STATUTO DEL PARTITO POSSIBILE Art. 1. Sede e simbolo 1. E' costituita l'associazione POSSIBILE, partito politico che intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. 2. Possibile ha sede legale in Torino, via Giambattista Balbis, 13. Il Comitato organizzativo puo' deliberare il trasferimento della sede legale e l'apertura di sedi nazionali ulteriori rispetto alla sede legale. 3. L'Associazione e' titolare del nome e del simbolo di Possibile, regolarmente depositato, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto. 4. Il simbolo di Possibile e' rappresentato dal simbolo matematico dell'uguale (=), composto da due bande parallele di colore bianco, inserito in un cerchio di colore lampone nella parte inferiore del quale reca in carattere maiuscolo la parola "POSSIBILE". Art. 2. Principi fondamentali 1. Possibile e' una libera associazione di persone per concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all'art. 49 della Costituzione. 2. I principi fondanti di Possibile sono quelli della Costituzione repubblicana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel rispetto e per la promozione di tali principi Possibile si riconosce nel Patto Repubblicano come carta fondamentale sottoscritta da tutti i suoi appartenenti al momento dell'iscrizione. 3. In particolare l'Associazione promuove i valori della democrazia e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza e della concorrenza, della laicita' e dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica. 4. Possibile riconosce e promuove il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e nel conflitto tra diverse opzioni politiche. Rivendica l'impegno nel consentire agli elettori la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate. 5. Possibile si impegna nel riconoscimento, l'affermazione, la promozione e la tutela dei doveri, dei diritti e delle liberta' delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, secondo valori progressisti. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle liberta' individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialita' e partecipazione. 6. Possibile ritiene che la partecipazione delle persone sia tanto piu' libera e autentica quanto piu' e' informata e consapevole, e pertanto si impegna con tutti gli strumenti a promuovere un'adeguata formazione e informazione. Art. 3. Iscrizione 1. Chiunque condivida i principi e gli obiettivi di Possibile puo' iscriversi tramite form appositi presenti sul sito stesso dell'Associazione, www.possibile.com, versando la quota indicata. 2. L'iscrizione puo' essere perfezionata individualmente o attraverso il comitato al quale chi si iscrive decide contestualmente di aderire. 3. L'iscrizione e' oggetto di una valutazione di non manifesta inammissibilita' per palese conflitto con i principi fondamentali del partito da parte del Comitato organizzativo, che a tal fine puo' domandare chiarimenti all'interessato ed eventualmente chiedere un parere preventivo al Comitato di garanzia. Il parere negativo, approvato in ogni caso a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere motivato in modo circostanziato. 4. In ogni caso, ove l'iscrizione sia rifiutata, l'interessato puo' ricorrere, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto diniego, al Comitato di garanzia. Quest'ultimo decide, sentito l'interessato e un rappresentante del Comitato organizzativo, nei successivi sessanta giorni, secondo le norme contenute in un apposito regolamento. 5. L'iscritto gode dei diritti ed e' tenuto all'adempimento dei doveri previsti dal presente Statuto e dai regolamenti che disciplinano la vita del partito. Avverso la ritenuta violazione dei propri diritti o per contestare l'adempimento dei propri doveri ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Comitato di garanzia. Art. 4. Comitati 1. Possibile ha una struttura federale basata sui Comitati. 2. Ciascun iscritto afferisce a un Comitato e a non piu' di uno. La scelta del Comitato al quale afferire e' rimessa all'iscritto, che la compie con l'atto stesso dell'iscrizione. 3. L'iscrizione puo' avvenire anche congiuntamente da parte di almeno dieci persone che possono in tal caso dare luogo, contestualmente alla loro iscrizione, alla creazione di un comitato, scegliendone il nome. 4. Ciascun comitato e' composto da un numero di iscritti compreso tra dieci e cinquanta. Il Comitato organizzativo puo' autorizzare, in via transitoria, la presenza di un numero di componenti del comitato inferiore a dieci o superiore a cinquanta, purche' siano in ogni caso salvaguardate le esigenze di collegialita' e di funzionalita'. 5. I Comitati si costituiscono su base territoriale. In ogni caso, e' ammessa la presenza di piu' comitati che fanno riferimento, in tutto o in parte, al medesimo territorio, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3. 6. Il nome potra' essere successivamente modificato a seguito di votazione da parte del comitato stesso. 7. Successivamente all'avvenuta iscrizione, il Comitato elegge un portavoce, o due portavoce purche' di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non puo' essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a diciotto. I portavoce sono rieleggibili una sola volta consecutiva e non possono in ogni caso ricoprire la carica per piu' di ventiquattro mesi consecutivi. In ogni caso, nella successione nella funzione di portavoce ciascun Comitato promuove l'equilibrio di genere. 8. Il nome del portavoce o dei portavoce e' comunicato al Comitato organizzativo immediatamente dopo l'avvenuta elezione. 9. I portavoce coordinano l'attivita' del Comitato e svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale. Non puo' assumere la funzione di portavoce di un Comitato ne' il Segretario ne' un componente del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo o del Comitato di garanzia. 10. I Comitati che insistono in una stessa comunita', o in un'area definita, sono tenuti a coordinarsi con le modalita' che riterranno piu' democratiche ed efficienti. Ciascun portavoce puo' chiedere anche la collaborazione del Comitato organizzativo per favorire il suddetto coordinamento. 11. I portavoce possono delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Comitato. Quando la delega determina l'esercizio di diritti previsti dal presente Statuto essa deve essere approvata dal Comitato ed essere comunicata al Comitato organizzativo. Art. 5. Diritti e doveri degli iscritti 1. Chiunque si iscriva a Possibile sottoscrive con lo stesso atto il Patto repubblicano, impegnandosi a rispettare e promuovere i principi ivi stabiliti, nonche' a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti che gli organi competenti approveranno per regolare la vita associativa e la partecipazione alla discussione e ai procedimenti decisionali. 2. L'iscritto promuove le adesioni a Possibile, sostiene le sue campagne e partecipa attivamente alle sue iniziative. 3. L'iscritto partecipa a tutti i procedimenti decisionali, individualmente o attraverso il Comitato. La partecipazione e' favorita anche attraverso l'utilizzo della piattaforma deliberativa online. La piattaforma puo' essere aperta anche alla partecipazione dei non iscritti secondo le condizioni stabilite nel regolamento di funzionamento della stessa. 4. La partecipazione e' valorizzata e garantita anche attraverso il ricorso a referendum interni, tra gli iscritti, con eventuale estensione anche ai non iscritti, secondo le norme che saranno stabilite in apposito Regolamento, che potra' prevedere ulteriori forme di partecipazione conformi ai principi di cui al presente Statuto. 5. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea ad altri partiti politici. 6. L'Associazione, attraverso i propri organi nazionali, i Comitati e gli iscritti, promuove l'adesione alla propria rete di associazioni, reti civiche e altri soggetti gia' esistenti, le cui finalita' siano compatibili con i valori fondativi di Possibile, i quali mantengono la propria autonomia ma sottoscrivono il Patto Repubblicano e si dichiarano interessati a promuovere iniziative e campagne comuni. 7. Il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e' garantito dal Comitato di garanzia che giudica sulle eventuali contestazioni in merito. Art. 6. Organi nazionali 1. Gli organi nazionali di Possibile sono: a. gli Stati generali; b. il Segretario; c. il Comitato scientifico; d. il Comitato organizzativo; e. il Comitato di garanzia. Art. 7. Gli Stati generali 1. Gli Stati generali determinano, con il Segretario, l'indirizzo politico di Possibile. Essi sono composti da tutti gli iscritti o da loro delegati secondo quanto stabilito nel suo Regolamento, approvato mediante procedura telematica da tutti gli iscritti. La composizione per delegati prevede l'elezione di questi ultimi nell'ambito di ciascun comitato, che li elegge in proporzione alla propria consistenza, in ogni caso in numero non inferiore a tre, in modo che siano rappresentate le minoranze, ove presenti. 2. Il medesimo Regolamento disciplina le forme di elezione del suo Presidente e l'organizzazione e il funzionamento degli Stati generali stessi. Essi deliberano in ogni caso a maggioranza dei votanti, salvo che lo Statuto o il loro Regolamento stabiliscano diversamente. 3. Gli Stati generali eleggono il Segretario e gli altri organi nazionali dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto. 4. Gli Stati generali esprimono l'indirizzo politico del partito attraverso il lavoro dei Comitati, discutendo e votando mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal Regolamento adottato dagli stessi. 5. Gli Stati generali sono convocati dal suo Presidente almeno due volte ogni semestre, anche mediante riunione telematica attraverso la piattaforma deliberativa on line. In ogni caso a tutti gli iscritti, individualmente o attraverso il Comitato del quale fanno parte, e' assicurata la piu' ampia partecipazione a tutti i procedimenti decisionali. 6. Gli Stati generali sono altresi' convocati su richiesta del Segretario, anche su impulso del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo, nonche' su richiesta presentata da almeno il 6% dei Comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti. Art. 8. Il Segretario 1. Il Segretario e' eletto per un periodo di tre anni dagli Stati Generali, con voto personale, uguale, libero e segreto espresso da parte di ciascun iscritto. Puo' essere rieletto per una sola volta consecutiva. 2. Puo' candidarsi a Segretario qualunque iscritto a Possibile eleggibile alla Camera dei deputati. La candidatura deve essere presentata con il sostegno di almeno il 6% dei comitati che rappresentino almeno il 3% degli iscritti. 3. Il Segretario e' il legale rappresentante dell'Associazione e in quanto tale titolare del simbolo di cui all'art. 1. 4. Il Segretario esprime al massimo livello l'indirizzo politico dell'Associazione, sulla base delle indicazioni degli Stati generali, espresse anche in forma telematica sulla base dell'attivita' dei Comitati, e del lavoro di supporto del Comitato scientifico e/o del Comitato organizzativo. 5. Il Segretario decide dell'utilizzo del simbolo nelle competizioni elettorali. 6. Il Segretario puo' presentare le proprie dimissioni agli Stati generali, che deliberano entro i successivi sette giorni. Nel caso in cui esse siano respinte dalla maggioranza dei votanti, il Segretario puo' ripresentarle nei successivi sette giorni e le stesse sono cosi' da considerare come definitive e irrevocabili. 7. Nel caso in cui la carica di Segretario si renda vacante, il Comitato organizzativo indice senza indugio il Congresso che deve concludersi in ogni caso entro e non oltre i successivi settanta giorni. Fino alla conclusione del Congresso con la proclamazione dei risultati relativi alla elezione del nuovo Segretario e degli organi a questo collegati, il coordinatore del Comitato organizzativo e' il legale rappresentante di Possibile, mentre il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo rimangono in carica per l'espletamento delle funzioni necessarie e la eventuale conclusione delle questioni avviate. Art. 9. Il Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' organo esecutivo e di consulenza tecnica, composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici. 2. I componenti del Comitato scientifico sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di una lista collegata a un candidato alla carica di Segretario. La durata della loro carica e' la stessa di quella del Segretario. 3. Sono eleggibili come membri del Comitato scientifico tutti gli iscritti che abbiano conseguito una rilevante specializzazione in un settore scientifico, comprovabile attraverso titoli accademici o comunque attraverso una documentata e continuativa attivita' professionale che ha portato a pubblici riconoscimenti e a un notorio apprezzamento o attraverso una rilevante e continuativa attivita' pubblicistica nel settore o attraverso rilevanti esperienze di consulenza tecnica presso istituzioni o organismi pubblici. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, e' assicurato l'equilibrio di genere. 5. Il Comitato scientifico assiste gli Stati generali e il Segretario nell'elaborazione e nell'approfondimento della proposta politica di Possibile, su cui sono costruite le diverse iniziative e campagne, procedendo attraverso la discussione sui temi, la raccolta di contributi e la promozione di consultazioni specifiche, facendo emergere tutte le competenze necessarie e realizzando la necessaria sintesi. 6. A tal fine il Comitato scientifico si coordina con i rappresentanti istituzionali di Possibile, a partire dai parlamentari che possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori. 7. Quando sia necessario per assicurare il coordinamento con aspetti organizzativi, il Comitato scientifico puo' altresi' invitare a partecipare ai propri lavori uno o piu' componenti del Comitato organizzativo. 8. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti e organizza i propri lavori secondo modalita' dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialita'. Elegge un coordinatore scientifico e/o un segretario. 9. Sussiste incompatibilita' tra l'appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato scientifico non possono altresi' fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato organizzativo. Tra i membri del Comitato scientifico non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al secondo grado. Art. 10. Il Comitato organizzativo 1. Il Comitato organizzativo e' organo esecutivo, composto da un numero di persone non inferiore a nove e non superiore a dodici. 2. I componenti del Comitato organizzativo sono eletti dagli Stati Generali, secondo le norme fissate nel relativo regolamento, sulla base di una lista collegata a un candidato alla carica di Segretario. La durata della loro carica e' la stessa di quella del Segretario. 3. E' assicurato l'equilibrio tra i generi. 4. Il Comitato organizzativo assiste il Segretario nella gestione del partito e in particolare si occupa di: a. gestire il tesseramento, approvare l'iscrizione dei singoli, la creazione dei comitati e l'assegnazione degli iscritti agli stessi; b. approvare l'utilizzo del nome e del simbolo di Possibile per iniziative o su strumenti di comunicazione di carattere locale o nazionale; c. amministrare il database, il sito, e gli strumenti tecnici dell'Associazione; d. promuovere e coordinare, sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico, le campagne dell'Associazione e procedere al successivo coordinamento delle stesse; e. gestire la comunicazione, creando contenuti ad hoc, amministrando i canali web, stimolando e sollecitando la partecipazione della comunita' dei tesserati e degli iscritti al database; f. organizzare gli eventi nazionali; g. curare la raccolta fondi e la tesoreria, e presentare un rendiconto trasparente della situazione finanziaria; h. gestire gli adempimenti amministrativi. 5. Il comitato organizzativo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, puo' disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dei comitati: a. scioglimento: quando sia riscontrata una grave o reiterata violazione dei principi del Patto repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto o sia accertata la mancata ottemperanza, entro il termine previsto, alla espressa diffida, da parte dello stesso Comitato organizzativo, a porre fine a una grave violazione di altre norme statutarie; b. sospensione: nel caso in cui sia riscontrata una violazione dei principi del Patto repubblicano o delle norme del presente Statuto; c. commissariamento: nel caso in cui sia stata deliberata la sospensione o comunque in caso di gravi contrasti interni che impediscono la operativita' del comitato stesso. Avverso tali misure il Comitato, in presenza della maggioranza degli iscritti, puo' deliberare, a maggioranza dei presenti, di proporre ricorso al Comitato di garanzia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di scioglimento diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non e' stato presentato ricorso. Se e' stato presentato ricorso, lo scioglimento diverra' definitivo soltanto a seguito dell'eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. In attesa che la decisione di scioglimento diventi eventualmente definitiva l'attivita' del comitato e' sospesa e puo' dare luogo alla nomina di un commissario ai sensi della lettera c. 6. Il comitato organizzativo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, puo' disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dell'iscritto: a. espulsione: - nei casi di grave o reiterata violazione del Patto Repubblicano e dei principi fondamentali di cui al presente Statuto; - nel caso in cui l'iscritto a Possibile sia riscontrato appartenere anche ad altro partito o movimento politico e, nonostante l'invito a optare, non vi abbia proceduto nei successivi trenta giorni; - nei casi individuati dal Codice etico; b. sospensione: - nei casi in cui, essendo in corso un procedimento che potrebbe portare all'espulsione, risultino comunque chiari elementi in base ai quali e' presumibile che la violazione vi sia stata; - nei casi di violazione del Patto Repubblicano o dei principi fondamentali di cui al presente Statuto che non assumano una gravita' tale da dare luogo all'espulsione; - nei casi individuati dal Codice etico; c. censura: - nei casi di prolungata e ingiustificata inattivita' rispetto alle campagne e iniziative del partito; - nei casi individuati dal Codice etico. Avverso tali misure l'interessato puo' proporre ricorso al Comitato di garanzia, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione di espulsione diviene in ogni caso definitiva soltanto se, alla scadenza del termine di sessanta giorni, non e' stato presentato ricorso. Se e' stato presentato ricorso, l'espulsione diverra' definitiva soltanto a seguito dell'eventuale rigetto dello stesso da parte del Comitato di garanzia. 7. Il Comitato organizzativo, accertato, anche a seguito degli opportuni contatti con l'iscritto, il mancato rinnovo dell'iscrizione nei quattro mesi successivi alla scadenza prevista, nonostante almeno una comunicazione di messa in mora, ne dispone la decadenza, con il conseguente definitivo venire meno della sua appartenenza all'associazione e al necessario adempimento dei doveri ed esercizio dei diritti derivanti dall'iscrizione. In ogni caso, alla scadenza del termine previsto per il mancato rinnovo dell'iscrizione, ove l'iscritto non vi abbia provveduto, il suo diritto di voto nel Comitato e negli Stati generali, anche convocati su piattaforma, e' immediatamente sospeso. 8. Quando lo ritenga utile in ragione delle questioni da affrontare, il Comitato organizzativo puo' invitare a partecipare ai propri lavori uno o piu' componenti del Comitato scientifico. 9. Il Comitato organizzativo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i propri lavori secondo modalita' dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialita'. Elegge un coordinatore e/o un segretario. 10. Tra i componenti del Comitato organizzativo il Segretario nomina un tesoriere. Questi dura in carica un anno e puo' essere rinnovato per due successive volte, fino alla scadenza del mandato del Comitato. 11. Sussiste incompatibilita' tra l'appartenenza al Comitato scientifico e al Comitato organizzativo. Del Comitato organizzativo non possono altresi' fare parte il convivente, il coniuge o un parente o un affine fino al secondo grado del Segretario o dei componenti del Comitato scientifico. Tra i membri del Comitato organizzativo non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al secondo grado. Art. 11. Il Comitato di garanzia 1. Il Comitato di garanzia e' composto da cinque persone, di cui almeno due di diverso genere. 2. Tre componenti del Comitato di garanzia sono eletti dagli Stati generali, secondo le norme stabilite nel relativo regolamento, per un periodo di quattro anni. Alla scadenza del mandato i componenti del Comitato di garanzia non sono immediatamente rieleggibili. Ogni iscritto ha a disposizione due voti e risultano eletti i tre piu' votati, purche' almeno uno sia di genere diverso. Se i tre piu' votati sono tutti dello stesso genere, dopo i primi due e' proclamato eletto chi, tra le persone di genere diverso dai primi due, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano per eta'. 3. Sono eleggibili avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo, professori o ricercatori universitari in materie giuridiche anche a riposo, magistrati di ruolo o onorari anche a riposo, notai. L'appartenenza al Comitato di garanzia e' incompatibile con la carica di Segretario e con l'appartenenza al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo. Non possono altresi' essere eletti a far parte del Comitato di garanzia il coniuge o il convivente o parenti o affini fino al quarto grado del Segretario o dei componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo. Tra i membri del Comitato di garanzia non possono sussistere legami di coniugio o convivenza o di parentela o affinita' fino al quarto grado. 4. La candidatura e' presentata a titolo individuale e deve essere supportata da almeno tre comitati che rappresentino almeno cinquanta iscritti. 5. Gli altri due componenti sono sorteggiati tra tutti gli iscritti a Possibile che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'eta' e non siano parenti o affini entro il quarto grado o coniugi o conviventi, del Segretario o di componenti del Comitato scientifico o del Comitato organizzativo o dei componenti eletti del Comitato di garanzia o tra loro stessi. Il secondo componente scelto attraverso il sorteggio deve essere di genere diverso dal primo. Il mandato dei due componenti sorteggiati ha la stessa durata di quattro anni di quello dei componenti eletti. 6. I tre componenti eletti del Comitato di garanzia possono non essere iscritti a Possibile ma non possono essere iscritti ad altri partiti o movimenti politici. 7. Il Comitato di garanzia elegge, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, un Presidente secondo le norme stabilite nel proprio Regolamento che ne fissa la durata in carica. Il medesimo Regolamento puo' altresi' prevedere l'elezione o la nomina di un Vicepresidente. Fino all'elezione del Presidente o nel caso in cui la carica si renda vacante, le sue funzioni sono svolte dal componente elettivo piu' anziano per eta'. 8. Il Comitato di garanzia opera, per quanto non direttamente stabilito nel presente Statuto, in base a un proprio Regolamento, approvato all'unanimita' dei componenti del Comitato stesso. Le altre decisioni del Comitato sono in ogni caso assunte a maggioranza dei votanti. 9. Il Comitato di garanzia vigila sul rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti e decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti del Comitato organizzativo di cui all'art. 10 commi 5 e 6. 10. Il giudizio si svolge nel rispetto delle regole della trasparenza, del diritto di azione e di difesa e del principio del contraddittorio. 11. Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Comitato di garanzia, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti in materia, elabora una proposta di Codice etico che sara' sottoposta alla approvazione degli Stati generali che deliberano in via definitiva a maggioranza dei presenti entro i successivi trenta giorni. Il Codice potra' essere successivamente modificato, in tutto o in parte, con le stesse modalita'. Art. 12. Norme finanziarie 1. Il finanziamento dell'Associazione e' rappresentato dalle quote di iscrizione. 2. Ulteriori risorse per finanziare l'attivita' dell'Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque forma di donazione, anche on line, dai contributi degli eletti, dalle raccolte a progetto, dalla vendita di libri e oggettistica, secondo le modalita' stabilite dalla legge. 3. A ciascun comitato e' destinato il 5% della quota di iscrizione di ciascun iscritto, a partire dal tesseramento per l'anno 2016. Nei limiti della disponibilita' di bilancio, ai comitati potranno essere destinate risorse ulteriori per portare avanti progetti relativi alle campagne nazionali e locali, a seguito della presentazione di un preventivo dei costi. In ogni caso i comitati trattengono i fondi raccolti direttamente a norma di legge. 4. I comitati raccolgono e amministrano le risorse secondo le disposizioni del presente articolo e del Regolamento finanziario dell'Associazione, oltre che eventualmente dei propri, adottati in conformita' del presente Statuto, redigendo, a seguito del trasferimento delle risorse di cui al precedente comma, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. In assenza della nomina di un tesoriere le funzioni di amministrazione delle risorse sono svolte dal portavoce o, in presenza di due portavoce, dal piu' giovane per eta', purche' maggiorenne. 5. Il tesoriere e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, svolge tutte le operazioni necessarie a tal fine, redige il bilancio consuntivo di esercizio dell'Associazione in conformita' della normativa sui partiti politici, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dagli Stati generali entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce. 6. Entro il 30 novembre di ogni anno il tesoriere sottopone al Segretario e al Comitato organizzativo il bilancio preventivo per l'anno successivo. Esso e' quindi approvato dagli Stati generali entro il 31 dicembre. 7. Il bilancio consuntivo di esercizio e' pubblicato sul sito web dell'Associazione entro quindici giorni dall'approvazione. 8. Ulteriori norme sono stabilite nel Regolamento finanziario immediatamente operativo a seguito dell'approvazione da parte del Comitato organizzativo che lo pubblichera' immediatamente dopo sul sito web dell'Associazione e che dovra' in ogni caso essere riapprovato entro i successivi sessanta giorni dagli Stati generali. Il Regolamento potra' essere successivamente modificato, in tutto o in parte, con le stesse modalita'. 9. Dopo il primo anno, i bilanci dell'Associazione sono certificati da una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato organizzativo che pubblica sul sito web dell'Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformita' alle norme che li disciplinano. Art. 13. Selezione delle candidature 1. La selezione dei candidati alle elezioni alle cariche monocratiche e nelle assemblee legislative avviene a seguito di elezioni primarie, aperte agli elettori o riservate agli iscritti, secondo le norme stabilite con regolamento adottato dal Comitato organizzativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. 2. Le candidature per le altre assemblee elette a suffragio universale diretto o per quelle elette da parte di componenti di altre assemblee sono deliberate dal comitato o dai comitati che insistono nel territorio interessato. Art. 14. Trasparenza e tutela della riservatezza 1. Possibile svolge la propria attivita' politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa. 2. Tutti gli atti e le decisioni degli organi nazionali sono pubblici. Delle loro adunanze e' data piena pubblicita' sul sito web dell'Associazione, attraverso la pubblicazione dei relativi verbali. 3. In ogni caso gli iscritti possono rivolgere al Comitato di garanzia, al Comitato scientifico o al Comitato organizzativo richieste di informazioni che devono essere evase entro i successivi trenta giorni. 4. I Comitati sono tenuti a svolgere tutta la propria attivita' secondo i medesimi principi e a tenere un verbale delle decisioni assunte. 5. Il Comitato di garanzia vigila sul pieno rispetto del principio di trasparenza. 6. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali. Art. 15. Norme transitorie e finali 1. Immediatamente dopo l'approvazione del presente Statuto, gli Stati generali provvedono all'elezione del Comitato di cui all'art. 6 lettera e), secondo quanto previsto all'art. 11. 2. Contestualmente e' avviato il percorso che portera' all'elezione degli organi di cui all'art. 6, lett. b), c) e d), secondo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 10. Fino al termine delle procedure elettorali, che dovra' avvenire entro la conclusione dei lavori del primo congresso nazionale, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' dell'Associazione Possibile, sono prorogati il Comitato scientifico e il Comitato organizzativo di cui al Regolamento provvisorio pubblicato sul sito www.possibile.com nella composizione ivi specificata. Il Comitato organizzativo elegge, immediatamente dopo la approvazione del presente Statuto, un coordinatore che assume pro- tempore, fino all'elezione del Segretario, la rappresentanza legale dell'Associazione. 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia di regolamentazione dei partiti politici. 4. Con l'approvazione del presente Statuto, gli Stati generali autorizzano il Comitato organizzativo ad apportare esclusivamente le ulteriori modifiche che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei partiti politici indichera' eventualmente come necessarie al fine di rispettare le condizioni richieste dal decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 13. Art. 16. Revisione 1. Il presente Statuto e' modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti convocati negli Stati generali. Ove questa non sia raggiunta e' possibile procedere a una seconda votazione degli iscritti convocati negli Stati generali nella quale la modifica e' approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei votanti. 2. La maggioranza assoluta degli iscritti convocati negli Stati generali e' in ogni caso necessaria per la modifica del simbolo. 3. Le modificazioni non possono essere in ogni caso relative ai principi fondamentali contenuti all'art. 2 o porsi comunque in contrasto con il Patto repubblicano. Parte di provvedimento in formato grafico