art. 1 note (parte 12)

           	
				
 
               Note al comma 386 
              Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 387 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  60  del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              "Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga  del
          programma «carta acquisti» 
              1. Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta
          acquisti,  istituita  dall'articolo  81,  comma   32,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  tra  le
          fasce di popolazione in  condizione  di  maggiore  bisogno,
          anche al fine di valutarne  la  possibile  generalizzazione
          come strumento di  contrasto  alla  poverta'  assoluta,  e'
          avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di  250.000
          abitanti. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
              a) i nuovi criteri di identificazione  dei  beneficiari
          per il tramite dei Comuni,  con  riferimento  ai  cittadini
          italiani e di altri Stati  dell'Unione  europea  ovvero  ai
          cittadini di Stati  esteri  in  possesso  del  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
              b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
          acquisto, in funzione del nucleo familiare; 
              c) le modalita' con cui  i  comuni  adottano  la  carta
          acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione  del
          Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle   tariffe
          energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
          8 novembre 2000, n. 328; 
              d) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  di
          presa  in  carico,  volto  al  reinserimento  lavorativo  e
          all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
          del  godimento  del  beneficio   alla   partecipazione   al
          progetto; 
              e) la decorrenza della sperimentazione, la  cui  durata
          non puo' superare i dodici mesi; 
              f) i flussi informativi da parte  dei  Comuni  sul  cui
          territorio  e'  attivata  la  sperimentazione,  anche   con
          riferimento  ai  soggetti  individuati   come   gruppo   di
          controllo ai fini della valutazione  della  sperimentazione
          stessa. 
              2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
          di dati SGATE relativa ai  soggetti  gia'  beneficiari  del
          bonus gas e  del  bonus  elettrico,  possono,  al  fine  di
          incrementare il numero di soggetti beneficiari della  carta
          acquisti,    adottare    strumenti     di     comunicazione
          personalizzata in favore della cittadinanza. 
              3. Per le risorse necessarie  alla  sperimentazione  si
          provvede, nel limite massimo  di  50  milioni  di  euro,  a
          valere sul Fondo di cui  all'articolo  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
          corrispondentemente ridotto. 
              4.  I  commi  46,  47  e   48   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  sono
          abrogati.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 29  dell'articolo
          81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 81. Settori petrolifero e del gas 
              1. - 28. (Omissis). 
              29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato   al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
          del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99: 
              "Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione  giovanile  e
          contro la poverta' nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione 
              1. - 1-bis (Omissis). 
              In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2,  al
          fine di favorire l'occupazione  giovanile  e  l'attivazione
          dei giovani, assicurando prioritariamente il  finanziamento
          delle  istanze  positivamente  istruite  nell'ambito  delle
          procedure indette dagli avvisi  pubblici  "Giovani  per  il
          sociale"  e  "Giovani  per  la   valorizzazione   di   beni
          pubblici", a valere sulla  corrispondente  riprogrammazione
          delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
          aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai  Programmi  operativi
          2007/2013, nonche', per  garantirne  il  tempestivo  avvio,
          alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo  Fondo  di
          rotazione gia'  destinate  agli  interventi  del  Piano  di
          Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
          occorra,  della  Commissione  europea,  si  attiveranno  le
          seguenti ulteriori misure  nei  territori  del  Mezzogiorno
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68  milioni
          di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno
          2015 per essere riassegnate  alle  finalita'  di  cui  alle
          successive lettere: 
              a)    per    le    misure    per    l'autoimpiego     e
          autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo  21
          aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di  euro  per
          l'anno 2013, 26 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e  28
          milioni di euro per l'anno 2015; 
              b) per l'azione del Piano di  Azione  Coesione  rivolta
          alla promozione e realizzazione  di  progetti  promossi  da
          giovani, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno  2013,
          26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per
          l'anno 2015; 
              c) per le borse di  tirocinio  formativo  a  favore  di
          giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
          alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
          i 29 anni, residenti  e/o  domiciliati  nelle  Regioni  del
          Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di  una
          indennita'  di  partecipazione,  conformemente   a   quanto
          previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
          56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro  per
          l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. 
              2.  Tenuto  conto  della  particolare  incidenza  della
          poverta'  assoluta  nel   Mezzogiorno,   a   valere   sulla
          corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo  di
          rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183  gia'
          destinate ai Programmi operativi  2007/2013,  nonche',  per
          garantirne il tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle
          risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
          interventi  del  Piano  di  Azione   Coesione,   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
          183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
          europea, la sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
          nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  27
          milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
          del  Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti.  Tale
          sperimentazione   costituisce   l'avvio    del    programma
          «Promozione dell'inclusione sociale». 
              Si riporta il testo vigente del comma 216 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "216. All'articolo 81, comma 32, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, le  parole:  «di  cittadinanza
          italiana»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «cittadini
          italiani o  di  Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
          familiari  di  cittadini  italiani  o   di   Stati   membri
          dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
          membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
          diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  stranieri   in
          possesso di permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di  euro.  In
          presenza di risorse disponibili in relazione  all'effettivo
          numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del
          Fondo da riservare all'estensione su  tutto  il  territorio
          nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione  di  cui
          all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le  modalita'
          di  prosecuzione  del  programma  carta  acquisti,  di  cui
          all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  in  funzione  dell'evolversi
          delle sperimentazioni in corso, nonche'  il  riparto  delle
          risorse  ai  territori  coinvolti   nell'estensione   della
          sperimentazione di cui al presente comma.  Per  quanto  non
          specificato  nel   presente   comma,   l'estensione   della
          sperimentazione avviene secondo le modalita'  attuative  di
          cui all'articolo 3, commi  3  e  4,  del  decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo  di  cui  all'articolo
          81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni 2014-2016 ai fini della  progressiva  estensione
          su tutto il territorio nazionale, non gia'  coperto,  della
          sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione  di
          un apposito programma di sostegno per l'inclusione  attiva,
          volto  al  superamento  della   condizione   di   poverta',
          all'inserimento   e   al   reinserimento    lavorativi    e
          all'inclusione sociale.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          43 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              "Art. 43. Disposizioni finanziarie 
              1. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  107,  della
          legge n. 190 del 2014 e' incrementato di  25,6  milioni  di
          euro per l'anno 2015, 191,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2  milioni
          di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro  per  l'anno
          2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5  milioni
          di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro  per  l'anno
          2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui  si  provvede
          mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al
          Titolo I del presente decreto. 
              2. I benefici di cui agli articoli  dal  2  al  24  del
          decreto  legislativo  15   giugno   2015,   n.   80,   sono
          riconosciuti anche per gli  anni  successivi  al  2015,  in
          relazione ai quali continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui all'articolo 27  del  predetto  decreto
          legislativo. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
          presente comma valutato in 123 milioni di euro  per  l'anno
          2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno  2019,
          133 milioni di euro per l'anno 2020, 136  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno  2022,  141
          milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro  annui
          a   decorrere   dall'anno   2024   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 107, della legge n. 190 del  2014  come  rifinanziato
          dal presente articolo. 
              3.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  5   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  e'  soppresso.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma valutato  in
          270,1 milioni di euro per l'anno  2018,  567,2  milioni  di
          euro per l'anno 2019, 570,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4  milioni
          di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro  per  l'anno
          2023, 594,2 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
          avvalendosi  del  sistema  permanente  di  monitoraggio   e
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  provvedono,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio   degli
          effetti finanziari derivanti dalla disposizione di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichino,  o   siano   in   procinto   di   verificarsi,
          scostamenti rispetto alle previsioni di  spesa  di  cui  al
          presente comma, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, con  proprio  decreto  alla  rideterminazione  del
          beneficio riconosciuto  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma. 
              4.   Con   esclusivo   riferimento   agli   eventi   di
          disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e  il  31
          dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori  con  qualifica
          di stagionali dei settori produttivi del  turismo  e  degli
          stabilimenti  termali,  qualora  la  durata  della   NASpI,
          calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo
          n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo
          della durata non si applica il secondo periodo del comma  1
          di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di
          disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e  Mini-ASpI
          2012 fruite negli ultimi quattro anni.  In  ogni  caso,  la
          durata   della    NASpI    corrisposta    in    conseguenza
          dell'applicazione del primo periodo non  puo'  superare  il
          limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due
          periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
          per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per  l'anno  2016
          si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  107,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dal presente  articolo.  Ai
          sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  anche
          avvalendosi  del  sistema  permanente  di  monitoraggio   e
          valutazione istituito ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge n. 92 del  2012,  provvedono,  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti  finanziari
          derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del
          presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in
          procinto  di   verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
          previsioni di spesa di cui al presente comma,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, con  proprio  decreto
          alla rideterminazione del beneficio riconosciuto  ai  sensi
          del primi due periodi del presente comma. 
              5. Ai fini  della  prosecuzione  della  sperimentazione
          relativa al riconoscimento della prestazione  ASDI  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          22, anche con riferimento ai lavoratori  beneficiari  della
          prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
          sua  durata  oltre  la   data   del   31   dicembre   2015,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,  comma  7
          del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'  incrementata  di
          180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro
          per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno  2018  e
          di 200 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2019.
          Per  effetto  della  prosecuzione   della   sperimentazione
          relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al
          primo periodo del presente comma, in ogni caso  nel  limite
          delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
          cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n.  22
          del 2015 come incrementata dal primo periodo  medesimo  del
          presente  comma,  fermi  restando  i  criteri  disciplinati
          dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n.  22  del
          2015, in ogni caso la  prestazione  ASDI  non  puo'  essere
          usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi  nei  12
          mesi precedenti il termine del periodo di  fruizione  della
          NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24  mesi
          nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono definite le  modalita'
          per  prosecuzione   della   sperimentazione   relativa   al
          riconoscimento della prestazione ASDI di  cui  al  presente
          comma. All'onere derivante dal primo periodo  del  presente
          comma pari a 180 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270
          milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 200  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2019   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
          legge n.  190  del  2014  come  rifinanziato  dal  presente
          articolo. 
              6. In via aggiuntiva a quanto  stabilito  dall'articolo
          17, comma 1 del decreto legislativo  n.  22  del  2015,  il
          fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
          dall'articolo 1, comma 215, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per  l'anno
          2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
          2017-2019, di 72 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  52
          milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro  per
          l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di  10
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2024.  All'onere
          derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  32
          milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
          per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
          l'anno 2020, a 52 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  40
          milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di  euro  per
          l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui  a  decorrere  dal
          2024 si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.  190
          del 2014, come rifinanziato dal presente articolo. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          16  del  decreto  legislativo   4   marzo   2015,   n.   22
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori   sociali   in   caso   di    disoccupazione
          involontaria   e   di   ricollocazione    dei    lavoratori
          disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
          183): 
              "Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 
              1. - 6. (Omissis) 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 389 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma
          310. 
              Note al comma 392 
              Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153  recante
          "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre  1990,
          n.  356,  e  disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
          23 dicembre 1998, n. 461" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
          maggio 1999, n. 125. 
              Note al comma 393 
              Il testo del decreto legislativo n.  153  del  1999  e'
          citato nelle Note al comma 392. 
              Note al comma 394 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85. 
              Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  1260  e
          seguenti del codice civile: 
              "Art. 1260. Cedibilita' dei crediti. 
              Il  creditore  puo'  trasferire  a  titolo  oneroso   o
          gratuito il  suo  credito,  anche  senza  il  consenso  del
          debitore,  purche'   il   credito   non   abbia   carattere
          strettamente personale o il trasferimento non  sia  vietato
          dalla legge. 
              Le parti possono escludere la cedibilita' del  credito;
          ma il patto non e' opponibile al  cessionario,  se  non  si
          prova che egli lo conosceva al tempo della cessione." 
              "Art. 1261. Divieti di cessione. 
              I  magistrati  dell'ordine  giudiziario,  i  funzionari
          delle cancellerie e segreterie giudiziarie,  gli  ufficiali
          giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori  e
          i  notai  non  possono,  neppure  per  interposta  persona,
          rendersi  cessionari  di  diritti  sui   quali   e'   sorta
          contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui  fanno
          parte  o  nella  cui  giurisdizione  esercitano   le   loro
          funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          alle cessioni di  azioni  ereditarie  tra  coeredi,  ne'  a
          quelle fatte in pagamento di debiti o per  difesa  di  beni
          posseduti dal cessionario." 
              "Art. 1262. Documenti probatori del credito. 
              Il cedente deve consegnare al cessionario  i  documenti
          probatori del credito che sono in suo possesso. 
              Se e' stata ceduta  solo  una  parte  del  credito,  il
          cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica
          dei documenti." 
              "Art. 1263. Accessori del credito. 
              Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al
          cessionario con i privilegi, con le  garanzie  personali  e
          reali e con gli altri accessori. 
              Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il
          consenso del costituente, il possesso della  cosa  ricevuta
          in pegno; in caso di dissenso, il  cedente  rimane  custode
          del pegno. 
              Salvo patto contrario,  la  cessione  non  comprende  i
          frutti scaduti." 
              "Art.  1264.  Efficacia  della  cessione  riguardo   al
          debitore ceduto. 
              La cessione  ha  effetto  nei  confronti  del  debitore
          ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli  e'  stata
          notificata. 
              Tuttavia, anche prima della notificazione, il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione." 
              "Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi. 
              Se il medesimo  credito  ha  formato  oggetto  di  piu'
          cessioni a persone diverse, prevale la cessione  notificata
          per  prima  al  debitore,  o  quella  che  e'  stata  prima
          accettata dal debitore con atto di  data  certa,  ancorche'
          essa sia di data posteriore. 
              La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
          oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno." 
              "Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente. 
              Quando la cessione e' a titolo oneroso, il  cedente  e'
          tenuto a garantire l'esistenza del credito al  tempo  della
          cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma  il
          cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. 
              Se la cessione e' a titolo  gratuito,  la  garanzia  e'
          dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la  legge  pone  a
          carico del donante la garanzia per l'evizione." 
              "Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore. 
              Il cedente non risponde della  solvenza  del  debitore,
          salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli
          risponde nei limiti di quanto  ha  ricevuto;  deve  inoltre
          corrispondere gli  interessi,  rimborsare  le  spese  della
          cessione e quelle che il cessionario abbia  sopportate  per
          escutere il debitore, e  risarcire  il  danno.  Ogni  patto
          diretto ad aggravare  la  responsabilita'  del  cedente  e'
          senza effetto. 
              Quando  il  cedente  ha  garantito  la   solvenza   del
          debitore, la garanzia cessa, se  la  mancata  realizzazione
          del credito  per  insolvenza  del  debitore  e'  dipesa  da
          negligenza del cessionario nell'iniziare o  nel  proseguire
          le istanze contro il debitore stesso.". 
              Il testo del comma 53 dell'articolo 1  della  legge  n.
          244 del 2007 e' citato nelle Note al comma 104. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  della
          citata legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni: 
              "Art. 34. Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti. 
              1. A decorrere dal 1º gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in euro  700.000  per  ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi». 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi». 
              Note al comma 396 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,
          n. 441 (Regolamento recante norme  per  il  riordino  della
          disciplina delle presunzioni di  cessione  e  di  acquisto)
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Non  operativita'   della   presunzione   di
          cessione. 
              1. (Omissis). 
              2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n.  12),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, sono provate con le seguenti modalita': 
              a) comunicazione scritta  da  parte  del  cedente  agli
          uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi  della
          Guardia di finanza di competenza, con  l'indicazione  della
          data,  ora  e  luogo  di  inizio   del   trasporto,   della
          destinazione  finale  dei  beni,   nonche'   dell'ammontare
          complessivo, sulla base del prezzo di  acquisto,  dei  beni
          gratuitamente ceduti. La comunicazione  deve  pervenire  ai
          suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
          puo' non essere inviata qualora l'ammontare del  costo  dei
          beni stessi non sia superiore  a  euro  quindicimila  o  si
          tratti di beni facilmente deperibili; 
              b) emissione del documento  previsto  dal  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472  ,
          progressivamente numerato; 
              c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio  ai  sensi
          della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  con  la  quale  l'ente
          ricevente attesti natura, qualita'  e  quantita'  dei  beni
          ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento  di
          cui alla lettera b). 
              (Omissis).". 
              Note al comma 397 
              Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 5, comma
          5, 6, comma 9, e 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28
          settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione  dell'Associazione
          italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma  dell'articolo
          2 della legge 4 novembre 2010,  n.  183),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Patrimonio 
              1. (Omissis). 
              2.  Sino  al  31  dicembre  2017  il   Commissario,   e
          successivamente  il  Presidente  dell'Ente,   provvede   al
          ripiano dell'indebitamento  pregresso  della  CRI  mediante
          procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
          tale fine accerta la massa passiva  risultante  dai  debiti
          insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche  a
          carico dei bilanci dei singoli comitati e  con  riferimento
          all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato  approvato,   ed
          istituisce  apposita   gestione   separata,   nella   quale
          confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui  causa
          giuridica  si  sia  verificata  in  data  anteriore  al  31
          dicembre   2011   anche   se   accertata   successivamente.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
          degli immobili prevista dal comma  1,  lettera  c)  per  il
          pagamento anche parziale  dei  debiti,  mediante  periodici
          stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
          previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure
          di cui al presente comma non possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,  atti  di  sequestro  o   di
          pignoramento presso il  conto  di  tesoreria  della  CRI  o
          dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione  coattiva
          di somme liquidate ai  sensi  della  normativa  vigente  in
          materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli. 
              (Omissis)." 
              "Art. 5. Corpi militari ausiliari delle Forze armate 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Il personale del  Corpo  militare  costituito  dalle
          unita'  gia'  in  servizio  continuativo  per  effetto   di
          provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
          a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          6, comma 1, senza nuovi e maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  in  un  ruolo  ad  esaurimento  nell'ambito  del
          personale civile della CRI e successivamente  dell'Ente  ed
          e' collocato in congedo nonche' iscritto,  a  domanda,  nel
          ruolo di cui al comma 3. Resta ferma  la  non  liquidazione
          del trattamento di fine  servizio  in  quanto  il  transito
          sopradetto interviene senza soluzione  di  continuita'  nel
          rapporto di  lavoro  con  la  CRI  ovvero  con  l'Ente.  Al
          predetto  personale,  continua  ad  essere  corrisposta  la
          differenza  tra  il  trattamento  economico  in  godimento,
          limitatamente a quello fondamentale  ed  accessorio  avente
          natura  fissa  e  continuativa,  e   il   trattamento   del
          corrispondente personale civile della CRI come  assegno  ad
          personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e
          di riconoscimento degli istituti del trattamento  economico
          determinati dalla contrattazione  collettiva  correlati  ad
          obiettivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al
          secondo periodo si applicano al personale ivi  indicato  le
          disposizioni di cui all'articolo  9,  commi  1  e  21,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          procedimenti disciplinari avviati  in  sede  militare  sono
          riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per  la
          contestazione  dell'addebito  o  per  la  conclusione   del
          procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data
          di entrata in vigore del presente decreto  e  riprendono  a
          decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 
              (Omissis)." 
              "Art. 6. Personale 
              1. - 8. (Omissis). 
              9. I contratti di lavoro a tempo  determinato  relativi
          al personale della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e stipulati  per  attivita'  in
          regime convenzionale  ovvero  per  attivita'  integralmente
          finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino  al
          31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, possono essere  prorogati  non
          oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio  2016
          i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per  le
          quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima  data,
          proseguono con l'Ente e sono prorogati fino  alla  scadenza
          delle  convenzioni,  se  precedente  al  31  dicembre  2017
          ovvero, se successiva,  fino  all'eventuale  assunzione  da
          parte dell'Associazione. Il Commissario  e  successivamente
          il Presidente, fino al 31 dicembre 2015  ovvero  fino  alla
          conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma  6
          puo'   richiamare   in   servizio,   nei    limiti    delle
          disponibilita'  di  bilancio,  per  il  tempo  strettamente
          necessario  all'esigenza  per  la  quale  la  chiamata   e'
          effettuata, il personale  appartenente  al  Corpo  militare
          che, per effetto di richiami ai  sensi  dell'articolo  1668
          del codice dell'ordinamento militare, e' in  servizio  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  e'
          continuativamente  e  senza  soluzione  di  continuita'  in
          servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007. 
              (Omissis)." 
              "Art. 8. Norme transitorie e finali 
              1. (Omissis). 
              2. A far data 1° gennaio 2018  l'Ente  e'  soppresso  e
          posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
          n. 1404, come modificata e integrata dal  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112,  salvo  quanto  previsto  nel
          secondo periodo del presente comma. Alla  medesima  data  i
          beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
          trasferiti  all'Associazione,  che  subentra  in  tutti   i
          rapporti  attivi  e  passivi,  salvo  quelli  relativi   al
          trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
          restano in carico alla gestione liquidatoria. Il  personale
          gia' individuato nella previsione di  fabbisogno  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 4, come  funzionale  alle  attivita'
          propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
          con specifico provvedimento del presidente nazionale  della
          CRI  ovvero  dell'Ente   entro   il   30   marzo   2016   e
          successivamente aggiornato. Detto personale  non  partecipa
          alle procedure previste dall'articolo 7, comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.  Il  1o
          gennaio 2018 il suddetto  personale  viene  trasferito  con
          corrispondente  trasferimento  delle  risorse  finanziarie,
          presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze  in
          organico nei corrispondenti  profili  professionali  ovvero
          anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
          funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla   gestione
          liquidatoria  di  cui  al  precedente  capoverso,  ove  non
          assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
          collocato  in  disponibilita'  ai   sensi   del   comma   7
          dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi  dell'articolo
          6,  comma  4,  determina  la  cessazione  dello  stato   di
          disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto
          dei   compiti    di    interesse    pubblico    da    parte
          dell'Associazione   mediante   convenzioni   annuali    tra
          Ministero della salute,  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  Ministero  della  difesa   e   Associazione.   Il
          finanziamento annuale dell'Associazione non  puo'  superare
          l'importo   complessivamente    attribuito    all'Ente    e
          Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per  l'anno
          2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del  20  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2017.  In  sede  di   prima
          applicazione le convenzioni  sono  stipulate  entro  il  1°
          gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
          verifica  dell'utilizzo  dei   beni   pubblici   trasferiti
          all'Associazione.  Per   l'assolvimento   di   compiti   di
          interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
          in continuita' con quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          6, ai servizi resi dai  Corpi  ausiliari,  alla  protezione
          civile e alla formazione  alle  emergenze,  l'Associazione,
          con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce  una
          fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che  puo'
          essere destinataria di beni di cui al presente comma e  che
          impiega  in  distacco  il  personale  di  cui  all'aliquota
          dedicata prevista al comma 4, primo periodo,  dell'articolo
          6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
          nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
          stipulare la convenzione  di  cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma direttamente con la fondazione. Il personale
          della CRI ovvero dell'Ente, nelle  more  della  conclusione
          delle procedure di cui all'articolo  7,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  previa
          convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente  la
          propria attivita' presso  altre  pubbliche  amministrazioni
          per  garantire  fini   di   interesse   pubblico   di   cui
          all'articolo 1, comma 4,  anche  con  oneri  a  carico  del
          finanziamento pubblico  della  CRI  ovvero  dell'Ente,  che
          rimane  esclusivamente  responsabile  nei   confronti   del
          lavoratore del trattamento economico e normativo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 398 
              Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 7 del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Le disposizioni dei commi 424, 425, 426,  427  e
          428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
          si applicano anche  nei  confronti  del  personale  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
          n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 399 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art.  58.  Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle persone indigenti 
              1. E' istituito presso l'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  l'efficientamento  della  filiera
          della produzione e dell'erogazione e per  il  finanziamento
          dei  programmi  nazionali  di  distribuzione   di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti  nel  territorio  della
          Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
          agli  indigenti   mediante   organizzazioni   caritatevoli,
          conformemente alle modalita' previste dal Regolamento  (CE)
          n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 401 
              La legge 18 agosto 2015, n. 134  recante  "Disposizioni
          in materia di diagnosi, cura e abilitazione  delle  persone
          con disturbi dello spettro autistico e di  assistenza  alle
          famiglie" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2015, n.
          199. 
              Note al comma 402 
              Il testo dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1997 e'
          citato nelle Note al comma 24-septies. 
              Note al comma 403 
              La legge 12 maggio 1942, n. 889 recante "Norme  per  la
          protezione, l'assistenza e l'educazione dei  sordomuti"  e'
          pubblicata nella GU n. 197 del 22-8-1942. 
              La legge 21 agosto 1950, n. 698 recante "Norme  per  la
          protezione e  l'assistenza  dei  sordomuti"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207. 
              Note al comma 405 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1264
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.". 
                
              Note al comma 406 
              La legge 21 maggio 1998,  n.  162,  recante  "Modifiche
          alla L. 5 febbraio 1992,  n.  104,  concernenti  misure  di
          sostegno in  favore  di  persone  con  handicap  grave"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1998, n. 123. 
              Note al comma 407 
              Si riporta il testo vigente del comma 580 dell'articolo
          1 della citata legge n. 266 del 2005: 
              "580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),  cui  la
          legge  15  luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi alla promozione  dell'attivita'  sportiva  tra  le
          persone disabili e di  riconoscimento  e  coordinamento  di
          tutte le organizzazioni sportive per disabili, e'  concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007 e 2008, per la promozione della  pratica  sportiva  di
          base e agonistica.". 
              Note al comma 408 
              Il testo del comma 580 dell'articolo 1 della  legge  n.
          266 del 2005 e' citato nelle Note al comma 407. 
              Note al comma 410 
              Si riporta il testo vigente del comma 556 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "556.  Il  livello  del  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in
          112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e  in  115.444.000.000
          euro per l'anno 2016, salve eventuali  rideterminazioni  in
          attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma  398
          del presente articolo, in  attuazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.". 
              Note al comma 411 
              Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
          citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 412 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          19  del  citato  decreto-legge  n.  223  del   2006,   come
          rifinanziato dall'articolo 1,  comma  132  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita'. 
              1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
          tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le  sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 413 
              Si riporta il testo  del  comma  1250  dell'articolo  1
          della  citata  legge  n.  296  del   2006,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di  cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8  marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di cui all'articolo 17 della  legge  3
          agosto  1998,   n.   269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre 1997,  n.  451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  pubblici  e   privati,   enti   locali,   imprese   e
          associazioni.". 
              Note al comma 415 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  156  del
          codice civile: 
              "Art.  156.  Effetti  della  separazione  sui  rapporti
          patrimoniali tra i coniugi. 
              Il giudice, pronunziando la separazione,  stabilisce  a
          vantaggio  del  coniuge  cui  non   sia   addebitabile   la
          separazione  il  diritto  di  ricevere  dall'altro  coniuge
          quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli  non
          abbia adeguati redditi propri. 
              L'entita' di tale somministrazione  e'  determinata  in
          relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
              Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti  di  cui
          agli articoli 433 e seguenti. 
              Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al
          coniuge di prestare idonea garanzia reale  o  personale  se
          esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
          degli   obblighi   previsti   dai   precedenti   commi    e
          dall'articolo 155. 
              La  sentenza  costituisce   titolo   per   l'iscrizione
          dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. 
              In  caso  di  inadempienza,  su  richiesta  dell'avente
          diritto, il giudice puo' disporre il sequestro [c.p.c. 671]
          di parte dei beni  del  coniuge  obbligato  e  ordinare  ai
          terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
          danaro all'obbligato, che una parte di esse  venga  versata
          direttamente agli aventi diritto. 
              Qualora sopravvengano giustificati motivi  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la  modifica
          dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.". 
              Note al comma 417 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286  (Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero): 
              "Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini  di  cui  al
          comma  6-bis  del  presente  articolo,  vittime  dei  reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o  che
          versano nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  si  applica,  sulla  base  del  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani, di cui all'articolo 13,  comma  2-bis,  della
          legge 11  agosto  2003,  n.  228,  un  programma  unico  di
          emersione,   assistenza   e   integrazione   sociale    che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e  di  assistenza  sanitaria,  ai  sensi
          dell'articolo  13  della  legge  n.   228   del   2003   e,
          successivamente,   la   prosecuzione   dell'assistenza    e
          l'integrazione sociale, ai sensi del  comma  1  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  e'   definito   il
          programma di emersione, assistenza e di protezione  sociale
          di cui  al  presente  comma  e  le  relative  modalita'  di
          attuazione e finanziamento. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   2-bis
          dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure
          contro la tratta di persone): 
              "Art. 13. 1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Al fine di  definire  strategie  pluriennali  di
          intervento per la prevenzione e il  contrasto  al  fenomeno
          della tratta e del grave sfruttamento degli  esseri  umani,
          nonche' azioni  finalizzate  alla  sensibilizzazione,  alla
          prevenzione  sociale,  all'emersione   e   all'integrazione
          sociale delle  vittime,  con  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  dell'interno  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
          Conferenza  Unificata,  e'  adottato  il  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani. 
              In sede di prima applicazione,  il  Piano  e'  adottato
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 419 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi  urgenti
          per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
          pubblica), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
          maggio 2004, n. 138: 
              "1. 1. Al fine di contrastare le  emergenze  di  salute
          pubblica legate prevalentemente alle malattie  infettive  e
          diffusive ed al bioterrorismo, sono  adottate  le  seguenti
          misure: 
              a) e' istituito presso il  Ministero  della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
              b) e' istituito un Istituto  di  riferimento  nazionale
          specifico sulla genetica  molecolare  e  su  altre  moderne
          metodiche di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato  con
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  e   altre   istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzate le seguenti spese: 
              1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di  euro
          6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000  a  decorrere
          dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
          in base a un programma approvato con decreto  del  Ministro
          della salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza  dello
          Stato,   al   rimborso   delle   spese   di    costituzione
          dell'Istituto medesimo; 
              2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004  per  gli
          interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
          dell'Istituto, nonche' per le  attrezzature  del  medesimo,
          previa presentazione dei  relativi  progetti  al  Ministero
          della salute; 
              c) per procedere  alla  realizzazione  di  progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, al fine della tutela della salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Note al comma 420 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          13 novembre 2002, n.  260  (Aumento  del  contributo  dello
          Stato  in  favore  della  Biblioteca  italiana  per  ciechi
          «Regina Margherita» di Monza): 
              "Art. 1. 1.  Il  contributo  dello  Stato  previsto  in
          favore  della  Biblioteca  italiana  per   ciechi   «Regina
          Margherita» di  Monza  dall'  articolo  1  della  legge  20
          gennaio 1994, n. 52, e'  stabilito  nell'importo  annuo  di
          4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.". 
              Note al comma 422 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive   modificazioni
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile): 
              "Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui  all'articolo  2,
          comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro  imminenza,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un
          Ministro con portafoglio o  del  Sottosegretario  di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  segretario  del
          Consiglio, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente
          della regione interessata e comunque acquisitane  l'intesa,
          delibera lo  stato  d'emergenza,  fissandone  la  durata  e
          determinandone  l'estensione  territoriale  con   specifico
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
          La delibera individua le risorse finanziarie  destinate  ai
          primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
          in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da
          parte  del  Commissario  delegato  e  autorizza  la   spesa
          nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali  istituito
          ai sensi del comma  5-quinquies,  individuando  nell'ambito
          dello  stanziamento  complessivo  quelle  finalizzate  alle
          attivita' previste dalla lettera a) del  comma  2.  Ove  il
          Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
          le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett.  a)
          del comma 2, risultino o siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
              a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
              c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
              d) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
              e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo  giorno  (29)  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
          tutte le entrate e tutte le spese riguardanti  l'intervento
          delegato, indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti
          beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema  da
          stabilire con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  comma.  Il   rendiconto
          contiene anche una sezione  dimostrativa  della  situazione
          analitica  dei  crediti,  distinguendo  quelli   certi   ed
          esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei  debiti
          derivanti  da  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          assunte a qualsiasi titolo  dai  commissari  delegati,  con
          l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno  2008  va
          riportata anche la situazione  dei  crediti  e  dei  debiti
          accertati al  31  dicembre  2007.  Nei  rendiconti  vengono
          consolidati, con le stesse modalita'  di  cui  al  presente
          comma, anche i dati relativi agli interventi  delegati  dal
          commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I  rendiconti
          corredati  della  documentazione  giustificativa,   nonche'
          degli eventuali rilievi sollevati dalla  Corte  dei  conti,
          sono  trasmessi  al   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
          Stato-Ragionerie territoriali competenti,  all'Ufficio  del
          bilancio per il riscontro di regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
          civile,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e  al
          Ministero  dell'interno.   I   rendiconti   sono   altresi'
          pubblicati  nel  sito  internet  del   Dipartimento   della
          protezione civile. Le ragionerie territoriali  inoltrano  i
          rendiconti, anche con  modalita'  telematiche  e  senza  la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della Corte dei conti. Per l'omissione o il  ritardo  nella
          rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
          dei flussi finanziari e della  rendicontazione  di  cui  al
          presente comma sono vietati girofondi tra  le  contabilita'
          speciali. Il presente comma si applica anche  nei  casi  di
          cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.". 
              Note al comma 423 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  1,  3,  7  e  8
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n  .
          269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "Art.  5.  (Trasformazione  della  Cassa   depositi   e
          prestiti in societa' per azioni) 
              1. La Cassa  depositi  e  prestiti  e'  trasformata  in
          societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
          e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.),  con  effetto
          dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          decreto ministeriale di cui al  comma  3.  La  CDP  S.p.A.,
          salvo quanto previsto dal comma 3,  subentra  nei  rapporti
          attivi e passivi  e  conserva  i  diritti  e  gli  obblighi
          anteriori alla trasformazione. 
              2. (Omissis). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
              a) le funzioni, le  attivita'  e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
              b) i beni e le partecipazioni societarie  dello  Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'articolo
          24 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
              c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
              d) il capitale sociale della CDP  S.p.A.,  comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
              4. - 6. (Omissis). 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'articolo 22 della legge 11  agosto  2014,  n.  125,
          possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
          istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
          sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
          convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
          cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   nonche'
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    e
          efficientamento energetico, anche con riferimento a  quelle
          interessanti i territori montani e rurali per  investimenti
          nel campo della green  economy,  in  via  preferenziale  in
          cofinanziamento con enti creditizi e comunque,  utilizzando
          fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
          di finanziamenti e da altre operazioni  finanziarie,  senza
          garanzia dello Stato e con preclusione  della  raccolta  di
          fondi a vista. 
              8. La CDP S.p.A.  assume  partecipazioni  e  svolge  le
          attivita',  strumentali,   connesse   e   accessorie;   per
          l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a),  la
          CDP S.p.A. istituisce un  sistema  separato  ai  soli  fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri di trasparenza e  di  salvaguardia  dell'equilibrio
          economico.  Sono  assegnate  alla  gestione   separata   le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e accessorie, e le attivita' di assistenza e di  consulenza
          in favore dei soggetti di cui al comma 7,  lettera  a).  Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di razionalizzazione e concentrazione delle  partecipazioni
          detenute dalla Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di
          trasformazione in societa' per azioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 31. Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.". 
              Note al comma 426 
              Il testo dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  n.
          241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85. 
                
              Note al comma 428 
              Il testo dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e'
          citato nelle Note al comma 422. 
              Note al comma 429 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 9. (Rimessione in termini) 
              1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti
          interessati, nel caso in cui il tempestivo  adempimento  di
          obblighi tributari e' impedito da cause di forza  maggiore.
          Qualora la rimessione in termini concerna il versamento  di
          tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle  finanze
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica. 
              2. Con  proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,
          sentito il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, puo' sospendere  o  differire  il
          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed
          imprevedibili. 
              2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o
          differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza  applicazione
          di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori  relativi  al
          periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a
          un massimo di diciotto rate  mensili  di  pari  importo,  a
          decorrere dal mese successivo alla data di  scadenza  della
          sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono  definiti  le  modalita'  e  i  termini  della
          ripresa dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata
          del  periodo  di  sospensione,  nei  limiti  delle  risorse
          preordinate allo scopo. 
              2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi
          del comma 2  nei  limiti  delle  risorse  preordinate  allo
          scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede
          operativa nei territori colpiti da  eventi  calamitosi  con
          danni  riconducibili  all'evento  e  individuati   con   la
          medesima  ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri con la quale e' dichiarato lo stato  di  emergenza
          possono chiedere la rateizzazione, fino  a  un  massimo  di
          diciotto rate mensili di  pari  importo,  dei  tributi  che
          scadono nei sei mesi successivi  alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza, con istanza da presentare al competente
          ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione.". 
              Note al comma 430 
              Il testo dell'articolo 9 della legge n. 212 del 2000 e'
          citato nelle Note al comma 429. 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 431 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159  (Misure  per
          la  semplificazione  e  razionalizzazione  delle  norme  in
          materia di  riscossione,  in  attuazione  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera a), della legge 11  marzo  2014,  n.  23),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  12.   Sospensione   dei   termini   per   eventi
          eccezionali 
              1.  Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dei
          termini  di  versamento   dei   tributi,   dei   contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, a favore dei  soggetti  interessati
          da  eventi  eccezionali,  comportano   altresi',   per   un
          corrispondente periodo di tempo, relativamente alle  stesse
          entrate,  la  sospensione  dei  termini  previsti  per  gli
          adempimenti anche processuali, nonche' la  sospensione  dei
          termini  di  prescrizione  e  decadenza   in   materia   di
          liquidazione,  controllo,   accertamento,   contenzioso   e
          riscossione a favore  degli  enti  impositori,  degli  enti
          previdenziali  e  assistenziali  e   degli   agenti   della
          riscossione, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo  diverse
          disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
          mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 434 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 67-ter del citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012: 
              "Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione 
              1. - (Omissis). 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni,  garantendo  gli  standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'articolo  67-bis,  comma  5,  del   presente   decreto,
          assicurano   nei   propri   siti   internet   istituzionali
          un'informazione  trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi  ed
          eseguono il controllo dei processi di  ricostruzione  e  di
          sviluppo dei  territori,  con  particolare  riferimento  ai
          profili della coerenza e della conformita'  urbanistica  ed
          edilizia  delle  opere  eseguite   rispetto   al   progetto
          approvato attraverso controlli puntuali in  corso  d'opera,
          nonche' della congruita' tecnica ed economica.  Gli  Uffici
          curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 435 
              Il  testo  del  comma  3   dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          434. 
              Note al comma 436 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  (Disposizioni  urgenti
          per il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
          contrasto ad emergenze ambientali,  in  favore  delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
              "Art.  7-bis.   Rifinanziamento   della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              2. I contributi sono  erogati  dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
              3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
              4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 437 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "437.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma  del  6
          aprile 2009, il CIPE, sulla base delle  esigenze  effettive
          documentate  dalle  amministrazioni   centrali   e   locali
          istituzionalmente    preposte    alle    attivita'    della
          ricostruzione, ivi compresi  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, puo'  continuare  a  destinare  quota  parte
          delle  risorse  statali  stanziate  allo  scopo,  anche  al
          finanziamento di servizi di  natura  tecnica  e  assistenza
          qualificata.". 
              Note al comma 437 
              Il  testo  del  comma  2   dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          434. 
              Note al comma 438 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
          giugno 2012, n. 74  (Interventi  urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dagli  eventi   sismici   che   hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga.". 
              Si riporta il testo degli articoli 4  e  5  del  citato
          decreto-legge  n.  74  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Ricostruzione e funzionalita' degli edifici  e
          dei  servizi  pubblici  nonche'  interventi  sui  beni  del
          patrimonio artistico e culturale 
              1. I Presidenti delle regioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i  comuni
          interessati per i profili di competenza, stabiliscono,  con
          propri provvedimenti adottati in  coerenza  con  i  criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni  effettivamente  verificatisi,  e  nel  limite  delle
          risorse   allo   scopo   finalizzate   a    valere    sulle
          disponibilita'  delle  contabilita'  speciali  di  cui   al
          medesimo articolo 2: 
              a) le modalita' di predisposizione e di  attuazione  di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili pubblici, danneggiati dagli  eventi  sismici,  con
          priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  e   delle   strutture   edilizie
          universitarie,  nonche'  degli  edifici  municipali,  delle
          caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  degli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi  nel  piano  le
          opere di  difesa  del  suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
          impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
          l'irrigazione.  Qualora  la   programmazione   della   rete
          scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi  nuove
          o diverse, le  risorse  per  il  ripristino  degli  edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo; 
              b) le modalita' organizzative per consentire la  pronta
          ripresa delle attivita' degli uffici delle  amministrazioni
          statali, degli enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie
          fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; 
              b-bis) le modalita' di predisposizione e di  attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi  del  competente
          provveditorato interregionale alle opere pubbliche  nonche'
          degli altri  soggetti  pubblici  competenti  e  degli  enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
          immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
          infanzia, le province e i  comuni  competenti.  Nell'ambito
          del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
          risorse all'uopo individuate, alle esigenze  connesse  agli
          interventi   di   messa   in   sicurezza   degli   immobili
          danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni  culturali  e
          archivistici mobili, di rimozione  controllata  e  ricovero
          delle  macerie   selezionate   del   patrimonio   culturale
          danneggiato,  nonche'  per  l'avvio  degli  interventi   di
          ricostruzione,  di   ripristino,   di   conservazione,   di
          restauro,  e  di  miglioramento  strutturale  del  medesimo
          patrimonio, si  provvede  secondo  le  modalita'  stabilite
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  d'intesa  con  il  presidente   della   regione
          interessata, sia per far fronte  agli  interventi  urgenti,
          sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'articolo  20  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
          puo'  essere  riconosciuta  priorita'  nell'utilizzo  delle
          risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini  della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
              5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
          a  disposizione  delle  amministrazioni  comunali  di   cui
          all'articolo 1 i segretari comunali non titolari  di  sede,
          per un periodo non superiore alla  durata  dello  stato  di
          emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso,  sono
          assegnati in  posizione  di  comando  alle  amministrazioni
          comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,  anche
          in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
          nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime
          connesse    all'emergenza.     Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
          documentate di vitto e  alloggio  sostenute  dai  segretari
          comunali di cui al secondo periodo, si  provvede  a  valere
          sulle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              5-bis.1. Nell'ambito del  piano  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), i presidenti delle regioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, possono destinare  quota  parte  delle  risorse
          messe  a  disposizione  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate di cui  al  presente  articolo  anche  per  gli
          interventi di riparazione e  ripristino  strutturale  degli
          edifici  privati  inclusi   nelle   aree   cimiteriali   ed
          individuati come cappelle private, al fine di consentire il
          pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              5-ter.  Per  la  riparazione,  il   ripristino   o   la
          ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali
          danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
          attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1,  del  codice
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          possono affidare gli  incarichi  di  servizi  tecnici,  per
          quanto attiene  a  progettazione,  coordinamento  sicurezza
          lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro
          100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi,
          fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57,
          comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci  concorrenti
          scelti da un elenco di  professionisti  e  sulla  base  del
          principio di rotazione degli incarichi." 
              "Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole 
              1. Al fine di consentire  la  piu'  tempestiva  ripresa
          della regolare attivita' educativa per la prima infanzia  e
          scolastica  nelle  aree  interessate  dalla  crisi  sismica
          iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando
          situazioni di pericolo, le risorse individuate dal D.M.  30
          luglio 2010, assunto in  applicazione  dell'articolo  7-bis
          del decreto-legge 1° settembre 2008,  n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2008,  n.  169,
          possono  essere  destinate   alla   messa   in   sicurezza,
          all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici
          scolastici o utilizzati  per  attivita'  educativa  per  la
          prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della
          predetta crisi sismica. A tal  fine,  le  predette  risorse
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita'  e
          la ricerca. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, d'intesa con i presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, da  emanare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  altresi'  ripartite  tra  le
          regioni medesime le seguenti risorse: 
              a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di
          cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35; 
              b) una  quota  pari  al  60  per  cento  delle  risorse
          assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca  per  la  costruzione   di   nuovi   edifici
          scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n.  6/2012
          del CIPE, del 20 gennaio 2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012. 
              1-ter. Nell'ambito del piano  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettera a), e nei limiti  delle  risorse  messe  a
          disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente  articolo,  i
          Presidenti delle regioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
          possono altresi' destinare quota parte delle risorse  messe
          a    disposizione    dal     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca per  la  realizzazione  di
          interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o
          utilizzati per attivita' educativa della prima  infanzia  e
          per l'universita'  che  abbiano  subito  danni  lievi,  nel
          limite  delle  risorse   assegnate   per   gli   interventi
          specifici. 
              2. Le regioni nel cui territorio  si  trovano  le  aree
          indicate nel comma 1 sono autorizzate, a  fronte  di  nuove
          esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare  i
          piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti
          sulla base della previgente  normativa  di  settore  e  non
          ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non
          contemplate  in  precedenza.  I  Presidenti  delle  Regioni
          interessate curano il coordinamento degli interventi di cui
          al  presente  articolo  nell'ambito  del   piano   di   cui
          all'articolo 4. 
              3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di  durata
          della  stessa,  gli   uffici   scolastici   regionali   per
          l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare
          per il prossimo anno scolastico,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  interventi  di  adattamento
          del calendario scolastico, di flessibilita'  dell'orario  e
          della  durata  delle  lezioni,  di   articolazione   e   di
          composizione delle classi o sezioni. 
              4.  Ove  necessario,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato  a  emanare
          un'ordinanza finalizzata a disciplinare,  anche  in  deroga
          alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione  degli
          scrutini  e  degli  esami  relativi   all'anno   scolastico
          2011/2012 nei Comuni di cui  al  comma  1,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.".