(Allegato) (parte 2)
                                                           Allegato C 
 
             Sistemi informativi e rischio di sicurezza 
 
  1. Disposizioni di carattere generale 
  L'affidabilita'   dei   sistemi    informativi    rappresenta    un
pre-requisito essenziale per il buon  funzionamento  dell'istituto  e
consente agli organi aziendali di assumere  decisioni  consapevoli  e
coerenti con gli obiettivi aziendali. 
  I sistemi informativo-contabili sono adeguati al contesto operativo
e ai rischi ai quali l'istituto e' esposto. 
  Essi  hanno  un  elevato  grado   di   attendibilita',   registrano
correttamente e con la massima tempestivita'  i  fatti  di  gestione,
consentono di ricostruire l'attivita' dell'istituto a qualsiasi data,
partitamente per ciascuno dei servizi di pagamento  prestati  e,  per
gli istituti di moneta elettronica, anche in relazione  all'attivita'
di emissione moneta elettronica. 
  La circostanza che l'istituto utilizzi diverse procedure settoriali
(contabilita', segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.)  non  inficia  la
qualita' e l'integrita' dei dati ne' comporta la creazione di archivi
non coerenti. 
  I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza.  A
tal  fine,  gli  istituti  individuano,  documentano   e   mantengono
aggiornati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica  e
logica  dell'hardware  e  del  software,  comprendenti  procedure  di
back-up dei dati  e  di  disaster  recovery;  l'individuazione  e  il
controllo dei soggetti  autorizzati  ad  accedere  ai  sistemi  e  le
relative abilitazioni (ad es. mediante l'istituzione e tenuta  di  un
registro degli accessi ai sistemi ICT); la possibilita'  di  risalire
agli autori degli  inserimenti  o  delle  modifiche  dei  dati  e  di
ricostruire la serie storica dei dati modificati (1 ). 
------ 
(1) Le misure di sicurezza prevedono, di  norma,  controlli  su  piu'
livelli a presidio dello stesso rischio (cd. approccio di "difesa  in
profondita'"). 
 
  Con riferimento alla prestazione dei servizi di  pagamento  tramite
internet, gli istituti applicano gli "Orientamenti finali in  materia
di sicurezza dei pagamenti via  internet"  emanati  dall'EBA  secondo
quanto previsto nel Capitolo XIII. 
  In linea con l'impostazione generale della disciplina in materia di
controlli interni e gestione dei rischi e fermi restando  i  casi  in
cui gli Orientamenti prescrivono obblighi specifici  (come  nel  caso
dell'utilizzo dell' "autenticazione forte"), gli  istituti  applicano
le disposizioni contenute negli Orientamenti secondo il principio  di
proporzionalita', cioe' tenuto conto della dimensione e  complessita'
operative, della natura dell'attivita' svolta,  della  tipologia  dei
servizi prestati. 
  Inoltre,  su  un  piano  piu'  generale,  e'  necessario   che   la
disponibilita'  di  risorse  informatiche  e   umane   sia   adeguata
all'operativita' aziendale. 
  2. Il sistema di gestione della sicurezza (1 ) 
------ 
(1) Cfr., inoltre, "Orientamenti finali sulle misure di sicurezza per
i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento  ai  sensi
della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)". 
 
  Il sistema di  gestione  del  rischio  di  sicurezza  e'  idoneo  a
identificare, misurare e mitigare i rischi cui l'istituto e' esposto.
Questo sistema e' pienamente integrato  nel  complessivo  sistema  di
governo e gestione dei rischi aziendali. 
  L'articolazione dei compiti e delle responsabilita' e'  chiaramente
definita. Il sistema  di  gestione  e'  rivisto  con  cadenza  almeno
annuale per assicurarne l'efficacia nel tempo(2 ). 
------ 
(2) La revisione e' effettuata, in  ogni  caso,  prima  di  modifiche
sostanziali dell'infrastruttura ICT o a seguito  del  verificarsi  di
gravi incidenti di sicurezza. 
 
  In particolare gli istituti: 
  i) classificano le funzioni aziendali e le risorse informatiche  in
termini di esposizione al rischio di sicurezza attuale e  potenziale,
ai fini dell'identificazione del loro grado di criticita' (3 ); 
------ 
(3) Ai fini di questa classificazione,  essi  valutano  l'impatto  di
eventuali  violazioni  dei  livelli  di   sicurezza,   integrita'   e
disponibilita' e alla probabilita' del  verificarsi  di  minacce  che
potrebbero causare tali violazioni. 
 
  ii) predispongono adeguate misure per prevenire e mitigare i rischi
di sicurezza; 
  iii) nel trattamento dei  dati  sensibili  relativi  ai  pagamenti,
definiscono e formalizzano i  processi  di  raccolta,  instradamento,
trattamento, memorizzazione  e/o  archiviazione  nonche'  di  accesso
degli stessi, al fine di garantirne l'integrita' e  la  riservatezza.
In tale ambito gli istituti istituiscono e aggiornano un registro dei
soggetti che hanno accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; 
  iv) monitorano nel  continuo  i  rischi  e  le  vulnerabilita'  che
possono avere impatti  sulle  proprie  funzioni  aziendali,  funzioni
critiche e risorse informatiche; 
  v) adottano misure per prevenire e gestire gli incidenti  operativi
o relativi alla  sicurezza  e  individuano  i  soggetti  responsabili
dell'assistenza ai clienti in relazione  ai  reclami  concernenti  la
sicurezza dei  servizi  di  pagamento  prestati.  I  gravi  incidenti
operativi o relativi alla sicurezza che  interessano  direttamente  o
indirettamente gli istituti sono comunicati senza indugio alla  Banca
d'Italia con le modalita' e nei  termini  da  essa  stabiliti,  anche
tenuto conto degli "Orientamenti finali in  materia  di  segnalazione
dei gravi incidenti ai sensi  della  direttiva  2015/2366/UE  (PSD2)"
emanati dall'EBA. Gli istituti utilizzano il modulo  disponibile  sul
sito  internet  dell'Istituto.  Se  l'incidente  incide  o   potrebbe
incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di  servizi  di
pagamento, gli istituti informano altresi' quest'ultimi senza indugio
dell'incidente e di  tutte  le  misure  a  disposizione  che  possono
adottare per attenuarne gli effetti negativi (4 ); 
------ 
(4) Cfr., Articolo 96, paragrafo 1, comma 2, della PSD2. 
 
  vi) valutano, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema
di mitigazione e controllo adottato per identificare  e  misurare  il
rischio di sicurezza e,  sulla  base  delle  valutazioni  effettuate,
predispongono e attuano misure correttive (1 ). I  documenti  recanti
queste valutazioni devono essere tenuti a disposizione per  eventuali
richieste della Banca d'Italia; 
------ 
(1) Questa valutazione e' necessaria  in  caso  di  previste  modiche
nelle infrastrutture processi e procedure che possono  riguardare  la
sicurezza dell'istituto. 
 
  vii) assicurano che i propri dipendenti siano adeguatamente formati
in tema di rischio di sicurezza (ad es. mediante corsi di  formazione
mirati in tema di sicurezza informatica, ecc.). 
  Nel rispetto del  principio  di  proporzionalita',  ai  fini  della
definizione, attuazione e monitoraggio delle  misure  da  adottare  a
fronte dei rischi operativi e  di  sicurezza  nella  prestazione  dei
servizi di pagamento  e  di  emissione  di  moneta  elettronica,  gli
istituti applicano gli "Orientamenti finali sulle misure di sicurezza
per i rischi operativi e di sicurezza dei  servizi  di  pagamento  ai
sensi della direttiva 2015/2366/UE (PSD2)". 
  3. Piano di emergenza e continuita' operativa 
  Gli istituti  definiscono  un  piano  di  emergenza  e  continuita'
operativa che formalizza i principi, fissa gli obiettivi, descrive le
procedure e individua le risorse per la  gestione  di  situazioni  di
crisi e per  limitare  le  perdite  in  caso  di  gravi  interruzioni
dell'operativita' conseguenti  a  incidenti  di  portata  settoriale,
aziendale ovvero a catastrofi estese che colpiscono l'istituto  o  le
sue controparti rilevanti. 
  In coerenza con la politica di governo e gestione  dei  rischi,  il
piano di emergenza e continuita' operativa: 
    - definisce le possibili misure di risposta e ripristino a fronte
di diversi scenari di crisi ai quali gli istituti  potrebbero  essere
esposti, ivi compresi quelli  estremi  purche'  plausibili,  e  degli
impatti potenziali; 
    - individua canali di comunicazione capaci di garantire, in  caso
di crisi, un'informativa tempestiva e appropriata a  tutte  le  parti
interessate rilevanti sia interne sia esterne (ad es. i fornitori  di
servizi esterni). 
  Gli  istituti  definiscono  le  misure  da  adottare  in  caso   di
cessazione dei propri servizi di pagamento e/o dei contratti vigenti,
per evitare effetti negativi sui sistemi di pagamento e sugli  utenti
e per garantire l'esecuzione delle operazioni di pagamento in  corso.
Queste misure sono descritte in  un'apposita  sezione  del  piano  di
emergenza e di continuita' operativa. 
  4. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo di emergenza
di cui all'articolo 33(4)  del  Regolamento  delegato  (UE)  2018/389
della Commissione 
  Nel rispetto di  quanto  previsto  dal  regolamento  delegato  (UE)
2018/389 della Commissione, gli  istituti  che  prestano  servizi  di
pagamento  di  radicamento  di  conti  di  pagamento  che   intendono
richiedere  l'esenzione  dalla  predisposizione  del  meccanismo   di
emergenza ("interfaccia di fall-back") previsto dall'art. 33, par.  4
del Regolamento si attengono a  quanto  previsto  dagli  Orientamenti
dell'ABE  sulle  condizioni  per   beneficiare   dell'esenzione   dal
meccanismo di emergenza a norma dell'articolo 33,  paragrafo  6,  del
regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) del 4 dicembre2018. 
 
                                                           Allegato D 
 
        Schema della relazione sulla struttura organizzativa 
 
                               PARTE I 
                          Organi aziendali 
 
  1.  Descrivere  sinteticamente  i  compiti  assegnati  agli  organi
aziendali. 
  2. Indicare la periodicita' abituale delle  riunioni  degli  organi
aziendali. 
  3. Descrivere  i  processi  che  conducono  all'ingresso  in  nuovi
mercati o settori o all'introduzione di nuovi prodotti. 
  4. Indicare tempistica, forma, contenuti  della  documentazione  da
trasmettere agli organi  aziendali  ai  fini  dell'adempimento  delle
rispettive  funzioni,  con  specifica  identificazione  dei  soggetti
responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo
dei flussi informativi da presentare agli organi  aziendali  su  base
regolare. 
 
                              PARTE II 
  Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni 
 
  1.        Descrivere        (anche        mediante         grafico)
l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale
rete periferica, degli agenti e dei soggetti convenzionati). 
  2.   Descrivere   le   deleghe   attribuite   ai    vari    livelli
dell'organizzazione  aziendale,  i  relativi  limiti  operativi,   le
modalita' di controllo del delegante sull'azione del delegato. 
  3. Con riferimento alle funzioni operative relative  a  servizi  di
pagamento,  all'emissione  di  moneta  elettronica  o  alle  funzioni
importanti che l'istituto ha esternalizzato e le  procedure  adottate
per il controllo di tali funzioni: 
    i.  indicare  le   funzioni   esternalizzate   e   il   referente
responsabile delle attivita' esternalizzate; 
    ii. descrivere il contenuto degli  accordi  di  esternalizzazione
inclusa l'identita' e la localizzazione geografica del fornitore e le
procedure adottate per il controllo delle funzioni esternalizzate; 
  4. Per le funzioni aziendali di controllo, indicare il responsabile
e descrivere le risorse  umane  e  tecnologiche  a  disposizione,  il
contenuto  e  la   periodicita'   delle   attivita'   di   controllo,
specificando i ruoli e le responsabilita' connesse con lo svolgimento
dei processi di controllo. 
  5. Con riferimento all'eventuale rete periferica, agli agenti e  ai
soggetti convenzionati: 
    i. descrivere le modalita' e la frequenza dei controlli in loco e
fuori sede su succursali, agenti e soggetti convenzionati; 
    ii.  illustrare  i  sistemi  informatici,   i   processi   e   le
infrastrutture impiegati dagli agenti e  soggetti  convenzionati  per
svolgere le attivita' per conto dell'istituto; 
    iii. indicare i sistemi di pagamento nazionali e/o internazionali
a cui l'istituto ha accesso, se del caso. 
 
                              PARTE III 
 
                              PARTE III 
                         Gestione dei rischi 
 
  1. Indicare per ciascuna tipologia di rischio rilevante  i  presidi
organizzativi approntati per la  loro  gestione  e  i  meccanismi  di
controllo. 
  2. Illustrare i presidi e le cautele previsti con riferimento  alla
distribuzione dei  servizi  di  pagamento,  di  emissione  di  moneta
elettronica e di eventuali altri servizi,  con  particolare  riguardo
sia alla propria rete periferica che alla rete costituita da agenti e
da soggetti  convenzionati.  Specifici  riferimenti  dovranno  essere
prodotti in merito  alle  procedure  poste  in  essere  nel  caso  di
utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet) (1 ). 
------ 
(1) Gli istituti applicano i  gia'  citati  "Orientamenti  finali  in
materi di sicurezza dei pagamenti tramite internet" emanati dall'EBA 
 
  3. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare
il rispetto delle normative in materia di prevenzione del riciclaggio
e di finanziamento al terrorismo. 
  4. Descrivere i presidi organizzativi approntati per  garantire  il
rispetto della disciplina in materia  di  trasparenza  e  correttezza
delle  relazioni  con  la  clientela,  anche  con  riferimento   alle
procedure adottate per la trattazione dei reclami. 
 
                              PARTE IV 
                   Sistemi informativi e sicurezza 
 
  1. Descrivere sinteticamente le procedure  informatiche  utilizzate
nei vari comparti (contabilita', segnalazioni, ecc.), ivi inclusa  la
procedura utilizzata per il monitoraggio, la gestione e il  controllo
degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti in merito alla
sicurezza, il processo di  alimentazione  delle  stesse,  ponendo  in
evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente,
il grado di integrazione tra le procedure. 
  2. Indicare i controlli (compresi quelli  generati  automaticamente
dalle procedure) effettuati sulla qualita' dei dati. 
  3. Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la
sicurezza  del  sistema  informatico  e  la  riservatezza  dei   dati
(individuazione  dei  soggetti  abilitati,  gestione  di   userid   e
password, sistemi di back-up e di recovery,  ecc.).  Con  particolare
riferimento ai dati sensibili relativi ai pagamenti: 
    i. descrivere la policy in  materia  di  diritto  di  accesso  ai
componenti e ai sistemi  dell'infrastruttura  informatica  utilizzati
per il trattamento di questi dati, inclusi i database e i sistemi  di
back up; e 
    ii. indicare i soggetti  che  hanno  accesso  ai  dati  sensibili
relativi ai pagamenti; 
  4.  Individuare  il  responsabile  ITC  e  le  funzioni   ad   esso
attribuite. 
  5. Descrivere il piano di  emergenza  e  di  continuita'  operativa
stabilito per assicurare la propria  capacita'  di  operare  su  base
continuativa e di limitare le perdite  operative  in  caso  di  gravi
interruzioni dell'operativita'; descrivere le procedure e  le  misure
adottate per mitigare i rischi  in  caso  di  cessazione  dei  propri
servizi di pagamento, al fine di evitare effetti negativi sui sistemi
di pagamento e  sugli  utenti  dei  servizi,  nonche'  per  garantire
l'esecuzione delle operazioni in corso. 
  6. Descrivere il sistema di gestione dei rischi di sicurezza (1 ). 
------ 
(1)  Per  il  dettaglio  delle  informazioni  da   comunicare,   cfr.
Orientamento n. 13 concernente il "Documento relativo  alla  politica
di sicurezza" dei gia' citati "Orientamenti finali sulle informazioni
che  devono  essere  fornite  per  ottenere  l'autorizzazione   degli
istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonche'
per la registrazione dei prestatori di servizi  di  informazione  sui
conti" emanati dall'EBA. 
 
                                                           Allegato E 
 
Descrizione dei servizi di  pagamento,  dell'attivita'  di  emissione
      della moneta elettronica e delle relative caratteristiche 
 
  Sezione A - Elenco dei servizi di pagamento 
  L'istituto indica i servizi di pagamento che intende  offrire,  tra
quelli previsti nell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1, del TUB. 
  Sezione B - Caratteristiche dei servizi di pagamento 
  L'istituto descrive per ciascuno dei servizi di pagamento  prestati
le informazioni previste dal pertinente schema di compilazione,  come
di seguito indicato. 
  B.1 - Servizi di pagamento di cui ai nn. da  1  a  5  dell'art.  1,
comma 2, lett. h-septies.1, del TUB 
 
                               PARTE I 
                      1 - Contrattualizzazione 
 
  Caratteristiche  del  servizio  offerto  all'utenza,   incluse   le
modalita' di  registrazione  delle  operazioni  di  sottoscrizione  e
estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali  con
le altre parti eventualmente coinvolte. 
  Caratteristiche dei conti di pagamento, inclusi  eventuali  importi
massimi di avvaloramento e/o tempi massimi di gestione dei fondi 
 
                            2 - Circuito 
 
  Caratteristiche del circuito di  accettazione  dello  strumento  di
pagamento e dei  meccanismi  di  collegamento  tra  l'istituto  e  il
circuito. A tal  fine,  e'  indicato  se  l'istituto  che  emette  lo
strumento  di  pagamento:  i)  e'  proprietario   del   circuito   di
accettazione; ii) aderisce a un  circuito  di  pagamento  gestito  da
terzi (es. schema carte di pagamento  ovvero  rete  interbancaria  di
pagamento); iii) ha  aggiunto  funzioni  proprie  a  un  circuito  di
pagamento di terzi. 
  Aspetti di dettaglio: 
    - modalita' di funzionamento  del  circuito  e,  in  particolare,
ruolo e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; 
    -  meccanismi  di  tutela  dell'integrita'  del   circuito,   con
particolare riguardo ai sistemi di controllo,  alle  misure  atte  ad
assicurare la continuita' e l'adeguatezza dei livelli  del  servizio,
nonche' indicazione dei soggetti responsabili  per  l'amministrazione
della sicurezza del circuito; 
    -  misure  di  sicurezza  informatica  adottate,  in  particolare
modalita'  di  identificazione/autenticazione  degli  utenti   e   di
gestione di eventuali  sistemi  di  crittografia,  misure  dirette  a
preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la
protezione dei dispositivi fisici. 
 
                  3 - Meccanismi di autenticazione 
 
  Caratteristiche  del  dispositivo  personalizzato  e/o  insieme  di
procedure concordate tra l'utente  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento e di cui l'utente di servizi di  pagamento  si  avvale  per
impartire un ordine di pagamento. 
  Modalita' di acquisizione dell'eventuale dispositivo personalizzato
e presidi di sicurezza tecnici adottati. 
 
                              PARTE II 
                     1 - Clearing and settlement 
 
  Modalita' di clearing e  settlement  dei  pagamenti,  modalita'  di
accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni  (ad
es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite  operativo,
canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi  monetari
e/o contabili relativi. 
  Presidi di sicurezza tecnici posti a  tutela  dell'affidabilita'  e
della  disponibilita'  dei  servizi  utilizzati   dall'istituto   per
l'accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi. 
  Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti. 
 
                   2 - Gestione e controllo frodi 
 
  Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti
anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 
 
                        3 - Gestione reclami 
 
  Procedure per la gestione dei reclami degli  utenti  a  seguito  di
disservizi,  malfunzionamenti  o  frodi  inerenti  al   servizio   di
pagamento prestato. 
 
                       4 - Erogazione credito 
 
  Servizi in relazione ai quali viene accordato il credito. 
  Caratteristiche principali del contratto di erogazione del  credito
(esempio: durata del finanziamento, tipologia del finanziamento). 
 
                              PARTE III 
1 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn. 1 e
                                  2 
 
  Funzioni di deposito/prelievo 
  Caratteristiche  dei  servizi  che  permettono  di  depositare  e/o
prelevare il  contante  da  un  conto  di  pagamento,  nonche'  delle
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. 
  Presidi   di   sicurezza   tecnica    adottati    per    assicurare
l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 
 
2 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui ai nn.  3,
                                  4 
 
  Ordini di pagamento 
  Procedura per il perfezionamento dell'ordine di pagamento  (ad  es.
trasferimento fondi, addebito diretto  anche  una  tantum,  bonifici,
ordini permanenti, operazioni disposte mediante carte di pagamento  o
dispositivi  analoghi),  incluse  le  modalita'   di   autenticazione
dell'utente,   accettazione   dell'ordine   e   completamento   della
transazione. 
  Presidi   di   sicurezza   tecnici    adottati    per    assicurare
l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 
 
  3 - Informazioni ulteriori da fornire per i servizi di cui al n.5 
 
  Emissione di strumenti di pagamento 
  Caratteristiche tecniche e  di  funzionamento  dello  strumento  di
pagamento  (esempio:  carte  fisiche  ovvero  dispositivi   virtuali,
dispositivi  di  autenticazione),  inclusi  i  presidi  di  sicurezza
tecnici adottati. 
  Modalita'   di   produzione,   personalizzazione,    conservazione,
distribuzione e distruzione dei  dispositivi  utilizzati  e  relativi
presidi di sicurezza tecnici adottati. 
  Gli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta  forniscono
anche, ove rilevanti, le informazioni previste dal seguente Paragrafo
B.3,  Sezione  2  "Accesso  ai  conti  di  pagamento"  e  Sezione   3
"Autenticazione e consenso". 
  Acquiring 
  Caratteristiche del servizio di  acquiring,  incluse  modalita'  di
convenzionamento del merchant, caratteristiche dei flussi informativi
e monetari con i punti di accettazione degli strumenti di pagamento 
  Caratteristiche tecniche e  di  funzionamento  dei  dispositivi  di
accettazione dello strumento di pagamento (ad esempio, terminali  POS
fisici e virtuali, ATM e servizi di acquiring remoto attraverso  reti
pubbliche  o  private)  e  relativi  presidi  di  sicurezza   tecnici
adottati. 
  Modalita'  di  produzione,   personalizzazione,   installazione   e
rimozione  dei  dispositivi  di  accettazione  dello   strumento   di
pagamento e relativi presidi di sicurezza tecnici adottati. 
 
4 - Informazioni ulteriori da fornire per  i  servizi  che  includono
l'offerta   e   l'amministrazione   di   un   conto   di    pagamento
                         accessibileon-line 
 
  Descrizione delle caratteristiche delle interfacce  che  consentono
l'interconnessione tra il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto e il prestatore del servizio di disposizione di
ordini di pagamento, di informazione sui  conti  o  di  emissione  di
strumenti di pagamento basati su carta in conformita' con i requisiti
previsti dal Regolamento delegato della Commissione del  27  novembre
2017 n. 2018/389. Nel caso di adesione a piattaforme: 
    -  modalita'  di  integrazione  della  piattaforma  nei   sistemi
informativi aziendali e, in particolare, ruoli e responsabilita'  dei
diversi soggetti coinvolti; 
    - meccanismi di tutela  dell'integrita'  della  piattaforma,  con
particolare riguardo ai sistemi di controllo,  alle  misure  atte  ad
assicurare la continuita' e l'adeguatezza dei livelli  del  servizio,
nonche' indicazione dei soggetti responsabili  per  l'amministrazione
della sicurezza della piattaforma. 
 
  B.2. Servizi di  pagamento  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1, n. 6 del TUB (Rimesse) 
 
                            1 - Circuito 
 
  Eventuale circuito al quale si  aderisce  e/o  i  principali  paesi
verso cui vengono inviate e/o ricevute le rimesse di denaro. 
 
             2 - Modalita' di funzionamento del servizio 
 
  Caratteristiche del servizio, inclusi: 
    a) livelli  di  servizio  garantiti,  vincoli  procedurali  e  di
importo, ulteriori caratteristiche peculiari; 
    b)  procedure  e  presidi  di  sicurezza  nella  fase  di   invio
(controlli  di  linea,  verifica  identita',  generazione  codici  di
controllo e loro sicurezza, ecc.); 
    c) procedure e presidi  di  sicurezza  nella  fase  di  ricezione
(controlli  sulle  identita'  e  sui  parametri  della   transazione,
verifica codici di controllo). 
 
    3 - Modalita' di gestione dei flussi monetari e informativi. 
 
  Descrizione dei seguenti aspetti: 
    a) caratteristiche e presidi di sicurezza dei sistemi informativi
degli agenti che erogano il servizio alla clientela; 
    b)  caratteristiche  e  presidi  di  sicurezza  delle   reti   di
interconnessione degli agenti con i sistemi elaborativi centrali; 
    c) procedure di controllo sugli agenti, inclusa la verifica delle
procedure tecnico-operative di sicurezza; 
    d) caratteristiche e presidi di sicurezza adottati per  l'accesso
alle reti interbancarie nazionali e internazionali. 
 
                      4 - Clearing e settlement 
 
  Modalita' di clearing e  settlement  dei  pagamenti,  modalita'  di
accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni  (ad
es. adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite  operativo,
canale di regolamento prescelto) con descrizione dei flussi  monetari
e/o contabili relativi. 
  Presidi di sicurezza tecnici posti a  tutela  dell'affidabilita'  e
della  disponibilita'  dei  servizi  utilizzati   dall'istituto   per
l'accesso alle procedure di clearing e settlement gestite da terzi. 
  Presidi a tutela del rispetto dei cut-off time previsti. 
 
                   5 - Gestione e controllo frodi 
 
  Misure dirette alla  prevenzione  e  rilevazione  di  comportamenti
anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 
 
                        6 - Gestione reclami 
 
  Procedure per la gestione dei reclami degli  utenti  a  seguito  di
disservizi,  malfunzionamenti  o  frodi  inerenti  al   servizio   di
pagamento prestato. 
  B.3. Servizio di pagamento  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1) n. 7, del TUB (Servizio di  disposizione  di  ordini  di
pagamento) 
 
                               PARTE I 
                      1 - Contrattualizzazione 
 
  Caratteristiche  del  servizio  offerto  all'utenza,   incluse   le
modalita' di  registrazione  delle  operazioni  di  sottoscrizione  e
estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali  con
le altre parti eventualmente coinvolte. 
  Caratteristiche dei conti di pagamento cui il prestatore accede  ed
eventuali limiti di importo degli ordini di pagamento disposti. 
  Modalita' di convenzionamento  del  merchant,  caratteristiche  dei
flussi informativi con i punti di  accettazione  degli  strumenti  di
pagamento. 
 
                  2 - Accesso ai conti di pagamento 
 
  Descrizione delle modalita' e delle procedure di accesso  ai  conti
di pagamento. 
    -  Descrizione  delle  procedure  interne  per  la  richiesta  di
rilascio, gestione, revoca e aggiornamento dei certificati con cui il
prestatore del servizio di disposizione di  ordini  di  pagamento  si
identifica  presso  il  prestatore  di  servizi   di   pagamento   di
radicamento del conto.; 
  Descrizione delle misure  di  sicurezza  informatica  adottate,  in
particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli  utenti
e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette  a
preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la
protezione dei dispositivi fisici. 
 
                    3 - Autenticazione e consenso 
 
  Descrizione delle caratteristiche  dei  dispositivi  personalizzati
e/o delle procedure eventualmente concordate  tra  il  prestatore  di
servizi di disposizione di ordini  di  pagamento  e  l'utente,  anche
ulteriori rispetto a quelle fornite  dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento di radicamento del conto. 
  Descrizione delle modalita' di gestione dell'ordine di pagamento. 
  Presidi   di   sicurezza   tecnici    adottati    per    assicurare
l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 
  Descrizione delle procedure di integrazione  con  i  meccanismi  di
autenticazione forniti dal prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento del conto. 
  Modalita' di  acquisizione  del  consenso  dell'utente  e  relativi
presidi di sicurezza tecnici adottati. 
 
                              PARTE II 
 
  1 - Gestione e controllo frodi 
  Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti
anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 
  2 - Gestione reclami 
  Procedure per la gestione dei reclami degli utenti  in  materia  di
sicurezza a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi  inerenti
al servizio di pagamento prestato. 
  B.4. Servizio di pagamento  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lett.
h-septies.1) n. 8, del TUB (Servizio di informazione sui conti) 
 
                               PARTE I 
 
                      1 - Contrattualizzazione 
 
  Caratteristiche  del  servizio  offerto  all'utenza,   incluse   le
modalita' di  registrazione  delle  operazioni  di  sottoscrizione  e
estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali  con
le altre parti eventualmente coinvolte. 
  Caratteristiche dei conti di pagamento cui il prestatore accede. 
 
                  2 - Accesso ai conti di pagamento 
 
  Descrizione delle modalita' e delle procedure di accesso  ai  conti
di pagamento. 
  Descrizione delle procedure interne per la richiesta  di  rilascio,
gestione,  revoca  e  aggiornamento  dei  certificati  con   cui   il
prestatore di servizi di informazione sui conti si identifica  presso
il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. 
  Descrizione delle misure  di  sicurezza  informatica  adottate,  in
particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli  utenti
e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette  a
preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la
protezione dei dispositivi fisici. 
 
                    3 - Autenticazione e consenso 
 
  Descrizione delle caratteristiche  dei  dispositivi  personalizzati
e/o delle procedure eventualmente concordate  tra  il  prestatore  di
servizi di disposizione di ordini e l'utente,  anche  in  aggiunta  a
quelle fornite dal prestatore di servizi di pagamento di  radicamento
del conto. 
  Presidi   di   sicurezza   tecnici    adottati    per    assicurare
l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 
  Descrizione delle procedure di integrazione  con  i  meccanismi  di
autenticazione forniti dal prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento  del  conto.  Modalita'  di  acquisizione  del   consenso
dell'utente e  presidi  di  sicurezza  tecnici  adottati,  inclusi  i
meccanismi  con  cui  si  assicura  l'accesso   esclusivamente   alle
informazioni sui conti di pagamento designati e sulle  operazioni  di
pagamento a questi associati. 
 
                              PARTE II 
 
                   1 - Gestione e controllo frodi 
 
  Misure dirette alla prevenzione e alla rilevazione di comportamenti
anomali, di tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti. 
 
                        2 - Gestione reclami 
 
  Procedure per la gestione dei reclami degli utenti  in  materia  di
sicurezza a seguito di disservizi, malfunzionamenti o frodi  inerenti
al servizio di pagamento prestato. 
  Sezione C - Moneta elettronica 
  Gli istituti di moneta elettronica forniscono  le  informazioni  di
cui alla Sezione B.1 con riferimento all'attivita'  di  emissione  di
moneta elettronica. Essi descrivono inoltre i seguenti aspetti: 
    a) caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di
pagamento  (esempio:  carte  fisiche  ovvero  dispositivi   virtuali;
nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilita'  di
effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un  dispositivo  ad
un altro); 
    b) modalita'  di  avvaloramento  iniziale  e,  ove  previsti,  di
avvaloramento successivo; 
    c)   modalita'   di   rimborso   della   moneta   elettronica   e
caratteristiche essenziali del rapporto contrattuale con il detentore
di moneta elettronica (es. valore monetario iniziale, importi massimi
di avvaloramento, importo massimo delle singole ricariche, condizioni
e modalita' di utilizzo, commissioni applicate); 
    d) meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento,
utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da un
dispositivo ad un altro. 
 
                            CAPITOLO VII 
SUCCURSALI, AGENTI, SOGGETTI CONVENZIONATI E  LIBERA  PRESTAZIONE  DI
                       SERVIZI DEGLI ISTITUTI 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
  L'istituto autorizzato in Italia puo': 
    - prestare servizi di pagamento anche in altri  Stati  comunitari
attraverso  l'esercizio  della  liberta'  di  stabilimento  (articolo
114-decies, comma 1, del TUB); l'istituto di moneta elettronica  puo'
emettere  moneta  elettronica  anche  in  altri   Stati   comunitari,
attraverso  l'esercizio  della  liberta'  di  stabilimento  (articolo
114-quinquies, comma 6, lett. a), del TUB): cfr. Sezione II, par.2; 
    - prestare servizi di pagamento anche in altri  Stati  comunitari
avvalendosi della libera prestazione di servizi (articolo 114-decies,
comma 3, del TUB); l'istituto di  moneta  elettronica  puo'  emettere
moneta elettronica anche in altri Stati comunitari, avvalendosi della
libera prestazione di servizi (articolo 114-quinquies, comma 6, lett.
a), del TUB): cfr. Sezione IV, par.2; 
    - prestare servizi di pagamento e, in caso di istituto di  moneta
elettronica, emettere moneta elettronica anche in Stati terzi, con  o
senza stabilimento (articoli 114-quinquies, comma 6, lett.  b),  e  .
114-decies, comma 5, del TUB): cfr. Sezioni II, par. 3 e IV, par.2; 
    - avvalersi di agenti per  la  promozione  e  la  conclusione  di
contratti per la prestazione di servizi di pagamento  (cfr.  articolo
128-quater, commi 1 e 6, del TUB); l'istituto di  moneta  elettronica
puo' avvalersi di soggetti convenzionati per la  distribuzione  e  il
rimborso della moneta elettronica (articolo 114-bis.1, comma  1,  del
TUB): cfr. Sezione III. 
  Per  l'ampliamento  dell'operativita'  in  paesi  non  appartenenti
all'Unione  Europea  e'  necessaria  l'autorizzazione   della   Banca
d'Italia. 
  La decisione  di  avvalersi  delle  possibilita'  disciplinate  nel
presente Capitolo e' assunta dall'organo con funzione di supervisione
strategica. 
 
                             SEZIONE II 
                             SUCCURSALI 
 
  1. Apertura di succursali in Italia 
  L'istituto che intende aprire una succursale in Italia lo  comunica
alla  Banca  d'Italia.  La   comunicazione   contiene   le   seguenti
informazioni: 
  a) indirizzo e recapiti della succursale; 
  b) eventuali modifiche organizzative e del  sistema  dei  controlli
interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei  servizi
di pagamento e dell'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica
nonche' il rispetto della disciplina in materia  di  prevenzione  del
riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 
  Per le relative segnalazioni, gli istituti si  attengono  a  quanto
previsto nella Comunicazione della Banca d'Italia del 30 aprile  2015
- Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti  di
pagamento e Istituti di moneta  elettronica  e  dei  dati  anagrafici
relativi agli OICR, e successive modifiche. 
  2. Esercizio della liberta' di stabilimento  mediante  apertura  di
succursali in Stati comunitari (1 ) 
------ 
(1) cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23
giugno 2017 che integra  la  direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra
autorita'  competenti  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di
pagamento. 
 
  2.1. Primo insediamento 
  Nell'esercizio della liberta' di stabilimento, l'istituto  comunica
alla Banca d'Italia l'intenzione di istituire la prima succursale  in
uno  Stato  comunitario.  La  comunicazione  contiene   le   seguenti
informazioni: 
  a)  Stato  comunitario  ove  l'istituto   intende   istituire   una
succursale; 
  b) servizi di pagamento o l'attivita'  di  moneta  elettronica  che
l'istituto intende prestare (2 ); 
------ 
(2) Si precisa che, ai sensi della direttiva  2015/2366/UE,  relativa
ai servizi di pagamento nel mercato interno, i finanziamenti concessi
in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento con  durata
superiore  a  dodici  mesi  non  sono   oggetto   di   armonizzazione
comunitaria e pertanto non sono disciplinati nel presente paragrafo. 
 
  c) indirizzo e recapiti della succursale; 
  d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti; 
  e) compiti e organizzazione della succursale; 
  f) un piano aziendale che dimostri che la succursale e' in grado di
utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e  proporzionati  ai
fini di una sana gestione nello Stato ospitante; il  piano  contiene,
in particolare: 
    -  gli  obiettivi  principali  e  la  strategia  aziendale  della
succursale, una spiegazione di come  quest'ultima  contribuira'  alla
strategia dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; 
    - una stima provvisoria del bilancio per  i  primi  tre  esercizi
finanziari completi; 
  g) eventuali modifiche organizzative e del  sistema  dei  controlli
interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei  servizi
di pagamento e dell'attivita' di moneta  elettronica  e  il  rispetto
della disciplina in materia di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento al terrorismo; in particolare l'istituto fornisce: 
    - una descrizione della struttura  di  governo  societario  della
succursale, comprese le linee  di  riporto  gerarchico  funzionale  e
giuridico, nonche' la posizione e il  ruolo  della  succursale  nella
struttura societaria dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; 
    - una descrizione  dei  meccanismi  di  controllo  interno  della
succursale, inclusi: i) la descrizione  delle  procedure  interne  di
controllo del rischio della succursale, il  nesso  con  la  procedura
interna di controllo dell'istituto e, se del caso,  del  suo  gruppo;
ii) le  informazioni  dettagliate  sui  dispositivi  di  audit  della
succursale; e iii) le informazioni dettagliate sulle procedure che la
succursale adottera' nello Stato  ospitante  per  il  rispetto  della
disciplina  in  materia  di  prevenzione  del   riciclaggio   e   del
finanziamento al terrorismo; 
  h)  l'indicazione  del  soggetto  referente  presso  l'istituto   e
relativi recapiti. 
  La  Banca  d'Italia,  entro  30  giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica  le
informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato ospitante.
La  Banca  d'Italia  da'   comunicazione   all'istituto   interessato
dell'avvenuta   notifica   all'autorita'   competente   dello   Stato
ospitante. 
  La Banca d'Italia  iscrive  la  succursale,  a  seconda  dei  casi,
nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli  istituti  di
moneta  elettronica   entro   90   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione  completa  e  ne  da'  comunicazione   all'istituto   e
all'autorita' competente dello Stato ospitante. 
  Successivamente all'iscrizione, gli istituti comunicano alla  Banca
d'Italia la data di  avvio  dell'operativita'  della  succursale.  La
Banca  d'Italia  ne  da'  comunicazione  all'autorita'  dello   Stato
ospitante. 
  La  Banca  d'Italia  puo'  rifiutare  di  iscrivere  la  succursale
nell'albo, o puo' revocarne l'iscrizione, se gia' avvenuta, quando: 
    - non e'  assicurata  la  corretta  prestazione  dei  servizi  di
pagamento o dell'attivita' di emissione di moneta elettronica  ovvero
il  rispetto  della  disciplina  in  materia   di   prevenzione   del
riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; 
    -  l'autorita'  competente  dello  Stato   ospitante   le   abbia
comunicato, fornendo adeguata motivazione, che sussistono ragionevoli
motivi per sospettare  che,  relativamente  allo  stabilimento  della
succursale,  siano  in  corso  o  siano  state  compiute  o   tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo  ovvero
che lo stabilimento di detta succursale possa aumentare il rischio di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 
  Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto. 
  2.2 Comunicazioni successive 
  Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla  Banca  d'Italia  ogni
modifica  rilevante  delle  informazioni  trasmesse  ai   sensi   del
paragrafo 2.1, l'intenzione di istituire ulteriori  succursali  o  la
loro chiusura. 
  La Banca d'Italia effettua la relativa notifica  all'autorita'  del
paese ospitante  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  predetta
comunicazione. 
  Si applica a quanto previsto dal paragrafo 2.1. 
  Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura  di  succursali,
dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima. 
  3. Apertura di succursali in Stati terzi 
  3.1 Primo insediamento 
  L'istituto che intende istituire una succursale in uno Stato  terzo
presenta istanza di autorizzazione  alla  Banca  d'Italia.  L'istanza
contiene le seguenti informazioni: 
    a) Stato terzo nel cui territorio  l'istituto  intende  istituire
una succursale; 
    b) servizi di pagamento o attivita'  di  moneta  elettronica  che
l'istituto di pagamento intende prestare; 
    c) indirizzo e recapiti della succursale; 
    d) soggetto responsabile della succursale e relativi recapiti; 
    e) compiti e organizzazione della succursale; 
    f) un piano aziendale che dimostri che la succursale e' in  grado
di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati  e  proporzionati
ai fini di una sana gestione nello Stato terzo  ospitante;  il  piano
contiene, in particolare: 
    -  gli  obiettivi  principali  e  la  strategia  aziendale  della
succursale, una spiegazione di come  quest'ultima  contribuira'  alla
strategia dell'istituto e, se del caso, del suo gruppo; 
    - una stima provvisoria del bilancio per  i  primi  tre  esercizi
finanziari completi; 
  g) eventuali modifiche organizzative e del  sistema  dei  controlli
interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei  servizi
di pagamento e dell'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica
nonche' il rispetto della disciplina in materia  di  prevenzione  del
riciclaggio  e  del  finanziamento  al  terrorismo.  In  particolare,
l'istituto fornisce: 
    - una descrizione della struttura  di  governo  societario  della
succursale, comprese le linee  di  riporto  gerarchico  funzionale  e
giuridico, nonche' la posizione e il  ruolo  della  succursale  nella
struttura societaria dell'istituto e, se rilevante, del suo gruppo; 
    - una descrizione  dei  meccanismi  di  controllo  interno  della
succursale, incluse: i) la descrizione  delle  procedure  interne  di
controllo del rischio della succursale, il  nesso  con  la  procedura
interna di controllo dell'istituto e, se del caso,  del  gruppo;  ii)
informazioni dettagliate sui dispositivi di audit della succursale; e
iii) informazioni  dettagliate  sulle  procedure  che  la  succursale
adottera' nello Stato ospitante per il rispetto della  disciplina  in
materia  di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del  finanziamento  al
terrorismo; 
  La Banca d'Italia autorizza l'istituto ad aprire la succursale e la
iscrive, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento  o
nell'albo degli istituti di moneta elettronica entro  novanta  giorni
dalla ricezione della comunicazione o  nega  l'autorizzazione  quando
non e' assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento  o
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica ovvero il  rispetto
della disciplina in materia di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento al terrorismo. 
  L'autorizzazione e', inoltre, negata nel  caso  in  cui  non  siano
soddisfatte le seguenti condizioni: 
    - esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e  di  un
sistema di vigilanza adeguati; 
    - esistenza di apposite intese di  collaborazione  tra  la  Banca
d'Italia e le competenti autorita'  dello  Stato  estero  volte,  tra
l'altro, ad agevolare l'accesso  alle  informazioni  da  parte  della
Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco; 
    - possibilita' di agevole accesso, da parte  dell'istituto,  alle
informazioni della succursale. 
  3.2 Comunicazioni successive 
  Gli istituti gia' insediati in  uno  Stato  terzo  comunicano  alla
Banca d'Italia l'intenzione di procedere  all'apertura  di  ulteriori
succursali almeno 30 giorni prima di procedere all'apertura. 
  Gli istituti procedono autonomamente alla chiusura  di  succursali,
dandone comunicazione alla Banca d'Italia almeno 15 giorni prima. 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia, le modifiche  che  intende
apportare  all'operativita'  della  succursale  per  quanto   attiene
all'attivita' esercitata, alla struttura organizzativa, ai  dirigenti
responsabili, al recapito, almeno trenta giorni  prima  di  procedere
alle modifiche. 
 
                             SEZIONE III 
                   AGENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI 
 
  1. Utilizzo di agenti in Italia 
  1.1 Prima comunicazione 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione  di  avvalersi
di agenti ai sensi dell'art. 128-quater, commi 1 e 6 del TUB  per  la
prestazione di servizi di pagamento (1 ) nel territorio italiano.  La
comunicazione contiene: 
------ 
(1) Gli istituti di  moneta  elettronica  non  possono  avvalersi  di
agenti per l'attivita' di emissione di moneta elettronica 
 
    a) una  descrizione  dei  meccanismi  di  controllo  interno  per
assicurare che gli agenti di cui  si  avvalgono  si  conformino  agli
obblighi in materia di  lotta  al  riciclaggio  e  finanziamento  del
terrorismo secondo lo schema previsto dall'Allegato  D  del  Capitolo
VI; 
    b)   la   dichiarazione   dell'istituto   di   avere   verificato
l'adeguatezza dei meccanismi di controllo  adottati  dall'agente  per
conformarsi agli obblighi  in  materia  di  lotta  al  riciclaggio  e
finanziamento del  terrorismo,  dell'assetto  organizzativo  e  delle
risorse a disposizione dell'agente siano adeguate  per  promuovere  e
concludere in modo corretto contratti relativi  alla  prestazione  di
servizi di pagamento; 
    c)  i  servizi  di  pagamento  per  i  quali  l'istituto  intende
avvalersi dell'agente. 
  L'istituto trasmette  le  informazioni  anagrafiche  relative  agli
agenti di cui intende  avvalersi  con  le  modalita'  previste  dalla
Comunicazione  della  Banca  d'Italia  del  24  gennaio  2019  "Nuova
segnalazione degli agenti che distribuiscono  servizi  di  pagamento.
Istruzioni per gli istituti di pagamento e  gli  istituti  di  moneta
elettronica italiani"(2 ). La  Banca  d'Italia  iscrive  l'agente,  a
seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento  o  nell'albo
degli istituti di moneta elettronica entro 60 giorni dalla  ricezione
della comunicazione completa di  tutti  i  suoi  elementi  e  ne  da'
comunicazione all'istituto. 
------ 
(2)                                                              Cfr.
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/ri
levazioni-vigilanza/index.html 
 
  L'agente avvia l'operativita' a seguito dell'iscrizione. 
  Gli istituti si assicurano che gli agenti informino gli utenti  dei
servizi di pagamento che agiscono su loro mandato. 
  La Banca d'Italia puo' rifiutare di  iscrivere  l'agente  nell'albo
quando le informazioni rese dall'istituto  sono  inesatte  o  non  e'
assicurata la corretta prestazione dei  servizi  di  pagamento  o  il
rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento al terrorismo. Del rifiuto  e'  data  comunicazione
all'istituto. 
  La  Banca  d'Italia  puo'  assumere  le  iniziative  necessarie   a
verificare l'esattezza delle informazioni trasmesse. 
  1.2 Comunicazioni successive 
  Gli istituti  comunicano  senza  ritardo  alla  Banca  d'Italia  le
variazioni nelle  informazioni  comunicate  nonche'  l'intenzione  di
avvalersi di altri agenti nel rispetto  di  quanto  disciplinato  dal
presente  paragrafo.  La  Banca  d'Italia  aggiorna  le  informazioni
nell'albo degli istituti di pagamento o nell'albo degli  istituti  di
moneta  elettronica   entro   20   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione  completa  di  tutti  i  suoi   elementi   e   ne   da'
comunicazione all'istituto. 
  Quando non vi sono variazioni nei meccanismi di controllo interno a
cui ricorreranno al fine di conformarsi agli obblighi in  materia  di
lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli istituti  si
limitano a trasmettere le informazioni anagrafiche dei nuovi agenti e
la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1, lett.  b),  secondo  quanto
previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 24 gennaio 2019
"Nuova  segnalazione  degli  agenti  che  distribuiscono  servizi  di
pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica italiani"(1 ). 
------ 
(1)                                                              Cfr.
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/ri
levazioni-vigilanza/index.html 
 
  Gli istituti comunicano  alla  Banca  d'Italia  la  cessazione  del
rapporto  con  agenti  iscritti  nell'albo  entro  15  giorni   dalla
conclusione del rapporto, secondo le modalita' previste dalla  citata
Comunicazione. 
  2. Utilizzo di soggetti convenzionati in Italia 
  L'istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di  soggetti
convenzionati  per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica nel territorio italiano applica le disposizioni di cui al
Capitolo VI, Sezione II, e all'Allegato B del medesimo Capitolo. 
  3.  Utilizzo  di  agenti  e  di  soggetti  convenzionati  in  Stati
comunitari (2 ) 
------- 
(2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23
giugno 2017 che integra  la  direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra
autorita'  competenti  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di
pagamento. 
 
  3.1 Primo utilizzo 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di  avvalersi,
per la prima volta, di un agente di un altro  Stato  comunitario  per
prestare servizi di pagamento in detto Stato comunitario o, nel  caso
di istituti di moneta elettronica, di un soggetto convenzionato di un
altro Stato comunitario per la  distribuzione  e  il  rimborso  della
moneta elettronica  in  tale  Stato.  La  comunicazione  contiene  le
seguenti informazioni: 
    a) lo Stato comunitario dove e' insediato l'agente o il  soggetto
convenzionato; 
    b) i  servizi  di  pagamento  che  verranno  prestati  attraverso
l'agente e le attivita' di distribuzione e/o  rimborso  della  moneta
elettronica   che   verranno   prestate   attraverso   il    soggetto
convenzionato; 
    c) per le persone fisiche: 
      i) il nome, l'indirizzo e codice identificativo  dell'agente  e
del soggetto convenzionato; e 
      ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che  attesti
il rispetto dei requisiti  previsti  nello  Stato  ospitante  per  lo
svolgimento dell'attivita'; 
    d) per le persone giuridiche: 
      i)   l'identita'   degli   amministratori   e   delle   persone
responsabili della gestione dell'agente e del soggetto  convenzionato
e il codice identificativo della societa'; e 
      ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che  attesti
il rispetto da parte di questi ultimi dei  requisiti  previsti  nello
Stato ospitante per lo svolgimento dell'attivita'; 
    e) una  descrizione  dei  meccanismi  di  controllo  interno  per
assicurare che gli agenti  e  i  soggetti  convenzionati  di  cui  si
conformino agli  obblighi  in  materia  di  lotta  al  riciclaggio  e
finanziamento del terrorismo; 
    f)   la   dichiarazione   dell'istituto   di   avere   verificato
l'adeguatezza dei meccanismi di  controllo  di  cui  alla  precedente
lett. e), dell'assetto organizzativo e delle  risorse  dell'agente  o
del  soggetto  convenzionato,  rispettivamente,  per   promuovere   e
concludere in modo corretto contratti relativi  alla  prestazione  di
servizi di  pagamento  e  per  distribuire  e  rimborsare  la  moneta
elettronica;  la   qualificazione   motivata   dell'attivita'   quale
esercizio  della  liberta'  di  stabilimento  oppure   della   libera
prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea; 
    g) l'indicazione dettagliata delle modalita' con  cui  l'istituto
intende operare nello stato di insediamento  tramite  l'agente  o  il
soggetto convenzionato; 
    h) per l'operativita' tramite agenti, in  regime  di  diritto  di
stabilimento  senza  succursale,  l'identificazione  del   punto   di
contatto  centrale  (1  ),  eventualmente   istituito   nello   Stato
comunitario, con indicazione del responsabile, dell'indirizzo  e  dei
recapiti dello stesso. Il punto di contatto centrale e'  disciplinato
dal Regolamento delegato della  Commissione  adottato  in  attuazione
dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366/UE. 
------ 
(1) L'istituzione del punto di contatto  centrale  e'  necessaria  se
prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante. 
 
  La  Banca  d'Italia,  entro  30  giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione completa di tutti gli elementi necessari,  notifica  le
informazioni ricevute all'autorita' competente dello Stato  ospitante
e ne da' comunicazione all'istituto. 
  Nel caso di utilizzo  di  un  agente,  la  Banca  d'Italia  iscrive
l'agente, a seconda dei casi, nell'albo degli istituti di pagamento o
nell'albo dell'istituto di moneta elettronica, entro 90 giorni  dalla
ricezione  della  comunicazione  completa,  e  ne  da'  comunicazione
all'istituto e all'autorita' competente dello Stato ospitante. 
  Gli istituti comunicano  alla  Banca  d'Italia  la  data  di  avvio
dell'operativita' dell'agente. La Banca d'Italia ne da' comunicazione
all'autorita' dello Stato ospitante. 
  La Banca d'Italia puo' rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo, o
revocare l'iscrizione, se gia' iscritto, quando  ricorra  almeno  una
delle seguenti ragioni: 
    - non e'  assicurata  la  corretta  prestazione  dei  servizi  di
pagamento o il rispetto della disciplina in  materia  di  prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo; 
    -  l'autorita'  competente  dello  Stato   ospitante   le   abbia
comunicato che sussistono  ragionevoli  motivi  per  sospettare  che,
relativamente all'impiego dell'agente, siano in corso o  siano  state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo  ovvero  che  l'impiego  dell'agente  possa  aumentare  il
rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. . 
  Del rifiuto e' data comunicazione all'istituto. 
  Nel caso di utilizzo di soggetti convenzionati, la  Banca  d'Italia
puo'  rifiutare  di   effettuare   la   comunicazione   all'autorita'
competente dello Stato ospitante dei soggetti  convenzionati  di  cui
l'istituto di moneta elettronica  intende  avvalersi  quando  non  e'
assicurata la corretta prestazione dell'attivita' di distribuzione  o
rimborso  della  moneta  elettronica  nonche'   il   rispetto   della
disciplina  in  materia  di  prevenzione  del   riciclaggio   e   del
finanziamento al terrorismo. 
  L'istituto  di  moneta  elettronica  puo'   iniziare   ad   operare
attraverso  il  soggetto  convenzionato  decorsi  90   giorni   dalla
comunicazione alla Banca d'Italia completa di tutti i suoi  elementi.
La Banca d'Italia puo' vietare l'impiego del  soggetto  convenzionato
nel caso in cui l'autorita' competente dello  Stato  ospitante  abbia
comunicato che sussistono  ragionevoli  motivi  per  sospettare  che,
relativamente all'impiego del soggetto convenzionato, siano in  corso
o siano state compiute o  tentate  operazioni  di  riciclaggio  o  di
finanziamento  del  terrorismo  ovvero  che  l'impiego  del  soggetto
convenzionato  possa  aumentare  il  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento al terrorismo. 
  Del  rifiuto  e'  data   comunicazione   all'istituto   di   moneta
elettronica. 
  Gli istituti di moneta elettronica comunicano alla  Banca  d'Italia
la data di avvio dell'operativita'  del  soggetto  convenzionato.  La
Banca  d'Italia  ne  da'  comunicazione  all'autorita'  dello   Stato
ospitante. 
  3.2 Comunicazioni successive 
  Gli istituti comunicano, senza ritardo, alla  Banca  d'Italia  ogni
modifica  rilevante  delle  informazioni  trasmesse  ai   sensi   del
paragrafo 3.1, l'intenzione di avvalersi di altri agenti  o  soggetti
convenzionati, nonche' la  cessazione  dei  rapporti  precedentemente
comunicati. 
  La Banca d'Italia effettua  la  notifica  all'autorita'  del  paese
ospitante  entro   30   giorni   dalla   ricezione   della   predetta
comunicazione e ne informa l'istituto interessato. 
  Si applica a quanto previsto dal paragrafo 3.1. 
  4. Utilizzo di agenti e di soggetti convenzionati in Stati terzi 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione  di  avvalersi
di agenti per la prestazione di servizi di  pagamento  in  uno  Stato
terzo o, nel caso di istituti di moneta elettronica, di  un  soggetto
convenzionato  per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica,  in  uno  Stato  terzo.  La  comunicazione  contiene  le
seguenti informazioni: 
    a) lo Stato terzo  dove  e'  insediato  l'agente  o  il  soggetto
convenzionato; 
    b) i  servizi  di  pagamento  che  verranno  prestati  attraverso
l'agente e le attivita' di distribuzione  e  di  rimborso  di  moneta
elettronica prestate tramite il soggetto convenzionato; 
    c) per le persone fisiche: 
      i)  il  nome,  l'indirizzo  e,  ove  disponibile,   il   codice
identificativo dell'agente o del soggetto convenzionato; e 
      ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che  attesti
il  rispetto  dei  requisiti  previsti  nello  Stato  terzo  per   lo
svolgimento dell'attivita'; 
    d) per le persone giuridiche: 
      i)   l'identita'   degli   amministratori   e   delle   persone
responsabili della gestione dell'agente e del soggetto  convenzionato
e, ove disponibile, il codice identificativo della societa'; 
      ii) per gli agenti, la dichiarazione dell'istituto che  attesti
il rispetto da parte di questi ultimi dei  requisiti  previsti  nello
Stato terzo per lo svolgimento dell'attivita'; 
    e) una  descrizione  dei  meccanismi  di  controllo  interno  per
assicurare che gli agenti o i soggetti convenzionati di cui si avvale
si conformino agli obblighi in materia  di  lotta  al  riciclaggio  e
finanziamento del terrorismo; 
    f)   la   dichiarazione   dell'istituto   di   avere   verificato
l'adeguatezza dei meccanismi di  controllo  di  cui  alla  precedente
lett. e), dell'assetto organizzativo e delle risorse  a  disposizione
dell'agente o del soggetto convenzionato per promuovere e  concludere
in modo corretto contratti relativi alla prestazione  di  servizi  di
pagamento o per distribuire e rimborsare la moneta elettronica; 
    g) indicazione dettagliata delle  modalita'  con  cui  l'istituto
intende operare nello Stato di insediamento  tramite  l'agente  o  il
soggetto convenzionato. 
  La Banca d'Italia autorizza l'istituto ad avvalersi  dell'agente  e
iscrive l'agente, a seconda dei casi,  nell'albo  degli  istituti  di
pagamento o nell'albo degli istituti  di  moneta  elettronica  ovvero
autorizza l'istituto di moneta elettronica ad avvalersi del  soggetto
convenzionato   entro   novanta   giorni   dalla   ricezione    della
comunicazione; nega l'autorizzazione ad avvalersi dell'agente  o  del
soggetto  convenzionato  quando  non  e'   assicurata   la   corretta
prestazione  dei   servizi   di   pagamento   o   dell'attivita'   di
distribuzione o rimborso della moneta elettronica o il rispetto della
disciplina  in  materia  di  prevenzione  del   riciclaggio   o   del
finanziamento al terrorismo. 
  L'autorizzazione e', inoltre, negata nel  caso  in  cui  non  siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    - esistenza, nello Stato di insediamento, di una  legislazione  e
di un sistema di vigilanza adeguati; 
    - esistenza di apposite intese di  collaborazione  tra  la  Banca
d'Italia e le competenti autorita'  dello  Stato  estero  volte,  tra
l'altro, ad agevolare l'accesso  alle  informazioni  da  parte  della
Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco; 
    - possibilita' di agevole accesso, da parte  dell'istituto,  alle
informazioni dell'agente o del soggetto convenzionato. 
  L'istituto  comunica  alla  Banca  d'Italia   le   modifiche   alle
informazioni precedentemente comunicate, almeno trenta  giorni  prima
che la modifica sia effettuata. 
  Gli istituti comunicano  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  la
cessazione dei rapporti con  agenti  e  soggetti  convenzionati,  per
l'aggiornamento dell'albo. 
 
                             SEZIONE IV 
                       PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 
  1. Stati comunitari (1 ) 
------ 
(1) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23
giugno 2017 che integra  la  direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra
autorita'  competenti  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di
pagamento. 
 
  Fermo restando quanto previsto dalla Sezione  III,  l'istituto  che
intende prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione
di  servizi  in  uno  Stato  comunitario  o  l'istituto   di   moneta
elettronica che intende esercitare l'attivita' di emissione di moneta
elettronica in regime di libera prestazione di servizi in  uno  Stato
comunitario invia una comunicazione alla Banca d'Italia (2 ). 
------ 
(2) Per la prestazione di servizi  di  pagamento  tramite  agenti  in
regime di libera prestazione di servizi e per la distribuzione  e  il
rimborso della moneta elettronica tramite soggetti  convenzionati  in
regime di  libera  prestazione,  si  applica  quanto  previsto  dalla
Sezione III. 
 
  Nella comunicazione l'istituto precisa: 
    a) lo Stato in cui intende esercitare l'attivita'; 
    b) i servizi di pagamento o l'attivita' di  emissione  di  moneta
elettronica che intende prestare  e  la  data  prevista  per  l'avvio
dell'operativita'. 
  Entro trenta giorni dalla data di  ricezione  della  comunicazione,
completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia  notifica
le  informazioni  ricevute  all'autorita'  competente   dello   Stato
ospitante. 
  Dell'avvenuta  notifica  all'autorita'   competente   dello   Stato
ospitante  la  Banca   d'Italia   provvede   a   dare   comunicazione
all'istituto interessato. 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita'
dello Stato ospitante le  modifiche  alle  informazioni,  di  cui  al
precedente punto b), almeno  trenta  giorni  prima  di  procedere  al
cambiamento. 
  2. Stati terzi 
  Fermo restando quanto previsto dalla Sezione  III,  l'istituto  che
intende prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo o l'istituto
di moneta elettronica che intende esercitare l'attivita' di emissione
di moneta elettronica in uno Stato terzo senza stabilimento  presenta
istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia. 
  Nell'istanza l'istituto precisa: 
    a) lo Stato terzo nel cui territorio intende prestare i servizi o
esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica; 
    b) i servizi di pagamento o l'attivita' di  emissione  di  moneta
elettronica che intende prestare. 
  Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza completa
di tutti gli elementi necessari, ove non sussistano motivi  ostativi,
la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione. In tale ambito, la Banca
d'Italia valuta l'esistenza  nello  Stato  terzo  di  un  sistema  di
vigilanza adeguato. 
 
                              SEZIONE V 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - divieto  di  apertura  della  prima  succursale  in  uno  stato
comunitario, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. a)
e 114-decies, comma 1 del  TUB  (Servizio  Supervisione  bancaria  1,
Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno 2008, recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle
unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi); 
    - autorizzazione all'apertura della prima succursale in uno stato
terzo, ai sensi degli articoli 114-quinquies, comma  6,  lett.  b)  e
114-decies, comma  5  del  TUB  (Servizio  Supervisione  bancaria  1,
Servizio Supervisione bancaria 2, Servizio Supervisione  intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno2008); 
    - il rifiuto di iscrizione di un agente nell'albo degli  istituti
di pagamento  o  degli  istituti  di  moneta  elettronica,  ai  sensi
dell'articolo 114-septies, comma 1  del  TUB  (Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente   competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno2008); 
    - il rifiuto di iscrizione di  un  agente  comunitario  nell'albo
degli istituti di pagamento o degli istituti di  moneta  elettronica,
ai  sensi  dell'articolo  114-septies,  comma  1  del  TUB  (Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,  Servizio
Supervisione  intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9  del
Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); 
    - rifiuto di comunicare all'autorita' di  uno  Stato  comunitario
l'intenzione di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato,
ai sensi dell'articolo 114-quinquies,  comma  6,  lett.  a)  del  TUB
(Servizio Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,
Servizio   Supervisione    intermediari    finanziari    o    Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); 
    - il divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato
comunitario, ai sensi dell'articolo 114-quinquies.2, comma  3,  lett.
d) del TUB (Servizio Supervisione bancaria 1,  Servizio  Supervisione
bancaria 2, Servizio Supervisione intermediari finanziari  o  Filiale
territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti
dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno2008); 
    - autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite
agenti  o  all'esercizio  dell'attivita'  di  emissione   di   moneta
elettronica tramite soggetti convenzionati in  uno  Stato  terzo,  ai
sensi degli articoli 114-quinquies, comma 6, lett. b)  e  114-decies,
comma  6  del  TUB  (Servizio  Supervisione  bancaria   1,   Servizio
Supervisione   bancaria   2,   Servizio   Supervisione   intermediari
finanziari o Filiale territorialmente competente, individuati in base
ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia
del 25 giugno2008); 
    - autorizzazione alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  o
all'esercizio dell'attivita' di emissione di  moneta  elettronica  in
uno Stato terzo, ai sensi  degli  articoli  114-quinquies,  comma  6,
lett. b)  e  114-decies,  comma  5  del  TUB  (Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente   competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno2008). 
 
                            CAPITOLO VIII 
                OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI 
 
                              SEZIONE I 
             OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI COMUNITARI (1 ) 
------ 
(1) Le comunicazioni di cui alla presente Sezione vanno inviate  alla
Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Regolamentazione
e analisi macroprudenziale. 
 
  1. Ambito di applicazione 
  Le presenti disposizioni si applicano: 
    - agli istituti  comunitari  che  intendono  prestare  in  Italia
servizi  di  pagamento  attraverso   l'esercizio   del   diritto   di
stabilimento o in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  anche
mediante l'impiego di agenti; 
    - agli istituti di moneta elettronica  comunitari  che  intendono
prestare in Italia l'attivita' di  emissione  di  moneta  elettronica
attraverso l'esercizio del diritto di stabilimento  o  in  regime  di
libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego  di  soggetti
convenzionati  per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta
elettronica. 
  2. Stabilimento di succursali: primo insediamento (2 ) 
------ 
(2) Cfr. Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23
giugno 2017 che integra  la  Direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra
autorita'  competenti  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di
pagamento 
 
  L'istituto comunitario che intende per la prima  volta  operare  in
Italia tramite  l'insediamento  di  una  succursale  notifica  questo
intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine. 
  L'inizio dell'operativita' della  succursale  e'  subordinato  alla
ricezione da parte della Banca d'Italia della  comunicazione  inviata
dall'autorita'  competente  dello   Stato   d'origine   dell'istituto
comunitario. 
  Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, la  Banca  d'Italia
comunica  all'autorita'  competente  dello  Stato   di   origine   se
sussistono  ragionevoli  motivi  per  sospettare  che,  relativamente
all'insediamento della succursale,  siano  in  corso  o  siano  state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo ovvero che possa aumentare il rischio di riciclaggio o  di
finanziamento al terrorismo. 
  3. Impiego di agenti  o  di  soggetti  convenzionati  insediati  in
Italia (1 ) 
------ 
(1) Restano fermi gli altri obblighi di  comunicazione  imposti  agli
istituti comunitari ai sensi dall'art.  128-quater  comma  7-bis  del
TUB. 
 
  3.1. Diritto di stabilimento 
  In conformita' a quanto previsto  dall'articolo  128-decies,  comma
2-bis, del  TUB,  l'istituto  comunitario  che  intende  prestare  in
Italia, in  regime  di  diritto  di  stabilimento  senza  succursale,
servizi di pagamento per il tramite di agenti designa  in  Italia  un
punto di contatto centrale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento delegato della Commissione sul punto di contatto centrale
ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (2 ). Quando e'  costituito  in
Italia il punto di contatto centrale ai sensi delle  disposizioni  di
cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni, l'istituto designa  questo  punto
di contatto centrale anche per le  finalita'  di  cui  alle  presenti
Disposizioni  e  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  previste  dal
Regolamento citato nel presente capoverso. 
------ 
(2)  Restano  ferme  le  disposizioni  dettate   per   finalita'   di
prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del   terrorismo
dall'articolo 43,  commi  3  e  4  e  dall'articolo  45  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni 
 
  L'istituto comunitario che intende prestare servizi di pagamento in
Italia  attraverso  agenti  insediati   in   Italia   notifica   tale
intendimento  all'autorita'   competente   dello   Stato   d'origine,
indicando, tra l'altro, nome del responsabile, indirizzo  e  recapiti
del punto di contatto centrale. 
  L'istituto  di   moneta   elettronica   comunitario   che   intende
distribuire e rimborsare  moneta  elettronica  in  Italia  attraverso
soggetti  convenzionati  notifica  tale  intendimento   all'autorita'
competente  dello  Stato  d'origine,  indicando   la   qualificazione
motivata   dell'attivita'   quale   esercizio   della   liberta'   di
stabilimento. 
  L'inizio dell'operativita' dell'agente o del soggetto convenzionato
e' subordinato alla ricezione da parte  della  Banca  d'Italia  della
comunicazione inviata dall'autorita' competente dello Stato d'origine
dell'istituto comunitario. La Banca d'Italia  comunica  all'autorita'
competente dello Stato di origine se  sussistono  ragionevoli  motivi
per sospettare che,  relativamente  all'utilizzo  dell'agente  o  del
soggetto convenzionato, siano in  corso  o  siano  state  compiute  o
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo
ovvero che l'impiego dell'agente o del soggetto  convenzionato  possa
aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. 
  3.2 Libera prestazione di servizi 
  L'istituto che intende prestare servizi di pagamento in  Italia  in
regime di libera prestazione di servizi  attraverso  agenti  notifica
tale intendimento all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine,
indicando la  qualificazione  motivata  dell'attivita'  quale  libera
prestazione di servizi. 
  L'agente puo' iniziare l'attivita' dopo che la  Banca  d'Italia  ha
ricevuto la notifica da parte della autorita' competente dello  Stato
d'origine. 
  L'istituto di moneta elettronica che intende avvalersi di  soggetti
convenzionati per la distribuzione e  il  rimborso  in  Italia  della
moneta  elettronica  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi
notifica  tale  intendimento  all'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine, indicando la qualificazione motivata dell'attivita'  quale
libera prestazione di servizi. 
  Il soggetto convenzionato puo' iniziare  l'attivita'  dopo  che  la
Banca d'Italia ha ricevuto  la  notifica  da  parte  della  autorita'
competente dello Stato d'origine. 
  4.  Prestazione  di  servizi  di  pagamento  in  regime  di  libera
prestazione di servizi 
  Fermo restando quanto previsto  al  paragrafo  3.1,  l'istituto  di
pagamento comunitario che intende prestare in  Italia  per  la  prima
volta servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi
puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia ha  ricevuto  la
notifica da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine. 
  L'istituto di moneta elettronica comunitario che  intende  prestare
in Italia per  la  prima  volta  attivita'  di  emissione  di  moneta
elettronica o prestare servizi  di  pagamento  in  regime  di  libera
prestazione di servizi puo' iniziare l'attivita' dopo  che  la  Banca
d'Italia ha ricevuto la notifica da parte  dell'autorita'  competente
dello Stato d'origine. 
  5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorita'
estere 
  La Banca d'Italia esercita sugli istituti  comunitari  operanti  in
Italia i controlli, anche ispettivi,  di  competenza  previsti  dalla
legislazione vigente. 
  Ai sensi dell'articolo 114-quinquiesdecies, comma 1, lett. b),  del
TUB, la Banca d'Italia scambia informazioni con  le  altre  autorita'
competenti ai sensi delle  disposizioni  comunitarie  applicabili  ai
prestatori di servizi di pagamento (1 ). 
------ 
(1) Cfr. Regolamento delegato della  Commissione  sulla  cooperazione
tra le autorita' competenti dello stato  di  origine  e  dello  stato
ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano
su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. 
 
 
                             SEZIONE II 
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO IN ITALIA DELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DI
        CREDITO DA PARTE DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI 
 
  1. Ambito di applicazione 
  Le presenti disposizioni si applicano agli  istituti  di  pagamento
comunitari, che prestano servizi di  pagamento  in  Italia  ai  sensi
dell'art. 114-decies, commi 2 e 4, del TUB. 
  2. Condizioni per la concessione del credito 
  Gli istituti  di  pagamento  comunitari  che  prestano  servizi  di
pagamento in Italia, possono concedere credito di durata superiore ai
12 mesi collegato all'emissione o alla gestione di carte  di  credito
qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 
    a) istituiscono una succursale ai sensi della Sezione I, par. 2; 
    b) l'attivita' di concessione del credito e' svolta con modalita'
analoghe nel paese d'origine ed e' sottoposta a vigilanza; 
    c) l'attivita' di concessione del credito nel territorio italiano
e' esercitata nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  nel  paese
d'origine; 
    d) la succursale rispetta la disciplina italiana  in  materia  di
trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti,
contrasto  dell'usura,  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   al
terrorismo; 
    e) l'autorita' competente per la vigilanza nel paese  di  origine
assume  la  responsabilita'  del   controllo   sulle   attivita'   di
concessione del credito, sui rischi rilevanti ad essa connessi, sugli
assetti organizzativi  e  sul  sistema  di  controlli  interni  della
succursale; 
    f) l'autorita' del paese d'origine comunica tempestivamente  alla
Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti,  in  particolare  nel
caso di violazioni, ancorche' non accertate  in  via  definitiva,  da
parte di una succursale della normativa ad essa applicabile. 
  L'avvio da parte della succursale dell'attivita' di concessione del
credito superiore ai 12 mesi collegato all'emissione o alla  gestione
di carte di credito e' subordinata al raggiungimento di un accordo di
collaborazione tra la Banca d'Italia  e  l'autorita'  competente  del
paese di origine, nel quale quest'ultima attesta  il  rispetto  delle
condizioni di cui ai punti  da  b)  ad  f)  del  presente  paragrafo.
L'accordo definisce in dettaglio le modalita'  e  le  condizioni  per
l'esercizio dei controlli di  competenza  da  parte  delle  autorita'
coinvolte, eventuali forme di collaborazione e i relativi  scambi  di
informazioni, fermo restando quando previsto dal successivo paragrafo
3. 
  3. Controlli della Banca d'Italia 
  La  Banca  d'Italia  esercita  sulle  succursali  in  Italia  degli
istituti di pagamento comunitari insediate in Italia per le attivita'
di cui alla presente Sezione (1 ) i controlli,  anche  ispettivi,  di
competenza. 
------ 
(1) Per la prestazione dell'attivita' di concessione di finanziamento
con scadenza superiore ai 12 mesi tramite  agenti,  gli  istituti  di
pagamento si avvalgono di agenti  in  attivita'  finanziaria  di  cui
all'art 128 - quater del TUB. 
 
  Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza  nonche'
di garantire la completezza  delle  informazioni  che  riguardano  il
mercato italiano,  la  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di
chiedere alle succursali di istituti comunitari  i  medesimi  dati  e
documenti previsti per gli intermediari finanziari di cui al Titolo V
del TUB. In particolare, la Banca d'Italia puo' richiedere i  dati  e
le informazioni utili ai  fini  della  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni  in   materia   di   trasparenza   e   correttezza   dei
comportamenti, contrasto all'usura, al riciclaggio e al finanziamento
al terrorismo e diritti e obblighi delle parti. 
  La Banca d'Italia scambia con l'autorita' competente del  paese  di
origine dell'istituto di pagamento comunitario tutte le  informazioni
essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso  di  violazioni  o
presunte violazioni  da  parte  di  una  succursale  della  normativa
applicabile. 
 
                             SEZIONE III 
OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA CON SEDE LEGALE  IN
                           UNO STATO TERZO 
 
  1. Ambito di applicazione 
  Le presenti disposizioni  si  applicano  agli  istituti  di  moneta
elettronica con  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  che,  ai  sensi
dell'art. 114-quinquies, comma 8,  del  TUB,  intendono  prestare  in
Italia l'attivita' di emissione di moneta elettronica  attraverso  lo
stabilimento di succursali. 
  2. Autorizzazione allo stabilimento della succursale 
  La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione allo stabilimento della
prima succursale dell'istituto  di  moneta  elettronica  se  verifica
l'esistenza delle condizioni atte a garantirne  la  sana  e  prudente
gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 
  A tal fine, la Banca d'Italia: 
    - verifica la sussistenza dei seguenti presupposti: 
      o  presenza  della  sede  legale  e  della  direzione  generale
dell'istituto nel territorio dello Stato terzo; 
      o esistenza di un fondo di dotazione versato di  ammontare  non
inferiore al capitale  minino  iniziale  indicato  nel  Capitolo  II,
Sezione II par. 2; 
      o presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto
della casa madre, di un programma di  attivita'  (cfr.  Capitolo  II,
Sezione III); 
      o possesso da parte dei partecipanti  qualificati  al  capitale
dell'istituto di moneta elettronica dei requisiti previsti  dall'art.
114 - quinquies, comma 1, lett. e), del TUB. Si  applica,  in  quanto
compatibile, quanto previsto nel Capitolo II, Sezione IV; 
      o possesso da parte dei soggetti responsabili della  succursale
dei requisiti di idoneita', previsti dall'art. 114 - quinquies, comma
1, lett. e-bis), del TUB; 
      o insussistenza di impedimenti a un  esercizio  efficace  delle
sue funzioni di vigilanza con riferimento: 
        •  al  gruppo  di  appartenenza   dell'istituto   di   moneta
elettronica; 
        •  a  eventuali  stretti  legami  tra  l'istituto  di  moneta
elettronica, o i soggetti del suo gruppo  di  appartenenza,  e  altri
soggetti; 
    - valuta: 
      o l'adeguatezza del programma di attivita'; 
      o la sussistenza delle condizioni di idoneita'  di  coloro  che
detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo  di
appartenenza dell'istituto di moneta elettronica a garantirne la sana
e prudente gestione; 
      o che l'organizzazione amministrativa e contabile e il  sistema
dei controlli interni siano adeguati  e  proporzionati  alla  natura,
ampiezza e complessita' delle attivita'  che  la  succursale  intende
esercitare; 
      o l'esistenza nello Stato di origine  dell'istituto  di  moneta
elettronica di una regolamentazione adeguata  sotto  il  profilo  dei
controlli di vigilanza; 
      o l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni  ovvero
assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita'  di
vigilanza dello Stato d'origine dell'istituto di  moneta  elettronica
che costituisce la succursale; 
      o il consenso  preventivo  dell'autorita'  di  vigilanza  dello
Stato d'origine  all'apertura  della  succursale  in  Italia  e  allo
svolgimento delle attivita' che intende svolgere la succursale; 
      o  l'attestazione  dell'autorita'  di  vigilanza  dello   Stato
d'origine in  ordine  alla  solidita'  patrimoniale,  all'adeguatezza
delle   strutture   organizzative,   amministrative    e    contabili
dell'istituto di moneta elettronica. 
  L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto  della  condizione  di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 
  La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione
della  succursale  o  il  regolare  funzionamento  del  sistema   dei
pagamenti. 
  3. Domanda di autorizzazione allo stabilimento della succursale 
  L'istituto di moneta elettronica invia la domanda di autorizzazione
alla Banca d'Italia, allegando la seguente documentazione: 
    a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale della casa madre; 
    b) il programma di attivita', previsto nel par. 2; 
    c) copia dei bilanci, eventualmente anche  consolidati,  relativi
agli ultimi tre esercizi; 
    d)  l'elenco  dei  soggetti  che   partecipano   direttamente   e
indirettamente al capitale  dell'istituto,  con  l'indicazione  delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto  e  in  termini
percentuali;  per  le  partecipazioni  indirette  va  specificato  il
soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; 
    e) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti  dei
soggetti  che   detengono,   anche   indirettamente,   partecipazioni
qualificate nell'istituto (cfr. par. 2); 
    f) la mappa del gruppo di appartenenza; 
    g) l'attestazione del versamento del  fondo  di  dotazione  della
succursale, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la
quale il versamento e' stato effettuato; 
    h) il verbale della  riunione  nel  corso  della  quale  l'organo
amministrativo  ha  verificato  il   possesso   dei   requisiti   dei
responsabili della succursale (1 ); 
------ 
(1) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni
alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2. 
 
    i) la  dichiarazione  dell'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato
d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale
in Italia e  allo  svolgimento  delle  attivita'  che  la  succursale
intende svolgere. Nel caso in cui l'istituto  di  moneta  elettronica
intenda  esercitare  attivita'  accessorie  all'emissione  di  moneta
elettronica deve essere, inoltre, attestato che tali  attivita'  sono
effettivamente svolte anche dalla casa madre; 
    j) l'attestazione da  parte  dell'autorita'  di  vigilanza  dello
Stato d'origine sulla solidita' patrimoniale, sull'adeguatezza  delle
strutture organizzative, amministrative e contabili della casa  madre
o del gruppo di appartenenza. 
  Gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno  Stato
terzo diverso da Canada, Giappone, Svizzera  e  Stati  Uniti  devono,
inoltre, far conoscere alla  Banca  d'Italia  la  disciplina  vigente
nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale. 
  La documentazione indicata alle lett. e), g) e h), deve avere  data
non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione  della  domanda  di
autorizzazione. 
  4. Rilascio dell'autorizzazione 
  La Banca d'Italia - in base agli esiti delle  verifiche  effettuate
circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione  e  tenuto
conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente  gestione  della
succursale e il regolare funzionamento del sistema  dei  pagamenti  -
rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla  data  di
ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione. 
  La succursale rispetta  le  disposizioni  previste  nelle  presenti
Disposizioni. 
  5. Iscrizione all'albo 
  L'istituto di moneta  elettronica  invia  alla  Banca  d'Italia  il
certificato  che  attesta  l'avvenuto  adempimento  delle  formalita'
previste dalla legge. 
  La  Banca  d'Italia,  ricevuta  la   documentazione,   iscrive   la
succursale nell'albo degli istituti di moneta elettronica. 
  Successivamente  all'iscrizione  nell'albo,  l'istituto  di  moneta
elettronica comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operativita'. 
  6. Decadenza e revoca dell'autorizzazione 
  La  Banca  d'Italia  dichiara  la   decadenza   dell'autorizzazione
rilasciata alla succursale,  e  contestualmente  cancella  la  stesso
dall'albo, quando la succursale: 
    - non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi. Prima della
scadenza di tale termine, la  succursale  puo'  chiedere  alla  Banca
d'Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni,  un
periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi; 
    - rinuncia all'autorizzazione. 
  Intervenuta  la  decadenza,  la  Banca  d'Italia,  senza  ulteriori
formalita', cancella la succursale dal relativo albo. 
  Al di fuori della revoca di cui all'art. 113-ter del TUB, la  Banca
d'Italia revoca l'autorizzazione  a  una  succursale  e  la  cancella
dall'albo quando: 
    - la stessa non soddisfa  piu'  le  condizioni  previste  per  la
concessione dell'autorizzazione previste nella presente Sezione; 
    - ha cessato  di  emettere  moneta  elettronica  per  un  periodo
superiore a sei mesi. 
  La revoca dell'autorizzazione e' effettuata secondo le modalita' di
cui all'art. 113-ter qualora vi sia ancora moneta elettronica  emessa
dalla succursale in circolazione. 
 
                             SEZIONE IV 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    -  autorizzazione  all'apertura  della  prima  succursale  di  un
istituto  di  moneta  elettronica  terzo   ai   sensi   dell'articolo
114-quinquies, comma 8 del TUB (Servizio  Rapporti  Istituzionali  di
Vigilanza); 
    - decadenza o  revoca  dell'autorizzazione  all'apertura  di  una
succursale di un  istituto  di  moneta  elettronica  terzo  ai  sensi
dell'articolo 114-quinquies, comma 8 del TUB  (Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente   competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi). 
 
                             CAPITOLO IX 
                  ISTITUTI A OPERATIVITA' LIMITATA 
 
  1. Premessa 
  Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo: 
    - gli istituti di pagamento (di seguito "istituti di pagamento  a
operativita'  limitata")  la  cui  media   mensile,   calcolata   sui
precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni  di
pagamento eseguite dall'istituto di pagamento, non superi i 3 milioni
di euro (1 ). L'istituto di pagamento  a  operativita'  limitata:  i)
puo' prestare esclusivamente i  servizi  di  pagamento  previsti  nel
punto 6 dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1 del TUB; ii)  non
puo' operare in altri paesi mediante lo stabilimento  di  succursali,
l'impiego di un agente o in regime di libera prestazione di  servizi;
iii) non puo' concedere finanziamenti  in  relazione  ai  servizi  di
pagamento prestati; 
------ 
(1)  In  fase  di  autorizzazione  dell'istituto  di  pagamento  tale
condizione e' verificata sulla base  dell'importo  complessivo  delle
operazioni di pagamento previste nel bilancio di previsione  allegato
al programma di attivita'. 
 
    - gli istituti di moneta elettronica  (di  seguito  "istituti  di
moneta  elettronica  a  operativita'   limitata")   la   cui   moneta
elettronica media in circolazione non superi i 5 milioni di euro (2 )
(3 ). L'istituto di moneta elettronica a  operativita'  limitata:  i)
non  puo'  operare  in  altri  paesi  mediante  lo  stabilimento   di
succursali, l'impiego di soggetti convenzionati o in regime di libera
prestazione di servizi; ii) se intende prestare servizi di  pagamento
non connessi con  l'emissione  di  moneta  elettronica,  rispetta  le
condizioni indicate nel precedente alinea. 
------ 
(2) Per la definizione di moneta elettronica  media  in  circolazione
cfr. Capitolo V, Sezione II, par. 2. 
(3) In fase di autorizzazione  dell'istituto  di  moneta  elettronica
tale condizione e' verificata  sulla  base  dell'importo  complessivo
della moneta elettronica in circolazione  prevista  nel  bilancio  di
previsione allegato al programma di attivita'. 
 
  2. Disciplina 
  Agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica  a
operativita' limitata  si  applicano  le  presenti  Disposizioni,  ad
eccezione della disciplina in materia di: 
    a) disciplina prudenziale, prevista nel Capitolo V;  resta  ferma
la regola in base alla quale i fondi propri non  possono  essere,  in
nessun momento, inferiori al livello  del  capitale  iniziale  minimo
richiesto per la costituzione dell'istituto di pagamento; 
    b) nel caso di prestazione di servizi di pagamento, requisiti  in
materia di tutela  dei  fondi  ricevuti  dai  clienti,  previsti  nel
Capitolo IV, Sezione II. 
  La Banca  d'Italia,  inoltre,  nella  valutazione  delle  soluzioni
organizzative  prospettate  dagli  istituti  di  pagamento  e   dagli
istituti di moneta elettronica a operativita' limitata,  tiene  conto
del minor livello  di  complessita'  dell'attivita'  svolta  da  tali
soggetti, ferma restando l'esigenza di preservare condizioni atte  ad
assicurare la sana  e  prudente  gestione  dell'istituto  nonche'  la
corretta prestazione dei servizi di  pagamento  e  dell'attivita'  di
emissione di moneta  elettronica,  nonche'  il  corretto  adempimento
degli  obblighi  in  materia  di  riciclaggio  e   finanziamento   al
terrorismo. 
  Gli istituti di pagamento e di moneta  elettronica  a  operativita'
limitata comunicano alla Banca d'Italia il  superamento  dell'importo
delle operazioni di pagamento o dell'ammontare di moneta  elettronica
media in circolazione previsti nel par. 1, entro  trenta  giorni  dal
verificarsi di tale circostanza. Essi si adeguano  alle  disposizioni
degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica ad
operativita' completa o dismettono  l'attivita'  entro  i  successivi
sessanta giorni. 
  Gli istituti di moneta elettronica a operativita' limitata emettono
moneta elettronica con un limite di avvolaramento per cliente di  150
euro. 
 
                             CAPITOLO X 
ISTITUTI DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA  CHE  SVOLGONO
                           ALTRE ATTIVITA' 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
  Il TUB prevede che: 
    -  gli  istituti  di  pagamento  che  svolgono  anche   attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei  servizi  di  pagamento
costituiscano  per  la  prestazione  dei  servizi  di  pagamento   un
patrimonio destinato; 
    - gli istituti di moneta elettronica che svolgono anche attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e  dalla
prestazione dei servizi di pagamento non connessi con l'emissione  di
moneta  elettronica   costituiscano   per   l'emissione   di   moneta
elettronica  e  per  la  prestazione  dei  servizi  di  pagamento  un
patrimonio destinato. 
  Il medesimo Testo Unico prevede che siano individuati  uno  o  piu'
soggetti responsabili dei patrimoni destinati sopra indicati. 
  La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza sull'attivita'  di
prestazione dei servizi di pagamento, sull'attivita' di emissione  di
moneta elettronica, sulla concessione del credito e  sulle  attivita'
connesse, avendo a riferimento anche il responsabile  della  gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
  Le disposizioni di cui al presente Capitolo non si  applicano  agli
istituti di pagamento che prestano, in via esclusiva, il servizio  di
informazione sui conti. 
  2. Norme applicabili 
  Agli istituti che prestano anche attivita' imprenditoriali  diverse
dalla prestazione dei servizi di pagamento e dall'emissione di moneta
elettronica si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
delle presenti Disposizioni riferendole al patrimonio destinato. 
  Si specifica quanto segue. 
  Nel Capitolo II (Autorizzazione): 
    - le disposizioni relative al Capitale minimo  iniziale  (Sezione
II) si riferiscono all'ammontare  del  patrimonio  destinato  e  alle
attivita' conferite in detto patrimonio. Il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti dell'istituto attesta che il valore  netto
delle attivita' e delle passivita' conferite nel patrimonio destinato
non e' inferiore al  capitale  minimo  iniziale.  Si  applica  quanto
previsto nel Capitolo II, Sezione VI,  par.  3,  con  riferimento  al
patrimonio destinato; 
    - i bilanci  previsionali  allegati  al  programma  di  attivita'
(Sezione III) devono essere riferiti alla prestazione dei servizi  di
pagamento e all'emissione di moneta elettronica; 
    - per quanto attiene agli esponenti aziendali si fa presente  che
i  componenti   dell'organo   amministrativo   della   societa'   che
costituisce il patrimonio destinato devono possedere esclusivamente i
requisiti di onorabilita'; i  soggetti  responsabili  del  patrimonio
destinato devono possedere i requisiti di idoneita' allo  svolgimento
dell'incarico  previsti  per  gli   amministratori   nelle   presenti
Disposizioni; 
    - alla domanda di  autorizzazione  (Sezione  V)  e'  allegata  la
delibera costitutiva del patrimonio destinato  approvata  dall'organo
amministrativo e non ancora depositata per l'iscrizione nel  registro
delle imprese.  Ottenuta  l'autorizzazione  e  prima  dell'iscrizione
nell'albo, l'istituto inoltra alla Banca d'Italia il certificato  che
attesta la data di iscrizione del patrimonio destinato  nel  registro
delle imprese. La Banca d'Italia iscrive l'istituto nell'albo scaduto
il  termine  entro   il   quale   i   creditori   sociali   anteriori
all'iscrizione nel registro delle imprese  possono  fare  opposizione
(cfr. 2447-quater del codice civile);  in  caso  di  opposizione,  la
Banca  d'Italia  iscrive  l'istituto  nell'albo  se   il   Tribunale,
nonostante l'opposizione, dispone che la deliberazione sia  eseguita.
Per il soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato e'  inviata
la medesima documentazione  prevista  per  i  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione. 
  Nel Capitolo V (Disciplina prudenziale) le disposizioni relative ai
fondi propri, vanno riferite al patrimonio destinato. 
  Nel  Capitolo  VI  (Organizzazione  amministrativa  e  contabile  e
controlli interni), fermo restando il ruolo degli  organi  aziendali,
la  responsabilita'  di  assicurare  che  i  requisiti  generali   di
organizzazione siano correttamente  attuati  (Sezione  I  ,  par.  2)
compete anche al al/i responsabile/i del  patrimonio  destinato.  Del
ruolo e delle funzioni assegnate  a  tale/i  soggetto/i  deve  essere
fornita descrizione nella relazione  sulla  struttura  organizzativa.
Inoltre, si fa presente che:  i)  gli  istituti  hanno  l'obbligo  di
mantenere separata da un punto di vista  amministrativo  e  contabile
l'attivita' relativa ai servizi di pagamento e quella di emissione di
moneta elettronica dalle altre esercitate; ii) nella relazione  sulla
struttura organizzativa una specifica sezione deve essere dedicata  a
illustrare se e quali risorse (umane, organizzative e tecnologiche) e
processi aziendali sono utilizzati sia per la prestazione dei servizi
di pagamento e per l'emissione  di  moneta  elettronica  sia  per  lo
svolgimento delle altre attivita' esercitate.  In  tal  caso,  devono
essere indicati i presidi e meccanismi definiti per  assicurare  che,
nella prestazione  dei  servizi  di  pagamento  e  nell'attivita'  di
emissione della moneta  elettronica,  siano  rispettati  i  requisiti
generali di organizzazione e l'adeguatezza del sistema dei  controlli
interni. 
  Nel caso in cui un istituto, che presta esclusivamente  servizi  di
pagamento o attivita' di emissione  di  moneta  elettronica,  intende
svolgere  altre  attivita'  imprenditoriali,  lo  stesso,  prima   di
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese  le  modifiche
statutarie, invia alla Banca d'Italia la delibera di  modifica  dello
statuto, la delibera di costituzione del patrimonio destinato  e  una
nuova  relazione  sulla  struttura  organizzativa.  L'istituto   puo'
procedere al deposito presso il  registro  delle  imprese  se,  entro
sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia  non  comunica
eventuali motivi ostativi all'estensione dell'operativita' (cfr. Cap.
XI, par. 5). 
  Il rendiconto del patrimonio  destinato,  redatto  ai  sensi  delle
istruzioni dettate dalla Banca d'Italia (1 ) e allegato  al  bilancio
della societa' che lo ha costituito,  e'  oggetto  di  una  relazione
redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che
attesta la coerenza dei dati  contenuti  nel  rendiconto  con  quelli
riportati nel bilancio della societa'. 
------- 
(1) Provvedimento della Banca d'Italia  del  22  dicembre  2017,  "Il
bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari". 
 
  Il bilancio, il rendiconto del patrimonio destinato e i  rispettivi
allegati sono trasmessi alla Banca d'Italia secondo  quando  disposto
nel capitolo XI, par. 2. 
  3. Costituzione di una societa' separata  per  la  prestazione  dei
servizi di pagamento 
  Nel caso in cui l'istituto presti  allo  stesso  tempo  servizi  di
pagamento o attivita' di emissione  di  moneta  elettronica  e  altre
attivita' imprenditoriali, la Banca d'Italia puo' richiedere che  sia
costituita una societa' dedicata esclusivamente alla prestazione  dei
servizi di pagamento o all'emissione di  moneta  elettronica,  se  le
attivita' diverse dai servizi di pagamento o dall'emissione di moneta
elettronica danneggiano  o  rischiano  di  danneggiare  la  solidita'
finanziaria dell'istituto, l'affidabilita' e l'efficienza dei servizi
di pagamento o dell'emissione di moneta elettronica  o  la  capacita'
della   Banca   d'Italia   di   esercitare   i   previsti   controlli
sull'istituto. 
  4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato 
  L'istituto  comunica  alla  Banca  d'Italia  le  modifiche  del/dei
soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato entro dieci giorni
dalla nomina. 
  Per le  modifiche  degli  altri  esponenti  aziendali  si  applica,
mutatis mutandis, quanto previsto dal Capitolo III, Sezione IV. 
  5. Intermediari finanziari iscritti anche nell'albo degli  istituti
di pagamento o nell'albo degli istituti di moneta elettronica 
  Agli intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto  dall'art.
106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere
moneta elettronica ed iscritti nei rispettivi albi  si  applicano  le
"Disposizioni  di  Vigilanza   per   gli   Intermediari   Finanziari"
(Circolare n. 288 del 3 aprile 2015) e le disposizioni  indicate  nel
par. 2 del presente capitolo, con le seguenti precisazioni: 
    - non  si  applica  quanto  previsto  nel  quarto  e  nel  quinto
capoverso del par. 2 del presente capitolo; 
    -  per  quanto  attiene   all'organizzazione   amministrativa   e
contabile e ai controlli interni,  si  applicano  anche  le  presenti
Disposizioni,  con  riferimento  alle  attivita'  di  prestazione  di
servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e  ai  loro
soggetti distributori, tenendo altresi' conto degli specifici profili
di  rischio  derivanti  dall'esercizio   delle   attivita'   previste
dall'art.  106  del  TUB.  In  particolare,   oltre   alle   presenti
Disposizioni, si  applica  quanto  previsto  nelle  "Disposizioni  di
Vigilanza per gli Intermediari Finanziari", Titolo III,  Capitolo  1,
Sezione V, par. 6  (Promozione  e  collocamento  e/o  conclusione  di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto  qualsiasi
forma tramite soggetti terzi), Sezione  VII  (Principi  organizzativi
relativi a specifiche attivita' o profili di rischio), nonche' Titolo
V, Capitolo1, Sezione II, par. 3 e Allegato A (Schema della relazione
sulla struttura organizzativa); 
    - la  disciplina  prudenziale  prevista  nelle  "Disposizioni  di
Vigilanza per gli Intermediari Finanziari" iscritti nell'Albo di  cui
all'art. 106 del  TUB  si  applica  a  tutta  l'attivita'  aziendale,
compresa la prestazione dei servizi di  pagamento  e  l'emissione  di
moneta elettronica. Non trovano quindi applicazione  le  disposizioni
indicate nel  Capitoli  V  (disciplina  prudenziale)  delle  presenti
Disposizioni; 
    -  gli  intermediari  tenuti  all'iscrizione  nell'Albo  previsto
dall'art. 106  del  TUB  che  intendono  prestare  anche  servizi  di
pagamento ovvero  emettere  moneta  elettronica  possono  presentare,
contestualmente alla  domanda  di  iscrizione  nell'Albo,  quella  di
autorizzazione  alla  prestazione   di   servizi   di   pagamento   e
all'emissione di moneta elettronica. 
 
                             SEZIONE II 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - il divieto di  svolgere  altre  attivita'  imprenditoriali,  ai
sensi  degli  articoli  114-quinquies.2,  comma   3,   lett.   d)   e
114-quaterdecies, comma 3, lett. d) del  TUB  (Servizio  Supervisione
bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria 2,  Servizio  Supervisione
intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente   competente,
individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del  Regolamento
della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi). 
 
                             CAPITOLO XI 
                        VIGILANZA INFORMATIVA 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Trasmissione dei verbali assembleari 
  Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5, l'istituto e' tenuto
a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea  dei  soci
riguardanti le modifiche statutarie e  altri  eventi  di  particolare
rilevanza per l'attivita' aziendale. I verbali, redatti  in  modo  da
descrivere  correttamente  ed  esaurientemente  le  varie  fasi   del
processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi -  entro
trenta giorni dalla data della riunione - alla Banca  d'Italia  nella
loro integrita' (compresi quindi  tutti  gli  eventuali  allegati)  e
debitamente autenticati dal legale rappresentante. 
  In  caso  di  variazioni  statutarie  o  modifiche  del   capitale,
l'istituto informa tempestivamente la  Banca  d'Italia  dell'avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese della  modifica  statutaria  ed
invia il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza. 
  2. Bilancio dell'impresa 
  L'istituto trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio  e
il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione  del
bilancio   d'esercizio,   comprese   le   relazioni   degli    organi
amministrativo e di  controllo  e  della  societa'  incaricata  della
revisione  legale  dei  conti  o  del  revisore  legale  nonche'  gli
allegati,  va  effettuata  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci. 
  3. Archivio elettronico degli organi sociali 
  Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali,  gli  istituti  si
attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno  2011  -
Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per  gli
intermediari. 
  4. Comunicazioni  dell'organo  con  funzione  di  controllo  e  dei
soggetti incaricati della revisione legale dei conti 
  L'organo con funzione di controllo informa senza indugio  la  Banca
d'Italia di tutti gli  atti  o  fatti,  di  cui  venga  a  conoscenza
nell'esercizio  dei  propri  compiti,  che  possano  costituire   una
irregolarita' nella gestione degli istituti o  una  violazione  delle
norme  che  ne  disciplinano  l'attivita'  secondo  quanto   previsto
dall'art. 52, comma 1 del TUB (richiamato  dagli  art.  114-undecies,
comma 1, e dall'art. 114-quinquies.3, comma 1, del TUB). La  medesima
previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano
gli stessi compiti presso le societa' che controllano gli istituti  o
che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23  del  TUB  (art.
52, comma 3,TUB). 
  I soggetti incaricati della revisione legale dei conti  presso  gli
istituti comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli  atti  o  i
fatti,  rilevati  nello  svolgimento   dell'incarico,   che   possano
costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita'
di prestazione di servizi di pagamento e/o  di  emissione  di  moneta
elettronica  ovvero   che   possano   pregiudicare   la   continuita'
dell'impresa o comportare  un  giudizio  negativo,  un  giudizio  con
rilievi  o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di  esprimere  un
giudizio sul bilancio di  esercizio  (art.  52,  comma  2,  TUB).  La
medesima previsione si applica anche nei confronti dei  soggetti  che
esercitano gli stessi compiti presso le societa' che controllano  gli
intermediari finanziari o che sono da  questi  controllate  ai  sensi
dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB). 
  La Banca d'Italia puo'  richiedere  ai  soggetti  incaricati  della
revisione legale dei conti dati o documenti utili per lo  svolgimento
delle proprie funzioni. 
  5. Operazioni rilevanti 
  L'istituto comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di  effettuare
le seguenti operazioni: 
    - le operazioni di cessione o  acquisizione  di  rami  d'azienda,
beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; 
    - le operazioni di fusione o scissione; 
    - costituzione  di  un  patrimonio  destinato,  da  parte  di  un
istituto che presta esclusivamente servizi di pagamento  o  attivita'
di emissione di moneta elettronica e che intende svolgere anche altre
attivita' imprenditoriali (cfr. Cap. X,  par.  2).  L'istituto  invia
alla  Banca  d'Italia  la  delibera  di   modifica   dello   statuto,
concernente  l'ampliamento  dell'oggetto  sociale,  la  delibera   di
costituzione   del   patrimonio   destinato    assunta    dall'organo
amministrativo e verbalizzata dal  notaio,  unitamente  a  una  nuova
relazione   sulla   struttura   organizzativa   e   a   uno    schema
rappresentativo della situazione patrimoniale e  della  dotazione  di
fondi propri del patrimonio destinato; 
    - modificazioni dello statuto che incidono su  aspetti  rilevanti
dell'organizzazione  aziendale  (ad  es.  modifiche  del  modello  di
governo societario). 
  L'istituto puo' procedere all'operazione se entro  sessanta  giorni
dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia  non  avvia  un
procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art.
114-quinquies.2, comma 3, lett. d) o 114-quaterdecies, comma 3, lett.
d), del TUB. Alla  scadenza  del  medesimo  termine  l'istituto  puo'
depositare  presso  il  registro  delle  imprese  gli   atti   e   le
deliberazioni inerenti le operazioni o le modifiche statutarie. 
  Gli istituti inviano alla Banca  d'Italia  la  prova  dell'avvenuto
deposito degli atti presso il registro delle imprese. 
  Se  le  operazioni  rilevanti  sono  svolte  nel  contesto  di  una
variazione   di   assetto   proprietario   dell'istituto,   la   loro
realizzazione  deve  essere  espressamente  autorizzata  dalla  Banca
d'Italia. Si applicano i termini di cui al Capitolo III, Sez. I. 
 
                             SEZIONE II 
                     PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
  Si indicano di seguito, a soli fini riepilogativi,  i  procedimenti
amministrativi,   e   le    corrispondenti    unita'    organizzative
responsabili, rilevanti ai sensi del presente Capitolo: 
    - divieto al compimento di operazioni  straordinarie  oggetto  di
comunicazione, ai sensi  degli  articoli  114-quinquies.2,  comma  3,
lett. d) e 114-quaterdecies, comma 3,  lett.  d)  del  TUB  (Servizio
Supervisione bancaria 1, Servizio Supervisione bancaria  2,  Servizio
Supervisione  intermediari  finanziari  o  Filiale   territorialmente
competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall'art. 9  del
Regolamento  della  Banca  d'Italia  del  25  giugno  2008,   recante
l'individuazione   dei   termini   e   delle   unita'   organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi). 
 
                            CAPITOLO XII 
                         VIGILANZA ISPETTIVA 
 
                              SEZIONE I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
  La Banca d'Italia puo' effettuare accertamenti ispettivi presso gli
istituti operanti in Italia. 
  Le ispezioni sono volte ad accertare  che  l'attivita'  degli  enti
vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione,  sia  svolta
in coerenza con le esigenze di regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti.
In particolare, l'accertamento  ispettivo  e'  volto  a  valutare  la
complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente,  nonche'  a
verificare l'attendibilita' delle  informazioni  fornite  alla  Banca
d'Italia. 
  Gli  accertamenti  possono  riguardare  la  complessiva  situazione
aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi  e/o  il
rispetto di normative di settore ("mirati") nonche' la rispondenza di
eventuali azioni correttive poste in  essere  dall'istituto  ("follow
up"). 
  Gli  istituti  ispezionati  prestano  la   massima   collaborazione
all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con
tempestivita' e completezza i documenti che gli incaricati  ritengono
necessario acquisire (1 ). 
------ 
(1) Cfr. Regolamento delegato della  Commissione  sulla  cooperazione
tra le autorita' competenti dello stato  di  origine  e  dello  stato
ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano
su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. 
 
  2. Ambito di applicazione 
  La vigilanza ispettiva e' svolta presso: 
    - gli istituti italiani; 
    - le succursali in Italia di istituti di pagamento  comunitari  o
di istituti di moneta elettronica comunitari, anche nel caso  in  cui
le  competenti  autorita'  dello  Stato  comunitario   d'origine   lo
richiedano; 
    - le succursali in  Italia  di  istituti  di  moneta  elettronica
aventi sede in stati terzi. 
 
                             SEZIONE II 
               DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 
 
  1. Svolgimento degli accertamenti 
  Le ispezioni sono effettuate da  dipendenti  della  Banca  d'Italia
muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore
Generale o di chi li rappresenta. 
  Gli ispettori, al fine di acquisire  la  documentazione  necessaria
per  gli  accertamenti,  hanno  il  potere  di  accedere   all'intero
patrimonio informativo dell'ente. 
  Gli accertamenti nei confronti  di  un  istituto  sono,  di  norma,
svolti presso la direzione generale; ove necessario,  possono  essere
estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia  all'estero,  agli
agenti e ai soggetti convenzionati o a cui sono state  esternalizzate
funzioni operative. 
  Con riferimento alle succursali di un istituto  italiano  stabilite
nel territorio di uno  Stato  comunitario,  la  Banca  d'Italia  puo'
richiedere  alle  autorita'  dello  Stato  medesimo   di   effettuare
accertamenti  presso  tali  dipendenze,  agli  agenti,  ai   soggetti
convenzionati o a quelli a cui  sono  state  esternalizzate  funzioni
operative ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 
  2. Consegna del rapporto ispettivo 
  Le  risultanze  significative  delle  indagini  sono  esposte   nel
"Rapporto  ispettivo",  contenente  la   descrizione   circostanziata
(cc.dd.  rilievi  e  osservazioni)  dei  fatti  ed   atti   aziendali
riscontrati, non in linea con i criteri di corretta  gestione  ovvero
con la normativa regolante l'esercizio dell'attivita'. 
  Entro i 90 giorni  successivi  alla  chiusura  degli  accertamenti,
l'incaricato degli stessi provvede  a  consegnare  il  fascicolo  dei
"rilievi  e  osservazioni"  nel   corso   di   un'apposita   riunione
dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma  presso
il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri  dell'organo
con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo (2). 
------ 
(2) Qualora non siano stati formulati "rilievi  e  osservazioni",  la
conclusione degli  accertamenti  viene  comunicata  all'istituto  con
apposita lettera 
 
  Il  termine  puo'  essere  interrotto   qualora   sopraggiunga   la
necessita' di acquisire nuovi elementi informativi. 
  Nel caso di accertamenti nei confronti di un  istituto  che  faccia
parte di un gruppo bancario, l'istituto  ispezionato  e'  tenuto,  in
attuazione  dell'art.  61,  comma   4,   del   TUB,   a   trasmettere
tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo  dei  "rilievi  e
osservazioni". 
  Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo
l'istituto interessato deve far  conoscere  alla  Banca  d'Italia  le
proprie considerazioni in  ordine  a  quanto  emerso  dall'ispezione,
nonche' i provvedimenti gia' attuati e quelli posti allo  studio  per
eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. 
  Entro il medesimo termine, sia l'istituto sia i  singoli  esponenti
aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni  in
ordine alle singole irregolarita' contestate. 
 
                            CAPITOLO XIII 
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
                              SEZIONE I 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
  1. Orientamenti finali in materia di sicurezza  dei  pagamenti  via
internet 
  Gli istituti che prestano servizi di pagamento e/o emettono  moneta
elettronica  mediante  uso   del   canale   internet   applicano   le
disposizioni degli "Orientamenti finali in materia di  sicurezza  dei
pagamenti via  internet"  secondo  il  regime  transitorio  delineato
dall'EBA nella "Opinion on the transition from PSD1 to PSD2"  del  19
dicembre 2017 e fino all'entrata in vigore del  Regolamento  delegato
della Commissione del 27 novembre 2017  n.  2018/389  riguardante  le
norme tecniche di regolamentazione  per  l'autenticazione  forte  del
cliente e gli  standard  aperti  di  comunicazione  comuni  e  sicuri
previsti dall'articolo 98, paragrafo 4, della direttiva  2015/2366/UE
(PSD2). 
  2. Fondi propri e requisito patrimoniale 
  Ai fini del calcolo dei fondi propri ai sensi del Capitolo  V,  gli
istituti  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   presenti
disposizioni,  rispettano  il  requisito   patrimoniale   complessivo
secondo quanto previsto dalle disposizioni previgenti, applicano alle
singole voci rilevanti per il calcolo dei fondi propri,  per  ciascun
anno e nell'ambito degli intervalli specificati, i valori percentuali
di seguito indicati. 
  2.1 Deduzione delle attivita' fiscali differite che dipendono dalla
redditivita' futura e non derivano da  differenze  temporanee  (artt.
469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR) 
  La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1,  lett.
a) e 478, par. 1 del CRR e': 
    a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019; 
    b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020  al  31  dicembre
2020; 
    c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
2021. 
  2.2 Deduzione  dell'importo  applicabile  delle  attivita'  fiscali
differite che dipendono  dalla  redditivita'  futura  e  derivano  da
differenze temporanee (artt. 469, par.  1,  lett.  c),  36,  par.  1,
lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR) 
  La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1,  lett.
c) e 478, par. 1 del CRR e': 
    a) 40 per cento fino al 31 dicembre 2019; 
    b) 60 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2020  al  31  dicembre
2020; 
    c) 80 per cento nel periodo dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
2021; 
  Le stesse percentuali si applicano alle attivita' fiscali differite
che dipendono dalla redditivita'  futura  e  derivano  da  differenze
temporanee esistenti al 13 gennaio 2018. 
  2.3 Disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 (art. 473-bisCRR) 
  Gli istituti applicano l'art. 473-bis del CRR. Ai sensi  di  quanto
previsto da questo articolo, gli istituti che intendono avvalersi del
regime  transitorio  previsto  dall'articolo  richiamato,  ne   danno
comunicazione alla Banca d'Italia entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore delle presenti disposizioni. Nella comunicazione  e'  indicato
il metodo di calcolo del quale essi intendono avvalersi. 
  Per gli istituti appartenenti a gruppi bancari o  comunque  inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta  ferma
l'applicazione  a  livello  consolidato  delle  norme  del  CRR.  Gli
istituti appartenenti a  gruppi  bancari  o  finanziari  sono  tenuti
comunque a comunicare la propria scelta, che deve  essere  concordata
con la capogruppo.