art. 1 note (parte 10)

           	
				
 
              Note al comma 302 
              Si riporta il testo del comma 301 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "301. L'ultimo periodo  del  comma  1  dell'articolo  5
          della legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  e'  soppresso  a
          decorrere dal 1° gennaio 2019.". 
              Note al comma 303 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38  e  successive
          modificazioni (Disposizioni  in  materia  di  assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, a norma dell'articolo  55,  comma  1,  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 13. Danno biologico 
              1. In attesa della definizione di carattere generale di
          danno biologico e dei criteri  per  la  determinazione  del
          relativo risarcimento, il presente articolo  definisce,  in
          via sperimentale, ai fini della  tutela  dell'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali  il   danno   biologico   come   la   lesione
          all'integrita'  psicofisica,  suscettibile  di  valutazione
          medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro
          del danno biologico sono determinate in misura indipendente
          dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato. 
              2. In caso di danno biologico, i danni  conseguenti  ad
          infortuni  sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a  malattie
          professionali denunciate a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  3,
          l'INAIL nell'ambito del  sistema  d'indennizzo  e  sostegno
          sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: 
              a)   le   menomazioni    conseguenti    alle    lesioni
          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
          in  base   a   specifica   "tabella   delle   menomazioni",
          comprensiva     degli     aspetti     dinamico-relazionali.
          L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
          6 per cento ed inferiore al 16  per  cento  e'  erogato  in
          capitale, dal 16 per cento e'  erogato  in  rendita,  nella
          misura indicata  nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno
          biologico".  Per  l'applicazione  di  tale  tabella  si  fa
          riferimento  all'eta'  dell'assicurato  al  momento   della
          guarigione   clinica.   Non   si   applica   il    disposto
          dell'articolo 91 del testo unico; 
              b) le menomazioni di grado pari o superiore al  16  per
          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
          rendita per l'indennizzo delle  conseguenze  delle  stesse,
          commisurata al grado della menomazione,  alla  retribuzione
          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita
          "tabella dei coefficienti",  che  costituiscono  indici  di
          determinazione  della  percentuale   di   retribuzione   da
          prendere in riferimento per l'indennizzo delle  conseguenze
          patrimoniali, in  relazione  alla  categoria  di  attivita'
          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla
          ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione  della
          corrispondente   quota   di   rendita,   la   retribuzione,
          determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo
          unico, viene moltiplicata per il coefficiente di  cui  alla
          "tabella dei coefficienti" e per il  grado  percentuale  di
          menomazione. 
              3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b),  i  relativi
          criteri  applicativi  e  i  successivi   adeguamenti   sono
          approvati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   su   delibera   del   consiglio   di
          amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione  il
          decreto ministeriale e' emanato entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
              4. Entro  dieci  anni  dalla  data  dell'infortunio,  o
          quindici  anni  se  trattasi  di  malattia   professionale,
          qualora le condizioni dell'assicurato,  dichiarato  guarito
          senza postumi d'invalidita' permanente o  con  postumi  che
          non  raggiungono  il  minimo  per  l'indennizzabilita'   in
          capitale o per l'indennizzabilita'  in  rendita,  dovessero
          aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della  malattia
          professionale in misura da raggiungere  l'indennizzabilita'
          in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere
          all'istituto assicuratore la liquidazione  del  capitale  o
          della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
          stabiliti  per  la  revisione  della  rendita  in  caso  di
          aggravamento.  L'importo   della   rendita   e'   decurtato
          dell'importo dell'eventuale  indennizzo  in  capitale  gia'
          corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale,  per
          aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini  di
          cui sopra, puo' avvenire una sola volta.  Per  le  malattie
          neoplastiche, per  la  silicosi  e  l'asbestosi  e  per  le
          malattie   infettive   e   parassitarie   la   domanda   di
          aggravamento, ai fini  della  liquidazione  della  rendita,
          puo' essere presentata anche oltre i  limiti  temporali  di
          cui  sopra,  con  scadenze  quinquennali  dalla  precedente
          revisione. 
              5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno  o
          piu'  eventi  lesivi  rientranti  nella  disciplina   delle
          presenti disposizioni, subisca un nuovo  evento  lesivo  si
          procede alla valutazione complessiva dei  postumi  ed  alla
          liquidazione  di  un'unica  rendita  o  dell'indennizzo  in
          capitale  corrispondente   al   grado   complessivo   della
          menomazione dell'integrita'  psicofisica.  L'importo  della
          nuova  rendita  o  del  nuovo  indennizzo  in  capitale  e'
          decurtato   dell'importo   dell'eventuale   indennizzo   in
          capitale gia' corrisposto e non recuperato. 
              6. Il grado di menomazione dell'integrita'  psicofisica
          causato da infortunio sul lavoro o malattia  professionale,
          quando  risulti  aggravato  da   menomazioni   preesistenti
          concorrenti derivanti da fatti  estranei  al  lavoro  o  da
          infortuni   o   malattie   professionali   verificatisi   o
          denunciate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto ministeriale di cui al comma 3 e  non  indennizzati
          in  rendita,  deve  essere  rapportato  non  all'integrita'
          psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
          preesistenti menomazioni, il rapporto e'  espresso  da  una
          frazione  in  cui   il   denominatore   indica   il   grado
          d'integrita' psicofisica preesistente e  il  numeratore  la
          differenza tra questa ed il grado d'integrita'  psicofisica
          residuato dopo l'infortunio o  la  malattia  professionale.
          Quando per le conseguenze degli infortuni o delle  malattie
          professionali verificatisi o denunciate prima della data di
          entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al  comma
          3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato
          in  capitale  ai  sensi  del  testo  unico,  il  grado   di
          menomazione conseguente al nuovo infortunio  o  alla  nuova
          malattia professionale viene valutato  senza  tenere  conto
          delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato  continuera'
          a percepire l'eventuale rendita corrisposta in  conseguenza
          di  infortuni  o  malattie  professionali  verificatisi   o
          denunciate prima della data sopra indicata. 
              7. La misura della rendita puo'  essere  riveduta,  nei
          modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e  146  del
          testo unico. La rendita puo'  anche  essere  soppressa  nel
          caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del
          minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora  il
          grado di menomazione  accertato  sia  compreso  nel  limite
          indennizzabile in capitale, viene corrisposto  l'indennizzo
          in   capitale   calcolato    con    riferimento    all'eta'
          dell'assicurato  al  momento   della   soppressione   della
          rendita. 
              8. Quando per  le  condizioni  della  lesione  non  sia
          ancora accertabile il grado di menomazione  dell'integrita'
          psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri
          nei  limiti   dell'indennizzo   in   capitale,   l'istituto
          assicuratore puo' liquidare un indennizzo  in  capitale  in
          misura provvisoria, dandone  comunicazione  all'interessato
          entro  trenta  giorni  dalla  data   di   ricevimento   del
          certificato    medico     constatante     la     cessazione
          dell'inabilita'  temporanea  assoluta,   con   riserva   di
          procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e
          non oltre un anno dalla data di  ricevimento  del  predetto
          certificato medico. In ogni  caso  l'indennizzo  definitivo
          non  puo'  essere  inferiore  a   quello   provvisoriamente
          liquidato. 
              9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che
          l'istituto assicuratore abbia corrisposto  l'indennizzo  in
          capitale, e' dovuto un indennizzo  proporzionale  al  tempo
          trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. 
              10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico
          si fa riferimento esclusivamente alla quota di  rendita  di
          cui al comma 2, lettera b). 
              11.   Per   quanto   non   previsto   dalle    presenti
          disposizioni, si applica la normativa del testo  unico,  in
          quanto compatibile. 
              12. All'onere derivante dalla  prima  applicazione  del
          presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui,  si
          fa  fronte  con  un'addizionale  sui  premi  e   contributi
          assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
          di cui al comma 3.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  23  e   24
          dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007: 
              "1. - 22. (Omissis). 
              23. In attesa dell'introduzione  di  un  meccanismo  di
          rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati   nella
          «tabella indennizzo danno biologico», di  cui  all'articolo
          13,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n.  38,  una  quota  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad
          un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata  all'aumento
          in via straordinaria delle indennita' dovute  dallo  stesso
          INAIL a  titolo  di  recupero  del  valore  dell'indennita'
          risarcitoria del danno biologico di cui al citato  articolo
          13 del decreto legislativo n. 38 del  2000,  tenendo  conto
          della variazione dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          impiegati   ed   operai   accertati    dall'ISTAT,    delle
          retribuzioni  di  riferimento  per  la  liquidazione  delle
          rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007. 
              24.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
          le modalita' di attuazione del comma 23. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  128  e  129
          dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013: 
              "128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
          dell'INAIL,  tenendo  conto  dell'andamento  infortunistico
          aziendale,   e'   stabilita   la   riduzione    percentuale
          dell'importo   dei   premi   e   contributi   dovuti    per
          rassicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e   le
          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite
          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto
          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della
          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato
          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli
          articoli 19 e 20 delle modalita' per  l'applicazione  delle
          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui
          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i
          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti
          disposizioni: articolo 8 della legge 3  dicembre  1999,  n.
          493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni;  decreto  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale  28  marzo  2007,  in
          attuazione dell'articolo  1,  comma  773,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296;  articolo  5  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1403,  e
          successive modificazioni. In considerazione  dei  risultati
          gestionali dell'ente e dei relativi andamenti  prospettici,
          per effetto della riduzione dei premi e contributi  di  cui
          al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da  parte
          del bilancio  dello  Stato  un  trasferimento  pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e 700 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2016,  da  computare  anche  ai  fini   del   calcolo   dei
          coefficienti di capitalizzazione di  cui  all'articolo  39,
          primo  comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124,  e
          successive  modificazioni.  La  riduzione   dei   premi   e
          contributi di cui al primo periodo del  presente  comma  e'
          applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei
          premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
          premi e contributi e'  operato  distintamente  per  singola
          gestione  assicurativa,  tenuto   conto   del   l'andamento
          economico, finanziario e attuariale registrato da  ciascuna
          di esse e garantendo il relativo  equilibrio  assicurativo,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38.   Alle   predette
          finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa
          fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
          delle  risorse  programmate  dall'INAIL  per  il   triennio
          2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
          all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  nei   limiti
          dell'importo di 120 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli
          esercizi  interessati.  La  programmazione  delle  predette
          risorse per gli anni successivi al  2015  tiene  conto  del
          predetto onere di cui ai commi 129 e  130,  fermo  restando
          l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere  dall'anno
          2016,  l'INAIL  effettua  una  verifica  di  sostenibilita'
          economica,  finanziaria  e   attuariale,   asseverata   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali." 
              "129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di  un
          meccanismo  di  rivalutazione  automatica   degli   importi
          indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui
          all'articolo  13,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via  straordinaria,
          e'  riconosciuto  un  aumento   delle   indennita'   dovute
          dall'INAIL a titolo di recupero del valore  dell'indennizzo
          del danno biologico di cui al citato articolo  13,  di  non
          oltre il 50  per  cento  della  variazione  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di impiegati  ed  operai  accertati
          dall'ISTAT intervenuta  negli  anni  dal  2000  al  2013  e
          comunque per un  importo  massimo  di  spesa  annua  di  50
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          determinati i criteri e le modalita' di attuazione  di  cui
          al comma 128.". 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271. 
              Note al comma 304 
              Il citato  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge n. 148 del 1993: 
              "Art. 1. Fondo per l'occupazione 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Si riporta il testo vigente  dei  commi  64,  65  e  66
          dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2012: 
              "Art. 2. Ammortizzatori sociali 
              1. - 63. (Omissis). 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.". 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247
          del 2007 e' citato nelle Note al comma 289. 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo n. 67 del 2011 e' citato nelle  Note  al  comma
          289. 
              Il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473 recante  "Definizione  dei
          nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali
          in deroga" e' pubblicato nel sito  internet  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali il 1° agosto 2014. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del  citato
          decreto n. 83473 del 2014: 
              "Art. 3. (Mobilita' in deroga) 
              1. Le Regioni e le  Province  autonome  competenti  per
          territorio  possono  concedere  con  proprio  decreto,  nei
          limiti delle disponibilita' ad esse assegnate  con  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          trattamento di mobilita' in deroga alla  normativa  vigente
          ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181 , che sono in possesso dei requisiti
          di cui all' articolo 16, comma 1,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, che  risultano  privi  di  altra  prestazione
          legata alla cessazione del rapporto di lavoro e  provengono
          da imprese di cui all'articolo 2,  comma  5,  del  presente
          decreto. 
              2.  Ai   fini   del   rispetto   delle   disponibilita'
          finanziarie assegnate, le Regioni e le  Province  autonome,
          nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di
          mobilita' in deroga, ne quantificano i limiti  di  spesa  e
          trasmettono al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  ed  all'lnps  i  relativi  provvedimenti,  per  il
          tramite del sistema informativo percettori. 
              3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilita'
          in deroga, i lavoratori interessati, a pena  di  decadenza,
          devono  presentare  la  relativa  istanza  all'lnps   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  licenziamento  o   dalla
          scadenza della precedente prestazione  fruita,  ovvero,  se
          posteriore, dalla data del  decreto  di  concessione  della
          prestazione. 
              4.  Nel  corso  dell'anno  2014,  il   trattamento   di
          mobilita' in deroga  alla  vigente  normativa  puo'  essere
          concesso: 
              a. per i lavoratori che alla  data  di  decorrenza  del
          trattamento abbiano  gia'  beneficiato  di  prestazioni  di
          mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre  anni,  anche   non
          continuativi, per un periodo temporale che,  unitamente  ai
          periodi gia' concessi  per  effetto  di  accordi  stipulati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non
          ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel caso
          di lavoratori residenti nelle aree di cui  al  testo  unico
          approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ; 
              b. per i lavoratori che alla  data  di  decorrenza  del
          trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilita'
          in  deroga  per  un  periodo  inferiore  a  tre  anni,   il
          trattamento puo' essere concesso per ulteriori sette  mesi,
          non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi  nel
          caso di lavoratori residenti nelle aree  di  cui  al  testo
          unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per  tali
          lavoratori il periodo di  fruizione  complessivo  non  puo'
          comunque eccedere il periodo massimo di tre anni  e  cinque
          mesi, piu'  ulteriori  tre  mesi  nel  caso  di  lavoratori
          residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato
          con d.P.R. n. 218 del 1978. 
              5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2016, il trattamento di mobilita' in  deroga  alla
          vigente normativa non puo' essere  concesso  ai  lavoratori
          che alla data di  decorrenza  del  trattamento  hanno  gia'
          beneficiato di  prestazioni  di  mobilita'  in  deroga  per
          almeno tre anni, anche non  continuativi.  Per  i  restanti
          lavoratori il trattamento puo' essere concesso per non piu'
          di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, piu'  ulteriori
          due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui
          al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
          Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non
          puo' comunque eccedere il limite  massimo  di  tre  anni  e
          quattro mesi. 
              6. A decorrere dal 1° gennaio 2017  il  trattamento  di
          mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere
          concesso. 
              7. Nel caso di prestazioni che  coinvolgano  lavoratori
          gia'  dipendenti  di  unita'  produttive  site  in  diverse
          Regioni o Province autonome,  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche   sociali,   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento dell'istanza,  effettua  l'istruttoria  e,  nel
          caso  in  cui  accerti  la  sussistenza  dei   presupposti,
          quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di
          concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a
          legislazione vigente, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni,
          il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio  di  cui
          all'articolo  5,  entro  cinque  giorni  dall'adozione  del
          provvedimento di concessione, il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali ne trasmette copia all'lnps.". 
              Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo
          1978,  n.  218  recante  "Testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          29 maggio 1978, n. 146, S.O. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  citato
          decreto n. 83473 del 2014: 
              "Art. 2. (Cassa Integrazione Guadagni in deroga) 
              1. Il trattamento di integrazione salariale  in  deroga
          alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato  ai
          lavoratori subordinati, con qualifica di operai,  impiegati
          e quadri, ivi  compresi  gli  apprendisti  e  i  lavoratori
          somministrati,  subordinatamente  al   possesso   di'   una
          anzianita' lavorativa presso  l'impresa  di  almeno  dodici
          mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa
          integrazione guadagni  in  deroga,  che  sono  sospesi  dal
          lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario  ridotto
          per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva per
          le seguenti causali: 
              a) situazioni aziendali dovute ad eventi  transitori  e
          non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; 
              b)  situazioni  aziendali  determinate  da   situazioni
          temporanee di mercato; 
              c) crisi aziendali; 
              d) ristrutturazione o riorganizzazione. 
              2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 puo'
          essere  concesso  in  caso  di  cessazione   dell'attivita'
          dell'impresa o di parte della stessa. 
              3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma  1
          solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile. 
              4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale,
          sono individuate, nel rispetto dei principi  stabiliti  dal
          presente  decreto,  le  priorita'  di  intervento  in  sede
          territoriale. 
              5. Ai fini  dell'intervento  della  cassa  integrazione
          guadagni in deroga in favore  dei  lavoratori  del  settore
          della pesca, si valutano le specifiche causali di cui  agli
          accordi stipulati in sede ministeriale. 
              6. Allo scopo  di  assicurare  la  verifica  preventiva
          delle compatibilita'  finanziarie,  le  Regioni  comunicano
          prontamente   all'Inps,   con   le    modalita'    definite
          dall'Istituto,  gli  accordi  per  la   concessione   degli
          ammortizzatori  sociali  in  deroga  stipulati  presso   le
          proprie sedi o ad esse comunque  inviati  prontamente,  nel
          rispetto dei termini di cui al comma 7. 
              7. L'azienda presenta, in via  telematica,  all'Inps  e
          alla Regione, la  domanda  di  concessione  o  proroga  del
          trattamento  di  integrazione  salariale  in  deroga   alla
          normativa  vigente,  corredata  dall'accordo,  entro  venti
          giorni dalla data in cui ha avuto inizio la  sospensione  o
          la  riduzione   dell'orario   di   lavoro.   In   caso   di
          presentazione tardiva della domanda, il trattamento di  CIG
          in deroga decorre  dall'inizio  della  settimana  anteriore
          alla data di presentazione della domanda. 
              8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione
          salariale  in  deroga  l'impresa  deve  avere   previamente
          utilizzato gli strumenti  ordinari  di  flessibilita',  ivi
          inclusa la fruizione delle ferie residue. 
              9. Per le  imprese  non  soggette  alla  disciplina  in
          materia di cassa integrazione ordinaria o  straordinaria  e
          alla disciplina dei fondi di cui all' articolo 3, commi  da
          4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in  relazione  a
          ciascuna  unita'  produttiva  il   trattamento   di   cassa
          integrazione guadagni in deroga puo' essere concesso: 
              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  2014  e  fino  al  31
          dicembre 2014, per un  periodo  non  superiore  a  11  mesi
          nell'arco di un anno; 
              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2015, per  un  periodo  non  superiore  a  5  mesi
          nell'arco di un anno; 
              10 Per le imprese soggette alla disciplina  in  materia
          di cassa integrazione  ordinaria  o  straordinaria  e  alla
          disciplina dei fondi di cui all' articolo 3, commi da  4  a
          41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il  superamento  dei
          limiti temporali disposti dall' articolo 6 della  legge  20
          maggio 1975, n. 164 e  dall'  articolo  1  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223 puo' essere disposto unicamente in caso
          di eccezionalita' della situazione, legata alla  necessita'
          di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di
          concrete prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti: 
              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  2014  e  fino  al  31
          dicembre  2014,  il  trattamento  di   cassa   integrazione
          guadagni in deroga puo' essere concesso per un periodo  non
          superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; 
              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2015  per  un  periodo  non  superiore  a  5  mesi
          nell'arco di un anno; 
              11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e  10  si
          considerano tutti i periodi di  fruizione  di  integrazione
          salariale   in   deroga,   anche   afferenti   a    diversi
          provvedimenti di concessione o proroga. 
              12. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
          site in un'unica  Regione  o  Provincia  autonoma,  questa,
          entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda
          aziendale,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui
          accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica  l'onere
          connesso ed emana, nei limiti delle risorse  assegnate,  il
          provvedimento   di   concessione   del    trattamento    di
          integrazione salariale in deroga. La  Regione  o  Provincia
          autonoma trasmette la determinazione  concessoria  all'Inps
          per il tramite  del  sistema  informativo  dei  percettori,
          secondo le modalita' stabilite dall'lnps.  L'Inps  verifica
          la coerenza della determinazione con l'ipotesi  di  accordo
          preventivamente stimato e in caso di esito  positivo  eroga
          il trattamento concesso. 
              13. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
          site in diverse Regioni o Province autonome,  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, entro  trenta  giorni
          dalla  messa  a  disposizione  della   domanda   da   parte
          dell'Inps,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui
          accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica  l'onere
          previsto e trasmette il provvedimento di  concessione,  nel
          rispetto dei limiti di  spesa  programmati  a  legislazione
          vigente, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per
          acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il  concerto.  Al
          fine di consentire il monitoraggio di cui  all'articolo  5,
          entro cinque  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  di
          concessione, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali ne trasmette copia all'lnps. 
              14. Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i
          modelli per l'erogazione del trattamento entro e non  oltre
          il venticinquesimo giorno del mese successivo a  quello  di
          fruizione del trattamento.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 253 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n.  228  del  2012  e   successive
          modificazioni: 
              "253. La riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati
          dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
          e   coesione   puo'   prevedere   il    finanziamento    di
          ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi  a
          misure  di  politica  attiva  e  ad  azioni  innovative   e
          sperimentali di tutela dell'occupazione.  In  tal  caso  il
          Fondo sociale per l'occupazione  e  la  formazione  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per  l'occupazione,
          di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative  al
          finanziamento  nelle  medesime  Regioni  da  cui  i   fondi
          provengono, degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga.  La
          parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
          gestita dalle Regioni interessate. Dalla  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
                
              Note al comma 305 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   3
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148 (Disposizioni per il  riordino  della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 46. Abrogazioni 
              1. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) il decreto legislativo  luogotenenziale  9  novembre
          1945, n. 788; 
              b) il decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell'articolo 3; 
              c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; 
              d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5  novembre  1968,
          n. 1115; 
              e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; 
              f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a  17  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164; 
              g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge  6  agosto
          1975, n. 427; 
              h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; 
              i) gli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863; 
              l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del  decreto-legge
          21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160; 
              m) gli articoli 1, 2, e da  12  a  14  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223; 
              n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236; 
              o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2000, n. 218; 
              p)  l'articolo  44,  comma  6  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
              q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,  dell'articolo
          3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              2. (Omissis) 
              3.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2016   e'   abrogato
          l'articolo 5 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   5   e   8
          dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993: 
              "Art. 5. Contratti di solidarieta'. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  o  al
          fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              6. - 7. (Omissis). 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 307 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato  nelle  Note  al
          comma 205. 
              Il testo dei commi 64, 65 e 66  dell'articolo  2  della
          citata legge n. 92 del 2012 e' riportatonelle Note al comma
          304. 
              Note al comma 308 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Lavoratori beneficiari 
              1. (Omissis). 
              2. I lavoratori di cui al  comma  1  devono  possedere,
          presso l'unita' produttiva per la  quale  e'  richiesto  il
          trattamento, un'anzianita' di effettivo  lavoro  di  almeno
          novanta giorni alla data di  presentazione  della  relativa
          domanda di concessione. Tale condizione non  e'  necessaria
          per  le  domande  relative  a   trattamenti   ordinari   di
          integrazione  salariale  per  eventi   oggettivamente   non
          evitabili. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 309 
              Il testo del  comma  1  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015 e' citato nelle Note  al  comma
          305. 
              Note al comma 310 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni  per
          il riordino della normativa in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa  -
          DIS-COLL 
              1.  In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,
          modifica o superamento delle  forme  contrattuali  previsti
          all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
          2014, in via sperimentale per il 2015,  in  relazione  agli
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto,
          con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e
          privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
          la propria occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione
          mensile denominata DIS-COLL. 
              2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti  di  cui  al
          comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a) siano, al momento della domanda di  prestazione,  in
          stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e
          successive modificazioni; 
              b) possano far valere almeno tre mesi di  contribuzione
          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare
          precedente l'evento di cessazione dal  lavoro  al  predetto
          evento; 
              c) possano far  valere,  nell'anno  solare  in  cui  si
          verifica l'evento di cessazione  dal  lavoro,  un  mese  di
          contribuzione oppure un rapporto di collaborazione  di  cui
          al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese  e  che  abbia
          dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione. 
              3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito  imponibile  ai
          fini previdenziali risultante dai  versamenti  contributivi
          effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di  cui
          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare
          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione,
          o frazione di essi. 
              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddito  medio  mensile
          come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento  dello
          stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia  pari
          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in  cui
          il reddito medio mensile sia superiore al predetto  importo
          la DIS-COLL e' pari al 75 per cento  del  predetto  importo
          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della
          differenza tra il  reddito  medio  mensile  e  il  predetto
          importo.  La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso  superare
          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015,
          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. 
              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento  ogni  mese  a
          decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
              6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
          di  mesi  pari  alla  meta'  dei  mesi   di   contribuzione
          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno
          solare precedente l'evento  di  cessazione  del  lavoro  al
          predetto evento. Ai fini della durata non sono computati  i
          periodi  contributivi  che  hanno  gia'   dato   luogo   ad
          erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in  ogni
          caso superare la durata massima di sei mesi. 
              7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL  non  sono
          riconosciuti i contributi figurativi. 
              8. La domanda di DIS-COLL e'  presentata  all'INPS,  in
          via  telematica,  entro  il   termine   di   decadenza   di
          sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno
          successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,
          qualora la domanda sia presentata  successivamente  a  tale
          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di
          presentazione della domanda. 
              10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla regolare  partecipazione  alle  iniziative  di
          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di  riqualificazione
          professionale proposti  dai  Servizi  competenti  ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g),   del   decreto
          legislativo n. 181 del 2000,  e  successive  modificazioni.
          Con il decreto legislativo previsto all'articolo  1,  comma
          3, della legge n. 183 del 2014, sono  introdotte  ulteriori
          misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento
          nel tessuto produttivo. 
              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di
          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il
          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-COLL.  In  caso  di
          nuova occupazione con contratto di  lavoro  subordinato  di
          durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  di
          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
          Al  termine  di  un  periodo  di  sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda
          un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale,
          dalla quale derivi un reddito che corrisponde a  un'imposta
          lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti  ai  sensi
          dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicare  all'INPS  entro
          trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il  reddito  annuo
          che prevede di trarne. Nel caso  di  mancata  comunicazione
          del reddito previsto il  beneficiario  decade  dal  diritto
          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio
          dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o    di    impresa
          individuale. La DIS-COLL e'  ridotta  di  un  importo  pari
          all'80  per  cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al
          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la  data  di  inizio
          dell'attivita' e la data  in  cui  termina  il  periodo  di
          godimento  dell'indennita'  o,  se  antecedente,  la   fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione  della
          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lavoratore   esentato
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  e'  tenuto  a  presentare   all'INPS   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   il    reddito    ricavato
          dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavoratore   e'
          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepita  dalla  data  di
          inizio dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
          individuale. 
              13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino  al  31  dicembre
          del  2015  esclusivamente  delle  prestazioni  di  cui   al
          presente articolo. Restano  salvi  i  diritti  maturati  in
          relazione  agli  eventi  di   disoccupazione   verificatisi
          nell'anno 2013. 
              14.  Le  risorse  finanziarie  gia'  previste  per   il
          finanziamento della tutela  del  sostegno  al  reddito  dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
          2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e
          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  2,
          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. 
              15.  All'eventuale  riconoscimento  della  DIS-COLL  ai
          soggetti di cui al presente articolo  anche  per  gli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              "Art. 19. Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga 
              1. Nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di
          289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro
          a decorrere dall'anno  2012,  nei  limiti  delle  quali  e'
          riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di
          priorita' stabiliti con il decreto di cui al  comma  3,  ai
          seguenti  istituti  di  tutela  del  reddito  in  caso   di
          sospensione dal lavoro, ivi  includendo  il  riconoscimento
          della contribuzione figurativa e degli  assegni  al  nucleo
          familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela  del
          reddito di cui al comma 2: 
              a) . 
              b) 
              c).". 
              Il testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e
          successive modificazioni e' citato nelle Note al comma 2. 
                
              Note al comma 311 
              Si riporta il testo vigente del comma 315 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai
          costi generali di struttura della  societa'  Italia  Lavoro
          Spa con un contributo di 12 milioni di euro.". 
              Note al comma 312 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato): 
              "Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
          di volontariato. 
              1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
          i propri aderenti, che prestano attivita' di  volontariato,
          contro  gli  infortuni  e   le   malattie   connessi   allo
          svolgimento   dell'attivita'   stessa,   nonche'   per   la
          responsabilita' civile verso i terzi. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, da emanarsi  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          individuati  meccanismi  assicurativi   semplificati,   con
          polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
          relativi controlli.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4-ter
          dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'): 
              "Art. 21. Lavoro all'esterno 
              1. - 4-bis. (Omissis). 
              4-ter. I detenuti e  gli  internati  di  norma  possono
          essere assegnati a prestare la propria attivita'  a  titolo
          volontario e  gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro
          specifiche  professionalita'   e   attitudini   lavorative,
          nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in  favore
          della  collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,   le
          regioni, le province, i comuni, le  comunita'  montane,  le
          unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
          o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di   assistenza
          sociale, sanitaria e di  volontariato.  I  detenuti  e  gli
          internati possono essere inoltre assegnati  a  prestare  la
          propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
          delle famiglie delle vittime dei reati  da  loro  commessi.
          L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dei detenuti e degli  internati.  Sono  esclusi
          dalle previsioni  del  presente  comma  i  detenuti  e  gli
          internati per il delitto di cui  all'articolo  416-bis  del
          codice penale e per i delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
          agevolare l'attivita' delle associazioni in esso  previste.
          Si applicano, in quanto compatibili, le modalita'  previste
          nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
          274.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          22  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,   n.   142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello status di protezione internazionale): 
              "Art. 22. Lavoro e formazione professionale 
              1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di  cui
          all'articolo 4 consente di svolgere  attivita'  lavorativa,
          trascorsi  sessanta  giorni   dalla   presentazione   della
          domanda, se il procedimento di esame della domanda  non  e'
          concluso ed  il  ritardo  non  puo'  essere  attribuito  al
          richiedente. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 313 
              Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 266  del
          1991 e' citato nelle Note al comma 312. 
                
              Note al comma 314 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205. 
              Note al comma 317 
              Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure  urgenti  in
          tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  e  di
          riduzione  controllata   della   popolazione   carceraria),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 10, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Garante nazionale dei  diritti  delle  persone
          detenute o private della liberta' personale 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. I  componenti  del  Garante  nazionale  non  possono
          ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero
          incarichi  in   partiti   politici.   Sono   immediatamente
          sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilita'
          sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico,
          grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero
          nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per
          delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
          attribuita un'indennita' forfetaria annua,  determinata  in
          misura pari al 40 per  cento  dell'indennita'  parlamentare
          annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
          del collegio, fermo restando il diritto al  rimborso  delle
          spese  effettivamente  sostenute  di  vitto,   alloggio   e
          trasporto per gli spostamenti effettuati nello  svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
              4. (Omissis). 
              5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e  favorire
          rapporti di  collaborazione  con  i  garanti  territoriali,
          ovvero con altre figure istituzionali comunque  denominate,
          che hanno competenza nelle stesse materie: 
              a) vigila, affinche' l'esecuzione  della  custodia  dei
          detenuti,  degli  internati,  dei  soggetti  sottoposti   a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
              b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
              c)  prende  visione,  previo  consenso  anche   verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
              d) richiede  alle  amministrazioni  responsabili  delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
              e) verifica il rispetto degli adempimenti  connessi  ai
          diritti previsti  agli  articoli  20,  21,  22,  e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive
          modificazioni, presso i  centri  di  identificazione  e  di
          espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
          modificazioni,  accedendo  senza  restrizione   alcuna   in
          qualunque locale; 
              f)       formula       specifiche       raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge
          26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione  interessata,  in
          caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel  termine
          di trenta giorni; 
              g) tramette annualmente  una  relazione  sull'attivita'
          svolta ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
          Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e  al
          Ministro della giustizia. 
              5-bis. Per il funzionamento del  Garante  nazionale  e'
          autorizzata la spesa di  euro  200.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016.". 
              Note al comma 318 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela del patrimonio culturale, lo  sviluppo  della
          cultura  e  il  rilancio  del  turismo),  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per  favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura 
              1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate  nei
          periodi d'imposta  successivi  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
          restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno  degli
          istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di   appartenenza
          pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e  dei  teatri
          di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il
          restauro e il potenziamento di quelle esistenti di  enti  o
          istituzioni pubbliche che, senza scopo di  lucro,  svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 321 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1142
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1142. Per consentire al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
          verificarsi  di  emergenze  che  possano  pregiudicare   la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  e  di
          procedere alla realizzazione di  progetti  di  gestione  di
          modelli  museali,  archivistici  e  librari,   nonche'   di
          progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
          e di  progetti  per  la  manutenzione,  il  restauro  e  la
          valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,   e'
          autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno  2007
          e di 87 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2008.
          Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali sono stabiliti annualmente  gli  interventi  e  i
          progetti cui destinare le somme.". 
              Note al comma 322 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni sui beni culturali): 
              "Art. 10. Societa' per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
          cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa. 
              1. Il Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e'
          autorizzato  a  costituire,  con  atto   unilaterale,   una
          societa' per azioni, denominata «Societa' per  lo  sviluppo
          dell'arte, della cultura e dello spettacolo -  ARCUS  Spa»,
          di seguito denominata «Societa'», con sede in Roma,  avente
          ad  oggetto  la  promozione  e  il  sostegno   finanziario,
          tecnico-economico  e  organizzativo  di  progetti  e  altre
          iniziative  di  investimento  per   la   realizzazione   di
          interventi di restauro e recupero dei beni culturali  e  di
          altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
          spettacolo,  nel  rispetto  delle  funzioni  costituzionali
          delle regioni e degli enti locali. 
              2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
          Societa' sono esenti da imposte e tasse. 
              3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di  euro  ed  e'
          sottoscritto dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
          Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
          diritti   dell'azionista   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
          profili  patrimoniali   e   finanziari.   Le   azioni   che
          costituiscono  il   capitale   sociale   sottoscritto   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  inalienabili.
          Al capitale  sociale  della  Societa'  possono  partecipare
          altresi' le regioni,  gli  enti  locali  e  altri  soggetti
          pubblici e privati, tramite acquisto  di  azioni  di  nuova
          emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del
          capitale sociale sottoscritto dallo Stato. 
              4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa'  puo'
          contrarre mutui  a  valere  nell'ambito  delle  risorse  da
          individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge
          27 dicembre 2002, n.  289,  nei  limiti  delle  quote  gia'
          preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita'  e
          i criteri previsti dal regolamento richiamato dal  medesimo
          comma,  che  dovra'  in  ogni  caso  tenere   conto   degli
          interventi di competenza della Societa' medesima. 
              5. Per la conservazione  e  la  tutela  del  patrimonio
          urbanistico,  architettonico  e  artistico  barocco   delle
          citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino,  Casarano
          e Maglie, la provincia di Lecce  delibera  le  proposte  di
          intervento in accordo  con  le  competenti  soprintendenze,
          sentita la commissione regionale per i beni e le  attivita'
          culturali di cui all'articolo 154 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali  proposte  e  nel
          limite massimo complessivo di 7.740.000 euro,  la  Societa'
          provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della
          propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse
          di cui al comma 4. 
              6. Il consiglio di amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da sette membri, compreso il presidente,  nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Tre  dei  componenti  del  consiglio  sono
          nominati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il presidente e' nominato  sentite  le  competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. 
              7. Il collegio sindacale della Societa',  nominato  con
          decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
          e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni
          di presidente, e due supplenti. Il  presidente  e  uno  dei
          membri effettivi sono designati dal Ministro  dell'economia
          e delle finanze. 
              8. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          presenta   ogni   anno   al   Parlamento   una    relazione
          sull'attivita' svolta dalla Societa'. 
              9. All'onere di cui al comma 3,  pari  a  8.000.000  di
          euro per l'anno 2003, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  per  l'esercizio  finanziario  2003,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero per i beni e le attivita' culturali. 
              10. La Corte dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione finanziaria della Societa' ai sensi  dell'articolo
          12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  28  e   29
          dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico 
              1. - 27. (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              29.  Le  societa'  non  quotate,  inserite  nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
          della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   controllate
          direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
          pubbliche, adeguano le  loro  politiche  assunzionali  alle
          disposizioni previste nel presente articolo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 324 
              Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2501  e
          seguenti del codice civile: 
              "Art. . 2501. Forme di fusione. 
              La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante  la
          costituzione   di   una   nuova   societa',   o    mediante
          l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. 
              La partecipazione alla fusione non e'  consentita  alle
          societa'  in   liquidazione   che   abbiano   iniziato   la
          distribuzione dell'attivo." 
              "Art. 2501-bis. Fusione a seguito di  acquisizione  con
          indebitamento. 
              Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia
          contratto debiti per  acquisire  il  controllo  dell'altra,
          quando  per  effetto  della  fusione   il   patrimonio   di
          quest'ultima viene a costituire garanzia generica  o  fonte
          di rimborso di detti debiti, si applica la  disciplina  del
          presente articolo. 
              Il progetto di fusione  di  cui  all'articolo  2501-ter
          deve  indicare  le  risorse  finanziarie  previste  per  il
          soddisfacimento   delle   obbligazioni    della    societa'
          risultante dalla fusione. 
              La relazione di cui  all'articolo  2501-quinquies  deve
          indicare  le  ragioni  che  giustificano   l'operazione   e
          contenere un piano economico e finanziario con  indicazione
          della fonte delle  risorse  finanziarie  e  la  descrizione
          degli obiettivi che si intendono raggiungere. 
              La  relazione  degli  esperti   di   cui   all'articolo
          2501-sexies, attesta la  ragionevolezza  delle  indicazioni
          contenute nel progetto di fusione ai sensi  del  precedente
          secondo comma. 
              Al progetto deve  essere  allegata  una  relazione  del
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti  della
          societa' obiettivo o della societa' acquirente. 
              Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano  le
          disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis." 
              "Art. 2501-ter. Progetto di fusione. 
              L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti
          alla fusione redige  un  progetto  di  fusione,  dal  quale
          devono in ogni caso risultare: 
              1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede
          delle societa' partecipanti alla fusione; 
              2) l'atto costitutivo della nuova  societa'  risultante
          dalla fusione o di quella incorporante,  con  le  eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione; 
              3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,  nonche'
          l'eventuale conguaglio in danaro; 
              4) le modalita' di assegnazione delle  azioni  o  delle
          quote della societa' che risulta dalla fusione o di  quella
          incorporante; 
              5) la data dalla quale tali azioni o quote  partecipano
          agli utili; 
              6) la data a decorrere dalla quale le operazioni  delle
          societa'  partecipanti  alla  fusione  sono   imputate   al
          bilancio della societa' che  risulta  dalla  fusione  o  di
          quella incorporante; 
              7) il trattamento eventualmente riservato a particolari
          categorie di soci e ai possessori di titoli  diversi  dalle
          azioni; 
              8) i  vantaggi  particolari  eventualmente  proposti  a
          favore dei soggetti  cui  compete  l'amministrazione  delle
          societa' partecipanti alla fusione. 
              Il conguaglio in danaro  indicato  nel  numero  3)  del
          comma precedente non puo' essere  superiore  al  dieci  per
          cento del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle  quote
          assegnate. 
              Il progetto di fusione e' depositato  per  l'iscrizione
          nel registro delle imprese del  luogo  ove  hanno  sede  le
          societa'  partecipanti  alla  fusione.  In  alternativa  al
          deposito presso il registro delle imprese  il  progetto  di
          fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con
          modalita' atte a garantire la sicurezza del sito  medesimo,
          l'autenticita' dei documenti e la certezza  della  data  di
          pubblicazione. 
              Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel  sito  Internet
          del progetto e la data fissata per la decisione  in  ordine
          alla fusione  devono  intercorrere  almeno  trenta  giorni,
          salvo  che  i  soci  rinuncino  al  termine  con   consenso
          unanime." 
              "Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale . 
              L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti
          alla fusione  redige,  con  l'osservanza  delle  norme  sul
          bilancio  d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle
          societa' stesse, riferita ad  una  data  non  anteriore  di
          oltre centoventi giorni al giorno in  cui  il  progetto  di
          fusione e' depositato  nella  sede  della  societa'  ovvero
          pubblicato sul sito Internet di questa. 
              La situazione patrimoniale puo' essere  sostituita  dal
          bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e'  stato  chiuso
          non oltre sei mesi prima del giorno del  deposito  o  della
          pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
          societa' quotata in mercati regolamentati, dalla  relazione
          finanziaria  semestrale  prevista  dalle  leggi   speciali,
          purche' non riferita ad una data antecedente sei  mesi  dal
          giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. 
              La situazione  patrimoniale  non  e'  richiesta  se  vi
          rinunciano all'unanimita' i soci e i  possessori  di  altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione." 
              "Art.     2501-quinquies.     Relazione     dell'organo
          amministrativo. 
              L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti
          alla fusione deve predisporre una relazione che illustri  e
          giustifichi, sotto il profilo giuridico  ed  economico,  il
          progetto di fusione e in particolare il rapporto di  cambio
          delle azioni o delle quote. 
              La relazione deve indicare i criteri di  determinazione
          del rapporto  di  cambio.  Nella  relazione  devono  essere
          segnalate le eventuali difficolta' di valutazione. 
              L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea  e
          all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti
          alla  fusione  le  modifiche   rilevanti   degli   elementi
          dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra  la
          data in cui il progetto di fusione e' depositato presso  la
          sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet  di
          questa e la data della decisione sulla fusione. 
              La relazione di cui al primo comma non e' richiesta  se
          vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione." 
              "c.c. Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti. 
              Uno o piu' esperti per ciascuna societa'  redigono  una
          relazione sulla congruita' del  rapporto  di  cambio  delle
          azioni o delle quote, che indichi: 
              a) il metodo o i metodi seguiti per  la  determinazione
          del rapporto di  cambio  proposto  e  i  valori  risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi; 
              b) le eventuali difficolta' di valutazione. 
              La  relazione  deve  contenere,  inoltre,   un   parere
          sull'adeguatezza del metodo o dei  metodi  seguiti  per  la
          determinazione del rapporto  di  cambio  e  sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato. 
              L'esperto o gli esperti sono scelti tra i  soggetti  di
          cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la societa'
          incorporante o la societa' risultante dalla fusione e'  una
          societa' per azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  sono
          designati dal  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede  la
          societa'.  Se   la   societa'   e'   quotata   in   mercati
          regolamentati, l'esperto  e'  scelto  tra  le  societa'  di
          revisione  sottoposte  alla  vigilanza  della   Commissione
          Nazionale per le Societa' e la Borsa. 
              In ogni caso, le  societa'  partecipanti  alla  fusione
          possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
          cui ha sede la societa' risultante dalla fusione  o  quella
          incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. 
              Ciascun esperto ha diritto di ottenere  dalle  societa'
          partecipanti  alla  fusione  tutte  le  informazioni  e   i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. 
              L'esperto risponde  dei  danni  causati  alle  societa'
          partecipanti alle fusioni, ai loro  soci  e  ai  terzi.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 64  del  codice  di
          procedura civile. 
              Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e  quarto  comma
          e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa'  di
          persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
          patrimonio della societa' di persone a norma  dell'articolo
          2343. 
              La relazione di cui al primo comma non e' richiesta  se
          vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna societa' partecipante alla fusione." 
              "Art. 2501-septies. Deposito di atti. 
              Devono restare depositati in  copia  nella  sede  delle
          societa' partecipanti alla fusione, ovvero  pubblicati  sul
          sito Internet delle stesse, durante  i  trenta  giorni  che
          precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che  i
          soci rinuncino al termine con consenso unanime,  e  finche'
          la fusione sia decisa: 
              1)  il  progetto  di  fusione  con  le  relazioni,  ove
          redatte,   indicate   negli   articoli   2501-quinquies   e
          2501-sexies; 
              2) i bilanci degli ultimi tre esercizi  delle  societa'
          partecipanti alla fusione, con le  relazioni  dei  soggetti
          cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 
              3)   le   situazioni   patrimoniali   delle    societa'
          partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo
          2501-quater,  primo  comma,  ovvero,  nel   caso   previsto
          dall'articolo  2501-quater,  secondo  comma,  la  relazione
          finanziaria semestrale. 
              I soci hanno diritto  di  prendere  visione  di  questi
          documenti e di ottenerne gratuitamente  copia  [c.c.  2261,
          2320, 2422, 2454, 2478]. Su richiesta del  socio  le  copie
          gli sono trasmesse  telematicamente.  La  societa'  non  e'
          tenuta a fornire copia dei documenti,  qualora  gli  stessi
          siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal
          quale  sia  possibile  effettuarne  liberamente   copia   o
          stampa.". 
                
              Note al comma 327 
              Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
          citato nelle Note al comma 219. 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          17-bis della citata legge n. 241 del 1990: 
              "Art.  17-bis  Silenzio  assenso  tra   amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti  di  cui  all'articolo  2  non  prevedano  un
          termine   diverso,   il   termine   entro   il   quale   le
          amministrazioni competenti comunicano il  proprio  assenso,
          concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal  ricevimento
          della richiesta da parte  dell'amministrazione  procedente.
          Decorsi i suddetti termini senza che sia  stato  comunicato
          l'assenso, il concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
          intende acquisito. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17  della  legge
          n. 400 del 1988 e' citato nelle Note al comma 163. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione. 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente delle Tabelle  A  e  B  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
          2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
          uffici  della  diretta  collaborazione   del   Ministro   e
          dell'Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance,  a  norma  dell'articolo  16,  comma  4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89): 
              "Tabella A 
              DOTAZIONE ORGANICA 
              DIRIGENZA 
              Dirigenti di prima fascia 24* 
              Dirigenti di seconda fascia 167** 
              Totale dirigenti 191 
              *  di  cui  n.  1  presso   gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione del  Ministro  e  n.  1  presso  l'Organismo
          indipendente di valutazione della performance. 
              **  di  cui  n.  1  presso  gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione del  Ministro  e  n.  1  presso  l'Organismo
          indipendente di valutazione della performance." 
              "Tabella B 
              DOTAZIONE ORGANICA 
              AREE 
              AREA Dotazione organica 
              III 5.457 
              II 12.893 
              I 700 
              Totale 19.050". 
              Note al comma 328 
              Il  testo  della  Tabella  B  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 171  del  2014  e'
          citato nelle Note al comma 327. 
              Note al comma 329 
              Il testo del comma 425  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Si riporta il testo vigente dei commi  3,  9-bis  e  10
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101  del  2013,
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 2. (Omissis). 
              3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza. 
              4. - 9. (Omissis). 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le  disposizioni  previste  dall'articolo  14,  comma
          24-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  per  consentire  l'attuazione  dei  processi   di
          stabilizzazione di cui al presente articolo, in  ogni  caso
          nel rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tal  fine
          gli enti territoriali  delle  regioni  a  statuto  speciale
          calcolano il complesso delle  spese  per  il  personale  al
          netto  dell'eventuale  contributo  erogato  dalle  regioni,
          attribuite nei limiti dei risparmi di  spesa  realizzati  a
          seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione  e
          revisione della spesa di cui al primo periodo; la  verifica
          del rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   e'
          ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
          rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
          modificazioni per l'anno 2015, al solo fine  di  consentire
          la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  fino
          al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla
          lettera d) del comma 26 dell'articolo  31  della  legge  12
          novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'anno 2016, permanendo il fabbisogno  organizzativo  e  le
          comprovate esigenze istituzionali  volte  ad  assicurare  i
          servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro  a
          tempo  determinato,  fermo  quanto  previsto  nei   periodi
          precedenti, puo' essere disposta in  deroga  ai  termini  e
          vincoli di cui al comma  9  del  presente  articolo.  Fermo
          restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo'  essere  disposta
          in deroga ai limiti  o  divieti  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge.  Per  l'anno   2016,   agli   enti
          territoriali di cui al primo periodo  del  presente  comma,
          che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,
          7 e 8 del  medesimo  articolo.  Per  gli  stessi  enti,  la
          proroga dei rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'
          subordinata all'assunzione integrale degli oneri  a  carico
          della regione ai sensi dall'articolo  259,  comma  10,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267. 
              9-ter. (Omissis). 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  5.
          Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
          dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa  vigente,
          si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche  con
          riferimento alle professionalita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge,  su  proposta  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Nel  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  precedente
          periodo saranno previste  specifiche  disposizioni  per  il
          personale dedicato alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate
          anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai
          concorsi, dei titoli di studio di laurea e post  laurea  in
          possesso del personale precario nonche'  per  il  personale
          medico in servizio presso il pronto soccorso delle  aziende
          sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di  prestazione
          continuativa,   ancorche'    non    in    possesso    della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112  del
          2008 e' citato nelle Note al comma 251. 
              Il decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo 6 agosto  2015  reca  "Ripartizione
          delle dotazioni organiche del Ministero dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo". 
              Note al comma 331 
              Si riporta il testo dei commi 325, 326, 327,  332,  335
          dell'articolo 1 della citata legge n. 244  del  2007,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "325. Ai soggetti di cui  all'articolo  73  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  ai  titolari  di
          reddito di impresa ai fini dell'imposta sul  reddito  delle
          persone    fisiche,    non    appartenenti    al    settore
          cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
          ai  sensi  dell'articolo  2549  del   codice   civile,   e'
          riconosciuto per gli anni 2008,  2009  e  2010  un  credito
          d'imposta nella misura  massima  del  40  per  cento,  fino
          all'importo massimo di euro 1.000.000 per  ciascun  periodo
          d'imposta,  dell'apporto  in  denaro  effettuato   per   la
          produzione e distribuzione in Italia e all'estero di  opere
          cinematografiche riconosciute di nazionalita'  italiana  ai
          sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti  di
          cui  all'articolo  2554  del  codice  civile.  Il   decreto
          previsto al comma 333 provvede  alla  determinazione  delle
          aliquote   del   beneficio   in   relazione   anche    alla
          cumulabilita'  con   le   diverse   misure   dei   benefici
          eventualmente spettanti, per la medesima  opera,  ai  sensi
          del comma 327, lettere a) e b)." 
              "326.  Le   imprese   di   produzione   cinematografica
          destinatarie degli apporti alla produzione di cui al  comma
          325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento  di  dette
          risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e
          servizi  italiani   e   privilegiando   la   formazione   e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione." 
              "327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
          un credito d'imposta: 
              a) per le imprese  di  produzione  cinematografica,  in
          misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al  30
          per cento, in relazione anche  alla  cumulabilita'  e  alla
          misura del beneficio spettante per  la  medesima  opera  ai
          sensi del comma 325, del costo complessivo di produzione di
          opere  cinematografiche,   riconosciute   di   nazionalita'
          italiana ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 28,  e,  comunque,  fino  all'ammontare
          massimo  annuo  di  euro  6.000.000  per  ciascun   periodo
          d'imposta,  condizionato  al  sostenimento  sul  territorio
          italiano  di  spese  di   produzione   per   un   ammontare
          complessivo non inferiore, per ciascuna produzione,  all'80
          per cento del credito d'imposta stesso; 
              b) per le imprese di distribuzione cinematografica, non
          superiore: 
              1)  al  15  per  cento  delle  spese   complessivamente
          sostenute per la distribuzione nazionale  e  internazionale
          di opere di nazionalita' italiana ammesse  ai  benefici  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro  2.000.000
          per ciascun periodo d'imposta; il decreto previsto al comma
          333  prevede  l'aliquota  massima  con   riferimento   alla
          distribuzione internazionale e, per quanto riguarda  quella
          nazionale, in relazione  ai  piani  distributivi  che,  per
          tipologia di opera ovvero per modalita' e tempi  del  piano
          distributivo, presentino maggiore difficolta' a raggiungere
          un pubblico vasto. 
              2) [Abrogato]; 
              3) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per  la  produzione  di  opere  filmiche  di
          nazionalita' italiana riconosciute di  interesse  culturale
          ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.
          28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro  1.000.000
          per ciascun periodo d'imposta; 
              c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 
              1)  a  non  oltre  il  40   per   cento   delle   spese
          complessivamente  sostenute   per   l'acquisizione   e   la
          sostituzione di impianti e apparecchiature  destinate  alla
          proiezione  digitale,  con  un  limite  massimo  annuo  non
          eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000,  nonche'  per
          la   ristrutturazione   e   l'adeguamento   strutturale   e
          tecnologico delle  sale  cinematografiche  e  dei  relativi
          impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove
          sale o il ripristino di sale inattive secondo le specifiche
          e nei limiti di quanto indicato  nel  decreto  previsto  al
          comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o  meno
          della sala cinematografica in data anteriore al 1o  gennaio
          1980; 
              2) al 20 per cento dell'apporto  in  denaro  effettuato
          mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e  2554  del
          codice civile, per la produzione di opere  cinematografiche
          di  nazionalita'   italiana   riconosciute   di   interesse
          culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo
          n. 28 del  2004,  con  un  limite  massimo  annuo  di  euro
          1.000.000 per ciascun periodo d'imposta." 
              "332.  Gli  apporti  per  la  produzione   e   per   la
          distribuzione di cui ai commi 325 e  327  sono  considerati
          come risorse reperite  dal  produttore  per  completare  il
          costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi  di
          cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
          contributi  non  possono  essere  erogati  per  una   quota
          percentuale che, cumulata con gli apporti di cui  ai  commi
          da  325  a  343,  superi  la  percentuale   stabilita,   in
          conformita' alla normativa europea, nel decreto previsto al
          comma 333." 
              "335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva  e
          di post-produzione e' riconosciuto  un  credito  d'imposta,
          per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
          dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
          a film, o alle parti di  film,  realizzati  sul  territorio
          nazionale,   utilizzando   mano   d'opera   italiana,    su
          commissione di produzioni estere, in misura pari al 25  per
          cento  del  costo  di  produzione  della  singola  opera  e
          comunque con un limite massimo,  per  ciascuna  impresa  di
          produzione esecutiva  per  ciascun  periodo  d'imposta,  di
          dieci milioni di euro.". 
              Note al comma 334 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8
          agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela,  la
          valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.   112,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. Disposizioni urgenti  concernenti  il  settore
          cinematografico e audiovisivo 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi da 325 a 328  e  da  330  a  337,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e   successive
          modificazioni, sono rese permanenti. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto  al
          comma 1 si estende  ai  produttori  indipendenti  di  opere
          audiovisive, come definiti nel comma 5. 
              3. Il beneficio previsto dai commi 1 e  2  e'  concesso
          nel limite massimo complessivo di spesa di 110  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 115 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015 e di 140 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2016. 
              4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche'
          quelle finalizzate  a  garantire  il  rispetto  del  limite
          massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai
          limiti da assegnare a ciascuna delle tipologie di beneficio
          fiscale previste dai commi 1 e 2, sono dettate con  decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da
          adottare entro il 30 giugno 2014. 
              5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo,  per
          produttori indipendenti di opere audiovisive  si  intendono
          gli operatori di comunicazione che  svolgono  attivita'  di
          produzioni audiovisive,  che  non  sono  controllati  da  o
          collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo
          di tre anni non destinino almeno  il  90  per  cento  della
          propria produzione ad una sola emittente, e  che  detengano
          diritti relativi alle opere sulle quali  sono  richiesti  i
          benefici,  secondo  specifiche  disposizioni  adottate  nel
          medesimo decreto di cui al comma 4. 
              6. Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal  presente
          articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014  e  110
          milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi dell'articolo  108  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea. Il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo provvede a richiedere  l'autorizzazione  alla
          Commissione europea. 
              8. L'articolo 117  del  regolamento  di  cui  al  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato. 
              9.  In  riferimento   al   programma   promosso   dalla
          Commissione europea per  il  periodo  2014-2020  denominato
          "Europa  creativa",  finalizzato  a  sostenere  l'industria
          culturale e creativa, a  migliorare  l'accesso  al  credito
          degli operatori e a proteggere e promuovere  la  diversita'
          culturale e linguistica europea,  e'  istituito  presso  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo un tavolo tecnico operativo, con il  coinvolgimento
          diretto dei soggetti potenziali destinatari del  programma.
          La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Note al comma 335 
              Si riporta il testo dell'articolo 71-octies della legge
          22 aprile 1941, n.  633,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 71-octies. 
              1. Il  compenso  di  cui  all'articolo  71-septies  per
          apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto
          alla Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE),  la
          quale provvede a ripartirlo al netto delle  spese,  per  il
          cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa  e  per
          il cinquanta per cento ai produttori di  fonogrammi,  anche
          tramite le  loro  associazioni  di  categoria  maggiormente
          rappresentative. 
              2. I  produttori  di  fonogrammi  devono  corrispondere
          senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta  per
          cento del compenso loro attribuito ai  sensi  del  comma  1
          agli artisti interpreti o esecutori interessati. 
              3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies  per  gli
          apparecchi  e  i  supporti  di   registrazione   video   e'
          corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed  editori
          (SIAE), la quale  provvede  a  ripartirlo  al  netto  delle
          spese, anche tramite  le  loro  associazioni  di  categoria
          maggiormente rappresentative, per il trenta per cento  agli
          autori, per il restante settanta per cento in parti  uguali
          tra  i  produttori  originari  di  opere   audiovisive,   i
          produttori  di  videogrammi  e  gli  artisti  interpreti  o
          esecutori. La quota spettante  agli  artisti  interpreti  o
          esecutori e' destinata per  il  cinquanta  per  cento  alle
          attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 93. 
              3-bis. Al fine di favorire la creativita'  dei  giovani
          autori, il 10 per cento di tutti i  compensi  incassati  ai
          sensi  dell'articolo  71-septies,  calcolato  prima   delle
          ripartizioni  effettuate  dalla  Societa'  italiana   degli
          autori ed editori (SIAE) ai sensi  dei  commi  1  e  3  del
          presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla  base
          di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni
          e delle attivita' culturali e del turismo, ad attivita'  di
          promozione culturale nazionale e internazionale.".