- L'art. 3 del decreto legislativo n. 124/1993 e' il seguente: "Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipenente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti Stessi promossi da loro associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale". - Il decrto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1990, n. 282. - L'art. 11 del decreto legislativo n. 503/1992, e' il seguente: "Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente, il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale". - Per il testo dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si veda in nota precedente. - Per gli estremi del decreto legislativo n. 124/1993, si veda in nota precedente. - Per gli estremi del decreto legislativo n. 357/1990 si veda in nota precedente. - Il comma 3, lettera c), dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "3. Sono a carico della gestione: a)-b) (omissis); c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operi ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale". - La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165. - Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 e' il seguente: "2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apparto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media; b) risultanze gestionali negative; c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini". - L'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e' il seguente: "Art. 5 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego. 2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31, dela legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14, dell'art. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. 3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo. 4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'art. 1, comma 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative". - Il comma 20 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "20. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita', continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se piu' favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianita' di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni". - L'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13 (Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale). - 1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro. 2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entita' della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale. 3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato art. 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse. 4. Con il decreto di cui al comma 2 e' stabilita la maggiore misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale: a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree; b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni; c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nei mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; d) contratti di lavoro a tempo parziale, stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e dei territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisse al Parlamento. 6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato al sensi dell'art. 29- quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonche' al sensi dell'art. 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale. 7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale". - L'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, son apportate le seguenti modifiche: all'art. 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'art. 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'art. 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo sono soppresse. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici". All'art. 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del 1995, dopo le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerra. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro della previdenza sociale sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno di comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 42, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno. 2. All'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". La opzione di cui al citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, gia' esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo art. 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalita' previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica. 3. Il gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'art. 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo art. 11. 4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le finalita' di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziari potranno esserlo in quello successivo. 5. La commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto e privato in numero non superiore a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione puo' disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unita' e nei limiti della pianta organica. 6. All'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi. 7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori dl lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni.". 8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferita a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioniautonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare rasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicmbre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione. 9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro. 10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi. 12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione. 13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3. 14. All'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 5 miliardi e 700 milioni". 15. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono duvuti interessi". 16. All'art. 1-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' aggiunto il seguente comma "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un prograrnma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio". 17. All'art. 1, comma 7- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine". 18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 20. All'art. 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili". 21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale. di ciascun contratto. 22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: gli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato". 23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma. 24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 successive modificazioni e integrazioni. 25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite ccomplessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, con proprio decreto: a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna; b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo; c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree; d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarieta' stipulati senza soluzione di continuita', con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. 26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, e' inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneita' da espletarsi con le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale e' assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme vigenti. La domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11 novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, sensi della vigente normativa, con la mobilita' del personale; delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza. 27. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decretolegge". - L'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha sostituito, al comma 1, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 124/1993, e' il seguente: "Art. 13. (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Vigilanza sui fondi di pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi di pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2. 2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi di pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconisciuta competenza e specifica professionalita' nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978. n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indichera' i due membri della commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerita' dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali. 5-bis. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel bollettino della commissione. 2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. 3. Il finanziamento della commissione puo' essere integrato nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalita' dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale". - L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993, cosi' recita: "Art. 12 (Contributo di solidarieta'). - 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, e' confermato il contributo di solidarieta' di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalita' di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresi' confermato il contributo di solidarieta' di cui all'art. 9-bis del citato decretolegge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalita' ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo". - L'art. 18 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18 ( Norme finali ). - 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultanto istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 commi 1, 2 e 3. mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno: a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati dall'art. 17, dell'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e istituita la forma pensionistica medesima. 4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4. commi 2, 3 e 5. 5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6. 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attivita' di vigilanza di stabilita' sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, letter b) comunque altre procedure di autorizzazione 7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costitutite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'an. 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art. 13". 8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1 gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri, di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione. senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato. 8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 3-bis, l'equilibrio finanzario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma. 8- quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data. 8- quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle norme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio e' subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 4, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta' di cui al presente comma e' posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro. Tali facolta' debbono essere esrcitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto". - L'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 ( Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio ). - 1. Fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 2. Fondi pensione possono essere costituiti altresi' nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile. 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione puo' determinare, con proprio regolamento, le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione". Fino all'adozione da parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del. 1993, come modificato dal presente comma, le modalita' di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: "l'autorizzazione" fino a: "del mercato" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio e' rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorita' di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non puo' essere concessa: a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della societa' o dell'ente; c) se la contabilita' e i bilanci della societa' o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attivita', l'autorizzazione decade". - L'art. 17 del decreto legislativo n. 124/93, come sostituito dall'articolo 14 della legge n. 335/1995 e come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14 ( Compiti della commissione di vigilanza ). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - ( Compiti della commissione di vigilanza ). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n, 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16. 2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l'albo di cui all'articolo 4; b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati. c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4; d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4- quinquies e 5 dell'articolo 6; e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemitipo di contratti tra i fondi e i gestori; f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma; g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita'; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base: a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'ipettorato del lavoro; n) pubblica e diffonde informazioni utili. alla conoscenza dei problemi previdenziali. 3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. 4. La commissione puo' altresi': a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno. 5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commisone tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni". 2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993". - La legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987. - La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991. - La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Leggequadro sul volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 S.O. n. 30. - La legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1997. - La legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997. - Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il comma 2 dell'art. 2 del D.-L. 3 giugno 1996, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1996, n. 400 (Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonche' delle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica) e' il seguente: "2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonche' dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvedera' ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonche' all'Autorita' medesima, le somme di volta in volta necessarie. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e la legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) sono pubblicate nel S.O. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997. - Il D.-L. 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 1997. - Il comma 8 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita' di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorche' accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla contnuita' di rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti". - La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1995. - Il D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1996. - La legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 1985. - La legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici servizi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991. - L'art. 2 del D.Lgs. n. 207 del 1996 e' il seguente: "Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) piu' di sessantadue anni di eta', se uomini, ovvero piu' di cinquantasette anni di eta', se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attivita', per almeno cinque anni, in qualita' di titolari o coadiutori nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita' del registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura". - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse".