art. 1 note (parte 9)

           	
				
 
              comma 502 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato
          decreto legislativo n. 102 del 2004: 
              "Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 
              1. 
              2. Per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta' nazionale-incentivi  assicurativi»  (92).  Per
          gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e
          c),  e'  iscritto  apposito  stanziamento  sullo  stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori». 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
          e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
          protezione civile, come determinato ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni,   nel   limite    stabilito
          annualmente dalla legge finanziari.". 
              comma 503 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f),  g),  l),  e  e),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38): 
              "Art. 1. Imprenditore agricolo professionale. 
              1. Ai fini dell'applicazione della  normativa  statale,
          e'  imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  colui  il
          quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
          ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.  1257/1999
          del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi  alle  attivita'
          agricole di cui  all'  articolo  2135  del  codice  civile,
          direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno  il
          cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
          e che ricavi dalle attivita' medesime almeno  il  cinquanta
          per  cento  del  proprio  reddito  globale  da  lavoro.  Le
          pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
          indennita' e  le  somme  percepite  per  l'espletamento  di
          cariche pubbliche, ovvero in  associazioni  ed  altri  enti
          operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
          reddito globale  da  lavoro  Nel  caso  delle  societa'  di
          persone  e  cooperative,  ivi  incluse  le  cooperative  di
          lavoro, l'attivita' svolta  dai  soci  nella  societa',  in
          presenza  dei  requisiti   di   conoscenze   e   competenze
          professionali, tempo lavoro  e  reddito  di  cui  al  primo
          periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
          di imprenditore agricolo professionale e al  riconoscimento
          dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso  di  societa'
          di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori  nella
          societa', in presenza dei predetti requisiti di  conoscenze
          e competenze professionali,  tempo  lavoro  e  reddito,  e'
          idonea  a  far  acquisire  ai  medesimi  amministratori  la
          qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale.   Per
          l'imprenditore che operi nelle  zone  svantaggiate  di  cui
          all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
          requisiti  di  cui  al  presente  comma  sono  ridotti   al
          venticinque per cento. 
              2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
          requisiti di cui al comma 1. E'  fatta  salva  la  facolta'
          dell'Istituto nazionale di  previdenza  sociale  (INPS)  di
          svolgere, ai  fini  previdenziali,  le  verifiche  ritenute
          necessarie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 
              3. Le societa' di persone, cooperative e  di  capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all' articolo  2135  del  codice  civile  e
          siano in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno  un
          socio sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
              b) [nel caso  di  societa'  cooperative,  ivi  comprese
          quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un
          quinto  dei  soci  sia  in  possesso  della  qualifica   di
          imprenditore agricolo professionale]; 
              c) nel caso di  societa'  di  capitali  o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
              3-bis.   La   qualifica   di   imprenditore    agricolo
          professionale    puo'    essere    apportata    da    parte
          dell'amministratore ad una sola societa'. 
              4.  All'imprenditore  agricolo  professionale   persona
          fisica,  se  iscritto  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale, sono altresi' riconosciute  le  agevolazioni
          tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
          stabilite dalla normativa vigente a  favore  delle  persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
          La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
          dalla data di applicazione delle agevolazioni  ricevute  in
          qualita' di imprenditore agricolo  professionale  determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime. 
              5. Le indennita' e le somme percepite  per  l'attivita'
          svolta in societa' agricole  di  persone,  cooperative,  di
          capitali, anche a scopo consortile, sono  considerate  come
          redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole  ai  fini
          del  presente  articolo,  e  consentono  l'iscrizione   del
          soggetto  interessato  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale per l'agricoltura. 
              5-bis. L'imprenditore  agricolo  professionale  persona
          fisica,  anche  ove  socio  di  societa'   di   persone   o
          cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
          deve   iscriversi   nella   gestione    previdenziale    ed
          assistenziale per  l'agricoltura.  Ai  soci  lavoratori  di
          cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
          aprile 2001, n. 142. 
              5-ter.  Le   disposizioni   relative   all'imprenditore
          agricolo  professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti
          persone fisiche o societa' che, pur  non  in  possesso  dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
          di riconoscimento della qualifica alla  Regione  competente
          che rilascia  apposita  certificazione,  nonche'  si  siano
          iscritti    all'apposita    gestione    dell'INPS.    Entro
          ventiquattro mesi dalla data di presentazione  dell'istanza
          di riconoscimento, salvo diverso  termine  stabilito  dalle
          regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
          dei requisiti di cui ai predetti  commi  1  e  3,  pena  la
          decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
          l'Agenzia   delle   entrate   definiscono   modalita'    di
          comunicazione delle informazioni relative al  possesso  dei
          requisiti relativi alla qualifica di IAP. 
              5-quater.  Qualunque  riferimento  nella   legislazione
          vigente all'imprenditore agricolo a  titolo  principale  si
          intende riferito all'imprenditore  agricolo  professionale,
          come definito nel presente articolo. 
              5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9  maggio  1975,
          n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.". 
              Il riferimento al testo del REGOLAMENTO n. 1407/2013/UE
          DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1, comma 115. 
              Il  REGOLAMENTO  n.  1408/2013/UE)  DELLA   COMMISSIONE
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              comma 508 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  30  del  citato
          decreto-legge   n.   133   del   2014,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 297. 
              comma 509 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          108 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 108. Spese relative a piu' esercizi 
              1. Le spese relative a piu'  esercizi  sono  deducibili
          nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 
              Omissis.". 
              comma 510 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-quater
          dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 193 del  2016,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2016, n. 225: 
              "Art. 13. Rifinanziamento Fondo PMI  e  misure  per  il
          microcredito,   per   la   promozione   e    lo    sviluppo
          dell'agroalimentare  nonche'  in   materia   di   contratti
          dell'ISMEA 
              1. - 4-ter. Omissis. 
              4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e'
          effettuata  tramite  procedura  competitiva   ad   evidenza
          pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione
          di interesse all'acquisto a  seguito  di  avviso  pubblico,
          anche  mediante  il   ricorso   agli   strumenti   di   cui
          all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero,
          in caso di  esito  infruttuoso  della  predetta  procedura,
          tramite trattativa privata. In caso  di  aggiudicazione  da
          parte di giovani imprenditori  agricoli  e'  consentito  il
          pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale,  ai
          sensi dell'articolo  2817  del  codice  civile.  L'Istituto
          utilizza le risorse  derivanti  dalle  vendite  di  cui  al
          presente comma esclusivamente per interventi a  favore  dei
          giovani imprenditori agricoli. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          46 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          380 del 2001: 
              "Art. 46 Nullita'  degli  atti  giuridici  relativi  ad
          edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il  17
          marzo 1985 
              1. - 4. Omissis. 
              5. Le nullita' di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  atti  derivanti  da  procedure   esecutive
          immobiliari, individuali o  concorsuali.  L'aggiudicatario,
          qualora l'immobile si trovi nelle condizioni  previste  per
          il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,  dovra'
          presentare  domanda  di   permesso   in   sanatoria   entro
          centoventi giorni dalla notifica del decreto  emesso  dalla
          autorita' giudiziaria. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   sesto   comma
          dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
          in      materia      di      controllo       dell'attivita'
          urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria  delle
          opere abusive): 
              "Art. 40 Mancata presentazione dell'istanza 
              1. - 5. Omissis. 
              Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni
          di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia
          oggetto di trasferimento derivante da procedure  esecutive,
          la  domanda  di  sanatoria  puo'  essere  presentata  entro
          centoventi giorni dall'atto di trasferimento  dell'immobile
          purche' le ragioni di  credito  per  cui  si  interviene  o
          procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della
          presente legge.". 
              comma 511 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "Art.  58  Fondo  per  la  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle persone indigenti 
              1. E' istituito presso l'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              Omissis.". 
              comma 512 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          15 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in  campo
          ambientale): 
              "Art.  15.  Disposizioni  in   materia   di   attivita'
          mineraria. 
              1. Omissis. 
              2. Al fine  di  conservare  e  valorizzare,  anche  per
          finalita'  sociali  e  produttive,  i   siti   e   i   beni
          dell'attivita'  mineraria  con  rilevante  valore  storico,
          culturale e ambientale, e' assegnato  un  finanziamento  di
          lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e  2003
          al Parco museo  minerario  delle  miniere  di  zolfo  delle
          Marche, istituito con decreto  del  Ministro  dell'ambiente
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, d'intesa con il Ministro per i  beni  e  le
          attivita' culturali, con la regione Marche e con  gli  enti
          locali interessati, e gestito da  un  consorzio  costituito
          dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche  e  dagli
          enti locali interessati.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2001-2003,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno  2001,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          lavori pubblici.". 
              comma 513 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  502  a  505
          dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "502. Con il termine « enoturismo » si intendono  tutte
          le attivita' di conoscenza del vino espletate nel luogo  di
          produzione, le visite nei luoghi di coltura, di  produzione
          o di esposizione degli strumenti  utili  alla  coltivazione
          della vite, la degustazione e la commercializzazione  delle
          produzioni vinicole  aziendali,  anche  in  abbinamento  ad
          alimenti, le iniziative a carattere didattico e  ricreativo
          nell'ambito delle cantine. 
              503. Allo svolgimento  dell'attivita'  enoturistica  si
          applicano le disposizioni fiscali  di  cui  all'articolo  5
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario
          dell'imposta sul valore aggiunto  di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per  i
          produttori agricoli di cui agli  articoli  295  e  seguenti
          della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28  novembre
          2006. 
              504. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  adottato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai
          requisiti  e  agli  standard  minimi   di   qualita',   con
          particolare riferimento alle  produzioni  vitivinicole  del
          territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 
              505. L'attivita'  enoturistica  e'  esercitata,  previa
          presentazione al comune di  competenza  della  segnalazione
          certificata  di   inizio   attivita'   (SCIA),   ai   sensi
          dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  in
          conformita'  alle  normative  regionali,  sulla  base   dei
          requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di  cui
          al comma 504. 
              Omissis.". 
              comma 515 
              La legge 13 marzo 1958, n. 250  recante  "Previdenze  a
          favore dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque interne" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  5  aprile
          1958, n. 83. 
              comma 516 
              Il riferimento al testo della  citata  legge  13  marzo
          1958, n. 250 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 515. 
              Si riporta il testo vigente del comma 346 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
          lavoratori  dipendenti  da  imprese  adibite   alla   pesca
          marittima, compresi i  soci  lavoratori  delle  cooperative
          della piccola pesca di cui alla legge  13  marzo  1958,  n.
          250, nel periodo di sospensione  dell'attivita'  lavorativa
          derivante da misure di arresto temporaneo  obbligatorio  e'
          riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e  nel
          limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
          un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a  30  euro.
          Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di  euro
          per il medesimo anno, a ciascuno dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma  e'  altresi'  riconosciuta   la   medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30  euro  nel
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa  derivante
          da misure di arresto temporaneo non  obbligatorio,  per  un
          periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
          corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni  di  euro
          per  l'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 199, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Per
          l'anno 2018, nel limite di  spesa  di  5  milioni  di  euro
          annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di
          4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti  di  cui
          al presente comma  e'  altresi'  riconosciuta  la  medesima
          indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad  un  importo
          massimo   di   30   euro   nel   periodo   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa derivante da  misure  di  arresto
          temporaneo non obbligatorio, per un periodo  non  superiore
          complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. 
              Omissis.". 
              comma 517 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   5-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2 Proroghe onerose di termini 
              1. - 5- novies. Omissis 
              5-decies.  Il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva
          centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
          nazionale triennale  della  pesca,  di  seguito  denominato
          «Programma  nazionale»,  contenente   gli   interventi   di
          esclusiva  competenza  nazionale  indirizzati  alla  tutela
          dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
          delle   imprese   di   pesca   nazionali,   nel    rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con  la
          normativa comunitaria. 
              Omissis.". 
              comma 518 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  6-bis  del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   2   luglio   2015,   n.   91
          (Disposizioni urgenti in materia di  rilancio  dei  settori
          agricoli  in  crisi,  di  sostegno  alle  imprese  agricole
          colpite  da  eventi   di   carattere   eccezionale   e   di
          razionalizzazione delle strutture ministeriali): 
              "Art. 6-bis Norme per la  trasparenza  nelle  relazioni
          contrattuali nelle filiere agricole 
              1. Al fine di garantire la trasparenza nelle  relazioni
          contrattuali  tra  gli  operatori  di   mercato   e   nella
          formazione dei  prezzi,  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione  e  le
          sedi delle commissioni  uniche  nazionali  per  le  filiere
          maggiormente       rappresentative       del        sistema
          agricolo-alimentare,  in   linea   con   gli   orientamenti
          dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei
          mercati. 
              2.  Alle  commissioni  uniche  nazionali   partecipano,
          secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati
          delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei
          produttori agricoli, dell'industria di trasformazione,  del
          commercio e della distribuzione. 
              3.  Le   commissioni   uniche   nazionali   determinano
          quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali  possono
          adottare come riferimento nei contratti di compravendita  e
          di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 
              4. Le commissioni uniche nazionali  hanno  sede  presso
          una o piu' borse merci, istituite ai sensi della  legge  20
          marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano
          conto della rilevanza economica della specifica filiera,  e
          operano con il supporto della societa' di  gestione  "Borsa
          merci telematica italiana Scpa", di cui all'articolo 8  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle  politiche
          agricole e forestali 6 aprile 2006, n.  174,  e  successive
          modificazioni. 
              5. In caso  di  istituzione  delle  commissioni  uniche
          nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le  eventuali
          commissioni prezzi e sale contrattazioni  istituite  presso
          le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura  sospendono  l'autonoma  rilevazione   per   le
          categorie  merceologiche  per  cui  le  commissioni  uniche
          nazionali sono state istituite e pubblicano  le  quotazioni
          di  prezzo  determinate  ai  sensi  del   comma   3   dalle
          commissioni uniche nazionali stesse. 
              6. Le autonome rilevazioni di cui al  comma  5  possono
          riprendere la rilevazione e la pubblicazione  dei  relativi
          prezzi solo in caso  di  revoca  delle  commissioni  uniche
          nazionali da parte del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              7. La partecipazione alle commissioni uniche  nazionali
          di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla
          corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
          gettoni di  presenza  comunque  denominati.  All'attuazione
          delle  disposizioni  del  presente  articolo  si   provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              comma 523 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 102 del 2004, come  modificato  dal  presente  comma  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 501. 
              comma 524 
              La DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E
          DEL  CONSIGLIO  dell'11  dicembre  2018  sulla   promozione
          dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE): 
              "Art. 24 Meccanismi di incentivazione 
              1. - 7. Omissis 
              8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia  di
          partecipazione al mercato elettrico  dell'energia  prodotta
          da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
          di  indirizzi  stabiliti  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede  a  definire  prezzi  minimi   garantiti,   ovvero
          integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione  al
          mercato elettrico, per la produzione da  impianti  a  fonti
          rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
          incentivi e per i  quali,  in  relazione  al  perseguimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  3,  la  salvaguardia
          della produzione non e' assicurata dalla partecipazione  al
          mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
          dello sviluppo economico  e  le  conseguenti  deliberazioni
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  mirano  ad
          assicurare  l'esercizio  economicamente  conveniente  degli
          impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
          da biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo  restando,  per
          questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
              Omissis.". 
              comma 534 
              La legge 23 dicembre 1956, n.  1597  recante  "Adesione
          allo Statuto della «International Finance  Corporation»  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1957, n. 35, S.O. 
              comma 535 
              Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "170. E' autorizzata la spesa di 295  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare  il
          contributo italiano alla ricostituzione delle  risorse  dei
          Fondi multilaterali di sviluppo e  del  Fondo  globale  per
          l'ambiente. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          regolamento  (UE)  2015/1017  del  25   giugno   2015   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo
          europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di
          consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti  di
          investimento europei e che modifica i regolamenti  (UE)  n.
          1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo  europeo  per  gli
          investimenti strategici: 
              "Art. 2 Definizioni 
              Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
              1) «accordo sul FEIS», lo strumento  giuridico  tramite
          il quale la Commissione e la BEI  precisano  le  condizioni
          previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS; 
              2) «accordo sul PECI», lo strumento  giuridico  tramite
          il quale la Commissione e la BEI  precisano  le  condizioni
          previste dal  presente  regolamento  per  l'attuazione  del
          PECI; 
              3) «banche o  istituti  nazionali  di  promozione»,  le
          entita' giuridiche che espletano attivita'  finanziarie  su
          base professionale, cui e' stato conferito  un  mandato  da
          uno Stato membro o da un'entita' di  uno  Stato  membro,  a
          livello  centrale,  regionale  o   locale,   per   svolgere
          attivita' di sviluppo o di promozione; 
              4)  «piattaforme  d'investimento»,  societa'   veicolo,
          conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione
          dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con
          altri mezzi  tramite  i  quali  le  entita'  incanalano  un
          contributo finanziario al fine di finanziare una  serie  di
          progetti di investimento e che possono includere: 
              a) piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano
          piu' progetti di investimento sul  territorio  di  un  dato
          Stato membro; 
              b)   piattaforme   transfrontaliere,    multinazionali,
          regionali o macroregionali che raggruppano partner di  piu'
          Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a  progetti
          in una determinata zona geografica; 
              c) piattaforme tematiche  che  riuniscono  progetti  di
          investimento in un dato settore; 
              5) «piccole e medie imprese» o  «PMI»,  microimprese  e
          piccole e  medie  imprese  quali  definite  all'articolo  2
          dell'allegato  della  raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione; 
              6) «piccole imprese a media capitalizzazione»,  entita'
          che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI; 
              7) «imprese  a  media  capitalizzazione»,  entita'  che
          contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o
          piccole imprese a media capitalizzazione; 
              8) «addizionalita'»,  l'addizionalita'  quale  definita
          all'articolo 5, paragrafo 1.". 
              comma 536 
              Il testo del comma 170  dell'articolo  1  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n.  228  e'  riportata  nelle  Note
          all'art. 1, comma 535. 
              La citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              comma 540 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 35-quater del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata): 
              "Art.  35-quater.  Potenziamento  delle  iniziative  in
          materia di sicurezza urbana da parte dei comuni 
              1. Per il potenziamento delle iniziative in materia  di
          sicurezza urbana da parte dei  comuni  e'  istituito  nello
          stato di previsione del Ministero dell'interno un  apposito
          fondo, con una dotazione pari  a  2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo  possono  essere
          destinate  anche  ad  assunzioni  a  tempo  determinato  di
          personale di polizia  locale,  nei  limiti  delle  predette
          risorse e anche in deroga all'articolo  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
              a) quanto a euro 1 milione per  l'anno  2018,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
              b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a  euro  5
          milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
          di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
              c) quanto a euro 5 milioni per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
          all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44,  affluite  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato, che restano acquisite all'erario. 
              3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere  alimentato
          anche con le risorse provenienti dal Fondo unico  giustizia
          di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  per  la  quota  spettante  al
          Ministero dell'interno. 
              4. Le modalita' di  presentazione  delle  richieste  da
          parte  dei  comuni  interessati  nonche'   i   criteri   di
          ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
          individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Ministro dell'interno, da adottare di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.". 
              comma 541 
              Si riporta il testo dei commi 820 e 824 dell'articolo 1
          della citata legge n. 145 del  2018,  come  modificato  dal
          comma 542 della presente legge: 
              "820. A decorrere dall'anno 2019, in  attuazione  delle
          sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29  novembre
          2017 e n. 101 del 17 maggio  2018,  le  regioni  a  statuto
          speciale, le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano  il
          risultato  di  amministrazione  e  il   fondo   pluriennale
          vincolato  di  entrata  e  di  spesa  nel  rispetto   delle
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118. 
              821. - 823. Omissis 
              824. Le disposizioni dei commi 819 e da 821  a  823  si
          applicano  anche  alle  regioni  a  statuto   ordinario   a
          decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
          subordinata al raggiungimento, entro il  31  gennaio  2019,
          dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano sulle risorse aggiuntive  per  il  finanziamento
          degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
          nelle materie di competenza concorrente di cui  ai  decreti
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dal
          comma 98. Decorso il predetto  termine,  in  assenza  della
          proposta  di  riparto  delle  risorse  di  cui  al  periodo
          precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano entro il 15  febbraio  2019,  le  disposizioni  del
          presente comma acquistano comunque efficacia. 
              Omissis.". 
              comma 542 
              Il testo del comma 824  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018, come modificato dal  presente  comma
          e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 541. 
              comma 543 
              Si riporta il testo dei commi 469 e 470 dell'articolo 1
          della citata legge n. 232 del 2016: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 468. Omissis 
              469. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
          quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione
          di elementi informativi utili per la finanza pubblica,  gli
          enti  di  cui  al  comma  465  trasmettono   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
          le risultanze del saldo di cui al comma 466,  con  tempi  e
          modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero
          sentite, rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. 
              470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
          di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando  il
          sistema    web,    appositamente    previsto    nel    sito
          «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,  entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione   dei    risultati    conseguiti,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, ove previsto,  secondo  un
          prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
          comma 469 del presente articolo. La  trasmissione  per  via
          telematica della  certificazione  ha  valore  giuridico  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui
          al  decreto  legislativo  n.  82  del  2005.   La   mancata
          trasmissione  della   certificazione   entro   il   termine
          perentorio   del   31   marzo   costituisce   inadempimento
          all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso  in  cui  la
          certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro  il
          successivo   30   maggio   e   attesti   il   conseguimento
          dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si  applicano,
          nei dodici mesi successivi  al  ritardato  invio,  le  sole
          disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
          alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
              Omissis.". 
              comma 544 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  835  a  843
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
              "835.  Al  fine  di   rilanciare   e   accelerare   gli
          investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario  e'
          attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per
          l'anno 2020. Gli importi spettanti  a  ciascuna  regione  a
          valere sul contributo di cui  al  periodo  precedente  sono
          indicati nella tabella 5 allegata  alla  presente  legge  e
          possono essere  modificati,  a  invarianza  del  contributo
          complessivo, mediante  accordo  da  sancire,  entro  il  31
          gennaio 2019,  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              836. Il contributo di cui al  comma  835  e'  destinato
          dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi
          investimenti diretti e indiretti,  per  un  importo  almeno
          pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni
          di euro per l'anno 2021 e  a  467,7  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
              837. Gli investimenti diretti e  indiretti  di  cui  ai
          commi 834 e 836 sono considerati nuovi se: 
              a)   gli   stanziamenti   riguardanti   le   spese   di
          investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021
          relativamente all'esercizio  2019,  risultano  incrementati
          rispetto  alle  previsioni  definitive  del   bilancio   di
          previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019
          in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
          tabella  4  allegata  alla  presente  legge   relativamente
          all'anno 2019; 
              b)   gli   stanziamenti   riguardanti   le   spese   di
          investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021
          relativamente all'esercizio  2020,  risultano  incrementati
          rispetto  alle  previsioni  definitive  del   bilancio   di
          previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020
          in misura almeno corrispondente alla  somma  degli  importi
          indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla  presente  legge
          relativamente all'anno 2020; 
              c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022  e  2023  gli
          stanziamenti riguardanti le spese di investimento  iscritti
          a decorrere dal bilancio  di  previsione  2019-2021  devono
          registrare   un   incremento   rispetto   alle   previsioni
          definitive   del   bilancio   di    previsione    2018-2020
          relativamente  all'esercizio   2020,   in   misura   almeno
          corrispondente alla  somma  degli  importi  indicati  nelle
          tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente  a
          ciascuno  degli  anni  2021  e  2022  e  in  misura  almeno
          corrispondente  agli  importi  indicati  nella  tabella   5
          relativamente all'anno 2023; 
              d)   sono   verificati   attraverso   il   sistema   di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
              838. Le regioni  a  statuto  ordinario  effettuano  gli
          investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti: 
              a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli  edifici
          del   territorio,   ivi   compresi   l'adeguamento   e   il
          miglioramento sismico degli immobili; 
              b)  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  e  tutela
          ambientale; 
              c)  interventi  nel  settore  della  viabilita'  e  dei
          trasporti; 
              d) interventi  di  edilizia  sanitaria  e  di  edilizia
          pubblica residenziale; 
              e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese  la
          ricerca e l'innovazione. 
              839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019
          al 2023,  le  regioni  a  statuto  ordinario  adottano  gli
          impegni   finalizzati   alla   realizzazione    di    nuovi
          investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e
          5 allegate alla presente legge, sulla base di  obbligazioni
          giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno
          successivo a quello di riferimento  certificano  l'avvenuto
          impegno di  tali  investimenti  mediante  comunicazione  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato.  Con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  definite  le
          modalita' del monitoraggio e della certificazione. 
              840. In  caso  di  mancato  o  parziale  impegno  degli
          investimenti previsti nelle tabelle 4  e  5  allegate  alla
          presente legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a
          effettuare all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il
          31 maggio dell'anno successivo, un  versamento  di  importo
          corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui
          alle tabelle 4 e  5.  In  caso  di  mancato  versamento  si
          procede al recupero di detto  scostamento  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria dello Stato. 
              841. Fermo restando l'obbligo delle regioni  a  statuto
          ordinario di effettuare gli investimenti di  cui  ai  commi
          834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle  regioni
          a statuto ordinario, per il settore non sanitario,  di  cui
          all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
          2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari
          a 2.496,2 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  1.746,2
          milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato: 
              a)   nell'esercizio   2019   attraverso   il    mancato
          trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al
          comma 833, con effetti positivi in termini di  saldo  netto
          da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro
          e in termini di indebitamento netto per un importo  pari  a
          800 milioni di euro e  per  il  restante  importo,  pari  a
          1.696,2 milioni di euro, mediante il  conseguimento  di  un
          valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo
          1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi
          indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge; 
              b)   nell'esercizio   2020   attraverso   il    mancato
          trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai
          commi 833 e 835, con effetti positivi in termini  di  saldo
          netto da finanziare per un importo pari a  1.746,2  milioni
          di euro e in termini di indebitamento netto per un  importo
          pari a 908,4 milioni di euro e  per  il  restante  importo,
          pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento  di
          un  valore  positivo  del  saldo  di  cui  al   comma   466
          dell'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
          secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata  alla
          presente legge. 
              842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833  a
          841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,
          entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulle  risorse
          aggiuntive per il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo  infrastrutturale  del  Paese  nelle  materie   di
          competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri previsti dal comma  98.  Decorso  il
          predetto termine, in  assenza  della  proposta  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  entro  il  15
          febbraio 2019, le disposizioni  dei  commi  da  833  a  841
          acquistano comunque efficacia. 
              843. Ai fini della copertura  degli  oneri  di  cui  ai
          commi da 832 a 842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto
          di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. 
              Omissis." 
              comma 545 
              Il testo  del  comma  28  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dal presente  comma,  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 156. 
              comma 549 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
          della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in  materia  di
          tutela delle minoranze linguistiche storiche): 
              "2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di
          cui al comma 1, le  pubbliche  amministrazioni  provvedono,
          anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
          presenza di personale che sia in grado di  rispondere  alle
          richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
          tal fine e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  un
          Fondo nazionale per la tutela delle minoranze  linguistiche
          con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
          decorrere dal 1999.  Tali  risorse,  da  considerare  quale
          limite massimo di spesa,  sono  ripartite  annualmente  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentite
          le amministrazioni interessate. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          15 della citata legge n. 482 del 1999: 
              "Art. 15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli  5,
          comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali
          per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla  presente
          legge sono poste a carico del  bilancio  statale  entro  il
          limite massimo complessivo annuo di  lire  8.700.000.000  a
          decorrere dal 1999. 
              Omissis.". 
              comma 550 
              Si riporta il testo del comma 319 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  228  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito il Fondo
          nazionale integrativo per i  comuni  montani,  classificati
          interamente montani di cui all'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013,
          a 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2019 ed a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2020 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al
          comma 321. 
              Omissis.". 
              comma 552 
              Si riporta il testo vigente del comma 25  dell'articolo
          2 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "25. All'articolo 82 del citato testo unico di  cui  al
          decreto legislativo n. 267  del  2000,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2.    I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
          dell'indennita' massima prevista per il rispettivo  sindaco
          o presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali»; 
              b) i commi 4 e 6 sono abrogati; 
              c) al comma  8,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione   dei
          presidenti dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei  vice
          presidenti delle province,  degli  assessori,  in  rapporto
          alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per  il
          presidente della provincia. Al presidente e agli  assessori
          delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
          delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di
          funzione  nella   misura   massima   del   50   per   cento
          dell'indennita' prevista per un comune  avente  popolazione
          pari alla popolazione dell'unione di comuni, del  consorzio
          fra enti locali o alla popolazione montana della  comunita'
          montana»; 
              d) al comma 11, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai
          seguenti: «Le indennita' di funzione, determinate ai  sensi
          del comma 8, possono essere incrementate  con  delibera  di
          giunta,  relativamente  ai  sindaci,   ai   presidenti   di
          provincia e agli assessori comunali e  provinciali,  e  con
          delibera di consiglio per  i  presidenti  delle  assemblee.
          Sono esclusi dalla  possibilita'  di  incremento  gli  enti
          locali in condizioni  di  dissesto  finanziario  fino  alla
          conclusione dello stesso, nonche' gli enti locali  che  non
          rispettano   il   patto   di   stabilita'   interno    fino
          all'accertamento del rientro  dei  parametri.  Le  delibere
          adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di
          diritto. La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere a consigli e  commissioni;  il  regolamento  ne
          stabilisce termini e  modalita'»  e  il  terzo  periodo  e'
          soppresso. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          76 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 76. Spese di personale  per  gli  enti  locali  e
          delle camere di commercio 
              [1. ] e [2]. Omissis 
              3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267   e   successive
          modificazioni   e'    sostituito    dal    seguente:    «La
          corresponsione  dei  gettoni  di   presenza   e'   comunque
          subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
          consigli  e  commissioni;  il  regolamento  ne   stabilisce
          termini e modalita'». 
              Omissis.". 
              comma 554 
              Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore. 
              Omissis.". 
              comma 555 
              Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231  recante
          "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  23  ottobre
          2002, n. 249. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  222  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
              "Art. 222 Anticipazioni di tesoreria 
              1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
          deliberazione   della   giunta,   concede    allo    stesso
          anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
          dodicesimi  delle  entrate  accertate  nel  penultimo  anno
          precedente, afferenti ai primi tre titoli  di  entrata  del
          bilancio. 
              2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita' previste dalla convenzione  di  cui  all'articolo
          210. 
              2-bis.   Per    gli    enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario  ai  sensi  dell'articolo  246,   che
          abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo  251,
          comma  1,  e  che  si  trovino  in  condizione   di   grave
          indisponibilita' di cassa, certificata  congiuntamente  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
          articolo  e'  elevato   a   cinque   dodicesimi   fino   al
          raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo  259  e,
          comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui
          e' stato  deliberato  il  dissesto.  E'  fatto  divieto  ai
          suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per  spese
          non  obbligatorie  per  legge   e   risorse   proprie   per
          partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni  culturali  e
          sportive, sia nazionali che internazionali.". 
              comma 556 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di   pagamento   nelle   transazioni   commerciali),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti. 
              7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
          depositi e prestiti S.p.A.  e  le  istituzioni  finanziarie
          dell'Unione  europea  possono  concedere  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane, alle  regioni  e  alle
          province autonome, anche per conto dei rispettivi enti  del
          Servizio sanitario nazionale, anticipazioni  di  liquidita'
          da destinare al  pagamento  di  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili,  maturati  alla  data  del  31  dicembre   2019,
          relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   a
          obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
          di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio  e'
          subordinata al relativo riconoscimento. 
              7-ter. Le anticipazioni di  cui  al  comma  7-bis  sono
          concesse, per gli enti locali, entro il limite  massimo  di
          tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate  nell'anno  2018
          afferenti ai primi tre titoli di entrata  del  bilancio  e,
          per le regioni e le  province  autonome,  entro  il  limite
          massimo del 5 per cento delle entrate  accertate  nell'anno
          2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 
              7-quater.  Con  riferimento  alle   anticipazioni   non
          costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo  3,  comma
          17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  fatto  salvo
          l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le  relative
          iscrizioni nel bilancio di  previsione  successivamente  al
          perfezionamento   delle    anticipazioni,    non    trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
          1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118. 
              7-quinquies. Le anticipazioni  agli  enti  locali  sono
          assistite   dalla   delegazione   di   pagamento   di   cui
          all'articolo 206 del citato decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 159, comma 2, e all'articolo  255,  comma  10,
          del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
          anticipazioni alle regioni e alle  province  autonome  sono
          assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio  a
          norma della specifica  disciplina  applicabile  a  ciascuna
          regione e provincia autonoma. 
              7-sexies. La richiesta di anticipazione  di  liquidita'
          e' presentata agli istituti  finanziari  di  cui  al  comma
          7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed  e'  corredata
          da    un'apposita    dichiarazione     sottoscritta     dal
          rappresentante  legale  dell'ente  richiedente,  contenente
          l'elenco dei debiti da  pagare  con  l'anticipazione,  come
          qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
          modello  generato  dalla  piattaforma  elettronica  per  la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64. 
              7-septies. Gli enti debitori  effettuano  il  pagamento
          dei debiti per i quali hanno  ottenuto  l'anticipazione  di
          liquidita' entro quindici giorni dalla  data  di  effettiva
          erogazione da  parte  dell'istituto  finanziatore.  Per  il
          pagamento dei debiti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e degli enti locali, da effettuare a  valere  sui
          trasferimenti da parte di regioni e  province  autonome  di
          cui al comma 7-bis, il termine e' di  trenta  giorni  dalla
          data  di  effettiva  erogazione  da   parte   dell'istituto
          finanziatore. 
              7-octies.   Le   anticipazioni   di   liquidita'   sono
          rimborsate  entro  il  termine  del  30  dicembre  2020,  o
          anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
          gestione  della  liquidita',   alle   condizioni   pattuite
          contrattualmente con gli istituti finanziatori. 
              7-novies.   Gli   istituti   finanziatori   verificano,
          attraverso la  piattaforma  elettronica  di  cui  al  comma
          7-sexies,  l'avvenuto  pagamento  dei  debiti  di  cui   al
          medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli  istituti
          finanziatori  possono  chiedere,  per   il   corrispondente
          importo,   la   restituzione   dell'anticipazione,    anche
          attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.". 
              comma 557 
              Si riporta il testo vigente del comma 71  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "71. Lo Stato, le  regioni,  le  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  gli  enti  locali  sono  tenuti  a
          provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
          conversione dei  mutui  con  oneri  di  ammortamento  anche
          parzialmente a carico dello Stato in titoli  obbligazionari
          di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche  con  altri
          istituti, dei mutui stessi, in presenza  di  condizioni  di
          rifinanziamento che consentano  una  riduzione  del  valore
          finanziario  delle  passivita'  totali.  Nel  valutare   la
          convenienza dell'operazione di  rifinanziamento  si  dovra'
          tenere conto anche delle commissioni. In caso  di  mutuo  a
          tasso  fisso,  per  la   verifica   delle   condizioni   di
          rifinanziamento, lo Stato  o  l'ente  pubblico  interessato
          osservano regolarmente i tassi di  mercato  e  si  attivano
          allorche' il tasso swap con scadenza pari alla  vita  media
          residua del mutuo sia  inferiore  al  tasso  del  mutuo  di
          almeno   un   punto   percentuale.   Le    operazioni    di
          rinegoziazione  dei  mutui  per  i  quali  lo  Stato   paga
          direttamente  gli  istituti  finanziatori  sono  effettuate
          direttamente dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
          Gli  eventuali  maggiori  oneri  derivanti  dalle  predette
          operazioni   di   rinegoziazione   rispetto   ai   relativi
          stanziamenti  complessivi  di   bilancio   devono   trovare
          compensazione nella minore spesa complessiva per  interessi
          per il pagamento degli oneri derivanti  dall'emissione  dei
          titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui. 
              Omissis.". 
              comma 560 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  52  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art.  52.  Potesta'   regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni 
              1. Le province ed i  comuni  possono  disciplinare  con
          regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
          quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle
          fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e   della
          aliquota massima dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle
          esigenze   di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano  le
          disposizioni di legge vigenti. 
              2. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
              a) l'accertamento dei tributi  puo'  essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
              b) qualora sia deliberato di affidare  a  terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
              1) i soggetti iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          53, comma 1; 
              2) gli operatori degli Stati  membri  stabiliti  in  un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
              3) la societa' a capitale interamente pubblico, di  cui
          all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
              4) le  societa'  di  cui  all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
              c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)  non
          deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
              d)  il  visto  di  esecutivita'  sui   ruoli   per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7. ". 
              comma 565 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 13. Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione 
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a novanta giorni, la  sanzione
          di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
              2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
          d'imposta esistenti in misura superiore a quella  spettante
          o in violazione delle modalita' di utilizzo previste  dalle
          leggi  vigenti  si   applica,   salva   l'applicazione   di
          disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
          del credito utilizzato. 
              5. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              6. Fuori dall'ipotesi di  cui  all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
              7. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.". 
              comma 569 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Ambito applicativo e definizioni 
              1. - 2. Omissis 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
              a) si intende per "Stato" o "territorio  dello  Stato":
          il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del
          comune di Livigno; 
              b)  si  intende  per  Comunita'  o   territorio   della
          Comunita':  il  territorio  corrispondente  al   campo   di
          applicazione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate
          nella lettera a): 
              1) per la Repubblica francese: i territori francesi  di
          cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo  1,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
              2) per la Repubblica federale di Germania:  l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Busingen; 
              3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla  e  le  isole
          Canarie; 
              4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
              5) le isole Anglo-normanne; 
              c)  le  operazioni  effettuate  in  provenienza   o   a
          destinazione: 
              1) del  Principato  di  Monaco  sono  considerate  come
          provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
              2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines  Walsertal),  sono
          considerate  come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,
          Repubblica federale di Germania; 
              3) dell'isola di Man sono considerate come  provenienti
          dal, o  destinate  al,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
          dell'Irlanda del Nord; 
              4) della Repubblica di  San  Marino,  sono  considerate
          come  provenienti  dalla,  o  destinate  alla,   Repubblica
          italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
          presso i competenti uffici italiani con l'osservanza  delle
          disposizioni  finanziarie  previste  dalla  Convenzione  di
          amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa  esecutiva
          con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e   successive
          modificazioni; 
              5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri
          e Dhekelia  sono  considerate  come  provenienti  dalla,  o
          destinate alla, Repubblica di Cipro.". 
              comma 570 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  67  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 67 Importazioni 
              1. Costituiscono importazioni  le  seguenti  operazioni
          aventi per oggetto beni  introdotti  nel  territorio  dello
          Stato,  che  siano  originari  da  Paesi  o  territori  non
          compresi nel territorio della Comunita'  e  che  non  siano
          stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese  membro
          della Comunita' medesima ovvero che siano  provenienti  dai
          territori da considerarsi esclusi dalla Comunita'  a  norma
          dell'articolo 7: 
              a) le operazioni di immissione in libera pratica; 
              b) le  operazioni  di  perfezionamento  attivo  di  cui
          all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n.  1999/85
          del Consiglio del 16 luglio 1985; 
              c) le operazioni di ammissione  temporanea  aventi  per
          oggetto beni, destinati ad essere  riesportati  tal  quali,
          che, in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  Comunita'
          economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
          dazi di importazione; 
              d) le operazioni di immissione in  consumo  relative  a
          beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie,  dai
          Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune  di  Campione
          d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano; 
              [e)  le  operazioni  di  estrazione  dai  depositi  non
          doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni  di
          cui alla lettera a).] 
              Omissis.". 
              comma 572 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 4 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 6 marzo  2009,  n.  32  (Regolamento  recante
          norme per l'esenzione dall'imposta sul  valore  aggiunto  e
          dalle  accise  per  le  merci  importate   da   viaggiatori
          provenienti da Paesi terzi): 
              "Art. 4. Disposizioni particolari per i residenti delle
          zone di frontiera 
              1.  Per  le  importazioni  di  merci  effettuate  dalle
          persone  che  hanno  la  loro  residenza  nelle   zone   di
          frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal  personale  dei
          mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o
          da  un  territorio  in  cui  non  si  applicano  le   norme
          comunitarie in materia di IVA o di  accisa  verso  l'Unione
          europea, le soglie monetarie di cui all'articolo  2,  comma
          1, sono ridotte a 50,00 euro. 
              2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  l'esenzione
          dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti  del
          tabacco e sui  prodotti  alcolici,  e'  accordata  entro  i
          limiti dei  quantitativi  massimi  ridotti  indicati  nella
          tabella B allegata al presente regolamento. Per i  medesimi
          soggetti  l'esenzione  dall'IVA,  dall'accisa  e  dai  dazi
          doganali sui prodotti carburanti e' accordata limitatamente
          ai soli quantitativi contenuti  nel  serbatoio  normale  di
          qualsiasi mezzo di trasporto. 
              Omissis.". 
              Il predetto decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze n. 32 del 6 marzo 2009 e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 7 aprile 2009, n. 81. 
              comma 573 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 73 e 188-bis
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986, come modificato  dal  comma  580  della  presente
          legge: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni." 
              "Art. 188-bis. Campione d'Italia 
              1. Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, i redditi,  diversi  da  quelli  d'impresa,  delle
          persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune
          di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro  autonomo
          di professionisti  e  con  studi  nel  Comune  di  Campione
          d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
          stesso comune, e/o in  Svizzera,  sono  computati  in  euro
          sulla base del cambio  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          ridotto forfetariamente del 30 per cento. 
              2.  I  redditi  d'impresa  realizzati   dalle   imprese
          individuali, dalle societa' di persone  e  da  societa'  ed
          enti di  cui  all'articolo  73,  iscritti  alla  Camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Como  e
          aventi la sede sociale operativa, o un'unita'  locale,  nel
          Comune di Campione d'Italia, prodotti in  franchi  svizzeri
          nel Comune di Campione d'Italia,  sono  computati  in  euro
          sulla base del cambio  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso  in  cui
          l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del
          Comune di Campione d'Italia, ai fini  della  determinazione
          del  reddito  per  cui  e'  possibile   beneficiare   delle
          agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo  in
          capo  all'impresa  di   tenere   un'apposita   contabilita'
          separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
          a  beni  e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio
          dell'attivita' svolta nel Comune di Campione d'Italia e  al
          di fuori di esso concorrono  alla  formazione  del  reddito
          prodotto nel citato comune per la parte  del  loro  importo
          che corrisponde al rapporto tra l'ammontare  dei  ricavi  o
          compensi e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il
          reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune  di
          Campione d'Italia e l'ammontare complessivo  dei  ricavi  o
          compensi e degli altri proventi. 
              3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono  il
          loro debito d'imposta in euro. 
              4.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   considerano
          iscritte nei registri anagrafici  del  Comune  di  Campione
          d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio  fiscale
          nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel Comune  di
          Campione  d'Italia,  sono  iscritte   nell'anagrafe   degli
          italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune  e
          residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
              5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui
          al  presente  articolo  concorrono  a  formare  il  reddito
          complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale
          di  abbattimento  calcolata  per  i  redditi   in   franchi
          svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con  un
          abbattimento  minimo  di  euro  26.000.   Ai   fini   della
          determinazione dei redditi d'impresa in euro  prodotti  nel
          Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di
          cui al comma 2, secondo e terzo periodo. 
              6. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  de  minimis,
          del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,  e  del
          regolamento  (UE)  n.717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   "de   minimis"   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura.". 
              comma 574 
              Il  testo  dell'articolo  73  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e'  riportato
          nelle Note all'art.1, comma 573. 
              comma 575 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 446  del
          1997: 
              "Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e  per
          categorie di soggetti 
              1. - 3. Omissis 
              3-bis. Il valore  della  produzione  netta  in  franchi
          svizzeri, determinata ai sensi degli articoli  da  5  a  9,
          derivante da attivita' esercitate nel  Comune  di  Campione
          d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui
          all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, ridotto  forfetariamente  del  30
          per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in
          euro si applica  la  medesima  riduzione  calcolata  per  i
          franchi svizzeri, in  base  a  quanto  previsto  nel  primo
          periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000. 
              Omissis.". 
              comma 576 
              Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)   n.
          1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013   e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 115. 
              Il  riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)   n.
          1408/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013   e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 503. 
              Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,  del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              comma 577 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 2, punti 49,
          50 e 51, e  14  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione,  del  17  giugno  2014  che  dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato: 
              "Art. 2 Definizioni 
              Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              1. - 48. Omissis 
              49) «investimento iniziale»: 
              a) un investimento in attivi  materiali  e  immateriali
          relativo  alla  creazione   di   un   nuovo   stabilimento,
          all'ampliamento  della  capacita'   di   uno   stabilimento
          esistente, alla diversificazione della  produzione  di  uno
          stabilimento   per   ottenere   prodotti   mai   fabbricati
          precedentemente  o  a  un  cambiamento   fondamentale   del
          processo  produttivo  complessivo   di   uno   stabilimento
          esistente; 
              b)  l'acquisizione  di  attivi   appartenenti   a   uno
          stabilimento che sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato
          chiuso senza tale  acquisizione  e  sia  acquistato  da  un
          investitore che non ha  relazioni  con  il  venditore.  Non
          rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote
          di un'impresa; 
              50)  «attivita'  uguali  o   simili»:   attivita'   che
          rientrano nella stessa classe (codice  numerico  a  quattro
          cifre) della  classificazione  statistica  delle  attivita'
          economiche NACE Rev.  2  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1893/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          dicembre 2006, che definisce la classificazione  statistica
          delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e  modifica  il
          regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio  nonche'  alcuni
          regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ; 
              51)  «investimento  iniziale  a  favore  di  una  nuova
          attivita' economica»: 
              a) un investimento in attivi  materiali  e  immateriali
          relativo alla creazione di un  nuovo  stabilimento  o  alla
          diversificazione delle attivita'  di  uno  stabilimento,  a
          condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili
          a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; 
              b)  l'acquisizione  di  attivi   appartenenti   a   uno
          stabilimento che sia  stato  chiuso  o  che  sarebbe  stato
          chiuso senza tale  acquisizione  e  sia  acquistato  da  un
          investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione
          che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando  gli
          attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle  svolte
          nello stabilimento prima dell'acquisizione; 
              Omissis." 
              "Art. 14 Aiuti a finalita' regionale agli investimenti 
              1. Le  misure  di  aiuto  a  finalita'  regionale  agli
          investimenti sono compatibili con  il  mercato  interno  ai
          sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato  e  sono
          esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
              2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite. 
              3. Nelle zone assistite che  soddisfano  le  condizioni
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),  del  trattato,
          gli aiuti  possono  essere  concessi  per  un  investimento
          iniziale, a prescindere dalle dimensioni del  beneficiario.
          Nelle  zone  assistite   che   soddisfano   le   condizioni
          dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),  del  trattato,
          gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma
          di investimento iniziale. Gli  aiuti  alle  grandi  imprese
          possono essere concessi solo per un investimento iniziale a
          favore  di  una  nuova  attivita'  economica   nella   zona
          interessata. 
              4. Sono ammissibili i seguenti costi: 
              a)  i  costi   per   gli   investimenti   materiali   e
          immateriali; 
              b) i costi  salariali  stimati  relativi  ai  posti  di
          lavoro creati per  effetto  di  un  investimento  iniziale,
          calcolati su un periodo di due anni; o 
              c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a)  e
          b), purche' l'importo cumulato non  superi  l'importo  piu'
          elevato fra i due. 
              5. Una volta completato,  l'investimento  e'  mantenuto
          nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno
          tre  anni  nel  caso  delle  PMI.  Cio'   non   osta   alla
          sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti  o  guasti
          entro tale periodo, a condizione che l'attivita'  economica
          venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente
          periodo minimo. 
              6. Tranne per  le  PMI  o  per  l'acquisizione  di  uno
          stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere  nuovi.  I
          costi relativi alla locazione di attivi  materiali  possono
          essere  presi  in  considerazione   solo   nelle   seguenti
          condizioni: 
              a) per i terreni e  gli  immobili,  la  locazione  deve
          proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista  di
          completamento del progetto di investimento nel  caso  delle
          grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI; 
              b) per gli impianti o i  macchinari,  il  contratto  di
          locazione deve essere  stipulato  sotto  forma  di  leasing
          finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli
          aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza. 
              Nel   caso   dell'acquisizione   di   attivi   di   uno
          stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51,
          sono presi in  considerazione  esclusivamente  i  costi  di
          acquisto di attivi da terzi che  non  hanno  relazioni  con
          l'acquirente.  La  transazione  avviene  a  condizioni   di
          mercato.  Se  e'  gia'  stato   concesso   un   aiuto   per
          l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di
          detti attivi devono essere dedotti  dai  costi  ammissibili
          relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un  membro
          della  famiglia   del   proprietario   originario,   o   un
          dipendente, rileva una piccola impresa, non si  applica  la
          condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da
          terzi   che   non   hanno   relazioni   con   l'acquirente.
          L'acquisizione  di   quote   non   viene   considerata   un
          investimento iniziale. 
              7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi  alle  grandi
          imprese per un cambiamento  fondamentale  del  processo  di
          produzione,   i   costi   ammissibili    devono    superare
          l'ammortamento  degli  attivi  relativi  all'attivita'   da
          modernizzare durante i tre esercizi finanziari  precedenti.
          Per gli aiuti concessi a favore della  diversificazione  di
          uno stabilimento  esistente,  i  costi  ammissibili  devono
          superare almeno del 200% il valore contabile  degli  attivi
          che   vengono   riutilizzati,   registrato   nell'esercizio
          finanziario precedente l'avvio dei lavori. 
              8. Gli  attivi  immateriali  sono  ammissibili  per  il
          calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti
          condizioni: 
              a) sono utilizzati  esclusivamente  nello  stabilimento
          beneficiario degli aiuti; 
              b) sono ammortizzabili; 
              c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che
          non hanno relazioni con l'acquirente; e 
              d)  figurano   all'attivo   dell'impresa   beneficiaria
          dell'aiuto e restano  associati  al  progetto  per  cui  e'
          concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso
          di PMI. 
              Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali
          sono  ammissibili  non  oltre  il  50%  dei  costi   totali
          d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. 
              9. Quando i costi ammissibili  sono  calcolati  facendo
          riferimento ai costi salariali  stimati  come  indicato  al
          paragrafo  4,  lettera  b),  si   applicano   le   seguenti
          condizioni: 
              a) il progetto di investimento determina un  incremento
          netto  del  numero  di  dipendenti  impiegati  in  un  dato
          stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il
          che significa che ogni  posto  soppresso  e'  detratto  dal
          numero apparente di posti di lavoro creati nel corso  dello
          stesso periodo; 
              b) ciascun posto di lavoro e' occupato entro  tre  anni
          dal completamento dei lavori; e 
              c)  ciascun   posto   di   lavoro   creato   attraverso
          l'investimento e' mantenuto nella zona interessata  per  un
          periodo di almeno cinque anni dalla data in  cui  e'  stato
          occupato per la prima volta o di tre anni  nel  caso  delle
          PMI. 
              10. Gli aiuti a finalita'  regionale  per  lo  sviluppo
          delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni: 
              a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in  cui  non
          esistono reti della stessa categoria (reti di base a  banda
          larga o NGA), ne'  e'  probabile  che  siano  sviluppate  a
          condizioni  commerciali  nei  tre  anni   successivi   alla
          decisione di concessione dell'aiuto; e 
              b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un
          accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque  e
          non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica  in
          caso di reti NGA; e 
              c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura  di
          selezione competitiva. 
              11. Gli aiuti a  finalita'  regionale  a  favore  delle
          infrastrutture  di  ricerca  sono  concessi  solo  se  sono
          subordinati all'offerta di un  accesso  trasparente  e  non
          discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata. 
              12. L'intensita' di aiuto  in  equivalente  sovvenzione
          lordo non supera l'intensita' massima  di  aiuto  stabilita
          nella carta degli aiuti a finalita' regionale in vigore  al
          momento in cui l'aiuto e' concesso nella zona  interessata.
          Se l'intensita'  di  aiuto  e'  calcolata  sulla  base  del
          paragrafo 4, lettera c), l'intensita' massima di aiuto  non
          supera    l'importo    piu'    favorevole    che    risulta
          dall'applicazione di tale intensita' sulla base  dei  costi
          di  investimento  o  dei  costi  salariali.  Per  i  grandi
          progetti di investimento, l'importo dell'aiuto  non  supera
          l'importo di  aiuto  corretto  calcolato  conformemente  al
          meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20. 
              13. Gli  investimenti  iniziali  avviati  dallo  stesso
          beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di  tre
          anni dalla data di avvio dei lavori  relativi  a  un  altro
          investimento sovvenzionato nella stessa regione di  livello
          3 della nomenclatura delle unita' territoriali  statistiche
          sono  considerati   parte   di   un   unico   progetto   di
          investimento. Se tale progetto d'investimento unico  e'  un
          grande progetto di investimento, l'importo totale di  aiuto
          che riceve non supera l'importo di  aiuto  corretto  per  i
          grandi progetti di investimento. 
              14.  Il  beneficiario  dell'aiuto  deve  apportare   un
          contributo  finanziario  pari  almeno  al  25%  dei   costi
          ammissibili,  o  attraverso  risorse  proprie  o   mediante
          finanziamento esterno, in  una  forma  priva  di  qualsiasi
          sostegno  pubblico.  Nelle  regioni   ultraperiferiche   un
          investimento effettuato da una PMI puo' ricevere  un  aiuto
          con un'intensita' massima superiore al 75% e, in tal  caso,
          la   parte   rimanente   viene   fornita    mediante    una
          partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto. 
              15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di
          cooperazione territoriale europea oggetto  del  regolamento
          (UE) n. 1299/2013, l'intensita' di  aiuto  che  si  applica
          alla zona in cui e' realizzato l'investimento  iniziale  si
          applica anche a tutti  i  beneficiari  che  partecipano  al
          progetto. Se l'investimento iniziale interessa due  o  piu'
          zone assistite, l'intensita' massima  di  aiuto  e'  quella
          applicabile  nella  zona  assistita  in  cui  e'  sostenuto
          l'importo piu' elevato dei costi  ammissibili.  Nelle  zone
          assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107,
          paragrafo  3,  lettera  c),  del  trattato,   la   presente
          disposizione  si  applica  alle  grandi  imprese  solo   se
          l'investimento  iniziale  riguarda  una   nuova   attivita'
          economica. 
              16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato  una
          delocalizzazione  verso  lo  stabilimento   in   cui   deve
          svolgersi l'investimento iniziale per il quale e' richiesto
          l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto  e  si
          impegna  a  non  farlo   nei   due   anni   successivi   al
          completamento dell'investimento iniziale per  il  quale  e'
          richiesto l'aiuto. 
              17. Nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  non
          sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso  una  o
          piu'  violazioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  1,
          lettere da a) a d), e all'articolo  10,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio e per gli interventi di cui  all'articolo  11  di
          detto regolamento.". 
              comma 579 
              Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 108 
              1.  La  Commissione  procede  con  gli   Stati   membri
          all'esame permanente  dei  regimi  di  aiuti  esistenti  in
          questi Stati. Essa propone a  questi  ultimi  le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.". 
              comma 580 
              Il testo dell'articolo 188-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente  comma,  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 573. 
              comma 581 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni  e
          servizi e trasparenza delle procedure 
              1. - 6. Omissis 
              7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449 e  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, quale misura di coordinamento della finanza  pubblica,
          le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, a totale partecipazione  pubblica  diretta  o
          indiretta,   relativamente    alle    seguenti    categorie
          merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti  rete  e
          carburanti  extra-rete,  combustibili  per   riscaldamento,
          telefonia fissa e  telefonia  mobile,  autoveicoli  di  cui
          all'articolo 54, comma 1,  lettere  a),  b),  ad  eccezione
          degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
          persone, e c), del codice della strada, di cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   autoveicoli   e
          motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli  blindati
          sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o
          gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.  e
          dalle centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento
          costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie
          autonome procedure nel rispetto  della  normativa  vigente,
          utilizzando i sistemi telematici di  negoziazione  messi  a
          disposizione  dai  soggetti  sopra  indicati.  La  presente
          disposizione non si applica alle procedure di gara  il  cui
          bando sia stato pubblicato  precedentemente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. E' fatta  salva  la
          possibilita' di procedere ad  affidamenti,  nelle  indicate
          categorie merceologiche, anche al di fuori  delle  predette
          modalita',  a  condizione  che  gli  stessi  conseguano  ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori  almeno  del  10  per  cento  per  le   categorie
          merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
          per  cento  per  le  categorie   merceologiche   carburanti
          extra-rete,  carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e
          combustibili per  il  riscaldamento  rispetto  ai  migliori
          corrispettivi indicati nelle convenzioni e  accordi  quadro
          messi a disposizione da Consip  SpA  e  dalle  centrali  di
          committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
          del   precedente   periodo    devono    essere    trasmessi
          all'Autorita' nazionale  anticorruzione.  In  tali  casi  i
          contratti dovranno comunque essere sottoposti a  condizione
          risolutiva  con   possibilita'   per   il   contraente   di
          adeguamento  ai  migliori   corrispettivi   nel   caso   di
          intervenuta disponibilita' di convenzioni  Consip  e  delle
          centrali di committenza regionali che prevedano  condizioni
          di maggior vantaggio economico in percentuale superiore  al
          10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al  fine
          di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
          pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
          pubbliche   amministrazioni   riguardanti   le    categorie
          merceologiche di cui al primo periodo del  presente  comma,
          in via sperimentale, dal 1º gennaio  2017  al  31  dicembre
          2018 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma.  La  mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              Omissis.". 
              comma 582 
              Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato  dal  presente  comma  e  dal  comma  587  della
          presente legge: 
              "Art. 4 Riduzione di spese,  messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1. - 3-bis. Omissis 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi da  2  a  10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione  e
          lavori pubblici. La medesima societa' svolge,  inoltre,  le
          attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
          del Ministero dell'economia e delle finanze. Consip  S.p.A.
          puo', altresi',  svolgere,  nell'ambito  del  Programma  di
          razionalizzazione    degli    acquisti,    procedure     di
          aggiudicazione di  contratti  di  concessione  di  servizi.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              Omissis.". 
              comma 583 
              Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
          della citata legge n. 296 del 2006: 
              "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
              450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
          ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine
          e grado, delle istituzioni educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  per  gli
          acquisti di beni e servizi di importo pari  o  superiore  a
          5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia   di   rilievo
          comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso   al   mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento. 
              Omissis.". 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  recante
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              comma 584 
              Si riporta il testo del comma 574 dell'articolo 2 della
          citata  legge  n.  244  del  2007,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall' articolo 1, commi 449 e 450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici. 
              Omissis.".