(all. 1 - art. 1) (parte 2)
Mod.  750,  se  vi  e'  esercizio  in societa' tra i coniugi (ad es.:
coniugi  cointestatari  della  licenza   ovvero   comunque   entrambi
imprenditori)  e  successivamente, da ciascun coniuge per la quota di
rispettiva spettanza, nel Mod. 740/H. Negli  altri  casi  il  coniuge
imprenditore  deve  utilizzare  i  modelli  740/A1,  740/F o 740/G, a
seconda dell'attivita' svolta, mentre l'altro indichera' la quota  di
sua pertinenza nel Mod. 740/H.
- Redditi esteri
Vanno  dichiarati  gli  stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati
percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione
   contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
   le doppie imposizioni in  base  alla  quale  tale  redditi  devono
   essere  assoggettati  a  tassazione  sia in Italia sia nello Stato
   estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro
   le doppie imposizioni in  base  alla  quale  tali  redditi  devono
   essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei  casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al
credito per le imposte pagate  all'estero  a  titolo  definitivo,  ai
sensi  dell'art.15  del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i
redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero  di
erogazione,  il  contribuente,  residente  nel  nostro  Paese, non ha
diritto al credito d'imposta, ma al  rimborso  delle  imposte  pagate
nello  Stato  estero.  Il  rimborso  va  chiesto all'autorita' estera
competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui  di  seguito,  per  alcuni  Paesi,  le  modalita'  di
tassazione   che   riguardano   gli   stipendi  e  le  pensioni  piu'
frequentemente percepiti da contribuenti residenti in Italia.  Per il
trattamento  di  stipendi  e  pensioni  non  compresi  nell'elenco  o
provenienti  da  altri  paesi  e'  necessario  consultare  le singole
convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli  stipendi  pagati  da  un  datore  di  lavoro
privato  in  quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina,
Australia, Belgio, Canada', Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia
quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel Paese
  estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in
  Italia;
- l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione a base fissa
  che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
2. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato
di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in  quello  Stato  e
percepite  da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore
Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito,  in  base  alle
quali  le  pensioni  di  fonte estera sono tassate in modo diverso, a
seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da  uno  Stato  o  da  una  sua
suddivisione  politica o amministrativa o da un ente locale. In linea
generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello  Stato  da  cui
provengono.
Sono  pensioni  private  quelle  corrisposte  da  enti,  istituti  od
organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione  del
trattamento  pensionistico.  In  linea  generale  tali  pensioni sono
imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Piu' in particolare, in  base  alle  vigenti  convenzioni  contro  le
doppie  imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente
in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi  sono
cosi' assoggettate a tassazione:
- Argentina - Gran Bretagna - Spagna
  Stati Uniti
Le  pensioni  pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia
se il contribuente ha la nazionalita' italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia .
- Belgio - Francia - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se  il
contribuente  ha  la nazionalita' italiana e non anche quella estera.
Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione  viene
tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
- Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia.
- Canada
Sia  le  pensioni  pubbliche  sia  quelle private sono assoggettate a
tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il  piu'  elevato
dei  seguenti  importi: 10.000 dollari canadesi a 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite  le  pensioni  sono  tassabili  sia  in
Italia  sia  in  Canada  ed in Italia spetta il credito per l'imposta
pagata in Canada in via definitiva.
- Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in  Svizzera  se
il  contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono tassate,
invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la  nazionalita'
Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le  rendite  corrisposte  da parte dell'Assicurazione Svizzera per la
vecchiaia  e  per  i  superstiti  (rendite  AVS)  non  devono  essere
dichiarate  in  Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a
titolo do imposta.
3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti
residenti in Italia, a  meno  che  non  sia  prevista  una  esenzione
specifica,  quale  ad esempio quella stabilita per le borse di studio
corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria
(Legge 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si  applica  generalmente  anche
sulla  base  delle  Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui
redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, Il  Regno  Unito  e
gli  Stati  Uniti,  e'  previsto  che se un contribuente residente in
Italia soggiorna per motivi di  studio  in  uno  degli  Stati  esteri
considerati  ed  e' pagato da un soggetto residente nel nostro Paese,
e' tassabile soltanto in Italia; se invece  la  borsa  di  studio  e'
pagata  da  un  soggetto  residente  nello Stato estero di soggiorno,
quest'ultimo  puo'  tassare  il  reddito  ma  il  contribuente   deve
dichiararlo  anche  in  Italia  e  chiedere  il credito per l'imposta
pagata all'estero.
- Rendite e pensioni che non costituiscono
  reddito
Le rendite erogate dall'Inail, esclusa l'indennita'  giornaliera  per
inabilita'  temporanea  assoluta,  non costituiscono reddito e quindi
non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito
anche le pensioni privilegiate  ordinarie  "militari  tabellari".  Ai
titolari  di  pensione  "tabellare"  sono  equiparati  i  titolari di
pensioni privilegiate ordinarie per  menomazioni  subite  durante  il
servizio  di  leva  prestato  in  qualita'  di: allievo ufficiale e/o
ufficiale di complemento, sottufficiale  (solo  i  militari  di  leva
promossi  sergenti  nella  fase  terminale del servizio), carabiniere
ausiliare (militare di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono  il
servizio  di  leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di
Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco  (circolare  n.  21  del  21
maggio 1991 del Ministero delle Finanze).
- Riduzione del reddito dei terreni
- In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di
  determinazione    del    canone,    e'    consentito    dichiarare,
  indipendentemente    dall'effettiva     percezione,     l'ammontare
  corrispondente  al  canone  annuo  di  affitto  se  questo  risulta
  inferiore all'80 per cento del  reddito  dominicale.  In  tal  caso
  nella  colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare
  del canone  annuo  rapportato  alla  percentuale  di  possesso.  Se
  l'ammontare  corrispondente  al canone annuo di affitto non risulta
  inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella  colonna  4
  indicare la quota spettante di tale reddito dominicale.
- La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
  agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo
  rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
  coltivabili a prodotti annuali da' diritto alla riduzione al 30 per
  cento  del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario
  dall'Irpef.
  In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna  4
  il  30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale
  ed al periodo di possesso.  Nessun  importo  deve  essere  indicato
  invece nella colonna 5.
  Rientrano  in  queste ipotesi anche i casi di diritto di seminativi
  dalla produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico
  siano rimasti effettivamente incolti per l'intera  annata  agraria,
  senza   sostituzione,   neppure   parziale,   con   altra   diversa
  coltivazione.
- In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento
  del prodotto  ordinario  del  fondo  nell'anno,  se  il  possessore
  danneggiato  ha  denunciato  all'Ufficio  Tecnico Erariale l'evento
  dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e'  verificato  ovvero,
  se  la  data  non  sia  esattamente determinabile, almeno 15 giorni
  prima dell'inizio del raccolto,  i  redditi  dominicale  e  agrario
  relativi   ai  terreni  colpiti  dall'evento  stesso  sono  esclusi
  dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere  indicato  nelle
  colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3.
- Sanzioni
L'omessa,   l'incompleta   o   l'infedele   dichiarazione  comportano
l'applicazione della pena pecuniaria  (da  due  o  quattro  volte  le
imposte dovute per omissioni o incompletezza e da una a due volte per
infedelta')  con  un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.
Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se  la
dichiarazione  e'  presentata con un ritardo non superiore ad un mese
dal termine di scadenza.
La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati  conformi  al
Mod. 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale, o se non e' sottoscritta; se non contiene
tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non
concretizzino  la  fattispecie  di  omessa,  incompleta  o   infedele
dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
L'inosservanza,  totale  o parziale, dell'obbligo di versamento entro
il termine del 31  maggio,  delle  imposte  (Irpef  ed  Ilor)  e  del
contributo   al  servizio  sanitario  nazionale  dovuti  comporta  il
pagamento degli interessi nella misura del 6 % annuo sulle somme  non
versate  (con  decorrenza  dal  primo  giorno  successivo a quello di
scadenza del termine per il versamento stesso e  sino  alla  data  di
scadenza  della  rata  del  ruolo  di  riscossione  dell'imposta  non
versata) e della soprattassa pari al 40 % delle somme non versate.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa e' ridotta allo 0,50 %
se  il  versamento  e'  eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento
viene eseguito entro  i  tre  giorni  successivi  al  20  giugno,  la
soprattassa e' ridotta al 3 %.
L'omessa   o   inesatta   indicazione   del   codice   fiscale  nelle
dichiarazioni dei redditi e' punita,  indipendentemente  dalle  altre
sanzioni  riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la
pena pecuniaria da L. 200.000 a  L.  4.000.000.  La  stessa  pena  si
applica  a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale
provvisorio pur avendo gia' ricevuto  quello  definitivo  ovvero  che
indica  il  codice  fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso
gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni  si
applica  la  pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche  sanzioni,
previste  dall'art.  4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia
di dichiarazione dei redditi  di  fabbricati.  In  particolare,  sono
previste   le   ipotesi  di  omessa  denuncia  di  accatastamento  di
fabbricati e conseguente  omissione  di  dichiarazione  del  relativo
reddito  e  di  omessa  dichiarazione del reddito   delle costruzioni
rurali  adibite  ad  usi  diversi  da  quelli   specifici   di   tali
costruzioni.
Si  ricorda,  inoltre,  che gli atti pubblici tra vivi e le scritture
private autenticate  di  trasferimento  della  proprieta'  di  unita'
immobiliare urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle  stesse  (con  esclusione  di  quelli  relativi  a parti comuni
condominiali di immobili  urbani  e  di  quelli  di  costituzione  di
diritti  reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena
di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte e del  suo
rappresentante  legale  o  volontario,  resa  ai  sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti  che  il  reddito  fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso  non  e'
stato,  in  tutto  o  in  parte dichiarato. In questo caso, il notaio
dovra'  trasmettere  copia  dell'atto  e  della   scrittura   privata
autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.
Se  il  contribuente,  a  richiesta  dell'ufficio, non esibisce o non
trasmette idonea  documentazione  e  degli  oneri  deducibili,  delle
detrazioni  di  imposta,  delle  ritenute  alla  fonte  e dei crediti
d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso
a  determinare  l'imposta  dovuta  o  il  rimborso,  in  luogo  della
soprattassa  del  40  % si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 %
della maggiore imposta liquidata  ai  sensi  dell'art.    36-bis  del
D.P.R. n. 600 del 1973.
Se   l'omissione   o  l'incompletezza  riguardano  l'allegazione  dei
documenti prescritti dal  decreto  di  approvazione  del  modello  di
dichiarazione  (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e
perdite per gli imprenditori etc.), si applica la pena pecuniaria  da
lire 600.000 a lire 6.000.000.
Ferme  restando  le  sanzioni  di  cui sopra, si ricorda che l'omessa
dichiarazione  costituisce  reato  quando  l'ammontare  dei   redditi
fondiari,  dei  corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non
dichiarati e' superiore a 100 milioni di lire.
Costituisce  altresi'  reato  l'infedele dichiarazione allorche' sono
indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale  o  altri
redditi,   in   relazione   ai   quali   non   sussisteva   l'obbligo
dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo
inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.
Ferme  restando  le  menzionate  sanzioni  pecuniarie  e'  sanzionato
penalmente il soggetto che per fruire indebitamente di detrazioni per
carichi  di  famiglia  o  per consentire l'indebita fruizione, indica
falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di  persone  a
carico  diverse  dal  coniuge ovvero rilascia o utilizza attestazioni
non rispondenti al vero  circa  i  limiti  di  redditualita'  per  le
detrazioni  per carichi di famiglia. Le stesse pene si applicano, nei
casi di falsita' delle attestazioni del titolare e dei  collaboratori
dell'impresa  familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi
nell'impresa,  nonche'  in   caso   di   falsita'   dell'attestazione
dell'imprenditore  in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire
delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1  e  2,
del TUIR.
- Spese mediche
- Spese mediche per le quali la detrazione
  spetta per l'interno importo
Spetta la detrazione sull'intero importo per le spese derivanti da:
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti
  all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature
  realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
  contenimento  di  fratture,  ernie  e per la correzione dei difetti
  della colonna vertebrale.
- Documentazione
Per tutte le spese indicate nei righi P1 e P2  deve  essere  allegata
anche   in   fotocopia   la  documentazione  fiscale  rilasciata  dai
percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere
  costituita  dalla  fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
  base  in  unico  esemplare  corredata  dallo   scontrino   fiscale,
  rilasciato  dalla  farmacia,  corrispondente all'importo del ticket
  pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
  occorre allegare anche la prescrizione del  medico  curante,  salvo
  che   si  tratti  di  attivita'  svolte,  in  base  alla  specifica
  disciplina,  da  esercenti  arti   ausiliarie   della   professione
  sanitaria   abilitati   a  intrattenere  rapporti  diretti  con  il
  paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza  non
  sia  da  lui rilasciata direttamente, l'esercente l'arte ausiliaria
  attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
- Spese mediche all'estero
Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo  stesso  re-
gime  di  quelle  analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve
essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale,  va  corredata
da  una  traduzione  in  italiano. Se la documentazione e' redatta in
inglese, francese, tedesco o  spagnolo,  la  traduzione  puo'  essere
eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se e' redatta
in  una  lingua  diversa  da  quelle  indicate,  va  corredata da una
traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e  nella
provincia   di   Bolzano  non  e'  necessaria  la  traduzione  se  la
documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
- Terreni adibiti a colture in serra o alla
  funghicoltura
I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle  colture
prodotte   in   serra   o   alla  funghicoltura,  in  mancanza  della
corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale,  sono
determinati  mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliare a disposizione, per le  quali  si  applica  la
maggiorazione  di  un  terzo della rendita catastale, si intendono le
unita' immobiliari adibite ad abitazione,  possedute  in  aggiunta  a
quella  utilizzata  come  abitazione principale del possessore  o dei
suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro
il secondo grado) o adibite all'esercizio di arti e professioni o  di
imprese  commerciali  e  utilizzate, anche come residenze secondarie,
dal possessore o dai suoi  familiari  o  comunque  tenute  a  propria
disposizione.
Per  abitazione  principale  si  intende  quella  in  cui  si  dimora
abitualmente.
Per  i  componenti  del  nucleo  familiare  si  considera  abitazione
principale  quella in cui essi dimorano, anche se la titolarita' o la
disponibilita' di essa appartiene ad altro componente della famiglia.
Per residenze secondarie si intendono le abitazioni  ammobiliate  ove
il  possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non
abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura  o  per  altri
motivi.  Per  unita' immobiliari direttamente utilizzate si intendono
quelle che, pur non essendo adibite  ad  abitazione  principale  o  a
residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o
dai suoi familiari per scopi vari.
L'aumento di un terzo della rendita si applica anche se:
- l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale
  non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione;
- l'unita' destinata ad abitazione secondaria e' posseduta in
  comproprieta'   od  acquistata  in  multiproprieta':  in  tal  caso
  l'aumento si applica  in  proporzione  alla  quota  risultante  dal
  titolo di comproprieta'.
L'aumento  di  un  terzo  non  si  applica,  oltre  che  alla  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle:
- unita' date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione
  che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione
  anagrafica;
- unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti
  all'estero;
- unita' tenute a disposizione da contribuenti trasferiti
  temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
  principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
  la utilizzano.
Nel caso in cui le unita' immobiliari  siano  state  utilizzate  come
residenze  secondarie  o  tenute  a propria disposizione solo per una
parte dell'anno per essere state per  la  restante  parte  utilizzate
diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra'
essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata
la   situazione   di   residenza  secondaria  prevista  dalla  legge.
Analogamente  dovra'  essere  operato  in  caso  di  trasferimento  a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
- Usufrutto legale
I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni
del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera,
   un'arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori
   esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la
   condizione  pero'  non ha effetto per i beni spettanti al figlio a
   titolo di legittima);
4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e
   accettati  nell'interesse  del  figlio  contro  la  volonta'   dei
   genitori esercenti la potesta' (se uno solo di essi era favorevole
   all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui).
Si   ricorda  che  i  redditi  soggetti  ad  usufrutto  legale  vanno
dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri,  mentre  quelli
sottratti  ad  usufrutto  devono essere dichiarati con un modello 740
separato, intestato al minore ma compilato dal genitore esercente  la
potesta'.   Vedere   in   questa  Appendice  la  voce  "Dichiarazioni
presentate da soggetti diversi dal dichiarante".
- Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se  la  coltura
effettivamente  praticata  non  corrisponde  a  quella risultante dal
catasto, i contribuenti devono determinare il reddito  dominicale  ed
agrario  applicando  la  tariffa  d'estimo  media  attribuibile  alla
qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa.  La
tariffa  media  attribuibile  alla  qualita'  di coltura praticata e'
costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle  di-
verse  classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero
delle classi stesse. Per le qualita' di  coltura  non  censite  nello
stesso  comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le
deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le  stesse  qualita'
di  coltura  ubicate  nel  comune  o  sezione  censuaria  piu' vicina
nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova
riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la
tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in  cui  i
redditi sono comparabili per ammontare.
La  determinazione  del  reddito  dominicale  ed  agrario  secondo le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono
  verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
  reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di
  coltura che hanno causato la diminuzione del  reddito,  qualora  la
  denuncia  della  variazione  all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata
  presentata entro il termine previsto  dalla  legge,  ovvero  se  la
  denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta
  in cui la stessa e' presentata.
Si  ricorda  che  i  contribuenti  hanno  l'obbligo  di denunciare le
variazioni dei redditi dominicale ed agrario  al  competente  Ufficio
Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui   si  sono  verificate,  indicando  la  partita  catastale  e  le
particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione
grafica del frazionamento se le  variazioni  riguardano  porzioni  di
particelle.  In  caso  di omessa denuncia, delle situazioni che danno
luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale  dei  terreni  e
del   reddito   agrario,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se il terreno e' dato in affitto per uso agricoli  la  denuncia  puo'
essere presentata direttamente dall'affittuario.



       ---->   Vedere ALLEGATI alle Pagg. 32 - 33 del S.O.   <----




                         ISTRUZIONI GENERALI
                              ALLEGATI

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE
CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE
(LEGGE N. 75 DEL 1993)

A
ABANO TERME (PD)
ABBADIA LARIANA (PD)
ACERENZA (PZ)
ACQUAFORMOSA (CS)
ACQUAPPESA (CS)
ACQUASANTA TERME (AP)
ACRI (CS)
AGIRA (EN)
AGLIE' (TO)
AGNONE (IS)
AIDONE (EN)
AIELLO DEL FRIULI (UD)
ALA DI STURA (TO)
ALAGNA VALSESIA (VC)
ALASSIO (SV)
ALBA (CN)
ALBANO VERCELLESE (VC)
ALBIANO D'IVREA (TO)
ALBIDONA (CS)
ALBISOLA SUPERIORE (SV)
ALBISSOLA MARINA (SV)
ALDINO (BZ)
ALGUA (BG)
ALICE SUPERIORE (TO)
ALLEGHE (BL)
ALPIGNANO (TO)
ALSENO (PC)
ALTARE (SV)
AMALFI (SA)
AMANTEA (CS)
AMARO (UD)
AMENDOLARA (CS)
AMPEZZO (UD)
ANACAPRI (NA)
ANDORA (SV)
ANDRATE (TO)
ANDRIANO (BZ)
ANGHIARI (AR)
ANGRI (SA)
ANNONE DI BRIANZA (CO)
ANTERIVO (BZ)
ANTEY SAINT ANDRE' (AO)
AOSTA (AO)
APPIANO STRADA DEL VINO (BZ)
APRIGLIANO (CS)
AQUILA DI ARROSCIA (IM)
ARDAULI (OR)
ARDEA (RM)
AREZZO (AR)
ARMO (IM)
ARNASCO (SV)
ARSIERO (VI)
ARTA TERME (UD)
ARTEGNA (UD)
ARVIER (AO)
ARZIGNANO (VI)
ASCOLI PICENO (AP)
ASIAGO (VI)
ASSISI (PG)
ASSORO (EN)
ATELLA (PZ)
ATTIMIS (UD)
AULLA (MS)
AURIGO (IM)
AVEGNO (GE)
AVELENGO (BZ)
AVIGLIANA (TO)
AVIGLIANO (PZ)
AVISE (AO)
AYAS (AO)
AYMAVILLES (AO)
AZEGLIO (TO)
B
BADALUCCO (IM)
BADIA (BZ)
BADIA CALAVENA (VR)
BADIA TEDALDA (AR)
BAGNO A RIPOLI (FI)
BAGNO DI ROMAGNA (FO)
BAGNOLO PIEMONTE (CN)
BAGOLINO (BS)
BAIARDO (IM)
BAIRO (TO)
BALDISSERO CANAVESE (TO)
BALESTRINO (SV)
BALLABIO (CO)
BANCHETTE (TO)
BARANO D'ISCHIA (NA)
BARBANIA (TO)
BARBARANO ROMANO (VT)
BARBARANO VICENTINO (VI)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
BARBIANO (BZ)
BARDINETO (SV)
BARDOLINO (VR)
BARGAGLI (GE)
BARGE (CN)
BARILE (PZ)
BARONE CANAVESE (TO)
BARRAFRANCA (EN)
BARZAGO (CO)
BARZANO' (CO)
BARZIO (CO)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO ROMANO (VT)
BEDOLLO (TN)
BEINASCO (TO)
BELFIORE (VR)
BELLAGIO (CO)
BELLARIA-IGEA MARINA (FO)
BELLUNO (BL)
BELMONTE CALABRO (CS)
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
BERCETO (PR)
BERGEGGI (SV)
BERNALDA (MT)
BERNAREGGIO (MI)
BERNEZZO (CN)
BERZO DEMO (BS)
BERZO INFERIORE (BS)
BEVERINO (SP)
BEVILACQUA (VR)
BIANZE' (VC)
BIBBIENA (AR)
BISIGNANO (CS)
BLEVO (CO)
BOBBIO PELLICE (TO)
BOGLIASCO (GE)
BOIANO (CB)
BOISSANO (SV)
BOLANO (SP)
BOLLENGO (TO)
BOLZANO (BZ)
BONASSOLA (SP)
BONATE SOPRA (BG)
BONIFATI (CS)
BORDIGHERA (IM)
BORGHETTO D'ARROSCIA (IM)
BORGHETTO DI VARA (SP)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
BORGHI (FO)
BORGIALLO (TO)
BORGIO VEREZZI (SV)
BORGO A MOZZANO (LU)
BORGO D'ALE (VC)
BORGO DI TERZO (BG)
BORGO SAN LORENZO (FI)
BORGO VALSUGANA (TN)
BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
BORGOMARO (IM)
BORMIDA (SV)
BORZONASCA (GE)
BOSIA (CN)
BOSISIO PARINI (CO)
BOVOLONE (VR)
BRAIES (BZ)
BRANDIZZO (TO)
BRAONE (BS)
BRENNERO (BZ)
BRESSANONE (BZ)
BRINDISI MONTAGNA (PZ)
BRIONE (BS)
BRISSOGNE (AO)
BROGLIANO (VI)
BRONZOLO (BZ)
BROSSO (TO)
BROZOLO (TO)
BRUINO (TO)
BRUNICO (BZ)
BRUSASCO (TO)
BRUSSON (AO)
BRUZOLO (TO)
BUCINE (AR)
BUIA (UD)
BULCIAGO (CO)
BUONALBERGO (BN)
BUSALLA (GE)
BUSANO (TO)
BUSCA (CN)
BUSSOLENGO (VR)
BUSSOLENO (TO)
C
CABELLA LIGURE (AL)
CAFASSE (TO)
CAGNANO VARANO (FG)
CAINES (BZ)
CAIRO MONTENOTTE (SV)
CALASCIBETTA (EN)
CALCI (PI)
CALCINAIA (PI)
CALCO (CO)
CALDARO STRADA DEL VINO (BZ)
CALENDASCO (PC)
CALICE LIGURE (SV)
CALIZZANO (SV)
CALOPEZZATI (CS)
CALOVETO (CS)
CALTANISETTA (CL)
CALTRANO (VI)
CALVELLO (PZ)
CALVENE (VI)
CAMAIORE (LU)
CAMBIASCA (NO)
CAMERANA (CN)
CAMERINO (MC)
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
CAMPAGNA (SA)
CAMPAGNA LUPIA (VE)
CAMPERTOGNO (VC)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAMPIONE D'ITALIA (CO)
CAMPO DI TRENS (BZ)
CAMPO LIGURE (GE)
CAMPO NELL'ELBA (LI)
CAMPO TURES (BZ)
CAMPODIPIETRA (CB)
CAMPODOLCINO (SO)
CAMPOFORMIDO (UD)
CAMPOMARINO (CB)
CAMPOMORONE (GE)
CAMPONOGARA (VE)
CAMPORGIANO (LU)
CAMPOROSSO (IM)
CANCELLARA (PZ)
CANDIOLO (TO)
CANICATTI' (AG)
CANISCHIO (TO)
CANNETO SULL'OGLIO (MN)
CANTAGALLO (FI)
CANTARANA (AT)
CANTOIRA (TO)
CAORLE (VE)
CAPACCIO (SA)
CAPANNORI (LU)
CAPO D'ORLANDO (ME)
CAPOLIVERI (LI)
CAPOLONA (AR)
CAPRESE MICHELANGELO (AR)
CAPRI (NA)
CAPRI LEONE (ME)
CAPRIE (TO)
CARAPELLE (FG)
CARASCO (GE)
CARAVONICA (IM)
CARCARE (SV)
CARESANABLOT (VC)
CARMIGNANO (FI)
CARONIA (ME)
CAROVILLI (IS)
CARPASIO (IM)
CARPINONE (IS)
CARRARA (MS)
CARRO (SP)
CARRODANO (SP)
CASALFIUMANESE (BO)
CASAMICCIOLA TERME (NA)
CASANOVA LERRONE (SV)
CASARZA LIGURE (GE)
CASCIA (PG)
CASCIANA TERME (PI)
CASCINA (PI)
CASELLA (GE)
CASOLA IN LUNIGIANA (MS)
CASORTE PRIMO (PV)
CASSACCIO (UD)
CASSANO ALLO IONIO (CS)
CASSINA DE' PECCHI (MI)
CASSOLA (VI)
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
CASTEGNATO (BS)
CASTEL D'AIANO (BO)
CASTEL DEL RIO (BO)
CASTEL DI LAMA (AP)
CASTEL FOCOGNANO (AR)
CASTEL GUELFO BOLOGNA (BO)
CASTEL SAN NICCOLO' (AR)
CASTEL SAN VINCENZO (IS)
CASTELBELLO CIARDES (BZ)
CASTELBIANCO (SV)
CASTELDELFINO (CN)
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
CASTELLAMONTE (TO)
CASTELLI CALEPIO (BG)
CASTELLIRI (FR)
CASTELLO DI BRIANZA (CO)
CASTELLO TESINO (TN)
CASTELLUCCIO (MN)
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)
CASTELROTTO (BZ)
CASTELVECCHIO ROCCA B. (SV)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
CASTIGLIONE GARFAGNANA (LU)
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
CASTILENTI (TE)
CASTORANO (AP)
CASTRO (BG)
CASTROCARO TERME E TERRA (FO)
CASTROLIBERO (CS)
CASTROREALE (ME)
CASTROREGIO (CS)
CASTROVILLARI (CS)
CATANZARO (CZ)
CATENANUOVA (EN)
CATTOLICA (FO)
CAVAZZO CARNICO (UD)
CAVIZZANA (TN)
CAVRIGLIA (AR)
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
CECINA (LI)
CELLE LIGURE (SV)
CENGIO (SV)
CENTOLA (SA)
CENTURIPE (EN)
CERAMI (EN)
CERANESI (GE)
CERCIVENTO (UD)
CERENZIA (CZ)
CERES (TO)
CERESOLE REALE (TO)
CERIALE (SV)
CERMES (BZ)
CERNOBBIO (CO)
CERNUSCO LOMBARDONE (CO)
CERSOSIMO (PZ)
CERVASCA (CN)
CERVO (IM)
CESANA BRIANZA (CO)
CESENATICO (FO)
CESIO (IM)
CESSALTO (TV)
CETO (BS)
CETRARO (CS)
CHALLAND SAINT ANSELME (AO)
CHALLAND SAINT VICTOR (AO)
CHAMBAVE (AO)
CHAMOIS (AO)
CHARVENSOD (AO)
CHATILLON (AO)
CHIALAMBERTO (TO)
CHIARANO (TV)
CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
CHIAROMONTE (PZ)
CHIAUCI (IS)
CHIENES (BZ)
CHIESANUOVA (TO)
CHIOGGIA (VE)
CHIOPRIS VISCONE (UD)
CHITIGNANO (AR)
CHIUSA (BZ)
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO)
CHIUSAFORTE (UD)
CHIUSANICO (IM)
CHIUSAVECCHIA (IM)
CHIUSI DELLA VERNA (AR)
CICAGNA (GE)
CICONIO (TO)
CIGLIANO (VC)
CIMADOLMO (TV)
CINTANO (TO)
CINTE TESINO (TN)
CIPRESSA (IM)
CISANO SUL NEVA (SV)
CISTERNA DI LATINA (LT)
CIVATE (CO)
CIVENNA (CO)
CIVEZZA (IM)
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
CIVITAVECCHIA (RM)
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
CLETO (CS)
COASSOLO TORINESE (TO)
CODOGNO (MI)
CODROIPO (UD)
COGNE (AO)
COGOLETO (GE)
COGORNO (GE)
COLERE (BG)
COLICO (CO)
COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
COLLERETTO GIACOSA (TO)
COLLESALVETTI (LI)
COLLIANO (SA)
COLOGNO MONZESE (MI)
COLONNA (RM)
COLOSIMI (CS)
COMEGLIANS (UD)
COMO (CO)
CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CONEGLIANO (TV)
CORDIGNANO (TV)
COREGLIA LIGURE (GE)
CORIGLIANO CALABRO (CS)
CORIO (TO)
CORNEDO ALL'ISARCO (BZ)
CORNIGLIO (PR)
CORTACCIA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTE FRANCA (BS)
CORTEMAGGIORE (PC)
CORTENO GOLGI (BS)
CORTINA STRADA DEL VINO (BZ)
CORTONA (AR)
CORVARA IN BADIA (BZ)
COSIO DI ARROSCIA (IM)
COSSANO CANAVESE (TO)
COSSERIA (SV)
COSTA MASNAGA (CO)
COSTA VOLPINO (BG)
COURMAYEUR (AO)
CREMELLA (CO)
CREMENO (CO)
CRESCENTINO (VC)
CROCEFIESCHI (GE)
CROTONE (CZ)
CROVA (VC)
CUCEGLIO (TO)
CUNEO (CN)
CURON VENOSTA (BZ)
D
DARFO BOARIO TERME (BS)
DASA' (CZ)
DAVAGNA
DEGO (SV)
DEIVA MARINA (SP)
DERVIO (CO)
DESENZANO DEL GARDA (BS)
DIAMANTE (CS)
DIANO MARINA (IM)
DIANO SAN PIETRO (IM)
DICOMANO (FI)
DIGNANO (UD)
DINAMI (CZ)
DOBBIACO (BZ)
DOGNA (UD)
DOLCEACQUA (IM)
DOLO (VE)
DOLZAGO (CO)
DONNAS (AO)
DOUES (AO)
DOZZA (BO)
DRENA (TN)
DRENCHIA (UD)
DRONERO (CN)
E
EBOLI (SA)
EGNA (BZ)
ELLO (CO)
EMARESE (AO)
EMPOLI (FI)
ENEMONZO (UD)
ENNA (EN)
ENTRATICO (BG)
ERICE (TP)
ERLI (SV)
ESINO LARIO (CO)
ETROUBLES (AO)
EXILLES (AO)
F
FABRIZIA (CZ)
FAEDIS (UD)
FAGAGNA (UD)
FALERNA (CZ)
FALZES (BZ)
FARRA D'ISONZO (GO)
FARRA DI SOLIGO (TV)
FASCIA (GE)
FAUGLIA (PI)
FAVALE DI MALVARO (GE)
FAVRIA (TO)
FELETTO (TO)
FENIS (AO)
FERMO (AP)
FIANO (TO)
FIANO ROMANO (RM)
FIE' (BZ)
FIESOLE (FI)
FILADELFIA (CZ)
FILANDARI (CZ)
FILATTIERA (MS)
FILIANO (PZ)
FILIGNANO (IS)
FINALE LIGURE (SV)
FIORANO AL SERIO (BG)
FIRMO (CS)
FIUMEFREDDO BRUZIO (CS)
FIVIZZANO Sez. FIVIZZANO (MS)
FLAIBANO (UD)
FOGLIZZO (TO)
FOIANO DELLA CHIANA (AR)
FOLGARIA (TN)
FOLLO (SP)
FOLLONICA (GR) (1)
FONTANELLE (TV)
FONTANETTO PO (VC)
FONTANIGORDA (GE)
FONZASO (BL)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)
FORIO (NA)
FORMELLO (RM)
FORMIA (LT)
FORNACE (TN)
FORNI AVOLTRI (UD)
FORNI DI SOPRA (UD)
FORNI DI SOTTO (UD
FORNO CANAVESE (TO)
FORTE DEI MARMI (LU)
FORTEZZA (BZ)
FOSCIANDORA (LU)
FOSDINOVO (MS)
FOSSO' (VE)
FRABOSA SOPRANA (CN)
FRANCAVILLA D'ETE (AP)
FRASCATI (RM)
FRASCINETO (CS)
FRASSINETTO (TO)
FRATTE ROSA (PS)
FRAZZANO (ME)
FRONTONE (PS)
FUMANE (VR)
FUNES (BZ)
FURORE (SA)

(1) Per i territori gia' nel comune di Piombino ma
amministrati dal Comune di Follonica;
G
GAGLIANO CASTELFERRATO (EN)
GAGLIANO DEL CAPO (LE)
GAIS (BZ)
GALATI MAMERTINO (ME)
GALATINA (LE)
GALLICANO (LU)
GAMBASSI TERME (FI)
GANDINO (BG)
GARBAGNATE MONASTERO (CO)
GARDONE RIVIERA (BS)
GARGAZONE (BZ)
GARGNANO (BS)
GARLATE (CO)
GARLENDA (SV)
GARZIGLIANA (TO)
GASSINO TORINESE (TO)
GAVERINA TERME (BG)
GELA (CL)
GEMONA DEL FRIULI (UD)
GENOVA (GE)
GENZANO DI LUCANIA (PZ)
GERACI SICULO (PA)
GERMAGNANO (TO)
GHILARZA (OR)
GHISLARENGO (VC)
GIAGLIONE (TO)
GIARDINI-NAXOS (ME)
GIUNCUGNANO (LU)
GIUSTENICE (SV)
GIUSVALLA (SV)
GIVOLETTO (TO)
GIORENZA (BZ)
GORDONA (SO)
GORGO AL MONTICANO (TV)
GORIZIA (GO)
GORRETO (GE)
GOTTASECCA (CN)
GRADO (GO)
GRAGNANO (NA)
GRANAGLIONE (BO)
GRAVERE (TO)
GREGGIO (VC)
GRESSAN (AO)
GRESSONEY LA TRINITE' (AO)
GRESSONEY SAINT JEAN (AO)
GRIMACCO (UD)
GRONE (BG)
GROSCAVALLO (TO)
GROSSO (TO)
GUARDIA PIEMONTESE (CS)
GUARDIAGRELE (CH)
GUGLIONESI (CB)
I
IMPERIA (IM)
INCISA IN VAL D'ARNO (FI)
INGRIA (TO)
INTROBIO (CO)
INTROD (AO)
INTROZO (CO)
INVERSO PINASCA (TO)
INVORIO (NO)
ISCHIA (NA)
ISCHITELLA (FG)
ISOLA DEL CANTONE (GE)
ISOLA DEL LIRI (FR)
ISOLABELLA (TO)
ISSIGLIO (TO)
IVREA (TO)
J
JACURSO (CZ)
JOVENCAN (AO)
L
LA LOGGIA (TO)
LA MAGDALEINE (AO)
LA MORRA (CN)
LA SALLE (AO)
LA THUILE (AO)
LA VALLE (BZ)
LABICO (RM)
LACES (BZ)
LAGONEGRO (PZ)
LAGUNDO (BZ)
LAIATICO (PI)
LAIGUEGLIA (SV)
LAION (BZ)
LAIVES (BZ)
LAMEZIA TERME (CZ)
LANA (BZ)
LANZO D'INTELVI (CO)
LANZO TORINESE (TO)
LAPEDONA (AP)
LASA (BZ)
LASTRA A SIGNA (FI)
LATERINA (AR)
LATINA (LT)
LAUCO (UD)
LAURENGO (BZ)
LAURIANO (TO)
LAVAGNA (GE)
LAVELLO (PZ)
LECCO (CO)
LEIVI (GE)
LEONFORTE (EN)
LERICI (SP)
LERMA (AL)
LEVANTO (SP)
LEVONE (TO)
LIBRIZZI (ME)
LICCIANA NARDI (MS)
LIERNA (CO)
LIGNANO SABBIADORO (UD)
LIGOSULLO (UD)
LIMONE SUL GARDA (BS)
LIPARI (ME)
LIVINALLONGO COL DI LANA (BL)
LIVORNO (LI)
LIVORNO FERRARIS (VC)
LOANO (SV)
LOCANA (TO)
LODI VECCHIO (MI)
LOMAGNA (CO)
LONGARONE (BL)
LORANZE' (TO)
LORO CIUFFENNA (AR)
LORSICA (GE)
LOVERE (BG)
LUCCA (LU)
LUCIGNANO (AR)
LUCINASCO (MI)
LUGNACCO (TO)
LUMARZO (GE)
LUNGRO (CS)
LUSERNETTA (TO)
LUSEVERA (UD)
LUSIGLIE' (TO)
LUSON (BZ)
                         ISTRUZIONI GENERALI
                              ALLEGATI

COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE
CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE
(LEGGE N. 75 DEL 1993)

M
MAGASA (BS)
MAGLIOLO (SV)
MAGLIONE (TO)
MAGNANO IN RIVIERA (UD)
MAGRE' STRADA DEL VINO (BZ)
MAIERA' (CS)
MAIERATO (CZ)
MAIOLATI SPONTINI (AN)
MAIORI (SA)
MAIANO (UD)
MAIGRATE (CO)
MALLARE (SV)
MALLES VENOSTA (BZ)
MANDELLO DEL LARIO (CO)
MANGONE (CS)
MANSUE' (TV)
MANZANO (UD)
MARANO DI VALPOLICELLA (VR)
MARCARIA (MN)
MARCELLINARA (RM)
MARCIANA (LI)
MARCIANA MARINA (LI)
MARCIANO DELLA CHIANA (AR)
MAREBBE (BZ)
MARENTINO (TO)
MARGHERITA DI SAVOIA (FG)
MARGNO (CO)
MARIANO DEL FRIULI (GO)
MARLENGO (BZ)
MARTELLO (BZ)
MARTIGNACCO (UD)
MARTINA FRANCA (TA)
MARTINSICURO (TE)
MASCHITO (PZ)
MASONE (GE)
MASSA (MS)
MASSA LUBRENSE (NA)
MASSIMINO (SV)
MASULLAS (OR)
MATERA (MT)
MATHI (TO)
MATTIE (TO)
MAZZE' (TO)
MEANA DI SUSA (TO)
MEL (BL)
MELDOLA (FO)
MELFI (PZ)
MELTINA (BZ)
MENDATICA (IM)
MENTANA (RM)
MERANO (BZ)
MERATE (CO)
MERCATO SARACENO (FO)
MERCENASCO (TO)
MERETO DI TOMBA (UD)
MERGO (AN)
MERGOZZO  (NO)
META (NA)
MEUGLIANO (TO)
MEZZANI (PR)
MEZZENILE (TO)
MIGLIONICO (MT)
MIGNANEGO (GE)
MILANO (MI) (1)
MILETO (CZ)
MILLESIMO (SV)
MINORI (SA)
MINUCCIANO (LU)
MIOGLIA (SV)
MIRA (VE)
MIRTO (VE)
MISANO ADRIATICO (FO)
MISSAGLIA (CO)
MODIGLIANA (FO)
MOGGIO UDINESE (UD)
MOGGIO VALSASSINA (CO)
MOGLIANO VENETO (TV)
MOLAZZANA (LU)
MOLINI DI TRIORA (IM)
MOLISE (CB)
MOLLIA (VC)
MOLTENO (CO)
MOLTRASIO (CO)
MOLVENO (TN)
MOMO (NO)
MOMPANTERO (TO)
MONACILIONI (CB)
MONASTERO DI LANZO (TO)
MONCALIERI (TO)
MONCHIO DELLE CORTI (PR)
MONCLASSICO (TN)
MONDAINO (FO)
MONDOLFO (PS)
MONEGLIA (GE)
MONGIANA (CZ)
MONGUELFO (BZ)
MONNO (BS)
MONTAGANO (CB)
MONTAGNA (BZ)
MONTAGNAREALE (ME)
MONTAIONE (FI)
MONTALENGHE (TO)
MONTALTO DI CASTRO (VT)
MONTALTO LIGURE (IM)
MONTANARO (TO)
MONTAQUILA (IS)
MONTE COLOMBO (FO)
MONTE ISOLA (BS)
MONTE PORZIO (PS)
MONTE SAN GIOVANNI C. (FR)
MONTE SAN SAVINO (AR)
MONTEBELLUNA (TV)
MONTECARLO (LU)
MONTECAROTTO (AN)
MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)
MONTECATINI-TERME (PT)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
MONTECORICE (SA)
MONTEFIORE CONCA (FO)
MONTEFLAVIO (RM)
MONTEGRIDOLFO (FO)
MONTEGROTTO TERME (PD)
MONTEIASI (TA)
MONTELIBRETTI (RM)
MONTEMIGNAIO (AR)
MONTEMILONE (PZ)
MONTEMURLO (FI)
MONTENARS (UD)
MONTENERO DI BISACCIA (CB)
MONTERCHI (AR)
MONTEROTONDO (RM)
MONTESARCHIO (BN)
MONTESCAGLIOSO (MT)
MONTESCUDO (FO)
MONTEU DA PO (TO)
MONTEVAGO (AG)
MONTEVARCHI (AR)
MONTEVECCHIA (CO)
MONTICELLI D'ONGINA (PC)
MONTICELLO (CO)
MONTIGNOSO (MS)
MONTOGGIO (GE)
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)
MONTORIO ROMANO (RM)
MORCIANO DI ROMAGNA (FO)
MORDANO (BO)
MORESCO (AP)
MORETTA (CN)
MORGEX (AO)
MORI (TN)
MORICONE (RM)
MORNESE (AL)
MORTEGLIANO (UD)
MOSO IN PASSIRIA (BZ)
MOTTAFOLLONE (CS)
MULAZZO (MS)
MURAVERA (CA)
MURIALDO (SV)

(1) Solo per i contribuenti che hanno fabbricati nelle zone censuarie
II e III.
N
NAGO TORBOLE (TN)
NALLES (BZ)
NAPOLI (NA)
NARDODIPACE (CZ)
NASINO (SV)
NASO (ME)
NATURNO (BZ)
NAZ SCIAVES (BZ)
NAZZANO (RM)
NEPI (VT)
NEROLA (RM)
NETTUNO (RM)
NIBIONNO (CO)
NICHELINO (TO)
NICOSIA (EN)
NIMIS (UD)
NISCEMI (CL)
NISSORIA (EN)
NOASCA (TO)
NOLE (TO)
NOLI (SV)
NOVA LEVANTE (BZ)
NOVA MILANESE (MI)
NOVA PONENTE (BZ)
NOVALEDO (TN)
NOVARA DI SICILIA (ME)
NUS (AO)
O
ODERZO (TV)
OGGIONO (CO)
OGLIANICO (TO)
OLGIATE MOLGORA (CO)
OLGINATE (CO)
OLIVETO LARIO (CO)
OME (BS)
ONO SAN PIETRO (BS)
ONZO (SV)
OPPIDO LUCANO (PZ)
ORA (BZ)
ORCO FEGLINO (SV)
ORERO (GE)
ORMELLE (TV)
ORTA DI ATELLA (CE)
ORTA NOVA (FG)
ORTE (VT)
ORTIGNANO RAGGIOLO (AR)
ORTISEI (BZ)
ORTOVERO (SV)
OSASIO (TO)
OSIGLIA (SV)
OSNAGO (CO)
OSOPPO (UD)
OSPEDALETTI (IM)
OSPEDALETTO (TN)
OULX (TO)
OVARO (UD)
P
PACE DEL MELA (ME)
PAGNACCIO (UD)
PAGNONA (CO)
PAISCO LOVENO (BS)
PALATA (CB)
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
PALLARE (SV)
PALMA CAMPANIA (NA)
PALOMBARA SABINA (RM)
PALUZZA (UD)
PAOLA (CS)
PARCINES (BZ)
PARELLA (TO)
PARLASCO (CO)
PARMA (PR)
PASPARDO (BS)
PASTURO (CO)
PAULARO (UD)
PAVIA DI UDINE (UD)
PAVONE CANAVESE (TO)
PECCO (TO)
PEDACE (CS)
PERCA (BZ)
PERGINE VALDARNO (AR)
PERLEDO (CO)
PEROSA CANAVESE (TO)
PERTICA BASSA (BS)
PESCATE (CO)
PESCHE (IS)
PESCIA (PT)
PESCOLANCIANO (IS)
PESCOPENNATARO (IS)
PESSINETTO (TO)
PETACCIATO (CB)
PETRALIA SOPRANA (PA)
PETRALIA SOTTANA (PA)
PETROSINO (TP)
PETTENASCO (NO)
PEZZANA (VC)
PIAN CAMUNO (BS)
PIAN DI SCO' (AR)
PIANA CRIXIA (SV)
PIANA DI MONTE VERNA (CE)
PIANEZZA (TO)
PIANIGA (VE)
PIANO DI SORRENTO (NA)
PIAZZA AL SERCHIO (LU)
PIAZZA ARMERINA (EN)
PICERNO (PZ)
PIETRA LIGURE (SV)
PIETRAPAOLA (CS)
PIETRAPERZIA (EN)
PIEVE DI TECO (IM)
PIEVE FOSCIANA (LU)
PIEVE LIGURE (GE)
PIEVE SANTO STEFANO (AR)
PIEVE TESINO (TN)
PIGNOLA (PZ)
PIGNONE (SP)
PILA (VC)
PINEROLO (TO)
PINZOLO (TN)
PIODE (VC)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PISTOIA (PT)
PIZZO (CZ)
PIZZONE (IS)
PLAUS (BZ)
PLESIO (CO)
PLODIO (SV)
POGGIO A CAIANO (FI)
POGGIO BERNI (FO)
POGGIO SAN MARCELLO (AN)
POLIA (CZ)
POLLEIN (AO)
POMARANCE (PI)
POMARETTO (TO)
PONT SAINT MARTIN (AO)
PONTBOSET (AO)
PONTE DI LEGNO (BS)
PONTE DI PIAVE (TV)
PONTE GARDENA (BZ)
PONTEDASSIO (IM)
PONTEY (AO)
PONTINVREA (SV)
PONTIROLO NUOVO (BG)
PONTREMOLI (MS)
POPPI (AR)
PORCARI (LU)
PORNASSIO (IM)
PORTO AZZURRO (LI)
PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
PORTOBUFFOLE' (TV)
PORTOCANNONE (CB)
PORTOFERRAIO (LI)
PORTOGRUARO (VE)
PORTOVENERE (SP)
POSITANO (SA)
POSTAL (BZ)
POVOLETTO (UD)
PRAIANO (SA)
PRAMOLLO (TO)
PRAROSTINO (TO)
PRASCORSANO (TO)
PRATA DI PORDENONE (PN)
PRATIGLIONE (TO)
PRATO (FI)
PRATO ALLO STELVIO (BZ)
PRATO CARNICO (UD)
PRATOVECCHIO (AR)
PRE' SAINT DIDIER (AO)
PREDAZZO (TN)
PREDOI (BZ)
PREGANZIOL (TV)
PRELA' (IM)
PREMANA (CO)
PREONE (UD)
PREPOTTO (UD)
PRIMALUNA (CO)
PROCIDA (NA)
PROVAGLIO D'ISEO (BS)
PROVES (BZ)
PRUNETTO (CN)
PULFERO (UD)
PUSIANO (CO)
Q
QUAGLIUZZO (TO)
QUART (AO)
R
RACCUJA (ME)
RACINES (BZ)
RAGOGNA (UD)
RANZO (IM)
RAPALLO (GE)
RAPOLLA (PZ)
RASSA (VC)
RASUN ANTERSELVA (BZ)
RAVASCLETTO (UD)
RAVEO (UD)
REGALBUTO (EN)
REGGIO EMILIA (RE)
REINO (BN)
REMANZACCO (UD)
RENON (BZ)
REZZO (IM)
REZZOAGLIO (GE)
RHEMES SAINT GEORGES (AO)
RIALTO (SV)
RIANO (RM)
RIBORDONE (TO)
RICADI (CZ)
RICCIA (CB)
RICCIONE (FO)
RIFIANO (BZ)
RIGOLATO (UD)
RIMINI (FO)
RIO DI PUSTERIA (BZ)
RIO NELL'ELBA (LI)
RIOMAGGIORE (SP)
RIONERO IN VULTURE (PZ)
RIPABOTTONI (CB)
RIPACANDIDA (PZ)
RIVA DEL GARDA (TN)
RIVA DI SOLTO (BG)
RIVA LIGURE (IM)
RIVA VALDOBBIA (VC)
RIVARA (TO)
RIVAROSSA (TO)
RIVE (VC)
RIVE D'ARCANO (UD)
RIVELLO (PZ)
RIVIGNANO (UD)
RIVOLI (TO)
RIVOLI VERONESE (VR)
ROBBIATE (CO)
ROCCA CANAVESE (TO)
ROCCA SAN CASCIANO (FO)
ROCCAPIEMONTE (SA)
RODENGO (BZ)
ROGENO (CO)
ROCCAVIGNALE (SV)
ROGLIANO (CS)
ROISAN (AO)
ROMBIOLO (CZ)
RONCHIS (UD)
RONCOFERRARO (MN)
RONDISSONE (TO)
RONZO - CHIENIS (TN)
ROPPOLO (VC)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
ROSOLINA (RO)
ROSSANO (CS)
ROSSIGLIONE (GE)
ROURE (TO)
ROVAGNATE (CO)
ROVEGNO (GE)
ROVERE' DELLA LUNA (TN)
ROZZANO (MI)
RUBIANA (TO)
RUEGLIO (TO)
S
SABBIONETA (MN)
SACILE (PN)
SAGRADO (GO)
SAGRON MIS (TN)
SAINT CHRISTOPHE (AO)
SAINT MARCEL (AO)
SAINT OYEN (AO)
SAINT PIERRE (AO)
SAINT RHEMY (AO)
SAINT VINCENT (AO)
SALASCO (VC)
SALASSA (TO)
SALERNO (SA)
SALGAREDA (TV)
SALI VERCELLESE (VC)
SALICETO (CN)
SALO' (BS)
SALORNO (BZ)
SALUDECIO (FO)
SALUGGIA (VC)
SALZA DI PINEROLO (TO)
SALZANO (VE)
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SAMONE (TO)
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
SAN BENIGNO CANAVESE (TO)
SAN CANDIDO (BZ)
SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
SAN CATALDO (CL)
SAN CIPIRELLO (PA)
SAN COLOMBANO BELMONTE (TO)
SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)
SAN COSMO ALBANESE (CS)
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
SAN DEMETRIO CORONE (CS)
SAN DIDERO (TO)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)
SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SAN GERMANO VERCELLESE (VC)
SAN GILLIO (TO)
SAN GIORGIO ALBANESE (CS)
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)
SAN GIORGIO NATISONE (UD)
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
SAN GIULIANO TERME (PI)
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
SAN GODENZO (FI)
SAN GREGORIO D'IPPONA (CZ)
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
SAN LEONARDO (UD)
SAN LEONARDO IN PASSIRIA (BZ)
SAN LORENZO AL MARE (IM)
SAN LORENZO DI SEBATO (BZ)
SAN MARCO IN LAMIS (FG)
SAN MARTINO CANAVESE (TO)
SAN MARTINO IN BADIA (BZ)
SAN MARTINO IN PASSIRIA (BZ)
SAN MICHELE TAGLIAMENTO (VE)
SAN MINIATO (PI)
SAN PANCRAZIO (BZ)
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
SAN PIERO A SIEVE (FI)
SAN PIERO PATTI (ME)
SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
SAN PIETRO AVELLANA (IS)
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
SAN POLO DI PIAVE (TV)
SAN PONSO (TO)
SAN QUIRINO (PN)
SAN RAFFAELE CIMENA (TO)
SAN REMO (IM)
SAN ROMANO GARFAGNANA (LU)
SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
SAN TEODORO (ME)
SAN VINCENZO (LI)
SAN VITO DI CADORE (BL)
SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
SANDIGLIANO (VC)
SANGANO (TO)
SANGINETO (CS)
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
SANSEPOLCRO (AR)
SANT'AGNELLO (NA)
SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)
SANT'ANASTASIA (NA)
SANT'ANGELO DI BROLO (ME)
SANT'ANGELO IN VADO (PS)
SANT'ANGELO ROMANO (RM)
SANT'ANTONIO ABATE (NA)
SANT'ARCANGELO (PZ)
SANT'ELIA A PIANISI (CB)
SANT'ELPIDIO A MARE (AP)
SANT'OLCESE (GE)
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
SANTA CESAREA TERME (LE)
SAN CRISTINA VAL GARDENA (BZ)
SANTA CROCE MAGLIANO (CB)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SANTA LUCIA DEL MELA (ME)
SANTA MARGHERITA BELICE (AG)
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
SANTA MARIA A MONTE (PI)
SANTA MARIA A VICO (CE)
SANTA MARIA HOE' (CO)
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
SANTA MARINA (SA)
SANTA SOFIA (FO)
SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)
SANTO STEFANO BELBO (CN)
SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
SAPRI (SA)
SARACENA (CS)
SARENTINO (BZ)
SARNICO (BG)
SARRE (AO)
SASSELLO (SV)
SASSETTA (LI)
SAURIS (UD)
SAVIGNONE (GE)
SAVOGNA (UD)
SAVOGNA D'ISONZO (UD)
SAVONA (SV)
SCALEA (CS)
SCENA (BZ)
SCHILPARIO (BG)
SCIACCA (AG)
SCOPA (VC)
SCOPELLO (VC)
SEDEGLIANO (UD)
SEDRINA (BG)
SEGONZANO (TN)
SELVA DEI MOLINI (BZ)
SELVA DI PROGNO (VR)
SELVA DI VAL GARDENA (BZ)
SENALE (BZ)
SENALES (BZ)
SENISE (PZ)
SERAVEZZA (LU)
SERRADIFALCO (CL)
SERRARA FONTANA (NA)
SESTINO (AR)
SESTO (BZ)
SESTRI LEVANTE (GE)
SETTIMO ROTTARO (TO)
SGONICO (TS)
SILANDRO (BZ)
SILLANO (LU)
SIMBARIO (CZ)
SIRMIONE (BS)
SIRTONE (CO)
SIRORI (CO)
SLUDERNO (BZ)
SOCCHIEVE (UD)
SOGLIANO AL RUBICONE (FO)
SOMMATINO (CL)
SONICO (BS)
SORI (GE)
SORRENTO (NA)
SOSPIROLO (BL)
SOVERE (BG)
SOVIZZO (VI)
SPADOLA (CZ)
SPERLINGA (EN)
SPILINGA (CZ)
SPORMAGGIORE (TN)
SPOTORNO (SV)
STELLA (SV)
STELVIO (BZ)
STIA (AR)
STRORO (TN)
STRAMBINELLO (TO)
STREGNA (UD)
STRESA (NO)
STREVI (AL)
STROPPIANA (VC)
SUBBIANO (AR)
SUEGLIO (CO)
SUELLO (CO)
SUTRIO (UD)
SUVERETO (LI)
T
TACENO (CO)
TAGGIA (IM)
TAIPANA (UD)
TALLA (AR)
TAORMINA (ME)
TAVAGNACCO (UD)
TEMU' (BS)
TEOR (UD)
TERENTO (BZ)
TERLANO (BZ)
TERMENO STRADA DEL VINO (BZ)
TERRAGNOLO (TN)
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRAVECCHIA (CS)
TERRICCIOLA (PI)
TESIMO (BZ)
TIARNO DI SOTTO (TN)
TIGLIETO (GE)
TIRE (BZ)
TIROLO (BZ)
TIZZANO VAL PARMA (PR)
TOIRANO (SV)
TOLFA (RM)
TOLMEZZO (UD)
TOLVE (PZ)
TORANO CASTELLO (CS)
TORGNON (AO)
TORNOLO (PR)
TORRE ANNUNZIATA (NA)
TORRE CANAVESE (TO)
TORREANO (UD)
TORREMAGGIORE (FG)
TORRIANA (FO)
TORRIGLIA (GE)
TOVO SAN GIACOMO (SV)
TRAMBILENO (TN)
TRAMUTOLA (PZ)
TRASAGHIS (UD)
TRAUSELLA (TO)
TRAVERSELLA (TO)
TRAVES (TO)
TREBISACCE (CS)
TREDOZIO (FO)
TRENTA (CS)
TREPPO CARNICO (UD)
TREPPO GRANDE (UD)
TRIBOGNA (GE)
TRIORA (IM)
TRODENA (BZ)
TROINA (EN)
TUBRE (BZ)
TUENNO (TN)
U
UCRIA (ME)
UDINE (UD)
ULTIMO (BZ)
URBE (SV)
URBINO (PS)
USSEGLIO (TO)
V
VACCARIZZO ALBANESE (CS)
VADENA STRADA DEL VINO (BZ)
VADO LIGURE (SV)
VAGLI SOTTO (LU)
VAIANO (FI)
VAIE (TO)
VAJONT (PN)
VAL DI VIZZE (BZ)
VALDAORA (BZ)
VALGIOIE (TO)
VALGRISENCHE (AO)
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
VALLARSA (TN)
VALLE AURINA (BZ)
VALLE DI CADORE (BL)
VALLE DI CASIES (BZ)
VALLECROSIA (IM)
VALLELUNGA PRATAMENO (CL)
VALLO TORINESE (TO)
VALMADRERA (CO)
VALPRATO SOANA (TO)
VALSAVARENCHE (AO)
VALSINNI (MT)
VALTOURNENCHE (AO)
VALVESTINO (BS)
VANDOIES (BZ)
VARAZZE (SV)
VARENNA (CO)
VARISELLA (TO)
VARNA (BZ)
VASIA (IM)
VAUDA CANAVESE (TO)
VAZZANO (CZ)
VECCHIANO (PI)
VELTURNO (BZ)
VENDONE (SV)
VENEZIA (VE)
VENOSA (PZ)
VENTIMIGLIA (IM)
VENZONE (UD)
VERANO (BZ)
VEDERIO INFERIOE (CO)
VEDERIO SUPERIORE (CO)
VERGEMOLI (LU)
VERGHERETO (FO)
VERNAZZA (SP)
VERNIO (FI)
VERONA (VR)
VERRES (AO)
VERUCCHIO (FO)
VERZEGNIS (UD)
VESTONE (BS)
VESTRENO (CO)
VEZZI PORTIO (SV)
VIADANICA (BG)
VIALFRE' (TO)
VIAREGGIO (LU)
VIBO VALENTIA (CZ)
VICO CANAVESE (TO)
VICO DEL GARGANO (FG)
VICO EQUENSE (NA)
VICOPISANO (PI)
VIDRACCO (TO)
VIGNANELLO (VT)
VIGNOLA-FALESINA (TN)
VILLA COLLEMANDINA (LU)
VILLA DE CONTE (PD)
VILLA SANTINA (UD)
VILLABASSA (BZ)
VILLALBA (CL)
VILLANDRO (BZ)
VILLANOVA CANAVESE (TO)
VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
VILLAR FOCCHIARDO (TO)
VILLAR PELLICE (TO)
VILLAR PEROSA (TO)
VILLARBASSE (TO)
VILLAREGGIA (TO)
VILLAROSA (EN)
VILLATA (VC)
VILLESSE (GO)
VILMINORE DI SCALVE (BG)
VINOVO (TO)
VIONE (BS)
VIPITENO (BZ)
VISCHE (TO)
VISCIANO (NA)
VISTRORIO (TO)
VITERBO (VT)
VITTORIA (RG)
VITTORIO VENETO (TV)
VIU' (TO)
VIVARO (PN)
VOBBIA (GE)
VOLTERRA (PI)
Z
ZERI (MS)
ZIANO DI FIEMME (TN)
ZIGNAGO (SP)
ZOAGLI (GE)
ZUCCARELLO (SV)
ZUGLIO (UD)


                         ISTRUZIONI GENERALI


                              ALLEGATO
               ELENCO PAESI ESTERI
ABU DHABI                                       238
AFGHANISTAN                                     002
AJMAN                                           239
ALBANIA                                         087
ALGERIA                                         003
AMERICAN SAMOA                                  148
ANDORRA                                         004
ANGOLA                                          133
ANGUILLA                                        209
ANTIGUA E BARBUDA                               197
ANTILLE OLANDESI                                251
ARABIA SAUDITA                                  OO5
ARGENTINA                                       006
ARMENIA                                         266
ARUBA                                           212
ASCENSION                                       227
AUSTRALIA                                       007
AUSTRIA                                         008
AZERBAIGIAN                                     268
AZZORRE, ISOLE                                  234
BAHAMA                                          160
BAHREIN                                         169
BANGLADESH                                      130
BARBADOS                                        118
BELGIO                                          009
BELIZE                                          198
BENIN                                           158
BERMUDA                                         207
BHUTAN                                          097
BIELORUSSIA                                     264
BOLIVIA                                         010
BOSNIA ERZEGOVINA                               274
BOTSWANA                                        098
BRASILE                                         011
BRUNEI                                          125
BULGARIA                                        012
BURKINA FASO                                    142
BURUNDI                                         025
CAMERUM                                         119
CAMPIONE D'ITALIA                               139
CANADA                                          013
CANARIE' ISOLE                                  100
CAPO VERDE                                      188
CAROLINE ISOLE                                  256
CAYMAN ISLANDS                                  211
CECA' REPUBBLICA                                275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA                      143
CEUTA                                           246
CHAFARINAS                                      230
CHEGOS, ISOLE                                   255
CIAD                                            144
CILE                                            015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE                       016
CIPRO                                           101
CITTA' DEL VATICANO                             093
CLIPPERTON                                      223
COLOMBIA                                        017
COMORE, ISOLE                                   176
CONGO                                           145
COOK, ISOLE                                     237
COREA DEL NORD                                  074
COREA DEL SUD                                   084
COSTA D'AVORIO                                  146
COSTARICA                                       019
CROAZIA                                         261
CUBA                                            020
DANIMARCA                                       021
DOMINICA                                        192
DOMINICANA, REPUBBLICA                          063
DUBAI                                           240
ECUADOR                                         024
EGITTO                                          023
ERITREA                                         277
ESTONIA                                         257
ETIOPIA                                         026
FALKLAND                                        190
FAR OER, ISOLE                                  204
FIJI' ISOLE                                     161
FILIPPINE                                       027
FINLANDIA                                       028
FRANCIA                                         029
FUIJAYRAH                                       241
GABON                                           157
GAMBIA                                          164
GEORGIA                                         267
GERMANIA                                        094
GHANA                                           112
GIAMAICA                                        082
GIAPPONE                                        088
GIBILTERRA                                      102
GIBUTI                                          113
GIORDANIA                                       122
GOUGH                                           228
GRECIA                                          032
GRENADA                                         156
GROENLANDIA                                     200
GUADALUPA                                       214
GUAM                                            154
GUATEMALA                                       033
GUAYNA FRANCESE                                 123
GUERNSEY                                        201
GUINEA                                          137
GUINEA BISSAU                                   185
GUINEA EQUATORIALE                              167
GUYANA                                          159
HAITI                                           034
HONDURAS                                        035
HONG KONG                                       103
INDIA                                           114
INDONESIA                                       129
IRAN                                            039
IRAQ                                            038
IRLANDA                                         040
ISLANDA                                         041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO                    252
ISRAELE                                         182
JERSEY                                          202
JUGOSLAVIA                                      043
KAMPUCHEA                                       135
KAZAKISTAN                                      269
KENIA                                           116
KIRGHIZISTAN                                    270
KIRIBATI                                        194
KUWAIT                                          126
LAOS                                            136
LESOTHO                                         089
LETTONIA                                        258
LIBANO                                          095
LIBERIA                                         044
LIBIA                                           045
LIECHTENSTEIN                                   090
LITUANIA                                        259
LUSSEMBURGO                                     092
MACAO                                           059
MADAGASCAR                                      104
MADEIRA                                         235
MALAWI                                          056
MALAYSIA                                        106
MALDIVE                                         127
MALI                                            149
MALTA                                           105
MAN, ISOLA                                      203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI                  219
MAROCCO                                         107
MARSHALL, ISOLE                                 217
MARTINICA                                       213
MAURITANIA                                      141
MAURIZIO, ISOLA                                 128
MAYOTTE                                         226
MELILLA                                         231
MESSICO                                         046
MICRONESIA, STATI FEDERATI                      215
MIDWAY, ISLANDS                                 177
MOLDAVIA                                        265
MONGOLIA                                        110
MONTSERRAT                                      208
MOZAMBICO                                       134
MYANMAR                                         083
NAMIBIA                                         206
NAURU                                           109
NEPAL                                           115
NICARAGUA                                       047
NIGER                                           150
NIGERIA                                         117
NIUE                                            205
NORVEGIA                                        048
NIOVA CALEDONIA                                 253
NUOVA ZELANDA                                   049
OLANDA                                          050
OMAN                                            163
PAKISTAN                                        036
PALAU, REPUBBLICA                               216
PANAMA                                          051
PANAMA - ZONA DEL CANALE                        250
PAPUA NUOVA GUINEA                              186
PARAGUAY                                        052
PENON DE ALHUCEMAS                              232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA                     233
PERU                                            053
PITCAIRN                                        175
POLINESIA FRANCESE                              225
POLONIA                                         054
PORTOGALLO                                      055
PORTORICO                                       220
PRINCIPATO DI MONACO                            091
QATAR                                           168
RAS EL KHAIMAH                                  242
REGNO UNITO                                     031
REUNION                                         247
ROMANIA                                         061
RUSSIA                                          262
RWANDA                                          151
SAHARA OCCIDENTALE                              166
SAINT LUCIA                                     199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE                     222
SALOMONE, ISOLE                                 191
SALVADOR                                        064
SAMOA                                           131
SAN MARINO                                      037
SALN'ELENA                                      254
SAO TOME E PRINCIPE                             187
SENEGAL                                         152
SEYCHELLES                                      189
SHARJAH                                         243
SIERRA LEONE                                    153
SINGAPORE                                       147
SIRIA                                           065
SLOVACCA, REPUBBLICA                            276
SLOVENIA                                        260
SOMALIA                                         066
SPAGNA                                          067
SRI LANKA                                       085
ST KITTS E NEVIS                                195
ST PIERRE E MIQUELON                            248
ST VINCENT E GRENADINE                          196
STATI UNITI D'AMERICA                           069
SUDAFRICANA REPUBBLICA                          078
SUDAN                                           070
SURINAME                                        124
SVEZIA                                          068
SVIZZERA                                        071
SWAZILAND                                       138
TAGIKISTAN                                      272
TAIWAN                                          022
TANZANIA                                        057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO                 180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE                   183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO                 245
THAILANDIA                                      072
TOGO                                            155
TOKELAU                                         236
TONGA                                           162
TRINIDAD E TOBAGO                               120
TRISTAN DA CUNHA                                229
TUNISIA                                         075
TURCHIA                                         076
TURKMENISTAN                                    273
TURKS E CAICOS                                  210
TUVALU                                          193
UCRAINA                                         263
UGANDA                                          132
UMM AL QAIWAIN                                  244
UNGHERIA                                        077
URUGUAY                                         080
UZBEKISTAN                                      271
VANUATU                                         121
VENEZUELA                                       081
VERGINI AMERICANE, ISOLE                        221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE                      249
VIETNAM                                         062
WAKE ISLAND                                     178
WALLIS E FUTUNA                                 218
YEMEN                                           042
ZAIRE                                           018
ZAMBIA                                          058
ZIMBABWE                                        073




      ---->   Vedere Modello da Pag. 37 a Pag. 46 del S.O.   <----




MODELLO 740/94 REDDITI 1993

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE
DELLE PERSONE FISICHE
ISTRUZIONE DELLA COMPILAZIONE
DEI QUADRI E, F, G, H, I, T, U, W, E DEL MODELLO K

ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE
1  Contributo diretto lavorativo
2  Istruzioni per la compilazione del quadro E
3  Istruzioni comuni al quadro 740/F e al quadro 740/G
4  Istruzioni per la compilazione del quadro F
5  Istruzione per la compilazione del quadro G
6  Istruzioni per la compilazione del quadro H
7  Istruzioni per la compilazione del quadro I
8  Istruzioni per la compilazione del quadro T
9  Istruzioni per la compilazione del quadro U
10 Istruzioni per la compilazione del quadro W
11 Istruzioni per la compilazione del quadro K
   APPENDICE
   ALLEGATI

                   ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO
- ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI
  740/E, 740/F E 740/G
1. Generalita'
La  disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art.
11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge  14
novembre  1992,  n. 438, e' stata sostanzialmente modificata dal D.L.
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29  ottobre  1993,  n.
427.
In  linea di principio, per il 1993, resta ferma l'applicazione della
disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art.
11-bis, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, in base  alla  quale  tale
contributo   costituisce  l'ammontare  di  reddito  minimo  derivante
dall'esercizio di una attivita' d'impresa o dall'esercizio di un'arte
o professione che deve concorrere a formare  il  reddito  complessivo
del contribuente.
In deroga a tale disciplina l'art. 62-ter, comma 5, del predetto D.L.
n.  331  del  1993,  prevede  che  il contribuente puo' dichiarare un
reddito inferiore al contributo diretto  lavorativo  purche'  vengano
rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3.
2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del
   D.L. n. 384 del 1992
2.1 Soggetti interessati
La  disciplina  del  contributo diretto lavorativo prevista dall'art.
11-bis  del   decreto   legge   n.   384   del   1992   si   applica,
indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:
1) delle persone fisiche esercenti attivita' commerciali i cui ricavi
   non  superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del
   D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le  imprese
   aventi  per oggetto prestazioni di servizi, o a 1 miliardo di lire
   per le imprese aventi per oggetto altre attivita';
2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi
   non superano il limite previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 600 del
   1973, pari a 360 milioni di lire.
In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' di  impresa  aventi
per  oggetto  prestazioni  di  servizi  e  di  altre  attivita' si fa
riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativo   all'attivita'
prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita'  diverse  dalla  prestazione  dei
servizi.
Per  la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18

del D.P.R. n. 600  del  1973  trovano  applicazione  le  disposizioni
contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in virtu' delle quali,
nei  confronti  dei  rivenditori  in  base  a contratti estimatori di
giornali, di libri e periodici anche su supporti  audiovideomagnetici
e  dei  distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del
prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di
generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative  e
valori   similari   si  considerano  ricavi  gli  aggi  spettanti  ai
rivenditori.
Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va
fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del TUIR
e ai compensi percepiti  di  cui  all'art.  50,  comma  1,  del  TUIR
conseguiti  nello  stesso  periodo  di  imposta  per  il  quale trova
applicazione il contributo diretto lavorativo. Risulta, pertanto, del
tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta
interessato.
2.2 Soggetti esclusi
La  disciplina  del  contributo diretto lavorativo prevista dall'art.
11-bis del D.L. n. 384 del 1992 non  si  applica:    a)  nel  periodo
d'imposta d'inizio dell'attivita', per le attivita' di
  cui  alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata
  al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due  periodi  d'imposta  di
  attivita',  compreso  quello  d'inizio,  per le imprese di cui alla
  prima categoria della stessa tabella e nei  primi  tre  periodi  di
  imposta  di  attivita', compreso quello d'inizio, per gli artisti e
  professionisti di cui alla terza e quarta  categoria  della  stessa
  tabella  e,  in  ogni caso, nel periodo d'imposta in cui e' cessata
  l'attivita';
b) nei riguardi dei contribuenti di eta' inferiore ai 21 anni ovvero
   superiore a 75 anni;
c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa a condizione che la
   stessa non si protragga per piu' di tre esercizi  compreso  quello
   in cui ha avuto inizio;
e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti
   e   professioni   i  quali  abbiano  presentato  la  domanda  alla
   Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 11-bis, comma  3,  del
   D.L.   n.   384  del  1992,  a  condizione  che  la  stessa  venga
   successivamente accolta;
f) nei riguardi di coloro che svolgono attivita' di formazione presso
   studi professionali, o comunque nei riguardi  di  coloro  che,  se
   richiesto  per  l'esercizio  della professione, non abbiano ancora
   ottenuto l'iscrizione nell'albo;
g) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita' di
   gestione immobiliare  e  delle  societa'  che  hanno  concesso  in
   affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta;
h) nei casi in cui il reddito d'impresa e' determinato mediante
   criteri  forfetari, come nel caso dell'attivita' di allevamento di
   animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2,  lett.
   b)  e  dell'attivita'  di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre
   1985,  n.    730,  a  condizione  che  i  relativi  redditi  siano
   determinati    sulla    base    delle    disposizioni    contenute
   rispettivamente nell'art. 78 del TUIR  e  nell'art.  5,  comma  1,
   della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
i) nei riguardi di coloro che svolgono attivita' consistenti
   esclusivamente  nella  detenzione  di  partecipazioni  sociali non
   destinate alla rivendita, a condizione che nel corso  del  periodo
   d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili;
l) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare
   obiettivamente  determinato quali quelli derivanti dalle attivita'
   di:
   - distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di
     giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
   - distribuzione di carburanti e lubrificanti;
   - rivendita di generi di  monopolio,  valori  bollati  e  postali,
   marche
     assicurative e valori similari;
   -  affittacamere  e  gestione  di rifugi alpini di cui all'art. 6,
   commi,
     9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.
Per  tali  attivita'  la  non  applicabilita'  della  disciplina  del
contributo  diretto  lavorativo  si  ritiene  risulti  obiettivamente
provata qualora si ricavi di cui all'art. 53 del TUIR derivanti dalle
attivita' stesse siano annotati separatamente ed  il  loro  ammontare
risulti  non  inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei
ricavi conseguiti.
In relazione alla lettera a) si precisa che ai fini del computo degli
anni per i quali e' prevista l'esclusione  occorre  considerare  come
anno intero anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'.
Per  inizio  di  attivita'  deve  intendersi  l'impianto di una nuova
iniziativa  produttiva  distinta   da   quelle   eventualmente   gia'
esercitate anche in precedenza.
La  sussistenza  di tale requisito va verificata con riferimento alla
situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioe' che nel
periodo d'imposta interessato il contribuente stesso  abbia  iniziato
effettivamente  una  nuova  attivita' diversa da quelle esercitate in
precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa.
L'esclusione del contributo diretto lavorativo opera a condizione che
si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva  dell'attivita'.
Tale  condizione  non  si  verifica  qualora  tra la cessazione ed il
successivo inizio della stessa attivita' sia decorso  un  periodo  di
tempo  tale da lasciar presumere che l'avviamento della attivita' non
sia venuto meno.
Il requisito di cui alla lettera b) si ritiene  posseduto  anche  nel
caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.
In  relazione alla lettera e) si precisa che i contribuenti che hanno
presentato la domanda  di  esonero  possono  non  tener  conto  nella
dichiarazione   dei   redditi   delle   disposizioni  concernenti  il
contributo diretto lavorativo a condizione che alla suddetta  domanda
sia   stata   allegata   la   documentazione   asseverata  attestante
l'esistenza dei requisiti richiesti  dal D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
In particolare, i predetti soggetti in attesa della  decisione  della
Commissione possono, nella dichiarazione dei redditi, scegliere se:
1) dichiarare il reddito effettivamente risultante dalle proprie
   scritture   contabili   anche   se  questo  risulta  inferiore  al
   contributo diretto lavorativo;
2) dichiarare un reddito non inferiore a quello risultante
   dall'applicazione all'importo base di 12  milioni  di  lire  delle
   disposizioni  di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
   Se la decisione della Commissione e'  favorevole  al  contribuente
   l'ufficio non potra' richiedere le maggiori imposte corrispondenti
   al  contributo  diretto  lavorativo.  Nel  caso  in  cui sia stato
   dichiarato un reddito non inferiore a quello indicato al numero 2)
   il   contribuente   verra'   anche   escluso   dall'attivita'   di
   accertamento programmata di cui agli articoli 6 e 7 della legge n.
   146 del 1980.
Si  ricorda che la decisione della Commissione provinciale ha effetto
anche per il periodo d'imposta successivo a quello per  il  quale  e'
stata presentata la domanda a condizione che il contribuente attesti,
nella  dichiarazione  dei  redditi,  che  permangono i requisiti e le
condizioni  enunciati  nella  domanda  originaria.  Pertanto  possono
dichiarare  un  reddito di ammontare inferiore  al contributo diretto
lavorativo o pari a 12 milioni di lire anche i contribuenti che hanno
presentato  domanda  di  esonero  per  l'anno  1992 e che, essendo in
possesso dei medesimi requisiti e condizioni, non hanno  ripresentato
la  suddetta  domanda  per  l'anno 1993. Per avvalersi della predetta
facolta' tali contribuenti, sempre che non sia intervenuta  decisione
sfavorevole  della  Commissione entro il 31 maggio, termine ordinario
per la effettuazione dei versamenti, devono, pero',  attestare  nella
presente dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni
indicati nella domanda originaria.
Qualora  venga  notificata  decisione  sfavorevole  della Commissione
successivamente  al  31  maggio   1994   il   contribuente   che   in
dichiarazione  dei  redditi non si sia adeguato al contributo diretto
lavorativo, dovra' versare la maggiore imposta dovuta  corrispondente
alla  differenza  tra  il  contributo diretto lavorativo e il reddito
imponibile dichiarato, all'atto del  versamento  dell'imposta  dovuta
sulla base della dichiarazione da presentare per l'anno successivo.
Contestualmente  al  versamento  dell'imposta dovranno essere versati
gli interessi nella misura del 12 per cento annuo.
In relazione alla  lettera  f)  si  precisa  che  l'esclusione  opera
soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione
previsto  quale  requisito  indispensabile  al fine di poter chiedere
l'iscrizione nel relativo albo professione. Ai  fini  dell'esclusione
di  cui  alla  lettera  a)  per  tali soggetti l'attivita' si intende
iniziata successivamente alla  scadenza  del  detto  periodo  minimo,
sempreche',   naturalmente,   il  contribuente  eserciti  l'attivita'
professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo.
Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo
contenuta nell'art. 11-bis  del  D.L.  n.  384  del  1992  non  trova
applicazione  nei  riguardi  dei  contribuenti che si avvalgono delle
disposizioni dell'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993,  di
cui si dira' nel paragrafo 3.
Si fa presente che la disciplina del contributo diretto lavorativo si
applica   anche   nei   confronti   delle  imprese  familiari,  delle
associazioni in partecipazione e delle aziende coniugali nelle  quali
per  il titolare operi una delle cause di esclusione sopra esaminate;
in tal caso il contributo diretto  lavorativo  dell'impresa  e'  dato
dalla  somma del contributo diretto lavorativo attribuibile a ciascun
collaboratore  familiare  o  associato  in   partecipazione   o   dal
contributo  diretto  lavorativo  del  coniuge,  nei cui confronti non
ricorrano ipotesi di esclusione.
2.3. Modalita' di applicazione
L'art. 11-bis, comma 1, del D.L.  n.  384  del  1992  stabilisce  che
qualora  il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali
o di arti o professioni dichiarato  risulti  inferiore  all'ammontare
del  contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente
l'arte o  la  professione,  e  dei  suoi  collaboratori  familiari  o
associati  in partecipazione, l'ufficio finanziario anche avvalendosi
di  procedure  automatizzate,  provvede  alla  liquidazione  e   alla
riscossione  delle  maggiori imposte con le modalita' previste per la
liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute  sulla
base della dichiarazione.
Pertanto,  in  caso  di  mancato  adeguamento spontaneo al contributo
diretto lavorativo da parte del contribuente,  l'ufficio  finanziario
provvedera'  alla  iscrizione  a ruolo della differenza tra l'imposta
liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai  sensi  dell'art.
36-bis  del  D.P.R. n. 600 del 1973 e quella determinata in base alla
rettifica  del  reddito   derivante   dall'esercizio   di   attivita'
commerciali  e  di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo
all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo.
L'ufficio provvedera' altresi' ad iscrivere a ruolo gli interessi  in
ragione  del  6  per  cento  annuo  e la soprattassa del 40 per cento
relativi alle somme non versate.
Si fa presente inoltre che  gli  uffici  finanziari  provvedono  allo
sgravio,  totale  o  parziale,  delle somme iscritte al ruolo qualora
dalla documentazione asseverata prodotta dal  contribuente  entro  30
giorni  dalla  data  di notifica della cartella di pagamento, risulti
che i dati presi a base per la determinazione del contributo  diretto
lavorativo  sono  infondati  in  tutto  o  in  parte ovvero risultano
sussistere componenti negativi dedotti in sede di  dichiarazione  dei
redditi  non  compresi  in tutto o in parte tra quelli ordinariamente
imputabili al settore o all'attivita', tali da ridurre o annullare la
differenza tra il reddito dichiarato  e  l'ammontare  del  contributo
diretto lavorativo.
Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare
deve  risultare  anche dalle scritture contabili, possono essere gia'
indicati  dal  contribuente   nell'apposito   spazio   previsto   nel
"prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo"
contenuto nei quadri E, F e G.
Possono  essere  presi  in  considerazione  quali componenti negativi
straordinari di reddito idonei a giustificare  la  produzione  di  un
reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad
esempio:  - le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da
fatti
  naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle
  strutture produttive in cui viene esercitata l'attivita';
- le perdite su crediti di entita' superiore a quella ordinariamente
  riscontrabile nel settore o nell'attivita';
- gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la
  effettuazione di investimenti di carattere straordinario.
L'asseverazione  della  documentazione da allegare alla dichiarazione
dei redditi, nel caso in cui nell'apposito  spazio  vengano  indicati
componenti   negativi   di   carattere   straordinario,  deve  essere
effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis,  comma
2, terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, da:
- i soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente
  dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30,
  terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
- i direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale
  alle  imprese  di  cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413
  del 1992.
L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione,  consiste  nella
dichiarazione  che la documentazione stessa e' attendibile (in quanto
viene prodotta in originale o risulta conforme a quella  esibita  dal
contribuente   al   professionista)   nonche'   idonea  a  comprovare
l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario.
Si  ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non
dipendente dal false o erronee indicazioni fornite dal  contribuente,
i  soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni
penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Nel caso in cui il contribuente  interessato  sia  uno  dei  soggetti
abilitati  all'asseverazione  indicati in precedenza lo stesso potra'
effettuare direttamente la prescritta asseverazione.
3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter,
   comma 5, del D.L. n. 331 del 1993.
In deroga alla disciplina sopra illustrata l'art.  62-ter,  comma  5,
del  D.L. n. 331 del 1993 prevede che il contribuente puo' dichiarare
un reddito inferiore al contributo diretto  lavorativo  a  condizione
che:
a) l'acconto relativo alle imposte sui redditi, versato entro il mese
   di novembre 1993, risulti pari:
   a1)  al  95  per  cento  dell'imposta - al netto delle detrazioni,
   crediti
       d'imposta e ritenute d'acconto - relativa al 1992; ovvero,  se
       inferiore:
   a2)  al  95  per  cento  dell'imposta - al netto delle detrazioni,
   crediti
       d'imposta e ritenute d'acconto - che  risulterebbe  dovuta  in
       base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito
       d'impresa   o   quello  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
       professioni, in misura non  inferiore  al  contributo  diretto
       lavorativo.
b) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta
   1993,  venga  allegata  apposita  documentazione,  che  puo' anche
   consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto  notorio,  che
   evidenzi   l'idoneita'   delle   circostanze,   risultanti   dalla
   documentazione, a giustificare  la  dichiarazione  di  un  reddito
   inferiore al contributo diretto lavorativo.
Le  circostanze  adottate  dal  contribuente  a  giustificazione  del
mancato adeguamento al  contributo  diretto  lavorativo  non  possono
coincidere  con  quelle  di  cui  si  tiene  conto  nel  calcolo  del
contributo stesso o in base alle quali si puo'  richiedere  l'esonero
alla apposita Commissione provinciale.
Nel  commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett. a) da pagare
per il 1993 il contribuente deve aver  tenuto  conto  del  contributo
diretto     lavorativo     relativo    all'anno    1993    risultante
dall'applicazione del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Possono avvalersi  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  62-ter,
comma  5,  del  piu'  volte  citato  D.L.  n.  331  del  1993 anche i
contribuenti   che    hanno    presentato    domanda    di    esonero
dall'applicazione  del  contributo  diretto  lavorativo alla apposita
Commissione Provinciale.
Qualora il contribuente abbia  presentato  domanda  di  esonero  alla
apposita  Commissione  Provinciale  per il 1992 e quest'ultima non si
sia  pronunciata   prima   del   termine   di   presentazione   della
dichiarazione relativa a tale anno, la condizione di cui alla lettera
a1)  si  intende  rispettata  se  e'  stato  versato  il 95 per cento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione presentata per  il  1992,
anche  se  nella  stessa  il  contribuente  non  si  e'  adeguato  al
contributo diretto lavorativo.
Al  riguardo  va  osservato  che  l'acconto  cosi'  determinato e' da
ritenersi congruo anche nel caso in cui la  Commissione  Provinciale,
successivamente   alla  presentazione  della  dichiarazione,  si  sia
pronunciata sfavorevolmente sulla domanda di esonero  presentata  dal
contribuente.
Nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano commisurato l'acconto
al  95  per  cento  delle imposte che presumevano dovute in base alla
dichiarazione da presentare per il 1993 va invece tenuto presente che
il reddito di impresa o quello derivante  dall'esercizio  di  arti  o
professioni  doveva  essere  computato  in  misura pari al contributo
diretto lavorativo se:
- la domanda di esonero viene respinta dalla Commissione provinciale;
- per il 1993 non si e' provveduto ad attestare in dichiarazione la
  permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno  motivato  la
  presentazione della domanda di esonero per l'anno 1992;
- per 1993 sono variati i requisiti e le condizioni e non e' stata
  presentata una nuova domanda di esonero;
L'idoneita'  di  cui  alla  lett.  b) deve essere dichiarata anche in
calce alla documentazione, da:
- i soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli
  organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma,
  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
- i direttori tecnici dei Centri autorizzati  di  assistenza  fiscale
alle  imprese  di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge n. 413 del
1991.
Nel caso in cui il contribuente  interessato  sia  uno  dei  soggetti
abilitati  a  dichiarare  la  idoneita' delle predette circostanze lo
stesso potra' effettuare direttamente la predetta dichiarazione.
Si ricorda che qualora vengano  rese  dichiarazioni  manifestatamente
infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da
lire  duecentomila  a  lire  due  milioni  e  ai contribuenti le pene
pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46, del  D.P.R.
29  settembre  1973,  n.  600,  nella  misura massima, pari al doppio
dell'imposta evasa.
L'Amministrazione finanziaria nel caso in cui  ritenga  insufficienti
le  suddette  giustificazioni procede, indipendentemente dalla previa
richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul  solo
contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art. 62-ter, commi 1,
2 e 3 del citato D.L. 331 del 1993.
Tale  accertamento induttivo puo' essere effettuato anche utilizzando
la procedura di accertamento parziale prevista dall'art.  41-bis  del
D.P.R. n. 600 del 1973.
Si  ricorda  che  nella eventuale successiva fase contenziosa avverso
tale  avviso  di  accertamento  non  potranno  essere  fatte   valere
motivazioni  non  addotte  in  sede  di dichiarazione dei redditi per
giustificare la produzione di un reddito di  ammontare  inferiore  al
contributo diretto lavorativo.
In  caso  di  accertamento  parziale  basato  sul  contributo diretto
lavorativo  l'Amministrazione  finanziaria  procede  alla  iscrizione
provvisoria  a  ruolo  delle  imposte dovute in misura pari al 50 per
cento.
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
  DELLO SCHEMA DI CALCOLO
Ai  fini  della  determinazione del contributo diretto lavorativo, il
cui importo va indicato nei quadri E,  F  e  G,  si  puo'  utilizzare
l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le
seguenti  istruzioni,  nelle quali e' fatto riferimento agli articoli
del DPCM 18 dicembre 1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
In  caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di
aziende coniugali non gestite  in  forma  societaria,  nella  colonna
relativa  al "titolare" vanno indicati i dati concernenti il titolare
della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati
i dati concernenti ciascun collaboratore familiare  o  associato  che
non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge.
Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto
lavorativo,   rilevabile  dalla  tabella  A,  riferito  all'attivita'
svolta. Per i collaboratori familiari, il coniuge e gli associati  in
partecipazione  che non apportano esclusivamente capitale indicare la
meta' di tale importo. Nel caso in cui il  contribuente  svolga  piu'
attivita'  (con  distinta annotazione dei ricavi o compensi derivanti
da  ciascuna  attivita')  per  ognuna  delle  quali  e'  previsto  un
contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno
schema  per ciascuna attivita', indicando, al rigo 28, la percentuale
dei ricavi o compensi della attivita'  cui  si  riferisce  lo  schema
rispetto  ai  ricavi  e/o  compensi  relativi  a  tutte  le attivita'
soggette al contributo diretto lavorativo. Qualora  siano  esercitate
piu'   attivita'  di  impresa  ovvero  piu'  arti  e  professioni  il
contributo  diretto  lavorativo  dell'imprenditore  o  dell'esercente
l'arte  e  professione  e'  pari alla somma degli importi indicati al
rigo 29  di  ciascuno  schema  di  calcolo.  Qualora,  invece,  siano
esercitate  una  o  piu'  attivita' di impresa e una o piu' attivita'
artistiche  e  professionali,  nel  quadro  della  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  reddito  di  impresa  deve  essere indicato il
contributo risultante dal rigo 29 degli schemi di calcolo concernenti
le attivita' d'impresa, mentre nel  quadro  relativo  al  reddito  di
lavoro   autonomo   va  indicato  il  contributo  diretto  lavorativo
risultante dalla somma degli  importi  indicati  nel  rigo  29  degli
schemi   di   calcolo   concernenti   le   attivita'   artistiche   e
professionali.
Nel caso in cui il contribuente non abbia  provveduto  alla  distinta
annotazione dei compensi o ricavi delle diverse attivita' esercitate,
il   contributo   diretto   lavorativo  va  calcolato  con  esclusivo
riferimento all'attivita' per la quale nella tabella  A  e'  previsto
l'importo piu' elevato.
Si  ricorda  che  le  professioni  e  le  attivita'  per  le quali e'
richiesta una  particolare  specializzazione  e/o  attrezzatura  sono
state  individuate con D.M. 18 febbraio 1993 (vedere in appendice del
quadro E, voce "Contributo diretto lavorativo",  categoria  V).    Al
rigo  2  deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al
luogo di svolgimento dell'attivita' (art.  3,  comma  1),  rilevabile
dalla  Tabella  B.  Si  precisa  che  va  indicato  lo  stesso valore
percentuale in tutte le colonne utilizzate.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare  rilievo  ur-
bane   ed  extraurbane  non  sono  state  individuate  essendo  stati
confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo
diretto lavorativo applicati per il 1992.
Si  precisa  che  vanno considerate assimilate a quella del commercio
ambulante le attivita' di pesca, nonche' le  altre  attivita'  svolte
senza  utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o
i magazzini.
Al rigo 3 deve essere indicato  l'eventuale  coefficiente  correttivo
relativo  alle  caratteristiche individuali del contribuente (art. 3,
comma 2) rilevabile dalla tabella D.
Ai  fini  della  individuazione  del  coefficiente   applicabile   in
relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attivita', si
fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali e' esclusa
l'applicazione  del  contributo  diretto lavorativo ed a quelli per i
quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2:
a) Attivita' relative alla Categoria I:
   - esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di
     inizio;
   - riduzione pari allo 0,70 per il 3 e 4 periodo
     d'imposta;
   - riduzione pari allo 0,80 per il 5 e 6 periodo
     d'imposta.
b) Attivita' relative alla Categoria II:
   - esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attivita';
   - nessuna riduzione.
c) Attivita' relative alle Categorie II e IV:
   - esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di
     inizio;
   - riduzione pari allo 0,70 per il 4 e 5 periodo
     d'imposta, se l'attivita' e'  esercitata  con  non  piu'  di  un
     dipendente;
   - riduzione pari allo 0,80 per il 6, 7,
     8  e 9 periodo d'imposta, se l'attivita' esercitata con non piu'
     di un dipendente.
d) Attivita' relative alla Categoria V:
   - esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attivita';
   - riduzione pari allo 0,70 per il 2 e 3 periodo d'imposta, se
     l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente;
   - riduzione pari allo 0,80 per il 4, 5,
     6 e 7 periodo d'imposta, se l'attivita' e'  esercitata  con  non
     piu' di un dipendente.
Al  rigo  4  deve  essere  indicato  il contributo diretto lavorativo
"corretto"  ottenuto  moltiplicando  l'importo  di  rigo  1   per   i
coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3.
Al  rigo  5  deve  essere  indicato, in giorni, il periodo di normale
svolgimento dell'attivita',  pari  a  312  giorni  se  si  tratta  di
attivita' che riguarda l'intero anno.
Al   rigo   6   deve   essere   indicato  il  numero  delle  giornate
complessivamente  lavorate  dai   lavoratori   dipendenti   impiegati
nell'esercizio  dell'impresa, dell'arte e professione. Al riguardo si
precisa che:
- il numero delle giornate di lavoro riferibile ai lavoratori
  dipendenti e' quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993;
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti
  a  tempo  parziale  puo' essere desunto dal modello 01M relativo al
  1993;
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va
  determinato  moltiplicando  per  6  il   numero   delle   settimane
  risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993.
Si  ricorda inoltre che le giornate lavorative del dipendente a tempo
parziale  ovvero  con  contratto   di   formazione-lavoro   e   degli
apprendisti vanno considerate per la meta'.
Al  rigo  7  deve  essere  indicata  la  maggiorazione del contributo
diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente
oltre il primo, calcolata, sulla base delle giornate di lavoro  indi-
cate  al  precedente  rigo  6  (art.  3, comma 3). In pratica occorre
effettuare il seguente calcolo:
rigo 7 = (rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 - rigo 5):
rigo 5 x 0,05.
Si precisa che, qualora la  differenza  tra  rigo  6  e  rigo  5  sia
inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari
a zero.
Al  rigo  8  deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo
svolgimento  dell'attivita',  in  quanto  nell'ipotesi  di  attivita'
limitata  rispetto  all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento
dell'attivita'  il  contributo  diretto  lavorativo  va  ridotto   in
proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' stessa
(art.   1,   comma   3).   Si  ricorda  che  l'eventuale  svolgimento
dell'attivita' per un periodo di tempo limitato rispetto  all'anno  o
al  periodo di normale svolgimento dell'attivita' deve essere provato
in modo  obiettivo,  mediante  documentazione  attestazione  rese  da
soggetti   diversi   dal   contribuente,   che  vanno  allegate  alla
dichiarazione dei redditi.
Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano
le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attivita'
non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10  a
19.
Al  rigo  9  deve  essere  indicato  l'importo del contributo diretto
lavorativo risultante dalla somma degli importi  dei  righi  4  e  7,
rapportata   al   periodo  di  effettivo  svolgimento  dell'attivita'
indicato al rigo  8.  In  pratica  si  deve  effettuare  il  seguente
calcolo.
rigo 9 = ((rigo 4 + rigo 7) : rigo :  x rigo 8.
Ai righi 10, 12 e 14 deve essere indicato, rispettivamente, il numero
di giorni nei quali e' stata svolta, contemporaneamente all'attivita'
soggetta a contributo diretto lavorativo, una attivita' produttiva di
redditi  di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10),
ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attivita' produttiva di
reddito agrario (rigo 14).
Ai righi 11, 13 e 15 deve essere indicata la riduzione  spettante  in
relazione  al  contemporaneo  svolgimento  dell'attivita'  soggetta a
contributo diretto lavorativo e di:
a) attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati
   svolta a tempo pieno (rigo 11);
b) attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati
   svolta a tempo parziale (rigo 13);
c) attivita' produttiva di reddito agrario (rigo 15).
Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento  per
l'attivita'  di  lavoro  dipendente  svolta  a  tempo  parziale)  del
contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero
delle  giornate  di  contemporaneo  svolgimento  dell'attivita'.   In
pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:
rigo 11 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 10 x 0,50;
rigo 13 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 12 x 0,30;
rigo 15 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 14 x 0,50.
Al  rigo 16 deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo
svolgimento di altre attivita'  non  soggette  a  contributo  diretto
lavorativo, diverse da quelle gia' considerate nei precedenti righi.
Al  rigo  17  deve  essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti
dall'esercizio delle attivita' di cui al rigo precedente.
Al rigo 18  deve  essere  indicata  la  riduzione  massima  spettante
relativa  al  periodo di contemporaneo svolgimento delle attivita' di
cui al rigo 16; tale importo e' pari al 50 per cento  del  contributo
diretto  lavorativo  riferibile  al  periodo in cui sono state svolte
tali attivita'. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
rigo 18 = (rigo 9 : rigo 8) x 16 x 0,50.
Al rigo 19  deve  essere  riportato  il  minore  importo  tra  quello
indicato  al  rigo  18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare
dei redditi  relativi  alle  altre  attivita'  all'eventuale  periodo
limitato  di contemporaneo svolgimento delle attivita' stesse secondo
il seguente calcolo:
rigo 19 = (rigo 17 : rigo 5) x rigo 16.
Al rigo 20 deve essere riportata la somma delle  riduzioni  calcolate
ai precedenti righi 11, 13, 15 e 19.
Al  rigo  21 deve essere indicata la riduzione massima spettante pari
al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9.
Al  rigo  22  deve  essere  riportata  la  riduzione   effettivamente
spettante  pari  al  minore  fra gli importi indicati al rigo 20 e al
rigo 21.
Al rigo 23 deve essere indicato il contributo diretto  lavorativo  al
netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e
quello  di rigo 22 ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo
stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione  spettante
in  caso  di  attivita'  limitata  rispetto  all'anno o al periodo di
normale svolgimento dell'attivita'.
Al rigo 24 qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato  in
partecipazione  o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o
piu' societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, deve  essere
indicata  la  percentuale di impiego di energie lavorative riferibile
alla sola attivita' per la quale  si  sta  calcolando  il  contributo
diretto  lavorativo.  Tale  percentuale  puo'  essere  determinata, a
scelta del contribuente, con le seguenti modalita':
a) proporzionalmente al numero delle attivita' esercitate;
b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie
   lavorative determinata dal contribuente. Nella  determinazione  di
   tale  quota  va tenuto presente che il 100 per cento delle energie
   lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito.
Ai righi 25 e 26 deve essere indicato, rispettivamene, il  contributo
diretto  lavorativo  riferibile  al  titolare ovvero ai collaboratori
dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o all'associato in partecipazione.
Al rigo 27 deve essere  indicato  il  contributo  diretto  lavorativo
complessivo   pari  alla  somma  del  contributo  diretto  lavorativo
indicato nella prima colonna del rigo 25  e  dei  contributi  diretti
lavorativi indicati al rigo 26 nelle colonne seconda, terza, quarta e
quinta.
Al  rigo  28  in  caso  di  contemporaneo esercizio di piu' attivita'
soggette a contributo diretto lavorativo di diverso  ammontare,  deve
essere  indicata  la  percentuale  di  ricavi  o  compensi riferibili
all'attivita' rispetto all'ammontare  totale  di  ricavi  o  compensi
imputabili  a  tutte  le  attivita'  soggette  a  contributo  diretto
lavorativo svolte dal contribuente.
Al rigo 29 deve essere  indicato  il  contributo  diretto  lavorativo
ottenuto  moltiplicando  l'importo  di  rigo  27  per  la percentuale
indicata al rigo 28.




            ---->   Vedere Schema a Pag. 52 del S.O.   <----




|             TABELLA A - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO             |
|                                                                   |
|              CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI               |
|                                                                   |
| ATTIVITA'|                                           |  IMPORTO   |
|          |                                           |            |
|   11     | agricoltura (1)                           | 21.000.000 |
|          |                                           |            |
|   12     | produzione di beni                        | 24.500.000 |
|          |                                           |            |
|   13     | produzione di servizi (2)                 | 21.000.000 |
|          |                                           |            |
|   14     | commercio                                 | 24.000.000 |
|          |                                           |            |
|   15     | trasporti                                 | 27.500.00  |
|          |                                           |            |
|   16     | altre attivita'                           | 23.500.000 |
|          |                                           |            |
|   19     | contribuenti che chiedono l'applicazione  |            |
|          | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,|            |
|          | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384  |            |
|          | del 1992                                  | 12.000.000 |
|          |                                           |            |
|             CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI
|                                                                   |
|   21     | agricoltura (1)                           | 25.500.000 |
|          |                                           |            |
|   22     | produzione di beni                        | 30.000.000 |
|          |                                           |            |
|   23     | produzione di servizi (2)                 | 26.000.000 |
|          |                                           |            |
|   24     | commercio                                 | 29.000.000 |
|          |                                           |            |
|   25     | trasporti                                 | 31.000.000 |
|          |                                           |            |
|   26     | altre attivita'                           | 28.500.000 |
|          |                                           |            |
|                        CATEGORIA III                 |            |
|                                                                   |
|   31     | Professioni per lo svolgimento delle      |            |
|          | quali e' richiesto il diploma anche se e' |            |
|          | previsto l'esame di abilitazione, ed      |            |
|          | altre che non richiedono titolo di studio | 32.000.000 |
|          |                                           |            |
|   39     | contribuenti che chiedono l'applicazione  |            |
|          | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,|            |
|          | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384  |            |
|          | del 1992                                  | 12.000.000 |
|          |                                           |            |
|                        CATEGORIA IV                               |
|                                                                   |
|   41     | Professioni per lo svolgimento delle      |            |
|          | quali e' richiesta la laurea anche se e'  |            |
|          | previsto l'esame di abilitazione          | 40.000.000 |
|          |                                           |            |
|   49     | contribuenti che chiedono l'applicazione  |            |
|          | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,|            |
|          | comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 384   |            |
|          | del 1992                                  | 12.000.000 |
|          |                                           |            |
|                       CATEGORIA V                                 |
|                                                                   |
|   51     | Professioni e attivita' per le quali e'   |            |
|          | richiesta una particolare specializzazione|            |
|          | e/o  attrezzatura (3)                     | 50.000.000 |
|          |                                           |            |
|   59     | contribuenti che chiedono l'applicazione  |            |
|          | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,|            |
|          | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384  |            |
|          | del 1992                                  | 12.000.000 |
|          |                                           |            |
|                                                                   |
| NOTE:                                                             |
| (1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attivita'  |
| agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui        |
| all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.            |
| (2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese|
| aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del   |
| Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992.                       |
| (3) Le professioni e le attivita' per le quali e' richiesta una   |
| particolare specializzazione e/o attrezzature sono state          |
| individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio|
| 1993.                                                             |
|                                                                   |


MODELLO 740/94 REDDITI 1993

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE
DELLE PERSONE FISICHE
ISTRUZIONE DELLA COMPILAZIONE


CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO
2
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E
- GENERALITA'
Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro
autonomo  la cui disciplina e' contenuta negli art. 49 e 50 del Tuir.
Esso  e'  stato  predisposto  tenendo  anche  conto  delle  modifiche
normative introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal D.L.
30 dicembre, n. 557, in base alle quali e' stata stabilita:
- la indeducibilita' delle rendite catastali relative agli immobili
  strumentali  degli  esercenti arti e professioni posseduti a titolo
  di proprieta', usufrutto od altro diritto reale;

| TABELLA B - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI      |
| SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (*)                                    |
|                                                                   |
| CODICE |                                           | COEFFICIENTE |
|        |                                           |              |
|  B1    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione inferiore a 5.000 abitanti    |              |
|        | (situate in qualunque regione)            |     0,60     |
|        |                                           |              |
|  B2    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione compresa tra 5.000 e 20.000   |              |
|        | abitanti e situati nelle regioni indicate |              |
|        | nella Tabella C ed attivita' di commercio |              |
|        | ambulante svolta nelle predette regioni   |     0,70     |
|        |                                           |              |
|  B3    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 |              |
|        | abitanti e situati nelle regioni indicate |              |
|        | nella Tabella C                           |     0,80     |
|        |                                           |              |
|  B4    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione compresa tra 5.000 e 20.000   |              |
|        | abitanti e situati in regioni diverse da  |              |
|        | quelle indicate in Tabella C e attivita'  |              |
|        | di commercio ambulante nelle predette     |              |
|        | regioni                                   |     0,80     |
|        |                                           |              |
|  B5    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione superiore a 100.000 abitanti  |              |
|        | e situati nelle regioni indicate nella    |              |
|        | Tabella C                                 |     0,90     |
|        |                                           |              |
|  B6    | Per attivita' svolte in comuni con        |              |
|        | popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 |              |
|        | abitanti situati in regioni diverse da    |              |
|        | quelle indicate nella Tabella C           |     0,90     |
|        |                                           |              |
| (*) In presenza di attivita' svolte in piu' comuni e/o regioni in |
| relazione ai quali risultano applicabili 2 o piu' coefficienti va |
| applicato il coefficiente piu' elevato.                           |
|                                                                   |

| TABELLA C - TABELLA DELLE REGIONI  |
|                                    |
| - ABRUZZO                          |
|                                    |
| - BASILICATA                       |
|                                    |
| - CALABRIA                         |
|                                    |
| - CAMPANIA                         |
|                                    |
| - MOLISE                           |
|                                    |
| - PUGLIA                           |
|                                    |
| - SARDEGNA                         |
|                                    |
| - SICILIA                          |
|                                    |
| - UMBRIA                           |
|                                    |

| TABELLA D - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive |
| dei contribuenti per le attivita' relative alla I categoria e per |
| le attivita' relative alla III, IV e V categoria della tabella A  |
| se esercitate con non piu' di un dipendente (*)                   |
|                                                                   |
| CODICE |                                           | COEFFICIENTE |
|        |                                           |              |
|   D1   | Contribuente con piu' di 65 anni o meno   |              |
|        | di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui  |              |
|        | svolga una attivita' professionale per la |              |
|        | quale e' prevista la laurea) (**)         |     0,80     |
|        |                                           |              |
|   D2   | Contribuente con piu' di 70 anni (**)     |     0,50     |
|        |                                           |              |
|   D3   | Contribuente affetto da invalidita'       |              |
|        | rilevante ai fini della attivita' svolta, |              |
|        | che comporti una riduzione della capacita'|              |
|        | lavorativa superiore al 40 %              |     0,50     |