(Allegato) (parte 2)
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di  758.000
euro per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 43: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:   "e   con   il   Ministro
dell'interno" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti",
le parole: "31 gennaio 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
marzo 2020", le parole: "le modalita'  di  riparto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "le modalita' di ammissibilita' delle  istanze  e  di
assegnazione dei contributi" e le parole: "le modalita' di  recupero"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  modalita'  di   revoca,   di
recupero"; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  istanze
per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30  giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  successivo
30 settembre"; 
    b) il comma 63 e' sostituito dal seguente: 
  "63.  Per  il  finanziamento  degli  interventi   di   manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province e  citta'  metropolitane  e'  autorizzata,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034"; 
    c) al comma 64,  le  parole:  "con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca"
sono sostituite dalle  seguenti:  "con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  dell'istruzione",  le  parole:  "31
gennaio 2020, sono individuati le  risorse  per  ciascun  settore  di
intervento," sono sostituite dalle seguenti:  "31  marzo  2020,  sono
individuati" e le parole: "Con decreto dei Ministeri  competenti,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
trenta" sono sostituite dalle seguenti: "Con  decreto  del  Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta"; 
    d) il comma 548 e' abrogato.