art. 1 (commi 101-200)
  101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti  che,  alla  data
della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108  e
da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'  e  non
siano stati occupati a tempo indeterminato  con  il  medesimo  o  con
altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  103.
Non  sono  ostativi  al  riconoscimento  dell'esonero  gli  eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore  di  lavoro  e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. 
  102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31  dicembre
2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai  soggetti  che  non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', ferme restando  le
condizioni di cui al comma 101. 
  103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al
comma 100, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri
datori di lavoro privati, il beneficio e'  riconosciuto  agli  stessi
datori  per  il  periodo  residuo   utile   alla   piena   fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni. 
  104.  Fermi  restando  i  principi  generali  di  fruizione   degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro  che,
nei  sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  non  abbiano  proceduto  a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero  a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge  23  luglio  1991,  n.
223, nella medesima unita' produttiva. 
  105.  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   del
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita'
produttiva e inquadrato con  la  medesima  qualifica  del  lavoratore
assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato  nei  sei  mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca  dell'esonero
e il recupero del beneficio gia' fruito.  Ai  fini  del  computo  del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 103. 
  106. L'esonero di cui al comma  100  si  applica,  per  un  periodo
massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo  di  importo
pari a 3.000 euro su base annua,  anche  nei  casi  di  prosecuzione,
successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di  apprendistato  in
rapporto a tempo indeterminato a condizione  che  il  lavoratore  non
abbia  compiuto  il  trentesimo  anno  di  eta'   alla   data   della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero e'  applicato  a  decorrere  dal
primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo
di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui  ai  commi  103,
104 e 105. 
  107. L'esonero di cui al comma 100 si applica,  alle  condizioni  e
con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a  115,  anche
nei casi di conversione, successiva alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  di  un  contratto  a  tempo  determinato  in
contratto a tempo  indeterminato,  fermo  restando  il  possesso  del
requisito anagrafico alla data della conversione. 
  108.  L'esonero  di  cui  al  comma  100  e'  elevato  alla  misura
dell'esonero  totale  dal  versamento  dei   complessivi   contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il  limite  massimo  di
importo pari a 3.000 euro su  base  annua  e  il  previsto  requisito
anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono,  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a  tutele  crescenti,  di
cui al decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  23,  entro  sei  mesi
dall'acquisizione del titolo di studio: 
  a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita' di
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per  cento  delle  ore  di
alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del  monte
ore previsto per le attivita' di alternanza all'interno dei  percorsi
erogati ai sensi del capo III  del  decreto  legislativo  17  ottobre
2005, n. 226, ovvero pari almeno  al  30  per  cento  del  monte  ore
previsto per le attivita' di alternanza  realizzata  nell'ambito  dei
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del  monte
ore  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  per  le   attivita'   di
alternanza nei percorsi universitari; 
  b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di  lavoro,
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione  secondaria  superiore,  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione. 
  109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro  a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui
sia stata riconosciuta protezione internazionale  a  partire  dal  1°
gennaio 2016, e' erogato per un periodo massimo di trentasei mesi  un
contributo, entro il limite  di  spesa  di  500.000  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione  o  sgravio  delle
aliquote   per   l'assicurazione   obbligatoria    previdenziale    e
assistenziale dovute relativamente ai  suddetti  lavoratori  assunti.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente
comma. 
  110.  A  decorrere  dall'anno  2018,  sono  destinati  annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a
carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2: 
  a)  euro   189.109.570,46   all'assolvimento   del   diritto-dovere
all'istruzione  e  alla  formazione  nei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi  rivolti
all'apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore e dei percorsi  formativi  rivolti
all'alternanza scuola-lavoro  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,
lettera d), della legge 10 dicembre  2014,  n.  183,  e  del  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77; 
  c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita'  di  formazione
nell'esercizio dell'apprendistato,  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per  l'anno
2019 e 22 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020  per
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  e) euro 5 milioni per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali degli allievi  iscritti  ai  corsi
ordinamentali di istruzione e formazione professionale  curati  dalle
istituzioni  formative  e   dagli   istituti   scolastici   paritari,
accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  Sono  fatti
salvi gli adempimenti previsti dall'articolo  32,  comma  8,  secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  111. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
il comma 2 e' abrogato. 
  112. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018,  le  risorse  di
cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni
decorrenti da tale  data  sono  abrogati  i  commi  308,  309  e  310
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115  non  si
applica  ai  rapporti  di  lavoro  domestico   e   ai   rapporti   di
apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri esoneri  o  riduzioni
delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa  vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 
  115. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede,
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e  114  e  delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando  relazioni  mensili
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  116. Per l'anno 2018, per i  soggetti  che  determinano  un  valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'  consentita  la  piena
deducibilita' per ogni lavoratore  stagionale  impiegato  per  almeno
centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal  secondo
contratto  stipulato  con  lo  stesso  datore  di  lavoro   nell'arco
temporale di  due  anni  a  partire  dalla  data  di  cessazione  del
precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies,  del
medesimo decreto legislativo. 
  117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria  in  agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con
eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e  il  31
dicembre 2018, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell'accredito
contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti.  L'esonero  di  cui  al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e  per  un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al  presente  comma  non  e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, conle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente  comma  e
delle conseguenti minori  entrate  contributive,  inviando  relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  118. Le disposizioni di cui al comma 117 si  applicano  nei  limiti
previsti dai regolamenti (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ». 
  119. Al fine di favorire lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella  gestione
dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di eta'
compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in  forma
associata, che non siano titolari del  diritto  di  proprieta'  o  di
diritti reali di godimento su terreni agricoli e  che  stipulano  con
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  o
coltivatori diretti,  di  eta'  superiore  a  sessantacinque  anni  o
pensionati, un contratto  di  affiancamento  ai  sensi  del  presente
comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal  capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185.  Il
contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato
all'Istituto di servizi per il mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)
che puo' prevedere un  regime  di  miglioramenti  fondiari  anche  in
deroga alla legislazione vigente, impegna da un  lato  l'imprenditore
agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane  affiancato
le proprie competenze nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo
2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a
contribuire direttamente alla gestione, anche manuale,  dell'impresa,
d'intesa con il titolare, e ad apportare le  innovazioni  tecniche  e
gestionali necessarie alla crescita  d'impresa.  L'affiancamento  non
puo' avere durata superiore ai tre anni e comporta in  ogni  caso  la
ripartizione degli utili di impresa tra il giovane  e  l'imprenditore
agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed  il  50  per  cento  a
favore del giovane  imprenditore.  Il  contratto  puo'  stabilire  il
subentro   del   giovane   imprenditore   agricolo   nella   gestione
dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme  di  compensazione  del
giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore e' garantito in caso di vendita,  per  i  sei
mesi  successivi  alla  conclusione  del  contratto,  un  diritto  di
prelazione con le modalita' di cui  all'articolo  8  della  legge  26
maggio 1965, n. 590. 
  120. Nel  periodo  di  affiancamento  il  giovane  imprenditore  e'
equiparato  all'imprenditore   agricolo   professionale,   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 
  121. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite  di
spesa   di   11   milioni   di   euro,   un'indennita'    giornaliera
onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali e con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative  al  pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma. 
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo destinato alla
realizzazione della piattaforma italiana del fosforo,  con  dotazione
per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita': 
  a)  realizzazione  di   uno   studio   mirato   al   raggiungimento
dell'autosufficienza del  ciclo  del  fosforo  su  base  nazionale  e
coordinamento con le politiche europee dedicate; 
  b) raccolta delle migliori pratiche di  recupero  del  fosforo  dal
ciclo di gestione dei rifiuti; 
  c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera  di
approvvigionamento   del   fosforo,    con    particolare    riguardo
all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea; 
  d) messa a punto di proposte,  anche  di  carattere  legislativo  o
regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e  prevenirne
gli sprechi; 
  e) istituzione di un  tavolo  tematico  sulla  conservazione  e  il
recupero del fosforo, con la partecipazione  di  centri  di  ricerca,
istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa
dell'ambiente; 
  f) realizzazione di un portale telematico  per  la  raccolta  e  la
pubblicazione delle attivita'  del  tavolo  tematico,  dei  documenti
elaborati e delle altre informazioni raccolte  durante  le  attivita'
della piattaforma. 
  123. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria  del
Programma  nazionale  triennale  della  pesca   e   dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali   28   dicembre   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  16  marzo  2017,  e'
integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019. 
  124. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei  danni,
accertati alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
derivanti da calamita' naturali riconosciute ai  sensi  dell'articolo
5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.  51,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,  n.  91,  la  dotazione
finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali e' incrementata di un milione di euro
per l'anno 2019. 
  125. All'articolo 40 della legge  28  luglio  2016,  n.  154,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una  dotazione  iniziale
di un milione di euro per ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,
destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da  parte  del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale  e  agroalimentare
dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le modalita' di utilizzo del  Fondo  di  cui  al  comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo  nel
limite  delle  disponibilita'   dei   propri   bilanci   allo   scopo
finalizzate, secondo le modalita' definite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo». 
  126.  Al  fine  di  realizzare  un   programma   di   rigenerazione
dell'agricoltura  nei  territori   colpiti   dal   batterio   Xylella
fastidiosa, anche attraverso  il  recupero  di  colture  storiche  di
qualita', sono stanziati un  milione  di  euro  per  l'anno  2018,  2
milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per  l'anno  2020
da destinare  al  finanziamento  di  contratti  di  distretto  per  i
territori danneggiati dal batterio. 
  127. Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  delle  imprese
agricole dei territori colpiti dal batterio  Xylella  fastidiosa,  il
Fondo di solidarieta' nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, e' rifinanziato per un importo pari ad 1  milione
di euro per ciascuna delle annualita' 2018 e 2019,  da  destinare  al
finanziamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore  delle
imprese agricole danneggiate dal batterio  Xylella  fastidiosa  negli
anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in  deroga  ai
termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 102 del 2004, puo'  deliberare  la  proposta  di  declaratoria  di
eccezionalita' degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo
2018. 
  128. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine  di  superare  l'emergenza  derivata  dal  batterio
Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 e'  esteso  al  settore
olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con  le
modalita' di cui al comma 1-ter. 
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1  milione  di
euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020,  da  destinare
al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio  Xylella
fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di
cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, ad eccezione dell'area  di  20  chilometri  adiacente
alla zona cuscinetto »; 
    b) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «  Misure  per  la
competitivita' delle filiere agricole strategiche e per  il  rilancio
del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa ». 
  129. Al fine di consentire la  manutenzione  straordinaria  nonche'
l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie
alla protezione dal fenomeno della  subsidenza,  in  particolare  nei
territori del delta del Po e alla difesa dalle  acque  dei  territori
subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna  e  Rovigo  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali un  fondo,  con  la  dotazione  di  2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni  dal  2019  al  2024,  finalizzato  all'adozione,
d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi  e
del relativo piano di  riparto  della  spesa  tra  gli  enti  cui  e'
affidata la  gestione  delle  opere  di  protezione  e  gestione  del
fenomeno della subsidenza. 
  130. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva,  la
destinazione del Fondo di  cui  all'articolo  23-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' estesa al  settore  zootecnico.
La dotazione del medesimo Fondo e' a questo fine incrementata  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020  da  destinare  a
interventi in favore della zootecnia estensiva praticata  nelle  zone
montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017,
nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono  erogati,  nel  rispetto
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore agricolo, alle condizioni e con i criteri,  anche  di  natura
altimetrica, stabiliti con decreto di natura  non  regolamentare  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera,
l'internazionalizzazione,  la  competitivita'  e  la  produzione   di
qualita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto  a  favorire
la qualita'  e  la  competitivita'  delle  produzioni  delle  imprese
agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo nonche' l'aggregazione e
l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il  sostegno
ai contratti e agli accordi  di  filiera,  con  una  dotazione  di  2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  »  nel
settore agricolo. 
  132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «  26.600
euro ». 
  133. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Proroga del periodo di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). - 1.  Per  gli
anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,  entro  il
limite massimo complessivo di  spesa  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a  100
unita' lavorative e rilevanza economica strategica  anche  a  livello
regionale che presentino rilevanti  problematiche  occupazionali  con
esuberi  significativi  nel  contesto  territoriale,  previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la presenza della regione interessata, o  delle
regioni  interessate  nel  caso  di  imprese  con  unita'  produttive
coinvolte ubicate in due o piu'  regioni,  puo'  essere  concessa  la
proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino
al  limite  massimo  di  dodici  mesi,  qualora   il   programma   di
riorganizzazione aziendale di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  sia
caratterizzato da investimenti complessi  non  attuabili  nel  limite
temporale di durata di ventiquattro  mesi  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
cui  all'articolo  21,  comma   2,   presenti   piani   di   recupero
occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e  azioni  di
riqualificazione non attuabili nel medesimo  limite  temporale.  Alle
medesime condizioni e nel  limite  delle  risorse  finanziarie  sopra
indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e  22,
comma  2,  puo'  essere  concessa  la  proroga   dell'intervento   di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo  di  sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo  21,  comma
3, presenti interventi correttivi  complessi  volti  a  garantire  la
continuazione   dell'attivita'   aziendale    e    la    salvaguardia
occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici
mesi di cui all'articolo 22, comma 2. 
  2. Ai fini  dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al  comma  1,
l'impresa deve presentare piani di gestione volti  alla  salvaguardia
occupazionale che prevedano specifiche  azioni  di  politiche  attive
concordati con la regione interessata, o con le  regioni  interessate
nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due  o
piu' regioni. 
  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  134.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2019,   la   quota
percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della  determinazione
degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura  del  78
per cento, restando ferma  la  procedura  di  rideterminazione  degli
stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite  al  bilancio
dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. 
  135. All'articolo 1, comma 346, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2018 e  nel  limite  di  spesa  di  5
milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti  di  cui  al  presente
comma e' altresi' riconosciuta  la  medesima  indennita'  giornaliera
onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo  di
sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di  arresto
temporaneo  non  obbligatorio,   per   un   periodo   non   superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno ». 
  136. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) - 1. Al fine  di  limitare
il ricorso al licenziamento all'esito  dell'intervento  straordinario
di integrazione salariale, nei casi  di  riorganizzazione  ovvero  di
crisi aziendale  per  i  quali  non  sia  espressamente  previsto  il
completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all'articolo 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un  piano
di ricollocazione, con l'indicazione degli  ambiti  aziendali  e  dei
profili professionali a rischio di esubero. I  lavoratori  rientranti
nei  predetti  ambiti  o  profili  possono   richiedere   all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL),  entro  trenta
giorni  dalla  data   di   sottoscrizione   dello   stesso   accordo,
l'attribuzione anticipata  dell'assegno  di  ricollocazione,  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,
nei limiti e alle condizioni previsti  dai  programmi  presentati  ai
sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il  numero
delle  richieste  non  puo'  in  ogni  caso  eccedere  i  limiti   di
contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma  di
riorganizzazione  ovvero  di  crisi  aziendale  presentato  ai  sensi
dell'articolo 21, commi 2 e 3. 
  2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 150  del  2015,  l'assegno  e'  spendibile  in
costanza di trattamento straordinario di  integrazione  salariale  al
fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di
un altro lavoro. Il servizio ha una durata  corrispondente  a  quella
del trattamento straordinario di integrazione  salariale  e  comunque
non inferiore a sei mesi. Esso e'  prorogabile  di  ulteriori  dodici
mesi nel  caso  non  sia  stato  utilizzato,  entro  il  termine  del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   l'intero
ammontare  dell'assegno.  In  deroga  all'articolo  25  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  150  del  2015,   ai   lavoratori   ammessi
all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo  non  si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. 
  3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere che i centri
per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo
12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare
alle attivita'  di  mantenimento  e  sviluppo  delle  competenze,  da
realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali  per
la formazione continua,  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di
cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro
datore,   la   cui   impresa   non   presenta   assetti   proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli  dell'impresa  del  datore  in
essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto  di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto.  Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore  ha  diritto  altresi'
alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale che  gli  sarebbe
stato altrimenti corrisposto. 
  6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al  comma  4
e'  riconosciuto,  ferma  restando  l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento
dei complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL,  nel
limite  massimo  di  importo  pari  a  4.030  euro  su  base   annua,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L'esonero e' riconosciuto per una durata non superiore a: 
  a) diciotto mesi, in caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato; 
  b) dodici mesi,  in  caso  di  assunzione  con  contratto  a  tempo
determinato. Nel caso in cui,  nel  corso  del  suo  svolgimento,  il
predetto  contratto  venga   trasformato   in   contratto   a   tempo
indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per  ulteriori  sei
mesi ». 
  137. A decorrere dal 1º gennaio  2018,  per  ciascun  licenziamento
effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di  un
datore di lavoro  tenuto  alla  contribuzione  per  il  finanziamento
dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo  23
del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  l'aliquota
percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, e' innalzata  all'82  per  cento.  Sono  fatti  salvi  i
licenziamenti effettuati a  seguito  di  procedure  di  licenziamento
collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017. 
  138. Al  fine  di  concorrere  al  finanziamento  delle  spese  per
l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di
personale, in  attuazione  dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'  trasferito  in  favore  di
ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,  a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  139. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del  5  aprile  2017,
possono essere destinate, nell'anno  2018,  dalle  predette  regioni,
alle medesime finalita' del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a  quelle  dell'articolo
53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  140.  Alle  imprese  operanti  in  un'area  di  crisi   industriale
complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al  30  novembre
2017, che cessano il programma di cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel  periodo  dal  1°  gennaio
2018 al 30 giugno 2018, puo' essere concesso un ulteriore  intervento
di integrazione salariale straordinaria, fino al  limite  massimo  di
dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3,  del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo  stipulato
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  con
l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e  della  regione
competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143 del presente articolo. 
  141.  Al  fine  dell'ammissione  all'intervento   di   integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 140,  l'impresa  presenta  un
piano di recupero occupazionale che  preveda  specifici  percorsi  di
politiche attive del lavoro concordati con la regione  e  finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori,  dichiarando  contestualmente  che
non ricorrono le condizioni per la  concessione  del  trattamento  di
integrazione salariale  straordinaria  secondo  le  disposizioni  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma  140
puo' essere concesso un trattamento di  mobilita'  in  deroga,  della
durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31  dicembre
2018 e nell'ambito del limite  di  spesa  complessivo  stabilito  dal
comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria
o in deroga nel semestre dal 1°  gennaio  2018  al  30  giugno  2018,
prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di  cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  83473  del  1°
agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del  trattamento  qualora  trovi
nuova occupazione a qualsiasi titolo. 
  143. All'onere derivante dall'applicazione dei  commi  140,  141  e
142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  144. Entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  l'assegnazione  delle   risorse   necessarie   in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  le  risorse   sono   proporzionalmente
ripartite tra le regioni, in base alle  richieste,  entro  il  limite
massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni  di  euro  per  l'anno
2018. L'INPS provvede al monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione,
di recupero o di tenuta  occupazionale  relativi  a  crisi  aziendali
incardinate presso le unita' di crisi del  Ministero  dello  sviluppo
economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento  delle
risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44,  comma  6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a  seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti  presso  le  unita'  di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse  regioni,
possono autorizzare, per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  le
proroghe in  continuita'  delle  prestazioni  di  cassa  integrazione
guadagni in deroga concesse entro la data  del  31  dicembre  2016  e
aventi durata con effetti nell'anno 2017. 
  146. Al comma 13 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
salvo quanto previsto dal presente comma »; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Con  riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente  comma
la  variazione  della  speranza  di  vita  relativa  al  biennio   di
riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la  media
dei valori registrati nei singoli anni  del  biennio  medesimo  e  la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio  precedente,
con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º  gennaio  2021,  in
riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al
biennio  2017-2018  e'  computata,  ai  fini   dell'adeguamento   dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui  al  primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso  superare  i  tre
mesi,  salvo  recupero  in  sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore  a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non  sono  effettuati  nel  caso  di
diminuzione  della  speranza  di  vita   relativa   al   biennio   di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ». 
  147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al  comma  148,
non  trova  applicazione,  ai  fini  del  requisito  anagrafico   per
l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per
l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  l'adeguamento
alla  speranza  di  vita  stabilito  per  l'anno   2019,   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  148. La disposizione del comma 147 si applica: 
  a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette  anni  nei
dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui  all'allegato
B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno  30
anni; 
  b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente  faticose  e
pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto  legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  che  soddisfano  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del  decreto
legislativo n. 67 del  2011  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 30 anni. 
  149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto  ai  lavoratori
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai  sensi  del
comma 200 del medesimo articolo. 
  150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti
che, al momento del  pensionamento,  godono  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i  requisiti
di cui ai commi 147 e 148, le indennita' di  fine  servizio  comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe  maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo  le  disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di
cui ai commi 147  e  148  non  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 24,  comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  153. Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita'  attuative  dei  commi
147 e 148,  con  particolare  riguardo  all'ulteriore  specificazione
delle  professioni  di  cui  all'allegato  B  e  alle  procedure   di
presentazione della domanda di accesso al  beneficio  e  di  verifica
della sussistenza dei requisiti  da  parte  dell'ente  previdenziale,
tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  154.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  ottobre  2013,  n.  157,  continuano  ad  applicarsi,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente alla predetta data,  ai  dipendenti  di  imprese  del
settore editoriale e  stampatrici  di  periodici  che  hanno  cessato
l'attivita', anche in costanza di fallimento, per le quali  e'  stata
accertata la causale di crisi aziendale ai  sensi  dell'articolo  35,
terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416,  collocati  in  cassa
integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura
sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio  2015,  ancorche',
dopo  il  periodo  di  godimento  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, siano  stati  collocati  in  mobilita'  dalla
stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma  non  spetta  a
coloro che hanno ripreso  attivita'  lavorativa  dipendente  a  tempo
indeterminato.  Il  trattamento  pensionistico  e'  riconosciuto,  su
domanda degli  interessati  da  presentare  all'INPS  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo  la
trasmissione da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese  di  cui  al
presente comma, per le quali siano state accertate le  condizioni  di
cui all'articolo 35, terzo comma, della legge  n.  416  del  1981.  I
trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono  erogati
nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle
domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui  al  presente
comma secondo l'ordine di  sottoscrizione  del  relativo  accordo  di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle  domande
presentate risulti il raggiungimento, anche in  termini  prospettici,
dei limiti di spesa previsti per  l'attuazione  del  presente  comma,
l'INPS non prende in esame ulteriori  domande  di  pensionamento.  Il
trattamento  pensionistico  decorre  dal  primo   giorno   del   mese
successivo  a  quello  di   presentazione   della   domanda,   previa
risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. 
  155. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una  Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche
in relazione all'eta' anagrafica e  alle  condizioni  soggettive  dei
lavoratori e  delle  lavoratrici,  anche  derivanti  dall'esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di  acquisire  elementi  conoscitivi  e  metodologie  scientifiche  a
supporto  della  valutazione  delle  politiche  statali  in   materia
previdenziale e  assistenziale.  La  Commissione  e'  presieduta  dal
presidente  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ed  e'
composta  da  rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del
Ministero della salute,  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  dell'ISTAT,  dell'INPS,
dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti
in materie  economiche,  statistiche  e  attuariali  designati  dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste  dal
decreto di cui  al  primo  periodo.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi'   disciplinate   le   modalita'   di   funzionamento   della
Commissione, nonche' la possibilita' di  richiesta  di  contributi  e
proposte  a  esperti  e  ad  accademici  appartenenti  a  istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie  oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori  entro  il  30  settembre
2018 ed entro i dieci giorni  successivi  il  Governo  presenta  alle
Camere una  relazione  sugli  esiti  dei  lavori  della  Commissione.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun
compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
emolumento comunque denominato. 
  156.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  ai  dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  applicano  le  disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi  e  contributi  versati  e  il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n.  252.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,   risultano   iscritti   a   forme   pensionistiche
complementari,  le  disposizioni  concernenti  la  deducibilita'  dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  sono  applicabili  a
decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti. 
  157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  dicembre  1999,  recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei  fondi  pensione  dei
pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
15 maggio 2000,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del  personale  di
cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto  successivamente  alla
data del 1º gennaio 2019 e' demandata alle parti istitutive dei fondi
di  previdenza  complementare  la  regolamentazione   inerente   alle
modalita' di espressione della  volonta'  di  adesione  agli  stessi,
anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di
recesso del lavoratore. Tali modalita' devono garantire  la  piena  e
diffusa informazione dei lavoratori nonche' la libera espressione  di
volonta' dei lavoratori  medesimi,  sulla  base  di  direttive  della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 
  158. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  e'  istituita  una  Commissione  tecnica  di   studio   sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale,
della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalita'   previdenziali   e
assistenziali. La Commissione e' presieduta dal presidente dell'ISTAT
ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e  delle
finanze, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del
Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e  dell'INAIL,  nonche'
da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali  designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita'  previste
dal decreto di cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Con  il
medesimo  decreto  sono  altresi'  disciplinate   le   modalita'   di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta
di contributi e proposte a esperti e  ad  accademici  appartenenti  a
istituzioni nazionali,  europee  e  internazionali  competenti  nelle
materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro  il
30 settembre 2018 ed entro  i  dieci  giorni  successivi  il  Governo
presenta alle Camere una  relazione  sugli  esiti  dei  lavori  della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Ai componenti  della  Commissione  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato. 
  159. Al  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 29, comma 4, le parole:  «  quattro  volte  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dieci volte »; 
  b) all'articolo 44, il comma 5 e' abrogato. 
  160. Al fine  di  fornire  misure  rafforzate  per  affrontare  gli
impatti occupazionali derivanti  dalla  transizione  dal  vecchio  al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente  al  periodo  2018-2020  il  periodo  di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni. 
  161. All'articolo 1, comma 184-bis,  lettera  c),  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «  dallo  stesso  stabilite  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  .  Ai  fini  di  quanto   stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, il costo o il valore di acquisto  e'  pari  al  valore  delle
azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto
o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182 ». 
  162. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 166, le parole: « fino  al  31  dicembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »; 
  b) al comma 179, lettera a), dopo le parole:  «  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono inserite le
seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro  a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei  mesi
precedenti la cessazione del rapporto, periodi di  lavoro  dipendente
per almeno diciotto mesi »; 
  c) al comma 179, lettera b), dopo le parole:  «  legge  5  febbraio
1992, n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o  un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori  o  il  coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »; 
  d) al comma  179,  lettera  d),  le  parole:  «  sei  anni  in  via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti:  «  sette  anni  negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »; 
  e) dopo il comma 179 e' inserito il seguente: 
  «179-bis. Ai fini del  riconoscimento  dell'indennita'  di  cui  al
comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d)
del medesimo comma sono ridotti, per le donne,  di  dodici  mesi  per
ogni figlio, nel limite massimo di due anni »; 
  f) al comma 199, lettera b), dopo le parole:  «  legge  5  febbraio
1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o  un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori  o  il  coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »; 
  g) al comma  199,  lettera  d),  le  parole:  «  sei  anni  in  via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti:  «  sette  anni  negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »; 
  h) per effetto di quanto previsto dal presente comma  e  dai  commi
163 e 165 nonche' di quanto  emerso  dall'attivita'  di  monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186,
le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di  280
milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni  di
euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »; 
  i) per effetto di quanto previsto dal presente comma  e  dai  commi
163 e 166 nonche' di quanto  emerso  dall'attivita'  di  monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203,
le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570  milioni  di
euro per l'anno 2019 e di 590  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per  l'anno  2019,  di
594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per  l'anno  2022  e  di  587,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 
  163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli  allegati  C
ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  aggiunte  le  nuove
professioni  incluse  nell'allegato  B  della  presente  legge   come
specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 153 del presente articolo. 
  164. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d),
e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui  al
comma 148, lettera a), del  presente  articolo,  con  riferimento  ai
lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della  zootecnia,  e'
assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il
numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
  165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si  trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo  1,  commi
179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come  modificati
dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017,  n.  88.  I
soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel  corso
dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il
31 marzo  2018  ovvero,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che  le
domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre  il
30 novembre 2018  sono  prese  in  considerazione  esclusivamente  se
all'esito  del  monitoraggio  di  cui  all'articolo  11  del   citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie. 
  166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si  trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo  1,  comma
199, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  come  modificato  dalla
presente legge, non si applica  il  limite  relativo  al  livello  di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87.  Con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1  e  2
dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  167.  Ai  fini  del  concorso   al   finanziamento   dell'eventuale
estensione del beneficio di cui  all'articolo  1,  comma  179,  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  a  nuovi  accessi  con  decorrenza
successiva al 31  dicembre  2018  da  disciplinare  con  specifico  e
successivo intervento legislativo, e'  istituito,  nell'ambito  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di  12,2  milioni
di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno  2020,  di
10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di  3,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Nel  predetto  Fondo
confluiscono  le  eventuali   risorse   che   emergano,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio degli oneri conseguenti  al  beneficio
di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del  2016,
con riferimento all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
comma 186, della  medesima  legge,  come  integrata  ai  sensi  della
presente legge, in termini di  economie  certificate  e  prospettiche
aventi  carattere  pluriennale  rispetto  agli  oneri  programmati  a
legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente
comma l'accertamento delle  eventuali  economie  di  cui  al  secondo
periodo e' effettuato entro il 15 novembre 2018 con  il  procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo  confluisce
anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte
ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i),  anche
per  effetto  di  una  eventuale  diversa   distribuzione   temporale
dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto. 
  168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Ai lavoratori che cessino  l'attivita'  lavorativa  e  maturino
l'eta'  anagrafica  per  la  pensione   di   vecchiaia   nel   regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni  successivi,  e  che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di  accesso
alla rendita integrativa  di  cui  al  presente  comma  un  requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi  obbligatori
di  appartenenza,   le   prestazioni   delle   forme   pensionistiche
complementari, con esclusione di  quelle  in  regime  di  prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte,  su  richiesta
dell'aderente, in forma di rendita  temporanea,  denominata  "Rendita
integrativa temporanea anticipata"  (RITA),  decorrente  dal  momento
dell'accettazione della richiesta  fino  al  conseguimento  dell'eta'
anagrafica prevista  per  la  pensione  di  vecchiaia  e  consistente
nell'erogazione  frazionata  di   un   capitale,   per   il   periodo
considerato, pari al montante accumulato  richiesto.  Ai  fini  della
richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la
parte di  prestazione  richiesta  a  titolo  di  rendita  integrativa
temporanea anticipata. 
  4-bis. La rendita anticipata di cui  al  comma  4  e'  riconosciuta
altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati  per  un  periodo  di
tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta'  anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di  appartenenza
entro i dieci anni successivi. 
  4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma
4,  determinata  secondo  le  disposizioni  vigenti  nei  periodi  di
maturazione  della  prestazione   pensionistica   complementare,   e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta'  di  non
avvalersi della tassazione  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi;  in
tal  caso  la  rendita  anticipata  e'  assoggettata   a   tassazione
ordinaria. 
  4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai  fini
della determinazione del relativo imponibile,  prioritariamente  agli
importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre  2000
e, per la parte eccedente, prima a quelli  maturati  dal  1º  gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati  dal  1º
gennaio 2007. 
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da  4  a  4-quater  si
applicano anche ai dipendenti  pubblici  che  aderiscono  alle  forme
pensionistiche complementari loro destinate»; 
    b) all'articolo 14, comma 2,  lettera  c),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
  169. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; 
  b) al comma 192, dopo le parole: «  che  accedono  a  RITA  »  sono
inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 
  170.  Tenuto  conto  della  particolare   gravosita'   del   lavoro
organizzato in turni di dodici ore, ai  fini  del  conseguimento  dei
requisiti di cui  all'articolo  1,  commi  6  e  6-bis,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente
svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i  lavoratori
impiegati in cicli produttivi organizzati su  turni  di  dodici  ore,
sulla base di accordi collettivi gia' sottoscritti alla data  del  31
dicembre  2016.  Ai  fini   dell'attuazione   del   presente   comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000
per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione
annui a decorrere dall'anno 2020. 
  171.   Salva   diversa   volonta'   del   lavoratore,   quando   la
contrattazione  collettiva  o   specifiche   disposizioni   normative
disciplinano il versamento a fondi pensione  negoziali  di  categoria
operanti su base nazionale di contributi  aggiuntivi  alle  ordinarie
modalita'  di  finanziamento  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale  versamento  e'  effettuato
nei  confronti  dei  fondi   pensione   negoziali   territoriali   di
riferimento ove esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato
il  proprio  trattamento  di  fine  rapporto  (TFR)  alla  previdenza
complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una
disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta  circa
la destinazione del contributo  aggiuntivo  e  non  manifesti  alcuna
volonta', per l'individuazione  del  fondo  si  applicano  i  criteri
previsti  dall'articolo  8,  comma  7,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia gia'
iscritto ad  un  fondo  pensione  negoziale,  sia  esso  nazionale  o
territoriale,  nel  qual  caso  il  contributo  aggiuntivo  affluisce
automaticamente alla posizione gia' in essere. 
  172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, i fondi pensione negoziali  territoriali  devono  adeguare  il
proprio ordinamento per dare attuazione  alle  disposizioni  previste
dal comma 171. Decorso tale termine,  i  versamenti  aggiuntivi  sono
comunque effettuati secondo quanto stabilito  dal  comma  171.  Prima
della scadenza del  predetto  termine,  i  fondi  pensione  negoziali
nazionali assicurano comunque la portabilita' automatica  dei  flussi
contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di
lavoratori che gia' destinano a fondi pensione negoziali territoriali
il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore  di
lavoro. 
  173.  La  forma  pensionistica  complementare  residuale  istituita
presso l'INPS, di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n.  252,  e'  soppressa,  con  decorrenza  dalla  data
determinata con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  174. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  173,  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire  le   quote   di   TFR   maturando   nell'ipotesi   prevista
dall'articolo  8,  comma  7,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.  Tale  forma  pensionistica  e'
individuata  tra  le  forme  pensionistiche  negoziali  di   maggiori
dimensioni  sul  piano  patrimoniale   e   dotata   di   un   assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo  8,  comma  9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. 
  175. Alla forma pensionistica di cui al  comma  174  sono  altresi'
trasferite  le  posizioni  individuali  costituite  presso  la  forma
pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla  data
di soppressione della stessa,  secondo  modalita'  stabilite  con  il
medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP. 
  176. Con efficacia dalla data  di  decorrenza  determinata  con  il
decreto di cui al comma 173: 
  a) all'articolo 8, comma 7, lettera  b),  numero  3),  del  decreto
legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  le  parole:  «  alla  forma
pensionistica complementare istituita presso l'INPS » sono sostituite
dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare  individuata
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale  dei  diversi  comparti  del
settore privato »; 
  b) sono abrogati: 
  1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  2) il  capo  II  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale   30   gennaio   2007,   recante   «   Attuazione
dell'articolo 1, comma 765, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Procedure di espressione  della  volonta'  del  lavoratore  circa  la
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) », pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007. 
  177. Qualora i  contratti  e  gli  accordi  collettivi  di  livello
nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici  ad
uno specifico fondo  integrativo  nazionale  del  Servizio  sanitario
nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilita' per i
lavoratori e le lavoratrici di aderire  ad  altro  fondo  integrativo
individuato dagli  accordi  medesimi,  purche'  con  prestazioni  non
inferiori a quelle originariamente previste. 
  178. Le anticipazioni di bilancio concesse all'INPS, ai  sensi  del
comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge ed iscritte quali debiti verso lo  Stato  nel  rendiconto  2015
dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di  euro,  sono
compensate con i crediti verso  lo  Stato,  risultanti  dal  medesimo
rendiconto, fino a concorrenza  dell'importo  di  29.423  milioni  di
euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo. 
  179. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto
1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS  per  i
quali viene effettuata  la  compensazione  nonche'  i  criteri  e  le
gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi. 
  180. All'articolo 1, comma 312, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: « In via sperimentale, per gli anni  2016  e  2017  »
sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per  gli  anni
2016, 2017, 2018 e 2019 ». 
  181. All'articolo 1, comma 87, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, le parole: « per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ». 
  182. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui  al
decreto legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103,  sono  titolari  dei
valori  e  delle  disponibilita'  conferiti  in  gestione,   restando
peraltro  in  facolta'  delle  stesse  di  concludere,  in  tema   di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel  caso
di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita'
e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono  in  ogni  caso
patrimonio separato e autonomo e non  possono  essere  distratti  dal
fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti dei creditori stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti
nelle  procedure  concorsuali   che   riguardano   il   gestore.   Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre  la  domanda
di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti  in
gestione, anche se non individualmente determinati  o  individuati  e
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto  gestore.  Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore  o  dai  terzi
depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari  delle
associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo  presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario,
del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ». 
  183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.
103, a  decorrere  dall'anno  2020  non  si  applicano  le  norme  di
contenimento delle spese  previste  a  carico  degli  altri  soggetti
inclusi nell'elenco  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato, individuate dall'Istituto  nazionale  di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le  disposizioni  vigenti
che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione  degli
effetti finanziari del presente comma  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 12 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  184. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' sostituito dal seguente: 
  «302.  A  decorrere  dal  mese  di  gennaio  2018,   al   fine   di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle
prestazioni  previdenziali  corrisposte  dall'INPS,   i   trattamenti
pensionistici,  gli  assegni,  le  pensioni  e   le   indennita'   di
accompagnamento erogati agli  invalidi  civili,  nonche'  le  rendite
vitalizie dell'INAIL sono posti  in  pagamento  il  primo  giorno  di
ciascun mese o il giorno successivo se il  primo  e'  festivo  o  non
bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non  esistano  cause
ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il  pagamento
avviene il secondo giorno bancabile ». 
  185. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate
dall'INPS. 
  186. La prestazione una tantum a favore dei malati  di  mesotelioma
prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come disciplinata dal decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali 4 settembre 2015, e' erogata anche con  riferimento
agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilita' residue
di cui al predetto decreto. La prestazione e' erogata anche in favore
degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottare  su  proposta  dell'INAIL
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite la misura, non superiore a quella  indicata  dal
decreto di cui al primo periodo, e le modalita' di  erogazione  della
prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestivita'. 
  187. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  5,5  milioni  di
euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
  188. All'articolo 1, comma  278,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «  con  sentenza  esecutiva  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  o  con  verbale  di   conciliazione
giudiziale ». 
  189. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui  all'articolo  1,
comma 241, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e'  incrementato
della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,  2019
e  2020,  con  corrispondente  riduzione  delle  risorse  strutturali
programmate  dall'INAIL  per  il  finanziamento   dei   progetti   di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. Di tale riduzione e' fornita apposita evidenza contabile
in sede di predisposizione del progetto  di  bilancio  per  gli  anni
interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese  non  si
applica l'addizionale sui  premi  assicurativi  relativi  ai  settori
delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto. 
  190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le  parole:  «  per  licenziamento,  anche
collettivo, dimissioni per giusta  causa  o  risoluzione  consensuale
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno  tre  mesi,
di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero,
nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei  necessari  requisiti,  si  trovi  in
stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse. 
  191. Per gli effetti di  cui  al  comma  190,  all'articolo  8  del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da  quelli  con
persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive  dei  requisiti  di
cui  al  medesimo  articolo  3,  comma  2,   eventualmente   mediante
l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui  al  comma
2» sono soppresse; 
  b)  al  comma  3,  il  periodo:  «L'estensione  della   platea   e'
individuata prioritariamente tra i nuclei familiari  con  persone  di
eta' pari o superiore a 55 anni  non  gia'  inclusi  all'articolo  3,
comma 2» e' soppresso. 
  192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  come  modificato  dal
comma 190, e' abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono  abrogati
il comma 1, lettera c), e il comma 2  dell'articolo  8  del  medesimo
decreto legislativo. 
  193.  All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ». 
  194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel  caso
in cui all'atto del riconoscimento del  ReI  il  beneficio  economico
risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso
e' versato in  soluzioni  annuali.  Nel  caso  in  cui  il  beneficio
economico risulti  di  ammontare  nullo,  ai  fini  del  rinnovo  non
decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ». 
  195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede  di  prima
applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «  pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a  347
milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro  annui  a  decorrere
dal 2020 ». 
  196. Per le finalita' di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di
euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e  di  755
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del
medesimo Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 117  milioni  di
euro nell'anno 2020 e di  145  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 per le finalita' da individuare con il Piano nazionale
per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  197. Per gli effetti del comma 196,  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. La dotazione del Fondo Poverta' e' determinata in 2.059 milioni
di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni  di  euro  accantonati  ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per  l'anno
2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.  Ai
fini  dell'erogazione  del  beneficio  economico  del  ReI   di   cui
all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in  1.747  milioni
di euro per l'anno 2018, fatto  salvo  l'eventuale  disaccantonamento
delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro
per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in  2.130
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti  di  spesa
per l'erogazione del beneficio economico a decorrere  dall'anno  2020
sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale
per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale,  di   cui
all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo  periodo,  tenuto
conto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2». 
  198. Per l'anno  2018,  ferma  restando  la  revisione  qualitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale,  in
previsione di un incremento dei volumi di  dichiarazioni  sostitutive
uniche ai  fini  della  richiesta  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  (ISEE)  anche  connessi  all'attuazione   del
reddito di inclusione, di cui al  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
trasferisce all'INPS, per le suddette finalita', risorse  pari  a  20
milioni  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: «  comunque  non  inferiore  al
quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque  non
inferiore al quindici per cento, incrementata al venti  per  cento  a
decorrere dal 2020 ». 
  200. Al fine di garantire il servizio  sociale  professionale  come
funzione  fondamentale   dei   comuni,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a  valere
e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo  7,  comma
3, del medesimo  decreto  legislativo  attribuite  a  ciascun  ambito
territoriale, possono  essere  effettuate  assunzioni  di  assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.