(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 2014/23/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/24/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/25/UE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              -  Si  riporta  l'art.  37,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  37  (Aggregazioni  e  centralizzazione   delle
          committenze). - (Omissis). 
                4.  Se  la  stazione  appaltante  e'  un  comune  non
          capoluogo di provincia, fermo restando quanto  previsto  al
          comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
          delle seguenti modalita': 
                  a) ricorrendo a una centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                  b)  mediante  unioni   di   comuni   costituite   e
          qualificate   come   centrali   di   committenza,    ovvero
          associandosi o consorziandosi in  centrali  di  committenza
          nelle forme previste dall'ordinamento. 
                  c)  ricorrendo  alla  stazione   unica   appaltante
          costituita presso  le  province,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  59,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando
          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai
          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto
          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,
          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti
          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento
          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori
          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente
          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di
          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  77,  comma   3,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 77 (Commissione giudicatrice). - (Omissis). 
                3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel
          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.
          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le
          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o
          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca
          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la
          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'
          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione
          appaltante. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  133,  comma  8,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 133 (Principi generali  per  la  selezione  dei
          partecipanti). - (Omissis). 
                8. Nelle procedure  aperte,  gli  enti  aggiudicatori
          possono decidere che le  offerte  saranno  esaminate  prima
          della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti.   Tale
          facolta' puo' essere esercitata se specificamente  prevista
          nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la  gara.
          Se si avvalgono di tale  possibilita',  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
          motivi  di  esclusione  e  del  rispetto  dei  criteri   di
          selezione  sia   effettuata   in   maniera   imparziale   e
          trasparente, in modo che nessun appalto sia  aggiudicato  a
          un offerente che avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma
          dell'art. 136 o che non soddisfa  i  criteri  di  selezione
          stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.». 
              -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          - (Omissis). 
                3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle  procedure  di  cui  all'art.  3  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento di cui all'art. 11 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' parere  sui
          progetti  delle  altre  stazioni   appaltanti   che   siano
          pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
          ove esse ne facciano richiesta. Per i  lavori  pubblici  di
          importo inferiore a 50 milioni di euro, le  competenze  del
          Consiglio superiore sono esercitate  dai  comitati  tecnici
          amministrativi presso i Provveditorati  interregionali  per
          le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico  di  importo
          inferiore a  50  milioni  di  euro,  presenti  elementi  di
          particolare  rilevanza  e  complessita'   il   provveditore
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  215,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori  pubblici).
          - (Omissis). 
                5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              - Si riporta l'art.  25,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art.   25   (Verifica   preventiva    dell'interesse
          archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28,
          comma 4, del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  per  le
          opere sottoposte all'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente codice,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono  al
          soprintendente    territorialmente    competente,     prima
          dell'approvazione,  copia  del  progetto  di   fattibilita'
          dell'intervento o di uno stralcio di  esso  sufficiente  ai
          fini archeologici, ivi compresi gli  esiti  delle  indagini
          geologiche e  archeologiche  preliminari,  con  particolare
          attenzione ai dati di archivio e bibliografici  reperibili,
          all'esito delle  ricognizioni  volte  all'osservazione  dei
          terreni, alla lettura della geomorfologia  del  territorio,
          nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.  Le
          stazioni   appaltanti   raccolgono   ed   elaborano    tale
          documentazione mediante i dipartimenti  archeologici  delle
          universita', ovvero mediante  i  soggetti  in  possesso  di
          diploma di laurea e specializzazione in  archeologia  o  di
          dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione  della
          documentazione  suindicata  non  e'   richiesta   per   gli
          interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a
          quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti
          esistenti. 
                2. Presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo e' istituito  un  apposito  elenco,
          reso accessibile a tutti gli  interessati,  degli  istituti
          archeologici universitari e dei soggetti in possesso  della
          necessaria qualificazione. Con  decreto  del  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una
          rappresentanza dei dipartimenti archeologici  universitari,
          si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto
          elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione  di
          tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata  in
          vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7. 
                3.  Il  soprintendente,  qualora  sulla  base   degli
          elementi   trasmessi   e   delle   ulteriori   informazioni
          disponibili,   ravvisi   l'esistenza   di   un    interesse
          archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
          richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni
          dal ricevimento del progetto di fattibilita'  ovvero  dello
          stralcio   di   cui   al   comma   1,   la   sottoposizione
          dell'intervento alla  procedura  prevista  dai  commi  8  e
          seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o
          a rete il termine  della  richiesta  per  la  procedura  di
          verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico    e'
          stabilito in sessanta giorni. 
                4. In  caso  di  incompletezza  della  documentazione
          trasmessa o di esigenza di approfondimenti  istruttori,  il
          soprintendente, con modalita' anche informatiche,  richiede
          integrazioni documentali o convoca  il  responsabile  unico
          del procedimento per acquisire le  necessarie  informazioni
          integrative. La richiesta di  integrazioni  e  informazioni
          sospende  il  termine  di  cui  al  comma  3,   fino   alla
          presentazione delle stesse. 
                5.  Avverso  la  richiesta  di  cui  al  comma  3  e'
          esperibile il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del
          codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                6. Ove il soprintendente non  richieda  l'attivazione
          della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di
          cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
          negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e'  possibile
          solo  in  caso  di   successiva   acquisizione   di   nuove
          informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
          elementi  archeologicamente  rilevanti,  che   inducano   a
          ritenere  probabile  la  sussistenza  in  sito  di  reperti
          archeologici. In tale evenienza il  Ministero  dei  beni  e
          delle  attivita'   culturali   e   del   turismo   procede,
          contestualmente, alla richiesta di saggi  preventivi,  alla
          comunicazione di avvio del procedimento di  verifica  o  di
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   degli
          articoli 12 e 13  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio. 
                7. I commi da 1  a  6  non  si  applicano  alle  aree
          archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art.  101
          del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i  quali
          restano  fermi  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari  ivi
          previsti compresa la facolta' di prescrivere  l'esecuzione,
          a spese  del  committente  dell'opera  pubblica,  di  saggi
          archeologici. Restano  altresi'  fermi  i  poteri  previsti
          dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio,  nonche'  i  poteri  autorizzatori  e  cautelari
          previsti per le zone  di  interesse  archeologico,  di  cui
          all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 
                8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico  si  articola  in  fasi  costituenti   livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel compimento delle seguenti indagini  e  nella  redazione
          dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': 
                  a) esecuzione di carotaggi; 
                  b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
                  c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione
          di sondaggi  e  di  scavi,  anche  in  estensione  tali  da
          assicurare   una   sufficiente    campionatura    dell'area
          interessata dai lavori. 
                9.  La  procedura   si   conclude   in   un   termine
          predeterminato    dal    soprintendente    in     relazione
          all'estensione  dell'area  interessata,  con  la  redazione
          della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
                  a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
                  b) contesti che non evidenziano  reperti  leggibili
          come complesso strutturale unitario, con scarso livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro, smontaggio, rimontaggio  e  musealizzazione,  in
          altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
                  c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
                10.  Per  l'esecuzione  dei  saggi  e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo,  il  responsabile  unico  del  procedimento  puo'
          motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
                11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera  a),  la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accertata   l'insussistenza   dell'interesse   archeologico
          nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di  cui  al
          comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le  misure
          necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione  e
          la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
          salve le misure di  tutela  eventualmente  da  adottare  ai
          sensi del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
          relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro  contesto.
          Nel caso di cui al comma 9,  lettera  c),  le  prescrizioni
          sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a  tutela
          dell'area interessata dai rinvenimenti e il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  avvia  il
          procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e  13
          del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
                12.   La    procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico e' condotta sotto la  direzione
          della    soprintendenza    archeologica    territorialmente
          competente.  Gli  oneri  sono  a  carico   della   stazione
          appaltante. 
                13. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il  31
          dicembre 2017, sono adottate  linee  guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
          termini certi, che garantiscano la  tutela  del  patrimonio
          archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico  sotteso
          alla realizzazione dell'opera. 
                14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui
          al  presente  articolo,  il  soprintendente,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta  di  cui  al  comma  3,  stipula  un
          apposito   accordo   con   la   stazione   appaltante   per
          disciplinare le forme di coordinamento e di  collaborazione
          con il responsabile del procedimento e con gli uffici della
          stazione  appaltante.   Nell'accordo   le   amministrazioni
          possono graduare la complessita' della procedura di cui  al
          presente   articolo,   in   ragione   della   tipologia   e
          dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi
          e  i  contenuti  del  procedimento.  L'accordo  disciplina,
          altresi', le forme di documentazione e di divulgazione  dei
          risultati dell'indagine, mediante  l'informatizzazione  dei
          dati raccolti, la produzione  di  edizioni  scientifiche  e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
                15. Le stazioni  appaltanti,  in  caso  di  rilevanti
          insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per  il
          territorio  o  di  avvio   di   attivita'   imprenditoriali
          suscettibili di produrre positivi effetti  sull'economia  o
          sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale  di
          cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al
          regolamento adottato in attuazione dell'art. 4 della  legge
          7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata
          del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando  non
          siano rispettati i termini fissati nell'accordo di  cui  al
          comma 14. 
                16. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano disciplinano la procedura  di  verifica  preventiva
          dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
          sulla base di quanto disposto dal presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 205,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 205 (Accordo bonario per i lavori). - 1. Per  i
          lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione  dei
          contratti di cui alla parte IV,  titolo  III,  affidati  da
          amministrazioni  aggiudicatrici  ed   enti   aggiudicatori,
          ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione
          di riserve sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
          dell'opera possa variare tra  il  5  ed  il  15  per  cento
          dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
          accordo bonario si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 2 a 6. 
                2.  Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda
          tutte le riserve iscritte fino al  momento  dell'avvio  del
          procedimento stesso  e  puo'  essere  reiterato  quando  le
          riserve iscritte, ulteriori e  diverse  rispetto  a  quelle
          gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui  al
          comma  1,  nell'ambito  comunque  di  un   limite   massimo
          complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
          domande che fanno valere pretese gia' oggetto  di  riserva,
          non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
          quelli  quantificati  nelle  riserve  stesse.  Non  possono
          essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che  sono
          stati oggetto di verifica  ai  sensi  dell'art.  26.  Prima
          dell'approvazione del certificato  di  collaudo  ovvero  di
          verifica di  conformita'  o  del  certificato  di  regolare
          esecuzione,  qualunque  sia  l'importo  delle  riserve,  il
          responsabile  unico  del  procedimento   attiva   l'accordo
          bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
                3.   Il   direttore   dei   lavori   da'    immediata
          comunicazione al responsabile unico del procedimento  delle
          riserve di cui al comma  1,  trasmettendo  nel  piu'  breve
          tempo possibile una propria relazione riservata. 
                4. Il  responsabile  unico  del  procedimento  valuta
          l'ammissibilita' e  la  non  manifesta  infondatezza  delle
          riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
          valore di cui al comma 1. 
                5. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  entro
          quindici giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  3,
          acquisita la relazione riservata del direttore  dei  lavori
          e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo' richiedere
          alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di  cinque
          esperti   aventi   competenza   specifica   in    relazione
          all'oggetto  del  contratto.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento e il soggetto  che  ha  formulato  le  riserve
          scelgono  d'intesa,  nell'ambito  della  lista,   l'esperto
          incaricato della formulazione della  proposta  motivata  di
          accordo  bonario.  In  caso  di  mancata  intesa   tra   il
          responsabile unico del procedimento e il  soggetto  che  ha
          formulato  le  riserve,   entro   quindici   giorni   dalla
          trasmissione della lista l'esperto e' nominato dalla Camera
          arbitrale che ne fissa anche il  compenso,  prendendo  come
          riferimento i  limiti  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
          all'art.  209,  comma  16.   La   proposta   e'   formulata
          dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il
          RUP non richieda la nomina  dell'esperto,  la  proposta  e'
          formulata dal RUP entro novanta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3. 
                6.  L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il   RUP,
          verificano le riserve in contraddittorio  con  il  soggetto
          che  le  ha  formulate,  effettuano   eventuali   ulteriori
          audizioni, istruiscono la questione anche con  la  raccolta
          di dati e informazioni e con  l'acquisizione  di  eventuali
          altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la
          disponibilita' di idonee risorse economiche,  una  proposta
          di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
          competente della stazione appaltante e al soggetto  che  ha
          formulato le riserve. Se la  proposta  e'  accettata  dalle
          parti, entro quarantacinque  giorni  dal  suo  ricevimento,
          l'accordo bonario  e'  concluso  e  viene  redatto  verbale
          sottoscritto  dalle   parti.   L'accordo   ha   natura   di
          transazione. Sulla somma riconosciuta in  sede  di  accordo
          bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a
          decorrere   dal   sessantesimo   giorno   successivo   alla
          accettazione dell'accordo bonario da parte  della  stazione
          appaltante. In caso di reiezione della  proposta  da  parte
          del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di  inutile
          decorso del termine  di  cui  al  secondo  periodo  possono
          essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
                6-bis. L'impresa, in caso di rifiuto  della  proposta
          di accordo bonario ovvero di inutile  decorso  del  termine
          per  l'accettazione,   puo'   instaurare   un   contenzioso
          giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a  pena  di
          decadenza.». 
              - Si riporta l'art.  86,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  86  (Mezzi  di  prova).  -  1.   Le   stazioni
          appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni
          e gli altri mezzi di prova di cui al  presente  articolo  e
          all'allegato XVII, come prova  dell'assenza  di  motivi  di
          esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di
          selezione di cui all'art. 83. Le  stazioni  appaltanti  non
          esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente
          articolo, all'allegato XVII e all'art.  87.  Gli  operatori
          economici  possono  avvalersi  di  qualsiasi  mezzo  idoneo
          documentale per provare che essi disporranno delle  risorse
          necessarie. 
                2.  Le  stazioni  appaltanti  accettano  i   seguenti
          documenti come prova sufficiente della  non  applicabilita'
          all'operatore economico dei motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80: 
                  a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3  di  detto
          articolo, il certificato del casellario  giudiziario  o  in
          sua mancanza, un  documento  equivalente  rilasciato  dalla
          competente autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  dello
          Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da  cui
          risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
                  b)  per  quanto  riguarda  il  comma  4  di   detto
          articolo, tramite apposita certificazione rilasciata  dalla
          amministrazione fiscale competente e,  con  riferimento  ai
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   tramite   il
          Documento Unico della  Regolarita'  Contributiva  acquisito
          d'ufficio dalle stazioni  appaltanti  presso  gli  Istituti
          previdenziali  ai  sensi  della  normativa  vigente  ovvero
          tramite analoga certificazione rilasciata  dalle  autorita'
          competenti di altri Stati. 
                2-bis. Ai soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui   all'art.   80   in   capo
          all'operatore economico che partecipa  alla  procedura,  ai
          soggetti di cui l'operatore economico si  avvale  ai  sensi
          dell'art. 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli
          altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data
          del rilascio. Fatta eccezione  per  il  DURC,  la  stazione
          appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti  e
          scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente
          il procedimento di acquisto, puo' procedere  alla  verifica
          dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta
          agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto
          dell'attestazione gia' rilasciata. Gli  enti  certificatori
          provvedono a fornire riscontro entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Decorso   tale   termine   il   contenuto   dei
          certificati e degli altri documenti si intende  confermato.
          I certificati e gli altri documenti in corso  di  validita'
          possono   essere   utilizzati   nell'ambito   di    diversi
          procedimenti di acquisto. 
                3.  Se  del  caso,  uno  Stato  membro  fornisce  una
          dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o
          i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati  o  che
          questi  non  menzionano  tutti  i   casi   previsti,   tali
          dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione  mediante
          il registro online dei certificati (e-Certis). 
                4. Di norma, la prova  della  capacita'  economica  e
          finanziaria dell'operatore economico  puo'  essere  fornita
          mediante uno o piu' mezzi di prova  indicati  nell'allegato
          XVII, parte  I.  L'operatore  economico,  che  per  fondati
          motivi non e' in grado di presentare le  referenze  chieste
          dall'amministrazione  aggiudicatrice,   puo'   provare   la
          propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante  un
          qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
          appaltante. 
                5. Le capacita' tecniche  degli  operatori  economici
          possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova  di
          cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della  natura,
          della quantita' o dell'importanza e  dell'uso  dei  lavori,
          delle forniture o dei servizi. 
                5-bis. L'esecuzione dei  lavori  e'  documentata  dal
          certificato di esecuzione dei  lavori  redatto  secondo  lo
          schema predisposto con il regolamento di cui all'art.  216,
          comma  27-octies.  L'attribuzione,   nel   certificato   di
          esecuzione dei lavori, delle categorie  di  qualificazione,
          relative  ai  lavori   eseguiti,   viene   effettuata   con
          riferimento alle categorie richieste nel bando  di  gara  o
          nell'avviso  o  nella  lettera  di   invito.   Qualora   il
          responsabile unico del procedimento riporti nel certificato
          di  esecuzione  dei  lavori  categorie  di   qualificazione
          diverse da quelle previste nel bando di gara o  nell'avviso
          o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le  sanzioni
          previste dall'art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni
          non veritiere. 
                6. Per il tramite della cabina di regia sono messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni riguardanti i motivi  di  esclusione  elencati
          all'art.  80,  l'idoneita'   all'esercizio   dell'attivita'
          professionale, la capacita'  finanziaria  e  tecnica  degli
          offerenti   di   cui   all'art.   83,   nonche'   eventuali
          informazioni relative ai mezzi di prova di cui al  presente
          articolo.». 
              - Si riporta l'art. 105,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 105 (Subappalto). - 1.  I  soggetti  affidatari
          dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio
          le opere o i lavori, i servizi, le forniture  compresi  nel
          contratto. Il contratto non puo' essere ceduto  a  pena  di
          nullita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 106,  comma
          1,  lettera  d).  E'  ammesso  il  subappalto  secondo   le
          disposizioni del presente articolo. 
                2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con  il  quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto
          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che
          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con
          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora
          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia
          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da
          affidare.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   5,
          l'eventuale subappalto non puo' superare la  quota  del  30
          per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori,
          servizi o forniture. L'affidatario comunica  alla  stazione
          appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per  tutti
          i sub-contratti che  non  sono  subappalti,  stipulati  per
          l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente,
          l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio
          o  fornitura  affidati.  Sono,  altresi',  comunicate  alla
          stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
          avvenute nel corso del  sub-contratto.  E'  altresi'  fatto
          obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione   integrativa
          qualora  l'oggetto  del  subappalto  subisca  variazioni  e
          l'importo  dello  stesso  sia  incrementato  nonche'  siano
          variati i requisiti di cui al comma 7. 
                3. Le seguenti categorie di forniture o servizi,  per
          le loro specificita', non  si  configurano  come  attivita'
          affidate in subappalto: 
                  a)  l'affidamento   di   attivita'   specifiche   a
          lavoratori  autonomi,  per  le  quali  occorre   effettuare
          comunicazione alla stazione appaltante; 
                  b)  la  subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici; 
                  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore  a
          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni
          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del
          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,
          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                  c-bis) le prestazioni rese in favore  dei  soggetti
          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di
          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca
          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla
          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono
          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente
          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
                4. I soggetti affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,
          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 
                  a)   l'affidatario   del   subappalto   non   abbia
          partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
                  b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
          categoria; 
                  c) all'atto dell'offerta  siano  stati  indicati  i
          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture
          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
                  d) il concorrente dimostri  l'assenza  in  capo  ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
                5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, e fermi
          restando i limiti previsti dal medesimo comma,  l'eventuale
          subappalto  non  puo'  superare   il   trenta   per   cento
          dell'importo delle opere e non puo' essere,  senza  ragioni
          obiettive, suddiviso. 
                6.  E'  obbligatoria  l'indicazione  della  terna  di
          subappaltatori in sede di offerta, qualora gli  appalti  di
          lavori,  servizi  e  forniture  siano  di  importo  pari  o
          superiore   alle   soglie   di   cui   all'art.    35    o,
          indipendentemente dall'importo a base di  gara,  riguardino
          le   attivita'   maggiormente   esposte   a   rischio    di
          infiltrazione  mafiosa,  come  individuate  al   comma   53
          dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.  Nel  caso
          di appalti aventi ad oggetto piu' tipologie di prestazioni,
          la terna di subappaltatori va indicata  con  riferimento  a
          ciascuna tipologia di  prestazione  omogenea  prevista  nel
          bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la  stazione
          appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di  cui
          all'art. 35: le modalita' e le tempistiche per la  verifica
          delle condizioni di esclusione di  cui  all'art.  80  prima
          della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore  e  i
          subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti,
          per la dimostrazione delle circostanze  di  esclusione  per
          gravi illeciti professionali come  previsti  dal  comma  13
          dell'art. 80. 
                7. L'affidatario deposita il contratto di  subappalto
          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima
          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle
          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore   attestante   l'assenza    in    capo    ai
          subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
          Il contratto di subappalto, corredato della  documentazione
          tecnica, amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata
          dagli atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente
          l'ambito  operativo   del   subappalto   sia   in   termini
          prestazionali che economici. 
                8. Il contraente principale e'  responsabile  in  via
          esclusiva  nei   confronti   della   stazione   appaltante.
          L'aggiudicatario  e'  responsabile   in   solido   con   il
          subappaltatore in relazione  agli  obblighi  retributivi  e
          contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di  cui  al  comma
          13, lettere  a)  e  c),  l'appaltatore  e'  liberato  dalla
          responsabilita' solidale di cui al primo periodo. 
                9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,
          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano
          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni
          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo
          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
                10. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle
          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore
          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti
          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva
          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e
          6. 
                11. Nel caso di formale contestazione delle richieste
          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del
          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla
          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari
          accertamenti. 
                12. L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
          cui all'art. 80. 
                13. La stazione appaltante  corrisponde  direttamente
          al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di  servizi
          ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto  per  le
          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
                  a) quando il subappaltatore o il cottimista e'  una
          microimpresa o piccola impresa; 
                  b)   in   caso   di    inadempimento    da    parte
          dell'appaltatore; 
                  c) su richiesta del subappaltatore e se  la  natura
          del contratto lo consente. 
                14. L'affidatario deve praticare, per le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
          e  prestazionali  previsti  nel   contratto   di   appalto.
          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della
          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
                15. Per i lavori, nei  cartelli  esposti  all'esterno
          del cantiere devono essere indicati anche i  nominativi  di
          tutte le imprese subappaltatrici. 
                16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'
          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i
          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo
          specifico contratto collettivo applicato. 
                17.  I  piani  di  sicurezza  di   cui   al   decreto
          legislativo  del  9  aprile  2008,  n.  81  sono  messi   a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte   alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
                18. L'affidatario che si avvale del subappalto o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni
          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o
          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo
          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da
          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 
                19.  L'esecuzione  delle  prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
                20. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli
          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo
          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 
                21. E' fatta salva  la  facolta'  per  le  regioni  a
          statuto speciale e per le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative
          norme  di  attuazione  e  nel  rispetto   della   normativa
          comunitaria  vigente  e   dei   principi   dell'ordinamento
          comunitario, di disciplinare ulteriori  casi  di  pagamento
          diretto dei subappaltatori. 
                22. Le stazioni appaltanti rilasciano  i  certificati
          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui
          all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),
          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore
          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito
          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono
          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi
          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.». 
              - Si riporta l'art.  174  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma  restando  la
          disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia
          di subappalto si applica il presente articolo. 
                2.  Gli  operatori  economici  indicano  in  sede  di
          offerta le parti del contratto di concessione che intendono
          subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le
          imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere
          la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il
          concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in
          conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,
          alle condizioni di cui al comma 2 del citato art.  184.  In
          sede di offerta gli  operatori  economici,  che  non  siano
          microimprese, piccole e medie imprese, per  le  concessioni
          di lavori, servizi e forniture di importo pari o  superiore
          alla soglia di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  a),
          indicano una terna di  nominativi  di  sub-appaltatori  nei
          seguenti casi: 
                  a) concessione di lavori, servizi e forniture per i
          quali non sia necessaria una particolare specializzazione; 
                  b) concessione di lavori, servizi e forniture per i
          quali risulti possibile reperire sul mercato una  terna  di
          nominativi di subappaltatori da indicare, atteso  l'elevato
          numero di operatori che svolgono dette prestazioni. 
                3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare,  nei  casi
          di cui al comma 2, l'assenza,  in  capo  ai  subappaltatori
          indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i
          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica
          abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui
          all'art. 80. 
                4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi  da
          fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della
          stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione
          della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio
          dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla
          stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e
          rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei
          lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della
          richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla
          stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni
          intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni
          richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori
          successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale
          disposizione non si applica ai fornitori. 
                5.  Il  concessionario  resta  responsabile  in   via
          esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il
          concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il
          subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa
          subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e
          contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
                6.  L'esecuzione  delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
                7. Qualora la natura del contratto  lo  consenta,  e'
          fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al
          pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di
          microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di
          inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di
          richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'
          comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'
          contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del
          subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il
          concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di
          cui al comma 5. 
                8. Si applicano, altresi', le  disposizioni  previste
          dai commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 
              - Si riporta l'art. 184-ter, del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                  a)  la  sostanza   o   l'oggetto   e'   comunemente
          utilizzato per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'  art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti  di
          cui al comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  quanto  alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005,  n.  269.  Le  autorizzazioni  di  cui  agli
          articoli 208, 209 e 211 e di cui al  titolo  III-bis  della
          parte seconda del presente  decreto  per  il  recupero  dei
          rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
          dei criteri indicati nell'allegato  1,  suballegato  1,  al
          citato  decreto   5   febbraio   1998,   nell'allegato   1,
          suballegato 1, al citato regolamento di cui al  decreto  12
          giugno  2002,  n.  161,  e  nell'allegato   1   al   citato
          regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
          i parametri ivi indicati relativi a tipologia,  provenienza
          e caratteristiche dei  rifiuti,  attivita'  di  recupero  e
          caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'.  Tali
          autorizzazioni individuano le condizioni e le  prescrizioni
          necessarie per garantire l'attuazione dei principi  di  cui
          all'art. 178 del presente decreto per  quanto  riguarda  le
          quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto   e   da
          sottoporre alle operazioni di  recupero.  Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  possono  essere
          emanate  linee  guida  per  l'uniforme  applicazione  della
          presente  disposizione  sul   territorio   nazionale,   con
          particolare  riferimento  alle  verifiche  sui  rifiuti  in
          ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
          ai controlli da effettuare sugli oggetti e  sulle  sostanze
          che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
          dei valori limite per le sostanze inquinanti e di  tutti  i
          possibili effetti negativi  sull'ambiente  e  sulla  salute
          umana. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al precedente periodo, i titolari  delle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione  presentano
          alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
          ai criteri generali definiti dalle linee guida. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si  applica  fino  alla  cessazione  della   qualifica   di
          rifiuto.». 
              - Si riporta l'art.  23,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'art. 24. 
                3. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'art. 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'art.  35  anche  ai
          fini della programmazione di  cui  all'art.  21,  comma  3,
          nonche' per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  22  e  per   i   concorsi   di
          progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
          fattibilita' e' preceduto  dal  documento  di  fattibilita'
          delle alternative progettuali di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
          regolamento previsto dal comma  3  del  presente  articolo.
          Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
          richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
          alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di
          importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'art.  35.  Nel
          progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed   economica,   il
          progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,
          tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
          degli aspetti di cui al  comma  1,  nonche'  gli  elaborati
          grafici   per   l'individuazione   delle    caratteristiche
          dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,   funzionali   e
          tecnologiche dei lavori da realizzare e le  relative  stime
          economiche, secondo le modalita' previste  nel  regolamento
          di cui al comma 3, ivi compresa la scelta  in  merito  alla
          possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto  di
          fattibilita' tecnica  ed  economica  deve  consentire,  ove
          necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del  citato  art.  19  ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche   di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
          e  momenti  di  verifica  tecnica  dei  vari   livelli   di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  La
          medesima   autorizzazione   si   estende   alle    ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle  manutenzioni,  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'art. 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'art. 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26,  comma  3,  del
          decreto legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente  comma,  si  applica  l'art.  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.». 
              - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Progettazione  interna  e  esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla  progettazione
          di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   definitiva   ed
          esecutiva di lavori, al collaudo,  al  coordinamento  della
          sicurezza della progettazione nonche'  alla  direzione  dei
          lavori e agli incarichi di supporto  tecnico-amministrativo
          alle attivita' del  responsabile  del  procedimento  e  del
          dirigente  competente  alla   programmazione   dei   lavori
          pubblici sono espletate: 
                  a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                  b) dagli uffici consortili di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
          i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli  enti  di
          bonifica possono costituire; 
                  c)   dagli    organismi    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  cui  le  singole  stazioni  appaltanti
          possono avvalersi per legge; 
                  d) dai soggetti di cui all'art. 46. 
                2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i
          soggetti di cui all'art. 46, comma 1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore del  regolamento  di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
          prevista. 
                3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
                4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
          assicurative  per  la  copertura  dei  rischi   di   natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi. 
                5.  Indipendentemente  dalla  natura  giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i  criteri
          per garantire la presenza  di  giovani  professionisti,  in
          forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'art. 83, comma 1. 
                6. Ove un servizio  complesso  sia  costituito  dalla
          somma di  diversi  servizi,  di  cui  alcuni  riservati  ad
          iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando  di  gara  o
          l'invito  richiede  esplicitamente  che  sia  indicato   il
          responsabile di quella parte del  servizio.  Tale  soggetto
          deve possedere i requisiti previsti  nel  caso  in  cui  il
          servizio sia messo in gara separatamente. 
                7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma
          1,  quarto  periodo,  gli  affidatari   di   incarichi   di
          progettazione per progetti posti a base di gara non possono
          essere affidatari degli appalti,  nonche'  degli  eventuali
          subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la
          suddetta attivita' di progettazione. Ai  medesimi  appalti,
          subappalti e  cottimi  non  puo'  partecipare  un  soggetto
          controllato, controllante o  collegato  all'affidatario  di
          incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
          collegamento  si  determinano  con  riferimento  a   quanto
          previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui
          al   presente   comma    sono    estesi    ai    dipendenti
          dell'affidatario dell'incarico di  progettazione,  ai  suoi
          collaboratori nello svolgimento  dell'incarico  e  ai  loro
          dipendenti,  nonche'  agli  affidatari  di   attivita'   di
          supporto alla progettazione  e  ai  loro  dipendenti.  Tali
          divieti non si applicano laddove i  soggetti  ivi  indicati
          dimostrino  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento
          degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
          un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
          operatori. 
                8. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
          proprio decreto, da emanare  entro  e  non  oltre  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          le  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati   al   livello
          qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di  cui  al
          presente articolo  e  all'art.  31,  comma  8.  I  predetti
          corrispettivi sono  utilizzati  dalle  stazioni  appaltanti
          quale   criterio   o   base   di   riferimento   ai    fini
          dell'individuazione dell'importo da porre a  base  di  gara
          dell'affidamento. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma, si  applica  l'art.  216,
          comma 6. 
                8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
          la corresponsione dei compensi  relativi  allo  svolgimento
          della      progettazione      e       delle       attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata con il  soggetto  affidatario  sono  previste  le
          condizioni  e   le   modalita'   per   il   pagamento   dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9 e 10  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
                8-ter. Nei contratti aventi  ad  oggetto  servizi  di
          ingegneria e architettura la stazione appaltante  non  puo'
          prevedere quale corrispettivo forme di  sponsorizzazione  o
          di rimborso, ad eccezione dei contratti  relativi  ai  beni
          culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.». 
              -  Si  riporta  l'art.  26,  comma   6,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
          (Omissis). 
                6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
          soggetti: 
                  a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                  b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  venti
          milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35,  dai
          soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'art. 46, comma
          1, che dispongano di un sistema  interno  di  controllo  di
          qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso  in  cui
          disponga di un sistema interno di controllo di qualita'; 
                  c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di
          cui all'art. 35 e fino a un milione di  euro,  la  verifica
          puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni
          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
          esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'  ove  il  progetto
          sia stato redatto da progettisti interni; 
                  d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione
          di euro, la verifica e' effettuata dal  responsabile  unico
          del procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui
          all'art. 31, comma 9. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  31,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
                5. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
          sui compiti specifici del  RUP,  sui  presupposti  e  sulle
          modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori  requisiti  di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  il
          medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma  27-octies,
          sono  determinati,  altresi',  l'importo   massimo   e   la
          tipologia dei lavori, servizi e forniture per  i  quali  il
          RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il  direttore
          dei lavori o con il direttore  dell'esecuzione.  Fino  alla
          data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'art.
          216,  comma   27-octies,   si   applica   la   disposizione
          transitoria ivi prevista. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  32,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). -  1.
          Le procedure di affidamento dei  contratti  pubblici  hanno
          luogo nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle
          stazioni appaltanti previsti dal presente  codice  o  dalle
          norme vigenti. 
                2. Prima dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
          dei  contratti  pubblici,  le   stazioni   appaltanti,   in
          conformita' ai propri ordinamenti, decretano o  determinano
          di contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici e delle offerte. Nella procedura di cui  all'art.
          36, comma 2, lettere a) e b), la stazione  appaltante  puo'
          procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina   a
          contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo
          semplificato,  l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,  il
          fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
                3. La selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
                4. Ciascun concorrente non puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
                5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma  1,
          provvede all'aggiudicazione. 
                6.  L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
                7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
                8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
                9. Il contratto non puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
                10. il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                  a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                  b) nel caso di un  appalto  basato  su  un  accordo
          quadro di cui all'art. 54, nel caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'art. 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso  il
          mercato elettronico nei limiti di cui all'art.  3,  lettera
          bbbb)  e  nel  caso  di  affidamenti  effettuati  ai  sensi
          dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b). 
                11. Se e' proposto ricorso  avverso  l'aggiudicazione
          con contestuale domanda cautelare, il  contratto  non  puo'
          essere   stipulato,   dal   momento   della   notificazione
          dell'istanza cautelare alla stazione  appaltante  e  per  i
          successivi  venti  giorni,  a  condizione  che  entro  tale
          termine intervenga almeno  il  provvedimento  cautelare  di
          primo  grado  o  la  pubblicazione  del  dispositivo  della
          sentenza di primo grado in caso  di  decisione  del  merito
          all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia  di  detti
          provvedimenti se  successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla
          stipula del contratto cessa quando, in sede di esame  della
          domanda cautelare, il giudice si dichiara  incompetente  ai
          sensi dell'art.  15,  comma  4,  del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
                12.  Il  contratto  e'  sottoposto  alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
                13. L'esecuzione, del  contratto  puo'  avere  inizio
          solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in
          casi  di  urgenza,  la  stazione   appaltante   ne   chieda
          l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e   alle   condizioni
          previste al comma 8. 
                14. Il contratto e' stipulato, a  pena  di  nullita',
          con  atto  pubblico  notarile   informatico,   ovvero,   in
          modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
          stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a
          cura dell'Ufficiale rogante  della  stazione  appaltante  o
          mediante scrittura privata; in caso di procedura  negoziata
          ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
          40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
          commercio consistente in un apposito  scambio  di  lettere,
          anche tramite posta  elettronica  certificata  o  strumenti
          analoghi negli altri Stati membri. 
                14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto.». 
              - Si riporta l'art.  35,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione   dell'anticipazione   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.». 
              - Si riporta l'art.  36,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento
          e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di  cui  all'art.  35  avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,  34
          e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti possono, altresi', applicare le disposizioni  di
          cui all'art. 50. 
                2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita': 
                  a) per affidamenti di importo  inferiore  a  40.000
          euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
                  b) per affidamenti di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'art. 35 per le  forniture  e  i  servizi,
          mediante affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre
          preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
          le  forniture,  di  almeno   cinque   operatori   economici
          individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
          di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
          anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto  e
          il noleggio di mezzi, per i quali si  applica  comunque  la
          procedura  di  cui  al  periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a  150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti,  di  almeno  dieci  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o
          superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000  di  euro,
          mediante la procedura negoziata di cui all'art.  63  previa
          consultazione, ove esistenti, di almeno quindici  operatori
          economici, nel rispetto di un criterio di  rotazione  degli
          inviti, individuati sulla base di  indagini  di  mercato  o
          tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso   sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                  d) per affidamenti di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a 1.000.000 di euro e fino  alle  soglie  di  cui
          all'art.  35,  mediante  ricorso  alle  procedure  di   cui
          all'art. 60, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  97,
          comma 8. 
                3. Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  lettera  e),  del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a quelli di cui all'art. 35, si applicano
          le previsioni di cui al comma 2. 
                4. Nel caso di opere di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,
          lettera  a),  calcolato  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  35,  comma  9,   funzionali   all'intervento   di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'art. 16, comma 2-bis, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                5. (Abrogato). 
                6. Per lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
                6-bis. Ai fini  dell'ammissione  e  della  permanenza
          degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
          comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione  verifica
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un
          campione significativo di operatori economici.  Dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81,  comma
          2, tale verifica e' effettuata  attraverso  la  Banca  dati
          nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art.  81,
          anche mediante interoperabilita' fra  sistemi.  I  soggetti
          responsabili dell'ammissione possono  consentire  l'accesso
          ai  propri  sistemi  agli  operatori   economici   per   la
          consultazione  dei   dati,   certificati   e   informazioni
          disponibili mediante la Banca dati di cui all'art.  81  per
          la  predisposizione  della  domanda  di  ammissione  e   di
          permanenza nei mercati elettronici. 
                6-ter.  Nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
          nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la
          stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso  da
          parte  dell'aggiudicatario  dei   requisiti   economici   e
          finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma  restando   la
          verifica del possesso  dei  requisiti  generali  effettuata
          dalla   stazione    appaltante    qualora    il    soggetto
          aggiudicatario non  rientri  tra  gli  operatori  economici
          verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 
                7. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies,  sono  stabilite  le  modalita'  relative   alle
          procedure di cui al presente  articolo,  alle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nel  predetto  regolamento  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma  27-octies,  si
          applica la disposizione transitoria ivi prevista. 
                8. Le imprese pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
                9. In caso di ricorso alle procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi  previsti  dall'art.  79,  i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, con gli  effetti
          previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino  alla  data
          di cui all'art. 73, comma  4,  per  gli  effetti  giuridici
          connessi alla pubblicazione, gli avvisi e  i  bandi  per  i
          contratti relativi a lavori di importo pari o  superiore  a
          cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture
          e servizi sono pubblicati anche  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai
          contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e  i
          bandi  per  i  contratti  relativi  a  lavori  di   importo
          inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati  nell'albo
          pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
              9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.  95,  comma
          3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione  dei
          contratti di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  del
          criterio del minor prezzo ovvero sulla  base  del  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.». 
              -  Si  riporta  l'art.  46,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                  a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa, gli archeologi; 
                  b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                  c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali
          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto
          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'
          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle
          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'
          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali
          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento
          di detti servizi; 
                  d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                  e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei
          settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  47,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  47  (Requisiti  per  la   partecipazione   dei
          consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita'  tecnica
          e  finanziaria   per   l'ammissione   alle   procedure   di
          affidamento dei soggetti  di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
          stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo
          che  per  quelli   relativi   alla   disponibilita'   delle
          attrezzature e  dei  mezzi  d'opera,  nonche'  all'organico
          medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo  al
          consorzio  ancorche'  posseduti   dalle   singole   imprese
          consorziate. 
                2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma
          2, lettera c), e 46,  comma  1,  lettera  f),  eseguono  le
          prestazioni  o  con  la  propria  struttura  o  tramite   i
          consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio'
          costituisca subappalto, ferma la  responsabilita'  solidale
          degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
          lavori, ai fini della qualificazione di  cui  all'art.  84,
          con il regolamento di cui all'art.  216,  comma  27-octies,
          sono  stabiliti   i   criteri   per   l'imputazione   delle
          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati
          che   eseguono   le   prestazioni.   L'affidamento    delle
          prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma
          2,  lettera  b),  ai  propri  consorziati  non  costituisce
          subappalto. 
                2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
          requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento  di
          servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica
          della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
          singoli consorziati. In caso di scioglimento del  consorzio
          stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono
          attribuiti pro quota  i  requisiti  economico-finanziari  e
          tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
          assegnati  in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote   di
          assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai
          singoli consorziati nell'esecuzione delle  prestazioni  nel
          quinquennio antecedente.». 
              - Si riporta l'art.  59,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e  oggetto  del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti previsti dall'art. 65, la procedura competitiva
          con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono
          i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
          senza previa pubblicazione  di  un  bando  di  gara  quando
          sussistono i presupposti previsti dall'art. 63. Fatto salvo
          quanto previsto al comma 1-bis,  gli  appalti  relativi  ai
          lavori sono affidati, ponendo a base di  gara  il  progetto
          esecutivo, il cui contenuto, come  definito  dall'art.  23,
          comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai  requisiti
          di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
          costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso  all'affidamento
          congiunto della progettazione e dell'esecuzione  di  lavori
          ad  esclusione  dei  casi  di  affidamento   a   contraente
          generale, finanza di progetto, affidamento in  concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione   finanziaria,    nonche'    delle    opere    di
          urbanizzazione a scomputo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          lettera e). Si applica l'art. 216, comma 4-bis. 
                1-bis.  Le  stazioni  appaltanti  possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice  e  del  regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art.
          46, comma  1;  le  imprese  attestate  per  prestazioni  di
          progettazione e costruzione documentano i requisiti per  lo
          svolgimento  della  progettazione   esecutiva   laddove   i
          predetti requisiti non siano dimostrati dal  proprio  staff
          di progettazione. 
                1-ter. Il ricorso agli affidamenti di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
                1-quater. Nei casi in cui  l'operatore  economico  si
          avvalga  di  uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla
          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica
          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione
          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso
          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato. 
                2. Le amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
                  a) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                    1)     le      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono  essere
          soddisfatte   senza   adottare   soluzioni   immediatamente
          disponibili; 
                    2)   implicano    progettazione    o    soluzioni
          innovative; 
                    3) l'appalto non puo'  essere  aggiudicato  senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
                    4) le  specifiche  tecniche  non  possono  essere
          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
                  b) per l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
                2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei  casi
          di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
                3. Fermo restando quanto previsto all'art. 83,  comma
          9, sono considerate irregolari le offerte: 
                  a) che non rispettano i documenti di gara; 
                  b) che sono state ricevute in ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
                  c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice    ha
          giudicato anormalmente basse. 
                4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
                  a)  in  relazione   alle   quali   la   commissione
          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per
          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di
          corruzione o fenomeni collusivi; 
                  b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
                  c)   il   cui   prezzo   supera   l'importo   posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
                5. La gara e'  indetta  mediante  un  bando  di  gara
          redatto a norma dell'art. 71. Nel caso in cui l'appalto sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e  3  dell'art.  70.  Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 75. 
                5-bis.  In  relazione  alla  natura   dell'opera,   i
          contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori   pubblici   sono
          stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte
          a misura. Per le prestazioni  a  corpo  il  prezzo  offerto
          rimane  fisso  e  non  puo'  variare  in   aumento   o   in
          diminuzione, secondo la qualita' e la  quantita'  effettiva
          dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il  prezzo
          convenuto  puo'  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,
          secondo la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per  le
          prestazioni  a  misura  il   contratto   fissa   i   prezzi
          invariabili per l'unita' di misura.». 
              - Si riporta l'art.  76,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  76  (Informazione  dei   candidati   e   degli
          offerenti). - 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle
          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   stabilite   dal
          presente   codice,   informano   tempestivamente    ciascun
          candidato e  ciascun  offerente  delle  decisioni  adottate
          riguardo   alla   conclusione   di   un   accordo   quadro,
          all'aggiudicazione di un appalto  o  all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi
          dell'eventuale  decisione  di  non  concludere  un  accordo
          quadro o di non aggiudicare un  appalto  per  il  quale  e'
          stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
                2.  Su  richiesta  scritta   dell'offerente   e   del
          candidato  interessato,  l'amministrazione   aggiudicatrice
          comunica immediatamente e comunque  entro  quindici  giorni
          dalla ricezione della richiesta: 
                  a) ad ogni offerente escluso, i motivi del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art.  68,
          commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza  o
          della decisione secondo cui i  lavori,  le  forniture  o  i
          servizi non sono conformi alle prestazioni o  ai  requisiti
          funzionali; 
                  a-bis) ad ogni  candidato  escluso,  i  motivi  del
          rigetto della sua domanda di partecipazione; 
                  b)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato
          un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e
          i   vantaggi   dell'offerta   selezionata   e    il    nome
          dell'offerente cui e' stato aggiudicato l'appalto  o  delle
          parti dell'accordo quadro; 
                  c)  ad  ogni   offerente   che   abbia   presentato
          un'offerta ammessa in gara e  valutata,  lo  svolgimento  e
          l'andamento  delle  negoziazioni  e  del  dialogo  con  gli
          offerenti. 
                2-bis. Nei termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato
          avviso ai candidati e ai concorrenti, con le  modalita'  di
          cui all'art. 5-bis del codice dell'amministrazione digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  o
          strumento   analogo   negli   altri   Stati   membri,   del
          provvedimento che determina le esclusioni  dalla  procedura
          di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
          verifica  della  documentazione  attestante  l'assenza  dei
          motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80,  nonche'  la
          sussistenza   dei    requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali,    indicando    l'ufficio    o    il
          collegamento informatico ad  accesso  riservato  dove  sono
          disponibili i relativi atti. 
                3. 
                4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le
          informazioni  relative  all'aggiudicazione  degli  appalti,
          alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione  ad  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se
          la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o e'
          contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i  legittimi
          interessi commerciali di  operatori  economici  pubblici  o
          privati  o  dell'operatore  economico  selezionato,  oppure
          possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 
                5.  Le  stazioni  appaltanti   comunicano   d'ufficio
          immediatamente e comunque entro un termine non superiore  a
          cinque giorni: 
                  a)   l'aggiudicazione,    all'aggiudicatario,    al
          concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a   tutti   i
          candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in  gara,
          a coloro la cui candidatura o offerta siano  state  escluse
          se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o  sono
          in termini per presentare impugnazione,  nonche'  a  coloro
          che hanno impugnato il bando o la  lettera  di  invito,  se
          tali impugnazioni non siano state  respinte  con  pronuncia
          giurisdizionale definitiva; 
                  b)  l'esclusione  ai  candidati  e  agli  offerenti
          esclusi; 
                  c) la  decisione  di  non  aggiudicare  un  appalto
          ovvero di non concludere  un  accordo  quadro,  a  tutti  i
          candidati; 
                  d) la data di avvenuta stipulazione  del  contratto
          con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui  alla  lettera  a)
          del presente comma. 
                6. Le comunicazioni di cui  al  comma  5  sono  fatte
          mediante posta elettronica certificata o strumento  analogo
          negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al  comma
          5, lettere a) e  b),  indicano  la  data  di  scadenza  del
          termine dilatorio per la stipulazione del contratto.». 
              - Si riporta l'art.  80,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 80 (Motivi di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
          reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
                  b-bis) false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                  c) frode ai sensi  dell'art.  1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                  d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
                  f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  g) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2.  Costituisce  altresi'  motivo  di  esclusione  la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo
          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta  se
          la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero
          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro
          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e
          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi
          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della
          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va
          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'
          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la
          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice
          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto
          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna
          medesima. 
                4.  Un   operatore   economico   e'   escluso   dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
                5.   Le   stazioni   appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
                  a) la  stazione  appaltante  possa  dimostrare  con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
                  b) l'operatore economico  sia  stato  sottoposto  a
          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di
          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un
          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali
          situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110
          del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267; 
                  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con   mezzi
          adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole  di
          gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
          integrita' o affidabilita'; 
                  c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di
          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della
          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a
          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per
          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o
          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni
          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di
          selezione; 
                  c-ter)  l'operatore  economico   abbia   dimostrato
          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un
          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne
          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la
          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni
          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante
          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla
          violazione e alla gravita' della stessa; 
                  c-quater)  l'operatore  economico  abbia   commesso
          grave  inadempimento  nei   confronti   di   uno   o   piu'
          subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  con   sentenza
          passata in giudicato; 
                  d)  la  partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                  e) una distorsione della concorrenza derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                  f) l'operatore economico sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
                  f-bis) l'operatore  economico  che  presenti  nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                  f-ter)   l'operatore   economico    iscritto    nel
          casellario informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC
          per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
          documentazione nelle procedure di gara e negli  affidamenti
          di subappalti. Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a
          quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
                  g) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                  h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto
          di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17  della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                  i)   l'operatore   economico   non   presenti    la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                  l) l'operatore economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                  m) l'operatore economico si trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
                6. Le  stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
                7. Un operatore economico, o un  subappaltatore,  che
          si trovi in  una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
                8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
                9.  Un  operatore  economico  escluso  con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
                10. Se la sentenza penale di condanna definitiva  non
          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di
          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata
          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione
          e': 
                  a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.
          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la
          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo
          comma, del codice penale; 
                  b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'art.
          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia
          intervenuta riabilitazione; 
                  c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta
          riabilitazione. 
                10-bis. Nei casi di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
          comma 10, se la pena principale ha  una  durata  inferiore,
          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la
          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena
          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della
          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di
          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione
          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve
          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria
          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per
          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore
          economico che l'abbia commesso.". 
                11. Le cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
                12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
                13.  Con  linee  guida  l'ANAC,  da  adottarsi  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di
          prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di
          prova  considerare  adeguati  per  la  dimostrazione  delle
          circostanze di esclusione di cui al comma  5,  lettera  c),
          ovvero  quali  carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente
          contratto  di  appalto  siano  significative  ai  fini  del
          medesimo comma 5, lettera c). 
                14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta l'art.  83,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   83   (Criteri   di   selezione   e   soccorso
          istruttorio).  -  1.  I  criteri  di  selezione  riguardano
          esclusivamente: 
                  a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                  b) la capacita' economica e finanziaria; 
                  c) le capacita' tecniche e professionali. 
                2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per i lavori, con  il  regolamento
          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  sono  disciplinati,
          nel rispetto dei principi di cui  al  presente  articolo  e
          anche  al  fine  di  favorire  l'accesso  da  parte   delle
          microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di
          qualificazione, i casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i
          requisiti e le capacita' che devono  essere  posseduti  dal
          concorrente,  anche  in  riferimento  ai  consorzi  di  cui
          all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione  richiesta
          ai fini  della  dimostrazione  del  loro  possesso  di  cui
          all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto  regolamento,
          si applica l'art. 216, comma 14. 
                3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
                4. Per gli appalti di servizi e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                  a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                  b)   che   gli   operatori   economici   forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                  c) un livello adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
                5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione  al
          periodo di riferimento dello stesso, salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
                6. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
                7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova
          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a
          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e
          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5. 
                8. Le stazioni appaltanti indicano le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45,
          comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando  sono  indicate
          le eventuali misure in  cui  gli  stessi  requisiti  devono
          essere posseduti dai singoli concorrenti  partecipanti.  La
          mandataria in ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  ed
          eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi  e
          le  lettere  di  invito  non  possono  contenere  ulteriori
          prescrizioni  a  pena  di  esclusione  rispetto  a   quelle
          previste dal presente codice e  da  altre  disposizioni  di
          legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 
                9. Le carenze di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, in caso di mancanza, incompletezza e  di  ogni
          altra  irregolarita'  essenziale  degli  elementi   e   del
          documento di gara unico europeo di  cui  all'art.  85,  con
          esclusione di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e
          all'offerta tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al
          concorrente un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,
          perche'  siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
          dichiarazioni necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i
          soggetti che le devono rendere. In caso di inutile  decorso
          del termine di regolarizzazione, il concorrente e'  escluso
          dalla  gara.  Costituiscono  irregolarita'  essenziali  non
          sanabili le carenze della documentazione che non consentono
          l'individuazione del contenuto o del soggetto  responsabile
          della stessa. 
                10. E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura  la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          premialita', per il  quale  l'Autorita'  rilascia  apposita
          certificazione agli operatori economici, su  richiesta.  Il
          suddetto sistema  e'  connesso  a  requisiti  reputazionali
          valutati sulla base di indici qualitativi  e  quantitativi,
          oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di  accertamenti
          definitivi  che  esprimono  l'affidabilita'   dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione.  Le  linee  guida  di  cui  al
          precedente  periodo  istituiscono   altresi'   un   sistema
          amministrativo, regolato sotto la direzione  dell'ANAC,  di
          penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria  delle
          richieste estorsive e corruttive  da  parte  delle  imprese
          titolari  di  appalti   pubblici,   comprese   le   imprese
          subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere
          e  servizi,  prevedendo  altresi'  uno   specifico   regime
          sanzionatorio nei casi di  omessa  o  tardiva  denuncia.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  dei
          precedenti comportamenti dell'impresa, con  riferimento  al
          mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione
          delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste
          estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei
          costi nell'esecuzione  dei  contratti  e  dell'incidenza  e
          degli esiti del contenzioso sia in sede  di  partecipazione
          alle procedure di  gara  sia  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto. Per il calcolo del rating di  impresa  si  tiene
          conto del comportamento degli  operatori  economici  tenuto
          nelle procedure di affidamento avviate  dopo  l'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'ANAC  attribuisce
          elementi   premiali   agli    operatori    economici    per
          comportamenti  anteriori  all'entrata   in   vigore   della
          presente disposizione conformi a  quanto  previsto  per  il
          rilascio del rating di impresa.». 
              - Si riporta l'art.  84,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  84  (Sistema  unico  di  qualificazione  degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti
          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo
          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei
          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante
          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto
          privato autorizzati dall'ANAC. L'attivita' di  attestazione
          e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non   imparziali   o   discriminatori.   Gli
          organismi di diritto  privato  di  cui  al  primo  periodo,
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. 
                2. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono, altresi', individuati livelli standard  di
          qualita'  dei  controlli  che  le  societa'  organismi   di
          attestazione  (SOA)  devono  effettuare,  con   particolare
          riferimento a quelli di natura non  meramente  documentale.
          L'attivita' di monitoraggio e controllo di  rispondenza  ai
          suddetti livelli standard di qualita' comporta  l'esercizio
          di poteri di diffida,  ovvero,  nei  casi  piu'  gravi,  la
          sospensione    o    la    decadenza     dall'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC. 
                3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
                4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                  a)  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art. 80  che  costituisce  presupposto  ai  fini  della
          qualificazione; 
                  b) il possesso dei requisiti di capacita' economica
          e finanziaria e tecniche e professionali indicati  all'art.
          83;  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'   quello
          relativo  ai  quindici  anni   antecedenti   la   data   di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento  della  qualificazione;   tra   i   requisiti
          tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati  rilasciati
          alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti.
          Gli   organismi   di   attestazione   acquisiscono    detti
          certificati   unicamente   dall'Osservatorio,   cui    sono
          trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 
                  c) il possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                  d) il possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83,  comma
          10. 
                4-bis. Gli organismi di  cui  al  comma  1  segnalano
          immediatamente  all'ANAC  i  casi  in  cui  gli   operatori
          economici,   ai   fini   della   qualificazione,    rendono
          dichiarazioni false o producono  documenti  non  veritieri.
          L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo  dell'operatore
          economico, tenendo conto della gravita' del fatto  e  della
          sua  rilevanza  nel  procedimento  di  qualificazione,   ne
          dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai  fini
          dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
          di subappalto, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, lettera g),
          per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita
          dall'ANAC,   l'iscrizione    perde    efficacia    ed    e'
          immediatamente cancellata. 
                5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
                6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione  e,  a
          tal fine, effettua  ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o
          richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I  poteri
          di vigilanza  e  di  controllo  sono  esercitati  anche  su
          motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una
          SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni  appaltanti
          hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita' stabilite nel regolamento di  cui  all'art.  216,
          comma 27-octies.  I  controlli  effettuati  dalle  stazioni
          appaltanti costituiscono elemento positivo  di  valutazione
          ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui all'art.
          38. 
                7. Per gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                  a)     alla      verifica      della      capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a due volte l'importo a base di  gara,  che  l'impresa
          deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
          antecedenti la data di pubblicazione del bando; (244) 
                  b) alla verifica della capacita' professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
                8.  Il  regolamento  di  cui  all'art.   216,   comma
          27-octies, disciplina i casi e le modalita' di  sospensione
          o di annullamento delle attestazioni, nonche' di  decadenza
          delle autorizzazioni degli organismi di attestazione.  Sono
          disciplinati, altresi', i criteri per la determinazione dei
          corrispettivi dell'attivita' di qualificazione, in rapporto
          all'importo  complessivo  ed  al  numero  delle   categorie
          generali  o  specializzate  cui  si  richiede   di   essere
          qualificati,  avendo   riguardo   anche   alla   necessaria
          riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili  nonche'
          per le microimprese e le piccole e medie imprese. 
                9.  Al  fine  di  garantire   l'effettivita'   e   la
          trasparenza dei controlli  sull'attivita'  di  attestazione
          posta in essere dalle  SOA,  l'ANAC  predetermina  e  rende
          pubblico sul proprio  sito  il  criterio  e  il  numero  di
          controlli  a  campione  da  effettuare  annualmente   sulle
          attestazioni rilasciate dalle SOA. 
                10. La violazione delle disposizioni del  regolamento
          di cui all'art. 216, comma  27-octies,  e'  punita  con  le
          sanzione  previste  dall'art.  213,  comma   13.   Per   le
          violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso  il
          pagamento in misura ridotta. L'importo  della  sanzione  e'
          determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla  base
          dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
          689,   con   particolare   riferimento   ai   criteri    di
          proporzionalita'  e   adeguatezza   alla   gravita'   della
          fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione
          amministrativa   pecuniaria,   si   applica   la   sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
                11. La qualificazione della SOA ha durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  indicati  nel  regolamento  di  cui
          all'art. 216, comma 27-octies. 
                12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
                12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
          del presente codice svolgevano  la  funzione  di  direttore
          tecnico presso un esecutore  di  contratti  pubblici  e  in
          possesso  alla  medesima  data  di  una  esperienza  almeno
          quinquennale, fatto salvo  quanto  disposto  all'art.  146,
          comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere
          tali funzioni.». 
              - Si riporta l'art.  89,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 89 (Avvalimento). - 1.  L'operatore  economico,
          singolo o in raggruppamento di  cui  all'art.  45,  per  un
          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa
          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,
          finanziario, tecnico e professionale di  cui  all'art.  83,
          comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad  una
          procedura di gara, e, in  ogni  caso,  con  esclusione  dei
          requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi  delle  capacita'
          di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,  a
          prescindere dalla natura  giuridica  dei  suoi  legami  con
          questi ultimi.  Per  quanto  riguarda  i  criteri  relativi
          all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
          all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle  esperienze
          professionali pertinenti, gli operatori  economici  possono
          tuttavia avvalersi delle capacita' di altri  soggetti  solo
          se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi
          per  cui  tali  capacita'   sono   richieste.   L'operatore
          economico che vuole  avvalersi  delle  capacita'  di  altri
          soggetti  allega,  oltre  all'eventuale  attestazione   SOA
          dell'impresa  ausiliaria,  una  dichiarazione  sottoscritta
          dalla  stessa  attestante   il   possesso   da   parte   di
          quest'ultima dei requisiti generali  di  cui  all'art.  80,
          nonche' il possesso dei requisiti tecnici e  delle  risorse
          oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
          stazione  appaltante  che  disporra'  dei  mezzi  necessari
          mediante presentazione di  una  dichiarazione  sottoscritta
          dall'impresa ausiliaria con  cui  quest'ultima  si  obbliga
          verso il concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a
          mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto  le
          risorse necessarie di cui e' carente  il  concorrente.  Nel
          caso   di    dichiarazioni    mendaci,    ferma    restando
          l'applicazione dell'art. 80, comma 12,  nei  confronti  dei
          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il
          concorrente e escute la garanzia.  Il  concorrente  allega,
          altresi', alla domanda di  partecipazione  in  originale  o
          copia autentica il contratto in virtu' del quale  l'impresa
          ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del  concorrente  a
          fornire i requisiti e a mettere a disposizione  le  risorse
          necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il
          contratto di avvalimento contiene, a pena di  nullita',  la
          specificazione dei requisiti forniti e delle risorse  messe
          a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
                2. Nei settori speciali, se  le  norme  e  i  criteri
          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori
          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un
          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi
          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore
          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,
          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di
          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica
          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma
          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo
          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di
          qualificazione. 
                3. La  stazione  appaltante  verifica,  conformemente
          agli articoli  85,  86  e  88,  se  i  soggetti  della  cui
          capacita'   l'operatore   economico   intende    avvalersi,
          soddisfano  i  pertinenti  criteri  di   selezione   o   se
          sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80. Essa
          impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che
          non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per  i
          quali sussistono  motivi  obbligatori  di  esclusione.  Nel
          bando di gara possono essere altresi' indicati  i  casi  in
          cui l'operatore economico deve sostituire un  soggetto  per
          il quale sussistono motivi non obbligatori  di  esclusione,
          purche' si tratti di requisiti tecnici. 
                4. Nel caso di  appalti  di  lavori,  di  appalti  di
          servizi e operazioni di posa in opera o  installazione  nel
          quadro di un appalto di fornitura, le  stazioni  appaltanti
          possono prevedere nei documenti di gara che taluni  compiti
          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel
          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
                5.  Il  concorrente  e  l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti
          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
                6.  E'  ammesso   l'avvalimento   di   piu'   imprese
          ausiliarie. L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta  di
          altro soggetto. 
                7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
                8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
                9. In relazione a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto di avvalimento le comunicazioni di  cui  all'art.
          52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione
          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni
          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per
          l'esercizio  della   vigilanza,   e   per   la   prescritta
          pubblicita'.