art. 1 note (parte 19)

           	
				
 
              Note al comma 773 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21-quater
          del citato decreto-legge n. 83 del  2015,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 21-quater. Misure  per  la  riqualificazione  del
          personale dell'amministrazione giudiziaria 
              1. Al  fine  di  sanare  i  profili  di  nullita',  per
          violazione delle disposizioni degli articoli 14  e  15  del
          contratto collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  comparto
          Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15  e
          16  del  contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del
          personale non dirigenziale del  Ministero  della  giustizia
          quadriennio  2006/2009  del  29  luglio  2010,  assicurando
          l'attuazione  dei  provvedimenti  giudiziari  in   cui   il
          predetto Ministero e' risultato soccombente, e di  definire
          i contenziosi  giudiziari  in  corso,  il  Ministero  della
          giustizia  e'  autorizzato,  nei  limiti  delle   posizioni
          disponibili in dotazione organica,  a  indire  una  o  piu'
          procedure interne, nel rispetto del  citato  CCNL  comparto
          Ministeri  1998/2001  e  successivi  contratti  integrativi
          dello stesso,  riservate  ai  dipendenti  in  possesso  dei
          requisiti di legge  gia'  in  servizio  alla  data  del  14
          novembre 2009, per il passaggio  del  personale  inquadrato
          nel profilo professionale di  cancelliere  e  di  ufficiale
          giudiziario dell'area seconda al profilo  professionale  di
          funzionario  giudiziario  e  di  funzionario   dell'ufficio
          notificazioni,  esecuzioni  e  protesti  (UNEP)   dell'area
          terza, con attribuzione della  prima  fascia  economica  di
          inquadramento, in conformita' ai citati articoli  14  e  15
          del  CCNL  comparto  Ministeri  1998/2001.   Ogni   effetto
          economico  e  giuridico  conseguente  alle   procedure   di
          riqualificazione del personale  amministrativo  di  cui  al
          presente articolo decorre dalla completa definizione  delle
          relative procedure selettive. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 774 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  9-quinquies
          dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              "Art. 7. Ulteriori disposizioni  concernenti  gli  Enti
          locali 
              1. - 9-quater. (Omissis). 
              9-quinquies. Al fine di  dare  compiuta  attuazione  al
          processo di riordino delle funzioni delle province disposto
          dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi
          dell'articolo  1,  comma  95,  della  medesima  legge,  non
          abbiano provveduto nel  termine  ivi  indicato  ovvero  non
          provvedano entro il  31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
          all'accordo  sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede   di
          Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in
          via definitiva delle relative leggi regionali, sono  tenute
          a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il
          30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna  provincia  e
          citta' metropolitana del rispettivo  territorio,  le  somme
          corrispondenti alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
          l'esercizio   delle   funzioni   non   fondamentali,   come
          quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per
          gli  affari  regionali,  di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno e dell'economia e delle finanze,  da  adottare
          entro il 31 ottobre 2015.  Il  versamento  da  parte  delle
          regioni  non  e'  piu'  dovuto  dalla  data  di   effettivo
          esercizio della funzione  da  parte  dell'ente  individuato
          dalla legge regionale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 775 
              Si riporta il testo del comma 49 dell'articolo 1  della
          citata legge n. 56 del 2014, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 1 
              1. - 48. (Omissis). 
              49. In considerazione della necessita' di garantire  il
          tempestivo adempimento degli obblighi  internazionali  gia'
          assunti  dal  Governo,  nonche'  dell'interesse   regionale
          concorrente con il preminente  interesse  nazionale,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la  regione  Lombardia,  anche   mediante
          societa' dalla stessa controllate,  subentra  in  tutte  le
          partecipazioni  azionarie  di  controllo   detenute   dalla
          provincia di Milano e le partecipazioni azionarie  detenute
          dalla Provincia di  Monza  e  Brianza  nelle  societa'  che
          operano direttamente o per tramite di societa'  controllate
          o   partecipate   nella   realizzazione   e   gestione   di
          infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
          denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
          gli adempimenti societari necessari  per  il  trasferimento
          delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
          Regione  Lombardia,  a  titolo  gratuito  e  in  regime  di
          esenzione fiscale. Entro  quaranta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  definite  con
          decreto del Ministro per gli affari regionali, da  adottare
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          delle infrastrutture e dei trasporti,  le  direttive  e  le
          disposizioni  esecutive  necessarie   a   disciplinare   il
          trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
          delle  partecipazioni  azionarie  di  cui   al   precedente
          periodo. Alla data del 31 dicembre 2018  le  partecipazioni
          originariamente detenute dalla  provincia  di  Milano  sono
          trasferite in  regime  di  esenzione  fiscale  alla  citta'
          metropolitana e le partecipazioni originariamente  detenute
          dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
          regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e
          di Brianza. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 776 
              Si riporta il testo del comma 529 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione
          effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni
          di  eccedenza  di  personale  in  rapporto  alla  dotazione
          organica    sia    complessiva,    sia    relativa     alla
          categoria/qualifica   interessata,   e   che,   ai    sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165,  stiano  assolvendo  alla  carenza   della   dotazione
          organica attraverso il ricorso  e  l'impiego  di  personale
          assunto con procedure ad evidenza pubblica,  con  contratto
          di lavoro subordinato a tempo determinato della  durata  di
          36 mesi e i cui contratti di  lavoro  siano  stati  oggetto
          negli ultimi cinque anni di una serie continua  e  costante
          di rinnovi e proroghe anche con soluzione  di  continuita',
          purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette
          deroghe ai  limiti  contrattuali  imposti  dalla  normativa
          vigente e dal  contratto  stesso  siano  state  oggetto  di
          apposita contrattazione decentrata  tra  le  organizzazioni
          sindacali  abilitate  e   l'ente   interessato   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono
          procedere, con  risorse  proprie,  alla  stabilizzazione  a
          domanda del personale interessato  gia'  in  servizio  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  che
          comunque abbia maturato il requisito entro il  31  dicembre
          2015,  ferma  restando  la  necessita'  di  assicurare   la
          compatibilita' dell'intervento con  il  raggiungimento  dei
          propri obiettivi di finanza pubblica.". 
                
              Note al comma 777 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  24
          marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione  in  caso
          di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  e
          modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Diritto all'equa riparazione. 
              1. E' inammissibile  la  domanda  di  equa  riparazione
          proposta  dal  soggetto  che  non  ha  esperito  i   rimedi
          preventivi all'irragionevole durata  del  processo  di  cui
          all'articolo 1-ter. 
              2. Nell'accertare la violazione il  giudice  valuta  la
          complessita'  del  caso,  l'oggetto  del  procedimento,  il
          comportamento  delle  parti  e  del  giudice   durante   il
          procedimento,  nonche'  quello  di  ogni   altro   soggetto
          chiamato  a  concorrervi   o   a   contribuire   alla   sua
          definizione. 
              2-bis. Si considera rispettato il  termine  ragionevole
          di cui al comma 1 se il processo non eccede  la  durata  di
          tre anni in primo grado, di due anni in secondo  grado,  di
          un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini  del  computo
          della durata il  processo  si  considera  iniziato  con  il
          deposito del ricorso introduttivo del giudizio  ovvero  con
          la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si  considera
          rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
          esecuzione forzata si e' concluso in  tre  anni,  e  se  la
          procedura concorsuale  si  e'  conclusa  in  sei  anni.  Il
          processo penale  si  considera  iniziato  con  l'assunzione
          della  qualita'  di  imputato,  di  parte   civile   o   di
          responsabile civile,  ovvero  quando  l'indagato  ha  avuto
          legale   conoscenza   della   chiusura    delle    indagini
          preliminari. 
              2-ter. Si  considera  comunque  rispettato  il  termine
          ragionevole  se  il  giudizio  viene   definito   in   modo
          irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 
              2-quater. Ai fini del computo non si  tiene  conto  del
          tempo in cui il processo e' sospeso e di quello  intercorso
          tra il giorno in cui inizia  a  decorrere  il  termine  per
          proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa. 
              2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
              a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in
          giudizio  consapevole  della  infondatezza   originaria   o
          sopravvenuta delle proprie domande o  difese,  anche  fuori
          dai casi di cui all'articolo 96  del  codice  di  procedura
          civile; 
              b) nel  caso  di  cui  all'articolo  91,  primo  comma,
          secondo periodo, del codice di procedura civile; 
              c) nel caso di cui  all'articolo  13,  comma  1,  primo
          periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
              d) in ogni altro caso di abuso dei  poteri  processuali
          che abbia  determinato  una  ingiustificata  dilazione  dei
          tempi del procedimento. 
              2-sexies. Si presume insussistente  il  pregiudizio  da
          irragionevole durata del processo, salvo  prova  contraria,
          nel caso di: 
              a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
          limitatamente all'imputato; 
              b) contumacia della parte; 
              c) estinzione del processo per rinuncia  o  inattivita'
          delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
          procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
          amministrativo, di cui  al  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104; 
              d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81  e
          82 del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel
          giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
          dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
          cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
              f) introduzione di domande nuove,  connesse  con  altre
          gia' proposte,  con  ricorso  separato,  pur  ricorrendo  i
          presupposti per i motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43
          del codice del processo amministrativo, di cui  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  salvo  che  il  giudice
          amministrativo disponga la separazione dei processi; 
              g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
          valutata anche in relazione alle condizioni personali della
          parte. 
              2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno
          quando  la  parte  ha   conseguito,   per   effetto   della
          irragionevole durata del  processo,  vantaggi  patrimoniali
          eguali o  maggiori  rispetto  alla  misura  dell'indennizzo
          altrimenti dovuto. 
              3.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  2-bis  della  citata
          legge n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2-bis. Misura dell'indennizzo. 
              1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione,  di
          regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e  non
          superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione  di  anno
          superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole  di
          durata  del  processo.  La  somma  liquidata  puo'   essere
          incrementata fino al 20 per cento per gli  anni  successivi
          al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi  al
          settimo. 
              1-bis. La somma puo' essere diminuita fino  al  20  per
          cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di
          dieci e fino al 40 per cento quando le parti  del  processo
          sono piu' di cinquanta. 
              1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a  un  terzo
          in caso di integrale rigetto delle  richieste  della  parte
          ricorrente  nel  procedimento  cui  la  domanda   di   equa
          riparazione si riferisce. 
              1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una  sola  volta
          in  caso  di  riunione  di  piu'  giudizi  presupposti  che
          coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo' essere
          incrementata fino al  20  per  cento  per  ciascun  ricorso
          riunito, quando la  riunione  e'  disposta  su  istanza  di
          parte. 
              2. L'indennizzo e' determinato  a  norma  dell'articolo
          2056 del codice civile, tenendo conto: 
              a) dell'esito del processo nel quale si  e'  verificata
          la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; 
              b) del comportamento del giudice e delle parti; 
              c) della natura degli interessi coinvolti; 
              d) del valore e della rilevanza della  causa,  valutati
          anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
              3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al  comma
          1, non puo' in ogni caso essere superiore al  valore  della
          causa o, se inferiore, a quello del diritto  accertato  dal
          giudice.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata  legge
          n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Procedimento. 
              1. La  domanda  di  equa  riparazione  si  propone  con
          ricorso al presidente della corte d'appello  del  distretto
          in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e' svolto  il
          primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo
          125 del codice di procedura civile. 
              2. Il ricorso e' proposto nei  confronti  del  Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice ordinario, del  Ministro  della  difesa  quando  si
          tratta di procedimenti del giudice  militare.  Negli  altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze. 
              3. Unitamente al ricorso deve essere  depositata  copia
          autentica dei seguenti atti: 
              a) l'atto di citazione, il ricorso, le  comparse  e  le
          memorie  relativi  al  procedimento  nel  cui   ambito   la
          violazione si assume verificata; 
              b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; 
              c) il provvedimento che ha definito  il  giudizio,  ove
          questo  si  sia  concluso   con   sentenza   od   ordinanza
          irrevocabili. 
              4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato
          della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di
          equa riparazione con decreto  motivato  da  emettere  entro
          trenta giorni dal deposito del  ricorso.  Non  puo'  essere
          designato il giudice del processo presupposto. Si applicano
          i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura
          civile. 
              5.  Se  accoglie  il  ricorso,  il   giudice   ingiunge
          all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda
          di pagare senza dilazione la somma liquidata  a  titolo  di
          equa riparazione, autorizzando in mancanza  la  provvisoria
          esecuzione. Nel decreto il giudice  liquida  le  spese  del
          procedimento e ne ingiunge il pagamento. 
              6. Se il ricorso e' in tutto o  in  parte  respinto  la
          domanda non puo' essere riproposta, ma la parte  puo'  fare
          opposizione a norma dell'articolo 5-ter. 
              7. L'erogazione degli indennizzi  agli  aventi  diritto
          avviene nei limiti delle risorse disponibili  nel  relativo
          capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso." 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata  legge
          n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Norma transitoria. 
              1. Nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, coloro i  quali  abbiano  gia'
          tempestivamente presentato ricorso alla Corte  europea  dei
          diritti dell'uomo, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
          del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
          della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
          e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
          legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la  domanda
          di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non  sia
          intervenuta una  decisione  sulla  ricevibilita'  da  parte
          della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso  alla
          corte d'appello deve contenere l'indicazione della data  di
          presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. 
              2. La  cancelleria  del  giudice  adito  informa  senza
          ritardo il  Ministero  degli  affari  esteri  di  tutte  le
          domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              2-bis. Nei processi la cui durata al  31  ottobre  2016
          ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo  2,  comma
          2-bis, e in quelli assunti in decisione  alla  stessa  data
          non si applica il comma 1 dell'articolo 2. 
              2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'articolo
          3, comma 23,  dell'allegato  4  al  decreto  legislativo  2
          luglio  2010,  n.  104,  si  applica  solo   nei   processi
          amministrativi la cui durata al 31 ottobre  2016  ecceda  i
          termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis." 
              Note al comma 778 
              Si  riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  82  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 2002, n.  115,  e  successive  modificazioni  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia): 
              "Art. 82. (Onorario e spese del difensore) 
              1. L'onorario e le spese spettanti  al  difensore  sono
          liquidati  dall'autorita'  giudiziaria   con   decreto   di
          pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
          in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi  delle
          tariffe professionali vigenti relative ad onorari,  diritti
          ed  indennita',  tenuto  conto  della  natura  dell'impegno
          professionale,  in  relazione  all'incidenza   degli   atti
          assunti rispetto alla posizione processuale  della  persona
          difesa. 
              2.   Nel   caso   in   cui   il   difensore    nominato
          dall'interessato sia iscritto in un elenco  degli  avvocati
          di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
          ha sede il magistrato competente a conoscere del  merito  o
          il magistrato davanti al quale pende il processo, non  sono
          dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla
          tariffa professionale. 
              3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e
          alle parti, compreso il pubblico ministero." 
              "Art.  83.  (Onorario  e  spese   dell'ausiliario   del
          magistrato e del consulente tecnico di parte) 
              1.  L'onorario  e  le  spese  spettanti  al  difensore,
          all'ausiliario del magistrato e al  consulente  tecnico  di
          parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto
          di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 
              2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
          fase o grado  del  processo  e,  comunque,  all'atto  della
          cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
          proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
          procede  il  giudice  di  rinvio,  ovvero  quello  che   ha
          pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
          il  giudice   competente   puo'   provvedere   anche   alla
          liquidazione dei compensi dovuti per  le  fasi  o  i  gradi
          anteriori del processo, se il provvedimento  di  ammissione
          al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. 
              3.  Il  decreto   di   pagamento   e'   comunicato   al
          beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 
              3-bis. Il decreto di pagamento e'  emesso  dal  giudice
          contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude
          la fase cui si riferisce la relativa richiesta." 
              "Art. 84. (Opposizione al decreto di pagamento) 
              1. Avverso il decreto  di  pagamento  del  compenso  al
          difensore, all'ausiliario del magistrato  e  al  consulente
          tecnico  di  parte,  e'  ammessa   opposizione   ai   sensi
          dell'articolo 170." 
              "Art. 85. (Divieto di percepire compensi o rimborsi) 
              1. Il  difensore,  l'ausiliario  del  magistrato  e  il
          consulente  tecnico  di  parte  non  possono   chiedere   e
          percepire dal  proprio  assistito  compensi  o  rimborsi  a
          qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente
          parte del testo unico. 
              2. Ogni patto contrario e' nullo. 
              3. La violazione del divieto costituisce grave illecito
          disciplinare professionale.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  170  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del
          2002: 
              "Art. 170. (Opposizione al decreto di pagamento) 
              1. Avverso il decreto  di  pagamento  emesso  a  favore
          dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
          private  cui  e'  affidato  l'incarico  di  demolizione   e
          riduzione  in  pristino,  il  beneficiario   e   le   parti
          processuali,  compreso  il  pubblico   ministero,   possono
          proporre   opposizione.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
              2. 
              3.". 
              Note al comma 781 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  114  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 114. Procedimento 
              1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con
          ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a  tutte
          le altre parti del giudizio definito dalla sentenza  o  dal
          lodo  della  cui  ottemperanza  si  tratta;   l'azione   si
          prescrive con il decorso di dieci  anni  dal  passaggio  in
          giudicato della sentenza. 
              2.  Unitamente  al  ricorso  e'  depositato  in   copia
          autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
          con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 
              3.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata. 
              4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
              a)  ordina  l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative
          modalita', anche mediante la determinazione  del  contenuto
          del  provvedimento  amministrativo  o  l'emanazione   dello
          stesso in luogo dell'amministrazione; 
              b) dichiara nulli gli eventuali atti  in  violazione  o
          elusione del giudicato; 
              c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate  in
          giudicato o di altri provvedimenti, determina le  modalita'
          esecutive,  considerando  inefficaci  gli  atti  emessi  in
          violazione o elusione e provvede  di  conseguenza,  tenendo
          conto degli effetti che ne derivano; 
              d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
              e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e  se  non
          sussistono altre ragioni ostative, fissa, su  richiesta  di
          parte, la somma di denaro dovuta dal  resistente  per  ogni
          violazione  o  inosservanza  successiva,  ovvero  per  ogni
          ritardo nell'esecuzione  del  giudicato;  tale  statuizione
          costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi  di  ottemperanza
          aventi ad oggetto il  pagamento  di  somme  di  denaro,  la
          penalita' di mora di  cui  al  primo  periodo  decorre  dal
          giorno della comunicazione o notificazione  dell'ordine  di
          pagamento disposto nella sentenza  di  ottemperanza;  detta
          penalita'  non  puo'  considerarsi  manifestamente   iniqua
          quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali.". 
              Note al comma 782 
              Si riporta il testo degli articoli 62,  68  e  72,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 62. Finalita' e ambito di applicazione 
              1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
          civili, compresi quelli in materia di lavoro e  previdenza,
          secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti
          di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma
          1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si
          applicano le disposizioni del presente capo. 
              2. Le disposizioni del presente capo non  si  applicano
          ai procedimenti trattati dalla Corte di  appello  in  unico
          grado, fatta eccezione per quelli  di  cui  alla  legge  24
          marzo 2001, n. 89." 
              "Art. 68. Collegi e provvedimenti. Monitoraggio 
              1. Del collegio giudicante non puo' far parte  piu'  di
          un giudice ausiliario. 
              2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in
          cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno
          novanta  procedimenti  per  anno.   Il   decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n.  89,
          e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento  ai
          fini del raggiungimento della  soglia  di  cui  al  periodo
          precedente. 
              3. Con cadenza semestrale il ministero della  giustizia
          provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai  giudici
          ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri  di
          operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati  dal
          presente capo." 
              "Art. 72. Stato giuridico e indennita' 
              1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato  giuridico
          di magistrati onorari. 
              2. Ai giudici  ausiliari  e'  attribuita  un'indennita'
          onnicomprensiva,  da  corrispondere  ogni  tre   mesi,   di
          duecento euro  per  ogni  provvedimento  che  definisce  il
          processo, anche in parte o nei confronti  di  alcune  delle
          parti,  a  norma  dell'articolo  68,  comma  2.  Quando  il
          provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo
          3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89,  l'indennita'
          e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. 
              3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in
          ogni caso, la somma di ventimila euro e  sulla  stessa  non
          sono dovuti contributi previdenziali. 
              4.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          cumulabile con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati.". 
              Note al comma 783 
              Il testo dell'articolo 83 del  decreto  del  Presidente
          ella Repubblica n. 115 del 2002 e'  citato  nelle  Note  al
          comma 778. 
              Note al comma 784 
              La citata legge n. 89  del  2001  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78. 
              Note al comma 788 
              Si riporta il testo del comma 250 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "250. All'esecuzione  delle  pronunce  di  condanna  al
          pagamento di somme di denaro  emesse  nei  confronti  delle
          amministrazioni  dello  Stato  per  mancato   o   ritardato
          recepimento  nell'ordinamento  di  direttive  o  di   altri
          provvedimenti dell'Unione europea provvede  ciascuna  delle
          predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel
          giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio  a
          legislazione vigente. La disposizione di  cui  al  presente
          comma si applica anche  alle  pronunce  gia'  depositate  o
          notificate alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge. Ai titoli giudiziari di cui  al  presente  comma  si
          applicano   le   disposizioni    contenute    nell'articolo
          5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001,  n.
          89.". 
              Note al comma 789 
              Il testo  del  comma  12-vicies  dell'articolo  10  del
          decreto-legge n. 192 del 2014 e' citato nelle Note al comma
          487. 
              Note al comma 790 
              La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime
          in  materia  di  diritti,  assistenza  e  protezione  delle
          vittime di reato e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2001/220/GAI e' pubblicata nella GUUE L 315 del 14.11.2012,
          pagg. 57-73. 
              La legge 27 giugno 2013, n.  77  recante  "Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio 2011" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio  2013,
          n. 152. 
              Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119  recante
          "Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di commissariamento delle province"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2013, n. 191. 
              Note al comma 791 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
          del citato decreto-legge n. 93 del 2013: 
              "Art.  5.  Piano  d'azione  straordinario   contro   la
          violenza sessuale e di genere 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 792 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del citato decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              "Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 
              1. (Omissis). 
              2. Ai fini del presente decreto: 
              a) per enti strumentali si intendono gli  enti  di  cui
          all'art.  11-ter,  distinti  nelle  tipologie  definite  in
          corrispondenza delle missioni del bilancio; 
              b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
          locali si intendono le  loro  articolazioni  organizzative,
          anche  a  livello   territoriale,   dotate   di   autonomia
          gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
          gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da   legge   e   le
          istituzioni di cui  all'art.  114,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   sono   organismi
          strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti  nelle
          tipologie definite in  corrispondenza  delle  missioni  del
          bilancio. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 793 
              Il testo del decreto legislativo n.  118  del  2011  e'
          citato nelle Note al comma 703. 
              Note al comma 795 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni (Individuazione delle unita' previsionali  di
          base del bilancio dello  Stato,  riordino  del  sistema  di
          tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale
          dello Stato): 
              "Art. 7. Nuove modalita' di attuazione del  sistema  di
          tesoreria unica. 
              1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge
          29 ottobre 1984, n. 720, e' modificato, per  le  regioni  e
          gli enti locali,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo e nell'articolo 8. 
              2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi  e
          quanto altro proveniente direttamente  dal  bilancio  dello
          Stato devono essere versate per  le  regioni,  le  province
          autonome e gli  enti  locali  nelle  contabilita'  speciali
          infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le  sezioni   di
          tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette  entrate
          sono  comprese  quelle   provenienti   da   operazioni   di
          indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
          finanziari dello Stato sia in conto capitale che  in  conto
          interessi, nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione  di
          tributi erariali alle regioni a  statuto  speciale  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle  indicate  nel  comma  2,  che  sono   escluse   dal
          riversamento  nella  tesoreria   statale,   devono   essere
          prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti  dagli
          enti di cui al comma  1.  L'utilizzo  delle  disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa. 
              4. I tesorieri degli  enti  di  cui  al  comma  1  sono
          direttamente  responsabili  dei   pagamenti   eseguiti   in
          difformita' di quanto disposto dal  comma  3.  In  caso  di
          inadempienza il tesoriere e' tenuto al  riversamento  nella
          tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito  in
          difformita' ed e' tenuto altresi'  a  versare  ad  apposito
          capitolo dell'entrata  statale  l'ammontare  corrispondente
          all'applicazione dell'interesse  legale,  sull'importo  del
          pagamento, calcolato per il periodo  intercorrente  tra  la
          data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data  di
          riversamento. 
              5. Ai fini del rispetto  del  criterio  di  prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti da entrate proprie depositate presso  il  sistema
          bancario,  anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate   in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per la quiescenza  del  personale  dipendente,  previsti  e
          disciplinati da particolari disposizioni, e con  esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio. 
              6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica sono stabilite le  eventuali
          ed  ulteriori  modalita'   che   si   rendesse   necessario
          disciplinare per l'attuazione delle norme  sulla  tesoreria
          unica.". 
              Note al comma 796 
              Il testo dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e'
          citato nelle Note al comma 108. 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          35 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: 
              "Art. 35. Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,
          per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
          statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica e del coordinamento della  finanza  pubblica,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di  tesoreria
          unica previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso  periodo  agli
          enti e organismi pubblici soggetti al regime  di  tesoreria
          unica ai sensi  del  citato  articolo  7  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  29  ottobre
          1984,  n.  720  e  le  relative  norme  amministrative   di
          attuazione.   Restano   escluse   dall'applicazione   della
          presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
          organismi  pubblici  rivenienti  da  operazioni  di  mutuo,
          prestito e ogni altra forma di indebitamento  non  sorrette
          da alcun contributo in conto capitale o in conto  interessi
          da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
          amministrazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 395 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "395. All'articolo 35, comma 8,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31  dicembre  2014»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
              Note al comma 797 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          14 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici 
              1. - 5. (Omissis). 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 799 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di  finanza   e   funzionamento   degli   enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              "Art. 1. Rafforzamento della partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
          regioni 
              1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
          pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
          regionale,  e  di  garantire  il   rispetto   dei   vincoli
          finanziari    derivanti    dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5  giugno  2003,
          n. 131, e successive modificazioni. 
              2. Annualmente le sezioni regionali di controllo  della
          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti
          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il
          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
          procedure di cui all'articolo  1,  commi  166  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
          e   dell'assenza   di   irregolarita'    suscettibili    di
          pregiudicare,   anche   in   prospettiva,   gli   equilibri
          economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci   preventivi
          annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i
          relativi allegati sono trasmessi  alle  competenti  sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
          delle regioni con propria relazione. 
              4. Ai  fini  del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i
          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle
          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'
          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la
          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   2,   comma
          2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, e dall'articolo 32 della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449. 
              5. Il rendiconto generale della regione  e'  parificato
          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla
          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare
          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e
          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la
          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
              6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici
          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,
          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla
          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno. 
              7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
              8. Le relazioni  redatte  dalle  sezioni  regionali  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
              9. Ciascun gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali
          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato
          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare
          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
          effettuati. 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,
          n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              9-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
              9-quater. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  per
          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo  di  cui
          al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
          rimborsate dalle regioni. 
              9-quinquies. Con decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              9-sexies.  In  sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,
          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo
          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
              9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di
          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno
          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve
          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e
          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di
          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono
          soppressi  i  commi  13,  14  e  15  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
              11.  Qualora  la  competente   sezione   regionale   di
          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
              12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui  al
          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,
          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte
          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i
          termini  di  cui  all'articolo  243-quater,  comma  5,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13. 
              14. 
              15. 
              16.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note  al  comma
          792. 
              Note al comma 800 
              Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "703.   Ferme   restando   le   vigenti    disposizioni
          sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
          seguito  denominato  FSC,  per   specifiche   finalita'   e
          sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle  regioni
          del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
          il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito  della
          normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
          coesione si applicano le seguenti disposizioni: 
              a) la dotazione finanziaria del FSC  e'  impiegata  per
          obiettivi strategici relativi ad aree tematiche  nazionali,
          anche  con  riferimento  alla   prevista   adozione   della
          Strategia nazionale di specializzazione intelligente,  come
          definita  dalla  Commissione  europea   nell'ambito   delle
          attivita' di programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
          investimento  europei,  nonche'  alle   programmazioni   di
          settore, tenendo conto in particolare  di  quelle  previste
          dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il
          risultato della somma delle  specializzazioni  intelligenti
          identificate a livello regionale, integrate dalle  aree  di
          ricerca individuate a livello nazionale; 
              b)  entro  il   31   marzo   2015,   il   Ministro,   o
          Sottosegretario  di  Stato,  delegato   per   la   coesione
          territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
          la coesione»,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate  e  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali
          e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica
          alle competenti Commissioni parlamentari; 
              c)   entro   il   30   aprile   2015,    il    Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          con  propria  delibera,  dispone  una  ripartizione   della
          dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio  tra  le
          diverse aree tematiche nazionali. Entro la  medesima  data,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,   e'
          istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica, composta da  rappresentanti  delle
          amministrazioni  interessate  e  delle  regioni   e   delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  incaricata  di
          definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna   area
          tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati  attesi
          e delle azioni e dei singoli interventi necessari  al  loro
          conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
          attuatori a livello nazionale e  regionale,  dei  tempi  di
          attuazione  e  delle  modalita'  di  monitoraggio,  nonche'
          dell'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari  fino
          al terzo anno successivo al  termine  della  programmazione
          2014-2020 in coerenza  con  l'analoga  articolazione  dello
          stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
          predisposizione  dei  predetti  piani   e'   coordinato   e
          integrato con l'adozione, tramite piani  strategici,  della
          Strategia  nazionale  di   specializzazione   intelligente,
          qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione  e
          per area di specializzazione intelligente tempi di spesa  e
          un  numero  limitato  di  obiettivi  associabili  a  quello
          generale di crescita per anno da fissare l'anno  precedente
          e   un   responsabile   per   regione   e   per   area   di
          specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
          risultati conseguiti sono  illustrate  nella  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate, di cui all'articolo  10,  comma  7,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
          I  piani  operativi  sono  redatti  tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei  territori  delle  regioni  del  Mezzogiorno.  I  piani
          operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
          di  cui  al  periodo  precedente,   sono   proposti   anche
          singolarmente dall'Autorita' politica per  la  coesione  al
          CIPE per la relativa approvazione; 
              d) nelle more dell'individuazione delle aree  tematiche
          e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle  lettere
          a), b) e c), l'Autorita'  politica  per  la  coesione  puo'
          sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio  per
          la realizzazione  di  interventi  di  immediato  avvio  dei
          lavori, con l'assegnazione  delle  risorse  necessarie  nel
          limite  degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.   Tali
          interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
          le aree tematiche cui afferiscono; 
              e)  in   attuazione   delle   medesime   finalita'   di
          accelerazione degli interventi di cui alla lettera  d),  il
          CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, su proposta  dell'Autorita'  politica
          per la  coesione,  dispone  l'assegnazione  definitiva  dei
          fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
          del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
          disponibilita' del FSC per  il  periodo  di  programmazione
          2014-2020; 
              f)  i  piani  operativi,  con  i  relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza (DEF) e della  relativa
          Nota di aggiornamento, nonche'  per  la  definizione  della
          manovra di finanza  pubblica  e  della  relativa  legge  di
          bilancio; 
              g) successivamente all'approvazione del piano  stralcio
          e  dei  piani  operativi  da  parte  del  CIPE,  che   deve
          deliberare entro venti giorni  dalla  trasmissione  di  cui
          alla lettera  d),  l'Autorita'  politica  per  la  coesione
          coordina l'attuazione  dei  piani  a  livello  nazionale  e
          regionale e individua i casi nei quali, per gli  interventi
          infrastrutturali  di  notevole   complessita',   si   debba
          procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di
          sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88, e successive modificazioni, e  all'articolo  9-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
              h) successivamente all'approvazione da parte  del  CIPE
          dei   piani   operativi,    sulla    base    dell'effettiva
          realizzazione degli stessi,  l'Autorita'  politica  per  la
          coesione  puo'  proporre  al  CIPE,  ai  fini  di  una  sua
          successiva   deliberazione   in   merito,    una    diversa
          ripartizione  della  dotazione  tra   le   aree   tematiche
          nazionali, la rimodulazione delle quote  annuali  di  spesa
          per ciascuna area e la revoca di assegnazioni  a  causa  di
          impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei  tempi
          o di inadempienze. L'Autorita'  politica  per  la  coesione
          presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di  ogni
          anno,  una  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli
          interventi della programmazione  2014-2020  ai  fini  della
          definizione della Nota di aggiornamento  del  DEF  e  della
          legge di bilancio; 
              i)  le  assegnazioni  del  CIPE  di  risorse  al  piano
          stralcio  e  ai  piani  operativi  approvati  consentono  a
          ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
          all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati; 
              l) le risorse assegnate al piano stralcio  e  ai  piani
          operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  sulla
          base dei profili finanziari  previsti  dalle  delibere  del
          CIPE  di  approvazione  dei  piani  stessi.  Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
          alla suddetta contabilita' in favore delle  amministrazioni
          responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani
          operativi degli  interventi  approvati  dal  CIPE,  secondo
          l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
          e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste presentate dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  adottati   gli   adeguamenti
          organizzativi  necessari  per  la  gestione  delle  risorse
          presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
          dello stato di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
          interventi  finanziati  con  le   risorse   del   FSC,   le
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  comunicano  i
          relativi dati al sistema di monitoraggio  unitario  di  cui
          all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, sulla base di  un  apposito  protocollo  di  colloquio
          telematico. Entro il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
          citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  101  del
          2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
          2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia
          per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui  alla  lettera
          h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le  risorse
          trasferite alla contabilita'  dedicata  e  quelle  relative
          agli stanziamenti di bilancio per il  successivo  triennio.
          Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo' adottare, ove necessario,  decreti  di
          svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e  a
          quelli  successivi.  Le  amministrazioni   titolari   degli
          interventi assicurano il  tempestivo  e  proficuo  utilizzo
          delle risorse assegnate  ai  sensi  del  presente  comma  e
          provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
              m) sono trasferite al Fondo di rotazione  di  cui  alla
          lettera l) anche  le  risorse  del  FSC  gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo  le  modalita'  indicate  alla  citata
          lettera l), ove compatibili.". 
              Note al comma 802 
              Si riporta il testo del comma 243 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Comma 243 
              243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile
          1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni  di
          euro  annui  a  valere  sulle  proprie  disponibilita',   a
          concedere  anticipazioni  delle  quote  comunitarie  e   di
          cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
          Amministrazioni centrali dello Stato nonche' delle  regioni
          e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
          cofinanziati dall'Unione europea con i  fondi  strutturali,
          il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre  linee  del  bilancio
          dell'Unione europea, nonche' dei programmi complementari di
          cui al comma  242.  Le  risorse  cosi'  anticipate  vengono
          reintegrate al Fondo, per la parte  comunitaria,  a  valere
          sui  successivi  accrediti  delle  corrispondenti   risorse
          dell'Unione europea in favore  del  programma  interessato.
          Per la parte nazionale, le anticipazioni  sono  reintegrate
          al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento  nazionale
          riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
          relative  rendicontazioni  di  spesa.   Per   i   programmi
          complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
          valere sulle quote riconosciute  per  ciascun  programma  a
          seguito delle relative rendicontazioni di spesa.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   paragrafo   4
          dell'articolo 131 del Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013
          recante disposizioni comuni sul Fondo europeo  di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio): 
              "Art. 131. Domande di pagamento 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. In deroga al paragrafo 1, nel caso  degli  aiuti  di
          Stato, la domanda di pagamento puo' includere gli  anticipi
          versati al beneficiario dall'organismo che concede  l'aiuto
          qualora   siano   soddisfatte   le   seguenti    condizioni
          cumulative: 
              a) tali anticipi sono soggetti a una  garanzia  fornita
          da una banca o  da  qualunque  altro  istituto  finanziario
          stabilito in  uno  Stato  membro  o  sono  coperti  da  uno
          strumento fornito a garanzia da un ente  pubblico  o  dallo
          Stato membro; 
              b)  tali  anticipi  non  sono   superiori   al   40   %
          dell'importo  totale   dell'aiuto   da   concedere   a   un
          beneficiario per una determinata operazione; 
              c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai
          beneficiari nell'attuazione dell'operazione e  giustificati
          da fatture quietanzate o da documenti contabili  di  valore
          probatorio equivalente presentati al piu' tardi  entro  tre
          anni dall'anno in cui e' stato versato l'anticipo  o  entro
          il 31 dicembre 2023, se anteriore;  in  caso  contrario  la
          successiva  domanda  di   pagamento   e'   rettificata   di
          conseguenza. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 803 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 6
          della citata legge n. 183 del 1987: 
              "Art. 6. Erogazioni del fondo. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. In caso  di  mancata  attuazione  del  progetto  nel
          termine  da  esso  previsto,  o  espressamente   prorogato,
          l'amministrazione competente  e'  tenuta  a  provvedere  al
          recupero ed alla restituzione al fondo di  rotazione  delle
          somme erogate e  anticipate  con  la  maggiorazione  di  un
          importo pari al tasso ufficiale di  sconto  in  vigore  nel
          periodo intercorso tra la data della erogazione e  la  data
          del  recupero,  nonche'  delle  eventuali   penalita'.   Al
          recupero si applicano le norme vigenti per  la  riscossione
          esattoriale delle imposte dirette dello Stato. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 804 
              La delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante
          "Definizione  dei  criteri  di   cofinanziamento   pubblico
          nazionale  dei  programmi  europei  per   il   periodo   di
          programmazione   2014-2020   e    relativo    monitoraggio.
          Programmazione  degli  interventi  complementari   di   cui
          all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
          nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
          Gazz. Uff. 15 maggio 2015, n. 111. 
              Note al comma 805 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo n. 229 del 2011, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 4 Definanziamento per mancato avvio dell'opera 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti  i  criteri
          per la definizione di un sistema di verifica  dell'utilizzo
          dei finanziamenti per  la  realizzazione  di  interventi  e
          programmi  pubblici.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, con il medesimo decreto si provvede  altresi'  alla
          definizione  delle   procedure   e   delle   modalita'   di
          definanziamento degli interventi e dei programmi  pubblici,
          considerando  anche  parametri  temporali  di   riferimento
          distinti   per   livello    progettuale,    tipologia    di
          aggiudicazione,    classificazione    di    opere,    costo
          complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile,
          volti  a  incentivare  una  maggiore  tempestivita'   delle
          procedure  di   spesa   relative   ai   finanziamenti.   Il
          definanziamento si applica  esclusivamente  alle  quote  di
          finanziamento a carico del bilancio dello Stato. 
              1-bis. Le quote annuali  dei  limiti  di  impegno,  dei
          contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati
          ai sensi  del  comma  1  sono  versate,  previo  versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato  qualora  iscritte  in
          conto   residui,   a   uno   specifico   fondo    per    la
          riprogrammazione degli investimenti  per  la  crescita,  da
          istituire  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le disposizioni  di  cui  al
          comma 1 non si applicano ai  residui  perenti.  Nell'ambito
          del fondo di cui al primo periodo e' istituita una apposita
          sezione  in  cui  sono  iscritte  le  risorse   finanziarie
          provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a  cui
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. 
              1-ter. Le risorse del  fondo  per  la  riprogrammazione
          degli investimenti per la crescita, di cui al comma  1-bis,
          sono assegnate dal CIPE per spese  in  conto  capitale,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza
          vincoli  programmatici,  settoriali   o   territoriali   ad
          eccezione  delle  risorse  provenienti  dal  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione   territoriale,   che   rimangono
          vincolate alla chiave di riparto  territoriale  vigente  al
          momento   della   nuova   assegnazione    delle    risorse.
          L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi su  un
          arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne  la
          neutralita' rispetto  ai  saldi  di  finanza  pubblica.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio anche in conto residui. 
              2. Le Amministrazioni interessate  hanno  l'obbligo  di
          provvedere alla verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti
          per la realizzazione di interventi  e  programmi  pubblici,
          anche sulla base delle risultanze della  banca  dati  delle
          amministrazioni  pubbliche  e  dei  criteri  indicati   dal
          decreto  di  cui  al  comma  1,  comunicandone  l'esito  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro  il   31
          dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure  in
          materia gia' previste a legislazione vigente. 
              3. Con modalita' disciplinate dal sistema  di  verifica
          di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione
          ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le
          verifiche  in  loco  di  singoli  interventi  e   programmi
          pubblici, nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai sensi
          dell'articolo 6.". 
              Note al comma 806 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
          n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma. 
              Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 4 della
          citata  legge  n.  350  del  2003,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Finanziamento agli investimenti 
              1. - 141. (Omissis). 
              142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del  comma
          140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con
          delibera da sottoporre al controllo preventivo della  Corte
          dei conti. Nelle ipotesi di cui ai  commi  da  134  a  141,
          quando  la  fissazione  della  tariffa  non  rientra  nelle
          competenze di una autorita'  indipendente,  la  tariffa  e'
          fissata dal CIPE. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60  della
          citata  legge  n.  289  del  2002,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  60.  Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo. 
              1.   Gli   stanziamenti   del   fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
          nonche' le risorse del fondo unico per gli  incentivi  alle
          imprese di cui all'articolo  52  della  legge  23  dicembre
          1998,    n.    448,    limitatamente    agli     interventi
          territorializzati  rivolti  alle  aree  sottoutilizzate   e
          segnatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
          disponibilita' assegnate agli strumenti  di  programmazione
          negoziata, in fase  di  regionalizzazione,  possono  essere
          diversamente allocati dal  CIPE.  La  diversa  allocazione,
          limitata esclusivamente agli interventi finanziati  con  le
          risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate
          di cui all'articolo 61 della presente legge, e'  effettuata
          in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
          interventi finanziati, alle esigenze espresse  dal  mercato
          in merito alle singole  misure  di  incentivazione  e  alla
          finalita' di accelerazione della spesa in  conto  capitale.
          Per   assicurare    l'accelerazione    della    spesa    le
          amministrazioni centrali e le regioni presentano  al  CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando  per
          ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e  il
          cronoprogramma delle attivita' e di spesa.  Gli  interventi
          finanziabili  sono  attuati  nell'ambito   e   secondo   le
          procedure previste dagli Accordi di programma  quadro.  Gli
          interventi  di  accelerazione  da   realizzare   nel   2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  311  del  2004,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  il  Fondo  e'
          ripartito per essere destinato  ad  interventi  agevolativi
          alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla  base
          degli interventi gia' disposti a legislazione  vigente.  Ai
          fini  dell'individuazione  degli  interventi   ammessi   al
          finanziamento sono considerati prioritariamente i  seguenti
          progetti di investimento: 
              a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
          tecnologie  digitali,  di  prodotti,  servizi  e   processi
          aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e  le
          tecnologie, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive; 
              b) programmi di innovazione ecocompatibile  finalizzati
          al risparmio  energetico  secondo  le  specifiche  previste
          dalla disciplina comunitaria degli aiuti di  Stato  per  la
          tutela  ambientale,  di  cui   alla   comunicazione   della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37  del  3  febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive; 
              c) realizzazione dei corridoi multimodali  transeuropei
          n. 5, n. 8 e n. 10 e  connesse  bretelle  di  collegamento,
          nonche' delle reti infrastrutturali  marittime,  logistiche
          ed energetiche comunque ad essi collegate; 
              c-bis)   infrastrutture   strategiche   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443; 
              c-ter) infrastrutture  nel  settore  energetico  ed  in
          quello delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base  di
          programmi  predisposti   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
              c-quater) iniziative e programmi di ricerca e  sviluppo
          realizzati  nell'ambito   dei   progetti   di   innovazione
          industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296.". 
              Note al comma 810 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea): 
              "Art. 41-bis. Fondo per il recepimento della  normativa
          europea 
              1. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla
          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 811 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'articolo
          1 della citata legge  n.  147  del  2013,  come  modificata
          dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 190 del 2014: 
              "13.  Al  fine   di   assicurare   l'efficacia   e   la
          sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo
          sviluppo delle aree interne  del  Paese,  in  coerenza  con
          l'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi  a
          finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo  di
          programmazione 2014-2020, e'  autorizzata  la  spesa  di  3
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni  di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  a  carico  delle
          disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.". 
              La citata legge n. 183 del  1987  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
              Note al comma 812 
              Il testo della legge n. 183 del 1987  e'  citato  nelle
          Note al comma 811. 
              Note al comma 815 
              Il  testo  del  comma  3-octies  dell'articolo  2   del
          decreto-legge n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma
          353. 
              Il testo dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
          legge n. 225 del 1992 e' citato nelle Note al comma 422. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  252-bis  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 252-bis Siti inquinati  nazionali  di  preminente
          interesse pubblico per la riconversione industriale 
              1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con   la   regione   territorialmente
          interessata  e,  per  le  materie  di  competenza,  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche'  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo per gli aspetti di  competenza  in  relazione  agli
          eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree
          e sugli immobili, possono stipulare  accordi  di  programma
          con uno o piu' proprietari  di  aree  contaminate  o  altri
          soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa
          in sicurezza o bonifica, e di riconversione  industriale  e
          sviluppo  economico  in   siti   di   interesse   nazionale
          individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge  9
          dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il  riutilizzo
          di  tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza  sanitaria  e
          ambientale, e  di  preservare  le  matrici  ambientali  non
          contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle  misure
          di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,  n.  89,  e
          successive  modificazioni.  L'esclusione  cessa  di   avere
          effetto nel caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura
          di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
              2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  al  comma   1
          assicurano il coordinamento delle azioni per determinare  i
          tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
          e funzionale adempimento per l'attuazione  dei  progetti  e
          disciplinano in particolare: 
              a)  l'individuazione  degli  interventi  di  messa   in
          sicurezza e bonifica da attuare, sulla base  dei  risultati
          della caratterizzazione validati  dalle  agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente; 
              b) l'individuazione degli interventi  di  riconversione
          industriale e di sviluppo economico anche attraverso  studi
          e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
          ricerca specializzati; 
              c) il piano economico finanziario  dell'investimento  e
          la durata del relativo programma; 
              d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative
          garanzie; 
              e) i contributi pubblici e le altre misure di  sostegno
          economico finanziario disponibili e attribuiti; 
              f) la causa di revoca  dei  contributi  e  delle  altre
          misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
              g)  l'individuazione  del  soggetto   attuatore   degli
          interventi di messa in sicurezza e  di  bonifica,  e  delle
          attivita'  di  monitoraggio,  controllo  e  gestione  degli
          interventi di messa in sicurezza che restano a  carico  del
          soggetto interessato; 
              h)  i  tempi  di  presentazione  e  approvazione  degli
          interventi di messa in sicurezza e di bonifica; 
              i)  la  previsione   di   interventi   di   formazione,
          riqualificazione  e  aggiornamento  delle  competenze   dei
          lavoratori  degli  impianti  dismessi  da  reimpiegare  nei
          lavori  di  bonifica  previsti  dai  medesimi  accordi   di
          programma, mediante  il  ricorso  a  fondi  preliminarmente
          individuati a livello nazionale e regionale; 
              i-bis) le modalita' di monitoraggio  per  il  controllo
          dell'adempimento   degli   impegni    assunti    e    della
          realizzazione dei progetti. 
              3. La stipula  dell'accordo  di  programma  costituisce
          riconoscimento  dell'interesse   pubblico   generale   alla
          realizzazione degli impianti, delle opere e di  ogni  altro
          intervento  connesso  e  funzionale   agli   obiettivi   di
          risanamento e di  sviluppo  economico  e  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
              4. Ad eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i
          soggetti interessati di cui al comma 1  non  devono  essere
          responsabili della contaminazione del  sito  oggetto  degli
          interventi di messa in sicurezza e bonifica,  riconversione
          industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
          collegamenti societari e  di  cariche  direttive  ricoperte
          nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal  fine
          sono soggetti interessati non responsabili i proprietari  e
          i gestori di siti inquinati  che  non  hanno  cagionato  la
          contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi
          imposti dall'articolo 245, comma 2. 
              5. Gli Accordi di Programma di cui al comma  1  possono
          essere stipulati anche con soggetti che  non  soddisfano  i
          requisiti  di  cui  al  comma  4  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: 
              a) i fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono
          essere antecedenti al 30 aprile 2007; 
              b) oltre alle misure di messa in sicurezza e  bonifica,
          devono essere individuati gli interventi di riparazione del
          danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI
          del presente; 
              c) termine finale per il completamento degli interventi
          di riparazione del danno ambientale e' determinato in  base
          ad uno specifico piano finanziario presentato dal  soggetto
          interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare
          l'avvio  e  lo  sviluppo  dell'iniziativa  economica  e  di
          garantire la sostenibilita' economica di detti  interventi,
          comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
              6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
          impegni di  messa  in  sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,
          controllo  e   relativa   gestione,   e   di   riparazione,
          individuati dall'accordo  di  programma  esclude  per  tali
          soggetti ogni  altro  obbligo  di  bonifica  e  riparazione
          ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i  fatti
          antecedenti  all'accordo  medesimo.  La  revoca  dell'onere
          reale  per  tutti  i  fatti  antecedenti   all'accordo   di
          programma  previsto  dalle  misure  volte  a  favorire   la
          realizzazione  delle  bonifiche  dei  siti   di   interesse
          nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
          responsabile  della  contaminazione,  al   rilascio   della
          certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in  sicurezza
          dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
          soggetto interessato responsabile della  contaminazione,  i
          contributi e le misure di cui alla lettera e) del  comma  2
          non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
          di bonifica  e  di  riparazione  del  danno  ambientale  di
          competenza  dello  stesso   soggetto,   ma   esclusivamente
          l'acquisto   di   beni   strumentali   alla   riconversione
          industriale e allo sviluppo economico dell'area. 
              7. Al di fuori dei casi  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione  puo'
          agire autonomamente nei confronti  del  responsabile  della
          contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di   bonifica
          individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
          interventi di bonifica e riparazione del  danno  ambientale
          nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
              8.  Gli  interventi  per  l'attuazione   del   progetto
          integrato sono autorizzati  e  approvati  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dello  sviluppo  economico  sulla  base
          delle  determinazioni  assunte  in  Conferenza  di  Servizi
          indetta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Alla  Conferenza  di
          Servizi partecipano tutti  i  soggetti  pubblici  firmatari
          dell'accordo di programma o titolari  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione, comunque denominati,  aventi
          ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
          dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
          proponenti. L'assenso  espresso  dai  rappresentanti  degli
          enti locali sulla base delle  determinazioni  a  provvedere
          degli  organi  competenti,   sostituisce   ogni   atto   di
          competenza di detti enti. 
              9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione
          ambientale  integrata,  i  decreti  di  cui  al   comma   8
          autorizzano gli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di
          bonifica  nonche'  la  costruzione  e   l'esercizio   degli
          impianti e delle opere connesse. 
              10.  Alla  progettazione,   al   coordinamento   e   al
          monitoraggio   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
          riconversione industriale  e  sviluppo  economico  in  siti
          inquinati di interesse nazionale di cui  al  comma  1  sono
          preposte, con oneri posti a carico delle risorse  stanziate
          a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
          individuate nell'accordo di programma,  di  intesa  tra  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          vi  provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle  aree
          di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
          interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti  sono
          tenuti  ad  attivare  procedure  a  evidenza  pubblica  per
          l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto  dalle
          disposizioni  vigenti  per  la   gestione   in   house   in
          conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
          giurisprudenza europea. 
              11. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, e le Regioni e Province  Autonome,  adotta  misure
          volte  a  favorire  la  formazione  di   nuove   competenze
          professionali,  anche  in  ambito  degli  Istituti  tecnici
          superiori, in materia di bonifica  ambientale,  finanziate,
          nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione  vigente
          nonche'  a  valere  sulle  risorse   della   programmazione
          2014-2020, previamente incluse negli Accordi  di  programma
          di cui al comma 1 del presente articolo.". 
              Note al comma 816 
              Il testo dei commi 424  e  425  dell'articolo  1  della
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 817 
              Il testo dei commi 424  e  425  dell'articolo  1  della
          legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 818 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  34-bis  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale 
              1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2,  con  esclusione  delle  amministrazioni  previste
          dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, prima  di  avviare  le  procedure  di
          assunzione  di  personale,  sono  tenute  a  comunicare  ai
          soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,  il
          livello e la sede di destinazione per i  quali  si  intende
          bandire il concorso nonche', se necessario, le  funzioni  e
          le eventuali specifiche idoneita' richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica  direttamente  per  le
          amministrazioni dello Stato e per  gli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  comprese  le  universita',   e   per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.". 
              Note al comma 819 
              La Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
          maggio 2014, relativa  al  sistema  delle  risorse  proprie
          dell'Unione europea e' pubblicata nella GUUE n. L  168  del
          7.6.2014, pagg. 105-111. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  11  della
          citata decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio, del  26
          maggio 2014: 
              "Art. 11. Entrata in vigore 
              La presente decisione e' notificata agli  Stati  membri
          dal segretario generale del Consiglio. 
              Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario
          generale  del  Consiglio  l'espletamento  delle   procedure
          richieste  dalle  rispettive   norme   costituzionali   per
          l'adozione della presente decisione. 
              La presente decisione entra in vigore il  primo  giorno
          del   mese   successivo    al    ricevimento    dell'ultima
          comunicazione di cui al secondo comma. 
              Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.". 
              Note al comma 820 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 36  della
          citata  legge  n.  234  del  2012,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 36. Adeguamenti  tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea 
              1. Alle norme  dell'Unione  europea  non  autonomamente
          applicabili,   che   modificano   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di  ordine  tecnico  di   direttive   gia'
          recepite  nell'ordinamento  nazionale,  e  agli   atti   di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 821 
              Il  titolo   I   dell'allegato   alla   raccomandazione
          2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2013  relativa
          alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e   medie
          imprese comprende gli articoli da 1 a 6  ed  e'  pubblicato
          nella G.U. L 124/36 del 20 maggio 2003. 
              Si riporta il testo vigente del punto 28) dell'articolo
          2 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013: 
              "Art. 2. Definizioni 
              Ai fini  del  presente  regolamento,  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              1). - 27). (Omissis). 
              28) "PMI": le microimprese, le  piccole  imprese  o  le
          medie  imprese   quali   definite   nella   raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 822 
              Il Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo  europeo
          per  gli  investimenti  strategici,  al  polo  europeo   di
          consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti  di
          investimento europei e che modifica i regolamenti  (UE)  n.
          1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo  europeo  per  gli
          investimenti strategici e' pubblicato nella GUUE n.  L  169
          del 1.7.2015, pagg. 1-38. 
              Note al comma 826 
              Si riporta il testo vigente del numero 3) dell'articolo
          2 del citato regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015: 
              "Art. 2. Definizioni 
              Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
              1). - 2). (Omissis). 
              3) "banche o  istituti  nazionali  di  promozione",  le
          entita' giuridiche che espletano attivita'  finanziarie  su
          base professionale, cui e' stato conferito  un  mandato  da
          uno Stato membro o da un'entita' di  uno  Stato  membro,  a
          livello  centrale,  regionale  o   locale,   per   svolgere
          attivita' di sviluppo o di promozione. 
              (Omissis).". 
              La Comunicazione COM/2015/0361 final del 22 luglio 2015
          della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio reca
          "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo
          delle banche nazionali di promozione a sostegno  del  piano
          di investimenti per l'Europa". 
              Note al comma 827 
              Il testo del regolamento (UE) 2015/1017 del  25  giugno
          2015 e' citato nelle Note al comma 822. 
              Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.   1303/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e'
          citato nelle Note al comma 821. 
              Il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce
          le regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
          dell'Unione e che abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.
          1605/2012 e' pubblicato nella GUUE n. L 298 del 26.10.2012,
          pagg. 1-96. 
              Note al comma 828 
              Il testo del comma 8 dell'articolo 5 del  decreto-legge
          n. 269 del 2003 e' citato nelle Note al comma 423. 
              Il testo del regolamento (UE) 2015/1017 e' citato nelle
          Note al comma 822. 
              Note al comma 829 
              Il testo del regolamento (UE, EURATOM) n.  966/2012  e'
          citato nelle Note al comma 827. 
              Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.   1303/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e'
          citato nelle Note al comma 821. 
              Note al comma 831 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  32  della
          legge 23 luglio 2009, n.  99,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle  imprese,  nonche'  in  materia  di  energia),   come
          modificato dai commi 834 e 835 della presente legge: 
              "Art. 32. (Impulso alla realizzazione del mercato unico
          dell'energia   elettrica   attraverso   lo   sviluppo    di
          interconnector con  il  coinvolgimento  di  clienti  finali
          energivori) 
              1.  Al  fine  di  contribuire  alla  realizzazione  del
          mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa
          provvede, a fronte di specifico finanziamento da  parte  di
          soggetti investitori terzi,  a  programmare,  costruire  ed
          esercire  a  seguito  di  specifici  mandati  dei  medesimi
          soggetti uno o piu' potenziamenti delle  infrastrutture  di
          interconnessione    con    l'estero    nella    forma    di
          «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
          nonche' le necessarie opere di  decongestionamento  interno
          della rete di trasmissione nazionale,  in  modo  che  venga
          posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW  della
          complessiva capacita' di trasporto disponibile con i  Paesi
          esteri, in particolare con quelli confinanti  con  il  nord
          dell'Italia. 
              2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili
          infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1  e  delle
          relative opere al  Ministro  dello  sviluppo  economico  ed
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          Terna  Spa  organizza  una  procedura  concorsuale  per  la
          selezione  dei  soggetti   che   intendono   sostenere   il
          finanziamento dei singoli interconnector, specificando  nel
          bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il
          singolo interconnector,  le  condizioni  del  contratto  di
          mandato da stipulare con i soggetti  aggiudicatari  per  la
          programmazione e la progettazione  dell'opera  e  l'impegno
          che i medesimi soggetti  devono  assumere  a  stipulare  un
          successivo  contratto  di  mandato  per  la  costruzione  e
          l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento  e'
          subordinato al rilascio  di  apposita  esenzione,  per  una
          durata fino  a  venti  anni,  dall'accesso  a  terzi  sulla
          capacita' di  trasporto  che  tali  infrastrutture  rendono
          disponibile, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive  21  ottobre   2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del  3  novembre
          2005. 
              4. Ciascun interconnector che  ottiene  l'esenzione  di
          cui al comma 3 deve entrare in servizio  entro  quarantotto
          mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in  difetto,
          e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i  sessanta
          giorni successivi alla scadenza  del  suddetto  termine,  a
          ciascuno  dei  soggetti  selezionati  di  rinunciare   alla
          realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
          utilizzazione della connessa capacita' di trasporto,  fermo
          restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti  da  Terna
          Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al  comma
          3. 
              5. In considerazione dell'impatto che il  significativo
          incremento della capacita' complessiva di  interconnessione
          indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere
          sulla  gestione  del  sistema  elettrico  italiano  e   sui
          relativi livelli di sicurezza, alle  procedure  concorsuali
          di  cui  al  comma  3  possono  partecipare  esclusivamente
          clienti finali, anche raggruppati in forma  consortile  fra
          loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno  con
          potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati  da
          un  fattore  di  utilizzazione  della   potenza   impegnata
          mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40  per
          cento escludendo i quindici giorni di  minori  prelievi  di
          energia elettrica su  base  annua  e  che  si  impegnino  a
          riduzioni  del  proprio  prelievo   dalla   rete,   secondo
          modalita'  definite  da  Terna  Spa,  nelle  situazioni  di
          criticita' in relazione al  potenziamento  del  sistema  di
          interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i  requisiti
          di  cui  al  precedente  periodo  puo'   partecipare   alle
          procedure concorsuali di cui al comma 3 per una  quota  non
          superiore al valore della potenza  disponibile  complessiva
          dei predetti punti di prelievo. La perdita  di  titolarita'
          di punti di prelievo di cui al presente comma  comporta  la
          decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali
          obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  con
          provvedimenti da adottare entro trenta giorni  dal  termine
          di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire,  a
          partire dalla conclusione del contratto di mandato  per  la
          programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e  fino
          alla messa in servizio dell'interconnector e  comunque  per
          un periodo non superiore  a  sei  anni,  l'esecuzione,  nei
          limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
          di esenzione di cui al comma 3, degli  eventuali  contratti
          di approvvigionamento all'estero di energia  elettrica  per
          la fornitura  ai  punti  di  prelievo  dei  clienti  finali
          selezionati.  A  tal  fine,   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas determina i corrispettivi che i  clienti
          finali selezionati sono tenuti a  riconoscere,  in  ragione
          del costo efficiente per la realizzazione e la gestione  di
          efficaci infrastrutture di potenziamento,  a  Terna  Spa  a
          fronte delle predette misure, individuando nel contempo  la
          modalita' di riequilibrio,  a  favore  dei  clienti  finali
          diversi da quelli  selezionati,  degli  eventuali  vantaggi
          originati dalle predette misure nell'ambito del periodo  di
          esenzione di cui al comma 3, nonche' le  modalita'  per  la
          copertura delle eventuali differenze  maturate  in  capo  a
          Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al
          rendere   possibile   l'esecuzione   dei    contratti    di
          approvvigionamento all'estero  nell'ambito  delle  medesime
          misure. 
              7. Per i casi in cui i soggetti selezionati  esercitano
          il    diritto    di    rinunciare    alla     realizzazione
          dell'infrastruttura ai sensi del comma 4,  i  provvedimenti
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di  cui  al
          comma  6  prevedono  il  diritto  dei  soggetti  stessi  di
          avvalersi delle misure di cui al medesimo comma,  a  fronte
          dei  relativi  corrispettivi,  non  oltre  l'esercizio  del
          diritto di rinuncia. 
              8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui
          al presente articolo  vengono  ridotte,  se  esistenti,  le
          obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita'
          istantanea e con preavviso resi a Terna  Spa  nella  misura
          del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con  conseguente
          riduzione del corrispettivo cui i  medesimi  clienti  hanno
          diritto per il periodo  rimanente  sotteso  alle  succitate
          obbligazioni.  Le  quote  non  coperte   dei   servizi   di
          interrompibilita'  a  seguito  delle   suddette   riduzioni
          vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
          rivalutazione  delle  necessita'  di  sistema,  a  soggetti
          diversi dai  predetti  clienti  finali.  Con  l'estinguersi
          delle suddette obbligazioni, i clienti  finali  selezionati
          non   sono   ammessi   all'erogazione   dei   servizi    di
          interrompibilita' istantanea e con preavviso  eventualmente
          richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con
          le medesime modalita' attualmente  in  vigore,  da  clienti
          finali diversi da quelli selezionati. 
              9. Terna Spa provvede ad assegnare le  obbligazioni  di
          erogazione  dei  servizi  di  interrompibilita',   che   si
          rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti
          selezionati  mediante  un'asta  al  ribasso  a  valere  sul
          corrispettivo per  il  servizio  da  rendere,  disciplinata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  che  opera
          per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento  imposto
          all'utenza finale a remunerazione del complessivo  servizio
          di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione  di
          cui al comma 8.". 
              Note al comma 832 
              Il testo dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009  e
          successive modificazioni e' citato nelle Note al comma 831. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza  di  approvvigionamento  di  energia
          elettrica   nelle   isole   maggiori),   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41: 
              "Art. 2. Estensione della capacita' di interconnessione
          di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 
              1. Entro quaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  Terna  S.p.a.  determina  il
          possibile incremento della  capacita'  di  interconnessione
          con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1,  della  legge
          23 luglio  2009,  n.  99,  in  ragione  dell'aumento  della
          potenza disponibile  a  riduzione  istantanea  del  proprio
          prelievo dalla rete  da  parte  dei  clienti  finali.  Tale
          incremento,  da  considerare   aggiuntivo   rispetto   alla
          capacita' attualmente prevista dall'articolo 32,  comma  1,
          della legge n. 99 del 2009, e' comunque non superiore a 500
          MW. 
              2. Terna, entro  trenta  giorni  dalla  decorrenza  del
          termine  di  cui  al  comma  1,  organizza   le   procedure
          concorsuali di cui ai commi 3, 4  e  5,  dell'articolo  32,
          della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  relativamente  agli
          interconnector che realizzano l'incremento di capacita'  di
          interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle  quote  di
          interconnector che non risultino finanziate a seguito delle
          procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti
          investitori. 
              3.  Le  procedure  di  cui   al   comma   2   prevedono
          un'assegnazione  prioritaria  ai  soggetti   che   assumano
          impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo
          2011, risorse  incrementali  di  riduzione  istantanea  del
          proprio prelievo dalla rete, secondo parametri  fissati  da
          Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita'  definiti
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,  nei  limiti   dell'incremento   della   capacita'   di
          interconnessione associato a dette risorse incrementali che
          risulti  realizzabile  senza  pregiudizio  dei  livelli  di
          sicurezza. Con riferimento ai soggetti  che  assumono  tali
          impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti  di  partecipazione
          alle  procedure  concorsuali  e  di  assegnazione  di   cui
          all'articolo 32, comma 5, della legge 23  luglio  2009,  n.
          99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e  delle
          potenze disponibili associate a dette risorse incrementali. 
              3-bis. Le procedure di cui al comma  2,  relative  alle
          quote di interconnector  che  non  risultino  finanziate  a
          seguito delle procedure gia' esperite, anche per effetto di
          rinuncia    dei     soggetti     investitori,     prevedono
          un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i  propri
          siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna,  per  una
          potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40
          MW in Sardegna. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  adegua
          le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6  e  7
          dell'articolo 32, della legge 23 luglio  2009,  n.  99,  in
          conformita' alle disposizioni del presente articolo.".