art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
              comma 585 
              Si riporta il testo dell'articolo  26  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato.   (Legge
          finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Acquisto di beni e servizi. 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di  gara,  le
          convenzioni  possono  essere   stipulate   per   specifiche
          categorie di amministrazioni ovvero  per  specifici  ambiti
          territoriali. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.". 
              comma 586 
              Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 488 del
          1999, come modificato dal comma  585,  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1, comma 585. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 54 e 55  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              "Art. 54 Accordi quadro 
              1. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi
          quadro nel rispetto delle  procedure  di  cui  al  presente
          codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro
          anni per gli appalti nei settori ordinari e gli  otto  anni
          per  gli  appalti  nei  settori  speciali,  salvo  in  casi
          eccezionali,  debitamente   motivati   in   relazione,   in
          particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
              2. Nei settori  ordinari,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
              3. Nell'ambito di un accordo  quadro  concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
              4.  L'accordo  quadro  concluso  con   piu'   operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
              a) secondo  i  termini  e  le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
              b) se l'accordo quadro contiene  tutti  i  termini  che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
              c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori
          economici parti dell'accordo quadro,  se  l'accordo  quadro
          non  contiene  tutti  i   termini   che   disciplinano   la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
              5. I confronti competitivi di cui al comma  4,  lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
              a) per ogni appalto  da  aggiudicare  l'amministrazione
          aggiudicatrice  consulta   per   iscritto   gli   operatori
          economici  che  sono  in  grado   di   eseguire   l'oggetto
          dell'appalto; 
              b) l'amministrazione aggiudicatrice  fissa  un  termine
          sufficiente per presentare le offerte  relative  a  ciascun
          appalto specifico,  tenendo  conto  di  elementi  quali  la
          complessita'   dell'oggetto   dell'appalto   e   il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
              c) le offerte sono presentate per iscritto  e  il  loro
          contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza  del
          termine previsto per la loro presentazione; 
              d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto
          all'offerente che ha presentato  l'offerta  migliore  sulla
          base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
          gara per l'accordo quadro. 
              6. Nei settori  speciali,  gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza." 
              "Art. 55 Sistemi dinamici di acquisizione 
              1.   Per   acquisti   di   uso   corrente,    le    cui
          caratteristiche, cosi' come  generalmente  disponibili  sul
          mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni  appaltanti,
          e'  possibile  avvalersi  di   un   sistema   dinamico   di
          acquisizione. Il sistema dinamico  di  acquisizione  e'  un
          procedimento interamente elettronico ed e' aperto per tutto
          il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che
          soddisfi i criteri di  selezione.  Puo'  essere  diviso  in
          categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base
          delle  caratteristiche  dell'appalto  da   eseguire.   Tali
          caratteristiche  possono  comprendere  un  riferimento   al
          quantitativo massimo ammissibile  degli  appalti  specifici
          successivi o a un'area  geografica  specifica  in  cui  gli
          appalti saranno eseguiti. 
              2.  Per  l'aggiudicazione  nell'ambito  di  un  sistema
          dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le
          norme  previste  per  la   procedura   ristretta   di   cui
          all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri
          di  selezione  sono  ammessi  al  sistema;  il  numero  dei
          candidati ammessi non deve essere limitato ai  sensi  degli
          articoli 91 e 135, comma  2.  Le  stazioni  appaltanti  che
          hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori  o
          servizi conformemente al comma 1, precisano  i  criteri  di
          selezioni applicabili per ciascuna categoria. 
              3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini: 
              a) il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione  e'  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione  del  bando  di  gara  o,  se  un  avviso   di
          preinformazione e' utilizzato come mezzo  di  indizione  di
          una gara,  dalla  data  d'invio  dell'invito  a  confermare
          interesse. Non sono applicabili ulteriori  termini  per  la
          ricezione delle domande di  partecipazione  una  volta  che
          l'invito  a  presentare  offerte  per  il   primo   appalto
          specifico nel sistema dinamico  di  acquisizione  e'  stato
          inviato; 
              b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'
          di  almeno  dieci  giorni  dalla   data   di   trasmissione
          dell'invito a presentare offerte. Se del  caso  si  applica
          l'articolo 61, comma 5. 
              4.  Nei  settori  speciali,  si  applicano  i  seguenti
          termini: 
              a) il termine minimo per la ricezione delle domande  di
          partecipazione e' fissato in  non  meno  di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione del bando di  gara  o,  se  come
          mezzo di indizione di gara e'  usato  un  avviso  periodico
          indicativo, dell'invito a confermare  interesse.  Non  sono
          applicabili  ulteriori  termini  per  la  ricezione   delle
          domande  di  partecipazione  dopo  l'invio  dell'invito   a
          presentare offerte per il primo appalto specifico; 
              b) il termine minimo per la ricezione delle offerte  e'
          di  almeno  dieci  giorni  dalla   data   di   trasmissione
          dell'invito a presentare offerte. Si applica l'articolo 61,
          comma 5. 
              5. Tutte le comunicazioni  nel  quadro  di  un  sistema
          dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con
          mezzi elettronici conformemente all'articolo 52,  commi  1,
          2, 3, 5, 6, 8 e 9. 
              6. Per aggiudicare appalti nel  quadro  di  un  sistema
          dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti: 
              a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando
          che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
              b) nei documenti di gara precisano almeno la  natura  e
          la quantita' stimata degli acquisti previsti, nonche' tutte
          le informazioni necessarie riguardanti il sistema  dinamico
          d'acquisizione, comprese le modalita' di funzionamento  del
          sistema, il dispositivo elettronico utilizzato  nonche'  le
          modalita' e le specifiche tecniche di collegamento; 
              c) indicano  un'eventuale  divisione  in  categorie  di
          prodotti,  lavori  o  servizi  e  le  caratteristiche   che
          definiscono le categorie; 
              d) offrono  accesso  libero,  diretto  e  completo,  ai
          documenti di gara a norma dell'articolo 74. 
              7.  Le  stazioni  appaltanti  concedono  a  tutti   gli
          operatori  economici,  per  il  periodo  di  validita'  del
          sistema  dinamico  di  acquisizione,  la  possibilita'   di
          chiedere di essere ammessi al sistema  alle  condizioni  di
          cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali
          domande in base ai criteri di selezione entro dieci  giorni
          lavorativi dal loro ricevimento.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi
          motivati, in particolare per  la  necessita'  di  esaminare
          documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo  se
          i criteri di selezione siano stati soddisfatti.  In  deroga
          al  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  a  condizione  che
          l'invito  a  presentare  offerte  per  il   primo   appalto
          specifico nel sistema  dinamico  di  acquisizione  non  sia
          stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare  il
          periodo di  valutazione,  purche'  durante  il  periodo  di
          valutazione  prorogato  non  sia  emesso  alcun  invito   a
          presentare offerte. Le  stazioni  appaltanti  indicano  nei
          documenti di gara la durata massima del  periodo  prorogato
          che intendono applicare. Le stazioni appaltanti  comunicano
          al piu' presto all'operatore economico  interessato  se  e'
          stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 
              8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti
          ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico  appalto
          nell'ambito   del   sistema   dinamico   di   acquisizione,
          conformemente all'articolo 75 e  all'articolo  131.  Se  il
          sistema dinamico di  acquisizione  e'  stato  suddiviso  in
          categorie  di  prodotti,  lavori  o  servizi,  le  stazioni
          appaltanti  invitano  tutti  i  partecipanti  ammessi  alla
          categoria  che  corrisponde  allo   specifico   appalto   a
          presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto: 
              a)  nei  settori   ordinari,   all'offerente   che   ha
          presentato la migliore offerta sulla base  dei  criteri  di
          aggiudicazione   enunciati   nel   bando   di   gara    per
          l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; 
              b)  nei  settori   speciali,   all'offerente   che   ha
          presentato la migliore offerta sulla base  dei  criteri  di
          aggiudicazione   enunciati   nel   bando   di   gara    per
          l'istituzione  del  sistema   dinamico   di   acquisizione,
          nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di
          indizione di gara si usa un  avviso  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,   nell'invito   a   presentare
          un'offerta. 
              9. I criteri di cui  al  comma  8,  lettere  a)  e  b),
          possono, all'occorrenza,  essere  precisati  nell'invito  a
          presentare offerte. 
              10.   Nei   settori   ordinari,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici possono esigere, in  qualsiasi  momento  nel
          periodo di validita' del sistema dinamico di  acquisizione,
          che  i  partecipanti  ammessi  innovino  o  aggiornino   il
          documento di gara unico europeo  di  cui  all'articolo  85,
          entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  in  cui  e'
          trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si
          applica per tutto  il  periodo  di  validita'  del  sistema
          dinamico di acquisizione. 
              11. Nei settori speciali, gli enti  aggiudicatori  che,
          ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di  esclusione
          e criteri di selezione previsti dagli  articoli  80  e  83,
          possono  esigere,  in  qualsiasi  momento  nel  periodo  di
          validita' del  sistema  dinamico  di  acquisizione,  che  i
          partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento  di
          gara unico europeo di cui  all'articolo  85,  entro  cinque
          giorni lavorativi dalla  data  in  cui  e'  trasmessa  tale
          richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7,  si  applica  per
          tutto il periodo  di  validita'  del  sistema  dinamico  di
          acquisizione. 
              12. Le  stazioni  appaltanti  indicano  nell'avviso  di
          indizione di gara  il  periodo  di  validita'  del  sistema
          dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione  di
          qualsiasi  variazione  di   tale   periodo   di   validita'
          utilizzando i seguenti modelli di formulari: 
              a) se il periodo di validita' e' modificato senza porre
          fine al sistema, il  modello  utilizzato  inizialmente  per
          l'avviso di indizione di gara per il  sistema  dinamico  di
          acquisizione; 
              b) se  e'  posto  termine  al  sistema,  un  avviso  di
          aggiudicazione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2. 
              13. Non possono essere posti a carico  degli  operatori
          economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di
          acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima
          o nel corso del periodo di validita' del  sistema  dinamico
          di acquisizione. 
              14. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  anche
          avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,   puo'   provvedere   alla
          realizzazione  e  gestione  di  un  sistema   dinamico   di
          acquisizione   per   conto   delle   stazioni   appaltanti,
          predisponendo    gli     strumenti     organizzativi     ed
          amministrativi,  elettronici   e   telematici   e   curando
          l'esecuzione di tutti i servizi informatici,  telematici  e
          di consulenza necessari.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  9  dell'articolo
          32 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento 
              1. - 8. Omissis 
              9. Il contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
              Omissis.". 
              comma 587 
              Il testo del comma 3-ter  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge   n.   95   del   2012,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  come
          modificato dal presente comma e dal comma 582 e'  riportato
          nelle Note all'art. 1, comma 582. 
              comma 588 
              Si riporta il testo vigente del comma 15  dell'articolo
          83 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 
              1. - 14. Omissis 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              Omissis.". 
              comma 589 
              Si riporta il testo del comma 514-bis  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "514-bis. Per i beni  e  servizi  la  cui  acquisizione
          riveste particolare  rilevanza  strategica  secondo  quanto
          indicato nel Piano  triennale  di  cui  al  comma  513,  le
          amministrazioni  statali,  centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine  e
          grado, delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza  ed
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  ricorrono  a
          Consip Spa, nell'ambito del Programma di  razionalizzazione
          degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip  Spa  puo'
          supportare  i  soggetti  di  cui  al   periodo   precedente
          nell'individuazione    di    specifici    interventi     di
          semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei
          processi  amministrativi.  Per  le  attivita'  di  cui   al
          presente comma e' previsto un  incremento  delle  dotazioni
          destinate    al    finanziamento    del    Programma     di
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
          pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
          l'anno 2018, a euro 4.300.000 per  l'anno  2019  e  a  euro
          1.500.000 annui a decorrere dal 2020. 
              Omissis.". 
              comma 590 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge
          n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art.  1,  comma
          108. 
              comma 591 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  300
          del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 583. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   21-sexies
          dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.  78  del  2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              "Art.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1. - 21-quinquies. Omissis 
              21-sexies.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo  48,
          comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'articolo  19,  comma   5-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
              Omissis.". 
              comma 592 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          2013, n. 132 recante "Regolamento concernente le  modalita'
          di  adozione  del   piano   dei   conti   integrato   delle
          amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91" e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  novembre  2013,  n.
          279, S.O. 
              comma 594 
              Si riporta il testo vigente del comma 506 dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "506.  Il  versamento  al  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio dello Stato previsto per i risparmi  conseguiti  a
          seguito  dell'applicazione  delle   norme   che   prevedono
          riduzioni di spesa  per  le  amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle societa' e'  da
          intendersi  come  versamento  da  effettuare  in  sede   di
          distribuzione del dividendo, ove nel  corso  dell'esercizio
          di riferimento la societa' abbia conseguito un utile e  nei
          limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai  fini
          di cui al precedente periodo, in sede di  approvazione  del
          bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano  i  poteri
          dell'azionista  deliberano,  in  presenza   di   utili   di
          esercizio,  la  distribuzione  di   un   dividendo   almeno
          corrispondente al  risparmio  di  spesa  evidenziato  nella
          relazione sulla gestione ovvero per  un  importo  inferiore
          qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge n. 193 del 2016,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225: 
              "Art. 1. Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Salvo  quanto  previsto   dal   presente   decreto,
          l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e'  sottoposta  alle
          disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
          alle persone giuridiche private. Ai fini dello  svolgimento
          della  propria  attivita'  e'  autorizzata  ad   utilizzare
          anticipazioni di cassa. 
              Omissis.". 
              comma 601 
              Il testo del citato decreto legislativo 30 giugno 1994,
          n. 509 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 487. 
              Il testo del citato  decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 487. 
              Si riporta il testo vigente del comma 183 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
              "183. Agli enti di diritto privato di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno
          2020 non si applicano le norme di contenimento delle  spese
          previste a carico degli altri soggetti inclusi  nell'elenco
          delle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato, individuate dall'Istituto  nazionale
          di statistica ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ferme  restando,  in  ogni
          caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
          di personale. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto,  pari  a  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2020,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189. 
              Omissis.". 
              comma 602 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          57 del citato decreto-legge n. 124 del 2019: 
              "Art. 57. Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti
          locali 
              1. Omissis 
              2. A  decorrere  dall'anno  2020,  alle  regioni,  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti  locali
          e ai  loro  organismi  e  enti  strumentali  come  definiti
          dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
          2011, n. 118, nonche' ai loro  enti  strumentali  in  forma
          societaria, cessano di applicarsi le norme  in  materia  di
          contenimento e di riduzione della spesa per  formazione  di
          cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 
              1. Omissis 
              2. Ai fini del presente decreto: 
              a) per enti strumentali si intendono gli  enti  di  cui
          all'art.  11-ter,  distinti  nelle  tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
              b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
          locali si intendono le  loro  articolazioni  organizzative,
          anche  a  livello   territoriale,   dotate   di   autonomia
          gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
          gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da   legge   e   le
          istituzioni di cui  all'art.  114,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
              Omissis.". 
              comma 603 
              Si riporta il testo del comma 30 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "30.  Le  somme  derivanti   dalle   restituzioni   dei
          finanziamenti concessi alle imprese ai sensi  dell'articolo
          3 della legge  24  dicembre  1985,  n.  808,  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro, con
          decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  agli
          appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico per le medesime finalita'  di  cui
          alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le  risorse  di
          cui al presente comma non  possono  essere  in  alcun  modo
          destinate al finanziamento  del  programma  F-35  Lightning
          II-JSF (Joint Strike Fighter). 
              Omissis.". 
              comma 604 
              La legge 17 agosto 1957,  n.  848  recante  "Esecuzione
          dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San  Francisco
          il 26 giugno  1945"  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  25
          settembre 1957, n. 238, S.O. 
              comma 605 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  1  della
          legge 3 agosto 1998,  n.  315  (Interventi  finanziari  per
          l'universita' e la ricerca), come modificato dalla presente
          legge: 
              "4. Le universita' possono utilizzare personale docente
          in servizio presso  istituzioni  scolastiche,  al  fine  di
          svolgere  compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e   di
          coordinamento del medesimo con altre  attivita'  didattiche
          nell'ambito di corsi di laurea in scienze della  formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle scuole secondarie. Le modalita' di  utilizzazione  di
          detto personale sono determinate con decreti del  Ministero
          della pubblica istruzione, nel limite di un  onere  per  il
          bilancio  dello  Stato,  relativo   alla   spesa   per   la
          sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi  per
          il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999,  di  euro  25,8
          milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni  annui
          per l'anno 2019 e di euro  11,6  milioni  a  decorrere  dal
          2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni  del
          presente  comma,  tali  modalita'  sono  individuate  nella
          concessione di esoneri parziali dal servizio.  Gli  atenei,
          con proprie disposizioni, adottano  apposite  procedure  di
          valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
          utilizzare, sulla  base  di  criteri  generali  determinati
          dalla commissione di cui all'articolo  4,  comma  5,  della
          legge 9  maggio  1989,  n.  168,  nonche'  disciplinano  le
          modalita'  di  partecipazione  dei  predetti  docenti  agli
          organi  accademici.  Delle  commissioni  incaricate   dagli
          atenei di provvedere  alle  valutazioni  comparative  fanno
          comunque parte  componenti  designati  dall'amministrazione
          scolastica. 
              Omissis.". 
              comma 606 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  6  del
          citato decreto legislativo n. 30 del 2013, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 6 Assegnazione a titolo oneroso  delle  quote  di
          emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia 
              1. - 3. Omissis 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure
          di versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dei
          proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1
          e la successiva  riassegnazione,  per  la  parte  eccedente
          l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da
          assegnare  al  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita'
          destinate a  finanziare  iniziative  contro  i  cambiamenti
          climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per
          ridurre le emissioni di gas  ad  effetto  serra,  per  dare
          attuazione all'articolo 21-bis della direttiva  2003/87/CE,
          per favorire l'adattamento  agli  effetti  dei  cambiamenti
          climatici  nella  Unione  europea  e   nei   Paesi   terzi,
          segnatamente nei Paesi in via di sviluppo,  per  finanziare
          la ricerca e  lo  sviluppo  ai  fini  della  mitigazione  e
          dell'adattamento,  anche,  in  particolare,   nel   settore
          dell'aeronautica e del  trasporto  aereo,  per  ridurre  le
          emissioni  attraverso   modi   di   trasporto   scarsamente
          inquinanti e per coprire i costi di  gestione  del  sistema
          comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere
          la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo
          2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre  2007,  n.
          244.". 
              comma 607 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,   n.   30
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione): 
              "Art. 6. Sgravi contributivi. 
              1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente  di
          mare,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,   le   imprese
          armatrici, per il  personale  avente  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 119 del codice della navigazione ed  imbarcato
          su  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  di   cui
          all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
          esonerati dal versamento dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali dovuti per legge (28). Il relativo onere e' a
          carico della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
          istituti contrattuali lavoratori portuali  in  liquidazione
          di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  22
          gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'  rimborsato  su  conforme
          rendicontazione. 
              1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
          nel registro internazionale adibite a traffici  commerciali
          tra   porti   appartenenti   al    territorio    nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un  altro  Stato,
          la disposizione di cui al comma 1 si applica  a  condizione
          che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il  versamento
          delle   ritenute   alla   fonte,   sia   stato    imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario. 
              2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma  20,  del
          decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  647,  e'
          prorogato,  per  l'anno  1997,  a  favore   delle   imprese
          armatrici   ai   sensi   ed   alle   condizioni    previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
          n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 343. 
              3. Il contributo di cui al comma 2 si  somma  a  quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge. I benefici medesimi, complessivamente,  non  possono
          superare per ciascuna nave il  massimale  fissato  su  base
          annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383.  Ai
          fini dell'erogazione del presente beneficio va  assunto  il
          valore medio di  cambio  attribuito  alla  moneta  italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.". 
              comma 609 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 14 e 15  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
              "Art.  14.  Disposizioni  in  materia  di  accesso   al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi 
              1. In via sperimentale per il triennio  2019-2021,  gli
          iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
          forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima,  gestite
          dall'INPS,  nonche'   alla   gestione   separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
          al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
          di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
          definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito  entro
          il  31  dicembre  2021   puo'   essere   esercitato   anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. Ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione
          quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali
          di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'  titolari  di
          trattamento pensionistico a carico di  una  delle  predette
          gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi
          non  coincidenti   nelle   stesse   gestioni   amministrate
          dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
          commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
          Ai fini della decorrenza della pensione di cui al  presente
          comma trovano applicazione  le  disposizioni  previste  dai
          commi 4, 5, 6  e  7.  Per  i  lavoratori  dipendenti  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  caso  di
          contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
          ai   fini   della   decorrenza   della   pensione   trovano
          applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
              3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data
          dal primo giorno di decorrenza della pensione e  fino  alla
          maturazione dei requisiti per l'accesso  alla  pensione  di
          vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente  o  autonomo,
          ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro   autonomo
          occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del  trattamento  pensionistico  dal  1°  aprile
          2019. 
              5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che  maturano  dal  1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
              6. Tenuto conto  della  specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
              a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data  di
          entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
          dal comma 1, conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
              b)  i  dipendenti  pubblici  che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
              c) la domanda di  collocamento  a  riposo  deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
              d) limitatamente al diritto alla  pensione  quota  100,
          non  trova  applicazione  l'articolo  2,   comma   5,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              7. Ai fini del conseguimento della pensione  quota  100
          per il personale del comparto scuola ed AFAM  si  applicano
          le disposizioni di cui  all'articolo  59,  comma  9,  della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In  sede   di   prima
          applicazione,  entro  il  28  febbraio  2019,  il  relativo
          personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda  di
          cessazione   dal   servizio   con    effetti    dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
              7-bis.  Al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti  della
          pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,   nel   primo   dei
          concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   bandito
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  le  graduatorie  di
          merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti  un
          punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
          titoli  valutabili  e'   particolarmente   valorizzato   il
          servizio  svolto  presso  le  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito  un
          punteggio fino al 50 per cento del  punteggio  attribuibile
          ai titoli. 
              8. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
              9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
              10. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
              10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di
          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di
          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la
          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,  comma
          300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  comunque  per
          l'anno    2019,    il    reclutamento     del     personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove d'esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
          prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
          concorso siano in numero superiore a tre  volte  il  numero
          dei posti banditi; 
              2) la  possibilita'  di  espletare  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per  i  profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-quater. Quando si procede all'assunzione di  profili
          professionali    del     personale     dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     gia'     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 10-ter e 10-quater non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-septies. Ai fini della compensazione  degli  effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
              10-octies. Al fine di far fronte alle gravi  scoperture
          di organico degli uffici preposti alle attivita' di  tutela
          e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale   derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
          Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-octies possono  essere  svolti
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento,   con   modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore  a  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-decies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-undecies. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019." 
              "Art. 15. Riduzione anzianita' contributiva per accesso
          al   pensionamento   anticipato   indipendente    dall'eta'
          anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali 
              1. Il comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
          «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con  riferimento  ai
          soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO  e
          delle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della   medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
          maturazione dei predetti requisiti». 
              2. Al requisito contributivo di  cui  all'articolo  24,
          comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
          e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti  alla  speranza
          di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              3. In sede di prima applicazione i soggetti  che  hanno
          maturato i requisiti dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conseguono  il
          diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2019, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          28 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              "Art. 28. Disposizioni finanziarie 
              1. - 2. Omissis 
              3. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo
          1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  l'INPS
          provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per
          gli anni seguenti, al monitoraggio del  numero  di  domande
          per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli
          14, 15 e 16, inviando entro il 10 del  mese  successivo  al
          periodo di monitoraggio, al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a  carattere
          prospettico, relativi alle domande accolte. 
              Omissis.". 
              comma 610 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 69 del citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti 
              1. Le pubbliche amministrazioni che siano  titolari  di
          soluzioni e programmi informatici realizzati su  specifiche
          indicazioni del committente pubblico,  hanno  l'obbligo  di
          rendere disponibile il relativo codice  sorgente,  completo
          della documentazione e rilasciato  in  repertorio  pubblico
          sotto licenza aperta, in uso gratuito  ad  altre  pubbliche
          amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano
          adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni  di
          ordine   e   sicurezza   pubblica,   difesa   nazionale   e
          consultazioni elettorali. 
              2.  Al  fine  di  favorire  il  riuso   dei   programmi
          informatici di proprieta' delle pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche  di
          progetto e' previsto, salvo che cio' risulti eccessivamente
          oneroso    per    comprovate    ragioni    di     carattere
          tecnico-economico, che  l'amministrazione  committente  sia
          sempre titolare di  tutti  i  diritti  sui  programmi  e  i
          servizi  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, appositamente sviluppati per essa. 
              2-bis. Al medesimo fine di cui al comma  2,  il  codice
          sorgente,  la  documentazione  e  la  relativa  descrizione
          tecnico funzionale di tutte le  soluzioni  informatiche  di
          cui al comma  1  sono  pubblicati  attraverso  una  o  piu'
          piattaforme  individuate  dall'AgID   con   proprie   Linee
          guida.". 
              comma 612 
              Il testo del  comma  15  dell'articolo  83  del  citato
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 97. 
              comma 613 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              comma 614 
              Si riporta il testo dell'articolo  39  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di  pubblica  amministrazione),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 39. Convenzioni in materia di sicurezza. 
              1. Nell'ambito delle direttive impartite  dal  Ministro
          dell'interno  per  il   potenziamento   dell'attivita'   di
          prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza  puo'
          stipulare  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati
          dirette  a  fornire,  con  la  contribuzione  degli  stessi
          soggetti,    servizi    specialistici,    finalizzati    ad
          incrementare la sicurezza pubblica. 
              2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei
          mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi
          aggiuntivi  sostenuti  dal  Ministero  dell'interno,  nella
          corresponsione  al  personale   impiegato   di   indennita'
          commisurate  a  quelle  vigenti  per  servizi  analoghi   o
          determinate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sentite  le
          organizzazioni sindacali del personale rappresentative  sul
          piano nazionale. 
              3. Per le convenzioni di cui al comma 1  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non
          si applica alle convenzioni  stipulate  in  attuazione  del
          presente articolo. 
              4-bis.  Nell'ambito  delle  direttive   impartite   dal
          Ministro  dell'interno   per   la   semplificazione   delle
          procedure amministrative e per  la  riduzione  degli  oneri
          amministrativi  negli  uffici  di  pubblica  sicurezza,  il
          Ministero dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri
          aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,   convenzioni   con
          concessionari di pubblici servizi dotati  di  una  rete  di
          sportelli capillare su tutto il  territorio  nazionale,  di
          infrastrutture  logistiche   e   piattaforme   tecnologiche
          integrate, che siano Identity Provider  e  che  abbiano  la
          qualifica   di    Certification    Authority    accreditata
          dall'Agenzia  per   l'Italia   digitale,   con   esperienza
          pluriennale nella ricezione,  digitalizzazione  e  gestione
          delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
          e nei servizi finanziari di pagamento, per  la  raccolta  e
          l'inoltro  agli  uffici  dell'Amministrazione  dell'interno
          delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati
          ai medesimi uffici nonche'  per  lo  svolgimento  di  altre
          operazioni  preliminari  all'adozione   dei   provvedimenti
          richiesti   e   per   l'eventuale   inoltro,   ai   privati
          interessati,  dei  provvedimenti  o  atti  conseguentemente
          rilasciati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  si
          determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
          rilascio dei provvedimenti richiesti. 
              4-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  4-bis,  gli
          incaricati del pubblico servizio,  addetti  alle  procedure
          definite dalle convenzioni,  procedono  all'identificazione
          degli   interessati,   anche   attraverso    riconoscimento
          biometrico e firma  grafometrica,  con  l'osservanza  delle
          disposizioni di legge o di regolamento in  vigore  per  gli
          addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o  atti
          destinati alle pubbliche amministrazioni.". 
              comma 616 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  6
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.  95  del  2012,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              "Art. 3 Razionalizzazione  del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive 
              1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'    della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie   di   raggiungimento   degli   obiettivi    di
          contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  provvedimento,  per  gli
          anni 2012, 2013, 2014,  2015,  2016,  2017,  2018  e  2019,
          l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli   indici
          ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si  applica  al
          canone dovuto  dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
              2.  Al  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
          settembre  2005,  n.  296  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) la lettera b) dell'articolo 10 e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              «b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
          destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
          diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo  21
          della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle  regioni  e  agli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n.  267,  puo'  essere  concesso  l'uso  gratuito  di  beni
          immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
          istituzionali»; 
              b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
              c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
              2-bis.  All'articolo  1,  comma  439,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) le parole  «di  enti  locali  territoriali  e»  sono
          soppresse; 
              b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli  stessi
          enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni  e  gli
          enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato,
          per le finalita'  istituzionali  di  queste  ultime,  l'uso
          gratuito di immobili di loro proprieta'.». 
              3. Per i contratti in corso alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le regioni e gli  enti  locali
          hanno facolta' di  recedere  dal  contratto,  entro  il  31
          dicembre 2013, anche in  deroga  ai  termini  di  preavviso
          stabiliti dal contratto. 
              4. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° luglio  2014  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c.,  anche
          in deroga alle eventuali clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' delle risorse finanziarie  necessarie
          per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
          per il periodo di durata del contratto di locazione; 
              b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato  delle
          esigenze allocative in  relazione  ai  fabbisogni  espressi
          agli  esiti  dei  piani   di   razionalizzazione   di   cui
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n.  191,  ove  gia'  definiti,   nonche'   di   quelli   di
          riorganizzazione ed accorpamento delle  strutture  previste
          dalle norme vigenti. 
              4-bis. Per le caserme delle  Forze  dell'ordine  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ospitate  presso
          proprieta' private, i comuni appartenenti al territorio  di
          competenza delle stesse possono  contribuire  al  pagamento
          del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle
          entrate. 
              5. In mancanza delle condizioni  di  cui  al  comma  4,
          lett. a) e b),  i  relativi  contratti  di  locazione  sono
          risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni  nei
          tempi  e  nei  modi  ivi   pattuiti;   le   Amministrazioni
          individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
          economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
          delle predette condizioni. Pur in  presenza  delle  risorse
          finanziarie necessarie per il pagamento dei  canoni,  degli
          oneri  e  dei   costi   d'uso,   l'eventuale   prosecuzione
          nell'utilizzo   dopo   la   scadenza   da    parte    delle
          Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui  al
          primo periodo del comma 4 e degli  enti  pubblici  vigilati
          dai Ministeri degli immobili gia'  condotti  in  locazione,
          per i quali la  proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di
          recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
          presente comma, deve essere  autorizzata  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia
          e delle Finanze, sentita  l'Agenzia  del  Demanio.  Per  le
          altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al  primo
          periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo  di
          vertice   dell'Amministrazione   e   l'autorizzazione    e'
          trasmessa all'Agenzia del Demanio  per  la  verifica  della
          convenienza tecnica ed economica.  Ove  la  verifica  abbia
          esito negativo, l'autorizzazione e gli atti  relativi  sono
          trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
          conti. 
              6. Per i contratti  di  locazione  passiva,  aventi  ad
          oggetto immobili ad  uso  istituzionale  di  proprieta'  di
          terzi, di nuova stipulazione a cura  delle  Amministrazioni
          di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
          sul  canone  congruito  dall'Agenzia  del  Demanio,   ferma
          restando la permanenza dei  fabbisogni  espressi  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
          definiti,  nonche'  in  quelli   di   riorganizzazione   ed
          accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 
              Omissis.". 
              comma 618 
              Si riporta il testo vigente dei commi  222  e  seguenti
          dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              Commi 1. - 221. Omissis 
              222.   A   decorrere   dal   1º   gennaio   2010,    le
          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, incluse  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  e   le   agenzie,   anche   fiscali,   comunicano
          annualmente all'Agenzia del demanio, entro il  31  gennaio,
          la previsione triennale: a) del loro fabbisogno  di  spazio
          allocativo; b) delle superfici da esse  occupate  non  piu'
          necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
          all'Agenzia del demanio, entro  il  30  settembre  di  ogni
          anno, le istruttorie  da  avviare  nell'anno  seguente  per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
          perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
          222  rapportando  gli  stessi   alle   effettive   esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o  di
          ristrutturazione  integrale,  il  rapporto  mq/addetto   e'
          determinato dall'Agenzia del Demanio entro il  31  dicembre
          2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi  di
          spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito
          della  razionalizzazione  degli  spazi  e'   dalle   stesse
          utilizzata, in sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
          previsione per l'anno successivo a quello in cui  e'  stata
          verificata  e   accertata   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
          di   spesa   conseguiti,   per   essere   destinata    alla
          realizzazione di progetti di miglioramento  della  qualita'
          dell'ambiente di lavoro e di  miglioramento  del  benessere
          organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
          razionalizzazione.  Al  fine  di  pervenire  ad   ulteriori
          risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
          comma 222 comunicano all'Agenzia del  demanio,  secondo  le
          modalita' ed i termini determinati  con  provvedimento  del
          direttore della medesima Agenzia, i dati e le  informazioni
          relativi ai costi per l'uso  degli  edifici  di  proprieta'
          dello  Stato  e  di  terzi  dalle  stesse  utilizzati.  Con
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio  sono
          comunicati gli indicatori di  performance  elaborati  dalla
          medesima Agenzia in termini di costo  d'uso/addetto,  sulla
          base dei dati e delle informazioni fornite  dalle  predette
          Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due  anni
          dalla pubblicazione del  relativo  provvedimento  nel  sito
          internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
          ai migliori indicatori di  performance  ivi  riportati.  In
          caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia  del
          demanio ne effettua la segnalazione alla  Corte  dei  conti
          per   gli   atti   di    rispettiva    competenza.    Nella
          predisposizione   dei    piani    di    ottimizzazione    e
          razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere
          tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla
          riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese  quelle
          recate  dal  presente  decreto.  Le  presenti  disposizioni
          costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
          negli ambiti di rispettiva competenza,  adeguano  i  propri
          ordinamenti.  A  tal  fine,  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, e' istituito  un  tavolo  tecnico  permanente  con  il
          compito di supportare l'adeguamento degli  enti  locali  ai
          citati principi e monitorarne lo stato di attuazione. 
              222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni. 
              222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio. 
              222-quinquies. Al fine di  dare  concreta  e  sollecita
          attuazione ai piani di razionalizzazione di  cui  ai  commi
          222  e  seguenti,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e'
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          un fondo denominato "Fondo per la  razionalizzazione  degli
          spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni  di  euro.
          Il  Fondo  ha  la  finalita'  di  finanziare  le  opere  di
          riadattamento   e    ristrutturazione    necessarie    alla
          riallocazione delle amministrazioni statali in  altre  sedi
          di  proprieta'  dello  Stato  ed  e'  alimentato,   secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da: 
              a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi
          derivanti  dalle  nuove  operazioni  di  valorizzazione   e
          cessione degli immobili di proprieta' dello Stato che  sono
          versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo; 
              b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi
          rivenienti  dalla  riduzione  della  spesa  per   locazioni
          passive determinati con decreti del Ministro  dell'economia
          e delle finanze. 
              Omissis.". 
              comma 619 
              Il testo del comma 222  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 618. 
              comma 620 
              Il testo del comma 222 e seguenti dell'articolo 2 della
          citata legge n.  191  del  2009  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 618. 
              comma 621 
              Si riporta il testo del comma 8-quater dell'articolo 33
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare 
              1. - 8-ter. Omissis 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al  predetto  Dicastero,  a
          fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
          riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
          30 per cento del valore di apporto dei beni,  da  impiegare
          con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e  alla
          riorganizzazione   del   settore    infrastrutturale,    ad
          esclusione  di  spese  di  natura  ricorrente.  Le  risorse
          monetarie  derivanti  dall'alienazione  delle  quote   sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate alle  spese  di  investimento  dello  stato  di
          previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  in
          aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie  iscritte  nel
          medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
          procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione del risparmio,  il  Ministero
          della  difesa  non  puo'  alienare  la  maggioranza   delle
          predette quote. Con decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,
          sono assegnate una parte delle restanti quote dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti previsti dall'articolo  33-bis,  rientrano  nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di  cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo dei commi 10 e 11-bis dell'articolo
          307 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  307  Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa 
              1. - 9. Omissis 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori  e
          del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Agenzia  del
          demanio, individua, con uno o piu'  decreti,  gli  immobili
          militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  da
          alienare secondo le seguenti procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della  difesa  che  puo'  avvalersi  del  supporto
          tecnico-operativo   di   una   societa'   pubblica   o    a
          partecipazione  pubblica  con  particolare   qualificazione
          professionale  ed  esperienza   commerciale   nel   settore
          immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2022,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 
              11. Omissis 
              11-bis. In materia  di  valorizzazione  e  dismissione,
          nonche'   di   trasferimento   o   conferimento   a   fondi
          immobiliari, di beni immobili del Ministero  della  difesa,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
              a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre   2001,   n.   410,   introdotto
          dall'articolo 27, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              b)  articoli  43  e  53,  comma  2,  lettera  a),   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
              c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio  2011,  n.  111,  introdotto  dall'articolo
          23-ter, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
              d) comma 1 dell'articolo  6  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e successive modificazioni; 
              d-bis) [Abrogata].". 
              comma 622 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  184,  comma
          5-bis.3, e 241-bis, commi  4-bis  e  4-octies  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 184 (Classificazione) 
              1. - 5-bis.2 Omissis 
              5-bis.3. Entro trenta giorni dal  termine  del  periodo
          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'
          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento
          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro
          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi
          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile
          2010. 
              Omissis." 
              "Art. 241-bis (Aree Militari) 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle
          Forze armate adotta un  piano  di  monitoraggio  permanente
          sulle  componenti  di  tutte  le  matrici   ambientali   in
          relazione alle attivita'  svolte  nel  poligono,  assumendo
          altresi' le  iniziative  necessarie  per  l'estensione  del
          monitoraggio, a cura degli organi  competenti,  anche  alle
          aree  limitrofe  al  poligono.  Relativamente  ai  poligoni
          temporanei o semi-permanenti il predetto piano e'  limitato
          al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate. 
              4-ter. - 4-septies. Omissis 
              4-octies.  Ferme  restando   le   competenze   di   cui
          all'articolo 9 del decreto del  Ministro  della  difesa  22
          ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          15  aprile  2010,  l'ISPRA  provvede  alle   attivita'   di
          vigilanza  sul  rispetto  della   normativa   sui   rifiuti
          avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita'  definite  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              Omissis.". 
              comma 626 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e  10-bis
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 10 Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e
          di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le
          differenze   piu'    significative    tra    lo    scenario
          macroeconomico e finanziario scelto e le  previsioni  della
          Commissione, con  particolare  riferimento  alle  variabili
          esogene adottate; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con
          quanto  previsto  dall'ordinamento  europeo,  indicati  per
          ciascun anno del periodo di  riferimento,  in  rapporto  al
          prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
          alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche
          ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,  primo
          periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi, anche ai fini di quanto  previsto  dall'articolo
          3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre  2012,
          n. 243; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario; 
              l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono
          avere  effetti  sui  bilanci  pubblici,  ai   sensi   della
          direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              [e) in coerenza con gli obiettivi di cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche;] 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione  sociale  e  alla  sanita',  sul  debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  e  sul  relativo  costo  medio,
          nonche'  sull'ammontare  della  spesa  per  interessi   del
          bilancio  dello  Stato  correlata  a  strumenti  finanziari
          derivati. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione  del
          DEF,  si  verifichino  gli  eventi   eccezionali   di   cui
          all'articolo 6 della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  la
          relazione di cui al comma 3 del medesimo  articolo  6  puo'
          essere presentata alle Camere come annesso al DEF. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di  cui  all'articolo  21,  comma
          1-bis,  secondo   periodo,   nonche'   all'attuazione   del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1, anche attraverso interventi di carattere  ordinamentale,
          organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
          I regolamenti parlamentari determinano  le  procedure  e  i
          termini per l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              10-bis. In apposito allegato al  DEF,  predisposto  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
          forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo
          triennio, degli indicatori di benessere equo e  sostenibile
          selezionati e definiti dal Comitato per gli  indicatori  di
          benessere equo e  sostenibile,  istituito  presso  l'ISTAT,
          nonche' le  previsioni  sull'evoluzione  degli  stessi  nel
          periodo di  riferimento,  anche  sulla  base  delle  misure
          previste per il raggiungimento degli obiettivi di  politica
          economica di cui al comma 2, lettera f),  e  dei  contenuti
          dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui  al
          comma 5. 
              10-ter.  Con  apposita   relazione,   predisposta   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
          forniti  dall'ISTAT,  da  presentare  alle  Camere  per  la
          trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro
          il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione
          dell'andamento  degli  indicatori  di  benessere   equo   e
          sostenibile, di cui  al  comma  10-bis,  sulla  base  degli
          effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
          in corso. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni."