art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
              f)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine di cui alla lettera  e)  o  qualora  il  versamento
          delle somme dovute  risulti  insufficiente,  l'Agenzia,  ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo e limitatamente  agli  imponibili,
          alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
          agli interessi relativi  alla  procedura  e  per  tutte  le
          annualita' e  le  violazioni  oggetto  della  stessa,  puo'
          applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
          all'articolo 5, commi da 1-bis a  1-quinquies  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione  puo'
          versare  le  somme  dovute  in  base  all'invito   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il  mancato  pagamento  di  una  delle  rate
          comporta il venir meno degli effetti  della  procedura.  Ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo, per tutti gli atti che per  legge
          devono essere notificati al contribuente si  applicano,  in
          deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta
          elettronica certificata effettuata  ai  sensi  del  periodo
          precedente,  e'  esclusa  la  ripetizione  delle  spese  di
          notifica prevista dall'articolo  4,  secondo  comma,  della
          legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni; 
              g) nelle ipotesi di cui alla lettera  e)  del  presente
          comma: 
              1)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine del  30  settembre  2017,  in  deroga  all'articolo
          5-quinquies, comma 4, le sanzioni di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, sono determinate in misura pari al  60  per  cento
          del minimo edittale qualora ricorrano le  ipotesi  previste
          dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4  dell'articolo
          5-quinquies e sono determinate in misura  pari  all'85  per
          cento del minimo edittale negli  altri  casi;  la  medesima
          misura dell'85 per cento del  minimo  edittale  si  applica
          anche alle violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          degli immobili all'estero,  di  imposta  sul  valore  delle
          attivita' finanziarie all'estero,  di  imposta  sul  valore
          aggiunto e di ritenute; 
              2)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione superiore  al  10  per
          cento delle somme da versare se tali somme  sono  afferenti
          ai soli redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo
          d'imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione superiore al 30 per cento delle somme  da  versare
          negli altri casi, fermo restando il versamento  effettuato,
          l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla  lettera  f)
          del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
          dovute, calcolate ai sensi del  numero  1)  della  presente
          lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento; 
              3)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale  al
          10 per cento delle somme da  versare  se  tali  somme  sono
          afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a
          titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme  da
          versare negli altri  casi,  fermo  restando  il  versamento
          effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste  dalla
          lettera f) del presente comma, provvede al  recupero  delle
          somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della
          presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per
          cento; 
              4)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          superiore alle somme da versare,  l'eccedenza  puo'  essere
          richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione; 
              h)   la   misura   della   sanzione   minima    fissata
          dall'articolo  5-quinquies,  comma  7,  prevista   per   le
          violazioni   dell'obbligo   di   dichiarazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
          secondo periodo, nei casi  di  detenzione  di  investimenti
          all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          che consente un effettivo scambio di informazioni ai  sensi
          dell'articolo 26  del  modello  di  convenzione  contro  le
          doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione  per  la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero  se  e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          conforme  al  modello  di  accordo  per   lo   scambio   di
          informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato  Tax
          Information Exchange Agreement (TIEA); 
              i) chiunque fraudolentemente si avvale della  procedura
          di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
          emergere attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  o  denaro
          contante provenienti da reati  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera  a),  e'  punito
          con la medesima sanzione  prevista  per  il  reato  di  cui
          all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita'  degli
          articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del  codice  penale  e
          dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356, e successive modificazioni. 
              2. Al ricorrere della condizione di  cui  al  comma  1,
          lettera h), non si applica il raddoppio delle  sanzioni  di
          cui  all'articolo  12,  comma  2,  secondo   periodo,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102  e,  se
          ricorrono  congiuntamente  anche  le  condizioni   previste
          dall'articolo  5-quinquies,  commi  4  e  5,  del  presente
          decreto,  non  opera  il  raddoppio  dei  termini  di   cui
          all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione
          volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1  e
          2 per sanare le violazioni degli obblighi di  dichiarazione
          ai fini delle imposte sui redditi e  relative  addizionali,
          delle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche'  le  violazioni
          relative  alla  dichiarazione  dei   sostituti   d'imposta,
          commesse sino al  30  settembre  2016,  anche  contribuenti
          diversi da quelli indicati nell'articolo 4,  comma  1,  del
          presente  decreto  e  i  contribuenti   destinatari   degli
          obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto
          correttamente.  Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge  n.  186
          del 2014. Resta impregiudicata la  facolta'  di  presentare
          l'istanza se, in  precedenza,  e'  stata  gia'  presentata,
          entro il 30  novembre  2015,  ai  soli  fini  di  cui  agli
          articoli da 5-quater a 5-septies del presente  decreto.  Se
          la collaborazione  volontaria  ha  ad  oggetto  contanti  o
          valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che
          essi  siano  derivati  da  redditi  conseguiti,  in   quote
          costanti,  a  seguito  di  violazione  degli  obblighi   di
          dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e  relative
          addizionali, delle imposte sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di  violazioni
          relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,
          commesse nell'anno 2015 e  nei  quattro  periodi  d'imposta
          precedenti, e i contribuenti: 
              a)    rilasciano    unitamente    alla    presentazione
          dell'istanza  una  dichiarazione  in  cui   attestano   che
          l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti
          reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies,
          comma 1, lettere a) e b); 
              b) provvedono, entro la  data  di  presentazione  della
          relazione  e  dei  documenti   allegati,   all'apertura   e
          all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti  il
          contenuto all'interno di un apposito verbale, di  eventuali
          cassette di sicurezza  nelle  quali  i  valori  oggetto  di
          collaborazione volontaria sono custoditi; 
              c) provvedono, entro la  data  di  presentazione  della
          relazione e  dei  documenti  allegati,  al  versamento  dei
          contanti e al  deposito  dei  valori  al  portatore  presso
          intermediari finanziari, a cio' abilitati, in  un  rapporto
          vincolato fino alla  conclusione  della  procedura.  Per  i
          professionisti e intermediari che assistono i  contribuenti
          nell'ambito della procedura di  collaborazione  volontaria,
          restano fermi gli  obblighi  prescritti  per  finalita'  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione
          degli adempimenti previsti per  l'adeguata  verifica  della
          clientela,   i   contribuenti   dichiarano   modalita'    e
          circostanze  di  acquisizione  dei  contanti  e  valori  al
          portatore oggetto della procedura». 
              2. Il provvedimento di cui  all'articolo  5-octies  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   1990,   n.   227,
          introdotto dal comma 1 del presente articolo,  e'  adottato
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  del   presente   decreto.   Per   i
          contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui
          agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge  n.
          167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          227 del 1990, introdotti dall'articolo 1,  comma  1,  della
          legge 15  dicembre  2014,  n.  186,  non  si  applicano  le
          sanzioni in caso di omissione  degli  adempimenti  previsti
          dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167
          del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227
          del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i
          quali si sono perfezionati gli  adempimenti  connessi  alle
          disposizioni di cui alla citata legge n. 186  del  2014,  a
          condizione che  gli  adempimenti  medesimi  siano  eseguiti
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti
          commi: 
              «17-bis. I  comuni,  fermi  restando  gli  obblighi  di
          comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,
          inviano entro i  sei  mesi  successivi  alla  richiesta  di
          iscrizione   nell'anagrafe   degli    italiani    residenti
          all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia  al
          fine della formazione di liste selettive  per  i  controlli
          relativi   ad   attivita'   finanziarie   e    investimenti
          patrimoniali  esteri  non  dichiarati;  le   modalita'   di
          comunicazione e i criteri per  la  formazione  delle  liste
          sono   disciplinati   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
              17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni
          del comma 17-bis, le attivita' ivi previste  da  parte  dei
          comuni e  dell'Agenzia  delle  entrate  vengono  esercitate
          anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto
          l'iscrizione   nell'anagrafe   degli   italiani   residenti
          all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini  della
          formazione delle liste  selettive  si  terra'  conto  della
          eventuale   mancata   presentazione   delle   istanze    di
          collaborazione volontaria di cui agli articoli da  5-quater
          a 5-octies  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227.»". 
              Comma 634: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-octies  del
          citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167: 
              "Art.   5-octies.   Riapertura   dei   termini    della
          collaborazione volontaria 
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo sino al 31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi
          della procedura di collaborazione volontaria  di  cui  agli
          articoli da  5-quater  a  5-septies  a  condizione  che  il
          soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata
          in  precedenza,  anche  per  interposta  persona,  e  ferme
          restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater,
          comma 2. Resta impregiudicata  la  facolta'  di  presentare
          l'istanza se, in  precedenza,  e'  stata  gia'  presentata,
          entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo
          1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre  2014,  n.  186.
          L'integrazione dell'istanza, i documenti e le  informazioni
          di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),  possono
          essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle  istanze
          presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano  gli
          articoli da 5-quater  a  5-septies  del  presente  decreto,
          l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre  2014,
          n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo  2,  comma
          2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015,
          n. 153,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2015, n. 187,  in  quanto  compatibili  e  con  le
          seguenti modificazioni: 
              a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino  al
          30 settembre 2016; 
              b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
          27 luglio 2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i
          termini di cui all'articolo 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, all'articolo 57 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
          sono fissati al 31 dicembre  2018  per  le  sole  attivita'
          oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del  presente
          articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
          ritenute, ai contributi, alle  sanzioni  e  agli  interessi
          relativi alla procedura di collaborazione volontaria e  per
          tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
          stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze  presentate  per
          la prima volta ai sensi dell'articolo  5-quater,  comma  5;
          non si applica l'ultimo periodo del comma  5  del  predetto
          articolo 5-quater; 
              c) per le  sole  attivita'  oggetto  di  collaborazione
          volontaria ai sensi del presente articolo, gli  interessati
          sono esonerati dalla presentazione delle  dichiarazioni  di
          cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016  e  per
          la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data  di
          presentazione    dell'istanza,    nonche',    per    quelle
          suscettibili di generare redditi soggetti a  ritenuta  alla
          fonte a titolo d'imposta o  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte  sui   redditi,   e   per   i   redditi   derivanti
          dall'investimento in azioni o  quote  di  fondi  comuni  di
          investimento non conformi  alla  direttiva  2009/65/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per
          i quali e' versata l'IRPEF  con  l'aliquota  massima  oltre
          alla addizionale regionale e  comunale,  dalla  indicazione
          dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione  che
          le  stesse  informazioni  siano  analiticamente  illustrate
          nella relazione di accompagnamento; in tal caso  provvedono
          spontaneamente al versamento in unica soluzione,  entro  il
          30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di  imposte,
          interessi   e,   ove    applicabili,    sanzioni    ridotte
          corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni, per il 2016 e per la  frazione  del  periodo
          d'imposta   antecedente   la    data    di    presentazione
          dell'istanza; 
              d)   limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo,  le
          condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
          non sono punibili  se  commesse  in  relazione  ai  delitti
          previsti dal  presente  decreto  all'articolo  5-quinquies,
          comma 1, lettera a), sino alla data  del  versamento  della
          prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
          e f); 
              e)  gli  autori  delle  violazioni  possono  provvedere
          spontaneamente al versamento in unica soluzione  di  quanto
          dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
          e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
          senza avvalersi della compensazione prevista  dall'articolo
          17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive  modificazioni;  il   versamento   puo'   essere
          ripartito in tre rate mensili di pari  importo  ed  in  tal
          caso il pagamento della prima rata deve  essere  effettuato
          entro il 30  settembre  2017.  Il  versamento  delle  somme
          dovute nei termini e con le modalita'  di  cui  al  periodo
          precedente  comporta  i  medesimi  effetti  degli  articoli
          5-quater e  5-quinquies  del  presente  decreto  anche  per
          l'ammontare delle sanzioni da  versare  per  le  violazioni
          dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4,  comma
          1 e per le violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative   addizionali,   imposte   sostitutive,    imposta
          regionale sulle attivita' produttive,  imposta  sul  valore
          degli  immobili  all'estero,  imposta  sul   valore   delle
          attivita'  finanziarie  all'estero  e  imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  deroga  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  Ai  fini  della
          determinazione  delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 12, commi 1  e  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni  di
          cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  le
          disposizioni  dell'articolo  12,  comma  8,  del   medesimo
          decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in  materia  di
          imposte, nonche' le riduzioni  delle  misure  sanzionatorie
          previste  dall'articolo  5,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
          decreto legislativo n. 472 del 1997.  Gli  effetti  di  cui
          agli articoli 5-quater e 5-quinquies del  presente  decreto
          decorrono dal momento del versamento di  quanto  dovuto  in
          unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l'Agenzia
          delle entrate  comunica  l'avvenuto  perfezionamento  della
          procedura di collaborazione volontaria con le modalita'  di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208; 
              f)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine di cui alla lettera  e)  o  qualora  il  versamento
          delle somme dovute  risulti  insufficiente,  l'Agenzia,  ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo e limitatamente  agli  imponibili,
          alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
          agli interessi relativi  alla  procedura  e  per  tutte  le
          annualita' e  le  violazioni  oggetto  della  stessa,  puo'
          applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
          all'articolo 5, commi da 1-bis a  1-quinquies  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione  puo'
          versare  le  somme  dovute  in  base  all'invito   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il  mancato  pagamento  di  una  delle  rate
          comporta il venir meno degli effetti  della  procedura.  Ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo, per tutti gli atti che per  legge
          devono essere notificati al contribuente si  applicano,  in
          deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta
          elettronica certificata effettuata  ai  sensi  del  periodo
          precedente,  e'  esclusa  la  ripetizione  delle  spese  di
          notifica prevista dall'articolo  4,  secondo  comma,  della
          legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni; 
              g) nelle ipotesi di cui alla lettera  e)  del  presente
          comma: 
              1)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine del  30  settembre  2017,  in  deroga  all'articolo
          5-quinquies, comma 4, le sanzioni di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, sono determinate in misura pari al  60  per  cento
          del minimo edittale qualora ricorrano le  ipotesi  previste
          dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4  dell'articolo
          5-quinquies e sono determinate in misura  pari  all'85  per
          cento del minimo edittale negli  altri  casi;  la  medesima
          misura dell'85 per cento del  minimo  edittale  si  applica
          anche alle violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          degli immobili all'estero,  di  imposta  sul  valore  delle
          attivita' finanziarie all'estero,  di  imposta  sul  valore
          aggiunto e di ritenute; 
              2)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione superiore  al  10  per
          cento delle somme da versare se tali somme  sono  afferenti
          ai soli redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo
          d'imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione superiore al 30 per cento delle somme  da  versare
          negli altri casi, fermo restando il versamento  effettuato,
          l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla  lettera  f)
          del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
          dovute, calcolate ai sensi del  numero  1)  della  presente
          lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento; 
              3)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale  al
          10 per cento delle somme da  versare  se  tali  somme  sono
          afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a
          titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme  da
          versare negli altri  casi,  fermo  restando  il  versamento
          effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste  dalla
          lettera f) del presente comma, provvede al  recupero  delle
          somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della
          presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per
          cento; 
              4)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          superiore alle somme da versare,  l'eccedenza  puo'  essere
          richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione; 
              h)   la   misura   della   sanzione   minima    fissata
          dall'articolo  5-quinquies,  comma  7,  prevista   per   le
          violazioni   dell'obbligo   di   dichiarazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
          secondo periodo, nei casi  di  detenzione  di  investimenti
          all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          che consente un effettivo scambio di informazioni ai  sensi
          dell'articolo 26  del  modello  di  convenzione  contro  le
          doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione  per  la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero  se  e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          conforme  al  modello  di  accordo  per   lo   scambio   di
          informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato  Tax
          Information Exchange Agreement (TIEA); 
              i) chiunque fraudolentemente si avvale della  procedura
          di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
          emergere attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  e  denaro
          contante provenienti da reati  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera  a),  e'  punito
          con la medesima sanzione  prevista  per  il  reato  di  cui
          all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita'  degli
          articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del  codice  penale  e
          dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356, e successive modificazioni. 
              2. Al ricorrere della condizione di  cui  al  comma  1,
          lettera h), non si applica il raddoppio delle  sanzioni  di
          cui  all'articolo  12,  comma  2,  secondo   periodo,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102  e,  se
          ricorrono  congiuntamente  anche  le  condizioni   previste
          dall'articolo  5-quinquies,  commi  4  e  5,  del  presente
          decreto,  non  opera  il  raddoppio  dei  termini  di   cui
          all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102. 
              3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione
          volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1  e
          2 per sanare le violazioni degli obblighi di  dichiarazione
          ai fini delle imposte sui redditi e  relative  addizionali,
          delle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta sul valore  aggiunto,  nonche'  le  violazioni
          relative  alla  dichiarazione  dei   sostituti   d'imposta,
          commesse sino al  30  settembre  2016,  anche  contribuenti
          diversi da quelli indicati nell'articolo 4,  comma  1,  del
          presente  decreto  e  i  contribuenti   destinatari   degli
          obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto
          correttamente.  Si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge  n.  186
          del 2014. Resta impregiudicata la  facolta'  di  presentare
          l'istanza se, in  precedenza,  e'  stata  gia'  presentata,
          entro il 30  novembre  2015,  ai  soli  fini  di  cui  agli
          articoli da 5-quater a 5-septies del presente  decreto.  Se
          la collaborazione  volontaria  ha  ad  oggetto  contanti  o
          valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che
          essi  siano  derivati  da  redditi  conseguiti,  in   quote
          costanti,  a  seguito  di  violazione  degli  obblighi   di
          dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e  relative
          addizionali, delle imposte sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di  violazioni
          relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,
          commesse nell'anno 2015 e  nei  quattro  periodi  d'imposta
          precedenti, e i contribuenti: 
              a)    rilasciano    unitamente    alla    presentazione
          dell'istanza  una  dichiarazione  in  cui   attestano   che
          l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti
          reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies,
          comma 1, lettere a) e b),; 
              b) provvedono, entro la  data  di  presentazione  della
          relazione  e  dei  documenti   allegati,   all'apertura   e
          all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti  il
          contenuto all'interno di un apposito verbale, di  eventuali
          cassette di sicurezza  nelle  quali  i  valori  oggetto  di
          collaborazione volontaria sono custoditi; 
              c) provvedono, entro la  data  di  presentazione  della
          relazione e  dei  documenti  allegati,  al  versamento  dei
          contanti e al  deposito  dei  valori  al  portatore  presso
          intermediari finanziari, a cio' abilitati, in  un  rapporto
          vincolato fino alla  conclusione  della  procedura.  Per  i
          professionisti e intermediari che assistono i  contribuenti
          nell'ambito della procedura di  collaborazione  volontaria,
          restano fermi gli  obblighi  prescritti  per  finalita'  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione
          degli adempimenti previsti per  l'adeguata  verifica  della
          clientela,   i   contribuenti   dichiarano   modalita'    e
          circostanze  di  acquisizione  dei  contanti  e  valori  al
          portatore oggetto della procedura". 
              Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato
          decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193  e'  riportato  nelle
          note al comma 633. 
              Comma 635: 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "13.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  81  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              Art. 81. 
              Lo Stato assicura l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le
          spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
              Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa
          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi
          eccezionali. 
              Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri  provvede
          ai mezzi per farvi fronte. 
              Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e
          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi". 
              Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme
          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'
          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni
          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei
          principi definiti con legge costituzionale". 
              Comma 637: 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1-ter
          dell'articolo 21 della citata legge 31 dicembre 2009: 
              "1-ter. La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,  comma  1,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243". 
              Comma 638: 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  ottobre
          2001, n. 248.