2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo». All'articolo 52: al comma 1, le parole: «dopo le parole "Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono aggiunte le seguenti parole: "ciclovia» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)" sono sostituite dalle seguenti: ", Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia». Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti: «Art. 52-bis. - (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma). - 1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilita' delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro piu' ampia compatibilita' con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;". Art. 52-ter. - (Modifiche al codice dei contratti pubblici). - 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'ANAC e' legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimita' riscontrati. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC puo' presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, puo' individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter". Art. 52-quater. - (Organizzazione dell'ANAC). - 1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorita' non puo' eccedere quello gia' definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 52-quinquies. - (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25). - 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.». All'articolo 53: ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle seguenti: «la data»; al comma 3, dopo le parole: «e' aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,». Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti: «Art. 53-bis. - (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale). - 1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo e' data facolta' di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva, se successiva, purche' in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini. 2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021. 4. All'onere derivante dalle prestazioni di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Art. 53-ter. - (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: «Art. 54-bis. - (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. 6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13. 7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita'; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti. 14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. 17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo». Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti: «Art. 55-bis. - (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). - 1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Art. 55-ter. - (Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito). - 1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore. Art. 55-quater. - (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga). - 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data". Art. 55-quinquies. - (Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri). - 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate". 2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 e' inserito il seguente: "13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso"». All'articolo 56: al comma 1, lettera a), la parola: «complementarieta'» e' sostituita dalla seguente: «complementarita'»; al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»; al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo». Dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente: «Art. 56-bis. - (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 57: al comma 2: alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo"»; alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate»; alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma"»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: "100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018". All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "125 milioni". 3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione," sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,". 3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, puo' essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016."»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti». Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti: «Art. 57-bis. - (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). - 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 57-ter. - (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bio-gas e bioliquidi sostenibili). - 1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2017". Art. 57-quater. - (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). - 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. 4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria"». All'articolo 59: al comma 2: al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 31-quater. - (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale). -»; al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99». All'articolo 60: al comma 1: all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio» e le parole: «rafforzatisi considerano» sono sostituite dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»; alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla seguente: «aventi». Nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 60 sono aggiunti i seguenti: «Art. 60-bis. - (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti). - 1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "presentazione delle domande di accesso al Fondo". Art. 60-ter. - (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation). - 1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attivita' e gli investimenti gia' realizzati e verificati dall'amministrazione. 3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi. Art. 60-quater. - (Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia). - 1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonche' la celerita' di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unita'. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Art. 60-quinquies. - (Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in). - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: "3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi". Art. 60-sexies. - (Cartolarizzazione di crediti). - 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8"; b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7.1. - (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo. 2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. 4. Puo' essere costituita una societa' veicolo, nella forma di societa' di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla societa' veicolo alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. 5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. 8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo"». All'articolo 61: al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni», dopo la parola: «predispone» sono inserite le seguenti: «, sentito il comitato organizzatore locale,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; al comma 3: al primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque», le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti» e le parole: «una conferenza di servizi, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' conferenze di servizi, alle quali»; al secondo periodo, le parole: «Tale conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni conferenza»; al quarto periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per lo sport» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; al comma 10, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; al comma 15, primo periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»; al comma 17, secondo periodo, le parole: «del Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; al comma 22, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». All'articolo 62: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilita' puo' prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilita' puo' contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; e' redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; e' corredato: a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio; b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione; c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonche' di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonche' la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilita' ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed e' trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Lo studio di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della societa' sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della societa' o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto»; il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto: a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti; b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria; c) l'aggiudicazione della concessione»; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: "Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale" e' soppresso». All'articolo 63, al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonche' alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari». All'articolo 64: dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/ 2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Dopo l'articolo 64 e' inserito il seguente: «Art. 64-bis. - (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci"; b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: "Possono esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi commerciali:". 2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalita' di cui al comma 3. 3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente". 3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti: "d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale". 4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E' altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241". 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: "1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". 6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti: «Art. 65-bis. - (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili" sono sostituite dalle seguenti: "ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi". Art. 65-ter. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». All'articolo 66: al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190» e dopo le parole: «e' incrementata» sono inserite le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2017,»; al comma 2, le parole: «di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017"»; al comma 3: l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:»; la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto»; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa». Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente: «ALLEGATO 1-bis (Articolo 30-bis, comma 1) CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI 04.48.21.006/015/018; 12.22.03.009/012; 12.22.03.015/018; 12.22.18.012; 12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824); 12.23.06.012; 12.27.07.006; 18.09.39.003/006/009/012; 18.09.21.003/006, con i relativi accessori». All'elenco recante: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», nella tabella: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», alla voce relativa alla missione «2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)»: la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)» e' soppressa; alla voce relativa al programma «2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412» e' sostituita dalla seguente: «9.523».