6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. 9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. 11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. 13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008». All'articolo 89: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» sono inserite le seguenti: «da ripartire»; al comma 3, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite dalla seguente: «mediante» e le parole: «per il turismo.» sono sostituite dalle seguenti: «per il turismo;»; al comma 3, lettera c), le parole: «a mediante riduzioni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione». All'articolo 90: al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «della legge 22 aprile 1941, n. 633,». Dopo l'articolo 90 e' inserito il seguente: «Art. 90-bis (Carta della famiglia). - 1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico. 2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». All'articolo 91: al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto e' sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto e' sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»; al secondo capoverso, le parole: «- All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo»; alla rubrica, dopo le parole: «in materia» e' inserita la seguente: «di». All'articolo 92: al comma 1, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata» al comma 2, al primo periodo, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»; al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi. 4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020". 4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021"»; alla rubrica, le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli». All'articolo 93: al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»; al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'articolo 94: alla rubrica, la parola: «areo» e' sostituita dalla seguente: «aereo». Dopo l'articolo 94 e' inserito il seguente: «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalita' dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa' dallo stesso controllate. 7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali». All'articolo 96: al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 27» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»; al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse». All'articolo 98: al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»; al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide"»; al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di». All'articolo 99: al comma 3, le parole: «dell'art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile»; al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo». All'articolo 100: al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati»; al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» sono inserite le seguenti: «il cui consiglio e' validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020». All'articolo 101: al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonche'»; al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione»; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo. 6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020». All'articolo 102: al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»; al comma 2, le parole: «si abilitano» sono sostituite dalle seguenti: «sono abilitati»; al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»; al comma 5, al secondo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,». All'articolo 103: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali»; il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita' dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione»; al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino a: «n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19»; al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Dopo l'articolo 103 e' inserito il seguente: «Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328». All'articolo 104: al comma 1, le parole: «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020». All'articolo 105: al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 1-quater. L'attuazione delle misure e delle attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020. 1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"». All'articolo 106: al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile,»; al comma 6, secondo periodo, le parole: «Le medesime societa'» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime banche, societa' e mutue»; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti». All'articolo 107: al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»; al comma 2, le parole: «al 31 maggio 2020» son\o sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»; al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»; al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue: a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e' fissato in centoventi giorni; b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e' fissato in novanta giorni; c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e' fissato in centoventi giorni; d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato in novanta giorni». Dopo l'articolo 107 e' inserito il seguente: «Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali). - 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020». All'articolo 108: al comma 1, le parole: «nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono soppresse e le parole: «con successiva immissione dell'invio» sono sostituite dalle seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza». All'articolo 109: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. 1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19»; al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata». All'articolo 110: al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario». All'articolo 111: al comma 2, le parole: «da approvarsi dalla Giunta» sono sostituite dalle seguenti: «da approvare da parte della Giunta» e le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»; al comma 3, la parola: «legge» e' sostituita dalle seguenti: «della legge»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi»; al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»; alla rubrica, le parole: «mutui regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni». All'articolo 112: al comma 4, dopo le parole: «pari a» e' inserita la seguente: «euro». All'articolo 113: al comma 1, lettera c), le parole: «n. 14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»; al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» e' sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Dopo l'articolo 113 e' inserito il seguente: «Art. 113-bis (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi». All'articolo 114: al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»; al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero». All'articolo 115: al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «con DPCM 9 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19». All'articolo 116: al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo». L'articolo 117 e' sostituito dal seguente: «Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse; b) le parole: "fino a non oltre il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del l° febbraio 2020"». L'articolo 118 e' sostituito dal seguente: «Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti," sono soppresse; b) le parole: "entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020"». All'articolo 119: al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1». All'articolo 120: al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalita' di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b), e' stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5»; al comma 7, le parole: «per l'anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «con riguardo al comma 4,» sono inserite le seguenti: «nonche' a 2 milioni di euro nell'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis,». Dopo l'articolo 121 sono inseriti i seguenti: «Art. 121-bis (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza). - 1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. Art. 121-ter (Conservazione della validita' dell'anno scolastico 2019/2020). - 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio». All'articolo 122: al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.»; al comma 3, la parola: «compete» e' sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» e' sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»; al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio"» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»; al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede». All'articolo 123: al comma 3, le parole: «non e' a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non e' superiore»; al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e' imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati»; al comma 6, le parole: «articolo 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della»; al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» e' inserita la seguente: «penitenziario»; dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020». L'articolo 124 e' sostituito dal seguente: «Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta'). - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura». All'articolo 125: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le societa' assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non puo' in alcun caso circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione»; al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura». Dopo l'articolo 125 sono inseriti i seguenti: «Art. 125-bis (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). - 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate. 2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Art. 125-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». All'articolo 126: al comma 1, al primo periodo, le parole: «e successive integrazioni e modificazioni» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «approvazione del» sono soppresse; al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse; al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma 4-ter, 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis»; al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»; al comma 10, la parola: «finalizzate» e' sostituita dalla seguente: «finalizzati»; al comma 11, le parole: «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» sono sostituite dalle seguenti: «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario». Nella tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, le parole: «articolo 1, c. 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, c. 3».