art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 493: 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della direttiva
          2004/39/Ce del Parlamento europeo e del  Consiglio  recante
          "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
          ai mercati degli  strumenti  finanziari,  che  modifica  le
          direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio   e   la
          direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio": 
          "Art. 4. Definizioni 
          1. Ai fini della presente direttiva si intende per: 
          1) - 13) Omissis 
          14)   «mercato   regolamentato»:   sistema   multilaterale,
          amministrato e/o  gestito  dal  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in  base
          alle sue regole non discrezionali - di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato  e  funziona  regolarmente  e  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo III; 
          15)  «sistema  multilaterale  di   negoziazione»:   sistema
          multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
          gestore del  mercato  che  consente  l'incontro  -  al  suo
          interno  ed  in  base  a  regole  non  discrezionali  -  di
          interessi multipli  di  acquisto  e  di  vendita  di  terzi
          relativi a strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a
          contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II; 
          16) - 31 Omissis 
          Si ritiene che costituisca uno stretto  legame  tra  due  o
          piu' persone fisiche o giuridiche anche  la  situazione  in
          cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona
          da un legame di controllo. 
          2. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati  finanziari
          e  garantire   l'applicazione   uniforme   della   presente
          direttiva, la  Commissione  puo'  chiarire  le  definizioni
          contenute nel paragrafo 1 del presente articolo. 
          Le misure di cui al presente articolo, intese a  modificare
          elementi   non   essenziali   della   presente    direttiva
          completandola,  sono  adottate  secondo  la  procedura   di
          regolamentazione con  controllo  di  cui  all'articolo  64,
          paragrafo 2. 
          Si riporta il testo vigente  dell'articolo  168-bis  citato
          DPR n. 917 del 1986: 
          "Art. 168-bis. Paesi e territori che consentono un adeguato
          scambio di informazioni 
          1.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono individuati gli Stati e territori  che  consentono  un
          adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni contenute negli articoli  10,  comma  1,
          lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis,  del
          presente testo  unico,  nell'articolo  26,  commi  1  e  5,
          nonche' nell'articolo 27,  comma  3-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi  1  e
          9,  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e   successive
          modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  e  successive
          modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del  decreto-legge
          25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
          2.   Con  lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1   sono
          individuati  gli  Stati  e  territori  che  consentono   un
          adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello  di
          tassazione  non  e'  sensibilmente   inferiore   a   quello
          applicato  in  Italia,  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni contenute negli  articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
          1 e 5, e 168, comma 1, del presente  testo  unico,  nonche'
          negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.". 
 
          Note all'art. 1, comma 494: 
          Si riporta il testo vigente  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
          "Art. 18. Soggetti 
          1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
          servizi e delle attivita' di investimento e' riservato alle
          imprese di investimento e alle banche. 
          2. Le SGR possono prestare professionalmente nei  confronti
          del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1,  comma  5,
          lettere d) ed  f).  Le  societa'  di  gestione  armonizzate
          possono  prestare  professionalmente  nei   confronti   del
          pubblico i  servizi  previsti  dall'articolo  1,  comma  5,
          lettere d) ed f), qualora autorizzate  nello  Stato  membro
          d'origine. 
          3.     Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono
          esercitare professionalmente nei  confronti  del  pubblico,
          nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca  d'Italia,
          sentita la  Consob,  i  servizi  e  le  attivita'  previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere a)  e  b),  limitatamente
          agli strumenti finanziari  derivati,  nonche'  il  servizio
          previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 
          3-bis. Le societa' di  gestione  di  mercati  regolamentati
          possono essere abilitate  a  svolgere  l'attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 5, lettera g). 
          4.     Le  SIM  possono  prestare   professionalmente   nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  accessori   e   altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge. 
          5.     Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
          a)     puo'   individuare,   al   fine   di   tener   conto
          dell'evoluzione dei mercati finanziari  e  delle  norme  di
          adattamento stabilite dalle  autorita'  comunitarie,  nuove
          categorie  di  strumenti  finanziari,   nuovi   servizi   e
          attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi   accessori,
          indicando quali soggetti sottoposti a  forme  di  vigilanza
          prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
          b)   adotta le norme di attuazione e di integrazione  delle
          riserve di attivita' previste dal  presente  articolo,  nel
          rispetto delle disposizioni comunitarie.". 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo  23  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          recante "Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi": 
          "Art. 23. Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente 
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,  comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
          del  predetto  testo  unico  e  le  persone   fisiche   che
          esercitano imprese commerciali, ai sensi  dell'articolo  51
          del citato testo unico,  o  imprese  agricole,  le  persone
          fisiche che esercitano  arti  e  professioni,  il  curatore
          fallimentare,  il  commissario   liquidatore   nonche'   il
          condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono
          somme e valori di cui all'articolo 48  dello  stesso  testo
          unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
          titolo di acconto dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo  di  rivalsa  .
          Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti  valori
          non trovi capienza, in tutto o in  parte,  sui  contestuali
          pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a  versare  al
          sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare   della
          ritenuta. 
          1-bis  I soggetti che adempiono agli obblighi  contributivi
          sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
          all'articolo 48, concernente determinazione del reddito  di
          lavoro dipendente,  comma  8-bis,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono  in  ogni
          caso operare le relative ritenute. 
          2.   La ritenuta da operare e' determinata: 
          a)  sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
          all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun  periodo
          di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
          detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
          unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni  di  cui
          all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se
          il  percipiente  dichiara  di  avervi  diritto,  indica  le
          condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
          i quali si usufruisce  delle  detrazioni  e  si  impegna  a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione ha effetto anche per  i  periodi  di  imposta
          successivi. L'omissione della comunicazione  relativa  alle
          variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni  previste
          dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, e successive modificazioni. 
          b)  sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
          natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche,  ragguagliando  a  mese  i  corrispondenti
          scaglioni annui di reddito; 
          c)  sugli emolumenti arretrati relativi ad anni  precedenti
          di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  b),  del  citato
          testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,  dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente,  effettuando  le  detrazioni   previste   negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
          d)  sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto
          e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita'  e
          somme di cui all'articolo 16,  comma  1,  lettera  a),  del
          citato testo unico con i criteri  di  cui  all'articolo  17
          dello stesso testo unico ; 
          e)  sulla parte imponibile delle somme e dei valori di  cui
          all'articolo 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
          3.   I soggetti indicati nel  comma  1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
          4.   Ai fini del compimento delle operazioni di  conguaglio
          di fine anno il sostituito puo' chiedere  al  sostituto  di
          tenere conto anche dei  redditi  di  lavoro  dipendente,  o
          assimilati a quelli di  lavoro  dipendente,  percepiti  nel
          corso di precedenti rapporti intrattenuti. A  tal  fine  il
          sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
          12 del mese di gennaio del periodo d'imposta  successivo  a
          quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
          concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati  a
          quelli di lavoro dipendente,  erogati  da  altri  soggetti,
          compresi  quelli  erogati  da  soggetti  non  obbligati  ad
          effettuare le ritenute. La  presente  disposizione  non  si
          applica   ai   soggetti   che   corrispondono   trattamenti
          pensionistici.". 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del regolamento
          del 14 marzo 2012 n. 236/2012 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio recante "Regolamento del Parlamento europeo e del
          Consiglio relativo alle vendite allo scoperto  e  a  taluni
          aspetti  dei  contratti  derivati  aventi  ad  oggetto   la
          copertura del rischio di inadempimento dell'emittente: 
          "Art. 2. Definizioni 
          1.  Ai fini del presente regolamento si intende per: 
          a) - j) Omissis 
          k)  «attivita' di supporto agli scambi (market making)», le
          attivita'  di  un'impresa  di  investimento,  di  un   ente
          creditizio, di un soggetto di un paese terzo  o  un'impresa
          di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  l),  della
          direttiva  2004/39/CE,  che  sia  membro  di  una  sede  di
          negoziazione o di un mercato  di  un  paese  terzo  il  cui
          quadro  giuridico  e  di  vigilanza  sia  stato  dichiarato
          equivalente dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  17,
          paragrafo  2,  quando  agisce  in  qualita'  di   operatore
          principale per uno strumento finanziario negoziato  in  una
          sede di negoziazione o fuori di  essa,  secondo  una  delle
          seguenti modalita': 
          i)  comunicando simultaneamente  corsi  di  acquisto  e  di
          vendita  fermi  e  a  prezzi  concorrenziali,  di   livello
          comparabile, fornendo cosi' liquidita' regolare e  continua
          al mercato; 
          ii)  nell'ambito della sua  attivita'  abituale,  eseguendo
          ordini avviati da clienti o rispondendo alle  richieste  di
          vendita o di acquisto dei clienti; 
          iii)  coprendo le posizioni derivanti  dall'esecuzione  dei
          compiti di cui ai punti i) e ii); 
          l) - q) Omissis 
          2.  Alla Commissione e' conferito  il  potere  di  adottare
          atti   delegati   conformemente   all'articolo   42,    per
          specificare le  definizioni  di  cui  al  paragrafo  1  del
          presente articolo, ed in particolare in quali condizioni si
          possa ritenere che una persona fisica o giuridica  possieda
          uno strumento finanziario  ai  fini  della  definizione  di
          vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera b).". 
          La  direttiva  n.  2003/6/CE  del  28  gennaio   2003   del
          Parlamento europeo e del Consiglio recante  "Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'abuso  di
          informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato"
          e' pubblicata nella G.U.U.E. del 12 aprile 2003, n. L 96. 
          La  direttiva  n.2004/72/CE  del  29  aprile   2004   della
          Commissione recante "Direttiva  della  Commissione  recante
          modalita'  di  esecuzione  della  direttiva  2003/6/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le
          prassi di mercato ammesse, la definizione  di  informazione
          privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci,
          l'istituzione di un registro delle persone  aventi  accesso
          ad informazioni privilegiate, la notifica delle  operazioni
          effettuate da persone  che  esercitano  responsabilita'  di
          direzione e la  segnalazione  di  operazioni  sospette"  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. del 30 aprile 2004, n. L 162. 
          Il decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  reca
          "Disciplina delle forme pensionistiche complementari". 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359  del  codice
          civile: 
          "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
          Sono considerate societa' controllate: 
          1) le societa'  in  cui  un'altra  societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
          2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di  voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
          3) le  societa'  che  sono  sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
          Ai fini dell'applicazione dei numeri  1)  e  2)  del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
          Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
          societa' esercita  un'influenza  notevole.  L'influenza  si
          presume  quando  nell'assemblea   ordinaria   puo'   essere
          esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
          societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.". 
          Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  117-ter  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
          "Art. 117-ter. Disposizioni in materia di finanza etica 
          1.  La CONSOB, previa consultazione con  tutti  i  soggetti
          interessati e sentite le Autorita' di vigilanza competenti,
          determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di
          informazione  e  di  rendicontazione  cui  sono  tenuti   i
          soggetti  abilitati  e  le  imprese  di  assicurazione  che
          promuovono prodotti e  servizi  qualificati  come  etici  o
          socialmente responsabili.". 
 
          Note all'art. 1, comma 501: 
          Si riporta il testo dell'articolo 164 del citato decreto n.
          917 del 1986, come modificato dal presente comma: 
          "Art. 164. Limiti di deduzione delle spese  e  degli  altri
          componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto  a
          motore,  utilizzati  nell'esercizio  di  imprese,  arti   e
          professioni. 
          1.  Le spese e gli altri componenti  negativi  relativi  ai
          mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti  e  professioni,
          ai fini della  determinazione  dei  relativi  redditi  sono
          deducibili solo se  rientranti  in  una  delle  fattispecie
          previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): 
          a)  per l'intero ammontare relativamente: 
          1)  agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da
          diporto, alle  autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
          2)  ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
          b)  nella  misura  del  20  per  cento  relativamente  alle
          autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'
          articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
          ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo  e'  diverso  da
          quello  indicato  alla  lettera   a),   numero   1).   Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'articolo 5,  la  deducibilita'
          e' consentita soltanto per un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i
          suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o  associato.
          I limiti  predetti,  che  con  riferimento  al  valore  dei
          contratti di locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche conto delle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo  per  le  famiglie  di  operai   e   di   impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di  35
          milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50  milioni
          di  lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti   o
          rappresentanti di commercio; 
          b-bis)  nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in
          uso promiscuo  ai  dipendenti  per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta. 
          2.  Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,  le
          plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali  rilevano  nella
          stessa    proporzione     esistente     tra     l'ammontare
          dell'ammortamento    fiscalmente    dedotto    e     quello
          complessivamente effettuato. 
          3.  Ai fini della applicazione del  comma  7  dell'articolo
          67, il costo dei beni di cui al comma  1,  lettera  b),  si
          assume nei limiti rilevanti ai fini della  deduzione  delle
          relative quote di ammortamento.". 
          Si riporta il testo vigente dei commi 72 e 73 dell'articolo
          4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante  "Disposizioni
          in materia  di  riforma  del  mercato  del  lavoro  in  una
          prospettiva di crescita": 
          "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro 
          72. All'articolo  164,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
          a)  alla lettera b), le parole: «nella misura  del  40  per
          cento» e le parole:  «nella  suddetta  misura  del  40  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti:  «nella  misura  del
          27,5 per cento»; 
          b)  alla lettera b-bis), le parole: «nella  misura  del  90
          per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura
          del 70 per cento». 
          73.  Le disposizioni di cui al  comma  72  si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del
          periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata
          applicando le disposizioni di cui al comma 72. Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 502: 
          Si riporta il testo dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo  23
          del citato decreto-legge n. 98 del  2011,  come  modificato
          dal presente comma: 
          "Art. 23.  Norme in materia tributaria. 
          (omissis) 
          12. Al fine di riallineare i valori fiscali  e  civilistici
          relativi   all'avviamento   ed   alle    altre    attivita'
          immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2,  dopo  il  comma  10  sono  inseriti  i
          seguenti: 
          «10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili  anche
          ai  maggiori  valori  delle  partecipazioni  di  controllo,
          iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
          avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
          Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
          nel consolidamento  ai  sensi  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
          applicare i principi contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002,  per  partecipazioni  di
          controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
          sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato  ad
          imposta sostitutiva non rileva ai fini del  valore  fiscale
          della partecipazione stessa. 
          10-ter. Le previsioni del comma 10 sono  applicabili  anche
          ai maggiori valori - attribuiti ad  avviamenti,  marchi  di
          impresa  e  altre  attivita'   immateriali   nel   bilancio
          consolidato - delle partecipazioni di  controllo  acquisite
          nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero  di
          partecipazioni.». 
          13.  La disposizione di cui al comma  12  si  applica  alle
          operazioni effettuate sia nel periodo di imposta  in  corso
          al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel  caso  di
          operazioni effettuate  in  periodi  d'imposta  anteriori  a
          quello  in  corso  al  1°  gennaio  2011,   il   versamento
          dell'imposta sostitutiva e' dovuto  in  un'unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2011. 
          14.  Gli effetti del riallineamento  di  cui  al  comma  12
          decorrono dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2017. omissis" 
 
          Note all'art. 1, comma 503 : 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   20,   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 20.  Riallineamento partecipazioni 
          1. La  disposizione  del  comma  12  dell'articolo  23  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si
          applica anche alle operazioni  effettuate  nel  periodo  di
          imposta  in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento
          dell'imposta sostitutiva e'  dovuto  in  un'unica  rata  da
          versare entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del
          saldo delle imposte  sui  redditi  dovute  per  il  periodo
          d'imposta 2012. 
          1-bis.  Il termine di versamento  di  cui  al  comma  1  si
          applica  anche  alle  operazioni  effettuate  nel   periodo
          d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2010  e  in  quelli
          precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre  2011,
          sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. 
          2.  Gli effetti  del  riallineamento  di  cui  al  comma  1
          decorrono dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2019. 
          3.   Si  applicano,  ove  compatibili,  le   modalita'   di
          attuazione dei commi  da  12  a  14  dell'articolo  23  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, disposte
          con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
          del 22 novembre 2011." 
 
          Note all'art. 1, comma504 : 
          Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, e' riportato nelle note al comma 503. 
 
          Note all'art. 1, comma 505 : 
          Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, e' riportato nelle note al comma 503. 
 
          Note all'art. 1, comma 506: 
          Si riporta il testo dell'articolo 1, del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di   razionalizzazione   della   base
          imponibile, di contrasto all'elusione fiscale,  di  crediti
          di  imposta  per  le  assunzioni,   di   detassazione   per
          l'autotrasporto, di adempimenti per i  concessionari  della
          riscossione e di imposta di bollo.",  come  modificato  dal
          presente comma: 
          "Art 1. Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa 
          1.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta   avente   inizio
          successivamente   al   31   dicembre    2001    e    chiuso
          successivamente  al  31  agosto  2002,   in   deroga   alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: 
          a) ai fini della determinazione  del  valore  minimo  delle
          partecipazioni,    che    costituiscono    immobilizzazioni
          finanziarie,  in  societa'   non   negoziate   in   mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, non si tiene conto delle  diminuzioni  patrimoniali
          derivanti dalla distribuzione di  riserve  di  utili  e  le
          perdite prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a  partire
          dall'esercizio da cui  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto: 
          1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile
          ai fini fiscali; 
          2)  degli  accantonamenti  diversi  da  quelli  fiscalmente
          deducibili; 
          a-bis) per le partecipazioni in societa' non  residenti  la
          deducibilita'  fiscale,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a),  e'
          determinata  in  base  a  quanto  stabilito   dall'articolo
          127-bis, comma 6, secondo periodo, del citato  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del 1986; 
          b) ai soli fini fiscali,  le  minusvalenze  non  realizzate
          relative     a     partecipazioni     che     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie  sono  deducibili  in   quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state  iscritte  e  nei
          quattro successivi; 
          c) ai fini dell'applicazione  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 466, non si tiene  conto  dell'incremento
          percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo
          1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  e  la  remunerazione
          ordinaria  della  variazione  in   aumento   del   capitale
          investito di cui alla  medesima  disposizione  e'  pari  al
          saggio degli interessi legali. 
          1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del  comma
          1, lettera c), resta salva la possibilita' di applicare  le
          disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          466, vigenti alla  data  del  24  settembre  2002,  con  le
          seguenti modificazioni: 
          a) la variazione in aumento del capitale investito  non  ha
          ulteriormente effetto fino  a  concorrenza  dell'incremento
          della consistenza delle partecipazioni  rispetto  a  quella
          risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso  al
          30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso  derivi
          da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3,  comma  2,
          del predetto  decreto  legislativo  n.  466  del  1997,  e'
          ridotto in misura corrispondente; 
          b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle  persone
          giuridiche non  puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento
          ovvero, per le societa' di cui all'articolo 6 del  predetto
          decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento. 
          2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          le  societa'  e   gli   enti   che   esercitano   attivita'
          assicurativa sono tenuti al versamento di  un'imposta  pari
          allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
          iscritte nel bilancio  dell'esercizio,  con  esclusione  di
          quelle relative ai contratti aventi per oggetto il  rischio
          di morte o di invalidita'  permanente  da  qualsiasi  causa
          derivante ovvero  di  non  autosufficienza  nel  compimento
          degli  atti  della  vita  quotidiana,  nonche'  di   quelle
          relative ai fondi pensione e ai contratti di  assicurazione
          di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il  termine
          di  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui   redditi   e
          costituisce credito di imposta, da utilizzare  a  decorrere
          dal 1° gennaio  2005,  per  il  versamento  delle  ritenute
          previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985,  n.
          482,  e  dell'imposta  sostitutiva  prevista  dall'articolo
          26-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600;  a  decorrere  dall'anno  2007,  se
          l'ammontare complessivo delle predette imposte  sostitutive
          e  ritenute  da  versare  in  ciascun  anno  e'   inferiore
          all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente
          comma e del comma 2-bis per il quinto anno  precedente,  la
          differenza puo' essere computata, in tutto o in  parte,  in
          compensazione delle  imposte  e  dei  contributi  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma
          1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  ovvero  ceduta  a
          societa' o enti appartenenti al  gruppo  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 43-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Se  nel  2013
          l'ammontare del credito d'imposta non ancora  compensato  o
          ceduto a norma  delle  disposizioni  precedenti,  aumentato
          dell'imposta da versare, eccede il  2,50  per  cento  delle
          riserve matematiche dei rami  vita  iscritte  nel  bilancio
          dell'esercizio, l'imposta  da  versare  per  tale  anno  e'
          corrispondentemente  ridotta;  in   ciascuno   degli   anni
          successivi  tale  percentuale  e'  ridotta  di  0,1   punti
          percentuali fino al 2024 ed e' pari all'1,25  per  cento  a
          partire dal 2025. 
          2-bis. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale indicata nel comma 2 e'  aumentata  allo  0,350
          per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data  del
          31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel  comma  2  e'
          aumentata allo 0,390 per cento;  per  il  medesimo  periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro il 30 novembre 2008, in misura pari  allo  0,050  per
          cento delle riserve  del  bilancio  dell'esercizio  per  il
          quale il termine di approvazione scade anteriormente al  25
          giugno  2008.  La  percentuale  indicata  nel  comma  2  e'
          aumentata: 
          a) per il periodo d'imposta  in  corso  alla  data  del  31
          dicembre  2012,  allo  0,50  per  cento,  in  deroga   alle
          disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
          212; 
          b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
          corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per  cento.
          (omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 507: 
          Il testo dell'articolo 1, del citato decreto-legge  n.  209
          del 2002, e' riportato nelle note al comma 506. 
 
          Note all'art. 1, comma 508: 
          Il decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  reca
          "Riforma  della   disciplina   fiscale   della   previdenza
          complementare, a norma dell'articolo 3 della L.  13  maggio
          1999, n. 133.". 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 della legge  26
          settembre  1985,  n.  482,   recante   "Modificazioni   del
          trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto  e
          dei capitali corrisposti  in  dipendenza  di  contratti  di
          assicurazione sulla vita.": 
          "Art.  6.   Sui  capitali  corrisposti  in  dipendenza   di
          contratti  di  assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli
          corrisposti  a  seguito  di  decesso  dell'assicurato,   le
          imprese di assicurazione devono  operare  una  ritenuta,  a
          titolo di imposta e con obbligo di rivalsa,  del  12,5  per
          cento. La  ritenuta  va  commisurata  alla  differenza  tra
          l'ammontare del capitale corrisposto  e  quello  dei  premi
          riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno  successivo
          al decimo se il capitale e' corrisposto dopo  almeno  dieci
          anni dalla  conclusione  del  contratto  di  assicurazione.
          Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo  comma,
          lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,   e   successive
          modificazioni. 
          Le imprese di assicurazione devono versare le  ritenute  di
          cui  al  precedente  comma  alla  competente   sezione   di
          tesoreria provinciale dello Stato entro  i  primi  quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state operate e devono presentare annualmente, entro il  30
          aprile, la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  7,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive  modificazioni,
          indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
          delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
          state commisurate." 
 
          Note all'art. 1, comma 509: 
          Si riporta il testo dell'articolo 13 della tariffa allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642, recante "Disciplina dell'imposta  di  bollo",  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 13.  Fatture, note, conti ed estratti di conti. 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Note all'art. 1, comma 510: 
          Si riporta il testo dell'articolo 22 del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
          la crescita del Paese", come modificato dal presente comma: 
          "Art. 22.  Misure a favore della concorrenza e della tutela
          del consumatore nel mercato assicurativo. 
            1.  Al fine di escludere il rinnovo tacito delle  polizze
          assicurative, al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209 (Codice delle assicurazioni private),  dopo  l'articolo
          170, e' inserito il seguente: 
          «Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto  di
          assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti non puo' essere stipulato per una durata  superiore
          all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga
          all'articolo  1899,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
          civile. 
          2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche
          agli altri contratti assicurativi  eventualmente  stipulati
          in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170,  comma
          3. 
          3. Le clausole in contrasto con le  previsioni  di  cui  al
          presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto  a
          vantaggio dell'assicurato.». 
          2.   Per  le  clausole  di  tacito  rinnovo   eventualmente
          previste nei contratti stipulati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
          cui  al  comma  3   dell'articolo   170-bis   del   decreto
          legislativo  7  settembre   2005,   n.   209(Codice   delle
          assicurazioni private), si applicano a  fare  data  dal  1°
          gennaio 2013. 
          3.  Nelle ipotesi di contratti in corso di  validita'  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto con clausola
          di  tacito  rinnovo,  e'  fatto  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare per iscritto ai  contraenti  la
          perdita di efficacia delle clausole di tacito  rinnovo  con
          congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza   del   termine
          originariamente  pattuito  nelle  medesime   clausole   per
          l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
          4.   Al  fine   di   favorire   una   scelta   contrattuale
          maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale  tra  le  imprese
          assicuratrici-ANIA    e    le    principali    associazioni
          rappresentative   degli   intermediari   assicurativi,   e'
          definito il «contratto base» di assicurazione  obbligatoria
          della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le  clausole
          minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo  di
          legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di
          assicurato, e sono altresi' definiti i  casi  di  riduzione
          del premio e di  ampliamento  della  copertura  applicabili
          allo stesso «contratto base». 
          5.  Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente
          il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e
          clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la
          relativa offerta al consumatore anche  tramite  il  proprio
          sito  internet,  eventualmente  mediante  link   ad   altre
          societa' del medesimo gruppo, ferma restando la liberta' di
          offrire  separatamente  qualunque  tipologia  di   garanzia
          aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
          6.  L'offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il  modello
          elettronico  predisposto  dal  Ministero   dello   sviluppo
          economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore
          possa ottenere - ferma restando la separata evidenza  delle
          singole voci di costo - un unico prezzo  complessivo  annuo
          secondo le condizioni indicate e le ulteriori  clausole  di
          cui al comma 4 selezionate. 
          7.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
          8.  Al fine di favorire  una  piu'  efficace  gestione  dei
          rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
          entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
          tra  le  imprese  assicuratrici  -  ANIA  e  le  principali
          associazioni     rappresentative     degli     intermediari
          assicurativi,  stabilisce  con  apposito   regolamento   le
          modalita'  secondo  cui,  entro  i  successivi  60  giorni,
          nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
          30 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  le
          imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita  e  danni
          prevedono nei propri siti internet apposite aree  riservate
          a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi   di
          accesso  controllato,  tramite  le  quali   sia   possibile
          consultare  le   coperture   in   essere,   le   condizioni
          contrattuali sottoscritte, lo  stato  dei  pagamenti  e  le
          relative scadenze, e, limitatamente alle  polizze  vita,  i
          valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate,  nonche'
          effettuare rinnovi e pagamenti. 
          9.  Al fine di  favorire  il  rafforzamento  dei  requisiti
          professionali  di  cui   all'articolo   111   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   anche   in
          considerazione  della  crescente  diffusione  dei  rapporti
          assicurativi da gestire in via telematica, entro 90  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'IVASS definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'
          riunificare  e  armonizzare  la  disciplina  esistente   in
          materia,  gli   standard   organizzativi,   tecnologici   e
          professionali riguardanti la formazione  e  l'aggiornamento
          degli  intermediari  assicurativi,   con   riferimento   ai
          prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti  formatori  e
          alle   caratteristiche   tecniche   e   funzionali    delle
          piattaforme e-learning. 
          10.   Al  fine  di  favorire  il  superamento  dell'attuale
          segmentazione del mercato  assicurativo  ed  accrescere  il
          grado di liberta' dei diversi operatori,  gli  intermediari
          assicurativi di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b),  d),
          dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, nonche'  quelli  inseriti  nell'elenco  annesso  al
          registro degli intermediari medesimi ex articolo 33,  comma
          2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di
          collaborazione reciproca nello  svolgimento  della  propria
          attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
          Detta collaborazione e'  consentita  sia  tra  intermediari
          iscritti nella medesima sezione del registro o  nell'elenco
          a  questo  annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
          condizione che al cliente sia fornita, con le  modalita'  e
          forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
          regolamenti attuativi, una corretta e completa  informativa
          in relazione al fatto che  l'attivita'  di  intermediazione
          viene  svolta  in  collaborazione  tra  piu'  intermediari,
          nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della  sezione
          di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
          della forma  di  collaborazione  adottata.  L'IVASS  vigila
          sulla corretta applicazione del presente  articolo  e  puo'
          adottare disposizioni attuative anche al fine di  garantire
          adeguata informativa ai consumatori. 
          11.  Gli intermediari assicurativi che  svolgono  attivita'
          di intermediazione in collaborazione tra di loro  ai  sensi
          del comma 10 rispondono in solido per gli  eventuali  danni
          sofferti dal cliente a cagione dello  svolgimento  di  tale
          attivita', salve le reciproche rivalse  nei  loro  rapporti
          interni. 
          12.  A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  clausole  fra
          mandatario e impresa  assicuratrice  incompatibili  con  le
          previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di  norma
          imperativa di legge e si considerano non  apposte.  L'IVASS
          vigila ed adotta  eventuali  direttive  per  l'applicazione
          della  norma  e  per  garantire  adeguata  informativa   ai
          consumatori. 
          13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
          collaborazione  di  cui  ai  commi  precedenti   nei   rami
          assicurativi danni e di fornire  impulso  alla  concorrenza
          attraverso  l'eliminazione   di   ostacoli   di   carattere
          tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e sentite l'ANIA  e  le  principali  associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'
          definite specifiche e standard  tecnici  uniformi  ai  fini
          della  costituzione  e  regolazione  dell'accesso  ad   una
          piattaforma di  interfaccia  comune  per  le  attivita'  di
          consultazione di cui all'articolo 34, comma 1  del  decreto
          legge 24 gennaio 2012, n. 1,  nonche'  di  preventivazione,
          monitoraggio e valutazione dei contratti  di  assicurazione
          contro i danni 
          14.   Al  fine  di   superare   possibili   disparita'   di
          trattamento tra i consumatori  nel  settore  delle  polizza
          vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
          e' cosi' sostituito: 
          «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione
          e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in  dieci
          anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui  il
          diritto si fonda.». 
          15.  Nell'ambito delle  proprie  funzioni  istituzionali  e
          dotazioni  organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,   anche
          mediante internet, garantisce un'adeguata  informazione  ai
          consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
          assicura  altresi',  all'interno  della  relazione  di  cui
          all'articolo 21, comma  2,  un'esauriente  valutazione  del
          loro        impatto         economico-finanziario         e
          tecnologico-organizzativo." 
 
          Note all'art. 1, comma 511: 
          Il testo vigente dell'articolo 1, del citato  decreto-legge
          n. 209 del 2002, e' riportato nelle note al comma 506. 
 
          Note all'art. 1, comma 512: 
          Si riporta il testo vigente del comma 50, dell'articolo  3,
          della legge 23 dicembre 1996,  n.662,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica.": 
          "Art. 3. (omissis) 
          50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe
          d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi
          dominicali  e  agrari  sono  rivalutati,   rispettivamente,
          dell'80 per cento e  del  70  per  cento.  L'incremento  si
          applica  sull'importo  posto  a  base  della  rivalutazione
          operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23
          dicembre 1994, n. 724" 
 
          Note all'art. 1, comma 513: 
          La  legge   27   dicembre   2006,   n.296,   e   successive
          modificazioni, reca "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)". 
 
          Note all'art. 1, comma 515: 
          Il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  reca
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali." 
          Si riporta il testo vigente  dell'articolo  55  del  citato
          decreto n. 917 del 1986: 
          "Art. 55.  Redditi d'impresa. 
          1.    Sono   redditi   d'impresa   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di imprese  commerciali.  Per  esercizio  di
          imprese commerciali si intende l'esercizio per  professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate
          nell'art.  2195  c.c.,  e  delle  attivita'  indicate  alle
          lettere b) e c) del comma 2 dell'art.  32  che  eccedono  i
          limiti ivi stabiliti, anche se  non  organizzate  in  forma
          d'impresa. 
          2.  Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 
          a)   i  redditi  derivanti  dall'esercizio   di   attivita'
          organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione  di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; 
          b)  i redditi derivanti dall'attivita' di  sfruttamento  di
          miniere, cave, torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre
          acque interne; 
          c)   i  redditi  dei  terreni,  per  la   parte   derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo
          32, pur se nei limiti  ivi  stabiliti,  ove  spettino  alle
          societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice
          nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche  non
          residenti esercenti attivita' di impresa. 
          3.  Le disposizioni in materia di imposte sui  redditi  che
          fanno riferimento alle attivita' commerciali si  applicano,
          se non risulta diversamente, a tutte le attivita'  indicate
          nel presente articolo.". 
 
          Note all'art. 1, comma 516: 
          Si riporta il testo vigente della  tabella  A  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative": 
 
          "Tabella A 
 
          Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione
          dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta,  sotto
          l'osservanza delle norme prescritte 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n.99, recante  "Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38." 
          "Art. 13. Fascicolo aziendale e  Carta  dell'agricoltore  e
          del pescatore 
          1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  dicembre
          1999, n. 503, unico per azienda, e' integrato con i dati di
          cui  all'articolo  18,   paragrafo   1,   lettera   c),   e
          all'articolo 21 del regolamento (CE) n.  1782/2003  del  29
          settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo
          aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del
          Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo'  essere
          effettuato dai soggetti di cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          503 del 1999, nonche'  dai  soggetti  di  cui  all'articolo
          3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le
          erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel
          fascicolo      aziendale      elettronico,      finalizzato
          all'aggiornamento  delle  informazioni  ivi  contenute,  e'
          assicurata l'identificazione  del  soggetto  che  vi  abbia
          proceduto. La pubblica amministrazione,  ivi  compresi  gli
          enti pubblici economici,  registra  inoltre  nel  fascicolo
          aziendale gli  aiuti  concessi  al  soggetto  che  esercita
          attivita'   agricola   in   attuazione   della    normativa
          comunitaria, nazionale e regionale. 
          2. La  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore,  di  cui
          all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza  con  l'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  con  il  decreto  legislativo  23
          febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto  previsto  dal
          D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive
          modificazioni, pubblicato nel  Supplemento  Ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000. 
          3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
          di  identificazione  di  ciascun  soggetto   che   esercita
          attivita'  agricola  anche  ai   sensi   all'articolo   18,
          paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
          4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi  del  Titolo
          II, capitolo 4 regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  assicura,
          attraverso   i   servizi   del   SIAN,   la   realizzazione
          dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 503  del  1999,  nonche'  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. 
          5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti
          di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  503  del  1999,   l'AGEA
          assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma  2,
          del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
          6. Le modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento
          del  fascicolo  aziendale   elettronico   e   della   Carta
          dell'agricoltore  e  del   pescatore,   e   per   il   loro
          aggiornamento, sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. " 
          Si  riporta  il  testo  vigente   dell'articolo   25,   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.5,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.35,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di
          sviluppo." 
          "Art.  25 .  Misure  di  semplificazione  per  le   imprese
          agricole 
          1.  Al fine di semplificare  e  accelerare  i  procedimenti
          amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di
          aiuti o contributi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
          europea  nell'ambito  della   Politica   agricola   comune,
          l'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  per
          l'acquisizione  delle  informazioni  necessarie,  utilizza,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico
          di  connettivita',  anche  le  banche   dati   informatiche
          dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS  e  delle  Camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  ed   agricoltura.   Le
          modalita' di applicazione delle misure  di  semplificazione
          previste dal presente  comma  sono  definite  con  apposite
          convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra  indicate
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
          2.  I dati relativi alla  azienda  agricola  contenuti  nel
          fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,
          n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo
          2004, n. 99,  fanno  fede  nei  confronti  delle  pubbliche
          amministrazioni  per  i  rapporti  che  il  titolare  della
          azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per
          il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di
          cui all'articolo 3-bis del decreto  legislativo  27  maggio
          1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano  la
          tenuta e l'aggiornamento. Le  modalita'  operative  per  la
          consultazione del fascicolo aziendale elettronico da  parte
          delle pubbliche amministrazioni sono definite  con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
          3.  All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge  9
          settembre 2005,  n.  182,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11  novembre  2005,  n.  231,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «Gli organismi pagatori,  al  fine  della
          compiuta attuazione del  presente  comma,  predispongono  e
          mettono a disposizione degli  utenti  le  procedure,  anche
          informatiche, e le circolari applicative correlate.»." 
 
          Note all'art. 1, comma 518: 
          Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 13, del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal presente
          comma: 
          "Art. 19 . Disposizioni in materia di imposta di  bollo  su
          conti correnti, titoli,  strumenti  e  prodotti  finanziari
          nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero 
          (omissis) 
          13.  A decorrere  dal  2012  e'  istituita  un'imposta  sul
          valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
          destinati dalle persone fisiche  residenti  nel  territorio
          dello Stato. 
          14.  Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e' il
          proprietario dell'immobile  ovvero  il  titolare  di  altro
          diritto   reale   sullo   stesso.   L'imposta   e'   dovuta
          proporzionalmente  alla  quota  di  possesso  e   ai   mesi
          dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
          il mese durante il quale il possesso si  e'  protratto  per
          almeno quindici giorni e' computato per intero. 
          15.  L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura
          dello 0,76 per cento del valore degli  immobili.  L'imposta
          non e' dovuta se l'importo, come determinato ai  sensi  del
          presente  comma,  non  supera  euro  200.  Il   valore   e'
          costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
          contratti e, in mancanza,  secondo  il  valore  di  mercato
          rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli
          immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
          in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo   che
          garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
          e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
          in cui l'immobile e' situato ai fini  dell'assolvimento  di
          imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
          quello di cui al periodo precedente. 
          15-bis. L'imposta di cui al comma  13  e'  stabilita  nella
          misura ridotta dello 0,4 per cento per  l'immobile  adibito
          ad abitazione principale  e  per  le  relative  pertinenze.
          Dall'imposta dovuta per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
          abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per   le
          relative pertinenze si detraggono, fino a  concorrenza  del
          suo ammontare, euro 200  rapportati  al  periodo  dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013   la
          detrazione prevista dal periodo precedente e' maggiorata di
          50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di 400 euro. 
          15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e  per  gli
          immobili non locati  assoggettati  all'imposta  di  cui  al
          comma 13 del presente articolo non  si  applica  l'articolo
          70, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.917,  e
          successive modificazioni. 
          16.  Dall'imposta di cui al comma  13  si  deduce,  fino  a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli  immobili
          situati in Paesi appartenenti  alla  Unione  europea  o  in
          Paesi  aderenti   allo   Spazio   economico   europeo   che
          garantiscono un adeguato  scambio  di  informazioni,  dalla
          predetta imposta si deduce un credito d'imposta  pari  alle
          eventuali  imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale
          gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai  sensi
          dell'articolo  165  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
          17.  Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
          riscossione, le  sanzioni  e  i  rimborsi  nonche'  per  il
          contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  13
          si applicano le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative
          alle modalita' di versamento dell'imposta in  acconto  e  a
          saldo. 
          18.  A decorrere  dal  2012  e'  istituita  un'imposta  sul
          valore  delle  attivita'  finanziarie  detenute  all'estero
          dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
          19.    L'imposta   di   cui   al   comma   18   e'   dovuta
          proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. 
          20.  L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella misura
          dell'1 per mille annuo, per il 2012, e dell'1,5 per  mille,
          a  decorrere  dal  2013,   del   valore   delle   attivita'
          finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di risparmio
          l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella
          prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera  a),  della
          tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e' costituito
          dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun  anno
          solare  nel  luogo  in  cui  sono  detenute  le   attivita'
          finanziarie,   anche    utilizzando    la    documentazione
          dell'intermediario estero di  riferimento  per  le  singole
          attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale  o  di
          rimborso. 
          21.  Dall'imposta di cui al comma  18  si  deduce,  fino  a
          concorrenza del suo ammontare, un  credito  d'imposta  pari
          all'ammontare dell'eventuale imposta  patrimoniale  versata
          nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie. 
          22.  Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
          riscossione, le  sanzioni  e  i  rimborsi  nonche'  per  il
          contenzioso, relativamente all'imposta di cui al  comma  18
          si applicano le disposizioni  previste  per  l'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative
          alle modalita' di versamento dell'imposta in  acconto  e  a
          saldo. 
          23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le disposizioni di  attuazione
          dei commi da 6 a 22. 
          23-bis.   Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma   1,
          lettera a), del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001,  n.  409,  alle  attivita'  finanziarie  oggetto   di
          emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  degli
          articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del  2001,
          non e' comunque precluso  l'accertamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto. 
          24.  All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  il comma 5 e' abrogato; 
          b)  al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»." 
 
          Note all'art. 1, comma 519: 
          Il provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
          del 5 giugno 2012, reca  "Disposizioni  di  attuazione  dei
          commi da 6 a  22  dell'articolo  19  del  decreto  legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come   modificato
          dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44." 
          Il testo dell'articolo 19 del citato decreto-legge  n.  201
          del 2011, e' riportato nelle note al comma 518. 
 
          Note all'art. 1, comma 520: 
          Si riporta il testo degli articoli 10 e 36 del  citato  DPR
          n. 633 del 1972, come modificati dal presente comma: 
          "Art. 10.  Operazioni esenti dall'imposta 
          Sono esenti dall'imposta: 
          1)  le prestazioni di servizi concernenti la concessione  e
          la negoziazione di crediti, la  gestione  degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e  il
          servizio bancoposta; 
          2)  le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di
          vitalizio; 
          3)  le operazioni relative a  valute  estere  aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
          4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni  o  altri
          titoli non rappresentativi di  merci  e  a  quote  sociali,
          eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli
          nonche' il servizio di gestione individuale di  portafogli;
          le operazioni relative a valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le
          opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione
          nonche' il servizio di gestione individuale di  portafogli.
          Si considerano in particolare operazioni relative a  valori
          mobiliari e a strumenti finanziari i  contratti  a  termine
          fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le  relative
          opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su  tassi
          di interesse e le relative opzioni; i contratti di  scambio
          di somme di denaro o di valute determinate in  funzione  di
          tassi  di  interesse,  di  tassi  di  cambio  o  di  indici
          finanziari, e relative opzioni; le opzioni  su  valute,  su
          tassi  di  interesse  o  su  indici  finanziari,   comunque
          regolate ; (omissis)" 
          "Art. 36.  Esercizio di piu' attivita' 
          1  Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'
          l'imposta si applica unitariamente  e  cumulativamente  per
          tutte le attivita', con riferimento  al  volume  di  affari
          complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. 
          2  Se il soggetto  esercita  contemporaneamente  imprese  e
          arti o professioni l'imposta si applica  separatamente  per
          l'esercizio  di  imprese  e  per  l'esercizio  di  arti   o
          professioni,  secondo  le  rispettive  disposizioni  e  con
          riferimento al rispettivo volume d'affari. 
          3  I soggetti che esercitano piu' imprese o piu'  attivita'
          nell'ambito  della  stessa  impresa  ovvero  piu'  arti   o
          professioni, hanno facolta' di  optare  per  l'applicazione
          separata  dell'imposta  relativamente   ad   alcuna   delle
          attivita'  esercitate,  dandone  comunicazione  all'Ufficio
          nella dichiarazione relativa all'anno  precedente  o  nella
          dichiarazione di inizio  dell'attivita'.  In  tal  caso  la
          detrazione di cui  all'art.  19  spetta  a  condizione  che
          l'attivita' sia gestita con  contabilita'  separata  ed  e'
          esclusa, in deroga a quanto  stabilito  nell'ultimo  comma,
          per  l'imposta  relativa   ai   beni   non   ammortizzabili
          utilizzati promiscuamente.  L'opzione  ha  effetto  fino  a
          quando non sia revocata  e  in  ogni  caso  per  almeno  un
          triennio. Se nel corso di  un  anno  sono  acquistati  beni
          ammortizzabili la revoca non e' ammessa fino al termine del
          periodo di  rettifica  della  detrazione  di  cui  all'art.
          19-bis. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio  nella
          dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.  Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          soggetti che effettuano sia locazioni, o  cessioni,  esenti
          da imposta,  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato  a
          destinazione abitativa che comportano  la  riduzione  della
          percentuale di detrazione a norma dell'articolo  19,  comma
          5, e dell'articolo 19-bis,  sia  locazioni  o  cessioni  di
          altri fabbricati o di altri  immobili,  con  riferimento  a
          ciascuno di tali settori di attivita'. Le disposizioni  del
          presente comma si  applicano,  altresi',  ai  soggetti  che
          svolgono  sia  il  servizio  di  gestione  individuale   di
          portafogli, ovvero prestazioni  di  mandato,  mediazione  o
          intermediazione  relative   al   predetto   servizio,   sia
          attivita' esenti dall'imposta ai  sensi  dell'articolo  10,
          primo comma. 
          4  L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo
          le rispettive disposizioni  e  con  riferimento  al  volume
          d'affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio
          al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24,  comprese  le
          attivita'  ad  esse  accessorie  e  quelle  non  rientranti
          nell'attivita'  propria  dell'impresa,   nonche'   per   le
          attivita' di cui all'art. 34, fermo  restando  il  disposto
          dei commi secondo e  terzo  dello  stesso  articolo  e  per
          quelle di cui all'art. 74, sesto comma,  per  le  quali  la
          detrazione   prevista   dall'art.    19    sia    applicata
          forfettariamente  e  per  quelle  di   cui   al   comma   5
          dell'articolo 74-quater . 
          5  In  tutti  i  casi  nei  quali  l'imposta  e'  applicata
          separatamente per una determinata attivita'  la  detrazione
          di cui all'art. 19, se ridotta ai  sensi  del  terzo  comma
          dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente,
          e' ammessa per l'imposta relativa  ai  beni  e  ai  servizi
          utilizzati   promiscuamente,   nei   limiti   della   parte
          imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i  passaggi
          di servizi all'attivita' soggetta a  detrazione  ridotta  o
          forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai  sensi
          dell'art. 3 e si considerano effettuati, in  base  al  loro
          valore normale,  nel  momento  in  cui  sono  resi.  Per  i
          passaggi  interni  dei  beni  tra  attivita'  separate   si
          applicano le disposizioni degli artt. 21  e  seguenti,  con
          riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui
          agli artt. 23 e 25  devono  essere  eseguite  nello  stesso
          mese. Per i passaggi dei beni all'attivita' di commercio al
          minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per  quelli  da
          questa ad altra attivita', l'imposta non e'  dovuta,  ma  i
          passaggi  stessi  devono  essere  annotati   in   base   al
          corrispettivo di acquisto dei beni,  entro  il  giorno  non
          festivo successivo a quello del passaggio.  Le  annotazioni
          devono essere eseguite, distintamente in base  all'aliquota
          applicabile per le relative cessioni, nei registri  di  cui
          agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro  tenuto
          a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve  essere
          presentata su un  unico  modello  per  tutte  le  attivita'
          secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al  primo
          comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27,  30
          e 33 devono essere  eseguiti  per  l'ammontare  complessivo
          dovuto, al netto delle eccedenze detraibili." 
 
          Note all'art. 1, comma 522: 
          Si riporta il testo degli articoli 4 e  9  della  legge  12
          giugno  1990,  n.146,  recante  "Norme  sull'esercizio  del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione della legge.", come modificati dal presente
          comma: 
          "Art. 4.  1. I lavoratori che si astengono  dal  lavoro  in
          violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo
          2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni  di
          cui al comma 2  del  medesimo  articolo,  non  prestino  la
          propria  consueta  attivita',  sono  soggetti  a   sanzioni
          disciplinari proporzionate alla  gravita'  dell'infrazione,
          con esclusione delle misure estintive  del  rapporto  o  di
          quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In
          caso di sanzioni disciplinari di carattere  pecuniario,  il
          relativo  importo  e'  versato   dal   datore   di   lavoro
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gestione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
          involontaria. 
          2. Nei confronti delle organizzazioni  dei  lavoratori  che
          proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione
          delle disposizioni di cui all'articolo 2,  sono  sospesi  i
          permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
          comunque trattenuti dalla  retribuzione,  ovvero  entrambi,
          per la durata dell'astensione  stessa  e  comunque  per  un
          ammontare economico complessivo non inferiore a euro  2.500
          e  non  superiore  a  euro  50.000   tenuto   conto   della
          consistenza associativa, della gravita' della violazione  e
          della eventuale  recidiva,  nonche'  della  gravita'  degli
          effetti dello sciopero sul servizio pubblico.  Le  medesime
          organizzazioni sindacali possono  altresi'  essere  escluse
          dalle trattative alle quali partecipino per un  periodo  di
          due mesi dalla cessazione del comportamento.  I  contributi
          sindacali  trattenuti  sulla  retribuzione  sono   devoluti
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gestione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
          involontaria. 
          3. 
          4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
          e i legali rappresentanti delle imprese e  degli  enti  che
          erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma  1,
          che non osservino le  disposizioni  previste  dal  comma  2
          dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi
          o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma
          2, o dalla regolazione  provvisoria  della  Commissione  di
          garanzia, o che non prestino  correttamente  l'informazione
          agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6,  sono  soggetti
          alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  2.500  a
          euro 50.000, tenuto conto della gravita' della  violazione,
          dell'eventuale    recidiva,    dell'incidenza    di    essa
          sull'insorgenza o  sull'aggravamento  di  conflitti  e  del
          pregiudizio  eventualmente  arrecato  agli   utenti.   Alla
          medesima sanzione  sono  soggetti  le  associazioni  e  gli
          organismi   rappresentativi   dei   lavoratori    autonomi,
          professionisti o piccoli  imprenditori,  in  solido  con  i
          singoli  lavoratori  autonomi,  professionisti  o   piccoli
          imprenditori, che aderendo alla protesta si siano  astenuti
          dalle prestazioni, in caso  di  violazione  dei  codici  di
          autoregolamentazione di cui  all'articolo  2-bis,  o  della
          regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e  in
          ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei
          casi  precedenti,   la   sanzione   viene   applicata   con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 
          4-bis. Qualora le sanzioni previste ai  commi  2  e  4  non
          risultino applicabili, perche' le organizzazioni  sindacali
          che hanno promosso lo  sciopero  o  vi  hanno  aderito  non
          fruiscono dei benefici di ordine  patrimoniale  di  cui  al
          comma 2 o non partecipano alle trattative,  la  Commissione
          di  garanzia  delibera  in  via  sostitutiva  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
          legalmente  per  l'organizzazione  sindacale  responsabile,
          tenuto conto della consistenza associativa, della  gravita'
          della violazione e della eventuale recidiva, nonche'  della
          gravita'  degli  effetti  dello   sciopero   sul   servizio
          pubblico, da un minimo di euro 2.500 a un massimo  di  euro
          50.000.     La     sanzione     viene     applicata     con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 
          4-ter.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          raddoppiate nel massimo se  l'astensione  collettiva  viene
          effettuata  nonostante  la   delibera   di   invito   della
          Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo  13,
          comma 1, lettere c), d), e) ed h). 
          4-quater.  Su  richiesta  delle  parti  interessate,  delle
          associazioni degli utenti rappresentative  ai  sensi  della
          legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita'  nazionali  o
          locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
          Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
          del  comportamento  delle  organizzazioni   sindacali   che
          proclamano  lo  sciopero   o   vi   aderiscono,   o   delle
          amministrazioni e delle imprese interessate,  ovvero  delle
          associazioni o organismi di rappresentanza  dei  lavoratori
          autonomi, professionisti o piccoli imprenditori,  nei  casi
          di astensione collettiva di cui agli articoli  2  e  2-bis.
          L'apertura del procedimento viene  notificata  alle  parti,
          che hanno trenta giorni per presentare osservazioni  e  per
          chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque
          non oltre sessanta giorni dall'apertura  del  procedimento,
          la Commissione formula la propria valutazione e, se  valuta
          negativamente il comportamento, tenuto  conto  anche  delle
          cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni  ai
          sensi del presente articolo, indicando il termine entro  il
          quale la delibera deve essere eseguita con  avvertenza  che
          dell'avvenuta esecuzione  deve  essere  data  comunicazione
          alla Commissione di garanzia nei trenta giorni  successivi,
          cura la notifica della delibera alle parti  interessate  e,
          ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
          lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente. 
          4-quinquies.   L'INPS   trasmette   trimestralmente    alla
          Commissione  di   garanzia   i   dati   conoscitivi   sulla
          devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
          al comma 2. 
          4-sexies. I dirigenti  responsabili  delle  amministrazioni
          pubbliche ed i legali rappresentanti  degli  enti  e  delle
          imprese che nel termine  indicato  per  l'esecuzione  della
          delibera della Commissione di garanzia  non  applichino  le
          sanzioni di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  che  non
          forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni  di
          cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per ogni
          giorno   di    ritardo    ingiustificato.    La    sanzione
          amministrativa   pecuniaria    viene    deliberata    dalla
          Commissione di garanzia tenuto conto della  gravita'  della
          violazione e della eventuale  recidiva,  ed  applicata  con
          ordinanza-ingiunzione  della  direzione   provinciale   del
          lavoro-sezione  ispettorato  del  lavoro,  competente   per
          territorio. 
          Art. 9.  1. L'inosservanza da parte dei singoli  prestatori
          di lavoro,  professionisti  o  piccoli  imprenditori  delle
          disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8
          e' assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per
          ogni giorno di  mancata  ottemperanza,  determinabile,  con
          riguardo alla gravita' dell'infrazione ed  alle  condizioni
          economiche dell'agente, da un  minimo  di  euro  500  a  un
          massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
          associazioni  e  gli  organismi   di   rappresentanza   dei
          lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
          che non ottemperano all'ordinanza  di  cui  all'articolo  8
          sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro 2.500  a  euro  50.000  per  ogni  giorno  di  mancata
          ottemperanza,  a  seconda   della   consistenza   economica
          dell'organizzazione,     associazione      o      organismo
          rappresentativo  e   della   gravita'   delle   conseguenze
          dell'infrazione. Le  sanzioni  sono  irrogate  con  decreto
          della stessa autorita' che ha emanato  l'ordinanza  e  sono
          applicate   con   ordinanza-ingiunzione   della   direzione
          provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 
          2. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni  contenute
          nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al  settore
          nell'ambito  delle  amministrazioni,  degli  enti  o  delle
          imprese erogatrici di servizi sono soggetti  alla  sanzione
          amministrativa della sospensione  dall'incarico,  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma  primo,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta  giorni
          e non superiore a un anno. 
          3. Le somme percepite ai sensi del comma  1  sono  devolute
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gestione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   la   disoccupazione
          involontaria. 
          4. Le sanzioni  sono  irrogate  con  decreto  dalla  stessa
          autorita' che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e'
          proponibile impugnazione  ai  sensi  degli  articoli  22  e
          seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689." 
 
          Note all'art. 1, comma 523: 
          Si riporta il testo vigente del comma 241  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n.191, recante  "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)". 
          "Art. 2.  Disposizioni diverse 
          241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per ogni
          anno, all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre  1990,  n.
          287, una quota pari: a 2,2 milioni  di  euro,  per  ciascun
          anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della  legge  12
          agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni;  a  8,4
          milioni di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995,  n.
          481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9  milioni
          di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate
          di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  c),  numero  5),
          della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7  milioni  di  euro,
          per l'anno 2010, e a 7,7  milioni  di  euro,  per  ciascuno
          degli anni 2011 e 2012, delle entrate di  cui  all'articolo
          1, comma 67, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
          successive modificazioni. Per  gli  anni  2011  e  2012  e'
          attribuita all'autorita' di cui al  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari:  a  1,6
          milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  al
          citato  articolo  23  della  legge  n.  576  del  1982,   e
          successive  modificazioni;  a  3,2  milioni  di  euro,  per
          ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo  2,
          comma 38, della legge n. 481 del 1995;  a  3,6  milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; a 3,6 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
          delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
          legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per  gli
          anni 2010, 2011  e  2012  e'  attribuita,  per  ogni  anno,
          all'autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una
          quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno,  delle
          entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del
          1982, e successive modificazioni; a 0,3  milioni  di  euro,
          per ciascun anno, delle entrate di cui al  citato  articolo
          2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni  di
          euro, per ciascun anno, delle  entrate  di  cui  al  citato
          articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.
          249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,
          delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,  della
          legge n. 266 del 2005,  e  successive  modificazioni;  a  1
          milione di euro, per ciascun anno,  delle  entrate  di  cui
          all'articolo 13 della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e
          successive modificazioni, e di cui all'articolo  59,  comma
          39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme  di  cui
          ai  precedenti  periodi  sono   trasferite   dall'autorita'
          contribuente all'autorita' beneficiaria entro il 31 gennaio
          di ciascun anno. A fini di perequazione,  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   le   autorita'
          interessate, sono stabilite, senza maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  misure  reintegrative  in  favore  delle
          autorita' contribuenti, nei limiti del contributo  versato,
          a partire dal decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
          contributo,   a   carico   delle   autorita'   indipendenti
          percipienti  che  a  tale  data  presentino  un  avanzo  di
          amministrazione.(omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 524: 
          Si riporta il testo degli  articoli  15  e  78  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.917, come modificato dal presente comma: 
          "Art. 15.  Detrazione per oneri 
          1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  19  per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
          a) Omissis; 
          i-novies) le erogazioni liberali in  denaro  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  2003,   n.398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze" 
          "Art. 78.  Detrazione d'imposta per oneri 
          1.  Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
          ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
          all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e
          agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
          diversi dagli enti nei  quali  vi  sia  una  partecipazione
          pubblica  o  i  cui  titoli  siano  negoziati  in   mercati
          regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa'  ed
          enti che controllano, direttamente o  indirettamente,  tali
          soggetti, ovvero ne siano controllati o  siano  controllati
          dalla stessa societa'  o  ente  che  controlla  i  soggetti
          medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 15,  comma
          1, lettera i-ter). 
          1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del
          suo ammontare, un importo pari al 19 per  cento  dell'onere
          di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies)." 
 
          Note all'art. 1, comma 525: 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   8-quinquies   del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.5,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  recante
          "Misure urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in
          crisi,  nonche'  disposizioni  in  materia  di   produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario." , come modificato dal presente comma: 
          "Art.  8-quinquies.   Disposizioni   integrative   per   la
          rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
          latte 
          1.  L'AGEA,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, intima a  ciascun  debitore  il  versamento  delle
          somme  che  risultino  esigibili.   Sono   da   considerare
          esigibili anche le imputazioni di prelievo non  sospese  in
          sede giurisdizionale. 
          2.  Il produttore  interessato  puo'  presentare  all'AGEA,
          entro sessanta giorni dal ricevimento  dell'intimazione  di
          cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          alla  scadenza  del  suddetto  termine  sono   sospese   le
          procedure di recupero per compensazione,  di  iscrizione  a
          ruolo, nonche' le procedure  di  recupero  forzoso  e  sono
          interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede  alla
          tempestiva  comunicazione   a   Equitalia   Spa   per   gli
          adempimenti di competenza. 
          3.  In caso di accettazione della domanda di  rateizzazione
          di cui  all'articolo  8-quater  da  parte  del  Commissario
          straordinario, i produttori devono  esprimere  la  rinuncia
          espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente  pendente
          dinanzi  agli  organi  giurisdizionali   amministrativi   e
          ordinari. 
          4.  Le sospensioni e le interruzioni  di  cui  al  comma  2
          proseguono per i produttori che presentano la richiesta  di
          rateizzazione fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 6. 
          5.  Per le somme che  divengono  successivamente  esigibili
          sempreche' riferite ai  periodi  precedenti  al  2009-2010,
          l'AGEA procede ai sensi  del  comma  1;  entro  i  sessanta
          giorni  successivi  alla  ricezione  dell'intimazione   gli
          interessati possono chiederne la rateizzazione. 
          6.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          su  proposta  del   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre
          2010 un Commissario straordinario, scelto tra  i  dirigenti
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali e degli enti vigilati dallo  stesso  Ministero  e
          delle relative societa' controllate, il quale,  avvalendosi
          degli uffici competenti di AGEA, assegna le  quote  di  cui
          all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce  le  modalita'  di
          applicazione  dell'articolo   8-quater   e   del   presente
          articolo. Sulle richieste di rateizzazione  il  Commissario
          provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste
          di rateizzazione in merito al  loro  accoglimento  e  entro
          trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
          decisione  il  debitore   comunica   l'accettazione   della
          rateizzazione. Con il decreto di  nomina  e'  stabilito  il
          compenso  del  Commissario  straordinario  a  valere  sugli
          stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per
          le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio  1999,
          n. 165 . 
          7.  Le quote assegnate ai sensi  dell'articolo  10-bis  del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,  sono
          revocate con decorrenza dal periodo  in  corso  al  momento
          della   comunicazione   agli   interessati   del   relativo
          provvedimento nei seguenti casi: 
          a)  mancato pagamento del prelievo latte; 
          b)  omessa presentazione della richiesta  di  rateizzazione
          nel termine di cui al comma 2; 
          c)  rigetto della richiesta  di  rateizzazione  di  cui  al
          comma 2; 
          d)   rinuncia  o  mancata   accettazione   da   parte   del
          richiedente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione  delle  determinazioni  del
          Commissario straordinario di cui al comma 6. 
          8.  Per i produttori che hanno richiesto la  rateizzazione,
          le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi  e
          cofinanziati, nonche' le provvidenze e gli  aiuti  agricoli
          nazionali erogati dagli organismi pagatori sono  recuperati
          per compensazione fino alla concorrenza dell'importo  della
          prima rata. 
          9.  La mancata effettuazione del versamento, anche per  una
          sola rata, determinata ai sensi del comma  6,  comporta  la
          decadenza dal beneficio della rateizzazione e  dalle  quote
          di  cui  l'interessato  sia  titolare  assegnate  ai  sensi
          dell'articolo 8-bis, comma 2. 
          10. Nei casi di mancata adesione alla  rateizzazione  e  in
          quelli di decadenza dal beneficio  della  dilazione  l'AGEA
          procede alla riscossione mediante  ruolo,  avvalendosi,  su
          base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di
          stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della
          riscossione, nonche' per l'eventuale assistenza nella  fase
          di gestione del  contenzioso,  delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia. Tali attivita' sono remunerate avuto riguardo ai
          costi medi di produzione stimati per le analoghe  attivita'
          normalmente svolte dalle stesse societa'. 
          10-bis.  La  notificazione  della  cartella  di   pagamento
          prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre   1973,   n.602,   e   successive
          modificazioni,  e  ogni  altra  attivita'  contemplata  dal
          titolo  II  del  medesimo  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni, sono
          effettuate dall'AGEA, che a tal fine si  avvale  del  Corpo
          della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimo
          esercita le funzioni demandate dalla legge  agli  ufficiali
          della riscossione. 
          10-ter. Le procedure di  riscossione  coattiva  sospese  ai
          sensi del comma 2 sono proseguite, sempre  avvalendosi  del
          Corpo della guardia di  finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che
          resta surrogata negli  atti  esecutivi  eventualmente  gia'
          avviati dall'agente della riscossione e nei  cui  confronti
          le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado.". 
 
          Note all'art. 1, comma 526: 
          Si riporta il testo del comma 1324, dell'articolo 1,  della
          citata legge n. 296 del 2006, come modificato dal  presente
          comma: 
          "Art.1.(omissis) 
          1324. Per i  soggetti  non  residenti,  le  detrazioni  per
          carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008,
          2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, a condizione che gli  stessi
          dimostrino,  con  idonea  documentazione,  individuata  con
          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
          detrazioni  si  riferiscono  non  possiedano   un   reddito
          complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili,  al
          limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi  i
          redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
          godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio  fiscale
          connesso  ai  carichi  familiari.  La  detrazione  relativa
          all'anno 2010  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
          dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. La detrazione  relativa
          all'anno 2011  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
          dell'acconto IRPEF per l'anno 2012. La detrazione  relativa
          all'anno 2012  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
          dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. La detrazione  relativa
          all'anno 2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
          dell'acconto IRPEF per l'anno 2014." 
 
          Note all'art. 1, comma 529: 
          Si riporta il testo vigente degli  articoli  19  e  20  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   recante
          "Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337.": 
          "Art. 19.  Discarico per inesigibilita' 
          1.  Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,  una  comunicazione  di   inesigibilita'.   Tale
          comunicazione viene redatta e trasmessa  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze . 
          2.   Costituiscono  causa  di  perdita   del   diritto   al
          discarico: 
          a)  la mancata notificazione imputabile al  concessionario,
          della cartella di pagamento, prima  del  decorso  del  nono
          mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto
          dall'articolo  32,  comma  2,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro  il  terzo  mese
          successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
          b)  la mancata comunicazione all'ente creditore,  anche  in
          via telematica, con  cadenza  annuale,  dello  stato  delle
          procedure relative alle singole quote  comprese  nei  ruoli
          consegnati in uno stesso mese; la  prima  comunicazione  e'
          effettuata entro il diciottesimo mese successivo  a  quello
          di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
          le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze; 
          c)   la  mancata  presentazione,  entro   il   terzo   anno
          successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione  di
          inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione  e'
          soggetta a successiva integrazione se, alla data della  sua
          presentazione, le procedure esecutive sono ancora in  corso
          per causa non imputabile al concessionario; 
          d)  il mancato svolgimento dell'azione  esecutiva,  diversa
          dall'espropriazione  mobiliare,  su  tutti   i   beni   del
          contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
          risultava  dal  sistema  informativo  del  Ministero  delle
          finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di  valore
          pari al doppio del credito iscritto a  ruolo,  nonche'  sui
          nuovi  beni  la   cui   esistenza   e'   stata   comunicata
          dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
          d-bis)   il mancato svolgimento delle attivita' conseguenti
          alle  segnalazioni  di   azioni   esecutive   e   cautelari
          effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; 
          e)  la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se
          imputabile   al   concessionario;   sono   imputabili    al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al  discarico  i   vizi   e   le   irregolarita'   compiute
          nell'attivita' di notifica della cartella  di  pagamento  e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura. 
          3.  Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita',
          totale  o  parziale,  della  quota,  il  concessionario  e'
          automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati
          dalle   scritture   patrimoniali   i    crediti    erariali
          corrispondenti alle quote discaricate. 
          4.  Fino al discarico di cui al comma 3,  resta  salvo,  in
          ogni momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al
          concessionario l'esistenza di nuovi beni da  sottoporre  ad
          esecuzione e di segnalare  azioni  cautelari  ed  esecutive
          nonche' conservative ed ogni altra  azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere  al
          fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.  A  tal  fine
          l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si  avvale  anche  del
          potere di cui all'articolo 32,  primo  comma,  n.  7),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e  51,  secondo  comma,  n.  7),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
          5.  La  documentazione  cartacea  relativa  alle  procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario. 
          6.  Fino al discarico di cui al  comma  3,  l'ufficio  puo'
          richiedere  al   concessionario   la   trasmissione   della
          documentazione relativa alle quote  per  le  quali  intende
          esercitare il controllo di merito,  ovvero  procedere  alla
          verifica   della   stessa    documentazione    presso    il
          concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta,  il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota. 
          Art. 20.   Procedura  di  discarico  per  inesigibilita'  e
          reiscrizione nei ruoli 
            1.  Il competente ufficio del Ministero delle finanze per
          le entrate di sua  competenza,  ovvero  l'ufficio  indicato
          dall'ente creditore per le altre  entrate,  se,  a  seguito
          dell'attivita'  di   controllo   sulla   comunicazione   di
          inesigibilita', ritiene che non siano state  rispettate  le
          disposizioni dell'articolo 19, comma  2,  lettere  a),  d),
          d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che
          nei successivi trenta giorni  puo'  produrre  osservazioni.
          Decorso tale termine il discarico e'  ammesso  o  rifiutato
          con un provvedimento a carattere definitivo. 
          1-bis.  Il controllo di cui al  comma  1  e'  effettuato  a
          campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun  ente
          creditore. 
          2.  Se il concessionario non ha rispettato le  disposizioni
          dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si  procede  ai
          sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'  verificata
          la causa di perdita del diritto al discarico. 
          3.  In caso di diniego del discarico, il concessionario  e'
          tenuto a versare all'ente  creditore,  entro  dieci  giorni
          dalla  notifica  del  relativo  provvedimento,  la   somma,
          maggiorata degli interessi legali  decorrenti  dal  termine
          ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad  un
          quarto dell'importo iscritto a  ruolo,  ed  alla  totalita'
          delle spese di cui all'articolo 17, commi  6  e  7-ter,  se
          rimborsate dall'ente creditore. 
          4.  Nel termine di novanta giorni dalla  notificazione  del
          provvedimento di cui al  comma  3  il  concessionario  puo'
          definire  la  controversia  con  il  pagamento   di   meta'
          dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma  3  ovvero,
          se non procede alla definizione agevolata,  puo'  ricorrere
          nello stesso termine alla Corte dei conti. 
          5.   Per  le  entrate  tributarie  dello  Stato  l'ufficio,
          qualora venga a conoscenza di nuovi elementi  reddituali  o
          patrimoniali  riferibili   allo   stesso   soggetto,   puo'
          reiscrivere a ruolo le somme gia' discaricate, purche'  non
          sia decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale.  Con
          decreto ministeriale, sentita  la  commissione  consultiva,
          sono stabiliti i criteri per procedere  alla  reiscrizione,
          sulla base di valutazioni di economicita' e delle  esigenze
          operative. 
          6.  Per le  altre  entrate,  ciascun  ente  creditore,  nel
          rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
          i criteri sulla base dei quali i propri  uffici  provvedono
          alla reiscrizione delle quote discaricate." 
 
          Note all'art. 1, comma 530: 
          Si riporta il testo dell'articolo 3, del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  recante  "Misure  di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e  finanziaria.",  come  modificato  dal
          presente comma: 
          "Art. 3. Disposizioni  in  materia  di  servizio  nazionale
          della riscossione. 
          1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema
          di affidamento in concessione del servizio nazionale  della
          riscossione  e  le  funzioni  relative   alla   riscossione
          nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le
          esercita mediante la societa' di  cui  al  comma  2,  sulla
          quale svolge  attivita'  di  coordinamento,  attraverso  la
          preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute
          del consiglio di amministrazione e delle  deliberazioni  da
          assumere nello stesso consiglio. 
          2. Per l'immediato  avvio  delle  attivita'  occorrenti  al
          conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed  al  fine
          di un sollecito riordino della  disciplina  delle  funzioni
          relative alla riscossione nazionale, volto ad  adeguarne  i
          contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate  e
          l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
          procedono, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  alla  costituzione   della
          «Riscossione S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di  150
          milioni  di  euro  ,  di  cui  il  51  per  cento   versato
          dall'Agenzia delle entrate  ed  il  49  per  cento  versato
          dall'INPS. 
          3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.  si
          procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle
          cariche sociali; il presidente del  collegio  sindacale  e'
          scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
          4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          personale dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'I.N.P.S.  ed
          anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate  ai
          sensi del comma 7: 
          a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,  con
          i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
          II, e  al  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  nonche'  l'attivita'
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 237; 
          b) puo' effettuare: 
          1) le attivita' di riscossione spontanea,  liquidazione  ed
          accertamento  delle  entrate,  tributarie  o  patrimoniali,
          degli enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle  loro
          societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara  ad
          evidenza  pubblica;  qualora  dette  attivita'   riguardino
          entrate delle regioni o di societa' da queste  partecipate,
          possono  essere  compiute  su   richiesta   della   regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 
          2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle
          entrate, anche attraverso la stipula di appositi  contratti
          di servizio e, a tale fine, puo' assumere  finanziamenti  e
          svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 
          5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4,
          lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri
          e le  facolta'  previsti  dall'articolo  2,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  attua  forme  di
          collaborazione  con  la  Riscossione  S.p.a.,  secondo   le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale  dello
          stesso Corpo della  Guardia  di  finanza  ed  il  direttore
          dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto  possono,
          altresi', essere stabilite le  modalita'  applicative  agli
          effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  dicembre
          1999, n. 488. 
          6.  La  Riscossione  S.p.a.  effettua   le   attivita'   di
          riscossione senza obbligo di cauzione  ed  e'  iscritta  di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446. 
          7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione  di  apposita
          proposta diretta alle societa' concessionarie del  servizio
          nazionale della riscossione, puo' acquistare una quota  non
          inferiore al 51 per cento  del  capitale  sociale  di  tali
          societa' ovvero il ramo d'azienda delle  banche  che  hanno
          operato la gestione diretta dell'attivita' di  riscossione,
          a condizione che il cedente,  a  sua  volta,  acquisti  una
          partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione
          S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di  acquisto
          determina  le  percentuali  del  capitale   sociale   della
          Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti,  ferma
          restando la partecipazione  dell'Agenzia  delle  entrate  e
          dell'INPS, nelle medesime  proporzioni  previste  nell'atto
          costitutivo, in misura  non  inferiore  al  51  per  cento.
          Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto,  le  azioni  della
          Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai  predetti   soci
          privati possono essere alienate a  terzi,  con  diritto  di
          prelazione a favore dei soci pubblici. 
          7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al
          comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di fusione,
          scissione, conferimento e cessione di  aziende  o  di  rami
          d'azienda  effettuate  tra  agenti  della  riscossione,   i
          privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della societa' incorporata, scissa, conferente  o  cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella cessione, ovvero facenti parte del  patrimonio  della
          societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti  o
          ceduti, conservano la loro validita'  e  il  loro  grado  a
          favore dell'acquirente ovvero della societa'  incorporante,
          benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza  bisogno  di
          alcuna formalita' o annotazione,  previa  pubblicazione  di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
          7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui  al  comma  7,  la
          Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai  soggetti  cedenti,  in
          luogo  di  proprie  azioni,   obbligazioni   ovvero   altri
          strumenti finanziari. 
          8. Entro  il  31  dicembre  2010,  i  soci  pubblici  della
          Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute  ai  sensi
          del  comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine   la
          Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente  ancora
          detenute da privati nelle societa' da essa non  interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le  loro
          azioni anche a soci privati,  scelti  in  conformita'  alle
          regole di evidenza pubblica, entro il  limite  del  49  per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.. 
          9. I prezzi delle operazioni da  effettuare  ai  sensi  dei
          commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di  criteri  generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive. 
          10. A seguito degli acquisti delle societa'  concessionarie
          previsti dal comma 7, si trasferisce ai  cedenti  l'obbligo
          di versamento delle  somme  da  corrispondere  a  qualunque
          titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione  svolta
          fino alla data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute  per
          l'eventuale adesione alla sanatoria prevista  dall'articolo
          1, commi 426 e 426-bis, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311. 
          11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i
          soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino  al  31
          dicembre 2010, con le modalita' stabilite dall'articolo  28
          del decreto legislativo 13  aprile  1999,  n.  112,  ovvero
          mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o
          sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione
          per un importo pari  al  venti  per  cento  della  garanzia
          prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo,  tale
          ultima garanzia e' svincolata. 
          12. Per i ruoli consegnati fino al 31  dicembre  2011  alle
          societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi  del
          comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate
          entro il 31 dicembre 2014 
          13.  Per  effetto  degli  acquisti  di  cui  al  comma   7,
          relativamente a ciascuno di essi: 
          a) le anticipazioni nette effettuate a favore  dello  Stato
          in forza dell'obbligo del non riscosso come  riscosso  sono
          restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008,  ad
          un tasso d'interesse pari  all'euribor  diminuito  di  0,60
          punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come
          riferimento  sono  stabilite  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
          b) i provvedimenti di sgravio provvisorio  e  di  dilazione
          relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni  da
          restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore  di
          provvedimenti di rimborso definitivi; 
          c) le anticipazioni nette effettuate in forza  dell'obbligo
          del non  riscosso  come  riscosso,  riferite  a  quote  non
          erariali sono restituite in venti rate  annuali  decorrenti
          dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse  pari  all'euribor
          diminuito di 0,50 punti; per tali  quote,  se  comprese  in
          domande  di  rimborso  o  comunicazioni  di  inesigibilita'
          presentate prima della data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione la restituzione dell'anticipazione e'
          effettuata con una riduzione del 10% del  loro  complessivo
          ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da  assumere
          come riferimento sono stabilite con il decreto di cui  alla
          lettera a); 
          d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e  c),
          sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita'
          di pari entita' i  crediti  risultanti  alla  data  del  31
          dicembre 2007  dai  bilanci  delle  societa'  agenti  della
          riscossione.  Il  riscontro  dell'ammontare   dei   crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo  sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo   le
          disposizioni in materia, da effettuarsi a  campione,  sulla
          base dei criteri stabiliti da ciascun  ente  creditore.  Il
          recupero  dei  crediti  eventualmente  non   spettanti   e'
          effettuato mediante riversamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme dovute a seguito  del  diniego  del
          discarico o del rimborso da parte dei soggetti  di  cui  al
          comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria  prevista
          dall'art. 1 commi 426 e 426-bis  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti  della
          riscossione in data successiva al  31  dicembre  2007  sono
          riversate all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009. 
          14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   rende
          annualmente  al  Parlamento  una  relazione   sullo   stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze   gli   elementi   acquisiti   nello    svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1. 
          15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale
          concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma  1,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio
          1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni. 
          16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti  delle  societa'  non
          partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
          del 31 dicembre  2004  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in essere alla predetta data  del  1°  ottobre  2006,  sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione di continuita' e  con  garanzia  della  posizione
          giuridica, economica e previdenziale maturata alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
          17. Gli acquisti di cui al comma  7  lasciano  immutata  la
          posizione  giuridica,   economica   e   previdenziale   del
          personale maturata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; a tali operazioni  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428. 
          18. Restano ferme le  disposizioni  relative  al  fondo  di
          previdenza di cui alla legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
          novembre 2003, n. 375  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  ammessi  i  soggetti
          individuati dall'articolo 2 del citato decreto n.  375  del
          2003, per i quali  la  relativa  richiesta  sia  presentata
          entro dieci anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dello
          stesso. Tali prestazioni  straordinarie  sono  erogate  dal
          fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale  n.  375
          del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla  data  di
          accesso alle stesse, in favore dei predetti  soggetti,  che
          conseguano  la  pensione  entro  un  periodo   massimo   di
          novantasei mesi dalla data di cessazione  del  rapporto  di
          lavoro, su richiesta del  datore  di  lavoro  e  fino  alla
          maturazione del diritto alla pensione di  anzianita'  o  di
          vecchiaia. 
          19. Il personale in servizio  alla  data  del  31  dicembre
          2004, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  alle
          dipendenze dell'associazione nazionale fra i  concessionari
          del  servizio  di  riscossione  dei  tributi   ovvero   del
          consorzio di cui al  comma  15  ovvero  delle  societa'  da
          quest'ultimo partecipate,  per  il  quale  il  rapporto  di
          lavoro e' in essere con la predetta associazione o  con  il
          predetto consorzio alla data del  1°  ottobre  2006  ed  e'
          regolato dal contratto collettivo nazionale di settore,  e'
          trasferito, a decorrere dalla stessa data  del  1°  ottobre
          2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa'  di  cui
          al citato comma 15, senza soluzione di  continuita'  e  con
          garanzia   della   posizione   giuridica,    economica    e
          previdenziale maturata alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
          19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il  personale  di  cui  ai
          commi 16, 17 e 19 non  puo'  essere  trasferito,  senza  il
          consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta  al
          di fuori della provincia in cui presta servizio  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si  applicano  i   miglioramenti   economici   contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale di categoria, il cui rinnovo  e'  in  corso  alla
          predetta data, nei limiti di  quanto  gia'  concordato  nel
          settore del credito. 
          20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da
          ogni imposta indiretta,  diversa  dall'imposta  sul  valore
          aggiunto, e da ogni tassa. 
          21. La  Riscossione  S.p.a.  assume  iniziative  idonee  ad
          assicurare il  contenimento  dei  costi  dell'attivita'  di
          riscossione coattiva, tali  da  assicurare,  rispetto  agli
          oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato  per  i
          compensi per tale attivita', risparmi  pari  ad  almeno  65
          milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 170 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2009. 
          22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di   riscossione
          mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le  societa'  dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate: 
          a) per gli  anni  2007  e  2008,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 118, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; 
          b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
          23. Le societa' partecipate  dalla  Riscossione  S.p.a.  ai
          sensi  del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di   cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, se nei loro  riguardi  permangono  i
          requisiti previsti per tale iscrizione. 
          23-bis. Agli agenti  della  riscossione  non  si  applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze 11  settembre  2000,  n.
          289,  e  le  disposizioni  di  tale  regolamento   relative
          all'esercizio di influenza dominante su altri agenti  della
          riscossione,   nonche'   al   divieto,   per    i    legali
          rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,  di  essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti. 
          24. Fino  al  momento  dell'eventuale  cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: