(parte 2)
211.  Il  Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al
comma  210  alla  regione  o alle regioni competenti, che provvedono,
entro  il  termine  di  cui  all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle
verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati.  In  caso  di presenza di vincoli, l'elenco e' trasmesso
contestualmente   alle   amministrazioni   competenti   alle   tutele
differenziate,  le quali esprimono il proprio parere entro il termine
predetto.  Nel  caso  di  espressione  positiva da parte dei soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di
conformita'  alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora
riguardi  situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio
e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino
della   destinazione   d'uso   preesistente,   previa   comunicazione
all'amministrazione  comunale ed alle eventuali altre amministrazioni
competenti in materia di tutela differenziata.
Procedura in caso di contrarieta' da parte della regione
212.  In  caso  di  espressione  negativa,  ovvero in caso di mancata
risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla
tutela  entro  i  termini  di  cui  al  comma  211,  e' convocata una
conferenza  dei  servizi  anche per ambiti comunali complessivi o per
uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Possibilita'  di  conferire incarichi a societa' a capitale pubblico,
per  la  gestione  delle  attivita'  di  liquidazione  delle  aziende
confiscate
213.  Per  le  esigenze  connesse  alla  gestione  delle attivita' di
liquidazione  delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio
1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni   di   legge,   fermi   restando   i  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  contabile,  l'Agenzia  del  demanio puo'
conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico.  I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita  convenzione  che  definisce  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione
e al controllo.
Individuazione  del  concetto  di  strumentalita'  per  gli  immobili
statali
214.   Laddove  disposizioni  normative  stabiliscano  l'assegnazione
gratuita  ovvero  l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e
societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili  di  proprieta'  dello Stato per consentire il perseguimento
delle  finalita'  istituzionali  ovvero  strumentali  alle  attivita'
svolte,  la  funzionalita'  dei  beni  allo scopo dell'assegnazione o
attribuzione   e'   da  intendersi  concreta,  attuale,  strettamente
connessa  e  necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento.
Attribuzione  all'Agenzia  del demanio della verifica del concetto di
strumentalita'
215.  E'  attribuita  all'Agenzia  del  demanio  la  verifica, con il
supporto  dei  soggetti  interessati,  della sussistenza dei suddetti
requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento  periodico della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilita'  del  bene  a  rientrare  in  tutto  o in parte nella
disponibilita'  dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come
stabilito  dalle  norme  vigenti.  A  tal  fine l'Agenzia del demanio
esercita  la  vigilanza  e il controllo secondo le modalita' previste
dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
luglio 1998, n. 367.
Divieto di dismissione temporanea degli immobili statali
216.  Per  i  beni  immobili  statali  assegnati in uso gratuito alle
amministrazioni  pubbliche  e'  vietata  la dismissione temporanea. I
beni  immobili  per  i  quali,  prima della data di entrata in vigore
della  presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del  Ministero  dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia
del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso
all'Amministrazione  della  difesa  affidati,  in tutto o in parte, a
terzi  per  lo  svolgimento  di  attivita'  funzionali alle finalita'
istituzionali dell'Amministrazione stessa.
Requisiti per l'ammissione alle garanzie di prelazione per l'acquisto
di immobili pubblici
217.  Il  comma  109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni,  si  interpreta  nel  senso che i
requisiti  necessari  per  essere  ammessi  alle garanzie di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  citato  comma devono sussistere in capo agli
aventi  diritto  al momento del ricevimento della proposta di vendita
da  parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati.
Esenzione  da  imposte,  per  lo  Stato,  dei  passaggi di proprieta'
conseguenti alle misure di sequestro e confisca.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Tutte  le  trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative  agli  atti  posti  in essere in attuazione delle operazioni
previste  dal  presente  articolo  e  dagli  articoli  213 e 214 sono
esenti,  per  le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento".
Alienazione  degli  immobili  dello  Stato  gestiti  dall'Agenzia del
demanio
219.  Le  unita'  immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato,
destinate  ad  uso  abitativo  e  gestite  dall'Agenzia  del demanio,
possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Confisca
220.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  dopo  le  parole: "codice di procedura penale, per
taluno   dei  delitti  previsti  dagli  articoli"  sono  inserite  le
seguenti:  "314,  316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  In  caso  di  confisca  di beni per uno dei delitti previsti
dagli  articoli  314,  316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
320,   322,  322-bis  e  325  del  codice  penale,  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli  2-novies,  2-decies e 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
Destinazione delle somme ricavate dai beni confiscati
221.  Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5.  Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche'
i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione
dei  beni,  di  cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio
dello  Stato  per essere riassegnati in egual misura al finanziamento
degli  interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione
del processo".
Contributo  di solidarieta' sulle indennita' di buonuscita di importo
elevato.
222.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni,
sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile,  sull'indennita' premio di fine servizio, di cui all'articolo
2  e  seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di
buonuscita,  di  cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
e  successive  modificazioni,  nonche'  sui  trattamenti  integrativi
percepiti  dai  soggetti  nei  cui  confronti trovano applicazione le
forme   pensionistiche   che  garantiscono  prestazioni  definite  in
aggiunta  o  ad  integrazione  dei  suddetti  trattamenti, erogati ai
lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati  e  corrisposti  da enti
gestori  di  forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente  un  importo  pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato
annualmente  secondo  l'indice  ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le
famiglie  di  operai e di impiegati, e' dovuto sull'importo eccedente
il  predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del 15
per  cento.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze
sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma.
Destinazione delle risorse derivanti dal contributo di solidarieta'
223.  Il  90  per  cento  delle risorse derivanti dall'attuazione del
comma  222  affluiscono  allo  stato  di  previsione dell'entrata per
essere  successivamente  riassegnate  al Fondo di cui al comma 1261 e
destinate  ad  iniziative  volte  a favorire l'istruzione e la tutela
delle donne immigrate.
Contributo per la rottamazione di autoveicoli
224.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al
fine  di  incentivare  la  riduzione  di autoveicoli per il trasporto
promiscuo,  immatricolati  come  "euro  0" o "euro 1", per i predetti
autoveicoli  consegnati  ad  un  demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre   2007,   e'   disposta   la  concessione,  a  fronte  della
presentazione  del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da
centri  autorizzati,  di  un  contributo pari al costo di demolizione
disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5  del decreto legislativo 24
giugno  2003,  n.  209,  e  successive  modificazioni, e comunque nei
limiti  di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato
dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera
il  corrispondente  importo  come  credito d'imposta da utilizzare in
compensazione  secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e
quarto del comma 231.
Contributo  per  la  rottamazione di un autoveicolo senza acquisto di
veicolo nuovo
225.  Coloro  che  effettuano  la  rottamazione senza sostituzione ai
sensi  del  comma  224  possono  richiedere,  qualora  non  risultino
intestatari  di  veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il
totale   rimborso   dell'abbonamento  al  trasporto  pubblico  locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad
una  annualita'.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite  le  modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente
comma.
Contributo per l'acquisto di autoveicoli "euro 4" o "euro 5"
226.  In  attuazione  del  principio di salvaguardia ambientale ed al
fine   di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso  la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli  per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o
"euro  1",  con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro
5",  che  emettono  non  oltre  140  grammi  di CO2 al chilometro, e'
concesso   un   contributo  di  euro  800  per  l'acquisto  di  detti
autoveicoli   nonche'   l'esenzione   dal   pagamento   delle   tasse
automobilistiche  per  detti  autoveicoli,  per  un  periodo  di  due
annualita'.  La  predetta esenzione e' estesa per un'altra annualita'
per  l'acquisto  di  autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a
1300  cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture
e  autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare,
certificato  da  idoneo  stato di famiglia, sia formato da almeno sei
componenti,  i quali non risultino intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
Contributo per l'acquisto di autocarri "euro 4" o "euro 5".
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante
mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le
modalita'  indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro
0"  o  "euro  1"  con  veicoli  nuovi a minore impatto ambientale, e'
concesso  un  contributo  di  euro  2.000  per  ogni  veicolo  di cui
all'articolo  54,  comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  di  peso  complessivo  non  superiore  a 3,5
tonnellate,  immatricolato  come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio e'
accordato  a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla
prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria
e  peso  complessivo  non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato
come "euro 0" o "euro 1".
Contributo  per  l'acquisto  di  auto  a metano, GPL, elettriche o ad
idrogeno
228.  Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227,
nuovi  ed  omologati  dal  costruttore  per  la circolazione mediante
alimentazione,  esclusiva  o doppia, del motore con gas metano o GPL,
nonche'  mediante  alimentazione  elettrica  ovvero  ad  idrogeno  e'
concesso  un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori
euro  500  nel  caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione
ivi  considerata,  abbia  emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per
chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
ove  se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e
227.
Limiti alla spettanza del contributo rottamazione
229.  Le  disposizioni  di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere
fruite  nel  rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  226 e 227 hanno validita' per i
veicoli  nuovi  acquistati  e  risultanti  da contratto stipulato dal
venditore  e  acquirente  a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre  2007;  i  suddetti veicoli non possono essere immatricolati
oltre  il  31  marzo  2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno
validita'  per  i  veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto  e'  stipulato  a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre  2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli fino
al 31 marzo 2010.
Documentazione  integrativa  richiesta  al venditore per la spettanza
del contributo rottamazione
230.  Al  fine  di  consentire  agli enti impositori di verificare la
sussistenza  dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e
del  contributo  di  cui  ai  commi 226, 227, 228 e 236, il venditore
integra   la   documentazione  da  consegnare  al  pubblico  registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo
veicolo,  con  una  dichiarazione  resa ai sensi dell'articolo 47 del
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  devono  essere  indicati:  a)  la
conformita'  del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi
226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna
ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello
stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia
del  certificato  di  rottamazione  rilasciato da centri autorizzati.
L'ente  gestore  del  pubblico registro automobilistico acquisisce le
informazioni   relative   all'acquisto   del   veicolo   che  fruisce
dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  e  del
veicolo  avviato  alla demolizione in via telematica, le trasmette in
tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al
Ministero  dei  trasporti,  Dipartimento per i trasporti terrestri, i
quali provvedono al necessario scambio dei dati.
Recupero   del  contributo  da  parte  del  venditore  o  dei  centri
autorizzati alla rottamazione
231.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  224, 226, 227 e 228, i
centri  autorizzati  che  hanno effettuato la rottamazione, ovvero le
imprese  costruttrici  o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore  l'importo  del contributo e recuperano detto importo quale
credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene  richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli  effetti  delle  imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del
rapporto  di  cui  agli  articoli  96 e 109, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi
226,  227  e  228  non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui
produzione  o  al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il
contributo  di  cui  ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in
cui  il  veicolo  demolito  sia intestato ad un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
Documentazione da conservare per gli eventuali controlli successivi.
232.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a)  copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della
carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b)  copia  del  libretto  o  della carta di circolazione e del foglio
complementare  o  del certificato di proprieta' del veicolo usato; in
caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c)  copia  della domanda di cancellazione per demolizione e copia del
certificato   di   proprieta'   rilasciato   dal   pubblico  registro
automobilistico relativi al veicolo demolito;
d)  copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato a familiare convivente.
Adempimenti del venditore
233.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo
ritirato  per  la  demolizione e di provvedere direttamente o tramite
delega  alla  richiesta  di cancellazione per demolizione al pubblico
registro  automobilistico.  I veicoli ritirati per la demolizione non
possono  essere  rimessi  in circolazione e vanno avviati o alle case
costruttrici   o   ai   centri   appositamente   autorizzati,   anche
convenzionati  con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il
31  dicembre  2007  il  Governo  presenta una relazione al Parlamento
sull'efficacia  della  presente  disposizione,  sulla  base  dei dati
rilevati  dal  Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti
di  gettito  derivati  dalla  stessa.  Le  eventuali maggiori entrate
possono  essere  utilizzate  dal  Governo con specifica previsione di
legge per alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al
comma  1121,  subordinatamente  al  rispetto del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.
Decreto per la fissazione dei criteri di collegamento tra gli archivi
informatici dei veicoli
234.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore
del  pubblico  registro automobilistico ed il Comitato interregionale
di  gestione  di  cui  all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le
regioni  e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle
finanze  per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici
relativi  ai  veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in
essi  contenute  e  di  consentire l'aggiornamento in tempo reale dei
dati in essi presenti.
Regolazioni finanziarie con le Regioni
235.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme
e  le  innovazioni  nella pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
effettuate  le  regolazioni  finanziarie  delle  minori entrate nette
derivanti  dall'attuazione  delle norme dei commi da 224 a 234 e sono
stabiliti  i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
Incentivi  per  l'acquisto  di  un motociclo "euro 3" con contestuale
rottamazione di motociclo "euro 0"
236.  A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in
caso  di  acquisto  di  un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con
contestuale  sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria
"euro  0",  realizzata  attraverso  la  demolizione  con le modalita'
indicate  al  comma  233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle
tasse   automobilistiche   per   cinque   annualita'.   Il  costo  di
rottamazione  e'  a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80
euro  per  ciascun  motociclo,  ed  e'  anticipato  dal venditore che
recupera  detto  importo  quale  credito  d'imposta  da utilizzare in
compensazione  secondo  le  disposizioni del comma 231. Si applicano,
per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230
a  235,  con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui
al  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione, del 12 gennaio
2001.  Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per i
motocicli  nuovi  acquistati  e risultanti da contratto stipulato dal
venditore  e  acquirente.  I  suddetti  motocicli  non possono essere
immatricolati  oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal
1°  dicembre  2006  al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai
commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
Ricalcolo   tassa   di   circolazione  in  funzione  delle  eventuali
maggiorazioni gia' deliberate dalle Regioni
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: "Gli incrementi percentuali
approvati  dalle  regioni  o  dalle  province autonome di Trento e di
Bolzano  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
conversione  del  presente  decreto vengono ricalcolati sugli importi
della citata tabella 1".
Conferma  dell'incentivo per l'installazione di impianti GPL e metano
sui autoveicoli "euro 0" e "euro 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  e' sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati
ad  incentivare  l'installazione  su  autoveicoli  immatricolati come
"euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e'
autorizzata  la  spesa  di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007,  2008  e  2009".  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma  2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Esclusione  dalla  maggiorazione  della  tassa  di circolazione per i
veicoli  con  alimentazione  anche  a  GPL,  metano,  elettrica  o  a
idrogeno.
239.  Fatte  salve  le  agevolazioni  gia' in vigore, le misure della
tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il
trasporto  promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2",
"euro  3"  e  "euro  4",  di cui al comma 321, non si applicano per i
veicoli  omologati  dal  costruttore  per  la  circolazione  mediante
alimentazione,  esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a
idrogeno.  Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il
sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione.
Tassazione autoveicoli reimmatricolati come autocarri
240.  All'articolo  2, primo comma, lettera d), del testo unico delle
leggi  sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, dopo le parole: "per gli
autoveicoli  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a 12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur  immatricolati  o  reimmatricolati  come N1, presentino codice di
carrozzeria  F0  (Effe  zero)  con quattro o piu' posti ed abbiano un
rapporto  tra  la  potenza  espressa  in  kw e la portata del veicolo
espressa  in  tonnellate  maggiore  o  uguale  a  180, per i quali la
tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza
effettiva dei motori".
Entrata in vigore del comma 240
241.  Le  disposizioni  del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3
ottobre   2006.   E'   abrogato  il  comma  55  dell'articolo  2  del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Riconoscimento   fiscale   dei  valori  iscritti  in  conseguenza  di
operazioni di aggregazione aziendale
242.  Per  i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione
o  scissione,  effettuate  negli  anni  2007  e  2008,  si  considera
riconosciuto,  ai  fini  fiscali,  il  valore  di avviamento e quello
attribuito  ai  beni strumentali materiali e immateriali, per effetto
della  imputazione  in  bilancio  del  disavanzo da concambio, per un
ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Riconoscimento  fiscale dei valori iscritti dal soggetto conferitario
nel caso di conferimento d'azienda
243.  Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai
sensi  dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  negli  anni  2007  e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini
fiscali,  i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui
al  comma  242  a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e
immateriali,  per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di
5 milioni di euro.
Condizioni  per la spettanza del beneficio fiscale sulle aggregazioni
aziendali
244.  Le  disposizioni  dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle
operazioni   di  aggregazione  aziendale  partecipino  esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano  parte  dello  stesso  gruppo  societario. Sono in ogni caso
esclusi  i  soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione
ovvero  controllati  anche  indirettamente  dallo  stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Ulteriori  condizioni  per  la  spettanza del beneficio fiscale sulle
aggregazioni aziendali
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le
imprese  interessate  dalle  operazioni  di aggregazione aziendale si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 242 e 243.
Subordinazione  del  beneficio  fiscale  alla  preventiva  istanza di
interpello
246.  L'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245
e'  subordinata  alla  presentazione all'Agenzia delle entrate di una
istanza  preventiva  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto
2000,  n.  212,  al  fine  di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dai commi da 242 a 249.
Applicabilita' delle disposizioni in materia di imposte sui redditi
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le  sanzioni  e  il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.
Cause di decadenza dal beneficio
248.  La  societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro
periodi  d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere
ulteriori  operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e
IV,  del  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni  iscritti  o  rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade
dall'agevolazione,  fatta  salva l'attivazione della procedura di cui
all'articolo  37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Modalita'  e termini di versamento delle imposte in caso di decadenza
dal beneficio
249.  Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si
verifica  la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta a
liquidare  e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  dovute  sul maggior reddito,
relativo  anche  ai  periodi di imposta precedenti, determinato senza
tenere  conto  dei  maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi
dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute
sanzioni e interessi.
Revoca della concessione di beni del demanio marittimo
250. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e' aggiunto il seguente:
"2-ter.  Le  concessioni  di  cui al comma 1 sono revocate qualora il
concessionario  si  renda,  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione
ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
Nuovi  criteri  di  determinazione dei canoni demaniali per finalita'
turistico-ricreative
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, e' sostituito dal seguente:
"1.  I  canoni  annui  per  concessioni  rilasciate  o  rinnovate con
finalita'   turistico-ricreative   di   aree,   pertinenze  demaniali
marittime  e  specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni
relative  alle  utilizzazioni  del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  classificazione,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di  essi,  concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza
turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza
turistica.  L'accertamento  dei  requisiti  di alta e normale valenza
turistica  e'  riservato  alle  regioni competenti per territorio con
proprio   provvedimento.   Nelle   more   dell'emanazione   di  detto
provvedimento  la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e  specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1)  per  le  concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e
specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
unitarie  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e  non  operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e
23  dell'articolo  32  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni;  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, si
applicano  i  seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati
alla stessa data:
1.1)  area  scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2)  area  occupata  con  impianti di facile rimozione: euro 3,10 al
metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la
categoria B;
1.3)  area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al
metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la
categoria B;
1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato di mare territoriale per
specchi  acquei  o  delimitati  da opere che riguardano i porti cosi'
come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto
2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5)  euro  0,52  per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri
dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7)   euro   0,21   per   gli   specchi  acquei  utilizzati  per  il
posizionamento  di  campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori
degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2)  per  le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime
si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1)   per   le   pertinenze   destinate  ad  attivita'  commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e'
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per
la  media  dei  valori  mensili  unitari  minimi  e  massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il
canone   annuo  cosi'  determinato  e'  ulteriormente  ridotto  delle
seguenti  percentuali,  da  applicare  per  scaglioni  progressivi di
superficie  del  manufatto:  fino  a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre  200  metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento;
oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;
oltre   1.000   metri  quadrati,  60  per  cento.  Qualora  i  valori
dell'Osservatorio  del  mercato immobiliare non siano disponibili, si
fa  riferimento  a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2)  per  le  aree  ricomprese nella concessione, per gli anni 2004,
2005  e  2006  si applicano le misure vigenti alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge   e  non  operano  le  disposizioni
maggiorative  di  cui  ai  commi  21,  22  e  23 dell'articolo 32 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;  a  decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle
di cui alla lettera b), numero 1);
c)  riduzione  dei  canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50
per cento:
1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di  eccezionale  gravita'  che
comportino   una   minore   utilizzazione   dei  beni  oggetto  della
concessione,  previo accertamento da parte delle competenti autorita'
marittime di zona;
2)  nel  caso  di  concessioni  demaniali  marittime  assentite  alle
societa'  sportive  dilettantistiche  senza  scopo di lucro affiliate
alle  Federazioni  sportive  nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
d)  riduzione  dei  canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90
per  cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo
39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione  del  codice  della  navigazione,  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e
gratuito  accesso  e  transito,  per il raggiungimento della battigia
antistante  l'area  ricompresa  nella  concessione,  anche al fine di
balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei
valori inerenti le superfici del 25 per cento".
Estensione   dei  criteri  di  determinazione  dei  canoni  demaniali
marittimi  anche  alle  concessioni  per  la  gestione  di  strutture
dedicate alla nautica da diporto.
252. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, e' sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano,
a  decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del
demanio  marittimo  e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto
la  realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto".
Durata delle concessioni
253.  All'articolo  03  del  decreto-legge  5  ottobre  1993, n. 400,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma
2,  le  concessioni  di cui al presente articolo possono avere durata
superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione
dell'entita'  e della rilevanza economica delle opere da realizzare e
sulla  base  dei  piani  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio
marittimo predisposti dalle regioni".
Obbligo per le regioni di mantenere un equilibrio tra aree concesse a
soggetti privati e arenili liberamente fruibili
254.  Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree
del   demanio   marittimo   di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati,
devono  altresi'  individuare  un  corretto  equilibrio  tra  le aree
concesse  a  soggetti  privati  e  gli  arenili liberamente fruibili;
devono  inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi
necessari  al  fine  di  consentire  il  libero  e gratuito accesso e
transito,  per  il  raggiungimento  della  battigia antistante l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
Canoni  demaniali  marittimi:  possibilita'  di  compensare eventuali
somme versate in eccedenza
255.  All'articolo  5  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n. 400,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis.   Le  somme  per  canoni  relative  a  concessioni  demaniali
marittime  aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza
rispetto  a  quelle  dovute  a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi
dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo
stesso titolo, in base alla medesima disposizione".
Abrogazione precedenti criteri di determinazione dei canoni demaniali
marittimi
256.  I  commi  21,  22  e  23  dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della legge 17
dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
Misura  degli  indennizzi  dovuti per l'utilizzazione senza titolo di
beni demaniali marittimi
257.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n.  494, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla
mera  occupazione  di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora,  invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni
demaniali  marittimi  di  opere  inamovibili  in  difetto assoluto di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto  e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene
demaniale,  l'indennizzo  dovuto e' commisurato ai valori di mercato,
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
Incremento  del  canone  annuo  per l'uso dei beni del demanio dovuto
dalle societa' che provvedono alla gestione aeroportuale
258.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei
beni  del  demanio  dovuto  dalle societa' di gestione che provvedono
alla  gestione  aeroportuale  totale  o  parziale,  anche  in  regime
precario,  e'  proporzionalmente  incrementato  nella  misura utile a
determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro
nel  2007,  9,5  milioni  di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel
2009.
Valorizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione
o locazione
259.  Dopo  l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis.  - (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni  immobili tramite concessione o locazione). - 1. I beni immobili
di  proprieta'  dello  Stato  individuati  ai  sensi  dell'articolo 1
possono  essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un
periodo   non   superiore   a   cinquanta   anni,   ai   fini   della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di  recupero,  restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di
nuove  destinazioni  d'uso  finalizzate allo svolgimento di attivita'
economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo' convocare una o
piu'  conferenze  di  servizi  o  promuovere accordi di programma per
sottoporre  all'approvazione  iniziative  per la valorizzazione degli
immobili di cui al presente articolo.
3.  Agli  enti  territoriali  interessati  dal procedimento di cui al
comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore  al  100  per cento del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla  riqualificazione e
riconversione.   Tale   importo  e'  corrisposto  dal  concessionario
all'atto   del  rilascio  o  dell'efficacia  del  titolo  abilitativo
edilizio.
4.  Le  concessioni  e  le locazioni di cui al presente articolo sono
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo
commisurato  al  raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5.  I  criteri  di  assegnazione  e le condizioni delle concessioni o
delle  locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel
caso  di  revoca  della  concessione  o  di  recesso dal contratto di
locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario.
6.   Per   il  perseguimento  delle  finalita'  di  valorizzazione  e
utilizzazione  a fini economici dei beni di cui al presente articolo,
i   beni   medesimi   possono   essere  affidati  a  terzi  ai  sensi
dell'articolo  143  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi a
lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile".
Acquisizione  delle  informazioni  per  individuare  i  beni immobili
derivanti da eredita' giacenti
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da
eredita'  giacenti,  il  Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'interno  ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina,  con  decreto  da  emanare  entro  sei  mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione
dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti  per  individuare i beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato
sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione  dell'articolo  1163  del codice civile sino a quando il
terzo  esercente  attivita' corrispondente al diritto di proprieta' o
ad  altro  diritto  reale  non  notifichi  all'Agenzia del demanio di
essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti.
Nella  comunicazione  inoltrata  all'Agenzia del demanio gli immobili
sui  quali  e'  esercitato  il  possesso corrispondente al diritto di
proprieta'  o  ad  altro  diritto  reale  devono  essere identificati
descrivendone   la  consistenza  mediante  la  indicazione  dei  dati
catastali.
Termine  massimo  delle  concessioni del patrimonio immobiliare dello
Stato nei riguardi di regioni, province e comuni.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296,  dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis.   Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2,
secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o
locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta".
Programmi  unitari  di  valorizzazione degli immobili pubblici per la
promozione dello sviluppo locale.
262.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  15  sono  inseriti  i
seguenti:
"15-bis.  Per  la  valorizzazione  di  cui al comma 15, l'Agenzia del
demanio   puo'   individuare,  d'intesa  con  gli  enti  territoriali
interessati,  una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e'
attivato  un  processo  di  valorizzazione unico, in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del  contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo
ed  attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento
degli  studi  di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi
unitari  di  valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto    dei    beni   immobili,   per   la   manutenzione,   la
ristrutturazione,  il  risanamento  e  la valorizzazione dei beni del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi  sugli  immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
E'  elemento  prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti
programmi  unitari,  la  suscettivita'  di  valorizzazione  dei  beni
immobili  pubblici  mediante  concessione  d'uso o locazione, nonche'
l'allocazione  di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo,  per  l'istruzione,  la  promozione  delle  attivita'  di
solidarieta'  e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche'
per le pari opportunita'.
15-ter.  Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli
immobili  pubblici  ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale
delle  Forze  armate  alle  esigenze  derivanti  dall'adozione  dello
strumento  professionale,  il Ministero della difesa puo' individuare
beni  immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero  per  finalita'  istituzionali, suscettibili di permuta con
gli  enti  territoriali.  Le attivita' e le procedure di permuta sono
effettuate  dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della
difesa,   nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento
giuridico-contabile".
Individuazione  dei  beni  immobili  in uso all'amministrazione della
difesa non piu' utili per fini istituzionali
263.  All'articolo  27  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  13-bis, le parole: "L'Agenzia del demanio, di concerto
con  la  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio del Ministero
della  difesa"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Il Ministero della
difesa,  con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio";
le  parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalita'
di  cui  all'articolo  3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
consegnare  all'Agenzia  del demanio per essere inseriti in programmi
di  dismissione  e  valorizzazione  ai  sensi  delle norme vigenti in
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Relativamente  a  tali  programmi  che  interessino  Enti locali, si
procede  mediante  accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
quanto  disposto  dall'articolo  34 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267. Nell'ambito degli accordi di
programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti
locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per
effetto delle valorizzazioni assentite";
b)  al  comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del
comma  sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi
del  medesimo  comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio
2007,  beni  immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni
di  euro,  da  consegnare  all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno
2007;  b)  entro  il  31  luglio  2007,  beni immobili, per un valore
complessivo  pari  a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia
del  demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel
primo  periodo  e  per  le  medesime  finalita',  nell'anno 2008 sono
individuati,  entro  il  28  febbraio  ed  entro  il  31 luglio, beni
immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro";
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
Abrogazione norma sulla competenza in merito all'alienazione dei beni
immobili della Difesa
264.  Il  comma  482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' abrogato.
Prelazione  enti  locali su alienazione immobili Ferrovie dello Stato
collocati in aree con vincolo paesaggistico
265.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:
"6-quater.  Sui  beni  immobili  non  piu'  strumentali alla gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa  o  delle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
indirettamente  controllate,  che  siano  ubicati  in  aree  naturali
protette  e  in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso
di  alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di prelazione
degli  enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree
protette.  I  vincoli  di  destinazione  urbanistica degli immobili e
quelli  peculiari  relativi  alla loro finalita' di utilita' pubblica
sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita".
Riduzione del cuneo fiscale: modifiche alla base imponibile IRAP
266.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:
1)   i  contributi  per  le  assicurazioni  obbligatorie  contro  gli
infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi   le  banche,  gli  altri  enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti,  un  importo  pari  a  5.000  euro,  su base annua, per ogni
lavoratore  dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di
imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi   le  banche,  gli  altri  enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti,  un  importo  fino  a  10.000  euro, su base annua, per ogni
lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato impiegato nel periodo
d'imposta  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania,
Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a
quella  di  cui  al  numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti  derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),
esclusi   le  banche,  gli  altri  enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione  e  le  imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture,  delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e  depurazione  delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti,  i  contributi  assistenziali  e  previdenziali  relativi ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
5)  le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il
personale  assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per
i  soggetti  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettere da a) a e), i
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi  quelli  per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese  costituiti  per  la  realizzazione  di  programmi  comuni di
ricerca  e  sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita'
degli  stessi  sia  rilasciata  dal presidente del collegio sindacale
ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto   negli   albi   dei   revisori   dei   conti,  dei  dottori
commercialisti,  dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti
del  lavoro,  nelle  forme  previste  dall'articolo  13, comma 2, del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";
b)  al  comma  4-bis.1,  dopo  le  parole:  "pari  a euro 2.000" sono
inserite  le  seguenti:  ",  su  base  annua,"  e le parole da: "; la
deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse;
c)  al  comma  4-bis.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
deduzioni  di  cui  ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1
sono  ragguagliate  ai  giorni  di  durata del rapporto di lavoro nel
corso  del  periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato  e  parziale,  nei  diversi  tipi  e  modalita'  di cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive  modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di
tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera e), le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle attivita' istituzionali, l'importo e' ridotto
in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
d)  al  comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1"  sono  sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel
presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies.  In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione
di  lavoratore  svantaggiato  di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002
della  Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato
a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma
4-quinquies,  l'importo  deducibile e', rispettivamente, moltiplicato
per  sette  e  per  cinque  nelle  suddette  aree,  ma in questo caso
l'intera  maggiorazione  spetta nei limiti di intensita' nonche' alle
condizioni  previsti  dal  predetto regolamento sui regimi di aiuto a
favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies.  Per  ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse
dai  precedenti  commi  1,  4-bis.1  e  4-quater,  non  puo' comunque
eccedere  il  limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli
altri  oneri  e  spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4),
e'  alternativa  alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies".
Preventiva autorizzazione comunitaria
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri
2)  e  4),  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da
ultimo   modificato   dal   comma   266,  spettano,  subordinatamente
all'autorizzazione  delle  competenti  autorita' europee, a decorrere
dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro
intero  ammontare  a  decorrere  dal  successivo  mese di luglio, con
conseguente  ragguaglio  ad anno di quella prevista dal citato numero
2).
Applicabilita' in misura ridotta dell'incentivo sul cuneo fiscale per
i primi mesi di entrata in vigore della norma
268. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero
3),  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo
modificato  dal  comma  266,  spetta  in  misura ridotta alla meta' a
decorrere  dal  mese  di  febbraio  2007  e  per l'intero ammontare a
decorrere  dal  successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno.
Irrilevanza delle norme sulla riduzione del cuneo fiscale ai fini dei
versamenti in acconto delle imposte sui redditi
269.  Nella  determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  relativa  al  periodo d'imposta in corso al 1°
febbraio  2007,  puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la  minore  imposta  che  si  sarebbe  determinata applicando in tale
periodo  le  disposizioni  dei  commi  266,  267  e  268. Agli stessi
effetti,  per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
febbraio  2007,  puo' assumersi, come imposta del periodo precedente,
la   minore   imposta   che  si  sarebbe  determinata  applicando  le
disposizioni  del  comma  266  senza  tenere  conto delle limitazioni
previste dai commi 267 e 268.
Clausola di salvaguardia per le Regioni
270.  Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi
di  cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente
a  quello  che  deriverebbe  dall'incremento automatico dell'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, applicata alla
base   imponibile   che  si  sarebbe  determinata  in  assenza  delle
disposizioni   introdotte  dai  commi  da  266  a  269,  e'  ad  esse
riconosciuto,   con   riferimento  alle  esigenze  finanziarie  degli
esercizi  2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro  per  l'anno  2007,  a  179  milioni di euro per l'anno 2008 e a
191,94  milioni  di  euro  per  l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente
sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di ciascuna regione.
Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
271.  Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi  indicati  nel  comma  273,  destinati  a  strutture produttive
ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del  periodo  d'imposta  in  corso alla data del 31 dicembre 2013, e'
attribuito  un credito d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi
da 272 a 279.
Misura massima del credito di imposta
272.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura massima
consentita  in  applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla
Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo
2007-2013  e  non  e'  cumulabile  con il sostegno de minimis ne' con
altri  aiuti  di  Stato  che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi costi
ammissibili.
Acquisizioni agevolabili
273.   Ai   fini   del  comma  271,  si  considerano  agevolabili  le
acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a)  macchinari,  impianti,  diversi  da  quelli  infissi al suolo, ed
attrezzature    varie,   classificabili   nell'attivo   dello   stato
patrimoniale   di   cui   al  primo  comma,  voci  B.II.2  e  B.II.3,
dell'articolo   2424   del   codice  civile,  destinati  a  strutture
produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono  impiantate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 271;
b)  programmi  informatici  commisurati  alle  esigenze  produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c)  brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di  prodotti e processi
produttivi,  per  la  parte  in  cui  sono utilizzati per l'attivita'
svolta  nell'unita'  produttiva; per le grandi imprese, come definite
ai  sensi  della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni
sono  agevolabili  nel  limite  del  50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Ammontare del credito di imposta
274.  Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del costo
complessivo   dei   beni   indicati   nel  comma  273  eccedente  gli
ammortamenti  dedotti  nel  periodo d'imposta, relativi alle medesime
categorie  dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva,
ad  esclusione  degli  ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto
dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della
loro  entrata  in  funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti  di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore  per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese
di manutenzione.
Settori esclusi dal credito di imposta
275.  L'agevolazione  di  cui al comma 271 non si applica ai soggetti
che  operano  nei  settori  dell'industria  siderurgica e delle fibre
sintetiche,  come  definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti  in  materia  di  aiuti  di  Stato a finalita' regionale
2007-2013,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54  del  4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, dell'industria
carbonifera,  creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  Il  credito
d'imposta  a  favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,
ivi  inclusa  la  disciplina  multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto  nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali
definite  dalle  predette  discipline  dell'Unione  europea  e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
Modalita' di determinazione del credito di imposta
276.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato  con  riguardo ai nuovi
investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e deve essere
indicato  nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla  formazione  del  reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte  sui  redditi;  l'eventuale
eccedenza  e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  a  decorrere dal sesto mese successivo al termine per
la  presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
Decadenza  dal  credito  di  imposta  in  caso  di mancata entrata in
funzione del bene
277.  Se  i  beni  oggetto  dell'agevolazione non entrano in funzione
entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa
ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se  nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica una delle predette
ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli
agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria  le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
anche  se  non  viene  esercitato  il  riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente  utilizzato  che  deriva dall'applicazione del presente
comma  e'  versato  entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta  sui  redditi  dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
Verifiche  per  garantire  la  corretta  applicazione  del credito di
imposta
278.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate   le   disposizioni   per  l'effettuazione  delle  verifiche
necessarie  a  garantire  la corretta applicazione dei commi da 271 a
277.   Tali   verifiche,   da  effettuare  dopo  almeno  dodici  mesi
dall'attribuzione  del credito d'imposta, sono, altresi', finalizzate
alla  valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche
al  fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalita'.
Preventiva autorizzazione comunitaria
279.  L'efficacia  dei  commi  da  271 a 278 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Credito di imposta per le attivita' di ricerca industriale
280.  A  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al  31  dicembre  2006  e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso  alla  data del 31 dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un
credito  d'imposta  nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti
per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita'  alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
in  materia,  secondo  le modalita' dei commi da 281 a 285. La misura
del  10  per  cento  e'  elevata  al  15 per cento qualora i costi di
ricerca   e   sviluppo  siano  riferiti  a  contratti  stipulati  con
universita' ed enti pubblici di ricerca.
Importo massimo dei costi per i quali spetta il credito di imposta
281.  Ai  fini della determinazione del credito d'imposta i costi non
possono,  in  ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per
ciascun periodo d'imposta.
Modalita' di determinazione del credito di imposta
282.  Il  credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione  dei  redditi.  Esso  non  concorre alla formazione del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive,  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli
articoli  96  e  109,  comma  5,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta
regionale  sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta
in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza  e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  a  decorrere  dal  mese  successivo al termine per la
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.
Adempimenti  a  carico  delle  imprese  ai  fini  della spettanza del
credito di imposta
283.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
obblighi  di  comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene
alla  definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e
le  modalita'  di  verifica  ed accertamento della effettivita' delle
spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria
di cui al comma 280.
Preventiva autorizzazione comunitaria
284.  L'efficacia  dei  commi  da  280 a 283 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Giochi: gare per l'istituzione di nuove agenzie.
285.  Entro  il  31  dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle
finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta'
di  bandire,  nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione
territoriale,  una  o  piu'  nuove  gare, per un massimo di ulteriori
1.000  agenzie,  alle  medesime condizioni previste dai bandi di gara
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto
2006.
Fondo  a  favore  del  personale impegnato nel contrasto all'evasione
fiscale
286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 20 per
cento  delle  maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
comma precedente e' destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a
favore  del  personale dell'amministrazione finanziaria impegnato nel
contrasto  dell'evasione  fiscale.  Con lo stesso decreto il medesimo
Fondo  e'  ripartito  tra  le  competenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del predetto Ministero.
Credito di imposta per le imprese di produzioni musicali
287.  Le  piccole  e  medie  imprese  di  produzioni musicali possono
beneficiare  di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione,
di  sviluppo,  di  digitalizzazione  e di promozione di registrazioni
fonografiche  o  videografiche  musicali per opere prime o seconde di
artisti emergenti.
Requisiti per l'accesso al credito di imposta
288.  Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo
restando  il  rispetto  dei  limiti della regola de minimis di cui al
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
solo  le  imprese  che  abbiano  un  fatturato  annuo  o un totale di
bilancio  annuo  non  superiore  a 15 milioni di euro e che non siano
possedute,  direttamente  o  indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
Credito  di  imposta  per  le  spese  sostenute  per i certificati di
controllo di qualita' delle produzioni agroalimentari
289.  Per  gli  anni  2007,  2008  e  2009  alle  imprese  agricole e
agroalimentari  soggette  al  regime obbligatorio di certificazione e
controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006
del  Consiglio,  del  20  marzo  2006, anche se riunite in consorzi o
costituite  in  forma  cooperativa,  e' concesso un credito d'imposta
pari  al  50  per  cento  del  totale  delle  spese sostenute ai fini
dell'ottenimento   dei   previsti   certificati   e   delle  relative
attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono  stabilite,  nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per registrare
una  denominazione  di  origine  protetta o un'indicazione geografica
protetta in paesi extra-comunitari.
290.   Nelle   more   degli   accordi   internazionali   in  sede  di
Organizzazione  mondiale  del  commercio,  sono ammessi al credito di
imposta  di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese
agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite
in  forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari
delle  denominazioni  protette  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
Soppressione  obbligo  acconto  IVA  per  i  contribuenti  minimi  in
franchigia IVA
291.  Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole:  "La  prima  rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono
soppresse.
Disciplina transitoria locazione immobili da parte di soggetti IVA
292.  Sono  fatti  salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme,  oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi
8,  lettera  a),  e  10,  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223,
concernenti   l'applicazione   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
dell'imposta  di  registro  alle  cessioni  e  alle  locazioni, anche
finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare
per   l'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi
dell'articolo  10,  numeri  8)  ed 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti
ivi  previsti.  In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte
ipotecarie  e  catastali  sono  dovute sulla base delle regole di cui
all'articolo  35,  commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.  Il  cedente  o  locatore  che  intende esercitare l'opzione per
ipotesi  diverse  da  quelle  disciplinate  dall'articolo  35,  comma
10-quinquies,  del  citato  decreto-legge, ne da' comunicazione nella
dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per  l'anno  2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta
di  registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata
con  i  maggiori  importi  dovuti  ai fini delle imposte ipotecarie e
catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per
gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
Possibilita'  di emanare regolamenti di delegificazione in materia di
CAAF
293.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
"14-bis.  Resta  ferma  la  disposizione  di  cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti  ministeriali  nella  materia ivi indicata. I regolamenti
previsti  dal  citato  articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997   possono   comunque   essere   adottati   qualora  disposizioni
legislative  successive  a  quelle  contenute  dal  presente  decreto
regolino  la  materia,  a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente".
Inapplicabilita'  di alcune disposizioni societarie agli agenti della
riscossione
294.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 23, e' inserito il seguente:
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2,
comma  4,  del  regolamento  approvato con decreto del Ministro delle
finanze  11  settembre  2000,  n.  289,  e  le  disposizioni  di tale
regolamento  relative  all'esercizio  di influenza dominante su altri
agenti   della   riscossione,   nonche'  al  divieto,  per  i  legali
rappresentanti,  gli  amministratori  e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti  ovvero  coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado
di pubblici dipendenti".
Esclusione  dal  pagamento  delle  imposte  di  bollo  per le Agenzie
fiscali
295.  Alle  Agenzie  fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni
riguardanti  le  amministrazioni  dello  Stato  di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972,
n. 642, e 26 aprile 1986, n. 131.
Detrazione IRPEF per l'acquisto di PC da parte di docenti
296.  Per  l'anno  2007,  ai  docenti  delle scuole pubbliche di ogni
ordine  e  grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al
personale  docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda  e  fino  a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto
di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
Decreto attuativo del comma 296
297.  Con  decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 296.
Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di PC da parte di
collaboratori coordinati e continuativi
298.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro,
per   l'anno   2007,   destinato   all'erogazione  di  contributi  ai
collaboratori  coordinati  e  continuativi, compresi i colaboratori a
progetto,  per  le  spese  documentate sostenute entro il 31 dicembre
2007  per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con proprio decreto,
definisce   modalita',   limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei
contributi  di  cui  al presente comma, ivi comprese le procedure per
assicurare  il  rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo
precedente.
Tassazione redditi direttori artistici bande musicali
299. All'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite
le  seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni  di  natura  non  professionale  da  parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati";
b)  al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori,
bande  e  filodrammatiche  da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici".
Aliquota  IVA  applicabile  ai  contratti  di scrittura connessi agli
spettacoli
300.  Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, devono
intendersi  i  contratti  di  scrittura  connessi  con gli spettacoli
individuati  al  numero  123)  della  stessa  Tabella  A,  parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Indeducibilita'  delle spese per operazioni con imprese site in Paesi
a regime fiscale privilegiato
301.  All'articolo  110,  comma 11, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo  il  primo  periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli
altri  componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
Sanzioni  applicabili per l'omessa indicazione di spese sostenute con
imprese ubicate in Paesi a regime fiscale privilegiato
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza riguarda l'indicazione
delle  spese  e  degli  altri componenti negativi di cui all'articolo
110,  comma  11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo  delle spese e dei componenti negativi non indicati nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di
euro 50.000".
Applicabilita'  della sanzione del comma 302 anche alle irregolarita'
pregresse
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni
commesse  prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110,
comma  11,  primo  periodo,  del citato testo unico delle imposte sui
redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
Detraibilita'  IVA  relativa  ad alimenti e bevande somministrati nei
giorni di svolgimento di convegni
304.  All'articolo  19-bis1,  comma  1,  lettera  e), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a
somministrazioni   di   alimenti  e  bevande,  con  esclusione"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "e  a  somministrazioni  di  alimenti e
bevande,  con  esclusione  di  quelle  inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi,".
IVA convegni: detrabilita' parziale per il 2007
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella
misura del 50 per cento.
Imposta di registro agevolata per edilizia residenziale convenzionata
306.  Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  le  parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono
sostituite  dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La
disposizione  recata  dal  periodo precedente ha effetto per gli atti
pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati
307.  Per  la  uniforme  e  corretta  applicazione delle norme di cui
all'articolo  54,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle entrate sono individuati periodicamente i criteri
utili  per  la  determinazione  del  valore normale dei fabbricati ai
sensi   dell'articolo   14  del  citato  decreto  n.  633  del  1972,
dell'articolo  9,  comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  e  dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del
1986.
Accelerazione  dei  rimborsi  infrannuali per i soggetti in regime di
reverse charge.
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  secondo  comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Con   decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate,   anche  progressivamente,  in  relazione  all'attivita'
esercitata  ed  alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie
di  contribuenti  per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo
comma   sono  eseguiti  in  via  prioritaria  entro  tre  mesi  dalla
richiesta".
Tassazione sul valore catastale dell'immobile in caso di vendita solo
qualora il cessionario sia persona fisica.
309.  All'articolo  1,  comma  497,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e
fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone
fisiche".
Abolizione   imposta   sostitutiva   per   terreni   suscettibili  di
utilizzazione edificatoria.
310.  Nell'articolo  1,  comma  496,  primo  periodo,  della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di
terreni   suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli
strumenti  urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,"  sono
soppresse.
Imposta di pubblicita' sulle insegne
311.  Al  comma  1-bis  dell'articolo  17  del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare,  d'intesa  con la
Conferenza  Stato-citta'  e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007,
possono  essere  individuate  le  attivita' per le quali l'imposta e'
dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati";
b)  nel  secondo  periodo,  le parole: "di cui al periodo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente
comma".
IVA   su   prestazioni   socio-sanitarie   in   favore   di  soggetti
svantaggiati.
312.  All'articolo  10,  primo comma, numero 27-ter), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti:
"di  persone  migranti,  senza  fissa  dimora,  richiedenti asilo, di
persone  detenute,  di  donne  vittime  di  tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
Deducibilita' dei contributi versati ai Fondi di previdenza istituiti
in Stati UE.
313.  Nell'articolo  10,  comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  dopo  le parole: "previste dal decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124"  sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri  dell'Unione  europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  che  sono  inclusi  nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  e successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
Norme  di  coordinamento tra il comma 313 e la disciplina della forme
pensionistiche complementari.
314.  Il  comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' sostituito dal seguente:
"2.  La  lettera  e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
"e-bis)  i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
di  cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  alle
condizioni  e  nei  limiti  previsti  dall'articolo  8  del  medesimo
decreto.  Alle  medesime  condizioni  ed entro gli stessi limiti sono
deducibili   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari  istituite  negli  Stati  membri  dell'Unione europea e
negli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre  1996,  e  successive  modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo  11,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239"".
Estensione  della  convenzione  contro la doppia imposizione ai Fondi
istituiti  presso  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo
315.   All'articolo   10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,
sull'istituzione   e   disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  nel  primo  periodo  del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri  dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le
cui  quote  sono  collocate  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive  comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea
e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre  1996,  e  successive  modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo  11,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n.  239,  e le cui quote sono collocate nel territorio
dello   Stato  ai  sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita'
economica   europea  e  conformi  alle  direttive  comunitarie"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "conformi  alle  direttive  comunitarie
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
Estensione dell'aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati
regolamentati  di  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo
316.  Il  terzo  periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dal  seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
e'  rappresentato  da  azioni  non negoziate in mercati regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione dell'articolo 11,
comma  4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
ovvero  da  quote,  l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica a
condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il tasso di rendimento
effettivo  non  sia  superiore:  a)  al doppio del tasso ufficiale di
riferimento,  per  le  obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati  regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo spazio economico europeo che sono
inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato decreto del Ministro delle
finanze  4  settembre  1996,  e successive modificazioni, o collegati
mediante  offerta  al  pubblico  ai sensi della disciplina vigente al
momento  di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di  due  terzi,  per  le  obbligazioni  e titoli similari diversi dai
precedenti".
Norma di coordinamento con i commi 315 e 316
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n.   239,   e   successive  modificazioni,  le  parole:  "in  mercati
regolamentati  italiani"  sono sostituite dalle seguenti: "in mercati
regolamentati  degli  Stati  membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella  lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni".
Deducibilita' dal reddito dei diritti di opere di ingegno per giovani
under 35.
318.  All'articolo  54,  comma  8,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ridotto  del  25  per  cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese"  sono  inserite  le  seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i
relativi  compensi  sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni".
Detrazione  IRPEF spese per palestre, locazioni studenti fuori sede e
badanti
319.  All'articolo  15  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies)  le  spese,  per  un  importo non superiore a 210 euro,
sostenute  per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di
eta'  compresa  tra  5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre,
piscine  ed  altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati alla
pratica  sportiva  dilettantistica  rispondenti  alle caratteristiche
individuate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
Ministro  delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies)  i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive  modificazioni,  dagli  studenti  iscritti  ad un corso di
laurea  presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello
di  residenza,  distante  da  quest'ultimo  almeno  100  chilometri e
comunque  in  una  provincia  diversa, per unita' immobiliari situate
nello  stesso  comune  in  cui  ha  sede  l'universita'  o  in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies)  le  spese,  per  un  importo  non superiore a 2.100 euro,
sostenute  per  gli  addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza  nel  compimento degli atti della vita quotidiana, se
il reddito complessivo non supera 40.000 euro";
b)  al  comma  2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e),  f),  i-quinquies)  e  i-sexies)"; nel secondo
periodo  del  medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dal  comma 2" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Per  le  spese  di  cui alla lettera i-septies) del citato
comma  1,  la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche
se  sono  state  sostenute  per  le persone indicate nell'articolo 12
ancorche'  non  si  trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo".
Equiparazione della tassazione sulle assicurazioni RC auto.
320.  All'articolo  1-bis,  comma  1, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si
applica  anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo
o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".
Revisione importi tassa di circolazione auto.
321.  A  decorrere  dai  pagamenti  successivi al 1° gennaio 2007, la
tabella  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto del Ministro
delle  finanze  27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  303  del  31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa
alla  presente  legge.  Gli  incrementi  percentuali  approvati dalle
regioni  o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della
data  di  entrata  in vigore della presente legge vengono ricalcolati
sugli  importi  della  citata  Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore  delle  regioni  o  delle  province autonome di cui al periodo
precedente  sono  ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
ad esse dal presente comma.
Revisione importi tassa di circolazione auto: regolazioni finanziarie
Stato-Regioni.
322.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  effettuate  le regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate  nette  derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente
riduzione  dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Norma interpretativa rottamazione auto.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  nonche'  quelle  dell'articolo  1  del decreto-legge 13 gennaio
2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003,
n.  39,  si  interpretano  nel senso che le esenzioni ivi previste si
applicano  esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui
richieste  di  iscrizione  al pubblico registro automobilistico siano
state  presentate  entro  i  sessanta  giorni successivi alla data di
acquisto,  ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Deducibilita' costi auto aziendali.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il  primo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della  lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di
imposta  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto.  Le  altre  disposizioni  del  medesimo  comma 71, in deroga
all'articolo   3   della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  recante
disposizioni  in  materia  di  statuto  dei diritti del contribuente,
hanno  effetto  a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto";
b)  nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: "legge 23 agosto 1988, n.
400,",   sono   inserite   le   seguenti:   "sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti";
c)  nel  quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata,"
sono  inserite  le  seguenti:  "prioritariamente con riferimento alle
disposizioni  in  materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla
lettera a) del comma 71,".
IVA prestazioni di intermediazione
325.  All'articolo  7,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente:
"f-quinquies)   le   prestazioni   di  intermediazione,  relative  ad
operazioni  diverse  da  quelle  di  cui alla lettera d) del presente
comma  e  da  quelle  di  cui  all'articolo  40,  commi  5  e  6, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio    dello    Stato    quando    le    operazioni    oggetto
dell'intermediazione  si  considerano  ivi effettuate, a meno che non
siano   commesse  da  soggetto  passivo  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea;  le suddette prestazioni si considerano in ogni
caso  effettuate  nel  territorio dello Stato se il committente delle
stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".
Riduzione  delle  percentuali  dei  valori  dei  beni  ai  fini della
individuazione delle societa' di comodo
326.  All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le percentuali di cui
alle  lettere  a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e
al  10  per  cento  per  i  beni  situati  in  comuni con popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti".
Differimento  progressivo dell'efficacia dell'obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi.
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dal seguente:
"37.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 33, 34 e 35
decorre   dalla   data   progressivamente  individuata,  per  singole
categorie   di   contribuenti,   con   provvedimento   del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008";
Obbligo  dal  2008  di  immettere sul mercato solo misuratori fiscali
idonei  alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente
deducibilita' fiscale delle spese di acquisto.
328.  All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
"37-bis.  Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge
26  gennaio  1983,  n.  18,  immessi  sul  mercato a decorrere dal 1°
gennaio  2008  devono  essere  idonei  alla  trasmissione  telematica
prevista  dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita
la  deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in
cui  sono  state  sostenute,  anche  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo  102,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni. Gli apparecchi
misuratori   di   cui  al  presente  comma  non  sono  soggetti  alla
verificazione   periodica  di  cui  al  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  23  settembre 2003. I soggetti che
effettuano  la  trasmissione telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter.
37-ter.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente disposizione sono emanate
disposizioni  atte  a  disciplinare  le  modalita'  di rilascio delle
certificazioni  dei  corrispettivi,  non  aventi  valore  fiscale, in
correlazione  alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
Riduzione dell'aliquota d'accisa sul gas metano per autotrazione
329.  L'aliquota  di  accisa sul metano usato per autotrazione di cui
all'allegato   I  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro
0,00291 per metro cubo di prodotto.
Iva locazioni di fabbricati ad uso abitativo.
330.  All'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  al  numero  8)  dopo  le  parole:  "escluse le locazioni di" sono
inserite  le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione
di  piani  di  edilizia  abitativa convenzionata dalle imprese che li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all'articolo  31,  primo  comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto  1978,  n.  457,  entro quattro anni dalla data di ultimazione
della  costruzione  o dell'intervento e a condizione che il contratto
abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di";
b)  al  numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla
fine  del  numero  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalle imprese
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito,
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui
all'articolo  31,  primo  comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto  1978,  n.  457,  entro quattro anni dalla data di ultimazione
della  costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso
in  cui  entro  tale  termine  i fabbricati siano stati locati per un
periodo  non  inferiore  a quattro anni in attuazione di programmi di
edilizia residenziale convenzionata".
Iva cooperative socio-sanitarie
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  si  interpreta nel senso che sono ricomprese anche le
prestazioni   di   cui  ai  numeri  18),  19),  20),  21)  e  27-ter)
dell'articolo  10  del  predetto  decreto rese in favore dei soggetti
indicati  nel  medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi
sia  direttamente  sia  in  esecuzione  di  contratti di appalto e di
convenzioni  in  genere.  Resta  salva la facolta' per le cooperative
sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la
previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies)   locazioni   di   immobili  di  civile  abitazione
effettuate   in   esecuzione   di  programmi  di  edilizia  abitativa
convenzionata  dalle  imprese  che  li  hanno  costruiti  o che hanno
realizzato  sugli  stessi  interventi  di  cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
IVA agenti della riscossione
332.  All'articolo  6,  comma  3, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis)  a societa' che svolgono operazioni relative alla riscossione
dei tributi da altra societa' controllata, controllante o controllata
dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile".
Compenso ai commercialisti per l'assistenza fiscale
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti: "e, a
decorrere   dall'anno  2006,  agli  iscritti  nell'Albo  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma
4,  e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
e  nell'albo  dei  consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12,".
Ammortamento immobili strumentali professionisti
334.  All'articolo  54  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  1-bis,  alinea,  le parole: "e le minusvalenze" e "gli
immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-bis.1.  Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis
sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del
medesimo comma 1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Per  i  beni  strumentali  per  l'esercizio  dell'arte  o  della
professione,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  o  da
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali
di  ammortamento  non superiori a quelle risultanti dall'applicazione
al  costo  dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in
cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di  acquisizione  di beni
strumentali  il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La
deduzione  dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e'
ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito  nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni
e  un  massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.
Ai  fini  del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
immobili  strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo
164,  comma  1,  lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria  e'  ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia   inferiore   al   periodo   di  ammortamento  corrispondente  al
coefficiente  stabilito  a  norma  del  primo  periodo.  I  canoni di
locazione  finanziaria  dei  beni  strumentali  sono  deducibili  nel
periodo    d'imposta    in    cui   maturano.   Le   spese   relative
all'ammodernamento,  alla  ristrutturazione  e  alla  manutenzione di
immobili  utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le
loro  caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni  ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta
di  sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti  i  beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del
periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque
periodi d'imposta successivi";
d)  al  comma  3,  i  periodi  secondo  e  terzo  sono sostituiti dai
seguenti:  "Per  gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione
che  il  contribuente  non  disponga  nel  medesimo  comune  di altro
immobile    adibito    esclusivamente   all'esercizio   dell'arte   o
professione,  e'  deducibile  una  somma  pari  al 50 per cento della
rendita  ovvero,  in  caso  di immobili acquisiti mediante locazione,
anche  finanziaria,  un  importo  pari  al  50 per cento del relativo
canone.  Nella  stessa  misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi  a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le
loro  caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono".
Decorrenza   delle   norme   sull'ammortamento   dei   beni  immobili
strumentali dei professionisti dettate dal comma 334
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione
dell'ammortamento   o  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  degli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si
applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al
31  dicembre  2009  e ai contratti di locazione finanziaria stipulati
nel  medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e
2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
Esclusione  dalla  tassazione  IRPEF  delle  borse  di  studio ai non
residenti
336.  All'articolo  3,  comma  3,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente:
"d-ter)  le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo
italiano   a  cittadini  stranieri  in  forza  di  accordi  e  intese
internazionali".
Sanatoria comunicazioni IVA
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'articolo
8,  comma  4-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   luglio   1998,   n.  322,  come  modificato
dall'articolo  37,  comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
considerano  validamente  effettuate anche se il contribuente, invece
di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da
cui    sono    stati    effettuati   acquisti   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione  dell'IVA,  abbia indicato il numero di partita IVA
dei predetti soggetti.
Proroga  del regime di esenzione fiscale sugli atti di riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
338.  All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n.  207,  e  successive  modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
Aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell'AGEA
339.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34.  In  sede  di  prima  applicazione del comma 33, l'aggiornamento
della  banca  dati  catastale  avviene  sulla base dei dati contenuti
nelle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  33, presentate dai soggetti
interessati  nell'anno  2006 e messe a disposizione della Agenzia del
territorio  dall'AGEA.  L'Agenzia del territorio provvede ad inserire
in  atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli  immobili  oggetto  delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle  suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed
in  particolare  all'articolo  74,  comma  1, della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune,
il  completamento  delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta  giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
i  comuni  interessati,  tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito  internet,  i  risultati  delle relative operazioni catastali di
aggiornamento;  i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, e successive modificazioni,
avverso  la  variazione  dei redditi possono essere proposti entro il
termine  di  sessanta  giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  comunicato relativo al completamento
delle   operazioni   di  aggiornamento  catastale  per  gli  immobili
interessati;  i  nuovi  redditi  cosi'  attribuiti  producono effetti
fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente:
"36.  L'Agenzia  del  territorio, anche sulla base delle informazioni
fornite    dall'AGEA    e   delle   verifiche,   amministrative,   da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito  dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che  non  risultano  dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
nota   la  disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco  degli
immobili  individuati  ai  sensi del periodo precedente, comprensivo,
qualora  accertata,  della data cui riferire la mancata presentazione
della  dichiarazione  al  catasto,  e provvede a pubblicizzare, per i
sessanta  giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
i  comuni  interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito  internet,  il  predetto  elenco, con valore di richiesta, per i
titolari   dei   diritti   reali,  di  presentazione  degli  atti  di
aggiornamento  catastale  redatti  ai sensi del regolamento di cui al
decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi
ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data
di  pubblicazione  del  comunicato  di cui al periodo precedente, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a
carico  dell'interessato,  alla  iscrizione  in catasto attraverso la
predisposizione  delle  relative dichiarazioni redatte in conformita'
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994,  n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate  o  attribuite  producono  effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della denuncia
catastale,  ovvero,  in  assenza  di tale indicazione, dal 1° gennaio
dell'anno  di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.
Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio, da
adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative
per  l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni  previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge 13
aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
Istituzione delle zone franche urbane
340.  Per  favorire  lo  sviluppo  economico e sociale, anche tramite
interventi  di  recupero  urbano, di aree e quartieri degradati nelle
citta'  del  Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con
particolare  riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  un
apposito  Fondo  con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2008  e  2009.  Il  Fondo provvede al cofinanziamento di
programmi regionali di intervento nelle predette aree.
Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane
341.  Le  aree  di  cui  al comma 340 devono essere caratterizzate da
fenomeni   di   particolare   degrado  ed  esclusione  sociale  e  le
agevolazioni  concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni
di  cui  al  comma  340 sono disciplinate in conformita' e nei limiti
previsti  dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale  2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  C  54  del  4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare
quelli   riferiti   al   sostegno  delle  piccole  imprese  di  nuova
costituzione.
Competenza  CIPE  per  la  definizione  dei criteri per l'allocazione
delle risorse e l'identificazione delle zone franche urbane
342.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata
sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri
per    l'allocazione    delle   risorse   e   l'identificazione,   la
perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri  socio-economici.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  modalita'  e  le procedure per la concessione del
cofinanziamento  in favore dei programmi regionali e sono individuate
le  eventuali  riduzioni  di cui al comma 340 concedibili, secondo le
modalita' previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del
Fondo a tal fine vincolate.
Monitoraggio degli interventi di sostegno a favore delle zone franche
urbane.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo
economico,  anche  in coordinamento con i nuclei di valutazione delle
regioni  interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di
efficacia  degli  interventi  e  presenta  a  tal  fine  al  CIPE una
relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.
Detrazione  spese  sostenute  per  riqualificazione  energetica degli
edifici.
344.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative  ad  interventi  di  riqualificazione  energetica di edifici
esistenti,  che  conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria  annuo  per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il  20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento  degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un
valore  massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
Detrazione  per  l'installazione  di  pareti,  pavimenti, coperture e
finestre   idonee  a  conseguire  determinati  livelli  di  risparmio
energetico
345.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative  ad  interventi  su  edifici  esistenti,  parti  di  edifici
esistenti   o   unita'   immobiliari,  riguardanti  strutture  opache
verticali,  strutture  opache  orizzontali  (coperture  e pavimenti),
finestre  comprensive  di infissi, spetta una detrazione dall'imposta
lorda  per  una  quota  pari  al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000  euro,  da  ripartire  in tre quote annuali di pari importo, a
condizione  che  siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Detrazione per l'installazione di pannelli solari.
346.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative  all'installazione  di  pannelli solari per la produzione di
acqua  calda  per  usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno  di  acqua  calda  in piscine, strutture sportive, case di
ricovero  e  cura,  istituti  scolastici  e  universita',  spetta una
detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 55 per cento
degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore
massimo  della  detrazione  di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
Detrazione   per  la  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale
347.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per   interventi  di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale   con   impianti   dotati  di  caldaie  a  condensazione  e
contestuale  messa  a  punto del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 55 per cento
degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore
massimo  della  detrazione  di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
Modalita'  di  concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345,
346 e 347.
348.  La  detrazione  fiscale  di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e'
concessa  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  1 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, e alle relative
norme  di  attuazione  previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro  delle  finanze  18  febbraio  1998,  n.  41,  e  successive
modificazioni,  sempreche'  siano  rispettate  le  seguenti ulteriori
condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata
da  un  tecnico  abilitato,  che  risponde  civilmente  e  penalmente
dell'asseverazione;
b)   il   contribuente   acquisisce   la   certificazione  energetica
dell'edificio,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  192,  qualora introdotta dalla regione o dall'ente
locale,  ovvero,  negli  altri  casi, un "attestato di qualificazione
energetica",   predisposto   ed   asseverato   da  un  professionista
abilitato,  nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria
di  calcolo,  o  dell'unita'  immobiliare  ed i corrispondenti valori
massimi  ammissibili  fissati  dalla  normativa in vigore per il caso
specifico  o,  ove  non  siano  fissati  tali limiti, per un identico
edificio   di   nuova   costruzione.  L'attestato  di  qualificazione
energetica  comprende  anche  l'indicazione  di  possibili interventi
migliorativi    delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio   o
dell'unita'    immobiliare,    a   seguito   della   loro   eventuale
realizzazione.  Le spese per la certificazione energetica, ovvero per
l'attestato  di  qualificazione  energetica,  rientrano negli importi
detraibili.
Disposizioni attuative dei commi da 344 a 350.
349.  Ai  fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le  definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, da adottare entro il 28
febbraio  2007,  sono  dettate  le  disposizioni  attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
Incentivi installazione pannelli fotovoltaici
350.  All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
"1-bis.  Nel  regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del
permesso  di  costruire,  deve  essere  prevista  l'installazione dei
pannelli  fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli
edifici   di  nuova  costruzione,  in  modo  tale  da  garantire  una
produzione  energetica  non  inferiore  a  0,2 kW per ciascuna unita'
abitativa".
Contributo   per  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  a  risparmio
energetico
351.  Gli  interventi  di  realizzazione  di  nuovi  edifici  o nuovi
complessi  di  edifici,  di volumetria complessiva superiore a 10.000
metri  cubi,  con  data  di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine  entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite
di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  metro  quadrato di
superficie  utile  dell'edificio  inferiore di almeno il 50 per cento
rispetto  ai  valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso  al  decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del
fabbisogno    di    energia   per   il   condizionamento   estivo   e
l'illuminazione,  hanno  diritto a un contributo pari al 55 per cento
degli  extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite
di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
Modalita' attuative del commi 351
352.  Per  l'attuazione  del  comma  351 e' costituito un Fondo di 15
milioni  di  euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le
modalita'  per  l'accesso  e  l'erogazione  dell'incentivo, nonche' i
valori   limite   relativi   al   fabbisogno   di   energia   per  il
condizionamento estivo e l'illuminazione.
Detrazione per la sostituzione di frigoriferi.
353.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per  la  sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
con  analoghi  apparecchi  di  classe  energetica non inferiore ad A+
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento  degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un
valore  massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio,
in un'unica rata.
Deduzione dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica
per l'illuminazione.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore
del  commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per
l'illuminazione  nei  due  periodi  d'imposta  successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito
d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a)  sostituzione,  negli  ambienti interni, di apparecchi illuminanti
con  altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per
cento;
b)  sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza
con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in apparecchi
illuminanti  ad  alto  rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per
cento;
c)  sostituzione,  negli  ambienti esterni, di apparecchi illuminanti
dotati  di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad
alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di
lampade  a  vapori  di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a
ioduri metallici;
d)   azione  o  integrazione,  in  ambienti  interni  o  esterni,  di
regolatori del flusso luminoso.
Irrilevanza della deduzione di cui al comma 354 per la determinazione
dell'acconto ai fini delle imposte sul reddito senza
355.  Nella  determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte
sul  reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a
quello  in  corso  al  31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del
periodo  precedente,  quella  che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del comma 354.
Copertura finanziaria comma 354.
356.  All'onere  di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 362.
Detrazione per rinnovo del parco apparecchi televisivi
357.   Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del  parco  apparecchi
televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla
televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che
dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  una  detrazione
dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute  entro  il  31  dicembre  2007  ed effettivamente rimaste a
carico,  fino  ad  un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto   di   un   apparecchio   televisivo   dotato   anche   di
sintonizzatore  digitale  integrato.  In  deroga all'articolo 3 della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  nella determinazione dell'acconto
dovuto  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata
in  vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo
d'imposta  precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
Detrazione  spese  per  acquisto  di  motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica.
358.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per  l'acquisto  e l'installazione di motori ad elevata efficienza di
potenza   elettrica,   compresa  tra  5  e  90  kW,  nonche'  per  la
sostituzione  di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di
potenza  elettrica,  compresa  tra  5  e 90 kW, spetta una detrazione
dall'imposta  lorda  per una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti  a  carico  del  contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
Detrazione  spese  per  l'acquisto  e l'installazione di variatori di
velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica
359.  Per  le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter)
su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una
detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 20 per cento
degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente, fino a un valore
massimo  della  detrazione  di 1.500 euro per intervento, in un'unica
rata.
Modalita' attuative dei commi 358 e 359.
360.  Entro  il  28  febbraio  2007,  con  decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  definite  le  caratteristiche cui devono rispondere i
motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di
cui  ai  commi  358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza  dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai
medesimi  commi,  nonche'  le  modalita' per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
Modalita'  attuative  del  comma  357  (rinnovo  del parco apparecchi
televisivi)
361.  Entro  il  28  febbraio  2007,  con  decreto del Ministro delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi  televisivi  di  cui  al comma 357 al fine di garantire il
rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita'
con  le  piattaforme  trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
Fondo  per  la  copertura di interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali
362.   Il   maggiore   gettito   fiscale   derivante   dall'incidenza
dell'imposta   sul   valore  aggiunto  sui  prezzi  di  carburanti  e
combustibili  di  origine  petrolifera,  in  relazione ad aumenti del
prezzo  internazionale  del  petrolio  greggio, rispetto al valore di
riferimento     previsto     nel    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria  per  gli  anni  2007-2011,  e'  destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo   da   utilizzare  a  copertura  di  interventi  di  efficienza
energetica  e  di  riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalita' sociali.
Dotazione Fondo comma 362
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e'  istituito  il  Fondo  di  cui  al  comma 362 che, per il triennio
2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
Modalita'  attuative  per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 362
364.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti  le  condizioni,  le  modalita'  e i termini per l'utilizzo
della  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma 362, da destinare al
finanziamento  di  interventi  di  carattere  sociale,  da  parte dei
comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili  a  favore  di  clienti  economicamente  disagiati,  anziani e
disabili  e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio
2008-2009,  agli  interventi di efficienza energetica di cui ai commi
da 353 a 361.
Accordi  tra  Governo  e  Regioni ed enti locali per l'attuazione del
comma 364.
365.  Per  dare  efficace  attuazione a quanto previsto al comma 364,
sono  stipulati  accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali
che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia'
esistenti,  di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune
capoluogo  di  provincia,  per la gestione degli interventi di cui al
comma  364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse
del Fondo di cui al comma 362.
Destinazione  alle  regioni  del  Mezzogiorno  delle  somme stanziate
nell'ambito  del  programma  di  finanziamento  per  la  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
366.  All'articolo  20,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  25
novembre  1996,  n.  625,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"incluse  nell'obiettivo  n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88
del  Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
Modifica degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
367.  Nel  decreto  legislativo  30  maggio  2005, n. 128, recante le
disposizioni  di  attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
promozione   dell'uso   dei   biocarburanti  o  di  altri  carburanti
rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art.  3  -  (Obiettivi  indicativi  nazionali).  - 1. Sono fissati i
seguenti  obiettivi  indicativi  nazionali,  calcolati sulla base del
tenore  energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri
carburanti  rinnovabili,  espressi  come  percentuale  del totale del
carburante  diesel  e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel
mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono,  nell'ambito  dei rispettivi programmi di agevolazione di
cui  ai  commi  1  e  5  dell'articolo  22-bis  del testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo
di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
Interventi  nel settore agroenergetico: quota minima di biocarburanti
da immettere in consumo.
368.  Nel  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in  materia  di  interventi  nel  settore  agroenergetico, l'articolo
2-quater e' sostituito dal seguente:
"Art.  2-quater.  -  (Interventi  nel settore agroenergetico). - 1. A
decorrere  dal  1°  gennaio  2007 i soggetti che immettono in consumo
benzina   e  gasolio,  prodotti  a  partire  da  fonti  primarie  non
rinnovabili  e  destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo  di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al  comma  4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti
possono  assolvere  al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o
in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella
misura  dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso  in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base
del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata  nella  misura  del  2,0  per cento. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  emanare  entro  tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente disposizione, vengono fissate le
sanzioni  amministrative  pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione  della  presente  disposizione successivi al 2007, tenendo
conto   dei   progressi   compiuti   nello   sviluppo  delle  filiere
agroenergetiche  di  cui  al  comma  3.  Gli  importi derivanti dalla
comminazione  delle  eventuali  sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo  1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere  riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel
che  annualmente  puo'  godere  della  riduzione  dell'accisa o quale
aumento   allo   stanziamento   previsto   per  l'incentivazione  del
bioetanolo  e  suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione
di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3.  Con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di  cui  al  comma  1,  secondo  obiettivi  di  sviluppo  di  filiere
agroenergetiche  e  in  base a criteri che in via prioritaria tengono
conto  della  quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo
e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o
contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a)  nei  bandi  pubblici  per  i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti  nel  settore  della  promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b)  nei  contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed
il riscaldamento pubblici.
6.  Le  pubbliche  amministrazioni  stipulano  contratti o accordi di
programma  con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere la
produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e di biocarburanti di origine
agricola,  la  ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da
destinare ad utilizzazioni energetiche.
7.  Ai  fini  dell'articolo  21,  comma  5, del testo unico di cui al
decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato
al gas naturale.
8.  Gli  operatori  della  filiera  di produzione e distribuzione dei
biocarburanti  di origine agricola devono garantire la tracciabilita'
e  la  rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine realizzano un
sistema  di  identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie  a  ricostruire  il  percorso del biocarburante attraverso
tutte  le  fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con
particolare  riferimento  alle informazioni relative alla biomassa ed
alla  materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione".
Energia elettrica e calorica prodotta da carburanti vegetali
369.  Nella  legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,
la  produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche  nonche'  di  carburanti
ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
e  di  prodotti  chimici  derivanti  da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli imprenditori agricoli,
costituiscono  attivita'  connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma,  del  codice  civile  e  si  considerano produttive di reddito
agrario".
Copertura onere comma 369
370.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 369, pari a un
milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  5,  comma  3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
Eliminazione esenzione accisa per il biodiesel.
371.  Nel  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21:
1) identico:
"6.  Le  disposizioni  del  comma  2  si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo  ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di  deposito  fiscale.  Per il
trattamento  fiscale  del  biodiesel  destinato  ad essere usato come
combustibile  per  riscaldamento  valgono,  in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all'articolo 61";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art.  22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed
alcuni  prodotti  derivati  dalla  biomassa).  - 1. Nell'ambito di un
programma  pluriennale  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2007 al 31
dicembre  2010  e  nel  limite  di  un  contingente  annuo di 250.000
tonnellate,   al   biodiesel,   destinato   ad  essere  impiegato  in
autotrazione  in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di
accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante   di   cui   all'allegato  I.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione,  sono  determinati  i  requisiti  che gli operatori e i
rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali e comunitari, devono
possedere   per  partecipare  al  programma  pluriennale  nonche'  le
caratteristiche  fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova,
le   percentuali   di   miscelazione   consentite,   i   criteri  per
l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati  agli  operatori su base
pluriennale  dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di
filiera  o  da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite
le  forme  di  garanzia  che  i soggetti che partecipano al programma
pluriennale  devono  fornire  per il versamento del 5 per cento della
accisa  che  graverebbe  sui  quantitativi assegnati e non immessi in
consumo.  Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi
in  consumo  sono  ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle
quote  loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano
immessi  in  consumo  entro  il  successivo  30  giugno.  In  caso di
rinuncia,  totale  o  parziale,  alle quote risultanti dalla predetta
ripartizione   da   parte   di   un   beneficiario,  le  stesse  sono
ridistribuite,  proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli
altri  beneficiari.  Nelle  more  dell'entrata in vigore del predetto
decreto  trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del  regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui
al   presente  comma  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88,
paragrafo  3,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
2.  Nelle  more  dell'autorizzazione  comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata  in  vigore  del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno  2007,  una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e'
assegnata,  con  i  criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del
2003,  dall'Agenzia  delle dogane agli operatori che devono garantire
il  pagamento  della  maggiore  accisa  gravante  sui quantitativi di
biodiesel    rispettivamente    assegnati.   In   caso   di   mancata
autorizzazione  comunitaria  di cui al comma 1 i soggetti assegnatari
del  predetto  quantitativo  di  180.000  tonnellate  sono  tenuti al
versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in   consumo.   La  parte  restante  del  contingente  e'  assegnata,
dall'Agenzia  delle  dogane, previa comunicazione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali relativa ai produttori di
biodiesel  che  hanno  stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito  di contratti quadro o intese di filiera e delle relative
quantita'  di  biodiesel  ottenibili  dalle materie prime oggetto dei
contratti   sottoscritti,   proporzionalmente   a   tali   quantita'.
L'eventuale  mancata  realizzazione  delle  produzioni  previste  dai
contratti  quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti
di   coltivazione   con   gli   agricoltori,  comporta  la  decadenza
dall'accesso  al  contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina  la  riduzione  di  pari  volume del quantitativo assegnato
all'operatore  nell'ambito  del  programma pluriennale per i due anni
successivi.
3.  Entro  il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui
al  comma  1,  i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e
delle   materie   prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati
nell'anno  solare  precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla  produzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali, da emanare entro il 30
aprile  di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4.   A   seguito   della   eventuale  rideterminazione  della  misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1
e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a
partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora
la  misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni
di  cui  al  presente  comma richieda la preventiva autorizzazione ai
sensi  dell'articolo  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.
5.  Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative
al  programma  triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter,
del  presente  decreto  nella  formulazione  in vigore al 31 dicembre
2006;  nell'ambito  del  predetto programma, a partire dal 1° gennaio
2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico
(ETBE),  derivato  da  alcole di origine agricola e' rideterminata in
euro 298,92 per 1.000 litri".
Programma agevolativo biomasse a decorrere dal 2008
372.   Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  nel  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Allo  scopo  di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino  un  ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito
di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta,  secondo  le  aliquote  di seguito indicate, applicabile sui
seguenti  prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
a)  bioetanolo  derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22
per 1.000 litri;
b)  etere  etilterbutilico  (ETBE),  derivato  da  alcole  di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare e delle politiche agricole
alimentari  e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di
spesa  di  73  milioni  di  euro  annui, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista
dal  comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori,
le  caratteristiche  tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di  verifica  della  loro  idoneita' ad abbattere i principali agenti
inquinanti,   valutata   sull'intero   ciclo  di  vita.  Con  cadenza
semestrale  dall'inizio  del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri   dello  sviluppo  economico  e  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  costi  industriali  medi dei prodotti agevolati di cui al
comma  5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base
delle  suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei  costi  addizionali  legati  alla  produzione,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare   entro   sessanta   giorni   dalla  fine  del  semestre,  e'
eventualmente  rideterminata  la  misura  dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 5.
5-ter.  In  caso  di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di
cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al
comma  5,  lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del
53  per  cento  della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente
con  quanto  previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva  2003/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
Preventiva autorizzazione comunitaria.
373.   L'efficacia   delle  disposizioni  di  cui  al  comma  372  e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
Incremento  per  l'anno 2007 della quota del contingente agevolato di
biodiesel.
374.  Per  l'anno  2007  la  quota di contingente di biodiesel di cui
all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  testo  unico di cui al decreto
legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita'
di  cui  all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata
in  misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti
di  tali  risorse,  puo' essere destinata anche come combustibile per
riscaldamento.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
versamento  all'entrata  del bilancio dello Stato della somma di euro
16.726.523  a valere sulle disponibilita' del Fondo per le iniziative
a  vantaggio  dei  consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  iscritto  nello  stato  di  previsione del
Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita'
recate  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro
delle   attivita'   produttive   28   ottobre   2005.   Il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio.
Utilizzo  delle  somme  corrispondenti  alle  quote  di biodiesel non
assegnate.
375.  Per  l'anno  2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di
biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui
al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della
legge  23  dicembre  2005,  n. 266, che risultassero non assegnati al
termine  dell'anno,  sono  trasferiti al fondo per la promozione e lo
sviluppo  delle  filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma
422, della medesima legge n. 266 del 2005.
Destinazione somme corrispondenti alle quote di biomasse (bioetanolo,
ETBE, biomasse) non utilizzati.
376.  Gli  importi  annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono  destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del
contingente  di  biodiesel  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli
anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui
all'articolo  1,  comma  422,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266,
destinando  l'importo  di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico.
Destinazione  delle  maggiori  entrate derivanti dal mancato utilizzo
delle quote di biodiesel previste nel nuovo programma triennale.
377.  In  caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui
all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  testo  unico di cui al decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  le corrispondenti maggiori
entrate  per  lo  Stato  possono  essere  destinate,  con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all'articolo  22-bis,  comma  5,  del  testo unico di cui al medesimo
decreto legislativo n. 504 del 1995.
Esclusione  dell'indirizzo  della  Commissione biocombustibili, nella
destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiese
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le  parole:  ",  da  utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo
definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
Definizione dei termini "intesa di filiera" e "contratto quadro"
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto
disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto
quadro" si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102.
Esenzione accisa per l'olio vegetale utilizzato a fini energetici nel
settore agricolo.
380.  E'  esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione
di  euro  per  ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini
energetici   nel   settore   agricolo,  per  autoconsumo  nell'ambito
dell'impresa  singola  o  associata,  dell'olio  vegetale  puro, come
definito  dall'allegato  I,  lettera  l),  del decreto legislativo 30
maggio  2005,  n.  128.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole   alimentari   e   forestali,   d'intesa   con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono definite le
modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
Copertura oneri comma 380.
381.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 380, pari a un
milione  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del decreto-legge 1°
ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
Revisione della disciplina dei certificati verdi
382.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  provvede,  con
proprio  decreto,  alla  revisione  della  disciplina dei certificati
verdi  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a)  incentivare  l'impiego  a  fini  energetici  delle  materie prime
provenienti  dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b)  incentivare  l'impiego  a fini energetici di prodotti e materiali
residui   provenienti   dall'agricoltura,   dalla   zootecnia,  dalle
attivita'  forestali  e  di trasformazione alimentare, nell'ambito di
progetti  rivolti  a  favorire  la  formazione  di  distretti  locali
agro-energetici;
c)   incentivare   l'impiego  a  fini  energetici  di  materie  prime
provenienti  da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e
in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo
Inapplicabilita'  ai  certificati  verdi  di  cui  al comma 382 della
disciplina sul valore dettata dalla legge n. 239/04.
383.  Ai  certificati  verdi riconosciuti ai produttori di energia ai
sensi  del  comma  382  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
IVA su energia termica da fonti rinnovabili
384.  Il  numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
"122)  prestazioni  di  servizi  e  forniture  di  apparecchiature  e
materiali   relativi  alla  fornitura  di  energia  termica  per  uso
domestico   attraverso   reti   pubbliche   di   teleriscaldamento  o
nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto
interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta  da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi
forma, si applica l'aliquota ordinaria".
Estensione  dei  casi  di esclusione dalle ipotesi di riutilizzazione
commerciale dei dati catastali
385.  Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.
Modifica   della  disciplina  sulla  riutilizzazione  commerciale  di
documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie
386.  I  commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"370.  I  documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie
sono  riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in
materia   di   protezione  dei  dati  personali;  per  l'acquisizione
originaria   di   documenti,   dati   ed  informazioni  catastali,  i
riutilizzatori   commerciali   autorizzati  devono  corrispondere  un
importo   fisso   annuale   determinato   con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze;  per  l'acquisizione  originaria di
documenti,   dati   ed   informazioni  ipotecarie,  i  riutilizzatori
commerciali  autorizzati  devono  corrispondere  i  tributi  previsti
maggiorati  nella  misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e
la  percentuale  di  aumento  possono  comunque  essere rideterminati
annualmente  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
anche  tenendo  conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e
diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio,
maggiorati   di   un   adeguato   rendimento   degli  investimenti  e
dell'andamento  delle  relative riscossioni. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le  categorie di
ulteriori  servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia
del   territorio   esclusivamente   ai   riutilizzatori   commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare
con lo stesso decreto.
371.  Per  ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372.  Chi  pone  in  essere  atti  di riutilizzazione commerciale non
consentiti,  oltre  a  dover  corrispondere i tributi di cui al comma
371,  e'  soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria
di  ammontare  compreso  fra  il  triplo  ed il quintuplo dei tributi
dovuti  ai  sensi  del  comma  370  e,  nell'ipotesi  di  dati la cui
acquisizione  non  e'  soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa  tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano
le  disposizioni  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni".
Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
387.  Sono  prorogate  per  l'anno 2007, per una quota pari al 36 per
cento  delle  spese  sostenute,  nel limite di 48.000 euro per unita'
immobiliare,  ferme  restando  le  altre  condizioni ivi previste, le
agevolazioni   tributarie  in  materia  di  recupero  del  patrimonio
edilizio relative:
a)  agli  interventi  di  cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.
Obbligo  di  evidenza  in  fattura  della  manodopera  ai  fini delle
agevolazioni di cui al comma 387.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il
costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
389.   Al   fine   di   incentivare   l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo  economico  e'  istituito  un  fondo  con una dotazione di 5
milioni  di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di
attivita'  commerciali  per  le  spese  documentate  e  documentabili
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche  nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa
con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale,
definisce   modalita',   limiti  e  criteri  per  l'attribuzione  dei
contributi di cui al presente comma.
Aliquota IRAP settore agricolo
390.  All'articolo  45,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette
periodi   d'imposta   successivi"  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi
l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
Proroga agevolazioni fiscali per il settore della pesca
391.   Per   l'anno  2007  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Agevolazioni piccola proprieta' contadina
392.   Il  termine  del  31  dicembre  2006,  di  cui  al  comma  120
dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Deduzioni esercenti impianti di distribuzione carburante
393.  Le  disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23  dicembre  1998,  n.  448,  in  materia di deduzione forfetaria in
favore  degli  esercenti  impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Proroghe  agevolazioni  in  materia  di accise prodotti petroliferi e
fonti alternative.
394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a)  le  disposizioni  in  materia  di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche' la
disposizione    contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e, per il
medesimo  periodo,  l'aliquota  di  cui  al  numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)  le  disposizioni  in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per  combustione  per  uso  industriale,  di  cui  all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c)  le  disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati  nelle  zone  montane e in altri
specifici   territori   nazionali,   di   cui   all'articolo   5  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d)  le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione  per  le  reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
e)  le  disposizioni  in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f)  le  disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati  nelle frazioni parzialmente non
metanizzate  di  comuni  ricadenti  nella  zona  climatica  E, di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g)  le  disposizioni  in  materia  di  accisa  concernenti  il regime
agevolato  per  il  gasolio  per autotrazione destinato al fabbisogno
della  provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
h)  le  disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul  gasolio  utilizzato  nelle  coltivazioni  sotto  serra,  di  cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Preventiva  autorizzazione  comunitaria  per  la  proroga dell'accisa
agevolata per le emulsioni stabilizzate
395.  L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a),
e'   subordinata   alla   preventiva   approvazione  da  parte  della
Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Deducibilita' contributo al SSN
396.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche  alle  somme  versate  nel periodo d'imposta 2006 ai fini della
compensazione  dei  versamenti  effettuati  dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
Deduzione forfetaria spese non documentate imprese di autotrasporto
397.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  106, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti  di  spesa  ivi indicati, sono
prorogate  al  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
2006.
Franchigia IRPEF frontalieri
398.  All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004, 2005
e  2006"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004,
2005, 2006 e 2007".
Deducibilita' contributi versati per assistenza sanitaria
399.  Per  l'anno  2007, il limite di non concorrenza alla formazione
del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente ai contributi di
assistenza  sanitaria,  di  cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
Detraibilita' IRPEF spese asili nido
400.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  335, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266, si applicano anche relativamente al periodo
d'imposta 2006.
Modifica   percentuale  deducibilita'  fiscale  spese  telefonia  per
esercenti attivita' d'impresa.
401.  Il  comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"9.  Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad
uso  pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche,   di  cui  al  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259, sono deducibili nella misura
dell'80  per  cento.  La  percentuale di cui al precedente periodo e'
elevata  al  100  per  cento  per  gli  oneri relativi ad impianti di
telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
di  imprese  di  autotrasporto  limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
Modifica  percentuale  deducibilita'  fiscale  spese  telefonia per i
lavoratori autonomi.
402.  Il  comma  3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
"3-bis.   Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali per servizi di comunicazione
elettronica  ad  uso  pubblico  di  cui  alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo  1  del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento".
Decorrenza commi 401 e 402.
403.  Le  disposizioni  introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a
decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre   2006;   per   il   medesimo   periodo   d'imposta,   nella
determinazione  dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale
imposta  del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
Revisione   degli   assetti   organizzativi  dei  Ministeri  mediante
emanazione di regolamenti di delegificazione
404.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese  e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da
emanare,  entro  il  30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a)   alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
generale  e  non  generale,  procedendo  alla riduzione in misura non
inferiore  al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale
ed  al  5  per  cento  di quelli di livello dirigenziale non generale
nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo  comunque  nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione
alle  assunzioni  la  possibilita'  della immissione, nel quinquennio
2007-2011,  di  nuovi  dirigenti  assunti  ai sensi dell'articolo 28,
commi  2,  3  e  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  in  misura  non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b)  alla  gestione  unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c)  alla  rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la
loro  riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali
o  la  riorganizzazione  presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei  principi  di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione
congiunta  tra  il  Ministro competente, il Ministro dell'interno, il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro per i rapporti
con  il  Parlamento  e le riforme istituzionali ed il Ministro per le
riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso
la  realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali,  l'istituzione  dei  servizi comuni e l'utilizzazione in
via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d)  alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
e)  alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che
il  personale  utilizzato  per  funzioni  di supporto (gestione delle
risorse  umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici,
affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il
15  per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni
amministrazione,   mediante   processi   di   riorganizzazione  e  di
formazione  e  riconversione  del  personale  addetto  alle  predette
funzioni  che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da parte del Ministero degli
affari  esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di
cultura   in   considerazione   del   mutato   contesto  geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi
contabili  degli  uffici  della  rete  diplomatica  aventi sede nella
stessa  citta'  estera,  prevedendo  che  le funzioni delineate dagli
articoli  3,  4  e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile
dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
Termine per l'attuazione della riorganizzazione
405.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  404  prevedono  la completa
attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla
data della loro emanazione.
Abrogazione previgenti disposizioni
406.  Dalla  data  di  emanazione dei regolamenti di cui al comma 404
sono  abrogate  le  previgenti disposizioni regolatrici delle materie
ivi  disciplinate.  Con  i medesimi regolamenti si provvede alla loro
puntuale ricognizione.
Adempimenti delle amministrazioni
407.  Le  amministrazioni,  entro  due  mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero  dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di
cui  al  comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla
loro ricezione, corredati:
a)  da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui
all'articolo  9,  comma  3,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti
uffici  centrali  del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica
organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b)  da  un  analitico  piano  operativo  asseverato,  ai  fini di cui
all'articolo  9,  comma  3,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti
uffici   centrali   del  bilancio,  con  indicazione  puntuale  degli
obiettivi  da  raggiungere,  delle  azioni  da  porre in essere e dei
relativi tempi e termini.
Piani ricollocazione del personale di supporto
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f),
e  tenuto  conto  del  regime limitativo delle assunzioni di cui alla
normativa   vigente,   le   amministrazioni   statali   attivano  con
immediatezza,  previa  consultazione  delle organizzazioni sindacali,
piani   di   riallocazione  del  personale  in  servizio,  idonei  ad
assicurare  che  le  risorse  umane impegnate in funzioni di supporto
siano  effettivamente  ridotte  nella  misura  indicata al comma 404,
lettera  f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007,
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Nelle  more  dell'approvazione dei piani non possono
essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma  si  applica  anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Verifica semestrale; informativa al Parlamento
409.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme  e  le  innovazioni nella pubblica amministrazione verificano
semestralmente  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi  da  404  a  416  e  trasmettono  alle Camere una relazione sui
risultati di tale verifica.
Divieto assunzioni per le amministrazioni inadempienti
410.  Alle  amministrazioni  che  non  abbiano  provveduto  nei tempi
previsti  alla  predisposizione degli schemi di regolamento di cui al
comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni  di  personale  a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
Monitoraggio    semestrale    degli   organi   di   controllo   sulla
riorganizzazione
411.   I   competenti  organi  di  controllo  delle  amministrazioni,
nell'esercizio     delle    rispettive    attribuzioni,    effettuano
semestralmente  il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di
cui  ai  commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri
vigilanti  e  alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f),
relativamente  al  personale  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di supporto.
Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione
412.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro
per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il Ministro dell'interno,
emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 416.
Direttive dei Ministri per riorganizzazione e riallocazione personale
di supporto
413.  Le  direttive  generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione,  emanate  annualmente  dai  Ministri,  contengono  piani  e
programmi   specifici   sui   processi   di   riorganizzazione  e  di
riallocazione  delle  risorse necessari per il rispetto del parametro
di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
Conseguenze sui dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi
414.  Il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi previsti nel piano
operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di
cui  al  comma  413  sono  valutati  ai  fini della corresponsione ai
dirigenti  della  retribuzione  di  risultato e della responsabilita'
dirigenziale.
"Unita' per la riorganizzazione"
415.  L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e'
coordinata  anche  al fine del conseguimento dei risultati finanziari
di  cui  al  comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta
dai   Ministri  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia  e  delle finanze e dell'interno, che
opera  anche  come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti
alla  predetta  attuazione.  Nell'esercizio  delle  relative funzioni
l'Unita'   per  la  riorganizzazione  si  avvale,  nell'ambito  delle
attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello  Stato,  delle  strutture  gia'  esistenti presso le competenti
amministrazioni.
Risparmi di spesa
416.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415
e  da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7
milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e
20 milioni di euro per l'anno 2009.
Istituzione  Fondo  per  la  stabilizzazione  dei  rapporti di lavoro
pubblici
417.  Al  fine  di  concorrere  alla  stabilizzazione dei rapporti di
lavoro  nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure
di  stabilizzazione  previste  dai  commi  418 e 419, e' istituito un
"Fondo  per  la  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro pubblici"
finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione
a   tempo  indeterminato  di  personale  gia'  assunto  o  utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
DPCM  riguardante criteri e procedure per la ripartizione risorse del
Fondo
418.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
previo  confronto  con le organizzazioni sindacali, da adottare entro
il  30  aprile  2007,  sono  fissati  i  criteri  e  le procedure per
l'assegnazione   delle   risorse   disponibili  alle  amministrazioni
pubbliche  che  ne  facciano richiesta. Nella definizione dei criteri
sono,  altresi',  fissati  i  requisiti dei soggetti interessati alla
stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse
di  ricorrere  a  nuovi  rapporti  di lavoro precario nei cinque anni
successivi  all'attribuzione  delle  stesse.  L'inosservanza  di tale
divieto   comporta  responsabilita'  patrimoniale  dell'autore  della
violazione.
Divieto di nuovi rapporti di lavoro precario
Autorizzazione di spesa e Modalita' di finanziamento del Fondo
420.  Per  il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  al  comma  417  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del  debito  pubblico,  conseguente  al  versamento,  al Fondo di cui
all'articolo  2  della  legge  27  ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni,  di  una  quota  fino  al  venti per cento delle somme
giacenti  sui  conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266, a seguito della definizione del regolamento
prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del  debito  pubblico,  conseguente  al  versamento,  al Fondo di cui
all'articolo  2  della  legge  27  ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni,  di  una  quota  fino  al 5 per cento dei versamenti a
titolo  di  dividendi  derivanti  da  societa'  pubbliche,  eccedenti
rispetto  alle  previsioni  ed  alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni, definiti nel
documento di programmazione economico finanziaria.
Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni
di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006
421.  Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  dopo  le  parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti:
"ai  commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
Limiti  per determinate categorie di spesa nel sistema dell'autonomia
contabile della PCM
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti decreti
si  provvede  altresi'  all'attuazione  di  disposizioni  legislative
recanti   limiti  per  specifiche  categorie  di  spesa  in  modo  da
assicurare,  nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio della
Presidenza  e  dandone  adeguata evidenza, l'invarianza in termini di
fabbisogno  e  di  indebitamento  netto  dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
Sospensione attribuzioni Consiglio superiore delle Comunicazioni

 
          Nota al comma 1216:
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
          Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
              «2. Se  ritiene  che  lo  Stato membro in questione non
          abbia  preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
          dato  a  tale  Stato  la  possibilita' di presentare le sue
          osservazioni,  formula  un  parere  motivato  che precisa i
          punti  sui  quali  lo  Stato  membro in questione non si e'
          conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
          Nota al comma 1217:
              - La   legge   4 agosto   1955,  n.  848  (Ratifica  ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
          Nota al comma 1218:
              - La  legge  20 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298.
          Nota al comma 1221:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note al comma 1223:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  87  del  Trattato
          25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A):
              «Art.  47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
          Note al comma 1224:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e  modifica  dell'art. 375 del codice di procedura civile),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  al  Ministro  della  difesa  quando si
          tratta  di  procedimenti  del giudice militare. Negli altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze.».
          Nota al comma 1226:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
          (Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche):
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti  siti  di  importanza comunitaria opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat  di  specie,  nonche' la perturbazione delle specie
          per  cui  le zone sono state designate, nella misura in cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato A  e  delle  specie  di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis. Le  misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3. Qualora  le  zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
              «Art.  6 (Zone  di  protezione  speciale). - 1. La rete
          «Natura  2000»  comprende  le  Zone  di protezione speciale
          previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              2. Gli  obblighi  derivanti  dagli  articoli 4  e  5 si
          applicano  anche alle zone di protezione speciale di cui al
          comma 1.».
          Nota al comma 1227:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
          Nota al comma 1228:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Nota al comma 1229:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 12 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale e del turismo congressuale, in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale.».
          Note al comma 1230:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni legislative):
              «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
          settore  del  trasporto pubblico locale, proroga di termine
          in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico regionale e
          locale  e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi in
          materia  di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
          il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale e' autorizzata la spesa di euro
          337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
          decorrere   dall'anno   2005;   i   trasferimenti  erariali
          conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'art. 42,
          comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
          e'  autorizzata  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2004.
              3. All'onere  complessivo,  pari a euro 339.500.000 per
          l'anno   2004  e  a  euro  214.300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
          con  le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
          a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
          benzina  e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni.
              3-bis. Il   termine   del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
          Nota al comma 1231:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3. Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
          aziende  ferroviarie,  limitatamente a quelle che applicano
          il  contratto  autoferrotranviari  di  cui  all'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47. Le
          spese    sostenute   dagli   enti   territoriali   per   la
          corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno.».
          Nota al comma 1232:
              - Si  riporta  il  testo  delle lettere a), b) e c) del
          comma 74  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «74. A  decorrere  dall'esercizio  2007 le dotazioni di
          cui  al  comma 73  sono rideterminate applicando alla media
          delle  somme  incassate  nell'ultimo triennio consuntivato,
          rilevata  dal  rendiconto  generale  delle  amministrazioni
          dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
          dello    stato   di   previsione   dell'entrata,   indicate
          nell'elenco 4  allegato  alla  presente  legge, le seguenti
          percentuali  e  comunque  con una dotazione non superiore a
          quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
                a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
                b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
                c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
          Nota al comma 1233:
              - Si  riporta  il  testo del comma 69 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2004):  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 47,
          secondo   comma,   della  legge  20 maggio  1985,  n.  222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
          Note al comma 1234:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10 (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). - 1. Sono   organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7) tutela,  promozione  e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8) tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11) ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3. Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5. Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6. Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7. Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8. Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9. Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
          della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle
          associazioni di promozione sociale):
              «Art.   7 (Registri). - 1. Presso   la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2. Per  associazioni  di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3. L'iscrizione    nel    registro    nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note al comma 1238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «46. A    decorrere    dall'anno    2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.»
          Note al comma 1241:
              - Il  decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
          urgenti   per  la  partecipazione  italiana  alle  missioni
          internazionali),   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
              - La  legge  4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
          partecipazione  italiana  alle missioni internazionali), e'
          stato  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186.
              - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          28 agosto    2006,   n.   253   (Disposizioni   concernenti
          l'intervento  di  cooperazione allo sviluppo in Libano e il
          rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella
          missione  UNIFIL  ridefinita  dalla citata risoluzione 1701
          (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
              «Art.   5. (Disposizioni  in  materia  penale). - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2. I  reati  commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3. Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per  i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
          Note al comma 1242:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «Art.  1. - 1. Allo  scopo  di garantire la continuita'
          del  servizio  di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma 4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
          Note al comma 1243:
              - Si  riporta  il testo del comma 341 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «341. Allo   scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
          ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
          degli  accordi  di  cooperazione  scientifica e tecnologica
          stipulati  con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  a costituire una
          fondazione  secondo  le  modalita'  da  esso  stabilite con
          proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante
          riduzione   della   dotazione   del   Fondo   per  le  aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per  gli importi di 30 milioni di euro per
          l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
          180  milioni  di  euro  per l'anno 2009, in coerenza con il
          punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
          Note al comma 1244:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2003).
              - La  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004).
              - La  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2005).
              - La  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).
          Note al comma 1246:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
          legge  7 agosto  1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate];
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi].
              2-bis. I  contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter. I  contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
          lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
          articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
          50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
          ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
          sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
          diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
          beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
          lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
          Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
          corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
          societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
          ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              3. A   decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis. Qualora  le  societa'  di  cui  al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4. La  commissione  di  cui  all'art.  54  della  legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6. Ove  nei  dieci  anni  dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7. I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2) lire  200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3) lire  100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare   totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11. A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. [Ai  fini  dell'applicazione dei commi 10 e 11,
          il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
          politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
          aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
          commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
          elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
          rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
          parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
          sono componenti].
              11-ter. A  decorrere  dall'anno  1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12. La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              «Art. 7. - 1... ».
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge   6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3. Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
              - Si  riporta  il testo del comma 454 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «454. A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno
          2005,  non  e'  piu'  corrisposta  l'anticipazione  di  cui
          all'art.  3,  comma 15-bis,  della  legge 7 agosto 1990, n.
          250.   I  contributi  sono  comunque  erogati  in  un'unica
          soluzione    entro    l'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento.».
          Note al comma 1247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Per  l'art.  4  della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          vedano le note al comma 1246.
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Nota al comma 1248:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva):
              «Art.  19. La  societa'  concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.».
              «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
          adempimenti  di  cui  al precedente articolo sono stabiliti
          come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
          in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
          mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
          termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
          in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
          modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta sul valore aggiunto.
              La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
          le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
          14 aprile  1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
          aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
          programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
          lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
          revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
          contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
          Note al comma 1249:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato):
              «Art.   26 (Pubblicita'   delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga  opportuno,  le  conclusioni  delle indagini di cui
          all'art. 12, comma 2.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge  14 ottobre  1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita):
              «26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  31 luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma 9,  limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.»
          Note al comma 1250:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita).  -  1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e  della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
              «Art.  9.  (Misure  a  sostegno  della flessibilita' di
          orario).  - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
              2.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono
          definiti  i  criteri  e le modalita' per la concessione dei
          contributi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu):
              «Art.   17 (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
          articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
          codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
          5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
          di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
          apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale   per  l'infanzia),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
          Note al comma 1251:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
          Note al comma 1253:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
          Note al comma 1254:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
          Note al comma 1257:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  3 dicembre  1999,  n. 493 (Norme per la tutela della
          salute  nelle  abitazioni  e istituzione dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di infortunio
          avvenuti  nell'ambito  domestico  in  occasione  ed a causa
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  6,
          comma 2,   lettera a),   e   dai  quali  sia  derivata  una
          inabilita'  permanente  al  lavoro  non inferiore al 27 per
          cento.   Sono   esclusi  dall'assicurazione  gli  infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
          Note al comma 1258:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
          1997,  n.  285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
              «Art.    1 (Fondo    nazionale    per    l'infanzia   e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi   della   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  e  degli
          articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
          cento   delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata   avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 1259:
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              «Art.   119 (I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I Comuni, le Province, le Citta'
          metropolitane   e   le   Regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai Comuni, alle Province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   Regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Nota al comma 1261:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «3.  Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
          opportunita»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2007.»
          Nota al comma 1263:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
          2006,  n.  7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
          divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
              «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
          La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
          le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio, il coordinamento delle
          attivita'  svolte  dai  Ministeri  competenti  dirette alla
          prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
          delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
              2.  Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 1,     la     Presidenza     del     Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento  per  le pari opportunita' acquisisce
          dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
          sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
          sulle  strategie  di  contrasto programmate o realizzate da
          altri Stati.»
          Nota al comma 1265:
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          si vedano le note al comma 1251.
          Nota al comma 1266:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 42 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
          modificato dalla presente legge:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma 1,  della  legge  medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Peri  dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi 2  e  3,  della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai  commi 5  e  6  del  medesimo  articolo.  I soggetti che
          usufruiscono  dei  permessi di cui al presente comma per un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad  usufruire  di permessi non retribuiti in misura pari al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato  nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo, senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
          Nota al comma 1269:
              - Si  riporta  il testo del comma 429 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «429.  Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
          della  Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, e' assegnato un contributo di 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e di 750.000 euro per
          ciascuno   degli   anni   2007   e  2008.  A  tal  fine  e'
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
          328.  Le  risorse  pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
          2007  e  2008  confluiscono  nel  Fondo  nazionale  per  le
          politiche  sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328».
          Nota al comma 1270:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice), cosi some
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. -  1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano  a  tutte  le  vittime degli atti di terrorismo e
          delle  stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul territorio
          nazionale   o  extranazionale,  se  coinvolgenti  cittadini
          italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
              1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
              2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
          legge  si  applicano  le disposizioni contenute nella legge
          20 ottobre  1990,  n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
          407,  e  successive  modificazioni, nonche' l'art. 82 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
          Nota al comma 1276:
              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
          Note al comma 1277:
              -  La  legge  8 agosto  1985, n. 440 (Istituzione di un
          assegno   vitalizio  a  favore  di  cittadini  che  abbiano
          illustrato  la Patria e che versino in stato di particolare
          necessita),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1985, n. 198.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.»
          Note al comma 1278:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.»
          Nota al comma 1284:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
          Note al comma 1285:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 80 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
          processi  attuativi  della  sperimentazione  e comunque non
          oltre  il  30 giugno  2007, fermi restando gli stanziamenti
          gia' previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.»
          Nota al comma 1286:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Nota al comma 1287:
              - Si  riporta  il testo del comma 333 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «333.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          comunica  per  iscritto,  entro il 15 gennaio 2006, la sede
          dell'ufficio  postale  di  zona presso il quale gli assegni
          possono  essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
          al  comma 331  e,  previa  verifica dell'ordine di nascita,
          entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
          adozione  con  riferimento all'assegno di cui al comma 332.
          Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni
          disposizione  vigente  in materia di minori, dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,   cittadino   italiano   ovvero  comunitario  ed
          appartenente   a   un   nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui  al  comma 331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
          cui  al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
          familiare  s'intende  quello  di cui all'art. 1 del decreto
          ministeriale  22 gennaio  1993  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
          1993.  La condizione reddituale di cui al presente comma e'
          autocertificata  dall'esercente la potesta', all'atto della
          riscossione    dell'assegno,    mediante    riempimento   e
          sottoscrizione  di  apposita  formula  prestampata in calce
          alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
          secondo    procedure    definite   convenzionalmente.   Per
          l'attuazione  del presente comma il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze   -  Dipartimento  dell'amministrazione
          generale,  del personale e dei servizi del tesoro si avvale
          di SOGEI Spa.».
          Note al comma 1288:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              -  Per  il  comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
          Nota al comma 1290:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «2.  Al  fine di promuovere il diritto dei giovani alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella  vita  sociale,  anche attraverso interventi volti ad
          agevolare   la   realizzazione   del  diritto  dei  giovani
          all'abitazione,  nonche'  a facilitare l'accesso al credito
          per  l'acquisto  e  l'utilizzo di beni e servizi, presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
          Nota al comma 1292:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30 settembre   2005,   n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2.     [Per     l'organizzazione     e    l'adeguamento
          infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
          internazionale  interconfessionale, e' autorizzata la spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 febbraio  2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1  dell'art.  70  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13 gennaio   2003,   n.   36,   e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti,  cui  si conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
          euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
          milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
          autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008.
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52,  comma 21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e' autorizzata la spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161".
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
          la  realizzazione  di  opere di natura sociale, culturale e
          sportiva,  e'  autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: «, le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
          Nota al comma 1293:
              - Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito  presso  il  Ministero della solidarieta' sociale
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          dipendenze».  Con  decreto  del Ministro della solidarieta'
          sociale,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  disciplinata la composizione e
          l'organizzazione  dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
          cui  al  presente  comma e'  altres`  istituito  il  «Fondo
          nazionale  per  le  comunita'  giovanili»,  per  azioni  di
          promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti
          a  rischio  e per favorire la partecipazione dei giovani in
          materia  di  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno
          delle  dipendenze.  La  dotazione finanziaria del Fondo per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
          milioni  di  euro,  di  cui il 25 per cento e' destinato ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero  della  solidarieta'
          sociale    di    comunicazione,    informazione,   ricerca,
          monitoraggio  e  valutazione,  per  i quali il Ministero si
          avvale   del   parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile  legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
          del   Fondo   viene  destinato  alle  associazioni  e  reti
          giovanili   individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          solidarieta'   sociale,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
          vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
          e le modalita' di presentazione delle istanze.».
          Nota al comma 1295:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il credito sportivo con sede in Roma):
              «Art.   5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
          19 giugno  2003,  n. 179 del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  colpiti  da  decadenza per i quali resta salvo il
          disposto  dell'art.  90,  comma 16, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.».
          Nota al comma 1296:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n.
          179   (Regolamento   recante  la  disciplina  dei  concorsi
          pronostici su base sportiva):
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n. 178, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
          Nota al comma 1297:
              - Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 19
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.».
          Nota al comma 1298:
              - Si  riporta  il testo del comma 580 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge   15 luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
          Note al comma 1299:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 3 della
          legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «7.   L'Agenzia   termina   la   propria  attivita'  il
          31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 10
          della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «Art.   10   (Risorse   finanziarie).   -   1.  Per  il
          finanziamento  degli  interventi necessari allo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
          il  limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
          l'anno  2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
          agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS)  e  la  Societa' italiana per il traforo
          autostradale  del  Frejus  (SITAF),  nonche', limitatamente
          alle  opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
          Piemonte,  la provincia di Torino, il comune di Torino e la
          societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
          effettuare,  nei  limiti  della  quota che sara' a ciascuno
          assegnata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da emanare successivamente alla predisposizione
          del   piano   degli   interventi;   le   relative  rate  di
          ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono corrisposte
          agli   istituti   finanziatori   da   parte  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze. Per le medesime finalita' e
          per  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'  altresi' concesso
          all'Agenzia  un contributo straordinario nel limite massimo
          di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
          l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
              2.  Per  lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
          attribuite  all'Agenzia  le somme previste alla voce «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle  opere  di  cui  agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento  dell'importo  complessivo  lordo  dei lavori e delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione.  La  relativa  documentazione e' sottoposta
          alla  certificazione del collegio dei revisori dei conti al
          fine della definitiva quantificazione della somma.».
          Nota al comma 1300:
              -   L'art.   7  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
          (Interventi  per  i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 2000, n.
          242), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
          Nota al comma 1301:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285:
              «Art.   5   (Comitato  direttivo).  -  1.  Il  comitato
          direttivo   provvede   alla  programmazione  annuale  delle
          attivita'   dell'Agenzia,   all'approvazione  dei  bilanci,
          all'approvazione  delle  operazioni  finanziarie necessarie
          per  l'acquisizione  delle  risorse,  secondo i propri atti
          organizzativi,  e ad ogni altra attivita' necessaria per il
          perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
              2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto dal direttore
          generale,   nominato   a   norma   dell'art.   6,  dai  due
          vicedirettori  generali,  nominati a norma dell'art. 6-bis,
          nonche'  da nove membri nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
          Presidente  del Consiglio dei ministri, uno su designazione
          del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  uno  su
          designazione   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  quattro  su  designazione, rispettivamente, del
          presidente  della  regione  Piemonte,  del presidente della
          provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
          del  CONI,  e due su designazione effettuata d'intesa tra i
          legali  rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
          interessati  dalle  opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
          Il  comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando
          sono   nominati   almeno   sette  componenti.  Il  comitato
          direttivo  delibera  a maggioranza dei presenti. In caso di
          parita' prevale il voto del direttore generale.
              3.  I  membri  del  comitato  direttivo sono scelti tra
          esperti   particolarmente   qualificati   nelle  discipline
          tecniche,  giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
          deliberazioni  del  comitato  direttivo  e'  necessaria  la
          presenza di sette componenti.».
          Note al comma 1302:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.   -  1.  Per  l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  «Colombo  '92», nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
          Note al comma 1305:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-viciesquater del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-vicies  quater.   (Disposizioni  in materia di
          carte  valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio delle carte
          valori   di  cui  all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle
          competenti    amministrazioni    pubbliche,    i   soggetti
          richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari
          almeno  alle  spese  necessarie  per  la  loro produzione e
          spedizione,   nonche'   per   la   manutenzione  necessaria
          all'espletamento  dei servizi ad esse connessi. L'importo e
          le  modalita'  di  riscossione sono determinati annualmente
          con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
          da  adottare,  in  sede di prima attuazione, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
          a  euro  1,85  dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
          costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
          Ministero  dell'interno  per essere destinata per euro 1,15
          alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
          e  per  euro  0,70  ai comuni, per la copertura delle spese
          connesse  alla  gestione e distribuzione del documento. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le
          modalita`  di  attuazione della presente disposizione. Alle
          riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica
          il   limite  di  cui  all'art.  1,  comma 46,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
          amministrazioni  ed  anche con soggetti privati, anche allo
          scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla
          fruizione   di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          privatistica.  [Gli  accordi  sono  soggetti  a ratifica da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministero dell'interno].
              4.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
          continuare  ad  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.   7-vicies-ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
          Nota al comma 1306:
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
          Nota al comma 1307:
              - Si  riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma 1,  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034,
          nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche¨  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.».
          Nota al comma 1309:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 306, 307, 308 e 309
          dell'art.   1   della   legge   30 dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
              «306.  All'art.  10, comma 4, del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  le  parole:  «il  processo di valore inferiore a euro
          1.100 e» sono soppresse.».
              «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
              1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei seguenti
          importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.».
              «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
          n. 374, e' sostituito dal seguente:
              1.  Le  cause  e  le attivita' conciliative in sede non
          contenziosa  il  cui  valore  non  eccede  la somma di euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti  soltanto  al  pagamento del contributo unificato,
          secondo  gli  importi previsti dall'art. 13 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, e successive modificazioni.».
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».
          Note al comma 1310:
              -  La  legge  25 luglio  2000,  n.  209  (Misure per la
          riduzione  del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
          e  maggiormente  indebitati),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
          Nota al comma 1314:
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
          spesa  per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
          di   immobili   da   adibire   a   sedi  di  rappresentanze
          diplomatiche  e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
          il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1999, n. 8.
          Nota al comma 1315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
          1983,  n.  185  (Modifica  della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
              «Art.  1. La  tabella  dei  diritti da riscuotere dagli
          uffici  diplomatici  e  consolari  di  cui  all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
          consolari,  e'  sostituita  da quella annessa alla presente
          legge.
              Detta  tabella  dovra'  essere  munita  del  visto  dei
          Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
          Note al comma 1317:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «5.  E'  istituito  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 152 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.».
          Note al comma 1322:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 luglio  2004,  n.  193  (Proroga e rifinanziamento della
          legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
          patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli esuli
          italiani  dall'Istria,  da  Fiume e dalla Dalmazia, e della
          legge  21 marzo  2001,  n. 73, recante interventi in favore
          della   minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia),
          pubblicata  nella  Gazzazzetta  Ufficiale 3 agosto 2004, n.
          180:
              «Art.   1. (Proroga   e   rifinanziamento  della  legge
          16 marzo  2001,  n.  72).  -  1.  Per  le  finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
          autorizzata  la  spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
          anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'art.  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
          72, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo  le parole: «da stipulare tra», sono inserite
          le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
                b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
          «sentita»;
                c) le  parole:  «e  il Ministero degli affari esteri»
          sono soppresse;
                d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione delle somme
          stanziate  provvede annualmente il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «, con
          proprio  decreto,  di concerto con il Ministro degli affari
          esteri».
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
          2001,  n.  73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
          legge  21 marzo  2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
          2006.  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1323:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  56  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
          2004,  92,758  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, 97,934
          milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali.».
          Nota al comma 1324:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  12.  (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
          seguenti importi:
                a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
                b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
          tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
              2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
          aumentata a:
                a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
          tre anni;
                b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
          genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
          contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
          successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
          ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
          solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente separato;
                c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
          ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
          mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
              4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
          massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
          contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
          personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
          degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
          delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
              4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4-bis
          spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
          deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
          diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
          euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
          deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
          di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
          fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
          cifre decimali.».
          Nota al comma 1327:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
          del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali). - 1. Per
          ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
          2004,  secondo  od  ulteriore  per  ordine  di  nascita, e,
          comunque,  per  ogni  figlio adottato nel medesimo periodo,
          alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
          concesso un assegno pari ad euro 1.000.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
          nell'ambito   dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una
          dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
              3.   L'assegno   e'   concesso  dai  comuni.  I  comuni
          provvedono  ad  informare  gli  interessati  invitandoli  a
          certificare    il    possesso    dei   requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
              4.  L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
          comuni,  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati
          forniti  dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
              5.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  emanate  le  necessarie disposizioni per l'attuazione
          del presente articolo.
              6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
          famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'art.  59,  comma 44,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.
              6-bis. (abrogato).
              6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
          albi   provinciali   possono   avvalersi,  in  deroga  alla
          normativa    previdenziale   vigente,   di   collaborazioni
          occasionali  di  parenti entro il terzo grado, aventi anche
          il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
          dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
          suddette  devono  avere  carattere  di  aiuto,  a titolo di
          obbligazione  morale  e  percio'  senza  corresponsione  di
          compensi   ed   essere  prestate  nel  caso  di  temporanea
          impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
          della  propria  attivita'  lavorativa.  E' fatto, comunque,
          obbligo   dell'iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali.
              7.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
          e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello Stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.».
          Nota al comma 1328:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2,50  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».
          Nota al comma 1333:
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del  comune di Genova anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006.».
          Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera c),  e  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Funzioni).  - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma 3,  gli  operatori  nazionali e le loro controllate e
          collegate  estere  nella  loro  attivita' con l'estero e di
          internazionalizzazione  dell'economia italiana; la societa'
          e'  altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni di
          mercato,  garanzie  e  coperture  assicurative  per imprese
          estere  relativamente  ad  operazioni  che siano di rilievo
          strategico   per   l'economia   italiana  sotto  i  profili
          dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica e
          dell'attivazione  di processi produttivi e occupazionali in
          Italia.  Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono essere
          rilasciate  anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a banche
          estere  od  operatori  finanziari italiani od esteri quando
          rispettino  adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
          patrimonializzazione  ed operativita', per crediti concessi
          sotto   ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento  delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
              2.    La    societa'   puo'   concludere   accordi   di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati,  nonche' con enti od imprese esteri
          ed  organismi  internazionali;  la  societa'  puo' altresi'
          stipulare   altri   contratti   di  copertura  del  rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.».
          Note al comma 1339:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre   1993,   n.  432,  e  successive  modificazioni
          (Istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
          Stato):
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.»
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 2445
          del codice civile:
              «La  deliberazione  puo'  essere eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.».
          Note al comma 1340:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 9 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
          di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
          Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
          ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
          di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
          le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
          comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
          presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
          contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
          carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
          l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
          euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
          57 milioni di euro per l'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 1343:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive
          in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
          e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di  danno,
          ovvero,  in  caso  di  occultamento doloso del danno, dalla
          data della sua scoperta.».
          Nota al comma 1344:
              - Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di euro, di 30 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008  e  2009.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  Fondo tra le unita' previsionali di base
          interessate del medesimo stato di previsione.».
          Note al comma 1346:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   27 (Commissione   per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1347:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
          Note al comma 1349:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
          decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   2005,   n.  4
          (Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento
          economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Provvedimenti  urgenti  per  il  risanamento
          dell'Ordine  Mauriziano).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto e per un periodo di trentasei
          mesi:
                a) non  possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive   nei   confronti  della  Fondazione  per  debiti
          dell'Ente, insoluti alla data predetta;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'Ordine   Mauriziano,  ovvero  la  stessa  opposizione,
          benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono dichiarate
          estinte  dal  giudice; gli importi dei relativi debiti sono
          inseriti  nella  massa  passiva  di  cui alla lettera e), a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c) i  pignoramenti  eventualmente  gia'  eseguiti non
          hanno  efficacia  e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il
          tesoriere,  i quali possono disporre delle somme per i fini
          della Fondazione e le finalita' di legge;
                d) i  debiti  insoluti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  producono  interessi, ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria;
                e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume
          le  funzioni  di  Commissario  straordinario  e provvede al
          ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
          dalla  legge.  A  tale fine provvede all'accertamento della
          massa  passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
          interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
          nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la   massa   attiva   con   l'impiego  anche  del  ricavato
          dall'alienazione  dei  cespiti  appartenenti  al patrimonio
          disponibile    della    Fondazione,    delle    sovvenzioni
          straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
          per  legge  o  per  destinazione,  per  il  pagamento anche
          parziale   dei   debiti,   mediante   periodici   stati  di
          ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
          dalla legge;
                f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
          della   Fondazione   che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale,  di  un  credito dalla massa passiva, i creditori
          esclusi  possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
          si   pronuncera'  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          decidendo allo stato degli atti;
                g) il   legale  rappresentante  della  Fondazione  e'
          autorizzato   a   definire  transattivamente,  con  propria
          determinazione,  le  pretese  dei  creditori, in misura non
          superiore  al  70  per cento di ciascun debito complessivo,
          con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa e con la liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
          Ordine  Mauriziano  di  Torino, ente ospedaliero di seguito
          denominato  «Ente»  e'  costituito  dai presidi ospedalieri
          Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
          cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art.   2   (Costituzione   della   Fondazione   Ordine
          Mauriziano).  -  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine
          Mauriziano  con  sede  in  Torino,  di  seguito denominata:
          «Fondazione.».
          Nota al comma 1350:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «2.  Il  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'Ente,
          con  esclusione  dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
          sulla  cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
          membri  di  cui:  uno nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
          nominato   dal  Ministro  dell'interno;  uno  nominato  dal
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
          dalla   regione   Piemonte;   uno  nominato  dall'Ordinario
          diocesano   di   Torino.   Gli   eventuali   oneri  per  il
          funzionamento   di  detto  comitato  sono  a  carico  della
          gestione  dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
          una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti
          commissioni parlamentari.».
          Nota al comma 1351:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni  private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          13 ottobre  2005,  n.  239,  S.O.),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  117  (Separazione  patrimoniale).  -  1. I premi
          pagati   all'intermediario   e   le   somme   destinate  ai
          risarcimenti   o  ai  pagamenti  dovuti  dalle  imprese  di
          assicurazione,     se     regolati     per    il    tramite
          dell'intermediario,  sono versati in un conto separato, del
          quale    puo'   essere   titolare   anche   l'intermediario
          espressamente  in  tale  qualita',  e  che costituiscono un
          patrimonio  autonomo  rispetto  a quello dell'intermediario
          medesimo.
              2.   Sul   conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,
          sequestri  o  pignoramenti  da  parte  di creditori diversi
          dagli  assicurati  e  dalle  imprese di assicurazione. Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione.
              3.  Sul  conto  separato  non  operano le compensazioni
          legale   e   giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario.
              3-bis.  Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
          gli    intermediari   di   cui   all'art.   109,   comma 2,
          lettere a), b)   e d),  che  possano  documentare  in  modo
          permanente   con   fideiussione   bancaria   una  capacita'
          finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
          minimo di euro 15.000.».
          Nota al comma 1352:
              - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
          reca  «Interventi  per lo sviluppo economico post-olimpico»
          ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
          Nota al comma 1353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
              «Art.   11-bis. (Fondi   speciali).   -   1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
          Nota al comma 1355:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 1356:
              -  Per  la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
          Nota al comma 1359:
              -  Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
          gia'  citata  legge  n.  468  del  1978, si veda la nota al
          comma 1355.
          Nota al comma 1360:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1361:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».