al D.P.R. n. 634 del 1972, che prevedeva la registrazione in caso d'uso per i contratti di locazione, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con un canone inferiore a lire 1.200.000. Tali fattispecie contrattuali rientrano, ora, nella categoria delle scritture private non autenticate soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta sia inferiore a lire 50.000. Dal raffronto con l'aliquota normalmente applicabile ai contratti di locazione di immobili (2%) si deduce che i medesimi saranno soggetti a registrazione in caso d'uso qualora venga pattuito un canone inferiore a lire 2.500.000. Da segnalare, inoltre, sempre nell'articolo 2 la previsione della registrazione in caso d'uso anche dei lodi arbitrali non dichiarati esecutivi. Tale disposizione, in precedenza non prevista, rappresenta un correttivo diretto ad adeguare l'attuale disciplina tributaria alle nuove disposizioni,intervenute dopo l'emanazione del D.P.R. n. 634 del 1972, in materia di lodi arbitrali. Degno di rilievo e' il correttivo apportato dall'articolo 10 della parte seconda della tariffa rispetto alla formulazione del corrispondente articolo 10 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972. L'attuale norma individua piu' analiticamente i tipi di contratto relativi a prestazioni di lavoro per i quali e' prevista la registrazione in caso d'uso. Sembra opportuno richiamare l'attenzione degli uffici sul fatto che tali contratti devono riguardare prestazioni di lavoro autonomo non soggette all'imposta sul valore aggiunto; infatti, i contratti relativi a prestazioni di lavoro subordinato non sono sottoposti all'obbligo della registrazione ai sensi dell'articolo 10 della tabella. Nell'articolo 11, infine, resta ferma l'individuazione degli atti formati all'estero soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti diversi da quelli concernenti il trasferimento della proprieta' o la costituzione di altri diritti reali su beni immobili o aziende e, comunque, dagli atti di cui all'articolo 2, lettera d), del testo unico. Viene altresi' confermato il principio secondo il quale si applicano agli indicati nell'articolo 11 in parola, nell'ipotesi in cui si verifichi il caso d'uso o vengano volontariamente assoggettati alla formalita' di registrazione, le stesse imposte previste per i corrispondenti atti formati nello Stato (lettera b). L'articolo, pero', come riformulato dal legislatore delegato, prevede due diverse categorie di atti: nella lettera a), gli atti che, se formati nello Stato, sarebbero stati soggetti all'imposta fissa in quanto contenenti cessioni o prestazioni di servizio che, agli effetti del testo unico, sono considerati soggetti all'imposta sul valore aggiunto (logicamente, tali atti, se registrati in caso d'uso o portati volontariamente alla registrazione, saranno assoggettati a imposta fissa); nella lettera b), tutti gli altri atti prima indicati. TABELLA ATTI PER I QUALI NON VI E' OBBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE Anche nella tabella allegata al testo unico in esame e' rimasto invariato il numero degli articoli, rispetto a quelli contenuti nella analoga tabella allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, che indicano gli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Ferma restando la sinteticita' delle singole disposizioni, si deve evidenziare che nella nuova tabella e' stata data una migliore individuazione e collocazione, dal punto di vieta sistematico, alle varie categorie di atti che beneficiano di una tale esclusione ed, inoltre, che sono stati risolti molti dubbi, sorti in precedenza, con l'inserimento nella legge di alcune fattispecie non chiaramente indicate nella tabella allegata al D.P.R. 634 del 1972. Appare opportuno richiamare in via preliminare l'attenzione dei dipendenti uffici su quanto evidenziato nella presente circolare a commento dell'articolo 11 della parte prima della tariffa nell'ipotesi in cui gli atti indicati nella tabella di disamina, tranne quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11, vengano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'articolo 5 della tabella, proprio al fine di dirimere dubbi sorti nella vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972, completa il discorso del corrispondente articolo 5 di tale decreto con l'indicazione degli atti e documenti formati per la rateazione ed il rimborso delle imposte e delle tasse nonche' delle sentenze relative a tutti gli atti indicati nel detto articolo e aventi natura fiscale. Piu' circostanziato appare anche il richiamo agli atti di garanzia richiesti dalle leggi. Infatti, per uniformita' di trattamento tributario, sono stati indicati anche gli atti eventualmente richiesti da leggi provinciali, nonche' quelli relativi alla cancellazione delle garanzie stesse. La citata previsione legislativa, peraltro, assume particolare rilievo per quanto concerne i decreti di cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia dell'atto di dilazione dell'imposta di successione. Relativamente a tale fattispecie, infatti, erano sorte in passato molte perplessita' in ordine al trattamento tributario agli effetti della imposta di registro, in quanto, causa la loro mancata indicazione nella legge, molti dipendenti uffici ritenevano che gli atti stessi dovessero essere sottoposti a registrazione, previo pagamento della relativa imposta. Infine, nell'indicare gli atti e i documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio, il legislatore, soddisfacendo la esigenza di una logica equiparazione ai fini fiscali fra atti di analoga natura, ha ricompreso anche quelli relativi al servizio civile sostitutivo. Rispetto alla formulazione dell'articolo 7 della corrispondente tabella allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, l'articolo 7 della tabella in esame precisa le fattispecie relative ai contratti di assicurazione e riassicurazione, nonche' di rendita vitalizia che non debbono essere sottoposti alla registrazione. Degna di attenzione appare la seconda parte dell'articolo in parola con la quale e' stato chiarito che l'imposta sostitutiva di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, assorbe anche l'imposta di registro per gli atti relativi ai fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. Ne deriva che tali atti non sono soggetti all'obbligo della registrazione. L'articolo 9 della tabella e' stato riformulato dal legislatore delegato prevedendo nella prima parte la non registrabilita' degli atti propri delle societa' e degli enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa, diversi da quelli ivi indicati. Tra tali atti sono comprese le delibere relative all'approvazione del bilancio, all'utilizzo di riserve, ad esempio per copertura di perdite, che non comportano aumento di capitale, le delibere di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo, e liquidazione, nonche' quelle, conseguenziali ad essi, relative ai compensi ai sogggetti che rivestono tali cariche. Pertanto i dipendenti uffici adegueranno il loro operato ai criteri di cui sopra anche per quanto concerne i rapporti pendenti, secondo i chiarimenti forniti in sede di commento dell'articolo 79 del testo unico. Nell'articolo 10 e' stata fatta, infine, fra l'altro, opportuna menzione dei decreti ingiuntivi emessi dal giudice conciliatore, recependo l'indirizzo assunto in proposito dall'amministrazione finanziaria con la circolare del 10 maggio 1985, n. 37. Degne d'attenzione sono le ultime disposizioni contenute nello articolo in esame ove si indicano i contratti di lavoro subordinato, col lettivi e individuali, gia' sottoposti, dall'articolo 10 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, alla registrazione in caso d'uso ed i contratti agrari (mezzadria, colonia e soccida, nonche' le convenzioni per pascolo e per alimento di animali) gia' sottoposti a registrazione in termine fisso. E' appena il caso di rilevare che, anche per questi ultimi contratti, e' necessario tener presente la disposizione transitoria del richiamato primo comma dell'articolo 79 del testo unico. La presente circolare viene trasmessa agli uffici dipendenti con preghiera di curarne la piu' ampia diffusione. Il Ministro: VISENTINI