art. 2 (commi 101-200)
    101.   Al   comma   8-bis    dell'articolo    66    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma  1,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
    102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato  di
euro 400 milioni per l'anno 2010. 
    103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri  relativi  ai  diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
a valere sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
    a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni; 
    b) articoli 33, 74  e  75  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; 
    d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
    104.  In  applicazione  di  quanto  disposto  dal  comma  103,  a
decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto. 
    105. All'articolo 51, comma  1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31,  dopo  le  parole:  "destinate  al  finanziamento  degli
interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le
seguenti: ", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010". 
    106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 
    107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo  69,  la
lettera b) del comma  1  e  il  comma  2  dell'articolo  75,  nonche'
l'articolo 78; 
    b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i  consumi
finali"; 
    c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale  costituiscono
tributi propri"; 
    2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1 -bis. Le province, relativamente ai  tributi  erariali  per  i
quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in  ogni  caso
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale"; 
    d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 74. -  1.  La  regione  e  le  province  possono  ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti.  E'  esclusa  ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti"; 
    e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "e) i nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali"; 
    f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,  sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati"; 
    g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
    "Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le  entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in  attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati  fuori
del territorio della regione e delle rispettive province. 
    2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e'  effettuata
assumendo a  riferimento  indicatori  od  ogni  altra  documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che  hanno  luogo  nel
territorio regionale e provinciale. 
    3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di  cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte  sostitutive  sui  redditi  di
capitale,  qualora  non  sia  possibile  la  determinazione  con   le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  sono   quantificati   sulla   base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno  lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica"; 
    h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  79.  -  1.  La  regione  e  le  province   concorrono   al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale: 
    a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma   sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai  sensi
dell'articolo 78; 
    c) con il concorso finanziario ulteriore  al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro
complessivi; 
    d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5"; 
    i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o
deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina
statale, modalita' di riscossione. 
    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio"; 
    1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 82. - 1. Le  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  nel
territorio delle province sono  svolte  sulla  base  di  indirizzi  e
obiettivi  strategici  definiti  attraverso   intese   tra   ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze  e  conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali"; 
    m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici". 
    108. Le  quote  dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, e successive modificazioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  regione  e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome. 
    109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5
e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita'  con  quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge  5  maggio
2009, n. 42, sono comunque  fatti  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
rapporti giuridici gia' definiti. 
    110. A decorrere dal  1°  gennaio  2010,  il  contributo  di  cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  relativamente  agli
intestatari delle carte  di  circolazione  residenti  nelle  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  attribuito  alla  rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n.  209  del  2005  le  somme  attribuite  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti  a
favore di ogni singola provincia autonoma  con  le  stesse  modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998,  n.  457,  per  il  versamento  dell'imposta  sulle
assicurazioni  per  la   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore. 
    111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670, introdotto dal comma 107, lettera  g),  del  presente  articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   e'
attribuita sulla base  della  distribuzione  provinciale  dei  premi,
contabilizzati   dalle   imprese   di   assicurazione   e   accertati
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo. 
    112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle  funzioni
delegate in materia di  viabilita'  statale,  motorizzazione  civile,
collocamento al lavoro,  catasto  e  opere  idrauliche  e'  stabilito
nell'importo di 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna  provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e'  erogato  nella  stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010. 
    113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma  di  Bolzano  per
l'esercizio  della  delega  in  materia  di  ordinamento   scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato  e  quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno  2010.  Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
    114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo  78  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative  norme
di attuazione, sino a tutto  l'anno  2009.  Le  quote  maturate  sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006  al
2009 sono definite entro l'anno 2010. 
    115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma di Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica  la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
    116. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono definite le  norme  di  attuazione  necessarie  a
seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  introdotte
dalla presente legge. 
    117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma  1,  lettera
c), del citato testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,
concorrono  al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e  sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori  dei  comuni  appartenenti
alle   province   di   regioni   a   statuto   ordinario   confinanti
rispettivamente  con  la  provincia  autonoma  di  Trento  e  con  la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due  province  autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro. 
    118. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  117  e'  istituito  un
organismo di indirizzo composto da: 
    a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su  indicazione  del  Ministro
stesso; 
    b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; 
    c) un rappresentante del Ministro dell'interno; 
    d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; 
    e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; 
    f)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni  a  statuto
ordinario di cui al comma 117. 
    119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce  gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui  al
comma 117. 
    120. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  il  Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di  cui
al comma 117 e d'intesa con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, si provvede a: 
    a) stabilire i criteri in base ai  quali  possono  concorrere  al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117,  oltre  ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative  tra  piu'  comuni
confinanti  e  tra  comuni  confinanti  e  comuni  ad  essi  contigui
territorialmente; 
    b) stabilire i criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti  con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e  tra
i diversi ambiti territoriali; 
    c) disciplinare le modalita' di erogazione dei  finanziamenti  da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al  comma
118,  sulla  base  delle  designazioni  presentate  da  ciascuno  dei
soggetti e organi rappresentati; 
    e)   disciplinare    l'organizzazione    e    il    funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni; 
    f) determinare le tipologie dei progetti di  cui  al  comma  117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; 
    g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al  fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in  materia  di
aiuti di Stato; 
    h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; 
    i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della  regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto  ammesso  al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; 
    l)  disciplinare  il  funzionamento  di  appositi   organi,   che
approvano annualmente i progetti e  determinano  i  finanziamenti  da
parte delle province autonome spettanti a  ciascuno  di  essi,  sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118;  i
suddetti organi sono composti in modo  paritetico  da  rappresentanti
delle province interessate e dello Stato. 
    121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118
non spetta alcun compenso. Gli  oneri  connessi  alla  partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei  rispettivi  soggetti  e
organi rappresentati, i quali  provvedono  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    122. Nel rispetto  dell'articolo  33  della  Costituzione  e  dei
principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  la   provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli  articoli  16  e  17  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, relative all'universita' degli studi di  Trento,  compreso  il
relativo  finanziamento.  L'onere  per  l'esercizio  delle   predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di  Trento  secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma  1  dell'articolo  79  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del
presente articolo. 
    123. La provincia autonoma di Bolzano,  secondo  quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di  funzionamento  del  conservatorio
"Claudio Monteverdi" di  Bolzano,  quelli  relativi  al  servizio  di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio  provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza  dello  Stato  sul
territorio  provinciale,  nonche'  gli  ulteriori  oneri  specificati
mediante  accordo  tra   il   Governo,   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la  provincia  autonoma  di  Trento  e  la  provincia
autonoma di Bolzano. 
    124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di  Bolzano
le funzioni in materia di gestione di  cassa  integrazione  guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base  di  conseguenti
intese con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la  possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di  accordi  con  quest'ultimo.  Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione  statale,  con  particolare  riguardo  ai
criteri  di  accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere  per  l'esercizio
delle predette funzioni  rimane  a  carico  delle  province  autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo. 
    125.  Fino  all'emanazione  delle   norme   di   attuazione   che
disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122,
123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni  ferma
restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di
Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo  quanto
previsto dalla lettera c) del comma 1  dell'articolo  79  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera  h),  del
presente articolo. 
    126.  Le  maggiori  entrate   e   le   minori   spese   derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste. 
    127.  Lo  stanziamento  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato: 
    a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; 
    b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui. 
    128.  Il  terzo  periodo  del  comma  4   dell'articolo   1   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' soppresso. 
    129. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690  milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di  760  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico  per
il  Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,  istituito  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18,  comma
1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009,  n.  2,  e
successive modificazioni, sono ridotte di 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
    130. Il comma 2 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere  sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti  di  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei  soli  casi  di  fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo  periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque
non  superiore  a  4.000  euro,   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti   individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)  operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore  a  uno;
d) risultino senza  contratto  di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)
risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di  accesso  e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009  per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data". 
    131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
    "2-ter. In via sperimentale per  l'anno  2010,  per  l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, ai fini  del  perfezionamento  del  requisito  contributivo  si
computano anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
esclusiva sotto forma di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
anche a progetto, nella misura  massima  di  tredici  settimane.  Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti  sotto  forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola  l'equivalente
in  giornate  lavorative,   dividendo   il   totale   dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni  precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera". 
    132. In via sperimentale  per  l'anno  2010,  ai  beneficiari  di
qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al  reddito  non   connesso   a
sospensioni dal  lavoro,  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in
materia di ammortizzatori sociali, che  abbiano  almeno  trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di  lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello  retributivo  inferiore  di
almeno il 20 per cento  a  quello  corrispondente  alle  mansioni  di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010. 
    133.  La  contribuzione  figurativa  integrativa  e'  pari   alla
differenza  tra  il  contributo   accreditato   nelle   mansioni   di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante  in  relazione  al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio  e'  concesso  a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
    134.  In  via  sperimentale  per  l'anno   2010,   la   riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e  dall'articolo  25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque  non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che  assumono
i beneficiari dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista  dal  citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9,  della  legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 
    135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a  domanda  nel
limite di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 
    136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di  cui  ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.  Al  comma  10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di  licenziamento"
sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro". 
    137.  L'intervento  di  cui  all'articolo  19,  comma   12,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'  prorogato  per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 
    138. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  per
l'anno 2010 e nel limite delle  risorse  di  cui  al  comma  140,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla  concessione
in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche   senza   soluzione   di
continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale,  i  trattamenti  concessi  ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di  specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a  dodici  mesi,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici  programmi  direimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
    139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. 
    140. Gli oneri derivanti dai commi da 136  a  139  sono  posti  a
carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n.  2/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del  18  aprile
2009, al netto delle risorse anticipate al 2009  dalla  delibera  del
CIPE n.  70/2009  del  31  luglio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per
l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
    141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come da ultimo modificato dalla presente  legge,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Al fine di favorire il reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo"; 
    b) al comma 7: 
    1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010"; 
    2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Nel  caso  di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni". 
    142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera  b),  le  parole:  "ovvero  presso  unita'
produttive nelle quali sia operante  una  sospensione  dei  rapporti"
sono sostituite dalle seguenti: ", a  meno  che  tale  contratto  sia
stipulato per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa  disposizione  degli  accordi  sindacali,  il
divieto opera altresi'  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti"; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis.  Qualora  il  contratto   di   somministrazione   preveda
l'utilizzo  di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della
legge n. 223 del 1991". 
    143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  trovano   applicazione   le   disposizioni   in   materia   di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  di  cui  al  titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo  20,  comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole: "o territoriali"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", territoriali o aziendali"; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    "i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici  e  privati,  per
l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di
sostegno alla famiglia". 
    144. Per la realizzazione delle misure  sperimentali  di  cui  ai
commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al  reinserimento  nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 
    145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4  e  5  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al  comma
144 del presente articolo: 
    a) un incentivo di 1.200 euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore  a  due  anni,  con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente; 
    b) un incentivo di  800  euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine  di  durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente; 
    c) un incentivo tra 2.500 e  5.000  euro  per  l'assunzione,  con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili  iscritti  nelle
liste  speciali  che   presentino   particolari   caratteristiche   e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
    146.  Gli  incentivi  di  cui  al  comma   145   possono   essere
riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma,  anche
agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  anche  mediante
elenchi regionali sperimentali o provvisori. 
    147. La gestione delle misure di cui ai commi da  144  a  146  e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con  la  Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro  il  31  luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto  delle  misure,
nonche' la nuova occupazione generata per  area  territoriale,  eta',
genere e professionalita'. 
    148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10  settembre  2003,
n. 276,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1,  dopo  le  parole:  "parchi  e
monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel  caso  in  cui  il
committente sia un ente locale"; 
    b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    "e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i  periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni  di  eta'
se regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'"; 
    c) alla lettera g) del comma 1, le parole:  ",  limitatamente  al
commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse; 
    d) alla lettera h-bis) del comma  1,  dopo  le  parole:  "settore
produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,";
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
    "h-ter) di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei  maneggi  e  nelle
scuderie"; 
    f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro  titolari  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale,  con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso  il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"; 
    g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole:  "in  tutti  i
settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi  gli  enti
locali,". 
    149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: 
    "2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente  pubblico  e  degli  enti  locali  e'  consentito  nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia  di
contenimento delle spese di personale e ove  previsto  dal  patto  di
stabilita' interno". 
    150. Con effetto dal 1°  gennaio  2010,  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 9 della legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
    151. In via sperimentale  per  l'anno  2010,  nel  limite  di  12
milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato  nei
dodici mesi  precedenti  riduzione  di  personale  avente  la  stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e che  non  abbiano  sospensioni
dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono  a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge  14  aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge  6
agosto  1975,  n.  427,  e  successive  modificazioni,  e'   concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita'  spettante  al  lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante  e  con  esclusione  di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il  numero  di
mensilita' di trattamento di sostegno al reddito  non  erogate.  Tale
incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui  al
primo periodo del presente comma, attraverso  il  conguaglio  con  le
somme  dovute  dai  datori  di  lavoro   a   titolo   di   contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,  comma
4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. 
    152.  All'articolo  9-bis,   comma   5,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  dopo  le  parole:  "Ministro
dell'economia e delle finanze"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,". 
    153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  si
interpreta nel senso che il valore del salario  medio  convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite  nello  stesso  comma,  ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello  che  deve  essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione  pensionabile  ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 
    154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le  seguenti:
", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il  20  per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48  e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni". 
    155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il  contratto.
La retribuzione cosi'  determinata  deve  essere  graduale  anche  in
rapporto all'anzianita' di servizio". 
    156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono
inserite le seguenti: "e  nell'anno  2010"  e  dopo  le  parole:  "60
milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole: 
    "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31  dicembre
2010". 
    157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel  predetto  comma  sono  da
riferire all'anno 2009. 
    158. Il Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 
    159. Al comma 2 dell'articolo  20  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per  l'anno
2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie  previste  a
legislazione vigente, in via aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile". 
    160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  si  provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi  158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 
    161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo  di
contribuire  al  riequilibrio  economico  del  territorio   nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. 
    162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi  dei  commi
da 165 a 182 mirano: 
    a) ad aumentare la capacita' di offerta del  sistema  bancario  e
finanziario del Mezzogiorno; 
    b)  a  sostenere  le  iniziative   imprenditoriali   maggiormente
meritevoli di credito,  incidendo  sui  costi  di  approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; 
    c) a canalizzare il risparmio  verso  iniziative  economiche  che
creano occupazione nel Mezzogiorno. 
    163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161  a  182,
lo  Stato  assume  un   ruolo   di   facilitatore   di   processi   e
dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto  della
vigente normativa nazionale e dell'Unione europea  e  in  particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. 
    164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le  procedure  previste  dall'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
    165.  E'  istituito  il  Comitato  promotore  della  "Banca   del
Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Il  Comitato  e'
composto da  un  numero  massimo  di  quindici  membri  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in   rappresentanza   delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque  espressione  di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria,   Sardegna   e    Sicilia),    almeno    uno    espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per  la  finanza
pubblica. 
    166. E' compito del Comitato promotore individuare e  selezionare
i soci fondatori,  diversi  dallo  Stato,  tra  banche  operanti  nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa'  a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come  definite  dal  comma
169. Il Comitato promotore,  tra  l'altro,  definisce  le  regole  di
governo della Banca, gli  apporti  minimi  di  capitale  necessari  a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito  dalla
presente disposizione. 
    167. Per avviare l'iniziativa e favorire  l'aggregazione  di  una
maggioranza rappresentata da  soggetti  privati  in  accordo  con  la
normativa in materia di  aiuti  di  Stato,  considerata  la  fase  di
difficolta' del sistema creditizio  nazionale  e  internazionale,  lo
Stato partecipa al capitale sociale con  una  quota  di  importo  non
superiore a quello  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  6-ter  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario. 
    168. La Banca agisce attraverso la  rete  delle  banche  e  delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni  e
puo' stipulare apposite convenzioni con la  societa'  Poste  italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i  prodotti  e  i  servizi
sviluppati o  diffusi  congiuntamente,  l'affiancamento  del  marchio
della  Banca  a  quello  proprio.  L'adesione  implica   inoltre   la
preliminare  definizione  di  modalita'  operative   e   di   governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la  rete  delle
banche e delle istituzioni aderenti. 
    169. La Banca opera con la rete di cui al comma  168  per  almeno
cinque  anni  come  istituzione  finanziaria  di   secondo   livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo  in
particolare il credito alle piccole e medie  imprese,  anche  con  il
supporto di intermediari finanziari aventi  un  adeguato  livello  di
patrimonializzazione.  Il  sostegno  deve   essere   prioritariamente
indirizzato   a   favorire   la    nascita    di    nuove    imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale  e
l'internazionalizzazione, la ricerca  e  l'innovazione,  al  fine  di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso  alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo': 
    a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per  il
credito di medio e lungo termine e per il  capitale  di  rischio  nel
Mezzogiorno, anche  con  l'emissione  di  obbligazioni  e  passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole  e  medie  imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono  del  regime  di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; 
    b)  emettere  obbligazioni  per  finanziare  specifici   progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di  tali  obbligazioni,
nei primi due anni dalla data  della  prima  emissione,  puo'  essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre  il  capitale  e  gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse  a  condizioni  di  mercato  e
hanno durata non inferiore a  tre  anni.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  fissati  criteri,  modalita'  e
condizioni economiche per la concessione della garanzia  dello  Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale  puo'  essere
prestata la garanzia stessa. La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita
nell'elenco  allegato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della  medesima  legge  n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare  eventuali  effetti  di
tali operazioni sui  saldi  di  finanza  pubblica  e  di  individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria; 
    c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo  termine
erogati a piccole e medie imprese  del  Mezzogiorno  aventi  adeguato
merito di credito, per creare portafogli  efficienti  in  termini  di
diversificazione e  riduzione  del  rischio  da  cedere  al  mercato.
Eventuali emissioni di  titoli  rappresentativi  di  tali  portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  a
seguito di istruttoria  sul  sottostante  eseguita  dal  Comitato  di
gestione del Fondo stesso. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo  che  puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato; 
    d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e  medie  imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi  a  disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali  e  organismi
sovranazionali; 
    e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche  a  vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno. 
    170. Entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il  Comitato  promotore  presenta  una  relazione  al
Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio  fondatore,  se  lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso,  le
necessarie autorizzazioni di cui  all'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
    171. Al termine della fase di avvio e, comunque,  decorsi  cinque
anni   dall'inizio   dell'operativita'    della    Banca,    l'intera
partecipazione  posseduta   dallo   Stato,   tranne   un'azione,   e'
ridistribuita  tra  i  soci  fondatori  privati.  I  soci   fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle  azioni
sottoscritte dallo Stato al  momento  della  fondazione.  Ogni  altra
partecipazione  detenuta  da  un  ente  appartenente  alla   pubblica
amministrazione  compreso  nell'elenco  dell'Istituto  nazionale   di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere  un  trattamento  analogo  a
quello delle  azioni  possedute  dallo  Stato.  Resta  fermo  che  la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in  nessun  momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. 
    172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio
e  sostenere  la  crescita  della  Banca,  alle  banche  di   credito
cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge e che  partecipano  al
capitale della Banca e' consentita, per un periodo massimo di  cinque
anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni  di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.  Le  azioni
sono sottoscrivibili solo da  parte  di  fondi  mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di  cui  alla  legge  31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  34,
commi 2 e 4, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. 
    173. Se necessario, in base alla normativa vigente,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con  propri  decreti  puo'  autorizzare
enti e societa'  partecipati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  a  contribuire,  in  qualita'  di  soci  finanziatori,  alla
sottoscrizione del capitale di  banche  di  credito  cooperativo  che
partecipano al  capitale  della  Banca  e  autorizzate  all'attivita'
bancaria  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data. 
    174. L'ammontare del  capitale  complessivamente  sottoscrivibile
dai soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura
di un terzo del capitale sociale esistente al momento  dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la  Banca,  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione. 
    175. Ciascun socio finanziatore ha  un  voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente  del  consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale. 
    176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate  decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le  modalita'  di  liquidazione
delle partecipazioni  acquisite  ai  sensi  del  primo  periodo  sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca  e  sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia. 
    177. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le  disposizioni  attuative
dei commi da 172 a 176. 
    178. Al fine di favorire la canalizzazione  del  risparmio  verso
iniziative economiche che creano occupazione nel  Mezzogiorno  o  che
perseguono finalita' etiche nel Mezzogiorno: 
    a) le disposizioni del decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.
239,  si  applicano  agli  strumenti  finanziari  con  scadenza   non
inferiore a  diciotto  mesi,  sottoscritti  da  persone  fisiche  non
esercenti attivita' di impresa ed  emessi  da  banche  per  sostenere
progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e  medie
imprese  del  Mezzogiorno  o  per  sostenere   progetti   etici   nel
Mezzogiorno. Sugli interessi  relativi  ai  suddetti  titoli  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo  n.  239  del  1996  si
applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento; 
    b) l'imposta di cui alla lettera a) si  applica  sugli  interessi
relativi a un ammontare di titoli non superiore a  100.000  euro  per
ciascun sottoscrittore  e  a  condizione  che  il  periodo  di  tempo
intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei  titoli
non sia inferiore a dodici mesi. 
    179. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite le competenti  autorita'  di  vigilanza,  sono  stabilite  le
modalita' attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le  modalita'
di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i  limiti
annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva
nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei  progetti
etici. 
    180. Il beneficio fiscale e' concesso con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  previa  verifica  della  conformita'
dello strumento con le finalita' di cui ai commi da 178 a 182  e  del
rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il
beneficio  fiscale  si  applica  agli  strumenti  finanziari   emessi
successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo. 
    181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli  strumenti  di
cui ai commi da 178 a 182 e' affidato  per  cinque  anni  alla  Banca
mediante  apposita  convenzione  da  stipulare  con  le   istituzioni
finanziarie emittenti. 
    182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, dopo le parole:  "titoli  governativi  dell'area  euro"  sono
inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per  cento
dei fondi, in altri  titoli  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato
italiano". 
    183. Il contributo ordinario base spettante agli  enti  locali  a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e'  ridotto  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di  1  milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le  province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di  118  milioni  di
euro per i comuni. Il Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
provvede per ciascuno degli anni alla  corrispondente  riduzione,  in
proporzione alla  popolazione  residente,  del  contributo  ordinario
spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il
rinnovo dei  rispettivi  consigli.  Le  regioni  a  statuto  speciale
provvedono  ad  adottare  le  disposizioni  idonee  a  perseguire  le
finalita' di cui ai commi da 184 a 187 in conformita'  ai  rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione. 
    184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di  cui
al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e'  ridotto  del  20
per   cento.   L'entita'   della   riduzione   e'   determinata   con
arrotondamento all'unita' superiore. 
    185. Il numero massimo degli assessori comunali  e'  determinato,
per ciascun comune, in  misura  pari  a  un  quarto  del  numero  dei
consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita'  superiore.  Il
numero  massimo  degli  assessori  provinciali  e'  determinato,  per
ciascuna provincia, in  misura  pari  a  un  quinto  del  numero  dei
consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. 
    186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di  cui
al comma 183, i comuni devono altresi' adottare le seguenti misure: 
    a)  soppressione  della  figura  del  difensore  civico  di   cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; 
    c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio  di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in  alternativa  alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione  non  superiore  a
3.000 abitanti; 
    d) soppressione della figura del direttore generale; 
    e) soppressione dei consorzi di funzioni  tra  gli  enti  locali,
facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo  indeterminato  esistenti,
con assunzione delle funzioni gia' esercitate dai consorzi  soppressi
e delle relative risorse e con successione ai  medesimi  consorzi  in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. 
    187. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle  comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle  altre  disposizioni  di  legge  relative  alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della  legge  5  maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504  del  1992  e  alle
citate disposizioni di  legge  relative  alle  comunita'  montane  e'
assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli  stessi  con  decreto
del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al  secondo  periodo  sono
considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del
territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra  il  livello  del
mare. 
    188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
    189. Allo scopo di conseguire,  attraverso  la  valorizzazione  e
l'alienazione  degli  immobili  militari,  le  risorse  necessarie  a
soddisfare le esigenze infrastrutturali e  alloggiative  delle  Forze
armate, il Ministero  della  difesae'  autorizzato  a  promuovere  la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti  gli  accordi  di
programma di cui al comma 190. 
    190. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa  sono
individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui
al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi  accordi  di
programma di valorizzazione con i comuni nel  cui  ambito  essi  sono
ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina
la classificazione come  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Tali
decreti,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  hanno  effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni,
e producono  gli  effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice
civile, nonche'  effetti  sostitutivi  dell'iscrizione  del  bene  in
catasto.  Gli  uffici  competenti  provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione,  intavolazione  e  voltura.
Avverso l'inserimento degli immobili nei citati  decreti  e'  ammesso
ricorso  amministrativo  entro  sessanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione dei medesimi decreti nella  Gazzetta  Ufficiale,  fermi
restando gli altri rimedi di legge. 
    191.  Ai  sensi  di  quanto   previsto   dall'articolo   58   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la  deliberazione  del  consiglio
comunale di approvazione  del  protocollo  d'intesa  corredato  dello
schema dell'accordo di programma, di cui al  comma  190,  costituisce
autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per
le quali non occorre la verifica di conformita' agli  eventuali  atti
di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e  delle
regioni, salva l'ipotesi  in  cui  la  variante  comporti  variazioni
volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per  gli
immobili oggetto degli accordi di  programma  di  valorizzazione  che
sono assoggettati  alla  disciplina  prevista  dal  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e' acquisito il parere della  competente  soprintendenza
del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  che  si  esprime
entro trenta giorni. 
    192. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di  quanto
convenuto negli accordi di  programma  di  cui  al  comma  190,  sono
disciplinati le procedure e i criteri attraverso  i  quali  procedere
all'individuazione o all'eventuale  costituzione  della  societa'  di
gestione del risparmio per il funzionamento e per le  cessioni  delle
quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli  immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero  della  difesa  possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo  gratuito  fino  alla
riallocazione  delle  funzioni,  da   realizzare   sulla   base   del
cronoprogramma  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento   degli
immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti  gli
accordi di programma di cui al comma 190 e'  riconosciuta  una  quota
non inferiore al 10 per cento e non superiore al  20  per  cento  del
ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati. 
    193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da  189  a
191 del presente articolo si applicano, per  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2,  9,  18  e  19,  3-bis,
comma 1, e  4,  commi  2-bis  e  2-quinquies,  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. 
    194. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore  del  comune  di
Roma di  cui  al  comma  195,  le  quote  di  risorse,  fino  ad  una
percentuale stabilita con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal  trasferimento  degli
immobili ai fondi,  da  destinare,  mediante  riassegnazione,  previo
versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un
apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di  previsione
del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo  27,  comma  13-ter.2,
terzo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive  modificazioni,  previa  verifica  della  compatibilita'
finanziaria con gli equilibri di finanza  pubblica,  con  particolare
riferimento al rispetto  del  conseguimento,  da  parte  dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di  programma
di stabilita' e crescita,  nonche'  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la stabilita' finanziaria dei conti pubblici. A tal fine e'
comunque  destinato  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   il
corrispettivo del valore patrimoniale degli  immobili  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Le  somme  riassegnate  al
Ministero della  difesa  sono  destinate  alla  realizzazione  di  un
programma di riorganizzazione delle  Forze  armate,  con  prioritaria
destinazione alla  razionalizzazione  del  settore  infrastrutturale,
definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del  Capo
di stato maggiore della difesa. E' comunque  assicurata  l'invarianza
del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione  della  difesa  al
termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale. 
    195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi  di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma  190,  e'  attribuito  al
comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189,
un importo pari a 600 milioni di euro. 
    196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di  tesoreria
al comune di  Roma  per  le  esigenze  di  cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dell'importo di cui al comma 195  del  presente  articolo
per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2008. L'anticipazione e' erogata secondo condizioni  disciplinate  in
un'apposita  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il comune di Roma e, comunque,  per  200  milioni  di  euro
entro  il  mese  di  gennaio  2010   e,   per   la   parte   residua,
subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi  di  cui  al
comma 190, ed e' estinta entro il 31  dicembre  2010.  Per  ulteriori
interventi infrastrutturali e' autorizzata, a favore  del  comune  di
Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno  2012;  al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato dal decreto-legge 23  novembre  2009,  n.  168,
nonche' dalla presente legge. 
    197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i
pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  e  accessorie   dei   pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del  personale  e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali  e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per  consentire
l'adeguamento   delle   procedure    informatiche    del    Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al  presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 12 milioni di euro per l'anno  2011.  Con  successivo  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma. 
    198. All'articolo 25 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
    1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite le seguenti:  "e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009"; 
    2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60"; 
    3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno"; 
    b) al comma 3: 
    1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60"; 
    2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno". 
    199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  197  e  198,
pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120  milioni  di  euro
per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011,  quanto  a  120  milioni  di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198  e  la  quota  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati  oneri
derivanti  dai  commi  197  e  198,  affluiscono  al  fondo  di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai  sensi  della  presente  legge  nonche'  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste. 
    200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  dell'  11  marzo   2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali,  e  tenuto  conto  della  necessita'  di   investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del  15  giugno  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221  del  22  settembre  2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui  al  punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17,  comma  34-bis,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al  solo  primo  periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria  dei  diritti  aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli  all'interno  e  all'esterno  del
territorio dell'Unione europea, nel limite  massimo  di  3  euro  per
passeggero    in    partenza,    vincolata    all'effettuazione    in
autofinanziamento  di  nuovi  investimenti  infrastrutturali  urgenti
relativi all'esercizio delle attivita'  aeronautiche,  alle  seguenti
condizioni: 
    a)  presentazione  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione   civile
(ENAC),  da  parte  delle  societa'  concessionarie,  di   un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e  ammodernamento  aeroportuale  con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma; 
    b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di  sviluppo  di  cui
alla lettera a) in  ordine  alla  loro  cantierabilita',  necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,  nonche'  conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); 
    c)  determinazione  annuale  dal  2010  della  misura   effettiva
dell'anticipazione  tariffaria  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  correlata  ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 
    1) fabbisogno relativo ai  costi  riconosciuti  degli  interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio; 
    2) volume delle unita' di carico registrate nel singolo aeroporto
quali   risultanti   dall'ultimo   annuario   statistico   pubblicato
dall'ENAC; 
    d) accantonamento  delle  entrate  conseguenti  all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio; 
    e) svincolo  delle  somme  accantonate  a  fronte  dell'effettiva
realizzazione degli investimenti  urgenti  da  parte  delle  societa'
concessionarie e sulla  base  di  stati  di  avanzamento  dei  lavori
convalidati dall'ENAC; 
    f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da  parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di  sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b),  depositino  tutta  la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma  e,
entro  un  anno  dal  deposito  della  documentazione,  stipulino   i
contratti di programma.