art. 1 note (parte 14)

           	
				
 
              comma 792 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 560. 
              Il testo del comma 691  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 791. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
          decreto legislativo n. 472 del 1997: 
              "Art. 19. Esecuzione delle sanzioni 
              1. In caso  di  ricorso  alle  commissioni  tributarie,
          anche  nei  casi  in  cui  non  e'   prevista   riscossione
          frazionata   si   applicano   le    disposizioni    dettate
          dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, recante  disposizioni  sul  processo
          tributario. 
              2. La commissione tributaria regionale puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              3.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se   viene
          prestata la garanzia di cui  all'articolo  69  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              4.  Quando  non   sussiste   la   giurisdizione   delle
          commissioni   tributarie;   la   sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale  e'
          proposto ricorso amministrativo,  nei  limiti  della  meta'
          dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria
          ordinaria successivamente adita,  se  dall'esecuzione  puo'
          derivare un danno grave ed irreparabile, puo'  disporre  la
          sospensione  e  deve  disporla  se  viene  offerta   idonea
          garanzia. 
              5. Se  l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo  la
          decisione   dell'organo   amministrativo,    la    sanzione
          pecuniaria e' riscossa per intero  o  per  il  suo  residuo
          ammontare  dopo  la  sentenza   di   primo   grado,   salva
          l'eventuale  sospensione  disposta  dal  giudice  d'appello
          secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 
              6. Se in esito alla sentenza  di  primo  o  di  secondo
          grado  la  somma  corrisposta  eccede  quella  che  risulta
          dovuta, l'ufficio deve  provvedere  al  rimborso  ai  sensi
          dell'articolo 68,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. 
              7. Le  sanzioni  accessorie  sono  eseguite  quando  il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  32  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 69): 
              "Art. 32 Dell'opposizione a procedura coattiva  per  la
          riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e  degli
          altri enti pubblici 
              1.  Le   controversie   in   materia   di   opposizione
          all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali
          degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del  testo  unico
          delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
          entrate  patrimoniali  dello  Stato  e  degli  altri   enti
          pubblici approvato con regio decreto  14  aprile  1910,  n.
          639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. 
              2. E' competente il giudice del luogo in  cui  ha  sede
          l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 
              3. L'efficacia esecutiva  del  provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto  previsto  dall'articolo
          5.". 
              Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218  recante
          "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
          luglio 1997, n. 165. 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo  n.  471  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 565. 
              Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante
          "Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n.
          227. 
              Il  titolo  II  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sul  reddito)  comprende   gli
          articoli da 45 a 91-bis ed e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 48-bis e  50
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973: 
              "Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo superiore  a  cinquemila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'articolo 19  del  presente  decreto
          nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma  494,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno  subito  un
          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate
          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito." 
              "Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) 
              1. Il concessionario procede ad espropriazione  forzata
          quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni
          dalla notificazione della cartella di pagamento,  salve  le
          disposizioni relative alla dilazione  ed  alla  sospensione
          del pagamento. 
              2. Se l'espropriazione non e' iniziata  entro  un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
              3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
          al  modello  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze e  perde  efficacia  trascorsi  centottanta  giorni
          dalla data della notifica.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  citato
          decreto-legge   n.   193   del   2016,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di riscossione locale 
              1. All'articolo 10, comma  2-ter  del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31  dicembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
              2. A decorrere dal 1° luglio 2017,  le  amministrazioni
          locali di cui all'articolo 1, comma 3,  possono  deliberare
          di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale
          le attivita' di riscossione, spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
          da esse partecipate. 
              3.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              "Art. 30 (Interessi di mora) 
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999: 
              "Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          della riscossione 
              1. Omissis 
              2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
              a) una quota, denominata oneri di riscossione a  carico
          del debitore, pari: 
              1) all'uno per cento, in caso di riscossione  spontanea
          effettuata  ai   sensi   dell'articolo   32   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 
              2) al tre  per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
              3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e  dei
          relativi interessi di mora riscossi, in caso  di  pagamento
          oltre tale termine; 
              b) una quota,  denominata  spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
              c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
              d) una quota, a carico dell'ente che  si  avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
              e) una quota, a carico  degli  enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
              Omissis.". 
              comma 793 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle Note
          all'art. 1, comma 560. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del citato
          regio decreto n. 639 del 1910: 
              "11. (Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n.  281).  -
          Il  segretario  comunale,  o  un  suo   delegato,   assiste
          all'incanto e stende il relativo atto che contiene il  nome
          e cognome di ciascun acquirente, il prezzo  di  vendita  di
          ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e
          del banditore. 
              Per tale ufficio il segretario comunale  e'  retribuito
          con le norme e  nella  misura  che  saranno  stabilite  nel
          regolamento. 
              La vendita degli oggetti e la relativa consegna  si  fa
          al  migliore  offerente  sul  prezzo  di  stima  e   dietro
          pagamento del prezzo offerto. 
              Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le
          offerte siano inferiori alla stima, si procedera'  a  nuovo
          incanto nel primo giorno seguente non  festivo,  nel  quale
          gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior  offerente,
          ancorche' l'offerta sia inferiore alla stima. 
              Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione
          che  ne  e'  fatta  al  pubblico  dal  banditore,  d'ordine
          dell'ufficiale incaricato della vendita. 
              L'incaricato della riscossione non  puo'  mai  rendersi
          deliberatario. 
              Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi  per
          somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima;
          quelli rimasti invenduti si ritengono  dall'ente  creditore
          come danaro per il solo valore intrinseco.". 
              comma 795 
              Si riporta il testo vigente del comma 544 dell'articolo
          1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 543. Omissis 
              544. In tutti i casi di riscossione coattiva di  debiti
          fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602,   intrapresa
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  salvo  il  caso  in   cui   l'ente
          creditore abbia notificato al debitore la comunicazione  di
          inidoneita' della documentazione ai sensi  del  comma  539,
          non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
          decorso di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta
          ordinaria, di una  comunicazione  contenente  il  dettaglio
          delle iscrizioni a ruolo. 
              Omissis.". 
              comma 797 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 802 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              comma 803 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          18 dicembre 2001, n. 455 recante  "Regolamento  concernente
          le  modalita'  di   intervento   degli   Istituti   vendite
          giudiziarie nella  procedura  esecutiva  e  fissazione  dei
          compensi ad essi spettanti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          31 dicembre 2001, n. 302. 
              Il decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  11
          febbraio 1997, n. 109 recante "Regolamento di  modifica  al
          decreto  ministeriale  20   giugno   1960,   e   successive
          modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli  istituti
          di vendite giudiziarie" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  24
          aprile 1997, n. 95. 
              Il decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,
          n. 80 recante "Regolamento in materia di determinazione dei
          compensi  spettanti  ai  custodi  dei  beni  pignorati"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150. 
              comma 804 
              Il riferimento al testo del citato regio decreto n. 639
          del 1910 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 792. 
              comma 805 
              Il testo dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788. 
              comma 806 
              Il testo dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788. 
              comma 807 
              Il testo dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788. 
              comma 808 
              Il testo dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  n.
          446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 788. 
              comma 811 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          79 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          602 del 1973: 
              "Art. 79 (Prezzo base e cauzione) 
              1. Omissis 
              2. Se non  e'  possibile  determinare  il  prezzo  base
          secondo le disposizioni  del  comma  1,  il  concessionario
          richiede l'attribuzione della rendita  catastale  del  bene
          stesso al competente ufficio del territorio,  che  provvede
          entro centoventi giorni; se si  tratta  di  terreni  per  i
          quali gli strumenti urbanistici prevedono  la  destinazione
          edificatoria,  il   prezzo   e'   stabilito   con   perizia
          dell'ufficio del territorio. 
              Omissis.". 
              comma 812 
              Il riferimento al testo del citato regio decreto n. 639
          del 1910 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 792. 
              comma 815 
              Si riporta il testo vigente del comma 24  dell'articolo
          3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248
          (Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              "Art. 3. Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione 
              1. - 23-bis. Omissis 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
              a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
              b) la riscossione coattiva delle entrate  di  spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.". 
              comma 816 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   7   e   8
          dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285  del
          1992: 
              "Art.   27   Formalita'   per   il    rilascio    delle
          autorizzazioni e concessioni 
              1. - 6. Omissis 
              7. La somma dovuta  per  l'uso  o  l'occupazione  delle
          strade  e  delle  loro  pertinenze  puo'  essere  stabilita
          dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in
          unica soluzione. 
              8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo
          alle soggezioni che  derivano  alla  strada  o  autostrada,
          quando  la  concessione  costituisce  l'oggetto  principale
          dell'impresa,   al   valore   economico   risultante    dal
          provvedimento  di  autorizzazione  o   concessione   e   al
          vantaggio che l'utente ne ricava. 
              Omissis.". 
              comma 818 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 2
          del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 2 Definizione e classificazione delle strade 
              1. - 6. Omissis 
              7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,  E  e
          F, sono sempre comunali quando siano  situate  nell'interno
          dei centri abitati, eccettuati i tratti interni  di  strade
          statali, regionali o provinciali  che  attraversano  centri
          abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
              Omissis.". 
              comma 821 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art.1, comma 560. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 20, commi  4
          e 5, e 23 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 20 Occupazione della sede stradale 
              Commi 1. - 3. Omissis 
              4. Chiunque  occupa  abusivamente  il  suolo  stradale,
          ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera  alle
          relative   prescrizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  173  ad
          euro 695. 
              5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e  4  importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione  stessa  di  rimuovere  le  opere
          abusive a proprie spese,  secondo  le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI." 
              "Art. 23 Pubblicita' sulle strade e sui veicoli 
              1. Lungo le strade  o  in  vista  di  esse  e'  vietato
          collocare  insegne,  cartelli,   manifesti,   impianti   di
          pubblicita' o propaganda, segni  orizzontali  reclamistici,
          sorgenti luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle
          strade,  che  per  dimensioni,  forma,  colori,  disegno  e
          ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
          stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
          o ridurne la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare
          disturbo  visivo  agli  utenti  della  strada  o  distrarne
          l'attenzione con  conseguente  pericolo  per  la  sicurezza
          della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati  i  cartelli  e  gli   altri   mezzi   pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica. 
              2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte  o  insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
              3. 
              4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
              5. Quando i cartelli e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene  autorizzata  dall'Ente  Ferrovie  dello
          Stato,  previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              6.  Il  regolamento  stabilisce   le   norme   per   le
          dimensioni,  le  caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi
          pubblicitari lungo le strade,  le  fasce  di  pertinenza  e
          nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
          Nell'interno dei centri abitati,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal  comma  1,  i  comuni  hanno  la  facolta'  di
          concedere deroghe alle norme relative alle distanze  minime
          per il posizionamento dei  cartelli  e  degli  altri  mezzi
          pubblicitari, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza
          della circolazione stradale. 
              7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i segnali indicanti servizi  o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio, con esclusione  dei  cartelli  e  delle  insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
          consentiti,  purche'  autorizzati  dall'ente   proprietario
          della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
          decreto  di  cui  al  periodo   precedente,   cartelli   di
          valorizzazione e promozione del territorio  indicanti  siti
          d'interesse turistico  e  culturale  e  cartelli  indicanti
          servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di  cui  al
          quarto periodo  sono  altresi'  individuati  i  servizi  di
          pubblico interesse ai quali si  applicano  le  disposizioni
          del periodo precedente. 
              8. E' parimenti vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
              9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
          per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
          e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre,  a
          mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza  delle
          disposizioni stesse. 
              11.  Chiunque  viola  le  disposizioni   del   presente
          articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  431  ad
          euro 1.734. 
              12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.420 ad euro 14.196 in via solidale con  il  soggetto
          pubblicizzato. 
              13. Gli enti proprietari, per le strade  di  rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente articolo.  Per  il  raggiungimento  di  tale  fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia  dello  stesso  al
          competente ente proprietario della strada. 
              13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
          esercizio   o   altri   mezzi   pubblicitari    privi    di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dal comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada  diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il  mezzo
          pubblicitario a loro spese entro e non oltre  dieci  giorni
          dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il  suddetto
          termine, l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua  custodia
          ponendo  i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore   della
          violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario  o
          possessore del suolo;  a  tal  fine  tutti  gli  organi  di
          polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
          accedere sul  fondo  privato  ove  e'  collocato  il  mezzo
          pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni  indicate  al
          presente comma e al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.843  ad
          euro 19.371; nel caso in cui non sia possibile  individuare
          l'autore   della   violazione,   alla    stessa    sanzione
          amministrativa  e'  soggetto   chi   utilizza   gli   spazi
          pubblicitari privi di autorizzazione. 
              13-ter.  In  caso  di  inottemperanza  al  divieto,   i
          cartelli,  le  insegne  di  esercizio  e  gli  altri  mezzi
          pubblicitari sono rimossi ai sensi  del  comma  13-bis.  Le
          regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione le strade  di
          interesse panoramico ed ambientale nelle quali i  cartelli,
          le  insegne  di  esercizio  ed  altri  mezzi   pubblicitari
          provocano deturpamento del paesaggio. Entro  sei  mesi  dal
          provvedimento di individuazione delle strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
          ai sensi del comma 13-bis. 
              13-quater.  Nel  caso  in   cui   l'installazione   dei
          cartelli, delle insegne  di  esercizio  o  di  altri  mezzi
          pubblicitari  sia  realizzata  su  suolo  demaniale  ovvero
          rientrante nel  patrimonio  degli  enti  proprietari  delle
          strade, o nel caso in  cui  la  loro  ubicazione  lungo  le
          strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
          circolazione, in quanto in contrasto  con  le  disposizioni
          contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
          indugio   la    rimozione    del    mezzo    pubblicitario.
          Successivamente alla stessa, l'ente proprietario  trasmette
          la nota delle  spese  sostenute  al  prefetto,  che  emette
          ordinanza  -  ingiunzione  di  pagamento.  Tale   ordinanza
          costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
              13-quater.1. In ogni  caso,  l'ente  proprietario  puo'
          liberamente disporre  dei  mezzi  pubblicitari  rimossi  in
          conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
          il termine di sessanta  giorni  senza  che  l'autore  della
          violazione, il proprietario o il possessore del terreno  ne
          abbiano richiesto  la  restituzione.  Il  predetto  termine
          decorre dalla data della diffida,  nel  caso  di  rimozione
          effettuata ai sensi del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di
          effettuazione della rimozione,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma 13-quater. 
              13-quinquies.". 
              comma 830 
              Il regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721 che approva  e
          contiene la convenzione fra la  R.  amministrazione  ed  il
          municipio di Venezia per la determinazione dei rivi interni
          della  citta'  e  della  giurisdizione  sui   medesimi   e'
          pubblicata nella GU n. 43 del 21-2-1905. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  517  del
          codice della navigazione marittima di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: 
              "Regolamento navigazione marittima 
              art.  517.  Canali  di  traffico  urbano  nella  laguna
          veneta. 
              Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che
          rimangono in consegna ai comuni, i poteri di  polizia  sono
          esercitati dai comuni stessi, secondo norme  da  approvarsi
          dal  magistrato  alle  acque,  dall'autorita'  marittima  e
          dall'ispettorato di porto.". 
              comma 833 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  73  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 573. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 90  della
          citata legge n. 289 del 2002: 
              "Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica) 
              1. Le disposizioni della legge  16  dicembre  1991,  n.
          398, e successive modificazioni, e  le  altre  disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche si applicano anche alle societa'  sportive
          dilettantistiche costituite in societa' di  capitali  senza
          fine di lucro. 
              Omissis.". 
              comma 835 
              Il testo dell'articolo 2-bis del  citato  decreto-legge
          n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
          1° dicembre 2016, n. 225 e' riportato nelle  Note  all'art.
          1, comma 786. 
              comma 836 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione  ed
          armonizzazione dell'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e
          del diritto sulle pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi urbani a norma dell'art. 4 della  legge  23  ottobre
          1992,  n.  421,  concernente  il  riordino  della   finanza
          territoriale): 
              "Art. 18 Servizio delle pubbliche affissioni 
              1. Il servizio delle pubbliche affissioni e'  inteso  a
          garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune,
          in appositi impianti a  cio'  destinati,  di  manifesti  di
          qualunque materiale  costituiti,  contenenti  comunicazioni
          aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di
          rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e  nella  misura
          stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui  all'art.
          3  di  messaggi   diffusi   nell'esercizio   di   attivita'
          economiche. 
              2. Il servizio deve essere obbligatoriamente  istituito
          nei comuni che abbiano una  popolazione  residente,  al  31
          dicembre del penultimo anno precedente a quello  in  corso,
          superiore  a  tremila  abitanti;  negli  altri  comuni   il
          servizio e' facoltativo. 
              3.  La  superficie  degli  impianti  da  adibire   alle
          pubbliche affissioni deve essere stabilita nel  regolamento
          comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e
          comunque non inferiore a 18 metri quadrati per  ogni  mille
          abitanti nei comuni con popolazione superiore a  trentamila
          abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. 
              3-bis.  Il  comune   ha   facolta'   di   chiedere   al
          concessionario  delle  pubbliche  affissioni  di   svolgere
          servizi    aggiuntivi    strumentali    alla    repressione
          dell'abusivismo   pubblicitario    e    al    miglioramento
          dell'impiantistica.". 
              comma 837 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo  n.  446  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 560. 
              Il testo del comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo  n.  285  del  1992  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 818. 
              comma 838 
              Il capo II del citato decreto legislativo  n.  507  del
          1993 comprende gli articoli da 38 a  57  ed  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O. 
              Il testo del comma 639  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 554. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  667  e  668
          dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: 
              "667. Al fine di  dare  attuazione  al  principio  "chi
          inquina paga", sancito  dall'articolo  14  della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti  criteri  per  la  realizzazione  da
          parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della
          quantita' di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di
          sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall'utilizzo   di
          correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del
          servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di
          tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale
          dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
          urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
          dal diritto dell'Unione europea. 
              668.  I  comuni  che  hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
              Omissis.". 
              comma 844 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "Art.  5.  Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche 
              1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  sono
          obbligati ad accettare, tramite la piattaforma  di  cui  al
          comma  2,  i  pagamenti  spettanti   a   qualsiasi   titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID  mette
          a  disposizione,  attraverso   il   Sistema   pubblico   di
          connettivita',    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilita' tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
              2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e  sentita  la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
              2-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  Capo   III,   fino
          all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  l'Agenzia
          delle  entrate  e  l'AgID,  che  fissa,  anche  in  maniera
          progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione  dei
          pagamenti tributari e contributivi tramite  la  piattaforma
          di cui al comma 2. 
              2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
          le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
              2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma  2
          puo'   essere   utilizzata   anche   per    facilitare    e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
              3. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.". 
              comma 846 
              Il  testo   dell'articolo   52   del   citato   decreto
          legislativo n.446 del 1997 e' riportato nelle Note all'art.
          1, comma 560. 
              comma 847 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          16  maggio  1970,  n.  281  (Provvedimenti  finanziari  per
          l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario): 
              "Art. 5. Tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche. 
              La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si  applica
          alle occupazioni di spazi ed  aree  pubbliche  appartenenti
          alle Regioni ed e' disciplinata, per  quanto  non  disposto
          dalla presente legge, dalle norme dello Stato che  regolano
          l'analogo tributo provinciale. 
              Le  Regioni  determinano  l'ammontare  delle  tasse  in
          misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50
          per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le
          corrispondenti  occupazioni  degli  spazi  e   delle   aree
          appartenenti alle province. 
              All'accertamento,  liquidazione  e  riscossione   della
          tassa provvedono,  per  conto  delle  Regioni,  gli  Uffici
          competenti ad eseguire le dette  operazioni  per  l'analogo
          tributo provinciale." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario): 
              "Art. 8 Ulteriori tributi regionali 
              1. Ferma la facolta' per le regioni di  sopprimerli,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati  in  tributi
          propri regionali la tassa per l'abilitazione  all'esercizio
          professionale,  l'imposta   regionale   sulle   concessioni
          statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale
          sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
          beni   del   patrimonio   indisponibile,   la   tassa   per
          l'occupazione di spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le
          tasse  sulle   concessioni   regionali,   l'imposta   sulle
          emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo  190
          del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281  del
          1970, all'articolo 3 della citata legge n.  281  del  1970,
          agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre  2000,  n.
          342. 
              2. Fermi restando i limiti  massimi  di  manovrabilita'
          previsti   dalla   legislazione   statale,    le    regioni
          disciplinano la tassa automobilistica regionale. 
              3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli  altri
          tributi ad esse  riconosciuti  dalla  legislazione  vigente
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I
          predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. 
              [4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque  dalla  data
          in cui sono soppressi  i  trasferimenti  statali  a  favore
          delle regioni in materia di trasporto pubblico  locale,  e'
          soppressa la compartecipazione regionale  all'accisa  sulla
          benzina.  E'  contestualmente  rideterminata  l'addizionale
          regionale all'IRPEF di  cui  all'articolo  2,  in  modo  da
          assicurare un gettito corrispondente  a  quello  assicurato
          dalla compartecipazione soppressa.] 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          spettano altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre
          compartecipazioni al gettito di tributi  erariali,  secondo
          quanto previsto dalla legislazione  vigente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.". 
              comma 848 
              Il testo del comma 448  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del citato
          decreto-legge   n.   66   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              "Art.  47  Concorso  delle   province,   delle   citta'
          metropolitane e  dei  comuni  alla  riduzione  della  spesa
          pubblica 
              1. Le province e le citta' metropolitane, a valere  sui
          risparmi  connessi  alle  misure  di  cui  al  comma  2   e
          all'articolo 19, nonche'  in  considerazione  delle  misure
          recate dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  nelle  more
          dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
          cui al comma 92 dell'articolo  1  della  medesima  legge  7
          aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 444,5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e
          pari a 576,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  e  585,7
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
              2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  ciascuna
          provincia e citta' metropolitana  consegue  i  risparmi  da
          versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio  dello
          Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno  da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014,  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 340 milioni di euro per il  2014  e  di  510
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto; 
              b)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          un milione di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture di ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana
          comunicato  annualmente  al  Ministero   dell'interno   dal
          Dipartimento della Funzione Pubblica; 
              c)  per  quanto  attiene  agli   interventi,   di   cui
          all'articolo 14, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni
          di euro per l'anno 2014  e  di  5,7  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
              3. Gli importi e i criteri di cui al  comma  2  possono
          essere  modificati  per   ciascuna   provincia   e   citta'
          metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  30
          giugno, per l'anno 2014 ed entro il  31  gennaio,  per  gli
          anni  successivi,  sulla  base  dell'istruttoria   condotta
          dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
          dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
          connesse all'articolo  8,  le  predette  modifiche  possono
          tener conto dei tempi medi di pagamento dei  debiti  e  del
          ricorso  agli  acquisti  centralizzati  di  ciascun   ente.
          Decorso tale  termine  la  riduzione  opera  in  base  agli
          importi di cui al comma 2. 
              4. In caso di mancato versamento del contributo di  cui
          ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate,  attraverso  la  struttura  di  gestione  di   cui
          all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti  delle  province  e  delle  citta'  metropolitane
          interessate, a valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime. 
              5.  Le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
          rimodulare o adottare misure  alternative  di  contenimento
          della  spesa  corrente,  al  fine  di  conseguire  risparmi
          comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
          del comma 2. 
              6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 92 dell'articolo 1  della  legge  7  aprile
          2014, n. 56, a  seguito  del  trasferimento  delle  risorse
          finanziarie, umane, strumentali  e  organizzative  connesse
          all'esercizio delle funzioni che devono essere  trasferite,
          ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1,  tra
          le Province, le  citta'  metropolitane  e  gli  altri  Enti
          territoriali interessati, stabilisce altresi' le  modalita'
          di recupero delle somme di cui ai commi precedenti. 
              7. L'organo di controllo di regolarita'  amministrativa
          e contabile verifica che le misure di cui ai commi  2  e  5
          siano adottate, dandone atto  nella  relazione  di  cui  al
          comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266. 
              8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure
          indicate al comma 9, assicurano un contributo alla  finanza
          pubblica pari a 375,6 milioni di euro  per  l'anno  2014  e
          563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al
          2018. A tal fine, il fondo di solidarieta'  comunale,  come
          determinato ai sensi dell'articolo 1, comma  380-ter  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni
          di euro per l'anno 2014 e di  563,4  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. 
              9.  Gli  importi  delle  riduzioni  di   spesa   e   le
          conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun  comune
          sono determinati con decreto del Ministro  dell'interno  da
          emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno  2014  e
          del 28 febbraio per gli anni  successivi,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 8, relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          beni e  servizi,  la  riduzione  e'  operata  nella  misura
          complessiva di 360 milioni di euro per il  2014  e  di  540
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al  2018,
          proporzionalmente alla spesa media,  sostenuta  nell'ultimo
          triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A
          allegata al presente decreto. A decorrere  dall'anno  2018,
          qualora la spesa relativa  ai  codici  SIOPE  di  cui  alla
          tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata  per
          conto  dei  comuni  facenti  parte  della  stessa  gestione
          associata, le riduzioni di cui alla presente  lettera  sono
          applicate  a  tutti  i  comuni  compresi   nella   gestione
          associata, proporzionalmente alla quota di  spesa  ad  essi
          riferibile. A tal fine, la regione  acquisisce  dal  comune
          capofila  idonea  certificazione  della  quota   di   spesa
          riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata
          e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno  precedente  a
          quello di riferimento, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e al Ministero dell'interno, che ne  tengono  conto
          in  sede  di  predisposizione  del  decreto   annuale   del
          Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione
          del Fondo di solidarieta'  comunale.  In  caso  di  mancata
          comunicazione da parte  della  regione  entro  il  predetto
          termine del 30 aprile, il riparto  non  tiene  conto  della
          ripartizione proporzionale  tra  i  comuni  compresi  nella
          gestione associata;  restano  in  tal  caso  confermate  le
          modalita' di riparto di cui al presente articolo.  Per  gli
          enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi  medi  nei
          pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90
          giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto  legislativo
          9 ottobre 2002, n. 231, la  riduzione  di  cui  al  periodo
          precedente e' incrementata del 5  per  cento.  Ai  restanti
          enti  la  riduzione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          proporzionalmente  ridotta  in  misura  corrispondente   al
          complessivo incremento di cui al  periodo  precedente.  Per
          gli enti che nell'ultimo  anno  hanno  fatto  ricorso  agli
          strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
          o dagli altri soggetti aggregatori di cui  all'articolo  9,
          commi 1 e 2, in misura inferiore al  valore  mediano,  come
          risultante  dalle  certificazioni  di  cui  alla   presente
          lettera  la  riduzione  di  cui   al   primo   periodo   e'
          incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
          di cui al periodo precedente e'  proporzionalmente  ridotta
          in misura corrispondente al complessivo incremento  di  cui
          al periodo precedente. A tal fine gli enti  trasmettono  al
          Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate  dallo
          stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
          febbraio per ciascuno degli anni  dal  2015  al  2018,  una
          certificazione sottoscritta dal rappresentante legale,  dal
          responsabile  finanziario  e   dall'organo   di   revisione
          economico-finanziaria,  attestante  il  tempo   medio   dei
          pagamenti dell'anno  precedente  calcolato  rapportando  la
          somma delle differenze dei tempi di  pagamento  rispetto  a
          quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231,  al  numero  dei  pagamenti  stessi.  Nella   medesima
          certificazione  e',  inoltre,  indicato  il  valore   degli
          acquisti di  beni  e  servizi,  relativi  ai  codici  SIOPE
          indicati  nell'allegata  tabella  B   sostenuti   nell'anno
          precedente, con separata evidenza degli acquisti  sostenuti
          mediante  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  messi   a
          disposizione  da  Consip  S.p.A.  o  dagli  altri  soggetti
          aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso  di
          mancata  trasmissione  della  certificazione  nei   termini
          indicati si applica l'incremento del 10 per cento; 
              b)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 15, relativi alla riduzione  della  spesa  per
          autovetture di 1,6 milioni di euro, per l'anno 2014,  e  di
          2,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2015  al
          2018, la riduzione e' operata in proporzione al  numero  di
          autovetture  possedute   da   ciascun   comune   comunicato
          annualmente  al  Ministero  dell'interno  dal  Dipartimento
          della Funzione Pubblica; 
              c)  per  quanto  attiene   agli   interventi   di   cui
          all'articolo 14 relativi alla  riduzione  della  spesa  per
          incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
          di collaborazione coordinata e continuativa, di 14  milioni
          di euro, per l'anno 2014  e  di  21  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal  2015  al  2018,  la  riduzione  e'
          operata in proporzione alla spesa comunicata  al  Ministero
          dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
              10. Gli importi e i criteri di cui al comma  9  possono
          essere modificati  per  ciascun  comune,  a  invarianza  di
          riduzione complessiva,  dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali entro il 30 giugno,  per  l'anno  2014  ed
          entro il 31 gennaio, per gli anni  successivi,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con  decreto
          del  Ministro  dell'interno  di  cui  al   comma   9;   con
          riferimento  alle  misure  connesse  all'articolo   8,   le
          predette modifiche possono tener conto dei  tempi  medi  di
          pagamento  dei  debiti  e   del   ricorso   agli   acquisti
          centralizzati di ciascun  ente.  Decorso  tale  termine  la
          riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9. 
              11.  In  caso  di  incapienza,  sulla  base  dei   dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti dei comuni interessati all'atto del  riversamento
          agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad  apposito
          capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  fini
          della  successiva  riassegnazione  al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
              12. I  Comuni  possono  rimodulare  o  adottare  misure
          alternative di contenimento della spesa corrente,  al  fine
          di conseguire risparmi  comunque  non  inferiori  a  quelli
          derivanti dall'applicazione del comma 9. 
              13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
          e contabile verifica che le misure  di  cui  ai  precedenti
          commi siano adottate, dandone atto nella relazione  di  cui
          al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266.". 
              comma 849 
              Il testo del comma 449  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783. 
              comma 850 
              Il testo del comma 448  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 783. 
              comma 851 
              Il testo del comma 449  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 232 del 2016, come modificato dal presente  comma,
          e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 783. 
              comma 853 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  33  del
          citato  decreto-legge  n.  34  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33.  Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria 
              1. Omissis 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  la   spesa   di
          personale registrata nell'ultimo rendiconto della  gestione
          approvato. I comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti
          che si collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al
          primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai
          sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio
          del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in  aumento
          o in diminuzione, per  garantire  l'invarianza  del  valore
          medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la
          contrattazione  integrativa  nonche'  delle   risorse   per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              Omissis.". 
              comma 854 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  859,  861   e   868
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 858. Omissis 
              859.  A  partire  dall'anno  2021,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, applicano: 
              a) le misure di cui alla lettera a)  dei  commi  862  o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  rilevato
          alla fine dell'esercizio  precedente  non  si  sia  ridotto
          almeno del 10 per  cento  rispetto  a  quello  del  secondo
          esercizio precedente. In ogni caso le medesime  misure  non
          si applicano se il debito commerciale residuo  scaduto,  di
          cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
          2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non  e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
              b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la
          condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma  presentano  un
          indicatore di  ritardo  annuale  dei  pagamenti,  calcolato
          sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,  non
          rispettoso  dei  termini  di  pagamento  delle  transazioni
          commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
              860. Omissis 
              861. Gli indicatori di cui ai  commi  859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. 
              862. - 867. Omissis 
              868. A decorrere dal 2021, le misure di  cui  al  comma
          862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma  865,
          lettera  a),  si  applicano  anche   alle   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  ai  commi  859  e  860  che  non  hanno
          pubblicato  l'ammontare  complessivo  dei  debiti,  di  cui
          all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.
          33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma  elettronica
          le comunicazioni di cui al  comma  867  e  le  informazioni
          relative all'avvenuto pagamento delle fatture. 
              Omissis." 
              comma 855 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  50  del
          citato  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 50. Disposizioni in materia di tempi di pagamento
          dei debiti commerciali della P.A. 
              1. - 2. Omissis 
              3. Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo  Informatico
          di Pagamento (OPI) di cui  all'articolo  14,  comma  8-bis,
          della medesima legge  n.  196  del  2009,  sono  tenute  ad
          inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza  della
          fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data,
          per le medesime amministrazioni  viene  meno  l'obbligo  di
          comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis,  comma  4,
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              Omissis.". 
              comma 856 
              La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3  recante
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione" e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  ottobre
          2001, n. 248. 
              comma 857 
              Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della  citata
          legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 1. 
              comma 858 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.". 
              comma 861 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della citata legge
          24 dicembre 1993, n. 537 e' riportato nelle  Note  all'art.
          1, comma 354. 
              comma 862 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   6-sexies
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge 29 dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10: 
              "Art. 2 Proroghe onerose di termini 
              1. - 6-quinquies. Omissis 
              6-sexies. A decorrere dal termine  di  proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura  previsto  dall'articolo   4,   comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  22  dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive e  dell'usura»,  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma
          11, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  dall'articolo  18,
          comma  1,  della  legge  23  febbraio  1999,   n.   44,   e
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999,  n.
          512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge  22  dicembre
          1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, il Governo provvede ad  adeguare,
          armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  16  agosto
          1999, n. 455, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          28 maggio 2001, n. 284. 
              Omissis.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
          degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia
          all'Unione europea - Legge europea 2015-2016): 
              "Art.  14.  Fondo  per  l'indennizzo  in  favore  delle
          vittime 
              1. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura e'  destinato  anche  all'indennizzo
          delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e  assume
          la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
              2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il  Fondo  e'  altresi'
          alimentato da un contributo  annuale  dello  Stato  pari  a
          2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
          2017 e a 4 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2018. 
              3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
          a titolo di indennizzo agli  aventi  diritto,  nei  diritti
          della  parte  civile  o  dell'attore  verso   il   soggetto
          condannato al risarcimento del danno. 
              4. In caso di disponibilita' finanziarie  insufficienti
          nell'anno di riferimento a soddisfare gli  aventi  diritto,
          e' possibile per gli stessi un accesso al  Fondo  in  quota
          proporzionale e l'integrazione delle  somme  non  percepite
          dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza  interessi,
          rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
              5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del titolo  II  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,  n.  60.  Con
          regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          apportate le necessarie modifiche al citato regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  60  del
          2014.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche  al  codice
          civile, al codice penale, al codice di procedura  penale  e
          altre disposizioni  in  favore  degli  orfani  per  crimini
          domestici): 
              "Art. 11. Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti
          nonche' agli orfani per crimini domestici 
              1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,  comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7
          luglio 2016, n. 122, e' incrementata di 2 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su  tale
          incremento: 
              a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2017 e'  destinata  all'erogazione  di  borse  di
          studio in favore degli orfani per crimini  domestici  e  al
          finanziamento di iniziative di orientamento, di  formazione
          e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita'
          lavorativa  ai  sensi  delle  disposizioni  della  presente
          legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma
          sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la
          quota  restante,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,   sia
          destinata  agli   interventi   in   favore   dei   soggetti
          maggiorenni economicamente non autosufficienti; 
              b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e
          a 5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2020  e'
          destinata, in attuazione di quanto  disposto  dall'articolo
          5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure  di
          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie
          affidatarie,  secondo  criteri  di  equita'   fissati   con
          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione. 
              Omissis.". 
              comma 863 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2017,  n.  15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio): 
              "Art. 27. Disposizioni finanziarie 
              1. - 2. Omissis 
              3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere  b)
          e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  e,
          unitamente a quelle di cui  alla  lettera  a)  e  d),  sono
          accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e
          di cassa. 
              Omissis.". 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 224. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. Omissis 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              comma 864 
              Il testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 224. 
              comma 865 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge   n.   154   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nelle Note all'art. 1, comma 863. 
              comma 866 
              Si riporta il testo vigente del comma 875 dell'articolo
          1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              "875. Al fine  di  assicurare  il  necessario  concorso
          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro
          il 15 luglio 2019 sono ridefiniti  i  complessivi  rapporti
          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,
          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte
          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4
          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione
          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,
          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento
          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo
          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il
          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni
          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli
          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente
          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito
          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti
          enti entro l'esercizio finanziario di riferimento.  Per  la
          regione  Sardegna,  l'importo  del  concorso  previsto  dai
          periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro
          il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile  di
          ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza  di  tale
          versamento  entro  il  predetto   termine,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
          gli importi a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
          tributi erariali. 
              Omissis.". 
              comma 871 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          30 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 30 Leggi  di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. Omissis 
              2. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio,  in  relazione  a  quanto  previsto   nel   piano
          finanziario dei  pagamenti  possono  essere  disposte,  nel
          rispetto dei saldi  programmati  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti rimodulazioni: 
              a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo  23,  comma
          1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali
          di spesa,  fermo  restando  l'ammontare  complessivo  degli
          stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a
          carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
          triennio di riferimento del bilancio di previsione; 
              b) la  reiscrizione  nella  competenza  degli  esercizi
          successivi  delle  somme  non   impegnate   alla   chiusura
          dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto
          capitale a carattere non permanente. 
              Omissis.". 
              Il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 81. 
              Il testo del comma 555 dell'articolo 1 della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 e' riportato nelle Note  all'art.  1,
          comma 81. 
              comma 872 
              Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'articolo
          1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 417. Omissis 
              418. Le province e le citta'  metropolitane  concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
          enti appartenenti alle regioni a statuto  ordinario  e  del
          restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana
          e della  regione  Sardegna,  ciascuna  provincia  e  citta'
          metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello  Stato  un  ammontare  di  risorse  pari  ai
          predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
          il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento  di  900
          milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
          900 milioni di euro a decorrere dal  2017  a  carico  degli
          enti appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  sono
          ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
          per  250  milioni   di   euro   a   carico   delle   citta'
          metropolitane.  Sono  escluse  dal  versamento  di  cui  al
          periodo precedente, fermo restando l'ammontare  complessivo
          del contributo dei  periodi  precedenti,  le  province  che
          risultano in dissesto alla data del 15  ottobre  2014.  Con
          decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 31 marzo  2015,  con  il
          supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore  -
          SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e'  stabilito  l'ammontare  della  riduzione  della
          spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e  del
          corrispondente  versamento  tenendo   conto   anche   della
          differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          15  del  citato  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
              "Art. 15  Contributo  a  favore  delle  province  della
          regione Sardegna e della citta' metropolitana di Cagliari 
              1. Alle province della Regione Sardegna e  alla  citta'
          metropolitana di Cagliari e' attribuito un contributo di 10
          milioni di euro per l'anno 2017 di 35 milioni di  euro  per
          l'anno 2018 e di 40  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2019. Il contributo spettante a ciascun  ente  e'
          comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno
          - Direzione Centrale  della  finanza  locale  e  agli  enti
          interessati, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente   decreto.   In   caso   di   mancata
          comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla
          base della popolazione residente e per il restante  10  per
          cento sulla base del territorio. 
              Omissis.". 
              Il testo dell'articolo 47 del citato  decreto-legge  n.
          66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89 e'  riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 848. 
              comma 873 
              Si riporta il testo del comma 126 dell'articolo 1 della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "126.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,
          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e
          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a
          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e
          delle strade. 
              Omissis.". 
              comma 874 
              Il testo del comma 126  dell'articolo  1  della  citata
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato  dall'art.
          1, comma 873 e' riportato nelle Note al medesimo comma. 
              comma 875 
              Il testo del comma 418  dell'articolo  1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n.  190  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 872. 
              Si riporta il testo vigente del comma 885 dell'articolo
          1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              "885.  Sono  abrogati  i   commi   510,   511   e   512
          dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e  il
          comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205. Il primo periodo del comma 830 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per
          il 2018. Resta  fermo  l'obbligo  a  carico  della  Regione
          siciliana di  destinare  ai  liberi  consorzi  del  proprio
          territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto  al
          consuntivo 2016, di cui al  punto  4  dell'Accordo  tra  il
          Governo e la Regione  siciliana  sottoscritto  in  data  12
          luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi  consorzi  e
          delle citta' metropolitane di cui al periodo precedente  e'
          incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni  di
          euro. 
              Omissis.". 
              Il testo dell'articolo 47 del citato  decreto-legge  n.
          66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          giugno 2014, n. 89 e'  riportato  nelle  Note  all'art.  1,
          comma 848. 
              comma 876 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  citato
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 
              "Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei 
              1. Le Regioni e gli enti locali di cui  all'articolo  2
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano  la
          contabilita'   finanziaria   cui   affiancano,   ai    fini
          conoscitivi,      un      sistema      di      contabilita'
          economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione  unitaria
          dei fatti gestionali sia sotto il profilo  finanziario  che
          sotto il profilo economico-patrimoniale. 
              2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
          comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
          alla  stessa,  ai   fini   conoscitivi,   un   sistema   di
          contabilita'    economico-patrimoniale,    garantendo    la
          rilevazione unitaria dei fatti  gestionali,  sia  sotto  il
          profilo    finanziario     che     sotto     il     profilo
          economico-patrimoniale. 
              3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
          114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli
          altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 1 adottano il  medesimo  sistema  contabile
          dell'amministrazione di cui fanno parte. 
              4.". 
              comma 877 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160  (Misure  finanziarie
          urgenti per gli enti territoriali e  il  territorio),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Fondo  per  contenziosi  connessi  a  sentenze
          esecutive relative a calamita' o cedimenti 
              1.   Al   fine   di   garantire    la    sostenibilita'
          economico-finanziaria e prevenire  situazioni  di  dissesto
          finanziario dei comuni, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno un fondo denominato «Fondo per  i  contenziosi
          connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
          cedimenti» con una dotazione di  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2020-2022. Le risorse  sono  attribuite
          ai  comuni  che,  a  seguito  di  sentenze   esecutive   di
          risarcimento conseguenti a calamita' naturali  o  cedimenti
          strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,
          sono obbligati a sostenere spese di  ammontare  complessivo
          superiore al 50 per cento della  spesa  corrente  sostenuta
          come risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti
          approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali
          di cui al precedente  periodo,  devono  essersi  verificati
          entro  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-bis.  Limitatamente  agli  enti  che  comunicano   le
          fattispecie di cui al comma 1  secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per
          l'approvazione della variazione di assestamento generale di
          cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   per
          l'adozione della delibera che da' atto del permanere  degli
          equilibri generali di bilancio  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del  medesimo  testo  unico  sono  fissati  al  30
          settembre 2016 . 
              2. I comuni di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero
          dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
          giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto per l'anno  2016,
          entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,
          ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al
          2022, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1,  ivi
          incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,
          con  modalita'  telematiche   individuate   dal   Ministero
          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero
          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal
          termine  di  invio  delle  richieste.  Nel  caso   in   cui
          l'ammontare  delle  richieste  superi   l'ammontare   annuo
          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite
          proporzionalmente." 
              comma 878 
              Si riporta il testo vigente del comma 621 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "621. E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, un fondo con una dotazione  finanziaria  di
          200  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  per  interventi
          straordinari  volti  a   rilanciare   il   dialogo   e   la
          cooperazione con i Paesi africani d'importanza  prioritaria
          per le rotte migratorie. 
              Omissis.". 
              comma 879 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              "Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo) 
              1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,  di
          un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che
          dimostra la disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore
          all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di
          richiesta relativa ai familiari, di un reddito  sufficiente
          secondo i parametri indicati  nell'articolo  29,  comma  3,
          lettera  b)  e  di  un  alloggio  idoneo  che  rientri  nei
          parametri minimi previsti dalla  legge  regionale  per  gli
          alloggi di edilizia residenziale pubblica  ovvero  che  sia
          fornito  dei  requisiti  di  idoneita'   igienico-sanitaria
          accertati dall'Azienda unita' sanitaria  locale  competente
          per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma l, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007,  n.  251,  reca,  nella  rubrica  "annotazioni",   la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro]  il  [data]".  Se,  successivamente  al
          rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornante  di
          lungo  periodo  allo  straniero  titolare   di   protezione
          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione
          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale
          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,  entro  tre
          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del
          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione
          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato
          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre
          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  "annotazioni"   e'
          apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
          da [nome dello Stato membro] il [data]". 
              1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2,  lettera  c),
          del regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari
          di  protezione  internazionale   che   si   trovano   nelle
          condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo  8,  comma
          1, del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  la
          disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
          fini  assistenziali  o  caritatevoli,  da  parte  di   enti
          pubblici o privati riconosciuti,  concorre  figurativamente
          alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
          del quindici per cento del relativo importo. 
              2. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
              a)  soggiornano  per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
              b) soggiornano a titolo di protezione  temporanea,  per
          cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno  di
          cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,
          e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno  rilasciato  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
          gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
              c) hanno  chiesto  la  protezione  internazionale  come
          definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
              d) sono titolari di un permesso di soggiorno  di  breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
              e)  godono  di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.
          1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3  agosto
          1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, come sostituito dall'articolo  13  della  legge  13
          settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne  anche
          non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380  del
          codice  di  procedura  penale,  nonche',  limitatamente  ai
          delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
          Ai fini dell'adozione di un  provvedimento  di  diniego  di
          rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma
          il questore tiene conto altresi' della durata del soggiorno
          nel  territorio  nazionale  e   dell'inserimento   sociale,
          familiare e lavorativo dello straniero. 
              4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli  articoli  9,13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
              a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
              b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
              c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
          il rilascio, di cui al comma 4; 
              d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
          periodo di dodici mesi consecutivi; 
              e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno  di
          lungo periodo da parte di altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   UE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
              a) per gravi motivi  di  ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
              b) nei  casi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad   una   delle
          categorie indicate all'articolo 1 della legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31  maggio
          1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in  via
          cautelare, una delle misure di cui  all'articolo  14  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55. 
              10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  riporta
          l'annotazione  relativa  alla  titolarita'  di   protezione
          internazionale, e dei suoi familiari,  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i  presupposti  di  cui   all'articolo   20   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
          essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'articolo 19, comma 1. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
              a) fare ingresso nel territorio nazionale in  esenzione
          di visto e circolare liberamente sul  territorio  nazionale
          salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; 
              b) svolgere nel territorio dello Stato  ogni  attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis; 
              c) usufruire delle prestazioni di  assistenza  sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
              d) partecipare alla vita pubblica locale, con le  forme
          e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
              13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia.". 
              comma 882 
              Si riporta il testo del comma 181 dell'articolo 1 della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "181. Al fine di una migliore  gestione  e  allocazione
          della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del
          Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono
          trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo
          per l'accoglienza dei minori  stranieri  non  accompagnati,
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai  sensi  del
          presente comma sono incrementate di 12,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015. 
              Omissis.". 
              La legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni  in
          materia di misure di protezione dei  minori  stranieri  non
          accompagnati" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  21  aprile
          2017, n. 93. 
              comma 884 
              Il testo del comma  40  dell'articolo  1  della  citata
          legge 28 dicembre 1995, n.  549  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1, comma 368.