101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data
della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e
da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non
siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con
altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.
Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali
periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e
non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre
2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai soggetti che non
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', ferme restando le
condizioni di cui al comma 101.
103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a
tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui al
comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri
datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi
datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,
indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle
nuove assunzioni.
104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli
incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,
nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, nella medesima unita' produttiva.
105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita'
produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore
assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi
successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero
e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca
non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che
assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.
106. L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo
massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo
pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione,
successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in
rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non
abbia compiuto il trentesimo anno di eta' alla data della
prosecuzione. In tal caso, l'esonero e' applicato a decorrere dal
primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo
di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103,
104 e 105.
107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e
con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche
nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, di un contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del
requisito anagrafico alla data della conversione.
108. L'esonero di cui al comma 100 e' elevato alla misura
dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di
importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito
anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi
dall'acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attivita' di
alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di
alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge
13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte
ore previsto per le attivita' di alternanza all'interno dei percorsi
erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore
previsto per le attivita' di alternanza realizzata nell'ambito dei
percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte
ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita' di
alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro,
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione.
109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui
sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1°
gennaio 2016, e' erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un
contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle
aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente
comma.
110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti
all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7,
lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno
2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per
l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi
ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle
istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari,
accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti
salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
111. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
il comma 2 e' abrogato.
112. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di
cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni
decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si
applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di
apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
115. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede,
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di
lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e 114 e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
116. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' consentita la piena
deducibilita' per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno
centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del
precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del
medesimo decreto legislativo.
117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con
eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'INPS provvede, conle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e
delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
118. Le disposizioni di cui al comma 117 si applicano nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
119. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione
dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di eta'
compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma
associata, che non siano titolari del diritto di proprieta' o di
diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o
coltivatori diretti, di eta' superiore a sessantacinque anni o
pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente
comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo
III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il
contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
che puo' prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in
deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore
agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato
le proprie competenze nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo
2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a
contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa,
d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e
gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non
puo' avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la
ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore
agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a
favore del giovane imprenditore. Il contratto puo' stabilire il
subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione
dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del
giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
Al giovane imprenditore e' garantito in caso di vendita, per i sei
mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di
prelazione con le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590.
120. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore e'
equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
121. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di
spesa di 11 milioni di euro, un'indennita' giornaliera
onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma.
122. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo destinato alla
realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione
per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita':
a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento
dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e
coordinamento con le politiche europee dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal
ciclo di gestione dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di
approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo
all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o
regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne
gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il
recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa
dell'ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la
pubblicazione delle attivita' del tavolo tematico, dei documenti
elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attivita'
della piattaforma.
123. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017, e'
integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
124. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni,
accertati alla data di entrata in vigore della presente legge,
derivanti da calamita' naturali riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione
finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' incrementata di un milione di euro
per l'anno 2019.
125. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,
destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma
11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel
limite delle disponibilita' dei propri bilanci allo scopo
finalizzate, secondo le modalita' definite dal decreto di cui al
primo periodo».
126. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione
dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella
fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di
qualita', sono stanziati un milione di euro per l'anno 2018, 2
milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020
da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i
territori danneggiati dal batterio.
127. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese
agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il
Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e' rifinanziato per un importo pari ad 1 milione
di euro per ciascuna delle annualita' 2018 e 2019, da destinare al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle
imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli
anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai
termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, puo' deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita' degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo
2018.
128. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio
Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 e' esteso al settore
olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le
modalita' di cui al comma 1-ter.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1 milione di
euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, da destinare
al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella
fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di
cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del
18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente
alla zona cuscinetto »;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Misure per la
competitivita' delle filiere agricole strategiche e per il rilancio
del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa ».
129. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonche'
l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie
alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei
territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori
subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione,
d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e
del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui e'
affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del
fenomeno della subsidenza.
130. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la
destinazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' estesa al settore zootecnico.
La dotazione del medesimo Fondo e' a questo fine incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a
interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone
montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017,
nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura
altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera,
l'internazionalizzazione, la competitivita' e la produzione di
qualita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire
la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese
agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo nonche' l'aggregazione e
l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno
ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo.
132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 26.600
euro ».
133. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni
straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). - 1. Per gli
anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il
limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100
unita' lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello
regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle
regioni interessate nel caso di imprese con unita' produttive
coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere concessa la
proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino
al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia
caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite
temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22,
comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero
occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle
medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra
indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22,
comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma
3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la
continuazione dell'attivita' aziendale e la salvaguardia
occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici
mesi di cui all'articolo 22, comma 2.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1,
l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia
occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive
concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate
nel caso di imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
134. Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota
percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione
degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura del 78
per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli
stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio
dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.
135. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5
milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente
comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita' giornaliera
onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno ».
136. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) - 1. Al fine di limitare
il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario
di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di
crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il
completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui
all'articolo 24 puo' concludersi con un accordo che preveda un piano
di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei
profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti
nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta
giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo,
l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai
sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero
delle richieste non puo' in ogni caso eccedere i limiti di
contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di
riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi
dell'articolo 21, commi 2 e 3.
2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e' spendibile in
costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al
fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di
un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella
del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque
non inferiore a sei mesi. Esso e' prorogabile di ulteriori dodici
mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del
trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero
ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi
all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si
applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
3. L'accordo di cui al comma 1 puo' altresi' prevedere che i centri
per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo
12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare
alle attivita' di mantenimento e sviluppo delle competenze, da
realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per
la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di
cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro
datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in
essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.
5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresi'
alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del
trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe
stato altrimenti corrisposto.
6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4
e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L'esonero e' riconosciuto per una durata non superiore a:
a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato;
b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo
determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei
mesi ».
137. A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento
effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un
datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento
dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota
percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e' innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i
licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento
collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
138. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per
l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di
personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' trasferito in favore di
ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a
valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
139. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni,
alle medesime finalita' del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo
53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
140. Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale
complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre
2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio
2018 al 30 giugno 2018, puo' essere concesso un ulteriore intervento
di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di
dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione
competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143 del presente articolo.
141. Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma 140, l'impresa presenta un
piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di
politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati
alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che
non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140
puo' essere concesso un trattamento di mobilita' in deroga, della
durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre
2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal
comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria
o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018,
prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1°
agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente
applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi
nuova occupazione a qualsiasi titolo.
143. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 140, 141 e
142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
144. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente
ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite
massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l'anno
2018. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione,
di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali
incardinate presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle
risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unita' di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni,
possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le
proroghe in continuita' delle prestazioni di cassa integrazione
guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e
aventi durata con effetti nell'anno 2017.
146. Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
salvo quanto previsto dal presente comma »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma
la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento e' computata in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente,
con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in
riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 e' computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre
mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».
147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148,
non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per
l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per
l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei
dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato
B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 30
anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto
legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 30 anni.
149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del
comma 200 del medesimo articolo.
150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti
che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di cui
all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 147 e 148, le indennita' di fine servizio comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato.
152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di
cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui
all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita' attuative dei commi
147 e 148, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione
delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di
presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale,
tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
154. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del
settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato
l'attivita', anche in costanza di fallimento, per le quali e' stata
accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35,
terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura
sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorche',
dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale, siano stati collocati in mobilita' dalla
stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a
coloro che hanno ripreso attivita' lavorativa dipendente a tempo
indeterminato. Il trattamento pensionistico e' riconosciuto, su
domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la
trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al
presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di
cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati
nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente
comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande
presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici,
dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma,
l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il
trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda, previa
risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
155. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche
in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei
lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a
supporto della valutazione delle politiche statali in materia
previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal
presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed e'
composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS,
dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti
in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono
altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della
Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e
proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre
2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle
Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati e il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari, le disposizioni concernenti la deducibilita' dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a
decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti.
157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante
«Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei
pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di
cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla
data del 1º gennaio 2019 e' demandata alle parti istitutive dei fondi
di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle
modalita' di espressione della volonta' di adesione agli stessi,
anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di
recesso del lavoratore. Tali modalita' devono garantire la piena e
diffusa informazione dei lavoratori nonche' la libera espressione di
volonta' dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
158. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale,
della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e
assistenziali. La Commissione e' presieduta dal presidente dell'ISTAT
ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche'
da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste
dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il
medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta
di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a
istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle
materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il
30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo
presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della
Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato.
159. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 4, le parole: « quattro volte » sono
sostituite dalle seguenti: « dieci volte »;
b) all'articolo 44, il comma 5 e' abrogato.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli
impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al
nuovo assetto del tessuto produttivo senza che cio' comporti nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di
quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, puo' essere elevato a sette anni.
161. All'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dallo stesso stabilite »
sono aggiunte le seguenti: « . Ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle
azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto
o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182 ».
162. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;
b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: « procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono inserite le
seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi
precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi »;
c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio
1992, n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
d) al comma 179, lettera d), le parole: « sei anni in via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
e) dopo il comma 179 e' inserito il seguente:
«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al
comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d)
del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per
ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;
f) al comma 199, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio
1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o un
affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto
i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
g) al comma 199, lettera d), le parole: « sei anni in via
continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
h) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi
163 e 165 nonche' di quanto emerso dall'attivita' di monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186,
le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di
euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280
milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno
2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di
euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di
323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;
i) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi
163 e 166 nonche' di quanto emerso dall'attivita' di monitoraggio
delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203,
le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4 milioni di
euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di
594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per
l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C
ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove
professioni incluse nell'allegato B della presente legge come
specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 153 del presente articolo.
164. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d),
e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al
comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai
lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, e'
assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il
numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi
179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati
dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I
soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso
dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il
31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le
domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il
30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se
all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano
o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla
presente legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
167. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale
estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e
successivo intervento legislativo, e' istituito, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 12,2 milioni
di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di
10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per
l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo
confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio
di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016,
con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della
presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche
aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a
legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente
comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo
periodo e' effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente
integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce
anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte
ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i), anche
per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale
dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e maturino
l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso
alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori
di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche
complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta
dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita
integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente
nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo
considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della
richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la
parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa
temporanea anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e' riconosciuta
altresi' ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di
tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'eta' anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
entro i dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma
4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di
maturazione della prestazione pensionistica complementare, e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non
avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in
tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione
ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini
della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli
importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000
e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º
gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si
applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme
pensionistiche complementari loro destinate»;
b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo e'
soppresso.
169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono
inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
170. Tenuto conto della particolare gravosita' del lavoro
organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei
requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente
svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori
impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore,
sulla base di accordi collettivi gia' sottoscritti alla data del 31
dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000
per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione
annui a decorrere dall'anno 2020.
171. Salva diversa volonta' del lavoratore, quando la
contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative
disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria
operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie
modalita' di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento e' effettuato
nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di
riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato
il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza
complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una
disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa
la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna
volonta', per l'individuazione del fondo si applicano i criteri
previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia gia'
iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o
territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce
automaticamente alla posizione gia' in essere.
172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il
proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste
dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono
comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima
della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali
nazionali assicurano comunque la portabilita' automatica dei flussi
contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di
lavoratori che gia' destinano a fondi pensione negoziali territoriali
il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di
lavoro.
173. La forma pensionistica complementare residuale istituita
presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e' soppressa, con decorrenza dalla data
determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
174. Con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far
affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista
dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica e'
individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori
dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto
organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9,
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
175. Alla forma pensionistica di cui al comma 174 sono altresi'
trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma
pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla data
di soppressione della stessa, secondo modalita' stabilite con il
medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP.
176. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il
decreto di cui al comma 173:
a) all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « alla forma
pensionistica complementare istituita presso l'INPS » sono sostituite
dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare individuata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del
settore privato »;
b) sono abrogati:
1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante « Attuazione
dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.
177. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello
nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad
uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario
nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilita' per i
lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo
individuato dagli accordi medesimi, purche' con prestazioni non
inferiori a quelle originariamente previste.
178. Le anticipazioni di bilancio concesse all'INPS, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015
dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono
compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo
rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di
euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
179. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i
quali viene effettuata la compensazione nonche' i criteri e le
gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
180. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per gli anni
2016, 2017, 2018 e 2019 ».
181. All'articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: « per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».
182. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei
valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando
peraltro in facolta' delle stesse di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso
di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita'
e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso
patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal
fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda
di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi
depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle
associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario,
del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».
183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di
contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti
inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti
che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli
effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
184. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' sostituito dal seguente:
«302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle
prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti
pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennita' di
accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonche' le rendite
vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di
ciascun mese o il giorno successivo se il primo e' festivo o non
bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause
ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento
avviene il secondo giorno bancabile ».
185. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate
dall'INPS.
186. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma
prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 4 settembre 2015, e' erogata anche con riferimento
agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilita' residue
di cui al predetto decreto. La prestazione e' erogata anche in favore
degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal
decreto di cui al primo periodo, e le modalita' di erogazione della
prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestivita'.
187. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5,5 milioni di
euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.
188. All'articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « con sentenza esecutiva »
sono aggiunte le seguenti: « o con verbale di conciliazione
giudiziale ».
189. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1,
comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato
della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali
programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Di tale riduzione e' fornita apposita evidenza contabile
in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni
interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si
applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori
delle attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.
190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi,
di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero,
nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in
stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.
191. Per gli effetti di cui al comma 190, all'articolo 8 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con
persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di
cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante
l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma
2» sono soppresse;
b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea e'
individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di
eta' pari o superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3,
comma 2» e' soppresso.
192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal
comma 190, e' abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati
il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo.
193. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ».
194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso
in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico
risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso
e' versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio
economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non
decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».
195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede di prima
applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro
annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari,
in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347
milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere
dal 2020 ».
196. Per le finalita' di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento
del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di
euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 755
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del
medesimo Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 117 milioni di
euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 per le finalita' da individuare con il Piano nazionale
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
197. Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. La dotazione del Fondo Poverta' e' determinata in 2.059 milioni
di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno
2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai
fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui
all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni
di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento
delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro
per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa
per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020
sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto
conto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2».
198. Per l'anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa
dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in
previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive
uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del
reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasferisce all'INPS, per le suddette finalita', risorse pari a 20
milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al
quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non
inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a
decorrere dal 2020 ».
200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come
funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito
dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere
e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma
3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito
territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti
sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.