art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
            3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          di natura non regolamentare,  da  emanare  entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          determinati: 
            a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della  Cassa
          depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che  sono
          trasferite al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
          quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di
          cui al comma 8; 
            b) i beni e le  partecipazioni  societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al  comma 8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli  da   2342   a   2345   del   codice   civile   ed
          all'articolo 24 della legge 27 dicembre  2002,  n. 289. Con
          successivi decreti  ministeriali  possono  essere  disposti
          ulteriori   trasferimenti   e   conferimenti.   I   decreti
          ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti  al
          controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
          competenti Commissioni parlamentari; 
            c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
            d) il capitale sociale  della  CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
            4-27 (omissis)". 
            Si riporta  il  testo  del  comma 6  dell'articolo 2  del
          decreto  legge  6 giugno  2012,  n. 74,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.": 
            "Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
            1-5 (omissis) 
            6. Ai presidenti delle  Regioni  di  cui  all'articolo 1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui  al  comma 1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1,  comma 1,  che  provvedono,  ai  sensi  del
          comma 5-bis  del  medesimo  articolo 1,   per   conto   dei
          Presidenti  delle  Regioni  in   qualita'   di   commissari
          delegati, agli interventi di cui al presente  decreto,  non
          rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti
          locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano
          ai  sensi   dell'articolo 5,   comma 5-bis,   della   legge
          24 febbraio 1992, n. 225, e  curano  la  pubblicazione  dei
          rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.". 
            Comma 504 
            Si riporta il testo del comma 356  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014).", come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "356. Il pagamento  delle  rate  scadenti  nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  1° giugno  2012,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 130  del  6 giugno  2012,  e
          successive  modificazioni,  e  all'articolo 67-septies  del
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,   n. 134,   e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  24 novembre  2003,  n. 326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse  di  cui  alle   contabilita'   speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato.". 
            Comma 505 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 7,   lettera   a),
          dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,
          n. 118,  recante  titolo  "Disposizioni   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
          5 maggio 2009,  n. 42.",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 3 Principi contabili generali e applicati 
            1-6 (omissis) 
            7. Al  fine  di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
          risultanti al 1° gennaio 2015 al principio  generale  della
          competenza finanziaria  enunciato  nell'allegato  n. 1,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle
          che hanno partecipato alla sperimentazione  nel  2014,  con
          delibera di Giunta, previo parere dell'organo di  revisione
          economico-finanziario,     provvedono,      contestualmente
          all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento
          straordinario dei residui, consistente: 
            a)  nella  cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e
          passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate  e
          scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono  cancellati
          i residui delle regioni derivanti dal  perimetro  sanitario
          cui si applica il titolo II, quelli relativi alla  politica
          regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui
          passivi finanziati da debito autorizzato e  non  contratto.
          Per ciascun residuo eliminato in quanto  non  scaduto  sono
          indicati gli  esercizi  nei  quali  l'obbligazione  diviene
          esigibile, secondo  i  criteri  individuati  nel  principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo  eliminato
          in  quanto  non  correlato  a  obbligazioni  giuridicamente
          perfezionate,  e'  indicata  la  natura  della   fonte   di
          copertura; 
            b) - e) (omissis) 
            8-17 (omissis)". 
            Comma 506 
            Si riporta il testo dell'articolo 3  del  citato  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 3 Principi contabili generali e applicati 
            1. Le  amministrazioni  pubbliche  di   cui   all'art. 2,
          conformano  la  propria  gestione  ai  principi   contabili
          generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti  principi
          contabili applicati, che costituiscono parte integrante  al
          presente decreto: 
            a) della programmazione (allegato n. 4/1); 
            b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); 
            c) della  contabilita'  economico-patrimoniale  (allegato
          n. 4/3); 
            d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 
            2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il
          consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici  secondo
          le direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  sistemi
          informativi omogenei e interoperabili. 
            3. Gli enti  strumentali  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 2,   comma 1,   che   adottano   la   contabilita'
          economico-patrimoniale conformano la  propria  gestione  ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e  ai
          principi del codice civile. 
            4. Al fine di  dare  attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1, gli enti di  cui  al  comma 1  provvedono,
          annualmente,  al  riaccertamento  dei  residui   attivi   e
          passivi, verificando, ai fini del  rendiconto,  le  ragioni
          del   loro   mantenimento.   Le   regioni   escludono   dal
          riaccertamento ordinario dei residui quelli  derivanti  dal
          perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino  al
          31 dicembre 2015, i residui passivi  finanziati  da  debito
          autorizzato e non contratto. Possono essere conservati  tra
          i   residui   attivi   le   entrate   accertate   esigibili
          nell'esercizio di riferimento, ma  non  incassate.  Possono
          essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
          liquidate o liquidabili nel corso  dell'esercizio,  ma  non
          pagate. Le entrate e le spese  accertate  e  impegnate  non
          esigibili nell'esercizio considerato,  sono  immediatamente
          reimputate  all'esercizio  in  cui   sono   esigibili.   La
          reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
          pari importo, il fondo pluriennale di  spesa,  al  fine  di
          consentire,   nell'entrata   degli   esercizi   successivi,
          l'iscrizione del fondo pluriennale  vincolato  a  copertura
          delle  spese  reimputate.   La   costituzione   del   fondo
          pluriennale  vincolato  non  e'  effettuata  in   caso   di
          reimputazione  contestuale  di  entrate  e  di  spese.   Le
          variazioni  agli   stanziamenti   del   fondo   pluriennale
          vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio  in
          corso  e   dell'esercizio   precedente,   necessarie   alla
          reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
          effettuate con provvedimento  amministrativo  della  giunta
          entro i termini previsti per l'approvazione del  rendiconto
          dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario  dei
          residui  e'  effettuato  anche  nel  corso   dell'esercizio
          provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine  delle
          procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
          non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
            4-bis.   Le   regioni   che   hanno   partecipato    alla
          sperimentazione    nell'anno    2014,    nell'ambito    del
          riaccertamento ordinario effettuato nel 2015  ai  fini  del
          rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento  dei  residui
          attivi e passivi relativi alla politica regionale  unitaria
          - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
          riaccertamento   straordinario    effettuato    ai    sensi
          dell'articolo 14 del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n. 285  alla  Gazzetta  Ufficiale   n. 304   del
          31 dicembre 2011. 
            5. Al fine di  dare  attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1 al presente decreto, gli  enti  di  cui  al
          comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
          di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)  e  b),
          il  fondo  per  la  copertura  degli  impegni   pluriennali
          derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi  precedenti,
          di  seguito   denominato   fondo   pluriennale   vincolato,
          costituito: 
            a) in entrata, da due voci riguardanti la parte  corrente
          e  il  conto   capitale   del   fondo,   per   un   importo
          corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti  negli
          esercizi   precedenti   ed   imputati   sia   all'esercizio
          considerato sia agli  esercizi  successivi,  finanziati  da
          risorse accertate negli  esercizi  precedenti,  determinato
          secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
          programmazione, di cui all'allegato 4/1; 
            b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale
          vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a
          carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di
          spesa. Il fondo e' determinato per  un  importo  pari  alle
          spese che si prevede di impegnare nel corso del primo  anno
          considerato nel bilancio,  con  imputazione  agli  esercizi
          successivi e  alle  spese  gia'  impegnate  negli  esercizi
          precedenti  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  a
          quello considerato. La  copertura  della  quota  del  fondo
          pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate  negli
          esercizi precedenti e'  costituita  dal  fondo  pluriennale
          iscritto in entrata, mentre la copertura  della  quota  del
          fondo pluriennale vincolato riguardante  le  spese  che  si
          prevede di  impegnare  nell'esercizio  di  riferimento  con
          imputazione agli esercizi successivi, e'  costituita  dalle
          entrate   che   si   prevede   di   accertare   nel   corso
          dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti  di  spesa
          riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il
          codice della missione e del programma di spesa cui il fondo
          si riferisce e il codice del piano dei  conti  relativo  al
          fondo pluriennale vincolato. 
            Nel corso dell'esercizio, sulla base  dei  risultati  del
          rendiconto,  e'  determinato   l'importo   definivo   degli
          stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e
          degli impegni assunti negli esercizi precedenti di  cui  il
          fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura. 
            6. I principi contabili applicati di cui al comma 1  sono
          aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali  di  cui
          all'art. 3-bis. 
            7. Al  fine  di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
          risultanti al 1° gennaio 2015 al principio  generale  della
          competenza finanziaria  enunciato  nell'allegato  n. 1,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle
          che hanno partecipato alla sperimentazione  nel  2014,  con
          delibera di Giunta, previo parere dell'organo di  revisione
          economico-finanziario,     provvedono,      contestualmente
          all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento
          straordinario dei residui, consistente: 
            a)  nella  cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e
          passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate  e
          scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono  cancellati
          i residui delle regioni derivanti dal  perimetro  sanitario
          cui si applica il titolo II, quelli relativi alla  politica
          regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui
          passivi finanziati da debito autorizzato e  non  contratto.
          Per ciascun residuo eliminato in quanto  non  scaduto  sono
          indicati gli  esercizi  nei  quali  l'obbligazione  diviene
          esigibile, secondo  i  criteri  individuati  nel  principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo  eliminato
          in  quanto  non  correlato  a  obbligazioni  giuridicamente
          perfezionate,  e'  indicata  la  natura  della   fonte   di
          copertura; 
            b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale
          vincolato   da   iscrivere   in   entrata   del    bilancio
          dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente  e
          per il conto capitale, per un importo pari alla  differenza
          tra i residui passivi ed  i  residui  attivi  eliminati  ai
          sensi   della   lettera   a),   se   positiva,   e    nella
          rideterminazione  del  risultato  di   amministrazione   al
          1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
          cui alla lettera a); 
            c) nella variazione del bilancio  di  previsione  annuale
          2015 autorizzatorio,  del  bilancio  pluriennale  2015-2017
          autorizzatorio e del  bilancio  di  previsione  finanziario
          2015-2017  predisposto   con   funzione   conoscitiva,   in
          considerazione della cancellazione dei residui di cui  alla
          lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
          spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017  sono  adeguati  per
          consentire  la  reimputazione  dei  residui  cancellati   e
          l'aggiornamento degli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
          pluriennale vincolato; 
            d)  nella  reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese
          cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
          esercizi in cui  l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria  di  cui  all'allegato  n. 4/2. La
          copertura  finanziaria  delle  spese  reimpegnate  cui  non
          corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
          costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
          disavanzo tecnico di cui al comma 13; 
            e) nell'accantonamento di  una  quota  del  risultato  di
          amministrazione  al  1° gennaio  2015,   rideterminato   in
          attuazione di quanto previsto dalla lettera  b),  al  fondo
          crediti di dubbia  esigibilita'.  L'importo  del  fondo  e'
          determinato  secondo  i  criteri  indicati  nel   principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4.2. Tale  vincolo  di  destinazione  opera
          anche se il risultato di amministrazione non e' capiente  o
          e' negativo (disavanzo di amministrazione). 
            8. L'operazione di riaccertamento di cui  al  comma 7  e'
          oggetto di un  unico  atto  deliberativo.  Al  termine  del
          riaccertamento   straordinario   dei   residui   non   sono
          conservati  residui  cui  non  corrispondono   obbligazioni
          giuridicamente perfezionate e  esigibili.  La  delibera  di
          giunta di cui al comma 7, cui  sono  allegati  i  prospetti
          riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo   pluriennale
          vincolato e del risultato di  amministrazione,  secondo  lo
          schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2,  e'  tempestivamente
          trasmessa al Consiglio. In caso  di  mancata  deliberazione
          del riaccertamento straordinario dei residui al  1° gennaio
          2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
          agli enti locali  si  applica  la  procedura  prevista  dal
          comma 2,   primo   periodo,   dell'art. 141   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
            9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui  al
          comma 7  e'  effettuato  anche   in   caso   di   esercizio
          provvisorio  o  di  gestione  provvisoria   del   bilancio,
          registrando nelle scritture contabili le  reimputazioni  di
          cui   al   comma 7,   lettera   d),   anche   nelle    more
          dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
          previsione  eventualmente  approvato   successivamente   al
          riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto  di
          tali registrazioni. 
            10. La quota libera del risultato di  amministrazione  al
          31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
          2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
          di cui al comma 7, esclusi gli enti che,  nel  2014,  hanno
          partecipato alla sperimentazione di  cui  all'art. 74,  che
          applicano   i   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
            11. Il  principio   generale   n. 16   della   competenza
          finanziaria di  cui  all'allegato  n. 1  e'  applicato  con
          riferimento a tutte  le  operazioni  gestionali  registrate
          nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che  nel  2015,
          sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui
          all'art. 11, comma 12. 
            12. L'adozione dei principi applicati della  contabilita'
          economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della
          contabilita'  economico  patrimoniale   alla   contabilita'
          finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e  2,  unitamente
          all'adozione  del  piano  dei  conti   integrato   di   cui
          all'art. 4,  puo'  essere  rinviata  all'anno   2016,   con
          l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
          sperimentazione di cui all'art. 78. 
            13. Nel  caso  in  cui  a  seguito   del   riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma 7,  i   residui   passivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
          differenza  puo'   essere   finanziata   con   le   risorse
          dell'esercizio  o  costituire  un  disavanzo   tecnico   da
          coprirsi, nei  bilanci  degli  esercizi  successivi  con  i
          residui  attivi  reimputati  a  tali   esercizi   eccedenti
          rispetto alla somma dei residui passivi  reimputati  e  del
          fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per  i
          quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
          approvati in disavanzo di competenza, per  un  importo  non
          superiore al disavanzo tecnico. 
            14. Nel  caso  in  cui  a  seguito   del   riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma 7,   i   residui   attivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui passivi reimputati  nel  medesimo  esercizio,
          tale differenza e' vincolata alla copertura  dell'eventuale
          eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
          rispetto alla somma  del  fondo  pluriennale  vincolato  di
          entrata e dei residui attivi. Nel  bilancio  di  previsione
          dell'esercizio  in  cui  si  verifica  tale  differenza  e'
          effettuato  un  accantonamento   di   pari   importo   agli
          stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
            15. Le modalita' e i tempi  di  copertura  dell'eventuale
          maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
          di amministrazione al  31 dicembre  2014,  derivante  dalla
          rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
          dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati  al
          1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
          disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti  di
          spesa del personale,  per  gli  enti  che,  alla  data  del
          31 dicembre  2017,  non  presentano  quote   di   disavanzo
          derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per
          le regioni non rilevano i disavanzi  derivanti  dal  debito
          autorizzato non contratto. 
            Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati  di
          conto  consuntivo  relativi  al  31 dicembre  2014  di  cui
          all'art. 161 del decreto  legislativo  267  del  2000  sono
          acquisite  informazioni   riguardanti   il   riaccertamento
          straordinario dei residui di cui al comma 7. 
            16. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
          al  1° gennaio   2015,   determinato   dal   riaccertamento
          straordinario   dei   residui    effettuato    a    seguito
          dell'attuazione del comma 7 e dal primo  accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato  per  una
          quota pari almeno al 10 per cento  l'anno.  In  attesa  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 15, sono definiti  criteri  e  modalita'  di  ripiano
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione  di  cui  al
          periodo precedente, attraverso  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 
            a)  utilizzo  di  quote  accantonate  o   destinate   del
          risultato di  amministrazione  per  ridurre  la  quota  del
          disavanzo di amministrazione; 
            b) ridefinizione delle tipologie di entrata  utilizzabili
          ai fini del ripiano del disavanzo; 
            c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a
          conseguire  un  sostenibile   passaggio   alla   disciplina
          contabile prevista dal presente decreto. 
            17. Il decreto di cui al comma 15 estende  gli  incentivi
          anche agli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione
          prevista dall'art. 78 se, alla data del  31 dicembre  2015,
          non presentano quote di disavanzo  risalenti  all'esercizio
          2012. La    copertura    dell'eventuale    disavanzo     di
          amministrazione di  cui  all'art. 14,  commi  2  e  3,  del
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri
          28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
          2017.". 
            Comma 507 
            Si riporta il  testo  del  comma 17  dell'articolo 3  del
          citato decreto legislativo  23 giugno  2011,  n. 118,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 3 Principi contabili generali e applicati 
            1-16 (omissis) 
            17. Il decreto di cui al comma 15 estende  gli  incentivi
          anche agli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione
          prevista dall'art. 78 se, alla data del  31 dicembre  2015,
          non presentano quote di disavanzo  risalenti  all'esercizio
          2012. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al
          comma 15,  la   copertura   dell'eventuale   disavanzo   di
          amministrazione di  cui  all'art. 14,  commi  2  e  3,  del
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri
          28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
          2042 da parte degli enti  coinvolti  nella  sperimentazione
          che hanno effettuato il  riaccertamento  straordinario  dei
          residui nel 2012, e  fino  al  2043  da  parte  degli  enti
          coinvolti nella sperimentazione  che  hanno  effettuato  il
          riaccertamento  straordinario  dei  residui  al  1° gennaio
          2014.". 
            Comma 508 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 14  del
          decreto   legislativo   14 marzo   2011,   n. 23,   recante
          "Disposizioni   in   materia   di    federalismo    Fiscale
          Municipale.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 14 Ambito di applicazione del decreto  legislativo,
          regolazioni finanziarie e norme transitorie 
            1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni nella misura del  20  per  cento.  La
          medesima  imposta  e'  indeducibile  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive.  Le  disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  all'imposta
          municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di
          Bolzano, istituita con legge  provinciale  23 aprile  2014,
          n. 3. 
            2-10 (omissis)". 
            Comma 509 
            Si riporta il paragrafo  3.3  dell'allegato  4/2  recante
          «Principio contabile applicato concernente la  contabilita'
          finanziaria », annesso  al  decreto  legislativo  23 giugno
          2011, n. 118, recante titolo "Disposizioni  in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
          5 maggio 2009,  n. 42.",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "Paragrafo 3.3 
            3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche
          le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non
          e'  certa  la  riscossione  integrale,  quali  le  sanzioni
          amministrative  al  codice  della  strada,  gli  oneri   di
          urbanizzazione,   i   proventi   derivanti   dalla    lotta
          all'evasione, ecc.. 
            Le entrate che negli  esercizi  precedenti  a  quello  di
          entrata in vigore del  presente  principio  applicato  sono
          state accertate "per cassa", devono  continuare  ad  essere
          accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto,  il
          principio della competenza finanziaria cd. potenziato,  che
          prevede che le entrate debbano essere accertate e  imputate
          contabilmente all'esercizio in cui e' emesso  il  ruolo  ed
          effettuato un accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita', vincolando a tal fine una  quota  dell'avanzo
          di amministrazione, e'  applicato  per  i  ruoli  emessi  a
          decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  principio
          applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli  emessi
          negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del
          presente principio, devono continuare ad  essere  accertati
          per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia,  ai  fini  di
          una effettiva trasparenza contabile, si  ritiene  opportuno
          indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia
          esigibilita',  tra  le   Immobilizzazioni   o   nell'Attivo
          circolante (a seconda della  scadenza  del  credito)  dello
          stato patrimoniale iniziale  del  primo  anno  di  adozione
          della contabilita' economico-patrimoniale con il  principio
          della contabilita' finanziaria potenziato. 
            Per i crediti di dubbia e  difficile  esazione  accertati
          nell'esercizio e' effettuato  un  accantonamento  al  fondo
          crediti  di  dubbia  esigibilita',  vincolando  una   quota
          dell'avanzo di amministrazione. 
            A tal fine e' stanziata nel bilancio  di  previsione  una
          apposita posta  contabile,  denominata  "Accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita'" il cui  ammontare  e'
          determinato  in  considerazione  della   dimensione   degli
          stanziamenti  relativi  ai  crediti  che  si   prevede   si
          formeranno   nell'esercizio,   della    loro    natura    e
          dell'andamento del fenomeno negli  ultimi  cinque  esercizi
          precedenti  (la  media   del   rapporto   tra   incassi   e
          accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
            L'accantonamento al fondo crediti di dubbia  esigibilita'
          non e' oggetto di impegno e genera un'economia di  bilancio
          che confluisce nel risultato di amministrazione come  quota
          accantonata. 
            Per le  entrate  tributarie  che  finanziano  la  sanita'
          accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre
          fiscali regionali destinate al finanziamento della  sanita'
          o libere, e accertate per un importo non superiore a quello
          stimato   dal   competente   Dipartimento   delle   finanze
          attraverso il portale per il federalismo  fiscale,  non  e'
          effettuato un accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita'. 
            Nel  primo  esercizio  di   applicazione   del   presente
          principio e' possibile  stanziare  in  bilancio  una  quota
          almeno  pari  al   50%   dell'importo   dell'accantonamento
          quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti  di
          dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione. Nel
          secondo esercizio lo stanziamento di  bilancio  riguardante
          il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari  almeno  al
          75%   dell'accantonamento   quantificato   nel    prospetto
          riguardante  il  fondo  crediti  di   dubbia   esigibilita'
          allegato al bilancio di previsione, e dal  terzo  esercizio
          l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per   l'intero
          importo. Con riferimento agli  enti  locali,  nel  2015  e'
          stanziata    in    bilancio    una    quota    dell'importo
          dell'accantonamento quantificato nel prospetto  riguardante
          il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  allegato   al
          bilancio di previsione pari almeno  al  36  per  cento,  se
          l'ente  non  ha  aderito  alla   sperimentazione   di   cui
          all'articolo 36, e al 55 per cento, se  l'ente  ha  aderito
          alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli  enti
          locali lo stanziamento di  bilancio  riguardante  il  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' e' pari  almeno  al  55  per
          cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e'
          pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al
          fondo e' effettuato per l'intero importo. 
            In  sede  di  rendiconto,  fin  dal  primo  esercizio  di
          applicazione  del  presente  principio,  l'ente   accantona
          nell'avanzo di amministrazione l'intero importo  del  fondo
          crediti di dubbia esigibilita' quantificato  nel  prospetto
          riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio. 
            In  sede  di  assestamento  di  bilancio  e   alla   fine
          dell'esercizio  per  la  redazione   del   rendiconto,   e'
          verificata  la  congruita'  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' complessivamente accantonato: 
            a) nel bilancio in sede di assestamento; 
            b)  nell'avanzo,  in  considerazione  dell'ammontare  dei
          residui  attivi  degli  esercizi  precedenti  e  di  quello
          dell'esercizio  in  corso,  in  sede  di  rendiconto  e  di
          controllo della  salvaguardia  degli  equilibri.  L'importo
          complessivo del fondo e' calcolato applicando all'ammontare
          dei  residui   attivi   la   media   dell'incidenza   degli
          accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti
          coattivi negli ultimi cinque esercizi. 
            Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia
          esigibilita' si procede: 
            a)  in  sede  di  assestamento,  alla  variazione   dello
          stanziamento di bilancio  riguardante  l'accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita'; 
            b)  in  sede  di  rendiconto   e   di   controllo   della
          salvaguardia degli equilibri, vincolando o  svincolando  le
          necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. 
            Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita' non
          risulta adeguato non e' possibile  utilizzare  l'avanzo  di
          amministrazione. 
            Il fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  e'  articolato
          distintamente in considerazione della differente natura dei
          crediti. 
            Non sono oggetto  di  svalutazione  i  crediti  da  altre
          amministrazioni   pubbliche,   i   crediti   assistiti   da
          fidejussione e le entrate tributarie che,  sulla  base  dei
          principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono  accertate
          per cassa. 
            Non sono altresi' oggetto di svalutazione le  entrate  di
          dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da
          un ente per conto di un altro ente e  destinate  ad  essere
          versate all'ente beneficiario finale. 
            Il fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e'  accantonato
          dall'ente beneficiario finale. 
            Quando  un  credito  e'  dichiarato  definitivamente   ed
          assolutamente inesigibile, lo si  elimina  dalle  scritture
          finanziarie e, per lo stesso importo  del  credito  che  si
          elimina, si riduce la quota accantonata  nel  risultato  di
          amministrazione  a  titolo  di  fondo  crediti  di   dubbia
          esigibilita'. 
            A seguito di ogni  provvedimento  di  riaccertamento  dei
          residui attivi e' rideterminata  la  quota  dell'avanzo  di
          amministrazione accantonata  al  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' 
            L'eventuale  quota  del  risultato   di   amministrazione
          "svincolata",    sulla    base     della     determinazione
          dell'ammontare  definitivo  del  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita' rispetto alla consistenza dei  residui  attivi
          di fine anno, puo' essere destinata  alla  copertura  dello
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
            Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in  appendice,  che
          costituisce parte integrante del presente principio.". 
            Comma 510 
            Si riporta il testo dei commi 1 e 8 dell'articolo 151 del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  "Testo
          unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali.",
          come modificati dalla presente legge: 
            "Art. 151 
            1. Gli  enti  locali  ispirano  la  propria  gestione  al
          principio della programmazione. A tal  fine  presentano  il
          Documento unico di programmazione  entro  il  31 luglio  di
          ogni  anno  e  deliberano   il   bilancio   di   previsione
          finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un  orizzonte
          temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
          elaborate sulla base delle linee strategiche contenute  nel
          documento unico di programmazione,  osservando  i  principi
          contabili  generali  ed  applicati  allegati   al   decreto
          legislativo   23 giugno   2011,   n. 118,   e    successive
          modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con
          decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza  di  motivate
          esigenze. 
            2-7 (omissis) 
            8. Entro  il  30 settembre  l'ente  approva  il  bilancio
          consolidato con i  bilanci  dei  propri  organismi  e  enti
          strumentali e delle  societa'  controllate  e  partecipate,
          secondo il principio applicato n. 4/4  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118.". 
            Comma 511 
            Si riporta il testo del comma 508  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014).": 
            "508. Al fine di assicurare il concorso delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano all'equilibrio dei bilanci  e  alla  sostenibilita'
          del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97,  primo
          comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate
          erariali  derivanti  dal  decreto-legge   13 agosto   2011,
          n. 138,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          14 settembre 2011, n. 148, e dal  decreto-legge  6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
          periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
          essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
          il servizio del debito pubblico, al fine  di  garantire  la
          riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei
          tempi  stabiliti  dal  Trattato   sulla   stabilita',   sul
          coordinamento e sulla governance  nell'Unione  economica  e
          monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
          sensi della  legge  23 luglio  2012,  n. 114. Con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          individuazione del  maggior  gettito,  attraverso  separata
          contabilizzazione.". 
            Comma 513 
            Si riporta il testo del comma 152  dell'articolo 1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)": 
            "152. Nel rispetto  dei  principi  indicati  nella  legge
          5 maggio  2009,  n. 42,  a  decorrere  dall'anno  2011,  la
          regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia   contribuisce
          all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370
          milioni di euro annui, mediante: 
            a) il pagamento di una somma in favore dello Stato; 
            b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti
          dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del  tavolo
          di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della  citata
          legge n. 42 del 2009; 
            c)  ovvero  l'attribuzione  di  funzioni   amministrative
          attualmente esercitate dallo  Stato,  individuate  mediante
          accordo tra il Governo e la regione,  con  oneri  a  carico
          della regione. Con le modalita' previste dagli articoli  10
          e 65 dello Statuto speciale  della  regione  Friuli-Venezia
          Giulia, di cui alla legge costituzionale  31 gennaio  1963,
          n. 1, lo Stato e la  regione  definiscono  le  funzioni  da
          attribuire.". 
            Comma 514 
            Il testo del comma 152, lettera a), dell'articolo 1 della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)" e' citato nelle  note  al
          comma 513. 
            Si  riporta  il  testo   del   comma 151,   lettera   a),
          dell'articolo 1  della  legge  13 dicembre  2010,   n. 220,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2011)": 
            "151. Lo   Stato   riconosce   alla   regione    autonoma
          Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle  ritenute
          sui redditi da pensione di  cui  all'articolo 49,  comma 2,
          lettera a), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre
          1986,   n. 917,   e   successive    modificazioni,    cosi'
          determinata: 
            a)  per  le  annualita'   2008   e   2009,   nell'importo
          complessivo di 960 milioni di  euro  che,  al  netto  delle
          somme  gia'  attribuite  alla  regione  per   la   medesima
          finalita', pari a 50 milioni di euro,  sono  trasferiti  in
          ragione di 220 milioni di euro nel  2011,  170  milioni  di
          euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni  di
          euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30  milioni  di
          euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui  nelle  successive
          annualita' fino al 2030; 
            b) (omissis)". 
            Comma 515 
            Si riporta il testo del comma 156  dell'articolo 1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)": 
            "156. La   regione   autonoma    Friuli-Venezia    Giulia
          garantisce un effetto  positivo  sull'indebitamento  netto,
          ulteriore rispetto a  quello  previsto  dalla  legislazione
          vigente,  ivi  comprese  le  disposizioni  introdotte   dal
          decreto-legge  31 maggio  2010,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  di  150
          milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel  2012,
          di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel
          2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di  340  milioni  di
          euro nel 2016, di 350 milioni di euro  annui  dal  2017  al
          2030 e di  370  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal
          2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al
          patto di stabilita' interno, al conferimento delle funzioni
          di cui al comma 152, lettera  c),  la  capacita'  di  spesa
          della regione aumenta in misura corrispondente  agli  oneri
          assunti  dalla  regione  limitatamente  al  primo  anno  di
          esercizio della funzione. In occasione della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,
          la regione dimostra  l'esatto  adempimento  degli  obblighi
          assunti.". 
            Comma 517 
            Per il testo del comma 454  dell'articolo 1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note al comma 415. 
            Si riporta il testo del comma 155  dell'articolo 1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011)": 
            "155. A  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2011,
          l'accordo annuale relativo al patto di  stabilita'  interno
          della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  e'  costruito
          considerando il complesso  delle  spese  finali,  al  netto
          delle  concessioni  di  crediti,   valutate   prendendo   a
          riferimento    le    corrispondenti    spese    considerate
          nell'accordo per  l'esercizio  precedente.  L'obiettivo  e'
          determinato  tenendo  conto  distintamente   dell'andamento
          tendenziale della spesa sanitaria  regionale,  in  coerenza
          con quello nazionale.  In  attuazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio
          2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di  finanza
          pubblica, spetta alla regione individuare, con  riferimento
          agli  enti  locali   costituenti   il   sistema   regionale
          integrato, gli obiettivi per ciascun ente  e  le  modalita'
          necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di
          volta in volta concordati con lo Stato per  il  periodo  di
          riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora  la
          regione non provveda ad individuare le  predette  modalita'
          entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a
          livello  nazionale.  Salvo  quanto  previsto  dal   periodo
          precedente, le disposizioni statali relative  al  patto  di
          stabilita' interno non trovano applicazione con riferimento
          agli  enti  locali   costituenti   il   sistema   regionale
          integrato. La regione trasmette al Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato,  relativamente  a  ciascun  ente  locale,  gli
          elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in
          termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del
          mantenimento   dell'equilibrio   dei   saldi   di   finanza
          pubblica.". 
            Comma 518 
            Per il testo del comma 454  dell'articolo 1  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note al comma 415. 
            Comma 523 
            Si riporta il  testo  del  comma 8  dell'articolo 42  del
          decreto legge 12 settembre 2014,  n. 133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante
          "Misure   urgenti   per   l'apertura   dei   cantieri,   la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive.": 
            "Art. 42 Disposizioni in materia di finanza delle Regioni 
            1-7 (omissis) 
            8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto
          e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5,  pari
          a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2014  al
          2017, alimentano  il  "Fondo  Rapporti  finanziari  con  le
          autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
            9-14 sexies (omissis)". 
            Comma 524 
            Si riporta il testo degli articoli 8, 16 e 21 della legge
          23 febbraio 2001, n. 38,  recante  "Norme  a  tutela  della
          minoranza linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia
          Giulia.": 
            "Art. 8  Uso  della   lingua   slovena   nella   pubblica
          amministrazione. 
            1. Fermo restando il  carattere  ufficiale  della  lingua
          italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di
          cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della
          lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative
          e  giudiziarie  locali,  nonche'  con  i  concessionari  di
          servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di
          cui  all'articolo 1  e  competenza  nei   comuni   di   cui
          all'articolo 4, secondo le modalita' previste  dal  comma 4
          del presente articolo. E' riconosciuto altresi' il  diritto
          di ricevere risposta in lingua slovena: 
            a) nelle comunicazioni verbali, di norma  direttamente  o
          per il tramite di un interprete; 
            b)  nella  corrispondenza,  con  almeno  una   traduzione
          allegata al testo redatto in lingua italiana. 
            2. Dall'applicazione del comma 1 sono  escluse  le  Forze
          armate  e  le  Forze  di  polizia   nell'espletamento   dei
          rispettivi  compiti  istituzionali,   salvo   che   per   i
          procedimenti   amministrativi,   per   le   Forze    armate
          limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta
          di cittadini di lingua  slovena  e  fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale.
          Restano comunque esclusi dall'applicazione  del  comma 1  i
          procedimenti amministrativi  avviati  dal  personale  delle
          Forze  armate  e  di  polizia  nei  rapporti  interni   con
          l'amministrazione di appartenenza. 
            3. Nei  comuni  di  cui  all'articolo 4  gli  atti  e   i
          provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico
          e redatti su moduli predisposti, compresi  i  documenti  di
          carattere  personale  quali  la  carta  di  identita'  e  i
          certificati anagrafici, sono rilasciati,  a  richiesta  dei
          cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
          nella sola lingua italiana. L'uso della lingua  slovena  e'
          previsto  anche  con  riferimento  agli   avvisi   e   alle
          pubblicazioni ufficiali. 
            4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di
          cui ai commi 1, 2  e  3,  le  amministrazioni  interessate,
          compresa  l'amministrazione  dello  Stato,  adottano,   nei
          territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4,  le
          necessarie misure, adeguando i  propri  uffici,  l'organico
          del personale e  la  propria  organizzazione  interna,  nel
          rispetto delle vigenti procedure  di  programmazione  delle
          assunzioni di cui all'articolo 39 della  legge  27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti
          delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente
          articolo. Nelle zone centrali delle  citta'  di  Trieste  e
          Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli,  invece,  le
          singole amministrazioni interessate istituiscono, anche  in
          forma  consorziata,  un  ufficio   rivolto   ai   cittadini
          ancorche'   residenti    in    territori    non    previsti
          dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di  cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
            5. Le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
          al comma 1 per  i  concessionari  di  servizi  di  pubblico
          interesse    sono    disciplinate    mediante    specifiche
          convenzioni,  entro  i  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili ai sensi  del  presente  articolo,  dagli  enti
          pubblici interessati di intesa con il Comitato. 
            6. Nell'ambito  della  propria  autonomia  statutaria   i
          comuni e le province provvedono all'eventuale  modifica  ed
          integrazione  dei   propri   statuti   conformemente   alle
          disposizioni della presente legge. 
            7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi  4
          e 6 rimangono in vigore le misure gia'  adottate  a  tutela
          dei diritti previsti dal presente articolo. 
            8. Per il progressivo conseguimento  delle  finalita'  di
          cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di
          lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
            9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti  locali  di
          cui  all'articolo 4  ed  altri  soggetti  pubblici  possono
          contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
          interventi  necessari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo, sentito a tale fine il Comitato. 
            10. Con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e
          della  programmazione  economica,  da  emanare   entro   il
          31 gennaio di  ciascun  anno,  sentito  il  Comitato,  sono
          determinati i termini e le modalita'  per  la  ripartizione
          delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati. 
            Art. 16. Istituzioni e attivita' della minoranza slovena. 
            1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al  sostegno
          delle attivita' e delle iniziative  culturali,  artistiche,
          sportive, ricreative, scientifiche, educative,  informative
          e  editoriali  promosse  e   svolte   da   istituzioni   ed
          associazioni della  minoranza  slovena.  A  tale  fine,  la
          regione consulta le istituzioni anche di natura associativa
          della  minoranza  slovena.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, e' data priorita'  al  funzionamento  della
          stampa in lingua  slovena.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  comma  lo  Stato   assegna   ogni   anno   propri
          contributi, che  confluiscono  in  un  apposito  fondo  nel
          bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia. 
            2. Al fondo di cui al comma 1  e'  destinata  per  l'anno
          2001 la somma di lire 5.000 milioni e per  l'anno  2002  la
          somma di lire 10.000  milioni.  Per  gli  anni  successivi,
          l'ammontare del fondo di  cui  al  comma 1  e'  determinato
          annualmente    dalla    legge    finanziaria    ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
            21. Tutela  degli   interessi   sociali,   economici   ed
          ambientali. 
            1. Nei  territori   di   cui   all'articolo 4   l'assetto
          amministrativo,  l'uso   del   territorio,   i   piani   di
          programmazione economica, sociale ed urbanistica e la  loro
          attuazione anche in caso di espropri  devono  tendere  alla
          salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali. 
            2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il  Comitato,
          negli organi consultivi competenti  deve  essere  garantita
          una adeguata rappresentanza della minoranza slovena. 
            3. Per consentire l'attuazione di interventi  volti  allo
          sviluppo dei territori dei comuni della provincia di  Udine
          compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro -  Val
          Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali  e'
          storicamente insediata la minoranza  slovena,  a  decorrere
          dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia
          Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni. 
            4. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue  a
          decorrere dall'anno 2001.". 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 3,   lettera   d),
          dell'articolo 11  della  legge  31 dicembre  2009,  n. 196,
          recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica": 
            "Art. 11 Manovra di finanza pubblica 
            1-2 (omissis) 
            3. lettere a) - c) (omissis) 
            d) gli importi, in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
            lettere e) - m) (omissis) 
            4-10 (omissis)". 
            Comma 525 
            Si riporta  il  testo  del  comma 1,  lettere  a)  e  b),
          dell'articolo 4  della  legge  26 novembre  1981,   n. 690,
          recante  "Revisione  dell'ordinamento   finanziario   della
          regione Valle d'Aosta": 
            " Art. 4. 
            1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di
          gettito  delle  sotto   indicate   imposte   percette   nel
          territorio regionale: 
            a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica; 
            b) i nove decimi  delle  accise  sugli  spiriti  e  sulla
          birra; 
            c) omissis. 
            2 - 7 (omissis)". 
            Comma 527 
            Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile
          1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio
          dei locali e dei mobili  degli  Uffici  giudiziari.",  come
          modificato dal comma 526 del presente articolo: 
            " Art. 1 
            Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto  3 maggio
          1923, n. 1042 (5), per quanto concerne i locali ed i mobili
          della  Corte  di  cassazione  del  Regno  e  degli   Uffici
          giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di  Roma
          (6), a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie  per
          i Comuni: 
            1° le spese necessarie per il  primo  stabilimento  delle
          Corti e Sezioni di Corti  di  appello  e  relative  Procure
          generali, delle Corti di assise, dei Tribunali  e  relative
          Regie  procure,  e  delle  Preture  e  sedi  distaccate  di
          Pretura; 
            2° le spese necessarie per i locali ad uso  degli  Uffici
          giudiziari, e per le  pigioni,  riparazioni,  manutenzione,
          illuminazione,  riscaldamento   e   custodia   dei   locali
          medesimi;  per  le  provviste   di   acqua,   il   servizio
          telefonico, la fornitura e  le  riparazioni  dei  mobili  e
          degli impianti per i detti  Uffici;  nonche'  per  le  sedi
          distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e  gli
          oggetti di cancelleria; 
            3° le spese per la pulizia dei  locali  innanzi  indicati
          esclusa  quella  nell'interno  delle  stanze  adibite  agli
          Uffici alla quale attendono  o  gli  uscieri  giudiziari  a
          termini dell'art. 175 del testo organico approvato  con  R.
          decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza  dei
          giornalieri a' sensi del R. decreto 7 marzo  1938,  n. 305,
          ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la  tabella
          organica non e' addetto alcun usciere, le persone  nominate
          dai capi  degli  Uffici  medesimi  a  norma  dell'art. 141,
          lettera F), del regolamento generale giudiziario  approvato
          con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. 
            A decorrere dal 1° settembre 2015 le  spese  obbligatorie
          di cui  al  primo  comma  sono  trasferite  dai  comuni  al
          Ministero della giustizia  e  non  sono  dovuti  ai  comuni
          canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili
          di  proprieta'  comunale,  destinati  a  sedi   di   uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1° settembre  2015   i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione.". 
            Si riporta  il  testo  dell'articolo 1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187,  recante
          "Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  relativi
          alla concessione ai comuni di contributi per  le  spese  di
          gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20,
          comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.": 
            "Art. 1 Determinazione del contributo 
            1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della
          legge 24 aprile 1941, n. 392,  e'  determinato  annualmente
          con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  adottato  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dell'interno,  sulla  base  dei  consuntivi   delle   spese
          effettivamente sostenute dai comuni nel  corso  di  ciascun
          anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis (2). 
            2. La  richiesta  di  contributo  da  parte  dei  comuni,
          unitamente al rendiconto delle spese  sostenute  nell'anno,
          indirizzata  al  Ministero  di  grazia  e   giustizia,   e'
          presentata al presidente della commissione di  manutenzione
          territorialmente competente entro  il  15 aprile  dell'anno
          successivo. Della presentazione  della  richiesta  e'  data
          immediata notizia al presidente della corte di appello. 
            3. La  richiesta  di  cui  al  comma 2  e'  trasmessa  al
          Ministero  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   e,
          comunque,  non  oltre  il  15 maggio   di   ciascun   anno,
          unitamente al parere formulato dalle commissioni  medesime.
          Copia della richiesta  e'  trasmessa  al  presidente  della
          corte di appello.". 
            Comma 528 
            Il testo  dell'articolo 1  della  legge  24 aprile  1941,
          n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del  servizio  dei
          locali  e  dei  mobili  degli  Uffici  giudiziari.",   come
          modificato dal comma 526 del presente articolo,  e'  citato
          nelle note al comma 527 del presente articolo. 
            Comma 530 
            Si riporta  il  testo  del  comma 4-bis  dell'articolo 17
          della legge 23 agosto  1988,  n. 400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.": 
            "Art. 17 Regolamenti. 
            1-4 (omissis) 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
            4 ter (omissis)". 
            La legge  7 aprile  2014,  n. 56,  recante  "Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni." e' pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
          del 7 aprile 2014, n. 81. 
            Comma 531 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 12  del
          decreto  legislativo   18 aprile   2012,   n. 61,   recante
          "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
          di Roma Capitale": 
            "Art. 12 Disposizioni finanziarie 
            1. (omissis) 
            2. Nel saldo finanziario utile ai fini del  rispetto  del
          patto di stabilita' interno non sono computate  le  risorse
          trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei  limiti
          delle   predette   risorse,    relative    alle    funzioni
          amministrative conferite  a  Roma  capitale  in  attuazione
          dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto.
          Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio
          delle funzioni di cui agli articoli  2  e  3  del  presente
          decreto, previa individuazione, nella legge di  stabilita',
          della copertura degli eventuali effetti finanziari. 
            2 bis - 5 (omissis)". 
            Comma 532 
            Si riporta il  testo  del  comma 28  dell'articolo 9  del
          decreto  legge  31 maggio  2010,  n. 78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          " 
            "Art. 9 Contenimento delle spese in  materia  di  impiego
          pubblico 
            1-27 (omissis) 
            28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  incluse
          le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62,  63  e  64  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300,  e  successive
          modificazioni,  gli  enti  pubblici   non   economici,   le
          universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'articolo 70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'articolo 70,  comma 1,  lettera  d)  del   decreto
          legislativo  10 settembre  2003,   n. 276,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del  decreto  legislativo  23 giugno  2011,
          n. 118  (94),  per  l'anno  2014,  il  limite  di  cui   ai
          precedenti periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa
          sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013  gli  enti  locali
          possono superare  il  predetto  limite  per  le  assunzioni
          strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio   delle
          funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale nonche'  per  le  spese  sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui  all'articolo 70,  comma 1,  del  decreto
          legislativo  10 settembre  2003,   n. 276. Le   limitazioni
          previste dal presente comma  non  si  applicano  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per  il  comparto  scuola  e  per
          quello   delle   istituzioni   di   alta    formazione    e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto   dall'articolo 1,    comma 188,    della    legge
          23 dicembre 2005, n. 266. Per gli  enti  di  ricerca  resta
          fermo,   altresi',   quanto    previsto    dal    comma 187
          dell'articolo 1 della medesima legge  n. 266  del  2005,  e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai  sensi  dell'art. 11,  comma 5,
          secondo periodo, del  decreto-legge  n. 216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti  dall'  articolo 38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di  cui  all'art. 163,  comma 3,
          lettera  a),  del  decreto  legislativo   12 aprile   2006,
          n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui  al  presente
          comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
            29 - 37 (omissis)". 
            Si riporta il testo del comma 557  dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)": 
            "Art. 1 
            1-556 (omissis) 
            557. Ai fini del concorso  delle  autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
            a) riduzione dell'incidenza percentuale  delle  spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
            b)  razionalizzazione  e  snellimento   delle   strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
            c)  contenimento  delle  dinamiche  di   crescita   della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
            558 - 1364 (omissis)". 
            Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo 9  del
          decreto  legge  31 maggio  2010,  n. 78,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica.": 
            "Art. 9 Contenimento delle spese in  materia  di  impiego
          pubblico 
            1-2 (omissis) 
            2-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2011  e  sino   al
          31 dicembre  2014  l'ammontare  complessivo  delle  risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni  di  cui  all'  articolo 1,  comma 2,   del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,   non   puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio. A  decorrere  dal
          1° gennaio  2015,  le  risorse  destinate  annualmente   al
          trattamento  economico  accessorio  sono  decurtate  di  un
          importo  pari  alle  riduzioni  operate  per  effetto   del
          precedente periodo. 
            3 - 37 (omissis)". 
            Comma 533 
            Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 46-ter  del
          decreto-legge  21 giugno  2013,  n. 69,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n. 98,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",  come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 46-ter  Disposizioni  in  favore   dell'Esposizione
          Universale di Milano del 2015 
            1. (omissis) 
            2. Fermo  restando  il  conseguimento   complessivo   dei
          risparmi di  spesa  previsti  a  legislazione  vigente,  le
          societa' in house degli  enti  locali  soci  di  Expo  2015
          s.p.a. e gli enti  locali  e  regionali  per  le  attivita'
          strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione
          universale  possono  procedere,  anche   in   deroga   agli
          specifici vincoli previsti dalla  legislazione  vigente  in
          materia di personale, ad assunzioni di  personale  a  tempo
          determinato  necessarie  per  la  realizzazione  di   opere
          infrastrutturali essenziali e altre opere, nonche'  per  la
          prestazione   di   servizi   e   altre   attivita',   tutte
          strettamente connesse  all'evento,  fino  alla  conclusione
          delle  medesime  e  comunque  con  durata  non   oltre   il
          31 dicembre 2016 nei limiti  delle  risorse  finalizzate  a
          dette opere. 
            3 - 5 ter (omissis)". 
            Comma 535 
            Si riporta il testo del comma 1-bis  dell'articolo 8  del
          decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n. 134,  recante
          "Misure urgenti per la crescita del Paese". 
            "Art. 8 Grande evento EXPO 2015 e  Fondazione  La  Grande
          Brera 
            1. (omissis) 
            1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e  2014,
          e' destinata alla Veneranda Fabbrica del  Duomo  di  Milano
          per straordinari interventi conservativi e manutentivi  del
          Duomo di Milano necessari anche in vista dello  svolgimento
          del grande evento EXPO Milano 2015. 
            2-7 (omissis)". 
            Comma 536 
            Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge
          24 dicembre 2007,  n. 244,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008).", come modificato dalla  presente
          legge: 
            "Art. 2 
            1-7 (omissis) 
            8. Per gli anni  dal  2008  al  2015,  i  proventi  delle
          concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati
          per una  quota  non  superiore  al  50  per  cento  per  il
          finanziamento  di  spese  correnti  e  per  una  quota  non
          superiore ad un ulteriore 25 per cento  esclusivamente  per
          spese di manutenzione ordinaria del verde, delle  strade  e
          del patrimonio comunale". 
            9 - 642 (omissis) 
            Comma 537 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 62  del
          decreto  legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria": 
            "Art. 62 
            1. (omissis) 
            2. Alle regioni, alle province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o  altre
          passivita'  che  prevedano  il  rimborso  del  capitale  in
          un'unica   soluzione   alla   scadenza,   nonche'    titoli
          obbligazionari o altre passivita'  in  valuta  estera.  Per
          tali  enti,  la  durata  di  una  singola   operazione   di
          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
          una passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore  a
          trenta ne' inferiore a cinque anni. 
            3- 11 (omissis)". 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 2   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.": 
            "Art. 2 Ambito di applicazione 
            1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
          locali i comuni, le province, le citta'  metropolitane,  le
          comunita' montane, le comunita'  isolane  e  le  unioni  di
          comuni. 
            2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo
          unico si applicano, altresi', salvo  diverse  disposizioni,
          ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione  di
          quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza  economica
          ed imprenditoriale  e,  ove  previsto  dallo  statuto,  dei
          consorzi per la gestione dei servizi sociali.". 
            Comma 538 
            Si riporta il testo dei commi 15 e 16 dell'articolo 3 del
          decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118  e  successive
          modificazioni, recante titolo "Disposizioni in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
          5 maggio 2009,  n. 42.",  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
            "Art. 3 Principi contabili generali e applicati 
            1 - 14 (omissis) 
            15. Le modalita' e i tempi  di  copertura  dell'eventuale
          maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
          di amministrazione al  31 dicembre  2014,  derivante  dalla
          rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
          dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati  al
          1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
          disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti  di
          spesa del personale,  per  gli  enti  che,  alla  data  del
          31 dicembre  2017,  non  presentano  quote   di   disavanzo
          derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per
          le regioni non rilevano i disavanzi  derivanti  dal  debito
          autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti  delle
          regioni  e  dei  consuntivi  degli  enti  locali   relativi
          all'anno  2014   e   delle   delibere   di   riaccertamento
          straordinario dei residui sono  acquisite  le  informazioni
          riguardanti il maggiore disavanzo  al  1o  gennaio  2015  e
          quelle  relative  agli  enti  che  hanno  partecipato  alla
          sperimentazione, incluso l'importo  dell'accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita', con tempi e modalita'
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n. 281,   e    successive
          modificazioni. In  base  alle  predette  informazioni  sono
          definiti i  tempi  di  copertura  del  maggiore  disavanzo,
          secondo   modalita'   differenziate    in    considerazione
          dell'entita' del fenomeno e della dimensione demografica  e
          di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non  trasmettono
          le predette informazioni secondo le  modalita'  e  i  tempi
          previsti dal decreto di cui al terzo  periodo  ripianano  i
          disavanzi nei tempi piu' brevi previsti dal decreto di  cui
          al primo periodo. 
            16. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
          al  1° gennaio   2015,   determinato   dal   riaccertamento
          straordinario   dei   residui    effettuato    a    seguito
          dell'attuazione del comma 7 e dal primo  accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita' e'  ripianato  in  non
          piu' di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
          comma 15, sono definiti  criteri  e  modalita'  di  ripiano
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione  di  cui  al
          periodo precedente, attraverso  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 
            a)  utilizzo  di  quote  accantonate  o   destinate   del
          risultato di  amministrazione  per  ridurre  la  quota  del
          disavanzo di amministrazione; 
            b) ridefinizione delle tipologie di entrata  utilizzabili
          ai fini del ripiano del disavanzo; 
            c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a
          conseguire  un  sostenibile   passaggio   alla   disciplina
          contabile prevista dal presente decreto. 
            17. (omissis)". 
            Comma 539 
            Si  riporta  il  testo  del   comma 1,   primo   periodo,
          dell'articolo 204 del decreto legislativo  18 agosto  2000,
          n. 267, recante "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali.", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui 
            1. Oltre   al   rispetto   delle   condizioni   di    cui
          all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
          accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi,  sommato
          a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello  dei
          prestiti obbligazionari precedentemente  emessi,  a  quello
          delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
          garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto  dei
          contributi statali e  regionali  in  conto  interessi,  non
          supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
          gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento,  a  decorrere
          dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre  titoli
          delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
          quello in cui viene prevista l'assunzione  dei  mutui.  Per
          gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
          i primi due anni, ai  corrispondenti  dati  finanziari  del
          bilancio di previsione. (omissis). 
            2 - 3 (omissis)". 
            Comma 541 
            Si  riporta   il   testo   del   comma 2,   lettera   d),
          dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n. 66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita'  e  la
          giustizia sociale": 
            "Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) 
            1. (omissis) 
            2. In esito alla  rilevazione  di  cui  al  comma 1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
            lettere a) - c) (omissis) 
            d) per i residui passivi  relativi  a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.". 
            Comma 542 
            Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'articolo 2  del
          decreto  legge  28 gennaio  2014,  n. 4,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2014,  n. 50,  recante
          "Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi.": 
            "Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva 
            1-3 (omissis) 
            3-bis. Al fine di agevolare  il  rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui al  decreto  legislativo  9 ottobre  2002,
          n. 231, il limite massimo di ricorso da  parte  degli  enti
          locali ad anticipazioni di tesoreria,  di  cui  al  comma 1
          dell'articolo 222  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  elevato  da  tre  a
          cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015. 
            4-4bis (omissis)". 
            Comma 543 
            Il testo del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118,
          reca "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.". 
            Comma 544 
            Si riporta il testo  del  comma 3  dell'articolo 6-sexies
          del decreto-legge 26 aprile 2013,  n. 43,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n. 71,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015": 
            "Art. 6 sexies Assunzioni di personale 
            1 - 2 (omissis) 
            3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno
          2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con
          decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al  31 dicembre  2014,
          alle unita'  lavorative,  ad  esclusione  dei  dirigenti  e
          titolari di posizione organizzativa alle  dipendenze  della
          regione, degli enti locali e  loro  forme  associative  del
          rispettivo ambito di competenza territoriale,  il  compenso
          per prestazioni di lavoro straordinario reso e  debitamente
          documentato per l'espletamento delle attivita'  conseguenti
          allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore  mensili.
          Agli  oneri  derivanti  dalla  presente   disposizione   si
          provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse  del  Fondo
          per la ricostruzione di cui  all'articolo 2,  comma 1,  del
          decreto-legge  6 giugno  2012,   n. 74,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122". 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 1  del
          decreto-legge  6 giugno  2012,   n. 74,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122,  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.": 
            "Art. 1 
            1 (omissis) 
            2. Ai  fini  del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
            3- 5bis (omissis)". 
            Comma 546 
            Si riporta il  testo  del  comma 573-bis  dell'articolo 1
          dell'articolo 1  della  legge  27 dicembre  2013,   n. 147,
          recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2014).", come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 1 
            1-573 (omissis) 
            573- bis. Per l'esercizio  2014,  agli  enti  locali  che
          abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio
          finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo  unico
          di cui al decreto legislativo  18 agosto  2000,  n. 267,  e
          successive modificazioni, per i quali sia  intervenuta  una
          deliberazione di diniego da parte della competente  sezione
          regionale  della  Corte  dei  conti  ovvero  delle  sezioni
          riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo  piano  di
          riequilibrio, previa  deliberazione  consiliare,  entro  il
          termine perentorio  di  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione.   Tale
          facolta' e' subordinata all'avvenuto  conseguimento  di  un
          miglioramento,  inteso  sia  come  aumento  dell'avanzo  di
          amministrazione  che  come  diminuzione  del  disavanzo  di
          amministrazione,    registrato    nell'ultimo    rendiconto
          approvato.  Nelle  more  del  termine   previsto   per   la
          presentazione del nuovo piano di riequilibrio e  sino  alla
          conclusione  della  relativa  procedura,  non  si   applica
          l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto  testo  unico.
          Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  per
          l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che  abbiano
          presentato i piani  di  riequilibrio  finanziario  previsti
          dall'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n. 267,   e    successive
          modificazioni, nell'anno 2014. 
            574 - 749 (omissis)". 
            Comma 547 
            Si riporta il testo  del  comma 2  dell'articolo 1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
          recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica.": 
            "Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di riferimento 
            1. (omissis) 
            2. Ai  fini  della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in  data  30 settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana    n. 228,    e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
            3 - 5 (omissis)". 
            Comma 548 
            Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 46-ter  del
          decreto  legge  21 giugno  2013,  n. 69,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n. 98,  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", come
          modificato dalla presente legge: 
            "Art. 46-ter  Disposizioni  in  favore   dell'Esposizione
          Universale di Milano del 2015 
            1. Al fine dello svolgimento delle attivita'  di  propria
          competenza, la societa' Expo  2015  s.p.a.  puo'  avvalersi
          della struttura organizzativa  di  Consip  spa,  nella  sua
          qualita'   di   centrale   di    committenza    ai    sensi
          dell'articolo 3, comma 34, del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n. 163,  mediante  preventiva
          stipula  di  apposita  convenzione  che  preveda  il   mero
          rimborso delle relative spese a carico della societa'  Expo
          2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  La  societa'  Expo  2015  s.p.a.  puo'  altresi'
          richiedere a Consip spa, nell'ambito del Programma  per  la
          razionalizzazione    degli    acquisti    della    pubblica
          amministrazione, di  essere  supportata  nella  valutazione
          tecnico-economica delle  prestazioni  di  servizi  comunque
          acquisiti  ai  sensi  dell'articolo 5   del   decreto-legge
          26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9  dell'articolo 5
          del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 123
          del 28 maggio 2013. A tal fine Consip  spa  si  puo'  anche
          avvalere dell'elenco dei prezzi  pubblicati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          15 settembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 230   del   3 ottobre   2014,   di   cui   al    comma 3
          dell'articolo 10 del decreto legge 24 aprile  2014,  n. 66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
            2 - 5ter (omissis)". 
            Comma 549 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 3  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  2014,  n. 164,  recante  "Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico   e   per   la   ripresa   delle    attivita'
          produttive.", come inserito dalla presente legge: 
            "Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco  di
          opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
          dell'economia 
            1. Per  consentire  nell'anno  2014  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio  dei  lavori,  il  Fondo
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti ai  sensi  dell'articolo 18,
          comma 1,   del   decreto-legge   21 giugno   2013,   n. 69,
          convertito con modificazioni  dalla  legge  9 agosto  2013,
          n. 98, e' incrementato  di  complessivi  3.851  milioni  di
          euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014,  231  milioni  per
          l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per
          l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018  e  148  milioni
          per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
            1-bis.  Il  fondo  di  cui   al   comma 1   e'   altresi'
          incrementato, per un importo pari a  39  milioni  di  euro,
          mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte  in  conto
          residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13,
          comma 1,  del  decreto-legge  23 dicembre   2013,   n. 145,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio
          2014, n. 9, e confluite nel fondo di  cui  all'articolo 32,
          comma 6,   del   decreto-legge   6 luglio   2011,    n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
            2. Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, quanto alle opere di cui alle  lettere  a)  e  b),
          nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  quanto
          alle opere di cui  alla  lettera  c),  sono  finanziati,  a
          valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: 
            a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e  25
          del decreto-legge n. 69  del  2013  cantierabili  entro  il
          31 dicembre  2014:  Completamento   della   copertura   del
          Passante  ferroviario  di  Torino;  Completamento   sistema
          idrico  Basento-Bradano,  Settore  G;   Asse   autostradale
          Trieste-Venezia; Interventi di soppressione  e  automazione
          di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,  individuati,
          con  priorita'  per  la  tratta  terminale   pugliese   del
          corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta
          Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
            b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre
          2014 e cantierabili  entro  il  30 giugno  2015:  ulteriore
          lotto costruttivo Asse AV/AC Verona  Padova;  Completamento
          asse viario Lecco-Bergamo;  Messa  in  sicurezza  dell'asse
          ferroviario     Cuneo-Ventimiglia;     Completamento      e
          ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
          mediante  l'interconnessione  tra  la  SS  32   e   la   SP
          299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;  Terzo  Valico
          dei Giovi - AV Milano Genova;  Quadrilatero  Umbria-Marche;
          Completamento   Linea   1    metropolitana    di    Napoli;
          rifinanziamento  dell'articolo 1,  comma 70,  della   legge
          27 dicembre 2013, n. 147,  relativo  al  superamento  delle
          criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti  e
          gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli  della
          Strada Statale 131 in Sardegna; 
            c) i seguenti interventi appaltabili entro  il  30 aprile
          2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:  metropolitana
          di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento  ed
          adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,  dallo
          svincolo di Rogliano allo svincolo  di  Atilia;  Autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  svincolo  Laureana  di  Borrello;
          Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"  tra  lo
          svincolo di Caianello della  Strada  statale  n. 372  e  lo
          svincolo  di  Benevento   sulla   strada   statale   n. 88;
          Completamento della S.S. 291 in  Sardegna;  Variante  della
          "Tremezzina"  sulla  strada  statale   internazionale   340
          "Regina";  Collegamento  stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte
          stradale di collegamento tra l'autostrada per  Fiumicino  e
          l'EUR; Asse viario  Gamberale-Civitaluparella  in  Abruzzo;
          Primo lotto Asse viario  S.S.  212  Fortorina;  Continuita'
          interventi  nuovo  tunnel  del  Brennero;  Quadruplicamento
          della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
          e Salerno; Completamento  sistema  idrico  integrato  della
          Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  dal  2  al  15 giugno  2014  o
          richieste  inviate  ai  sensi  dell'art. 18,  comma 9,  del
          decreto-legge n. 69 del 2013. 
            3. Le richieste di  finanziamento  inoltrate  dagli  enti
          locali relative agli interventi di cui  al  comma 2,  lett.
          c),  sono  istruite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo  di  100
          milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
          nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
          con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, assegnando priorita': a) alla  qualificazione  e
          manutenzione   del   territorio,   mediante   recupero    e
          riqualificazione  di  volumetrie  esistenti   e   di   aree
          dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
          b) alla riqualificazione e  all'incremento  dell'efficienza
          energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'  alla
          realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di
          energia da fonti rinnovabili; c) alla  messa  in  sicurezza
          degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
          quelli scolastici, alle  strutture  socio-assistenziali  di
          proprieta' comunale e alle strutture di maggiore  fruizione
          pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
          tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i  vincoli
          di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una  quota  pari  a
          100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai  commi
          1 e 1-bis e'  destinata  ai  Provveditorati  interregionali
          alle opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  per  interventi  di  completamento  di  beni
          immobiliari demaniali di loro competenza. 
            4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo
          si provvede: 
            a) 
            b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,  mediante
          parziale  utilizzo  delle  disponibilita'  derivanti  dalle
          revoche disposte  dall'articolo 13,  comma 1,  del  decreto
          legge   23 dicembre   2013,    n. 145,    convertito    con
          modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2014,  n. 9,   e
          confluite nel fondo di cui  all'articolo 32,  comma 6,  del
          decreto-legge  6 luglio   2011,   n. 98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
            c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto  a
          5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200  milioni  per
          l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli  anni
          dal  2017  al  2020,  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 5,
          comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
            d) quanto  a  94,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 186,   della   legge
          24 dicembre 2012, n. 228; (11) 
            e) quanto  a  79,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 212,   della   legge
          24 dicembre 2012, n. 228; 
            f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8
          milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e  a
          1.918 milioni  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
          riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
          la  coesione  -   programmazione   2014-2020   -   di   cui
          all'articolo 1,  comma 6,  della  legge  27 dicembre  2013,
          n. 147. 
            5. Il mancato rispetto dei termini  fissati  al  comma 2,
          lettere  a),  b)  e   c),   per   l'appaltabilita'   e   la
          cantierabilita'  delle  opere  determina  la   revoca   del
          finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. 
            6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5  confluiscono
          nel   Fondo   di   cui   all'articolo 32,   comma 1,    del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  sono
          attribuite prioritariamente: 
            a)  al   primo   lotto   funzionale   asse   autostradale
          Termoli-San Vittore; 
            b) al completamento della rete della Circumetnea; 
            c)    alla    metropolitana    di     Palermo:     tratto
          Oreto-Notarbartolo; 
            d)  alla  metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete
          attuale e interazione con l'hinterland; 
            d-bis)  all'elettrificazione  della  tratta   ferroviaria
          Martina   Franca-Lecce-Otranto-Gagliano   del   Capo,    di
          competenza della societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi
          automobilistici; 
            d-ter)   al   potenziamento   del   Sistema   ferroviario
          metropolitano  regionale  veneto  (SFMR),   attraverso   la
          chiusura                  del                  quadrilatero
          Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
            d-quater)  all'ammodernamento  della  tratta  ferroviaria
          Salerno-Potenza-Taranto; 
            d-quinquies)  al  prolungamento  della  metropolitana  di
          Genova da Brignole a piazza Martinez; 
            d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco
          Casamassima-Putignano. 
            7. Con i provvedimenti di assegnazione delle  risorse  di
          cui  al  comma 1  sono  stabilite,  in  ordine  a   ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di misure di revoca. 
            8. Per consentire la continuita' dei cantieri  in  corso,
          sono  confermati  i  finanziamenti  pubblici  assegnati  al
          collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
          alla  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013,  n. 60/2013,
          pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 60  del  13 marzo
          2014;  nonche'  sono  definitivamente  assegnate   all'Anas
          S.P.A. per  il  completamento  dell'intervento  "Itinerario
          Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a  quattro  corsie
          della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
          tabella "Integrazioni e completamenti di lavori  in  corso"
          del   Contratto   di   programma   tra   Ministero    delle
          Infrastrutture e  dei  Trasporti  e  ANAS  S.p.A.  relativo
          all'anno 2013, pari a 3 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse destinate al Contratto di programma 2013 e  a  42,5
          milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  destinate  al
          Contratto  di  programma  2012. Le  risorse  relative  alla
          realizzazione degli interventi concernenti il completamento
          dell'asse strategico nazionale autostradale  Salerno-Reggio
          Calabria di cui  alla  delibera  del  CIPE  3 agosto  2011,
          n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del
          31 dicembre 2011, sono erogate direttamente  alla  societa'
          ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. 
            9. Le  opere  elencate  nell'XI  allegato  infrastrutture
          approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge  21 dicembre
          2001, n. 443, dal CIPE nella  seduta  del  1° agosto  2014,
          che, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
          non sono state ancora avviate e per le quali  era  prevista
          una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
          e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
          periodo di programmazione  2014-2020. Entro  il  31 ottobre
          2014,  gli  Enti  che  a  diverso  titolo  partecipano   al
          finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui  al
          primo  periodo  confermano  o  rimodulano  le  assegnazioni
          finanziarie inizialmente previste. 
            9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato  infrastrutture
          approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge  21 dicembre
          2001, n. 443, e successive modificazioni,  dal  CIPE  nella
          seduta  del  1° agosto   2014,   che   siano   gia'   state
          precedentemente  qualificate  come  opere  strategiche   da
          avviare nel  rispetto  dell'articolo 41  del  decreto-legge
          6 dicembre 2011,  n. 201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22 dicembre  2011,   n. 214,   e   successive
          modificazioni, e per le  quali  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto  sia
          stata   indetta   la   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 165 del codice di cui al  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  sono
          trasmesse in via prioritaria  al  CIPE,  entro  centottanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione
          delle  risorse   finanziarie   necessarie   per   la   loro
          realizzazione, previa verifica  dell'effettiva  sussistenza
          delle risorse stesse. 
            10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'
          confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo  Delegazione
          dei Comitati  di  Sorveglianza  con  riferimento  al  nuovo
          periodo  di  programmazione  2014-2020  dei  programmi   di
          cooperazione   interregionale   ESPON    e    URBACT,    in
          considerazione di quanto gia' previsto dalla  delibera  del
          CIPE  21 dicembre   2007,   n. 158/2007,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
          del  12 giugno  2008,  ed  in   relazione   alla   missione
          istituzionale di programmazione e sviluppo  del  territorio
          propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
            11. E'  abrogato  il  comma 11-ter  dell'articolo 25  del
          decreto-legge  n. 69  del  2013,   come   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 
            12. Dopo  l'articolo 6-bis,  comma 2,  del  decreto-legge
          26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n. 117,  e'  aggiunto  il  seguente
          comma: 
            "2-bis.  Le  risorse   disponibili   sulla   contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
          per le infrastrutture carcerarie  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre  2012,  allegato  al
          decreto-legge  1° luglio  2013,  n. 78,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  9 agosto  2013,  n. 94,  sono
          versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere   riassegnate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze a  uno  o  piu'  capitoli  di
          bilancio dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero  della
          giustizia  secondo   le   ordinarie   competenze   definite
          nell'ambito del decreto di cui al comma 2.". 
            12-bis.   Per   il   completamento    degli    interventi
          infrastrutturali   di   viabilita'    stradale    di    cui
          all'articolo 1, comma 452, della  legge  30 dicembre  2004,
          n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa
          di 487.000 euro per l'anno 2014. 
            12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede,
          per  l'anno   2014,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  prevista   dall'articolo 2,
          comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 
            12-quater. Ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 209,  della
          legge  24 dicembre   2012,   n. 228,   e   dell'articolo 1,
          comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il  parere
          di congruita' economica, relativo agli atti di  affidamento
          in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio  2003
          per la prosecuzione degli interventi per il completamento e
          la prestazione del servizio di  telecomunicazioni  relativo
          alla rete nazionale standard  Te.T.Ra.,  e'  rilasciato  da
          CONSIP SpA,  che  si  pronuncia  non  oltre  quarantacinque
          giorni dalla richiesta. Il termine e' sospeso  in  caso  di
          richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende  a
          decorrere  dal  giorno  del  loro  arrivo  a  CONSIP   SpA.
          L'affidatario  adotta  ogni  utile  variante   migliorativa
          richiesta dall'Amministrazione in ragione della  evoluzione
          tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
          disposte.". 
            Comma 550 
            Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23-ter  del
          decreto-legge  24 giugno  2014,  n. 90,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  recante
          "Misure urgenti per la  semplificazione  e  la  trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
          come modificato dalla presente legge: 
            "Art. 23-ter  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici) 
            1. (omissis) 
            2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33
          del codice di cui al decreto  legislativo  12 aprile  2006,
          n. 163,  modificato  da  ultimo  dall'articolo 23-bis   del
          presente decreto, non si  applicano  alle  acquisizioni  di
          lavori, servizi e forniture da parte  degli  enti  pubblici
          impegnati nella ricostruzione delle localita' indicate  nel
          decreto-legge  28 aprile  2009,  n. 39,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  24 giugno  2009,  n. 77,  e  di
          quelle indicate nel  decreto-legge  6 giugno  2012,  n. 74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122. 
            3. (omissis)". 
            Note all'art. 4: 
            Comma 551 
            Si riporta il testo del comma 8  -quater  dell'articolo 4
          del decreto-legge 12 settembre  2014,  n. 133,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: 
            "8-quater. Agli oneri  previsti  dal  comma 8-ter  si  fa
          fronte nei limiti delle risorse effettivamente  disponibili
          di  cui   all'articolo 14,   comma 1,   del   decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77. 
            Si riporta il  testo  del  comma 7  dell'articolo 34  del
          decreto-legge 12 settembre 2014,  n. 133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
            "7. Nei siti inquinati, nei quali sono  in  corso  o  non
          sono ancora avviate attivita' dimessa  in  sicurezza  e  di
          bonifica, possono  essere  realizzati  interventi  e  opere
          richiesti dalla normativa sulla  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   di
          impianti  e  infrastrutture,  compresi   adeguamenti   alle
          prescrizioni   autorizzative,   nonche'    opere    lineari
          necessarie per  l'esercizio  di  impianti  e  forniture  di
          servizi  e,  piu'  in  generale,  altre  opere  lineari  di
          pubblico interesse a  condizione  che  detti  interventi  e
          opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non
          pregiudicano ne'  interferiscono  con  il  completamento  e
          l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per  la
          salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area". 
            Comma 552 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 57  del
          decreto-legge  9 febbraio  2012,  n. 5,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
            2. Fatte salve le  competenze  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
          insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche'  per  le
          opere  necessarie  al  trasporto,   allo   stoccaggio,   al
          trasferimento degli idrocarburi in raffineria,  alle  opere
          accessorie, ai terminali  costieri  e  alle  infrastrutture
          portuali   strumentali   allo   sfruttamento   di    titoli
          concessori, comprese quelle localizzate  al  di  fuori  del
          perimetro   delle   concessioni    di    coltivazione    le
          autorizzazioni,  incluse  quelle  previste  all'articolo 1,
          comma 56,  della  legge  23 agosto   2004,   n. 239,   sono
          rilasciate  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti   limitatamente   agli    impianti    industriali
          strategici   e   relative   infrastrutture,    disciplinati
          dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con
          le Regioni interessate. 
            Comma 553 
            Si riporta il testo  dell'articolo 57  del  decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla  presente
          legge: 
            "Art. 57 Disposizioni per le  infrastrutture  energetiche
          strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di
          bunkeraggio 
            1. Al fine di garantire il contenimento dei  costi  e  la
          sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel  quadro
          delle  misure  volte  a  migliorare   l'efficienza   e   la
          competitivita' nel settore petrolifero,  sono  individuati,
          quali infrastrutture e  insediamenti  strategici  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
          2004, n. 239: 
            a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
          minerali; 
            b) i depositi costieri  di  oli  minerali  come  definiti
          dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 
            c)  i  depositi  di   carburante   per   aviazione   siti
          all'interno del sedime aeroportuale; 
            d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  oli   minerali,   ad
          esclusione  del  G.P.L.,  di  capacita'   autorizzata   non
          inferiore a metri cubi 10.000; 
            e) i  depositi  di  stoccaggio  di  G.P.L.  di  capacita'
          autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 
            f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,  lettera
          c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
            f-bis)  gli  impianti   per   l'estrazione   di   energia
          geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio  2010,
          n. 22. 
            2. Fatte salve le  competenze  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
          insediamenti strategici di cui al comma 1, nonche'  per  le
          opere  necessarie  al  trasporto,   allo   stoccaggio,   al
          trasferimento degli idrocarburi in raffineria,  alle  opere
          accessorie, ai terminali  costieri  e  alle  infrastrutture
          portuali   strumentali   allo   sfruttamento   di    titoli
          concessori, comprese quelle localizzate  al  di  fuori  del
          perimetro   delle   concessioni    di    coltivazione    le
          autorizzazioni  incluse  quelle  previste   all'articolo 1,
          comma 56,  della  legge  23 agosto   2004,   n. 239,   sono
          rilasciate  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti   limitatamente   agli    impianti    industriali
          strategici   e   relative   infrastrutture,    disciplinati
          dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con
          le Regioni interessate. 
            3. L'autorizzazione di cui al  comma 2  e'  rilasciata  a
          seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di
          centottanta  giorni,   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
          procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale   e'
          coordinato con i tempi sopra indicati. 
            3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese  si
          provvede  con   le   modalita'   di   cui   all'articolo 1,
          comma 8-bis, della legge 23 agosto  2004,  n. 239,  nonche'
          con le modalita' di cui all'articolo 14-  quater,  comma 3,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
            3-ter. L'autorizzazione di cui  al  comma 2  produce  gli
          effetti previsti dall'articolo 52-quinquies,  comma 2,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'  quelli  di  cui
          all'articolo 38, comma 1,  del  decreto-legge  12 settembre
          2014, n. 133, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          11 novembre 2014, n. 164. 
            4. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 26   del
          decreto   legislativo    3 aprile    2006,    n. 152,    le
          autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla  osta,
          pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per
          le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58,  della  legge
          23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di
          novanta giorni. 
            5. Dopo   il   comma 4   dell'articolo 18   della   legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: 
            «4-bis. Le concessioni per l'impianto e  l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge  23 agosto  2004,  n. 239,  hanno  durata
          almeno decennale.». 
            6. La  disposizione  di  cui   al   comma 5   non   trova
          applicazione alle concessioni gia' rilasciate alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
            7. Al  fine  di  ridurre  gli  oneri  sulle   imprese   e
          migliorarne  la  competitivita'   economica   sui   mercati
          internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche
          di natura ambientale, di  cui  ai  commi  3  e  4,  nonche'
          assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
          gli  standard  comunitari,  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di
          programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi  o
          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica,   per   la
          realizzazione delle modifiche degli stabilimenti  esistenti
          e per gli interventi di bonifica e ripristino nei  siti  in
          esercizio, necessari al mantenimento  della  competitivita'
          dell'attivita' produttiva degli stabilimenti di lavorazione
          e  di   stoccaggio   di   oli   minerali   strategici   per
          l'approvvigionamento energetico del Paese e degli  impianti
          industriali. 
            8. Nel  caso  di  trasformazione   di   stabilimenti   di
          lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi  di
          oli minerali, le autorizzazioni ambientali gia'  rilasciate
          ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto  necessarie
          per l'attivita' autorizzata residuale, mantengono  la  loro
          validita' fino alla naturale scadenza. 
            8-bis. 
            9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei
          siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel
          caso  di  chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro
          trasformazione  in  depositi,  i   sistemi   di   sicurezza
          operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti
          senza  necessita'   di   procedere   contestualmente   alla
          bonifica, previa autorizzazione del progetto di  riutilizzo
          delle aree interessate, attestante la non compromissione di
          eventuali  successivi  interventi  di  bonifica,  ai  sensi
          dell'articolo 242 del decreto  legislativo  3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni. 
            10. La durata delle nuove concessioni per le attivita' di
          bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui  all'articolo 66  del
          Codice della navigazione e all'articolo 60 del  regolamento
          per l'esecuzione  del  medesimo  codice  della  navigazione
          (Navigazione marittima), di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,  e'  fissata  in
          almeno dieci anni. 
            11. E' abrogato il decreto  del  Ministro  delle  finanze
          6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
          18 marzo  1997,  recante  «Disposizioni   in   materia   di
          sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
          senza piombo con colorante verde». 
            12. Per  gli  interventi   di   metanizzazione   di   cui
          all'articolo 23,  comma 4,  del  decreto-legge  30 dicembre
          2005, n. 273, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in  corso  di
          esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente provvedimento, i  termini
          di cui allo  stesso  comma 4  decorrono  dalla  entrata  in
          esercizio dell'impianto. 
            13. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  tributarie   in
          materia di accisa. 
            14. Con determinazione del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' consentito: 
            a) la detenzione promiscua di  piu'  parti  del  medesimo
          prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
            b)  l'utilizzo  della  bolletta  doganale   mensile   che
          riepiloga le operazioni di bunkeraggio; 
            c) di effettuare le operazioni di rifornimento  nell'arco
          delle ventiquattro ore con controllo a posteriori  su  base
          documentale. 
            15. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
            15-bis. Al Titolo V, Parte  IV  del  decreto  legislativo
          3 aprile   2006,   n. 152   e   successive   modifiche    e
          integrazioni,  all'articolo 252,  comma 4,  sono  aggiunte,
          infine, le seguenti parole: "il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  adotta  procedure
          semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
          rete di distribuzione carburanti." 
            Comma 554. 
            Si riporta il testo  dell'articolo 38  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla
          presente legge: 
            "Art. 38  Misure  per  la  valorizzazione  delle  risorse
          energetiche nazionali 
            1. Al  fine  di  valorizzare   le   risorse   energetiche
          nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
          del  Paese,  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione  di  idrocarburi  e   quelle   di   stoccaggio
          sotterraneo  di  gas  naturale   rivestono   carattere   di
          interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e
          indifferibili. I relativi  titoli  abilitativi  comprendono
          pertanto   la   dichiarazione   di    pubblica    utilita',
          indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione  del
          vincolo  preordinato  all'esproprio  dei   beni   in   essa
          compresi, conformemente al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante  il  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita'. 
            1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con  proprio
          decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, predispone un piano  delle  aree
          in cui sono consentite le attivita' di cui  al  comma 1. Il
          piano, per  le  attivita'  sulla  terraferma,  e'  adottato
          previa intesa con  la  Conferenza  unificata.  In  caso  di
          mancato raggiungimento  dell'intesa,  si  provvede  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis,  della  legge
          23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del  piano
          i titoli abilitativi di  cui  al  comma 1  sono  rilasciati
          sulla base delle norme vigenti prima della data di  entrata
          in vigore della presente disposizione. 
            2. Qualora  le  opere  di  cui  al   comma 1   comportino
          variazione  degli  strumenti   urbanistici,   il   rilascio
          dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
            3. Al decreto legislativo  3 aprile  2006,  n. 152,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda,  dopo
          le parole: "coltivazione di idrocarburi" sono  inserite  le
          seguenti: "sulla terraferma e"; 
            b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte  seconda,
          le parole: "degli idrocarburi liquidi  e  gassosi  e"  sono
          soppresse; 
            c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 
            1) la lettera g) e' abrogata; 
            2) alla lettera l), le parole: ",  di  petrolio,  di  gas
          naturale" sono soppresse. 
            4. Per  i  procedimenti   di   valutazione   di   impatto
          ambientale in corso presso le regioni alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, relativi alla  prospezione,
          ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la
          quale e' stato avviato il procedimento conclude  lo  stesso
          entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente  tale  termine,
          la  regione  trasmette  la   relativa   documentazione   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  i  seguiti  istruttori  di  competenza,  dandone
          notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico.   I
          conseguenti oneri di spesa istruttori  rimangono  a  carico
          delle societa' proponenti e sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare. 
            5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di  idrocarburi
          liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio  1991,  n. 9,
          sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio
          unico, sulla  base  di  un  programma  generale  di  lavori
          articolato in una prima fase di ricerca, per la  durata  di
          sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre  anni
          nel caso sia necessario completare le opere di  ricerca,  a
          cui seguono, in  caso  di  rinvenimento  di  un  giacimento
          tecnicamente ed  economicamente  coltivabile,  riconosciuto
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  la   fase   di
          coltivazione della durata di trenta anni,  prorogabile  per
          una o piu' volte per un periodo di  dieci  anni  ove  siano
          stati adempiuti  gli  obblighi  derivanti  dal  decreto  di
          concessione e il giacimento risulti ancora  coltivabile,  e
          quella di ripristino finale. 
            6. Il titolo concessorio  unico  di  cui  al  comma 5  e'
          accordato: 
            a) a seguito di un procedimento unico svolto nel  termine
          di  centottanta  giorni  tramite  apposita  conferenza   di
          servizi, nel cui ambito  e'  svolta  anche  la  valutazione
          ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori
          espressa,  entro  sessanta   giorni,   con   parere   della
          Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale
          VIA/VAS del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
            b) con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          previa intesa con la regione o  la  provincia  autonoma  di
          Trento o di Bolzano territorialmente  interessata,  per  le
          attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione
          per gli idrocarburi e le risorse  minerarie  e  le  Sezioni
          territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e
          georisorse; 
            c)  a  soggetti  che  dispongono  di  capacita'  tecnica,
          economica ed organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate
          alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati  e
          con  sede  sociale  in  Italia  o  in  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea e,  a  condizioni  di  reciprocita',  a
          soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio
          unico   ai   medesimi   soggetti   e'   subordinato    alla
          presentazione   di   idonee   fideiussioni    bancarie    o
          assicurative commisurate al valore delle opere di  recupero
          ambientale previste. 
            6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi  alle
          attivita' di  ricerca  e  di  coltivazione  di  idrocarburi
          liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di
          cui al comma 5 sono sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale  nel  rispetto   della   normativa   dell'Unione
          europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata
          secondo le modalita' e le competenze previste  dalla  parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152,  e
          successive modificazioni. 
            6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca
          e per la coltivazione di idrocarburi  e'  vincolato  a  una
          verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche  da
          parte della societa' richiedente, per coprire i costi di un
          eventuale incidente durante  le  attivita',  commisurati  a
          quelli derivanti  dal  piu'  grave  incidente  nei  diversi
          scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. 
            7. Con  disciplinare  tipo,  adottato  con  decreto   del
          Ministero dello sviluppo economico, sono  stabilite,  entro
          centoottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le   modalita'   di   conferimento   del   titolo
          concessorio unico di cui al comma 5, nonche'  le  modalita'
          di esercizio delle relative attivita' ai sensi del presente
          articolo. 
            8. I commi 5, 6 e 6-bis  si  applicano,  su  istanza  del
          titolare o del richiedente,  da  presentare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente   decreto,   anche   ai   titoli
          rilasciati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152,  e   ai
          procedimenti in corso. Il comma 4 si  applica  fatta  salva
          l'opzione, da  parte  dell'istante,  di  proseguimento  del
          procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la
          regione, da esercitare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
            9. 
            10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25 giugno   2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
            «1-bis. Al fine  di  tutelare  le  risorse  nazionali  di
          idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e  in
          ambiti posti in  prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi
          rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e  coltivazione
          di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito  fiscale
          allo Stato e al fine di  valorizzare  e  provare  in  campo
          l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  nello  svolgimento
          dell'attivita'  mineraria,  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentite le  Regioni
          interessate, puo' autorizzare,  previo  espletamento  della
          procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri
          l'assenza di effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla
          costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti
          antropici, per un periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          progetti sperimentali  di  coltivazione  di  giacimenti.  I
          progetti    sono    corredati     sia     da     un'analisi
          tecnico-scientifica che dimostri l'assenza  di  effetti  di
          subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,   sull'equilibrio
          dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici  e  sia  dai
          relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e
          verifica, da condurre  sotto  il  controllo  del  Ministero
          dello sviluppo economico e del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle
          attivita'  di  verifica  vengano  accertati   fenomeni   di
          subsidenza  sulla  costa  determinati  dall'attivita',   il
          programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione  alla
          sperimentazione decade. Qualora al termine del  periodo  di
          validita'   dell'autorizzazione   venga    accertato    che
          l'attivita' e' stata condotta senza effetti  di  subsidenza
          dell'attivita'   sulla   costa,   nonche'   sull'equilibrio
          dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il  periodo
          di sperimentazione  puo'  essere  prorogato  per  ulteriori
          cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 
            1-ter. Nel caso di attivita' di cui  al  comma 1-bis,  ai
          territori   costieri    si    applica    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 5, della legge  n. 239  del  2004  e
          successive modificazioni. 
            1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge  23 agosto
          2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
          "Le  regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  gli  enti
          pubblici territoriali".». 
            11. Al  comma 82-sexies,  dell'articolo 1   della   legge
          23 agosto  2004,  n. 239,  dopo  le  parole  "compresa   la
          perforazione", sono aggiunte le parole  "e  la  reiniezione
          delle acque di strato o della frazione gassosa estratta  in
          giacimento" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
          ". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle  acque
          di strato o della frazione gassosa estratta  in  giacimento
          sono  rilasciate  con  la  prescrizione  delle  precauzioni
          tecniche  necessarie  a  garantire  che  esse  non  possano
          raggiungere  altri  sistemi  idrici  o  nuocere  ad   altri
          ecosistemi''. 
            11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo  30 maggio
          2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo  il  comma 5
          e' inserito il seguente: 
            "5-bis.  Ai  fini  di  un'efficace   applicazione   delle
          disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e'  tenuto  ad
          avere un registro delle  quantita'  esatte  di  rifiuti  di
          estrazione   solidi   e    liquidi,    pena    la    revoca
          dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva". 
            11-ter.  Al   comma 110   dell'articolo 1   della   legge
          23 agosto 2004, n. 239, le parole:  "0,5  per  mille"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1 per mille". 
            11-quater.  All'articolo 144  del   decreto   legislativo
          3 aprile 2006, n. 152,  dopo  il  comma 4  e'  inserito  il
          seguente: 
            "4-bis. Ai fini  della  tutela  delle  acque  sotterranee
          dall'inquinamento e per promuovere  un  razionale  utilizzo
          del patrimonio idrico nazionale,  tenuto  anche  conto  del
          principio di precauzione  per  quanto  attiene  al  rischio
          sismico e alla prevenzione di  incidenti  rilevanti,  nelle
          attivita'  di  ricerca  o   coltivazione   di   idrocarburi
          rilasciate  dallo  Stato  sono   vietati   la   ricerca   e
          l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei
          relativi titoli minerari. A tal fine e'  vietata  qualunque
          tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di  fluidi
          liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
          a produrre o favorire  la  fratturazione  delle  formazioni
          rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e  lo  shale
          oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
          coltivazione comunicano,  entro  il  31 dicembre  2014,  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico,   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          all'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia   e
          all'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale, i dati e le informazioni relativi  all'utilizzo
          pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
          anche in via sperimentale, compresi quelli  sugli  additivi
          utilizzati  precisandone  la   composizione   chimica.   Le
          violazioni  accertate  delle  prescrizioni   previste   dal
          presente articolo determinano  l'automatica  decadenza  dal
          relativo titolo concessorio o dal permesso". 
            11-quinquies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico sono  definite  condizioni  e  modalita'  per  il
          riconoscimento di una maggiore valorizzazione  dell'energia
          da cogenerazione ad alto  rendimento,  ottenuta  a  seguito
          della riconversione di impianti esistenti di generazione di
          energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che  alimentano
          siti industriali o artigianali, in unita' di  cogenerazione
          asservite  ai   medesimi   siti.   La   predetta   maggiore
          valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito  del  regime  di
          sostegno  alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento,   come
          disciplinato  in  attuazione  dell'articolo 30,   comma 11,
          della   legge   23 luglio   2009,   n. 99,   e   successive
          modificazioni, e in conformita' alla disciplina dell'Unione
          europea in materia. 
            Comma 556 
            Il testo del comma 6 dell'articolo 46  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23 giugno  2014,  n. 89  e'  citato  nelle  note  al
          comma 398. 
            Comma 557 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 30  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 30 Destinazione  del  risultato  d'esercizio  degli
          enti del SSN 
            1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti
          di cui alle lettere b), punto  i),  c)  e  d)  del  comma 2
          dell'articolo 19  e'  portato  a  ripiano  delle  eventuali
          perdite di esercizi precedenti.  L'eventuale  eccedenza  e'
          accantonata a riserva ovvero, limitatamente  agli  enti  di
          cui  alle  lettere  b)  punto  i),   e   c)   del   comma 2
          dell'articolo 19, e' reso disponibile per il ripiano  delle
          perdite del servizio sanitario  regionale.  Fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo 2,  comma 80,  della  legge
          23dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella  gestione
          del Servizio sanitario nazionale effettuati  dalle  regioni
          rimangono nella disponibilita'  delle  regioni  stesse  per
          finalita' sanitarie." 
            Comma 558 
            Si riporta il testo del  comma 34  dell'articolo 1  della
          legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            34. Ai fini della determinazione della  quota  capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie  ereditarie,  nonche'  alla  realizzazione   degli
          obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
          al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
          prevenzione  delle  malattie  infettive  nell'infanzia   le
          regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
          devono   concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le
          vaccinazioni   non   obbligatorie   quali   antimorbillosa,
          antirosolia, antiparotite e  antihaemophulius  influenza  e
          tipo B quando queste vengono  richieste  dai  genitori  con
          prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire  anche
          i bambini  extracomunitari  non  residenti  sul  territorio
          nazionale." 
            Comma 559 
            Si riporta il testo  del  comma 34  -bis  dell'articolo 1
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
          presente legge: 
            "34-bis.  Per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34." 
            Comma 560 
            Legge 31 marzo 1980, n. 126,  in  materia  di  "Indirizzo
          alle regioni in materia  di  provvidenza  in  favore  degli
          hanseniani e loro familiari". Pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          12 aprile 1980, n. 101. 
            Legge   27 ottobre   1993,   n. 433,   in   materia    di
          "Rivalutazione del sussidio a  favore  degli  hanseniani  e
          loro familiari". Pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  3 novembre
          1993, n. 258.