art. 1 note (parte 11)

           	
				
 
              c)  variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'ente; 
              d) variazioni delle dotazioni di  cassa,  salvo  quelle
          previste dal comma 5-quater, garantendo  che  il  fondo  di
          cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 
              e)  variazioni   riguardanti   il   fondo   pluriennale
          vincolato  di  cui  all'art.  3,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  effettuata  entro  i
          termini di approvazione del rendiconto in deroga  al  comma
          3; 
              e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello
          stesso programma all'interno della stessa missione. 
              5-ter. Omissis. 
              -quater.  Nel   rispetto   di   quanto   previsto   dai
          regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa  o,
          in assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,
          possono  effettuare,  per  ciascuno  degli   esercizi   del
          bilancio: 
              a) le variazioni compensative del  piano  esecutivo  di
          gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
          fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,
          escluse  le  variazioni  dei   capitoli   appartenenti   ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
          capitale, che sono di competenza della Giunta; 
              b) le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti
          riguardanti  il   fondo   pluriennale   vincolato   e   gli
          stanziamenti correlati,  in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  5,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  Le  variazioni
          di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
          vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
              c) le variazioni  di  bilancio  riguardanti  l'utilizzo
          della quota  vincolata  del  risultato  di  amministrazione
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  in  termini
          di competenza e di cassa,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
              d)  le  variazioni  degli  stanziamenti  riguardanti  i
          versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
          e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
              e) le variazioni  necessarie  per  l'adeguamento  delle
          previsioni,   compresa   l'istituzione   di   tipologie   e
          programmi, riguardanti le partite di giro e  le  operazioni
          per conto di terzi; 
              e-bis) in caso  di  variazioni  di  esigibilita'  della
          spesa, le variazioni relative  a  stanziamenti  riferiti  a
          operazioni   di   indebitamento    gia'    autorizzate    e
          perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento   della
          correlata spesa, e le variazioni a  stanziamenti  correlati
          ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
          dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118.  Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono
          comunicate trimestralmente alla giunta. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   4
          dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 118  del
          2011: 
              "Art. 51. Variazioni del bilancio  di  previsione,  del
          documento  tecnico  di  accompagnamento  e   del   bilancio
          gestionale 
              1. Omissis. 
              2.   Nel   corso   dell'esercizio   la   giunta,    con
          provvedimento amministrativo, autorizza le  variazioni  del
          documento tecnico di accompagnamento e  le  variazioni  del
          bilancio di previsione riguardanti: 
              a) l'istituzione di nuove tipologie  di  bilancio,  per
          l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
          a scopi specifici nonche' per l'iscrizione  delle  relative
          spese, quando queste siano  tassativamente  regolate  dalla
          legislazione in vigore; 
              b)  variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di  risorse
          comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
          spesa definita  nel  provvedimento  di  assegnazione  delle
          risorse, o  qualora  le  variazioni  siano  necessarie  per
          l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
          di  programma  o  da  altri  strumenti  di   programmazione
          negoziata; 
              c)  variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  delle
          missioni e dei programmi limitatamente alle  spese  per  il
          personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
          personale all'interno dell'amministrazione; 
              d) variazioni compensative tra le  dotazioni  di  cassa
          delle missioni e dei programmi di diverse missioni; 
              e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale  di  cui
          all'art. 3, comma 4; 
              f) le variazioni riguardanti l'utilizzo  del  fondo  di
          riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
          b); 
              g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della  quota
          accantonata del risultato di amministrazione riguardante  i
          residui perenti. 
              3. Omissis. 
              4. Salva differente previsione definita  dalle  Regioni
          nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
          della spesa o, in assenza di  disciplina,  il  responsabile
          finanziario della regione possono effettuare variazioni del
          bilancio gestionale compensative fra  capitoli  di  entrata
          della medesima categoria e fra  i  capitoli  di  spesa  del
          medesimo  macroaggregato,   le   variazioni   di   bilancio
          riguardanti la  mera  reiscrizione  di  economie  di  spesa
          derivanti  da  stanziamenti  di   bilancio   dell'esercizio
          precedente corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
          necessarie per  l'adeguamento  delle  previsioni,  compresa
          l'istituzione di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
          partite di giro e le operazioni  per  conto  di  terzi,  le
          variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
          conti  di  tesoreria  statale  intestati   all'ente   e   i
          versamenti a depositi  bancari  intestati  all'ente,  e  le
          variazioni di bilancio  riguardanti  il  fondo  pluriennale
          vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4,  di
          competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
          in  termini  di  competenza  o   di   cassa,   relative   a
          stanziamenti  riguardanti  le  entrate  da   contributi   a
          rendicontazione o riferiti a  operazioni  di  indebitamento
          gia' autorizzate  o  perfezionate,  contabilizzate  secondo
          l'andamento della correlata  spesa,  necessarie  a  seguito
          delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa.  Salvo
          differente autorizzazione della giunta, con riferimento  ai
          macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i
          contributi agli investimenti e ai  trasferimenti  in  conto
          capitale,  i  dirigenti  responsabili  della  spesa  o,  in
          assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
          effettuare variazioni compensative  solo  dei  capitoli  di
          spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
          codice di quarto livello del piano dei conti. 
              Omissis.". 
              Comma 470: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art. 24. Firma digitale 
              1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca
          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di
          documenti cui e' apposta o associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare, secondo le regole tecniche  di  cui  all'articolo
          71,  la  validita'  del  certificato  stesso,  nonche'  gli
          elementi identificativi del titolare e del certificatore  e
          gli eventuali limiti d'uso. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          45 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 
              1. I documenti  trasmessi  da  chiunque  (277)  ad  una
          pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo  telematico  o
          informatico, idoneo ad accertarne la fonte di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              Omissis.". 
              Comma 475: 
              Il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 9  della  citata
          legge n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
          40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 28  dell'articolo
          9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1. - 27. Omissis. 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 (98), per l'anno 2014, il limite di cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni  previste
          dal presente comma le spese sostenute per le  assunzioni  a
          tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267.  Per  il  comparto  scuola  e  per  quello   delle
          istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
          e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
          di settore. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266.  Per  gli
          enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto  dal
          comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n.  266  del
          2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare  la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.". 
              Comma 479: 
              Il testo del comma 4 dell'articolo 9 della citata legge
          n. 243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Il testo  del  comma  28  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 475. 
              Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "228. Le amministrazioni di cui all'articolo  3,  comma
          5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni, possono procedere, per  gli  anni
          2016, 2017 e 2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato di qualifica non dirigenziale nel  limite  di
          un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
          dei predetti anni, ad una spesa pari al  25  per  cento  di
          quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  Ferme  restando   le   facolta'   assunzionali
          previste  dall'articolo  1,  comma  562,  della  legge   27
          dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015  non
          erano sottoposti alla disciplina del  patto  di  stabilita'
          interno,   qualora   il   rapporto   dipendenti-popolazione
          dell'anno  precedente  sia  inferiore  al  rapporto   medio
          dipendenti-popolazione   per   classe   demografica,   come
          definito  triennalmente  con  il   decreto   del   Ministro
          dell'interno di cui all'articolo 263, comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
          al 75 per cento nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto  dal  primo
          periodo del presente comma, al solo  fine  di  definire  il
          processo di mobilita' del  personale  degli  enti  di  area
          vasta  destinato  a   funzioni   non   fondamentali,   come
          individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata  legge
          n. 190 del 2014, restano  ferme  le  percentuali  stabilite
          dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014,  n.  114.  Il  comma  5-quater  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          263 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 263. Determinazione  delle  medie  nazionali  per
          classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
          consistenza delle dotazioni organiche 
              1. Omissis. 
              2.  Con  decreto  a  cadenza  triennale   il   Ministro
          dell'interno  individua  con  proprio  decreto   la   media
          nazionale per classe demografica  della  consistenza  delle
          dotazioni organiche per comuni e  province  ed  i  rapporti
          medi dipendenti-popolazione per classe demografica,  validi
          per gli enti in condizione  di  dissesto  ai  fini  di  cui
          all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un
          numero di dipendenti non inferiore a quello spettante  agli
          enti  di  maggiore  dimensione  della  fascia   demografica
          precedente.". 
              Comma 481: 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  118
          del 2011 e' riportato nelle note al comma 424. 
              Comma 483: 
              Si riporta il testo vigente dei commi  454  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2018,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          eurocompatibile, determinato riducendo il  complesso  delle
          spese  finali  in  termini  di  competenza  eurocompatibile
          risultante dal consuntivo 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
              Regione o Provincia autonoma  Importo  (in  milioni  di
          euro) 
              Anno 2014 Anni 2015 - 2018 
              Trentino-Alto Adige 3 5 
              Provincia autonoma Bolzano/Bozen 43 61 
              Provincia autonoma Trento 42 59 
              Friuli-Venezia Giulia 93 131 
              Valle d'Aosta 12 16 
              Sicilia 222 311 
              Sardegna 85 120 
              Totale RSS 500 703 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tal  fine,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il
          Presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Per l'anno 2014  la  proposta  di  Accordo  di  cui  al
          periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014. 
              455. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi
          di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
          454; 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              456. In caso di mancato accordo di cui ai commi  454  e
          455  entro  il  31  luglio,  gli  obiettivi  delle  regioni
          Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia  e  Valle  d'Aosta
          sono determinati sulla base dei dati  trasmessi,  ai  sensi
          dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del   decreto-legge   25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
          previsti  dal  comma  454.  Gli  obiettivi  della   regione
          Trentino-Alto Adige e delle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi
          definiti  nell'accordo  relativo  al  2011   i   contributi
          previsti dal comma 455. 
              457. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via
          esclusiva  le  funzioni  in  materia  di   finanza   locale
          definiscono, per gli enti locali dei rispettivi  territori,
          nell'ambito degli accordi di cui ai commi  454  e  455,  le
          modalita'  attuative  del  patto  di   stabilita'   interno
          mediante   l'esercizio   delle   competenze   alle   stesse
          attribuite dai rispettivi  statuti  di  autonomia  e  dalle
          relative norme di attuazione e fermo  restando  l'obiettivo
          complessivamente determinato in applicazione  dell'articolo
          31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato
          accordo, si applicano,  per  gli  enti  locali  di  cui  al
          presente comma, le  disposizioni  previste  in  materia  di
          patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali  del
          restante territorio nazionale. 
              458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene  nel
          rispetto degli statuti delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              459. Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano concorrono al  riequilibrio
          della finanza pubblica, oltre che nei  modi  stabiliti  dai
          commi 454, 455  e  457,  anche  con  misure  finalizzate  a
          produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
          l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
          l'emanazione, con le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi
          statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
          norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita'  dei
          risparmi per il bilancio dello Stato da  ottenere  in  modo
          permanente o comunque per annualita' definite. 
              460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione  di
          competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
          modalita' definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              461.  Ai  fini  della  verifica  del   rispetto   degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 460. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 462, lettera d). 
              462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione.  Alle
          regioni di cui al comma 12-sexiesdecies,  secondo  periodo,
          dell'articolo 10 del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
          192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2015, n. 11, si applicano  esclusivamente  le  disposizioni
          previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
              463. 
              464. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e
          di Bolzano,  per  le  quali  la  violazione  del  patto  di
          stabilita' interno sia accertata  successivamente  all'anno
          seguente a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  si
          applicano, nell'anno successivo a quello in  cui  e'  stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi,  la
          comunicazione della violazione del patto e'  effettuata  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  30  giorni
          dall'accertamento della violazione da  parte  degli  uffici
          dell'ente. 
              465. I contratti di servizio e gli altri atti posti  in
          essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento  e
          di Bolzano che si  configurano  elusivi  delle  regole  del
          patto di stabilita' interno sono nulli. 
              466 Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione  del
          patto di stabilita' interno. 
              Omissis.". 
              Comma 484: 
              Il testo vigente dei commi 454 e seguenti dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del  2012  e'  riportato  nelle
          note al comma 483. 
              Comma 485: 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  della
          citata legge n. 243 del 2012: 
              "Art. 10.  Ricorso  all'indebitamento  da  parte  delle
          regioni e degli enti locali 
              1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni,
          dei comuni, delle province, delle  citta'  metropolitane  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e'
          consentito   esclusivamente   per   finanziare   spese   di
          investimento con le modalita' e  nei  limiti  previsti  dal
          presente articolo e dalla legge dello Stato. 
              2.  In  attuazione  del  comma  1,  le  operazioni   di
          indebitamento   sono   effettuate   solo    contestualmente
          all'adozione  di  piani  di  ammortamento  di  durata   non
          superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
          evidenziate  l'incidenza  delle  obbligazioni  assunte  sui
          singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di
          copertura degli oneri corrispondenti. 
              3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti sono effettuate sulla base  di  apposite  intese
          concluse in ambito regionale che garantiscano,  per  l'anno
          di riferimento, il rispetto del saldo di  cui  all'articolo
          9, comma 1, del complesso  degli  enti  territoriali  della
          regione interessata, compresa la medesima regione. 
              4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2  e
          le  operazioni  di   investimento   realizzate   attraverso
          l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli  esercizi
          precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
          sono  effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
          nazionali.  Resta  fermo  il  rispetto  del  saldo  di  cui
          all'articolo  9,  comma  1,  del   complesso   degli   enti
          territoriali. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
          sono disciplinati criteri e  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo, ivi incluse le modalita'  attuative  del
          potere sostitutivo  dello  Stato,  in  caso  di  inerzia  o
          ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano. Lo schema  del  decreto  e'  trasmesso
          alle Camere per l'espressione del parere delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i   profili   di   carattere
          finanziario. I pareri sono espressi entro  quindici  giorni
          dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'  essere
          comunque adottato.". 
              Comma 486: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243
          del 2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Comma 495: 
              Il testo vigente del comma  4  dell'articolo  10  della
          citata legge n. 243 del 2012 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 485. 
              Comma 496: 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243
          del 2012 e' riportato nelle note al comma 437. 
              Comma 502: 
              Il testo dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e'
          riportato nelle note al comma 437. 
              Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
          243 del 2012 e' riportato nelle Note al Comma 485. 
              Comma 503: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  79  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige): 
              "Art.  79.  1.  Il   sistema   territoriale   regionale
          integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
          enti  di  cui  al   comma   3,   concorre,   nel   rispetto
          dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica, di perequazione e  di  solidarieta'  e
          all'esercizio  dei  diritti  e  dei  doveri  dagli   stessi
          derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli  economici  e
          finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'articolo 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3. 
              2.  Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          modificate  esclusivamente  con   la   procedura   prevista
          dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale  modificazione
          costituiscono  il  concorso  agli  obiettivi   di   finanza
          pubblica di cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  il  coordinamento  della   finanza
          pubblica da parte dello Stato ai  sensi  dell'articolo  117
          della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
          della finanza pubblica  provinciale,  nei  confronti  degli
          enti  locali,  dei  propri  enti  e  organismi  strumentali
          pubblici e privati e di quelli  degli  enti  locali,  delle
          aziende sanitarie, delle universita',  incluse  quelle  non
          statali di cui all'articolo 17, comma 120, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
          ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
          in via ordinaria. Al fine di conseguire  gli  obiettivi  in
          termini di saldo netto da finanziare previsti in capo  alla
          regione e alle province ai  sensi  del  presente  articolo,
          spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
          confronti degli enti del sistema territoriale integrato  di
          rispettiva   competenza.   Le   province    vigilano    sul
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
          degli enti  di  cui  al  presente  comma  e,  ai  fini  del
          monitoraggio dei saldi di finanza pubblica,  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli  obiettivi
          fissati e i risultati conseguiti. 
              4. Nei confronti della regione e delle province e degli
          enti  appartenenti  al   sistema   territoriale   regionale
          integrato non sono  applicabili  disposizioni  statali  che
          prevedono   obblighi,   oneri,   accantonamenti,    riserve
          all'erario o  concorsi  comunque  denominati,  ivi  inclusi
          quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
          quelli previsti  dal  presente  titolo.  La  regione  e  le
          province provvedono, per se' e per  gli  enti  del  sistema
          territoriale regionale integrato di rispettiva  competenza,
          alle finalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
          contenute  in  specifiche  disposizioni  legislative  dello
          Stato, adeguando, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria  legislazione
          ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4  o
          5, nelle  materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,
          conseguentemente, autonome misure  di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa, anche  orientate  alla  riduzione
          del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
          dinamiche  della  spesa  aggregata  delle   amministrazioni
          pubbliche  del  territorio  nazionale,  in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea. 
              4-bis. Per ciascuno degli anni dal  2018  al  2022,  il
          contributo della regione  e  delle  province  alla  finanza
          pubblica in termini di saldo netto da finanziare,  riferito
          al sistema territoriale  regionale  integrato,  e'  pari  a
          905,315 milioni  di  euro  complessivi,  dei  quali  15,091
          milioni di  euro  sono  posti  in  capo  alla  regione.  Il
          contributo delle province, ferma restando  l'imputazione  a
          ciascuna   di   esse   del   maggior   gettito    derivante
          dall'attuazione   dell'articolo   13,   comma    17,    del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2001,  n.  214,  e
          dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e' ripartito tra  le  province  stesse  sulla
          base  dell'incidenza  del  prodotto   interno   lordo   del
          territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
          regionale; le province  e  la  regione  possono  concordare
          l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 
              4-ter.  A  decorrere  dall'anno  2023   il   contributo
          complessivo di 905  milioni  di  euro,  ferma  restando  la
          ripartizione dello  stesso  tra  la  regione  Trentino-Alto
          Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'
          rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
          variazione  percentuale  degli  oneri  del   debito   delle
          pubbliche   amministrazioni   rilevata   nell'ultimo   anno
          disponibile rispetto  all'anno  precedente.  La  differenza
          rispetto al  contributo  di  905,315  milioni  di  euro  e'
          ripartita tra le province  sulla  base  dell'incidenza  del
          prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
          sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
          precedente  e'  considerato  il  prodotto   interno   lordo
          indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
              4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le
          province conseguono il pareggio del bilancio come  definito
          dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Per
          gli anni 2016 e 2017 la regione e le  province  accantonano
          in termini di cassa e in termini di competenza  un  importo
          definito d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per  i
          saldi di finanza pubblica. A decorrere  dall'anno  2018  ai
          predetti enti ad autonomia differenziata non  si  applicano
          il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni  in
          materia di patto di stabilita' interno in contrasto con  il
          pareggio di bilancio di cui al primo periodo  del  presente
          comma. 
              4-quinquies. Restano ferme le disposizioni  in  materia
          di monitoraggio, certificazione  e  sanzioni  previste  dai
          commi 460,  461  e  462  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228. 
              4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo  in
          termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
          15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
          versato  all'erario  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato  entro  il  30
          aprile di ciascun anno.  In  mancanza  di  tali  versamenti
          all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30  aprile  e
          della  relativa  comunicazione  entro  il  30   maggio   al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  quest'ultimo  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione e a ciascuna provincia relativamente  alla  propria
          quota di contributo, avvalendosi anche  dell'Agenzia  delle
          entrate per  le  somme  introitate  per  il  tramite  della
          Struttura di gestione. 
              4-septies. E' fatta salva la facolta'  da  parte  dello
          Stato di modificare, per un periodo di  tempo  definito,  i
          contributi in termini di saldo netto  da  finanziare  e  di
          indebitamento netto posti a carico della  regione  e  delle
          province, previsti a  decorrere  dall'anno  2018,  per  far
          fronte  ad  eventuali  eccezionali  esigenze   di   finanza
          pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
          contributi stessi. Contributi  di  importi  superiori  sono
          concordati con la regione e le province. Nel  caso  in  cui
          siano necessarie manovre straordinarie volte ad  assicurare
          il rispetto delle norme europee in materia di  riequilibrio
          del bilancio pubblico i predetti contributi possono  essere
          incrementati, per un periodo limitato, di  una  percentuale
          ulteriore,  rispetto   a   quella   indicata   al   periodo
          precedente, non superiore al 10 per cento. 
              4-octies. La regione  e  le  province  si  obbligano  a
          recepire con propria legge da emanare entro il 31  dicembre
          2014, mediante rinvio formale recettizio,  le  disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, previste dal decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
          presupposti,  in  modo  da  consentire   l'operativita'   e
          l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei  termini
          indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
          le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un  anno,
          subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
          volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
          devoluzioni di tributi erariali e la possibilita'  di  dare
          copertura  agli  investimenti  con  l'utilizzo  del   saldo
          positivo di competenza tra le entrate correnti e  le  spese
          correnti.". 
              Comma 504: 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  104  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del
          1972: 
              "104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le  norme
          del  titolo  VI  e  quelle  dell'art.  13  possono   essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano.". 
              Comma 505: 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato  nelle  note  al
          comma 231. 
              Comma 506: 
              Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
          243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485. 
              Comma 507: 
              Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
          243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485. 
              Comma 508: 
              Il testo vigente dell'articolo 10 della citata legge n.
          243 del 2012 e' riportato nelle note al comma 485. 
              Comma 513: 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          31  del  decreto  legislativo  6   maggio   2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario): 
              "Art.  31.  Disposizioni  particolari  per  regioni   a
          statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
          Bolzano 
              1. - 2. Omissis. 
              3.  E'  estesa  sulla  base  della  procedura  prevista
          dall'articolo 27, comma 2, della citata  legge  n.  42  del
          2009, agli enti  locali  appartenenti  ai  territori  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano l'applicazione, a  fini  esclusivamente
          conoscitivi e  statistico-informativi,  delle  disposizioni
          relative alla raccolta dei dati, inerenti  al  processo  di
          definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle
          banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e  5  del
          citato decreto legislativo n. 216 del 2010.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione): 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Omissis. 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
          della  Costituzione,  conformemente   a   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della legge
          regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni  programmatiche
          e  correttive  per  l'anno  2015.   Legge   di   stabilita'
          regionale): 
              "Art. 8. Livelli  essenziali  delle  prestazioni  degli
          enti locali. 
              1.  Al  fine  di  garantire   la   trasparenza   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica  locale  nonche'  il
          progressivo superamento del criterio  della  spesa  storica
          nell'assegnazione delle risorse regionali, nel rispetto dei
          principi e dei  criteri  definiti  dall'articolo  11  della
          legge 5 maggio 2009, n.  42,  l'Amministrazione  regionale,
          con  il  concorso  delle  autonomie  locali,  determina   i
          fabbisogni standard di comuni e  liberi  Consorzi  comunali
          relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti,
          per  garantire  i  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          eventualmente alle stesse connesse. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto
          dell'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
          funzione pubblica, di concerto  con  l'Assessore  regionale
          per l'economia, previo parere della  Conferenza  Regione  -
          autonomie locali, sono definite le disposizioni in  materia
          di determinazione dei costi e dei fabbisogni  standard  dei
          comuni e dei liberi Consorzi comunali, con riferimento alle
          funzioni fondamentali.". 
              Comma 514: 
              Il decreto del Ministro delle finanze 22  maggio  1998,
          n.   183   recante   "Regolamento   recante    norme    per
          l'individuazione  della  struttura  di  gestione   prevista
          dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs.  9  luglio  1997,  n.
          241,  nonche'  la  determinazione   delle   modalita'   per
          l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno
          di essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno
          1998, n. 138. 
              Comma 516: 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  17-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, introdotto dall'articolo 1,  comma  629,  lettera  b)
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 17-ter. Operazioni effettuate  nei  confronti  di
          enti pubblici 
              1. Per le cessioni di beni  e  per  le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli  organi
          dello Stato ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,
          degli enti pubblici territoriali e dei  consorzi  tra  essi
          costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
          modificazioni,  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e  agricoltura,  degli  istituti  universitari,
          delle aziende sanitarie  locali,  degli  enti  ospedalieri,
          degli enti pubblici di ricovero e  cura  aventi  prevalente
          carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e
          beneficenza e di  quelli  di  previdenza,  per  i  quali  i
          suddetti  cessionari  o  committenti  non   sono   debitori
          d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia  d'imposta
          sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
          medesimi secondo modalita' e termini  fissati  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          ai compensi  per  prestazioni  di  servizi  assoggettati  a
          ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.". 
              Comma 517: 
              Si riporta il testo vigente del comma 22  dell'articolo
          15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1. - 21. Omissis. 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "132. In funzione delle disposizioni recate  dal  comma
          131 e dal presente comma, il  livello  del  fabbisogno  del
          Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento,
          come  rideterminato  dall'articolo  15,   comma   22,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  1.000
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.  Le  regioni  a
          statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana,  assicurano
          il concorso di cui al presente comma mediante le  procedure
          previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
          e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme
          di attuazione di cui al citato articolo 27 della  legge  n.
          42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui  al
          presente comma e' annualmente accantonato, a  valere  sulle
          quote di compartecipazione ai tributi erariali. 
              Omissis.". 
              Comma 518: 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          della  legge  26   novembre   1981,   n.   690   (Revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta): 
              "1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote
          di  gettito  delle  sotto  indicate  imposte  percette  nel
          territorio regionale: 
              a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica; 
              b) i nove decimi delle accise  sugli  spiriti  e  sulla
          birra; 
              c) i nove decimi della sovrimposta di confine,  inclusa
          quella sugli oli minerali. 
              Omissis.". 
              Comma 519: 
              Si riporta il testo vigente dei commi 711,  712  e  729
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "711. Al fine di assicurare ai comuni delle  regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna  il  ristoro  del   minor   gettito   dell'imposta
          municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          derivante dalle disposizioni recate dai commi 707,  lettera
          c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi
          comuni un  contributo  pari  a  110,7  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito  tra
          i   comuni   interessati,   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  da   adottare,   sentita   la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   in
          proporzione alle stime di  gettito  da  imposta  municipale
          propria  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento   delle
          finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          comuni delle  regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
          Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano a  cui  la  legge  attribuisce  competenza  in
          materia di  finanza  locale,  la  compensazione  del  minor
          gettito  dell'imposta  municipale  propria,  derivante  dai
          commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso  un  minor
          accantonamento per l'importo  di  5,8  milioni  di  euro  a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011. 
              712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti
          nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche' delle province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ai fini di cui al comma 17  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si
          tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria
          derivante dalle disposizioni recate dal comma 707." 
              "729. Al comma  380  dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  228,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e  2014»
          sono soppresse; 
              b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro
          il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; 
              c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per
          l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; 
              d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014» sono soppresse; 
              e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
              «h) sono abrogati il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
          dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011.  Il
          comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
          continua ad applicarsi nei  soli  territori  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano». 
              Comma 523: 
              Si riporta il testo del comma 458 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 458 
              458. La gestione commissariale  di  cui  al  comma  452
          termina quando risultino pagati tutti i debiti posti a  suo
          carico ai sensi della lettera a) del comma  454  e  risulti
          pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle  anticipazioni
          di liquidita'. Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla
          contabilita'   speciale   della   gestione    commissariale
          derivanti dall'applicazione del comma  456  e  inerenti  al
          contributo ivi disciplinato, sono  trasferite  al  bilancio
          della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate  la
          regione consegue  un  valore  positivo  del  saldo  di  cui
          all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243.  Alla
          chiusura della gestione  commissariale  il  bilancio  dello
          Stato subentra nei  rapporti  attivi  nei  confronti  della
          regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma 456,
          e  sono  consolidati  i  rapporti  di  debito   e   credito
          concernenti    l'ammortamento     dell'anticipazione     di
          liquidita'. In caso di mancato versamento al bilancio dello
          Stato del contributo di cui al comma 456, si  procede,  nei
          sessanta giorni successivi, al recupero di  dette  somme  a
          valere sulle giacenze della regione inadempiente depositate
          nei conti aperti presso la tesoreria statale.". 
              Comma 524: 
              Il   testo   vigente   dell'articolo   2   del   citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 e'  riportato  nelle  Note  al
          Comma 433. 
              Si riporta il testo vigente dei commi  452,  453,  454,
          455 e 457 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "452. In considerazione dell'eccezionale situazione  di
          squilibrio finanziario della regione Piemonte, che  non  ha
          consentito   di    attingere    a    tutte    le    risorse
          dell'anticipazione di liquidita' assegnate alla regione, al
          fine  di  evitare  il  ritardo  dei  pagamenti  dei  debiti
          pregressi, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, il presidente della regione Piemonte e' nominato,
          senza maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
          Commissario straordinario del  Governo  per  il  tempestivo
          pagamento dei debiti pregressi della regione." 
              453.   E'   autorizzata   l'apertura   di   un'apposita
          contabilita' speciale. 
              454. La gestione commissariale della  regione  Piemonte
          di cui al comma 452 assume, con bilancio separato  rispetto
          a quello della regione: 
              a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili  al
          31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui  perenti
          non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore  a
          quello delle risorse  assegnate  alla  regione  Piemonte  a
          valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
          dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli
          2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  e
          successive modificazioni,  destinati  ad  essere  pagati  a
          valere  sulle  risorse   ancora   non   erogate   previste,
          distintamente per la  parte  sanitaria  e  per  quella  non
          sanitaria, delle predette anticipazioni; 
              b) il debito contratto dalla regione  Piemonte  per  le
          anticipazioni di liquidita' gia'  contratte  ai  sensi  del
          richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.  La
          medesima  gestione  commissariale  puo'  assumere,  con  il
          bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
          debito   contratto   dalla   regione   Piemonte   per    le
          anticipazioni di liquidita' gia'  contratte  ai  sensi  del
          richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013." 
              455. Al fine di consentire il tempestivo pagamento  dei
          debiti   pregressi   posti   a   carico   della    gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  di
          cui  al  comma  452   e'   autorizzato   a   contrarre   le
          anticipazioni di  liquidita'  assegnate  alla  regione  non
          ancora erogate, con ammortamento a  carico  della  gestione
          commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste
          dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
          35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64, e successive modificazioni. 
              457. Il Commissario straordinario del Governo di cui al
          452 trasmette al Governo la rendicontazione della  gestione
          trimestralmente e al  termine  della  medesima.  Lo  stesso
          Commissario  invia  al  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze la comunicazione dei flussi di  pagamento  previsti
          per ogni trimestre successivo al periodo in corso.". 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  8  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2015 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 433. 
              Comma 525: 
              Il   testo   vigente   dell'articolo   2   del   citato
          decreto-legge n. 35 del 2013 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 433. 
              Comma 527: 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  46  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 46. (Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
              1. - 5. Omissis. 
              6. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2020,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle regioni medesime,  da  recepire  con  Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. In assenza di  tale  Intesa  entro  i  predetti
          termini, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
          termini, i richiamati importi sono assegnati ad  ambiti  di
          spesa  ed  attribuiti  alle  singoli  regioni  e   Province
          autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
          della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
          di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
          acquisizione delle risorse da parte dello  Stato.  Per  gli
          anni  2015-2020  il  contributo  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'  incrementato  di
          3.452 milioni di euro  annui  in  ambiti  di  spesa  e  per
          importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. In  assenza  di  tale  intesa  entro  il
          predetto termine del 31 gennaio  2015,  si  applica  quanto
          previsto al secondo periodo, considerando anche le  risorse
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale. 
              Omissis.". 
              Comma 528: 
              Il testo del comma 680  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle note al comma 392. 
              Comma 529: 
              Il testo del comma  13-duodecies  dell'articolo  8  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015,  come  modificato  dal
          presente comma, e' riportato nelle note al comma 433. 
              Comma 530: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 77-quater del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 77-quater. Modifiche  della  tesoreria  unica  ed
          eliminazione della rilevazione dei  flussi  trimestrali  di
          cassa 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle
          disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 279, come  modificato  dal  comma  7  del
          presente articolo, e' estesa: 
              a) alle regioni a  statuto  speciale  e  alle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  compatibilmente  con  le
          disposizioni statutarie e con quelle  di  cui  all'articolo
          77-ter; 
              b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema
          di tesoreria unica; 
              c)  alle  Aziende  sanitarie   locali,   alle   Aziende
          ospedaliere, comprese le Aziende  ospedaliero-universitarie
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  21  dicembre
          1999, n. 517,  e  i  Policlinici  universitari  a  gestione
          diretta, agli Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico   di   diritto    pubblico,    agli    Istituti
          zooprofilattici  sperimentali  e  alle  Agenzie   sanitarie
          regionali. 
              2. Le somme che affluiscono  mensilmente  a  titolo  di
          imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e
          addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche (IRPEF) ai  conti  correnti  di  tesoreria  di  cui
          all'articolo  40,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997,  n.  446,  intestati  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate,
          entro il quinto  giorno  lavorativo  del  mese  successivo,
          presso il tesoriere regionale o  provinciale.  Resta  ferma
          per   le   regioni   a   statuto   ordinario,   fino   alla
          determinazione definitiva della quota di  compartecipazione
          all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle
          disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  e  all'articolo  1,
          comma  321,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive  modificazioni.  Conseguentemente  le  eventuali
          eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF
          - con esclusione  degli  effetti  derivanti  dalle  manovre
          eventualmente  disposte  dalla  regione  -  rispetto   alle
          previsioni delle imposte medesime effettuate  ai  fini  del
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
          ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata  statale
          in sede di conguaglio. Resta altresi' ferma, per la Regione
          siciliana,  l'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo  39,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
              3. L'anticipazione mensile per il  finanziamento  della
          spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796,  lettera
          d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  a  favore  delle
          regioni a statuto ordinario e della Regione  siciliana,  e'
          accreditata sulle  contabilita'  speciali  infruttifere  al
          netto delle somme cumulativamente trasferite  a  titolo  di
          IRAP e di addizionale regionale  all'IRPEF  e  delle  somme
          trasferite ai sensi del comma 4 del presente  articolo  per
          le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione
          siciliana.  In  caso  di  necessita'   i   recuperi   delle
          anticipazioni sono effettuati anche a  valere  sulle  somme
          affluite nell'esercizio successivo sui  conti  correnti  di
          cui all'articolo 40, comma 1, del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, ovvero  sulle  somme  da  erogare  a
          qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I  recuperi
          delle  anticipazioni  di  tesoreria  non  vengono  comunque
          effettuati a valere sui proventi  derivanti  dalle  manovre
          eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
          tributi sopraccitati. 
              4. Nelle more del  perfezionamento  del  riparto  delle
          somme  di  cui  al  l'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
          al predetto importo, condizionate  alla  verifica  positiva
          degli  adempimenti  regionali,  rimangono  accantonate   in
          bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai
          sensi   della   vigente   legislazione,    ne    consentono
          l'erogabilita' alle regioni e comunque per un  periodo  non
          superiore al quinto anno successivo a quello di  iscrizione
          in bilancio. 
              5.  Alla  Regione  siciliana  sono  erogate  le   somme
          spettanti a titolo  di  Fondo  sanitario  nazionale,  quale
          risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate   al   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   previo   accantonamento    di    un    importo
          corrispondente alla quota del finanziamento indistinto  del
          fabbisogno  sanitario  condizionata  alla  verifica   degli
          adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
          Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
          alla  verifica  positiva   degli   adempimenti   regionali,
          rimangono accantonate in bilancio fino  alla  realizzazione
          delle condizioni che, ai sensi della vigente  legislazione,
          ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un
          periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
          iscrizione in bilancio. 
              6. Al fine di  assicurare  un'ordinata  gestione  degli
          effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2  del
          presente  articolo,  in  funzione  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,  del  decreto
          legislativo  18  febbraio  2000,  n.   56,   e   successive
          modificazioni, all'articolo 1, comma 321,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e  all'articolo  39,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  le  regioni
          possono  accantonare   le   somme   relative   all'IRAP   e
          all'addizionale regionale all'IRPEF  accertate  in  eccesso
          rispetto agli importi delle medesime  imposte  spettanti  a
          titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario  dell'anno
          di riferimento,  quale  risulta  dall'Intesa  espressa,  ai
          sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e  rispetto
          agli   importi    delle    medesime    imposte    derivanti
          dall'attivazione  della  leva  fiscale  regionale  per   il
          medesimo anno. A tal fine,  con  riferimento  alle  manovre
          fiscali regionali sull'IRAP  e  sull'addizionale  regionale
          all'IRPEF, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti
          relativi   all'ultimo   anno    consuntivabile    indicando
          contestualmente una stima dei gettiti relativi  a  ciascuno
          degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno  di
          consuntivazione e ne da' comunicazione alle regioni. 
              7. II comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7
          agosto 1997, n. 279, e' sostituito dal seguente: 
              «2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
          quanto altro proveniente direttamente  dal  bilancio  dello
          Stato devono essere versate per  le  regioni,  le  province
          autonome e gli  enti  locali  nelle  contabilita'  speciali
          infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette  entrate
          sono  comprese  quelle   provenienti   da   operazioni   di
          indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
          finanziari dello Stato sia in conto capitale che  in  conto
          interessi, nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione  di
          tributi erariali alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano». 
              8. Le risorse trasferite alle  strutture  sanitarie  di
          cui al comma 1, lettera c), a carico diretto  del  bilancio
          statale sono accreditate in apposita contabilita'  speciale
          infruttifera, da aprire  presso  la  sezione  di  tesoreria
          provinciale. Le somme giacenti alla data  del  31  dicembre
          2008 sulle preesistenti  contabilita'  speciali  per  spese
          correnti e per spese  in  conto  capitale,  intestate  alle
          stesse strutture sanitarie,  possono  essere  prelevate  in
          quote annuali costanti del venti per  cento.  Su  richiesta
          della regione competente, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  possono  essere  concesse
          deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da
          riassorbire negli esercizi successivi. 
              9. A decorrere dal 1° gennaio  2009  cessano  di  avere
          efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per
          il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n.
          152772 del 3 giugno 1999  e  con  i  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
          n. 83361 dell'8  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
          definizione dei contenuti del  nuovo  patto  di  stabilita'
          interno nel rispetto dei saldi fissati. 
              11. Gli enti pubblici soggetti al  Sistema  Informativo
          delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito  ai
          sensi dell'articolo 28, commi 3, 4  e  5,  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  e  i
          rispettivi  tesorieri  o  cassieri  non  sono  tenuti  agli
          adempimenti relativi alla trasmissione dei  dati  periodici
          di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468, e successive modificazioni. I  prospetti  dei  dati
          SIOPE  e  delle  disponibilita'  liquide  costituiscono  un
          allegato obbligatorio del  rendiconto  o  del  bilancio  di
          esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le relative modalita' di attuazione.  Le  sanzioni
          previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978
          per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli
          enti inadempienti al SIOPE.". 
              Comma 532: 
              Il testo del comma 710  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 463. 
              Comma 533: 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presentelegge: 
              "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al  comma  1  dell'articolo
          13,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          a: 
              a)  consolidare  le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
              b)  valutare  la  coerenza   della   evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
              c)  monitorare  gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
              d) effettuare, tramite i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,
          n. 131. I referti delle verifiche di cui al  terzo  periodo
          sono   inviati   alla   Conferenza   permanente   per    il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   affinche'   possa
          valutare  l'opportunita'  di   attivare   il   procedimento
          denominato «Piano per il conseguimento degli  obiettivi  di
          convergenza» di cui all'articolo 18 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge; 
              e)  consentire   l'accesso   e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di  cui  all'articolo  7  della
          legge 17  maggio  1999,  n.  144,  trasmette  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello   Stato   pubblica   una
          relazione   sul   conto   consolidato   di   cassa    delle
          amministrazioni  pubbliche  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno. La relazione pubblicata entro  il  30  settembre
          riporta  l'aggiornamento  della  stima  annuale  del  conto
          consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              6-bis. I dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
          gestiti  dalla  Banca  d'Italia  sono  di  tipo  aperto   e
          liberamente  accessibili  secondo  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nel
          rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche  e  integrazioni  alla  codificazione  stabilita,
          salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento  del  piano
          dei  conti,  nel  suo  modulo  finanziario,   di   cui   al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo  4
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  che  sono
          effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano  dei
          conti stesso. 
              8-bis. Al fine di favorire il  monitoraggio  del  ciclo
          completo delle entrate e delle  spese,  le  amministrazioni
          pubbliche ordinano gli incassi e  i  pagamenti  al  proprio
          tesoriere o cassiere esclusivamente  attraverso  ordinativi
          informatici   emessi   secondo   lo   standard   Ordinativo
          Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
          (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
          SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
          di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
          scambiano gli ordinativi informatici  con  l'infrastruttura
          SIOPE  sono  definite  da  apposite  regole  di   colloquio
          definite congiuntamente  con  l'AGID  e  disponibili  nelle
          sezioni dedicate al SIOPE del sito  internet  istituzionale
          del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato.  I  tesorieri  e  i
          cassieri non possono accettare  disposizioni  di  pagamento
          con modalita' differenti da quelle  descritte  nel  periodo
          precedente. 
              8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentite la Conferenza  unificata  e  l'AGID,  sono
          stabiliti le modalita' e i  tempi  per  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 8-bis. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.". 
              Comma 534: 
              Si  riporta  il  testo  vigente   del   secondo   comma
          dell'articolo 51  della  legge  costituzionale  31  gennaio
          1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia
          Giulia): 
              "51. Omissis. 
              Il   gettito   relativo   a   tributi   propri   e    a
          compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che  le
          leggi dello Stato attribuiscano  agli  enti  locali  spetta
          alla Regione con riferimento agli enti locali  del  proprio
          territorio, ferma restando la neutralita'  finanziaria  per
          il bilancio dello Stato. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 56 del citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997: 
              "Art. 56. Imposta provinciale di trascrizione 
              1. Le province  possono,  con  regolamento  adottato  a
          norma dell'articolo  52,  istituire  l'imposta  provinciale
          sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
          dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
          avente competenza nel  proprio  territorio,  ai  sensi  del
          regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  e  relativo
          regolamento di cui al regio  decreto  29  luglio  1927,  n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              1-bis. Le formalita' di cui al comma 1  possono  essere
          eseguite  su  tutto  il  territorio  nazionale   con   ogni
          strumento consentito dall'ordinamento  e  con  destinazione
          del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede  legale
          o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
          intestatario del veicolo. 
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa determinata secondo le modalita' di  cui  al  comma
          11, le cui misure  potranno  essere  aumentate,  anche  con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta  per  cento,
          ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
          di formalita'. E' dovuta una sola  imposta  quando  per  lo
          stesso credito  ed  in  virtu'  dello  stesso  atto  devono
          eseguirsi  piu'  formalita'  di   natura   ipotecaria.   Le
          maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto  eventuale
          aumento non saranno computate ai fini della  determinazione
          dei parametri utilizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          30 giugno 1997, n. 244, ai fini  della  perequazione  della
          capacita' fiscale tra province. 
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di  esecutivita'  copia   autentica   della   deliberazione
          istitutiva o  modificativa  delle  misure  dell'imposta  al
          competente  ufficio  provinciale  del   pubblico   registro
          automobilistico e all'ente che  provvede  alla  riscossione
          per gli adempimenti  di  competenza.  L'aumento  tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla sua decorrenza e, qualora  esso  sia  deliberato  con
          riferimento alla stessa annualita' in cui  e'  eseguita  la
          notifica prevista dal  presente  comma,  opera  dalla  data
          della notifica stessa. 
              4. Con lo stesso regolamento di  cui  al  comma  1,  le
          province disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la
          contabilizzazione dell'imposta provinciale di  trascrizione
          e  i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione   delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n.  471.  Tali  attivita',  se  non  gestite
          direttamente  ovvero  nelle  forme  di  cui  al   comma   5
          dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da  stabilire
          tra le  parti,  allo  stesso  concessionario  del  pubblico
          registro automobilistico il quale  riversa  alla  tesoreria
          della provincia titolare del tributo  ai  sensi  del  comma
          1-bis le somme riscosse inviando alla provincia  stessa  la
          relativa  documentazione.  In   ogni   caso   deve   essere
          assicurata l'esistenza di un archivio  nazionale  dei  dati
          fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico  registro
          automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi  devono
          essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in  cui
          la formalita' e' stata eseguita. 
              5. Le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme  di
          attuazione. 
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate nei confronti  dei  contribuenti  che  ne  fanno
          commercio, nonche' le cessioni degli stessi  a  seguito  di
          esercizio di riscatto da parte del locatario  a  titolo  di
          locazione  finanziaria,  non  sono  soggette  al  pagamento
          dell'imposta.  Per  gli  autoveicoli  muniti  di  carta  di
          circolazione per uso speciale ed  i  rimorchi  destinati  a
          servire detti  veicoli,  sempreche'  non  siano  adatti  al
          trasporto di cose,  l'imposta  e'  ridotta  ad  un  quarto.
          Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata  dalla
          tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
          cui al successivo comma 11, si applica per  i  rimorchi  ad
          uso abitazione per campeggio e simili. In caso  di  fusione
          tra societa' esercenti attivita' di  locazione  di  veicoli
          senza conducente, le  iscrizioni  e  le  trascrizioni  gia'
          esistenti al pubblico registro automobilistico relative  ai
          veicoli compresi nell'atto di fusione  conservano  la  loro
          validita' ed il loro grado a favore del cessionario,  senza
          bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta  pari  al
          doppio della relativa tariffa. 
              8. Relativamente agli atti societari e  giudiziari,  il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa  imposta  decorre  a  partire   dal   sesto   mese
          successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese  e
          comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione  alle
          parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione, le sanzioni e  gli  accessori  sono  soggette
          alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. 
              10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione   ed
          annotazione respinte dagli uffici provinciali del  pubblico
          registro  automobilistico  anteriormente  al   1°   gennaio
          dell'anno dal quale ha effetto il  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono  soggette,  nel  caso  di  ripresentazione  a
          partire da tale data, alla disciplina relativa  all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale  provinciale   eventualmente   versate   sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          stabilite   le   misure   dell'imposta    provinciale    di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da garantire il complessivo gettito  dell'imposta  erariale
          di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei  veicoli  al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.". 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              Comma 535: 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 12  e  18  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. Circolazione in regime sospensivo di  prodotti
          sottoposti ad accisa 
              1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo,  nello  Stato  e  nel  territorio  della
          Comunita', compreso il caso in cui tali prodotti transitino
          per un paese o un territorio terzo, puo' avvenire: 
              a) per i prodotti provenienti da un  deposito  fiscale,
          verso un altro  deposito  fiscale,  verso  un  destinatario
          registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il
          territorio della Comunita' secondo le modalita' di  cui  al
          comma 7 ovvero verso i soggetti  di  cui  all'articolo  17,
          comma 1; 
              b) per i prodotti spediti da uno speditore  registrato,
          dal luogo di importazione verso qualsiasi  destinazione  di
          cui alla lettera a). 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo   di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'articolo  79  del  regolamento  (CEE)  n.
          2913/92. 
              3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
          lettera a), nel momento in cui essi  lasciano  il  deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
              4. Il depositario autorizzato mittente o  lo  speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel presente  periodo.  In  alternativa  la  garanzia  puo'
          essere prestata dal destinatario dei  prodotti,  in  solido
          con il depositario autorizzato mittente o con lo  speditore
          registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
          alle  disposizioni  comunitarie  e,  per  i   trasferimenti
          comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati  membri
          della Comunita' europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
          cauzione quando e' data la prova della presa in carico  dei
          prodotti da parte del destinatario ovvero, per  i  prodotti
          destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
          territorio    della    Comunita',    con    le    modalita'
          rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi  7  e
          12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere
          ai depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di
          notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare  la
          garanzia sia per  i  trasferimenti  nazionali  sia,  previo
          accordo  con  gli   Stati   membri   interessati,   per   i
          trasferimenti  intracomunitari,  di   prodotti   energetici
          effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 
              5. La circolazione, in regime sospensivo, dei  prodotti
          sottoposti ad accisa  deve  aver  luogo  con  un  documento
          amministrativo elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso  dal
          sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
          da  parte  del  soggetto  speditore.  I  medesimi  prodotti
          circolano con la scorta di una copia stampata del documento
          amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
          commerciale che indichi in modo chiaramente  identificabile
          il  codice  unico  di  riferimento   amministrativo.   Tale
          documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
          durante la circolazione in regime sospensivo;  in  caso  di
          divergenza tra i dati in esso riportati e  quelli  inseriti
          nel  sistema  informatizzato,  fanno  fede   gli   elementi
          risultanti da quest'ultimo. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai  commi  7  e  12,  la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. 
              7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa  in
          regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad
          essere esportati, nel  momento  in  cui  gli  stessi  hanno
          lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
          attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
          di esportazione compila sulla base del  visto  dell'Ufficio
          doganale di uscita di cui all'articolo  793,  paragrafo  2,
          del regolamento (CEE) n. 2454/93. 
              8. Qualora, al momento  della  spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento cartaceo contenente gli stessi elementi  previsti
          dal documento  amministrativo  elettronico  e  conforme  al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo   elettronico   sostituisce   il   documento
          cartaceo di cui  al  primo  periodo,  copia  del  quale  e'
          conservata dallo speditore e  dal  destinatario  nazionale,
          che   devono   riportarne   gli   estremi   nella   propria
          contabilita'. 
              9.   Qualora   il   sistema   informatizzato    risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione  finanziaria  un  documento   cartaceo
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento cartaceo di cui al primo periodo. 
              10.  Il  documento  cartaceo  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento cartaceo  di  cui  al
          comma 9. 
              11. In assenza della nota di  ricevimento  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
              12. In assenza della nota di esportazione  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'Ufficio doganale di uscita. 
              13.  Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,   le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14. 
              14.   Con   determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
          comma 1, lettere d) ed e). 
              15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate  per  il
          trasporto  di  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo sono munite di  sistemi  di  tracciamento  della
          posizione e di misurazione delle quantita'  scaricate.  Con
          determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli sono stabiliti i termini  e  le  modalita'  di
          applicazione della predetta disposizione." 
              "Art. 8. Destinatario registrato 
              1. Il soggetto che intende  operare  come  destinatario
          registrato       e'       preventivamente       autorizzato
          dall'Amministrazione        finanziaria         competente;
          l'autorizzazione, valida fino a revoca,  e'  rilasciata  in
          considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto presso il
          proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa  ricevuti
          in  regime  sospensivo  sono   separatamente   detenuti   e
          contabilizzati rispetto a  quelli  assoggettati  ad  accisa
          ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario  registrato
          e' attribuito un codice di accisa. 
              2. Per il destinatario registrato che intende  ricevere
          soltanto  occasionalmente  prodotti  soggetti  ad   accisa,
          l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e'  valida  per
          un unico movimento e  per  una  quantita'  prestabilita  di
          prodotti, provenienti da un unico  soggetto  speditore.  In
          tale   ipotesi   copia   della   predetta   autorizzazione,
          riportante  gli  estremi  della  garanzia  prestata,   deve
          scortare i prodotti  unitamente  alla  copia  stampata  del
          documento di accompagnamento  elettronico  o  di  qualsiasi
          altro documento commerciale che indichi il codice unico  di
          riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5. 
              3. Il destinatario registrato  non  puo'  detenere  ne'
          spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di: 
              a)  fornire,  prima  della  spedizione   dei   prodotti
          sottoposti ad accisa in  regime  sospensivo  da  parte  del
          mittente, garanzia per il pagamento  dell'imposta  gravante
          sui medesimi; 
              b) provvedere,  fatta  eccezione  per  il  destinatario
          registrato di cui al comma 2, ad  iscrivere  nella  propria
          contabilita' i prodotti di cui alla lettera a)  non  appena
          ricevuti; 
              c) sottoporsi  a  qualsiasi  controllo  o  accertamento
          anche  intesi  a  verificare  l'effettivo  ricevimento  dei
          prodotti  di  cui  alla  lettera   a)   ed   il   pagamento
          dell'accisa. 
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal   presente   articolo
          l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti
          e deve essere pagata, secondo le modalita'  vigenti,  entro
          il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 
              5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto  di  cui
          al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in  materia
          di  condizionamento  ed  etichettatura  dei  prodotti   del
          tabacco stabilite dal decreto legislativo 24  giugno  2003,
          n.  184,  nonche'  le  disposizioni  di  cui   all'articolo
          39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno  di
          legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma  1  per  i
          tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  del  Ministro
          delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 
              6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono  essere
          iscritti nella tariffa di  vendita  e  venduti  tramite  le
          rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 
              7. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la  procedura
          per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  le
          istruzioni per la tenuta della  contabilita'  indicata  nel
          comma  3,  lettera  b),  nonche'  gli   obblighi   che   il
          destinatario registrato e' tenuto ad  osservare,  a  tutela
          della  salute  pubblica,  in  relazione   alle   specifiche
          disposizioni  nazionali  e  comunitarie  del  settore   dei
          tabacchi lavorati. 
              8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo." 
              "Art.  12.  Deposito   e   circolazione   di   prodotti
          assoggettati ad accisa 
              1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i  singoli
          prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono  custoditi
          e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano
          con un apposito documento  di  accompagnamento,  analogo  a
          quello previsto dall'articolo 10,  comma  5.  Nel  caso  di
          spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento  del
          territorio di un  altro  Stato  membro,  e'  utilizzato  il
          documento  di  cui  all'articolo  10,  comma   5,   ed   e'
          presentata, da parte del mittente e prima della  spedizione
          dei   prodotti,    apposita    dichiarazione    all'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente per  territorio
          in relazione al luogo di spedizione. Alle autobotti e  alle
          bettoline  utilizzate  per   il   trasporto   di   prodotti
          assoggettati  ad  accisa  si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 6, comma 15-bis. 
              2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma  1
          non si applicano per i  prodotti  custoditi  e  movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato." 
              "Art. 18. Poteri e controlli 
              1. L'amministrazione finanziaria esplica le  incombenze
          necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
          presente testo unico; negli impianti gestiti in  regime  di
          deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonche'
          presso  gli  altri  impianti  soggetti  a  denuncia,   puo'
          applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
          ed ordinare, a spese  del  depositario  autorizzato  o  del
          destinatario  registrato  ovvero   degli   altri   soggetti
          obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere  e  delle
          misure necessarie per la tutela  degli  interessi  fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i  depositi  fiscali  possono   essere   istituiti   uffici
          finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della
          vigilanza,   si    avvalgono,    se    necessario,    della
          collaborazione dei militari della  Guardia  di  finanza,  e
          sono eseguiti inventari periodici. 
              1-bis. Per i depositi fiscali  abilitati  all'attivita'
          di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
          di cui al comma 1 e' effettuata  permanentemente  da  parte
          del  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  che   si
          avvale della collaborazione dei militari della  Guardia  di
          finanza. 
              2.  I  funzionari   dell'amministrazione   finanziaria,
          muniti della speciale  tessera  di  riconoscimento  di  cui
          all'art. 31 della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  e  gli
          appartenenti alla Guardia  di  finanza  hanno  facolta'  di
          eseguire le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai  fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla  disciplina  dei
          tributi di cui al presente testo unico; possono,  altresi',
          accedere liberamente, in qualsiasi momento,  nei  depositi,
          negli impianti e nei  luoghi  nei  quali  sono  fabbricati,
          trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti  ad
          accisa  o  dove  e'  custodita   documentazione   contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per  esaminare
          registri  e  documenti.  Essi  hanno   pure   facolta'   di
          prelevare, gratuitamente, campioni  di  prodotti  esistenti
          negli impianti, redigendo apposito verbale e, per  esigenze
          di   tutela   fiscale,   di   applicare    suggelli    alle
          apparecchiature e ai meccanismi. 
              3. Gli ufficiali, gli  ispettori  ed  i  sovrintendenti
          della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
          2, procedono, di iniziativa o  su  richiesta  degli  uffici
          finanziari,  al  reperimento  ed   all'acquisizione   degli
          elementi utili ad accertare la corretta applicazione  delle
          disposizioni in  materia  di  imposizione  indiretta  sulla
          produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
          fine essi possono: 
              a)  invitare  il  responsabile  d'imposta  o   chiunque
          partecipi,   anche   come    utilizzatore,    all'attivita'
          industriale o commerciale attinente ai prodotti  sottoposti
          ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona  o
          per mezzo di rappresentanti per  fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti
          soggetti alla predetta imposizione; 
              b) richiedere,  previa  autorizzazione  del  comandante
          regionale,  ad   aziende   ed   istituti   di   credito   o
          all'amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con  il
          cliente,  secondo  le  modalita'  e  i   termini   previsti
          dall'art. 18 della legge 30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi; 
              c) richiedere copie o estratti degli atti e  documenti,
          ritenuti  utili  per  le  indagini  o  per   i   controlli,
          depositati  presso   qualsiasi   ufficio   della   pubblica
          amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
              d) procedere a perquisizioni domiciliari, in  qualsiasi
          ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni
          costituenti reato, previste dal presente testo unico. 
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli impianti presso i quali sono  costituiti  gli  uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali, e' disciplinato, anche riguardo  alle  competenze
          in materia di verbalizzazione, con direttiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  L'Amministrazione   finanziaria   puo'   effettuare
          interventi  presso  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          produzione  e  distribuzione  di   beni   e   servizi   per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o comunitarie. Tali interventi e controlli  possono  essere
          eseguiti  anche  dalla  Guardia  di  finanza,   previo   il
          necessario      coordinamento      con      gli      uffici
          dell'Amministrazione finanziaria. 
              6.  Il  personale   dell'amministrazione   finanziaria,
          munito della speciale tessera di riconoscimento di  cui  al
          comma 2, avvalendosi del segnale di  cui  all'art.  24  del
          regolamento di esecuzione e di attuazione del codice  della
          strada,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla circolazione dei prodotti di cui  al  presente  testo
          unico, anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di  trasporto
          impiegati. Essi hanno altresi' facolta',  per  esigenze  di
          tutela fiscale, di apporre sigilli al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.". 
              Comma 536: 
              Il  testo   dell'articolo   23   del   citato   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' modificato dal comma
          535 della presente legge. 
              Comma 537: 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1996,  n.  696
          (Regolamento recante norme  per  la  semplificazione  degli
          obblighi  di  certificazione   dei   corrispettivi),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Modalita' di documentazione. 
              1. Ai fini della deducibilita'  delle  spese  sostenute
          per  gli  acquisti  di  beni  e  di  servizi  agli  effetti
          dell'applicazione delle imposte sui  redditi,  puo'  essere
          utilizzato lo scontrino fiscale, a  condizione  che  questo
          contenga la  specificazione  degli  elementi  attinenti  la
          natura,  la  qualita'  e  la  quantita'  dell'operazione  e
          l'indicazione del numero di codice fiscale  dell'acquirente
          o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a  cura
          del  soggetto  emittente  con  i  dati  identificativi  del
          cliente. 
              2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta
          fiscale non e' obbligatorio  nell'ipotesi  in  cui  per  la
          stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo
          21,  primo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna
          o, se anteriore,  del  pagamento  del  corrispettivo  e  la
          ricevuta fiscale, aventi  le  caratteristiche  indicate  al
          primo  comma,  possono  essere  utilizzati  come  documenti
          idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta
          nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              3-bis. Lo  scontrino  fiscale  e  la  ricevuta  fiscale
          contengono l'indicazione del numero del codice fiscale  del
          cessionario o committente, se  richiesto  dal  cliente  non
          oltre il momento di effettuazione dell'operazione.". 
              Comma 540: 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
          d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
              "Art.  2.  Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi 
              1. A decorrere dal 1°  gennaio  2017,  i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          possono optare  per  la  memorizzazione  elettronica  e  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          dei corrispettivi giornalieri  delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          predetto  decreto.   L'opzione   ha   effetto   dall'inizio
          dell'anno solare in cui e' esercitata fino  alla  fine  del
          quarto anno  solare  successivo  e,  se  non  revocata,  si
          estende di quinquennio in  quinquennio.  La  memorizzazione
          elettronica  e  la  connessa  trasmissione  dei  dati   dei
          corrispettivi sostituiscono gli obblighi  di  registrazione
          di cui all'articolo 24, primo comma, del  suddetto  decreto
          n. 633, del 1972.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   4
          dell'articolo 2 del citato  decreto  legislativo  5  agosto
          2015, n. 127: 
              "Art.  2.  Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi 
              1. - 2. Omissis. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.". 
              Comma 541: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  21  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art. 21. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e
          ricevute 
              1. In riferimento alle  operazioni  rilevanti  ai  fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti
          passivi  trasmettono  telematicamente   all'Agenzia   delle
          entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese  successivo
          ad ogni trimestre, i dati di tutte le  fatture  emesse  nel
          trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate
          ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  ivi  comprese  le
          bollette  doganali,   nonche'   i   dati   delle   relative
          variazioni. La comunicazione relativa al secondo  trimestre
          e' effettuata entro  il  16  settembre  e  quella  relativa
          all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere
          dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla  comunicazione  i
          soggetti passivi di  cui  all'articolo  34,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, situati nelle zone montane di cui all'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601. 
              2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, comprendono almeno: 
              a) i dati identificativi dei soggetti  coinvolti  nelle
          operazioni; 
              b) la data ed il numero della fattura; 
              c) la base imponibile; 
              d) l'aliquota applicata; 
              e) l'imposta; 
              f) la tipologia dell'operazione. 
              3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di
          conservazione previsti  dall'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  26  giugno
          2014,  si  intendono  soddisfatti  per  tutte  le   fatture
          elettroniche nonche'  per  tutti  i  documenti  informatici
          trasmessi attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui
          all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e memorizzati  dall'Agenzia  delle  entrate.  Tempi  e
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del decreto 17 giugno 2014,  sono  stabiliti  con  apposito
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli  sono   altresi'   stabilite   le   modalita'   di
          conservazione degli  scontrini  delle  giocate  dei  giochi
          pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione  e
          attenuazione degli oneri  di  gestione  per  gli  operatori
          interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
          ad  adeguati  strumenti  tecnologici,  ferme  restando   le
          esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
          d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
              "Art.  1.  Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o dei relativi dati 
              1. A decorrere dal  1°  luglio  2016,  l'Agenzia  delle
          entrate   mette   a    disposizione    dei    contribuenti,
          gratuitamente,  un  servizio   per   la   generazione,   la
          trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
          Per specifiche categorie di soggetti  passivi  dell'imposta
          sul valore aggiunto, individuate con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite le  associazioni  di
          categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione
          elettronica  istituiti  in  base   alla   decisione   della
          Commissione  europea  COM  (2010)  8467,  viene   messo   a
          disposizione,   anche   con   riferimento   alle    fatture
          elettroniche emesse nei confronti di  soggetti  diversi  da
          quelli di cui all'articolo 1, comma  209,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione,
          trasmissione  e  conservazione  previsto  dall'articolo  4,
          comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  3  aprile  2013,  n.
          55.". 
              Comma 542: 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' riportato nelle  note
          al comma 540. 
              Comma 543: 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' riportato nelle  note
          al comma 540. 
              Comma 547: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  23  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23. Applicazione dell'imposta ai non residenti 
              1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti
          dei non residenti si considerano  prodotti  nel  territorio
          dello Stato: 
              a) i redditi fondiari; 
              b) i redditi di capitale corrisposti  dallo  Stato,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato o da  stabili
          organizzazioni  nel  territorio  stesso  di  soggetti   non
          residenti, con esclusione degli interessi e altri  proventi
          derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali; 
              c)  i  redditi  di  lavoro  dipendente   prestato   nel
          territorio dello Stato, compresi  i  redditi  assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1 dell'articolo 50; 
              d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da  attivita'
          esercitate nel territorio dello Stato; 
              e)  i  redditi   d'impresa   derivanti   da   attivita'
          esercitate nel  territorio  dello  Stato  mediante  stabili
          organizzazioni; 
              f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte  nel
          territorio dello  Stato  e  da  beni  che  si  trovano  nel
          territorio stesso, nonche' le plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione a titolo oneroso  di  partecipazioni  in  societa'
          residenti, con esclusione: 
              1) delle plusvalenze di cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione  a  titolo
          oneroso di partecipazioni in societa'  residenti  negoziate
          in mercati regolamentati, ovunque detenute; 
              2) delle plusvalenze di cui  alla  lettera  c-ter)  del
          medesimo articolo derivanti da cessione  a  titolo  oneroso
          ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
          di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
          nonche'  da  cessione  o  da  prelievo  di  valute   estere
          rivenienti da depositi e conti correnti; 
              3)  dei  redditi  di  cui  alle  lettere  c-quater)   e
          c-quinquies) del medesimo articolo derivanti  da  contratti
          conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,  in
          mercati regolamentati; 
              g) i  redditi  di  cui  agli  articoli  5,  115  e  116
          imputabili a soci, associati o partecipanti non  residenti,
          nonche' quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo
          periodo.". 
              Si riporta il testo del dell'articolo  116  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 116. Opzione per le  societa'  a  ristretta  base
          proprietaria 
              1.  L'opzione  di  cui  all'articolo  115  puo'  essere
          esercitata  con  le  stesse  modalita'   ed   alle   stesse
          condizioni, ad esclusione di quelle indicate  nel  comma  1
          del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
          limitata il cui volume  di  ricavi  non  supera  le  soglie
          previste per l'applicazione degli studi di  settore  e  con
          una compagine sociale composta  esclusivamente  da  persone
          fisiche in numero non superiore a 10 o a  20  nel  caso  di
          societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.  Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo  89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata, rispettivamente,  nell'articolo  58,
          comma 2, e nell'articolo 59. 
              2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi  1  e
          2, le societa' ivi previste  possono  esercitare  l'opzione
          per l'applicazione del regime di cui  all'articolo  55-bis.
          Gli utili di esercizio e  le  riserve  di  utili  derivanti
          dalle  partecipazioni   nelle   societa'   che   esercitano
          l'opzione  di  cui  all'ar5ticolo  55-bis  si   considerano
          equiparati alle somme  di  cui  al  comma  3  dello  stesso
          articolo." 
              Comma 549: 
              Si riporta il testo del  dell'articolo  84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 84. Riporto delle perdite 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto in avanti di  cui  al  comma  4  dell'articolo  96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  relativamente  all'aiuto
          alla crescita economica.  La  limitazione  non  si  applica
          qualora: 
              a); 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente." 
              Si riporta il testo del comma  4-ter  dell'articolo  88
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 88. Sopravvenienze attive 
              1. - 4-bis. Omissis. 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del  regio
          decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese o di procedure estere equivalenti  a  queste,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare  il  limite  dell'ottanta  per  cento,  e   gli
          interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di  cui
          al comma 4 dell'articolo  96.  In  caso  di  concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
          regio decreto n. 267  del  1942,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, o di procedure estere a queste  equivalenti,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione
          di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  gli  interessi
          passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
          dell'articolo 96 del presente  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente comma rilevano  anche  le  perdite  trasferite  al
          consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non  ancora
          utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.". 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  172  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 172. Fusione di societa' 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore,   dalla   situazione   patrimoniale    di    cui
          all'articolo 2501-quater del  codice  civile,  senza  tener
          conto dei conferimenti  e  versamenti  fatti  negli  ultimi
          ventiquattro mesi anteriori alla data cui si  riferisce  la
          situazione stessa, e sempre che dal conto  economico  della
          societa'  le  cui  perdite   sono   riportabili,   relativo
          all'esercizio precedente a quello  in  cui  la  fusione  e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita' caratteristica, e un ammontare  delle  spese
          per  prestazioni   di   lavoro   subordinato   e   relativi
          contributi, di cui all'articolo  2425  del  codice  civile,
          superiore al 40 per cento di quello risultante dalla  media
          degli  ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i   predetti
          versamenti non si comprendono i contributi erogati a  norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o quote della societa' la cui perdita e' riportabile  erano
          possedute dalla societa' incorporante o da  altra  societa'
          partecipante alla  fusione,  la  perdita  non  e'  comunque
          ammessa in diminuzione fino  a  concorrenza  dell'ammontare
          complessivo della  svalutazione  di  tali  azioni  o  quote
          effettuata ai fini della determinazione del  reddito  dalla
          societa' partecipante o dall'impresa  che  le  ha  ad  essa
          cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita  e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti fiscali della fusione ai  sensi  del  comma  9,  le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai soggetti che partecipano alla fusione  in  relazione  al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la data antecedente a quella di efficacia  giuridica  della
          fusione. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
          anche agli interessi indeducibili  oggetto  di  riporto  in
          avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.] Le disposizioni
          del  presente  comma  si  applicano  anche  agli  interessi
          indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
          dell'articolo  96  del  presente   testo   unico,   nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le
          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente."