(parte 2)
(continuazione)
 
              "Art. 14.Regime transitorio per le ritenute sui redditi
          di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli
          altri redditi diversi - 1. Le disposizioni  degli  articoli
          1, 8, comma 5, e 12 si applicano  ai  redditi  di  capitale
          divenuti esigibili a  partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' agli  utili  derivanti
          dalla  partecipazione   a   societa'   od   enti   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui  e'
          deliberata la distribuzione a partire dalla predetta  data.
          Le  disposizioni  dell'articolo  13   si   applicano   agli
          interessi ed altri proventi  delle  obbligazioni  e  titoli
          similari la cui prima emissione  avviene  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  le
          obbligazioni e titoli similari la cui  prima  emissione  e'
          avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si
          applicano  agli  interessi  e  altri  proventi  maturati  a
          partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sempreche'  la  vita  residua  del  titolo   alla
          predetta data sia superiore a due anni. 
              2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi  1  e
          10 dell'articolo 12 si applicano agli  interessi  ed  altri
          proventi  delle  obbligazioni  e   titoli   similari,   con
          esclusione delle cambiali  finanziarie,  emessi  a  partire
          dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti,  diversi
          dalle banche, il cui capitale e'  rappresentato  da  azioni
          non negoziate in mercati regolamentati italiani  ovvero  da
          quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
          esigibili successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              3.  Per  gli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
          obbligazioni e titoli similari emessi fino al  31  dicembre
          1988 da soggetti residenti, nonche' per  i  certificati  di
          deposito e di buoni fruttiferi emessi  fino  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni  vigenti  a  tale  ultima  data.
          Continuano ad applicarsi  le  esenzioni  previste  per  gli
          interessi, premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e
          titoli similari emessi anteriormente alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
          alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
          realizzati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              5. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e  minusvalenze  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma   1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82  del
          predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore  di
          acquisto  delle  partecipazioni  possedute  alla  data   di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   puo'   essere
          adeguato,  ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo  1991,  n.  102,  sulla
          base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998. 
              6. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze
          e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per  le  partecipazioni  possedute  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in luogo del  costo
          o valore di acquisto, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati  regolamentati  italiani,  indicati  nella   citata
          lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo  81  del  predetto
          testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla
          data di entrata in vigore del presente decreto,  il  valore
          risultante  dalla  media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
          alla predetta data; 
              b) nel caso dei titoli, quote o diritti,  negoziati  in
          mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
          comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo  unico  n.  917
          del 1986, nel testo  vigente  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli,
          quote  o  diritti,  negoziati  esclusivamente  in   mercati
          regolamentati esteri, indicati  nella  lettera  c-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo  unico  n.  917
          del 1986, il valore risultante dalla media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel
          mese precedente alla predetta  data  a  condizione  che  le
          plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate
          ad  imposta  sostitutiva  con  i  criteri   stabiliti   nel
          decreto-legge 28  gennaio  1991,  n.  27,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102; 
              c) nel caso dei titoli, quote o diritti  non  negoziati
          in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
          frazione del patrimonio netto della societa',  associazione
          od ente rappresentata da  tali  titoli,  quote  e  diritti,
          determinato  sulla  base   delle   risultanze   dell'ultimo
          bilancio approvato  anteriormente  alla  medesima  data,  a
          condizione che le plusvalenze comprese nel predetto  valore
          siano assoggettate ad imposta  sostitutiva  con  i  criteri
          stabiliti  nel  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.   27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n. 102. 
              7. Il valore assunto a riferimento  per  l'applicazione
          dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente  comma  e'
          indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e  l'imposta  sostitutiva  e'  versata
          entro il termine di versamento delle  imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998. 
              7-bis. In deroga al comma 7, qualora  il  valore  delle
          partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia
          determinato ai sensi delle lettere b) e  c)  del  comma  6,
          l'imposta   sostitutiva   determinata   con    i    criteri
          dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991,  n.  27,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1991,
          n.  102,   e'   applicata   dagli   intermediari   indicati
          nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto  su  opzione
          del possessore da esercitare entro il  30  settembre  1998.
          Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal
          possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
          versamento entro il giorno  15  del  mese  successivo.  Non
          sussistono  in  tal  caso  gli  obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'articolo 10. 
              8. Per le partecipazioni gia' possedute alla  data  del
          28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore  di  acquisto,
          nonche'  del  valore  determinato  sulla  base  dei   commi
          precedenti, puo' essere assunto: 
              a) nel caso dei titoli, quote o  diritti  negoziati  in
          mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
          prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel  corso  dell'anno
          1990 dalla borsa di valori di Milano o, in  difetto,  dalle
          borse presso cui i  titoli  od  i  diritti  erano  in  tale
          periodo negoziati; 
              b) nel caso degli altri titoli,  quote  o  diritti,  il
          valore alla data del 28 gennaio  1991  della  frazione  del
          patrimonio  netto  della  societa',  associazione  od  ente
          rappresentata da tali titoli, quote e diritti,  determinato
          sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio  approvato
          anteriormente alla predetta data. 
              9. Nei casi indicati dalla  lettera  c)  del  comma  6,
          nonche' dalla lettera b) del comma 8, e'  in  facolta'  dei
          possessori  determinare  il  valore   della   frazione   di
          patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o  diritti
          ivi indicati sulla base di una relazione giurata di  stima,
          cui si  applica  l'articolo  64  del  codice  di  procedura
          civile, redatta da soggetti iscritti all'albo  dei  dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri  e   periti   commerciali,
          nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso  il
          valore periziato e' riferito all'intero patrimonio  sociale
          ed  e'  indicato,   unitamente   ai   dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia,  nella  dichiarazione   dei
          redditi della societa', associazione od ente,  relativa  al
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e  reso  noto  ai  soci,  associati  e
          partecipanti che ne  fanno  richiesta.  Se  la  societa'  o
          l'ente nel quale e'  posseduta  la  partecipazione  non  e'
          residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
          i dati identificativi  dell'estensore  della  perizia  sono
          indicati nella dichiarazione dei  redditi  del  possessore.
          Qualora la relazione giurata di stima sia  predisposta  per
          conto della stessa societa' od ente nel quale e'  posseduta
          la partecipazione  la  relativa  spesa  e'  deducibile  dal
          reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio  in  cui
          e' stata sostenuta e nei quattro successivi . 
              10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
          e minusvalenze e degli altri  proventi  ed  oneri  indicati
          nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma  1
          dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dall'articolo  3,
          comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le  valute
          estere, i metalli preziosi allo stato  grezzo  o  monetato,
          gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il costo  o
          valore di acquisto e' quello risultante  da  documentazione
          di data certa, anche proveniente dalle scritture  contabili
          dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  Tuttavia,
          limitatamente  alle  plusvalenze  e  gli   altri   proventi
          divenuti imponibili per effetto del  presente  decreto,  in
          luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto : 
              a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli
          preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari
          e rapporti, negoziati in mercati regolamentati,  il  valore
          risultante dalla media aritmetica dei prezzi  rilevati  nel
          mese precedente a quello di entrata in vigore del  presente
          decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per
          quelli negoziati esclusivamente  in  mercati  regolamentati
          esteri, il valore risultante  dalla  media  aritmetica  dei
          prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello
          stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati; 
              b) nel caso dei titoli,  certificati,  diritti,  valute
          estere, metalli preziosi  allo  stato  grezzo  o  monetato,
          strumenti finanziari e rapporti, non negoziati  in  mercati
          regolamentati, nonche' per i crediti, il valore  alla  data
          di entrata in vigore del  presente  decreto  risultante  da
          apposita  relazione  di  stima,  la   quale   puo'   essere
          effettuata, oltre che dai soggetti indicati  nel  comma  9,
          anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7. 
              11. Per i rapporti in essere alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattenuti con  intermediari
          diversi dalla  Banca  d'Italia,  l'imposta  sostitutiva  e'
          applicata dagli intermediari di cui all'articolo  6,  comma
          1, anche in mancanza di  opzione,  salva  la  facolta'  del
          contribuente di  rinunciare  a  tale  regime  con  apposita
          comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
          effetto dal 1 luglio  1998.  L'imposta  sostitutiva  dovuta
          sulle  plusvalenze  realizzate  e   sugli   altri   redditi
          conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per  effetto  di
          rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al 30 settembre 1998, dai  contribuenti  che
          non  hanno  rinunciato  al  regime  previsto  nel  predetto
          articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari  entro  il
          mese successivo a tale data, ed  e'  versata  entro  il  15
          dicembre 1998. A  tal  fine  il  contribuente  fornisce  al
          soggetto  incaricato  dell'applicazione  dell'imposta   gli
          elementi e la documentazione necessari alla  determinazione
          della plusvalenza imponibile e  costituire,  in  favore  di
          tale  soggetto,  apposita  provvista  per  far  fronte   al
          pagamento dell'imposta. 
              12. Le disposizioni dell'articolo 10  e  del  comma  1,
          lettera a), dell'articolo 11 si applicano a  partire  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Le
          disposizioni delle  altre  lettere  del  predetto  comma  1
          dell'articolo  11  si  applicano  a  partire  dal   periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo del comma 4  bis  dell'articolo  10
          della legge 8  maggio  1998,  n.  146(Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Modalita' di  utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento. 1. - 4. (Omissis). 
              4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
          di cui all'articolo 39, primo comma,  lettera  d),  secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,  secondo  comma,
          ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate  nei
          confronti  dei  contribuenti  che  dichiarino,  anche   per
          effetto  dell'adeguamento,  ricavi  o   compensi   pari   o
          superiori   al   livello   della   congruita',   ai    fini
          dell'applicazione   degli   studi   di   settore   di   cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di  coerenza
          risultanti dagli specifici indicatori, di cui  all'articolo
          10-bis, comma 2, della presente legge, qualora  l'ammontare
          delle attivita' non dichiarate, con un  massimo  di  50.000
          euro, sia pari o inferiore al 40 per  cento  dei  ricavi  o
          compensi  dichiarati.  Ai  fini   dell'applicazione   della
          presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si
          intendono quelli  indicati  al  comma  4,  lettera  a).  La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili le sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis  e  4-bis
          rispettivamente  degli  articoli  1   e   5   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  nonche'  al  comma
          2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446 e che  i  contribuenti  interessati  risultino
          congrui alle risultanze degli studi  di  settore,  anche  a
          seguito di adeguamento, in relazione al periodo di  imposta
          precedente . 
              5. - 12. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1999,   n.   195
          (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le
          modalita' di applicazione degli  studi  di  settore),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Applicazione degli studi di settore  -  1.  Le
          disposizioni previste dall'articolo 10, commi  da  1  a  6,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano  a  partire
          dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009 gli studi di settore devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno  2008  il
          termine di cui al  periodo  precedente  e'  fissato  al  31
          dicembre. 
              1-bis. A partire dall'anno 2012 gli  studi  di  settore
          devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro  il
          31 dicembre del periodo  d'imposta  nel  quale  entrano  in
          vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili  per  tenere
          conto  degli  andamenti  economici  e  dei   mercati,   con
          particolare  riguardo  a   determinati   settori   o   aree
          territoriali, o per aggiornare o istituire  gli  indicatori
          di cui all'articolo 10-bis della legge 8  maggio  1998,  n.
          146, devono essere pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro
          il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della
          loro entrata in vigore. 
              2. Le disposizioni di cui  all'articolo  10,  comma  8,
          della  citata  legge  n.  146  del  1998,  si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  di
          entrata in vigore degli studi.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di spese di giustizia",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
          nei seguenti importi: 
              a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100  euro,
          nonche' per i processi per  controversie  di  previdenza  e
          assistenza    obbligatorie,    salvo    quanto     previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
              b) euro 85 per i processi di valore  superiore  a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
              c) euro 206 per i processi di valore superiore  a  euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace (16); 
              d) euro 450 per i processi di valore superiore  a  euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
              e) euro 660 per i processi di valore superiore  a  euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
              f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000; 
              g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro
          520.000. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
              3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi   il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e il proprio indirizzo di  posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
              4. 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 740. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.500; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 600. 
              6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b  ),  c),
          d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6- ter. Il maggior gettito derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 6-  bis  e'  versato  al
          bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          le spese riguardanti  il  funzionamento  del  Consiglio  di
          Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
          di valore indeterminabile; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              Si riporta il testo degli articoli 125 e 136 del codice
          di procedura civile, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 125. Contenuto e  sottoscrizione  degli  atti  di
          parte  -  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,   la
          citazione, il ricorso, la comparsa,  il  controricorso,  il
          precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le  parti,
          l'oggetto, le ragioni della  domanda  e  le  conclusioni  o
          l'istanza, e, tanto nell'originale quanto  nelle  copie  da
          notificare, debbono essere  sottoscritti  dalla  parte,  se
          essa sta in giudizio personalmente,  oppure  dal  difensore
          che indica il proprio codice fiscale.  Il  difensore  deve,
          altresi',  indicare   il   proprio   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata e il proprio numero di fax. 
              La  procura  al  difensore  dell'attore   puo'   essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          quando la legge richiede che la citazione sia  sottoscritta
          dal difensore munito di mandato speciale." 
              "Art.  136.  Comunicazioni  -   Il   cancelliere,   con
          biglietto di  cancelleria  in  carta  non  bollata,  fa  le
          comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
          al pubblico ministero,  alle  parti,  al  consulente,  agli
          altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e  da'  notizia
          di quei provvedimenti per i quali e' disposta  dalla  legge
          tale forma abbreviata di comunicazione. 
              Il  biglietto  e'   consegnato   dal   cancelliere   al
          destinatario,  che  ne  rilascia  ricevuta,  o  e'  rimesso
          all'ufficiale giudiziario per la notifica. 
              Le  comunicazioni  possono  essere  eseguite  a   mezzo
          telefax o a mezzo  posta  elettronica  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici e teletrasmessi.". 
              Tutte  le  comunicazioni  alle  parti   devono   essere
          effettuate con le modalita' di cui al terzo comma.". 
              Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. Il ricorso - 1. Il processo e' introdotto con
          ricorso alla commissione tributaria provinciale. 
              2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: 
              a) della commissione tributaria cui e' diretto; 
              b) del ricorrente  e  del  suo  legale  rappresentante,
          della relativa residenza o  sede  legale  o  del  domicilio
          eventualmente eletto nel territorio  dello  Stato,  nonche'
          del codice fiscale e dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata; 
              c) dell'ufficio del Ministero  delle  finanze  o  dell'
          ente  locale  o  del   concessionario   del   servizio   di
          riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
              d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda; 
              e) dei motivi. 
              3. Il ricorso deve essere  sottoscritto  dal  difensore
          del ricorrente e contenere l'indicazione dell'  incarico  a
          norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non  sia
          sottoscritto  personalmente,  nel  qual  caso  vale  quanto
          disposto dall' art. 12,  comma  5.  La  sottoscrizione  del
          difensore o della parte deve  essere  apposta  tanto  nell'
          originale quanto nelle copie  del  ricorso  destinate  alle
          altre parti, fatto salvo quanto  previsto  dall'  art.  14,
          comma 2. 
              4.  Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   e'
          assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
          2, ad eccezione di quella  relativa  al  codice  fiscale  e
          all'indirizzo di posta elettronica certificata,  o  non  e'
          sottoscritta a norma del comma precedente." 
              "Art. 22. Costituzione in giudizio del ricorrente -  1.
          Il ricorrente, entro trenta giorni dalla  proposizione  del
          ricorso,  a   pena   d'inammissibilita'   deposita,   nella
          segreteria della commissione tributaria adita, o  trasmette
          a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
          di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a  norma
          degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero  copia  del
          ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
          ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata  a
          mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione  in
          giudizio,  il  ricorrente  deve  depositare  la   nota   di
          iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle  parti,
          del difensore  che  si  costituisce,  dell'atto  impugnato,
          della materia del contendere, del valore della controversia
          e della data di notificazione del ricorso. 
              2.  L'inammissibilita'  del   ricorso   e'   rilevabile
          d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche  se  la
          parte  resistente  si  costituisce  a  norma  dell'articolo
          seguente . 
              3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio
          postale  la  conformita'  dell'atto  depositato  a   quello
          consegnato o spedito e'  attestata  conforme  dallo  stesso
          ricorrente. Se l'atto  depositato  nella  segreteria  della
          commissione non e' conforme a quello consegnato  o  spedito
          alla parte nei cui confronti il  ricorso  e'  proposto,  il
          ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente. 
              4. Unitamente al ricorso ed ai  documenti  previsti  al
          comma 1, il ricorrente deposita il proprio  fascicolo,  con
          l'originale  o  la  fotocopia   dell'atto   impugnato,   se
          notificato, ed i documenti  che  produce,  in  originale  o
          fotocopia. 
              5. Ove  sorgano  contestazioni  il  giudice  tributario
          ordina l'esibizione degli originali degli atti e  documenti
          di cui ai precedenti commi.". 
              Si riporta il testo degli articoli 37, commi da 1 a  7,
          e 39, comma 4, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie - 1.
          I capi degli uffici giudiziari sentiti,  i  presidenti  dei
          rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
          gennaio di ogni anno redigono un programma per la  gestione
          dei  procedimenti  civili,   amministrativi   e   tributari
          pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
          determina: 
              a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della   durata   dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
              b) gli obiettivi  di  rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i programmi  previsti  dal  comma  1
          sono  comunicati  ai  locali  consigli  dell'ordine   degli
          avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
          dalla seguente: "Contributo unificato nel processo  civile,
          amministrativo e tributario"; 
              b) all'articolo 9: 
              1)  al   comma   1,   dopo   le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
              2) dopo il comma 1, inserire il seguente:  «1-bis.  Nei
          processi  per  controversie  di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; (70) 
              c) all'articolo 10, comma 1, le  parole:  «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
              d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i  processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
          codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
          «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile»; 
              e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
              f)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   a)   e'
          sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per  i  processi  di
          valore fino a  1.100  euro,  nonche'  per  i  processi  per
          controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,  per   i
          procedimenti  di  cui  all'articolo  711  del   codice   di
          procedura civile, e per i procedimenti di cui  all'articolo
          4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
              g)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per  i  processi  di
          valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e  per  i
          processi  di  volontaria  giurisdizione,  nonche'   per   i
          processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  I  e
          capo VI, del codice di procedura civile, e per  i  processi
          contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1°  dicembre
          1970, n. 898,»; 
              h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
          «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
              i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
          «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
              l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
          «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
              m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
          «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
              n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
          «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
              o) all'articolo  13,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Per i processi di esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146.»; 
              p)  all'articolo  13,  al  comma  3,  dopo  le  parole:
          «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
          di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis»; 
              q) all'articolo 13, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
              r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
          sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
              s) all'articolo 13, il comma 6-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
              a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117  del
          decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
              b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
          impiego, si applica il comma 3; 
              c) per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.500; 
              d) per i ricorsi di  cui  all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104, il contributo dovuto e' di euro 4.000; 
              e) in tutti gli altri casi non previsti  dalle  lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  600.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
              t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
          seguente: 
              "6-quater. Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
              a) euro 30 per  controversie  di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
              b) euro 60 per controversie di valore superiore a  euro
          2.582,28 e fino a euro 5.000; 
              c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
          5.000 e fino a euro 25.000; 
              d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
          25.000 e fino a euro 75.000; 
              e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
          75.000 e fino a euro 200.000; 
              f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 200.000."; 
              u) all'articolo 14, dopo il comma  3,  e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito."; 
              v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
              1)  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"  e'
          soppressa la seguente: "e"; 
              2)  dopo  le  parole:  "processo  amministrativo"  sono
          inserite le seguenti: "e nel processo tributario"; 
              z) all'articolo 131, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              aa) all'articolo 158, comma 1: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) il contributo unificato nel  processo  civile,  nel
          processo amministrativo e nel processo tributario»; 
              2) alla lettera b),  le  parole:  "e  tributario"  sono
          soppresse; 
              bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
          e' sostituita dalla  seguente:  "Capo  I  -  Pagamento  del
          contributo unificato nel processo civile, amministrativo  e
          tributario"; 
              cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6  si  applicano  ai
          procedimenti  iscritti  a   ruolo,   nonche'   ai   ricorsi
          notificati ai sensi del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546,  successivamente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8.- 21 - (Omissis)." 
              "Art. 39. Disposizioni in  materia  di  riordino  della
          giustizia tributaria- 1. - 3. (Omissis). 
              4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
          i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, il Consiglio di  Presidenza  provvede  ad  indire,
          entro due mesi dalla predetta data, apposite  procedure  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  31  dicembre
          1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura  di
          cui  all'articolo  11,  comma  4,  del   medesimo   decreto
          legislativo, per la copertura di 960 posti  vacanti  presso
          le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di
          cui al citato articolo 11, comma  4,  avviate  prima  della
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          revocate.   I   concorsi   sono   riservati   ai   soggetti
          appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso  le
          predette commissioni. Ai fini del  periodo  precedente,  si
          intendono in servizio i magistrati non collocati  a  riposo
          al momento dell'indizione dei concorsi. 
              5. - 13. (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
          60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8 Procedimento - 1. All'atto della  presentazione
          della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
          designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
          non oltre quindici giorni dal deposito  della  domanda.  La
          domanda e  la  data  del  primo  incontro  sono  comunicate
          all'altra parte con ogni mezzo  idoneo  ad  assicurarne  la
          ricezione,  anche  a  cura  della  parte   istante.   Nelle
          controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
          l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 
              2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
          sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato  dal
          regolamento di procedura dell'organismo. 
              3.  Il  mediatore  si  adopera   affinche'   le   parti
          raggiungano un  accordo  amichevole  di  definizione  della
          controversia. 
              4. Quando non puo' procedere  ai  sensi  del  comma  1,
          ultimo periodo, il  mediatore  puo'  avvalersi  di  esperti
          iscritti negli albi dei consulenti presso i  tribunali.  Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. 
              5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato
          motivo  al  procedimento  di  mediazione  il  giudice  puo'
          desumere argomenti di  prova  nel  successivo  giudizio  ai
          sensi dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile. Il giudice condanna la  parte  costituita
          che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha  partecipato
          al procedimento senza giustificato  motivo,  al  versamento
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
          importo corrispondente al contributo unificato  dovuto  per
          il giudizio.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545  (Ordinamento  degli
          organi   speciali   di    giurisdizione    tributaria    ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 8 Incompatibilita' 
              1. Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni
          tributarie, finche' permangono in attivita' di  servizio  o
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni   o   attivita'
          professionali: 
              a) i membri del Parlamento nazionale e  del  Parlamento
          europeo; 
              b) i consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'art. 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come  dipendenti
          di detti enti  o  come  componenti  di  organi  collegiali,
          concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (21) 
              c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano servizio presso gli  uffici  delle  Agenzie  delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; (22) 
              d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
              e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
              f) soppressa; 
              g) i prefetti; 
              h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti politici; 
              i) coloro che in qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano  la
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
              l) gli appartenenti alle Forze armate ed  i  funzionari
          civili dei Corpi di polizia; 
              m) soppressa; 
              m-bis) coloro che sono iscritti in albi  professionali,
          elenchi,  ruoli  e  il  personale  dipendente   individuati
          nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in
          forma  non  individuale,  le  attivita'  individuate  nella
          lettera i). 
              1-bis. Non possono  essere  componenti  di  commissione
          tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i  parenti
          fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro
          che, iscritti in albi professionali, esercitano,  anche  in
          forma  non  individuale,  le  attivita'  individuate  nella
          lettera i) del comma  1  nella  regione  e  nelle  province
          confinanti  con  la  predetta  regione  dove  ha  sede   la
          commissione tributaria provinciale. Non possono,  altresi',
          essere componenti delle commissioni tributarie regionali  i
          coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
          affini in primo grado  di  coloro  che,  iscritti  in  albi
          professionali, esercitano, anche in forma non  individuale,
          le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
          regione dove ha sede la  commissione  tributaria  regionale
          ovvero nelle regioni con essa confinanti.  All'accertamento
          della sussistenza delle cause di incompatibilita'  previste
          nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
          Presidenza della giustizia tributaria. 
              2. Non possono essere componenti dello stesso  collegio
          giudicante i coniugi, i conviventi, nonche'  i  parenti  ed
          affini entro il quarto grado. 
              3. Nessuno puo' essere componente di  piu'  commissioni
          tributarie. 
              4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie,  che
          vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al  comma
          1,  lettere  a)  e  b)  o  che   siano   nominati   giudici
          costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino  alla  data
          di cessazione dell'incompatibilita';  successivamente  alla
          suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni  anche
          in  soprannumero  presso  la  commissione   tributaria   di
          appartenenza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  460,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1.- 1- 459 (Omissis). 
              460. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,
          n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
          non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi  a
          mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
          sezione I, del codice civile, e alle relative  disposizioni
          di attuazione e transitorie, e che sono  iscritti  all'Albo
          delle  cooperative   sezione   cooperative   a   mutualita'
          prevalente  di  cui  all'articolo  223-sexiesdecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile: 
              a) per la quota del 20  per  cento  degli  utili  netti
          annuali delle cooperative agricole e loro consorzi  di  cui
          al decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  delle
          cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 
              b) per la quota del 40  per  cento  degli  utili  netti
          annuali delle altre cooperative e loro consorzi; 
              b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili  netti
          annuali  delle  societa'  cooperative  di  consumo  e  loro
          consorzi. 
              461- 579 (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  giugno  2002,  n.  112,  recante   "Disposizioni
          finanziarie e fiscali urgenti in  materia  di  riscossione,
          razionalizzazione del sistema di formazione del  costo  dei
          prodotti   farmaceutici,   adempimenti    ed    adeguamenti
          comunitari,    cartolarizzazioni,    valorizzazione     del
          patrimonio  e  finanziamento  delle  infrastrutture"   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del regime  tributario  delle  societa'  cooperative  -  1.
          L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non  si
          applica alla quota del  10  per  cento  degli  utili  netti
          annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. 
              2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
          della legge 3 aprile 2001, n. 142, e  all'articolo  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, destinate ad  aumento  del  capitale  sociale,  non
          concorrono a formare il reddito imponibile  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e il valore della produzione netta  dei
          soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della  loro
          attribuzione,  sono  soggette   ad   imposta   secondo   la
          disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio
          1992,  n.  59.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2001. 
              3.   Sugli   interessi   corrisposti   dalle   societa'
          cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
          della definizione di piccole e micro imprese  di  cui  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003,  ai  propri  soci  persone  fisiche   residenti   nel
          territorio dello Stato, relativamente ai  prestiti  erogati
          alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  si
          applica una ritenuta a titolo di imposta nella  misura  del
          20 per cento. 
              4.  In  attesa  di  un  piu'  compiuto   riordino   del
          trattamento tributario delle societa'  cooperative  e  loro
          consorzi,  in  coerenza  con  la  generale  riforma   della
          disciplina delle societa' cooperative di cui al  titolo  VI
          del libro V del codice civile, per i due periodi  d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: 
              a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.  904,
          salvo quanto previsto dal comma 1, si  applica  al  39  per
          cento della  rimanente  quota  degli  utili  netti  annuali
          destinati a riserva indivisibile; 
              b) per le cooperative agricole e della piccola pesca  e
          loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al
          60 per cento; 
              c)  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b),
          e  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione  e
          di lavoro e loro consorzi resta  ferma  l'applicazione  del
          predetto articolo 11 relativamente  al  reddito  imponibile
          derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive. 
              5. Per il periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al  31  dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  giuridiche  dovuto  dalle  societa'
          cooperative e loro consorzi  e'  calcolato,  in  base  alle
          disposizioni della legge 23 marzo 1977,  n.  97,  assumendo
          come imposta del periodo precedente quella che  si  sarebbe
          applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cooperative e loro consorzi soggetti  alla  disciplina
          di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione  dei
          commi 4 e 5 che non si applicano alle  cooperative  e  loro
          consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
          caso,  le  disposizioni  del  presente  articolo   non   si
          applicano alle societa' cooperative di garanzia  collettiva
          fidi di primo e secondo grado  e  loro  consorzi,  previste
          dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
          iscritte   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385.". 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 75 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 75 Base imponibile - 1. L'imposta si applica  sul
          reddito   complessivo   netto,   determinato   secondo   le
          disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
          gli  enti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'articolo  73,  del  capo  III,  per   gli   enti   non
          commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e  V,  per
          le societa' e gli enti non residenti di  cui  alla  lettera
          d). 
              2. Le societa' residenti di cui  alla  lettera  a)  del
          comma 1 dell'articolo 73e quelle non residenti di cui  alla
          lettera  d)  possono  determinare  il  reddito  secondo  le
          disposizioni del capo VI.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              "Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli  -
          1. Agli effetti  del  presente  articolo  le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le  seguenti  percentuali:
          a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
          85, comma 1, lettere c), d) ed e), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  delle  quote  di
          partecipazione   nelle   societa'   commerciali   di    cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento;  c)  il  15  per  cento  al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo  non  si  applicano:  1)  ai
          soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
          fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa'  di
          capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo
          di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
          o straordinaria; 4) alle societa' ed enti  che  controllano
          societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati  in  mercati
          regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle  stesse
          societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'   da   essi
          controllate,  anche  indirettamente;   5)   alle   societa'
          esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)  alle  societa'
          con un numero di soci  non  inferiore  a  50;  6-bis)  alle
          societa' che nei due esercizi  precedenti  hanno  avuto  un
          numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci  unita';
          6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
          procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione
          coatta  amministrativa   ed   in   concordato   preventivo;
          6-quater)  alle  societa'  che  presentano   un   ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da
          enti pubblici almeno nella misura  del  20  per  cento  del
          capitale sociale; 6-sexies)  alle  societa'  che  risultano
          congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)  l'1,50  per
          cento sul valore dei beni indicati  nella  lettera  a)  del
          comma  1;  b)  il  4,75  per   cento   sul   valore   delle
          immobilizzazioni costituite da  beni  immobili  e  da  beni
          indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive  modificazioni,  anche   in   locazione
          finanziaria per  le  immobilizzazioni  costituite  da  beni
          immobili a destinazione abitativa  acquisiti  o  rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c)  il
          12  per  cento   sul   valore   complessivo   delle   altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma. 
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi. 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata  puo'  richiedere  la  disapplicazione
          delle   relative   disposizioni   antielusive   ai    sensi
          dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
          disapplicare le disposizioni del presente  articolo,  senza
          dover  assolvere  all'onere  di  presentare  l'istanza   di
          interpello di cui al comma 4-bis. 
              4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore   regionale
          dell'Agenzia  delle  entrate,  adottati  a  seguito   delle
          istanze di disapplicazione presentate ai  sensi  del  comma
          4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in  plico
          raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo  fax
          o posta elettronica. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994. 
              10.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 5.Redditi prodotti in  forma  associata  -  1.  I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
              2. Le quote di partecipazione agli utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
              3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
              b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
              c)  le  associazioni   senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
              d)  si  considerano  residenti   le   societa'   e   le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
              4. I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
              a) che i familiari partecipanti  all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
              b) che la dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; 
              c)  che  ciascun  familiare  attesti,   nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  117  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti- 1. La societa'  o  l'ente
          controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra
          i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
          b), fra i quali sussiste il rapporto di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile,
          con  i  requisiti  di   cui   all'articolo   120,   possono
          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di
          gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162,  nel  cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  115  e  116
          del citato testo unico delle imposte sui redditi: 
              "Art. 115. Opzione per  la  trasparenza  fiscale  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. 
              Art. 116. Opzione  per  la  trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria- 1. L'opzione di cui
          all'articolo 115  puo'  essere  esercitata  con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
              2. Si applicano le disposizioni del terzo e del  quarto
          periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo  e
          terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.  Le  plusvalenze
          di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo  89,
          commi 2 e 3, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          nella misura indicata, rispettivamente,  nell'articolo  58,
          comma 2, e nell'articolo 59.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art.  11.  Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto - 1.  Sono  punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non  costituisca  infrazione  piu'  gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
          un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
          alla meta' in caso di presentazione nel termine  di  trenta
          giorni dalla richiesta inviata  dagli  uffici  abilitati  a
          riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione  non
          si applica se i dati mancanti o inesatti vengono  integrati
          o corretti anche a seguito di richiesta. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da lire due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la  sanzione  da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605
          (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al  codice
          fiscale dei contribuenti): 
              "Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe  tributaria  -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle  lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6. 
              A partire dal 1° luglio 1989 le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato  ed  agricoltura  devono  comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti  nelle  domande  di  iscrizione,   variazione   e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
          se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni, variazioni e  cancellazioni  negli  albi  degli
          artigiani  saranno  omesse  dalle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato ed agricoltura che  provvedono  alla
          iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei  registri  delle
          ditte. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di  albi,  registri  ed  elenchi,  che
          verranno indicati con decreto del Ministro per le  finanze,
          devono comunicare alla anagrafe tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni. 
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura,   devono   essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle   iscrizioni,   variazioni   e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare all'anagrafe tributaria  i  dati  e  le  notizie
          riguardanti i contratti di  cui  alla  lettera  g-ter)  del
          primo comma dell'articolo 6. Al fine  dell'emersione  delle
          attivita'   economiche,   con    particolare    riferimento
          all'applicazione dei tributi erariali e locali nel  settore
          immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare  i  dati
          catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane   Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale. 
              Gli ordini professionali e gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi,  di  cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima  i  dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista, entro sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
          stessa. 
              I rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche, che  non  siano  tenuti  a  presentare  la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633  o  dall'art.  36  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  devono   comunicare
          all'anagrafe tributaria, entro  trenta  giorni,  l'avvenuta
          estinzione e  le  avvenute  operazioni  di  trasformazione,
          concentrazione o fusione. 
              Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono
          comunicare annualmente all'anagrafe tributaria  l'ammontare
          dei beni e servizi  acquistati  dal  condominio  e  i  dati
          identificativi dei  relativi  fornitori.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze  sono  stabiliti  il  contenuto,  le
          modalita' e i termini delle comunicazioni. 
              Le comunicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni  stesse  si  riferiscono  e   devono   essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona  che  ne  e'  autorizzata   secondo   l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione  e'  sottoscritta  dalla   persona   preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto  e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni  e  le
          evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di  cui  al  sesto
          comma sono utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e  delle
          risposte in via telematica di cui  all'articolo  32,  primo
          comma,  numero  7),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni.  Le  informazioni
          comunicate sono  altresi'  utilizzabili  per  le  attivita'
          connesse  alla  riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai
          soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
          ed e), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  4
          agosto  2000,  n.  269,  ai  fini  dell'espletamento  degli
          accertamenti finalizzati alla  ricerca  e  all'acquisizione
          della prova  e  delle  fonti  di  prova  nel  corso  di  un
          procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
          e  dell'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo
          371-bis del codice  di  procedura  penale  sia  nelle  fasi
          processuali  successive,  ovvero  degli   accertamenti   di
          carattere patrimoniale  per  le  finalita'  di  prevenzione
          previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge   e   per
          l'applicazione delle misure di prevenzione. 
              Ai  fini  dei   controlli   sulle   dichiarazioni   dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              Le  imprese,  gli  intermediari  e  tutti   gli   altri
          operatori del settore delle assicurazioni che  erogano,  in
          ragione dei contratti di assicurazione di  qualsiasi  ramo,
          somme di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,  anche  in  deroga  a  contrarie   disposizioni
          legislative, l'ammontare delle somme liquidate,  il  codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui  prestazioni  sono  state  valutate   ai   fini   della
          quantificazione  della   somma   liquidata.   La   presente
          disposizione si applica con riferimento alle somme  erogate
          a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai  sensi
          del  presente  comma   sono   utilizzati   prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini
          della quantificazione della somma liquidata. 
              Il  contenuto,  le  modalita'  ed   i   termini   delle
          trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche  del  formato,
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre
          1996, n. 696, detta il "Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione  degli  obblighi  di   certificazione   dei
          corrispettivi"; l'articolo 2 individua  le  operazioni  non
          soggette all'obbligo di certificazione. 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5,  8,  12,
          13 e 17 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
          giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  -  1.
          E' punito con la reclusione da un anno e  sei  mesi  a  sei
          anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o
          sul  valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o   altri
          documenti per operazioni inesistenti, indica in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          passivi fittizi. 
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali fatture o documenti sono  registrati  nelle  scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria. 
              3. (abrogato). 
              Art.  3.  Dichiarazione  fraudolenta   mediante   altri
          artifici- 1. Fuori dei casi previsti  dall'articolo  2,  e'
          punito con la reclusione da un anno e sei mesi a  sei  anni
          chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o  sul
          valore aggiunto, sulla base di una  falsa  rappresentazione
          nelle scritture contabili  obbligatorie  e  avvalendosi  di
          mezzi fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne  l'accertamento,
          indica in una delle dichiarazioni annuali relative a  dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo   od   elementi    passivi    fittizi,    quando,
          congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione, o,  comunque,  e'  superiore  a  euro  un
          milione. 
              Art. 4. Dichiarazione infedele  -  1.  Fuori  dei  casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere  le  imposte
          sui redditi o sul valore  aggiunto,  indica  in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci  per  cento
          dell'ammontare complessivo degli elementi  attivi  indicati
          in dichiarazione, o, comunque,  e'  superiore  a  euro  due
          milioni. 
              Art. 5. Omessa  dichiarazione-  1.  E'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine  di  evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi  obbligato,  una  delle   dichiarazioni   annuali
          relative  a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa   e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          euro trentamila. 
              2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1  non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta  giorni  dalla   scadenza   del   termine   o   non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto." 
              "Art. 8. Emissione di fatture  o  altri  documenti  per
          operazioni inesistenti - 1. E' punito con la reclusione  da
          un anno e  sei  mesi  a  sei  anni  chiunque,  al  fine  di
          consentire a terzi l'evasione delle imposte sui  redditi  o
          sul valore aggiunto, emette  o  rilascia  fatture  o  altri
          documenti per operazioni inesistenti. 
              2.  Ai  fini   dell'applicazione   della   disposizione
          prevista dal comma 1, l'emissione o  il  rilascio  di  piu'
          fatture o documenti per operazioni  inesistenti  nel  corso
          del medesimo periodo di imposta si considera come  un  solo
          reato. 
              3. (abrogato)." 
              "Art. 12. Pene accessorie - 1. La condanna  per  taluno
          dei delitti previsti dal presente decreto importa: 
              a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle  persone
          giuridiche e delle imprese per un periodo non  inferiore  a
          sei mesi e non superiore a tre anni; 
              b)  l'incapacita'  di  contrattare  con   la   pubblica
          amministrazione per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non superiore a tre anni; 
              c) l'interdizione dalle funzioni  di  rappresentanza  e
          assistenza  in  materia  tributaria  per  un  periodo   non
          inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; 
              d) l'interdizione perpetua dall'ufficio  di  componente
          di commissione tributaria; 
              e)   la   pubblicazione   della   sentenza   a    norma
          dell'articolo 36 del codice penale. 
              2. La condanna per taluno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 2, 3  e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un  anno  e
          non  superiore  a  tre  anni,  salvo   che   ricorrano   le
          circostanze previste dagliarticoli 2, comma 3, e  8,  comma
          3. 
              2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a  10
          del   presente   decreto   l'istituto   della   sospensione
          condizionale della pena di cui all'articolo 163 del  codice
          penale non trova applicazione nei  casi  in  cui  ricorrano
          congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)   l'ammontare
          dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
          d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
          tre milioni di euro." 
                
              "Art. 13. Circostanza attenuante. Pagamento del  debito
          tributario - 1. Le pene previste per i delitti  di  cui  al
          presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e  non  si
          applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12  se,
          prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
          primo  grado,  i  debiti  tributari   relativi   ai   fatti
          costitutivi  dei  delitti  medesimi  sono   stati   estinti
          mediante  pagamento,  anche  a   seguito   delle   speciali
          procedure  conciliative  o  di  adesione   all'accertamento
          previste dalle norme tributarie. 
              2. A tale fine, il pagamento deve riguardare  anche  le
          sanzioni amministrative previste per  la  violazione  delle
          norme tributarie, sebbene non  applicabili  all'imputato  a
          norma dell'articolo 19, comma 1. 
              2-bis.  Per  i  delitti  di  cui  al  presente  decreto
          l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle  parti
          solo qualora ricorra la circostanza attenuante  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              3. Della diminuzione di pena prevista dal comma  1  non
          si tiene  conto  ai  fini  della  sostituzione  della  pena
          detentiva  inflitta  con  la  pena   pecuniaria   a   norma
          dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689." 
              "Art. 17. Interruzione della prescrizione - 1. Il corso
          della prescrizione per  i  delitti  previsti  dal  presente
          decreto  e'  interrotto,  oltre  che  dagli  atti  indicati
          nell'articolo  160  del  codice  penale,  dal  verbale   di
          constatazione o dall'atto di  accertamento  delle  relative
          violazioni. 
              1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti
          dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono  elevati
          di un terzo.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 5 e 6 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 1. Violazioni relative alla  dichiarazione  delle
          imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero di arte o professione,  accertato  a  seguito  della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato. 
              2-bis.1. La misura della sanzione minima e  massima  di
          cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 2- bis. 
              2-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente,  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 
              3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate  di
          un terzo con  riferimento  alle  imposte  o  alle  maggiori
          imposte relative a tali redditi. 
              4. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle dichiarazioni,  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   recante
          disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento   delle
          imposte sui redditi." 
              "Art.  5.  Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi- 1. Nel caso
          di  omessa  presentazione   della   dichiarazione   annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore  a
          lire cinquecentomila. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'articolo 49, comma  1,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la   dichiarazione   periodica    o    quella    prescritta
          dall'articolo 50, comma  4,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della   differenza.   Se   la   violazione   riguarda    la
          dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
          comma 3. 
              4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione  non  si  applica  se  la   maggiore   imposta
          accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile,  a
          seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
          non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata. 
              4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 4-bis. 
              5. Chi, in difformita' della dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste nel primo e terzo  comma  dell'articolo
          35 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad  un  quinto  del
          minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione  della
          dichiarazione  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni
          dall'invito dell'ufficio. 
              Art.  6.  Violazione  degli  obblighi   relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore  aggiunto  -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa fra il cento e il duecento per cento  dell'imposta
          relativa all'imponibile  non  correttamente  documentato  o
          registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa  sanzione,
          commisurata all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica,  nella
          documentazione o nei  registri,  una  imposta  inferiore  a
          quella dovuta. 
              2. Chi viola obblighi inerenti  alla  documentazione  e
          alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila  a  lire
          quattro milioni. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante  la  vendita  dei  mezzi  tecnici  di  cui  all'
          articolo 74, primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, con la denominazione e la partita
          IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
          con la sanzione amministrativa pari al  20  per  cento  del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell' articolo 74,  primo  comma,  lettera
          d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni  di  cui  all'  articolo  74,  primo
          comma, lettera d),  terzo  e  quarto  periodo,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972
          siano  non  veritiere,  le  sanzioni  di  cui  ai   periodi
          precedenti del presente comma  sono  aumentate  al  40  per
          cento. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo
          periodo, e 3-bis la sanzione non puo'  essere  inferiore  a
          lire un milione. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa uguale  all'ammontare
          della detrazione compiuta. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
          imposta in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non  provveda  a
          regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni prescritte dall'articolo  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un
          minimo di 258 euro, il cessionario o  il  committente  che,
          nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non  assolve
          l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
          il  meccanismo  dell'inversione  contabile  di   cui   agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni. La medesima sanzione  si  applica
          al cedente o prestatore che  ha  irregolarmente  addebitato
          l'imposta in fattura  omettendone  il  versamento.  Qualora
          l'imposta sia stata assolta, ancorche' irregolarmente,  dal
          cessionario o committente ovvero dal cedente o  prestatore,
          fermo restando il diritto alla detrazione  ai  sensi  dell'
          articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  la
          sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta
          irregolarmente assolta,  con  un  minimo  di  258  euro,  e
          comunque  non  oltre  10.000  euro  per  le   irregolarita'
          commesse  nei  primi  tre  anni   di   applicazione   delle
          disposizioni  del  presente  periodo.  Al  pagamento  delle
          sanzioni previste nel secondo e terzo periodo,  nonche'  al
          pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i
          soggetti   obbligati   all'applicazione   del    meccanismo
          dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui
          al comma 2 il cedente o prestatore che non emette  fattura,
          fermo restando l'obbligo per il cessionario  o  committente
          di  regolarizzare  l'omissione  ai  sensi  del   comma   8,
          applicando,   comunque,   il   meccanismo   dell'inversione
          contabile. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione  amministrativa  pari  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente.". 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   50-bis   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA  -  1.  Sono
          istituiti,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
          speciali  depositi   fiscali,   in   prosieguo   denominati
          "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari che non siano destinati alla vendita  al  minuto
          nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a  gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite  di  autorizzazione   doganale,   quelle   esercenti
          depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.  Sono
          altresi' considerati depositi IVA: 
              a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma  2,
          lettera e), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni  per  i
          prodotti soggetti ad accisa; 
              b) i depositi doganali  di  cui  all'  articolo  525  ,
          secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
          di cui  al  decreto  ministeriale  del  28  novembre  1934,
          relativamente ai beni nazionali o comunitari  che  in  base
          alle  disposizioni  doganali   possono   essere   in   essi
          introdotti. 
              2. Su  autorizzazione  del  direttore  regionale  delle
          entrate ovvero del direttore delle entrate  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta,
          possono essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali  e
          comunitari in regime di deposito  IVA  altri  soggetti  che
          riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
          decreto del Ministro delle finanze , da emanare entro il 1°
          marzo 1997, sono dettati le modalita' e i  termini  per  il
          rilascio  dell'autorizzazione  ai   soggetti   interessati.
          L'autorizzazione  puo'   essere   revocata   dal   medesimo
          direttore regionale  delle  entrate  ovvero  dal  direttore
          delle entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e della Valle  d'Aosta  qualora  siano  riscontrate
          irregolarita' nella gestione del  deposito  e  deve  essere
          revocata  qualora  vengano  meno  le  condizioni   per   il
          rilascio; in tal caso  i  beni  giacenti  nel  deposito  si
          intendono  estratti  agli  effetti  del  comma   6,   salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'  destinato   a   custodire   beni   per   conto   terzi,
          l'autorizzazione puo' essere  rilasciata  esclusivamente  a
          societa'  per  azioni,  in  accomandita   per   azioni,   a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
          i depositi  che  custodiscono  beni,  spediti  da  soggetto
          passivo identificato in altro Stato membro della  Comunita'
          europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in  tal
          caso l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 
              2-bis. I soggetti esercenti  le  attivita'  di  cui  al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci. 
              3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve  essere
          tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la movimentazione dei beni. Il citato registro deve  essere
          conservato ai sensi dell'articolo 39 del  predetto  decreto
          n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
          della medesima disposizione,  un  esemplare  dei  documenti
          presi a base dell'introduzione e dell'estrazione  dei  beni
          dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati  di  cui
          al comma 6, ultimo  periodo,  e  di  quelli  relativi  agli
          scambi eventualmente intervenuti durante  la  giacenza  dei
          beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro  delle
          finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
          predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
          e all'estrazione dei beni dai depositi. 
              4. Sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni: 
              a)  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni   eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA; 
              b) le operazioni di immissione  in  libera  pratica  di
          beni non comunitari destinati ad essere  introdotti  in  un
          deposito  IVA  previa  prestazione   di   idonea   garanzia
          commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia  non
          e'  dovuta  per  i  soggetti  certificati  ai  sensi  dell'
          articolo 14-bis del  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          e per quelli esonerati ai sensi dell' articolo 90 del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43; 
              c) le cessioni  di  beni,  nei  confronti  di  soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; 
              d) le cessioni dei beni elencati  nella  tabella  A-bis
          allegata   al   presente   decreto,    eseguite    mediante
          introduzione in un deposito IVA, effettuate  nei  confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); 
              e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; 
              f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da  un
          deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro  della
          Comunita'  europea,  salvo  che  si  tratti   di   cessioni
          intracomunitarie soggette ad imposta nel  territorio  dello
          Stato; 
              g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA  con
          trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
          europea; 
              h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
          perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a  beni
          custoditi  in  un  deposito  IVA,  anche  se  materialmente
          eseguite non nel deposito stesso, ma nei  locali  limitrofi
          sempreche', in tal caso, le suddette  operazioni  siano  di
          durata non superiore a sessanta giorni; 
              i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 
              5. Il controllo sulla  gestione  dei  depositi  IVA  e'
          demandato all'ufficio doganale  o  all'ufficio  tecnico  di
          finanza  che  gia'  esercita  la  vigilanza   sull'impianto
          ovvero, nei casi di  cui  al  comma  2,  all'ufficio  delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate ed i comandi del Corpo  della  Guardia  di  finanza
          possono, previa intesa  con  i  predetti  uffici,  eseguire
          comunque controlli inerenti al corretto  adempimento  degli
          obblighi  relativi  alle  operazioni   afferenti   i   beni
          depositati. 
              6. L'estrazione dei beni da un  deposito  IVA  ai  fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da  soggetti  passivi  d'imposta  agli   effetti   dell'IVA
          iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva
          operativita' e attestino regolarita'  dei  versamenti  IVA,
          con le modalita' definite con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  e  comporta   il   pagamento
          dell'imposta;  la  base  imponibile   e'   costituita   dal
          corrispettivo  o   valore   relativo   all'operazione   non
          assoggettata  all'imposta  per  effetto   dell'introduzione
          ovvero, qualora  successivamente  i  beni  abbiano  formato
          oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o  valore
          relativo  all'ultima  di  tali  cessioni,  in   ogni   caso
          aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle
          eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni  stessi
          abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento
          dell'estrazione.  L'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che
          procede all'estrazione, a norma dell'articolo  17,  secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia,
          se  i  beni  estratti  sono  stati  oggetto  di  precedente
          acquisto,   anche   intracomunitario,    senza    pagamento
          dell'imposta,   da   parte   del   soggetto   che   procede
          all'estrazione, questi deve  provvedere  alla  integrazione
          della relativa fattura,  con  la  indicazione  dei  servizi
          eventualmente resi  e  dell'imposta,  ed  alla  annotazione
          della  variazione  in   aumento   nel   registro   di   cui
          all'articolo 23 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  633  del   1972   entro   quindici   giorni
          dall'estrazione e con riferimento alla  relativa  data;  la
          variazione deve, altresi', essere annotata nel registro  di
          cui all'articolo 25 del  medesimo  decreto  entro  il  mese
          successivo a quello dell'estrazione. Fino  all'integrazione
          delle pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati
          delle   Agenzie   fiscali,   il   soggetto   che    procede
          all'estrazione comunica, altresi', al gestore del  deposito
          IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta  di  cui
          al presente comma,  anche  ai  fini  dello  svincolo  della
          garanzia di cui al comma 4, lettera  b);  le  modalita'  di
          integrazione telematica sono stabilite  con  determinazione
          del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
          direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3,  secondo
          periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
          rappresentanti  fiscali  ai  fini  dell'adempimento   degli
          obblighi tributari afferenti le  operazioni  concernenti  i
          beni introdotti negli stessi depositi, qualora  i  soggetti
          non residenti, parti di operazioni di cui al comma  4,  non
          abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero  non
          abbiano provveduto ad identificarsi direttamente  ai  sensi
          dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle
          operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
          possono richiedere l'attribuzione di un numero  di  partita
          I.V.A. unico per tutti i  soggetti  passivi  d'imposta  non
          residenti da essi rappresentati. 
              8. Il gestore del deposito  IVA  risponde  solidalmente
          con  il  soggetto  passivo  della  mancata   o   irregolare
          applicazione dell'imposta relativa all'estrazione,  qualora
          non risultino osservate le prescrizioni  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3.".