Mod. 750, se vi e' esercizio in societa' tra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel Mod. 740/H. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G, a seconda dell'attivita' svolta, mentre l'altro indichera' la quota di sua pertinenza nel Mod. 740/H. - Redditi esteri Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia: a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tale redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero; c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art.15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorita' estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalita' di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni piu' frequentemente percepiti da contribuenti residenti in Italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi e' necessario consultare le singole convenzioni. 1. Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada', Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' nel Paese estero per meno di 183 giorni; - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; - l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione a base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 2. Pensioni Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Piu' in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono cosi' assoggettate a tassazione: - Argentina - Gran Bretagna - Spagna Stati Uniti Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia . - Belgio - Francia - Germania Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. - Australia Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. - Canada Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il piu' elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi a 12.000.000 di lire. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. - Svizzera Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalita' Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalita' Svizzera. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo do imposta. 3. Borse di studio Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria (Legge 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, Il Regno Unito e gli Stati Uniti, e' previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed e' pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, e' tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio e' pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo puo' tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero. - Rendite e pensioni che non costituiscono reddito Le rendite erogate dall'Inail, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito anche le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari". Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualita' di: allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), carabiniere ausiliare (militare di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (circolare n. 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze). - Riduzione del reddito dei terreni - In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, e' consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale. In tal caso nella colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale. - La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali da' diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef. In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5. Rientrano in queste ipotesi anche i casi di diritto di seminativi dalla produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione. - In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3. - Sanzioni L'omessa, l'incompleta o l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due o quattro volte le imposte dovute per omissioni o incompletezza e da una a due volte per infedelta') con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza. La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati conformi al Mod. 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, o se non e' sottoscritta; se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000. L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine del 31 maggio, delle imposte (Irpef ed Ilor) e del contributo al servizio sanitario nazionale dovuti comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 % annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 % delle somme non versate. Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa e' ridotta allo 0,50 % se il versamento e' eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa e' ridotta al 3 %. L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello definitivo ovvero che indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni. Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta. Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni. Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliare urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte e del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovra' trasmettere copia dell'atto e della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate. Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione e degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 % si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 % della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori etc.), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000. Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati e' superiore a 100 milioni di lire. Costituisce altresi' reato l'infedele dichiarazione allorche' sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni. I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda. Ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie e' sanzionato penalmente il soggetto che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa i limiti di redditualita' per le detrazioni per carichi di famiglia. Le stesse pene si applicano, nei casi di falsita' delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonche' in caso di falsita' dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR. - Spese mediche - Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'interno importo Spetta la detrazione sull'intero importo per le spese derivanti da: - esami di laboratorio - elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi - tac - laser - ecografia - chiroterapia - ginnastica correttiva e per la riabilitazione - dialisi - cobaltoterapia - iodioterapia - neuropsichiatria - psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo - altri esami complessi e particolari terapie - protesi dentarie e apparecchi ortodontici - lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi) - apparecchi auditivi - apparecchi ortopedici - arti artificiali - protesi fonetiche - stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari - poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. - Documentazione Per tutte le spese indicate nei righi P1 e P2 deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare: - la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; - per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre allegare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia da lui rilasciata direttamente, l'esercente l'arte ausiliaria attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. - Spese mediche all'estero Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso re- gime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione e' redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione puo' essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la documentazione e' scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. - Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia dove e' situato il terreno. - Unita' immobiliari tenute a disposizione Per unita' immobiliare a disposizione, per le quali si applica la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o adibite all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali e utilizzate, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o comunque tenute a propria disposizione. Per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale quella in cui essi dimorano, anche se la titolarita' o la disponibilita' di essa appartiene ad altro componente della famiglia. Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unita' immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari. L'aumento di un terzo della rendita si applica anche se: - l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione; - l'unita' destinata ad abitazione secondaria e' posseduta in comproprieta' od acquistata in multiproprieta': in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprieta'. L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle: - unita' date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; - unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; - unita' tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune; - unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano. Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra' essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare. - Usufrutto legale I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione pero' non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); 4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' dei genitori esercenti la potesta' (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui). Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello 740 separato, intestato al minore ma compilato dal genitore esercente la potesta'. Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazioni presentate da soggetti diversi dal dichiarante". - Variazioni di coltura dei terreni Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticata e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle di- verse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria piu' vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalita' sopra riportate deve avvenire a partire: - dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; - dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa e' presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricoli la denuncia puo' essere presentata direttamente dall'affittuario. ----> Vedere ALLEGATI alle Pagg. 32 - 33 del S.O. <---- ISTRUZIONI GENERALI ALLEGATI COMUNI CHE HANNO OTTENUTO MODIFICHE ALLE TARIFFE D'ESTIMO DELLE CATEGORIE IMMOBILIARI URBANE E ALLE ZONE CENSUARIE (LEGGE N. 75 DEL 1993) A ABANO TERME (PD) ABBADIA LARIANA (PD) ACERENZA (PZ) ACQUAFORMOSA (CS) ACQUAPPESA (CS) ACQUASANTA TERME (AP) ACRI (CS) AGIRA (EN) AGLIE' (TO) AGNONE (IS) AIDONE (EN) AIELLO DEL FRIULI (UD) ALA DI STURA (TO) ALAGNA VALSESIA (VC) ALASSIO (SV) ALBA (CN) ALBANO VERCELLESE (VC) ALBIANO D'IVREA (TO) ALBIDONA (CS) ALBISOLA SUPERIORE (SV) ALBISSOLA MARINA (SV) ALDINO (BZ) ALGUA (BG) ALICE SUPERIORE (TO) ALLEGHE (BL) ALPIGNANO (TO) ALSENO (PC) ALTARE (SV) AMALFI (SA) AMANTEA (CS) AMARO (UD) AMENDOLARA (CS) AMPEZZO (UD) ANACAPRI (NA) ANDORA (SV) ANDRATE (TO) ANDRIANO (BZ) ANGHIARI (AR) ANGRI (SA) ANNONE DI BRIANZA (CO) ANTERIVO (BZ) ANTEY SAINT ANDRE' (AO) AOSTA 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N NAGO TORBOLE (TN) NALLES (BZ) NAPOLI (NA) NARDODIPACE (CZ) NASINO (SV) NASO (ME) NATURNO (BZ) NAZ SCIAVES (BZ) NAZZANO (RM) NEPI (VT) NEROLA (RM) NETTUNO (RM) NIBIONNO (CO) NICHELINO (TO) NICOSIA (EN) NIMIS (UD) NISCEMI (CL) NISSORIA (EN) NOASCA (TO) NOLE (TO) NOLI (SV) NOVA LEVANTE (BZ) NOVA MILANESE (MI) NOVA PONENTE (BZ) NOVALEDO (TN) NOVARA DI SICILIA (ME) NUS (AO) O ODERZO (TV) OGGIONO (CO) OGLIANICO (TO) OLGIATE MOLGORA (CO) OLGINATE (CO) OLIVETO LARIO (CO) OME (BS) ONO SAN PIETRO (BS) ONZO (SV) OPPIDO LUCANO (PZ) ORA (BZ) ORCO FEGLINO (SV) ORERO (GE) ORMELLE (TV) ORTA DI ATELLA (CE) ORTA NOVA (FG) ORTE (VT) ORTIGNANO RAGGIOLO (AR) ORTISEI (BZ) ORTOVERO (SV) OSASIO (TO) OSIGLIA (SV) OSNAGO (CO) OSOPPO (UD) OSPEDALETTI (IM) OSPEDALETTO (TN) OULX (TO) OVARO (UD) P PACE DEL MELA (ME) PAGNACCIO (UD) PAGNONA (CO) PAISCO LOVENO (BS) PALATA (CB) PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) PALAZZOLO VERCELLESE (VC) PALLARE (SV) PALMA CAMPANIA (NA) PALOMBARA SABINA (RM) PALUZZA (UD) PAOLA (CS) PARCINES 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CHAFARINAS 230 CHEGOS, ISOLE 255 CIAD 144 CILE 015 CINA, REPUBBLICA POPOLARE 016 CIPRO 101 CITTA' DEL VATICANO 093 CLIPPERTON 223 COLOMBIA 017 COMORE, ISOLE 176 CONGO 145 COOK, ISOLE 237 COREA DEL NORD 074 COREA DEL SUD 084 COSTA D'AVORIO 146 COSTARICA 019 CROAZIA 261 CUBA 020 DANIMARCA 021 DOMINICA 192 DOMINICANA, REPUBBLICA 063 DUBAI 240 ECUADOR 024 EGITTO 023 ERITREA 277 ESTONIA 257 ETIOPIA 026 FALKLAND 190 FAR OER, ISOLE 204 FIJI' ISOLE 161 FILIPPINE 027 FINLANDIA 028 FRANCIA 029 FUIJAYRAH 241 GABON 157 GAMBIA 164 GEORGIA 267 GERMANIA 094 GHANA 112 GIAMAICA 082 GIAPPONE 088 GIBILTERRA 102 GIBUTI 113 GIORDANIA 122 GOUGH 228 GRECIA 032 GRENADA 156 GROENLANDIA 200 GUADALUPA 214 GUAM 154 GUATEMALA 033 GUAYNA FRANCESE 123 GUERNSEY 201 GUINEA 137 GUINEA BISSAU 185 GUINEA EQUATORIALE 167 GUYANA 159 HAITI 034 HONDURAS 035 HONG KONG 103 INDIA 114 INDONESIA 129 IRAN 039 IRAQ 038 IRLANDA 040 ISLANDA 041 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252 ISRAELE 182 JERSEY 202 JUGOSLAVIA 043 KAMPUCHEA 135 KAZAKISTAN 269 KENIA 116 KIRGHIZISTAN 270 KIRIBATI 194 KUWAIT 126 LAOS 136 LESOTHO 089 LETTONIA 258 LIBANO 095 LIBERIA 044 LIBIA 045 LIECHTENSTEIN 090 LITUANIA 259 LUSSEMBURGO 092 MACAO 059 MADAGASCAR 104 MADEIRA 235 MALAWI 056 MALAYSIA 106 MALDIVE 127 MALI 149 MALTA 105 MAN, ISOLA 203 MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI 219 MAROCCO 107 MARSHALL, ISOLE 217 MARTINICA 213 MAURITANIA 141 MAURIZIO, ISOLA 128 MAYOTTE 226 MELILLA 231 MESSICO 046 MICRONESIA, STATI FEDERATI 215 MIDWAY, ISLANDS 177 MOLDAVIA 265 MONGOLIA 110 MONTSERRAT 208 MOZAMBICO 134 MYANMAR 083 NAMIBIA 206 NAURU 109 NEPAL 115 NICARAGUA 047 NIGER 150 NIGERIA 117 NIUE 205 NORVEGIA 048 NIOVA CALEDONIA 253 NUOVA ZELANDA 049 OLANDA 050 OMAN 163 PAKISTAN 036 PALAU, REPUBBLICA 216 PANAMA 051 PANAMA - ZONA DEL CANALE 250 PAPUA NUOVA GUINEA 186 PARAGUAY 052 PENON DE ALHUCEMAS 232 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233 PERU 053 PITCAIRN 175 POLINESIA FRANCESE 225 POLONIA 054 PORTOGALLO 055 PORTORICO 220 PRINCIPATO DI MONACO 091 QATAR 168 RAS EL KHAIMAH 242 REGNO UNITO 031 REUNION 247 ROMANIA 061 RUSSIA 262 RWANDA 151 SAHARA OCCIDENTALE 166 SAINT LUCIA 199 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222 SALOMONE, ISOLE 191 SALVADOR 064 SAMOA 131 SAN MARINO 037 SALN'ELENA 254 SAO TOME E PRINCIPE 187 SENEGAL 152 SEYCHELLES 189 SHARJAH 243 SIERRA LEONE 153 SINGAPORE 147 SIRIA 065 SLOVACCA, REPUBBLICA 276 SLOVENIA 260 SOMALIA 066 SPAGNA 067 SRI LANKA 085 ST KITTS E NEVIS 195 ST PIERRE E MIQUELON 248 ST VINCENT E GRENADINE 196 STATI UNITI D'AMERICA 069 SUDAFRICANA REPUBBLICA 078 SUDAN 070 SURINAME 124 SVEZIA 068 SVIZZERA 071 SWAZILAND 138 TAGIKISTAN 272 TAIWAN 022 TANZANIA 057 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO 180 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE 183 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245 THAILANDIA 072 TOGO 155 TOKELAU 236 TONGA 162 TRINIDAD E TOBAGO 120 TRISTAN DA CUNHA 229 TUNISIA 075 TURCHIA 076 TURKMENISTAN 273 TURKS E CAICOS 210 TUVALU 193 UCRAINA 263 UGANDA 132 UMM AL QAIWAIN 244 UNGHERIA 077 URUGUAY 080 UZBEKISTAN 271 VANUATU 121 VENEZUELA 081 VERGINI AMERICANE, ISOLE 221 VERGINI BRITANNICHE, ISOLE 249 VIETNAM 062 WAKE ISLAND 178 WALLIS E FUTUNA 218 YEMEN 042 ZAIRE 018 ZAMBIA 058 ZIMBABWE 073 ----> Vedere Modello da Pag. 37 a Pag. 46 del S.O. <---- MODELLO 740/94 REDDITI 1993 MINISTERO DELLE FINANZE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ISTRUZIONE DELLA COMPILAZIONE DEI QUADRI E, F, G, H, I, T, U, W, E DEL MODELLO K ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 1 Contributo diretto lavorativo 2 Istruzioni per la compilazione del quadro E 3 Istruzioni comuni al quadro 740/F e al quadro 740/G 4 Istruzioni per la compilazione del quadro F 5 Istruzione per la compilazione del quadro G 6 Istruzioni per la compilazione del quadro H 7 Istruzioni per la compilazione del quadro I 8 Istruzioni per la compilazione del quadro T 9 Istruzioni per la compilazione del quadro U 10 Istruzioni per la compilazione del quadro W 11 Istruzioni per la compilazione del quadro K APPENDICE ALLEGATI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G 1. Generalita' La disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art. 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' stata sostanzialmente modificata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In linea di principio, per il 1993, resta ferma l'applicazione della disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art. 11-bis, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, in base alla quale tale contributo costituisce l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di una attivita' d'impresa o dall'esercizio di un'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente. In deroga a tale disciplina l'art. 62-ter, comma 5, del predetto D.L. n. 331 del 1993, prevede che il contribuente puo' dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo purche' vengano rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3. 2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 2.1 Soggetti interessati La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art. 11-bis del decreto legge n. 384 del 1992 si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi: 1) delle persone fisiche esercenti attivita' commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; 2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire. In caso di contemporaneo svolgimento di attivita' di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalla prestazione dei servizi. Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in virtu' delle quali, nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del TUIR e ai compensi percepiti di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato. 2.2 Soggetti esclusi La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 non si applica: a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attivita', per le attivita' di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attivita', compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attivita', compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui e' cessata l'attivita'; b) nei riguardi dei contribuenti di eta' inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni; c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale; d) in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa a condizione che la stessa non si protragga per piu' di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio; e) nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda alla Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, del D.L. n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta; f) nei riguardi di coloro che svolgono attivita' di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo; g) nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attivita' di gestione immobiliare e delle societa' che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta; h) nei casi in cui il reddito d'impresa e' determinato mediante criteri forfetari, come nel caso dell'attivita' di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2, lett. b) e dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413; i) nei riguardi di coloro che svolgono attivita' consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili; l) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attivita' di: - distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; - distribuzione di carburanti e lubrificanti; - rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; - affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi, 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni. Per tali attivita' la non applicabilita' della disciplina del contributo diretto lavorativo si ritiene risulti obiettivamente provata qualora si ricavi di cui all'art. 53 del TUIR derivanti dalle attivita' stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti. In relazione alla lettera a) si precisa che ai fini del computo degli anni per i quali e' prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale e' iniziata l'attivita'. Per inizio di attivita' deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente gia' esercitate anche in precedenza. La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioe' che nel periodo d'imposta interessato il contribuente stesso abbia iniziato effettivamente una nuova attivita' diversa da quelle esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa. L'esclusione del contributo diretto lavorativo opera a condizione che si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attivita'. Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attivita' sia decorso un periodo di tempo tale da lasciar presumere che l'avviamento della attivita' non sia venuto meno. Il requisito di cui alla lettera b) si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'eta' sia compiuta nel corso del periodo d'imposta. In relazione alla lettera e) si precisa che i contribuenti che hanno presentato la domanda di esonero possono non tener conto nella dichiarazione dei redditi delle disposizioni concernenti il contributo diretto lavorativo a condizione che alla suddetta domanda sia stata allegata la documentazione asseverata attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. 23 dicembre 1992. In particolare, i predetti soggetti in attesa della decisione della Commissione possono, nella dichiarazione dei redditi, scegliere se: 1) dichiarare il reddito effettivamente risultante dalle proprie scritture contabili anche se questo risulta inferiore al contributo diretto lavorativo; 2) dichiarare un reddito non inferiore a quello risultante dall'applicazione all'importo base di 12 milioni di lire delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 18 dicembre 1992. Se la decisione della Commissione e' favorevole al contribuente l'ufficio non potra' richiedere le maggiori imposte corrispondenti al contributo diretto lavorativo. Nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito non inferiore a quello indicato al numero 2) il contribuente verra' anche escluso dall'attivita' di accertamento programmata di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 146 del 1980. Si ricorda che la decisione della Commissione provinciale ha effetto anche per il periodo d'imposta successivo a quello per il quale e' stata presentata la domanda a condizione che il contribuente attesti, nella dichiarazione dei redditi, che permangono i requisiti e le condizioni enunciati nella domanda originaria. Pertanto possono dichiarare un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo o pari a 12 milioni di lire anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che, essendo in possesso dei medesimi requisiti e condizioni, non hanno ripresentato la suddetta domanda per l'anno 1993. Per avvalersi della predetta facolta' tali contribuenti, sempre che non sia intervenuta decisione sfavorevole della Commissione entro il 31 maggio, termine ordinario per la effettuazione dei versamenti, devono, pero', attestare nella presente dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicati nella domanda originaria. Qualora venga notificata decisione sfavorevole della Commissione successivamente al 31 maggio 1994 il contribuente che in dichiarazione dei redditi non si sia adeguato al contributo diretto lavorativo, dovra' versare la maggiore imposta dovuta corrispondente alla differenza tra il contributo diretto lavorativo e il reddito imponibile dichiarato, all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per l'anno successivo. Contestualmente al versamento dell'imposta dovranno essere versati gli interessi nella misura del 12 per cento annuo. In relazione alla lettera f) si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professione. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a) per tali soggetti l'attivita' si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, sempreche', naturalmente, il contribuente eserciti l'attivita' professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo. Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo contenuta nell'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 non trova applicazione nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, di cui si dira' nel paragrafo 3. Si fa presente che la disciplina del contributo diretto lavorativo si applica anche nei confronti delle imprese familiari, delle associazioni in partecipazione e delle aziende coniugali nelle quali per il titolare operi una delle cause di esclusione sopra esaminate; in tal caso il contributo diretto lavorativo dell'impresa e' dato dalla somma del contributo diretto lavorativo attribuibile a ciascun collaboratore familiare o associato in partecipazione o dal contributo diretto lavorativo del coniuge, nei cui confronti non ricorrano ipotesi di esclusione. 2.3. Modalita' di applicazione L'art. 11-bis, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992 stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari o associati in partecipazione, l'ufficio finanziario anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalita' previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione. Pertanto, in caso di mancato adeguamento spontaneo al contributo diretto lavorativo da parte del contribuente, l'ufficio finanziario provvedera' alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo. L'ufficio provvedera' altresi' ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate. Si fa presente inoltre che gli uffici finanziari provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte al ruolo qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attivita', tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo. Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere gia' indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel "prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo" contenuto nei quadri E, F e G. Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio: - le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.; - le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attivita'; - le perdite su crediti di entita' superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attivita'; - gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario. L'asseverazione della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario, deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-bis, comma 2, terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, da: - i soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; - i direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1992. L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa e' attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonche' idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario. Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non dipendente dal false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potra' effettuare direttamente la prescritta asseverazione. 3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993. In deroga alla disciplina sopra illustrata l'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 prevede che il contribuente puo' dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che: a) l'acconto relativo alle imposte sui redditi, versato entro il mese di novembre 1993, risulti pari: a1) al 95 per cento dell'imposta - al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto - relativa al 1992; ovvero, se inferiore: a2) al 95 per cento dell'imposta - al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto - che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo. b) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1993, venga allegata apposita documentazione, che puo' anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che evidenzi l'idoneita' delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo. Le circostanze adottate dal contribuente a giustificazione del mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo non possono coincidere con quelle di cui si tiene conto nel calcolo del contributo stesso o in base alle quali si puo' richiedere l'esonero alla apposita Commissione provinciale. Nel commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett. a) da pagare per il 1993 il contribuente deve aver tenuto conto del contributo diretto lavorativo relativo all'anno 1993 risultante dall'applicazione del D.P.C.M. 18 dicembre 1992. Possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5, del piu' volte citato D.L. n. 331 del 1993 anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dall'applicazione del contributo diretto lavorativo alla apposita Commissione Provinciale. Qualora il contribuente abbia presentato domanda di esonero alla apposita Commissione Provinciale per il 1992 e quest'ultima non si sia pronunciata prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa a tale anno, la condizione di cui alla lettera a1) si intende rispettata se e' stato versato il 95 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione presentata per il 1992, anche se nella stessa il contribuente non si e' adeguato al contributo diretto lavorativo. Al riguardo va osservato che l'acconto cosi' determinato e' da ritenersi congruo anche nel caso in cui la Commissione Provinciale, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si sia pronunciata sfavorevolmente sulla domanda di esonero presentata dal contribuente. Nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano commisurato l'acconto al 95 per cento delle imposte che presumevano dovute in base alla dichiarazione da presentare per il 1993 va invece tenuto presente che il reddito di impresa o quello derivante dall'esercizio di arti o professioni doveva essere computato in misura pari al contributo diretto lavorativo se: - la domanda di esonero viene respinta dalla Commissione provinciale; - per il 1993 non si e' provveduto ad attestare in dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno motivato la presentazione della domanda di esonero per l'anno 1992; - per 1993 sono variati i requisiti e le condizioni e non e' stata presentata una nuova domanda di esonero; L'idoneita' di cui alla lett. b) deve essere dichiarata anche in calce alla documentazione, da: - i soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; - i direttori tecnici dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge n. 413 del 1991. Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati a dichiarare la idoneita' delle predette circostanze lo stesso potra' effettuare direttamente la predetta dichiarazione. Si ricorda che qualora vengano rese dichiarazioni manifestatamente infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e ai contribuenti le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura massima, pari al doppio dell'imposta evasa. L'Amministrazione finanziaria nel caso in cui ritenga insufficienti le suddette giustificazioni procede, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul solo contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art. 62-ter, commi 1, 2 e 3 del citato D.L. 331 del 1993. Tale accertamento induttivo puo' essere effettuato anche utilizzando la procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Si ricorda che nella eventuale successiva fase contenziosa avverso tale avviso di accertamento non potranno essere fatte valere motivazioni non addotte in sede di dichiarazione dei redditi per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo. In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento. - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei quadri E, F e G, si puo' utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali e' fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992. Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi. In caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di aziende coniugali non gestite in forma societaria, nella colonna relativa al "titolare" vanno indicati i dati concernenti il titolare della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati i dati concernenti ciascun collaboratore familiare o associato che non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge. Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella A, riferito all'attivita' svolta. Per i collaboratori familiari, il coniuge e gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la meta' di tale importo. Nel caso in cui il contribuente svolga piu' attivita' (con distinta annotazione dei ricavi o compensi derivanti da ciascuna attivita') per ognuna delle quali e' previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno schema per ciascuna attivita', indicando, al rigo 28, la percentuale dei ricavi o compensi della attivita' cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi e/o compensi relativi a tutte le attivita' soggette al contributo diretto lavorativo. Qualora siano esercitate piu' attivita' di impresa ovvero piu' arti e professioni il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte e professione e' pari alla somma degli importi indicati al rigo 29 di ciascuno schema di calcolo. Qualora, invece, siano esercitate una o piu' attivita' di impresa e una o piu' attivita' artistiche e professionali, nel quadro della dichiarazione dei redditi relativa al reddito di impresa deve essere indicato il contributo risultante dal rigo 29 degli schemi di calcolo concernenti le attivita' d'impresa, mentre nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo va indicato il contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo 29 degli schemi di calcolo concernenti le attivita' artistiche e professionali. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi delle diverse attivita' esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attivita' per la quale nella tabella A e' previsto l'importo piu' elevato. Si ricorda che le professioni e le attivita' per le quali e' richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D.M. 18 febbraio 1993 (vedere in appendice del quadro E, voce "Contributo diretto lavorativo", categoria V). Al rigo 2 deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attivita' (art. 3, comma 1), rilevabile dalla Tabella B. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate. Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo ur- bane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992. Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attivita' di pesca, nonche' le altre attivita' svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini. Al rigo 3 deve essere indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del contribuente (art. 3, comma 2) rilevabile dalla tabella D. Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attivita', si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali e' esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo ed a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2: a) Attivita' relative alla Categoria I: - esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio; - riduzione pari allo 0,70 per il 3 e 4 periodo d'imposta; - riduzione pari allo 0,80 per il 5 e 6 periodo d'imposta. b) Attivita' relative alla Categoria II: - esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attivita'; - nessuna riduzione. c) Attivita' relative alle Categorie II e IV: - esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio; - riduzione pari allo 0,70 per il 4 e 5 periodo d'imposta, se l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente; - riduzione pari allo 0,80 per il 6, 7, 8 e 9 periodo d'imposta, se l'attivita' esercitata con non piu' di un dipendente. d) Attivita' relative alla Categoria V: - esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attivita'; - riduzione pari allo 0,70 per il 2 e 3 periodo d'imposta, se l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente; - riduzione pari allo 0,80 per il 4, 5, 6 e 7 periodo d'imposta, se l'attivita' e' esercitata con non piu' di un dipendente. Al rigo 4 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo "corretto" ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3. Al rigo 5 deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attivita', pari a 312 giorni se si tratta di attivita' che riguarda l'intero anno. Al rigo 6 deve essere indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e professione. Al riguardo si precisa che: - il numero delle giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti e' quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993; - il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale puo' essere desunto dal modello 01M relativo al 1993; - il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993. Si ricorda inoltre che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la meta'. Al rigo 7 deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata, sulla base delle giornate di lavoro indi- cate al precedente rigo 6 (art. 3, comma 3). In pratica occorre effettuare il seguente calcolo: rigo 7 = (rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 - rigo 5): rigo 5 x 0,05. Si precisa che, qualora la differenza tra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero. Al rigo 8 deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attivita', in quanto nell'ipotesi di attivita' limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attivita' il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' stessa (art. 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attivita' per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attivita' deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente, che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi. Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attivita' non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righi da 10 a 19. Al rigo 9 deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righi 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attivita' indicato al rigo 8. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo. rigo 9 = ((rigo 4 + rigo 7) : rigo : x rigo 8. Ai righi 10, 12 e 14 deve essere indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali e' stata svolta, contemporaneamente all'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo, una attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attivita' produttiva di reddito agrario (rigo 14). Ai righi 11, 13 e 15 deve essere indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attivita' soggetta a contributo diretto lavorativo e di: a) attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11); b) attivita' produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13); c) attivita' produttiva di reddito agrario (rigo 15). Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attivita' di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attivita'. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli: rigo 11 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 10 x 0,50; rigo 13 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 12 x 0,30; rigo 15 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 14 x 0,50. Al rigo 16 deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attivita' non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle gia' considerate nei precedenti righi. Al rigo 17 deve essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui al rigo precedente. Al rigo 18 deve essere indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attivita' di cui al rigo 16; tale importo e' pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attivita'. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo: rigo 18 = (rigo 9 : rigo 8) x 16 x 0,50. Al rigo 19 deve essere riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attivita' all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attivita' stesse secondo il seguente calcolo: rigo 19 = (rigo 17 : rigo 5) x rigo 16. Al rigo 20 deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti righi 11, 13, 15 e 19. Al rigo 21 deve essere indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9. Al rigo 22 deve essere riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21. Al rigo 23 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22 ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attivita' limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attivita'. Al rigo 24 qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato in partecipazione o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o piu' societa' o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attivita' per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale puo' essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalita': a) proporzionalmente al numero delle attivita' esercitate; b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito. Ai righi 25 e 26 deve essere indicato, rispettivamene, il contributo diretto lavorativo riferibile al titolare ovvero ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o all'associato in partecipazione. Al rigo 27 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma del contributo diretto lavorativo indicato nella prima colonna del rigo 25 e dei contributi diretti lavorativi indicati al rigo 26 nelle colonne seconda, terza, quarta e quinta. Al rigo 28 in caso di contemporaneo esercizio di piu' attivita' soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, deve essere indicata la percentuale di ricavi o compensi riferibili all'attivita' rispetto all'ammontare totale di ricavi o compensi imputabili a tutte le attivita' soggette a contributo diretto lavorativo svolte dal contribuente. Al rigo 29 deve essere indicato il contributo diretto lavorativo ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 27 per la percentuale indicata al rigo 28. ----> Vedere Schema a Pag. 52 del S.O. <---- | TABELLA A - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO | | | | CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI | | | | ATTIVITA'| | IMPORTO | | | | | | 11 | agricoltura (1) | 21.000.000 | | | | | | 12 | produzione di beni | 24.500.000 | | | | | | 13 | produzione di servizi (2) | 21.000.000 | | | | | | 14 | commercio | 24.000.000 | | | | | | 15 | trasporti | 27.500.00 | | | | | | 16 | altre attivita' | 23.500.000 | | | | | | 19 | contribuenti che chiedono l'applicazione | | | | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,| | | | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 | | | | del 1992 | 12.000.000 | | | | | | CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI | | | 21 | agricoltura (1) | 25.500.000 | | | | | | 22 | produzione di beni | 30.000.000 | | | | | | 23 | produzione di servizi (2) | 26.000.000 | | | | | | 24 | commercio | 29.000.000 | | | | | | 25 | trasporti | 31.000.000 | | | | | | 26 | altre attivita' | 28.500.000 | | | | | | CATEGORIA III | | | | | 31 | Professioni per lo svolgimento delle | | | | quali e' richiesto il diploma anche se e' | | | | previsto l'esame di abilitazione, ed | | | | altre che non richiedono titolo di studio | 32.000.000 | | | | | | 39 | contribuenti che chiedono l'applicazione | | | | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,| | | | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 | | | | del 1992 | 12.000.000 | | | | | | CATEGORIA IV | | | | 41 | Professioni per lo svolgimento delle | | | | quali e' richiesta la laurea anche se e' | | | | previsto l'esame di abilitazione | 40.000.000 | | | | | | 49 | contribuenti che chiedono l'applicazione | | | | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,| | | | comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 384 | | | | del 1992 | 12.000.000 | | | | | | CATEGORIA V | | | | 51 | Professioni e attivita' per le quali e' | | | | richiesta una particolare specializzazione| | | | e/o attrezzatura (3) | 50.000.000 | | | | | | 59 | contribuenti che chiedono l'applicazione | | | | delle disposizioni di cui all'art. 11-bis,| | | | comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 | | | | del 1992 | 12.000.000 | | | | | | | | NOTE: | | (1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attivita' | | agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui | | all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi. | | (2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese| | aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del | | Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992. | | (3) Le professioni e le attivita' per le quali e' richiesta una | | particolare specializzazione e/o attrezzature sono state | | individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio| | 1993. | | | MODELLO 740/94 REDDITI 1993 MINISTERO DELLE FINANZE DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ISTRUZIONE DELLA COMPILAZIONE CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E - GENERALITA' Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina e' contenuta negli art. 49 e 50 del Tuir. Esso e' stato predisposto tenendo anche conto delle modifiche normative introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal D.L. 30 dicembre, n. 557, in base alle quali e' stata stabilita: - la indeducibilita' delle rendite catastali relative agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni posseduti a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale; | TABELLA B - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI | | SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (*) | | | | CODICE | | COEFFICIENTE | | | | | | B1 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione inferiore a 5.000 abitanti | | | | (situate in qualunque regione) | 0,60 | | | | | | B2 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 | | | | abitanti e situati nelle regioni indicate | | | | nella Tabella C ed attivita' di commercio | | | | ambulante svolta nelle predette regioni | 0,70 | | | | | | B3 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 | | | | abitanti e situati nelle regioni indicate | | | | nella Tabella C | 0,80 | | | | | | B4 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 | | | | abitanti e situati in regioni diverse da | | | | quelle indicate in Tabella C e attivita' | | | | di commercio ambulante nelle predette | | | | regioni | 0,80 | | | | | | B5 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione superiore a 100.000 abitanti | | | | e situati nelle regioni indicate nella | | | | Tabella C | 0,90 | | | | | | B6 | Per attivita' svolte in comuni con | | | | popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 | | | | abitanti situati in regioni diverse da | | | | quelle indicate nella Tabella C | 0,90 | | | | | | (*) In presenza di attivita' svolte in piu' comuni e/o regioni in | | relazione ai quali risultano applicabili 2 o piu' coefficienti va | | applicato il coefficiente piu' elevato. | | | | TABELLA C - TABELLA DELLE REGIONI | | | | - ABRUZZO | | | | - BASILICATA | | | | - CALABRIA | | | | - CAMPANIA | | | | - MOLISE | | | | - PUGLIA | | | | - SARDEGNA | | | | - SICILIA | | | | - UMBRIA | | | | TABELLA D - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive | | dei contribuenti per le attivita' relative alla I categoria e per | | le attivita' relative alla III, IV e V categoria della tabella A | | se esercitate con non piu' di un dipendente (*) | | | | CODICE | | COEFFICIENTE | | | | | | D1 | Contribuente con piu' di 65 anni o meno | | | | di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui | | | | svolga una attivita' professionale per la | | | | quale e' prevista la laurea) (**) | 0,80 | | | | | | D2 | Contribuente con piu' di 70 anni (**) | 0,50 | | | | | | D3 | Contribuente affetto da invalidita' | | | | rilevante ai fini della attivita' svolta, | | | | che comporti una riduzione della capacita'| | | | lavorativa superiore al 40 % | 0,50 |