art. 1 note (parte 13)

           	
				
 
              Note al comma 440 
              Il testo del comma 6  dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          430. 
              Note al comma 441 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          438. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  67-septies
          del citato decreto-legge n. 83 del 2012: 
              "Art. 67-septies. Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
          del presente decreto si applicano anche  ai  territori  dei
          comuni  di   Ferrara,   Mantova,   nonche',   ove   risulti
          l'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  indicati
          eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,  Commessaggio,
          Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo
          Bariano, Fiesso  Umbertiano,  Casalmaggiore,  Casteldidone,
          Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco  d'Oglio,
          Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e  dall'articolo  3-bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.". 
              Il testo del comma 6  dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          430. 
              Note al comma 442 
              Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo  10  del
          citato decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 10. Ulteriori misure per la  ricostruzione  e  la
          ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
          sismici del maggio 2012 
              1. - 12. (Omissis). 
              13.  Per  consentire  l'espletamento   da   parte   dei
          lavoratori delle attivita' in condizioni di  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, il 35 per cento delle  risorse  destinate
          nell'esercizio  2012  dall'INAIL   al   finanziamento   dei
          progetti di investimento e formazione in materia di  salute
          e sicurezza  del  lavoro  -  bando  ISI  2012  -  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
          2008, n. 81, e successive modificazioni,  viene  trasferito
          alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma  6,
          del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  per  finanziare
          interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la  loro
          ricostruzione, dei capannoni e degli impianti  industriali,
          nonche' delle strutture destinate alla produzione  agricola
          e alle attivita' connesse, a seguito degli  eventi  sismici
          che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e  il  Veneto.  La
          ripartizione fra le regioni interessate delle somme di  cui
          al precedente periodo, nonche' i criteri  generali  per  il
          loro utilizzo sono definite,  su  proposta  dei  presidenti
          delle regioni interessate, con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili,  le
          previsioni  di   cui   all'articolo   2,   comma   2,   del
          decreto-legge n. 74 del 2012. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  del  comma   6   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          430. 
              Note al comma 444 
              Il  testo  del  comma   6   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          430. 
                
              Note al comma 445 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi  340
          e seguenti, della citata legge n. 296 del 2006: 
              "340. Al fine di contrastare i fenomeni  di  esclusione
          sociale  negli  spazi  urbani  e  favorire   l'integrazione
          sociale  e  culturale   delle   popolazioni   abitanti   in
          circoscrizioni o quartieri delle citta'  caratterizzati  da
          degrado urbano e sociale, sono istituite, con le  modalita'
          di cui al comma 342, zone franche urbane con un  numero  di
          abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
          periodo precedente, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  un  apposito  Fondo
          con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni  2008  e  2009,  che  provvede  al  finanziamento   di
          programmi di intervento, ai sensi del comma 342.  L'importo
          di cui al periodo precedente costituisce tetto  massimo  di
          spesa." 
              "341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º  gennaio
          2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova  attivita'  economica
          nelle zone franche urbane individuate secondo le  modalita'
          di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle   seguenti
          agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui  al
          comma 340 a tal fine vincolante: 
              a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  per  i  primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque  al
          60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
          l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione  di  cui  alla
          presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo  di
          euro 100.000 del reddito  derivante  dall'attivita'  svolta
          nella zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal
          periodo di imposta in  corso  al  1º  gennaio  2009  e  per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
          ragguagliato ad  anno,  per  ogni  nuovo  assunto  a  tempo
          indeterminato, residente all'interno del sistema locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, per i primi cinque periodi di imposta,  fino  a
          concorrenza  di  euro  300.000,  per  ciascun  periodo   di
          imposta, del valore della produzione netta; 
              c) esenzione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a
          decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per  i  soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche; 
              d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   sulle
          retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque  anni
          di attivita', nei limiti di un  massimale  di  retribuzione
          definito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, solo  in  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato,  o  a  tempo  determinato  di   durata   non
          inferiore a dodici mesi, e a condizione che  almeno  il  30
          per cento degli occupati  risieda  nel  sistema  locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana.  Per  gli  anni
          successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque  al  60
          per cento, per il sesto e settimo al 40  per  cento  e  per
          l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  che   svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana." 
              "341-bis. Le piccole  e  le  micro  imprese  che  hanno
          avviato la propria attivita'  in  una  zona  franca  urbana
          antecedentemente al 1º gennaio 2008  possono  fruire  delle
          agevolazioni  di  cui  al  comma  341,  nel  rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87
          e  88  del  Trattato  agli  aiuti  di  importanza   minore,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 379 del 28 dicembre 2006." 
              "341-ter.  Sono,  in  ogni  caso,  escluse  dal  regime
          agevolativo  le  imprese   operanti   nei   settori   della
          costruzione di automobili, della costruzione navale,  della
          fabbricazione di fibre tessili  artificiali  o  sintetiche,
          della siderurgia e del trasporto su strada." 
              "341-quater. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  saranno
          determinati le condizioni,  i  limiti  e  le  modalita'  di
          applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
          a 341-ter." 
              "342.   Il   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
          per l'allocazione delle risorse e per la  individuazione  e
          la selezione delle  zone  franche  urbane,  sulla  base  di
          parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni  di
          degrado di cui al comma 340. Provvede  successivamente,  su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,   alla
          perimetrazione delle singole zone franche  urbane  ed  alla
          concessione del finanziamento in favore  dei  programmi  di
          intervento  di  cui  al  comma   340.   L'efficacia   delle
          disposizioni dei commi da 341  a  342  e'  subordinata,  ai
          sensi  dell'articolo  88,   paragrafo   3,   del   Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,   all'autorizzazione
          della Commissione europea." 
              "343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
          dello sviluppo economico,  anche  in  coordinamento  con  i
          nuclei di valutazione delle regioni  interessate,  provvede
          al monitoraggio ed  alla  valutazione  di  efficacia  degli
          interventi e presenta a tal  fine  al  CIPE  una  relazione
          annuale sugli esiti delle predette attivita'.". 
              Note al comma 446 
              La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
          maggio 2003 relativa alla definizione  delle  microimprese,
          piccole e medie imprese e' pubblicata nella GUUE n.  L  124
          del 20.5.2003, pagg. 36-41. 
                
              Note al comma 447 
              Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella GUUE n.
          L 352 del 24.12.2013, pagg. 1-8. 
              Il   testo   dell'articolo   107   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note  al
          comma 98. 
              Il   testo   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle  Note  al
          comma 107. 
                
              Note al comma 449 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
              "Art.  47.  Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta' 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              Note al comma 452 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  22-bis  del
          citato decreto-legge n. 66 del 2014: 
              "Art.  22-bis.  Risorse  destinate  alle  zone  franche
          urbane 
              1. Per gli interventi  in  favore  delle  zone  franche
          urbane di cui all'articolo 37, comma 1,  del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori  zone
          franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
          2009, ricadenti nelle regioni non  comprese  nell'obiettivo
          "Convergenza" e della zona franca del comune di  Lampedusa,
          istituita dall'articolo 23, comma 45, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
          milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
          2016. 
              2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite  tra  le
          zone  franche  urbane,  al  netto  degli  eventuali   costi
          necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei
          medesimi criteri di riparto  utilizzati  nell'ambito  della
          delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di
          spesa di cui al comma 1 costituisce il limite  annuale  per
          la fruizione delle  agevolazioni  da  parte  delle  imprese
          beneficiarie. Le regioni interessate possono  destinare,  a
          integrazione delle risorse  di  cui  al  comma  1,  proprie
          risorse per il finanziamento delle agevolazioni di  cui  al
          presente articolo, anche rivenienti, per  le  zone  franche
          dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni
          degli interventi del Piano di azione coesione. 
              3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma  1
          si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 10 aprile 2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del  citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
              4.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  provvede  mediante
          riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
          la coesione, programmazione 2014-2020, di cui  all'articolo
          1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per  75
          milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di  euro  per  il
          2016.". 
              Il  testo  del  comma   6   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al  comma
          430. 
              Note al comma 454 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 5
          del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da  eventi
          di  carattere  eccezionale  e  di  razionalizzazione  delle
          strutture  ministeriali),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5. Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per
          le imprese agricole che  hanno  subito  danni  a  causa  di
          eventi alluvionali e di infezioni di  organismi  nocivi  ai
          vegetali 
              1. (Omissis). 
              2. Le Regioni interessate, anche in deroga  ai  termini
          stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo
          n.  102  del  2004,  possono  deliberare  la  proposta   di
          declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma
          1, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016 ovvero,
          nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali
          verificatesi   successivamente,   entro   sessanta   giorni
          dall'adozione   delle   misure   di   contenimento   o   di
          eradicazione da parte delle competenti autorita'  nazionali
          ed europee. 
              3. (Omissis). 
              3-bis.  La   dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta' nazionale della pesca e  dell'acquacoltura  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
          n. 154, e successive modificazioni,  e'  incrementata,  per
          gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera
          c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno  2015
          e di 2 milioni di euro per  l'anno  2016.  Le  imprese  del
          settore della  pesca  e  dell'acquacoltura  che  non  hanno
          sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
          rischi e che operano nei territori  colpiti  da  avversita'
          atmosferiche di eccezionale  intensita',  verificatesi  nel
          periodo compreso tra il 1º gennaio  2012  e  il  31  luglio
          2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato  articolo
          14 del decreto legislativo n. 154 del  2004,  e  successive
          modificazioni, possono  presentare  domanda,  entro  il  29
          febbraio 2016, per accedere agli interventi di cui al primo
          periodo del presente comma. E' data priorita' alle  domande
          delle imprese  che  hanno  subito  un  maggior  danno.  Con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali sono  individuati  i  criteri  di  priorita'  per
          l'assegnazione del  contributo  alle  aziende  danneggiate.
          Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  250.000
          euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016,
          si  provvede,  per  l'anno  2015,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  e,  per  l'anno  2016,
          mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di   conto
          capitale iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
          dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89. Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 455 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  i),  della  L.  7  marzo
          2003, n. 38): 
              "Art. 17. Interventi per favorire  la  capitalizzazione
          delle imprese. 
              1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
          legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
          incorporata  nell'Istituto  di  servizi  per   il   mercato
          agricolo  alimentare  (ISMEA),  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,  n.  200,  che
          subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
              2-bis. La garanzia  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della   pesca,   in   conformita'   con   quanto   previsto
          dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  acquistati  da   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
          azioni siano collocate  esclusivamente  presso  investitori
          qualificati che non siano, direttamente  o  indirettamente,
          soci della societa' emittente.  Per  le  proprie  attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente
          decreto  legislativo,  l'ISMEA   si   avvale   direttamente
          dell'anagrafe  delle  aziende  agricole  e  del   fascicolo
          aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e  9
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  Stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              4-bis.  Le  operazioni  di  credito  agrario   di   cui
          all'articolo 43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4. 
              5. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, sono  stabiliti  i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste dal presente articolo, nonche' di quelle  previste
          in attuazione dell'articolo 1, comma 512,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
              5-bis. Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo possono  essere  assistite  dalla  garanzia  dello
          Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Agli  eventuali  oneri  derivanti   dall'escussione   della
          garanzia concessa ai sensi del  comma  2,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 7,  secondo  comma,  numero  2),  della
          legge 5 agosto  1978,  n.  468.  La  predetta  garanzia  e'
          elencata  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  13
          della citata legge n. 468 del 1978. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003,  n.  283
          del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 512 dell'articolo
          1 della citata legge n. 311 del 2004: 
              "512. Al fine di favorire  l'accesso  al  credito  alle
          imprese agricole ed  agroalimentari,  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2005  la  gestione  degli  interventi  di  sostegno
          finanziario di cui all'articolo 36  della  legge  2  giugno
          1961, n. 454, e successive  modificazioni,  e  la  relativa
          dotazione  finanziaria  e'  attribuita  all'ISMEA.  L'ISMEA
          senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio  dello  Stato
          succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle  situazioni
          giuridiche dei  quali  l'attuale  ente  gestore  dei  fondi
          previsti dalle leggi di cui al presente comma  e'  titolare
          in forza di leggi, di  provvedimenti  amministrativi  e  di
          contratti   relativi   alla   gestione   degli   interventi
          trasferiti.". 
              .  Il  Regolamento  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ,  relativo  al
          Fondo europeo per gli affari marittimi e  la  pesca  e  che
          abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE)  n.  861/2006,
          (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007  del  Consiglio  e  il
          regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio e' pubblicato nella GUUE n. L 149 del  20.5.2014,
          pagg. 1-66. 
              Note al comma 456 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 67-septies del decreto-legge  n.
          83 del 2012 e' citato nelle Note al comma 441. 
              Il testo dei commi 1 e 3  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge n. 269 del 2003 e' citato nelle Note al comma
          423. 
              Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "426. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2012 dei mutui concessi dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A.  ai  Comuni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012  e  successive
          modificazioni e all'articolo 67-septies  del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134  e  successive  modificazioni,
          nonche' alle Province dei predetti  Comuni,  trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  comma,  e'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          all'armo immediatamente successivo alla  data  di  scadenza
          del periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'
          di pagamento prevista nei  provvedimenti  e  nei  contratti
          regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
          alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "356. Il pagamento delle rate  scadenti  nell'esercizio
          2013 e 2014 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. ai comuni di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  130  del  6  giugno  2012,  e
          successive modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e
          successive  modificazioni,  nonche'   alle   province   dei
          predetti comuni, trasferiti al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          non ancora effettuato alla data di entrata  in  vigore  del
          presente  comma,  e'  differito,  senza   applicazione   di
          sanzioni  e  interessi,  al  secondo  anno   immediatamente
          successivo  alla  data   di   scadenza   del   periodo   di
          ammortamento, sulla base della  periodicita'  di  pagamento
          prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
          mutui stessi. Il presente comma entra in vigore  alla  data
          di  pubblicazione  della  presente  legge  nella   Gazzetta
          Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015  e
          6 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  con  le
          risorse  di  cui  alle   contabilita'   speciali   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012: 
              "Art.  2.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni.". 
              Note al comma 457 
              Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "436.  Per  gli  anni  2015  e  2016   fermo   restando
          l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di  cui
          al comma 435, la riduzione  ivi  prevista  non  si  applica
          limitatamente alle lettere a)  e  b)  e  si  applica  nella
          misura del 50 per cento limitatamente alla lettera  c)  nei
          seguenti casi: 
              a) comuni colpiti dal sisma del 20 e  29  maggio  2012,
          individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  e
          dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, e successive modificazioni; 
              b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile
          2009, che hanno colpito la provincia  dell'Aquila  e  altri
          comuni della regione Abruzzo, individuati con  decreto  del
          Commissario delegato n. 3 del 16  aprile  2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009,  e  con
          decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del  28  luglio
          2009; 
              c) comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  del  21
          giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e  Massa
          Carrara, per i  quali  e'  stato  deliberato  lo  stato  di
          emergenza con deliberazione del Consiglio dei  ministri  26
          giugno 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161
          dell'11 luglio 2013.". 
              Note al comma 466 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 165  del
          2001: 
              "Art. 48. Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, quantifica,  in  coerenza  con  i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio di cui all'articolo 1-bis  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale
          a carico del bilancio dello Stato  con  apposita  norma  da
          inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo  11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo   sono
          determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello  Stato  per  la  contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui  all'articolo  40,
          comma 3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici
          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo
          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              (Omissis).". 
              Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195  recante
          "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n.  216,  in
          materia di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate"  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          maggio 1995, n. 122, S.O. 
              Note al comma 467 
              Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali"  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 11  della  legge  n.
          196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1. 
              Note al comma 468 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  5  dell'articolo  41
          del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 41. Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN 
              1. (Omissis). 
              2. E' costituito un  comitato  di  settore  nell'ambito
          della Conferenza delle Regioni, che esercita, le competenze
          di cui  al  comma  1,  per  le  regioni,  i  relativi  enti
          dipendenti, e le  amministrazioni  del  Servizio  sanitario
          nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante  del
          Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute  e
          delle   politiche   sociali   per   le   competenze   delle
          amministrazioni  del  Servizio  sanitario   nazionale.   E'
          costituito   un    comitato    di    settore    nell'ambito
          dell'Associazione nazionale  dei  Comuni  italiani  (ANCI),
          dell'Unione    delle    province    d'Italia    (UPI)     e
          dell'Unioncamere che esercita,  le  competenze  di  cui  al
          comma 1, per i dipendenti degli enti locali,  delle  Camere
          di commercio e dei segretari comunali e provinciali. 
              3. - 4. (Omissis). 
              5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono  o
          modificano  i  comparti  o  le   aree   di   contrattazione
          collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che  regolano
          istituti comuni a piu' comparti o che  si  applicano  a  un
          comparto per il quale operano piu' comitati di  settore  le
          funzioni di indirizzo e le altre competenze  inerenti  alla
          contrattazione collettiva  sono  esercitate  collegialmente
          dai comitati di settore.". 
              Note al comma 469 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note  al  comma
          224. 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  48  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note al
          comma 466. 
              Note al comma 471 
              Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "515. Mediante intese tra lo Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
          attuazione degli statuti di  autonomia  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti  la  magistratura   ordinaria,   tributaria   e
          amministrativa,  con  esclusione  di  quelle  relative   al
          personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
          Stelvio, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali  oggetto  dell'intesa.  Laddove  non  gia'
          attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in  luogo  e  nei
          limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
          concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
          dello stesso comma. Con i predetti accordi o con  norme  di
          attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          11 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91  (Disposizioni
          urgenti per il settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa   europea),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              "Art. 11 (Misure urgenti per la  protezione  di  specie
          animali, il controllo delle specie alloctone  e  la  difesa
          del mare, l'operativita' del Parco nazionale  delle  Cinque
          Terre, la riduzione  dell'inquinamento  da  sostanze  ozono
          lesive  contenute  nei  sistemi  di   protezione   ad   uso
          antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche'  parametri
          di verifica per gli impianti termici civili) 
              1. - 7. (Omissis). 
              8.  In  armonia  con  le   finalita'   e   i   principi
          dell'ordinamento giuridico nazionale  in  materia  di  aree
          protette, nonche' con la  disciplina  comunitaria  relativa
          alla Rete Natura 2000, le funzioni statali  concernenti  la
          parte lombarda  del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  sono
          attribuite alla regione  Lombardia  che,  conseguentemente,
          partecipa all'intesa relativa al  predetto  Parco,  di  cui
          all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento  e
          di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte  del
          Parco  nazionale  dello  Stelvio  situata   nella   regione
          Trentino-Alto  Adige/Südtirol  si  provvede  con  norma  di
          attuazione dello Statuto della regione  medesima  ai  sensi
          dell'articolo 107 del testo unico di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670.  Fino
          alla sottoscrizione della predetta intesa  e  comunque  non
          oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli  organi
          centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori
          dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica  e
          dal  presidente  in  carica  o  operante   in   regime   di
          prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati  fino  alla
          predetta  data.   In   caso   di   mancato   raggiungimento
          dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
          entro  i  successivi  trenta  giorni,  nomina  un  Comitato
          paritetico composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          un rappresentante di ciascuna delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e da un  rappresentante  della  regione
          Lombardia. Ove non  si  riesca  a  costituire  il  Comitato
          paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla  definizione
          dell'intesa  entro  i   trenta   giorni   successivi   alla
          costituzione del Comitato,  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei
          Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          del Presidente della regione Lombardia. Ai  componenti  del
          Comitato paritetico non spetta alcun compenso,  indennita',
          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque
          denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 472 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  74  e   75
          dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              "Art. 24. Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato 
              1. - 73. (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
          del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.  136  (Disposizioni
          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e
          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree
          interessate), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio 2014, n. 6: 
              "Art. 3. Combustione illecita di rifiuti 
              1. (Omissis). 
              2. Le stesse pene si applicano a  colui  che  tiene  le
          condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
          reato di cui agli articoli 256  e  259  in  funzione  della
          successiva combustione illecita di rifiuti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
          (Misure  urgenti  in  materia   di   sicurezza   pubblica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125: 
              "Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della  legge
          1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. (Omissis). 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 473 
              Il testo  dei  commi  74  e  75  dell'articolo  24  del
          decreto-legge n. 78 del 2009 e' citato nelle Note al  comma
          472. 
              Il testo del comma 2 dell'articolo 3 del  decreto-legge
          n. 136 del 2013 e' citato nelle Note al comma 472. 
              Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "199.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
              Note al comma 477 
              La Delibera CIPE n.  42  del  13  maggio  2010  recante
          "Progetto  «Gemina»  -  Centro  euro-mediterraneo   per   i
          cambiamenti climatici - decreto legislativo n.  204/1998  -
          fondo integrativo speciale per  la  ricerca  (F.I.S.R.)  e'
          pubblicata nella G.U. n. 221 del 21 settembre 2010. 
              Note al comma 478 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  39-bis
          del citato decreto-legge n. 159 del 2007,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 39-bis. Diritti aeroportuali di imbarco. 
              1. Le disposizioni in  materia  di  tassa  d'imbarco  e
          sbarco sulle merci trasportate per  via  aerea  di  cui  al
          decreto-legge 28 febbraio  1974,  n.  47,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  16  aprile  1974,  n.  117,  e
          successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla
          legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi  dei  servizi
          di  controllo  di  sicurezza  di  cui  all'articolo  8  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti  e
          della navigazione  29  gennaio  1999,  n.  85,  nonche'  in
          materia di addizionale comunale sui diritti di  imbarco  di
          cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, e di  corrispettivi  a  carico  delle  societa'  di
          gestione aeroportuale relativamente ai  servizi  antincendi
          negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma  1328,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano  nel  senso
          che  dalle  stesse  non  sorgono  obbligazioni  di   natura
          tributaria.". 
              Note al comma 479 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009. 
              "Art.  1.  Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.". 
              Note al comma 480 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          26 gennaio 1963,  n.  91  (Riordinamento  del  Club  alpino
          italiano): 
              "5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63,  e'
          autorizzata,  a  favore  del  Club  alpino   italiano,   la
          concessione  di  un  contributo  di  lire   80.000.000   da
          iscriversi nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo e dello spettacolo.". 
              Note al comma 483 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
          17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme  per  l'erogazione  di
          contributi statali alle istituzioni culturali): 
              "1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le  istituzioni
          culturali in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  2
          sono ammesse, a domanda, al  contributo  ordinario  annuale
          dello Stato mediante  l'inserimento  nell'apposita  tabella
          emanata, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
          beni  culturali  e  ambientali,   di   seguito   denominato
          «Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
          il parere delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e del competente comitato di settore del  Consiglio
          nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella  e'
          sottoposta a revisione  ogni  tre  anni,  con  la  medesima
          procedura. 
              2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
          alle competenti commissioni parlamentari unitamente  ad  un
          prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti  i  dati
          preventivi   e   consuntivi   relativi   al   bilancio   ed
          all'attivita'  delle  istituzioni  culturali  di   cui   al
          medesimo comma 1.". 
              Note al comma 484 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400  (Disposizioni
          per la determinazione dei  canoni  relativi  a  concessioni
          demaniali marittime), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4   dicembre   1993,   n.   494,   come   sostituito
          dall'articolo 1, comma 251, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 251: 
              "03. 1. I canoni annui  per  concessioni  rilasciate  o
          rinnovate  con  finalita'  turistico-ricreative  di   aree,
          pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
          si applicano le disposizioni  relative  alle  utilizzazioni
          del demanio marittimo sono  determinati  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a) classificazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2007,
          delle aree, manufatti, pertinenze e  specchi  acquei  nelle
          seguenti categorie: 
              1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso
          pubblico ad alta valenza turistica; 
              2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad  uso
          pubblico a normale valenza  turistica.  L'accertamento  dei
          requisiti di alta e normale valenza turistica e'  riservato
          alle  regioni  competenti  per   territorio   con   proprio
          provvedimento.  Nelle   more   dell'emanazione   di   detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
              b) misura del canone annuo determinata come segue: 
              1) per le concessioni  demaniali  marittime  aventi  ad
          oggetto aree e specchi acquei, per gli anni  2004,  2005  e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  le
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
              1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per  la
          categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per  la  categoria
          B; 
              1.2) area occupata con impianti  di  facile  rimozione:
          euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;  euro  1,55
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
          euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;  euro  2,65
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato  di   mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
              1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra  100
          e 300 metri dalla costa; 
              1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre  300  metri
          dalla costa; 
              1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
          posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi  al
          di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 
              2)  per  le  concessioni  comprensive   di   pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
              2.1)  per  le   pertinenze   destinate   ad   attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e  servizi,  il  canone  e'  determinato  moltiplicando  la
          superficie complessiva  del  manufatto  per  la  media  dei
          valori  mensili   unitari   minimi   e   massimi   indicati
          dall'Osservatorio del mercato immobiliare per  la  zona  di
          riferimento. L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi'  determinato
          e' ulteriormente ridotto  delle  seguenti  percentuali,  da
          applicare  per  scaglioni  progressivi  di  superficie  del
          manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0  per  cento;  oltre
          200 metri quadrati e fino a  500  metri  quadrati,  20  per
          cento; oltre 500  metri  quadrati  e  fino  a  1.000  metri
          quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60  per
          cento.  Qualora  i  valori  dell'Osservatorio  del  mercato
          immobiliare non siano  disponibili,  si  fa  riferimento  a
          quelli  del  piu'  vicino  comune  costiero   rispetto   al
          manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
              2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per  gli
          anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non
          operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
          e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
              c) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 50 per cento: 
              1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di   eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
              2)  nel  caso  di   concessioni   demaniali   marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
              d) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 90 per cento  per  le  concessioni  indicate  al
          secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
          e all'articolo 37  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
              e)  obbligo  per  i  titolari  delle   concessioni   di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
              f)  riduzione,  per  le   imprese   turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli  143  e  146
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art.  143.  Scioglimento  dei  consigli   comunali   e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti 
              1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141,   i
          consigli comunali e provinciali sono sciolti quando,  anche
          a seguito di accertamenti effettuati a norma  dell'articolo
          59,  comma  7,  emergono  concreti,  univoci  e   rilevanti
          elementi  su  collegamenti  diretti  o  indiretti  con   la
          criminalita' organizzata di tipo mafioso o  similare  degli
          amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,  ovvero  su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
          entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
          all'articolo 1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
          successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
          durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
          dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
          straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
          ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
          ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge  n.  182  del
          1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
          di proroga della durata dello scioglimento e' adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'articolo 141." 
              "Art. 146. Norma finale 
              1. Le disposizioni di cui agli articoli 143,  144,  145
          si  applicano  anche  agli  altri  enti   locali   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi  di  comuni  e
          province, agli organi  comunque  denominati  delle  aziende
          sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali  dei
          comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali,  in
          quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 
              2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento  una
          relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dalla  gestione
          straordinaria dei singoli comuni.". 
                
              Note al comma 485 
              Si riporta il testo del comma 13-septies  dell'articolo
          8 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  8.  Incremento  del  Fondo  per  assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili e contributi in favore degli enti territoriali 
              1. - 13-sexies. (Omissis). 
              13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera  c),
          dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,
          n. 135,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre  2009,  n.  166,  possono  essere   utilizzate   a
          copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi
          al    contratto    di    servizio    stipulato    all'esito
          dell'affidamento del predetto servizio sulla  base  di  una
          procedura  di  gara  aperta  e  non  discriminatoria,   nel
          rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e  nei
          limiti di quanto  necessario  per  coprire  i  costi  netti
          determinati dall'adempimento  degli  obblighi  di  servizio
          pubblico individuati dallo  stesso  contratto.  Nelle  more
          dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il
          30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono
          essere utilizzate nel limite di 6,5  milioni  di  euro  per
          assicurare i servizi di collegamento marittimo  attualmente
          convenzionato con la regione anche tramite la  prosecuzione
          del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 487 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato decreto-legge n. 192 del 2014, come  modificato  dal
          presente comma e dal comma 789 della presente legge: 
              "Art. 10. Proroga di termini  in  materia  economica  e
          finanziaria 
              1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n.  10,  le  parole:  "31  dicembre
          2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
              2. - 12-undevicies. (Omissis). 
              12-vicies. In attesa di  apposita  regolamentazione  in
          ordine  all'estinzione   della   pretesa   tributaria,   e'
          differita al 31 dicembre 2017  l'esecuzione  della  pretesa
          tributaria  nei  confronti  del   soggetto   obbligato   al
          pagamento  dell'accisa  qualora  dal  procedimento   penale
          instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo 29  marzo
          2010, n. 48, non sia  derivata  una  sentenza  di  condanna
          passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo  o  colpa
          grave per  il  medesimo  soggetto  obbligato.  Resta  fermo
          l'eventuale   recupero   nei    confronti    dell'effettivo
          responsabile del reato. 
              (Omissis).". 
                
              Note al comma 488 
              Si riporta il testo vigente del comma 364 dell'articolo
          1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "364. La durata della contabilita' speciale n. 5458  di
          cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 43 del  24  gennaio
          2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  2
          febbraio  2013,  e'  prorogata  di  ventiquattro  mesi.  Il
          dirigente dell'Unita'  di  progetto  Sicurezza  e  qualita'
          della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento della  protezione
          civile il rendiconto semestrale delle risorse di  cui  alla
          predetta contabilita'.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
          decreto-legge n. 91 del 2014: 
              "Art.  10.   (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura) 
              1. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   i   Presidenti    della    regioni    subentrano
          relativamente al territorio di  competenza  nelle  funzioni
          dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
          espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          individuati negli accordi di programma sottoscritti tra  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le regioni ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e  nella  titolarita'
          delle  relative   contabilita'   speciali.   I   commissari
          straordinari attualmente in carica completano le operazioni
          finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni  entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto. 
              2. Al Presidente della  regione  non  e'  dovuto  alcun
          compenso per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  ai
          sensi del presente articolo. In caso  di  dimissioni  o  di
          impedimento del Presidente della regione il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, nomina  un  commissario  ad
          acta, al quale spettano  i  poteri  indicati  nel  presente
          articolo fino all'insediamento del nuovo  Presidente  della
          regione o alla cessazione della causa di impedimento. 
              2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma  2,  in
          tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
          dalla carica di  Presidente  della  regione,  questi  cessa
          anche   dalle    funzioni    commissariali    eventualmente
          conferitegli  con  specifici   provvedimenti   legislativi.
          Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
          prevedano apposite modalita' di sostituzione,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  e'  nominato  un   commissario   che
          subentra nell'esercizio delle funzioni  commissariali  fino
          all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni  del
          presente  comma   si   applicano   anche   agli   incarichi
          commissariali,   conferiti   ai    sensi    di    specifici
          provvedimenti legislativi, per i quali e' gia'  intervenuta
          l'anticipata cessazione dalla carica  di  Presidente  della
          regione. 
              2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste  nel
          presente  articolo,  il  Presidente  della   regione   puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
          pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di  societa'
          a totale capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
          controllate,  anche  in  deroga  ai  contratti   collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Dall'attuazione  della  presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. Gli adempimenti di cui all'articolo  1,  comma  111,
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  per  i  quali  e'
          fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
          entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 
              4. Per le attivita' di progettazione degli  interventi,
          per  le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  per   le
          attivita' di direzione dei lavori e  di  collaudo,  nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi e  forniture,  il  Presidente  della  regione  puo'
          avvalersi,  oltre  che  delle  strutture  e  degli   uffici
          regionali,  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi   dei
          comuni,  dei  provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
          di bonifica e delle autorita' di distretto,  nonche'  delle
          strutture commissariali gia' esistenti,  non  oltre  il  30
          giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico  o
          delle societa' dalle stesse controllate. Le relative  spese
          sono  ricomprese  nell'ambito  degli   incentivi   per   la
          progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il
          Presidente della regione e' titolare  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui  all'articolo  17
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              6. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. Per le occupazioni  di  urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
          l'esecuzione delle opere e degli interventi, i  termini  di
          legge previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 
              7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi
          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non
          generale vigenti, l'Ispettorato  di  cui  all'articolo  17,
          comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  e'  trasformato  in  una  direzione  generale
          individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
          pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente,  al
          citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.  195  del
          2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
              7-bis.  I  comuni  possono   rivolgersi   ai   soggetti
          conduttori di aziende agricole con fondi  al  di  sopra  di
          1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere  minori
          di pubblica utilita' nelle  aree  attigue  al  fondo,  come
          piccole manutenzioni stradali, servizi di  spalatura  della
          neve  o  regimazione  delle  acque   superficiali,   previa
          apposita convenzione per ciascun intervento  da  pubblicare
          nell'albo  pretorio  comunale  e  a  condizione  che  siano
          utilizzate le attrezzature  private  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              8.  Al  fine  di  conseguire  un  risparmio  di  spesa,
          all'articolo 17,  comma  35-octies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «due supplenti» sono  aggiunte  le  seguenti:  «con
          comprovata esperienza in materia contabile  amministrativa»
          e l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei
          componenti   effettivi   e'    designato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del  medesimo
          Ministero». 
              8-bis. Entro venti giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          nominati i nuovi componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
          al comma 8. 
              9. Fermo restando il  termine  del  31  dicembre  2014,
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  111,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, gli  interventi  per  i  quali  sono
          trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
          30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
          Presidenti delle regioni  provvedono,  con  cadenza  almeno
          trimestrale, ad aggiornare i dati relativi  allo  stato  di
          avanzamento   degli   interventi   secondo   modalita'   di
          inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              10. Al primo periodo del comma  1-bis  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  dopo  le
          parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le  seguenti:
          «comma 3, lettera a)». 
              11. I criteri, le modalita' e l'entita'  delle  risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              11-bis.  All'articolo   7,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il
          22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il
          22 dicembre 2015». 
              12.  Al  decreto-legge  10  dicembre  2013,   n.   136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere
          entro  i  novanta  giorni  successivi  all'emanazione   del
          decreto  medesimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
          svolgere,  secondo  l'ordine  di  priorita'  definito   nei
          medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
          per i terreni  classificati,  sulla  base  delle  indagini,
          nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i  successivi
          duecentodieci  per  i  restanti  terreni.  Con  i  medesimi
          decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
          delle indagini dirette, il divieto  di  commercializzazione
          dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle  classi
          di  rischio  piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio   di
          precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          campo della sicurezza alimentare.»; 
              b) all'articolo 1, dopo il  comma  6,  e'  inserito  il
          seguente: «6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo
          possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente, con direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6.»; 
              c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito  il
          seguente:  «5-ter.  Fatto  salvo  quanto  stabilito   dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
          del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta.». 
              12-bis. All'articolo 1 del  decreto-legge  10  dicembre
          2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto  il
          seguente: 
              «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano». 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              13-bis. All'articolo 1, comma 347,  lettera  b),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova  e  La
          Spezia» sono soppresse e le parole: «20  milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 
              13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
          agli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
          giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal  25  al  26  dicembre
          2013, dal 4  al  5  e  dal  16  al  20  gennaio  2014,  nel
          territorio della regione Liguria, e' autorizzata  la  spesa
          di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
              13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,
          pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  a
          valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.". 
              Note al comma 489 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1063
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1063.  Al  Fondo  per  la   razionalizzazione   e   la
          riconversione   della   produzione    bieticolosaccarifera,
          costituito  presso   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
          agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma  4,  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'
          altresi'  attribuita,  per  l'anno  2007,   una   dotazione
          finanziaria  annuale  di  65,8  milioni  di   euro,   quale
          competenza del secondo anno del quinquennio previsto  dalla
          normativa comunitaria.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure  urgenti
          per la competitivita' e la giustizia sociale),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) 
              1. (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.". 
              Note al comma 490 
              Il  testo  del  comma  5-decies  dell'articolo  2   del
          decreto-legge n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma
          353. 
              Note al comma 492 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.  30   (Attuazione   della
          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE
          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. Messa all'asta delle quote 
              1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta  della
          quantita'  di  quote  determinata   con   decisione   della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo  10,  paragrafo
          2,  della  direttiva  2003/87/CE,   e'   disciplinata   dal
          regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo
          di responsabile per il collocamento di cui  al  regolamento
          sulle aste e  pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
          citato regolamento e agli eventuali indirizzi e  norme  dei
          Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi
          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, e successive modificazioni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.". 
              Note al comma 494 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
          servizi e trasparenza delle procedure 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
          449 e  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, quale misura di coordinamento della finanza  pubblica,
          le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, a totale partecipazione  pubblica  diretta  o
          indiretta,   relativamente    alle    seguenti    categorie
          merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti  rete  e
          carburanti  extra-rete,  combustibili  per   riscaldamento,
          telefonia  fissa  e  telefonia  mobile,  sono   tenute   ad
          approvvigionarsi attraverso le convenzioni  o  gli  accordi
          quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
          centrali di committenza regionali di riferimento costituite
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie  autonome
          procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
          i sistemi telematici di negoziazione messi  a  disposizione
          dai soggetti sopra indicati. La presente  disposizione  non
          si applica alle procedure di gara il cui  bando  sia  stato
          pubblicato precedentemente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. E' fatta  salva  la  possibilita'  di
          procedere  ad   affidamenti,   nelle   indicate   categorie
          merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
          a    condizione    che    gli    stessi    conseguano    ad
          approvvigionamenti da altre centrali  di  committenza  o  a
          procedure di evidenza pubblica, e  prevedano  corrispettivi
          inferiori  almeno  del  10  per  cento  per  le   categorie
          merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
          per  cento  per  le  categorie   merceologiche   carburanti
          extra-rete,  carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e
          combustibili per  il  riscaldamento  rispetto  ai  migliori
          corrispettivi indicati nelle convenzioni e  accordi  quadro
          messi a disposizione da Consip  SpA  e  dalle  centrali  di
          committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
          del   precedente   periodo    devono    essere    trasmessi
          all'Autorita' nazionale  anticorruzione.  In  tali  casi  i
          contratti dovranno comunque essere sottoposti a  condizione
          risolutiva  con   possibilita'   per   il   contraente   di
          adeguamento  ai  migliori   corrispettivi   nel   caso   di
          intervenuta disponibilita' di convenzioni  Consip  e  delle
          centrali di committenza regionali che prevedano  condizioni
          di maggior vantaggio economico in percentuale superiore  al
          10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al  fine
          di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
          pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
          pubbliche   amministrazioni   riguardanti   le    categorie
          merceologiche di cui al primo periodo del  presente  comma,
          in via sperimentale, dal 1° gennaio  2017  al  31  dicembre
          2019 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma.  La  mancata  osservanza  delle
          disposizioni  del  presente  comma  rileva  ai  fini  della
          responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
              (Omissis).".