art. 1 (commi 101-200)
  101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti
e  delle  attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 e' autorizzata la spesa
annua di 2 milioni di euro per quindici anni  a  decorrere  dall'anno
2006 a favore degli enti locali organizzatori. 
  102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,
e' sostituito dal seguente: 
  "3. Gli stralci dello schema previsionale e  programmatico  di  cui
all'articolo 3  e  il  piano  di  ricostruzione  e  sviluppo  di  cui
all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale  secondo
le procedure disciplinate dalla normativa  della  regione  Lombardia,
nel quadro delle  medesime  disponibilita'  finanziarie.  La  regione
Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri l'assetto del piano aggiornato". 
  103. Le somme versate  nel  periodo  d'imposta  2005  a  titolo  di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per  la  responsabilita'  civile  per   i   danni   derivanti   dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di  massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro dell'ambiente 23  marzo  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza  di  300  euro  per  ciascun  veicolo,   possono   essere
utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1°  gennaio
al  31  dicembre  2006,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75  milioni
di euro; in tal  caso,  la  quota  utilizzata  in  compensazione  non
concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle  imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sulla base  delle  indicazioni  fornite  a  consuntivo
dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare  sulla  contabilita'
speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare  le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni  effettuate  ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111. 
  104. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi  all'anno  2005,  e'  autorizzato  il  rimborso  per
ulteriori 30 milioni di euro. 
  105. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
50 milioni di euro. 
  106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data  del  31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese  non  documentate  di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta  anche  per  i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di  quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o  delle
regioni confinanti. Ai fini di  quanto  previsto  dal  primo  periodo
nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40,  introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. 
  107. Relativamente all'anno 2005, alle  imprese  di  autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3°  e
3° super, e' riconosciuto l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non  superiori  a  20,  determinato  con  decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro. 
  108. Al fine di  agevolare  il  processo  di  riforma  del  settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo  2005,  n.
32, favorendo la riqualificazione del sistema  imprenditoriale  anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da  renderle
piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e'  istituito
nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per  misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di  80  milioni
di  euro  per  l'anno  2006.  Con  regolamento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al  primo
periodo. 
  109.  All'articolo  6  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi". 
  110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del  decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006". 
  111. All'articolo 22,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3  del
decreto-legge   30   dicembre   2004,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  le  parole:  "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
  112. La lettera e) del comma 10  dell'articolo  8  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata. 
  113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111  si
provvede: 
    a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili    per    pagamenti    non    piu'    dovuti,    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che  sono
mantenute nel conto  residui  per  essere  versate,  nell'anno  2006,
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) nel limite di 335 milioni di  euro  con  le  maggiori  entrate
derivanti dalla presente legge. 
  114. In attuazione dell'articolo 38  dello  statuto  della  Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2006  e'  corrisposto
alla Regione siciliana  nella  misura  di  94  milioni  di  euro.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per  l'importo  di  282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  Per  le
stesse finalita' e' corrisposto alla Regione  siciliana,  per  l'anno
2007, un contributo quindicennale di  10  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dallo  stesso  anno  2007.   L'erogazione   dei   predetti
contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico  degli
investimenti, che  la  Regione  siciliana  e'  tenuta  a  realizzare,
finalizzato  all'aumento  del  rapporto  tra  PIL  regionale  e   PIL
nazionale. 
  115. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione   contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,    del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e,  per  il
medesimo periodo, l'aliquota di  cui  al  numero  1)  della  predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; 
    b) le disposizioni in materia  di  aliquota  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    c)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e  in
altri specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    d) le disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre  2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2001,
n. 418; 
    e) le disposizioni in materia  di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    f)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati   nelle   frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28  dicembre  2001,
n. 448; 
    g) le disposizioni in materia di  accisa  concernenti  il  regime
agevolato per il gasolio per  autotrazione  destinato  al  fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,  di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni; 
    h)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  116. L'articolo 62 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo
periodo del comma 5 del medesimo articolo 62  la  denominazione  "oli
usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti  in  Italia.  A
decorrere dal 1° gennaio  2006  l'aliquota  dell'imposta  di  consumo
sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo  unico
e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi. 
  117. All'articolo 19, comma 3, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:  "per  i  sei
periodi  d'imposta  successivi"  fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta  successivi
l'aliquota e' stabilita nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
  119.  Per  l'anno  2006  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  120. Il  termine  del  31  dicembre  2005,  di  cui  al  comma  571
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006. 
  121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al  41  per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli ammontari complessivi e le  altre  condizioni  ivi  previste,  le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  recupero  del   patrimonio
edilizio relative: 
    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; 
    b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.  448,  nel  testo  vigente  al  31  dicembre  2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2006  dai  soggetti  ivi  indicati  che
provvedano alla successiva alienazione o  assegnazione  dell'immobile
entro il 30 giugno 2007. 
  122. All'articolo 2, comma 11, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003,  2004
e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli  anni  2003,  2004,
2005 e 2006". 
  123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza  alla  formazione
del reddito di lavoro  dipendente,  relativamente  ai  contributi  di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
  124. I contribuenti, in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  per
l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, in vigore  al  31  dicembre  2002  ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli. 
  125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)  le  parole:  "31  dicembre  2005"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "31 dicembre 2006"; 
      2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'85 per cento"; 
    b) al comma 5, le parole: "10 per cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 per cento". 
  126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge  1°
agosto 2002, n. 166,  prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2005
dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. 
  127. All'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  4  maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si  interpreta  nel  senso  che  la
pubblicita', in qualunque modo realizzata  dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli  impianti
dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive  dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
pubblicita' di cui al capo I  del  decreto  legislativo  15  novembre
1993, n. 507. 
  129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 
  130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo  il
comma 430, e' inserito il seguente: 
"430-bis. La disposizione di cui al comma  429  si  applica,  con  le
modalita' di cui al comma 431, anche  alle  imprese  individuate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  aventi  le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430  ed  assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati". 
  131.  Ai  fini  della  determinazione  delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze realizzate in seguito alla  cessione  di  partecipazioni
effettuate anche  successivamente  al  periodo  di  imposta  indicato
all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo  12
dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle  relative
partecipazioni e' assunto  al  netto  delle  svalutazioni  dedotte  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. 
  132. All'articolo 27 della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "degli importi delle"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle"; 
    b) al comma 2, primo periodo, le parole:  "delle  minori  imposte
corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di  cui  al
comma 1" e le parole: "dei tributi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"delle entrate dello Stato; alla  riscossione  coattiva  provvede  il
Ministero  dell'interno";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto  di  cui
al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono  inserite
le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'"; 
    c) al comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6"; 
    d) al comma 5, primo periodo,  le  parole  da:  "L'Agenzia  delle
entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti:
"Il  Ministero  dell'interno,   tenuto   conto   dei   dati   forniti
dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di  cui  al
comma 3,  provvede,  ove  risulti  l'obbligo  di  restituzione,",  le
parole: "comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comma  6",  le
parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo
le parole: "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di  ogni
altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo,  le
parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite  dalle  seguenti:
"degli aiuti corrisposti"; 
    e)  al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "del   direttore
dell'Agenzia  delle  entrate"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  secondo
periodo,"; 
    f) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'interno,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per
le politiche comunitarie,  relativamente  alle  parti  di  rispettiva
competenza,  sono  stabilite  le  linee  guida   per   una   corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme  di  recupero  e
per  la  quantificazione  dell'aiuto  indebito,  tenendo  conto   dei
seguenti criteri: osservanza dei  criteri  di  applicazione  al  caso
concreto desumibili in base ai principi del  diritto  comunitario  ed
alla  decisione  di  cui  al  comma  1;   osservanza   dei   principi
costituzionali, dello statuto dei diritti del  contribuente  e  delle
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;  riconoscimento
della parita' di accesso ai regimi  fiscali  alternativi  di  cui  il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza  del  regime  di  aiuti
fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito  pubblico
delle minori imposte versate;  riconoscimento  della  estraneita'  al
recupero  delle  agevolazioni  fiscali  relative  ad  attivita'   non
concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei  contribuenti
nei periodi d'imposta di  fruizione  delle  agevolazioni,  anche  per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere". 
  133. All'articolo 7, comma 2-bis, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta". 
  134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.
158,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "sei   anni"   sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni". 
  135. Per la valorizzazione delle  attivita'  di  ricerca  avanzata,
alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie  di  alta  formazione  europea  ed   internazionale   e
applicazione dei risultati acquisiti dai  consorzi  interuniversitari
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2003, e al decreto del  medesimo  Ministro  del  30
gennaio 2003, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  13
febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto  negli
accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilita' al Polo esterno  della  fiera  di  Milano,  ricomprese
nell'ambito "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla  delibera
del CIPE n. 121 del 21  dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  68  del  21  marzo  2002,  sono
autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per  le  opere  di
viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006,  di
5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro  per  l'anno
2008; a favore  del  comune  di  Milano,  per  la  realizzazione  dei
collegamenti pubblici e delle opere di interscambio  a  servizio  del
Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per  l'anno  2006,
di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2008. 
  137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione  dei
redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si  esegue
il versamento del debito o  il  rimborso  del  credito  d'imposta  se
l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite  di  12
euro. La disposizione si applica anche  alle  dichiarazioni  eseguite
con il  modello  "730".  Se  la  dichiarazione  modello  "730"  viene
comunque  presentata  non  e'  dovuto,  ai  soggetti   che   prestano
assistenza fiscale o al  sostituto  dell'imposta,  alcun  compenso  a
carico del bilancio dello Stato. 
  138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
a modifica di quanto stabilito per il  patto  di  stabilita'  interno
dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome  di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione  superiore
a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione  superiore  a
50.000 abitanti concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per il triennio  2006-2008  con  il  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione.
Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai  commi  139  e
140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
  139. Il complesso delle spese  correnti,  per  ciascuna  regione  a
statuto ordinario, determinato ai  sensi  del  comma  142,  non  puo'
essere superiore, per l'anno 2006,  al  corrispondente  ammontare  di
spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per  gli
anni 2007 e 2008,  non  puo'  essere  superiore  al  complesso  delle
corrispondenti  spese  correnti   dell'anno   precedente   aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5  per  cento.  Per  gli
stessi anni il complesso delle spese in conto  capitale,  determinato
ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore, per  l'anno  2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007  e  2008,
al complesso delle corrispondenti spese in conto  capitale  dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento. 
  140. Per gli stessi fini di cui al comma 139: 
    a) per l'anno  2006,  il  complesso  delle  spese  correnti,  con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai  sensi  del
comma  142,  per  ciascuna  provincia  e  per  ciascun   comune   con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere  superiore  al
corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno  2004  diminuito
del 6,5 per cento limitatamente agli enti  locali  che  nel  triennio
2002-2004 hanno  registrato  una  spesa  corrente  media  pro  capite
inferiore a quella media  pro  capite  della  classe  demografica  di
appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000  abitanti
la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione  della  spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza  e  in  conto  residui,  delle  spese  correnti,   e   per
l'individuazione della popolazione, ai  fini  dell'appartenenza  alla
classe demografica, si tiene conto  della  popolazione  residente  in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti  dall'articolo  156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per tali fini, le classi demografiche e la  spesa  media  pro  capite
sono cosi' individuate: 
      1) per le province con popolazione fino a  400.000  abitanti  e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media  pro  capite
pari a 153,87 euro; 
      2) per le province con popolazione fino a  400.000  abitanti  e
superficie superiore a 3.000 chilometri  quadrati,  spesa  media  pro
capite pari a 176,47 euro; 
      3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 102,03 euro; 
      4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti
e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa  media  pro
capite pari a 113,24 euro; 
      5) per i comuni con popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 589,89 euro; 
      6) per i comuni con popolazione da 10.000  a  19.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro; 
      7) per i comuni con popolazione da 20.000  a  59.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro; 
      8) per i comuni con popolazione da 60.000  a  99.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro; 
      9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 
      10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 
      11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed  oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; 
    b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma  138,  si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno  2008,  si
applica  un  aumento  dell'1,9   per   cento   al   complesso   delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. 
  141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138,  il  complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi  del  comma  143,
non  puo'  essere  superiore,  per  l'anno  2006,  al  corrispondente
ammontare  di  spese  in  conto  capitale  dell'anno  2004  aumentato
dell'8,1 per cento e,  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  al
complesso delle corrispondenti  spese  in  conto  capitale  dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento. 
  142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi  139  e  140
deve essere calcolato, sia per la  gestione  di  competenza  sia  per
quella di cassa, al netto delle: 
    a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina  di
settore; 
    b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore; 
    c)   spese   per   trasferimenti    correnti    destinati    alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato  e
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco
annualmente  pubblicato   in   applicazione   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    d)   spese   di   carattere   sociale   quali   risultano   dalla
classificazione per funzioni  previste  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; 
    e) spese per interessi passivi; 
    f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato  di
emergenza; 
    g) spese per oneri derivanti da  sentenze  che  originino  debiti
fuori bilancio; 
    h)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate da parte delle regioni ed esercitate  dagli  enti  locali  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei   corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti  dall'amministrazione  regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa  per  il  2004  delle  regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione  del  3,8  per  cento,  ai
sensi  del  comma  139,  e'  ridotto  in  misura  pari  ai   predetti
trasferimenti correnti. 
  143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139
e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione  di  competenza  che
per quella di cassa, al netto delle: 
    a) spese per  trasferimenti  in  conto  capitale  destinati  alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato  e
individuate  dall'ISTAT   nell'elenco   annualmente   pubblicato   in
applicazione di quanto stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    b) spese derivanti da concessioni di crediti; 
    c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato  di
emergenza; 
    d)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate da parte delle regioni ed esercitate  dagli  enti  locali  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei   corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti  dall'amministrazione  regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa  per  il  2004  delle  regioni,
assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento,  ai  sensi
del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale. 
  144. Gli enti di cui al comma 138  possono  eccedere  i  limiti  di
spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese  in  conto  capitale
nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni  di  spesa  corrente
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140. 
  145. Gli enti possono eccedere i  limiti  di  spesa  stabiliti  dai
commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti  dei  proventi
derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per  le
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. 
  146. I comuni possono eccedere i  limiti  di  spesa  stabiliti  dal
comma 141 per  spese  in  conto  capitale  nei  limiti  dei  proventi
derivanti dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di  contrasto
all'evasione fiscale di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
  147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in  conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto  delle
spese  in  conto  capitale  derivanti  da   interventi   cofinanziati
dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti  quote  di  parte
nazionale. 
  148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto  speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di  ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
dei relativi pagamenti, in coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per  quanto
riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai  punti  7  e  12
dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali  in
sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in  caso  di  mancato
accordo si applicano le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a
statuto ordinario. Per  gli  enti  locali  dei  rispettivi  territori
provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi  statuti
di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora  le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di ciascun anno, si applicano, per gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali.  Resta
ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali. 
  149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno  2006,  o  negli  anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno in cui e' disponibile la  base  annua  di  calcolo  su  cui
applicare dette regole. 
  150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate  dall'articolo
1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311. All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311  del
2004, le  parole:  "i  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000
abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti". 
  151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre  1999,  n.
488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15
gennaio 2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo  39
e' adottato entro il 15 gennaio 2006. 
  152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale  e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
gia' confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2,  comma  18,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo  1,
comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  sono  prorogate  per
l'anno 2006. 
  153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo  ente
locale  sono   determinati   in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  154. I contributi e le  altre  provvidenze  in  favore  degli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006. 
  155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006. 
  156. Ai fini dell'approvazione del  bilancio  di  previsione  degli
enti locali e della verifica della salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio sono confermate, per l'anno 2006,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
  157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto  degli
obblighi comunitari  della  Repubblica,  al  rispetto  del  patto  di
stabilita'   interno,   alla   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  al
fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di  beni
e servizi nel rispetto dei principi di tutela  della  concorrenza,  i
commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per  assicurare  il
coordinamento della finanza pubblica. 
  158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di  spesa,
promosse anche ai sensi dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, espletano le funzioni di  centrali  di  committenza  in
favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali  aventi  sede
nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano  valutazioni
in ordine alla utilizzabilita' delle suddette convenzioni stipulate o
degli acquisti effettuati ai  fini  del  rispetto  dei  parametri  di
qualita-prezzo di cui  all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  159.  Resta  salva  la  facolta'  delle  amministrazioni  ed   enti
regionali o locali di aderire alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ovvero  di
procedere ad acquisti in via  autonoma  nel  rispetto  dei  parametri
stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26. 
  160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi,  gli
enti locali e gli enti decentrati di spesa  possono  avvalersi  della
consulenza  e  del  supporto  della  CONSIP  Spa,  anche  nelle   sue
articolazioni territoriali, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  172,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  161. Sono tenute alla codificazione uniforme  di  cui  all'articolo
28, commi 3, 4 e  5,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  le
amministrazioni  inserite   nel   conto   economico   consolidato   e
individuate  nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT   in
applicazione di quanto stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione  di  cui  al  periodo
precedente non si applica agli organi costituzionali. 
  162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per  la  montagna  di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. 
  163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Per i proventi dei  titoli  obbligazionari  emessi  dagli  enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23  dicembre
1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo  2.
Tale imposta spetta agli  enti  territoriali  emittenti  ed  e'  agli
stessi versata con le modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
  164. La disciplina del conto economico prevista  dall'articolo  229
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
  165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con  le  seguenti:
"31 dicembre 2006". 
  166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
del coordinamento della  finanza  pubblica,  gli  organi  degli  enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sul  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  competenza  e  sul
rendiconto dell'esercizio medesimo. 
  167. La Corte dei conti definisce  unitariamente  criteri  e  linee
guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve  dare  conto  del  rispetto  degli
obiettivi  annuali   posti   dal   patto   di   stabilita'   interno,
dell'osservanza del vincolo  previsto  in  materia  di  indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni  grave
irregolarita'  contabile  e  finanziaria   in   ordine   alle   quali
l'amministrazione non abbia adottato le misure  correttive  segnalate
dall'organo di revisione. 
  168. Le sezioni regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti,
qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui  al  comma
166, comportamenti difformi dalla  sana  gestione  finanziaria  o  il
mancato  rispetto  degli  obiettivi  posti  con  il  patto,  adottano
specifica pronuncia  e  vigilano  sull'adozione  da  parte  dell'ente
locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei  vincoli
e limitazioni posti in caso di  mancato  rispetto  delle  regole  del
patto di stabilita' interno. 
  169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la
Corte dei conti puo' avvalersi della collaborazione di esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo  di  dieci
unita',  particolarmente  qualificati   nelle   materie   economiche,
finanziarie e statistiche, nonche', per  le  esigenze  delle  sezioni
regionali di  controllo  e  sino  al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea  in  scienze
economiche ovvero di diploma  di  ragioniere  e  perito  commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando. 
  170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si  applicano  anche  agli
enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di  enti  di  cui  al
presente comma che non abbiano rispettato gli  obblighi  previsti  ai
sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione  alla
regione interessata per i conseguenti provvedimenti. 
  171. All'articolo 2 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte  dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994,  n.
20. Nelle note  preliminari  della  spesa  sono  indicate  le  misure
adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti". 
  172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,
dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti:  ",
entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,". 
  173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di  importo
superiore a  5.000  euro  devono  essere  trasmessi  alla  competente
sezione  della  Corte  dei  conti  per  l'esercizio   del   controllo
successivo sulla gestione. 
  174. Al fine di realizzare una piu'  efficace  tutela  dei  crediti
erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al  regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038,  si  interpreta  nel  senso  che  il
procuratore regionale della Corte  dei  conti  dispone  di  tutte  le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla  procedura
civile,  ivi  compresi  i  mezzi  di  conservazione  della   garanzia
patrimoniale di cui al libro VI,  titolo  III,  capo  V,  del  codice
civile. 
  175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento  delle  funzioni
di cui ai commi da 166  a  174,  la  Corte  dei  conti  puo'  avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il  reclutamento  di
un contingente  complessivo  non  superiore  a  cinquanta  unita'  di
personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  dell'area  C   in
possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e  attuariali,
da destinare alle sezioni  regionali  di  controllo.  Le  conseguenti
assunzioni sono disposte in deroga a quanto  stabilito  dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  176. Ai fini di quanto disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2006, di 390 milioni di euro da  destinare  anche  all'incentivazione
della produttivita'. 
  177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge  24
dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  per  i  miglioramenti  economici   e   per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente  personale  statale
in regime di diritto pubblico  riferite  al  biennio  2004-2005  sono
incrementate di 155 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2006  con
specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale  delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  i  maggiori  oneri  di
personale    del    biennio    contrattuale    2004-2005    derivanti
dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal  Governo  e
dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005,  per  il  personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti  pubblici  diversi
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio  dello
Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle  regioni
a statuto speciale, alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' agli enti  locali  ricadenti  nel  territorio  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica il comma 182. 
  179. Al  riparto  delle  risorse  indicate  al  comma  178  tra  le
amministrazioni  dei  comparti  interessati  si  provvede,  dopo   la
sottoscrizione  dei  rispettivi  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri  che  saranno
definiti, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 
  180. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
  181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178,  comprensive  degli
oneri contributivi e dell'IRAP  di  cui  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5
agosto 1978, n. 468. 
  182. Per le finalita' indicate al comma 178,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'intesa Stato-regioni  del  23  marzo  2005,  attuativa
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, il concorso dello  Stato  al  finanziamento  della
spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di
euro a decorrere dal 2006. 
  183. Per il biennio 2006-2007, in  applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione  collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni  di  euro
per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  184. Per il biennio  2006-2007,  le  risorse  per  i  miglioramenti
economici del  rimanente  personale  statale  in  regime  di  diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per
l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno  2007  con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di  euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  185. Le somme di cui ai commi 183 e 184,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468. 
  186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti  dall'articolo
47, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i
comitati di settore provvedono alla  quantificazione  delle  relative
risorse, attenendosi ai  criteri  previsti  per  il  personale  delle
amministrazioni dello Stato di cui  al  comma  183.  A  tale  fine  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati  dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente. 
  187. A decorrere dall'anno 2006  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per  il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta  formazione  e
specializzazione  artistica  e  musicale  trovano   applicazione   le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare  e  determina
responsabilita' erariale. 
  188. Per gli enti  di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  (ASSR),
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  l'Agenzia  spaziale  italiana
(ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
(CNIPA),  nonche'  per  le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni  a  tempo  determinato  e  la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa  per
l'attuazione di progetti di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica
ovvero di progetti finalizzati  al  miglioramento  di  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  dei
bilanci di funzionamento degli enti  o  del  Fondo  di  finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 
  189. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo  dei  fondi
per  il  finanziamento   della   contrattazione   integrativa   delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti  pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi  delle
rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello  previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi  di  controllo  di  cui
all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
  190.  E'  fatto  divieto  di  costituire  i  fondi  in  assenza  di
certificazione, da parte degli organi di controllo di  cui  al  comma
189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al
biennio precedente. 
  191. L'ammontare complessivo dei  fondi  puo'  essere  incrementato
degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali,  che
non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004. 
  192. A decorrere dal 1° gennaio  2006,  al  fine  di  uniformare  i
criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi
quelli a carico delle amministrazioni,  anche  se  di  pertinenza  di
altri capitoli di spesa. 
  193.  Gli  importi  relativi  alle  spese   per   le   progressioni
all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano  ad
essere a carico dei pertinenti  fondi  e  sono  portati,  in  ragione
d'anno, in detrazione  dai  fondi  stessi  per  essere  assegnati  ai
capitoli stipendiali fino alla  data  del  passaggio  di  area  o  di
categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione  dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A  decorrere  da  tale  data  i
predetti importi sono riassegnati, in  base  alla  vigente  normativa
contrattuale, ai fondi medesimi. 
  194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche,
ai fini del finanziamento della contrattazione  integrativa,  tengono
conto dei processi di rideterminazione delle  dotazioni  organiche  e
degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale
a tempo indeterminato. 
  195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a  197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali,  al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme  non  possono  essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. 
  196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l'organo  di  controllo  interno  equivalente,  vigila  sulla
corretta applicazione della normativa di cui ai commi da  189  a  197
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40,  comma  3,  ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  in  ordine
alla  nullita'  ed  inapplicabilita'  delle   clausole   contrattuali
difformi. 
  197. Per il triennio  2006-2008,  gli  stanziamenti  relativi  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  sono
ridotti del 10 per cento rispetto alle somme  assegnate  allo  stesso
titolo nell'anno 2004 alle  singole  amministrazioni  con  esclusione
degli  stanziamenti  relativi  all'amministrazione   della   pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, al Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
personale del Dipartimento  della  protezione  civile,  al  personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il
personale impegnato  nei  settori  operativi  ed  all'amministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a  turno  di  custodia  e
sorveglianza dei detenuti e  degli  internati  e  per  i  servizi  di
traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione  dei  procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. 
  198.  Le  amministrazioni  regionali  e  gli  enti  locali  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento  delle  economie
di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, concorrono alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica adottando misure necessarie a  garantire  che  le  spese  di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino  per  ciascuno  degli  anni
2006,  2007  e  2008  il  corrispondente  ammontare  dell'anno   2004
diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le  spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre  forme  di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 
  199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale
sono considerate al netto: 
    a) per l'anno 2004 delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    b) per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008  delle  spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004. 
  200. Gli enti destinatari del  comma  198,  nella  loro  autonomia,
possono fare riferimento,  quali  indicazioni  di  principio  per  il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di  cui  al
comma  198,  alle  misure  della  presente   legge   riguardanti   il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all'utilizzo di personale a tempo  determinato,  nonche'  alle  altre
specifiche misure in materia di personale.