101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le
piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15
milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di
manutenzione.
102. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta
devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla
fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel
quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica
il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a
quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta
e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il
costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in
locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' versato entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi
dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
previsti dalla legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e' concessa nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo
regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il
predetto importo e' corrispondentemente iscritto in apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro
annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie
imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento
nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e
Competitivita' 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in
cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono
annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le
amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della
conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle
risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi' anticipate
vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione
europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi
e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle
corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a
seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla
ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal
fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati
alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al
sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati
relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di
intervento.
110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' determinato l'ammontare delle risorse
disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed e'
disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero
contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di
lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime
condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la
durata temporale e l'entita' dell'esonero e comunque assicurando una
maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo
importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione
delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109,
la cui efficacia e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi
di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo»
sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per
cento»;
d) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti
commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' sostituito dal seguente:
«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)
=====================================================================
|Pro- | | Codici | | |
|gres-| | attivita' |Valore soglia dei| |
|sivo |Gruppo di settore| ATECO 2007 | ricavi/compensi |Redditivita'|
+=====+=================+============+=================+============+
| |Industrie | | | |
| |alimentari e | | | |
| 1 |delle bevande |(10-11) | 45.000| 40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| | |45- (da 46.2| | |
| |Commercio |a 46.9) - | | |
| |all'ingrosso e al|(da 47.1 a | | |
| 2 |dettaglio |47.7)-47.9 | 50.000| 40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Commercio | | | |
| |ambulante di | | | |
| |prodotti | | | |
| |alimentari e | | | |
| 3 |bevande |47.81 | 40.000| 40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Commercio | | | |
| |ambulante di |47.82 - | | |
| 4 |altri prodotti |47.89 | 30.000| 54%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Costruzioni e | | | |
| |attivita' |(41 - 42 - | | |
| 5 |immobiliari |43) - (68) | 25.000| 86%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Intermediari del | | | |
| 6 |commercio |46.1 | 25.000| 62%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Attivita' dei | | | |
| |servizi di | | | |
| |alloggio e di | | | |
| 7 |ristorazione |(55-56) | 50.000| 40%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| |Attivita' | | | |
| |professionali, | | | |
| |scientifiche, |(64 - 65 - | | |
| |tecniche, |66) - (69 - | | |
| |sanitarie, di |70 - 71 - 72| | |
| |istruzione, |- 73 - 74 - | | |
| |servizi |75) - (85) -| | |
| |finanziari ed |(86 - 87 - | | |
| 8 |assicurativi |88) | 30.000| 78%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
| | |(01 - 02 - | | |
| | |03)- (05 - | | |
| | |06 - 07 - 08| | |
| | |- 09) - (12 | | |
| | |- 13 - 14 - | | |
| | |15 - 16 - 17| | |
| | |- 18 - 19 - | | |
| | |20 - 21 - 22| | |
| | |- 23 - 24 - | | |
| | |25 - 26 - 27| | |
| | |- 28 - 29 - | | |
| | |30 - 31 - 32| | |
| | |- 33) - (35)| | |
| | |- (36 - 37 -| | |
| | |38 - 39) - | | |
| | |(49 - 50 - | | |
| | |51 - 52 - | | |
| | |53) - (58 - | | |
| | |59 - 60 - 61| | |
| | |- 62 - 63) -| | |
| | |(77 - 78 - | | |
| | |79 - 80 - 81| | |
| | |- 82) - (84)| | |
| | |- (90 -91 - | | |
| | |92 - 93) - | | |
| | |(94 - 95 - | | |
| |Altre attivita' |96) -(97 - | | |
| 9 |economiche |98) - (99) | 30.000| 67%|
+-----+-----------------+------------+-----------------+------------+
».
113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si
applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti
che nel 2015 hanno iniziato una nuova attivita', avvalendosi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n.
190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla
lettera c) del comma 111.
114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma
autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile
2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo
50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
115. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le
disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che
tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto,
alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°
ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che
hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa'
semplici.
116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve
in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei
beni ai soci e quelle delle societa' che si trasformano sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
117. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto
delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere
determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo
periodo, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate va aumentato della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei
soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,
secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da
115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
120. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16
giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
121. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il
31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8
per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il
relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.
122. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti
clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione
per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.
123. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le
parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di
euro 2.500 e di euro 1.250».
124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015.
125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta
nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni
con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione
all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per
l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del
reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita'
svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i
parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario
nazionale».
126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - 1. Le
disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo
il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo
stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo
21, comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una
procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo
di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo
67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al
comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato
l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di
procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4,
il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la
disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o
committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel
registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente
o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a
esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la
facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a
quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il
cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle
proprie obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata,
ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai
cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo
17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la
disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva
individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale
di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso
il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal
verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la
mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilita' di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la
vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di
interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita'».
127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario
o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal
comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo
precedente.
128. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo la lettera a-ter) e' inserita la seguente:
«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e'
tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter
del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al
periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2016 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel
citato comma 7-bis, e' adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la
denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni.
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,
vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo
precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al
contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,
possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al
periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria
volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta
elettronica certificata del professionista che lo assiste. La
notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il
gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette
all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione
temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i
termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di
avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del
servizio di posta elettronica certificata del professionista
trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del
professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di
posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente.
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa
impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i
contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015,
sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano
di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto
legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle
imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano
il versamento della prima delle rate scadute.
135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei
dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa
quietanza all'ufficio competente affinche' lo stesso proceda alla
sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorche'
rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti
effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle
analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo
sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori
all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.
137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e' stato
riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due
rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono
essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e' richiesta
dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la
stessa non puo' essere concessa limitatamente agli importi che ne
costituiscono oggetto.
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario
derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei
confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in
tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di
pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire
esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela
del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di
opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello
stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal
notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale
del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di
liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal
Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28
febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio
nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o
autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le
competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia
all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente
accertamento».
142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
b) all'articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalita', termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno
750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese.
147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche di applicazione del
presente comma ed e' disposta la contestuale soppressione di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.
148. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell'ingegno»
sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
b) dopo il comma 42-bis e' inserito il seguente:
«42-ter. Qualora piu' beni tra quelli di cui al comma 39,
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un
solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a
42-bis».
149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi
2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o
cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi
sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi
prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre
2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e alle
condizioni di cui ai commi 150 e 151.
150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari
potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le
modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno
seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora
questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°
gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e'
antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e'
subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in
esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.
151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle
disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello
sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per
l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico
attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e
il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri
elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del
regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno
2014.
152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100.
153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'
presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta
in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e
dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui
all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e'
imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate
direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello
di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche».
154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al
comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma.
155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di
versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni,
nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte
le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facolta' di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.
158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione
coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto
disposto dal precedente periodo.
159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da
152 a 158:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese
elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato
istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai
sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per
cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai
fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento
televisivo in favore di soggetti di eta' pari o superiore a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo
di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma
restando l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche
finalita' sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette
somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero
dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di
cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono
esserlo in quello successivo.
161. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel
settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni
vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti:
a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione
dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale;
b) individuare idonee modalita' di ristoro di eventuali spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali
assegnatari della suddetta banda;
c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita' su
reti a banda ultraveloci.
166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica nonche' la ripartizione di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con uno o
piu' successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri
per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo una capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits su un
multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del
territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della
popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza
oneri per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016.
168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facolta' delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.
169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche tecniche
ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda
700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello
spettro, e' costituito un apposito Fondo per il riassetto dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'.
170. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV,
capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha
emesso gli strumenti.
171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170, i maggiori o
minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite
fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.
172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in
modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e
obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di
meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita'
trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche
alle annualita' per le quali i contributi dovuti non sono stati
determinati.
174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti
amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di
autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete
televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di
frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8
milioni.
175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente
importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
177. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal
primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni
di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a
lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di
lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di
impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8
milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
180. L'esonero contributivo di cui al comma 179 e' riconosciuto
dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei
limiti della durata e della misura che residua computando, a tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di
reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di
cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative delle previsioni
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo
non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12,
dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale».
191. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344
milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020,
310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022.
192. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in
coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma
contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni
istituzionali.
193. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 192
concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei
programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale» e «Legalita'», nonche' dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/ 2015
del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle
rispettive Autorita' di gestione con gli obiettivi dei predetti
programmi.
194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali, gli enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche azioni rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata nei
procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di
applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai
soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
continuita' del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno
agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela
della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011.
196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione,
sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate
alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma
195;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera
a).
197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati
avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi
difficolta' di accesso al credito.
198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al
comma 197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di
sequestro.
199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e medie imprese che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da
parte di altre aziende debitrici.
200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).