14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione». 16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. 16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265». Dopo l'articolo 119 e' inserito il seguente: «Art. 119-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). - 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020"; b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse». All'articolo 120: al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»; al comma 3, la parola: «individuate» e' sostituita dalla seguente: «individuati». All'articolo 121: al comma 1: all'alinea, dopo la parola: «detrazione» e' inserita la seguente: «spettante»; la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»; al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»; al comma 3: al primo periodo, la parola: «anche» e' soppressa; il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»; al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» e' sostituita dalla seguente: «sussistenza»; al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»; al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali». All'articolo 122: al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»; al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione». All'articolo 123: al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate». All'articolo 124: al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «valutate». All'articolo 125: al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» e' soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»; al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi» e' sostituita dalla seguente: «dispositivi»; al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione». All'articolo 126: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 127: al comma 1: alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»; alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020». All'articolo 128: al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» e' inserita la seguente: «2020». All'articolo 129: al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in». Dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente: «Art. 129-bis (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: "576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli"; e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: "577. In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile"; f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: "577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'". 2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse. 3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni. 5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 130: al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate». All'articolo 134: alla rubrica, la parola: «IVAFE» e' sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero». All'articolo 135: al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre». All'articolo 136: al comma 4, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate». Dopo l'articolo 136 e' inserito il seguente: «Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea». All'articolo 137: al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»; al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate». All'articolo 139: al comma 1: al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»; al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»; alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19». All'articolo 143: al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate». All'articolo 145: al comma 2, la parola «valutati,» e' sostituita dalla seguente «, valutate». All'articolo 146: al comma 1: all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»; al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello». All'articolo 148: al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» e' sostituita dalla seguente: «differiti». All'articolo 149: al comma 1: alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»; alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» e' sostituita dalla seguente: «approvato». All'articolo 152: al comma 1: al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»; al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» e' inserita la seguente: «alla»; al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»; al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro». All'articolo 153: al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a». All'articolo 157: al comma 2: alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»; al comma 7, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente: «, valutate»; dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. 7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"». All'articolo 161: al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti». Dopo l'articolo 163 e' inserito il seguente: «Art. 163-bis (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022"; b) dopo le parole: "dogane interne" e' inserita la seguente: "anche"; c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"». All'articolo 164: al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da societa' » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri enti pubblici ovvero di societa'»; al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «e' decretato dal » sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito con decreto del»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis e' sostituito dal seguente: "17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente ar-ticolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le dimi-nuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai mede-simi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti sog-getti"»; al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti». All'articolo 165: al comma 1, le parole: «in conformita' di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' a quanto previsto»; al comma 4, le parole: «in conformita' con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli schemi». All'articolo 168: al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 170: al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' del quadro nor-mativo» sono sostituite dalle seguenti: « in conformita' al quadro normativo ». All'articolo 171: al comma 1, le parole: «la conformita' con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformita' a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»; al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione». All'articolo 172: al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» e' sostituita dalla seguente: «cessioni»; al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi». All'articolo 175: le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri». Al titolo VII, dopo l'articolo 175 e' aggiunto il seguente: «Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente". 2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonche' i loro" e' inserita la seguente: "coniugi,"». All'articolo 176: al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti » e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza». All'articolo 177: al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»; al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro»; al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro». All'articolo 178: al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione». All'articolo 179: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Mini-stro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020». All'articolo 180: al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»; al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»; al comma 3, capoverso 1-ter: al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»; al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»; al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»; al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione », dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione». All'articolo 181: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis. 1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attivita'. 4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»; al comma 6, le parole «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti «140 milioni». All'articolo 182: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monu-menti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. 1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialita' delle attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta' d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»; al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021"; c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo"; d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: "12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta. 12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"». All'articolo 183: al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»; al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»; al comma 3, la parola: «bigliettazione» e' sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»; al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»; al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»; al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020»; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,"»; al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»; dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l' anno 2020»; al comma 11: all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»; alla lettera b), capoverso 2: al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati»; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»; dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: «11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni". 11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»; alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura». All'articolo 184: al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»; al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al finanziamento della cultura»; al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»; al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»; alla rubrica, la parola: «cultura» e' sostituita dalle seguenti: «per la cultura». All'articolo 185: al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari». Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 e' aggiunto il seguente: «Art. 185-bis (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO). - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 186: al comma 1: all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»; al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota». All'articolo 187: al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633». All'articolo 189: al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento». All'articolo 190: al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/ 2013»; al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»; al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse. All'articolo 192: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani». All'articolo 194: al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». All'articolo 195: alla rubrica, la parola: «emergenze» e' sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle». Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti: «Art. 195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. 2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se l'inottemperanza ri-guarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione". Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416). - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo' autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ». All'articolo 196: al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio». All'articolo 198: al comma 1: al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le modalita' di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»; alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal». All'articolo 199: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: « che dimostrino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»; alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed e' cumulabile con l'indennita' di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse; al comma 3: alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi»; al comma 8, le parole: «e delle Autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro»; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio". 8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. 8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita' lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento;»; dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita' del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica. 10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresi', della riduzione dei costi sostenuti. 10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter. 10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10- ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea». Dopo l'articolo 199 e' inserito il seguente: «Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali). - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che: a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati; b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni; c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di cui al comma 7". 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio». All'articolo 200: al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»; al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al comma 5, dopo le parole: «e' effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalita'»; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale. 5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»; al comma 8: al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi di esercizio esistenti»; al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»; dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». Dopo l'articolo 200 e' inserito il seguente: «Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. 3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio. 4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COV1D-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari di misure di sostegno pubblico. 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 201: al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori». All'articolo 202: al comma 1: alla lettera b): al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «e' definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»; alla lettera c): al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; al capoverso 5-ter, dopo la parola:. «fiscale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera d), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»; alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,». All'articolo 203: al comma 1, la parola: «assoggettate» e' sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» e' sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»; ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'articolo 204: al comma 2, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni». All'articolo 205: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021 ». All'articolo 206: al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: « di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»; al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»; al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorita' di finanziamento e realizzazione. 5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; al comma 6, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»; al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali». All'articolo 207: al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» e' sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni». All'articolo 208: dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi fabbisogni»; al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»; al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita' a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». All'articolo 209: al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale». All'articolo 210: al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 3, la parola: «traporti» e' sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)». All'articolo 211: al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»; al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»; al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,». Dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente: « Art. 211-bis (Continuita' dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche). - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuita' del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. 2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche. 4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero. 5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche: a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonche' le societa' che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19; b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalita' di difesa e sicurezza nazionale; d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti. 6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Dopo l'articolo 212 e' inserito il seguente: « Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua». 2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». Dopo l'articolo 213 e' inserito il seguente: «Art. 213-bis (Interventi di messa in sicurezza del territorio). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265». All'articolo 214: al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»; al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;. al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»; alla rubrica, la parola: «ANAS» e' sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS». All'articolo 215: al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»; al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» e' sostituita dalla seguente: «attuativi». All'articolo 216: al comma 1: alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»; alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio puo' essere concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»; al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse; al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,». All'articolo 217: al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verra'» e' sostituita dalla seguente: «e'». Dopo l'articolo 217 e' inserito il seguente: «Art. 217-bis (Sostegno delle attivita' sportive universitarie). - 1. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 218: al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» e' sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»; al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo». Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 e' aggiunto il seguente: «Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 219: al comma 1, la parola: «disinfestazione» e' sostituita dalla seguente: «disinfezione»; al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «,nonche' di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»; al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3». Dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente: «Art. 220-bis (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita' professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». L'articolo 221 e' sostituito dal seguente: «Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale). - 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale". 2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica. 4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale. 7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale. 8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. 9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento. 10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici». L'articolo 222 e' sostituito dal seguente: «Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di so-lidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020. 6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: "520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521". 7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni". 8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo». Dopo l'articolo 222 e' inserito il seguente: «Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 223: alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» e' inserita la seguente: «della». All'articolo 224: al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l"Istat e' delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»; al comma 3: alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»: alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» e' inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» e' sostituita dalla seguente: «risultanti»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"». Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti: «Art. 224-bis (Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita' alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, e' istituito il "Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e' volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 224-ter (Sostenibilita' delle produzioni agricole). - 1. Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita' produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2. 2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle scelte operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformita' alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore. 4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale. 5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014. 6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilita' del processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere agroalimentari». All'articolo 225: al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» e' inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 5, le parole: «la modalita'» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita'»; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero. 6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e' consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue. 6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica ed enti irrigui». All'articolo 227: al comma 1, dopo le parole: «e' istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»; al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,». Dopo l'articolo 227 e' inserito il seguente: «Art. 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini). - 1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 228: al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato». Dopo l'articolo 228 e' inserito il seguente: «Art. 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti). - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato». All'articolo 229: al comma 2: al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilita'» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro 500. 4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis. 4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 e' aggiunto il seguente: «Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale). - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire: a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario; b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori. 3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili". 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto. 7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto». All'articolo 230: ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4ª serie speciale,»; al comma 2, il terzo periodo e' soppresso; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'. 2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti». Dopo l'articolo 230 e' inserito il seguente: «Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti sco-lastici). - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019. 3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265». All'articolo 231: al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»; al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»; al comma 3, la parola: «RUP» e' sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»; al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» e' inserita la seguente: «che»; al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»; al comma 11, la parola: «template» e' sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»; al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020». Dopo l'articolo 231 e' inserito il seguente: «Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a: a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette misure e' subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso. 3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». All'articolo 232: dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti». All'articolo 233: al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» e' soppressa; al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di eta'» sono soppresse; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»; al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»; alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse. All'articolo 235: al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni». All'articolo 236: al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» e' sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica». All'articolo 237: al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206». All'articolo 238: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»; al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»; al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» e' inserita la seguente: «artistica,»; al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» e' inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono so-stituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca». Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 e' aggiunto il seguente: «Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. 2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'. 3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. 4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni. 6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66». All'articolo 240: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «:». All'articolo 241: al comma 1: al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti» e le parole: «pandemia da COV1D-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»; al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»; al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti». All'articolo 242: al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»; al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»; al comma 4: al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»; al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»; al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»; al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti». All'articolo 243: al comma 1: all'alinea, le parole: «e' aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti: «65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari. 65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita' economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando». All'articolo 244: al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»; al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»; al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017». Dopo l'articolo 245 e' inserito il seguente: «Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123). - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro"; b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"». All'articolo 246: al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19». La rubrica del capo XII del titolo VIII e' sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi». All'articolo 247: al comma 8, la parola: «ordinamenti» e' soppressa. All'articolo 248: al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto». Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione». All'articolo 250: al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»; al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio». All'articolo 251: al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»; al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,». All'articolo 252: al comma 2: alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»; dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea»; al comma 3: all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»; alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»; al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»; al comma 7: all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»; al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento». All'articolo 258: al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020». All'articolo 259: al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»; al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»; al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali». Dopo l'articolo 259 e' inserito il seguente: «Art. 259-bis (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.