art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 443 
          -- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 162,  del
          decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  recante  il
          "Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali": 
          "Art. 162.  (Principi del bilancio) 
          1 - 5 omissis 
          6. Il bilancio di  previsione  e'  deliberato  in  pareggio
          finanziario   complessivo.   Inoltre   le   previsioni   di
          competenza  relative  alle  spese  correnti  sommate   alle
          previsioni di competenza relative alle  quote  di  capitale
          delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
          obbligazionari   non   possono   essere    complessivamente
          superiori alle  previsioni  di  competenza  dei  primi  tre
          titoli dell'entrata e non  possono  avere  altra  forma  di
          finanziamento, salvo le eccezioni previste per  legge.  Per
          le comunita' montane si fa riferimento ai primi due  titoli
          delle entrate.". 
 
          Note all'art. 1, comma 444 
          -- Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  193  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
          "Art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). 
          1. Gli enti locali rispettano durante la gestione  e  nelle
          variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti  gli
          equilibri stabiliti in  bilancio  per  la  copertura  delle
          spese correnti e per il finanziamento  degli  investimenti,
          secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 
          2.  Con   periodicita'   stabilita   dal   regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo  consiliare
          provvede con delibera ad effettuare la  ricognizione  sullo
          stato di attuazione dei programmi. In  tale  sede  l'organo
          consiliare da' atto del permanere degli equilibri  generali
          di bilancio o, in caso  di  accertamento  negativo,  adotta
          contestualmente i provvedimenti necessari  per  il  ripiano
          degli eventuali debiti di  cui  all'articolo  194,  per  il
          ripiano   dell'eventuale   disavanzo   di   amministrazione
          risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
          gestione finanziaria facciano prevedere  un  disavanzo,  di
          amministrazione  o  di  gestione,  per   squilibrio   della
          gestione di competenza ovvero della gestione  dei  residui,
          adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.  La
          deliberazione  e'  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio
          relativo. 
          3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno
          in corso e per i due  successivi  tutte  le  entrate  e  le
          disponibilita',  ad   eccezione   di   quelle   provenienti
          dall'assunzione di prestiti e di  quelle  aventi  specifica
          destinazione per legge, nonche'  i  proventi  derivanti  da
          alienazione   di   beni   patrimoniali   disponibili,   con
          riferimento  a  squilibri  di  parte   capitale.   Per   il
          ripristino  degli  equilibri  di  bilancio  e   in   deroga
          all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre  2006,
          n.296, l'ente puo' modificare  le  tariffe  e  le  aliquote
          relative ai tributi di propria competenza entro la data  di
          cui al comma 2. 
          4.  La  mancata   adozione,   da   parte   dell'ente,   dei
          provvedimenti  di  riequilibrio   previsti   dal   presente
          articolo  e'  equiparata  ad  ogni  effetto  alla   mancata
          approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
          141, con applicazione della procedura prevista dal comma  2
          del medesimo articolo." 
 
          Note all'art. 1, commi 445 e 446 
          -- Il testo dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre
          2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 430. 
 
          Note all'art. 1, comma 447 
          -- Il testo dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre
          2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 430. 
          --  Si  riporta  il  testo  del  comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n.  149,  recante  "Meccanismi  sanzionatori   e   premiali
          relativi a  regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
          articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
          "Art. 7  (Mancato rispetto del patto di stabilita' interno) 
          1. omissis 
          2.  In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
          a)  e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale
          di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione
          siciliana e della regione Sardegna sono  assoggettati  alla
          riduzione dei trasferimenti erariali nella misura  indicata
          al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti  fondi
          gli enti locali  sono  tenuti  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione  non  si
          applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi  del
          patto di stabilita' interno sia determinato dalla  maggiore
          spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
          finanziamento  nazionale  e  correlati   ai   finanziamenti
          dell'Unione   Europea    rispetto    alla    media    della
          corrispondente spesa del triennio precedente; 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 448 
          -- Si riportano gli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,
          secondo comma, della Costituzione: 
          "Art. 117 
          1 - 2 omissis 
          Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
          rapporti  internazionali  e  con  l'Unione  europea   delle
          Regioni; commercio con l'estero;  tutela  e  sicurezza  del
          lavoro; istruzione,  salva  l'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
          Art. 119 
          1. omissis. 
          I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni
          hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
          entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo  i
          principi di coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
          sistema  tributario.  Dispongono  di  compartecipazioni  al
          gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio". 
 
          Note all'art. 1, comma 449 
          -- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 98
          del 2011, come modificato dalla presente legge e' riportato
          nelle note al comma 428. 
          -- Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  19-bis,
          del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166,
          come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 19-bis. (Perseguimento degli obiettivi del  patto  di
          stabilita'  e   crescita   e   coordinamento   informativo,
          statistico e informatico dei  dati  concernenti  i  bilanci
          delle amministrazioni regionali e locali). 
          1.  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
          di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto  di
          stabilita' e  crescita,  per  assicurare  il  coordinamento
          informativo,   statistico   e    informatico    dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale  e  locale  di  cui
          all'articolo  117,  secondo  comma,   lettera   r),   della
          Costituzione, e per  l'istituzione  della  banca  dati  per
          l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  trasmettono
          alla Commissione tecnica paritetica  per  l'attuazione  del
          federalismo fiscale di  cui  all'articolo  4  della  citata
          legge n. 42 del 2009, entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, i dati relativi agli accertamenti e agli  impegni,
          nonche'  agli  incassi  e  ai  pagamenti,  risultanti   dai
          rendiconti degli esercizi 2006,  2007  e  2008,  articolati
          secondo lo schema di classificazione di cui all'Allegato  1
          al presente decreto. Le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano trasmettono i  predetti  dati  relativi
          agli esercizi dal 2009 al 2015 entro il 30 giugno dell'anno
          successivo a quello di  riferimento,  secondo  il  medesimo
          schema di classificazione. Dal 2012 i  dati  relativi  alle
          entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e
          non sanitaria. 
          Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 452 
          -- Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 183  del
          2011, come modificato dalla presente  legge,  e'  riportato
          nelle note al comma 433. 
 
          Note all'art. 1, comma 454 
          -- Il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 183  del
          2011, come modificato dalla presente  legge,  e'  riportato
          nelle note al comma 433. 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28  del   citato
          decreto-legge n. 201 del 2011: 
          "Art. 28  (Concorso alla manovra degli Enti territoriali  e
          ulteriori riduzioni di spese) 
          1.  All'articolo 6, comma  1,  del  decreto  legislativo  6
          maggio 2011, n. 68, le parole: «pari allo 0,9  per  cento»,
          sono sostituite dalle seguenti: «pari a  1,23  per  cento».
          Tale modifica si applica a decorrere dall'anno  di  imposta
          2011. 
          2.  L'aliquota di cui al comma 1,  si  applica  anche  alle
          Regioni a statuto speciale  e  alle  Province  autonome  di
          Trento e Bolzano. 
          3.  Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge
          5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,   a
          decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica
          di euro 860 milioni annui. Con  le  medesime  procedure  le
          Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
          dall'anno 2012, un concorso alla  finanza  pubblica  di  60
          milioni di euro annui, da parte dei  Comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione  di  cui  al  predetto  articolo  27,  l'importo
          complessivo    di    920    milioni     e'     accantonato,
          proporzionalmente   alla   media   degli   impegni   finali
          registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a
          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi
          erariali. Per la Regione Siciliana  si  tiene  conto  della
          rideterminazione del fondo sanitario nazionale per  effetto
          del comma 2. 
          Omissis". 
          -- Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  35  del
          citato decreto-legge n. 1 del 2012: 
          "Art. 35  Misure per la tempestivita'  dei  pagamenti,  per
          l'estinzione dei  debiti  pregressi  delle  amministrazioni
          statali,  nonche'  disposizioni  in  materia  di  tesoreria
          unica. 
          1 - 3 Omissis 
          4.  In  relazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei
          territori delle autonomie speciali dagli  incrementi  delle
          aliquote dell'accisa sull'energia  elettrica  disposti  dai
          decreti del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  30
          dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  304
          del 31 dicembre  2011,  concernenti  l'aumento  dell'accisa
          sull'energia   elettrica   a   seguito   della   cessazione
          dell'applicazione dell'addizionale comunale  e  provinciale
          all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza
          pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province
          autonome di Trento e  Bolzano  previsto  dall'articolo  28,
          comma 3, primo periodo del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di  235  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior
          gettito pari a 6,4  milioni  annui  a  decorrere  dal  2012
          derivante all'Erario dai decreti di cui al  presente  comma
          resta acquisita al bilancio dello Stato. 
          5 - 13 Omissis". 
          -- Si riporta il testo del comma 11  dell'articolo  4,  del
          citato decreto-legge n. 16 del 2012: 
          "Art. 4  Fiscalita' locale 
          1 - 10 Omissis 
          11.  Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a
          statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo  periodo,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          ridotto di 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  e  239
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
          12 - 12-quinquies Omissis". 
          -- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificati  dalla
          presente legge: 
          "Art. 16. (Riduzione della spesa degli enti territoriali) - 
          1. Omissis  
          2.  Gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          ciascuna regione, in  misura  corrispondente  agli  importi
          stabiliti ai sensi del  primo,  del  secondo  e  del  terzo
          periodo.    La    predetta    riduzione    e'    effettuata
          prioritariamente sulle risorse diverse da quelle  destinate
          alla  programmazione  regionale  del  Fondo  per  le   aree
          sottoutilizzate. In caso di  insufficienza  delle  predette
          risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. 
          3.  Con le procedure previste dall'articolo 27 della  legge
          5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, sulla base di  apposito  accordo  sancito
          tra le medesime autonomie speciali in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  recepito  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  entro
          il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di  mancato  accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, l'accantonamento e' effettuato,  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il
          15 febbraio di ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese
          sostenute per consumi intermedi desunte, per  l'anno  2011,
          dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di
          cui al citato articolo  27,  gli  obiettivi  del  patto  di
          stabilita' interno delle predette autonomie  speciali  sono
          rideterminati tenendo conto degli importi  derivanti  dalle
          predette procedure. 
          Omissis." 
 
          Note all'art. 1, comma 455 
          -- I testi del comma 10 dell'articolo 32 della legge n. 183
          del 2011; comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 201
          del 2011; comma 4 dell'articolo 35 del decreto-legge  n.  1
          del 2012; comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge n.  16
          del 2012; comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n.  95
          del 2012, sono riportati nelle note al comma 454. 
 
          Note all'art. 1, comma 456 
          -- Il testo  dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 135 del 2009, e' riportato nella  nota  al
          comma 449. 
 
          Note all'art. 1, comma 457 
          -- Il testo dell'articolo 31 della citata legge 12 novembre
          2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note al comma 430. 
 
          Note all'art. 1, comma 461 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  recante  "Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42" come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 7. (Mancato rispetto del patto di stabilita' interno)
          - 1.  In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'
          interno la Regione o la  Provincia  autonoma  inadempiente,
          nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
          a)  e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,
          entro  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito   per   la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Per gli enti per i  quali  il
          patto di stabilita' interno e' riferito  al  livello  della
          spesa,  si  assume  quale  differenza  il  maggiore   degli
          scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
          Dal 2013, per gli enti per i quali il patto  di  stabilita'
          interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale
          differenza il  maggiore  degli  scostamenti  registrati  in
          termini    competenza    eurocompatibile    o    competenza
          finanziaria. In caso di mancato versamento si procede,  nei
          sessanta  giorni   successivi,   al   recupero   di   detto
          scostamento a valere sulle giacenze  depositate  nei  conti
          aperti presso la tesoreria statale.  Trascorso  inutilmente
          il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per
          la trasmissione della  certificazione  da  parte  dell'ente
          territoriale, si procede al blocco  di  qualsiasi  prelievo
          dai  conti  della  tesoreria  statale  sino  a  quando   la
          certificazione non viene  acquisita.  La  sanzione  non  si
          applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi  del
          patto di stabilita' interno sia determinato dalla  maggiore
          spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
          finanziamento  nazionale  e  correlati   ai   finanziamenti
          dell'Unione   europea    rispetto    alla    media    della
          corrispondente spesa del triennio considerata ai  fini  del
          calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della  percentuale  di
          manovra prevista per l'anno  di  riferimento,  nonche',  in
          caso di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  nel
          triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i  risultati
          finali  e  gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivi
          programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non  si  applica
          nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di
          stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per
          interventi  realizzati  con  la  quota   di   finanziamento
          nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  europea
          rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata  ai
          fini   del   calcolo   dell'obiettivo,   diminuita    della
          percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,
          nonche',  in  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' nel triennio, dell'incidenza  degli  scostamenti
          tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio  e  gli
          obiettivi programmatici stessi; 
          b)  non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese
          per la sanita', in  misura  superiore  all'importo  annuale
          minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nell'ultimo
          triennio; 
          c)   non   puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
          d)   non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
          e)  e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione  ed
          i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della
          Giunta  con  una  riduzione  del  30  per  cento   rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
          2.  In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
          a)  e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale
          di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione
          siciliana e della regione Sardegna sono  assoggettati  alla
          riduzione dei trasferimenti erariali nella misura  indicata
          al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti  fondi
          gli enti locali  sono  tenuti  a  versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione  non  si
          applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi  del
          patto di stabilita' interno sia determinato dalla  maggiore
          spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
          finanziamento  nazionale  e  correlati   ai   finanziamenti
          dell'Unione   Europea    rispetto    alla    media    della
          corrispondente spesa del triennio precedente; 
          b)  non puo' impegnare spese correnti in  misura  superiore
          all'importo  annuale  medio  dei   corrispondenti   impegni
          effettuati nell'ultimo triennio; 
          c)   non   puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
          d)   non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
          e)  e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
          i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010. 
          3.  Le sanzioni di cui  ai  commi  1  e  2  possono  essere
          ridefinite con legge sulla  base  delle  proposte  avanzate
          dalla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica. 
          4.  Le disposizioni del presente articolo si  applicano  in
          caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno
          relativo agli anni 2010 e seguenti. 
          5.  L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre  2010,
          n. 220, e'  sostituito  dal  seguente:  «122.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  apposito   decreto,
          emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa
          con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,
          autorizza la riduzione degli obiettivi annuali  degli  enti
          di cui al comma 87 in  base  ai  criteri  definiti  con  il
          medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per
          comuni e province e' commisurato  agli  effetti  finanziari
          determinati  dall'applicazione  della  sanzione  operata  a
          valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e  sul  fondo
          perequativo, in caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno. Lo schema di decreto di  cui  al  primo
          periodo e' trasmesso alle  Camere  corredato  di  relazione
          tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.».". 
 
          Note all'art. 1, comma 463 
          -- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto  legislativo
          n. 149 del 2011 e' riportato nelle note al comma 461. 
 
          Note all'art. 1, comma 467 
          -- Il testo  dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 135 del 2009, come modificato dal presente
          comma, e' riportato nella nota al comma 449. 
 
          Note all'art. 1, comma 468 
          -- Il testo  del  comma  2  dell'articolo  16,  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal  presente
          comma, e' riportato nella nota al comma 454. 
 
          Note all'art. 1, comma 469 
          --Il testo del comma 3 dell'articolo 16 del citato  decreto
          legge n. 95 del 2012 come modificato dal presente comma  e'
          riportato nelle note al comma 454. 
 
          Note all'art. 1, comma 470 
          -- Il testo dell'articolo 32 del citata legge  n.  183  del
          2011, e' riportato nelle note al comma 433. 
 
          Note all'art. 1, comma 471 
          -- Il testo dell'articolo 32 del citata legge  n.  183  del
          2011, e' riportato nelle note al comma 433. 
 
          Note all'art. 1, comma 472 
          -- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto  legislativo
          n. 149 del 2011, come modificato  dal  presente  comma,  e'
          riportato nelle note al comma 461. 
 
          Note all'art. 1, comma 473 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  21  febbraio  2003,  n.  27,  recante  "Disposizioni
          urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,  di
          riscossione  e  di   procedure   di   contabilita'",   come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 2. (Riapertura di termini in materia di rivalutazione
          di beni di impresa  e  di  rideterminazione  di  valori  di
          acquisto). - 1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8
          e 9, della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  si  applicano  anche   alle   assegnazioni,
          trasformazioni e cessioni poste in  essere  successivamente
          al  30  novembre  2002  ed  entro  il  30  aprile  2003.  I
          versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
          10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del  2001  sono
          effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16
          luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 
          2. Le disposizioni degli articoli 5  e  7  della  legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2013.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2013;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013". 
 
          Note all'art. 1, comma 475 
          --Si riporta il testo dell'articolo 110 del  regio  decreto
          18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di  pubblica
          sicurezza", come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 110. (..) - 1. (art. 108 T.U. 1926)  -  In  tutte  le
          sale da  biliardo  o  da  gioco  e  negli  altri  esercizi,
          compresi i circoli privati, autorizzati  alla  pratica  del
          gioco  o  all'installazione  di  apparecchi  da  gioco,  e'
          esposta in  luogo  visibile  una  tabella,  predisposta  ed
          approvata  dal  questore   e   vidimata   dalle   autorita'
          competenti al rilascio  della  licenza,  nella  quale  sono
          indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche  quelli  che  lo
          stesso questore ritenga di vietare nel pubblico  interesse,
          nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che  ritenga
          di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere,  altresi',
          esposto in modo visibile il  costo  della  singola  partita
          ovvero quello orario. 
          2. Nella tabella di  cui  al  comma  1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
          3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6  e  7
          e' consentita esclusivamente negli esercizi  commerciali  o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
          4.  L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e   congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
          5.  Si  considerano  apparecchi  e   congegni   automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
          6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
          a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
          a-bis) con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a) (206). 
          b) quelli, facenti  parte  della  rete  telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
          1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
          2) la percentuale minima  della  raccolta  da  destinare  a
          vincite; 
          3) l'importo massimo e le modalita'  di  riscossione  delle
          vincite; 
          4) le  specifiche  di  immodificabilita'  e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
          5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore  da
          adottare sugli apparecchi; 
          6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche  degli   esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
          7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per  il
          gioco lecito: 
          a) quelli elettromeccanici privi di  monitor  attraverso  i
          quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,  mentale
          o strategica, attivabili unicamente con  l'introduzione  di
          monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
          ciascuna  partita,   a   un   euro,   che   distribuiscono,
          direttamente e immediatamente  dopo  la  conclusione  della
          partita,  premi  consistenti   in   prodotti   di   piccola
          oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili  con
          premi di diversa specie. In tal caso il valore  complessivo
          di ogni premio non e' superiore  a  venti  volte  il  costo
          della partita; 
          b) [abrogata]; 
          c) quelli, basati sulla sola  abilita'  fisica,  mentale  o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro. 
          c-bis) quelli,  meccanici  ed  elettromeccanici  differenti
          dagli apparecchi di cui alle lettere a)  e  c),  attivabili
          con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri   strumenti
          elettronici  di  pagamento  e   che   possono   distribuire
          tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
          della partita; 
          c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per  i  quali
          l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro
          ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
          7-bis. Gli apparecchi e congegni di  cui  al  comma  7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a
          congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per  i
          quali entro il 31 dicembre  2003  e'  stato  rilasciato  il
          nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, tale disposizione si applica  dal
          1° maggio 2004. 
          7-ter. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente  disposizione,  sentite
          le Commissioni parlamentari competenti,  che  si  esprimono
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i
          quali il parere si  intende  acquisito,  sono  definite  le
          regole tecniche per la produzione degli apparecchi  di  cui
          al  comma  7  e  la  regolamentazione  amministrativa   dei
          medesimi, ivi compresi i parametri numerici  di  apparecchi
          installabili  nei  punti  di  offerta,  tali  da  garantire
          un'effettiva diversificazione di offerta del gioco  tramite
          apparecchi,  nonche'  per  la  determinazione  della   base
          imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.640,  e
          successive modificazioni. 
          7-quater. Gli  apparecchi  di  cui  al  comma  7  non  sono
          utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 2001, n.430; i premi ammissibili sono
          soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le  cui
          regole tecniche sono definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi non  convertibili  in
          alcun modo in denaro o per nuove  partecipazioni  al  gioco
          all'interno del medesimo punto di vendita. 
          7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma  7,  utilizzati
          nel corso dell'anno 2012 come veicoli di  manifestazioni  a
          premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con  il
          decreto di cui al comma  7-ter,  dietro  pagamento  di  una
          somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400  nel  caso
          di comprovato utilizzo stagionale,  oltre  al  pagamento  a
          titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo
          14-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni. 
          8. [abrogato]. 
          8-bis [abrogato]. 
          9. In materia di apparecchi e congegni  da  intrattenimento
          di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: 
          a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso  sul
          territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi
          6  e  7  non  rispondenti  alle  caratteristiche  ed   alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio; 
          b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso  sul
          territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi
          6 e 7 sprovvisti dei titoli  autorizzatori  previsti  dalle
          disposizioni   vigenti,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
          c)  chiunque  sul  territorio  nazionale  distribuisce   od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
          d) chiunque,  sul  territorio  nazionale,  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
          e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di  cui
          alle   lettere   a),   b),   c)   e   d),    e'    preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
          f)  nei  casi  in  cui  i  titoli  autorizzatori  per   gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio. 
          f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,  distribuisce  o
          installa apparecchi e congegni di cui al presente  articolo
          o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
          pubblico o in circoli e associazioni  di  qualunque  specie
          non muniti delle prescritte autorizzazioni,  ove  previste,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; 
          f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,  distribuisce  o
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque   specie   di   apparecchi   videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 
          9-bis. Per gli apparecchi  per  i  quali  non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto comma,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
          9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9  il  rapporto
          e'   presentato   al   direttore   dell'ufficio   regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
          9-quater. Ai fini della ripartizione delle  somme  riscosse
          per le pene pecuniarie di cui al comma  9  si  applicano  i
          criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
          10. Se l'autore  degli  illeciti  di  cui  al  comma  9  e'
          titolare di licenza ai sensi dell'articolo  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  25
          agosto 1991, n.  287,  le  licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88. 
          11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore,
          quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in
          relazione al numero degli  apparecchi  installati  ed  alla
          reiterazione  delle   violazioni,   sospende   la   licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.". 
 
          Note all'art. 1, comma 477 
          --  Si  il  testo  dell'articolo   23-quater   del   citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
          "Art.   23-quater.   (Incorporazione   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico) - 
          1.  L'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
          2.  Le funzioni attribuite agli enti  di  cui  al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
          3.  Con decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
          4.  Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura  degli
          enti incorporati sono deliberati  dagli  organi  in  carica
          alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredati   della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
          5.  A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche
          delle   Agenzie    incorporanti    sono    provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
          6.   Per  i  restanti  rapporti  di   lavoro   le   Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
          7.  Le Agenzie  incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
          8.  Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo,
          sui bilanci degli enti incorporati ai  sensi  del  presente
          articolo sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
          e sono riassegnate, a far data  dall'anno  contabile  2013,
          alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di   garantire   la
          continuita' nella prosecuzione dei rapporti  avviati  dagli
          enti  incorporati,  la  gestione  contabile  delle  risorse
          finanziarie  per  l'anno  in  corso,  gia'  di   competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
          9.  L'Agenzia per lo sviluppo del  settore  ippico-ASSI  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
          9-bis.  Al fine di assicurare  il  controllo  pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
          10.   A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,   al   decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
          a)  all'articolo 57, comma 1, le parole: «,  l'agenzia  del
          territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   dei
          monopoli»; 
          b)  all'articolo 62, comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64»; 
          c)  all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,  dopo  le
          parole: «delle dogane» sono inserite le  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
          d)  all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
          1)  nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono
          sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia
          delle entrate»; 
          2)  al  comma  1,  le  parole:  «del  territorio  e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
          3)  ai commi 3-bis e 4, le parole:  «del  territorio»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
          d-bis)  all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo  le
          parole:  «pubbliche  amministrazioni»  sono   inserite   le
          seguenti:  «,  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
          11.   Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
          12.   Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
          -- Si riporta il testo degli articoli 35,  37  e  38  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica": 
          "Art. 35. (Risultanze della gestione)  -  1.   Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta alle  Camere,  entro
          il mese di giugno, il  rendiconto  generale  dell'esercizio
          scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
          missioni e programmi.  Il  relativo  disegno  di  legge  e'
          corredato di apposita nota preliminare generale. 
          2.  Al rendiconto  di  cui  al  comma  1  e'  allegata  per
          ciascuna amministrazione una nota  integrativa,  articolata
          per missioni e programmi in  coerenza  con  le  indicazioni
          contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione.
          La  nota  integrativa  al  rendiconto  si  compone  di  due
          sezioni: 
          a)  la prima sezione contiene il  rapporto  sui  risultati,
          che  espone  l'analisi  e  la  valutazione  del  grado   di
          realizzazione   degli   obiettivi   indicati   nella   nota
          integrativa di cui all'articolo 21, comma 11,  lettera  a),
          numero 1). Ciascuna amministrazione,  in  coerenza  con  lo
          schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
          bilancio di  previsione,  illustra,  con  riferimento  allo
          scenario socioeconomico  e  alle  priorita'  politiche,  lo
          stato di attuazione  degli  obiettivi  riferiti  a  ciascun
          programma, i risultati conseguiti  e  le  relative  risorse
          utilizzate, anche con l'indicazione dei residui  accertati,
          motivando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto  a  quanto
          previsto nella nota  di  cui  all'articolo  21,  comma  11,
          lettera a); 
          b)   la  seconda  sezione  illustra,  con  riferimento   ai
          programmi, i risultati finanziari ed  espone  i  principali
          fatti della gestione, motivando gli  eventuali  scostamenti
          tra  le  previsioni  iniziali  di  spesa  e  quelle  finali
          indicate nel rendiconto generale. 
          3.  Allo stato di previsione dell'entrata e'  allegata  una
          nota integrativa che espone le risultanze della gestione. 
          4.  I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita'  e
          i termini per l'esercizio del  controllo,  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  dello
          stato di attuazione dei programmi e delle relative  risorse
          finanziarie. 
          Art. 37. (Parificazione del rendiconto) -  1.   Al  termine
          dell'anno  finanziario  ciascun  Ministero,  per  cura  del
          direttore del competente  ufficio  centrale  del  bilancio,
          compila il conto del bilancio ed il  conto  del  patrimonio
          relativi alla propria amministrazione. 
          2.  I conti di cui al comma 1 sono trasmessi  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   30   aprile
          successivo al termine dell'anno  finanziario  e,  non  piu'
          tardi del 31 maggio,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, per cura  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,
          trasmette alla  Corte  dei  conti  il  rendiconto  generale
          dell'esercizio scaduto. 
          Art. 38. (Presentazione del rendiconto) - 1.  La Corte  dei
          conti, parificato il rendiconto generale, lo  trasmette  al
          Ministro dell'economia e delle finanze  per  la  successiva
          presentazione alle Camere.". 
          -- Il decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  reca
          "Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a  norma  dell'articolo  49  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196". 
 
          Note all'art. 1, comma 478 
          -- Il decreto del Presidente della Repubblica  20  novembre
          1948, n. 1677, reca  "Approvazione  del  regolamento  delle
          lotterie nazionali «Solidarieta' Nazionale»,  «Lotteria  di
          Merano» e «Italia». 
          -- Si riporta il testo del comma 285 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato"
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 1. (..) 1-284 omissis 
          285.   Ferme   restando   le   competenze   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze  di  cui  agli  articoli  12,
          comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e  successive
          modificazioni, e 16,  comma  1,  secondo,  terzo  e  quarto
          periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire  dal
          1° gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse
          a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei  cavalli,
          come definita dall'articolo 12 del regolamento  di  cui  al
          D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro  delle  finanze,  e
          successive modificazioni, e' cosi' rideterminata,  trovando
          applicazione, per la percentuale residua,  la  disposizione
          di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13
          maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento,  come  disponibile  a
          vincite; b) 8 per cento, come aggio  al  luogo  di  vendita
          autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica;  d)  5,71
          per  cento,  come  contributo  alle  spese  complessive  di
          gestione. A partire dalla stessa data,  in  funzione  delle
          nuove modalita' di finanziamento del CONI, e'  abrogata  la
          lettera a) del comma 2  dell'articolo  16  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133. 
 
          Note all'art. 1, comma 479 
          -- Il testo dell'articolo 110 del citato regio  decreto  n.
          773 del 1933 e' riportato nelle note al comma 475. 
 
          Note all'art. 1, comma 480 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  40  del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 40. (Disposizioni finanziarie) - 1.  La dotazione del
          fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  835  milioni  di
          euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per  l'anno
          2012. Le risorse finanziarie di cui al  primo  periodo  per
          l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra  di
          bilancio relativa all'anno medesimo. 
          1-bis.  Gli accantonamenti disposti, prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  dall'articolo  1,
          comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
          1-ter.   A  decorrere  dal  1º  luglio   2013,   l'aliquota
          dell'imposta sul  valore  aggiunto  del  21  per  cento  e'
          rideterminata nella misura del 22 per cento. 
          1-quater.  La disposizione di cui al  comma  1-ter  non  si
          applica qualora entro il 30 giugno 2013  siano  entrati  in
          vigore provvedimenti  legislativi  in  materia  fiscale  ed
          assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa  in
          materia sociale, nonche' la eliminazione  o  riduzione  dei
          regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  che  si
          sovrappongono  alle  prestazioni  assistenziali,  tali   da
          determinare effetti positivi,  ai  fini  dell'indebitamento
          netto, non inferiori  a  6.560  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013. 
          2.  Alle minori entrate e  alle  maggiori  spese  derivanti
          dall'articolo 13,  comma  1,  dall'articolo  17,  comma  6,
          dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo  23,  commi
          8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma  1,
          articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37,  comma  20,
          articolo 38, comma  1,  lettera  a),  e  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  pari  complessivamente   a   1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
          a)  quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,  a
          1.314,863 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24; 
          b)  quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a  2.181
          milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota
          parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma  2,
          dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3
          e 5, e dall'articolo 21, comma 7; 
          c)  quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016,
          mediante corrispondente utilizzo delle  proiezioni,  per  i
          medesimi anni, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
          d)   quanto  a  165  milioni  per  l'anno   2011   mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
          3.   Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 1, comma 481 
          -- Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662  recante   "Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica": 
          "Art. 2. (..) 
          1 - 99 omissis 
          100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse
          quelle derivanti dalla riprogrammazione  delle  risorse  di
          cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
          a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per
          il finanziamento di un fondo di garanzia costituito  presso
          il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di  assicurare  una
          parziale assicurazione ai crediti concessi  dagli  istituti
          di credito a favore delle piccole e medie imprese; 
          b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per
          l'integrazione del Fondo  centrale  di  garanzia  istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068  .  Nell'ambito  delle  risorse  che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
          Omissis.". 
 
          Note all'art. 1, comma 483 
          -- Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917  "Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi",  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 12.  (Detrazioni  per  carichi  di  famiglia)  -  1. 
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
          a)   per  il  coniuge  non  legalmente  ed   effettivamente
          separato: 
          1)  800  euro,  diminuiti  del  prodotto  tra  110  euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
          2)  690 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
          3)  690 euro, se il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
          b)  la detrazione spettante ai sensi della  lettera  a)  e'
          aumentata di un importo pari a: 
          1)  10 euro, se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
          2)  20 euro, se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
          3)  30 euro, se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
          4)  20 euro, se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
          5)  10 euro, se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a
          35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
          c)  950 euro per ciascun figlio, compresi i figli  naturali
          riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e'
          aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore
          a tre anni. Le predette detrazioni  sono  aumentate  di  un
          importo pari a  400  euro  per  ogni  figlio  portatore  di
          handicap ai sensi dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di  tre  figli  a
          carico la detrazione e' aumentata di 200 euro  per  ciascun
          figlio a partire dal primo. La  detrazione  spetta  per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  95.000
          euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.  In
          presenza  di  piu'  figli,  l'importo  di  95.000  euro  e'
          aumentato  per  tutti  di  15.000  euro  per  ogni   figlio
          successivo al  primo.  La  detrazione  e'  ripartita  nella
          misura del 50 per cento tra i genitori  non  legalmente  ed
          effettivamente separati  ovvero,  previo  accordo  tra  gli
          stessi,  spetta  al  genitore  che  possiede   un   reddito
          complessivo  di  ammontare  piu'  elevato.   In   caso   di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente  non  e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed  effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono   figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e'  coniugato   o,   se   coniugato,   si   e'
          successivamente legalmente ed effettivamente separato,  per
          il primo figlio  si  applicano,  se  piu'  convenienti,  le
          detrazioni previste alla lettera a) ; 
          d)  750 euro, da ripartire pro quota tra coloro  che  hanno
          diritto alla detrazione, per ogni  altra  persona  indicata
          nell'articolo 433 del codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La  detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
          Omissis." 
 
          Note all'art. 1, comma 484 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  recante  "Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali", come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 11. (Disposizioni comuni per  la  determinazione  del
          valore della produzione netta).  1.   Nella  determinazione
          della base imponibile: 
          a)  sono ammessi in deduzione: 
          1)  i contributi per le assicurazioni  obbligatorie  contro
          gli infortuni sul lavoro; 
          2)  per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere
          da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e  a
          tariffa   nei   settori   dell'energia,   dell'acqua,   dei
          trasporti,  delle  infrastrutture,   delle   poste,   delle
          telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
          di scarico e  della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  un
          importo  pari  a  7.500  euro,  su  base  annua,  per  ogni
          lavoratore dipendente a tempo indeterminato  impiegato  nel
          periodo  di  imposta,  aumentato  a  13.500  euro   per   i
          lavoratori di sesso femminile nonche' per  quelli  di  eta'
          inferiore ai 35 anni; 
          3)  per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere
          da a) a e), esclusi le banche, gli altri  enti  finanziari,
          le imprese  di  assicurazione  e  le  imprese  operanti  in
          concessione  e  a   tariffa   nei   settori   dell'energia,
          dell'acqua,  dei  trasporti,  delle  infrastrutture,  delle
          poste,   delle   telecomunicazioni,   della   raccolta    e
          depurazione delle acque  di  scarico  e  della  raccolta  e
          smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base
          annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
          impiegato nel  periodo  d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di  sesso
          femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35  anni;
          tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2),
          e puo' essere fruita  nel  rispetto  dei  limiti  derivanti
          dall'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui   al
          regolamento (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del  12
          gennaio 2001, e successive modificazioni; 
          4)  per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettere
          da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e  a
          tariffa   nei   settori   dell'energia,   dell'acqua,   dei
          trasporti,  delle  infrastrutture,   delle   poste,   delle
          telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque
          di scarico  e  della  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  i
          contributi  assistenziali  e  previdenziali   relativi   ai
          lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 
          5)  le spese relative agli apprendisti, ai  disabili  e  le
          spese per il personale assunto con contratti di  formazione
          e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'  articolo  3,
          comma 1, lettere da a) a  e),  i  costi  sostenuti  per  il
          personale addetto alla ricerca  e  sviluppo,  ivi  compresi
          quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra
          imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
          di ricerca e sviluppo, a condizione che  l'attestazione  di
          effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
          collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore  dei
          conti o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi  dei
          revisori  dei  conti,  dei  dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
          lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e
          successive  modificazioni,  ovvero  dal  responsabile   del
          centro di assistenza fiscale; 
          b)  non sono ammessi in deduzione: 
          [1)  abrogato] 
          2)  i compensi per attivita' commerciali e per  prestazioni
          di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,  nonche'  i
          compensi attribuiti  per  obblighi  di  fare,  non  fare  o
          permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  i)  e
          l), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
          3)  i costi per prestazioni di collaborazione coordinata  e
          continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e
          3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi ; 
          4)  i compensi  per  prestazioni  di  lavoro  assimilato  a
          quello dipendente ai sensi dell'articolo  47  dello  stesso
          testo unico delle imposte sui redditi; 
          5)  gli utili spettanti agli associati in partecipazione di
          cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,  del
          testo unico delle imposte sui redditi; 
          [6) abrogato] 
          1-bis.   Per le imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di
          merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
          previste contrattualmente, per la parte che non concorre  a
          formare il reddito del dipendente  ai  sensi  dell'articolo
          48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. 
          [2. abrogato] 
          [3.  abrogato] 
          [4. abrogato] 
          4-bis. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a
          concorrenza, i seguenti importi: 
          a) euro  8.000  se  la  base  imponibile  non  supera  euro
          180.759,91; 
          b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro  180.759,91
          ma non euro 180.839,91; 
          c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro  180.839,91
          ma non euro 180.919,91; 
          d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro  180.919,91
          ma non euro 180.999,91; 
          d-bis) per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere b) e c), l'importo delle deduzioni  indicate  nelle
          lettere da  a)  a  d)  del  presente  comma  e'  aumentato,
          rispettivamente, di euro 2.500,  di  euro  1.875,  di  euro
          1.250 e di euro 625. 
          4-bis.1.  Ai soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla formazione del valore della produzione  non  superiori
          nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una  deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
          ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo  d'imposta
          fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
          di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei disabili e  del  personale  assunto  con  contratti  di
          formazione lavoro. 
          4-bis.2.  In caso di periodo d'imposta di durata  inferiore
          o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e  cessazione
          dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni
          e della base  imponibile  di  cui  al  comma  4-bis  e  dei
          componenti  positivi  di  cui   al   comma   4-bis.1   sono
          ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai  commi
          1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono  ragguagliate
          ai giorni di durata del rapporto di lavoro  nel  corso  del
          periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro  a  tempo
          indeterminato e parziale, nei diversi tipi e  modalita'  di
          cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  febbraio
          2000, n. 61, e successive modificazioni,  ivi  compreso  il
          lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo  misto,
          sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
          all' articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
          spettano  solo  in  relazione   ai   dipendenti   impiegati
          nell'esercizio di  attivita'  commerciali  e,  in  caso  di
          dipendenti impiegati anche nelle  attivita'  istituzionali,
          l'importo e' ridotto  in  base  al  rapporto  di  cui  all'
          articolo 10, comma 2. 
          4-ter.    I  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
          applicano le deduzioni indicate nel presente  articolo  sul
          valore della  produzione  netta  prima  della  ripartizione
          dello stesso su base regionale. 
          4-quater.   Fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettere da a) ad e), che incrementano, in  ciascuno  dei
          tre periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31
          dicembre 2004, il numero di lavoratori  dipendenti  assunti
          con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
          lavoratori assunti con  il  medesimo  contratto  mediamente
          occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il
          costo del predetto personale per  un  importo  annuale  non
          superiore  a  20.000  euro  per  ciascun  nuovo  dipendente
          assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo
          del  personale  classificabile  nell'articolo  2425,  primo
          comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice  civile.  La
          suddetta  deduzione  decade  se   nei   periodi   d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il  numero
          dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto
          al numero degli stessi lavoratori  mediamente  occupati  in
          tale periodo d'imposta; la deduzione spettante  compete  in
          ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello
          di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008,
          sempreche'  permanga  il  medesimo  rapporto  di   impiego.
          L'incremento della base  occupazionale  va  considerato  al
          netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi   in
          societa' controllate o  collegate  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo  stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base  occupazionale
          di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento  al
          personale  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato impiegato  nell'attivita'  commerciale  e  la
          deduzione spetta solo con  riferimento  all'incremento  dei
          lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'.  In
          caso   di   lavoratori   impiegati   anche   nell'esercizio
          dell'attivita' istituzionale  si  considera,  sia  ai  fini
          della   individuazione   della   base   occupazionale    di
          riferimento  e  del  suo  incremento,  sia  ai  fini  della
          deducibilita' del costo, il solo personale  dipendente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   riferibile
          all'attivita' commerciale individuato in base  al  rapporto
          di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
          incrementi  occupazionali  i  trasferimenti  di  dipendenti
          dall'attivita'  istituzionale  all'attivita'   commerciale.
          Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non  rilevano
          gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di
          attivita' che assorbono anche solo in  parte  attivita'  di
          imprese giuridicamente preesistenti,  ad  esclusione  delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
          caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un
          servizio  pubblico,  anche  gestito  da  privati,  comunque
          assegnata, la deducibilita' del costo del personale  spetta
          limitatamente al  numero  di  lavoratori  assunti  in  piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
          4-quinquies.  Per i quattro periodi d'imposta successivi  a
          quello in corso al 31  dicembre  2004,  fermo  restando  il
          rispetto  del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002   della
          Commissione, del  5  dicembre  2002,  l'importo  deducibile
          determinato ai sensi del comma  4-quater  e'  quintuplicato
          nelle aree ammissibili alla deroga  prevista  dall'articolo
          87, paragrafo  3,  lettera  a),  e  triplicato  nelle  aree
          ammissibili  alla   deroga   prevista   dall'articolo   87,
          paragrafo 3, lettera c), del  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea, individuate dalla Carta  italiana  degli
          aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  e  da
          quella che verra' approvata per il successivo periodo. 
          4-sexies.  In caso di lavoratrici  donne  rientranti  nella
          definizione  di   lavoratore   svantaggiato   di   cui   al
          regolamento (CE) n.  2204/2002  della  Commissione,  del  5
          dicembre 2002, in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore
          dell'occupazione, in  alternativa  a  quanto  previsto  dal
          comma     4-quinquies,     l'importo     deducibile     e',
          rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque  nelle
          suddette aree, ma in  questo  caso  l'intera  maggiorazione
          spetta nei limiti di  intensita'  nonche'  alle  condizioni
          previsti dal predetto regolamento sui  regimi  di  aiuto  a
          favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 
          4-septies.   Per   ciascun   dipendente   l'importo   delle
          deduzioni  ammesse  dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1   e
          4-quater, non puo'  comunque  eccedere  il  limite  massimo
          rappresentato dalla retribuzione  e  dagli  altri  oneri  e
          spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
          4), e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
          ai commi 1,  lettera  a),  numero  5),  4-bis.1,  4-quater,
          4-quinquies e 4-sexies.". 
 
          Note all'art. 1, comma 485 
          -- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo
          n. 446 del 1997 come modificato  dalla  presente  legge  e'
          riportato nelle note al comma 484. 
 
          Note all'art. 1, comma 486 
          -- Si riporta il testo dell'articolo  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di spese di giustizia",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 18. (Non applicabilita'  dell'imposta  di  bollo  nel
          processo  penale  e  nei  processi  in  cui  e'  dovuto  il
          contributo unificato) - 1.  Agli atti e  provvedimenti  del
          processo penale, con la  sola  esclusione  dei  certificati
          penali, non si applica l'imposta  di  bollo.  L'imposta  di
          bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del
          processo civile, compresa la  procedura  concorsuale  e  di
          volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel
          processo  tributario,  soggetti  al  contributo  unificato.
          L'imposta di bollo non  si  applica,  inoltre,  alle  copie
          autentiche, comprese quelle esecutive,  degli  atti  e  dei
          provvedimenti, purche' richieste dalle  parti  processuali.
          Atti e provvedimenti  del  processo  sono  tutti  gli  atti
          processuali,  inclusi  quelli  antecedenti,   necessari   o
          funzionali. 
          2.  La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le
          istanze e  domande  sotto  qualsiasi  forma  presentate  da
          terzi, nonche' per gli atti  non  giurisdizionali  compiuti
          dagli uffici, compreso il rilascio di  certificati,  sempre
          che non siano atti antecedenti, necessari o  funzionali  ai
          processi di cui al comma 1.". 
 
          Note all'art. 1, comma 487 
          --  La  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane 9 agosto 2012 n. 88789  reca  "Aumento  aliquote  di
          accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante in
          attuazione del disposto dell'art. 33, comma 30, della legge
          12 novembre 2011, n. 183". 
 
          Note all'art. 1, comma 488 
          -- La tabella A parte II del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   "Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"  reca  Beni  e
          servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento. 
          -- La tabella A parte III del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   "Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"  reca  Beni  e
          servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento. 
 
          Note all'art. 1, comma 489 
          -- Si riporta il testo del comma 331 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n 296, recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato"
          - legge finanziaria 2007, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 1. (..) 
          1 - 330 omissis 
          331. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          numero: 
          «127-duodevicies)   locazioni   di   immobili   di   civile
          abitazione  effettuate  in  esecuzione  di   programmi   di
          edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
          costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
          cui all'articolo 31, primo comma, lettere  c),  d)  ed  e),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457». 
          Omissis." 
 
          Note all'art. 1, comma 491 
          -- Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2346  del  codice
          civile: 
          "Art. 2346. (Emissione delle azioni)  -  La  partecipazione
          sociale  e'  rappresentata   da   azioni;   salvo   diversa
          disposizione di leggi speciali lo  statuto  puo'  escludere
          l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione
          di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. 
          Se  determinato  nello  statuto,  il  valore  nominale   di
          ciascuna azione corrisponde ad una  frazione  del  capitale
          sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
          a tutte le azioni emesse dalla societa'. 
          In  mancanza  di  indicazione  del  valore  nominale  delle
          azioni, le disposizioni  che  ad  esso  si  riferiscono  si
          applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
          delle azioni emesse. 
          A  ciascun  socio  e'  assegnato  un   numero   di   azioni
          proporzionale alla parte del capitale sociale  sottoscritta
          e  per  un  valore  non  superiore   a   quello   del   suo
          conferimento.  Lo  statuto  puo'  prevedere   una   diversa
          assegnazione delle azioni. 
          In nessun caso  il  valore  dei  conferimenti  puo'  essere
          complessivamente  inferiore   all'ammontare   globale   del
          capitale sociale. 
          Resta salva la possibilita'  che  la  societa',  a  seguito
          dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera  o
          servizi, emetta strumenti  finanziari  forniti  di  diritti
          patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso  il
          voto nell'assemblea generale degli azionisti. In  tal  caso
          lo statuto ne  disciplina  le  modalita'  e  condizioni  di
          emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in  caso
          di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la  legge
          di circolazione.". 
          -- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regolamento  del
          10 agosto  2006  n.  1287/2006  della  Commissione  recante
          "modalita' di esecuzione  della  direttiva  2004/39/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          obblighi in materia di  registrazioni  per  le  imprese  di
          investimento,  la  comunicazione   delle   operazioni,   la
          trasparenza  del  mercato,  l'ammissione  degli   strumenti
          finanziari alla negoziazione e  le  definizioni  di  taluni
          termini ai fini di tale direttiva": 
          "Art. 2. (Definizioni) - Ai fini del  presente  regolamento
          si applicano le seguenti definizioni: 
          1) «merce»: qualsiasi bene di natura  fungibile  che  possa
          essere consegnato, compresi i metalli e i loro  minerali  e
          leghe, i prodotti agricoli e  l'energia,  come  ad  esempio
          l'elettricita'; 
          2) «emittente»: un soggetto che emetta valori mobiliari  e,
          se del caso, altri strumenti finanziari; 
          3) «emittente comunitario»: un emittente che abbia  la  sua
          sede statutaria nella Comunita'; 
          4) «emittente di un paese terzo»: un emittente che non  sia
          un emittente comunitario; 
          5) «normale orario  di  contrattazione»  per  una  sede  di
          negoziazione o un'impresa di investimento: le  ore  che  la
          sede  di  negoziazione  o  l'impresa  di  investimento   ha
          precedentemente stabilito e pubblicato come il  suo  orario
          di contrattazione; 
          6) «operazione di portafoglio»: operazione in piu'  titoli,
          raggruppati e negoziati come un unico lotto, ad  un  prezzo
          di riferimento specifico; 
          7) «autorita'  competente  pertinente»  per  uno  strumento
          finanziario:  l'autorita'  competente  del   mercato   piu'
          pertinente in termini di liquidita'  per  quello  strumento
          finanziario; 
          8) «sede di negoziazione»:  un  mercato  regolamentato,  un
          sistema multilaterale di negoziazione o un internalizzatore
          sistematico che agisca in tale veste e,  se  del  caso,  un
          sistema al di fuori della Comunita' con funzioni analoghe a
          quelle  di  un  mercato  regolamentato  o  di  un   sistema
          multilaterale di negoziazione; 
          9)  «controvalore  degli  scambi»  in  relazione   ad   uno
          strumento finanziario:  la  somma  dei  risultati  ottenuti
          moltiplicando  il  numero   di   unita'   dello   strumento
          finanziario scambiate tra acquirente  e  venditore,  in  un
          periodo  di  tempo  definito,  nel  quadro  di   operazioni
          realizzate in una sede di negoziazione o altrimenti, per il
          prezzo unitario applicabile a ciascuna di dette operazioni; 
          10)  «operazione  di  finanziamento  tramite  titoli»:  una
          concessione o assunzione in prestito di azioni o  di  altri
          strumenti finanziari, un'operazione di vendita con patto di
          riacquisto  o  un'operazione  di  acquisto  con  patto   di
          rivendita, o  un'operazione  «buy-sell  back»  o  «sell-buy
          back». 
 
          Note all'art. 1, comma 492 
          --  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  recante  "Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52: 
          "Art.1.(  Definizioni)  -  1.      Nel   presente   decreto
          legislativo si intendono per: 
          a)   "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267 e successive modificazioni; 
          b)   "Testo Unico bancario"  (T.U.  bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
          c)   "CONSOB": la Commissione nazionale per le  societa'  e
          la borsa; 
          d)     "ISVAP":   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
          d-bis)     "SEVIF":  il  Sistema   europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
          1)   "ABE":  Autorita'  bancaria  europea,  istituita   con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
          2)  "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e  delle
          pensioni   aziendali   e   professionali,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
          3)  "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti  finanziari
          e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
          4)   "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
          5)  "CERS": Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
          6)   "Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri":   le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
          e)     "societa'  di  intermediazione   mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del  T.U.  bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi   o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
          f)    "impresa  di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
          g)   "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale in uno  Stato
          extracomunitario; 
          h)   "imprese di investimento": le  SIM  e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
          i)   "societa'  di  investimento  a   capitale   variabile"
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
          j)   "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo
          raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,  tra  una
          pluralita' di investitori con la finalita' di investire  lo
          stesso  sulla  base  di  una  predeterminata  politica   di
          investimento; suddiviso  in  quote  di  pertinenza  di  una
          pluralita'   di    partecipanti;    gestito    in    monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi; 
          k)   "fondo aperto": il fondo comune di investimento i  cui
          partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo,
          il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle
          regole di funzionamento del fondo; 
          l)   "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui
          il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto  ai
          partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
          m)   "organismi di investimento collettivo  del  risparmio"
          (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; 
          m-bis)  "OICR armonizzati": gli OICR rientranti nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative
          disposizioni di attuazione; 
          m-ter)  "OICR comunitari": gli OICR costituiti in uno Stato
          dell'UE diverso dall'Italia; 
          m-quater)  "OICR extracomunitari": gli OICR  costituiti  in
          uno Stato non appartenente all'UE; (32) 
          m-quinquies)  "OICR feeder": l'OICR che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master; 
          m-sexies)  "OICR master": l'OICR nel quale uno o piu'  OICR
          feeder investono totalmente  o  in  prevalenza  le  proprie
          attivita'; 
          n)   "gestione collettiva del risparmio": il  servizio  che
          si realizza attraverso: 
          1)   la promozione, istituzione e organizzazione  di  fondi
          comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti  con
          i partecipanti; 
          2)   la gestione del  patrimonio  di  OICR,  di  propria  o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
          2-bis)  la commercializzazione di quote o  azioni  di  OICR
          propri; 
          o)     "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
          o-bis)  "societa' di gestione armonizzata": la societa' con
          sede legale  e  direzione  generale  in  uno  Stato  membro
          diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi  della  direttiva
          in materia  di  organismi  di  investimento  collettivo,  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
          p)   "societa' promotrice": la SGR che  svolge  l'attivita'
          indicata nella lettera n), numero 1); 
          q)   "gestore": la  SGR  che  svolge  l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
          q-bis)  "gestore dell'OICR master": la societa' di gestione
          che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR  master  o  la
          SICAV master; 
          q-ter)  "gestore dell'OICR feeder": la societa' di gestione
          che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR  feeder  o  la
          SICAV feeder; 
          q-quater)   "depositario  dell'OICR  master   o   dell'OICR
          feeder": la banca depositaria dell'OICR master o  dell'OICR
          feeder o, se  l'OICR  master  o  l'OICR  feeder  sono  OICR
          comunitari o extracomunitari, il soggetto  autorizzato  nel
          Paese  di  origine  a  svolgere  i  compiti   della   banca
          depositaria; 
          r)     "soggetti  abilitati":  le  SIM,   le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione armonizzate con succursale in  Italia,
          le  SICAV  nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco previsto  dall'articolo  107  del  testo  unico
          bancario e le banche italiane, le  banche  comunitarie  con
          succursale  in  Italia  e   le   banche   extracomunitarie,
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
          r-bis)   "Stato  di  origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; 
          r-ter)  "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in  cui
          l'OICR e' stato costituito; 
          s)     "servizi  ammessi  al  mutuo   riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
          t)   "offerta al pubblico  di  prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
          u)   "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni
          altra forma di  investimento  di  natura  finanziaria;  non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
          v)   "offerta pubblica di  acquisto  o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
          w)   "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri  che
          emettono   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
          regolamentati italiani; 
          w-bis)   "prodotti  finanziari   emessi   da   imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
          w-ter)  "mercato regolamentato": sistema multilaterale  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base  a
          regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto
          e di vendita di  terzi  relativi  a  strumenti  finanziari,
          ammessi alla negoziazione  conformemente  alle  regole  del
          mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e'
          gestito da una  societa'  di  gestione,  e'  autorizzato  e
          funziona regolarmente; 
          w-quater)  "emittenti quotati aventi  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine": 
          1)   le  emittenti  azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
          2)  gli emittenti  titoli  di  debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
          3)  gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri  1)  e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
          4)  gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui
          ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia  o  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
          1-bis.  Per "valori mobiliari" si  intendono  categorie  di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
          a)  le azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
          b)  obbligazioni e  altri  titoli  di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
          c)   qualsiasi  altro  titolo  normalmente  negoziato   che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
          d)  qualsiasi altro titolo che comporta un  regolamento  in
          contanti determinato con riferimento  ai  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
          1-ter.  Per "strumenti del mercato monetario" si  intendono
          categorie di strumenti normalmente  negoziati  nel  mercato
          monetario,  quali,  ad  esempio,  i  buoni  del  Tesoro,  i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
          2.   Per "strumenti finanziari" si intendono: 
          a)  valori mobiliari; 
          b)   strumenti del mercato monetario; 
          c)   quote di un organismo di investimento  collettivo  del
          risparmio; 
          d)   contratti di opzione, contratti finanziari  a  termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
          e)   contratti di opzione, contratti finanziari  a  termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
          f)   contratti di opzione, contratti finanziari  a  termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
          g)   contratti di opzione, contratti finanziari  a  termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
          h)   strumenti derivati per il trasferimento del rischio di
          credito; 
          i)   contratti finanziari differenziali; 
          j)   contratti di opzione, contratti finanziari  a  termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
          2-bis.  Il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
          regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: 
          a)  gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera
          g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
          derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso  stanze  di
          compensazione riconosciute o soggetti a  regolari  richiami
          di margine; 
          b)  gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera
          j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
          derivati, negoziati su un mercato  regolamentato  o  in  un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione,   compensati   ed
          eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute  o
          soggetti a regolari richiami di margine. 
          3.   Per "strumenti finanziari derivati" si  intendono  gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
          4. - 6-quater (Omissis)".