art. 45 note (parte 1)

           	
				
 
          Note all'art. 45: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2003,  n.  193
          (Sistema dei parametri stipendiali  per  il  personale  non
          dirigente delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          173 del 28 luglio 2003, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 972,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2016): 
              "972. Nelle more  dell'attuazione  della  delega  sulla
          revisione dei ruoli  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate  e  per
          il  riconoscimento  dell'impegno   profuso   al   fine   di
          fronteggiare   le   eccezionali   esigenze   di   sicurezza
          nazionale, per l'anno 2016  al  personale  appartenente  ai
          corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
          alle  Forze  armate  non  destinatario  di  un  trattamento
          retributivo  dirigenziale  e'  riconosciuto  un  contributo
          straordinario  pari  a  960  euro   su   base   annua,   da
          corrispondere in quote di  pari  importo  a  partire  dalla
          prima retribuzione utile  e  in  relazione  al  periodo  di
          servizio prestato nel corso dell'anno 2016.  Il  contributo
          non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
          reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  e   non   e'   assoggettato   a   contribuzione
          previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari  del
          contributo    straordinario    si    applicano    altresi',
          ricorrendone  le  condizioni,  le  disposizioni   contenute
          nell'articolo  13,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di 510,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. Al fine di  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi
          programmatici   di   finanza   pubblica,    il    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          effettua  il  monitoraggio  mensile  dei   maggiori   oneri
          derivanti dal presente comma. Nelle more del  monitoraggio,
          e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
          di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma  63  del
          presente   articolo.   In   relazione   agli   esiti    del
          monitoraggio, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero  alla
          riduzione  delle  risorse  necessarie  per  assicurare   la
          copertura degli  eventuali  maggiori  oneri  accertati.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni
          compensative tra gli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai
          sensi del presente comma  anche  tra  stati  di  previsione
          diversi. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  2,
          comma 3,  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti,  e'  ridotta  di
          5,5 milioni di euro per l'anno 2016.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 365,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2017-2019): 
              "365.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  12,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2015): 
              "12. Il comma 1-bis dell'articolo 13  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
              1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
          a 24.000 euro; 
              2) 960 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro.". 
              - Si riportano gli articoli 1810-bis e 1811 del  citato
          decreto  legislativo  15   marzo   2010,   n.   66,   come,
          rispettivamente,  introdotto  e  sostituito,  dal   decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in  materia
          di riordino dei ruoli e delle carriere del personale  delle
          Forze armate, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  secondo
          periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244),  pubblicato
          nel S.O. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale
          n. 143 del 22 giugno 2017: 
              "Art. 1810-bis (Stipendio). - 1. Gli stipendi  iniziali
          degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo
          l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle
          altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per il
          personale militare, sono determinati nei  seguenti  importi
          annui lordi: 
              a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; 
              b) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,
          euro 48.381,53; 
              c) generale di divisione e gradi  corrispondenti,  euro
          39.587,41; 
              d) generale di brigata  e  gradi  corrispondenti,  euro
          33.837,38; 
              e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
          di servizio dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o
          della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 
              f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; 
              g)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
          ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 
              h)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          diciotto anni di servizio al conseguimento della  nomina  a
          ufficiale o della qualifica di aspirante euro 26.100,00; 
              i)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          tredici anni di servizio al conseguimento  della  nomina  a
          ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; 
              l) tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  euro
          19.040,00; 
              m) maggiore e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni
          di servizio dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o
          della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; 
              n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni  di
          servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
          qualifica di aspirante, euro 23.290,00; 
              o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. 
              2. Al maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  meno  di
          tredici anni di servizio dal conseguimento della  nomina  a
          ufficiale o della qualifica di  aspirante,  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  1811-bis,  comma   1,   e'
          attribuito un incremento dell'importo stipendiale di cui al
          comma 1 del 3 per cento dopo tre  anni  di  permanenza  nel
          grado. Tale incremento e' attribuito fino al raggiungimento
          del livello stipendiale successivo. 
              3. Le misure degli importi stipendiali di cui al  comma
          1, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1811-bis,
          comma 1, hanno  effetto  sui  relativi  aumenti  periodici,
          sulla   tredicesima   mensilita',   sulla   indennita'   di
          buonuscita, sulla  determinazione  dell'equo  indennizzo  e
          sull'assegno alimentare e negli altri casi  previsti  dalla
          normativa vigente.". 
              "Art.  1811  (Attribuzione  stipendiale).  -  1.   Agli
          ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso  di
          promozione o maturazione dell'anzianita'  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  lo   stipendio   nella   nuova   posizione   e'
          determinato considerando la  differenza  tra  gli  anni  di
          servizio computabili e il  numero  degli  anni  di  seguito
          indicati per ciascun grado: 
              a) Esercito italiano e Marina militare: 
              1) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,
          anni ventotto; 
              2) generale di divisione e gradi  corrispondenti,  anni
          ventisei; 
              3) generale di brigata  e  gradi  corrispondenti,  anni
          ventiquattro; 
              4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
          di servizio dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o
          della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
              5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 
              6)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
          ufficiale   o   della   qualifica   di   aspirante,    anni
          ventiquattro; 
              7) tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  anni
          diciannove; 
              8) maggiore e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni
          di servizio dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o
          della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
              9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni  di
          servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
          qualifica di aspirante, anni quindici; 
              b) Aeronautica militare: 
              1) generale di squadra aerea  e  gradi  corrispondenti,
          anni ventisei; 
              2) generale di divisione aerea e gradi  corrispondenti,
          anni venticinque; 
              3) generale di brigata aerea  e  gradi  corrispondenti,
          anni ventiquattro; 
              4)  colonnello  con  ventitre'  anni  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante, anni ventiquattro; 
              5) colonnello, anni diciannove; 
              6) tenente colonnello, con ventitre' anni  di  servizio
          dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale   o   della
          qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 
              7) tenente colonnello, anni diciannove; 
              8)  maggiore  con  ventitre'  anni  di   servizio   dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante, anni ventiquattro; 
              9)  maggiore  con  tredici   anni   di   servizio   dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante, anni quindici; 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo  628,
          comma 1, lettera l), per il quale continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'art.  4,  comma  1  del  decreto
          legge  27  settembre   1982,   n.   681,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. 
              3. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre'  anni
          di servizio dal conseguimento della nomina  a  ufficiale  o
          della qualifica di aspirante,  la  suddetta  determinazione
          dello  stipendio  e'  effettuata   alla   maturazione   del
          venticinquesimo anno di servizio  dal  conseguimento  della
          nomina a ufficiale o aspirante.". 
              - Si riporta l'articolo 33, comma  2,  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato.   Legge
          finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo della contrattazione integrativa). - (Omissis) 
              2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto pubblico sono incrementate, a  decorrere  dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare  ai  trattamenti  economici,  finalizzati   anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze armate e dei Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni,  mediante   l'attivazione   delle   apposite
          procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.  195
          del 1995. A  decorrere  dall'anno  2003  e'  stanziata  una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate  e  delle
          Forze  di  polizia,   osservate   le   procedure   di   cui
          all'articolo 19, comma 4, della legge 28  luglio  1999,  n.
          266, 5 milioni di euro da  destinare  ai  funzionari  della
          carriera prefettizia e 2 milioni di euro  da  destinare  al
          personale della carriera diplomatica. In aggiunta a  quanto
          previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di
          cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n.  86,  sono
          stanziate le ulteriori somme di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.". 
              - Si riporta l'articolo  1810-ter  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  introdotto  dal  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art. 1810-ter (Indennita' integrativa speciale). -  1.
          L'indennita'  integrativa   speciale   e'   attribuita   al
          personale militare  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi
          di seguito indicati: 
              a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; 
              b) generale di corpo d'armata e  gradi  corrispondenti,
          euro 12.022,44; 
              c) generale di divisione e gradi  corrispondenti,  euro
          11.402,88; 
              d) generale di brigata  e  gradi  corrispondenti,  euro
          10.997,76; 
              e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni
          di servizio dal conseguimento della nomina ad  ufficiale  o
          qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
              f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; 
              g)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          ventitre' anni di servizio dal conseguimento  della  nomina
          ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
              h)  tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti   con
          tredici anni di servizio dal conseguimento della  nomina  a
          ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; 
              i) tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  euro
          9.145,00; 
              l) maggiore e gradi corrispondenti con  ventitre'  anni
          di servizio dal conseguimento della nomina ad  ufficiale  o
          qualifica di aspirante, euro 10.997,76; 
              m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni  di
          servizio dal conseguimento  della  nomina  ad  ufficiale  o
          qualifica di aspirante, euro 10.439,64; 
              n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 
              2. Le misure di indennita' integrativa speciale di  cui
          al  comma  1  hanno  effetto   sui   relativi   adeguamenti
          periodici, sulla tredicesima mensilita',  sulla  indennita'
          di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri  casi
          previsti dalla normativa vigente."; 
              - Si riporta l'articolo  1811-bis  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  introdotto  dal  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art.  1811-bis  (Progressione  economica).  -  1.  Gli
          importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello
          di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del  livello  di
          maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di
          servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della
          qualifica  di  aspirante,  progrediscono  in  otto   classi
          biennali del 6 per cento  computate  sul  valore  tabellare
          iniziale e in successivi  aumenti  biennali  del  2,50  per
          cento computati sul valore della ottava classe. 
              2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di  maggiore  e
          gradi  corrispondenti,  di  tenente  colonnello   e   gradi
          corrispondenti, di colonnello e  gradi  corrispondenti,  al
          compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento
          della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e'
          attribuito  lo  stipendio  indicato  all'articolo  1810-bis
          senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli  anni
          di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale  e  la
          relativa  progressione  economica   sono   determinate   al
          compimento  del  venticinquesimo  anno  di   servizio   dal
          conseguimento della  nomina  a  ufficiale  o  qualifica  di
          aspirante. 
              3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al  grado
          superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno  di
          sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione  della
          qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli
          altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito,
          mantengono il trattamento stipendiale  in  godimento  e  le
          classi   maturate   antecedentemente    alla    promozione,
          continuando  la  progressione  economica   del   grado   di
          provenienza fino all'inquadramento  nel  grado  di  tenente
          colonnello con piu'  di  diciotto  anni  dal  conseguimento
          della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.". 
              - Si riportano gli articoli  1813,  1814,  1815,  1816,
          1819, 1820,  1822,  1824,  1826,  e  2262-bis,  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificati
          dal citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art. 1813 (Scatti per  invalidita'  di  servizio  agli
          ufficiali generali e agli ufficiali superiori). -  1.  Agli
          ufficiali generali e agli ufficiali superiori si  applicano
          le  norme  previste  per  il  personale  militare  di   cui
          all'articolo 1801.". 
              "Art. 1814 (Scatti demografici). -  1.  Agli  ufficiali
          generali  e  agli  ufficiali  superiori  si  applicano   le
          disposizioni in  materia  di  scatti  demografici  previste
          dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n.
          1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.". 
              "Art. 1815 (Incentivi agli ufficiali  generali  e  agli
          ufficiali   superiori   piloti   in   servizio   permanente
          effettivo). - 1. Agli ufficiali generali e  agli  ufficiali
          superiori  piloti  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente
          effettivo si  applicano  le  norme  previste  dall'articolo
          1803.". 
              "Art. 1816 (Incentivi agli ufficiali  generali  e  agli
          ufficiali  superiori  addetti  al  controllo  del  traffico
          aereo). - 1.  Agli  ufficiali  generali  e  agli  ufficiali
          superiori dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico
          aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.". 
              "Art. 1819 (Indennita' di posizione). - 1. In  aggiunta
          al  trattamento  economico  in  godimento,  fondamentale  e
          accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai
          generali  di   divisione   e   gradi   corrispondenti,   e'
          corrisposta  un'indennita'  di  posizione   in   attuazione
          dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 
              1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui  al  comma  1
          sono aggiornati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1-ter. Le modalita'  e  i  criteri  per  l'attribuzione
          della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto
          del Ministro della difesa. 
              1-quater.   Fino   all'emanazione   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis
          e  del  decreto  ministeriale  di  cui   al   comma   1-ter
          l'indennita'  e'  attribuita  nella  misura  e  secondo   i
          principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997
          n. 334.". 
              "Art. 1820 (Indennita' dirigenziale). - 1. Ai  generali
          di brigata, ai colonnelli,  ai  tenenti  colonnelli,  e  ai
          maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento
          economico  in  godimento,  fondamentale  e  accessorio,  e'
          corrisposta,  in  relazione   al   grado   rivestito,   una
          indennita' dirigenziale nelle seguenti misure  annue  lorde
          per tredici mensilita': 
              a) generale di brigata  e  gradi  corrispondenti,  euro
          21.658,21; 
              b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; 
              c) tenente  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  euro
          3.004,84; 
              d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 
              2. Le misure indicate al comma 1 sono  pensionabili  ed
          hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.". 
              "Art. 1822 (Indennita' operative). - 1. L'indennita' di
          impiego operativo di base di cui alla  tabella  I  allegata
          alla  legge  23   marzo   1983,   n.   78,   e   successive
          modificazioni, e' corrisposta nella  misura  mensile  lorda
          di: 
              a)  euro  685,65  per  generale,  generale   di   corpo
          d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; 
              b)  euro  640,44  per  generale  di  brigata  e   gradi
          corrispondenti; 
              c) euro 640,44 per  colonnello,  tenente  colonnello  e
          maggiore e  gradi  corrispondenti  con  ventitre'  anni  di
          servizio dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o
          qualifica di aspirante; 
              d) euro 595,23 per  colonnello,  tenente  colonnello  e
          maggiore e gradi corrispondenti  con  piu'  di  venticinque
          anni di servizio complessivamente prestato; 
              e) euro 550,02 per  colonnello,  tenente  colonnello  e
          maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di
          servizio dal  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  o
          qualifica di aspirante; 
              f)  euro  371,85  per  tenente   colonnello   e   gradi
          corrispondenti; 
              g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. 
              2.  Agli  importi  di  cui  al  comma  1   si   applica
          l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e  2,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
              3.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  competono  le
          indennita' fondamentali  e  supplementari  calcolate  sulle
          misure di cui al medesimo comma nei termini indicati  dalla
          legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. 
              4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5,  6
          e 7 della stessa legge n. 78  del  1983,  sono  interamente
          computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure
          stabilite dalle vigenti disposizioni. 
              5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma
          2-bis,  del  decreto-legge  16  settembre  1987,  n.   379,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  novembre
          1987, n. 468. 
              6.  Ai  generali  di  corpo  d'armata  e  di  divisione
          dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della  Marina
          militare,  in  possesso  di  brevetto  militare  di  pilota
          l'indennita' di  aeronavigazione  e'  corrisposta  soltanto
          quando sono  direttamente  preposti  a  comandi  di  unita'
          aeree.". 
              "Art.  1824  (Assegni  per  il  nucleo  familiare  agli
          ufficiali generali e agli ufficiali superiori). -  1.  Agli
          ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli
          assegni per  il  nucleo  familiare  secondo  la  disciplina
          vigente.". 
              "Art.  1826  (Ulteriori  istituti  economici  per   gli
          ufficiali  generali  e  ufficiali  superiori).  -  1.   Ove
          previsto  da  specifiche  disposizioni   di   legge,   agli
          ufficiali  generali  e  agli   ufficiali   superiori   sono
          attribuiti i seguenti emolumenti: 
              a) indennita' di presenza festiva; 
              b) indennita' di presenza per particolari festivita'; 
              c) indennita' di seconda lingua (tedesco); 
              d) indennita' di seconda lingua (francese); 
              e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua; 
              f) indennita' premio di disattivazione. 
              1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i
          compensi di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487.". 
              "Art.   2262-bis   (Disposizioni   transitorie   e   di
          coordinamento in tema  di  riordino).  -  1.  Al  personale
          militare  che  a  seguito   dell'emanazione   del   decreto
          legislativo in attuazione della delega di cui  all'articolo
          1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre  2012,
          n. 244, percepisce  un  trattamento  fisso  e  continuativo
          inferiore  a  quello  precedentemente  in   godimento,   e'
          attribuito un  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i
          successivi  incrementi  della  componente  di  retribuzione
          fissa  e  continuativa,  non   cumulabile   con   l'assegno
          funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per  gli
          ufficiali, l'assegno ad personam di cui al  presente  comma
          non  e'  cumulabile  con  l'assegno   funzionale   di   cui
          all'articolo 8, comma 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 16 aprile 2009, n.  52,  ma  e'  cumulabile  con
          l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma  11  del
          decreto legislativo di cui al primo periodo. 
              2. Ai fini del comma  1  si  intende  per  "trattamento
          fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei  ruoli
          di  appartenenza,  da:  stipendio,  indennita'  integrativa
          speciale,  assegno  pensionabile,  indennita'  di   impiego
          operativo  di  base,   indennita'   dirigenziale,   importo
          aggiuntivo pensionabile,  assegno  funzionale,  assegno  di
          valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa. 
              3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1°  gennaio
          2018 e che non abbiano maturato a tale  data  un'anzianita'
          pari a tredici anni di  servizio  dal  conseguimento  della
          nomina ad ufficiale o  dalla  qualifica  di  aspirante,  e'
          corrisposto un assegno personale di  riordino,  di  importo
          lordo mensile pari a euro 650,00,  per  tredici  mensilita'
          dal compimento  del  tredicesimo  anno  di  servizio  dalla
          nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino  al
          conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti.
          Il  predetto  assegno  non  e'  cumulabile  con   l'assegno
          funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica.  n.  52  del  2009,  ma   e'
          cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10,
          comma 11 del decreto legislativo di cui al comma  1,  primo
          periodo. 
              4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1°  gennaio
          2018 che non abbiano maturato  a  tale  data  un'anzianita'
          pari a quindici anni di servizio  dal  conseguimento  della
          nomina ad ufficiale o  dalla  qualifica  di  aspirante,  e'
          corrisposto un assegno personale di riordino  pari  a  euro
          180,00 mensili lordi dal compimento del  quindicesimo  anno
          di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica  di
          aspirante fino al raggiungimento del grado  di  maggiore  e
          gradi corrispondenti. 
              5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4  hanno  effetto
          sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario  di
          quiescenza, normale e  privilegiato,  sulla  indennita'  di
          buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,
          sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i  relativi
          contributi e i contributi di riscatto. 
              6. Per il personale di cui  al  comma  4  del  presente
          articolo  le  maggiorazioni  dell'indennita'   di   impiego
          operativo  fondamentali  e  supplementari  sono   calcolate
          sull'indennita' di impiego operativo di base in  godimento,
          maggiorata dell'importo di cui al medesimo comma. 
              7. Per il personale ufficiale fino al grado di capitano
          che  alla  data  del  31  dicembre  2017   abbia   maturato
          un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale  con
          attribuzione  del  relativo   trattamento   economico,   le
          indennita'  operative  fondamentali  e  supplementari  sono
          calcolate sull'indennita' operativa di base in godimento  a
          tale data e fino al raggiungimento del grado di maggiore. 
              8. Agli ufficiali appartenenti ai  ruoli  del  servizio
          permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento
          del grado di tenente o corrispondente che alla data del  1°
          gennaio  2018  rivestono  il  grado  di  maggiore  e  gradi
          corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione  dello
          stipendio, in deroga al  comma  3  dell'articolo  1811,  e'
          effettuata alla  maturazione  del  ventitreesimo  anno  dal
          conseguimento della nomina diretta a tenente.". 
              - Si riportano gli articoli 8  e  31  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile   2009,   n.   51
          (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per  le  Forze  di   polizia   ad   ordinamento   militare,
          integrativo del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 170, relativo al  quadriennio  normativo
          2006-2009 e al biennio economico 2006-2007): 
              "Art. 8 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere  dal  1°
          dicembre  2008,  fermi  restando   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 5, comma 3, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 16 marzo 1999, n.  254,  all'assegno  funzionale
          pensionabile di cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,  n.
          220, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) la misura prevista  al  compimento  di  29  anni  di
          servizio  per  le  qualifiche  di  Agente,  Agente  scelto,
          Assistente e Assistente Capo, viene  incrementata  di  euro
          781,00 annui lordi; 
              b) le misure previste al compimento  di  29  anni,  ivi
          compresa  quella  di  cui  al  punto  precedente,   vengono
          attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 
              c) al compimento di 32  anni  di  servizio,  le  misure
          attribuite a 27  anni  di  servizio  vengono  rideterminate
          negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
          al successivo comma 2 e nella colonna 4  della  tabella  di
          cui al successivo comma 3. 
              2. Per effetto di quanto previsto al  precedente  comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
    

          -------------------------+-----------+----------+----------
          Misure annue dell'assegno!           !          !
          funzionale a decorrere   !17 anni di !27 anni di!32 anni di
          dal 1° dicembre 2008     ! servizio  ! servizio ! servizio
          -------------------------+-----------+----------+----------
           Qualifiche              !   euro    !   euro   !   euro
          -------------------------+-----------+----------+----------
           Agente                  ! 1.448,40  ! 2.949,83 !  3.392,30
           Agente scelto           ! 1.448,40  ! 2.949,83 !  3.392,30
           Assistente              ! 1.448,40  ! 2.949,83 !  3.392,30
           Assistente Capo         ! 1.448,40  ! 2.949,83 !  3.392,30
           Vice Sovrintendente     ! 1.800,20  ! 3.018,20 !  3.470,98
           Sovrintendente          ! 1.800,20  ! 3.018,20 !  3.470,98
           Sovrintendente Capo     ! 1.800,20  ! 3.018,20 !  3.470,98
           Vice Ispettore          ! 1.829,40  ! 3.070,50 !  3.531,03
          Ispettore                ! 1.829,40  ! 3.070,50 !  3.531,03
          Ispettore Capo           ! 1.829,40  ! 3.070,50 !  3.531,03
          Ispettore superiore s.UPS! 1.829,40  ! 3.070,50 !  3.531,03

    
              3.Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  o
          qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli  dei
          commissari del Corpo di  polizia  penitenziaria,  al  ruolo
          direttivo dei funzionari del Corpo forestale  dello  Stato,
          per gli ufficiali  del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
          custodia, provenienti da ruoli inferiori,  per  effetto  di
          quanto previsto al precedente  comma  1,  a  decorrere  dal
          1°dicembre 2008, le  misure  dell'assegno  funzionale  sono
          fissate negli importi  annui  lordi  di  cui  alla  tabella
          seguente: 
    

          -------------------------+-----------+----------+----------
          Misure annue dell'assegno!           !          !
          funzionale a decorrere   !17 anni di !27 anni di!32 anni di
          dal 1° dicembre 2008     ! servizio  ! servizio ! servizio
          -------------------------+-----------+----------+----------
           Qualifiche              !   euro    !   euro   !   euro
          -------------------------+-----------+----------+----------
          Vice Commissario           2.153,50    3.231,70   3.716,51
          Commissario                2.153,50    3.231,70   3.716,51
          Commissario Capo           2.770,90    5.144,10   5.915,67
          Vice Questore aggiunto     3.122,70    5.144,10   5.915,67

    
              4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti  nei
          commi  precedenti,  per  il  compimento  delle   prescritte
          anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato  senza
          demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. 
              5.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2008  e  a  valere
          dall'anno 2009,  ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici
          previsti dal presente articolo,  per  il  compimento  delle
          prescritte anzianita'  e'  valutato  il  servizio  comunque
          prestato  senza  demerito   nel   soppresso   ruolo   delle
          vigilatrici penitenziarie. 
              6.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2008  e  a  valere
          dall'anno 2009,  ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici
          previsti dal presente articolo,  per  il  compimento  delle
          prescritte anzianita'  e'  valutato  il  servizio  di  leva
          prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". 
              "Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. A decorrere dal  1°
          dicembre  2008,  fermi  restando   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 16 marzo 1999, n.  254,  all'assegno  funzionale
          pensionabile di cui  all'articolo  7,  commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,  n.
          220, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) la misura prevista  al  compimento  di  29  anni  di
          servizio  per   i   gradi   di   Carabiniere,   Finanziere,
          Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato
          scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 
              2) le misure previste al compimento  di  29  anni,  ivi
          compresa  quella  di  cui  al  punto  precedente,   vengono
          attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 
              3) al compimento di 32  anni  di  servizio,  le  misure
          attribuite a 27  anni  di  servizio  vengono  rideterminate
          negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
          al successivo comma 2 e nella colonna 4  della  tabella  di
          cui al successivo comma 3. 
              2. Per effetto di quanto previsto al  precedente  comma
          1, a decorrere dal 1°dicembre 2008, le misure  dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
    

          -------------------------+-----------+----------+----------
          Misure annue dell'assegno!           !          !
          funzionale a decorrere   !17 anni di !27 anni di!32 anni di
          dal 1° dicembre 2008     ! servizio  ! servizio ! servizio
          -------------------------+-----------+----------+----------
           Qualifiche              !   euro    !   euro   !   euro
          -------------------------+-----------+----------+----------
          Carabiniere/Finanziere      1.448,40   2.949,83   3.392,30
          Carabiniere
          scelto/Finanziere scelto    1.448,40   2.949,83   3.392,30
          Appuntato                   1.448,40   2.949,83   3.392,30
          Appuntato scelto            1.448,40   2.949,83   3.392,30
          Vice Brigadiere             1.800,20   3.018,20   3.470,98
          Brigadiere                  1.800,20   3.018,20   3.470,98
          Brigadiere Capo             1.800,20   3.018,20   3.470,98
          Maresciallo                 1.829,40   3.070,50   3.531,03
          Maresciallo Ordinario       1.829,40   3.070,50   3.531,03
          Maresciallo Capo            1.829,40   3.070,50   3.531,03
          Maresciallo Aiutante s.UPS
          e Maresciallo Aiutante      1.829,40   3.070,50   3.531,03

    
              3. Per gli ufficiali provenienti dai  ruoli  inferiori,
          per effetto di quanto previsto al  precedente  comma  1,  a
          decorrere dal 1°  dicembre  2008,  le  misure  dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
    

          -------------------------+-----------+----------+----------
          Misure annue dell'assegno!           !          !
          funzionale a decorrere   !17 anni di !27 anni di!32 anni di
          dal 1° dicembre 2008     ! servizio  ! servizio ! servizio
          -------------------------+-----------+----------+----------
           Qualifiche              !   euro    !   euro   !   euro
          -------------------------+-----------+----------+----------

          Sottotenente               2.153,50    3.231,70   3.716,51
          Tenente                    2.153,50    3.231,70   3.716,51
           Capitano                  2.770,90    5.144,10   5.915,67
          Maggiore                   3.122,70    5.144,10   5.915,67
          Tenente Colonello          3.122,70    5.144,10   5.915,67

    
              4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti  nei
          commi  precedenti,  per  il  compimento  delle   prescritte
          anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato  senza
          demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate. 
              5.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2008  e  a  valere
          dall'anno 2009,  ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici
          previsti dal presente articolo,  per  il  compimento  delle
          prescritte anzianita'  e'  valutato  il  servizio  di  leva
          prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.". 
              - Si riporta l'articolo  1826-bis  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  introdotto  dal
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art. 1826-bis (Fondo). - 1. Al  fine  di  fronteggiare
          specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  ovvero   di
          valorizzare   l'attuazione   di   specifici   programmi   o
          raggiungimento di qualificati obiettivi per  gli  ufficiali
          superiori e gli ufficiali generali  e'  istituito  apposito
          fondo per attribuire misure  alternative  al  compenso  per
          lavoro  straordinario  nonche'  per  riconoscere,  solo   a
          maggiori  e  tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti,
          specifici compensi. 
              2. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri  per  l'attribuzione,   le   modalita'
          applicative e le misure dei compensi  introdotti  ai  sensi
          del comma 1. 
              3. In fase di prima applicazione il  fondo  di  cui  al
          comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da: 
              a) riduzione del fondo  di  cui  all'articolo  3  della
          legge 29 marzo  2001  n.  86,  pari  a  euro  7  milioni  a
          decorrere dall'anno 2018; 
              b) quota parte dei risparmi derivanti dalle  misure  di
          cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge
          31 dicembre 2012, n. 244, pari  a:  euro  8,6  milioni  per
          l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno  2019,  euro  9,5
          milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno  2021,
          euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro  10,2  milioni  per
          l'anno 2023, euro 9,6 milioni per  l'anno  2024,  euro  9,5
          milioni per l'anno  2025,  euro  9,5  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2026. 
              4. Le disponibilita' del fondo possono essere  altresi'
          integrate con eventuali risorse  aggiuntive  derivanti  dai
          provvedimenti  annuali  di  adeguamento  economico  per  il
          personale non contrattualizzato nonche'  dai  provvedimenti
          che prevedono la destinazione in favore  del  personale  di
          quote di risparmio o economie di gestione.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  858  del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art. 858 (Detrazioni di anzianita'). - 1. Il  militare
          in  servizio   permanente   subisce   una   detrazione   di
          anzianita', in base alle seguenti cause: 
              a) detenzione per condanna  a  pena  restrittiva  della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              b) detenzione in stato di custodia cautelare per  reato
          che  ha  comportato  condanna  a  pena  restrittiva   della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              c) sospensione disciplinare dall'impiego; 
              d) aspettativa per motivi privati. 
              2. Il militare delle categorie in congedo  subisce  una
          detrazione di anzianita', in base alle seguenti cause: 
              a) detenzione per condanna  a  pena  restrittiva  della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              b) detenzione in stato di custodia cautelare per  reato
          che  ha  comportato  condanna  a  pena  restrittiva   della
          liberta' personale di durata non inferiore a un mese; 
              c) sospensione disciplinare dalle funzioni del grado. 
              3.  La  detrazione  d'anzianita'  e'  pari   al   tempo
          trascorso in una delle anzidette situazioni,  salvo  quanto
          disposto dall'articolo 859. 
              3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi
          titolo sul grado, ha effetto anche sulla de-correnza  della
          qualifica posseduta. 
              3-ter.  I  periodi  di  congedo  straordinario  di  cui
          all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26  marzo
          2001, n. 151, sono computati nell'anzianita'  richiesta  ai
          fini della progressione di carriera.". 
              - Si riporta l'articolo 43, terzo comma,  della  citata
          legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              "Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis) 
              Il trattamento  economico  del  personale  che  espleta
          funzioni di  polizia  e'  costituito  dallo  stipendio  del
          livello  retributivo  e  da  una  indennita'  pensionabile,
          determinata in base alle funzioni attribuite, ai  contenuti
          di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
          e al rischio connessi al servizio.". 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  30  maggio
          2003, n. 193, si vedano le note all'art. 45. 
              - Per i riferimenti della legge 1° aprile 1981, n. 121,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  l'articolo  42,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
              "Art. 42 (Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma  4-bis,
          e 20). - (Omissis) 
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  1084  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94: 
              "Art. 1084 (Personale militare che cessa  dal  servizio
          per infermita'). -  1.  Ai  militari  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni  o
          malattie riportate in servizio  e  per  causa  di  servizio
          durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
          attribuita la  promozione  al  grado  superiore  il  giorno
          precedente  la  cessazione  dal  servizio,  previo   parere
          favorevole della competente commissione d'avanzamento,  che
          tiene conto delle circostanze nelle quali si e'  verificato
          l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il  grado
          massimo previsto per il ruolo.  Ai  luogotenenti,  e  gradi
          corrispondenti, puo' essere  attribuita  la  promozione  al
          grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli  speciali
          degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle
          Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma
          dei   carabinieri.   Se   la   promozione    comporta    la
          corresponsione di  un  trattamento  economico  inferiore  a
          quello  in  godimento,  all'interessato  e'  attribuito  un
          assegno personale pensionabile pari alla differenza tra  il
          trattamento economico in godimento e quello  spettante  nel
          nuovo grado.". 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 1  e  l'articolo  23,
          comma 6, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334: 
              "Art. 21  (Conferimento  di  promozioni  connesse  alla
          cessazione dal servizio). - 1. Gli  ispettori  superiori  -
          sostituti ufficiali di  pubblica  sicurezza  conseguono  la
          nomina alla qualifica di commissario  del  ruolo  direttivo
          speciale il giorno successivo alla cessazione dal  servizio
          per anzianita', per limiti di eta', infermita'  o  decesso,
          se nel quinquennio  precedente  abbiano  prestato  servizio
          senza demerito.". 
              "Art.  23  (Disposizioni  transitorie  in  materia   di
          progressione in  carriera  del  personale  appartenente  al
          ruolo dei commissari e dei dirigenti). - (Omissis) 
              6.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari,   in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, conseguono  la  nomina  alla  qualifica  di  primo
          dirigente dei ruoli del personale che espleta  funzioni  di
          polizia il giorno successivo alla cessazione  dal  servizio
          per limiti di eta', infermita' o decesso, se  rivestono  la
          qualifica di  vice  questore  aggiunto  e  nel  quinquennio
          precedente abbiano prestato servizio senza demerito.". 
              - Si riporta l'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
          (Regolamento   in   materia   di   parametri   fisici   per
          l'ammissione ai concorsi per il  reclutamento  nelle  Forze
          armate, nelle Forze di polizia  a  ordinamento  militare  e
          civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma
          della legge 12 gennaio 2015,  n.  2)  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Il
          presente regolamento individua i parametri fisici  unici  e
          omogenei - differenziati in relazione al sesso  maschile  o
          femminile  del  candidato  -  che  sono   applicati   quali
          requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di
          altezza, a tutte le procedure per  il  reclutamento  e  per
          l'accesso ai  ruoli  del  personale  militare  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia  a  ordinamento  militare  e
          civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Le disposizioni recate dal presente regolamento  non
          trovano applicazione alle procedure di reclutamento  e  per
          l'accesso ai  ruoli  del  personale  militare  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia  a  ordinamento  militare  e
          civile e del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
          destinare ai gruppi sportivi in qualita'  di  atleti  o  di
          istruttori, nonche' alle bande musicali.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  881  del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              "Art.  881  (Disposizioni  per  il  personale  militare
          deceduto  o  che  ha  contratto  infermita'  nel  corso  di
          missioni internazionali). - 1.  Il  personale  militare  in
          ferma volontaria  che  ha  prestato  servizio  in  missioni
          internazionali e  contrae  infermita'  idonee  a  divenire,
          anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
          domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
          annuali,   da   trascorrere    interamente    in    licenza
          straordinaria di convalescenza o in ricovero  in  luogo  di
          cura,  anche  per  periodi  superiori  a   quelli   massimi
          previsti,  fino  alla  definizione  ,   con   provvedimenti
          definitivi, sia della posizione  medico-legale  riguardante
          l'idoneita'  al  servizio  sia  del  riconoscimento   della
          dipendenza   da   causa   di   servizio.   Ai   fini    del
          proscioglimento  dalla  ferma  o  rafferma  contratta,   al
          predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento  della
          causa di servizio non sono computati, a domanda, i  periodi
          trascorsi in licenza straordinaria di  convalescenza  o  in
          ricovero  in  luogo  di  cura  connessi  con  il   recupero
          dell'idoneita'  al  servizio  militare  a   seguito   della
          infermita' contratta. 
              2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle  armi
          e'  computato  nelle  consistenze  annuali  previste  dagli
          articoli 803 e 2207. 
              3. Al personale militare in  servizio  permanente,  che
          presta o ha prestato servizio in missioni internazionali  e
          che ha contratto le infermita' nei termini e  nei  modi  di
          cui al comma 1, non e' computato  nel  periodo  massimo  di
          aspettativa il periodo di ricovero in luogo di  cura  o  di
          assenza dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle
          stesse infermita', che non  devono  comportare  inidoneita'
          permanente al servizio. 
              4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
          riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa  di
          servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
          il trattamento economico continuativo nella misura intera. 
              5. In relazione al personale di cui ai  commi  1  e  3,
          deceduto o divenuto  permanentemente  inabile  al  servizio
          militare  incondizionato  ovvero  giudicato   assolutamente
          inidoneo ai servizi di istituto per lesioni  traumatiche  o
          per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,   riconosciute
          dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge  e
          ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani  conviventi
          e  a  carico,  se  unici  superstiti,  i  benefici  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre  1998,  n.
          407, e successive modificazioni.". 
              - Si riportano gli articoli 1099 e 2250-ter del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              "Art.  1099  (Promozione  dei  tenenti   colonnelli   a
          disposizione). - 1. Se nel grado di  colonnello,  dopo  che
          sono state effettuate le promozioni dei tenenti  colonnelli
          in servizio permanente effettivo, previste per l'anno,  non
          si raggiunge  il  numero  massimo  stabilito  dal  presente
          codice, i rimanenti posti sono  colmati  promuovendo  altri
          tenenti colonnelli. 
              2. Per effettuare le promozioni previste  dal  comma  1
          sono  valutati  i  tenenti   colonnelli   collocati   nella
          posizione di «a disposizione». 
              3. L'avanzamento si effettua a scelta. 
              4.  L'ufficiale  promosso  non  e'  piu'  valutato  per
          l'avanzamento, rimane nella posizione di  «a  disposizione»
          anche nel nuovo grado.". 
              "Art. 2250-ter (Regime transitorio  per  la  promozione
          dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Le  promozioni
          annuali   previste   dall'articolo   1099,   in   caso   di
          insufficiente disponibilita'  di  vacanze  nei  contingenti
          massimi dei colonnelli stabiliti per  ciascun  ruolo,  sono
          conferite in numero pari alle  seguenti  percentuali  degli
          ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il  riporto
          di eventuali frazioni di unita': 
              a) per l'Esercito, la Marina militare  e  l'Aeronautica
          militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018  e  5
          per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021; 
              b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della  guardia
          di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20
          per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per
          gli anni 2022, 2023 e 2024.". 
              - Si riportano gli articoli  21  e  43  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              "Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
          apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
          del personale addetto al DIS e ai servizi  di  informazione
          per  la  sicurezza,  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi',
          anche in deroga alle vigenti disposizioni di  legge  e  nel
          rispetto  dei  criteri  di   cui   alla   presente   legge,
          l'ordinamento e il reclutamento del personale  garantendone
          l'unitarieta'  della  gestione,  il  relativo   trattamento
          economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita'
          del regolamento stesso. 
              2. Il regolamento determina, in particolare: 
              a) l'istituzione di un ruolo unico  del  personale  dei
          servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  e  del  DIS,
          prevedendo le distinzioni per le  funzioni  amministrative,
          operative e tecniche; 
              b) la definizione di adeguate modalita'  concorsuali  e
          selettive, aperte anche a cittadini esterni  alla  pubblica
          amministrazione, per la scelta del personale; 
              c)  i  limiti  temporali  per  le  assunzioni  a  tempo
          determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
          che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
          concorso; 
              d) l'individuazione di una quota di personale  chiamato
          a  svolgere  funzioni  di  diretta  collaborazione  con  il
          direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di
          informazione per la sicurezza, la cui permanenza  presso  i
          rispettivi organismi e' legata alla  permanenza  in  carica
          dei medesimi direttori; 
              e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta
          e particolare specializzazione debitamente documentata, per
          attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS
          e dei servizi di informazione per la sicurezza; 
              f)  le  ipotesi  di  incompatibilita',  collegate  alla
          presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
          affinita' entro il secondo  grado  o  di  convivenza  o  di
          comprovata  cointeressenza  economica  con  dipendenti  dei
          servizi di informazione per la sicurezza o del  DIS,  salvo
          che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il  rapporto
          di  parentela  o  di  affinita'  o  di  convivenza   o   di
          cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
          DIS o i  direttori  dei  servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; 
              g)  il  divieto   di   affidare   incarichi   a   tempo
          indeterminato a chi e' cessato per  qualunque  ragione  dal
          rapporto  di  dipendenza  dal  DIS   e   dai   servizi   di
          informazione per la sicurezza; 
              h) i criteri per la progressione di carriera; 
              i) la determinazione per il DIS e per ciascun  servizio
          della percentuale minima dei dipendenti del  ruolo  di  cui
          alla lettera a); 
              l) i casi eccezionali di conferimento di  incarichi  ad
          esperti esterni, nei limiti e in  relazione  a  particolari
          profili professionali, competenze o specializzazioni; 
              m) i criteri e le  modalita'  relativi  al  trattamento
          giuridico  ed   economico   del   personale   che   rientra
          nell'amministrazione   di   provenienza   al    fine    del
          riconoscimento delle  professionalita'  acquisite  e  degli
          avanzamenti di carriera conseguiti; 
              n) i criteri e le modalita' per  il  trasferimento  del
          personale del  ruolo  di  cui  alla  lettera  a)  ad  altra
          amministrazione. 
              3. Per il reclutamento del personale addetto al  DIS  e
          ai  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  non   si
          applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,
          e successive modificazioni, e all'articolo 16  della  legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 
              4. Le assunzioni effettuate in violazione  dei  divieti
          previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
          ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
          disciplinare di chi le ha disposte. 
              5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
          condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
          Segreteria generale del CESIS, del SISMI e  del  SISDE  nel
          ruolo di cui al comma 2, lettera a). 
              6. Il regolamento definisce, nei limiti  delle  risorse
          finanziarie  previste  a  legislazione  vigente   e   fermo
          restando quanto stabilito  dal  comma  6  dell'articolo  29
          della   presente   legge,    il    trattamento    economico
          onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
          e all'AISI,  costituito  dallo  stipendio,  dall'indennita'
          integrativa speciale, dagli  assegni  familiari  e  da  una
          indennita' di  funzione,  da  attribuire  in  relazione  al
          grado,  alla  qualifica  e  al  profilo  rivestiti  e  alle
          funzioni svolte. 
              7.   E'   vietato   qualsiasi   trattamento   economico
          accessorio diverso da quelli previsti dal  regolamento.  In
          caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza  o  di
          trasferimento presso  altra  pubblica  amministrazione,  e'
          escluso   il   mantenimento   del   trattamento   economico
          principale  e  accessorio  maturato  alle  dipendenze   dei
          servizi di informazione per la sicurezza,  fatte  salve  le
          misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
          comma 2. 
              8. Il regolamento disciplina i casi di  cessazione  dei
          rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 
              9.  Il  regolamento  stabilisce   le   incompatibilita'
          preclusive del rapporto con il  DIS  e  con  i  servizi  di
          informazione per la sicurezza, in relazione  a  determinate
          condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad  attivita'
          svolte, prevedendo specifici obblighi di  dichiarazione  e,
          in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 
              10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
          alle  dipendenze  del  Sistema  di  informazione   per   la
          sicurezza persone che, per comportamenti o azioni  eversive
          nei confronti delle  istituzioni  democratiche,  non  diano
          sicuro   affidamento   di    scrupolosa    fedelta'    alla
          Costituzione. 
              11. In nessun caso il DIS e i servizi  di  informazione
          per la sicurezza  possono,  nemmeno  saltuariamente,  avere
          alle  loro  dipendenze   o   impiegare   in   qualita'   di
          collaboratori  o  di  consulenti  membri   del   Parlamento
          europeo,  del   Parlamento   o   del   Governo   nazionali,
          consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
          rispettive giunte, dipendenti degli organi  costituzionali,
          magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
          professionisti o pubblicisti. 
              12. Tutto il personale che presta comunque  la  propria
          opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza  e'  tenuto,  anche  dopo  la
          cessazione di tale attivita', al rispetto  del  segreto  su
          tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio  o
          a causa delle proprie funzioni.". 
              "Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).  -
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.". 
              - Si riportano gli articoli 10, 12, 13, 49  e  50,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164 (Recepimento dell'accordo sindacale  per  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento   civile   e   dello   schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003): 
              "Art.  10  (Indennita'  di  ordine  pubblico).   -   1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5  giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di ? 26,00. 
              2. Restano ferme le disposizioni di  cui  al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
              3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico   in   sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  ?
          13,00. 
              4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
          anche al personale che, a seguito di infermita'  o  lesioni
          traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
          non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 
              5.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.". 
              "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva  ed
          altre indennita'). - 1. A decorrere dal  primo  giorno  del
          mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  al  personale  impiegato  in  turni  di  servizio,
          effettuati tra le ore 22 e le ore 6,  l'indennita'  di  cui
          all'articolo 8, comma  1,  del  biennio  economico  Polizia
          2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di ? 4,10 per
          ciascuna ora. 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2002,  al  personale
          chiamato a prestare servizio in attivita' di  istituto  nei
          giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno,  Pasqua,  lunedi'
          di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di
          cui  al  comma  2  dell'art.  12  del  secondo  quadriennio
          normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di  ?
          40,00. 
              3. A decorrere dal primo  giorno  del  mese  successivo
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  al
          personale del Corpo di polizia penitenziaria  impiegato  in
          servizi organizzati in turni, sulla base di ordini  formali
          di  servizio,  di  sorveglianza,   di   traduzione   o   di
          piantonamento di detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
          dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
          compete un compenso per ogni turno giornaliero  pari  ad  ?
          12,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni. 
              4. Con la medesima decorrenza di cui  al  comma  3,  al
          personale  del  Corpo  forestale   dello   Stato   preposto
          all'attivita' di controllo del territorio in zone  montane,
          site al di sopra di 700 metri  di  altitudine,  compete  un
          compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero  pari  ad  ?
          2,50.". 
              "Art. 13 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di  imbarco  ed
          altre  indennita').  -  1.  Ferme   restando   le   vigenti
          disposizioni relative all'equiparazione tra i  gradi  e  le
          qualifiche del personale delle Forze di  polizia  e  quello
          delle Forze armate, l'indennita' di impiego  operativo  per
          attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio  e  di
          imbarco,  nonche'  le  relative  indennita'   supplementari
          attribuite  al  personale  delle  forze   di   polizia   ad
          ordinamento  civile,  sono  rapportate,  con  le   medesime
          modalita'  applicative  e   ferme   restando   le   vigenti
          percentuali di  cumulo  tra  le  diverse  indennita',  agli
          importi ed alle  maggiorazioni  vigenti  per  il  personale
          delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni
          operative. 
              2. Al personale delle Forze di polizia  ad  ordinamento
          civile destinatario dell'indennita'  di  impiego  operativo
          per attivita' di aeronavigazione e  di  volo,  al  fine  di
          riequilibrare il  trattamento  economico  connesso  con  la
          specifica responsabilita'  operativa  nel  quadro  generale
          dell'espletamento dei  compiti  istituzionali,  compete  un
          emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili
          di cui alla tabella 1 allegata al presente  decreto.  Detto
          emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o
          anzianita'  superiore,  nella  misura  corrispondente  alla
          nuova qualifica o anzianita'. 
              3.    Ai    fini    della    prevista    corresponsione
          dell'indennita' di comando  navale  per  il  personale  che
          riveste  funzioni  e  responsabilita'   corrispondenti   al
          comando di singole unita' o gruppi di unita' navali, di cui
          all'articolo 10 della legge sulle indennita' operative,  si
          provvede all'individuazione dei  titolari  di  comando  con
          determinazione delle singole Amministrazioni interessate di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi  della
          Polizia ad ordinamento civile  e'  attribuita  l'indennita'
          richiamata al comma 3. 
              5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma
          18-bis,  del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          1987, n. 472, e' pensionabile secondo le misure e modalita'
          stabilite dalla legge sulle indennita' operative. 
              6. Al personale della Polizia di Stato in possesso  del
          brevetto di abilitazione al lancio con  il  paracadute,  in
          servizio in qualita'  di  paracadutista  presso  il  Nucleo
          operativo centrale di  sicurezza,  spetta  l'indennita'  di
          aeronavigazione,  di  cui  all'art.  5  della  legge  sulle
          indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali
          di cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con  le
          modalita' previste per il personale delle Forze armate. 
              7. Al personale della Polizia  ad  ordinamento  civile,
          imbarcato su unita' di altura, compete secondo le modalita'
          vigenti l'indennita' mensile di imbarco di cui all'articolo
          4,  comma  1,  della  legge  sulle   indennita'   operative
          percepita dal personale in forza presso il Comando forze da
          pattugliamento per la sorveglianza  e  la  difesa  costiera
          (COMFORPAT). 
              8.  Le  misure  mensili  dell'indennita'   di   imbarco
          previste alle lettere a) e b) della tabella «A» allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre  1988  -
          registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre  1988,
          registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al  55
          per cento.". 
              "Art.  49  (Indennita'  di  ordine  pubblico).   -   1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta,  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di ? 26,00. 
              2. Restano ferme le disposizioni di  cui  al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
              3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico   in   sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  ?
          13,00. 
              4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
          anche al personale che, a seguito di infermita'  o  lesioni
          traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
          non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 
              5.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          all'entrata in vigore del presente decreto.". 
              "Art. 50 (Attuazione dell'articolo  3,  comma  5  della
          legge 29 marzo 2001, n.  86).  -  1.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e  del
          Corpo della Guardia di finanza che,  nell'assolvimento  dei
          compiti    istituzionali    previsti    dalle    rispettive
          disposizioni  legislative  di  settore,  e'  impegnato   in
          esercitazioni  od  operazioni  militari  caratterizzate  da
          particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo
          oltre il normale orario  di  lavoro  non  e'  assoggettato,
          durante i predetti periodi, alle  vigenti  disposizioni  in
          materia di orario di  lavoro  e  ai  connessi  istituti,  a
          condizione che le predette attivita' si  protraggano  senza
          soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 
              2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  29
          marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di  cui
          al comma 1 sono determinate, nell'ambito  delle  rispettive
          competenze,   dai   Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 
              3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita  per  i
          giorni  di  effettivo  impiego  un'indennita'  speciale  di
          impiego giornaliera  nelle  misure  stabilite  in  ?  nella
          seguente tabella: 
 
                        COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO 
    

          Grado              Fascia  lunedi-venerdi'  sabato-domenica
                                                         e festivi
          Carabiniere
          e Finanziere
          Carabiniere Scelto
          e Finanziere Scelto
          Appuntato
          Appuntato Scelto       I       62,00           124,00
          Vice Brigadiere
          Brigadiere
          Brigadiere Capo
          Maresciallo
          Maresciallo Ordinario
          Maresciallo Capo       II      66,00           131,00
          Maresciallo A. s.U.P.S.
          e Maresciallo Aiutante
          S. Tenente
          Tenente
          Capitano              III      72,00           143,00
          Maggiore
          Tenente Colonnello     IV      85,00           165,00

    
              .". 
              - Si riportano gli articoli 6  e  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  novembre  2004,  n.   301
          (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e dello schema di  provvedimento  per
          le Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al
          biennio economico 2004-2005): 
              "Art. 6  (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio  2004,  al  personale  che  presta
          servizio  in  un  giorno  festivo,  l'indennita'   di   cui
          all'articolo 8, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata  nella
          misura giornaliera lorda di euro 12,00.". 
              "Art. 13 (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio  2004,  al  personale  che  presta
          servizio  in  un  giorno  festivo,  l'indennita'   di   cui
          all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata  nella
          misura giornaliera lorda di euro 12,00.". 
              - Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
          14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007, n. 170  (Recepimento  dell'accordo  sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare  (quadriennio  normativo   2006-2009   e   biennio
          economico 2006-2007): 
              "Art. 6 (Trattamento di missione). -  1.  Al  personale
          comandato in missione fuori dalla  sede  di  servizio,  che
          utilizzi il mezzo aereo o altro  mezzo  non  di  proprieta'
          dell'amministrazione senza la prevista  autorizzazione,  e'
          rimborsata una somma nel limite  del  costo  del  biglietto
          ferroviario. Al personale autorizzato  i  rimborsi  vengono
          effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 
              2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
          del biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso
          del vagone letto a  comparto  singolo,  in  alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              3.  Al  personale  che  pernotta  presso  alberghi  non
          convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento  in
          misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
          ubicati nella stessa sede. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          quindici giorni ed anche in caso di invio in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato  o
          imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad  organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi davanti a consigli o commissioni di  disciplina
          o  di  inchiesta,  compete  il  trattamento  economico   di
          missione previsto dalla legge sulle missioni  e  successive
          modificazioni, solo alla conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
          definitiva. Le spese di viaggio  sostenute  possono  essere
          rimborsate,  di  volta  in  volta,   a   richiesta,   salvo
          ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda  con
          sentenza  definitiva  di  condanna  a  titolo  doloso.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          personale chiamato a comparire, quale indagato  o  imputato
          per fatti inerenti al servizio,  dinanzi  ad  organi  della
          Magistratura di Paesi stranieri. 
              6.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
          prevista  dall'articolo  7,  comma  5,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  rimane
          fissata in ? 6,00 per ogni ora. 
              8. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di trasferta. 
              9.  L'amministrazione  e'  tenuta  ad   anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per   cento   delle    presumibili    spese    di    vitto.
          L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a
          richiesta,   al   personale   interessato   un    prospetto
          riepilogativo  delle  somme  retribuite  o  da   retribuire
          relative ai servizi di missione svolti. 
              10.  La  localita'  di  abituale  dimora  puo'   essere
          considerata  la  sede  di  partenza  e  di  rientro   dalla
          missione, ove richiesto dal personale  e  piu'  conveniente
          per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con
          la  localita'  di  abituale  dimora  del   dipendente,   al
          personale  compete  il  rimborso  documentato  delle  spese
          relative ai pasti consumati. 
              11. L'amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          puo' preventivamente autorizzare, oltre al  rimborso  delle
          spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di
          una somma forfetaria di ? 110,00 per ogni ventiquattro  ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora  il
          personale  fruisca   di   vitto   o   alloggio   a   carico
          dell'amministrazione. A richiesta  e'  concesso  l'anticipo
          delle spese di viaggio e  del  90  per  cento  della  somma
          forfetaria. In caso  di  prosecuzione  della  missione  per
          periodi  non  inferiori  alle  12   ore   continuative   e'
          corrisposto, a titolo  di  rimborso,  una  ulteriore  somma
          forfetaria di ? 50,00. Resta fermo quanto previsto in  tema
          di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
          alloggio  a  carico   dell'amministrazione   e   circa   la
          concessione delle spese di viaggio. 
              12. A decorrere dal 1° gennaio 2003  per  il  personale
          delle Forze di Polizia  ad  ordinamento  civile,  impegnato
          nella frequenza  di  corsi  addestrativi  e  formativi,  il
          limite di missione continuativa nella  medesima  localita',
          di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato  in
          trecentosessantacinque giorni. 
              13. Al personale comunque inviato in  missione  compete
          altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo  scopo
          assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle  spese
          per i mezzi di trasporto urbano o  dei  taxi  nei  casi  di
          indisponibilita'  dei  mezzi  pubblici   o   comunque   per
          impossibilita' a  fruirne  in  relazione  alla  particolare
          tipologia di servizio nei casi preventivamente  individuati
          dall'amministrazione. 
              14. I visti di  arrivo  e  di  partenza  del  personale
          inviato in missione  presso  strutture  diverse  da  quelle
          dell'amministrazione o di  altre  Forze  di  Polizia,  sono
          attestati   con    dichiarazione    dell'interessato    sul
          certificato di viaggio.". 
              "Art. 7 (Trattamento economico di trasferimento). -  1.
          L'amministrazione, ove non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
          effettuare il trasporto dei mobili e delle  masserizie  dei
          dipendenti    trasferiti    d'ufficio,    come     previsto
          dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
          836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede  a
          stipulare apposite convenzioni con  trasportatori  privati.
          Gli  oneri   del   predetto   trasporto   sono   a   carico
          dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 
              2. Il personale trasferito  d'autorita',  ove  sussista
          l'alloggio  di  servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione
          all'incarico ricoperto, ed  abbia  presentato  domanda  per
          ottenerlo,   ove   prevista,   puo'   richiedere,    dietro
          presentazione  di  formale  contratto  di  locazione  o  di
          fattura quietanzata, il rimborso del  canone  dell'alloggio
          per  un  importo  massimo  di  ?   775,00   mensili,   fino
          all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
          un periodo non superiore a tre mesi. 
              3. Nelle stesse  condizioni  indicate  al  comma  2  il
          personale  ha  facolta'  di   optare   per   la   riduzione
          dell'importo  mensile  ivi  previsto  in   relazione   alla
          elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
          comunque non oltre i sei mesi. 
              4. A richiesta dell'interessato  il  rimborso  previsto
          dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
          puo' essere anticipato nella misura  corrispondente  a  tre
          mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti  dallo
          stesso comma 3. 
              5.  Al  personale  con  famiglia  a  carico  trasferito
          d'autorita' che non fruisca  dell'alloggio  di  servizio  o
          che,   comunque,   non   benefici   di   alloggi    forniti
          dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica  soluzione,
          all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
          sede di servizio, o nelle localita'  viciniori  consentite,
          un'indennita' di ? 1500,00. Tale indennita' e'  corrisposta
          nella misura di ? 775,00  al  personale  senza  famiglia  a
          carico o al seguito. 
              6. Il  personale  trasferito  all'estero  puo'  optare,
          mantenendo  il  diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi
          previsti dalla normativa  vigente,  per  il  trasporto  dei
          mobili  e  delle  masserizie  nel  domicilio   eletto   nel
          territorio nazionale anziche' nella nuova sede di  servizio
          all'estero. 
              7. In caso di assunzione  e  rilascio  di  alloggio  di
          servizio  connesso  con   l'incarico,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 1, per le spese  di  trasporto
          dei mobili e delle masserizie da uno ad altro  alloggio  di
          servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
          e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.". 
              "Art. 8 (Indennita'  per  servizi  esterni).  -  1.  In
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 9  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.  395,
          dall'articolo  11  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 marzo 1999, n.  254  e  dall'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta  in
          misura unica giornaliera. 
              2.  Al  personale   che,   per   esigenze   eccezionali
          dell'Amministrazione,  effettua   un   orario   settimanale
          articolato a giorni alterni, l'indennita' di cui al comma 1
          compete in misura doppia.  Ai  fini  dell'invarianza  della
          spesa le indennita'  per  servizi  esterni  attribuibili  a
          ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono  essere
          superiori a 30.". 
              "Art. 9 (Premio di disattivazione per  artificieri).  -
          1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1  della
          legge  29  maggio  1985,  n.  294,  nell'importo  stabilito
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          10  maggio  1996,  n.  359,  compete  anche  al   personale
          specializzato    artificiere    chiamato     dall'autorita'
          prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica  sicurezza
          per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in
          caso  di   ritrovamento   di   artifizi   pirotecnici   non
          riconosciuti, per  ogni  giornata  in  cui  esplicano  tali
          effettive operazioni in presenza di un reale rischio.". 
              "Art. 10 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
          di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
              2. Il personale inviato in servizio fuori sede che  sia
          impiegato  oltre   la   durata   del   turno   giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si
          protragga oltre  le  ore  24,00  per  almeno  tre  ore,  il
          dipendente ha diritto ad  un  intervallo  per  il  recupero
          psico-fisico  non  inferiore  alle  dodici  ore.  Il  turno
          giornaliero   si   intende   completato   anche   ai   fini
          dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
              3. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di ? 5,00  a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero. 
              4.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive.". 
              "Art.   11   (Congedo   ordinario).   -   1.    Qualora
          indifferibili  esigenze  di  servizio  non   abbiano   reso
          possibile la completa fruizione del congedo  ordinario  nel
          corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita  entro
          l'anno  successivo.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di
          servizio,  in  caso  di  motivate  esigenze  di   carattere
          personale, il dipendente deve fruire  del  congedo  residuo
          entro l'anno successivo a quello di spettanza. 
              2. Per il personale inviato in  missione  all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
          termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere  dalla  data
          di effettivo rientro nella sede di servizio. 
              3. Al personale a cui, per  indifferibili  esigenze  di
          servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione  del  congedo  stesso  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
              4. Al pagamento sostitutivo del  congedo  ordinario  si
          procede, oltre che  nei  casi  previsti  dall'articolo  14,
          comma 14, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
          luglio 1995, n.  395  e  dell'articolo  18,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1999,  n.
          254, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  8
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 339, dell'articolo 2  del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005,  n.  228,  e
          dell'articolo 75 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
          n. 443, qualora non sia  prevista  nell'amministrazione  di
          destinazione  la  fruizione  del  congedo  maturato  e  non
          fruito. 
              5. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          utile per la  maturazione  del  congedo  ordinario  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
          prestato presso le Forze di  Polizia  e  le  Forze  Armate,
          nonche'  quello  prestato   nel   soppresso   ruolo   delle
          vigilatrici penitenziarie.". 
              "Art. 12 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1.  La
          riduzione di un terzo di tutti gli  assegni,  spettanti  al
          pubblico dipendente per il primo  giorno  di  ogni  periodo
          ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  e
          per   prestazioni   di   lavoro   straordinario    prevista
          dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, non si applica al personale delle Forze di polizia  ad
          ordinamento civile. 
              2.  Le  esigenze  di  trasloco  e  di  riorganizzazione
          familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          sussistono anche per il personale accasermato. 
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
          servizio in modo parziale permane ovvero  e'  collocato  in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          amministrazione o in altre  amministrazioni,  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
          ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
          al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. 
              Non si da' luogo alla ripetizione qualora la  pronuncia
          sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre
          il ventiquattresimo mese dalla  data  del  collocamento  in
          aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula  con
          gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo  ai
          fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 
              4.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          appartenente  ai   ruoli   degli   agenti   e   assistenti,
          sovrintendenti,   ispettori,   giudicato    permanentemente
          inidoneo in forma  assoluta  all'assolvimento  dei  compiti
          d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
          di servizio, in attesa del transito nei ruoli  tecnici  del
          Corpo forestale  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro della politiche agricole  e  forestali  7  ottobre
          2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il  godimento
          del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita',  sino  ad
          avvenuto trasferimento. 
              5. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa.". 
              "Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  congedo  straordinario  i  relativi  giorni  di
          ricovero ospedaliero o  di  day-hospital  ed  i  giorni  di
          assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
          dalla  competente  Azienda  sanitaria  locale  o  struttura
          convenzionata  o   da   equivalente   struttura   sanitaria
          militare. I giorni di assenza di cui al  presente  articolo
          sono a tutti gli effetti equiparati  al  servizio  prestato
          nell'Amministrazione  e  sono  retribuiti,  con  esclusione
          delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
          e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento  delle
          prestazioni. 
              2. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al  comma  1,  le  amministrazioni  favoriscono   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati.". 
              "Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle Forze  di  Polizia  ad  ordinamento
          civile si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni,  a
          richiesta degli interessati, tra coniugi  dipendenti  dalla
          stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino  al
          compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
          monoparentali dal turno notturno o  da  turni  continuativi
          articolati sulle 24 ore sino al compimento del  terzo  anno
          di eta' del figlio; 
              d) divieto di inviare  in  missione  fuori  sede  o  in
          servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
          il consenso dell'interessato, il  personale  con  figli  di
          eta' inferiore a tre  anni  che  ha  proposto  istanza  per
          essere esonerato dai turni continuativi e notturni e  dalla
          sovrapposizione dei turni; 
              e)  esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  i
          dipendenti  che  abbiano  a  proprio  carico  un   soggetto
          disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici  di
          concorso interno, con figli  fino  al  dodicesimo  anno  di
          eta', di frequentare  il  corso  di  formazione  presso  la
          scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
          il corso stesso si svolge; 
              g) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151  in
          turni continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche
          alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 
              3. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla  data  di
          effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art. 15 (Congedo parentale). - 1. In deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26  marzo
          2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che
          intende   avvalersi   del   congedo   parentale    previsto
          dall'articolo  32  del  medesimo  decreto  legislativo,  e'
          concesso il congedo straordinario di  cui  all'articolo  15
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 395, sino  alla  misura  complessiva  di  quarantacinque
          giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque
          entro il limite massimo annuale previsto  per  il  medesimo
          istituto. Le disposizioni del presente comma  si  applicano
          anche ai fini della definizione dei procedimenti  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno quindici giorni  prima  della  data  di  inizio  del
          congedo. 
              3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
          a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47  del
          decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,  non  comportano
          riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo  di
          cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il
          limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 
              4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa  tra
          i tre e gli  otto  anni  ciascun  genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
              5. In caso di parto prematuro  alle  lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
              6. Nei casi di adozione o  di  affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale di cui agli articoli  36  e  37
          del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e'  concesso
          un corrispondente periodo di  congedo  straordinario  senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
              7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
          paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
          nella misura intera. 
              8. I riposi giornalieri  di  cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
          incidono  sul  periodo  di  congedo   ordinario   e   sulla
          tredicesima mensilita'. 
              9. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art.  16  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post-universitari,  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui  all'articolo  78
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
          1985, n. 782, possono essere attribuite  e  conteggiate  le
          quattro giornate lavorative immediatamente precedenti  agli
          esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni  giorno.  Il
          personale, in  tali  giornate,  non  puo'  comunque  essere
          impiegato in servizio. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
          le Aziende sanitarie locali.". 
              "Art. 17 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni  di  cui
          all'articolo 32 della  legge  22  maggio  1975,  n.  152  e
          dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  si  applicano
          anche a favore del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente
          deceduto.  In  mancanza  del  coniuge  e  dei   figli   del
          dipendente deceduto, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di successione. Alla relativa spesa si  provvede
          nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui  al  comma  1,
          agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di  polizia
          giudiziaria indagati  o  imputati  per  fatti  inerenti  al
          servizio,   che   intendono   avvalersi   di   un    libero
          professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,   a
          richiesta dell'interessato, la somma di ? 2.500,00  per  le
          spese legali, salvo rivalsa se al termine del  procedimento
          viene accertata la responsabilita' del dipendente a  titolo
          di dolo.". 
              "Art. 24 (Trattamento di missione). - 1.  Al  personale
          comandato in missione fuori dalla  sede  di  servizio,  che
          utilizzi il mezzo aereo o altro  mezzo  non  di  proprieta'
          dell'amministrazione senza la prevista  autorizzazione,  e'
          rimborsata una somma nel limite  del  costo  del  biglietto
          ferroviario. Al personale autorizzato  i  rimborsi  vengono
          effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 
              2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
          del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il  rimborso
          del vagone letto a  comparto  singolo,  in  alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              3.  Al  personale  che  pernotta  presso  alberghi  non
          convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento  in
          misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
          ubicati nella stessa sede. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          15 giorni ed  anche  in  caso  di  invio  in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato  o
          imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad  organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi davanti a consigli o commissioni di  disciplina
          o  di  inchiesta,  compete  il  trattamento  economico   di
          missione previsto dalla legge sulle missioni  e  successive
          modificazioni, solo alla conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
          definitiva. Le spese di viaggio  sostenute  possono  essere
          rimborsate,  di  volta  in  volta,   a   richiesta,   salvo
          ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda  con
          sentenza  definitiva  di  condanna  a  titolo  doloso.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          personale chiamato a comparire, quale indagato  o  imputato
          per fatti inerenti al servizio,  dinanzi  ad  organi  della
          Magistratura di Paesi stranieri. 
              6.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione,
          prevista  dall'articolo  46,  comma  5,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  rimane
          fissata in ? 6,00 per ogni ora. 
              8. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di trasferta. 
              9.  L'amministrazione  e'  tenuta  ad   anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per cento delle presumibili spese di vitto. 
              10.  La  localita'  di  abituale  dimora  puo'   essere
          considerata  la  sede  di  partenza  e  di  rientro   dalla
          missione, ove richiesto dal personale  e  piu'  conveniente
          per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con
          la  localita'  di  abituale  dimora  del   dipendente,   al
          personale  compete  il  rimborso  documentato  delle  spese
          relative ai pasti consumati. 
              11. L'amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          puo' preventivamente autorizzare, oltre al  rimborso  delle
          spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di
          una somma forfetaria di ? 110,00 per ogni ventiquattro  ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora  il
          personale  fruisca   di   vitto   o   alloggio   a   carico
          dell'amministrazione. A richiesta  e'  concesso  l'anticipo
          delle spese di viaggio e  del  90  per  cento  della  somma
          forfetaria. In caso  di  prosecuzione  della  missione  per
          periodi  non  inferiori  alle  12   ore   continuative   e'
          corrisposta, a titolo  di  rimborso,  una  ulteriore  somma
          forfetaria di ? 50,00. Resta fermo quanto previsto in  tema
          di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o
          alloggio  a  carico   dell'amministrazione   e   circa   la
          concessione delle spese di viaggio. 
              12. A decorrere dal 1° gennaio 2003  per  il  personale
          delle Forze di Polizia ad ordinamento  militare,  impegnato
          nella frequenza  di  corsi  addestrativi  e  formativi,  il
          limite di missione continuativa nella  medesima  localita',
          di  cui  all'articolo  46,  comma  10,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  rimane
          fissato in trecentosessantacinque giorni. 
              13. Al personale comunque inviato in  missione  compete
          altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo  scopo
          assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle  spese
          per i mezzi di trasporto urbano o  dei  taxi  nei  casi  di
          indisponibilita'  dei  mezzi  pubblici   o   comunque   per
          impossibilita' a  fruirne  in  relazione  alla  particolare
          tipologia di servizio nei casi preventivamente  individuati
          dall'amministrazione. 
              14. I visti di  arrivo  e  di  partenza  del  personale
          inviato in missione  presso  strutture  non  militari  sono
          attestati   con    dichiarazione    dell'interessato    sul
          certificato di viaggio.". 
              "Art. 25 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
          L'amministrazione, ove non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
          effettuare il trasporto dei mobili e delle  masserizie  dei
          dipendenti    trasferiti    d'ufficio,    come     previsto
          dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
          836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede  a
          stipulare apposite convenzioni con  trasportatori  privati.
          Gli  oneri   del   predetto   trasporto   sono   a   carico
          dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 
              2. Il personale trasferito  d'autorita',  ove  sussista
          l'alloggio  di  servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione
          all'incarico ricoperto, ed  abbia  presentato  domanda  per
          ottenerlo,   ove   prevista,   puo'   richiedere,    dietro
          presentazione  di  formale  contratto  di  locazione  o  di
          fattura quietanzata, il rimborso del  canone  dell'alloggio
          per  un  importo  massimo  di  Euro  775,00  mensili,  fino
          all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
          un periodo non superiore a tre mesi. 
              3. Nelle stesse  condizioni  indicate  al  comma  2  il
          personale  ha  facolta'  di   optare   per   la   riduzione
          dell'importo  mensile  ivi  previsto  in   relazione   alla
          elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
          comunque non oltre i sei mesi. 
              4. A richiesta dell'interessato  il  rimborso  previsto
          dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
          puo' essere anticipato nella misura  corrispondente  a  tre
          mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti  dallo
          stesso comma 3. 
              5.  Al  personale  con  famiglia  a  carico  trasferito
          d'autorita' che non fruisca  dell'alloggio  di  servizio  o
          che,   comunque,   non   benefici   di   alloggi    forniti
          dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica  soluzione,
          all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
          sede di servizio, o nelle localita'  viciniori  consentite,
          un emolumento di ? 1500,00. Tale indennita' e'  corrisposta
          nella misura di ? 775,00  al  personale  senza  famiglia  a
          carico o al seguito. 
              6. Il personale  militare  trasferito  all'estero  puo'
          optare,  mantenendo  il  diritto  alle  indennita'  ed   ai
          rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto
          dei mobili e delle  masserizie  nel  domicilio  eletto  nel
          territorio nazionale anziche' nella nuova sede di  servizio
          all'estero. 
              7. In caso di assunzione  e  rilascio  di  alloggio  di
          servizio  connesso  con   l'incarico,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 1, per le spese  di  trasporto
          dei mobili e delle masserizie da uno ad altro  alloggio  di
          servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
          e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.". 
              "Art. 26 (Indennita' per  servizi  esterni).  -  1.  In
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31  luglio  1995,  n.  395,
          dall'articolo  50  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 marzo 1999, n. 254  e  dall'articolo  48  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta  in
          misura unica giornaliera. 
              2. Il  compenso  giornaliero  di  cui  al  comma  1  e'
          corrisposto  per  due   volte   nella   medesima   giornata
          lavorativa  esclusivamente   qualora   il   personale   sia
          impiegato per almeno 12 ore e svolga sia  nelle  prime  sei
          ore di servizio che nelle  successive  6  ore  un  servizio
          esterno  di  durata  non  inferiore  a  3  ore.   Ai   fini
          dell'invarianza  della  spesa  le  indennita'  per  servizi
          esterni attribuibili a ciascun  dipendente,  nell'arco  del
          mese, non possono essere superiori a 30.". 
              "Art. 28 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
          di lavoro e' di trentasei ore settimanali. 
              2. Il personale inviato in servizio fuori sede che  sia
          impiegato  oltre   la   durata   del   turno   giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende
          completato  anche  ai  fini  dell'espletamento  dell'orario
          settimanale d'obbligo. 
              3. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di ? 5,00, a
          compensazione della sola ordinaria  prestazione  di  lavoro
          giornaliero. 
              4.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
              5.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze
          connesse  all'impiego  in  missioni  internazionali,   sono
          fruiti all'atto del rientro in territorio  nazionale  nella
          misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
          recuperi e riposi accordati ai  sensi  della  normativa  di
          settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
              6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale  che
          non  siano  state  retribuite  possono  essere   recuperate
          mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno
          successivo a quello in cui sono state  effettuate,  tenendo
          presenti le  richieste  del  personale  e  fatte  salve  le
          improrogabili esigenze di servizio.". 
              "Art.   29   (Licenza   ordinaria).   -   1.    Qualora
          indifferibili  esigenze  di  servizio  non   abbiano   reso
          possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel
          corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita  entro
          l'anno  successivo.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di
          servizio,  in  caso  di  motivate  esigenze  di   carattere
          personale, il dipendente deve fruire della licenza  residua
          entro l'anno successivo a quello di spettanza. 
              2. Per il personale inviato in  missione  all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore del decreto  che  recepisce
          il presente schema di provvedimento, i termini  di  cui  al
          comma 1  iniziano  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo
          rientro nella sede di servizio. 
              3. Al personale a cui, per  indifferibili  esigenze  di
          servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione della licenza  stessa  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
              4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  si
          procede, oltre che  nei  casi  previsti  dall'articolo  55,
          commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
          marzo 1999, n. 254, anche nei casi  di  transito  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio  1999,  n.
          266,  qualora  non  sia  prevista  nell'Amministrazione  di
          destinazione la fruizione  della  licenza  maturata  e  non
          fruita. 
              5. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          utile per la maturazione della  licenza  ordinaria  di  cui
          all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
          prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.". 
              "Art. 30 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la  riduzione  di  un
          terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente  per  il
          primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
          straordinario non si applicano al personale delle Forze  di
          polizia ad ordinamento militare. 
              2.  Le  esigenze  di  trasloco  e  di  riorganizzazione
          familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          sussistono anche per il personale accasermato. 
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
          servizio in modo parziale permane ovvero  e'  collocato  in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o dell'infermita'  contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          amministrazione  o  in  altre   amministrazioni,   previste
          dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio  1999,  n.
          266, sono ripetibili la meta' delle somme  corrisposte  dal
          tredicesimo   al   diciottesimo   mese   continuativo    di
          aspettativa  e  tutte  le  somme   corrisposte   oltre   il
          diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non  si  da'
          luogo   alla   ripetizione   qualora   la   pronuncia   sul
          riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre  il
          ventiquattresimo  mese  dalla  data  del  collocamento   in
          aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula  con
          gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo  ai
          fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 
              4. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa.". 
              "Art. 31 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  licenza  straordinaria  i  relativi  giorni  di
          ricovero ospedaliero o  di  day-hospital  ed  i  giorni  di
          assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
          dalla  competente  Azienda  sanitaria  locale  o  struttura
          convenzionata  o   da   equivalente   struttura   sanitaria
          militare. I giorni di assenza di cui al  presente  articolo
          sono a tutti gli effetti equiparati  al  servizio  prestato
          nell'Amministrazione  e  sono  retribuiti,  con  esclusione
          delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
          e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento  delle
          prestazioni. 
              2. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al  comma  1,  le  amministrazioni  favoriscono   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati.". 
              "Art. 32 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione  completa  dell'orario
          di servizio, a richiesta  degli  interessati,  tra  coniugi
          dipendenti dalla stessa Amministrazione con  figli  fino  a
          sei anni di eta'; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
          monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni
          continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del
          terzo anno di eta' del figlio; 
              d) divieto di inviare  in  missione  fuori  sede  o  in
          servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
          il consenso dell'interessato, il  personale  con  figli  di
          eta' inferiore a tre  anni  che  ha  proposto  istanza  per
          essere esonerato dai  servizi  continuativi  e  notturni  e
          dalla sovrapposizione dei servizi; 
              e) esonero, a domanda,  dal  servizio  notturno  per  i
          dipendenti  che  abbiano  a  proprio  carico  un   soggetto
          disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici  di
          concorso interno, con figli  fino  al  dodicesimo  anno  di
          eta', di frequentare  il  corso  di  formazione  presso  la
          scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
          il corso stesso si svolge; 
              g) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al comma  1  si  applicano  dalla  data  di
          effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art. 33 (Licenza straordinaria per congedo parentale).
          - 1. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con
          figli minori di tre anni che intende avvalersi del  congedo
          parentale previsto dall'articolo 32  del  medesimo  decreto
          legislativo, e' concessa la licenza  straordinaria  di  cui
          all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395, sino  alla  misura  complessiva  di
          quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,  nell'arco  del
          triennio  e  comunque  entro  il  limite  massimo   annuale
          previsto per il  medesimo  istituto.  Le  disposizioni  del
          presente comma si applicano anche ai fini della definizione
          dei procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui  al  comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno quindici giorni prima della  data  di  inizio  della
          licenza. 
              3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
          a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47  del
          decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151,  non  comportano
          riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo  di
          cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun  anno,  oltre
          il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 
              4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa  tra
          i tre e gli  otto  anni  ciascun  genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
              5. In caso di parto prematuro  alle  lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
              6. Nei casi di adozione o  di  affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale di cui agli articoli  36  e  37
          del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e'  concesso
          un corrispondente periodo di  licenza  straordinaria  senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
              7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
          paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
          nella misura intera. 
              8. I riposi giornalieri  di  cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non
          incidono  sul  periodo  di  licenza   ordinaria   e   sulla
          tredicesima mensilita'. 
              9. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art.  34  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post-universitari,  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui  all'articolo  57
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 254, sono attribuite e conteggiate le  quattro  giornate
          lavorative immediatamente precedenti agli  esami  sostenuti
          in ragione di sei ore per ogni  giorno.  Il  personale,  in
          tali  giornate,  non  puo'  comunque  essere  impiegato  in
          servizio. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
          le Aziende sanitarie locali.". 
              "Art. 35 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni  di  cui
          all'articolo 32 della  legge  22  maggio  1975,  n.  152  e
          dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  si  applicano
          anche a favore del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente
          deceduto.  In  mancanza  del  coniuge  e  dei   figli   del
          dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia
          di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito
          degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui  al  comma  1,
          agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di  polizia
          giudiziaria indagati  o  imputati  per  fatti  inerenti  al
          servizio,   che   intendono   avvalersi   di   un    libero
          professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,   a
          richiesta dell'interessato, la somma di ? 2.500,00  per  le
          spese legali, salvo rivalsa se al termine del  procedimento
          viene accertata la responsabilita' del dipendente a  titolo
          di dolo.". 
              - Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
          19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43
          e 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica  16
          aprile 2009, n. 51: 
              "Art. 12 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A  decorrere
          dal 1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale  di  seconda
          lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale  di  cui
          all'articolo 1 del  presente  decreto,  in  servizio  nella
          provincia di Bolzano o  in  uffici  collocati  a  Trento  e
          aventi competenza  regionale,  rideterminata  dall'articolo
          10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          febbraio 2001,  n.  140,  e'  incrementata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 
    

          Attestato di conoscenza della lingua       euro
          Attestato A                               17,20
          Attestato B                               14,34
          Attestato C                               11,49
          Attestato D                               10,32

    
               2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'
          speciale  di   seconda   lingua,   corrisposta   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al  personale  di  cui
          all'articolo 1 del presente  decreto,  in  servizio  presso
          uffici o enti ubicati  nella  regione  autonoma  a  statuto
          speciale Valle  d'Aosta,  rideterminata  dall'articolo  10,
          comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          febbraio 2001,  n.  140,  e'  incrementata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 
    

                                   euro
           Prima fascia           17,20
           Seconda fascia         14,34
           Terza fascia           11,49
           Quarta fascia          10,32

    
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui
          ai commi 1 e  2  e'  rideterminata  nelle  seguenti  misure
          mensili lorde: 
    


          Attestato di conoscenza della lingua
                                                euro
           Attestato A                         227,91
           Attestato B                         189,94
           Attestato C                         151,97
           Attestato D                         136,85


          Indennita' speciale di seconda lingua   euro
           Prima fascia                         227,91
           Seconda fascia                       189,94
           Terza fascia                         151,97
           Quarta fascia                        136,85

    
              .". 
              "Art. 13 (Trattamento di missione). - 1.  Al  personale
          comandato in missione fuori dalla  sede  di  servizio,  che
          utilizzi il mezzo aereo o altro  mezzo  non  di  proprieta'
          dell'Amministrazione senza la prevista  autorizzazione,  e'
          rimborsata una somma nel limite  del  costo  del  biglietto
          ferroviario. Al personale autorizzato  i  rimborsi  vengono
          effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 
              2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete,   il
          rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al  trasporto
          ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone
          letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              3.  Al  personale  che  pernotta  presso  alberghi  non
          convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento  in
          misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
          ubicati  nella  stessa  sede.  Nei  limiti  previsti  dalla
          vigente normativa,  qualora  nella  sede  di  missione  non
          esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione  rimborsa
          la spesa effettivamente sostenuta. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          quindici giorni ed anche in caso di invio in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato  o
          imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad  organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi davanti a consigli o commissioni di  disciplina
          o  di  inchiesta,  compete  il  trattamento  economico   di
          missione previsto dalla legge sulle missioni  e  successive
          modificazioni, solo alla conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
          definitiva. Le spese di viaggio  sostenute  possono  essere
          rimborsate,  di  volta  in  volta,   a   richiesta,   salvo
          ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda  con
          sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
          colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo
          -  contabile.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
          applicano anche al personale chiamato  a  comparire,  quale
          indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi
          ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 
              6.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  la  maggiorazione
          dell'indennita' oraria di missione, prevista  dall'articolo
          7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 
              8. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di  trasferta.  Il  rimborso  e'  corrisposto  nella
          misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
          ore, nel limite massimo complessivo di due  pasti  ogni  24
          ore di servizio in  missione,  a  prescindere  dagli  orari
          destinati alla consumazione degli stessi. 
              9. Fermo restando quanto previsto al  comma  8,  ultimo
          periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha  diritto  al
          rimborso  del  pasto,  solo  dietro   presentazione   della
          relativa documentazione, nel giorno in cui si  conclude  la
          missione, a condizione che siano state effettuate almeno  5
          ore di servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
          ricada  negli  orari  destinati  alla  consumazione   dello
          stesso. Il presente comma non si applica nei casi  previsti
          dal comma 12 del presente articolo. 
              10.  L'Amministrazione  e'  tenuta  ad  anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per   cento   delle    presumibili    spese    di    vitto.
          L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al
          personale  interessato  un  prospetto  riepilogativo  delle
          somme  retribuite  o  da  retribuire  relative  ai  singoli
          servizi di missione svolti. 
              11. La localita' di abituale dimora o  altra  localita'
          puo' essere considerata la sede di partenza  e  di  rientro
          dalla  missione,  ove  richiesto  dal  personale   e   piu'
          conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di  missione
          coincida  con  la  localita'   di   abituale   dimora   del
          dipendente, al personale compete  il  rimborso  documentato
          delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la  diaria
          di  missione  qualora  sia  richiesto,  per   esigenze   di
          servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 
              12. L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
          viaggio, la corresponsione a  titolo  di  rimborso  di  una
          somma forfetaria di euro 110,00 per ogni  ventiquattro  ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfetario non  compete  qualora  il  personale
          fruisca di vitto o alloggio a carico  dell'Amministrazione.
          A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
          del 90  per  cento  della  somma  forfetaria.  In  caso  di
          prosecuzione della missione per periodi non inferiori  alle
          12 ore continuative e' corrisposto, a titolo  di  rimborso,
          una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.  Resta  fermo
          quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
          di   fruizione   di   vitto    o    alloggio    a    carico
          dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese  di
          viaggio. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2003  per  il  personale
          delle Forze di Polizia  ad  ordinamento  civile,  impegnato
          nella frequenza  di  corsi  addestrativi  e  formativi,  il
          limite di missione continuativa nella  medesima  localita',
          di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato  in
          trecentosessantacinque giorni. 
              14. Al personale comunque inviato in  missione  compete
          altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo  scopo
          assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle  spese
          per i mezzi di trasporto urbano o  dei  taxi  nei  casi  di
          indisponibilita'  dei  mezzi  pubblici   o   comunque   per
          impossibilita' a  fruirne  in  relazione  alla  particolare
          tipologia di servizio nei casi preventivamente  individuati
          dall'Amministrazione. 
              15. I visti di  arrivo  e  di  partenza  del  personale
          inviato  in  missione  sono  attestati  con   dichiarazione
          dell'interessato sul certificato di viaggio. 
              16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836  e'  corrisposta,  nei  limiti  delle
          risorse previste, per tutte le attivita'  istituzionali  di
          controllo  del  territorio  transfrontaliero  degli   Stati
          confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che  vengono
          espletati oltre detto confine come ordinarie  attivita'  di
          servizio,    derivanti    da    forme    di    cooperazione
          transfrontaliera individuate dagli  accordi  internazionali
          vigenti.". 
              "Art. 14 (Trattamento economico di trasferimento). - 1.
          L'Amministrazione, ove non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
          effettuare il trasporto dei mobili e delle  masserizie  dei
          dipendenti    trasferiti    d'ufficio,    come     previsto
          dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n.
          836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede  a
          stipulare apposite convenzioni con  trasportatori  privati.
          Gli  oneri   del   predetto   trasporto   sono   a   carico
          dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali. 
              2.  Il  personale  trasferito  d'autorita'   che,   ove
          sussista  l'alloggio  di  servizio,  ne  abbia  titolo   in
          relazione  all'incarico  ricoperto,  ed  abbia   presentato
          domanda  per  ottenerlo,  ove  prevista,  puo'  richiedere,
          dietro presentazione di formale contratto di locazione o di
          fattura quietanzata, il rimborso del  canone  dell'alloggio
          per  un  importo  massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino
          all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per
          un periodo non superiore a tre mesi. 
              3. Nelle stesse  condizioni  indicate  al  comma  2  il
          personale  ha  facolta'  di   optare   per   la   riduzione
          dell'importo  mensile  ivi  previsto  in   relazione   alla
          elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
          comunque non oltre i sei mesi. 
              4. A richiesta dell'interessato  il  rimborso  previsto
          dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
          puo' essere anticipato nella misura  corrispondente  a  tre
          mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti  dallo
          stesso comma 3. 
              5.  Al  personale  con  famiglia  a  carico  trasferito
          d'autorita' che non fruisca  dell'alloggio  di  servizio  o
          che,   comunque,   non   benefici   di   alloggi    forniti
          dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica  soluzione,
          all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova
          sede di servizio, o nelle localita'  viciniori  consentite,
          un'indennita'  di  euro  1.500,00.   Tale   indennita'   e'
          corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale  senza
          famiglia a carico o al seguito. 
              6. Il  personale  trasferito  all'estero  puo'  optare,
          mantenendo  il  diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi
          previsti dalla normativa  vigente,  per  il  trasporto  dei
          mobili  e  delle  masserizie  nel  domicilio   eletto   nel
          territorio nazionale anziche' nella nuova sede di  servizio
          all'estero. 
              7. In caso di assunzione  e  rilascio  di  alloggio  di
          servizio  connesso  con   l'incarico,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 1, per le spese  di  trasporto
          dei mobili e delle masserizie da uno ad altro  alloggio  di
          servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio
          e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 
              8.  Il  diritto  al  rimborso  delle   spese   di   cui
          all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973,  n.
          836,  decorre  dalla  data  di  comunicazione  formale   al
          dipendente del provvedimento di trasferimento. 
              9. Il personale di  cui  all'articolo  1  del  presente
          decreto trasferito  d'ufficio  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non  fruisce
          nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto  il
          rimborso del canone mensile per l'alloggio privato puo', al
          termine del primo anno di percezione di  tale  trattamento,
          optare per l'indennita' mensile pari  a  trenta  diarie  di
          missione  in  misura  ridotta  del  30  per  cento  per   i
          successivi dodici mesi. Tale opzione puo' essere esercitata
          una sola volta.". 
              "Art. 15 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario
          di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
              2. Al completamento dell'orario di  lavoro  di  cui  al
          comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
          i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di  cui  al
          comma 4 ed i riposi compensativi. 
              3. Il personale inviato in servizio fuori sede che  sia
          impiegato  oltre   la   durata   del   turno   giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si
          protragga oltre  le  ore  24:00  per  almeno  tre  ore,  il
          dipendente ha diritto ad  un  intervallo  per  il  recupero
          psico-fisico  non  inferiore  alle  dodici  ore.  Il  turno
          giornaliero   si   intende   completato   anche   ai   fini
          dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
              4. Fermo restando il diritto al recupero, al  personale
          che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio  sia
          chiamato  dall'Amministrazione  a  prestare  servizio   nel
          giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
          infrasettimanale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma  3,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007,  n.  170,  a  compensazione  della   sola   ordinaria
          prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
          8,00. 
              5.  Al  personale  impiegato  in  turni   continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
              6. Per il personale della Polizia di Stato, le  ore  di
          lavoro straordinario eventualmente  non  retribuite  o  non
          recuperate a titolo di  riposo  compensativo  entro  il  31
          dicembre dell'anno successivo a quello in  cui  sono  state
          effettuate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle
          risorse disponibili, limitatamente  alla  quota  spettante,
          entro l'anno successivo.". 
              "Art. 16 (Congedi straordinari e aspettativa). - 1.  La
          riduzione di un terzo di tutti gli  assegni,  spettanti  al
          pubblico dipendente per il primo  giorno  di  ogni  periodo
          ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  e
          per   prestazioni   di   lavoro   straordinario    prevista
          dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, non si applica al personale delle Forze di polizia  ad
          ordinamento civile. 
              2.  Le  esigenze  di  trasloco  e  di  riorganizzazione
          familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          sussistono anche per il personale accasermato. 
              3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al
          servizio in modo parziale permane ovvero  e'  collocato  in
          aspettativa fino alla pronuncia  sul  riconoscimento  della
          dipendenza da causa di servizio della lesione o  infermita'
          che ha causato la predetta  non  idoneita'  anche  oltre  i
          limiti massimi previsti dalla normativa  in  vigore.  Fatte
          salve le disposizioni che  prevedono  un  trattamento  piu'
          favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla
          pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da  causa  di
          servizio della lesione subita o della infermita' contratta,
          competono gli emolumenti di carattere fisso e  continuativo
          in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la
          dipendenza da causa di servizio e non vengano  attivate  le
          procedure  di  transito  in  altri   ruoli   della   stessa
          Amministrazione o in altre  amministrazioni,  previste  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
          ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
          al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. 
              Non si da' luogo alla ripetizione qualora la  pronuncia
          sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre
          il ventiquattresimo mese dalla  data  del  collocamento  in
          aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula  con
          gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo  ai
          fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 
              4. A decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  170,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3,  e
          all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3, e fatte  salve  le  disposizioni  di
          maggior favore, al personale collocato in  aspettativa  per
          infermita', in attesa della  pronuncia  sul  riconoscimento
          della dipendenza da  causa  di  servizio  della  lesione  o
          infermita', competono gli emolumenti di carattere  fisso  e
          continuativo in misura intera. Nel caso in  cui  non  venga
          riconosciuta  la  dipendenza  da  causa  di  servizio  sono
          ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo
          al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le
          somme corrisposte oltre il diciottesimo  mese  continuativo
          di aspettativa. 
              5.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
          appartenente  ai   ruoli   degli   agenti   e   assistenti,
          sovrintendenti,   ispettori,   giudicato    permanentemente
          inidoneo in forma  assoluta  all'assolvimento  dei  compiti
          d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa
          di servizio, in attesa del transito nei ruoli  tecnici  del
          Corpo forestale  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole  e  forestali  7  ottobre
          2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il  godimento
          del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita',  sino  ad
          avvenuto trasferimento. 
              6. Il personale che non completa il turno per ferite  o
          lesioni verificatesi durante il servizio  ha  diritto  alla
          corresponsione delle indennita' previste  per  la  giornata
          lavorativa.". 
              "Art.  17  (Terapie  salvavita).  -  1.   A   decorrere
          dall'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di  patologie
          gravi che richiedano terapie salvavita  ed  altre  ad  esse
          assimilabili secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico
          legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai
          fini del presente articolo, sono esclusi  dal  computo  dei
          giorni  di  congedo  straordinario  o  di  aspettativa  per
          infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero  o  di
          day-hospital ed i giorni  di  assenza  dovuti  alle  citate
          terapie, debitamente certificati dalla  competente  Azienda
          sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente
          struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente
          articolo sono a tutti gli effetti  equiparati  al  servizio
          prestato  nell'Amministrazione  e  sono   retribuiti,   con
          esclusione delle indennita' e dei compensi  per  il  lavoro
          straordinario   e   di   quelli   collegati   all'effettivo
          svolgimento delle prestazioni. 
              2. Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al  comma  1,  le  amministrazioni  favoriscono   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati.". 
              "Art. 18 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          civile si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni,  a
          richiesta degli interessati, tra coniugi  dipendenti  dalla
          stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; 
              b)   esonero,   a   domanda,   per    la    madre    o,
          alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino  al
          compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
              c) esonero, a domanda, sino  al  compimento  del  terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno  o
          da turni continuativi articolati sulle 24  ore,  o  per  le
          situazioni monoparentali da turni  continuativi  articolati
          sulle 24 ore; 
              d) esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta'
          del figlio convivente; 
              e) divieto di inviare  in  missione  fuori  sede  o  in
          servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza
          il consenso dell'interessato, il  personale  con  figli  di
          eta' inferiore a tre  anni  che  ha  proposto  istanza  per
          essere esonerato dai turni continuativi e notturni e  dalla
          sovrapposizione dei turni; 
              f)  esonero,  a  domanda,  dal  turno  notturno  per  i
          dipendenti  che  abbiano  a  proprio  carico  un   soggetto
          disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              g) possibilita'  per  le  lavoratrici  madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
              h) divieto  di  impiegare  la  madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151  in
          turni continuativi articolati sulle 24 ore. 
              2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche
          alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato. 
              3. Nel caso di adozione o  affidamento  preadottivo,  i
          benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla  data  di
          effettivo ingresso del bambino nella famiglia.". 
              "Art.  19  (Diritto  allo  studio).   -   1.   Per   la
          preparazione all'esame per  il  conseguimento  del  diploma
          della scuola secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli
          esami universitari o post-universitari,  nell'ambito  delle
          150 ore per il diritto allo studio di cui  all'articolo  78
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
          1985, n. 782, possono essere attribuite  e  conteggiate  le
          quattro giornate lavorative immediatamente precedenti  agli
          esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni  giorno;  in
          caso di sovrapposizione di  esami,  al  dipendente  possono
          essere attribuite e conteggiate 4 giornate  lavorative  per
          ciascun esame. Il personale, in  tali  giornate,  non  puo'
          comunque essere impiegato in servizio. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso
          le Aziende sanitarie locali. 
              3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del
          diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado,  a  corsi
          universitari  o  post-universitari  fuori  dalla  sede   di
          servizio laddove nella sede di appartenenza siano  attivati
          analoghi  corsi.  In  tal  caso  i   giorni   eventualmente
          necessari per il raggiungimento di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.". 
              "Art. 20 (Asili nido). - 1. Nell'ambito delle attivita'
          assistenziali nei confronti  del  personale  e  nei  limiti
          degli stanziamenti relativi ai capitoli  ad  esse  inerenti
          l'Amministrazione, in  luogo  della  istituzione  di  asili
          nido, puo' concedere il  rimborso,  anche  parziale,  delle
          rette relative alle spese sostenute dai  dipendenti  per  i
          figli a carico, secondo modalita' e criteri  da  concordare
          con le organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano
          nazionale. 
              2. A  decorrere  dall'anno  2009,  le  risorse  di  cui
          all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita'
          di cui al comma 1, dei seguenti importi annui: 
              a) Polizia di Stato: euro 533.695; 
              b) Polizia penitenziaria: euro 500.000; 
              c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.". 
              "Art. 21 (Tutela legale). - 1. Le disposizioni  di  cui
          all'articolo 32 della legge  22  maggio  1975,  n.  152,  e
          dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  si  applicano
          anche a favore del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente
          deceduto.  In  mancanza  del  coniuge  e  dei   figli   del
          dipendente deceduto, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di successione. Alla relativa spesa si  provvede
          nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui  al  comma  1,
          agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di  polizia
          giudiziaria indagati  o  imputati  per  fatti  inerenti  al
          servizio,   che   intendono   avvalersi   di   un    libero
          professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,   a
          richiesta dell'interessato, la somma di euro  2.500,00  per
          le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se   al   termine   del
          procedimento  viene  accertata   la   responsabilita'   del
          dipendente a titolo di dolo. 
              3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato
          anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita'
          civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui
          al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme. 
              4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
          stanziamenti di bilancio, le spese  di  difesa  relative  a
          procedimento penale concluso con la remissione di querela. 
              5. La richiesta di rimborso, fermi  restando  i  limiti
          riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato  ai  sensi
          dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135,  ha  efficacia
          fino alla decisione dell'Amministrazione.". 
              "Art. 32 (Mantenimento indennita' incursori).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2009, il personale  dell'Arma  dei
          carabinieri,  in  possesso  del  brevetto   di   incursore,
          mantiene il trattamento di cui all'articolo  52,  comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 254, anche  se  impiegato  presso  i  reparti  della  2^
          Brigata Mobile  dell'Arma  dei  carabinieri  per  finalita'
          comunque tipiche delle attivita' degli incursori.". 
              "Art. 33 (Indennita' per  operatori  subacquei).  -  1.
          Agli  operatori  subacquei  delle  Forze  di  polizia,  con
          decorrenza dal 1°  gennaio  2009,  le  indennita'  previste
          dalla tabella C, annessa al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  5   maggio   1975,   n.   146,   e   successive
          modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate  nella
          tabella 1 allegata al presente decreto.". 
              "Art. 34 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di  imbarco  ed
          altre  indennita').  -  1.  Ferme   restando   le   vigenti
          disposizioni relative all'equiparazione tra i  gradi  e  le
          qualifiche del personale delle Forze di  polizia  e  quello
          delle Forze armate, l'indennita' di impiego  operativo  per
          attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio  e  di
          imbarco,  nonche'  le  relative  indennita'   supplementari
          attribuite  al  personale  delle  Forze   di   polizia   ad
          ordinamento militare,  sono  rapportate,  con  le  medesime
          modalita'  applicative  e   ferme   restando   le   vigenti
          percentuali di  cumulo  tra  le  diverse  indennita',  agli
          importi ed alle  maggiorazioni  vigenti  per  il  personale
          delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni
          operative. 
              2. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983,
          n. 78, non si applica nel caso di  assenza  per  infermita'
          dipendente da causa di servizio. 
              3. Per il personale di cui all'articolo 24 del presente
          decreto, a decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10,
          comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          non si applica. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'emolumento  fisso
          aggiuntivo di polizia di cui al comma  2  dell'articolo  52
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
          n. 164, spettante ai brigadieri con un'anzianita' inferiore
          a  15  anni,  e'  incrementato  di  euro   5   mensili   e,
          conseguentemente, la tabella allegata al suddetto  comma  2
          e'  sostituita  dalla  tabella  3  allegata   al   presente
          decreto.". 
              "Art. 35 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A  decorrere
          dal 1°  gennaio  2009,  l'indennita'  speciale  di  seconda
          lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato   dal   decreto
          legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale  di  cui
          all'articolo 24 del presente  decreto,  in  servizio  nella
          provincia di Bolzano o  in  uffici  collocati  a  Trento  e
          aventi competenza  regionale,  rideterminata  dall'articolo
          22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          febbraio 2001,  n.  140,  e'  incrementata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 
    

           Attestato di conoscenza della lingua    euro
           Attestato A                            17,20
           Attestato B                            14,34
           Attestato C                            11,49
           Attestato D                            10,32

    
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita'
          speciale  di   seconda   lingua,   corrisposta   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al  personale  di  cui
          all'articolo 24 del presente decreto,  in  servizio  presso
          uffici o enti ubicati  nella  regione  autonoma  a  statuto
          speciale Valle  d'Aosta,  rideterminata  dall'articolo  22,
          comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
          febbraio 2001,  n.  140,  e'  incrementata  nelle  seguenti
          misure mensili lorde: 
    

                                               euro
           Prima fascia                       17,20
           Seconda fascia                     14,34
           Terza fascia                       11,49
           Quarta fascia                      10,32

    
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui
          ai commi 1 e  2  e'  rideterminata  nelle  seguenti  misure
          mensili lorde: 
    

          Attestato di conoscenza della lingua      euro
           Attestato A                             227,91
           Attestato B                             189,94
           Attestato C                             151,97
           Attestato D                             136,85


          Indennita' speciale di seconda lingua      euro
           Prima fascia                            227,91
           Seconda fascia                          189,94
           Terza fascia                            151,97
           Quarta fascia                           136,85

    
              .". 
              "Art. 36 (Trattamento di missione). - 1.  Al  personale
          comandato in missione fuori dalla  sede  di  servizio,  che
          utilizzi il mezzo aereo o altro  mezzo  non  di  proprieta'
          dell'Amministrazione senza la prevista  autorizzazione,  e'
          rimborsata una somma nel limite  del  costo  del  biglietto
          ferroviario. Al personale autorizzato  i  rimborsi  vengono
          effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 
              2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
          del  biglietto  di  1ª  classe,   relativo   al   trasporto
          ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone
          letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              3.  Al  personale  che  pernotta  presso  alberghi  non
          convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento  in
          misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
          ubicati  nella  stessa  sede.  Nei  limiti  previsti  dalla
          vigente normativa,  qualora  nella  sede  di  missione  non
          esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione  rimborsa
          la spesa effettivamente sostenuta. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          15 giorni ed  anche  in  caso  di  invio  in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato  o
          imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad  organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi davanti a consigli o commissioni di  disciplina
          o  di  inchiesta,  compete  il  trattamento  economico   di
          missione previsto dalla legge sulle missioni  e  successive
          modificazioni, solo alla conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
          definitiva. Le spese di viaggio  sostenute  possono  essere
          rimborsate,  di  volta  in  volta,   a   richiesta,   salvo
          ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda  con
          sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
          colpa    grave    nel    giudizio    per    responsabilita'
          amministrativo-contabile.  Le  disposizioni  del   presente
          comma si applicano anche al personale chiamato a comparire,
          quale indagato o imputato per fatti inerenti  al  servizio,
          dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 
              6.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  la  maggiorazione
          dell'indennita' oraria di missione, prevista  dall'articolo
          46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
          giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 
              8. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di  trasferta.  Il  rimborso  e'  corrisposto  nella
          misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
          ore, nel limite massimo complessivo di due  pasti  ogni  24
          ore di servizio in  missione,  a  prescindere  dagli  orari
          destinati alla consumazione degli stessi. 
              9. Fermo restando quanto previsto al  comma  8,  ultimo
          periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha  diritto  al
          rimborso  del  pasto,  solo  dietro   presentazione   della
          relativa documentazione, nel giorno in cui si  conclude  la
          missione, a condizione che siano state effettuate almeno  5
          ore di servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
          ricada  negli  orari  destinati  alla  consumazione   dello
          stesso. Il presente comma non si applica nei casi  previsti
          dal comma 12 del presente articolo.