art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
            Legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma  di
          interventi urgenti per la prevenzione  e  la  lotta  contro
          l'AIDS". Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1990, n. 132. 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 3   della   legge
          14 ottobre 1999, n. 362. 
            "Art. 3. Interventi  per  la  prevenzione  e  cura  della
          fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati
          da  vaccinazioni,  trasfusioni  ed  emoderivati  e  per  la
          proroga del  programma  cooperativo  italo-americano  sulla
          terapia dei tumori. 
            1. A  decorrere  dall'anno  1999,  per  le  finalita'  di
          prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla  legge
          23 dicembre 1993, n. 548, e' autorizzato a carico del Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente il  finanziamento  di
          lire  8.500.000.000  annue,  quale  quota  a   destinazione
          vincolata  da  ripartire  tra  le  regioni  in  base   alle
          disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata  legge
          n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di
          parte  corrente  e'  integrato  in  misura  pari   a   lire
          8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999. 
            2. Il primo periodo  del  comma 8  dell'articolo 1  della
          legge 25 luglio 1997, n. 238, e' soppresso. 
            3. L'indennizzo di cui al comma 1  dell'articolo 1  della
          legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi
          stabilite,  anche  a  coloro  che  si  siano  sottoposti  a
          vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo
          di vigenza della legge 30 luglio  1959,  n.695. I  soggetti
          danneggiati  devono  presentare  la  domanda  alla  azienda
          unita'  sanitaria  locale  competente,  entro  il   termine
          perentorio di quattro anni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge. 
            4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui
          al comma 3  dell'articolo 1  della  legge  25 luglio  1997,
          n. 238, presentano le relative domande alla azienda  unita'
          sanitaria locale competente. 
            5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione  tra
          l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui  all'articolo 5
          del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29 dicembre  1987,  n. 531,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  4.000.000.000  annue  per
          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. 
            6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi  1  e
          2, pari a lire  43.600.000.000  per  l'anno  1999,  a  lire
          43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire  43.800.000.000  a
          decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3,
          pari a  lire  6.500.000.000  per  l'anno  1999  ed  a  lire
          600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonche'  agli
          oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a  lire
          4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a
          lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000
          per l'anno  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
          della sanita'. 
            7. Il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
            Si riporta il  testo  del  comma 16  dell'articolo 5  del
          decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 
            "16. In funzione degli effetti derivanti  dall'attuazione
          del presente articolo,  il  livello  di  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e  di  130  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano,  i  predetti  importi  sono  ripartiti  tra  le
          regioni   in   relazione   al   numero    dei    lavoratori
          extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo." 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 26   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
            "Art. 26   Determinazione   del   fabbisogno    sanitario
          nazionale standard 
            1. A decorrere dall'anno  2013  il  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard  e'  determinato,  in  coerenza  con  il
          quadro  macroeconomico  complessivo  e  nel  rispetto   dei
          vincoli  di  finanza  pubblica  e  degli  obblighi  assunti
          dall'Italia   in   sede   comunitaria,   tramite    intesa,
          coerentemente   con   il   fabbisogno    derivante    dalla
          determinazione dei livelli essenziali di  assistenza  (LEA)
          erogati in condizioni di efficienza ed  appropriatezza.  In
          sede di determinazione, sono distinte  la  quota  destinata
          complessivamente  alle   regioni   a   statuto   ordinario,
          comprensiva  delle  risorse  per  la  realizzazione   degli
          obiettivi di carattere prioritario e di  rilievo  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  citata
          legge n. 662 del 1996, e  successive  modificazioni,  e  le
          quote destinate ad enti diversi dalle regioni. 
            2. Per gli anni  2011  e  2012  il  fabbisogno  nazionale
          standard   corrisponde   al   livello   di    finanziamento
          determinato ai sensi di  quanto  disposto  dall'articolo 2,
          comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n. 191,  attuativo
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio  2010-2012  del  3 dicembre   2009,   cosi'   come
          rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122." 
            Comma 561 
            Si riporta il  testo  dell'articolo 3  del  decreto-legge
          30 maggio  1994,  n. 325,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1994, n. 467. 
            "Art. 3. 1. I fondi riservati ai  sensi  dell'articolo 5,
          comma 3,  del  decreto-legge  8 febbraio  1988,   n. 27   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  8 aprile  1988,
          n. 109, per la formazione specifica in  medicina  generale,
          sono utilizzati per l'assegnazione di borse  di  studio  ai
          medici che partecipano ai corsi di  formazione  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991,  n. 256  ,  e  per  fare
          fronte agli oneri connessi  ai  predetti  corsi.  L'importo
          delle  borse  di  studio  e'   pari   a   quello   previsto
          dall'articolo 6  del  decreto  legislativo  8 agosto  1991,
          n. 257 , dedotto  il  premio  dell'assicurazione  contro  i
          rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita'
          di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per  ciascuno
          degli anni 1993 e 1994, si provvede con  le  disponibilita'
          gia' accantonate sul fondo  sanitario  nazionale  di  parte
          corrente." 
            Si riporta il  testo  del  comma 6  dell'articolo 35  del
          testo unico di cui al decreto legislativo  25 luglio  1998,
          n. 286. 
            "6. Fermo restando  il  finanziamento  delle  prestazioni
          ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali  a  carico  del
          Ministero dell'interno, agli oneri recati  dalle  rimanenti
          prestazioni contemplate nel comma 3,  nei  confronti  degli
          stranieri  privi  di  risorse  economiche  sufficienti,  si
          provvede  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   Fondo
          sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione   dei
          programmi riferiti agli interventi di emergenza." 
            Si riporta il testo del  comma 8  dell'articolo 28  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
            "8. Le   economie   derivanti    dall'attuazione    delle
          disposizioni di cui ai commi da 1 a  7  sono  destinate  in
          misura non superiore a 80 miliardi di  lire  al  fondo  per
          l'esclusivita'  del  rapporto  dei  dirigenti   del   ruolo
          sanitario di  cui  all'articolo 72,  comma 6,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato  a
          decorrere  dall'anno  2000  di  lire  70  miliardi   annue;
          corrispondentemente   le   disponibilita'   destinate    al
          finanziamento   dei   progetti   di   cui   all'articolo 1,
          comma 34-bis,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  e
          successive  modificazioni,   sono   ridotte   a   decorrere
          dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.2 
            Comma 562 
            Si  riporta  il   testo   dell'articolo 7   del   decreto
          legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 
            "Art.7. Trasferimento di risorse. 
            1. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente
          decreto  legislativo  e  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 5,  comma 2,  della  legge  30 novembre  1998,
          n. 419, si provvede mediante  utilizzazione  delle  risorse
          assegnate al Ministero di grazia e  giustizia  e  destinate
          alla sanita' penitenziaria. 
            2. Con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le
          risorse     finanziarie,     relative     alle     funzioni
          progressivamente  trasferite,  iscritte  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
          Con il medesimo decreto sono definiti, altresi', i  criteri
          e le modalita' della loro gestione. 
            3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non
          possono derivare oneri a carico del  bilancio  dello  Stato
          superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate
          al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita'
          penitenziaria." 
            Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del decreto legge
          22 dicembre 2011, n. 211,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
            "Art. 3-ter Disposizioni per  il  definitivo  superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari 
            1. Il completamento del  processo  di  superamento  degli
          ospedali    psichiatrici    giudiziari    gia'     previsto
          dall'allegato C del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  1° aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del  30 maggio  2008,  e  dai  conseguenti
          accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata   ai   sensi
          dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009
          e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato
          decreto e dai successivi accordi e' disciplinato  ai  sensi
          dei commi seguenti. 
            2. Entro il 31 marzo 2012,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro  della  salute,  adottato   di
          concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  28 agosto
          1997, n. 281, sono  definiti,  ad  integrazione  di  quanto
          previsto  dal  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20 febbraio  1997,  ulteriori
          requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi,  anche
          con  riguardo  ai  profili  di  sicurezza,  relativi   alle
          strutture destinate  ad  accogliere  le  persone  cui  sono
          applicate le misure di sicurezza del ricovero  in  ospedale
          psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
          e custodia. 
            3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel  rispetto
          dei seguenti criteri: 
            a)  esclusiva  gestione   sanitaria   all'interno   delle
          strutture; 
            b) attivita' perimetrale  di  sicurezza  e  di  vigilanza
          esterna, ove necessario in relazione  alle  condizioni  dei
          soggetti interessati, da svolgere nel limite delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente; 
            c) destinazione delle strutture ai soggetti  provenienti,
          di norma, dal  territorio  regionale  di  ubicazione  delle
          medesime. 
            4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari
          sono chiusi e  le  misure  di  sicurezza  del  ricovero  in
          ospedale psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a
          casa  di  cura  e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente
          all'interno delle strutture sanitarie di  cui  al  comma 2,
          fermo restando che le persone che hanno cessato  di  essere
          socialmente pericolose devono essere senza indugio  dimesse
          e prese in carico,  sul  territorio,  dai  Dipartimenti  di
          salute  mentale.   Il   giudice   dispone   nei   confronti
          dell'infermo  di  mente   e   del   seminfermo   di   mente
          l'applicazione di una misura di  sicurezza,  anche  in  via
          provvisoria,  diversa   dal   ricovero   in   un   ospedale
          psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e  custodia,
          salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta  che
          ogni misura  diversa  non  e'  idonea  ad  assicurare  cure
          adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il
          cui accertamento e' effettuato sulla  base  delle  qualita'
          soggettive  della  persona  e  senza  tenere  conto   delle
          condizioni  di   cui   all'articolo 133,   secondo   comma,
          numero 4, del codice penale. Allo stesso modo  provvede  il
          magistrato  di  sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
          dell'articolo 679  del  codice  di  procedura  penale.  Non
          costituisce elemento idoneo a  supportare  il  giudizio  di
          pericolosita'  sociale  la  sola  mancanza   di   programmi
          terapeutici individuali. 
            5. Per la realizzazione di quanto previsto  dal  comma 1,
          in   deroga   alle   disposizioni   vigenti   relative   al
          contenimento della spesa di  personale,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  comprese  anche
          quelle che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
          disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
          Ministro della salute assunta di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  possono  assumere
          personale  qualificato  da  dedicare  anche   ai   percorsi
          terapeutico  riabilitativi  finalizzati   al   recupero   e
          reinserimento sociale dei  pazienti  internati  provenienti
          dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 
            6. Per  la  copertura   degli   oneri   derivanti   dalla
          attuazione  del  presente  articolo,   limitatamente   alla
          realizzazione   e   riconversione   delle   strutture,   e'
          autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
          e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse,
          in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
          pluriennale di  interventi  di  cui  all'articolo 20  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le  regioni,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del
          Ministro della salute  di  approvazione  di  uno  specifico
          programma di utilizzo proposto dalla medesima  regione.  Il
          programma,  oltre  agli  interventi  strutturali,   prevede
          attivita'  volte   progressivamente   a   incrementare   la
          realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
          al  comma 5,  definendo  prioritariamente  tempi  certi   e
          impegni  precisi  per   il   superamento   degli   ospedali
          psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di  tutte
          le persone internate per le quali  l'autorita'  giudiziaria
          abbia  gia'  escluso  o  escluda   la   sussistenza   della
          pericolosita'  sociale,  con  l'obbligo  per   le   aziende
          sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
          terapeutico-riabilitativi  individuali  che  assicurino  il
          diritto alle cure e al  reinserimento  sociale,  nonche'  a
          favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
          ricovero   in   ospedale   psichiatrico    giudiziario    o
          all'assegnazione a casa di cura e custodia. A tal  fine  le
          regioni, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate  alla
          formazione,  organizzano  corsi  di  formazione   per   gli
          operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla
          organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle
          esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno  2014,
          le regioni possono modificare  i  programmi  presentati  in
          precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione  dei
          dipartimenti di salute  mentale,  di  contenere  il  numero
          complessivo di posti letto da  realizzare  nelle  strutture
          sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse  alla
          realizzazione  o  riqualificazione  delle  sole   strutture
          pubbliche. All'erogazione delle  risorse  si  provvede  per
          stati di avanzamento dei lavori. Per le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 2, comma 109, della  legge  23 dicembre  2009,
          n. 191. Agli  oneri  derivanti  dal   presente   comma   si
          provvede, quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,
          utilizzando quota parte delle  risorse  di  cui  al  citato
          articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori
          60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo  di  cui  all'articolo 7-quinquies  del
          decreto-legge  10 febbraio  2009,  n. 5,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  quanto  a
          60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui  all'articolo 32,  comma 1,  del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
            7. Al fine di concorrere alla copertura degli  oneri  per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri  derivanti  dal  comma 5  e  dal  terzo  periodo  del
          comma 6,  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite   massimo
          complessivo di 38 milioni di euro  per  l'anno  2012  e  55
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2013. Agli
          oneri derivanti dal presente comma si provvede: 
            a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2012, mediante riduzione degli stanziamenti  relativi  alle
          spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
          b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
          Ministero degli affari esteri; 
            b)  quanto  a  24  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo 2,
          comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
            c) quanto a 7 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009,  n. 196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia. 
            8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
          dei livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo 9
          dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di  Bolzano  del  23 marzo  2005,  provvede  al
          monitoraggio e alla verifica dell'attuazione  del  presente
          articolo. 
            8.1. Fino  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
          giudiziari,  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo costituisce  adempimento  ai  fini  della
          verifica  del   Comitato   permanente   per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
            8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute
          e il Ministro della giustizia  comunicano  alle  competenti
          Commissioni  parlamentari  lo  stato  di   attuazione   dei
          programmi  regionali,  di  cui  al  comma 6,  relativi   al
          superamento degli ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  in
          particolare il grado  di  effettiva  presa  in  carico  dei
          malati da parte dei dipartimenti di salute  mentale  e  del
          conseguente avvio dei programmi di cura e di  reinserimento
          sociale. 
            9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui
          al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013,  ovvero  di
          mancato rispetto del termine di completamento del  predetto
          programma,  il  Governo,  in  attuazione  dell'articolo 120
          della Costituzione e nel rispetto  dell'  articolo 8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al
          fine di assicurare piena esecuzione a quanto  previsto  dal
          comma 4. Nel caso di ricorso  alla  predetta  procedura  il
          Consiglio dei Ministri, sentita  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
          stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono
          necessari gli interventi sostitutivi. 
            10. A seguito dell'attuazione del  presente  articolo  la
          destinazione  dei   beni   immobili   degli   ex   ospedali
          psichiatrici giudiziari  e'  determinata  d'intesa  tra  il
          Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria    del
          Ministero della  giustizia,  l'Agenzia  del  demanio  e  le
          regioni ove gli stessi sono ubicati." 
            Comma 564 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 25   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale 
            1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),
          punto i), ove  ricorrano  le  condizioni  ivi  previste,  e
          lettera c) predispongono un bilancio  preventivo  economico
          annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e  con
          la programmazione economico-finanziaria della regione. 
            1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  devono  garantire   una   programmabilita'   degli
          investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale,
          attraverso  la  predisposizione   di   piani   annuali   di
          investimento  accompagnati  da  un'adeguata   analisi   dei
          fabbisogni  e  della  relativa  sostenibilita'   economico-
          finanziaria  complessiva,  da  attuare  anche  in  sede  di
          predisposizione del previsto  piano  dei  flussi  di  cassa
          prospettici di cui al comma 2 . 
            2. Il bilancio preventivo economico  annuale  include  un
          conto economico preventivo e un piano dei flussi  di  cassa
          prospettici, redatti secondo gli schemi di conto  economico
          e di rendiconto finanziario  previsti  dall'articolo 26. Al
          conto economico preventivo e' allegato il  conto  economico
          dettagliato,  secondo  lo  schema  CE  di  cui  al  decreto
          ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed
          integrazioni. 
            3. Il bilancio preventivo economico annuale e'  corredato
          da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da
          una relazione redatta dal direttore generale per  gli  enti
          di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19  e  dal
          responsabile della gestione sanitaria accentrata presso  la
          regione per  gli  enti  di  cui  all'articolo 19,  comma 2,
          lettera b), punto  i),  ove  ricorrano  le  condizioni  ivi
          previste.  La  nota  illustrativa   esplicita   i   criteri
          impiegati   nell'elaborazione   del   bilancio   preventivo
          economico annuale; la relazione del  direttore  generale  o
          del  responsabile  della  gestione   sanitaria   accentrata
          evidenzia  i   collegamenti   con   gli   altri   atti   di
          programmazione  aziendali  e  regionali;  il  piano   degli
          investimenti definisce gli investimenti da  effettuare  nel
          triennio e  le  relative  modalita'  di  finanziamento.  Il
          bilancio preventivo economico annuale  degli  enti  di  cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera c) e  lettera  b),  punto
          i), ove ricorrano le condizioni ivi previste,  deve  essere
          corredato dalla relazione del collegio sindacale. 
            4. Gli  enti  di  cui  alla  lettera  d),   del   comma 2
          dell'articolo 19  predispongono  un   bilancio   preventivo
          economico annuale, corredato da una nota  illustrativa  che
          espliciti  i  criteri  impiegati  nell'elaborazione   dello
          stesso,  nonche'  da  un  piano  degli   investimenti   che
          definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e  le
          relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo
          economico annuale deve essere corredato dalla relazione del
          collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale,
          il bilancio preventivo economico annuale,  corredato  dalla
          nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e
          dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto
          al   Consiglio    di    amministrazione    dell'ente    per
          l'approvazione." 
            Comma 567 
            Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
          presente legge: 
            "Art.3-bis. Direttore generale, direttore  amministrativo
          e direttore sanitario. 
            1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle
          unita' sanitarie locali e delle  aziende  ospedaliere  sono
          adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui
          al comma 3. 
            2. La  nomina  del   direttore   generale   deve   essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'articolo 2, comma 2-octies. 
            3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali
          delle  aziende  e  degli  enti   del   Servizio   sanitario
          regionale,    attingendo    obbligatoriamente    all'elenco
          regionale di idonei, ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle
          altre  regioni,  costituiti  previo   avviso   pubblico   e
          selezione   effettuata,   secondo   modalita'   e   criteri
          individuati dalla regione,  da  parte  di  una  commissione
          costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
          indicati   da    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti, di cui uno designato  dall'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  Gli  elenchi  sono
          aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione  si  accede
          con  il  possesso  di  laurea  magistrale  e  di   adeguata
          esperienza dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel  campo
          delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
          con autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche  o  finanziarie,  nonche'  di
          eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla  regione.  La
          regione assicura, anche mediante il proprio sito  internet,
          adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
          di selezione, alle  nomine  e  ai  curricula.  Resta  ferma
          l'intesa  con  il  rettore  per  la  nomina  del  direttore
          generale di aziende ospedaliero-universitarie. 
            4. I direttori generali nominati devono  produrre,  entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale e in collaborazione  con  le  universita'  o
          altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 16-ter, operanti nel campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei
          corsi, non inferiore a centoventi  ore  programmate  in  un
          periodo non superiore a sei mesi, nonche' le  modalita'  di
          conseguimento della certificazione, sono  stabiliti,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  19 giugno  1999,  n. 229,  con   decreto   del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  I  direttori
          generali in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999,  n. 229,  producono  il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data. 
            5. Al  fine   di   assicurare   una   omogeneita'   nella
          valutazione  dell'attivita'  dei  direttori  generali,   le
          regioni concordano, in sede di Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, criteri e sistemi per  valutare  e
          verificare tale  attivita',  sulla  base  di  obiettivi  di
          salute e di funzionamento dei servizi definiti  nel  quadro
          della programmazione regionale, con particolare riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          equilibri  economico-finanziari  di  bilancio   concordati,
          avvalendosi  dei  dati  e  degli  elementi  forniti   anche
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali.
          All'atto della nomina di ciascun direttore  generale,  esse
          definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente,  gli
          obiettivi di salute e di  funzionamento  dei  servizi,  con
          riferimento alle relative risorse, ferma restando la  piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi. 
            6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di   ciascun
          direttore  generale,  la  regione  verifica   i   risultati
          aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
          cui al comma 5 e, sentito il parere  del  sindaco  o  della
          conferenza dei sindaci  di  cui  all'articolo 3,  comma 14,
          ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
          all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno  alla  conferma
          entro i tre mesi successivi alla scadenza del  termine.  La
          disposizione si  applica  in  ogni  altro  procedimento  di
          valutazione  dell'operato  del  direttore  generale,  salvo
          quanto disposto dal comma 7. 
            7. Quando ricorrano gravi motivi o la  gestione  presenti
          una situazione di grave disavanzo o in caso  di  violazione
          di  leggi  o  del  principio  di  buon   andamento   e   di
          imparzialita' della amministrazione, la regione risolve  il
          contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
          provvede alla sua sostituzione; in  tali  casi  la  regione
          provvede   previo   parere   della   Conferenza   di    cui
          all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine  di
          dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente  i  quali
          la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso.  Si
          prescinde dal parere nei casi  di  particolare  gravita'  e
          urgenza. Il sindaco o la  Conferenza  dei  sindaci  di  cui
          all'articolo 3,   comma 14,   ovvero,   per   le    aziende
          ospedaliere,   la   Conferenza   di   cui   all'articolo 2,
          comma 2-bis,  nel  caso  di  manifesta  inattuazione  nella
          realizzazione del Piano attuativo locale, possono  chiedere
          alla regione di revocare il direttore generale,  o  di  non
          disporne la conferma, ove il contratto  sia  gia'  scaduto.
          Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui  al
          comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali
          delle   aziende   ospedaliere,   la   Conferenza   di   cui
          all'articolo 2, comma 2-bis e' integrata con il Sindaco del
          comune  capoluogo  della  provincia  in  cui   e'   situata
          l'azienda. 
            7-bis. L'accertamento da parte della regione del  mancato
          conseguimento degli obiettivi  di  salute  e  assistenziali
          costituisce per il direttore generale  grave  inadempimento
          contrattuale  e  comporta  la  decadenza  automatica  dello
          stesso. 
            8. Il rapporto di  lavoro  del  direttore  generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
            9. La  regione  puo'  stabilire   che   il   conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 dicembre 1997,  n. 484,  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui  all'articolo 7  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di  altro  corso  di
          formazione manageriale appositamente programmato. 
            10. La carica di direttore generale e' incompatibile  con
          la sussistenza di altro rapporto di  lavoro,  dipendente  o
          autonomo. 
            11. La nomina  a  direttore  generale,  amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali  e
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo  24 aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
            12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori  dei
          casi di cui al comma 11, siano  iscritti  all'assicurazione
          generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
          della medesima, la  contribuzione  dovuta  sul  trattamento
          economico corrisposto nei  limiti  dei  massimali  previsti
          dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
          1997, n. 181, e' versata  dall'unita'  sanitaria  locale  o
          dall'azienda  ospedaliera  di  appartenenza,  con  recupero
          della quota a carico dell'interessato. 
            13. In sede di revisione del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502,  si  applica
          il comma 5 del presente articolo. 
            14. Il rapporto di  lavoro  del  personale  del  Servizio
          sanitario nazionale e'  regolato  dal  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per  la
          programmazione delle assunzioni  si  applica  l'articolo 39
          della  legge  27 dicembre  1997,   n. 449,   e   successive
          modificazioni. 
            15. In sede di prima  applicazione,  le  regioni  possono
          disporre la proroga dei contratti con i direttori  generali
          in carica all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per un periodo massimo di dodici mesi." 
            Comma 569 
            Si riportano i testi dei commi  79,  83,  84  e  84  -bis
          dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come
          modificati dalla presente legge: 
            "79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della salute, sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le
          regioni, decorsi i termini  di  cui  al  comma 78,  accerta
          l'adeguatezza del piano presentato anche  in  mancanza  dei
          pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
          di riscontro positivo, il piano e' approvato dal  Consiglio
          dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
          la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero  in  caso
          di  mancata  presentazione  del  piano,  il  Consiglio  dei
          ministri,   in   attuazione   dell'   articolo 120    della
          Costituzione,  nomina  un  commissario  ad  acta   per   la
          predisposizione, entro  i  successivi  trenta  giorni,  del
          piano di rientro e  per  la  sua  attuazione  per  l'intera
          durata  del  piano  stesso.  A  seguito  della  nomina  del
          commissario ad acta: 
            a) oltre all'applicazione  delle  misure  previste  dall'
          articolo 1,  comma 174,  della  legge   30 dicembre   2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio  e,  sempre  in  via
          automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente. Con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati   i   trasferimenti   erariali   a    carattere
          obbligatorio; 
            b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
          delibera  di  nomina  del   commissario   ad   acta,   sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
          le modalita' previste  dal  citato  articolo 1,  comma 174,
          della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato  dal
          comma 76 del presente articolo. 
            83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81
          emerga  l'inadempienza  della  regione,  su  proposta   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio  di  cui  all'articolo 3,
          comma 2,  della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia
          sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono  il
          proprio parere entro i termini perentori,  rispettivamente,
          di dieci e di venti  giorni  dalla  richiesta,  diffida  la
          regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
          tutti gli atti normativi, amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  idonei  a  garantire  il  conseguimento   degli
          obiettivi  in  esso  previsti.  In   caso   di   perdurante
          inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la  verifica
          degli adempimenti regionali e dal Comitato  permanente  per
          la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza  di  cui   rispettivamente   all'articolo 12   e
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005,  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario  n. 83  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 105  del  7 maggio  2005,  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
          il Ministro per i rapporti con le  regioni,  in  attuazione
          dell' articolo 120 della Costituzione nomina il commissario
          ad acta per  l'intera  durata  del  piano  di  rientro.  Il
          commissario adotta tutte  le  misure  indicate  nel  piano,
          nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi   e   gestionali   da   esso
          implicati in quanto  presupposti  o  comunque  correlati  e
          necessari  alla   completa   attuazione   del   piano.   Il
          commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
          del  piano  a  tutti  i  livelli  di  governo  del  sistema
          sanitario  regionale.  A  seguito  della  deliberazione  di
          nomina del commissario: 
            a) oltre all'applicazione  delle  misure  previste  dall'
          articolo 1,  comma 174,  della  legge   30 dicembre   2004,
          n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
            b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
          delibera  di  nomina  del   commissario   ad   acta,   sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le modalita'  previste  dall'  articolo 1,
          comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311,  come  da
          ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
            84. Qualora il commissario ad acta  per  la  redazione  e
          l'attuazione del piano, a qualunque  titolo  nominato,  non
          adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
          piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano
          stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento,
          il Consiglio dei ministri, in attuazione dell' articolo 120
          della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini
          della predisposizione del piano  di  rientro  e  della  sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei  ministri,  in  attuazione  dell'articolo 120
          della Costituzione, sentita la regione interessata,  nomina
          uno o piu' commissari ad acta di qualificate  e  comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati. 
            84-bis. In  caso  di  impedimento  del  presidente  della
          regione nominato commissario  ad  acta,  il  Consiglio  dei
          ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i
          poteri  indicati  nel  terzo  e  nel  quarto  periodo   del
          comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento." 
            Comma 570 
            Si riporta  il  testo  del  comma 2  dell'articolo 4  del
          decreto legge  1° ottobre  2007,  n. 159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
            "2. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione dell'incarico  commissariale.  Il
          commissario puo' avvalersi dei  subcommissari  anche  quali
          soggetti  attuatori  e  puo'  motivatamente  disporre,  nei
          confronti dei direttori generali  delle  aziende  sanitarie
          locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico  pubblici  e  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie,  fermo   restando   il
          trattamento economico in godimento,  la  sospensione  dalle
          funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
          attuatore, e l'assegnazione ad  altro  incarico  fino  alla
          durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
          scadenza del rapporto con l'ente  del  servizio  sanitario.
          Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione  commissariale
          sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
          a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
          mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sono determinati i  compensi  degli  organi  della
          gestione commissariale. Le regioni provvedono  ai  predetti
          adempimenti utilizzando le  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente." 
            Comma 571 
            Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto
          legge   1° ottobre   2007,    n. 159,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n. 222,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "2. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al
          comma 1, ovvero gli atti  e  le  azioni  posti  in  essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute, sentito il Ministro per  gli  affari
          regionali e le autonomie locali, nomina un  commissario  ad
          acta per l'intero periodo di vigenza del singolo  Piano  di
          rientro. Al fine di assicurare la puntuale  attuazione  del
          piano di rientro, il Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
          puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
          commissariale, uno o piu' subcommissari  di  qualificate  e
          comprovate professionalita' ed  esperienza  in  materia  di
          gestione  sanitaria,  con  il  compito  di  affiancare   il
          commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
          da assumere in esecuzione  dell'incarico  commissariale.  I
          subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
          commissario,  essendo  il  loro  mandato   vincolato   alla
          realizzazione di alcuni o di tutti gli  obiettivi  affidati
          al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
          puo'  avvalersi  dei  subcommissari  anche  quali  soggetti
          attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti  dei
          direttori generali delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e delle aziende  ospedaliere
          universitarie, fermo restando il trattamento  economico  in
          godimento, la  sospensione  dalle  funzioni  in  atto,  che
          possono  essere  affidate  a  un  soggetto   attuatore,   e
          l'assegnazione ad altro incarico fino alla  durata  massima
          del commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del
          rapporto con l'ente del servizio sanitario.  Gli  eventuali
          oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico
          della   regione   interessata,   che   mette   altresi'   a
          disposizione  del  commissario  e  dei   subcommissari   il
          personale, gli uffici e i mezzi necessari  all'espletamento
          dell'incarico. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, sono determinati  i
          compensi degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le
          regioni provvedono ai predetti adempimenti  utilizzando  le
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente." 
            Comma 573 
            Si riporta  il  testo  della  lettera  b)  del  comma 796
          dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
          modificata dalla presente legge: 
            "b) e' istituito per  il  triennio  2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  (410).  L'accesso
          alle risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge  30 dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano di rientro dai disavanzi. Il piano  di  rientro  deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi   e   le   procedure   previsti    dall'articolo 8
          dell'intesa  23 marzo   2005   sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale  n. 105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente in modo automatico o  che  sia  stato  attivato
          l'innalzamento   ai   livelli   massimi    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, fatte salve le aliquote  ridotte  disposte  con
          leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,   artigianale   o   comunque
          economica,  ovvero  una  libera  arte  o  professione,  che
          abbiano  denunciato  richieste  estorsive  e  per  i  quali
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4  della  legge
          23 febbraio  1999,  n. 44. Qualora  nel   procedimento   di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di  cui  all'  articolo 1,  comma 180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1,  commi
          278 e 281,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266,  sono
          vincolanti per la regione che ha sottoscritto  l'accordo  e
          le  determinazioni  in  esso  previste  possono  comportare
          effetti  di  variazione  dei  provvedimenti  normativi   ed
          amministrativi gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in
          materia di programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della
          salute, anche avvalendosi  del  supporto  tecnico-operativo
          dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assicura l'attivita' di  affiancamento  delle  regioni  che
          hanno  sottoscritto  l'accordo  di  cui  all'   articolo 1,
          comma 180,   della   legge   30 dicembre   2004,    n. 311,
          comprensivo di un Piano di rientro dai  disavanzi,  sia  ai
          fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
          regionali da sottoporre a preventiva approvazione da  parte
          del Ministero della salute e del Ministero dell'economia  e
          delle finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi  nelle
          singole  regioni  con  funzioni  consultive   di   supporto
          tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale  di  verifica  e
          controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;" 
            Comma 574 
            "Art. 3-ter. Collegio sindacale. 
            1. Il collegio sindacale: 
            a)  verifica  l'amministrazione  dell'azienda  sotto   il
          profilo economico; 
            b) vigila sull'osservanza della legge; 
            c) accerta la regolare tenuta  della  contabilita'  e  la
          conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e  delle
          scritture contabili, ed effettua  periodicamente  verifiche
          di cassa; 
            d) riferisce almeno trimestralmente alla  regione,  anche
          su richiesta di quest'ultima, sui risultati  del  riscontro
          eseguito, denunciando  immediatamente  i  fatti  se  vi  e'
          fondato  sospetto   di   gravi   irregolarita';   trasmette
          periodicamente, e comunque con cadenza  almeno  semestrale,
          una   propria   relazione   sull'andamento   dell'attivita'
          dell'unita' sanitaria  locale  o  dell'azienda  ospedaliera
          rispettivamente alla Conferenza dei sindaci  o  al  sindaco
          del  comune  capoluogo  della  provincia  dove  e'  situata
          l'azienda stessa. 
            2. I componenti del collegio sindacale possono  procedere
          ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 
            3. Il collegio sindacale dura in carica tre  anni  ed  e'
          composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente
          della giunta regionale, uno dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti
          del collegio sindacale sono scelti  tra  gli  iscritti  nel
          registro  dei  revisori  contabili  istituito   presso   il
          ministero di Grazia e giustizia, ovvero  tra  i  funzionari
          del  ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica che abbiano esercitato per  almeno
          tre anni le funzioni di revisori dei conti o di  componenti
          dei collegi sindacali. 
            4. I riferimenti contenuti  nella  normativa  vigente  al
          collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali
          e delle aziende ospedaliere  si  intendono  applicabili  al
          collegio sindacale di cui al presente articolo." 
            Comma 575 
            Si riporta il testo  del  comma 19  dell'articolo 10  del
          decreto-legge  6 luglio  2011,   n. 98,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
            "19. Al fine di potenziare  l'attivita'  di  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza   pubblica,   i
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei  collegi  di  revisione  o  sindacali  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e  delle   autorita'
          indipendenti, sono scelti tra gli iscritti  in  un  elenco,
          tenuto dal predetto Ministero,  in  possesso  di  requisiti
          professionali  stabiliti  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In
          sede di prima applicazione,  sono  iscritti  nell'elenco  i
          soggetti che svolgono  funzioni  dirigenziali,  o  di  pari
          livello,  presso  il  predetto  Ministero,  ed  i  soggetti
          equiparati, nonche' i dipendenti del  Ministero  che,  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ricoprono
          incarichi di componente presso collegi di cui  al  presente
          comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei
          conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione
          o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche  se  non
          iscritti nel registro di  cui  all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39." 
            Comma 576 
            Si riporta il  testo  del  comma 1  dell'articolo 10  del
          decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
            "1. Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  gestionali,
          organizzative e di funzionamento  degli  Istituti,  nonche'
          l'esercizio delle funzioni di sorveglianza  amministrativa,
          di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni  caso
          salva la competenza  esclusiva  dello  Stato,  ed  adottano
          criteri di valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  di
          verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei
          principi di cui al decreto  legislativo  30 dicembre  1992,
          n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti  principi
          fondamentali: 
            a) semplificazione e  snellimento  dell'organizzazione  e
          della struttura amministrativa, adeguandole ai principi  di
          efficacia,  efficienza   ed   economicita'   dell'attivita'
          amministrativa; 
            b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e  dei
          costi  di  funzionamento,   previa   riorganizzazione   dei
          relativi   centri   di   spesa   e   mediante   adeguamento
          dell'organizzazione e della struttura amministrativa  degli
          Istituti attraverso: 
            1)  la  riorganizzazione   degli   uffici   dirigenziali,
          procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a
          quelli   determinati   in   applicazione   dell'articolo 1,
          comma 404,  della  legge   27 dicembre   2006,   n. 296   e
          dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla eliminazione  delle
          duplicazioni organizzative esistenti; 
            2) la gestione  unitaria  del  personale  e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
            3)  la  riorganizzazione  degli   uffici   con   funzioni
          ispettive e di controllo; 
            4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza  e
          studio di elevata specializzazione; 
            5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo
          da assicurare che  il  personale  utilizzato  per  funzioni
          relative alla gestione  delle  risorse  umane,  ai  sistemi
          informativi,  ai  servizi  manutentivi  e  logistici,  agli
          affari generali, provveditorati e contabilita'  non  ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente utilizzate." 
            Comma 578 
            Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106: 
            "2. Il  consiglio  di  amministrazione  ha   compiti   di
          indirizzo,  coordinamento  e   verifica   delle   attivita'
          dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in
          carica quattro  anni,  e'  nominato  dal  Presidente  della
          Regione dove l'istituto  ha  sede  legale  e  nel  caso  di
          Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e
          Province autonome interessate, ed  e'  composto  da  tre  a
          cinque membri, muniti di diploma  di  laurea  magistrale  o
          equivalente  ed  aventi  comprovata   professionalita'   ed
          esperienza in materia di  sanita'  pubblica  veterinaria  e
          sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro
          della salute  e  gli  altri  designati  in  relazione  alle
          Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti." 
            "5. Il direttore generale  ha  la  rappresentanza  legale
          dell'Istituto,  lo  gestisce  e   ne   dirige   l'attivita'
          scientifica.  Il  direttore  generale   e'   nominato   dal
          Presidente della Regione dove l'Istituto  ha  sede  legale,
          sentito il Ministro della salute e, nel  caso  di  Istituti
          interregionali, di concerto tra le Regioni  e  le  Province
          autonome interessate, sentito il Ministro della salute." 
            Comma 579 
            Il  testo  del  comma 1  dell'articolo 10   del   decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e' citato al comma 576. 
            Comma 581 
            Si riporta il  testo  del  comma 9  dell'articolo 11  del
          decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106: 
            "9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei
          conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e
          3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502,  e
          successive modificazioni,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto legislativo." 
            Comma 582 
            Si riporta il testo dell'articolo 7 -quater  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
          presente legge: 
            "Art.7-quater.   Organizzazione   del   dipartimento   di
          prevenzione. 
            1. Il dipartimento di prevenzione opera  nell'ambito  del
          Piano  attuativo  locale,  ha  autonomia  organizzativa   e
          contabile ed  e'  organizzato  in  centri  di  costo  e  di
          responsabilita'. Il direttore del  dipartimento  e'  scelto
          dal  direttore  generale  tra  i  direttori  di   struttura
          complessa  del  dipartimento  con  almeno  cinque  anni  di
          anzianita' di funzione e risponde alla direzione  aziendale
          del perseguimento degli obiettivi  aziendali,  dell'assetto
          organizzativo e della gestione, in relazione  alle  risorse
          assegnate. 
            2. Le regioni  disciplinano  l'articolazione  delle  aree
          dipartimentali di  sanita'  pubblica,  della  tutela  della
          salute negli ambienti di lavoro e  della  sanita'  pubblica
          veterinaria,     prevedendo     strutture     organizzative
          specificamente dedicate a: 
            a) igiene e sanita' pubblica; 
            b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
            c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
            d) sanita' animale; 
            e)    igiene    della     produzione,     trasformazione,
          commercializzazione,  conservazione   e   trasporto   degli
          alimenti di origine animale e loro derivati; 
            f)  igiene   degli   allevamenti   e   delle   produzioni
          zootecniche. 
            3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o
          in unita'  operative,  in  rapporto  all'omogeneita'  della
          disciplina  di  riferimento  e  alle  funzioni  attribuite,
          nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni  del  bacino
          di utenza. 
            4. Le  strutture  organizzative  dell'area   di   sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  operano  quali
          centri   di   responsabilita',    dotati    di    autonomia
          tecnico-funzionale  e   organizzativa   nell'ambito   della
          struttura dipartimentale, e  rispondono  del  perseguimento
          degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
          delle disposizioni  normative  e  regolamentari  regionali,
          nazionali e internazionali, nonche'  della  gestione  delle
          risorse economiche attribuite. 
            4-bis. L'articolazione delle  aree  dipartimentali  nelle
          strutture organizzative di cui al  comma 2  rappresenta  il
          livello di organizzazione che  le  regioni  assicurano  per
          garantire l'esercizio delle funzioni comprese  nei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  nonche'   l'osservanza   degli
          obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
            4-ter.   Le   regioni   assicurano   che   le   strutture
          organizzative di cui alle lettere 
            b), d), e) e f) del comma 2  siano  dotate  di  personale
          adeguato, per numero e qualifica, a garantire le  finalita'
          di cui al comma 4-bis, nonche' l'adempimento degli obblighi
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea  in  materia
          di  controlli  ufficiali,  previsti  dal  regolamento  (CE)
          n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del
          29 aprile 2004. 
            4-quater. Le strutture organizzative di  cui  al  comma 2
          sono possibilmente individuate quali strutture complesse. 
            5. Nella    regolamentazione    del    dipartimento    di
          prevenzione,  le  regioni  possono  prevedere,  secondo  le
          articolazioni organizzative adottate, la  disciplina  delle
          funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di  altre
          funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali  di
          assistenza." 
            Comma 583 
            Si riporta il testo del comma 174  dell'articolo 1  della
          legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
          dalla presente legge: 
            "174. Al    fine     del     rispetto     dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti,  con  la  procedura  di  cui   all'articolo 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
          entro  il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello   di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad   acta   entro   il
          31 maggio, nella regione interessata, con riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario   regionale   fino   al   31 dicembre   dell'anno
          successivo a quello di verifica, il divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive;  scaduto   il   termine   del
          31 maggio, la regione non puo' assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto dei predetti vincoli." 
            Comma 584 
            Si riporta il testo  dell'articolo 17  del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15 luglio  2011,  n. 111,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
            "Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria 
            1. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013  e'
          incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per  il
          2012 ed e'  ulteriormente  incrementato  dell'1,4%  per  il
          2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
          le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131,  da  stipulare  entro  il  30 aprile
          2012, sono indicate  le  modalita'  per  il  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente  comma.
          Qualora la predetta  Intesa  non  sia  raggiunta  entro  il
          predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
          2014 che le regioni  rispettino  l'equilibrio  di  bilancio
          sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
          in   materia   di   spesa   per   il   personale   di   cui
          all'articolo 16,  le  seguenti  disposizioni  negli   altri
          ambiti di spesa sanitaria: 
            a)  nelle  more  del  perfezionamento   delle   attivita'
          concernenti   la   determinazione    annuale    di    costi
          standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte
          dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi e  forniture  di  cui  all'articolo 7  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  anche  al  fine  di
          potenziare le attivita' delle Centrali  regionali  per  gli
          acquisti, il citato Osservatorio, a partire  dal  1° luglio
          2012, attraverso la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni  un'elaborazione
          dei   prezzi   di   riferimento,   ivi   compresi    quelli
          eventualmente previsti dalle convenzioni Consip,  anche  ai
          sensi di quanto disposto all'articolo 11,  alle  condizioni
          di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
          medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle  prestazioni
          e  dei  servizi  sanitari  e   non   sanitari   individuati
          dall'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  di  cui
          all'articolo 5  del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,
          n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di  costo
          a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  la
          pubblicazione sul sito web dei prezzi  unitari  corrisposti
          dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di  beni  e
          servizi. Per  prezzo  di  riferimento  alle  condizioni  di
          maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero  il
          10° percentile,  ovvero  il   20° percentile,   ovvero   il
          25° percentile dei  prezzi  rilevati  per  ciascun  bene  o
          servizio   oggetto   di   analisi    sulla    base    della
          significativita' statistica e della eterogeneita' dei  beni
          e dei servizi riscontrate  dal  predetto  Osservatorio.  Il
          percentile e' tanto piu' piccolo  quanto  maggiore  risulta
          essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo  e'
          rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio',  al
          fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni  ulteriori
          strumenti operativi di controllo e razionalizzazione  della
          spesa. Le regioni adottano tutte  le  misure  necessarie  a
          garantire il conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio
          programmati, intervenendo anche sul livello  di  spesa  per
          gli  acquisti  delle  prestazioni  sanitarie   presso   gli
          operatori   privati   accreditati.   Qualora   sulla   base
          dell'attivita' di rilevazione di  cui  al  presente  comma,
          nonche',  in  sua  assenza,  sulla   base   delle   analisi
          effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti  anche
          grazie  a  strumenti  di  rilevazione  dei  prezzi  unitari
          corrisposti dalle Aziende Sanitarie  per  gli  acquisti  di
          beni  e  servizi,  emergano  differenze  significative  dei
          prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
          ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  che  abbia
          l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
          prezzi di riferimento come sopra individuati, e  senza  che
          cio' comporti modifica della durata del contratto. In  caso
          di mancato accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla
          trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
          proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
          dal contratto senza alcun onere a carico  delle  stesse,  e
          cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
          della presente  lettera per  differenze  significative  dei
          prezzi si intendono differenze superiori al  20  per  cento
          rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
          della prima applicazione  della  presente  disposizione,  a
          decorrere  dal  1° gennaio  2013  la   individuazione   dei
          dispositivi  medici  per  le   finalita'   della   presente
          disposizione e' effettuata dalla medesima  Agenzia  di  cui
          all'articolo 5  del  decreto  legislativo  30 giugno  1993,
          n. 266, sulla base  di  criteri  fissati  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di
          qualita',  di  standard  tecnologico,  di  sicurezza  e  di
          efficacia. Nelle more della predetta  individuazione  resta
          ferma l'individuazione di dispositivi medici  eventualmente
          gia' operata da parte  della  citata  Agenzia.  Le  aziende
          sanitarie  che  abbiano  proceduto  alla  rescissione   del
          contratto, nelle more dell'espletamento delle gare  indette
          in sede centralizzata o  aziendale,  possono,  al  fine  di
          assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi
          indispensabili  per  garantire  l'attivita'  gestionale   e
          assistenziale,  stipulare  nuovi  contratti   accedendo   a
          convenzioni-quadro,  anche  di  altre  regioni,  o  tramite
          affidamento  diretto  a  condizioni  piu'  convenienti   in
          ampliamento  di  contratto  stipulato  da   altre   aziende
          sanitarie mediante gare di appalto o forniture; 
            a-bis) in fase di prima applicazione,  la  determinazione
          dei prezzi  di  riferimento  di  cui  alla  lettera  a)  e'
          effettuata sulla base  dei  dati  rilevati  dalle  stazioni
          appaltanti  che  hanno  effettuato  i  maggiori  volumi  di
          acquisto, come risultanti dalla Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici; 
            b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,  al
          fine  di  consentire   alle   regioni   di   garantire   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  programmati
          compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
          periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
          regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012,  ai  sensi
          dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro della salute, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          disciplinate le procedure  finalizzate  a  porre  a  carico
          delle aziende  farmaceutiche  l'eventuale  superamento  del
          tetto di spesa a livello nazionale di  cui  all'articolo 5,
          comma 5,  del  decreto-legge   1° ottobre   2007,   n. 159,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          2007,  n. 222,  nella  misura  massima  del  35%  di   tale
          superamento, in proporzione  ai  rispettivi  fatturati  per
          farmaci ceduti  alle  strutture  pubbliche,  con  modalita'
          stabilite  dal  medesimo  regolamento.  Qualora  entro   la
          predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato  emanato  il
          richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con
          riferimento  alle  disposizioni  di  cui   all'articolo 11,
          comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122,  a  decorrere  dall'anno  2013,  aggiorna  le
          tabelle di raffronto ivi previste, al  fine  di  consentire
          alle regioni di garantire  il  conseguimento  dei  predetti
          obiettivi di risparmio,  e  conseguentemente,  a  decorrere
          dall'anno  2013  il  tetto  di   spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica territoriale di cui  all'articolo 5,  comma 1,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n. 222,  come
          da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto
          legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  e'  rideterminato  nella
          misura del 12,5%; 
            c) ai fini di controllo e razionalizzazione  della  spesa
          sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
          l'acquisto  di  dispositivi   medici,   in   attesa   della
          determinazione dei  costi  standardizzati  sulla  base  dei
          livelli essenziali  delle  prestazioni  che  tengano  conto
          della qualita' e  dell'innovazione  tecnologica,  elaborati
          anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per  il
          monitoraggio   dei   consumi   dei    dispositivi    medici
          direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
          cui al decreto del  Ministro  della  salute  dell'11 giugno
          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del  2010,
          a decorrere dal 1° gennaio  2013  la  spesa  sostenuta  dal
          Servizio  sanitario  nazionale  per  l'acquisto  di   detti
          dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
          conto  economico   (CE),   compresa   la   spesa   relativa
          all'assistenza protesica,  e'  fissata  entro  un  tetto  a
          livello nazionale e a  livello  di  ogni  singola  regione,
          riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario  nazionale
          standard e al fabbisogno sanitario  regionale  standard  di
          cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo  6 maggio
          2011, n. 68. 
            Cio'  al  fine  di  garantire  il   conseguimento   degli
          obiettivi di  risparmio  programmati.  Il  valore  assoluto
          dell'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera,  a
          livello nazionale e per ciascuna  regione,  e'  annualmente
          determinato dal Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Le   regioni
          monitorano  l'andamento  della  spesa  per   acquisto   dei
          dispositivi medici: l'eventuale  superamento  del  predetto
          valore e' recuperato interamente  a  carico  della  regione
          attraverso misure di  contenimento  della  spesa  sanitaria
          regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
          del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
          che  abbia  fatto  registrare   un   equilibrio   economico
          complessivo; 
            d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della  salute  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
          farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
          sanitario nazionale. Le misure  di  compartecipazione  sono
          aggiuntive rispetto a quelle  eventualmente  gia'  disposte
          dalle  regioni  e  sono  finalizzate  ad  assicurare,   nel
          rispetto   del   principio   di   equilibrio   finanziario,
          l'appropriatezza,  l'efficacia   e   l'economicita'   delle
          prestazioni. La predetta  quota  di  compartecipazione  non
          concorre alla determinazione  del  tetto  per  l'assistenza
          farmaceutica  territoriale.  Le  regioni  possono  adottare
          provvedimenti  di  riduzione  delle  predette   misure   di
          compartecipazione, purche' assicurino comunque, con  misure
          alternative,   l'equilibrio   economico   finanziario,   da
          certificarsi  preventivamente   da   parte   del   Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  agli  articoli  9  e  12
          dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 
            2. Con  l'Intesa  fra  lo  Stato  e  le  regioni  di  cui
          all'alinea del comma 1  sono  indicati  gli  importi  delle
          manovre da realizzarsi, al netto  degli  effetti  derivanti
          dalle disposizioni di cui  all'articolo 16  in  materia  di
          personale  dipendente  e  convenzionato  con  il   Servizio
          sanitario  nazionale  per  l'esercizio  2014,  mediante  le
          misure  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)   e   d)   del
          comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro
          il predetto termine, gli importi sono stabiliti,  al  netto
          degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
          articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali,  per
          l'esercizio  2013,  del   30%,   40%   e   30%   a   carico
          rispettivamente delle misure di cui alle lettere a),  b)  e
          c) del comma 1, nonche', per  l'esercizio  2014,  del  22%,
          20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
          alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per  l'anno  2014,
          il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
          derivanti  dall'esercizio  del  potere   regolamentare   in
          materia di spese per il personale  sanitario  dipendente  e
          convenzionato di cui  all'articolo 16. Conseguentemente  il
          tetto indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
          misura del 5,2%. Qualora le economie di  settore  derivanti
          dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
          per il personale sanitario dipendente  e  convenzionato  di
          cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3
          per cento, le  citate  percentuali  per  l'anno  2014  sono
          proporzionalmente rideterminate e con decreto del  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   ove   necessario,   e'
          conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
          finanziare  il  livello  del  finanziamento  del   Servizio
          sanitario nazionale di cui al comma 1. 
            3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e  72,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche  in
          ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. 
            3-bis. Alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi di  cui  al  comma 3  del  presente  articolo  si
          provvede  con  le   modalita'   previste   dall'articolo 2,
          comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La  regione
          e'  giudicata  adempiente  ove  sia  accertato  l'effettivo
          conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
          anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
          ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
          negli anni dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale
          riduzione  della  spesa  di  personale   fino   al   totale
          conseguimento  nell'anno  2020  degli  obiettivi   previsti
          all'articolo 2, commi 71 e 72, della  citata  legge  n. 191
          del 2009 . 
            3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro  dai
          deficit sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione
          di  detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli   specifici
          obiettivi ivi previsti in materia di personale. 
            4. Al fine di assicurare,  per  gli  anni  2011  e  2012,
          l'effettivo rispetto dei piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del  3 dicembre
          2009, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
            a)  all'articolo 2,  comma 80,  della  legge  23 dicembre
          2009, n. 191, dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
          seguenti: 
            «A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del  piano
          o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari
          organi di attuazione del piano o  il  commissario  ad  acta
          rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti  legislativi
          regionali,   li   trasmettono   al   Consiglio   regionale,
          indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano
          di rientro  o  con  i  programmi  operativi.  Il  Consiglio
          regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta  le
          necessarie modifiche alle leggi regionali in  contrasto,  o
          le sospende, o le abroga. Qualora  il  Consiglio  regionale
          non  provveda  ad   apportare   le   necessarie   modifiche
          legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
          modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
          all'attuazione del piano  o  dei  programmi  operativi,  il
          Consiglio dei Ministri adotta, ai  sensi  dell'articolo 120
          della Costituzione, le necessarie misure, anche  normative,
          per il superamento dei predetti ostacoli.»; 
            b)  all'articolo 2,  dopo   il   comma 88   della   legge
          23 dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente:  "88-bis
          Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
          programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
          aggiornamento   degli   interventi   di   riorganizzazione,
          riqualificazione e potenziamento del piano di  rientro,  al
          fine  di  tenere  conto  del  finanziamento  del   servizio
          sanitario  programmato  per  il  periodo  di   riferimento,
          dell'effettivo stato  di  avanzamento  dell'attuazione  del
          piano di rientro, nonche' di ulteriori  obblighi  regionali
          derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  o  da  innovazioni  della
          legislazione statale vigente."; 
            c) il Commissario ad acta per l'attuazione del  piano  di
          rientro dal disavanzo sanitario della regione  Abruzzo  da'
          esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010,  di
          cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
          n. 191, che e' approvato con  il  presente  decreto,  ferma
          restando la validita' degli atti e dei  provvedimenti  gia'
          adottati  e  la  salvezza  degli  effetti  e  dei  rapporti
          giuridici sorti sulla base della sua  attuazione  (98).  Il
          Commissario ad acta,  altresi',  adotta,  entro  60  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da  garantire,
          anche attraverso l'eventuale superamento  delle  previsioni
          contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
          rimossi ai sensi  dell'articolo 2,  comma 80,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione
          e  risanamento  del  servizio  sanitario  regionale   siano
          coerenti,  nel   rispetto   dell'erogazione   dei   livelli
          essenziali di assistenza: 
            1) con  l'obiettivo  del  raggiungimento  dell'equilibrio
          economico  stabile   del   bilancio   sanitario   regionale
          programmato nel piano di rientro stesso, tenuto  conto  del
          livello   del   finanziamento   del   servizio    sanitario
          programmato per il periodo 2010-2012 con il  Patto  per  la
          salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente; 
            2) con gli ulteriori obblighi per le  regioni  introdotti
          dal  medesimo  Patto  per  la  salute  2010-2012  e   dalla
          legislazione vigente; 
            d)  il  Consiglio  dei  Ministri  provvede  a  modificare
          l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c); 
            e) al comma 51 dell'articolo 1  della  legge  13 dicembre
          2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122,"
          sono inserite le seguenti: "nonche' al fine  di  consentire
          l'espletamento delle funzioni istituzionali  in  situazioni
          di ripristinato equilibrio finanziario"; 
            2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:  "fino  al
          31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
          31 dicembre 2012"; 
            f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro  per  le
          quali  in  attuazione  dell'articolo 1,  comma 174,  quinto
          periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
          modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico  del
          turn over del personale del servizio  sanitario  regionale,
          con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
          per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
          territoriale, su richiesta della regione interessata,  puo'
          essere disposta, in deroga  al  predetto  blocco  del  turn
          over, l'autorizzazione  al  conferimento  di  incarichi  di
          dirigenti  medici  responsabili  di  struttura   complessa,
          previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
          procedere al predetto conferimento di incarichi al fine  di
          assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza,  nonche'  della  compatibilita'  del   medesimo
          conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
          e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
          nel piano di rientro, ovvero nel  programma  operativo,  da
          parte   del   Comitato   permanente   per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  del
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
          di cui rispettivamente agli articoli  9  e  12  dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS. 
            5. In relazione alle risorse da assegnare alle  pubbliche
          amministrazioni  interessate,  a  fronte  degli  oneri   da
          sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
          assenti dal servizio per malattia effettuati dalle  aziende
          sanitarie  locali,  in  applicazione  dell'articolo 71  del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133,  come
          modificato dall'articolo 17,  comma 23,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
            a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una
          quota delle  disponibilita'  finanziarie  per  il  Servizio
          sanitario nazionale, non utilizzata in sede di  riparto  in
          relazione  agli  effetti   della   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite  di  70
          milioni   di   euro    annui,    per    essere    iscritta,
          rispettivamente,  tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi
          carattere obbligatorio, di  cui  all'articolo 26,  comma 2,
          della legge 196  del  2009,  in  relazione  agli  oneri  di
          pertinenza dei  Ministeri,  ovvero  su  appositi  fondi  da
          destinare  per  la  copertura  dei  medesimi   accertamenti
          medico-legali sostenuti dalle  Amministrazioni  diverse  da
          quelle statali; 
            b) a decorrere  dall'esercizio  2013,  con  la  legge  di
          bilancio e'  stabilita  la  dotazione  annua  dei  suddetti
          stanziamenti destinati alla  copertura  degli  accertamenti
          medico-legali sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche,
          per un importo complessivamente non superiore a 70  milioni
          di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera  a).
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,  come  fissato
          al comma 1, e'  rideterminato,  a  decorrere  dal  medesimo
          esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro. 
            5-bis. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  la
          quota  di   pertinenza   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
          al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
          delle spese sostenute per  gli  accertamenti  medico-legali
          sul personale scolastico ed educativo assente dal  servizio
          per malattia effettuati  dalle  aziende  sanitarie  locali.
          Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
          a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
          del Servizio Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in
          proporzione  all'organico  di  diritto  delle  regioni  con
          riferimento all'anno scolastico che si conclude in  ciascun
          esercizio  finanziario.  Dal   medesimo   anno   2012,   le
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  non  sono
          tenute a corrispondere alcuna somma  per  gli  accertamenti
          medico-legali di cui al primo periodo. 
            6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67,
          secondo periodo,  della  legge  23 dicembre  2009,  n. 191,
          attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
          Stato-regioni  in  materia  sanitaria   per   il   triennio
          2010-2012,  sancita   nella   riunione   della   conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  3 dicembre
          2009, per l'anno 2011  il  livello  del  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale a cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, come  rideterminato  dall'articolo 11,  comma 12,
          del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 luglio  2010,  n. 122,   e
          dall'articolo 1, comma 49, della  legge  13 dicembre  2010,
          n. 220, e' incrementato di 105  milioni  di  euro  per  far
          fronte al maggior finanziamento concordato con le  regioni,
          ai sensi della citata intesa, con  riferimento  al  periodo
          compreso tra il 1° giugno 2011 e  la  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e
          p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano  di
          avere  effetto  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 61,
          comma 19,  del  decreto-legge   25 giugno   2008,   n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,
          n. 133. 
            7. 
            8. 
            9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 7
          e 8, e'  autorizzata  per  l'anno  2011  la  corresponsione
          all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di  euro,  alla
          cui   copertura   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per il  medesimo  anno,  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5 della  legge  6 febbraio  2009,
          n. 7. Per il  finanziamento  delle  attivita'  si  provvede
          annualmente   nell'ambito   di   un    apposito    progetto
          interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          per  la  cui  realizzazione,  sulle   risorse   finalizzate
          all'attuazione  dell'articolo 1,  comma 34,   della   legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e  successive  modificazioni,  e'
          vincolato l'importo pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
          alla cui erogazione, a favore  del  medesimo  Istituto,  si
          provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per l'anno di  riferimento.  A  decorrere  dall'anno  2013,
          qualora  entro  il  31 ottobre  di  ciascun  anno  non  sia
          intervenuta  l'intesa  di  cui  al  secondo   periodo,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per
          cento dell'importo destinato nell'anno  di  riferimento  al
          predetto istituto ai sensi del presente comma. 
            10. Al  fine  di  garantire  la   massima   funzionalita'
          dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
          rilevanza e all'accresciuta complessita'  delle  competenze
          ad essa attribuite, di potenziare la  gestione  delle  aree
          strategiche  di  azione   corrispondenti   agli   indirizzi
          assegnati dal Ministero della salute e  di  realizzare  gli
          obiettivi  di  semplificazione   e   snellimento   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre
          2010,   n. 183,    con    decreto    emanato    ai    sensi
          dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge  30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con  modificazione,  dalla  legge
          24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, il regolamento  di  organizzazione  e
          funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa),  di
          cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
          n. 245, e' modificato, in modo da  assicurare  l'equilibrio
          finanziario dell'ente e senza alcun onere  a  carico  della
          finanza pubblica, nel senso: 
            a) di  demandare  al  consiglio  di  amministrazione,  su
          proposta del direttore generale, il potere  di  modificare,
          con deliberazioni assunte  ai  sensi  dell'articolo 22  del
          citato decreto n. 245  del  2004,  l'assetto  organizzativo
          dell'Agenzia di cui all'articolo 17  del  medesimo  decreto
          n. 245 del 2004, anche al fine di articolare  le  strutture
          amministrative di vertice in coerenza con  gli  accresciuti
          compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
          presente  lettera sono  sottoposte   all'approvazione   del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
            b)    di    riordinare    la    commissione    consultiva
          tecnico-scientifica  e  il  comitato  prezzi  e   rimborsi,
          prevedendo: un numero massimo di componenti pari  a  dieci,
          di cui tre designati dal Ministro  della  salute,  uno  dei
          quali  con  funzioni  di  presidente,  uno  designato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze,  quattro  designati
          dalla Conferenza  Stato-regioni  nonche',  di  diritto,  il
          direttore generale dell'Aifa e il presidente  dell'Istituto
          superiore   di   sanita';   i   requisiti   di   comprovata
          professionalita'  e  specializzazione  dei  componenti  nei
          settori della metodologia di determinazione del prezzo  dei
          farmaci, dell'economia sanitaria e della  farmaco-economia;
          che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
          carico della finanza  pubblica,  non  possano  superare  la
          misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
          componenti  degli  analoghi   organismi   delle   autorita'
          nazionali  competenti  per  l'attivita'   regolatoria   dei
          farmaci degli Stati membri dell'Unione europea; 
            c) di specificare i servizi, compatibili con le  funzioni
          istituzionali  dell'Agenzia,  che  l'Agenzia  stessa   puo'
          rendere nei confronti di terzi ai  sensi  dell'articolo 48,
          comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
          stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi; 
            d) di introdurre un diritto annuale a carico  di  ciascun
          titolare di autorizzazione all'immissione in commercio  per
          il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
          funzionalita' informatiche della  banca  dati  dei  farmaci
          autorizzati  o  registrati  ai  fini   dell'immissione   in
          commercio,  nonche'  per  la  gestione  informatica   delle
          relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
          le piccole e medie  imprese  di  cui  alla  raccomandazione
          2003/361/CE." 
            Comma 585 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 11,  del
          decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n. 189,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "1. Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA,  sulla  base  delle
          valutazioni       della       Commissione        consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e  rimborso,
          provvede  a  una  revisione  straordinaria  del  Prontuario
          farmaceutico   nazionale   sulla    base    del    criterio
          costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo  anche
          dei  prezzi  di  riferimento  per  categorie   terapeutiche
          omogenee, collocando nella classe  di  cui  all'articolo 8,
          comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          i farmaci terapeuticamente superati. In sede  di  revisione
          straordinaria ai sensi del precedente periodo del  presente
          comma   e,   successivamente,   in   sede   di    periodico
          aggiornamento  del  Prontuario  farmaceutico  nazionale,  i
          medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di
          cui  e'  in  scadenza  il  brevetto  o  il  certificato  di
          protezione complementare non  possono  essere  classificati
          come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale  con
          decorrenza anteriore alla data di scadenza del  brevetto  o
          del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  delle  vigenti
          disposizioni di legge." 
            Comma 590 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 20   del   decreto
          legislativo 24 aprile 2006, n. 219: 
            "Art. 20. Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti
          sul  mercato  italiano  alla  data   del   6 giugno   1995;
          estensione della disciplina ai medicinali antroposofici. 
            1. Per  i  medicinali  omeopatici  presenti  sul  mercato
          italiano alla data del 6 giugno 1995,  resta  fermo  quanto
          previsto dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Tali  prodotti  sono  soggetti
          alla procedura semplificata di registrazione prevista  agli
          articoli  16  e   17,   anche   quando   non   abbiano   le
          caratteristiche di cui alle lettere a)  e  c)  del  comma 1
          dell'articolo 16. In   alternativa   alla    documentazione
          richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato  1  al  presente
          decreto, per i medicinali omeopatici  di  cui  al  presente
          comma,  le  aziende   titolari   possono   presentare   una
          dichiarazione  autocertificativa  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante dell'azienda medesima, recante: 
            a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo
          riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di
          somministrazione; 
            b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; 
            c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese  ai
          sensi delle disposizioni di cui al titolo IX  del  presente
          decreto. 
            La disposizione del  terzo  periodo  non  si  applica  ai
          medicinali omeopatici di origine biologica o preparati  per
          uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di
          ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo di
          ottemperare  alle  prescrizioni  del  modulo   4   di   cui
          all'allegato 1 al presente decreto. 
            2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione  in  forma
          semplificata, per i medicinali omeopatici non  in  possesso
          di tutti i requisiti previsti dal comma 1  dell'articolo 16
          si applicano le disposizioni previste  dal  titolo  IX  del
          presente decreto. 
            3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea
          ufficiale e preparati secondo  un  metodo  omeopatico  sono
          assimilabili,  agli  effetti  del  presente   decreto,   ai
          medicinali omeopatici." 
            Si  riporta  il  testo  della  lettera  c)  del   comma 2
          dell'articolo 17 del decreto  legislativo  24 aprile  2006,
          n. 219. 
            c) dossier che descrive le modalita' con cui si ottiene e
          si controlla ciascun materiale di partenza per preparazioni
          omeopatiche  o  ceppo  omeopatico  e  ne   dimostra   l'uso
          omeopatico mediante un'adeguata bibliografia; 
            Si riporta il testo del comma 8 -undecies dell'articolo 6
          del decreto- legge 28 dicembre  2006,  n. 300,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: 
            "8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12,
          della legge  27 dicembre  2002,  n. 289,  e'  prorogato  al
          31 dicembre 2015". 
            Comma 593 
            Si riporta il testo del  comma 34  dell'articolo 1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
            "34. Ai fini della determinazione della quota  capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive  modificazioni,
          il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
          economica (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  stabilisce  i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti
          elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei  consumi
          sanitari per eta' e per sesso, tassi  di  mortalita'  della
          popolazione, indicatori relativi a  particolari  situazioni
          territoriali ritenuti utili al fine di definire  i  bisogni
          sanitari  delle  regioni   ed   indicatori   epidemiologici
          territoriali. Il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  puo'  vincolare  quote  del  Fondo
          sanitario  nazionale  alla   realizzazione   di   specifici
          obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita'  per
          i progetti sulla  tutela  della  salute  materno-infantile,
          della salute mentale, della salute  degli  anziani  nonche'
          per quelli finalizzati alla prevenzione, e  in  particolare
          alla prevenzione  delle  malattie  ereditarie.  Nell'ambito
          della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le
          regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
          devono   concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le
          vaccinazioni   non   obbligatorie   quali   antimorbillosa,
          antirosolia, antiparotite e  antihaemophulius  influenza  e
          tipo B quando queste vengono  richieste  dai  genitori  con
          prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire  anche
          i bambini  extracomunitari  non  residenti  sul  territorio
          nazionale." 
            Comma 595 
            Si  riporta  il  testo  della  lettera  a)  del   comma 3
          dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n. 159,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          2007, n. 222, come modificato dalla presente legge: 
            "3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono  cosi'
          definite: 
            a) l'intero sforamento  e'  ripartito  a  lordo  IVA  tra
          aziende farmaceutiche, grossisti  e  farmacisti  in  misura
          proporzionale alle relative quote di spettanza  sui  prezzi
          dei medicinali, con l'eccezione della quota  di  sforamento
          imputabile alla spesa  per  farmaci  acquistati  presso  le
          aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali  e  da
          queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e'  posta
          a carico unicamente delle aziende farmaceutiche  stesse  in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture pubbliche. L'entita' del  ripiano  e'  calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi  la  quota  dello   sforamento   imputabile   al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
          Se il fatturato derivante dalla commercializzazione  di  un
          farmaco innovativo e' superiore a 300.000.000 di  euro,  la
          quota dello sforamento imputabile al superamento del  fondo
          aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in  misura
          pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC
          relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento e'
          ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte  le
          aziende titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
          fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti  da
          brevetto." 
            Comma 598 
            Si riporta il  testo  del  comma 5  dell'articolo 10  del
          decreto- legge 29 novembre 2004,  n. 282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 
            "5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di finanza pubblica, anche mediante interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
            Comma 600 
            Si riporta il  testo  del  comma 2  dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
            "2. Una quota pari all'1% del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
            a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 
            1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di  sua
          competenza; 
            2) Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
            3) istituti di ricovero e  cura  di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
            4)   istituti   zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
            b) iniziative previste da leggi  nazionali  o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo (223); 
            c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle  aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
            A decorrere dal 1° gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente comma  e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della  L.  5 agosto  1978,  n. 468,  e
          successive modificazioni." 
            Comma 601 
            Si  riporta  il  testo   dell'articolo 27   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011,  n. 68,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
            "Art. 27  Determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard regionali 
            1. Il Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa,   ai   sensi
          dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281,  con  la  conferenza   Stato-Regioni   sentita   la
          struttura  tecnica  di  supporto  di   cui   all'articolo 3
          dell'intesa Stato-Regioni del  3 dicembre  2009,  determina
          annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita   nel
          presente  articolo,  i  costi  e  i   fabbisogni   standard
          regionali. 
            2. Per la  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 
            3. Ai  sensi  dell'articolo 2,   comma 2,   lettera   a),
          dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il
          triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento  ai
          macrolivelli  di  assistenza  definiti  dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
          livelli essenziali di assistenza in  ambito  sanitario  del
          29 novembre   2001,    costituiscono    indicatori    della
          programmazione nazionale per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale i seguenti  livelli  percentuali  di  finanziamento
          della spesa sanitaria: 
            a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria  collettiva  in
          ambiente di vita e di lavoro; 
            b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; 
            c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 
            4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni
          a statuto ordinario, cumulativamente pari  al  livello  del
          fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in
          fase di prima  applicazione  a  decorrere  dall'anno  2013,
          applicando a tutte le regioni i valori  di  costo  rilevati
          nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione
          e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11. 
            5. Sono regioni di riferimento le tre  regioni,  tra  cui
          obbligatoriamente la prima, che siano  state  scelte  dalla
          Conferenza  Stato-Regioni  tra  le  cinque   indicate   dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  in
          quanto  migliori  cinque  regioni  che,  avendo   garantito
          l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza   in
          condizione di equilibrio economico,  comunque  non  essendo
          assoggettate a piano di rientro  e  risultando  adempienti,
          come verificato dal Tavolo di  verifica  degli  adempimenti
          regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa  Stato-Regioni
          in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
          base  a  criteri   di   qualita'   dei   servizi   erogati,
          appropriatezza  ed  efficienza  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa  della
          Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura  tecnica  di
          supporto di cui  all'articolo 3  dell'intesa  Stato-Regioni
          del 3 dicembre 2009, sulla base  degli  indicatori  di  cui
          agli allegati  1,  2  e  3  dell'intesa  Stato-Regioni  del
          3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in  equilibrio
          economico le  regioni  che  garantiscono  l'erogazione  dei
          livelli  essenziali  di   assistenza   in   condizioni   di
          efficienza e di appropriatezza  con  le  risorse  ordinarie
          stabilite dalla vigente legislazione a  livello  nazionale,
          ivi comprese le entrate proprie regionali effettive.  Nella
          individuazione  delle  regioni  si  dovra'   tenere   conto
          dell'esigenza  di  garantire  una   rappresentativita'   in
          termini di appartenenza geografica al nord, al centro e  al
          sud,  con  almeno  una  regione   di   piccola   dimensione
          geografica. 
            6. I costi standard sono computati  a  livello  aggregato
          per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
          collettiva,   assistenza    distrettuale    e    assistenza
          ospedaliera. Il valore  di  costo  standard  e'  dato,  per
          ciascuno dei tre  macrolivelli  di  assistenza  erogati  in
          condizione di  efficienza  ed  appropriatezza  dalla  media
          pro-capite pesata del costo  registrato  dalle  regioni  di
          riferimento. A tal fine il livello della  spesa  delle  tre
          macroaree delle regioni di riferimento: 
            a) e' computato al lordo della  mobilita'  passiva  e  al
          netto della mobilita' attiva extraregionale; 
            b) e' depurato della  quota  di  spesa  finanziata  dalle
          maggiori entrate  proprie  rispetto  alle  entrate  proprie
          considerate ai fini della determinazione del  finanziamento
          nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente  sulle
          tre macroaree; 
            c) e' depurato della quota di spesa che finanzia  livelli
          di assistenza superiori ai livelli essenziali; 
            d) e' depurato delle quote di  ammortamento  che  trovano
          copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
          Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti  presso
          i Tavoli tecnici di verifica; 
            e) e' applicato,  per  ciascuna  regione,  alla  relativa
          popolazione pesata regionale. 
            7. Le regioni in equilibrio  economico  sono  individuate
          sulla base dei  risultati  relativi  al  secondo  esercizio
          precedente a quello  di  riferimento  e  le  pesature  sono
          effettuate con i pesi per classi  di  eta'  considerati  ai
          fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
          al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.  A
          decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1,  comma 34,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto,  nella
          ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario  standard
          regionale,   del   percorso   di   miglioramento   per   il
          raggiungimento  degli  standard   di   qualita',   la   cui
          misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione  di
          cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
          raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
          continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
          presente comma. 
            8. Il fabbisogno sanitario  standard  regionale  e'  dato
          dalle risorse corrispondenti  al  valore  percentuale  come
          determinato in attuazione di quanto  indicato  al  comma 6,
          rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 
            9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai  sensi
          del  comma 8,  e'  annualmente  applicato   al   fabbisogno
          sanitario   standard   nazionale    definito    ai    sensi
          dell'articolo 26. 
            10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione
          di  riferimento  non  puo'  essere  inferiore  alla   quota
          percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
          l'anno   precedente,   al   netto   delle   variazioni   di
          popolazione. 
            11. Al fine di realizzare il processo di  convergenza  di
          cui all'articolo 20,  comma 1,  lettera  b),  della  citata
          legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori  percentuali
          determinati ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  presente
          articolo avviene in  un  periodo  di  cinque  anni  secondo
          criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 
            12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni
          di cui al comma 5, si trovi nella condizione di  equilibrio
          economico come definito al medesimo comma 5  un  numero  di
          regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento  sono
          individuate  anche  tenendo  conto  del  miglior  risultato
          economico registrato nell'anno di riferimento, depurando  i
          costi della quota eccedente rispetto a quella  che  sarebbe
          stata necessaria a  garantire  l'equilibrio  ed  escludendo
          comunque le regioni soggette a piano di rientro. 
            13. Resta in ogni caso fermo per le  regioni  l'obiettivo
          di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle  risorse
          stabilite in sede di  programmazione  sanitaria  nazionale,
          come indicato al comma 3. 
            14. Eventuali  risparmi  nella  gestione   del   servizio
          sanitario  nazionale  effettuati  dalle  regioni  rimangono
          nella disponibilita' delle regioni stesse.2 
            Comma 602 
            Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo
          1988, n. 67. 
            "Art.20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di  un  programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario pubblico e  di  realizzazione  di  residenze  per
          anziani  e  soggetti  non  autosufficienti  per   l'importo
          complessivo di 24 miliardi di euro (70).  Al  finanziamento
          degli interventi si provvede mediante operazioni  di  mutuo
          che le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
          sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
          della spesa ammissibile risultante  dal  progetto,  con  la
          BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti  e
          aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e
          procedure  da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 
            2. Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il   Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
            a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine  di
          garantire una idonea capacita'  di  posti  letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
            b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a  piu'
          elevato degrado strutturale; 
            c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto  che
          presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di
          integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; 
            d) conservazione in efficienza del restante 50 per  cento
          dei  posti  letto,  la  cui   funzionalita'   e'   ritenuta
          sufficiente; 
            e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali
          extraospedalieri ed ospedalieri  diurni  con  contemporaneo
          intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le
          specificazioni di cui alle lettere a), b), c); 
            f)  realizzazione   di   140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno  emanati  a  norma  dell'articolo 5   della   legge
          23 dicembre 1978, n. 833, devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
            g) adeguamento alle norme  di  sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
            h)   potenziamento   delle   strutture   preposte    alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
            i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,  il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione. 
            3. Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2   definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
            4. Le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
          predispongono, entro quattro mesi dalla  pubblicazione  del
          decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
          cui chiedono il finanziamento  con  la  specificazione  dei
          progetti da realizzare. Sulla base dei programmi  regionali
          o provinciali, il  Ministro  della  sanita'  predispone  il
          programma nazionale che viene  sottoposto  all'approvazione
          del CIPE. 
            5. Entro sessanta giorni dal termine di cui  al  comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli  anni  1989  e  1990. Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
            5-bis.  Dalla  data  del  30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui  al  comma 5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli  enti  di  cui  all'articolo 4,  comma 15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991,  n. 412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
            6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a  carico
          del bilancio dello Stato ed  e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
          miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per  l'anno
          1990. 
            7. Il limite di eta' per l'accesso  ai  concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988." 
            Comma 606 
            Si riporta  il  testo  del  comma 7  dell'articolo 3  del
          decreto-  legge  8 aprile  2013,  n. 35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6 giugno  2013,  n. 64,  come
          modificato dalla presente legge: 
            "7. A decorrere dall'anno  2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini  e  per  gli  effetti  dell'articolo 2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15,  comma 24,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 agosto   2012,   n. 135-
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo." 
            Comma 607 
            Si riporta il testo del comma 180  dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311 
            "180. La regione interessata, nelle ipotesi  indicate  ai
          commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento  per
          gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del  supporto
          tecnico dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,
          procede ad una  ricognizione  delle  cause  ed  elabora  un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma." 
            Si riportano i testi dei commi 13 e  17  dall'articolo 15
          del decreto legge 6 luglio  2012,  n. 95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
            "Art.13. Al fine di razionalizzare le risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
            a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,  n. 111,  gli
          importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
          essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
          servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario     di     cui     alla      presente
          lettera adottando misure  alternative,  purche'  assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
            b)   all'articolo 17,   comma 1,    lettera    a),    del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere  a  carico   delle   stesse,   e   cio'   in   deroga
          all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente
          lettera per  differenze   significative   dei   prezzi   si
          intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto  al
          prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui  all'articolo 5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
            b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 luglio
          2012, n. 94, e' abrogato; 
            c) sulla base e nel rispetto degli standard  qualitativi,
          strutturali,   tecnologici    e    quantitativi    relativi
          all'assistenza ospedaliera  fissati,  entro  il  31 ottobre
          2012, con regolamento approvato ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma 169, della legge  30 dicembre  2004,  n. 311,  previa
          intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   nonche'   tenendo    conto    della    mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo 15-septies    del     decreto     legislativo
          30 dicembre  1992,  n. 502  e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
            c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di
          assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa  e'
          garantita,   che   realizzino   effettive   finalita'    di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
            d)  fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo 17,
          comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  6 luglio  2011,
          n. 98, convertito con modificazioni dalla  legge  15 luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge  27 dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera costituisce    adempimento    ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti    di    cui    all'articolo 12     dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7 maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
            e)  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso   al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti    di    cui    all'articolo 12     dell'Intesa
          Stato-Regioni    del    23 marzo    2005,    sulla     base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
            f) il  tetto  di  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
            f-bis) all'articolo 3, comma 7, del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dopo
          il  penultimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nelle
          aziende         ospedaliere,         nelle          aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente  medico  di  cui  all'articolo 4,  comma 9,   del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
            g)   all'articolo 8-sexies   del   decreto    legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
            «1-bis. Il valore complessivo della  remunerazione  delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.»." 
            "Art.17. Gli importi  tariffari,  fissati  dalle  singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al  comma 15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo 12  dell'Intesa  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella  seduta  del
          23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di  cui  all'articolo 1,  comma 180,
          della  legge  30 dicembre   2004,   n. 311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile." 
            Comma 609 
            Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge
          13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  14 settembre  2011,  n. 148,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            "Art. 3-bis.   Ambiti   territoriali   e    criteri    di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali 
            1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni
          e le province autonome di Trento e di  Bolzano  organizzano
          lo svolgimento  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di
          rilevanza economica definendo il perimetro degli  ambiti  o
          bacini territoriali ottimali e omogenei tali da  consentire
          economie  di  scala  e   di   differenziazione   idonee   a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio  2012  previa  lettera di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al  decreto  legislativo  18 agosto   2000,   n. 267. Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,  n. 131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
            1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici
          locali a  rete  di  rilevanza  economica,  compresi  quelli
          appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
          forma  di  gestione,  di   determinazione   delle   tariffe
          all'utenza per quanto di competenza, di  affidamento  della
          gestione e relativo controllo  sono  esercitate  unicamente
          dagli enti di governo degli ambiti  o  bacini  territoriali
          ottimali e omogenei istituiti  o  designati  ai  sensi  del
          comma 1  del  presente  articolo  cui   gli   enti   locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 1, comma 90,  della  legge  7 aprile
          2014, n. 56. Qualora gli  enti  locali  non  aderiscano  ai
          predetti enti di governo  entro  il  1° marzo  2015  oppure
          entro  sessanta  giorni  dall'istituzione  o   designazione
          dell'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  ai
          sensi  del  comma 2  dell'articolo 13  del  decreto   legge
          30 dicembre 2013, n. 150,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,  il  Presidente  della
          regione  esercita,  previa  diffida  all'ente   locale   ad
          adempiere entro il  termine  di  trenta  giorni,  i  poteri
          sostitutivi. Gli enti di governo di cui al  comma 1  devono
          effettuare  la   relazione   prescritta   dall'articolo 34,
          comma 20,  del  decreto-legge  18 ottobre   2012,   n. 179,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 dicembre
          2012, n. 221, e  le  loro  deliberazioni  sono  validamente
          assunte nei competenti organi degli stessi senza necessita'
          di ulteriori deliberazioni,  preventive  o  successive,  da
          parte degli organi  degli  enti  locali.  Nella  menzionata
          relazione,  gli  enti  di   governo   danno   conto   della
          sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
          per la forma di affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le
          ragioni con riferimento agli obiettivi di  universalita'  e
          socialita', di efficienza, di economicita'  e  di  qualita'
          del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione  degli
          interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
          affidatario,  la  relazione  deve  comprendere   un   piano
          economico- finanziario che, fatte salve le disposizioni  di
          settore, contenga anche la proiezione, per  il  periodo  di
          durata dell'affidamento, dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
          investimenti  e  dei   relativi   finanziamenti,   con   la
          specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in   house,
          dell'assetto economico  patrimoniale  della  societa',  del
          capitale     proprio     investito     e     dell'ammontare
          dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il  piano
          economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
          di  credito   o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo  degli
          intermediari finanziari,  ai  sensi  dell'articolo 106  del
          testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
          di  revisione  ai   sensi   dell'articolo 1   della   legge
          23 novembre  1939,  n. 1966. Nel  caso  di  affidamento  in
          house,   gli    enti    locali    proprietari    procedono,
          contestualmente all'affidamento, ad accantonare  pro  quota
          nel primo bilancio utile, e successivamente ogni  triennio,
          una somma pari all'impegno  finanziario  corrispondente  al
          capitale  proprio  previsto  per  il  triennio  nonche'   a
          redigere  il   bilancio   consolidato   con   il   soggetto
          affidatario in house. 
            2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura
          ad evidenza pubblica, l'adozione  di  strumenti  di  tutela
          dell'occupazione  costituisce   elemento   di   valutazione
          dell'offerta. 
            2-bis. L'operatore economico succeduto al  concessionario
          iniziale, in  via  universale  o  parziale,  a  seguito  di
          operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti,
          comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto
          dei criteri qualitativi  stabiliti  inizialmente,  prosegue
          nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.  In
          tale ipotesi, anche su istanza  motivata  del  gestore,  il
          soggetto competente  accerta  la  persistenza  dei  criteri
          qualitativi e la permanenza delle condizioni di  equilibrio
          economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario,
          alla loro rideterminazione, anche  tramite  l'aggiornamento
          del  termine  di  scadenza  di  tutte  o  di  alcune  delle
          concessioni   in   essere,   previa   verifica   ai   sensi
          dell'articolo 143, comma 8, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo   12 aprile   2006,   n. 163,   e    successive
          modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'  di  regolazione
          competente,  ove  istituita,  da   effettuare   anche   con
          riferimento  al  programma  degli  interventi  definito   a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
            3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di  procedura  di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine  perentorio  del  31 gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
            4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati  anche  con
          risorse derivanti  da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali ai sensi  dell'articolo 119,  quinto  comma,  della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
            4-bis. Le spese in conto  capitale,  ad  eccezione  delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
            5. 
            6. Le  societa'  affidatarie   in   house   sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n. 163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma 3
          dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
          n. 165, nonche' i vincoli assunzionali  e  di  contenimento
          delle  politiche  retributive  stabiliti  dall'ente  locale
          controllante ai sensi  dell'articolo 18,  comma 2-bis,  del
          decreto-legge n. 112 del 2008 
            6-bis. Le disposizioni del presente articolo e  le  altre
          disposizioni, comprese quelle  di  carattere  speciale,  in
          materia di servizi pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente." 
            Comma 610 
            Si riporta il testo  del  comma 1  dell'articolo 5  della
          legge  8 novembre  1991,  n. 381,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
            "1. Gli enti pubblici, compresi quelli  economici,  e  le
          societa' di capitali a partecipazione  pubblica,  anche  in
          deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  della
          pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
          le  cooperative  che   svolgono   le   attivita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b),  ovvero  con  analoghi
          organismi  aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della
          Comunita' europea, per  la  fornitura  di  beni  e  servizi
          diversi  da  quelli  socio-sanitari  ed  educativi  il  cui
          importo  stimato  al  netto  dell'IVA  sia  inferiore  agli
          importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di
          appalti   pubblici,   purche'   tali   convenzioni    siano
          finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le  persone
          svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni
          di cui al presente comma sono stipulate previo  svolgimento
          di procedure di selezione idonee ad assicurare il  rispetto
          dei principi di trasparenza, di non  discriminazione  e  di
          efficienza." 
            Comma 611 
            Si riporta il testo dei commi da 27 a 29  dall'articolo 3
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
            " 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non  possono  costituire
          societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni
          e  di  servizi   non   strettamente   necessarie   per   il
          perseguimento delle proprie  finalita'  istituzionali,  ne'
          assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche  di
          minoranza,  in  tali  societa'.  E'   sempre   ammessa   la
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale e che  forniscono  servizi  di  committenza  o  di
          centrali di committenza a livello regionale a  supporto  di
          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di   amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto  legislativo  12 aprile  2006,
          n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in  tali  societa'
          da  parte  delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,
          comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,
          nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 
            27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano  ferme
          le competenze del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          gia' previste  dalle  disposizioni  vigenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In  caso   di
          costituzione di societa' che producono servizi di interesse
          generale  e  di  assunzione  di  partecipazioni   in   tali
          societa', le relative  partecipazioni  sono  attribuite  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  che  esercita  i
          diritti  dell'azionista  di  concerto   con   i   Ministeri
          competenti per materia. 
            28. L'assunzione   di   nuove   partecipazioni    e    il
          mantenimento  delle  attuali  devono   essere   autorizzati
          dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
          sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera
          di  cui  al  presente  comma  e'  trasmessa  alla   sezione
          competente della Corte dei conti. 
            28-bis.   Per    le    amministrazioni    dello    Stato,
          l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per  materia,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
            29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore
          della   presente   legge   le   amministrazioni   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di  alienazione  di  partecipazioni.  L'obbligo  di
          cessione di cui al  presente  comma  non  si  applica  alle
          aziende  termali  le  cui  partecipazioni  azionarie  o  le
          attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le
          pertinenze sono state trasferite  a  titolo  gratuito  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano nel cui  territorio  sono  ubicati  gli
          stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1
          a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59."