art. 1 note (parte 15)

           	
				
 
          a) fino al 31 dicembre  2010  ed  in  mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
          b) la riscossione coattiva delle entrate di  spettanza  dei
          predetti enti e' effettuata con la procedura  indicata  dal
          regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli
          consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il
          rapporto  con  l'ente  locale  e'  regolato   dal   decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
          25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di  trasferimento
          effettuato  ai  sensi   del   comma   24   e   di   diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
          25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'  di
          cui al comma 24, lettera a), la  Riscossione  S.p.a.  e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita' di riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica. 
          25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui  al  comma
          24 non e'  trasferita  alla  Riscossione  Spa  o  alle  sue
          partecipate, il  personale  delle  societa'  concessionarie
          addetto a tali  attivita'  e'  trasferito,  con  le  stesse
          garanzie previste dai commi 16, 17 e  19-bis,  ai  soggetti
          che esercitano le medesime attivita'. 
          26. Relativamente alle societa' concessionarie delle  quali
          la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma
          7,  almeno  il  51  per  cento  del  capitale  sociale,  la
          restituzione delle anticipazioni nette effettuate in  forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene: 
          a) per le anticipazioni a favore dello  Stato,  nel  decimo
          anno    successivo    a    quello     di     riconoscimento
          dell'inesigibilita'; 
          b)  per  le  restanti  anticipazioni,  nel  ventesimo  anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 
          27. Le disposizioni  del  presente  articolo,  relative  ai
          concessionari del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          trovano applicazione, se non diversamente stabilito,  anche
          nei   riguardi   dei   commissari   governativi    delegati
          provvisoriamente alla riscossione. 
          28.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  i   riferimenti
          contenuti in norme vigenti ai  concessionari  del  servizio
          nazionale della  riscossione  si  intendono  riferiti  alla
          Riscossione  S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla   stessa
          partecipate  ai  sensi  del   comma   7,   complessivamente
          denominate agenti della riscossione, anche ai fini  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n.  140,  ed   all'articolo   23-decies,   comma   6,   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  47;  per
          l'anno  2005  nulla  e'   mutato   quanto   agli   obblighi
          conseguenti all'applicazione delle  predette  disposizioni.
          All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.  341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 
          29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte  I
          del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   la
          Riscossione S.p.a. e le societa' dalla  stessa  partecipate
          ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti  pubblici;
          ad esse si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 66 dello stesso decreto  legislativo  n.  196
          del 2003. 
          29-bis.   Nel   territorio   della    Regione    siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni di cui al comma 1 sono svolte  dall'Agenzia  delle
          entrate  mediante  la  Riscossione  S.p.a.   ovvero   altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento alle predette entrate,  opera  con  i  medesimi
          diritti ed obblighi  previsti  per  la  stessa  Riscossione
          S.p.a.. 
          30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del  consorzio  di
          cui al comma 15 provvede all'approvazione del  bilancio  di
          cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 
          31. Agli acquisti di cui al comma 7  non  si  applicano  le
          disposizioni del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione. 
          32.  Nei  confronti  delle   societa'   partecipate   dalla
          Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7  non  si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
          33. Ai fini di  cui  al  comma  1,  si  applicano,  per  il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli articoli 14 e 16 del decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112. 
          34. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  cessano  di  trovare  applicazione   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
          35. In deroga a quanto previsto dal comma 13,  lettera  c),
          restano  ferme  le  convenzioni  gia'  stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge  21  novembre
          2000, n. 342. 
          35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008  gli  agenti  della
          riscossione non possono svolgere attivita'  finalizzate  al
          recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
          relativi  a  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, per i quali, alla data  dell'acquisizione  di
          cui al comma 7, la cartella  di  pagamento  non  era  stata
          notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. 
          36. Al decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
          a) nell'articolo 18: 
          1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:  «telematica»
          sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente  ed  anche
          in via telematica, a tutti i dati rilevanti  a  tali  fini,
          anche se detenuti da uffici pubblici»; 
          2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite  le
          seguenti: «di natura non regolamentare»; 
          3) dopo il comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
          «3-bis. I concessionari possono  procedere  al  trattamento
          dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2  senza  rendere
          l'informativa  di   cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
          b) nell'articolo 19,  comma  2,  lettera  d-bis),  dopo  la
          parola: «segnalazioni»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
          azioni esecutive e cautelari»; 
          c) nell'articolo 20,  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: «1-bis.  Il  controllo  di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti  da
          ciascun ente creditore.»; 
          c-bis) all'articolo 42, dopo il comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: 
          «1-bis.   All'indizione   degli   esami   per    conseguire
          l'abilitazione all'esercizio delle  funzioni  di  ufficiale
          della  riscossione  si  procede  senza  cadenze   temporali
          predeterminate,  sulla  base  di  una   valutazione   delle
          effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva  dei
          crediti pubblici»; 
          d) nell'articolo 59: 
          1) e' abrogato il comma 4-bis; 
          2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.
          Per  i  ruoli  consegnati  fino  al  30  giugno   2003   la
          comunicazione di inesigibilita'  di  cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  e'  presentata  entro  il  30  giugno
          2006.»; 
          3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006». 
          37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) nel comma 118: 
          1)  le  parole:  «Nell'anno  2004»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»; 
          2) dopo le parole: «un importo», e' inserita  la  seguente:
          «annuo»; 
          b) nel comma 119, la parola:  «2004»  e'  sostituita  dalle
          seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006». 
          38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20  novembre
          2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»; 
          b) nel comma 426-bis: 
          1) le parole da: «30 ottobre 2003» a:  «20  novembre  2004»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; 
          2) le parole:  «30  ottobre  2006»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «30 settembre 2006»; 
          3) le parole: «1°  novembre  2006»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «1° ottobre 2006»; 
          c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: «426-ter.
          Le somme versate ai sensi del  comma  426  rilevano,  nella
          misura   del   cinquanta   per   cento,   ai   fini   della
          determinazione del reddito delle societa' che provvedono  a
          tale versamento.»; 
          d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 settembre». 
          39. All'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  17  giugno
          2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n. 156, le parole: «30  settembre  2005»  sono
          sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005». 
          40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo l'articolo  47,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.
          47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura  dell'imposta
          di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).  1.
          I competenti uffici dell'Agenzia del territorio  rilasciano
          gratuitamente  ai  concessionari  le  visure  ipotecarie  e
          catastali relative agli immobili dei  debitori  iscritti  a
          ruolo  e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente   le
          attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 
          2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati,
          la cui vendita e' curata dai  concessionari,  l'imposta  di
          registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»; 
          b) dopo l'articolo 72, e'  inserito  il  seguente:  «72-bis
          (Espropriazione del  quinto  dello  stipendio  e  di  altri
          emolumenti connessi ai rapporti di lavoro).  1.  L'atto  di
          pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in  luogo
          della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,  n.
          4), del codice di procedura civile, l'ordine al  datore  di
          lavoro di pagare direttamente  al  concessionario,  fino  a
          concorrenza del credito per il quale  si  procede  e  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 545,  commi  quarto,
          quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile: 
          a) nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  notifica  del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i quali, sia maturato,  anteriormente  alla  data  di  tale
          notifica, il diritto alla percezione; 
          b) alle rispettive scadenze, il quinto  degli  stipendi  da
          corrispondere  e  delle  somme  dovute  a   seguito   della
          cessazione del rapporto di lavoro.»; 
          «b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole:  «tre  milioni
          di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»; 
          b-ter) all'articolo 85: 
          1) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «dell'eventuale
          conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per
          il quale e' stata disposta l'assegnazione»; 
          2) al comma 3, primo periodo,  le  parole:  «dell'eventuale
          conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo  di
          assegnazione». 
          41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il  fermo  puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto delle disposizioni,  relative  alle  modalita'  di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n.  503  del  Ministro
          delle finanze. 
          41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990,
          n. 187, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
          comunque gratuita, anche se  effettuata  mediante  supporto
          informatico o tramite  collegamento  telematico,  qualunque
          fornitura di dati agli organi costituzionali,  agli  organi
          giurisdizionali,    di    polizia    e    militari,    alle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  e  alle
          agenzie fiscali, nonche',  limitatamente  ai  casi  in  cui
          l'erogazione si renda necessaria ai fini dello  svolgimento
          dell'attivita' affidata in  concessione,  ai  concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non e' dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  alcun
          rimborso  dei   costi   sostenuti   per   il   collegamento
          telematico». 
          42.  All'articolo  39,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  dopo
          le parole:  «rivenditori  di  generi  di  monopolio,»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' presso». 
          42-bis.   Con   regolamento    del    direttore    generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione di una rivendita di  generi  di  monopolio  ai
          titolari di ricevitoria  del  lotto  non  abbinata  ad  una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni di ricevitorie del lotto  presso  rivendite  di
          generi di monopolio o trasferimenti di sede  delle  stesse,
          si trovino a distanza  inferiore  ai  200  metri  da  altra
          ricevitoria, o comunque quando, a seguito  dell'ampliamento
          della rete di raccolta, sia  intervenuto  un  significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.  La
          possibilita'  di  assegnazione  e'  estesa,   qualora   non
          esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine  ai
          coadiutori od ai parenti entro  il  quarto  grado  od  agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'. 
          42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,  quinto
          comma, del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,  si
          interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione
          delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57,  comma  1,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  il  potere
          di cui allo stesso articolo 69,  quinto  comma,  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo'  essere  esercitato
          anche  da  tali  agenzie  e  dall'ente  pubblico  economico
          Agenzia del demanio. 
          42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,
          del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  devono
          intendersi nel senso che  non  sono  dovuti  gli  oneri  di
          riscossione. 
          42-quinquies. All'articolo  13,  comma  1,  primo  periodo,
          della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  le  parole:  «31
          dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2008». 
          42-sexies. Al  fine  di  rendere  piu'  efficienti  per  la
          finanza pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione  di
          crediti contributivi, nonche' in funzione  di  una  riforma
          organica della contribuzione previdenziale in  agricoltura,
          le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano  ai
          crediti previdenziali agricoli." 
          Si riporta il  testo  dei  commi  4-quinquies  e  4-sexies,
          dell'articolo 36, del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.
          248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2008, n. 31, recante " 
          Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative  e
          disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria.",   come
          modificati dal presente comma: 
          "Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione. 
          Omissis 
          4-quinquies. Le disposizioni di cui all' articolo 1,  commi
          426 e 426-bis, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive modificazioni, e di cui  all'articolo  3,  comma
          12,  del  decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
          aderito alla sanatoria prevista dal  predetto  articolo  1,
          commi 426 e 426-bis, della legge  n.  311  del  2004  e  la
          maggioranza   del   cui   capitale   sociale    e'    stata
          successivamente  acquistata  da   Equitalia   Spa   possono
          presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro  il
          31  dicembre  2014,  le  comunicazioni  di   inesigibilita'
          relative a tutti i ruoli consegnati  fino  al  31  dicembre
          2011 e, entro tale termine, possono altresi'  integrare  le
          comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli  stessi
          ruoli, fino alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
          4-sexies. Per tutte  le  comunicazioni  di  inesigibilita',
          anche integrative,  il  cui  termine  di  presentazione  e'
          fissato  al  31   dicembre   2014   il   termine   previsto
          dall'articolo 19,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2015". 
 
          Note all'art. 1, comma 531: 
          Il testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto  legge  30
          settembre 2005, n. 203, e' riportato nelle  note  al  comma
          530. 
 
          Note all'art. 1, comma 536: 
          Si riporta il testo dell'articolo  23-quinques  del  citato
          decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal  presente
          comma: 
          "Art. 23-quinquies.  Riduzione delle dotazioni organiche  e
          riordino delle  strutture  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e delle Agenzie fiscali. 
          1.  Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  all'esito
          della  riduzione  degli  assetti   organizzativi   prevista
          dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le
          modalita'  indicate  nell'articolo  41,   comma   10,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
          a)  ad apportare, entro il 31  ottobre  2012,  un'ulteriore
          riduzione degli uffici dirigenziali di livello  generale  e
          di  livello  non  generale,  e  delle  relative   dotazioni
          organiche, in misura: 
          1) per il Ministero, non  inferiore  al  20  per  cento  di
          quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto
          articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
          2) per  le  Agenzie  fiscali,  tale  che  il  rapporto  tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
          b)  alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  non  dirigenziale,  apportando   una   ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge  n.
          138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del
          presente decreto. 
          1-bis.  L'Agenzia del demanio,  nell'ambito  della  propria
          autonomia contabile ed organizzativa, adegua  le  politiche
          assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra
          personale  dirigenziale  e  personale  non  dirigente   non
          superiore a 1 su 15. 
          1-ter.  Le riduzioni delle dotazioni organiche  di  cui  al
          comma 1, lettere a), numero 1), e b),  si  applicano  anche
          agli  uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della  legge
          29  ottobre  1991,  n.  358,  che  si  applica  anche   con
          riferimento ad entrambe  le  sezioni  dell'ufficio  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
          2.  Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non  abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il  31
          ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi  titolo   e   con   qualsiasi   contratto.   Fino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  le
          dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
          misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto;  sono  fatte  salve  le   procedure
          concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di  incarichi
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
          3.  Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1  e  2  le
          dotazioni organiche relative al personale amministrativo di
          livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso  le
          segreterie  delle  commissioni  tributarie  ed  ai  giudici
          tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale  generale
          corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
          posti di livello dirigenziale non  generale.  La  riduzione
          dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
          presente comma concorre, per la  quota  di  competenza  del
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  alla
          riduzione prevista dal comma 1.  I  soggetti  titolari  dei
          corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del
          presente   decreto   conservano   l'incarico   dirigenziale
          generale fino alla data di cessazione  dello  stesso.  Sono
          fatte  comunque  salve  le   procedure   finalizzate   alla
          copertura  dei  posti  di  livello  dirigenziale   generale
          avviate  alla  medesima  data.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione  della
          dotazione organica degli uffici dirigenziali  non  generali
          non ha effetto sul numero degli  incarichi  conferibili  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
          165 del 2001. 
          4.  Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
          delle assunzioni, le facolta' assunzionali  degli  enti  di
          cui al presente articolo sono  prioritariamente  utilizzate
          per  il  reclutamento,  tramite  selezione   per   concorso
          pubblico, di personale di livello non  dirigenziale  munito
          di diploma di laurea. 
          5.  La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
          finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle
          disposizioni  dei  rispettivi  ordinamenti  ed  in   deroga
          all'articolo 10,  con  l'osservanza,  in  particolare,  dei
          seguenti principi: 
          a)  nei casi in cui  si  ritenga  indispensabile,  ai  fini
          dell'efficace   svolgimento   di   compiti    e    funzioni
          dell'amministrazione   centrale,   l'articolazione    delle
          strutture organizzative in uffici territoriali, si  procede
          comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici
          da    chiudere    sono    individuati    avendo    riguardo
          prioritariamente a quelli aventi sede in province con  meno
          di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di  dipendenti
          in servizio inferiore a  30  unita',  ovvero  dislocati  in
          stabili in locazione passiva; 
          b)  al fine di razionalizzare le competenze,  le  direzioni
          generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
          c)  con riferimento alle strutture che  operano  a  livello
          territoriale  sia  ministeriale  sia  delle   Agenzie,   le
          competenze sono riviste in modo tale che, di norma: 
          1) gli  incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale
          generale non hanno mai competenza infraregionale; 
          2) gli incaricati di funzioni di livello  dirigenziale  non
          generale non hanno mai competenza  infraprovinciale,  salvo
          il caso in cui gli uffici abbiano  sede  in  comuni  citta'
          metropolitane; 
          3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
          6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la direzione  comunicazione  istituzionale
          della fiscalita' e' trasferita,  con  il  relativo  assetto
          organizzativo  e  l'attuale   titolare,   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi.
          La direzione comunicazione istituzionale  della  fiscalita'
          assume  la   denominazione   di   direzione   comunicazione
          istituzionale e svolge i propri compiti con  riferimento  a
          tutti   i   compiti   istituzionali   del   Ministero.   Il
          Dipartimento  delle  finanze  esercita  le  competenze   in
          materia di comunicazione relativa alle entrate tributarie e
          alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e   con   la
          decorrenza stabilite con il regolamento  di  organizzazione
          del Ministero adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          10-ter, del presente decreto. 
          7.  I componenti  dei  consigli  di  amministrazione  della
          Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a.  attualmente  in  carica
          decadono dalla data di pubblicazione del presente  decreto,
          senza applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,  del
          codice  civile  e  restano  in  carica   fino   alla   data
          dell'assemblea da convocare, entro trenta  giorni,  per  il
          rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  nell'esercizio  dei  propri   diritti   di
          azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
          la composizione degli stessi con tre  membri,  di  cui  due
          dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e  il
          terzo con funzioni di  amministratore  delegato.  Per  tali
          incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
          8.    Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la
          tempestiva  realizzazione   delle   necessarie   operazioni
          societarie e le conseguenti modifiche  statutarie,  tenendo
          anche conto della natura in house delle societa' di cui  al
          comma 7." 
 
          Note all'art. 1, comma 544: 
          Il decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, reca "Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito". 
 
          Note all'art. 1, comma 545: 
          La lettera gg-quinquies) del comma 2  dell'articolo  7  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  recante
          "Semestre  Europeo  -  Prime   disposizioni   urgenti   per
          l'economia.", abrogata dal presente comma, prevedeva che in
          tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a  euro
          duemila, le azioni cautelari  ed  esecutive  devono  essere
          precedute dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  due
          solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno
          sei mesi dalla spedizione del primo. 
 
          Note all'art. 1, comma 547: 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  18,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.",
          come modificato dal presente comma: 
          "Art. 1.  Proroga di termini tributari, nonche' in  materia
          economico-finanziaria 
          18. Ferma restando la disciplina relativa  all'attribuzione
          di beni a regioni ed enti  locali  in  base  alla  legge  5
          maggio 2009,  n.  42,  nonche'  alle  rispettive  norme  di
          attuazione, nelle more del procedimento  di  revisione  del
          quadro normativo in materia di rilascio  delle  concessioni
          di  beni  demaniali  marittimi  lacuali  e   fluviali   con
          finalita' turistico-ricreative e sportive,  nonche'  quelli
          destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio
          dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai
          criteri  e  alle   modalita'   di   affidamento   di   tali
          concessioni, sulla base di intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-regioni ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa  nel  rispetto
          dei principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,
          di   garanzia   dell'esercizio,   dello   sviluppo,   della
          valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di  tutela
          degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del
          diritto di  insistenza  di  cui  all'articolo  37,  secondo
          comma, secondo periodo, del codice  della  navigazione,  il
          termine di durata delle concessioni in essere alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto e in scadenza  entro
          il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino a  tale  data,  fatte
          salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma  4-bis,
          del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.   494.
          All'articolo  37,   secondo   comma,   del   codice   della
          navigazione, il secondo periodo e' soppresso." 
 
          Note all'art. 1, comma 548: 
          Si  riporta  il  testo   vigente   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.142,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio  1991,  n.195,  recante
          "Provvedimenti in favore delle popolazioni  delle  province
          di Siracusa, Catania e Ragusa  colpite  dal  terremoto  nel
          dicembre 1990 ed altre disposizioni in  favore  delle  zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno 1990 al gennaio 1991.": 
          "Art. 6.  1. Al fine di  assicurare  la  continuita'  degli
          interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile
          e' integrato della somma di lire 215  miliardi  per  l'anno
          1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992  e
          1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362. 
          2. Al fine di consentire il completamento degli  interventi
          nei territori colpiti dagli eventi sismici e  da  movimenti
          franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990  relativi
          alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione  civile
          e' integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di  lire
          80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.  La  somma
          annua di lire 30  miliardi  e'  destinata  agli  interventi
          urgenti  ai  sensi  del  D.L.  26  gennaio  1987,  n.  8  ,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo  1987,  n.
          120, per i gravi dissesti idrogeologici in  atto  e  per  i
          movimenti franosi. 
          2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio
          1991  relativi  alla  regione  Basilicata,   al   fine   di
          assicurare  le  condizioni  di  sicurezza   degli   edifici
          pubblici,  con  priorita'  per  l'edilizia  scolastica,  e'
          avviato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, un
          programma di  adeguamento  antisismico.  Ove  il  costo  di
          adeguamento  superi   l'80   per   cento   del   costo   di
          ricostruzione e' ammessa la demolizione e la  ricostruzione
          dell'edificio.  Per  l'attuazione  di  tale  programma   e'
          autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
          la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di  lire  20
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
          3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione
          degli incendi boschivi  nelle  regioni  Toscana,  Calabria,
          Puglia, Lazio, Piemonte  e  Lombardia,  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 10 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1991,
          1992 e 1993, da iscriversi nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi
          d'intesa con le regioni interessate  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 30-bis del D.L. 28 dicembre 1989, n.
          415 , convertito, con modificazioni, dalla L.  28  febbraio
          1990, n. 38. 
          4.  All'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente
          articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
          335 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,  all'uopo
          utilizzando gli appositi  accantonamenti  «Reintegro  fondo
          per la protezione civile», «Completamento degli  interventi
          nei territori colpiti da  eventi  sismici  e  franosi,  ivi
          compresi quelli del 5 maggio  1990  relativi  alla  regione
          Basilicata, nonche' gli interventi  urgenti  nei  territori
          della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13
          dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
          di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli  incendi
          boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria,  Puglia,
          Lazio, Piemonte e  Lombardia  di  cui  all'articolo  30-bis
          della legge n. 38 del 1990»." 
          Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.122  reca
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.". 
 
          Note all'art. 1, comma 549: 
          Si riporta il testo del comma 204, dell'articolo  1,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2008).",  come  modificato  dal
          presente comma: 
          "Art.1. (omissis) 
          204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,  in
          via continuativa e come  oggetto  esclusivo  del  rapporto,
          all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi  limitrofi
          da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
          a formare il reddito complessivo: 
          a) per gli anni 2008, 2009,  2010  e  2011,  per  l'importo
          eccedente 8.000 euro; 
          b) per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente  6.700
          euro.   Ai   fini   della   determinazione   della   misura
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per gli anni 2013 e 2014  non  si  tiene  conto  dei
          benefici fiscali di cui al presente comma." 
 
          Note all'art. 1, comma 550: 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della legge 31
          dicembre 2009, n.196,  recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica.": 
          "Art. 11. Manovra di finanza pubblica 
          1.   La  legge  di  stabilita'  e  la  legge  di   bilancio
          compongono la manovra triennale di finanza  pubblica.  Essa
          contiene,  per  il  triennio  di  riferimento,  le   misure
          qualitative e  quantitative  necessarie  a  realizzare  gli
          obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma  2,
          con i loro eventuali aggiornamenti ai  sensi  dell'articolo
          10-bis,  della  presente  legge.  Nel  corso  del   periodo
          considerato   dalla   manovra,   in   caso   di   eventuali
          aggiornamenti  degli   obiettivi,   conseguenti   anche   a
          cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale
          ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello
          in corso. 
          2.  La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro di
          riferimento  finanziario  per  il  periodo   compreso   nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi. 
          3.  La legge di stabilita'  contiene  esclusivamente  norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
          a)  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
          del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
          ciascuno degli anni considerati dal  bilancio  pluriennale,
          comprese le eventuali  regolazioni  contabili  e  debitorie
          pregresse specificamente indicate; 
          b)  le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e  degli
          scaglioni,   le   altre   misure   che    incidono    sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
          c)  gli importi dei fondi speciali  previsti  dall'articolo
          18 e le corrispondenti tabelle; 
          d)  gli importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
          e)  gli importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
          f)  gli importi,  in  apposita  tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
          g)  l'importo complessivo massimo  destinato,  in  ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
          h)  altre regolazioni meramente quantitative rinviate  alla
          legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
          i)  norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni  di
          spesa, restando escluse quelle  a  carattere  ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
          l)   norme  recanti   misure   correttive   degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
          m)   le  norme   eventualmente   necessarie   a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
          4.  Al disegno di legge di stabilita' e' allegato,  a  fini
          conoscitivi,  un  prospetto  riepilogativo  degli   effetti
          triennali sui saldi di  finanza  pubblica  derivanti  dalla
          manovra  adottata  ai  sensi  del  presente  articolo.   Il
          medesimo prospetto, aggiornato sulla base  delle  modifiche
          apportate dal Parlamento al disegno di legge,  e'  allegato
          alla legge di stabilita'. 
          5.  Per la spesa, le disposizioni normative della legge  di
          stabilita'  sono  articolate,  di  norma,  per  missione  e
          indicano il programma cui si riferiscono. 
          6.  In attuazione dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  sensi  dell'articolo
          18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
          7.  In ogni caso, ferme restando le modalita' di  copertura
          di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese  disposte  con
          la legge di stabilita' non possono concorrere a determinare
          tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti  sia
          in  conto  capitale,  incompatibili   con   gli   obiettivi
          determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e),
          nel DEF, come risultante  dalle  conseguenti  deliberazioni
          parlamentari. (23) 
          8.  In allegato alla  relazione  al  disegno  di  legge  di
          stabilita'  sono  indicati  i   provvedimenti   legislativi
          adottati nel corso dell'esercizio  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
          ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del  comma
          3, lettera l), del presente articolo. 
          9.  Il disegno  di  legge  di  stabilita',  fermo  restando
          l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e'  accompagnato
          da una nota tecnico-illustrativa. La nota e'  un  documento
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
          presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
          amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i
          relativi effetti sui saldi di finanza  pubblica  articolati
          nei vari settori di intervento e i criteri  utilizzati  per
          la quantificazione degli stessi. Essa contiene  inoltre  le
          previsioni   del   conto    economico    delle    pubbliche
          amministrazioni secondo quanto  previsto  all'articolo  10,
          comma 3,  lettera  b),  e  del  relativo  conto  di  cassa,
          integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica
          per il triennio di riferimento. 
          10.  La relazione tecnica allegata al disegno di  legge  di
          stabilita'  contiene  altresi'  la   valutazione   di   cui
          all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione
          alle  autorizzazioni  di   rifinanziamento   presenti   nel
          medesimo disegno di legge." 
 
          Note all'art. 1, comma 551: 
          Il testo dell'articolo 11 della citata  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e' riportato nelle note al comma 550. 
 
          Note all'art. 1, comma 552: 
          Il testo dell'articolo 11 della citata  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e' riportata nelle note al comma 550. 
 
          Note all'art. 1, comma 553: 
          Si riporta il testo vigente dell'articolo 30  della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n.196: 
          "Art. 30.   (Leggi  di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente) 
          1.   Le  leggi  pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva, l'onere  per  competenza
          relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
          competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
          bilancio  pluriennale;  la   legge   di   stabilita'   puo'
          annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
          anni  considerati  nel  bilancio  pluriennale,  nei  limiti
          dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo  11,
          comma 3, lettera e). 
          2.   Le   amministrazioni   pubbliche   possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. omissis " 
 
          Note all'art. 1, comma 555: 
          Si riporta il testo  del  comma  7,  dell'articolo  6,  del
          decreto  legislativo  6  maggio  2011,   n.   68,   recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario", come modificato dal presente comma: 
          "Art. 6 . Addizionale regionale all'IRPEF 
          1.  A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione  a  Statuto
          ordinario puo', con propria legge,  aumentare  o  diminuire
          l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La
          predetta aliquota di base e' pari a  1,23  per  cento  sino
          alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo  2,
          comma 1, primo periodo. La maggiorazione  non  puo'  essere
          superiore: 
          a)  a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
          b)  a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
          c)  a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
          2.  Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme  le  aliquote
          della addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
          superiori alla aliquota di base, salva  la  facolta'  delle
          medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino  alla
          medesima aliquota di base. 
          3.  Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5  punti
          percentuali, se la  regione  abbia  disposto  la  riduzione
          dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5  punti  percentuali
          non trova applicazione  sui  redditi  ricadenti  nel  primo
          scaglione di cui all'articolo  11  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di  natura
          non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze sono stabilite le modalita'  per  l'attuazione  del
          presente periodo. In caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve
          assicurare un gettito che, unitamente  a  quello  derivante
          dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
          2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei   trasferimenti
          regionali ai comuni, soppressi in attuazione  del  medesimo
          articolo 12. 
          4.  Per assicurare la razionalita' del  sistema  tributario
          nel  suo  complesso  e  la  salvaguardia  dei  criteri   di
          progressivita' cui il sistema  medesimo  e'  informato,  le
          regioni   possono   stabilire   aliquote   dell'addizionale
          regionale   all'IRPEF   differenziate   esclusivamente   in
          relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
          stabiliti dalla legge statale. 
          5.  Le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
          presente articolo, possono  disporre,  con  propria  legge,
          detrazioni  in  favore  della  famiglia,   maggiorando   le
          detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.  Le  regioni
          adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
          misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
          IRPEF, il cui livello di  reddito  e  la  relativa  imposta
          netta, calcolata anche su base familiare, non  consente  la
          fruizione delle detrazioni di cui al presente comma. 
          6.  Al fine  di  favorire  l'attuazione  del  principio  di
          sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118,  quarto
          comma, della Costituzione, le  regioni,  nell'ambito  della
          addizionale di cui al presente  articolo,  possono  inoltre
          disporre, con propria  legge,  detrazioni  dall'addizionale
          stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher,  buoni
          servizio e altre misure di sostegno sociale previste  dalla
          legislazione regionale. 
          7.  Le disposizioni di  cui  ai  commi  3,  4,  5  e  6  si
          applicano a decorrere dal 2014. 
          8.  L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5  e
          6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che
          le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione  da
          parte dello Stato. In ogni caso deve  essere  garantita  la
          previsione di cui al comma 3, ultimo periodo. 
          9.  La possibilita' di disporre le  detrazioni  di  cui  ai
          commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate  nei  piani
          di rientro  dal  deficit  sanitario  alle  quali  e'  stata
          applicata la  misura  di  cui  all'articolo  2,  commi  83,
          lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del  2009,  per
          mancato rispetto del piano stesso. 
          10.  Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla
          vigente legislazione nel  settore  sanitario  nei  casi  di
          squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di
          applicazione di incrementi delle aliquote  fiscali  per  le
          regioni  sottoposte  ai  piani  di  rientro   dai   deficit
          sanitari. 
          11.   L'eventuale  riduzione   dell'addizionale   regionale
          all'IRPEF e' esclusivamente a  carico  del  bilancio  della
          regione e non comporta alcuna  forma  di  compensazione  da
          parte dei fondi di cui all'articolo 15." 
 
          Note all'art. 1, comma 556: 
          Si riporta il testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legge n. 74 del 2012, come modificato dal presente comma: 
          "Art. 8.  Sospensione  termini  amministrativi,  contributi
          previdenziali ed assistenziali 
          1.  In aggiunta a quanto disposto dal decreto del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   1°   giugno   2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 130  del  6  giugno  2012,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  e
          successive  modificazioni,   e   fermo   che   la   mancata
          effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle
          ritenute  effettuate  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al
          predetto decreto a  partire  dal  20  maggio  2012  e  fino
          all'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
          regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza  applicazione
          di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino  al  30
          novembre 2012: 
          1)  i termini relativi agli adempimenti  ed  ai  versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria; 
          2)   i  versamenti  riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
          3)  i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e
          per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui
          all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010,  n.  78  da  parte
          degli  agenti  della  riscossione,  nonche'  i  termini  di
          prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'   degli
          uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali  e
          della Regione; 
          4)  il versamento dei contributi  consortili  di  bonifica,
          esclusi quelli per  il  servizio  irriguo,  gravanti  sugli
          immobili agricoli ed extragricoli; 
          5)  l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio  per  finita
          locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso
          abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
          6)  il pagamento dei  canoni  di  concessione  e  locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  Enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
          7)   le  sanzioni  amministrative  per   le   imprese   che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31  dicembre  2012,
          le domande di  iscrizione  alle  camere  di  commercio,  le
          denunce di cui all'articolo 9 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
          25 gennaio 1994, n. 70 nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
          8)  il termine per il pagamento del diritto  di  iscrizione
          dovuto all'Albo nazionale  dei  gestori  ambientali  e  del
          diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel  registro
          di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152; 
          9)  il pagamento delle rate dei mutui e  dei  finanziamenti
          di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito
          agrario di  esercizio  e  di  miglioramento  e  di  credito
          ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari
          finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti
          S.p.A.,  comprensivi  dei  relativi   interessi,   con   la
          previsione che gli  interessi  attivi  relativi  alle  rate
          sospese concorrano alla formazione del  reddito  d'impresa,
          nonche' alla base imponibile dell'IRAP,  nell'esercizio  in
          cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi ad oggetto edifici distrutti o  divenuti  inagibili,
          anche  parzialmente,  ovvero  beni   immobili   strumentali
          all'attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,
          agricola o professionale svolta nei  medesimi  edifici.  La
          sospensione si applica anche ai  pagamenti  di  canoni  per
          contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto  beni
          mobili    strumentali    all'attivita'     imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o professionale; 
          9-bis)  il pagamento delle rate relative  alle  provvidenze
          di cui alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  concernente  lo
          sviluppo della proprieta' coltivatrice. 
          2.  Con  riferimento  ai  settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  canalizzate,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 20 maggio  2012,  dei  termini  di  pagamento
          delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
          anche in relazione al servizio erogato  a  clienti  forniti
          sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei  comuni
          danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni  dalla  data  di
          conversione in legge del presente decreto,  l'autorita'  di
          regolazione, con propri provvedimenti  disciplina  altresi'
          le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
          sono stati sospesi  ai  sensi  del  precedente  periodo  ed
          introduce  agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei  Comuni  danneggiati  dagli
          eventi sismici come individuati ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, individuando anche le modalita' per  la  copertura
          delle agevolazioni stesse attraverso specifiche  componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
          3.  I redditi dei fabbricati, ubicati  nelle  zone  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
          3.1. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano  anche
          al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del  15
          dicembre  2009,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010. 
          3.2. Per il comune di cui al comma 3.1  non  e'  dovuta  la
          quota di imposta riservata allo  Stato  sugli  immobili  di
          proprieta' dei comuni di cui  all'articolo  13,  comma  11,
          secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, cosi' come modificato dall'articolo 4,  comma
          5, lettera g), del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 
          3.3. Il comune di cui al  comma  3.1  puo'  esentare  dalla
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  di  cui
          al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  le
          occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione 
          3-bis  Fino al 31 dicembre 2012, non  sono  computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei comuni di cui  all'allegato  1
          al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, sia da parte dei datori  di  lavoro  privati
          operanti  nei  predetti  territori,  a  favore  dei  propri
          lavoratori, anche non residenti  nei  predetti  comuni,  in
          relazione  agli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1.
          (omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 557: 
          Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1-bis   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,  n.  94,  recante
          "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della  spesa
          pubblica.": 
          "Art. 1-bis  Determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  di  comuni,  citta'  metropolitane,  province   e
          regioni 
          1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
          presente  decreto  e  per  l'efficace  realizzazione  della
          revisione della spesa pubblica,  in  particolare  in  campo
          sanitario,    il    Governo    verifica    prioritariamente
          l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi
          e dei fabbisogni standard e degli  obiettivi  di  servizio,
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre
          2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo  6
          maggio 2011, n. 68,  provvedendo  all'acquisizione  e  alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione dei  medesimi
          decreti sui costi e i fabbisogni standard  entro  il  primo
          quadrimestre dell'anno 2013." 
          Si riporta il testo vigente del comma 23, dell'articolo  1,
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2011).": 
          "Art. 1.Gestioni previdenziali. Rapporti  con  le  regioni.
          Risultati differenziali. Fondi e tabelle omissis 
          23.  Al  fine  di  favorire  l'attuazione  del  federalismo
          fiscale: 
          a)  la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,  della
          legge  8  maggio  1998,  n.  146,  predispone  altresi'  le
          metodologie ed  elabora  i  dati  per  la  definizione  dei
          fabbisogni e  dei  costi  standard  delle  funzioni  e  dei
          servizi resi, nei  settori  diversi  dalla  sanita',  dalle
          regioni e dagli enti locali, secondo modalita' definite con
          apposita   convenzione   stipulata   con    il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  La   medesima   societa'
          realizza,   sulla   base   delle   informazioni   messe   a
          disposizione dall'Agenzia delle entrate  in  condizioni  di
          parita', prodotti e servizi per la  gestione  aziendale  da
          mettere a disposizione delle imprese. Per  le  esigenze  di
          potenziamento del  sistema  informativo  della  fiscalita',
          anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale,  e'
          autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2011, 2012 e 2013; 
          b)  al terzo periodo  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  «organizza  le  relative
          attivita'  strumentali»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «e
          provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
          locale (IFEL), all'analisi dei  bilanci  comunali  e  della
          spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni  standard
          dei comuni». Conseguentemente, al comma 1  dell'articolo  3
          del decreto del Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche
          fiscali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  22
          novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13
          del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma
          251, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:
          «dello 0,8  per  mille»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «dell'1 per mille»." 
 
          Note all'art. 1, comma 558: 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   1,   del   citato
          decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dal presente
          comma: 
          "Art. 1.  Proroga termini in materia di assunzioni 
          1.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
          tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e
          643, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni,   e   all'articolo   66,   comma   3,    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
          2.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale a
          tempo indeterminato relative alle  cessazioni  verificatesi
          nell'anno 2009 e nell'anno 2010,  di  cui  all'articolo  3,
          comma  102,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
          successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13
          e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2012
          e le relative autorizzazioni  ad  assumere,  ove  previste,
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012. 
          3.  All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
          «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
          «Per  il  quadriennio  2009-2012».  Al  medesimo  comma  e'
          soppresso il sesto periodo. 
          4.  L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
          assunzioni   a   tempo   indeterminato,    relative    alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e'  prorogata  fino  al  31  dicembre  2012,  compresa   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. La  disposizione  di
          cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi,  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
          4-bis.   L'efficacia  delle  graduatorie  di   merito   per
          l'ammissione al tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in
          data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica  per
          l'assunzione    di    825    funzionari    per    attivita'
          amministrativo-tributaria presso l'Agenzia  delle  entrate,
          di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,  e'  prorogata
          al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai  principi  di  buon
          andamento ed economicita' della  pubblica  amministrazione,
          l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia   del   territorio   e
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   in
          funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale,  prima  di
          reclutare nuovo  personale  con  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-tributario,  attingono,   fino   alla   loro
          completa utilizzazione,  dalle  graduatorie  regionali  dei
          candidati  che  hanno  riportato  un  punteggio  utile  per
          accedere  al  tirocinio,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          assunzione previsti dalla legislazione vigente. Omissis". 
 
          Note all'art. 1, comma 559: 
          - Si riporta il testo dell'articolo 17-undecies del  citato
          decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dal  presente
          comma: 
          "Art. 17-undecies.  Fondo per l'erogazione degli incentivi 
           1. Nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero
          dello sviluppo economico e' istituito  un  fondo,  con  una
          dotazione di 40 milioni di euro per l'anno  2013  e  di  35
          milioni di euro per l'anno 2014 e 45 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, per provvedere all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui all'articolo 17-decies. 
          2. Le risorse del fondo  di  cui  al  comma  1  sono  cosi'
          ripartite per l'anno 2013: 
          a) 15 milioni di euro, per  provvedere  all'erogazione  dei
          contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma  1,
          lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le  categorie
          di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime
          siano assegnate per una quota pari al  70  per  cento  alla
          sostituzione  di  veicoli  pubblici  o  privati   destinati
          all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n.  285,  o  alla  sostituzione  dei   veicoli   utilizzati
          nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e  destinati
          ad essere utilizzati esclusivamente come  beni  strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa; 
          b) 25 milioni di euro, per  provvedere  all'erogazione  dei
          contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma  1,
          lettera e), esclusivamente per la sostituzione  di  veicoli
          pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito
          dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei
          veicoli  utilizzati  nell'esercizio  di  imprese,  arti   e
          professioni,   e    destinati    ad    essere    utilizzati
          esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
          dell'impresa. 
          3.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies,  i
          contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del  presente
          articolo, non facenti parte della quota del  70  per  cento
          prevista dalla medesima lettera a), sono erogati  anche  in
          mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione. 
          4.  Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          per  la  preventiva  autorizzazione  all'erogazione  e   le
          condizioni  per  la  fruizione  dei   contributi   previsti
          dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, in modo  da  assicurare  che
          una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013
          sia destinata all'erogazione dei contributi statali di  cui
          all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a). 
          5.  Per la gestione della misura di agevolazione di cui  al
          presente articolo, al fine di assicurare  il  rispetto  del
          limite di  spesa,  attraverso  il  tempestivo  monitoraggio
          delle disponibilita' del  fondo  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, potra'  avvalersi,
          sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
          ovvero  di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari
          requisiti tecnici, organizzativi e  di  terzieta',  scelti,
          sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le
          procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi  graveranno  sulle
          risorse di cui al comma 1 nella misura massima  dell'1  per
          cento. 
          6.  Per gli anni 2014 e 2015, con  decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
          adottare entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengono
          rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma
          2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e
          del  monitoraggio   degli   incentivi   relativo   all'anno
          precedente."