101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di
distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione
nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono
in regolare sospensione dell'attivita' sulla base della disciplina
regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione
medesima.
102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma
100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione
dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero
dello sviluppo economico, alla regione competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade
ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla
sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di
incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni regionali e
meglio precisate, ai soli fini della presentazione della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113
del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di
incompatibilita', si impegnano al loro adeguamento, da completare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di
adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
compatibilita' dell'impianto di cui al presente comma. La
dichiarazione di cui al precedente periodo puo' essere corredata da
deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla
base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla
predetta dichiarazione puo' essere resa perizia giurata di tecnico
abilitato.
103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada
nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al comma 102 e il
titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento,
lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di carburanti entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente,
l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo
autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini
dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la
contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente
sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei
carburanti.
104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli
impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe
di cui al comma 100, sulla base dei dati gia' in possesso della
pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle
comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107,
sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma
102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei
carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello
sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000
per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione
all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere
entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza
dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione
amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del
28 ottobre 1977 e' soppressa e le relative funzioni e competenze
nonche' i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano
nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di
entrata in vigore della presente legge e' trasferito nella funzione
OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere
dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo
per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita'
trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale
e finanziaria di tali attivita' rispetto alle altre attivita' e
funzioni svolte dall'OCSIT. Le attivita' trasferite ai sensi del
presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle
risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1°
gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita' del Fondo
GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le
funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per
metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la
gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della
legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il
Ministero dello sviluppo economico ne da' prontamente comunicazione
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per
territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per
territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che
procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del
titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di
esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione
all'anagrafe di cui al comma 100 e' requisito fondamentale per la
validita' del titolo autorizzativo o concessorio.
108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di
carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla verifica,
eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che l'impianto
sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato
compatibile ai sensi del comma 102.
109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della
concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al
comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attivita' di
vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico
irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese
di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione
dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente
comma spettano al comune competente per territorio per la quota del
70 per cento e per la quota restante al Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino
al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine,
quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia
giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico,
verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali e' stata
disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente
revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o
frodi fiscali.
110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita' di
un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma
102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine
per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del
presente articolo, l'amministrazione competente per territorio
dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente
l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la
decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e
sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento
dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie
di cui al presente comma si applica altresi' la sanzione di cui al
comma 109 del presente articolo.
111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili
operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate
all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del
titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al
Ministero dello sviluppo economico.
112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del
presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento,
tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del
presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri
abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di
sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade
di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi,
con accessi su piu' strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o
uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni
montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento,
tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla
carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli
impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di
distribuzione dei carburanti la cui attivita' e' sospesa rispettino
le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva
nelle relative norme regionali o provinciali.
115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano
definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure
semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui
per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi
o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva
dell'attivita' di vendita, i titolari di impianti di distribuzione
dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle
procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da
realizzare con le modalita' di cui al comma 117, eseguendole nei
successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui
al comma 115. La conclusione dei lavori e' attestata con una
relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare
all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a
prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza,
dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello
smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei
fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi,
nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda
necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione,
nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i
titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla
rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica
del sito in caso di accertata contaminazione.
118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari
degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115
del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si
avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
120. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento
l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui
all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma
3, lettera h), e' sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento
del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al
provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale
imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
122. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in conformita' alle norme minime di qualita'
definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti:
«anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da
parte della Commissione europea,»;
b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono
soppresse.
123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e
non ferrosi.
124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio
della attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli
ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti
e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita'
semplificate.
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i
soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le
Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le
pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa'
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e
con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei
propri siti o portali digitali, le informazioni relative a
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a
pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di
esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio
consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione
delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al
periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli
obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti per
materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo
periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti,
l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove
l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi
retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati
consolidati di gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a
128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti
commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le
societa' di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri
servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da
telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto
alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
131. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica
l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro,
irrogata dall'Autorita' di cui al comma 130, e un indennizzo non
inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
132. In conformita' con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita'
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i quali e'
assicurata la possibilita' di confrontare le spese a chiunque
addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un
apposito sito internet.
133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita'
e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento
provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce
le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i
relativi aggiornamenti periodici.
134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133
le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
135. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera
dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del
credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione,
ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono
tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per
l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la
polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso
in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente
deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla
banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della
stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca,
dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro
incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta
giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il
contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il
cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui
al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari
finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si
impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con
comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a
informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita
e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia
assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che
percentuali sull'ammontare complessivo».
136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale
la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un
bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne
assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a
disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che
tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata
del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto
di acquistare la proprieta' del bene ad un prezzo prestabilito
ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di
restituirlo.
137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato
pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche
non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari,
ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento
dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto
alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere
all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra
collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la
somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale,
e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di
acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la
stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente
nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la
vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla
vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da
pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede
alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto
dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla
risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto
termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa
di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati
all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai
fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al
concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da
compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita
o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita',
trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire
l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di
informazione dell'utilizzatore.
140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di
immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76,
77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita'
nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma
societaria). - 1. L'esercizio della professione forense in forma
societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di
capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui
circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno
di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la
partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per
interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di
diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei
diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero
avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di
scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa
dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei
mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere
composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere
estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono
rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma
societaria resta fermo il principio della personalita' della
prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da
soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal
cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la
piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti
di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude
la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica
prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo
nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa'
di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al
rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla
competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
c) l'articolo 5 e' abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono
soppresse.
142. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su
apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il
medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese
anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo
stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare o
commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge
22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di
gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del
ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della
proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro
diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da
almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente
conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve
ricusare il suo ministero se le parti non depositano,
antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto,
l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto,
salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio»;
b) il comma 64 e' abrogato;
c) il comma 65 e' sostituito dal seguente:
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63
costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime
patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di
chiunque ed impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o alla
restituzione delle stesse»;
d) il comma 66 e' sostituito dal seguente:
«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il
notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre delle somme di cui si
tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state
depositate, mantenendo di cio' idonea documentazione. Nei casi
previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e
la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata
l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto
a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il
notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre
lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto.
Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo
sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o
l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro
pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato
quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita'
probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente:
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo' recuperare dal
conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto
contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente
anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse
da quelle di cui al medesimo comma 63»;
f) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto
delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono
finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i
termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio
nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f)
dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive
modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le
migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e
66-bis del presente articolo, nonche' dal presente comma. Del pari
provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».
143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del
notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri
pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una
relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da
63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando le
eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune.
144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono
determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della
popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto
il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero
in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede,
se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le
previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario
in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della
Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»;
c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui
si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello
in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni»;
d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in
qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte
d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu'
regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune,
in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli,
poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale
ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di
un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il
limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;
e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al
sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli
iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al
controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori
consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a
tal fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile
distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio
e nel piu' breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile
in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in
numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni
contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad
altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre
notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalita'
previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo
di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di
pubblicita' non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137».
145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile
distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto
previsto dal quarto comma»;
b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha
sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente:
«aggregante»;
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza
la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del
numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio
da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi
tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del
territorio e dei mezzi di comunicazione».
146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del
Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio
decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la
circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono
costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e' determinata
dalla tabella A allegata alla presente legge»;
b) la tabella A e' sostituita dalla seguente:
«Tabella A
Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi
Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni:
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».
148. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti
contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, tra soggetti privati e societa' di ingegneria,
costituite in forma di societa' di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma
di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo
libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute a stipulare
una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti
dalla responsabilita' civile conseguente allo svolgimento delle
attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire che tali
attivita' siano svolte da professionisti, nominativamente indicati,
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle societa' di cui al
presente comma nel proprio sito internet.
149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e' abrogato.
150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere
noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del
compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le
seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che
rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei
confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi
sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le
eventuali specializzazioni.
153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui
alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita'
come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica
e' altresi' consentito alle societa' operanti nel settore
odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le
prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui
alla medesima legge.
154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e'
presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non
abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile
per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui
al comma 153.
155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi
odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola
struttura di cui ai commi 153 e 154.
156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e
155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura, secondo
le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone
fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di
persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a
responsabilita' limitata»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con
qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e
informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della
professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita'
previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni,»;
d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite
dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito
dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni»;
e) il comma 4-bis e' abrogato.
158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente articolo, possono controllare, direttamente o
indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice
civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel
territorio della medesima regione o provincia autonoma.
159. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede
ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158
attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di
diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni
successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine
sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla
sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente
per territorio».
161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,
in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie
per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la
possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del
presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero
di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine
cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si
perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del
concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista
venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
162. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero alle farmacie».
163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni
dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
164. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al
cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme
a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che
il cittadino scelga la modalita' per il ritiro del foglietto
sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o
analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e
senza oneri per la finanza pubblica».
165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle
autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che
deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la
titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in
orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche'
ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e
all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva
si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi
modalita' e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra
condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla
stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente
dalla legge regolatrice del contratto.
167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita',
l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, le
regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere,
nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale
stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a
stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena
l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire
all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente
accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto
passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito
nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la
conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le
modalita' per accedere alla carta dei servizi e in particolare le
ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone
l'entita' e le modalita' per accedervi, che devono necessariamente
includere la possibilita' per il singolo passeggero di chiedere il
rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di
trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza
ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori di cui al primo
periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e
semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei
biglietti.
169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie
carte dei servizi e le proprie modalita' organizzative al fine di
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio
1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» e' inserita la
seguente: «velocipede,».
171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla
riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono
inserite le seguenti: «o eseguite»;
b) al comma 3-bis:
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse,
dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti
a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del presente
titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono
soppresse.
172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi
dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80».
173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge sono gia' attivati gli interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il
regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le
armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
nonche' del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori
produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more
dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio
2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e
tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2010, n. 222, e' abrogato.
175. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo
della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano
il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
eccezionale per l'integrita' e la completezza del patrimonio
culturale della Nazione»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono
soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al
comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni,
nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta»
e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera
d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente organo centrale
del Ministero.»;
e) all'articolo 54:
1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» e'
sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre
settanta anni, se immobili» sono soppresse;
f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Il registro e' tenuto in formato elettronico con
caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo
reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo elenco
relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio
di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali
l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza necessita'
di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la
facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna
delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un
esame diretto»;
g) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera
di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di
comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante
dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da
trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e'
prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle
di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il
procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» e' sostituita dalla
seguente: «quinquennale»;
i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» e'
sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la
parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta».
176. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui
gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa
il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai
sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio e
la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo
codice;
b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata
quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e
nel territorio nazionale.
177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e' sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato
totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e
qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello
nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei
prezzi del prodotto interno lordo».
178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di
vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi
ricettivi e dei rifugi alpini,».
179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti
le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in
materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di
linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone
che contribuisca a garantire il diritto alla mobilita' di tutti i
cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilita'
che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme
tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare piu' elevati standard
qualitativi;
d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione
del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in
materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni
amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' della violazione, anche ai fini di
contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed
evitando sovrapposizioni con altre autorita'.
180. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179,
corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per
l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il
parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato in via definitiva.
181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 179, il Governo, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la
procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo.
182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a
181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui
al comma 179 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9
posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di
autorizzazione, puo' utilizzare i veicoli in proprieta' di altra
impresa esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro
elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita' mediante
contratto di locazione».
184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la
mobilita', l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city,
nonche' l'adozione di piani urbani della mobilita' sostenibile, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di
trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi
elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme
tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in
coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei
dispositivi elettronici, con priorita' sui veicoli che svolgono un
servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e,
successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone
o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi
elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una
piu' efficace e diffusa operativita' delle reti di sensori
intelligenti, per una gestione piu' efficiente dei servizi nelle
citta' e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
c) disciplinare la portabilita' dei dispositivi,
l'interoperabilita', il trattamento dei dati, le caratteristiche
tecniche, i servizi a cui si puo' accedere, le modalita' e i
contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e
gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso
l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e
giudiziari dei dispositivi elettronici;
e) individuare le modalita' per garantire una efficace ed
effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la
scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.
185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali nonche' acquisiti i pareri della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo.
Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 184 per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 184, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
medesimo comma 184 e con la procedura di cui al comma 185,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto
conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei
commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno,
i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).
Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei
sistemi di cooperazione, in conformita' a quanto disposto dal codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management
Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL
(piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata
circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port
Community System) delle Autorita' portuali, il SIMPT (Sistema
informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema
informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' le
piattaforme logistiche territoriali.
189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le
modalita' per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento
dei soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse, che
concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi
telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonche'
definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di
trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso
veloce degli autotrasportatori ai nodi.
190. Per le attivita' di cui ai commi 188 e 189 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere
dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari
a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
192. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando