(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  1,  del  decreto  legislativo  6
          settembre  2001,  n.  368,  (Attuazione   della   direttiva
          1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
          determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Apposizione del termine). - 01.  Il  contratto
          di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce  la
          forma comune di rapporto di lavoro. 
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata del contratto di  lavoro  subordinato  a  fronte  di
          ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o
          sostitutivo, anche se riferibili alla  ordinaria  attivita'
          del datore di lavoro. 
              1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: 
              a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
          di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  comprensiva  di
          eventuale proroga, concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o
          utilizzatore  e  un  lavoratore  per  lo   svolgimento   di
          qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a
          tempo determinato, sia nel caso di  prima  missione  di  un
          lavoratore nell'ambito di un contratto di  somministrazione
          a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art.  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              b) in ogni  altra  ipotesi  individuata  dai  contratti
          collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1,  fatto
          salvo quanto previsto dal comma  1-bis  relativamente  alla
          non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
          di   carattere   tecnico,   organizzativo,   produttivo   o
          sostitutivo. 
              3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              4. La scrittura non e' tuttavia  necessaria  quando  la
          durata del rapporto di lavoro, puramente  occasionale,  non
          sia superiore a dodici giorni. " 
              Il testo dell'art. 4 del citato decreto lgv. n. 368 del
          2001, modificato dalla presente legge e' il seguente: 
              "Art. 4 (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del
          contratto a tempo determinato puo' essere, con il  consenso
          del lavoratore, prorogato solo quando  la  durata  iniziale
          del contratto sia inferiore a tre anni. In questi  casi  la
          proroga e' ammessa una sola volta e a  condizione  che  sia
          richiesta da ragioni oggettive e si riferisca  alla  stessa
          attivita' lavorativa per la quale  il  contratto  e'  stato
          stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento  a
          tale ipotesi la durata complessiva del rapporto  a  termine
          non potra' essere superiore ai tre anni. 
              2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
          delle ragioni  che  giustificano  l'eventuale  proroga  del
          termine stesso e' a carico del datore di lavoro. 
              2-bis. (abrogato)" 
              - Il testo dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo
          6 settembre 2001, n. 368, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 5 (Scadenza del termine  e  sanzioni  Successione
          dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
          la   scadenza   del   termine   inizialmente   fissato    o
          successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4,  il  datore
          di lavoro e'  tenuto  a  corrispondere  al  lavoratore  una
          maggiorazione  della  retribuzione  per  ogni   giorno   di
          continuazione del rapporto pari al venti per cento fino  al
          decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
          giorno ulteriore. 
              2. Se il rapporto di lavoro, instaurato anche ai  sensi
          dell'art. 1, comma  1-bis,  continua  oltre  il  trentesimo
          giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
          nonche' decorso il periodo  complessivo  di  cui  al  comma
          4-bis, ovvero oltre il  cinquantesimo  giorno  negli  altri
          casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini (15). 
              2-bis. (abrogato) 
              3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine,  ai
          sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci  giorni  dalla
          data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
          ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto
          di durata superiore ai sei mesi, il  secondo  contratto  si
          considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al
          presente comma non trovano applicazione nei  confronti  dei
          lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di  cui  al
          comma 4-ter nonche' in relazione alle  ipotesi  individuate
          dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale." 
              -  Il  testo  dell'art.   10   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              "Art. 10 (Esclusioni e  discipline  specifiche).  -  1.
          Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo  in  quanto  gia'  disciplinati  da  specifiche
          normative: 
              a) i contratti di lavoro temporaneo di cui  alla  legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; 
              b) i contratti di formazione e lavoro; 
              c) i rapporti di apprendistato,  nonche'  le  tipologie
          contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso  il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro; 
              c-bis) i richiami in servizio del personale  volontario
          del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  che  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
          n.  139,  non  costituiscono  rapporti   di   impiego   con
          l'Amministrazione; 
              c-ter) ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8,
          comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
              2. Sono esclusi dalla disciplina del  presente  decreto
          legislativo i rapporti di lavoro tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai  a  tempo  determinato  cosi'
          come  definiti  dall'art.  12,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo. 
              4. In deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma
          4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
          a tempo determinato, purche'  di  durata  non  superiore  a
          cinque anni, con i  dirigenti,  i  quali  possono  comunque
          recedere da essi  trascorso  un  triennio  e  osservata  la
          disposizione  dell'art.  2118  del  codice   civile.   Tali
          rapporti  sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne  le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all' art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, e successive modificazioni, all' art. 4, comma 14-bis,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' art. 6, comma  5,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto  i
          contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
          delle supplenze del personale docente ed  ATA,  considerata
          la necessita'  di  garantire  la  costante  erogazione  del
          servizio scolastico ed educativo anche in caso  di  assenza
          temporanea del personale docente ed  ATA  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In  ogni
          caso non si applica l'art. 5,  comma  4-bis,  del  presente
          decreto. 
              4-ter.  Nel  rispetto  dei   vincoli   finanziari   che
          limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
          il personale e il regime  delle  assunzioni,  sono  esclusi
          dall'applicazione del presente decreto i contratti a  tempo
          determinato del personale sanitario del  medesimo  Servizio
          sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti,  in
          considerazione della necessita' di  garantire  la  costante
          erogazione dei servizi sanitari e il rispetto  dei  livelli
          essenziali di assistenza. La proroga dei contratti  di  cui
          al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
          caso non trova applicazione l'art. 5, comma 4-bis. 
              5. Sono esclusi i rapporti instaurati  con  le  aziende
          che esercitano il commercio di  esportazione,  importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 
              6. (abrogato) 
              7. La individuazione, anche in misura non uniforme,  di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto a tempo determinato stipulato ai sensi  dell'art.
          1, commi 1 e 1-bis, e'  affidata  ai  contratti  collettivi
          nazionali    di    lavoro    stipulati    dai     sindacati
          comparativamente piu' rappresentativi. Sono  in  ogni  caso
          esenti da limitazioni  quantitative  i  contratti  a  tempo
          determinato conclusi: 
              a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
          che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
          geografiche e/o comparti merceologici; 
              b)  per  ragioni  di  carattere   sostitutivo,   o   di
          stagionalita', ivi  comprese  le  attivita'  gia'  previste
          nell'elenco  allegato  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  7  ottobre  1963,   n.   1525,   e   successive
          modificazioni; 
              c) per specifici spettacoli ovvero specifici  programmi
          radiofonici o televisivi; 
              d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni. 
              8. 9. 10. (abrogati)" 
              - Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo,
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 30 (Distacco). - 1.  L'ipotesi  del  distacco  si
          configura quando un datore di  lavoro,  per  soddisfare  un
          proprio  interesse,  pone  temporaneamente   uno   o   piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. 
              2. In caso di  distacco  il  datore  di  lavoro  rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore. 
              3. Il distacco che comporti un  mutamento  di  mansioni
          deve avvenire con il consenso del  lavoratore  interessato.
          Quando comporti un trasferimento a  una  unita'  produttiva
          sita a piu' di 50 km da quella  in  cui  il  lavoratore  e'
          adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per  comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 
              4. Resta ferma  la  disciplina  prevista  dall'art.  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. 
              4-bis. Quando il  distacco  avvenga  in  violazione  di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
          del codice di procedura civile, notificato  anche  soltanto
          al  soggetto  che  ne  ha  utilizzato  la  prestazione,  la
          costituzione di un rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'art. 27, comma 2. 
              4-ter. Qualora il distacco  di  personale  avvenga  tra
          aziende che abbiano sottoscritto un contratto  di  rete  di
          impresa che abbia validita' ai sensi del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  9  aprile  2009,  n.  33,  l'interesse  della  parte
          distaccante sorge  automaticamente  in  forza  dell'operare
          della rete, fatte salve le norme in  materia  di  mobilita'
          dei lavoratori previste dall'art. 2103 del  codice  civile.
          Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la  codatorialita'
          dei dipendenti ingaggiati con regole  stabilite  attraverso
          il contratto di rete stesso.". 
              - Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo,
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro  intermittente).  -
          1.  Il  contratto  di  lavoro  intermittente  puo'   essere
          concluso per lo svolgimento  di  prestazioni  di  carattere
          discontinuo   o   intermittente,   secondo   le    esigenze
          individuate   dai   contratti   collettivi   stipulati   da
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
          territoriale ovvero per  periodi  predeterminati  nell'arco
          della settimana, del mese o dell'anno. 
              2. Il contratto di lavoro intermittente  puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'. 
              2-bis. In ogni caso, fermi restando  i  presupposti  di
          instaurazione del rapporto e con  l'eccezione  dei  settori
          del turismo, dei pubblici esercizi e dello  spettacolo,  il
          contratto di lavoro intermittente e' ammesso,  per  ciascun
          lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
          complessivamente non superiore alle  quattrocento  giornate
          di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.  In  caso
          di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
          trasforma  in  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
          indeterminato. 
              3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
              a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano  il
          diritto di sciopero; 
              b) salva diversa disposizione degli accordi  sindacali,
          presso unita' produttive  nelle  quali  si  sia  proceduto,
          entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi  ai
          sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle  stesse
          mansioni  cui  si  riferisce   il   contratto   di   lavoro
          intermittente ovvero presso unita' produttive  nelle  quali
          sia operante una sospensione dei rapporti o  una  riduzione
          dell'orario, con diritto  al  trattamento  di  integrazione
          salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
          cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
              c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
          valutazione dei rischi ai sensi  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni. ". 
              - Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo,
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 61 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Ferma restando la disciplina degli agenti e  rappresentanti
          di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di
          beni  e  di  servizi  realizzate  attraverso  call   center
          'outbound'  per  le  quali  il  ricorso  ai  contratti   di
          collaborazione a progetto  e'  consentito  sulla  base  del
          corrispettivo  definito  dalla  contrattazione   collettiva
          nazionale di  riferimento,  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero  3),
          del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
          a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
          e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
          essere funzionalmente collegato a un determinato  risultato
          finale e non puo' consistere  in  una  mera  riproposizione
          dell'oggetto sociale del  committente,  avuto  riguardo  al
          coordinamento  con  l'organizzazione  del   committente   e
          indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per  l'esecuzione
          dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo'  comportare
          lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
          che possono essere  individuati  dai  contratti  collettivi
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
          prestazioni occasionali, intendendosi per tali  i  rapporti
          di durata complessiva non superiore  a  trenta  giorni  nel
          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei  servizi  di
          cura e assistenza alla persona, non superiore  a  240  ore,
          con  lo  stesso  committente,   salvo   che   il   compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo. 
              2-bis. Se il contratto ha per oggetto  un'attivita'  di
          ricerca  scientifica  e  questa  viene  ampliata  per  temi
          connessi  o  prorogata  nel  tempo,  il  progetto  prosegue
          automaticamente". 
              - Il testo dell'art. 62, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo,  n.  276  del  2003,  come  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 62  (Forma).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro  a
          progetto e' stipulato in forma scritta e deve  contenere  i
          seguenti elementi: 
              a)   indicazione   della    durata,    determinata    o
          determinabile, della prestazione di lavoro; 
              b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
          contenuto caratterizzante e del  risultato  finale  che  si
          intende conseguire; 
              c)  il  corrispettivo  e   i   criteri   per   la   sua
          determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
          e la disciplina dei rimborsi spese; 
              d) le forme di coordinamento del lavoratore a  progetto
          al committente sulla  esecuzione,  anche  temporale,  della
          prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
          tali  da   pregiudicarne   l'autonomia   nella   esecuzione
          dell'obbligazione lavorativa; 
              e) le eventuali misure per la  tutela  della  salute  e
          sicurezza del  collaboratore  a  progetto,  fermo  restando
          quanto disposto dall'art. 66, comma 4.". 
              -  Il  testo   dell'art.   70,   del   citato   decreto
          legislativo,  n.  276  del  2003,  come  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative  che  non  danno  luogo,  con  riferimento  alla
          totalita' dei committenti, a  compensi  superiori  a  5.000
          euro nel corso di un anno  solare,  annualmente  rivalutati
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando  il  limite
          complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare,  nei
          confronti  dei  committenti  imprenditori   commerciali   o
          professionisti, le attivita' lavorative di cui al  presente
          comma possono essere svolte a  favore  di  ciascun  singolo
          committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000  euro,
          rivalutati annualmente ai sensi  del  presente  comma.  Per
          l'anno  2013,  prestazioni  di  lavoro  accessorio  possono
          essere  altresi'  rese,  in  tutti  i  settori  produttivi,
          compresi gli enti locali, fermo  restando  quanto  previsto
          dal  comma  3  e  nel  limite  massimo  di  3.000  euro  di
          corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
          integrative del salario o di sostegno  al  reddito.  L'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito gli  accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
              a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
          nell'ambito   delle   attivita'   agricole   di   carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
              b) alle attivita' agricole svolte a favore di  soggetti
          di cui all'art. 34, comma 6,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non  possono,
          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno
          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 72 sono computati ai  fini  della
          determinazione del reddito necessario per il rilascio o  il
          rinnovo del permesso di soggiorno". 
              - Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo,
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              "Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). -  1.  Per
          ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
          acquistano presso  le  rivendite  autorizzate  uno  o  piu'
          carnet di buoni orari, numerati progressivamente e  datati,
          per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
          e' fissato con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni  e
          periodicamente aggiornato, tenuto  conto  delle  risultanze
          istruttorie del confronto con le parti sociali. 
              2. Tale valore  nominale  e'  stabilito  tenendo  conto
          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attivita'
          lavorative affini a quelle di cui  all'art.  70,  comma  1,
          nonche' del costo di gestione del servizio. 
              3. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso presso il concessionario, di cui al  comma
          5, all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
          del valore nominale del  buono,  e  per  fini  assicurativi
          contro gli infortuni all'INAIL, in misura  pari  al  7  per
          cento del valore nominale del buono, e trattiene  l'importo
          autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  titolo  di
          rimborso spese. La percentuale relativa al  versamento  dei
          contributi previdenziali e' rideterminata con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  in  funzione
          degli  incrementi  delle  aliquote  contributive  per   gli
          iscritti alla gestione separata dell'INPS 
              4-bis. In considerazione delle particolari e  oggettive
          condizioni sociali  di  specifiche  categorie  di  soggetti
          correlate allo stato  di  disabilita',  di  detenzione,  di
          tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori  sociali
          per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,
          utilizzati   nell'ambito   di    progetti    promossi    da
          amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali,  con  proprio  decreto,  puo'  stabilire
          specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari. 
              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  individua  con   proprio   decreto   il
          concessionario del servizio e regolamenta i  criteri  e  le
          modalita' per il versamento dei contributi di cui al  comma
          4 e delle relative coperture assicurative e  previdenziali.
          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e  c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.". 
              - Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge 15  luglio
          1966, n. 604 (Norme sui  licenziamenti  individuali),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 7 (Norme sui  licenziamenti  individuali).  -  1.
          Ferma l'applicabilita', per  il  licenziamento  per  giusta
          causa e per giustificato  motivo  soggettivo,  dell'art.  7
          della legge 20 maggio 1970, n. 300,  il  licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo di cui  all'art.  3,  seconda
          parte, della presente legge, qualora disposto da un  datore
          di lavoro avente i requisiti dimensionali di  cui  all'art.
          18, ottavo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni,  deve  essere  preceduto  da  una
          comunicazione  effettuata  dal  datore   di   lavoro   alla
          Direzione  territoriale  del  lavoro  del  luogo  dove   il
          lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per  conoscenza
          al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
          di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
          nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del  rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato di cui  all'art.  2,  comma
          34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
          durante la quale le parti,  con  la  partecipazione  attiva
          della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
          anche soluzioni alternative al recesso, si  conclude  entro
          venti giorni dal momento in cui la  Direzione  territoriale
          del lavoro ha trasmesso  la  convocazione  per  l'incontro,
          fatta salva l'ipotesi in cui le parti,  di  comune  avviso,
          non ritengano di proseguire la discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. La  mancata  presentazione  di
          una o entrambe le parti al tentativo  di  conciliazione  e'
          valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del  codice  di
          procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
          18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  e  per   l'applicazione   degli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni". 
              - Il testo dell'art. 1, della citata legge  n.  92  del
          2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore) 
              In vigore dal 28 giugno 2013 
              1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
          a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
          grado di contribuire  alla  creazione  di  occupazione,  in
          quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica  e
          alla riduzione permanente del tasso di  disoccupazione,  in
          particolare: 
              a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu'
          stabili e  ribadendo  il  rilievo  prioritario  del  lavoro
          subordinato a tempo  indeterminato,  cosiddetto  «contratto
          dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; 
              b)   valorizzando   l'apprendistato   come    modalita'
          prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
              c)  ridistribuendo  in  modo  piu'   equo   le   tutele
          dell'impiego, da un lato  contrastando  l'uso  improprio  e
          strumentale     degli     elementi     di     flessibilita'
          progressivamente introdotti nell'ordinamento  con  riguardo
          alle   tipologie   contrattuali;    dall'altro    adeguando
          contestualmente  alle  esigenze  del  mutato  contesto   di
          riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
          altresi'  di  un  procedimento  giudiziario  specifico  per
          accelerare la definizione delle relative controversie; 
              d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto
          degli ammortizzatori sociali e delle  politiche  attive  in
          una prospettiva di universalizzazione  e  di  rafforzamento
          dell'occupabilita' delle persone; 
              e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi  e
          fiscali degli istituti contrattuali esistenti; 
              f) promuovendo  una  maggiore  inclusione  delle  donne
          nella vita economica; 
              g) favorendo nuove opportunita' di  impiego  ovvero  di
          tutela del reddito per i  lavoratori  ultracinquantenni  in
          caso di perdita del posto di lavoro; 
              h) promuovendo  modalita'  partecipative  di  relazioni
          industriali in conformita' agli indirizzi assunti  in  sede
          europea, al fine  di  migliorare  il  processo  competitivo
          delle imprese. 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento nonche'  sugli  effetti  determinati
          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  intergenerazionali.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai
          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione
          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle  misure  e  degli
          interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
          dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli  andamenti
          produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e,  piu'
          in generale, di quelle sociali.. 
              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione   indipendenti   della   riforma,    l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)   e   l'ISTAT
          organizzano  delle  banche  dati  informatizzate   anonime,
          rendendole disponibili, a scopo di ricerca  scientifica,  a
          gruppi di ricerca collegati a universita', enti di  ricerca
          o enti che hanno anche finalita'  di  ricerca  italiani  ed
          esteri.  I  risultati  delle  ricerche  condotte   mediante
          l'utilizzo  delle  banche  dati  sono   resi   pubblici   e
          comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono  i  dati
          individuali anonimi, relativi  ad  eta',  genere,  area  di
          residenza,  periodi  di  fruizione   degli   ammortizzatori
          sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
          lavorativi   e    retribuzione    spettante,    stato    di
          disoccupazione, politiche attive e di attivazione  ricevute
          ed eventuali altre informazioni utili ai fini  dell'analisi
          di impatto e del monitoraggio. 
              6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a  5
          non deve comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  ed  e'   effettuata   con   le   risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              7. Le disposizioni della presente legge, per quanto  da
          esse non espressamente previsto, costituiscono  principi  e
          criteri per la  regolazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto
          dall'art. 2, comma 2,  del  medesimo  decreto  legislativo.
          Restano ferme le previsioni di cui all'art. 3 del  medesimo
          decreto legislativo. 
              8. Al fine dell'applicazione del comma  7  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
          normative,  gli  ambiti,  le  modalita'  e   i   tempi   di
          armonizzazione  della  disciplina  relativa  ai  dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche. 
              9. Al decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente: 
              «01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro»; 
              b) all'art. 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. I contratti collettivi stipulati dalle  organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          possono   prevedere,   in    via    diretta    a    livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'art.  5,
          comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del  totale
          dei    lavoratori    occupati    nell'ambito    dell'unita'
          produttiva»; 
              c) all'art. 1, comma 2, le parole: «le ragioni  di  cui
          al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni  di
          cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
          relativamente alla non  operativita'  del  requisito  della
          sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo,
          produttivo o sostitutivo»; 
              d) all'art. 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
              «2-bis.  Il  contratto  a  tempo  determinato  di   cui
          all'art.  1,  comma  1-bis,  non  puo'  essere  oggetto  di
          proroga»; 
              e) all'art. 5, comma 2, le parole: «oltre il  ventesimo
          giorno»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «oltre   il
          trentesimo  giorno»  e  le  parole:  «oltre  il  trentesimo
          giorno»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «oltre   il
          cinquantesimo giorno»; 
              f) all'art. 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione»; (10) 
              g) all'art. 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e  le  parole:
          «venti giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «novanta
          giorni»; 
              h) all'art. 5, comma  3,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: «I contratti collettivi di  cui  all'art.
          1,  comma  1-bis,  possono   prevedere,   stabilendone   le
          condizioni,   la   riduzione    dei    predetti    periodi,
          rispettivamente, fino a venti giorni e  trenta  giorni  nei
          casi in cui l'assunzione a termine avvenga  nell'ambito  di
          un processo organizzativo determinato:  dall'avvio  di  una
          nuova attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio
          innovativo;   dall'implementazione    di    un    rilevante
          cambiamento tecnologico; dalla  fase  supplementare  di  un
          significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o
          dalla proroga di una commessa consistente. In  mancanza  di
          un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del
          precedente  periodo,  il  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  sentite  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, provvede a individuare le specifiche  condizioni
          in  cui,  ai  sensi  del  periodo  precedente,  operano  le
          riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui  al  primo
          periodo trovano applicazione per le  attivita'  di  cui  al
          comma 4-ter e in ogni altro  caso  previsto  dai  contratti
          collettivi stipulati ad ogni livello  dalle  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale»; (3) 
              i) all'art. 5,  comma  4-bis,  al  primo  periodo  sono
          aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;  ai  fini  del
          computo del periodo massimo  di  trentasei  mesi  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi  soggetti,  ai
          sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del  presente  decreto  e
          del  comma  4  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e   successive   modificazioni,
          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          determinato». 
              10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 13, comma 1, lettera a), sono soppresse  le
          parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 
              b) al comma 4 dell'art. 20, dopo il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di  cui
          al comma  1-bis  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368»; 
              c) all'art. 23, il comma 2 e' abrogato. 
              11. All'art. 32, comma 3, della legge 4 novembre  2010,
          n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) ai licenziamenti che presuppongono  la  risoluzione
          di questioni relative alla qualificazione del  rapporto  di
          lavoro  ovvero  alla  nullita'  del  termine   apposto   al
          contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e  4  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e  successive
          modificazioni. Laddove si faccia questione  della  nullita'
          del termine apposto al contratto,  il  termine  di  cui  al
          primo  comma  del  predetto  art.  6,  che  decorre   dalla
          cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
          giorni, mentre il termine  di  cui  al  primo  periodo  del
          secondo comma del medesimo art. 6 e' fissato in centottanta
          giorni»; 
              b) la lettera d) e' abrogata. 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  3,  lettera  a),
          dell'art. 32 della legge 4  novembre  2010,  n.  183,  come
          sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
          in  relazione  alle  cessazioni  di   contratti   a   tempo
          determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              13. La disposizione di cui  al  comma  5  dell'art.  32
          della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  si  interpreta  nel
          senso che l'indennita' ivi prevista ristora per  intero  il
          pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le  conseguenze
          retributive e contributive relative al periodo compreso fra
          la scadenza del termine e la  pronuncia  del  provvedimento
          con il quale il giudice abbia  ordinato  la  ricostituzione
          del rapporto di lavoro. 
              14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e  59  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
              15. Nei confronti delle assunzioni effettuate  fino  al
          31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione  vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              16. All'art. 2 del testo unico  dell'apprendistato,  di
          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
              «a-bis) previsione di una durata minima  del  contratto
          non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 4, comma 5»; 
              b) al comma 1, lettera m), primo  periodo,  le  parole:
          «2118 del codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso  continua
          a trovare  applicazione  la  disciplina  del  contratto  di
          apprendistato»; 
              c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di somministrazione di  lavoro  ai
          sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
          e qualificate in servizio  presso  il  medesimo  datore  di
          lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
          per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
          inferiore a dieci  unita'.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la
          possibilita' di assumere  in  somministrazione  apprendisti
          con contratto di somministrazione a  tempo  determinato  di
          cui all'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che  non  abbia
          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o
          specializzati, o che comunque ne abbia in numero  inferiore
          a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore  a
          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della  legge
          8 agosto 1985, n. 443»; 
              d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis.   L'assunzione   di   nuovi   apprendisti    e'
          subordinata alla prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al
          termine del periodo di apprendistato,  nei  trentasei  mesi
          precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50  per  cento
          degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
          Dal computo  della  predetta  percentuale  sono  esclusi  i
          rapporti cessati per recesso durante il periodo  di  prova,
          per  dimissioni  o  per  licenziamento  per  giusta  causa.
          Qualora non sia  rispettata  la  predetta  percentuale,  e'
          consentita  l'assunzione  di   un   ulteriore   apprendista
          rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
          in  caso  di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
          pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
          di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  lavoratori
          subordinati  a  tempo  indeterminato,  al  di  fuori  delle
          previsioni  del  presente  decreto,  sin  dalla   data   di
          costituzione del rapporto. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al  comma  3-bis  non  si
          applicano nei confronti dei datori di lavoro  che  occupano
          alle loro dipendenze un numero di  lavoratori  inferiore  a
          dieci unita'». 
              17.   All'art.   4,   comma   2,   del   testo    unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre  2011,  n.  167,  le  parole:  «per   le   figure
          professionali    dell'artigianato     individuate     dalla
          contrattazione collettiva di riferimento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «per    i    profili    professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento». 
              17-bis. Al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo
          la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: 
              «i-ter) in tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato». (4) 
              18. La disposizione di cui all'art.  2,  comma  3,  del
          testo  unico  dell'apprendistato,   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito  dal
          comma 16, lettera c), del  presente  articolo,  si  applica
          esclusivamente  con   riferimento   alle   assunzioni   con
          decorrenza  dal  1°  gennaio  2013.  Alle  assunzioni   con
          decorrenza  anteriore  alla  predetta  data   continua   ad
          applicarsi l'art. 2, comma 3, del predetto testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  n.  167  del  2011,  nel  testo
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              19. Per un periodo di trentasei mesi  decorrente  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   la
          percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3-bis
          dell'art. 2 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera
          d), del presente articolo, e' fissata nella misura  del  30
          per cento. 
              20. All'art. 3  del  decreto  legislativo  25  febbraio
          2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma  7,  dopo  il  numero  3)  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis)  condizioni  e  modalita'  che  consentono   al
          lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la  modifica
          delle  clausole  flessibili  e  delle  clausole   elastiche
          stabilite ai sensi del presente comma»; 
              b) al  comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:   «Ferme   restando   le   ulteriori    condizioni
          individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma  7,
          al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art.
          12-bis  del  presente  decreto  ovvero  in  quelle  di  cui
          all'art. 10, primo comma, della legge 20  maggio  1970,  n.
          300, e' riconosciuta la facolta' di  revocare  il  predetto
          consenso». 
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 34: 
              1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'art. 37»  sono
          soppresse; 
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»; 
              b) all'art. 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa
          o di un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata  non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura  di  diffida  di  cui  all'art.  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; (7) 
              c) l'art. 37 e' abrogato. 
              22.  I   contratti   di   lavoro   intermittente   gia'
          sottoscritti alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
          al comma 21, cessano di  produrre  effetti  al  1°  gennaio
          2014. 
              23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 dell'art. 61 e' sostituito dal seguente: 
              «1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli  agenti   e
          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero  3),
          del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
          a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
          e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
          essere funzionalmente collegato a un determinato  risultato
          finale e non puo' consistere  in  una  mera  riproposizione
          dell'oggetto sociale del  committente,  avuto  riguardo  al
          coordinamento  con  l'organizzazione  del   committente   e
          indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per  l'esecuzione
          dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo'  comportare
          lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
          che possono essere  individuati  dai  contratti  collettivi
          stipulati dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano nazionale»; 
              b) al comma 1 dell'art. 62, la lettera b) e' sostituita
          dalla seguente: 
              «b) descrizione del progetto,  con  individuazione  del
          suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
          intende conseguire»; 
              c) l'art. 63 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 63 (Corrispettivo). - 1. Il compenso  corrisposto
          ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla
          quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  eseguito  e,  in
          relazione a cio'  nonche'  alla  particolare  natura  della
          prestazione e del contratto che la regola, non puo'  essere
          inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
          settore  di  attivita',  eventualmente  articolati  per   i
          relativi profili professionali tipici e in ogni caso  sulla
          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo
          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori
          subordinati, dai contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
          su loro delega, ai livelli decentrati. 
              2. In assenza di contrattazione  collettiva  specifica,
          il  compenso  non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di
          estensione   temporale   dell'attivita'    oggetto    della
          prestazione,  alle   retribuzioni   minime   previste   dai
          contratti collettivi nazionali di categoria  applicati  nel
          settore di riferimento alle  figure  professionali  il  cui
          profilo di competenza e di esperienza sia analogo a  quello
          del collaboratore a progetto»; 
              d) al comma 1 dell'art. 67, le parole: «o del programma
          o della fase di esso» sono soppresse; 
              e) il comma 2 dell'art. 67 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Le parti possono recedere prima della scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro»; 
              f) all'art. 68, comma 1, e all'art. 69, commi 1 e 3, le
          parole: «,  programma  di  lavoro  o  fase  di  esso»  sono
          soppresse; 
              g) al comma 2 dell'art. 69 e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Salvo  prova  contraria  a  carico  del
          committente, i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale». 
              24. L'art. 69, comma  1,  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'individuazione  di  uno  specifico  progetto  costituisce
          elemento  essenziale   di   validita'   del   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa, la  cui  mancanza
          determina  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              25. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  23  e  24  si
          applicano  ai   contratti   di   collaborazione   stipulati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276,  dopo  l'art.  69  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «Art. 69-bis  (Altre  prestazioni  lavorative  rese  in
          regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni  lavorative
          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  considerate,  salvo
          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente,
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
              a) che la collaborazione con  il  medesimo  committente
          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui
          per due anni consecutivi; 
              b)   che   il   corrispettivo   derivante    da    tale
          collaborazione,  anche  se  fatturato   a   piu'   soggetti
          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di
          interessi,  costituisca  piu'   dell'80   per   cento   dei
          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal
          collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; 
              c) che il  collaboratore  disponga  di  una  postazione
          fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
              2. La presunzione di cui al comma 1 non  opera  qualora
          la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
              a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado
          elevato   acquisite   attraverso   significativi   percorsi
          formativi, ovvero da capacita'  tecnico-pratiche  acquisite
          attraverso  rilevanti  esperienze  maturate  nell'esercizio
          concreto di attivita'; 
              b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito  annuo
          da lavoro autonomo non inferiore a 1,25  volte  il  livello
          minimo imponibile ai fini  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali di cui all'art. 1, comma  3,  della  legge  2
          agosto 1990, n. 233. 
              3. La presunzione di cui al comma 1 non opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente capo, ivi compresa la disposizione  dell'art.  69,
          comma 1, si applica ai rapporti instaurati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          Per i rapporti in corso a tale data, al fine di  consentire
          gli opportuni  adeguamenti,  le  predette  disposizioni  si
          applicano decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              5. Quando la prestazione lavorativa di cui al  comma  1
          si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata  dell'INPS  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente». (5) 
              27.  La   disposizione   concernente   le   professioni
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
          del  comma  3  dell'art.  61  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
          titolo  VII  del  medesimo   decreto   riguarda   le   sole
          collaborazioni coordinate e continuative il  cui  contenuto
          concreto sia  riconducibile  alle  attivita'  professionali
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  professionali.  In   caso
          contrario,   l'iscrizione   del   collaboratore   ad   albi
          professionali non  e'  circostanza  idonea  di  per  se'  a
          determinare l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del
          suddetto capo I del titolo VII. 
              28. All'art. 2549 del codice  civile  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
              «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
          prestazione di lavoro, il numero degli associati  impegnati
          in una medesima attivita' non puo' essere superiore a  tre,
          indipendentemente dal numero degli associanti, con  l'unica
          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associati  siano  legati
          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
          terzo grado o di affinita' entro il  secondo.  In  caso  di
          violazione  del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste
          anche in una prestazione di lavoro si considera  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non   si
          applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
          agli associati individuati  mediante  elezione  dall'organo
          assembleare di cui all'art.  2540,  il  cui  contratto  sia
          certificato dagli organismi di cui all'art. 76 del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  nonche'  in  relazione  al   rapporto   fra
          produttori e artisti,  interpreti,  esecutori,  volto  alla
          realizzazione di registrazioni  sonore,  audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in movimento. 
              29. Sono fatti salvi,  fino  alla  loro  cessazione,  i
          contratti in essere che, alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  siano  stati  certificati  ai  sensi
          degli articoli 75 e seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. 
              30. I rapporti di associazione  in  partecipazione  con
          apporto di lavoro instaurati o attuati  senza  che  vi  sia
          stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
          dell'impresa  o  dell'affare,  ovvero  senza  consegna  del
          rendiconto previsto dall'art. 2552 del  codice  civile,  si
          presumono,  salva  prova  contraria,  rapporti  di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. La predetta  presunzione
          si applica,  altresi',  qualora  l'apporto  di  lavoro  non
          presenti i requisiti  di  cui  all'art.  69-bis,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
          276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
              31. All'art. 86 del decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato. 
              32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) l'art. 70 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura meramente occasionale  che  non  danno
          luogo, con riferimento alla totalita'  dei  committenti,  a
          compensi superiori a  5.000  euro  nel  corso  di  un  anno
          solare, annualmente rivalutati sulla base della  variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. Fermo restando il limite complessivo  di  5.000
          euro nel  corso  di  un  anno  solare,  nei  confronti  dei
          committenti imprenditori commerciali o  professionisti,  le
          attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere svolte a favore di ciascun singolo  committente  per
          compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
          ai sensi del presente comma. Per l'anno  2013,  prestazioni
          di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
          i settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3 e nel  limite  massimo
          di  3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno  solare,   da
          percettori di prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla
          contribuzione   figurativa   relativa   alle    prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
              a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
          nell'ambito   delle   attivita'   agricole   di   carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
              b) alle attivita' agricole svolte a favore di  soggetti
          di cui all'art. 34, comma 6,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non  possono,
          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno
          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 72 sono computati ai  fini  della
          determinazione del reddito necessario per il rilascio o  il
          rinnovo del permesso di soggiorno»; (6) 
              b) all'art. 72, comma 1, dopo  le  parole:  «carnet  di
          buoni»  sono  inserite  le   seguenti:   «orari,   numerati
          progressivamente   e   datati,»   e   dopo    le    parole:
          «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
          le parti sociali»; 
              c) all'art. 72, comma  4,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:   «La   percentuale   relativa   al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS». 
              33.  Resta  fermo  l'utilizzo,  secondo  la  previgente
          disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
          di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
          gia'  richiesti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 
              34. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Governo  e  le  regioni
          concludono in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano un accordo per  la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
              a) revisione della disciplina dei  tirocini  formativi,
          anche in  relazione  alla  valorizzazione  di  altre  forme
          contrattuali a contenuto formativo; 
              b) previsione di azioni e interventi volti a  prevenire
          e  contrastare  un  uso   distorto   dell'istituto,   anche
          attraverso la puntuale individuazione delle  modalita'  con
          cui il tirocinante presta la propria attivita'; 
              c)  individuazione  degli  elementi  qualificanti   del
          tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
              d) riconoscimento di una congrua indennita',  anche  in
          forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
              35.   In   ogni   caso,   la   mancata   corresponsione
          dell'indennita'  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  34
          comporta a carico del  trasgressore  l'irrogazione  di  una
          sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato
          alla gravita' dell'illecito commesso, in  misura  variabile
          da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
          conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689. 
              36. Dall'applicazione dei commi  34  e  35  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              37. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, e' sostituito dal seguente: 
              «2. La comunicazione del licenziamento  deve  contenere
          la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
              38. Al secondo comma dell'art. 6 della legge 15  luglio
          1966,  n.  604,  e  successive  modificazioni,  la  parola:
          «duecentosettanta»   e'    sostituita    dalla    seguente:
          «centottanta». 
              39. Il termine di cui all'art. 6, secondo comma,  primo
          periodo,  della  legge  15  luglio  1966,  n.   604,   come
          modificato dal comma 38 del presente articolo,  si  applica
          in relazione ai licenziamenti  intimati  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              40. L'art. 7 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di  cui
          all'art. 3, seconda parte, della  presente  legge,  qualora
          disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente  i   requisiti
          dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  deve
          essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
          di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del  luogo
          dove il lavoratore presta la sua  opera,  e  trasmessa  per
          conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
          di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
          quale  le  parti,  con  la  partecipazione   attiva   della
          commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
          soluzioni alternative al recesso, si conclude  entro  venti
          giorni dal momento in cui  la  Direzione  territoriale  del
          lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,  fatta
          salva l'ipotesi in cui le  parti,  di  comune  avviso,  non
          ritengano  di  proseguire  la  discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. (2) 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
          18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  e  per   l'applicazione   degli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni». 
              41.   Il   licenziamento   intimato    all'esito    del
          procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge  20
          maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del  procedimento  di
          cui all'art. 7 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come
          sostituito dal comma  40  del  presente  articolo,  produce
          effetto  dal  giorno  della  comunicazione   con   cui   il
          procedimento medesimo e' stato avviato,  salvo  l'eventuale
          diritto  del  lavoratore  al  preavviso  o  alla   relativa
          indennita' sostitutiva;  e'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,
          l'effetto sospensivo disposto dalle norme del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia di  tutela  della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  Gli  effetti  rimangono
          altresi'  sospesi  in  caso  di  impedimento  derivante  da
          infortunio occorso sul  lavoro.  Il  periodo  di  eventuale
          lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
          preavviso lavorato. 
              42. All'art. 18 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
          lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
              b) i commi dal  primo  al  sesto  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              «Il giudice, con la sentenza con la quale  dichiara  la
          nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
          dell'art. 3 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  ovvero
          intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi  dell'art.
          35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  di
          cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  o  in
          violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54,
          commi 1, 6, 7 e  9,  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   e   successive
          modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad  altri  casi
          di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
          illecito determinante ai sensi dell'art.  1345  del  codice
          civile, ordina al datore  di  lavoro,  imprenditore  o  non
          imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
          lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto  e
          quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal  datore
          di lavoro. La presente disposizione  si  applica  anche  ai
          dirigenti. A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
          rapporto di lavoro si intende risolto quando il  lavoratore
          non abbia ripreso servizio entro trenta giorni  dall'invito
          del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia  richiesto
          l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
          Il regime di cui al presente articolo si applica  anche  al
          licenziamento dichiarato  inefficace  perche'  intimato  in
          forma orale. 
              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
              Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara
          risolto il rapporto di lavoro con effetto  dalla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva  determinata
          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
          mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  in
          relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto  del
          numero   dei   dipendenti   occupati,   delle    dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
              Nell'ipotesi in cui  il  licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'art. 2, comma 2, della legge  15  luglio  1966,  n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'art. 7 della presente legge, o della procedura  di  cui
          all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
          modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma,
          ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di   un'indennita'
          risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla
          gravita' della violazione formale  o  procedurale  commessa
          dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo  di
          dodici  mensilita'  dell'ultima  retribuzione  globale   di
          fatto, con onere di specifica motivazione a tale  riguardo,
          a meno  che  il  giudice,  sulla  base  della  domanda  del
          lavoratore,  accerti  che  vi  e'  anche  un   difetto   di
          giustificazione del licenziamento, nel qual  caso  applica,
          in luogo di quelle previste dal presente comma,  le  tutele
          di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'art. 2110, secondo  comma,  del
          codice  civile.  Puo'  altresi'   applicare   la   predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui  all'art.  7
          della  legge  15  luglio  1966,  n.   604,   e   successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
              Le disposizioni dei commi  dal  quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo»; 
              c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma»  sono
          sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
              43. All'art. 30, comma 1, della legge 4 novembre  2010,
          n.  183,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
          «L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo, in materia di limiti al sindacato di merito  sulle
          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che
          competono  al  datore  di  lavoro,  costituisce  motivo  di
          impugnazione per violazione di norme di diritto». 
              44. All'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, al secondo periodo, la  parola:  «Contestualmente»  e'
          sostituita  dalle  seguenti:  «Entro  sette  giorni   dalla
          comunicazione dei recessi». 
              45. All'art. 4, comma 12, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
          eventuali vizi della comunicazione di cui al  comma  2  del
          presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di
          legge, nell'ambito di un  accordo  sindacale  concluso  nel
          corso della procedura di licenziamento collettivo». 
              46. All'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  il
          comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Qualora  il  licenziamento  sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
          di violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma
          12, si applica il  regime  di  cui  al  terzo  periodo  del
          settimo comma del predetto art. 18. In caso  di  violazione
          dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si  applica  il
          regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
          dell'impugnazione  del  licenziamento   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, e successive modificazioni». 
              47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68  si  applicano
          alle  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnativa  dei
          licenziamenti nelle ipotesi  regolate  dall'art.  18  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          anche quando devono essere risolte questioni relative  alla
          qualificazione del rapporto di lavoro. 
              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del
          licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso  al
          tribunale in funzione di giudice  del  lavoro.  Il  ricorso
          deve avere i requisiti di cui all'art. 125  del  codice  di
          procedura  civile.  Con  il  ricorso  non  possono   essere
          proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47  del
          presente articolo, salvo che siano fondate  sugli  identici
          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  presentazione   del
          ricorso  il  giudice  fissa  con   decreto   l'udienza   di
          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
          oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  giudice
          assegna un termine  per  la  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto  non   inferiore   a   venticinque   giorni   prima
          dell'udienza, nonche' un termine, non  inferiore  a  cinque
          giorni prima della stessa udienza, per la costituzione  del
          resistente. La notificazione  e'  a  cura  del  ricorrente,
          anche a mezzo di  posta  elettronica  certificata.  Qualora
          dalle parti siano prodotti documenti,  essi  devono  essere
          depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          indispensabili richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio,
          ai sensi dell'art. 421 del codice di  procedura  civile,  e
          provvede,   con   ordinanza    immediatamente    esecutiva,
          all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui  al
          comma 49 non puo'  essere  sospesa  o  revocata  fino  alla
          pronuncia della sentenza con cui il  giudice  definisce  il
          giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 
              51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto  di
          cui al  comma  49  puo'  essere  proposta  opposizione  con
          ricorso contenente i requisiti  di  cui  all'art.  414  del
          codice  di  procedura  civile,  da  depositare  innanzi  al
          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni  dalla  notificazione  dello
          stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il  ricorso
          non possono essere proposte domande diverse  da  quelle  di
          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano
          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
          confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e'  comune
          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa
          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
          sessanta  giorni,  assegnando   all'opposto   termine   per
          costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
              52. Il ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, deve essere  notificato,  anche  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata,  dall'opponente  all'opposto
          almeno trenta giorni prima della data fissata  per  la  sua
          costituzione. 
              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
          di cui all'art. 416 del  codice  di  procedura  civile.  Se
          l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve,  a  pena
          di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 
              54. Nel  caso  di  chiamata  in  causa  a  norma  degli
          articoli 102, secondo  comma,  106  e  107  del  codice  di
          procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dispone   che   siano
          notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
          nonche' il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione
          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
              55. Il terzo chiamato  deve  costituirsi  non  meno  di
          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  la
          propria memoria a norma del comma 53. 
              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda
          riconvenzionale  non  e'  fondata  su   fatti   costitutivi
          identici a quelli posti a base della domanda principale  il
          giudice ne dispone la separazione. 
              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede
          nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dalle  parti  nonche'
          disposti d'ufficio, ai sensi dall'art. 421  del  codice  di
          procedura civile, e provvede con sentenza  all'accoglimento
          o al rigetto della domanda, dando, ove  opportuno,  termine
          alle parti per il deposito di note difensive fino  a  dieci
          giorni prima  dell'udienza  di  discussione.  La  sentenza,
          completa  di  motivazione,  deve   essere   depositata   in
          cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
          La sentenza e'  provvisoriamente  esecutiva  e  costituisce
          titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              58. Contro  la  sentenza  che  decide  sul  ricorso  e'
          ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
          propone con ricorso da depositare,  a  pena  di  decadenza,
          entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   o   dalla
          notificazione se anteriore. 
              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o  documenti,
          salvo  che  il  collegio,  anche  d'ufficio,   li   ritenga
          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte
          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per
          causa ad essa non imputabile. 
              60. La corte d'appello fissa con decreto  l'udienza  di
          discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
          la  corte  puo'  sospendere  l'efficacia   della   sentenza
          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello,
          sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale  al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con
          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigetto  della  domanda,
          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
          note difensive fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza di discussione. 
              61. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'art.  327  del  codice  di  procedura
          civile. 
              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve
          essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
          dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se
          anteriore. La  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
          deve essere chiesta alla corte d'appello,  che  provvede  a
          norma del comma 60. 
              63. La Corte fissa l'udienza di discussione  non  oltre
          sei mesi dalla proposizione del ricorso. 
              64. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'art.  327  del  codice  di  procedura
          civile. 
              65. Alla trattazione delle  controversie  regolate  dai
          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
          nel calendario delle udienze. 
              66.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 
              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie
          instaurate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              68.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67. 
              69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 47 a 68 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate." 
              - Il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  92  del
          2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Ammortizzatori sociali) 
              In vigore dal 28 giugno 2013 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e  in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla  predetta  data  e'  istituita,  presso  la  Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'art.  24   della   legge   9   marzo   1989,   n.   88,
          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la
          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
          involontariamente  la  propria  occupazione   un'indennita'
          mensile di disoccupazione. 
              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI
          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,
          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma
          subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  3
          aprile  2001,  n.  142,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo
          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano
          applicazione le norme di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni, all'art. 25 della legge 8  agosto
          1972, n. 457, all'art. 7 della legge 16 febbraio  1977,  n.
          37, e all'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  e
          successive modificazioni. 
              4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 
              a) siano in stato di disoccupazione ai sensi  dell'art.
          1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni; 
              b) possano far valere almeno due anni di  assicurazione
          e almeno un anno di contribuzione  nel  biennio  precedente
          l'inizio del periodo di disoccupazione. 
              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui
          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di
          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del
          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui  all'art.  7
          della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal
          comma 40 dell'art. 1 della presente legge. 
              6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi
          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non
          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il
          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il
          numero 4,33. 
              7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la
          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013
          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la
          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del
          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso
          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo
          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni. 
              8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il
          prelievo contributivo di cui all'art.  26  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41. 
              9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una
          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'
          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
          mese di fruizione. 
              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono
          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura
          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili
          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due
          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi
          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei
          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola
          contribuzione effettivamente versata. 
              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,
          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che
          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)
          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il
          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'
          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati
          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa
          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che
          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di
          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,
          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta
          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
          ostative. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla predetta data: 
              a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
          anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta  per
          un periodo massimo di dodici mesi, detratti  i  periodi  di
          indennita' eventualmente fruiti negli ultimi  dodici  mesi,
          anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma  20
          (mini-ASpI); (17) 
              b) per  i  lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo. 
              12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo
          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
          cui sia stata presentata la domanda. 
              13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi
          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita
          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro
          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del
          trattamento. 
              14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla
          permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni. 
              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla
          base  delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'art.
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un
          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di
          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti
          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito
          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 
              17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in
          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al
          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di
          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare
          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale
          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il
          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a
          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari
          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al
          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e
          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati
          dall'attivita' autonoma. 
              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione
          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in
          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 24, comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma. (28) 
              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane
          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano
          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'
          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito
          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
              21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (19) 
              22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. (20) 
              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle
          comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma  2,
          del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              24. Le prestazioni di cui  all'art.  7,  comma  3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si
          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi
          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della
          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione
          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine
          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione
          ordinaria non agricola. (21) 
              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle
          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i
          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,
          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai
          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di
          cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          all'art. 1, comma 361, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, nonche' le misure compensative di cui all'art.  8  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e
          successive modificazioni. 
              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il
          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui
          all'art. 120 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'art. 1, comma 361, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della
          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.
          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo
          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'
          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente
          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo
          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni
          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non
          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla
          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,
          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni
          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per
          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale
          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei
          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai
          sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.  A
          decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento  alla
          nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6  a
          10 e da 20  a  24  vengono  annualmente  rideterminate,  in
          funzione  dell'aliquota  effettiva  di  contribuzione,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro il 31 dicembre  di  ogni  anno  precedente
          l'anno   di   riferimento,   tenendo   presente,   in   via
          previsionale,  l'andamento   congiunturale   del   relativo
          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai
          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni
          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni
          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla
          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di
          riferimento rispetto al livello a regime. 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
              a) ai lavoratori assunti a termine in  sostituzione  di
          lavoratori assenti; 
              b) ai lavoratori assunti a termine per  lo  svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 24, comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
              c) agli apprendisti; 
              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              30.  Nei  limiti  delle  ultime   sei   mensilita'   il
          contributo addizionale di cui al comma  28  e'  restituito,
          successivamente al decorso del periodo di prova, al  datore
          di lavoro in caso di trasformazione del contratto  a  tempo
          indeterminato. La restituzione  avviene  anche  qualora  il
          datore di lavoro assuma  il  lavoratore  con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato entro il termine di  sei  mesi
          dalla cessazione del precedente  contratto  a  termine.  In
          tale ultimo caso, la restituzione avviene  detraendo  dalle
          mensilita' spettanti un numero di  mensilita'  ragguagliato
          al  periodo  trascorso  dalla  cessazione  del   precedente
          rapporto di lavoro a termine. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
              32. Il contributo di cui al comma 31  e'  dovuto  anche
          per le interruzioni dei rapporti di  apprendistato  diverse
          dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi  incluso
          il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma
          1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato,  di  cui
          al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
              33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,
          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il
          contributo di cui all'art.  5,  comma  4,  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di  cui  al
          comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti
          effettuati in conseguenza di cambi  di  appalto,  ai  quali
          siano succedute assunzioni presso altri datori  di  lavoro,
          in attuazione  di  clausole  sociali  che  garantiscano  la
          continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
          nazionali  di   lavoro   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale;
          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 24, comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma  9,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto  di
          accordo sindacale, il contributo di cui  al  comma  31  del
          presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
              36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'art.  2,  comma
          2, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
          lettera: 
              «e-bis)  assicurazione   sociale   per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013  e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'art. 22, comma 1,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183». 
              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di
          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per
          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla
          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 
              38. All'art. 1, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:
          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per
          l'impiego». 
              39.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2014   l'aliquota
          contributiva di cui  all'art.  12,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'  ridotta  al  2,6
          per cento. 
              40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui
          al presente articolo nei seguenti casi: 
              a) perdita dello stato di disoccupazione; 
              b) inizio di un'attivita' in forma autonoma  senza  che
          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
              c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
          vecchiaia o anticipato; 
              d) acquisizione del diritto  all'assegno  ordinario  di
          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per
          l'indennita' erogata dall'ASpI. 
              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si
          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di
          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
          a percepire. 
              42. All'art. 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,  n.
          88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione  sociale  per
          l'impiego». 
              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
          la disposizione di cui all'art. 26, comma  1,  lettera  e),
          della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si
          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di
          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'art.  19
          del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.  1272,  e
          successive modificazioni. 
              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata
          nei seguenti termini: 
              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni; 
              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi
          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni; 
              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi
          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i
          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni. 
              46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,   e
          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto
          della relativa indennita' di cui all'art. 7, commi 1  e  2,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e'  ridefinito  nei
          seguenti termini: 
              a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 
              1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici  mesi,
          elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno  compiuto
          i quaranta anni e a trentasei per i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2:  ventiquattro
          mesi, elevato  a  trentasei  per  i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a quarantotto per  i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni; 
              b) (abrogata) 
              c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
              1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici  mesi,
          elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2: dodici  mesi,
          elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno  compiuto
          i quaranta anni e a trentasei per i  lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
              d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
          gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 
              1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici  mesi,
          elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          cinquanta anni; 
              2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2: dodici  mesi,
          elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i
          quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori  che  hanno
          compiuto i cinquanta anni. 
              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle
          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione
          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza
          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali
          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le  maggiori  somme
          derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui  all'art.
          6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, come modificato dal comma 48 del presente  articolo,
          sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali
          e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e  successive
          modificazioni. 
              48. All'art.  6-quater  del  decreto-legge  31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «e'  destinato»  sono
          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23
          dicembre 2000,  n.  388,  per  i  contributi  previdenziali
          obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo   le   modalita'   previste   dall'art.   30    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni». 
              49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui  all'art.
          6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  7  del  2005,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del  2005,
          come  modificato  dal  comma  48  del  presente   articolo,
          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di
          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per
          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto
          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS
          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e
          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689. 
              50. All'art. 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
              «h-quinquies) alle somme che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni». 
              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  delle
          risorse di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e'
          riconosciuta un'indennita' ai  collaboratori  coordinati  e
          continuativi di cui  all'art.  61,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  iscritti  in  via
          esclusiva alla  Gestione  separata  presso  l'INPS  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1,  comma
          212,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i  quali
          soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: 
              a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente,  in
          regime di monocommittenza; 
              b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un  reddito
          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizione  fiscale   non
          superiore al limite di 20.000 euro, annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e  impiegati  intervenuta
          nell'anno precedente; 
              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della  legge  n.  335  del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
              d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai  sensi
          dell'art. 1, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
          21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive   modificazioni,
          ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente; 
              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno
          quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata  di
          cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              52. L'indennita' e' pari a un importo del 5  per  cento
          del minimale annuo di reddito di cui all'art. 1,  comma  3,
          della legge 2 agosto 1990,  n.  233,  moltiplicato  per  il
          minor  numero  tra   le   mensilita'   accreditate   l'anno
          precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
              53. L'importo di  cui  al  comma  52  e'  liquidato  in
          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se
          superiore. 
              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura
          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per
          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai
          sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
          c) del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 
              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: 
              a) il requisito di cui alla lettera e)  del  comma  51,
          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
          a tre mesi; 
              b) l'importo dell'indennita' di  cui  al  comma  52  e'
          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; 
              c) le risorse di cui al comma 51 sono  integrate  nella
          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  24,
          comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
          monitoraggio effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo art.  1,
          si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'  di
          cui al comma 51 alle finalita' di  tutela,  considerate  le
          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde
          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai
          sensi dell'art. 1,  comma  3,  eventuali  correzioni  della
          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di
          intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 
              57. All'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura  pari  al
          26 per cento a decorrere dall'anno  2010»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento  per  gli
          anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno
          2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al
          30 per cento per l'anno 2015, al 31 per  cento  per  l'anno
          2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per  cento  a
          decorrere dall'anno  2018»  e,  al  secondo  periodo,  sono
          aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «per  gli  anni
          2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento
          per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per
          cento per l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2016». (14) 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis  ovvero
          al  fine  di  agevolare  l'attivita'   delle   associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo. 
              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la
          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,
          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata
          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita
          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione
          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali
          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai
          fini della loro immediata esecuzione. 
              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in
          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della
          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di
          cui al medesimo comma 58, primo periodo. 
              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico
          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una
          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,
          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti
          accertamenti e provvedimenti. 
              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di
          cui  all'art.  2,  comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
          (27) 
              65. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di  euro
          1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro
          700 milioni per l'anno 2015  e  di  euro  400  milioni  per
          l'anno 2016. (27) 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'art. 33, comma 21,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del  comma  64  del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (27) 
              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni di cui all'art.  8,  comma
          3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui
          all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai
          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'
          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le
          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo
          addizionale del 2 per cento previsto dall'art. 12, comma 4,
          della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a)  art.  19,  commi  1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              b) art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988, n. 160; 
              c) art. 40 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.
          1827, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  aprile
          1936, n. 1155. 
              70. All'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, e successive modificazioni,  le  parole:  «qualora  la
          continuazione dell'attivita' non sia stata disposta  o  sia
          cessata» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano
          prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita'  e
          di   salvaguardia,   anche   parziale,   dei   livelli   di
          occupazione, da valutare  in  base  a  parametri  oggettivi
          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali». 
              L'art. 3 della citata legge n. 223 del  1991,  come  da
          ultimo  modificato  dal  presente  comma,  e'  abrogato   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016. (15) 
              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di
          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli
          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo
          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. (16) 
              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223; 
              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              c) art. 11, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              d) art. 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991,
          n. 223; 
              e) art. 25, comma 9, della legge  23  luglio  1991,  n.
          223; 
              f) art. 3, commi 3 e 4,  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451; 
              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n.
          427. 
              72. All'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, le parole: «le procedure  di  mobilita'»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di
          licenziamento collettivo»; 
              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di
          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il
          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di
          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di
          riduzione del personale»; 
              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla   procedura   di
          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
          di licenziamento collettivo»; 
              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare»  e  le   parole:
          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:
          «licenziati»; 
              e) al comma 10, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:
          «licenziati». 
              73. All'art. 5, commi 1 e  2,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
          sostituite dalla seguente: «licenziare»." 
              - Il testo dell'art. 3, della citata legge  n.  92  del
          2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro) 
              In vigore dal 28 giugno 2013 
              1. All'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo
          il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
              «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
              a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di
          cinquanta dipendenti; 
              b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
          turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
              c)  imprese  di  vigilanza   con   piu'   di   quindici
          dipendenti; 
              d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
          di dipendenti; 
              e) imprese del sistema aeroportuale a  prescindere  dal
          numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e  5,  della  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo  pari  a  un
          ventiseiesimo   del   trattamento   massimo   mensile    di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
          5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
          contributivo di cui all'art.  9  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale  stipulano,  entro
          il  31  ottobre  2013,  accordi  collettivi   e   contratti
          collettivi, anche intersettoriali,  aventi  ad  oggetto  la
          costituzione di fondi  di  solidarieta'  bilaterali  per  i
          settori  non  coperti  dalla  normativa   in   materia   di
          integrazione salariale, con la finalita' di  assicurare  ai
          lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei
          casi di riduzione o sospensione  dell'attivita'  lavorativa
          per  cause  previste  dalla   normativa   in   materia   di
          integrazione salariale ordinaria o  straordinaria.  Decorso
          inutilmente il termine di cui  al  periodo  precedente,  al
          fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori
          interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1°
          gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del  fondo
          di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, si  provvede  all'istituzione  presso  l'INPS  dei
          fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare ai  lavoratori  una  tutela  in  caso  di
          cessazione dal rapporto  di  lavoro,  integrativa  rispetto
          all'assicurazione sociale per l'impiego; 
              b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'art. 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'art. 25, quarto comma, della legge 21  dicembre  1978,
          n. 845, e  successive  modificazioni,  con  riferimento  ai
          datori di lavoro cui si applica il fondo e  le  prestazioni
          derivanti dall'attuazione del primo  periodo  del  presente
          comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono, entro  il  31  ottobre  2013,  adeguare  le  fonti
          normative ed istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali
          ovvero dei fondi interprofessionali, di  cui  all'art.  118
          della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  alle  finalita'
          perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
          assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in  costanza
          di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o  sospensione
          dell'attivita' lavorativa, correlate  alle  caratteristiche
          delle attivita' produttive interessate. Ove a seguito della
          predetta trasformazione venga ad aversi la  confluenza,  in
          tutto o in parte, di  un  fondo  interprofessionale  in  un
          unico  fondo  bilaterale  rimangono  fermi   gli   obblighi
          contributivi previsti dal predetto art. 118  e  le  risorse
          derivanti da tali obblighi sono  vincolate  alle  finalita'
          formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
              a) un'aliquota complessiva di  contribuzione  ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
              b)  le  tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
              c)    l'adeguamento    dell'aliquota    in     funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
              d)  la  possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
              e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'art. 2, comma 1,  della
          presente legge e' riconosciuta ai  lavoratori  sospesi  per
          crisi aziendali o occupazionali che siano in  possesso  dei
          requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, e subordinatamente
          ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20
          per  cento  dell'indennita'  stessa  a  carico  dei   fondi
          bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di
          solidarieta' di cui al comma 4 del  presente  articolo.  La
          durata massima del trattamento non  puo'  superare  novanta
          giornate da computare in un biennio mobile. Il  trattamento
          e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015;
          al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  24,
          comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          entro  il  31  ottobre  2013,  accordi   collettivi   volti
          all'attivazione di un fondo di cui al comma  4,  ovvero  ai
          sensi  del  comma  14,  e'  istituito,  con   decreto   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  un   fondo   di   solidarieta'   residuale,   cui
          contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  superiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in  relazione
          alle causali previste dalla normativa in materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
          alle durate massime  previste  dall'art.  6,  commi  primo,
          terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.  164,  anche
          con riferimento ai limiti all'utilizzo in via  continuativa
          dell'istituto dell'integrazione salariale. (31) 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
              a) prestazioni integrative, in  termini  di  importi  o
          durate, rispetto alle  prestazioni  pubbliche  previste  in
          caso  di  cessazione  dal   rapporto   di   lavoro   ovvero
          prestazioni  integrative,  in  termini   di   importo,   in
          relazione alle integrazioni salariali; 
              b) assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
              c) contributi al finanziamento di  programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a  quanto  previsto  dall'art.  40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
              a) predisporre, sulla base dei  criteri  stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
              b)  deliberare  in  ordine   alla   concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
              c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
          trattamenti; 
              d)    vigilare    sull'affluenza    dei     contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
              e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
          materie di competenza; 
              f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'art. 2, comma 28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti  collettivi,  da  stipulare  tra  le
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale entro il 31 ottobre 2013. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui all'art.  1-ter  del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          stipulati entro il 31  ottobre  2013  dalle  organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo di cui all'art.  59,  comma
          6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata  alle
          norme  previste  dalla  presente  legge  con  decreto   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi, anche intersettoriali, stipulati  entro  il  31
          ottobre 2013  dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  nel   settore   del
          trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291; 
              b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre  2008,  n.
          203.