Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 02A03100 Il comune di Cuorgne' (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e determinare quanto segue: 1. la misura del 5 per mille per l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili e l'importo della detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A03101 Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari. 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2002 nella misura di (L. 200.000) Euro 103,29. (Omissis). 02A03102 Il comune di CUVEGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonche' dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 4,5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 02A03103 Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure risultanti nel prospetto. ==================================================================== Aree |Terreni | Fab- |agricoli | bri- | | Fabbricati cabi-| | li | | =====|=========|==================================================== |Esenti | | | |ai sensi | | | |art. 7, | |Realizzati | |lettera | |per vendita| |h) d.lgs.| |e non ven- | |n. | |duti da im-| |504/1992 | |prese che | |e della | |hanno per | |circolare| |oggetto es-| |Ministero| |clusivo o | |delle | |prevalente | |finanze | |della atti-| |n. 9 del |Immobili|vita' la | |14 giugno|diversi |costruzione| |1993 | da abi-|e l'aliena-| ABITAZIONI | |tazione |zione di |----------------------------- | | |immobili |Principale | | | | | |e n. 1 | | | | | |pertinenza,| | | | | |ancorche' | | | | | |iscritte | | | | | |distinta- | | | | | |mente a Ca-| | | | | |tasto-art. | | | | | |12, comma | | | | | |30 legge n.|In | | | | |488/1999 e |aggiunta| | | | |regolamento|alla |Alloggi | | | |com.le |princi- |non lo- | | | |I.C.I. |pale |cati ----------------------------------------------------------------- 7 per| | 7 per | 7 per | 5 per | 7 per | 7 per mille| -- | mille | mille | mille | mille | mille Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Detrazione d'imposta per abitazione principale e pertinenze per l'anno 2002 = Euro 103,29* (Omissis). 02A03104 Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Omissis). 02A03105 Il comune di EUPILIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) 4 per mille per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad essa come da regolamento; b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; c) di confermare la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla classe cui appartiene. (Omissis). 02A03106 Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analicamente riportate nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento; (Omissis). ===================================================================== Aliquota |Categoria immobiliare | Detrazione ===================================================================== | Tutti gli immobili | |soggetti ad imposta | |che non rientrino | |nelle categorie | |diversamente | Ordinaria: 6 per mille|specificate | --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliari | |che sono oggetto di | |interventi di recupero| |localizzati nei centri| |storici, ovvero volti | |alla realizzazione di | |posti auto anche | |pertinenziali oppure | |all'utilizzo di | |sottotetti, cosi' come| |specificato | |dall'art. 1 della | |legge 27 dicembre | |1997, n. 449, per la | |durata di tre anni | Agevolata: 1,5 per |dall'inizio dei | mille |lavori. | --------------------------------------------------------------------- | 1. Unita' | |immobiliari adibite ad| |abitazione principale | |e proprie pertinenze | |(cantine, box, garage,| |soffitte, ripostigli),| |ancorche' | |autonomamente iscritte| Detrazione di imposta |in catasto. |di 104,00 Euro, |L'assimilazione opera |rapportata al pe-riodo |sia ai fini |dell'anno durante il |dell'aliquota che |quale si potrae tale |della detrazione. 2. |destinazione. |Unita' immobiliari di |L'agevolazione |proprieta' o in |dell'assimilazione si |usufrutto di anziani o|traduce nella |disabili, i quali |possibilita' di |abbiano acquisito la |detrarre dall'imposta |residenza in istituto |dovuta per le |di ricovero o |pertinenze la parte |sanitari, a seguito di|della detrazione che |ricovero permanente, a|non ha trovato capienza |condizione che la |in sede di tassazione |stessa non risulti |dell'abitazione Agevolata: 5 per mille|locata. |principale. --------------------------------------------------------------------- Ordinaria: 6 per mille| Aree edificabili | --------------------------------------------------------------------- Superiore | Unita' immobiliari | all'ordinaria: 6,5 per|che non risultino | mille |locate. | --------------------------------------------------------------------- | Unita' immobiliari | |possedute a titolo di | |proprieta', usufrutto,| |uso ed abitazione, ed | |adibite ad abitazione | |principale da persone | |nel cui nucleo | |familiare sia presente| |un portatore di | |handicap, al quale | |l'apposita Commissione| |medica dell'ULSS, | |costituita ai sensi | |dell'art. 4 legge n. | |104/1992, abbia | |riconosciuto la | |condizione di | |minorazione fisica, | |psichica o sensoriale | |che determini | |difficolta' | |nell'apprendimento | |scolastico o nello | |svolgimento di | |attivita' lavorativa | |conducendo a una | |situazione di | |svantaggio personale o| |di emarginazione | |sociale. Sono esclusi | |gli invalidi civili, | |del lavoro e coloro | |che hanno riconosciuta| |una invalidita' ai | Detrazione annua di |fini del lavoro. |imposta di 208,00 Euro. (Omissis). 02A03107 Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 2002, all'imposta comunale sugli Immobili; 2. di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi n. 48, 51 e ss., art. 3, Legge n. 662/1996; 3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanta dichiarato dai contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. di dare atto che i terreni agricoli sono esonerati dal pagamento dell'imposta in quanto il comune risulta completamente montano; (Omissis). 02A03108 Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 11 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificate con art. 10, comma 2, con decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, conv. legge 28 febbraio 1997 n. 30 nelle seguenti aliquote: prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000; altro 6 per mille. (Omissis). 02A03109 Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 6 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di istituire, omissis, per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: 6,75 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille aliquota da applicarsi alle abitazioni e pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate e non locate, con l'esclusione di quelle concesse in comandato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli); 2. di confermare per l'anno 2002 una detrazione di L. 200.000 Euro 103,29 sull'I.C.I. dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 02A03110 Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE (per mille) ===================================================================== Immobili adibiti ad abitazione principale, | locali come abitazione principale con regolare | contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e| pertinenze delle abitazioni, secondo le | disposizioni del vigente regolamento | 4,4 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione | delle pertinenze dell'abitazione principale) o | posseduti in aggiunta all'abitazione principale | 6,8 --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti da enti senza scopo di lucro | 4,4 --------------------------------------------------------------------- Interventi di recupero di unita' immobiliari | inagibili o inabitabili o interventi finalizzati| al recupero di immobili di interesse artistico o| architettonico localizzati nei centri storici | 4,4* --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione | principale e non locati da almeno due anni. | 7 (*) L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2) di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di determinare le seguenti detrazioni di imposta: ===================================================================== TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE (per mille) ===================================================================== Unita' immobiliare adibita ad abitazione | principale | Euro 110,00 --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari adibite ad abitazione | principale ad esclusione delle unita' | classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, | appartenenti a: A) pensionati, che abbiano | compiuto 60 anni o che compiano tale eta' nel | corso dell'anno di applicazione dell'imposta, | con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di | tutti i componenti del nucleo familiare fino a | Euro 13.000,00, piu' Euro 1.000,00 per ogni | persona a carico; B) portatori di handicap con | attestato di invalidita' civile pari aI 46%, con| reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di | tutti i componenti del nucleo familiare fino a | Euro 13.000,00 piu' Euro 1.000,00 per ogni | persona a carico; C) titolari di assistenza | sociale a livello comunale a norma del vigente | regolamento, se non gia' beneficiari secondo | quanto previsto ai punti precedenti; per reddito| imponibile si prende come riferimento il reddito| complessivo desumibile dalla dichiarazione dei | redditi dedotti gli oneri deducibili e la | detrazione per l'abitazione principale di tutti | i compienti del nucleo familiare risultati sullo| stato di famiglia anagrafico; la maggiore | detrazione per l'abitazione principale si | applica anche nel caso in cui le condizioni di | cui alle lettere A (pensionati), B (disabili) e | C (casi sociali) siano possedute da almeno un | componente del nucleo familiare del soggetto | tenuto al pagamento dell'imposta. | Euro 250,00 4) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2002 corredate dalla necessaria documentazione probatoria; (Omissis). 02A03111 Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). e' stata confermata per l'anno 2002, al 5,6 per mille e dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29. (Omissis). 02A03112 Il comune di FIUMICELLO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare ai sensi delll'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per le seguenti unita' immobiliari: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5,75 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; b) unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 2002, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune; c) abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; aree fabbricabili; terreni agricoli; altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 2, 3, 4; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille: a) unita' immobiliari abitative diverse da quelle elencate nei punti 1 a) - 1 b) - 1 c) e loro pertinenze del gruppo catastale C; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'Istituto autonomo case popolari di Udine regolarmente assegnati; 4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1oo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione l.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dal decreto legislativo n. 504/1992, cosi come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 206,58 (L. 400.000) la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti: A) essere residenti nel comune di Fiumicello; B) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale; C) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano; D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9; E) essere pensionato o non in condizione lavorativa; F) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; G) avere percepito, nell'anno 2001, un reddito imponibile ai fini IRPEF riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 12.000.000 - Euro 6.197,48 se unico componente, non superiore a L. 24.000.000 Euro 12.394,97 se il nucleo e' composto da due o piu' persone. E' escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze. Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002. Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 30 giugno 2002, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti. (Omissis). 02A03113 Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote: a) abitazione principale, aliquota..... 4,4 per mille; b) immobili strumentali all'esercizio delle attivita' commerciali condotte direttamente dal proprietario, con esclusione di quelli industriali: 6,5 per mille; c) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431..... 5,75 per mille; d) fabbricati invenduti di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.: per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori..... 4 per mille; per gli anni successivi..... aliquota 7 per mille; e) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili..... 6,75 per mille; f) fondi agricoli non superiori a dieci ettari..... 5,75 per mille; g) immobili non locati, ne' dati in comodato a terzi..... 9 per mille; h) concessionario di aree demaniali..... 4,4 per mille. Detrazioni per abitazione principale: 1) solo abitazione principale..... L. 200.000, elevata a: 2) abitazione principale di contribuente che ha nel proprio nucleo familiare almeno un disabile con invalidita' non inferiore al 70%, purche' la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi L. 36.000.000 lordi per il 2001..... L. 300.000; 3) abitazione principale di contribuente che ha percepito nel 2001 la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo..... L. 300.000. (Omissis). 02A03114 Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). dl determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermando l'aliquota applicata per l'anno 2001, nonche' la detrazione di L. 240.000 per la prima casa. (Omissis). 02A03115 Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili. Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I. (Omissis). (Omissis). 02A03116 Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille quale aliquota unica; 2) di stabilire la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000 Euro 154,93; 3) di ribadire (omissis) che le pertinenze non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta detrazione di imposta; (Omissis) 5) il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 12735130 intestato a comune di Frabosa Sottana - I.C.I. - Tesoreria. (Omissis). 02A03117 Il comune di FROSINONE ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2000 e 2001 e di aumentare la detrazione prima casa da L. 200.000 a L. 250.000 equivalenti ad Euro 130 (omissis). 1. Aliquote: 6 per mille: aliquota ordinaria; 7 per mille: abitazione non locate da almeno due anni; 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado; 4 per mille: unita' abitative locate ai sensi della legge n. 431 del 1998; unita' immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64 e 64/A gia' MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeloni-Ara Priora - Battisti - Belvedere - v.Io del Boia - Borgo Osteria - Campagiorni 2 - Carbonaro - Cavour - del Campo (ora via Ciamarra fino alla partita n. 2237 lato sinistro e partita n. 1620 lato destro) - del Cipresso - Cavatone (ora via A. de Gaspeiri) - Colle Tinello - Ferrarelli - Forma - Garibaldi - Giardino - Giordano Bruno - Guglielmi - Maccari - S. Martino - Minghetti - Moccia - Muro Rotto - Musa - Pagliare Bruciate - Paleario (da Largo Grande - lato sinistro) - Pescheria - Plebiscito - Rattazzi - Repubblica - Ricciotti - Rosati - v.lo Sabellico - Sella - S. Simeone - XX Settembre - corso Vittorio Emanuele - strada provinciale Frosinone Gaeta (fino alla partita 3292 lato sinistro); piazze: Campagiorni - Cavour - Cairoli - Diamanti - Garibaldi - Liberta' - Mazzini - Paleario - Ricciotti - Sella - S. Maria. 2. Detrazioni: Euro 130: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado; Euro 207: per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidita' oltre il 90%. (Omissis). 02A03118 Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Oggetto: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili. Differenziazione delle aliquote dal 4 per mille al 7 per mille come segue: 1a) una aliquota ridotta deI 4 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per L. 200.000 (art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996); 1b) pertinenze aliquota abitazione principale: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; per pertinenza si intende il garage, box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; l'abitazione principale e le pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate anche ai fini della determinazione del loro valore; 2a) una aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettivamente stabile dimora; 2b) una aliquota ridotta deI 5 per mille per le associazioni ONLUS, istituzioni, enti ecclesiastici, enti morali, senza fini di lucro, regolarmente iscritti e/o determinati da leggi nazionali e regionali, solo ed esclusivamente per le unita' immobiliari adibite a fini istituzionali; 3) una aliquota ridotta del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione, locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale; 4) una aliquota ridotta deI 6,5 per mille: a) per le unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciali, artigianali, industriali, professionali e di servizi a condizione che le unita' immobiliari siano regolarmente accatastate nelle categorie previste per legge; b) per le aree fabbricabili; 5) una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1), 2), 3 e 4); 6) per i fabbricati inagibili o inabitabili, e' prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile; 7) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto da ricovero o sanitario in seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata. Per l'applicazione delle aliquote l.C.l. - ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui ai punti 1b), 2a-b), 3), 4), 6) e 7), i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Gaeta - settore economico-finanziario - ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi, sotto la propria responsabilita', il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 02A03119 Il comune di GALLIATE (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Delibera di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel modo seguente: mantenimento dell'aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati al 6 per mille; mantenimento dell'aliquota per le abitazioni principali al 5 per mille; elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 155,00. (Omissis). 02A03120 Il comune di GAMBARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 3. di determinare a Euro 124 le detrazioni relative alla prima casa di ogni tipologia per la generalita' dei soggetti passivi dell'imposta; 4. di stabilire che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I. fino a Euro 181 deI tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati ultrassessantenni che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina, ecc) di categoria catastale A2, o A3, o A4, o A5 o A6 il reddito del cui nucleo familiare non deve superare quello della seguente tabella: Tabella detrazioni I.C.l. fino a Euro 181 del tributo dovuto per pensionati ultrassessantenni proprietari di abitazione rincipale di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 in base al numero ed al reddito del proprio nucleo familiare. ===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Reddito annuo nucleo familiare ===================================================================== n. 1 | fino a Euro 9.000 n. 2 | fino a Euro 14.130 n. 3 | fino a Euro 18.360 n. 4 | fino a Euro 22.140 n. 5 | fino a Euro 25.650 con maggiorazione di 0,35 per ogni altro ulteriore componente; con maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; con maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o di invalidita' superiore al 66%; con maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei termini suddetti. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidita' superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta. Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e' da intendersi il reddito risultante dall'applicazione del regolamento comunale ISEE, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23 gennaio 2002. Per beneficiare della detrazione e' necessaria la presentazione all'ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi, di apposita domanda. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy; 5. di stabilire altresi' che sono beneficiari di ulteriore detrazione I.C.I.: fino a Euro 181 del tributo dovuto i soggetti passivi dell'imposta in oggetto nella cui famiglia vi sia presente un membro portatore di handicapp o invalido civile al 100% e che siano proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze, cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 indipendentemente dal reddito del nucleo familiare; fino a Euro 260 del tributo dovuto le coppie di diritto che, entro i primi tre anni di matrimonio, acquisiscano la proprieta' della prima casa ed abbiano un reddito non superiore a Euro 30.987. La detrazione ha durata quinquennale dalla data di acquisto dell'immobile.º Anche in tali ipotesi per beneficiare della detrazione e' necessario presentare apposita domanda all'ufficio ragioneria, trenta giorni prima la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi. La certificazione ISEE relativa alla richiesta dovra' essere prodotta entro i successivi trenta giorni. Sono fatte salve le conseguenze penali e civili a fronte di dichiarazioni non veritiere e mendaci, nonche' il diritto sulla privacy. Nel caso di cumulo delle detrazioni di cui al presente provvedimento dovra' considerarsi l'elevazione complessiva massima di detrazione, consentita dalle disposizioni vigenti, nell'importo di Euro 260; (Omissis). (Omissis). 02A03121 Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4,5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza; gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; b) 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni; per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a Euro 25.822,84; c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente; d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, pari ad Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A03122 Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, (omissis) le aliquote diversificate dell'I.C.I. e le detrazioni per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che saranno applicate in questo comune per l'anno 2002 nei modi e nelle misure di seguito riportate: 1 - Aliquota 6 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita'; C/6 (garage) limitatamente a due unita'; C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita'. destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2 - Aliquota 6,5 per mille: a) immobili locati, concessi in uso gratuito e/o comodato e relative pertinenze cosi' come dettagliate al punto a): (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato); con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione: in uso gratuito e/o comodato a soggetti che la occupano quale loro abitazione principale: per usufruire dell'aliquota di cui al punto 2) - (6,5 per mille) - i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione, della donazione, del comodato e la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; d) fabbricati diversi dalle abitazioni; e) aree fabbricabili; f) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice); g) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75); 3 - Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4 - Aliquota ridotta del 4 per mille: famiglie con portatori dl handicap e/o grandemente invalido. Per usufruire dell'aliquota ridotta, e' necessario che l'appartamento adibito ad unita' abitativa sia al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di' categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, posseduta dal contribuente a titolo di' proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze). Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%; il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 2001, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo. Per usufruire della aliquota ridotta e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2002 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilita' del soggetto, (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e' composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di eta' non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni. Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 4), e' necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 2002 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se gia' esibita nel corso del 1998/99/00/01 e sempreche' la situazione non ha subito nessuna modifica); stato di famiglia (producibile d'ufficio); dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. UNICO o ex mod. 101/201). compete anche per le unita' immobiliari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avra' valutato l'idoneita' dei locali; (per l'anno 2002, tale agevolazione, verra' concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale com.Ie). 5 - Detrazione di Euro 113.63 (pari a L. 220.018): Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale ......, e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione pnncipale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; appendice. Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.: 1) all'art. 12 comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento; 2) all'art. 12 comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi; 3) all'art. 8 comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata comunicata la fine dei lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, consentita la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. 5) all'art. 20 comma 1 e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, l'imposta e' ridotta del 50 per cento dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. (art. 20 comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o tale; c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni. 6) all'art. 19 comma 3, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e per la pertinenza per la parte che non trova capienza nell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A03123 Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 4,5 per mille prima abitazione e relative pertinenze previste dall'art. 4 comma 2 del regolamento in vigore; 4,5 per mille seconda abitazione nella fattispecie prevista dall'art. 7 del regolamento da approvare nella seduta del consiglio comunale del 28 febbraio 2002; 5,5 per mille seconda abitazione; 7 per mille abitazione sfitta; 4,5 per mille aree edificabili; 4,5 per mille terreni agricoli; 4,5 immobili categoria D; 4,5 immobili categoria C1 4,5 secondo box; e che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 300.000 (Euro 154.94). (Omissis). 02A03124 Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 02A03125 Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) detrazione per abitazione principale Euro 103,30 (scaturito a seguito di conversione ed arrotondamento della detrazione precedente); c) aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli altri immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. (Omissis). 02A03126 Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 5,5 per mille, per la prima casa e box di pertinenza, con detrazione di Euro 103,29; 5,5 per mille, per le seconde case affittate con regolare contratto di affitto utilizzate come prime case e box di pertinenza, senza detrazione di Euro 103,29; 5,5 per mille, per le seconde case concesse in locazione gratuita ad un figlio o parente di primo grado e box di pertinenza, senza detrazione di Euro 103,29; 6,5 per mille, per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industria ed altri; 7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza. (Omissis). 02A03127 Il comune di GRANA (provincia di Asti) ha adottato, il 23 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, senza applicazione di alcuna riduzione tra quelle facoltative proposte dalla legge n. 662/1996 se non quelle deliberate dal consiglio comunale. (Omissis). 02A03128 Il comune di GRANTOLA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). abitazione principale: 5,25 per mille; immobili diversi: a) altri immobili: 7 per mille; abitazione principale di pensionati con reddito annuo non superiore ad Euro 8.263,30: 4 per mille; (nel caso il pensionato possegga a titolo di proprieta' od altro diritto reale di godimento altro immobile si applicano le aliquote ordinarie); riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; detrazione per abitazione principale Euro 103,30. (Omissis). 02A03129 Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi come segue: a) aliquota I.C.I. anno 2002: 5 per mille, conferma delibera C.C. n. 8/1988. (Omissis). 02A03130 Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, per i residenti, nella misura del 5,5 per mille pari a quella applicata per il 2001; 2) di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, per i non residenti, di punti 1,30 per mille; 3) di determinare, pertanto, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, per i non residenti, nella misura del 6,8 per mille; 4) di determinare in Euro 103,29, (L. 200.000), la detrazione sulla prima casa e per le unita' immobiliari previste dall'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 10 marzo 1999. (Omissis). 02A03131 Il comune di GRECI (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno d'imposta 2002; 2) di determinare in Euro 123,95 (Euro centoventitrevirgolanovantacinque) pari a L. 240.000, la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2002. Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis). 02A03132 Il comune di Grimaldi (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di disporre (confermare) per l'anno 2002 l'aliquota unica deI 5 per mille su tutti gli immobili nel territorio comunale; Di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 02A03133 Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire, per motivi indicati in premessa, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,25 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 103,29 (L. 200.000), dando atto che, in base alla comunicazione del concessionario della riscossione, si prevede di incassare un gettito di circa euro 98.126,81 (L 190.000.000). Di dare adeguata pubblicita' al presente provvedimento al fine di agevolare negli obblighi di imposta gli stessi contribuenti. Di inviare la presente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, secondo il disposto dell'art. 58. comma 4, della legge 446/1997 e secondo le modalita' previste nella circolare del Ministero delle finanze n. 49/E del 13 febbraio 1998 e modificati dall'articolo del decreto legislativo 506/1999. (Omissis). 020A0134 Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nonche' le detrazioni spettanti per l'abitazione principale, come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. (Omissis). Prospetto aliquote I.C.I. - Anno 2002 ===================================================================== Oggetto dell'imposta | Aliquota |Detrazione ===================================================================== Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi | | terreni ed aree edificabili) |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Pertinenze dell'abitazione principale, | | ancorche' distintamente iscritte in catasto, | | quali ad esempio box, cantine, ecc. |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata dai soci delle | | cooperative edilizie a proprieta' indivisa |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato da istituti o| | agenzie pubbliche |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale: Locati (con | | contratto registrato) per abitazione | | principale |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Non locati |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Immobile posseduto a titolo di proprieta' o | | di usufrutto da parte di persone anziane o | | disabili che acquisiscono la residenza presso| | case di riposo o istituti sanitari, a | | condizione che lo stesso immobile non risulti| | locato |4 per mille|Euro 129,11 --------------------------------------------------------------------- Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti | | entro il secondo grado in linea retta, | | ascendente e discendente, il terzo grado in | | linea collaterale e affini in secondo grado |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati da imprese che hanno | | per oggetto esclusivo e prevalente la | | costruzione e la vendita, e non venduti per | | un periodo di un anno |4 per mille| La detrazione per abitazione principale e' elevata a Euro 222,08 a tutela dci nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi: essere residenti nel comune di Guanzate; b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale); c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.r.p.e.f., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue: ===================================================================== Componenti nucleo familiare | Reddito imponibile annuo ===================================================================== 1 | Euro 14.000,00 2 | Euro 16.600,00 3 | Euro 19.700,00 4 | Euro 22.800,00 5 e oltre | Euro 15.600,00 Qualora un componente dcl nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidita civile superiore aI 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di Euro 1.050,00. Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, e quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente. La nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale. Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e dovra' presentare entro il 31 dicembre 2002 all'Ufficio comunale competente: 1) Dichiarazione dei redditi (mod. 101 - 730 Unico) di tutto il nucleo familiare; 2) Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta; 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il soggetto passivo attesta: che si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare; 4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L. (Omissis). 02A03135 Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica deI 5.5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in euro 103,30. (Omissis). 4. di dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta, ne', in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96. 5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge 662/96, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A03136 Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in euro 105,00 (Omissis). 02A03137 Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: 4,5 per mille per immobli adibiti ad abitazione principale e annesse pertinenze; 6 per mille per altre tipologie di immobili. (Omissis). 02A03138 Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote: 4,5 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale. 7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonche' quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 131/1986, Tariffa allegata - parte 1a, art. 1, comma 1 - e nota II-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso; 6 per mille per i restanti immobili; Detrazioni: da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lett. f) per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime: Euro 118,79 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; Euro 103,29 per le restanti categorie catastali; Euro 154,94 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione Irpef o Mod. CUD dei redditi percepiti nell'anno 2001. (Omissis). 02A03139 Il comune di LAURO (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., come di seguito indicata: a) unita' immobiiari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel Comune: 5 per mille; b) immobili posseduti oltre l'abitazione principale e locali commerciali: 7 per mille; c) immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille. (Omissis). 02A03140 Il comune di LAZISE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare per l'anno in corso 2002 le aliquote differenziate cosi' specificate: 4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari a L. 300.000; 5,5 per mille seconda casa di residenti in uso a familiari ivi residenti (genitori/figli e/o discendenti entro il secondo grado di parentela) - seconde case locate a residenti; 7 per mille seconde case di non residenti e seconde case di persone giuridiche; 6 per mille aliquota ordinaria e seconde case di residenti non locate. (Omissis). 02A03141 Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aliquota per abitazione principale 6 per mille. 2) di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale in euro 103,29. (Omissis). 02A03142 Il comune di LIMATOLA (provincia di Benevento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni. (Omissis). 02A03143 Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato il 18 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 3. di dare atto che l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 2002 risulta essere la seguente: 4,8 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di Euro 129,11 che viene proposto di arrotondare all'unita' di Euro superiore e cioe' ad Euro 130,00 (pari a L. 251.715); 5,8 per mille per gli altri immobili, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. (Omissis). 02A03144 Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota attualmente in vigore per l'Imposta comunale sugli immobili nella misura deI 4,75 per mille ed in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 02A03145 Il comune di LUISAGO (provincia di Como) ha adottato l'11 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille per abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 - del D. Lgs. n. 504/1992 e relative pertinenze; 5,5 per mille per le altre unita' immobiliari; di applicare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662); di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nell'importo di Euro 180,76 a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1. pensionati che compiono 60 anni di eta' nell'anno 2002 con un reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001. Sono considerati a carico i familiari come definiti ai fini IRPEF; 2. portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001; di confermare, altresi', la detrazione relativa all'abitazione principale di Euro 154,94 a favore dei nuclei familiari il cui reddito annuo lordo non sia superiore a Euro 15.493,71 piu' Euro 1.032,91 per ogni familiare a carico nell'anno 2001; di precisare che per l'abitazione principiale si intende: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); di stabilire l'esclusione dalla suddetta maggior detrazione delle abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/7 - A/8 e A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra; di stabilire, altresi', che per poter usufruire della detrazione sopra specificata si dovra' presentare richiesta entro il 20 giugno 2002 all'Ufficio Tributi del Comune, allegando la seguente documentazione: copia del modello CUD (ex 201 o 101) o 730 o 740 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2001; stato di famiglia in carta libera; attestato di invalidita'; e che i contribuenti che presenteranno la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della maggiore detrazione; di confermare i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili determinati con deliberazione di consiglio comunale n. 5/2001 del 15 marzo 2001, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale: Zone per insediamenti residenziali: A1 Euro 36,15/mq. A2 Euro 77,47/mq. B Euro 103,29/mq. C1 Euro 46,48/mq. C1 * Euro 41,32/mq. C2 Euro 30,99/mq. Verde Privato Euro 20,66/mq. Zone per insediamenti produttivi: D1 Euro 72,30/mq. D2 Euro 61,97/mq. D2R Euro 51,65/mq. D3 Euro 77,47/mq. D4 Euro 67,14/mq. * Zone convenzionate (Omissis). 02A03146 Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato il 7 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di aumentare al 6 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A03147 Il comune di MALLARE (provincia di Savona) ha adottato il 12 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura unica e ordinaria pari al 5.5 per mille e la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale pari a Euro 103,29. (Omissis). 02A03148 Il comune di MANSUE' (provincia di Treviso) ha adottato l'11 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I.C.I. - Aliquota del 6 per mille per le abitazioni ordinarie, aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali - detrazione per abitazione principale Euro 129,11 (art. 6 e 8 D.Lgs. n. 504/1992). (Omissis). 02A03149 Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato il 22 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare nella misura gia' adottata per l'anno precedente l'aliquota ICI per l'anno 2002 (come da allegato "A"), nonche' le relative detrazioni fino alla concorrenza deI loro ammontare, per l'imposta dovuta sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Allegato A Aliquote ICI anno 2002: 1 - Prima casa (compresi, box e garage di pertinenza) aliquota: 5 per mille detrazione: Euro 103,29 - L. 200.000 2 - Giovani coppie pnma casa - aliquota: 5 per mille detrazione pari a Euro 118,79 - L. 230.000 Detta detrazione viene riconosciuta per tre anni dalla celebrazione del matrimonio. Si ritiene compreso anche l'anno di celebrazione e cio' a partire dal 2002. La somma complessiva dell'eta' dei coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, non deve essere superiore ai 60 anni. Sono escluse le unioni e/o le coppie di fatto. l coniugi, o ciascuno di essi, non deve essere proprietario o possedere altri immobili anche al di fuori del Comune di Mapello. La quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%. 3 - Recupero di case disabitate comprese nei piani di recupero e P.R.G. aliquota: 4 per mille Detta aliquota si applichera' per 5 anni dopo la fine lavori, che dovra' avvenire non oltre 3 anni dal rilascio della concessione edilizia. 4. - Anziani soli o coniugati: prima casa - aliquota: 5 per mille detrazione: Euro 154,94 - L. 300.000 La detrazione di cui sopra viene riconosciuta quando gli anziani soli coniugati possiedono i seguenti requisiti: * aver compiuto o compiere nel corso dell'anno 2002, il settantacinquesimo anno di eta' se soli; * l'eta' complessiva dei coniugi sommata non deve essere inferiore a 150 anni nel corso, dell'anno 2002: * il nucleo familiare deve essere composto o dall'anziano o solo dai coniugi anziani; * gli anziani soli o i coniugi non devono possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello; * la quota di possesso dell'immobile non deve essere complessivamente inferiore al 100%. 5 - Immobili ALER aliquota 4 per mille 6 - Altri fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza, aree fabbricabili): aliquota: 6 per mille (Omissis). 02A03150 Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, unitamente alla detrazione per la prima casa fissata, con la conversione in euro in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A03151 Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di fissare per il 2002 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5.5 per mille; 2) di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta resta fissata nella misura di Euro 103,29 (L 200.000) prevista dalla legge. (Omissis). 02A03152 Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato il 24 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2002 l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili - ICI - con le seguenti modalita': di determinare l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate, ai locali sfitti uso negozio (cat. catastale C/1) ed alle aree edificabili nella misura del 7 per mille; di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 determinando in Euro 104,00 la detrazione ordinaria per abitazione principale aumentando da Euro 104,00 a Euro 156,00 tale detrazione per l'anno 2002 per i proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che: l'immobile sia destinato da abitazione principale; il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 (Euro 13.944,34) comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di L. 1.500.000 (Euro 774,69) per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di L. 3.000.000 (Euro 1.549,37) qualora la persona a carico sia portatore di handicap; i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001 regolarmente iscritti nelle Liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2001; di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; di fissare dal 2 maggio al 1o luglio 2002 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2002. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 3 giugno 2002, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2002, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione, possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica. (Omissis). 02A03153 Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato il 15 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare l'aliquota ordinaria per l'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille (sette per mille); confermare l'aliquota ridotta per l'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2002 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per millel; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992. (Omissis). 02A03154 Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a Euro 103,291; (Omissis). 02A03155 Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ===================================================================== N. Ord. | Tipologia degli immobili | Aliquote (2002) ===================================================================== 1 | Aliquota ordinaria UNICA | 6,40 2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonche' | | | categoria di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio|Riduzione d'imposta | (Euro in ragione N. Ord.| economico-sociale | | annua) ===================================================================== | Abitazione | | |principale, | | |equiparati e | | 1 |pertinenze | | 103,29 --------------------------------------------------------------------- | Abitazione | | |principale, | | |equiparati e | | |pertinenze di | | |soggetti in | | |situazione di | | |particolare disagio| | 2 |economico-sociale | | 258,23 --------------------------------------------------------------------- | Immobili | | |dichiarati | | |inabitabili o | | 3 |inagibili | 50,00 | 02A03156 Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del cinque per mille. (Omissis) 02A03157 Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 per mille - detrazione di L. 350.000 (Euro 180,76); aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille; altri immobili: aliquota del 7 per mille. 02A03158 Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992 come sostituito dal 53o comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille; 2. ai sensi dell'art. 8, 2o comma, del d.lgs. n. 504/1992 come sostituito dal 55oo comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore. 02A03159 Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' confermata nella misura unica di euro 103,29 (L. 200.000); 3. di confermare inoltre la detrazione per abitazione principale posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da nuclei familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di euro 154,94 (L. 300.000); (Omissis) 02A03160 Il comune di MERI' (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 in ragione del 6 per mille; 2. fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati: a) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; b) ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 02A03161 Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 31 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. aliquote d'imposta: d) aliquota abitazione principale: 5 per mille; e) aliquota unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale "D": 7 per mille; f) aliquota unita immobiliari diverse da quelle di cui ai punti a) e b): 6 per mille; 2. detrazioni d'imposta: c) detrazione abitazione principale: Euro 180,75; d) detrazione di Euro 258,22 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unita' immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare Euro 51.645,69: sub 1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale; sub 2) nuclei familiari al cui interno e' presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2001 non superi Euro 12.911,42 oltre Euro 516,46 per ogni familiare a carico; sub 3) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 2001, con reddito del nucleo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2001 non superiore a Euro 6.197,48 oltre Euro 516,46 per ogni familiare a carico. La fruizione della detrazione di cui al punto b) e' subordinata alla presentazione di istanza in carta semplice, attestante la sussistenza dei relativi requisiti (anche mediante auto-certificazione), indirizzata all'ufficio tributi dell'Ente, entro e non oltre il termine di versamento della I rata dell'imposta per l'anno 2002. (Omissis) 02A03162 Il comune di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 4 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo comune: aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi' come individuata dall'art. 6 del regolamento di seguito riportato. "In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/1992, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale: a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fmo al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato. Al fine di potere usufruire dell'aliquota agevolata e' obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' prima del versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno di riferimento. Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Ritenuta la necessita' di confermare per l'anno 2002 la detrazione, nella misura di Euro 103.30, dall'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilita' di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze. Resta inteso che il soggetto passivo puo' fruire di "unica detrazione per abitazione principale" e solo per l'unita' immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale, fatta eccezione della fattispecie di cui al punto c) nel caso in cui il coniuge la utilizzi come abitazione principale; aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita' immobiliari avverse da condizioni di inagibilita' e da occupazioni e affittanze. A tale fine le unita' immobiliari di proprieta' di imprese o societa' immobiliari si considerano sfitte dal 1o anno successivo alla fine lavori o agibilita' dei locali; aliquota nella misura del 6.5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati. Sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato). 02A03163 Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 2 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote nonche' le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle stesse misure deliberate nell'anno 2001, come sotto specificato: abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione L. 200.000; altri fabbricati: aliquota 7 per mille. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche quelle catastalmente suddivise in piu' unita' immobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unita' abitativa. (Omissis) 02A03164 Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino), ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 02A03165 Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni; 3. di confermare per l'anno 2002 una aliquota ridotta aI 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 6. di prevedere, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 104,00 (lire 201.372) per tutte le abitazioni principali come espressamente definite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 7. di ribadire che la detrazione di cui ai punti 6 e 8 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si e' protratta la destinazione che da' diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi piu' soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica; 8. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2002 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6); 9. di consentire, in sede di calcolo della prima rata, l'applicazione delle detrazioni piu' favorevoli stabilite per il 2002 invece di quelle "dei dodici mesi dell'anno precedente" come stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 02A03166 Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). approvare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate: 4,30 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri altri immobili. 2-in applicazione del disposto di cui all'art. 3 c.55 della legge n. 662/1996 la detrazione di imposta di Euro 103,29 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del c.2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 c.55 della legge n. 662/1996 e' elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a Euro 671,39 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio. 3-coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 2002 la domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune. 4-le maggiori detrazioni saranno concesse: con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11 c.4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera A e B del precedente punto 2; con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2. (Omissis). 02A03167 Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a. 4 per mille: sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili; sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro. b. 5,5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata; per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione. c. 6 per mille: per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo. d. riduzioni e detrazioni: riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili; detrazione d'imposta di lire 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi ERP assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociale. (Omissis). 02A03168 Il comune di MONTAURO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1oo gennaio 2002 per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune l'aliquota unica del 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale la misura di Euro 103,29 (lire 200.000). (Omissis). 02A03169 Il comune di MONTECOMPATRI (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota per la sola abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 3. confermare la detrazione spettante per abitazione principale a Euro 103,29. (Omissis). 02A03170 Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per quanto in premessa, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 quanto segue: conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili; determinazione della detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in Euro 129,12 corrispondenti al lire 250.011. inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione per l'abilitazione principale per quelle unita' immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta. (Omissis). 02A03171 Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote e detrazioni I.C.I. come segue: aliquota ordinaria 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale ed alle aree fabbricabili, da applicare, infine, alle unita' immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate; aliquota agevolata 5,8 per mille, da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alle unita' immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, di affini entro il secondo grado e del coniuge anche se separato o divorziato purche' gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale (quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 445/2000), nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazioni principale (anche quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 445/2000); detrazione abitazione principale, Euro 103,29 pari a lire 200.000= (solo per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal dichiarante). (Omissis). 02A03172 Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 la misura dell'aliquota del cinque per mille da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, altresi', in Euro 103,29 pari a lire 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A03173 Il comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 02A03174 Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta comprese le aree fabbricabili; per immobili diversi da abitazioni; fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale. b) aliquota del 4,5 per mille: per immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune comprensivi di uno dei seguenti locali: cantina, box-garage e locale deposito purche' costituisca pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione di imposta per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29 (lire 200.000). (Omissis). 02A03175 Il comune di MONTIANO (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2001: aliquota del 5.75 per mille: a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente; b) unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (in questo caso l'equiparazione ad abitazione principale sorgera' solo nei confronti del proprietario unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l'unita' immobiliare); d) unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; e) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all'ufficio tributi del comune, con allegata la dichiarazione dell'Istituto di accoglienza del soggetto passivo; f) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; g) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; h) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; i) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; l) pertinenza dell'abitazione: per pertinenza si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verra' assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dell'unita' immobiliare stessa, in deroga a quanto sopra previsto. L'assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad un massimo di due unita' immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze. Le disposizioni di cui alla lettera I) si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale ammonta a Euro 103,29 per tutte le fattispecie suddette, fatta eccezione per le fattispecie di cui: alle lettere b) e c), per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta; alla lettera l): per le pertinenze l'assimilazione all'abitazione principale, ove riconosciuta, consente di detrarre dall'imposta dovuta sulle stesse, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. aliquota del 5,75 per mille: negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1. aliquota del 6 per mille: terreni agricoli; altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille. aliquota del 7 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell'elenco dettato per l'aliquota del 5,75 per mille; aree fabbricabili;. (Omissis). 02A03176 Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== aliquota | descrizione | ===================================================================== |per gli immobili adibiti ad abitazione | |principale per le pertinenze, ovvero nr. 1 C/2| |o C/6 o C/7 (se le pertinenze sono piu' di | |una, si considera quella con superficie | ridotta |inferiore) |5,8 --------------------------------------------------------------------- |per tutti gli altri immobili (seconde case, | |negozi, garage, magazzini, cantine, ecc.) per | ordinaria |le aree fabbricabili |7 --------------------------------------------------------------------- |per abitazione principale di soggetti | |residenti (rapportate al reale periodo di | |possesso) per le pertinenze (per la parte | |dell'importo che non trova capienza | detrazione|nell'abitazione principale) |Euro 103,30 (Omissis). 02A03177 Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota 2002 dell'imposta comunale sugli immobili, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, senza avvalersi della facolta' di differenziare l'aliquota, di stabilire riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abilitazione principale. (Omissis). 02A03178 Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come segue: terreni agricoli: 5,25 (cinque virgola venticinque per mille); aree fabbricabili: 7 (sette per mille); abitazione principale e sue pertinenze: 4,75 (quattro virgola settantacinque per mille); altri fabbricati: 6,5 (sei virgola cinque per mille); 2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata al 7 (sette per mille); 3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze. 4. di specificare che la deduzione di L. 200.000 spetta inoltre nei seguenti casi: fabbricati non locati gia' abitazione principale di ricoverati in casa di riposo; fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1oo grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato. 5. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 2001 non superiore a L. 12.300.000. (Omissis). 02A03179 Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: quattro virgola cinque per mille (4,5 per mille). Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: sette per mille (7 per mille); c) aree edificabili: sette per mille (7 per mille); 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A03180 Il comune di MUGNANO DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, vengono confermate nelle misure gia' fissate per il 2001 e che, quindi, sono le seguenti: a) aliquota su abitazione principale: 4,5 per mille; b) aliquota sugli altri cespiti: 6 per mille; che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di Euro 103,29 pari a L. 200.000, rapportati ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni. (Omissis). 02A03181 Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,5 per mille;. aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A03182 Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e stabilire nelle misure del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli Immobili) per l'anno 2002. di confermare e stabilire - per l'anno 2002 - nelle misure del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed effini in linea retta, entro il primo grado). Di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto per un periodo superiore a mesi otto. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione. (Omissis). 02A03183 Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota per le abitazioni principali del soggetto passivo: 5 per mille; aliquota per gli altri immobili, ivi comprese le aree (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille; aliquota per gli immobili per gli alloggi non locati: 6 per mille; aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille. 2. Di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000). (Omissis). 02A03184 Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonche' alle ulteriori fattispecie equiparate quale uso dal vigente regolamento; 2. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale nonche' alle ulteriori fattispecie agli stessi equiparati come da vigente regolamento; 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi alle aree edificatorie negli importi unitari per aree omogenee come fissati dal Consiglio Comunale con dispositivo n. 3 del 28/01/2000 con adeguamento al coefficiente medio ISTAT pari al 2,3 per mille. 4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 02A03185 Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, come gia' stabilite per gli anni 2000 e 2001 come segue: abitazione principale: aliquota 5,50 per mille; altri fabbricati: aliquota 6,25 per mille; nonche' la detrazione sull'abitazione principale a L. 200.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), ed f) del relativo regolamento Comunale I.C.I. (Omissis). 02A03186 Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 da applicarsi in questo Comune, per i motivi espressi in narrativa, in maniera da poter ragionevolmente ipotizzare un gettito (al lordo del compenso al concessionario della riscossione) in misura non inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato, nel modo seguente; 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull' imposta comunale sugli immobili; 4,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziall oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge 449/97); 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 2. di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). 02A03187 Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. 2002 per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 7 per mille - omissis - la tariffa ordinaria per l'anno 2002 dell'I.C.I., da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti; 3. di dare atto che all'art. 3 del regolamento I.C.I. - omissis - e' prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di L. 500.000 (Euro 258,23). (Omissis). 02A03188 Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le tariffe, le aliquote nonche' la modalita' di applicazione di tasse, tributi ed imposte comunali per l'anno 2002 come di seguito specificato: imposta comunale sugli immobili: per l'anno 2002 viene istituita un'aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale e pari al 7 per mille per gli altri immobili. Viene confermata la detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione spettera' anche alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari (stabilita con deliberazione n. 11/C.C. del 28 febbraio1997) nonche' ai proprietari che hanno concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al 3oo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. (Omissis). 02A03189 Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese e per gli alloggi locati ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge n. 431/1998; c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni; che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2002 e' pari ad Euro 130,00 ed e' applicabile anche agli alloggi assegnati dall'Agenzia territoriale per la casa e dal Consorzio intercomunale torinese. La detrazione per abitazione principale e' elevata a 180,00 Euro per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennita' concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato "persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravitaº ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Omissis). 02A03190 Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 7 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione abitazione principale: Euro 103,291; 2. di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se destinatamente in catasto, purche' queste siano: a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; b) iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7; c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore a metri cinquanta. Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. (Omissis). 02A03191 Il comune di ORCO FEGLINO (provincia di Savona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione. (Omissis). 02A03192 Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Riconfermare, anche per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni (in euro) dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 1999: aliquota ordinaria 7 per mille; per le unita' immobiliari di proprieta' direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per mille; sono considerate abitazioni principali, con la seguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela del 1oo grado (figli - genitori), a condizione che cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche; sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado; per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille; per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota e' ridotta al 3,5 per mille; l'aliquota e' ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in comune, nei confronti dei proprietari che eseguano: 1. interventi volti al recupero di unita' immobiliari o inabitabili; 2. interventi volti al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; 3. interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; 4. interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quanto costituiscono unita' immobiliari autonome; la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, e' fissata come segue: per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6: Euro 186,00; per la categoria catastale A7: Euro 155,00; per le categorie catastali A1, A8 ed A9: Euro 103,00. (Omissis). 02A03193 Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille; 2. di stabilire che: per la detrazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 02A03194 Il comune di ORSOGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 (con effetto dal 1o gennaio 2002) come di seguito: a) per la prima abitazione: 4 per mille - detrazione Euro 104,00; b) per gli immobili CAT. C1: 4,5 per mille; c) per tutti gli altri immobili: 5 per mille. (Omissis). 02A03195