risorse di cui all'articolo 17-undecies,  comma  1,  e  uno
          sconto praticato dal venditore; 
          b) il veicolo acquistato non sia stato  gia'  immatricolato
          in precedenza; 
          c) il veicolo consegnato  per  la  rottamazione  appartenga
          alla medesima categoria del veicolo  acquistato  e  risulti
          immatricolato  almeno  dieci  anni  prima  della  data   di
          acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b); 
          d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato,
          da almeno dodici mesi dalla data di  acquisto  del  veicolo
          nuovo  di  cui  alla  lettera  b),  allo  stesso   soggetto
          intestatario  di  quest'ultimo  o  ad  uno  dei   familiari
          conviventi alla data  di  acquisto  del  medesimo  veicolo,
          ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
          che sia intestato,  da  almeno  dodici  mesi,  al  soggetto
          utilizzatore del suddetto veicolo  o  a  uno  dei  predetti
          familiari; 
          e) nell'atto di acquisto sia espressamente  dichiarato  che
          il veicolo consegnato  e'  destinato  alla  rottamazione  e
          siano indicate le  misure  dello  sconto  praticato  e  del
          contributo statale di cui al comma 1. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 423 
          Si riporta il testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto
          legge n. 95 del 2012: 
          "Art.   5    (Riduzione   di    spese    delle    pubbliche
          amministrazioni) 
           1.  Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1
          gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio  sulle
          somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale
          della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a
          quanto  considerato  nei  saldi  tendenziali   di   finanza
          pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione  ed
          efficientamento  nella  riscossione  dei   tributi   e   di
          riduzione dei costi di funzionamento del  gruppo  Equitalia
          S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
          destinate alla riduzione, fino a un  massimo  di  ulteriori
          quattro punti percentuali, dello stesso  aggio.  Il  citato
          decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali  al
          gruppo  Equitalia  S.p.A.  e',  comunque,   assicurato   il
          rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti   dal
          bilancio certificato. 
          2.   A  decorrere  dall'anno   2013,   le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  e  le
          societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non
          possono effettuare spese di ammontare superiore al  50  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per  l'acquisto,
          la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di buoni taxi;  il  predetto  limite
          puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
          per effetto di contratti pluriennali  gia'  in  essere.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
          utilizzate dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
          qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
          servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
          per garantire i livelli essenziali  di  assistenza,  ovvero
          per    i    servizi    istituzionali    svolti    nell'area
          tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione  o
          noleggio in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  possono  essere  ceduti,   anche   senza
          l'assenso del contraente privato, alle  Forze  di  polizia,
          con il trasferimento  delle  relative  risorse  finanziarie
          sino alla scadenza del contratto.  Sono  revocate  le  gare
          espletate  da  Consip  S.p.A.   nell'anno   2012   per   la
          prestazione del servizio di noleggio  a  lungo  termine  di
          autoveicoli senza conducente, nonche' per la  fornitura  in
          acquisto di berline medie con cilindrata  non  superiore  a
          1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 424 
          La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro sulle
          aree protette". 
 
          Note all'art. 1, comma 425 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto  del
          Ministero  dello  sviluppo   economico   5   luglio   2012,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  recante:  "Attuazione
          dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
          recante  incentivazione   della   produzione   di   energia
          elettrica da  impianti  solari  fotovoltaici  (c.d.  Quinto
          Conto Energia)": 
          "Art. 1  Finalita' e ambito di applicazione 
          1.  Il presente decreto, in  attuazione  dell'articolo  25,
          comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011  e  tenuto
          conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del  DM
          5 maggio 2011, disciplina le  modalita'  di  incentivazione
          per  la  produzione   di   energia   elettrica   da   fonte
          fotovoltaica    da    applicarsi     successivamente     al
          raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo  degli
          incentivi di 6 miliardi di euro. 
          2.  L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  sulla
          base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre  giorni
          lavorativi dalla  data  della  comunicazione,  con  propria
          delibera, pubblicata sul  sito  della  medesima  Autorita',
          individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo
          degli incentivi, cosi' come definito dall'articolo 3, comma
          1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di
          6 miliardi di euro l'anno. 
          3.   Le  modalita'  di  incentivazione   disciplinate   dal
          presente decreto si applicano decorsi quarantacinque giorni
          solari dalla data di pubblicazione della  deliberazione  di
          cui al comma 2. 
          4.  Fatto salvo l'articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio  2011
          continua ad applicarsi: 
          a)  ai piccoli impianti e agli impianti di  cui  ai  Titoli
          III e IV del medesimo  decreto  che  entrano  in  esercizio
          prima della data di decorrenza individuata al comma 3; 
          b)  ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello  stesso  DM  5
          maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile
          nei registri e che  producono  la  certificazione  di  fine
          lavori nei termini previsti; 
          c)  agli impianti realizzati su edifici pubblici e su  aree
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che
          entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
          5.  Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni  caso,
          decorsi trenta giorni solari dalla data  di  raggiungimento
          di un costo indicativo cumulato di  6,7  miliardi  di  euro
          l'anno. La data di raggiungimento del  predetto  valore  di
          6,7 miliardi di euro l'anno viene  comunicata,  sulla  base
          degli  elementi  forniti  dal   GSE,   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas, con le modalita'  di  cui  al
          comma 2.". 
          -- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 e' riportato nella nota al comma 400. 
          -- Il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  reca:
          "Norme in materia ambientale". 
 
          Note all'art. 1, comma 426 
          -- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
          giugno 2012, recante disposizioni  sulla  "Sospensione,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
          n.  212,  dei  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi
          tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma  del
          20 maggio 2012, verificatosi  nelle  province  di  Bologna,
          Ferrara, Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e  Rovigo",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  130  del  6  giugno
          2012. 
          --   Il   testo   dell'articolo   67-septies   del   citato
          decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, e' riportato nelle note
          al comma 378. 
          -- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5  del
          citato decreto-legge n. 269/2003: 
          "5. Trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in
          societa' per azioni. 
          1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in  societa'
          per azioni  con  la  denominazione  di  «Cassa  depositi  e
          prestiti societa' per azioni»  (CDP  S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  Cdp  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
          2. Omissis 
          3. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          di natura non regolamentare,  da  emanare  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          determinati: 
          a) le funzioni, le attivita' e le  passivita'  della  Cassa
          depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che  sono
          trasferite al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
          quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
          cui al comma 8; 
          b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
          indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e  assegnate
          alla gestione separata di cui al comma 8, anche  in  deroga
          alla normativa vigente. I relativi valori di  trasferimento
          e di iscrizione in bilancio sono determinati  sulla  scorta
          della relazione giurata di stima prodotta  da  uno  o  piu'
          soggetti   di   adeguata   esperienza   e    qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
          c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
          d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura
          non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi  e
          prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di   esercizio
          approvato. 
          Omissis.". 
 
          Note all'art. 1, comma 427 
          Si riporta il testo del comma  12,  dell'articolo  43,  del
          decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  recante  il
          "Testo  unico  dei   servizi   di   media   audiovisivi   e
          radiofonici", come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 43. ( Posizioni dominanti nel sistema integrato delle
          comunicazioni). 
          1- 11 omissis 
          12. I soggetti che  esercitano  l'attivita'  televisiva  in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2013,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate,   controllanti   o    collegate    ai    sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 428 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   20   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 20  (Nuovo patto di stabilita' interno: parametri  di
          virtuosita') 
          1.   A   decorrere   dall'anno   2012   le   modalita'   di
          raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  delle
          singole regioni, esclusa  la  componente  sanitaria,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali del territorio, possono  essere  concordate  tra  lo
          Stato e le regioni e le province autonome,  previo  accordo
          concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e  ove
          non istituito con i  rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI
          regionali. Le predette modalita' si  conformano  a  criteri
          europei con riferimento all'individuazione delle entrate  e
          delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
          stabilita' interno.  Le  regioni  e  le  province  autonome
          rispondono nei confronti dello Stato del  mancato  rispetto
          degli obiettivi di cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
          maggior  concorso  delle  stesse  nell'anno  successivo  in
          misura pari alla differenza tra l'obiettivo  complessivo  e
          il  risultato  complessivo  conseguito.  Restano  ferme  le
          vigenti sanzioni  a  carico  degli  enti  responsabili  del
          mancato rispetto degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
          interno e il monitoraggio a livello  centrale,  nonche'  il
          termine perentorio del  31  ottobre  per  la  comunicazione
          della  rimodulazione   degli   obiettivi.   La   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
          il supporto tecnico della  Commissione  tecnica  paritetica
          per  l'attuazione   del   federalismo   fiscale,   monitora
          l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
          sono stabilite le modalita' per l'attuazione  del  presente
          comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
          esclusione dall'ambito di applicazione del  presente  comma
          delle regioni che in uno  dei  tre  anni  precedenti  siano
          risultate inadempienti  al  patto  di  stabilita'  e  delle
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
          2. Al fine di distribuire il  concorso  alla  realizzazione
          degli obiettivi  di  finanza  pubblica  tra  gli  enti  del
          singolo livello di governo, le province ed  i  comuni,  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, e le regioni  a
          statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze di concerto con il Ministro  per  gli  affari
          regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni,  sono
          ripartiti in  due  classi,  sulla  base  della  valutazione
          ponderata dei seguenti parametri di virtuosita': 
          a) a decorrere dall'anno 2014,  prioritaria  considerazione
          della convergenza tra spesa storica e  costi  e  fabbisogni
          standard; 
          b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
          c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza  della  spesa  del
          personale sulla spesa corrente dell'ente  in  relazione  al
          numero  dei  dipendenti  in   rapporto   alla   popolazione
          residente,   alle   funzioni   svolte   anche    attraverso
          esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del  territorio;  la
          valutazione del predetto  parametro  tiene  conto  del  suo
          valore all'inizio della legislatura o consiliatura e  delle
          sue variazioni nel corso delle stesse; 
          d) autonomia finanziaria; 
          e) equilibrio di parte corrente; 
          f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi
          dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; 
          g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto  tra  gli  introiti
          derivanti  dall'effettiva  partecipazione   all'azione   di
          contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le
          regioni; 
          h) a decorrere  dall'anno  2014,  effettiva  partecipazione
          degli enti  locali  all'azione  di  contrasto  all'evasione
          fiscale; 
          i) rapporto tra le entrate di  parte  corrente  riscosse  e
          accertate; 
          l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di
          partecipazioni  societarie  nel  rispetto  della  normativa
          vigente. 
          Al fine di tener  conto  della  realta'  socioeconomica,  i
          parametri di virtuosita' sono corretti con i  seguenti  due
          indicatori: il valore delle rendite catastali e  il  numero
          di occupati. Al fine della  definizione  della  virtuosita'
          non sono considerati parametri diversi da  quelli  elencati
          nel presente 
          comma. 
          2-bis.   A  decorrere  dalla  determinazione  dei   livelli
          essenziali delle  prestazioni  e  dalla  definizione  degli
          obiettivi  di  servizio  cui  devono   tendere   gli   enti
          territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
          fondamentali, tra i parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
          comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
          relativi agli output dei servizi  resi,  anche  utilizzando
          come  parametro  di  riferimento  realta'   rappresentative
          dell'offerta  di  prestazioni  con  il   miglior   rapporto
          qualita-costi. 
          [2-ter. Abrogato]. 
          2-quater.  All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  il  comma  31  e'  sostituito  dal
          seguente: 
          «31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei  comuni
          che sono tenuti ad esercitare le funzioni  fondamentali  in
          forma  associata  deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000
          abitanti o nel quadruplo  del  numero  degli  abitanti  del
          comune demograficamente piu' piccolo tra quelli  associati.
          I   comuni    assicurano    comunque    il    completamento
          dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26  a
          30 del presente articolo: 
          a) entro il 31 dicembre 2011 con  riguardo  ad  almeno  due
          delle  funzioni  fondamentali  loro  spettanti,   da   essi
          individuate tra quelle di cui  all'articolo  21,  comma  3,
          della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
          b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
          funzioni fondamentali loro spettanti, da  essi  individuate
          tra quelle di cui all'articolo 21, comma  3,  della  citata
          legge n. 42 del 2009; 
          c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a  tutte  le  sei
          funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo
          21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009». 
          3.  Gli enti locali che, in esito  a  quanto  previsto  dal
          comma 2, risultano collocati nella classe  virtuosa,  fermo
          restando l'obiettivo  del  comparto,  conseguono  un  saldo
          obiettivo pari a zero. Le regioni che, in  esito  a  quanto
          previsto dal comma  2,  risultano  collocate  nella  classe
          virtuosa,  fermo   restando   l'obiettivo   del   comparto,
          migliorano i  propri  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno per l'importo di cui  all'art.32,  comma  3,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183. Il  contributo  degli  enti
          territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di  95
          milioni di euro per le regioni a statuto ordinario,  di  20
          milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per
          i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti.  E'
          ulteriormente ridotto, per un  importo  di  20  milioni  di
          euro,  l'obiettivo  degli   enti   che   partecipano   alla
          sperimentazione  di  cui  all'articolo   36   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  predette  riduzioni
          sono attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo. 
          3-bis. Gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  del
          2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui
          all'articolo 36 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,
          n.118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base  di
          specifico  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e   delle
          finanze sentita la Conferenza unificata. 
          4 - 17-bis (Omissis)". 
 
          Note all'art. 1, comma 429 
          -- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 98
          del 2011, come modificato dal presente comma  e  dal  comma
          428, e' riportato nelle note al comma 428. 
 
          Note all'art. 1, commi 430, 431 e 432 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31  della  legge  13
          novembre 2011,  n.  183,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 31  Patto di stabilita' interno degli enti locali 
          1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica   della
          Repubblica,  le  province  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
          2.  Ai fini della determinazione dello specifico  obiettivo
          di  saldo  finanziario,  le  province  e   i   comuni   con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno 2012 e registrata negli 2007-2009, per gli  anni
          dal 2013 al 2016, cosi' come  desunta  dai  certificati  di
          conto consuntivo, le percentuali di  seguito  indicate:  a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012 e a 18,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; b) per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6  per  cento
          per l'anno 2012 e a 14,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra
          1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali sono pari a 12,0 per
          cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli  anni  dal
          2014 al 2016. 
          3.  Il saldo finanziario tra entrate finali e spese  finali
          calcolato in termini  di  competenza  mista  e'  costituito
          dalla  somma  algebrica  degli  importi  risultanti   dalla
          differenza  tra  accertamenti  e  impegni,  per  la   parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. 
          4.  Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
          5.  [Abrogato]. 
          6. Le province ed i comuni che, in esito a, quanto previsto
          dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n.  111,  risultano  collocati  nella   classe   non
          virtuosa, applicano le percentuali di cui  al  comma  2come
          rideterminate con decreto  del  Ministero  dell'interno  da
          emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Citta'   ed
          autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma  2,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Le
          percentuali di cui al periodo precedente non possono essere
          superiori: 
          a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno  2012  e  a
          19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; 
          b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
          a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli
          anni dal 2013 al 2016; 
          c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e  5.000
          abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento
          per gli anni dal 2014 al 2016. 
          7.  Nel saldo finanziario in termini di  competenza  mista,
          individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della
          verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  non
          sono considerate le risorse provenienti dallo  Stato  e  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province  e  dai  comuni  per  l'attuazione
          delle ordinanze emanate dal Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello   stato   di
          emergenza. L'esclusione delle spese  opera  anche  se  esse
          sono  effettuate  in  piu'   anni,   purche'   nei   limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
          8.  Le province e i comuni che beneficiano  dell'esclusione
          di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  protezione
          civile, entro il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo,
          l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di  stabilita'
          interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte  in
          conto capitale. 
          8-bis.  Le spese per gli interventi realizzati direttamente
          dai  comuni  e  dalle  province  in  relazione   a   eventi
          calamitosi in seguito ai  quali  e'  stato  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  lo  stato  di  emergenza  e   che
          risultano  effettuate  nell'esercizio  finanziario  in  cui
          avviene la calamita' e nei  due  esercizi  successivi,  nei
          limiti delle risorse rese disponibili ai  sensi  del  comma
          8-ter, sono  escluse,  con  legge,  dal  saldo  finanziario
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno. 
          8-ter.  Alla compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          indebitamento   netto    e    di    fabbisogno    derivanti
          dall'attuazione del comma 8-bis del  presente  articolo  si
          provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del  fondo
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
          9.   Gli  interventi  realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui al comma 5  dell'articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
          10.  Nel saldo finanziario in termini di competenza  mista,
          individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della
          verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  non
          sono considerate  le  risorse  provenienti  direttamente  o
          indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di
          parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province
          e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese  connesse
          ai  cofinanziamenti  nazionali.  L'esclusione  delle  spese
          opera anche se esse sono effettuate in piu'  anni,  purche'
          nei limiti complessivi delle  medesime  risorse  e  purche'
          relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
          11.  Nei casi in cui  l'Unione  europea  riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
          12.  Per gli enti locali individuati dal Piano generale  di
          censimento  di  cui  al  comma  2  dell'articolo   50   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
          13.  I comuni  della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
          14.  Nel saldo finanziario in termini di competenza  mista,
          individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della
          verifica del rispetto del patto di stabilita' interno,  non
          sono considerate le risorse provenienti dallo  Stato  e  le
          spese sostenute dal comune di Parma  per  la  realizzazione
          degli interventi di cui al  comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  3  maggio  2004,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per  la
          realizzazione della Scuola per l'Europa  di  Parma  di  cui
          alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle  spese
          opera nei limiti di 14 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2012 e 2013. 
          15.  Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai
          sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28  maggio
          2010, n.  85,  non  si  applicano  i  vincoli  relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di cui al comma  3  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
          16.  Per gli anni 2013 e 2014,  nel  saldo  finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148. 
          17.   Sono  abrogate  le   disposizioni   che   individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
          18.  Il bilancio di previsione degli enti locali  ai  quali
          si  applicano  le  disposizioni  del  patto  di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
          19.  Per il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta  giorni
          dalla fine  del  periodo  di  riferimento,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»     le      informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto  e'
          definito   il   prospetto    dimostrativo    dell'obiettivo
          determinato ai sensi  del  presente  articolo.  La  mancata
          trasmissione del  prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
          programmatici    entro    quarantacinque    giorni    dalla
          pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
          costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
          20.  Ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
          del 31 marzo dell'anno successivo a quello di  riferimento,
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  una  certificazione
          del  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista
          conseguito, sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          mancata trasmissione della certificazione entro il  termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
          termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
          attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  si
          applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera
          d), del presente  articolo.  Decorsi  sessanta  giorni  dal
          termine stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
          gestione,  in  caso  di  mancata  trasmissione   da   parte
          dell'ente  locale  della  certificazione,   il   presidente
          dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso  di
          organo collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di
          organo monocratico, in qualita'  di  commissario  ad  acta,
          provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e  a
          trasmettere la predetta certificazione entro  i  successivi
          trenta giorni, con la sottoscrizione di  tutti  i  soggetti
          previsti. Sino alla  data  di  trasmissione  da  parte  del
          commissario  ad   acta   le   erogazioni   di   risorse   o
          trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
          sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere   apposita
          comunicazione al predetto Ministero. 
          20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'
          comunque  tenuto ad inviare  una  nuova  certificazione,  a
          rettifica della precedente, se rileva,  rispetto  a  quanto
          gia'   certificato,   un    peggioramento    del    proprio
          posizionamento  rispetto   all'obiettivo   del   patto   di
          stabilita' interno. 
          21.  Qualora dai conti della tesoreria statale  degli  enti
          locali si registrino  prelevamenti  non  coerenti  con  gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
          22.  In considerazione della specificita' della  citta'  di
          Roma quale capitale della Repubblica e fino  alla  compiuta
          attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della  legge
          5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune
          di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno,  le  modalita'
          del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
          finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun
          anno, il  sindaco  trasmette  la  proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
          23.  Gli enti locali istituiti a decorrere  dall'anno  2009
          sono soggetti alle regole del patto di  stabilita'  interno
          dal terzo anno successivo a quello della  loro  istituzione
          assumendo, quale  base  di  calcolo  su  cui  applicare  le
          regole, le risultanze dell'anno successivo  all'istituzione
          medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e  2008
          adottano come base di calcolo su cui applicare  le  regole,
          rispettivamente, le risultanze medie del biennio  2008-2009
          e le risultanze dell'anno 2009. 
          24.  [Abrogato] 
          25.  Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono  messe
          a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica, nonche'  dell'Unione  delle  province  d'Italia
          (UPI) e dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani
          (ANCI)  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, secondo modalita' e contenuti individuati  tramite
          apposite convenzioni. 
          26. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
          a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo  sperimentale
          di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione
          siciliana e della regione Sardegna sono  assoggettati  alla
          riduzione dei trasferimenti erariali nella misura  indicata
          al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti  fondi
          gli enti locali  sono  tenuti  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione  non  si
          applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi  del
          patto di stabilita' interno sia determinato dalla  maggiore
          spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
          finanziamento  nazionale  e  correlati   ai   finanziamenti
          dell'Unione   Europea    rispetto    alla    media    della
          corrispondente spesa del triennio precedente; 
          b) non puo' impegnare spese correnti  in  misura  superiore
          all'importo  annuale  medio  dei   corrispondenti   impegni
          effettuati nell'ultimo triennio; 
          c)   non   puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
          d)  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale   a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E ` fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
          e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i
          gettoni di presenza indicati nell'articolo  82  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010. 
          27.  [Abrogato] 
          28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di
          stabilita' interno sia accertata  successivamente  all'anno
          seguente a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si
          applicano, nell'anno successivo a quello in  cui  e'  stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo  7
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  e'
          applicata ai soggetti di  cui  all'articolo  82  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
          e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
          29.  Gli enti locali di cui  al  comma  28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
          30.  I contratti di servizio e  gli  altri  atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
          31.  Qualora le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
          32.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          possono  essere  aggiornati,  ove  intervengano   modifiche
          legislative  alla  disciplina  del  patto   di   stabilita'
          interno, i termini riguardanti gli adempimenti  degli  enti
          locali relativi al monitoraggio e alla  certificazione  del
          patto di stabilita' interno.". 
 
          Note all'art. 1, comma 433 
          -- Si riporta il testo  del  comma  17,  dell'articolo  32,
          della citata legge 12 novembre 2011, n.183, come modificato
          dal presente comma: 
          "Art. 32 (Patto di stabilita' interno delle regioni e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano) 
          1.   Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al
          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali
          di coordinamento della  finanza  pubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
          2.   Il  complesso  delle  spese  finali  in   termini   di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e  2013
          trasmessi  ai  sensi  dell'articolo  1  del   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  15  giugno  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  28  giugno
          2011, concernente il monitoraggio e la  certificazione  del
          Patto di stabilita'  interno  2011  per  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  attraverso  i
          modelli 5OB/11/CP e, per le  regioni  che  nel  2011  hanno
          ridefinito i propri obiettivi  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso
          il modello  6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla
          tabella  seguente.  Per  gli  anni  2014  e  successivi  il
          complesso delle spese finali in termini  di  competenza  di
          ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere
          superiore  all'obiettivo  di  competenza  per  l'anno  2013
          determinato ai sensi del presente comma. 
 
          Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza  pubblica
          in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al
                                     2011 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle
          more dell'adozione del decreto previsto  dall'articolo  20,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
 
          3.  Il complesso delle spese finali in termini di cassa  di
          ciascuna  regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere
          superiore, per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,  agli
          obiettivi  di  cassa  2012  e  2013  trasmessi   ai   sensi
          dell'articolo  1   del   citato   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 15 giugno  2011,  concernente
          il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita'
          interno 2011 per le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e,  per
          le  regioni  che  nel  2011  hanno  ridefinito   i   propri
          obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge
          13 dicembre 2010, n. 220,  attraverso  il  modello  6OB/11,
          ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli
          anni 2014 e successivi il complesso delle spese  finali  in
          termini di cassa di ciascuna regione  a  statuto  ordinario
          non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno
          2013 determinato ai sensi del presente comma. 
 
          Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza  pubblica
                in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle
          more dell'adozione del decreto previsto  dall'articolo  20,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
 
          4.  Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2  e  3
          e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini
          di cassa, dalla somma  delle  spese  correnti  e  in  conto
          capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
          a)  delle spese per la sanita', cui si applica la specifica
          disciplina di settore; 
          b)  delle spese per la concessione di crediti; 
          c)  delle spese correnti e in conto capitale per interventi
          cofinanziati   correlati   ai   finanziamenti   dell'Unione
          europea,  con  esclusione  delle  quote  di   finanziamento
          statale e regionale.  Nei  casi  in  cui  l'Unione  europea
          riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente  alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo; 
          d)  delle spese relative ai beni trasferiti  in  attuazione
          del decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85,  per  un
          importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute  dallo
          Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi  beni,
          determinato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
          e)   delle  spese  concernenti  il  conferimento  a   fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
          f) abrogata; 
          g)   delle  spese   concernenti   i   censimenti   di   cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
          h)  delle spese conseguenti alla dichiarazione dello  stato
          di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
          nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti
          di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge  n.  225
          del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; 
          i)  delle spese in conto capitale, nei limiti  delle  somme
          effettivamente incassate entro il 30  novembre  di  ciascun
          anno,  relative  al  gettito  derivante  dall'attivita'  di
          recupero fiscale  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
          l)  delle spese finanziate dal fondo per  il  finanziamento
          del trasporto pubblico locale,  anche  ferroviario  di  cui
          all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, entro il limite di 1600 milioni; 
          m)  per gli anni 2013 e 2014, delle spese per  investimenti
          infrastrutturali  nei  limiti  definiti  con  decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148; 
          n)  abrogata; 
          n-bis)  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 
          n-ter)  delle spese sostenute dalla regione Campania per il
          termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione  del  ciclo
          integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,  nei
          limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla  Regione
          entro il 30 novembre  di  ciascun  anno,  rivenienti  dalla
          quota spettante alla stessa Regione  dei  ricavi  derivanti
          dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di  euro
          annui,  e  delle  risorse  gia'   finalizzate,   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
          195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010, n. 26, al pagamento del  canone  di  affitto  di  cui
          all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso   decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato; 
          n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate  a  valere
          sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma  263
          dell'articolo 1 della legge di stabilita'.". 
          5.   Sono  abrogate   le   disposizioni   che   individuano
          esclusioni  di  spese  dalla  disciplina   del   patto   di
          stabilita'  interno  delle  regioni  a  statuto   ordinario
          differenti da quelle previste al comma 4. 
          6.  [Abrogato] 
          7. [Abrogato] 
          8. [Abrogato] 
          9. [Abrogato] 
          10.  Il concorso alla manovra finanziaria delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo
          1, comma 8, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148,  aggiuntivo  rispetto  a  quella   disposta
          dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  indicato,  per  ciascuno
          degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella. 
 
          Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza  pubblica
          in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto  al
                                     2011 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          11.  Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di
          finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, concordano, entro il  31  dicembre  di
          ciascun anno precedente, con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  per  ciascuno  degli  anni  2012,  2013  e
          successivi, il livello complessivo delle spese  correnti  e
          in  conto  capitale,  nonche'   dei   relativi   pagamenti,
          determinato riducendo gli obiettivi programmatici del  2011
          della somma degli importi indicati dalla tabella di cui  al
          comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno
          precedente, il presidente dell'ente trasmette  la  proposta
          di accordo al Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con
          riferimento all'esercizio  2012,  il  presidente  dell'ente
          trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. 
          12.  Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di
          finanza pubblica,  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano,  entro
          il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  ciascuno  degli  anni
          2012, 2013 e successivi, il saldo  programmatico  calcolato
          in termini di competenza mista, determinato migliorando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011 della  somma  degli
          importi indicati dalla tabella di cui al comma 10.  A  tale
          fine, entro il 30 novembre di ciascun anno  precedente,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Con  riferimento
          all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente  trasmette  la
          proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. 
          12-bis.  In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12
          entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono
          determinati applicando agli obiettivi definiti  nell'ultimo
          accordo il miglioramento di cui: 
          a)  al comma 10 del presente articolo; 
          b)  all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n.  201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,  n.
          214, come rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44; 
          c) [abrogata] 
          d) [abrogata]. 
          13.  Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano che esercitano in via  esclusiva  le
          funzioni in materia di finanza locale definiscono  per  gli
          enti locali dei  rispettivi  territori,  nell'ambito  degli
          accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalita' attuative del
          patto di stabilita' interno, esercitando le competenze alle
          stesse attribuite dai rispettivi  statuti  di  autonomia  e
          dalle  relative  norme  di  attuazione  e  fermo   restando
          l'obiettivo complessivamente  determinato  in  applicazione
          dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano,
          per  gli  enti  locali  di  cui  al  presente   comma,   le
          disposizioni previste in materia  di  patto  di  stabilita'
          interno  per  gli  enti  locali  del  restante   territorio
          nazionale. 
          14.  L'attuazione  dei  commi  11,  12  e  13  avviene  nel
          rispetto degli statuti delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  delle
          relative norme di attuazione. 
          15.  Le regioni cui si applicano limiti alla spesa  possono
          ridefinire il proprio obiettivo  di  cassa  attraverso  una
          corrispondente riduzione dell'obiettivo  degli  impegni  di
          parte corrente relativi  agli  interessi  passivi  e  oneri
          finanziari   diversi,   alla   spesa   di   personale,   ai
          trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e
          private, a famiglie e a istituzioni sociali  private,  alla
          produzione di servizi in  economia  e  all'acquisizione  di
          servizi e forniture calcolati con  riferimento  alla  media
          dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il
          31 luglio di ogni anno le regioni comunicano  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  per   ciascuno   degli
          esercizi  compresi  nel  triennio  2012-2014,   l'obiettivo
          programmatico   di   cassa    rideterminato,    l'obiettivo
          programmatico di competenza relativo alle spese  compensate
          e l'obiettivo programmatico  di  competenza  relativo  alle
          spese non compensate, unitamente agli elementi  informativi
          necessari  a  verificare  le  modalita'  di  calcolo  degli
          obiettivi.  Le  modalita'  per   il   monitoraggio   e   la
          certificazione  dei  risultati  del  patto  di   stabilita'
          interno delle regioni che  chiedono  la  ridefinizione  del
          proprio obiettivo sono definite con il decreto  di  cui  al
          comma 18. 
          16.  Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  concorrono  al  riequilibrio  della
          finanza pubblica, oltre che nei modi  stabiliti  dai  commi
          11, 12 e 13, anche con misure  finalizzate  a  produrre  un
          risparmio   per   il   bilancio   dello   Stato,   mediante
          l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
          l'emanazione, con le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi
          statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
          norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita'  dei
          risparmi per il bilancio dello Stato da  ottenere  in  modo
          permanente o comunque per annualita' definite. 
          17. A   decorrere   dall'anno   2014   le   modalita'    di
          raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  delle
          singole regioni, esclusa  la  componente  sanitaria,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali del territorio, possono  essere  concordate  tra  lo
          Stato e le regioni e le province autonome,  previo  accordo
          concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove
          non istituito, con i rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI
          regionali. Le predette modalita' si  conformano  a  criteri
          europei con riferimento all'individuazione delle entrate  e
          delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
          stabilita' interno. Le regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano rispondono nei  confronti  dello  Stato
          del mancato  rispetto  degli  obiettivi  di  cui  al  primo
          periodo,  attraverso  un  maggior  concorso  delle   stesse
          nell'anno successivo in misura  pari  alla  differenza  tra
          l'obiettivo  complessivo   e   il   risultato   complessivo
          conseguito. Restano ferme  le  vigenti  sanzioni  a  carico
          degli  enti  responsabili  del   mancato   rispetto   degli
          obiettivi  del   patto   di   stabilita'   interno   e   il
          monitoraggio, con riferimento a  ciascun  ente,  a  livello
          centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre  per
          la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,  con
          riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il
          coordinamento  della  finanza  pubblica,  con  il  supporto
          tecnico   della   Commissione   tecnica   paritetica    per
          l'attuazione    del    federalismo    fiscale,     monitora
          l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2013,
          sono stabilite le modalita' per l'attuazione  del  presente
          comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
          esclusione dall'ambito di applicazione del  presente  comma
          delle regioni che in uno  dei  tre  anni  precedenti  siano
          risultate inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  e
          delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit
          sanitari. Restano  ferme  per  gli  anni  2012  e  2013  le
          disposizioni di cui ai commi da 138 a 142  dell'articolo  1
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
          18.  Per il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  trasmettono
          trimestralmente al Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          trenta  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
          utilizzando il sistema web appositamente  previsto  per  il
          patto    di    stabilita'    interno    nel    sito     web
          «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»     le      informazioni
          riguardanti sia la gestione di  competenza  sia  quella  di
          cassa, attraverso i prospetti e con le  modalita'  definiti
          con decreto del predetto Ministero, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
          19.  Ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi
          del  patto  di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione   e
          provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro  il  termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 18.  La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
          20. [Abrogato] 
          21.  Le informazioni previste dai commi 18 e 19 sono  messe
          a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della
          Repubblica, nonche' della Conferenza dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome, da parte  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   modalita'   e
          contenuti individuati tramite apposite convenzioni." 
          22.  Restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
          23.  All'articolo 7,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «La sanzione non  si  applica  nel
          caso in cui il superamento degli  obiettivi  del  patto  di
          stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
          interventi  realizzati  con  la  quota   di   finanziamento
          nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  europea
          rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
          considerata ai fini del calcolo  dell'obiettivo,  diminuita
          della  percentuale  di  manovra  prevista  per  l'anno   di
          riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto
          di   stabilita'   nel   triennio,   dell'incidenza    degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi». 
          24.  Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  che   si   trovano   nelle   condizioni   indicate
          dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  si
          considerano adempienti al patto di  stabilita'  interno,  a
          tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: 
          a)  impegnare le spese correnti, al netto delle  spese  per
          la sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale
          minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nell'ultimo
          triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli
          stanziamenti relativi alle spese correnti, al  netto  delle
          spese per la sanita', ad un importo non superiore a  quello
          annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni   dell'ultimo
          triennio; 
          b)  non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
          c)  non procedere ad assunzioni di  personale  a  qualsiasi
          titolo  con  qualsivoglia   tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione in  atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
          stipulare contratti di servizio  che  si  configurino  come
          elusivi  della  presente  disposizione.  A  tal  fine,   il
          rappresentante  legale  e  il  responsabile  del   servizio
          finanziario certificano trimestralmente il  rispetto  delle
          condizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  e  di  cui  alla
          presente lettera. La certificazione e' trasmessa,  entro  i
          dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. In caso  di  mancata
          trasmissione della certificazione le regioni si considerano
          inadempienti al patto di stabilita' interno.  Lo  stato  di
          inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di
          cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso
          il  termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della
          certificazione. 
          25.  Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano per le quali la violazione del patto di  stabilita'
          interno sia accertata successivamente all'anno  seguente  a
          quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
          nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato  il
          mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  le
          sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione
          della violazione  del  patto  e'  effettuata  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   entro   30   giorni
          dall'accertamento della violazione da  parte  degli  uffici
          dell'ente. 
          26.  I contratti di servizio e  gli  altri  atti  posti  in
          essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
          di Bolzano che si  configurano  elusivi  delle  regole  del
          patto di stabilita' interno sono nulli. 
          27.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          possono  essere  aggiornati,  ove  intervengano   modifiche
          legislative  alla  disciplina  del  patto   di   stabilita'
          interno,  i  termini  riguardanti  gli  adempimenti   delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di
          stabilita' interno.". 
 
          Note all'art. 1, comma 434 
          -- Si riporta il testo  del  comma  138,  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  13  dicembre  2010,  n.   220,   come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 1.  (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
          Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
          1- 137 omissis 
          138.  A decorrere dall'anno 2011, le  regioni,  escluse  la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli  impegni  correnti  soggetti  ai  limiti  del  patto.
          Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
          Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          possono autorizzare gli enti locali del proprio  territorio
          a peggiorare il  loro  saldo  programmatico  attraverso  un
          aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
          procedono a rideterminare i propri obiettivi  programmatici
          in termini di competenza eurocompatibile  e  di  competenza
          finanziaria, riducendoli dello stesso importo. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 436 
          -- Il testo dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre
          2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 430. 
 
          Note all'art. 1, comma 437 
          --  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-ter   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento", come modificato dalla  presente
          legge: 
          "Art. 4-ter.  (Patto  di  stabilita'  interno  «orizzontale
          nazionale» e disposizioni concernenti  il  personale  degli
          enti locali) 
          1.  I comuni che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    positivo    rispetto
          all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno  previsto
          dalla normativa nazionale possono comunicare  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, sia  mediante  il  sistema
          web appositamente  predisposto,  sia  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata con avviso  di  ricevimento  sottoscritta  dal
          responsabile finanziario, entro il termine  perentorio  del
          15  luglio,  l'entita'  degli  spazi  finanziari  che  sono
          disposti a cedere nell'esercizio in corso. 
          2.  I comuni che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    negativo    rispetto
          all'obiettivo previsto dalla  normativa  nazionale  possono
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  sia
          mediante il sistema web appositamente  predisposto,  sia  a
          mezzo di lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
          sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
          perentorio del 15 luglio, l'entita' degli spazi  finanziari
          di cui necessitano nell'esercizio in  corso  per  sostenere
          spese  per  il  pagamento  di  residui  passivi  di   parte
          capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono  variare
          le comunicazioni gia' trasmesse. 
          3.  Ai comuni di cui  al  comma  1,  per  l'anno  2012,  e'
          attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di   un   importo
          complessivo  di  200  milioni  di  euro,  pari  agli  spazi
          finanziari ceduti da  ciascuno  di  essi  e  attribuiti  ai
          comuni di cui  al  comma  2.  In  caso  di  incapienza,  il
          contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo  non
          e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del  patto  di
          stabilita' interno  ed  e'  destinato  alla  riduzione  del
          debito. 
          4.  L'Associazione nazionale dei comuni  italiani  fornisce
          il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente
          articolo. 
          5.  Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai  comuni
          di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari
          resi  disponibili  dai  comuni   di   cui   al   comma   1,
          l'attribuzione e' effettuata  in  misura  proporzionale  ai
          maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  entro  il  10  settembre,
          aggiorna  il   prospetto   degli   obiettivi   dei   comuni
          interessati   dalla   rimodulazione   dell'obiettivo,   con
          riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 438 
          -- Si riporta il testo  del  comma  122,  dell'articolo  1,
          della citata legge n. 220 del 2010, come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1.  (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
          Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 
          1 - 121 omissis 
          122.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          apposito decreto,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno e d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, autorizza la  riduzione  degli  obiettivi
          annuali degli enti di cui al comma 87 in  base  ai  criteri
          definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
          complessiva per  comuni  e  province  e'  commisurato  agli
          effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione   della
          sanzione  operata  a  valere  sul  fondo  sperimentale   di
          riequilibrio  e  sul   fondo   perequativo,   nonche'   sui
          trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della  Regione
          Siciliana  e   della   Sardegna,   in   caso   di   mancato
          raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di   stabilita'
          interno. Lo schema di decreto di cui al  primo  periodo  e'
          trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne
          evidenzi gli effetti finanziari. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 439 e 440 
          -- Il testo dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre
          2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 430. 
 
          Note all'art. 1, comma 441 
          -- La legge 24 dicembre 2003, n.  350  reca:  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004)".