(parte 3)
    Il  comune  di  OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
30 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  approvare  (omissis)  le  aliquote,  detrazioni  ed  agevolazioni
d'imposta   ai   fini  I.C.I.  da  valere  per  l'esercizio  2002,  e
precisamente:
    A. Aliquote d'imposta:

=====================================================================
                  Tipologia immobile                   |Aliquota 2001
=====================================================================
abitazione principale (incluse le pertinenze)          |4,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
abitazioni concesse in uso gratuito parentale o        |
possedute da soggetti con residenti c/o casa di riposo |
e/o cura (art. 2 regolamento I.C.I.)                   |4,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
altri fabbricati (escluse 2° abitazioni non locate e   |
abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti a |
soggetti con residenza c/o casa di riposo e/o cura)    |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
terreni                                                |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
abitazioni non locate                                  | 7 per mille
---------------------------------------------------------------------
aree edificabili                                       | 7 per mille
---------------------------------------------------------------------
immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento |
di recupero a cura del proprietario                    | 4 per mille

    B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali:
       Euro 108,00;
    C. Maggiore detrazione per abitazione principale:
       Euro  180,00  e  Euro  258,00  in  funzione  del  possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui
ad  allegato  n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione
dell'aliquota  agevolata  per intervento di recupero immobiliare, che
costituisce   parte   integrante   ed  inscindibile  della  presente;
    (Omissis).
1)  I.C.I.  - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore
detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2002.
A) Requisiti:
    la  detrazione  d'imposta  e'  elevata,  nelle  misure di seguito
indicate  e  sino  ad un massimo di Euro 258,00 a favore dei soggetti
passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
      1)  tipologia  dei  fabbricati:  possono  fruire della maggiore
detrazione  i  proprietari  (ovvero i titolari del diritto usufrutto,
uso,   abitazione)   di  un  unico  immobile  adibito  ad  abitazione
principale,    purche'    appartenente   alle   categorie   catastali
A3/A4/A5/A6;
      2)   situazione   reddituale:  possono  fruire  della  maggiore
detrazione  i  soggetti  passivi  di  cui  al  punto  1), con reddito
imponibile  I.R.PE.F.  complessivo  per  nucleo  familiare  (riferito
all'anno d'imposta 2001) non superiore ai limiti di seguito indicati,
in base alla composizione numerica del nucleo stesso:


====================================================================
  N. dei   |     Prima fascia euro  |     Seconda fascia euro
componenti |------------------------|-------------------------------
           |     da    |      a     |      da     |       a
-----------|-----------|------------|-------------|-----------------
   1       |      0    |  6.455,00  |   6.455,01  |   8.067,00
   2       |      0    |  6.992,00  |   6.992,01  |   8.609,00
   3       |      0    |  9.141,00  |   9.141,01  |  12.906,00
   4       |      0    |  9.683,00  |   9.683,01  |  13.443,00
   5       |      0    | 13.711,00  |  13.711,01  |  16.671,00
   6       |      0    | 14.254,00  |  14.254,01  |  17.208,00
7 e più    |  i redditi di riferimento di cui al punto precedente
           | vanno incrementati di Euro 516,00 per ogni componente
           |             in più del nucleo familiare
detrazione |       Euro 258,00      |        Euro 180,00
spettante  |  (100% maggiorazione)  |   (48% maggiorazione)

i  limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata,
possono  essere  incrementati fino ad un massimo di Euro 516,00 = nei
seguenti casi:
    1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di
disabili (con invalidita' superiore al 50%);
    2.   nuclei   familiari   di   cui   un  componente  sia  seguito
continuamente dai servizi dell'ASL;
    3.  nuclei  familiari composti di due persone, delle quali almeno
una ultrasettantenne;
    4.  nuclei  familiari che sostengano spese gravose per garantirsi
il  soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese
di locazione o sanitarie.
B) Modalita':
    il  benificio  della  maggiore  detrazione, determinata secondo i
requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di
apposita  domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni
anno;
    sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta'
di   verifica   rispetto  alla  veridicita'  dei  dati  nelle  stesse
contenute;
    le  dichiarazioni  mendaci  verranno  punite con sanzioni pari al
doppio della maggiore detrazione richiesta.
Il  beneficio spetta anche ai lavoratori di stato di disoccupazione o
in cassa integrazione per l'anno corrente.
2. - I.C.I. - requisiti e modalita' per l'applicazione della aliquota
di  imposta  ridotta  al  4  per mille ex art. 1 - comma 4 - legge n.
449/1997 - anno 2002.
    E'  determinata  l'aliquota  di  imposta agevolata ai fini I.C.I.
nella  misura  del  4 per mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili. Decorrenza e durata dell'agevolazione
    Il   diritto   all'agevolazione   e'   correlato   alla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  di inizio attivita' edilizia. Se
tale  dichiarazione  viene  presentata  nei primi quindici giorni del
mese  l'agevolazione  spettera'  per l'intero mese, in caso contrario
l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo.
    La  durata  dell'agevolazione  e'  fissata in tre anni come sopra
determinato. Modalita' di fruizione
    Al  fine  di  fruire  dell'agevolazione  il  proprietario  dovra'
presentare  apposita  domanda all'ufficio tributi comunale, indicando
nella  stessa  gli  estremi  della  dichiarazione di inizio attivita'
edilizia.     (Omissis).
02A03196

    Il  comune  di  OSPEDALETTO  LODIGIANO  (provincia  di  Lodi)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
    di   stabilire   che  l'imposta  comunale  sugli  immobili  sara'
applicata   in   questo   comune   per  l'anno  2002  con  l'aliquota
differenziata e precisamente:
      4 per mille per la prima casa;
      6  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili, fermo restando
particolari  ed  eventuali  agevolazioni  obbligatorie previste dalla
normativa;
      detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale Euro 154,94.     (Omissis).
02A03197

    Il  comune  di  OVINDOLI  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    di  confermare  l'aliquota  del  5  per  mille  per  l'anno 2002,
relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli e la detrazione
per  la  prima casa di Euro 129,11 adottata con deliberazione di G.M.
n. 25 del 19 febbraio 2002.
    (Omissis).
02A03198

    Il  comune  di  PACECO  (provincia di Trapani) ha adottato, il 28
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare nel seguente modo le aliquote e le detrazioni per
l'anno 2002:
    a) l'aliquota ordinaria al 6 per mille;
    b) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale
al 6,5 per mille;
    c) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro
125,00.
    (Omissis).
02A03199

    Il  comune  di  PALAU  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 19
dicembre  2001  e  il  6  febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A)  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2002 nel seguente
modo:
    aliquota  ordinaria  del  6  per  mille per le unita' immobiliari
diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
    aliquota  ridotta  del  5  per  mille  esclusivamente  in  favore
dell'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  le
relative  pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte in catasto,
dell'unita'   immobiliare   posseduta   a   titolo  di  proprieta'  o
d'usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in
Istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione   che   la  stessa  non  risulti  locata  e  delle  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o
collaterale  entro  il  primo  grado,  che  le  occupano  quale  loro
abitazione principale;
    aliquota  del  5  per  mille  per  tutte  le  altre  categorie di
immobili;
    (Omissis);
1.  di  determinare,  per l'anno 2002, in L. 420.000 la detrazione di
imposta  per  l'unita'  abitativa  adibita direttamente ad abitazione
principale  per  le  persone  fisiche,  soggetti passivi ed i soci di
cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune;
    (Omissis).
02A03200

    Il  comune  di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Determina di fissare l'aliquota ICI per l'anno 2002 al 5,5 per mille.
    (Omissis).
02A03201

    Il  comune  di  PARABIAGO  (provincia  di  Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare e fissare (omissis) l'aliquota relativa all'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    a)  aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse
in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni
definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98;
    b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti
unita' immobiliari.
2.  di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a Lire
215.000)  la  detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo;
3.  di  stabilire  espressamente  che  l'aliquota agevolata di cui al
punto  1)  lett. a)  decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla
stipula  del  contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di
scadenza del contratto stesso;
4.  di  stabilire  espressamente  che, i proprietari delle abitazioni
concesse  in  locazione  a  titolo  di abitazione principale ai sensi
della  legge  431/98,  per poter usufruire dell'aliquota agevolata di
cui   al  punto  1)  lett. a),  devono  comunque  depositare  il  cd.
contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo
alla data di stipula del contratto stesso e/o il protocollo generale,
indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa;
5.  di  stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno
essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili,
qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto;
6.  di  stabilire  che  e'  fatto  obbligo  al locatore di comunicare
eventuale  disdetta  anticipata  del  contratto,  pena la perdita del
beneficio  dell'aliquota  agevolata  e  l'applicazione delle sanzioni
previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele.
    (Omissis).
02A03202

    Il  comune  di  PECETTO  DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota ordinaria 7 per mille;
Aliquota abitazioni principali 6 per mille;
Detrazione abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03203

    Il  comune  di  PENTONE  (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
17 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Stabilire  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili,
con effetto 1 gennaio 2002, l'aliquota nelle misure seguenti:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    6,5 per mille per gli altri immobili.
    (Omissis).
02A03204

    Il  comune  di  PERNUMIA  (provincia  di  Padova) ha adottato, il
18 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) abitazione principale aliquota del 4.75 per mille;
    b) altri immobili aliquota del 7 per mille.
2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
    detrazioni  solo  esclusivamente  per  abitazione principale euro
114,00.
    (Omissis).
02A03205

    Il   comune  di  PERO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il
15 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  ai  fini  della  previsione  del gettito I.C.I. per
l'anno 2002:
    l'aliquota ordinaria al 6,6 (sei virgola sei) per mille;
    l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille nei confronti delle
persone  fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel Comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    l'aliquota  agevolata  al 4 (quattro) per mille nei confronti dei
proprietari  che  concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per
il Comune di Pero in data 8 ottobre 1999;
    l'aliquota  del  9 (nove) per mille per le unita' immobiliari non
locate,  aventi  i  requisiti  di  abitabilita'  e  rientranti  nelle
categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10;
    l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da euro
103,29  a  euro  130,00  solo  ed  esclusivamente  per  i soggetti in
possesso  di  particolari  requisiti indicati nell'allegato A, previa
presentazione    di    apposita   denuncia   corredata   da   indonea
documentazione.
    (Omissis).
Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo da euro 103,29 ad euro 130,00:
    1. proprieta'   di  una  abitazione  appartenente  ad  una  delle
seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
    2. reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente
o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti del
nucleo  familiare,  fino  a  euro 13.000,00 piu' euro 780,00 per ogni
persona  a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da
lavoro  autonomo,  ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti
del  nucleo familiare, fino a euro 4.150,00 piu' euro 775,00 per ogni
persona a carico.
Per  ottenere  la  maggiore  detrazione i soggetti interessati devono
possedere  entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 e presentare
obbligatoriamente   apposita   denuncia,   predisposta   dall'Ufficio
tributi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2002.
    (Omissis).
02A03206

    Il  comune  di  PEZZANA  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il
29 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  fissare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I., da applicarsi in questo Comune, nella misura
unica del 5 per mille.
    (Omissis).
02A03207

    Il  comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato,
il   1o febbraio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  in  applicazione delle disposizioni normative di
cui  all'art. 6  del  decreto  legislativo  504/1992, come modificato
dalla legge n. 662/96:
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  4,5 per
mille;
    altri immobili 5,5 per mille.
    (Omissis).
02A03208

    Il  comune  di  PIANSANO  (provincia  di Viterbo) ha adottato, il
27 novembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno  2002  l'aliquota  unica dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2. di  determinare  la  detrazione  dell'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in
lire  200.000  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
potrae tale destinazione.
    (Omissis).
02A03209

    Il  comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato,
l'8   febbraio   2002,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
conferma per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. unica del
6 per mille, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A03210

    Il  comune  di  PIEVE  SANTO  STEFANO  (provincia  di  Arezzo) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare,  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  indifferenziata per l'anno 2002,
confermando  anche  in  L. 200.000, pari a Euro 103,29, la detrazione
spettante per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03211

    Il  comune  di  PIEVE  VERGONTE  (provincia  di  Verbano  - Cusio
-Ossola)  ha  adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille;
    c) aliquota  per  i nuovi insediamenti industriali ed artigianali
realizzati  nel  corso  dell'anno 2002 e per l'anno successivo: 4 per
mille;
2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni:
    a) detrazione  per  l'unita'  immobiliare destinata ad abitazione
principale  dei  proprietari,  usufruttuari  e titolari di ogni altro
diritto reale residenti: Euro 129,11 (L. 250.000);
    b) detrazione  per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti
dell'esenzione  del  ticket  sanitario per indigenza: Euro 180,76 (L.
350.000).
    (Omissis).
02A03212

    Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 25
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  le  motivazioni espresse in premessa che si
intendono integralmente trascritte, le seguenti aliquote I.C.I.:
    abitazione principale: 5,75 per mille;
    aree edificabili: 7 per mille;
    immobili classificati gruppo "D": 6 per mille;
    altri fabbricati: 7 per mille.
2.  di  confermare  per  Ianno  2002  la  detrazione  I.C.I.  per  le
abitazioni  principali  in  L.  240.000  Euro 123,949655 elevate a L.
500.000   Euro   258,228449   per  le  abitazioni  principali  per  i
contribuenti  che  abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi
di seguito descritti:
    condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione
      a) i  componenti  della  famiglia  di  cui fa parte il soggetto
passivo   non   devono   avere  altre  proprieta'  immobiliari  oltre
l'abitazione  principale  ed eventuali annessi servizi (garage, posto
macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
      b) sono  comunque  esclusi  dall'  agevolazione  le  abitazioni
classificate  in  categoria  A/1  (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9
(cestelli e palazzi);
      c) il  reddito  di riferimento e' quello complessivo del nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001;
      d) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito
complessivo,  imponibile  IRPEF  2001,  per  i  componenti del nucleo
risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002.
                PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO
    a) famiglie di giovani coppie.
Nuclei   familiari  formati  da  giovani  coppie  aventi  i  seguenti
requisiti:
    essere  coniugati  da  non  oltre  3 anni alla data del 1 gennaio
2002;
    reddito  familiare  complessivo,  imponibile IRPEF, riferito all'
anno 2001, non superiore a L. 25.000.000 Euro 12.911,42 pro capite.
Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni.
    (Omissis).
02A03213

    Il  comune  di  POLESELLA  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
aliquota  I.C.I.  2002  determinata  nella  misura  unica del 5,5 per
mille.
    (Omissis).
02A03214

    Il  comune  di  PONTI  (provincia di Alessandria) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.
504/1992, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2002 al 5 per mille;
2.  di  esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata
di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,  i proprietari di fabbricati
inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5o della legge n.
449/1997;
    (Omissis).
02A03215

    Il  comune  di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato,
il  17  dicembre  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis).
L'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2002 e'
fissata:
    nella  misura  del 6,7 per mille per gli altri immobili (aliquota
ordinaria);
    nella  misura  del  6  per  mille per abitazione principale e sue
pertinenze (aliquota agevolata);
    la  detrazione  annua  per  l'abitazione principale e' fissata in
euro 130,00.
    (Omissis).
02A03216

    Il   comune  di  PORTO  VALTRAVAGLIA  (provincia  di  Varese)  ha
adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
    abitazione principale: 5,75 per mille;
    detrazione: Euro 103,29;
    pertinenze dell'abitazione principale: 5,75 per mille;
    altri fabbricati: 7 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille.
    (Omissis).
02A03217

    Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 9
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  approvare  le  aliquote  I.CI.  per  l'anno  2002 come di seguito
riportate:
    a) 5  per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
e   relative  pertinenze,  cosi'  come  individuate  nel  regolamento
comunale dell'I.C.I. art. 5 che si riporta di seguito:
Si  intende  per abitazione principale quella nella quale il soggetto
persona  fisica  residente  nel  comune  ed i suoi familiari dimorano
abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
    abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale;
    abitazione   utilizzata   dai  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa quale abitazione principale;
    alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto  autonomo per le
case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
    abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o
disabile  che  ha  acquisito  la  residenza in istituto di ricovero o
sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la
stessa non risulti locata.
    (.............. Omissis ....)
Sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, nella misura
massima  di  una  unita'  per  quelle  classificate  nella  categoria
catastale  C2,  C6  e  C7 e l'assimilazione opera a condizione che il
proprietario  o  titolare del diritto reale di godimento, anche se in
quota   parte,   dell'abitazione   adibita   a  dimora  abituale  sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota
parte,  della  pertinenza  e  che  quest'ultima  sia  durevolmente  e
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai  fini  del  comma precedente del presente articolo, si intende per
pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che
sono  ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
e' sita l'abitazione principale.
    b) 6  per  mille  per  gli immobili con categoria catastale A non
adibiti  ad  abitazione  principale, per gli immobili delle categorie
catastali C2 - C6 - C7 e per quelli con categorie catastali C2 - C6 e
C7  non  pertinenze  dell'abitazione principale (cosi' come stabilito
dall'art. 5   comma   4   e  5  del  regolamento  per  l'applicazione
dell'I.C.I.);
    c) 7  per  mille,  per  le  aree  fabbricabili  e  per  i terreni
agricoli,  per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri
immobili  diversi  da  quelli  di cui ai punti a) e b) della presente
deliberazione.
    (Omissis).
02A03218

    Il  comune  di  POZZUOLO  del  FRIULI  (provincia  di  Udine)  ha
adottato,  il  28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni
sulla   scorta   delle   disposizioni  dettagliatamente  indicate  in
premessa:
    a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative
pertinenze  (cantine,  garages,  ecc)  fino  al massimo di due unita'
immobiliari  aliquota del 4,75 per mille e detrazione di Euro 123,95,
fatte  salve  eventuali  nuove  diverse  interpretazioni normative in
merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;
    b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e
tenute a disposizione aliquota del 6,5 per mille;
    c) aliquota   del  4  per  mille  per  abitazioni  utilizzate  da
portatori  di handicap con grado di invalidita' del 100% e per quelle
locate come abitazione principale con le norme dei patti territoriali
di  cui  alla  legge 431/1998, nonche' ai casi che per similitudine e
parametrizzazione   possano   essere  riconducibili  alle  casistiche
suesposte;
    d)  aliquota  ordinaria  del 5 per mille per i restanti immobili,
aree fabbricabili e terreni.
    (Omissis).
02A03219

    Il   comune  di  POZZUOLO  MARTESANA  (provincia  di  Milano)  ha
adottato,  il  20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune, nelle
seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota del 7 per mille per: alloggi non locati;
    aliquota  del  5,5 per mille per: immobili del gruppo catastale A
(eccetto   cat.  A10)  dati  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  con  "contratto convenzionato"º (legge 9 dicembre 1998 n.
431).
2.  di  stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   adibiti   ad  abitazione
principale, nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,12).
3.  di  stabilire altresi che la detrazione per abitazione principale
sia  determinata  nella  misura di lire 300.000 (pari ad euro 154,94)
per  la  seguente  categoria di soggetti in situazione di particolare
disagio:
    Pensionati,  ultrasessantacinquenni,  che  vivono  da  soli,  con
pensione  sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo
immobile  di  residenza  e relative pertinenze quale unica proprieta'
immobiliare al 1oo gennaio 2002 neI territorio nazionale.
    Tale  detrazione  sara'  applicabile  solo  a  seguito di istanza
documentata   del   contribuente,  che  attesti  la  sussistenza  dei
requisiti richiesti, da presentare all'Ufficio tributi.
    (Omissis).
02A03220

    Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara'' applicata in questo Comune nella
misura del 6 per mille:
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (euro 103,29);
3.  di fissare a L. 240.000 (euro 123,95) la detrazione d'imposta per
i  soggetti  possessori  di  sola  prima  casa  e con reddito annuale
imponibile  ai  fini  IRPEF,  del  nucleo  familiare,  inferiore a L.
14.000.000 (euro 7.230,40).
    (Omissis).
02A03221

    Il  comune  di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il
26   novembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002,  ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo   n.   504/1992   e  s.m.i.  l'aliquota  di  applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
di  determinare  per  l'anno  2002  ai  sensi deIIart. 6, comma 2 del
citato  decreto  legislativo n. 504/1992 l'aliquota ridotta del 5 per
mille per le seguenti unita' immobiliari:
    abitazione  di  proprieta'  o  in  godimento per diritto reale di
usufrutto,  uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi
dimora;
di  determinare  per  l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto   legislativo  n.  504/1992,  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta dovuta per le seguenti unita' immobiliari:
    a) abitazione  di  proprieta' o in godimento per diritto reale di
usufrutto,  uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi
dimora;
    (Omissis).
02A03222

    Il  comune  di  PROVAGLIO  VAL  SABBIA  (provincia di Brescia) ha
adottato,  il  19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  ai fini I.C.I. a decorrere dal 1o gennaio 2002 le
misure gia' in vigore nel 2001, vale a dire:
    nella  misura  unica del 6 per mille l'aliquota da applicare agli
immobili;
    nella  misura di Euro 103,29 (controvalore in euro di L. 200.000)
l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
    (Omissis).
02A03223

    Il  comune  di  PUSIANO  (provincia  di  Como) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5,5 per mille
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti;
2.  di  stabilire  in  Euro  119,00  la detrazione da applicarsi alle
abitazioni principali.
    (Omissis).
02A03224

    Il  comune  di  QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di   determinare   nella   misura   di  seguito  indicata  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2002  ai  sensi
dell'art. 6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per le
motivazioni  tutte di cui in narrativa ed in relazione diretta con la
necessita'  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  e delle funzioni
dell'ente  come da previsioni della situazione economica dello schema
di bilancio 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000:
    5  per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti
passivi  e dei soci delle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
    5  per  mille  per  gli  immobili  locati, a titolo di abitazione
principale,  sulla  base dei contratti individuati dall'art. 2, comma
3,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431.  Per  usufruire di tale
aliquota  l'interessato  deve  presentare all'ufficio Casa del Comune
un'autocertificazione  redatta  su  apposito  modulo  nella  quale si
attesti  l'esistenza  delle  condizioni  stabilite per l'applicazione
dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a
quello  dell'inoltro  della  comunicazione.  Dovra'  essere  altresi'
comunicato  con  le  stesse  modalita' il venir meno delle condizioni
autocertificate;
    7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
    (Omissis).
02A03225

    Il  comune  di  RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
fissata nella misura del 7 per mille;
2.  nel  rispetto  della  normativa vigente sono previste le seguenti
aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:
    1)   abitazione   principale   e   pertinenze   delle  abitazioni
principali, art. 4, c. 1 del regolamento I.C.I.:
      a) aliquota 4,5 per mille;
      b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
    2)  abitazione  principale  occupate  da  disabili  con  grado di
invalidita' pari al 100%:
      a) aliquota 4,5 per mille;
      b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
    3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto
solo  da  anziani  oltre  i  70 anni, con reddito complessivo ai fini
Irpef non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo):
      a) aliquota 4,5 per mille;
      b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
    4)  case  concesse  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado,  art. 4  c.4  del regolamento
I.C.I.:
      a) aliquota 7 per mille;
      b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
    5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4 c. 5
del regolamento I.C.I.:
      a) aliquota 7 per mille;
      b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
02A03226

    Il  comune  di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11
dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicabile in
questo Comune nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  determinare,  ai sensi della normativa vigente, la detrazione
per  l'abitazione  principale  in  Euro 103,29, rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  diritto di proprieta' del
soggetto passivo.
    (Omissis).
1. di aumentare di Euro 77,47 per l'anno d'imposta 2002 la detrazione
oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992.  La maggiore  detrazione  viene  concessa  tramite apposita
dichiarazione, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
    a) solo   a   persone  che  nell'anno  2001  si  trovavano  nella
condizione  di pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una
sola  abitazione  comprensiva  delle  pertinenze  (cantina, terrazzo,
pensilina  ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, AS, A6, rientrati
nei  scaglioni  di  reddito  complessivo del proprio nucleo familiare
definiti dalla seguente tabella:

=====================================================================
 COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE |SCAGLIONI REDDITO (limiti in Euro)
=====================================================================
1 persona....                    |             6.455,71
2 persone....                    |             1.0135,47
3 persone....                    |             1.3169,65
4 persone....                    |             1.5881,05
5 persone....                    |             1.8398,78
6 persone....                    |             2.0658,28
7 persone....                    |             2.2917,77

    il  reddito  da  considerare  e'  il  reddito  netto  di  tutti i
componenti  del nucleo familiare, che e' dato dal reddito complessivo
diminuito  dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale
IRPEF) ed e' desumibile dai modelli di seguito specificati:
    CUD  - reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati,  indicati  al  punto  1,  aumentati dai redditi di lavoro
dipendente  che  non  possono usufruire delle detrazioni, indicati al
punto   2   e   diminuiti  delle  ritenute  indicate  al  punto  9  e
dell'addizionale regionale IRPEF indicata al punto 20;
    mod.  730  -  reddito  netto:  e'  dato  dal  reddito complessivo
indicato al rigo 6, diminuito della imposta netta indicata al rigo 18
e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo 28;
    mod  Unico  -  reddito  netto:  e'  dato  dal reddito complessivo
indicato  al  rigo  RN1 diminuito dell'imposta netta indicata al rigo
RN15 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo RV2.
    oppure  indipendentemente dal punto a) a tutte quelle persone che
nell'anno  2001 avevano nel proprio nucleo famigliare un soggetto con
handicap permanente e invalidita' superiore a 66%;
    la  nozione  di  "abitazione principale" e' quella definita dalla
normativa fiscale;
    il  "nucleo familiare" e' composto dal richiedente il beneficio e
da  tutti  coloro  che,  anche se non legati da vincolo di parentela,
risultano  nel  suo  stato  di  famiglia  anagrafico  alla data della
presentazione della domanda;
    per  la  ripartizione  e  la  fruizione  della maggior detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale, nel caso di contitolarieta'
del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo
n. 504/1992;
    per  beneficiare  delle  detrazioni di cui sopra e' necessario la
presentazione  all'ufficio  Tributi  del  Comune entro il termine del
15 giugno  2002 l'allegata dichiarazione sostitutiva delle condizioni
economiche del nucleo famigliare riferite all'anno 2001.
    (Omissis).
02A03227

    Il  comune  di  RENATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
    7  per  mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze,
destinati ad abitazione;
    5,5 per mille su tutti gli altri immobili;
1.  di  mantenere  la  detrazione  d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale  nella  misura  di  Euro  103,29
stabilita per legge.
    (Omissis).
02A03228

    Il  comune  di  RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
A)  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), relativa all'anno 2002, nelle seguenti misure:
    ordinaria 6 per mille.
    abitazione principale 5,5 per mille;
    alloggi  non  locati  da  almeno  due  anni  ed  agibili  ai fini
abitativi 6,5 per mille;
B)  di  stabilire,  fermo  restando  la  detrazione ope legis di Euro
103,30  (L. 200.000) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione   principale  del  soggetto  passivo,  che  la  detrazione
dall'I.C.I.,   per   l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno
2002 nella misuire formulata, come appresso, a beneficio di categorie
in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
1.  pensionati  monoreddito, nullatenenti occupanti unica abitazione,
Euro 154,94 (200.000 + 100.000 = L. 300.000);
2.  nuclei familiari monoreddito con minimo INPS Euro 154,94 (200.000
+  100.000 = L. 300.000); I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi
diritto,  non  devono  possedere  anche  a titolo di usufrutto, altri
immobili.
Al   fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene  legittimo  e
sufficiente l'autocertificazione attestante:
    a) la   condizione  di  appartenenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
    b) il  reddito  complessivo del nucleo familiare, allegando copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
    c) il  non  possesso  di  altri  immobili  e/o terreni escluso il
garage di pertinenza all'abitazione principale.
Resta  inteso  che  delle  detrazioni  di cui ai punti B/1 e B/2, non
potranno   usufruire   i   cittadini   e  nuclei  occupanti  immobili
classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.
    (Omissis).
02A03229

    Il  comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  e,  quindi,  fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I.
anche per il 2002;
di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota;
di  non  determinare  alcuna  detrazione  d'imposta  suppletiva oltre
quella  di euro 103,29 (pari a lire 200.000) prevista dall'art. 8 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come determinato
dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
    (Omissis).
02A03230

    Il  comune  di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I.,  imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1oo gennaio 2002 come
segue:
    a)  aliquota  ridotta,  da  applicare 5 per mille; per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille;
    b)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi posseduti nel comune 6 per
mille;
2.  di  stabilire  che  dal'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, lire 200.000 (Euro 104,00)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
    (Omissis).
02A03231

    Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il
13 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
determinare  nel  cinque  virgola settantacinque per mille l'aliquota
per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, dando atto che
vengono   differenziate   le  aliquote  delle  abitazioni  principali
rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari;
aumentare  la  detrazione  da  L. 200.000  (euro 103,29) a L. 240.000
(euro 123,95) per i pensionati ed i disoccupati con reddito familiare
inferiore ad euro 6.197,48 titolari di prima casa e senza terreni.
    (Omissis).
02A03232

    Il  comune  di  RICENGO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato il
19 gennaio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  e  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002
nella  misura  unica  del  5  per mille per l'abitazione principale e
nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e
aree fabbricabili;
2.   di  concedere  l'aumento  della  detrazione  da  euro  103,29  a
euro 154,94 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone
che  hanno compiuto almeno i 65 anni alla data del 31 dicembre 2001 e
che abbiano i seguenti requisiti:
    essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
od  abitazione)  di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali  A/2  -  A/3  - A/4 - A/6 (cosi' come definito dall'art. 8,
comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992);
    non possedere altri immobili;
    avere  un  reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante
ai  fini  fiscali,  non  superiore  a  euro  9.812,68, elevato a euro
13.274,94  se  il  coniuge  e'  a carico. Tali limiti di reddito sono
elevati  di ulteriori euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o
nullatenente;
    (Omissis)
02A03233

    Il  comune  di  RIVANAZZANO  (provincia  di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
A)   di  confermare  con  effetto  dal  1o gennaio  2002,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili - I.C.I. nella misura del 5,5
per   mille,   secondo   le   modalita'  delle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari;
B)  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta  comunale  sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2002 nelle
misure   formulate  come  appresso,  cosi'  come  identificate  nella
premessa:
    1.  Pensionati  nullatenenti  con  abitazione unica con garage di
pertinenza:
      con  un  reddito  familiare  lordo  sino  a  Euro  8.780,00 (L.
17.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000);
      con  un  reddito  familiare  lordo  sino  a  Euro 12.911,00 (L.
25.000.000) detrazione Euro 155,00 (L. 300.000).
    2.  Nuclei  familiari monoreddito con minimo tre persone a carico
con   un   reddito  complessivo  lordo  sino  a  Euro  14.461,00  (L.
28.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000).
    3.  Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e/o
famiglie  con  la  presenza  di  portatori di handicap con un reddito
complessivo   lordo   sino  a  Euro  11.362,00  (L.  22.000.000)  (L.
17.000.000 + L. 5.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000).
    4.  Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste
di   collocamento,  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o  in
mobilita',   per   almeno  sei  mesi,  nell'anno  2001,  con  reddito
complessivo  lordo  sino  a  Euro 8.780,00 (L. 17.000.000) detrazione
Euro 258,00 (L. 500.000).
I  soggetti  aventi  diritto  non  devono possedere anche a titolo di
usufrutto, altri immobili.
Al   fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene  legittimo  e
sufficiente,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta',
attestante:
    1.  la  condizione  di  appartenenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
    2.  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare, allegando copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
    3. il non possesso di altri immobili e/o terreni.
La  dichiarazione,  redatta  in  carta  semplice, va sottoscritta dal
contribuente  avanti un funzionario comunale competente a ricevere la
documentazione.
Di  tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non
appartenenti  alle  categorie  citate e quelli possessori di immobili
classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9;
    (Omissis).
02A03234

    Il  comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il
25 settembre   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1)  di  adottare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura unica del 7 per mille.
    (Omissis).
02A03235

    Il  comune  di  ROCCAGORGA  (provincia di Latina) ha adottato, il
1o febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2002  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota  ridotta  dell' I.C.I. da applicare per le persone fisiche
soggetti  passivi  ed ai soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione principale (c.d. prima abitazione), mentre la
detrazione e' confermata in Euro 103,29;
2.  di  riconfermare  nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I.,
gia'  fissata  con deliberazione di C.C. n. 159 del 22 dicembre 1999,
per  le  seconde  abitazioni, terreni e aree fabbricabili, per l'anno
2002;
3.  di  riconfermare, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni
deliberate  e  fissate  nelle  precedenti deliberazioni in materia di
I.C.I.;
    (Omissis).
02A03236

    Il  comune  di  ROCCAVIONE  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
10 dicembre   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 2002 l'aliquota deIl'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille;
2.  di  mantenere  l'aliquota  agevolata, pari al 3 per mille, per la
durata  di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di
recupero  di  immobili  inagibili  ovvero  inabitabili, giusto quanto
previsto  dalla  legge  15 dicembre  1997,  n. 446, art. 59, comma 1,
lettera h);
3.  di  confermare  l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le
seguenti fattispecie:
    seconde  case  non  cedute in locazione con regolare contratto di
affitto e loro relative pertinenze;
    fabbricati adibiti ad attivita' produttive;
4.  di  mantenere  la  detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29 pari a L. 200.000;
5.   di   dare   atto   che  ai  sensi  dell'art. 8  del  regolamento
dell' I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso
in  uso  a  parenti in linea retta entro il 2oo grado avra' lo stesso
trattamento dell'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03237

    Il  comune  di  RODELLO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2002  nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili;
    (Omissis).
02A03238

    Il  comune  di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
a)  di  confermare  l'aliquota  del 4,5 per mille per i fabbricati di
categoria   A,   limitatamente   alla   sola  abitazione  principale,
intendendo  per  tale,  quella  nella  quale  il  contribuente che la
possiede  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto o altro diritto reale
dimora abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica;
b)   di  confermare  per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale
(intendendosi  come  tali  le  cose  immobili di cui all'art. 817 del
codice  civile, classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle  ad  uso  abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo   durevole  a  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale  delle  persone  fisiche), sebbene iscritte in
catasto separatamente, l'aliquota del 4,5 per mille;
c)  di  considerare equiparate ad abitazione principale, al solo fine
dell'applicazione dell'aliquota e non della detrazione, le abitazioni
concesse  dal  contribuente  in  uso  gratuito ai suoi ascendenti e/o
discendenti  in  linea  retta,  a  condizione  che  venga  presentata
comunicazione all'ufficio gestione delle entrate nel termine previsto
per  la  presentazione della denuncia dei redditi dell'anno d'imposta
2002;
d)  di  confermare  per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura
del  4,5  per  mille  per  gli immobili di categoria B, C, D, terreni
agricoli ed aree edificabili;
e) di confermare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del
7 per mille per gli immobili di categoria A che non risultano adibiti
ad abitazione principale e le loro relative pertinenze;
f)  di estendere per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille anche per
i  fabbricati  di  categoria  D/5  (istituti  di  credito,  cambio ed
assicurazioni);
g)  di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  per abitazione
principale  di  cui  all'art.  8 - comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992 nella misura unica di Euro 103, 291 (L. 200.000);
    (Omissis).
02A03239

    Il  comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta    comunale    sugli   immobili   (I.C.I.)   per   tutti
indistintamente gli immobili nella misura del 4,5 per mille;
2.  di  stabilire, per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e
detrazione d'imposta:
    tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
    riduzione d'imposta: ==
    detrazione d'imposta: Euro 103,29;
3.  di  comunicare  la presente deliberazione al concessionario della
riscossione dei tributi per i provvedimenti di competenza.
    (Omissis).
02A03240

    Il  comune  di  S.  ANGELO  ALL'ESCA  (provincia  di Avellino) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e  successive modifiche ed
integrazioni, per l'anno 2002, nella misura unica del sei per mille;
    (Omissis).
02A03241

    Il  comune  di  S.  CRISTINA  e  BISSONE  (provincia di Pavia) ha
adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2.  di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella  misura  di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).
02A03242

    Il  comune  di  SALARA  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  riconfermare  per  l'anno 2002 l'aliquota ICI nella misura del
5,5 per mille.
    (Omissis).
02A03243

    Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il
31 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1) di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria = 7 per mille;
    aliquota  ridotta = 5 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale e relative pertinenze possedute da persone
fisiche  aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da
soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa,
purche' residenti nel comune, ovvero possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultivo locate.
    (Omissis).
02A03244

    Il  comune  di  SALMOUR  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., da applicarsi in
questo  comune  nella  misura  del  5  per  mille  per  le abitazioni
principali e in lire 200.000 la detrazione per le prime abitazioni ed
altresi' nella misura del 5,5 per mille per i rimanenti immobili.
    (Omissis).
02A03245

    Il comune di SAN DONATO VAL di COMINO (provincia di Frosinone) ha
adottato,  il  12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
    per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad
usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
    per   le   abitazioni   possedute   in   aggiunta  all'abitazione
principale: 6 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000;
    terreni edificabili: 5 per mille.
    (Omissis).
02A03246

    Il   comune   di   SAN  GIACOMO  degli  SCHIAVONI  (provincia  di
Campobasso)  ha  adottato,  la  seguente  deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura unica 6,5 per mille;
2. di  confermare  per  l'anno  2002  la  detrazione  sull'abitazione
principale nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).
02A03247

    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  di  SUSA  (provincia  di Torino) ha
adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2) di  determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta Comunale
sugli  Immobili  nella  misura  del  5  per mille per tutte le unita'
immobiliari,  confermando  in  Euro 103,29 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principare del soggetto passivo
d'imposta.
    (Omissis).
02A03248

    Il  comune  di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il
6 e  il  22 febbraio  2002,  le  seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2.  di  determinare  conseguentemente,  per  l'anno 2002, le aliquote
I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:
    aliquota ordinaria - aliquota 7 per mille;
    abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 - aliquota
6 per mille;
    negozi e botteghe C/1 - 6 per mille;
    magazzini, locali deposito C/2 - 6 per mille;
    laboratori arti e mestieri C/3 - 6 per mille;
    alberghi, pensioni D/2 - 6 per mille;
    altri del gruppo C e D - 6 per mille;
    altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie
pertinenze C/2-C/6-C/7 - 7 per mille;
    aree edificabili - 7 per mille;
3.  di  dare  atto  che  le  aliquote sopra indicate non hanno subito
variazioni rispetto a quelle dell'anno 2001;
4.  inoltre  di  aumentare  la detrazione I.C.I. spettante per l'anno
2002   per  l'abitazione  principale,  da  L. 200.000  a  L. 230.000,
applicando  tale  aumento  ai  contribuenti  che  abbiano  i seguenti
requisiti:
    A)  unicita'  di  possesso della sola abitazione principale; (non
essere  proprietari  di  altre unita' abitative situate nel comune di
San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune);
    B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale;
(coniugi e figli minori);
5.   di  determinare  una  ulteriore  detrazione  di  L.  50.000  (da
L. 230.000  a  L. 280.000)  per  i  soggetti passivi di imposta ultra
sessantacinquenni,   proprietari  della  sola  abitazione  principale
nell'intero  territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione
principale,  il  cui  nucleo  familiare,  inteso  come  da risultanze
anagrafiche,  ha  prodotto  nell'anno  2001  solo redditi imponibili,
derivanti  dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile,
solo  redditi  di  natura pensionistica, non superiore all'importo di
L. 20.000.000;
    (Omissis).
1. di  integrare le detrazioni stabilite con propria deliberazione n.
11  del 6 febbraio 2002 con l'aggiunta di una ulteriore detrazione di
L. 50.000  (da  L. 230.000  a  L. 280.000),  per  soggetto passivo di
imposta,  proprietario  nell'intero  territorio  nazionale della sola
unita'  adibita  ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze,
dichiarato  disabile  con  grado  di  invalidita'  minimo  del  90% o
convivente  anagraficamente  con  persona in stato di disabilita' con
grado  di invalidita' minimo del 90%, il cui nucleo familiare, inteso
come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno precedente solo
redditi  derivanti  dagli  stessi  immobili oppure, escluso quelli di
tali  immobili, solo redditi di natura pensionistica e non, superiori
a L. 40.000.000 pari ad euro 20.658,28;
    (Omissis).
02A03249

    Il  comune  di  SAN  GREGORIO  MAGNO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  il  15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  I.C.I. sugli immobili per l'anno 2002
nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili;
2. confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03250

    Il  comune  di  SAN  MAURO PASCOLI (provincia di Forli-Cesena) ha
adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
    a) aliquota ordinaria di riferimento pari al 7 per mille;
    b)  aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle
abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  possedute da persone
fisiche  aventi  la  residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci
assegnatari  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, nonche'
sul  valore  delle  abitazioni  locate con contratto registrato ad un
soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione  principale, nonche' da
applicarsi  sul  valore  dell'abitazione  ceduta in comodato o in uso
gratuito  a  parenti  fino  al  secondo grado in linea retta (nonni -
nipoti, nipoti - nonni);
    c) aliquota ordinaria da applicarsi in misura pari al 7 per mille
all'abitazione  posseduta da cittadino italiano residente all'estero,
purche' non locata o ceduta in comodato o uso gratuito;
di aumentare a Euro 165,27 per l'anno 2002 la detrazione prevista per
l'unita' immobiliare, accatastate A2 - A3 - A4 e relative pertinenze,
adibita  ad  abitazione principale di persone sole o nuclei familiari
di  persone  con  piu'  di 65 anni di eta' aventi come unica fonte di
reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti
condizioni:
    a) 65 anni compiuti al 1o gennaio dell'anno di imposizione;
    b) se persona sola, pensione fino a Euro 7.746,85 annue lorde;
    c)  se in coppia, pensione fino a Euro 11.878,51 piu' Euro 826,33
ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.
    (Omissis).
02A03251

    Il  comune  di  SAN  PIETRO  DI  MORUBIO (provincia di Verona) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di  determinare  per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    terreni agricoli: 5,5 per mille;
    altri fabbricati: 5,5 per mille;
    aree  fabbricabili  a  destinazione  residenziale (zone B - C del
vigente  piano  regolatore)  per  le  quali  sia  stata rilasciata la
concessione adilizia: 5,5 per mille;
    altre aree fabbricabili: 7 per mille;
e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291.
    (Omissis).
02A03252

    Il  comune  di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato, il
28 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le  aliquote  e la detrazione per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
    1. aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
        a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
        b)  abitazioni  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea
retta  fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno
stabilito  la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata
anche   la   detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale.  La
detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
        c)  unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione
principale  anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche'
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
        d)  abitazione  principale  posseduta  da  soggetti anziani o
disabili  che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o
sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del
23 dicembre 1996;
    2. aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad
attivita'   produttive   utilizzati   direttamente  dal  proprietario
compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
    3.  aliquota  ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati
non  utilizzati,  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti, dalle
imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita',
la   costruzione   e  l'alienazione  di  immobili,  limitatamente  ai
fabbricati  ultimati  nel  2001 e per quelli ultimati nel 2002 per la
frazione   d'anno   corrispondente,   fermi   restando   i   suddetti
presupposti;
    4.   aliquota   del  7  per  mille  per  terreni  agricoli,  aree
fabbricabili  e  fabbricati  diversi  da  quelli di cui ai precedenti
punti.
di  stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di
cui alla lettera c) del punto 1., in Euro 104,00;
    (Omissis).
02A03253

    Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il
28   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale   sugli   immobili   nella  misura  del  4  per  mille,  per
l'abitazione  principale  con una riduzione fino alla concorrenza del
suo  ammontare  Euro 129,00 rapportata ad anno e pro quota in caso di
pluralita' di soggetti passivi;
2.  di  precisare che per, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati
l'aliquota  I.C.I. rimane fissata nella misura del 5,5 per mille come
stabilito  per  l'anno  2001 con delibera del consiglio comunale n. 2
del 16 febbraio 2001;
3.  di  fissare  per  l'anno  2002  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura del 7 per mille, per le aree
fabbricabili;
4.   l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili'  o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita'  o  l'inabilita'  e' accertata secondo le modalita' di
cui   all'art. 8   decreto   legislativo   504/1992  come  modificato
dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996;
5.  di  fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella
misura  agevolata  del  4  per  mille  a  favore  dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico  o architettonico localizzati nei centri storici
per la durata di te anni dall'inizio dei lavori;
6.  di  precisare  che  per  il  recupero  del patrimonio edilizio si
intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di
nuove  unita'  abitative  all'interno dei piani di recupero o in zone
estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi;
7.  di  autorizzare  l'iscrizione  in  bilancio  a  titolo di imposta
comunale sugli immobili della somma di Euro 981.268;
    (Omissis).
02A03254

    Il  comune  di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato,
il   28  gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di determinare per il periodo d'imposta 2002, l'applicazione alle
fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.),
dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille.
2.   di   stabilire  in  Euro  105.00  l'ammontare  della  detrazione
dell'imposta  relativa  all'abitazione  principale  come definita nel
regolamento  comunale  per la disciplina dell'imposta e con i criteri
ivi esposti.
    (Omissis).
02A03255

    Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 10
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  5  per  mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi dalle abitazioni od abitazione aggiunta a quella principale o
per gli enti senza scopo di lucro;
2.  di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
    (Omissis).
02A03256

    Il  comune  di  SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2002  di  determinare  nella  misura del 5 per mille
l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  e  nella  misura  del  4,5  per  mille
l'aliquota per l'abitazione principale;
2.   di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in
Euro 104,00, da rapportare al periodo di possesso a tale titolo;
3.  di stabilire la detrazione per le categorie di cui all'articolo 5
del  regolamento  comunale  vigente  nella misura di Euro 181,00 e di
confermare  come  segue  l'importo  del reddito di riferimento per la
seconda categoria di disagio economico - sociale:
    Euro 7.231 per nucleo formato da un componente;
    Euro 10.330 per nucleo formato da due componenti;
    Euro12.395 per nucleo tornato da tre o piu' componenti.
    (Omissis).
02A03257

    Il  comune  di  SANT'AGATA  di  PUGLIA  (provincia  di Foggia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nelle misure di seguito indicate:
      a) nel   5   per   mille   l'aliquota  riferita  all'abitazione
principale;
      b) nel 6 per mille aliquota riferita alle abitazioni diverse da
quella principale;
la  quota  di  abbattimento per la casa principale: Euro 103,29 (lire
200.000);
il  versamento da effettuare sul c/c postale n. 11811718, intestato a
"Tesoreria Comunale di Sant'Agata di Puglia".
    (Omissis).
02A03258

    Il  comune  di  SASSOFELTRIO  (provincia  di  Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nel modo seguente:
    aliquota   ordinaria   (per  abitazione  locata  come  abitazione
principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;
    aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;
    alloggi  non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi,
7 per mille.
    (Omissis).
02A03259

    Il  comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale
sugli  Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale 6 per
mille.
Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille;
    c) aree edificabili 6,5 per mille.
2.  di  determinare  per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale;
    (Omissis).
02A03260

    Il  comune  di  SERNIO  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 5
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    6  per  mille,  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale,   intese   nei   sensi  voluti  dall'art. 8  del  decreto
legislativo 504/1992;
    6 per mille per le restanti unita' immobiliari;
2. determinare nella misura di Euro 103,29 l'importo della detrazione
prevista per la prima abitazione.
    (Omissis).
02A03261

    Il  comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il
9   febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
    per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad
usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
    detrazione per l'immobile principale: L. 200.000;
    terreni edificabili: 5 per mille.
    (Omissis).
02A03262

    Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2002  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a) Unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad  abitazione
principale  (prima  casa)  compresi  gli  immobili qualificabili come
pertinenze  ai  sensi  degli  articoli 817 e 818 del codice civile ai
sensi  dell'art. 30, comma 12, della legge 488/1999 e della circolare
25 maggio 1999 n. 314/E:
      aliquota 4 per mille;
      detrazione L. 200.000 (lire duecentomila) pari a Euro 103,29;
    b) altri immobili:
      aliquota 7 per mille.
    (Omissis).
02A03263

    Il  comune  di  SIGILLO  (provincia  di  Perugia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta
comunale   sugli  immobili,  da  calcolare  sulla  rendita  catastale
rivalutata del 5 per mille:
    abitazione  principale  e relative pertinenze: aliquota del 5 per
mille;
    altri immobili ed aree edificabili: aliquota del 7 per mille.
2.  di  confermare  la  detrazione per l'abitazione principale a Euro
103, 29.
    (Omissis).
02A03264

    Il  comune  di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di  determinare  per  l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli
immobili.
    (Omissis).
02A03265

    Il  comune  di SIMAXIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 11
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di confermare anche per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille, e la detrazione per
l'abitazione principale di L. 300.000 ovvero Euro 154,94.
    (Omissis).
02A03266

    Il  comune  di  SOGLIO  (provincia  di  Asti)  ha adottato, il 15
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  confermare,  per  l'anno  2002,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune, nella
misura del 7 per mille.
    (Omissis).
02A03267

    Il  comune  di SOLOFRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquota  del  5,5  per  mille  per  le abitazioni principali, tranne
quelle non locate.
Aliquota   6   per  mille  per  le  abitazioni  non  locate  (seconda
abitazione, terza abitazione ecc.).
Per  abitazioni  non  locate s'intendono quelle senza un contratto di
locazione regolarmente registrato.
    (Omissis).
02A03268

    Il  comune  di  SOMMARIVA  DEL  BOSCO  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di   confermare   per   l'esercizio   finanziario  2002  le  aliquote
differenziate  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nel
comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure:
    fabbricati 5,5 per mille;
    aree edificabili 6 per mille;
    terreni agricoli 6 per mille;
    detrazione prima casa Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03269

    Il  comune  di  SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 18
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  confermare  per l'anno 2002, le aliquote applicate nel precedente
esercizio come segue:
    per abitazioni principale e pertinenza, aliquota 6,5 per mille;
    per altri fabbricati, aliquota 7 per mille.
Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di
Euro   103,291   (L. 200.000),   estendendo   la  stessa  anche  alla
pertinenza,  qualora  essa  non  trovi  totale  capienza nell'imposta
dovuta per l'abitazione principale.
    (Omissis).
02A03270

    Il  comune  di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato, il 14
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Aliquote I.C.I.:
    5,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze con
detrazione al minimo di legge (L. 200.000 - Euro 103,29);
    6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
02A03271

    Il  comune  di  SORESINA  (provincia  di  Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    A) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
    B) aliquota 5,3 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione
principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese
le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative a proprieta'
indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari
nonche'  le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la resistenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione   che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonche'  per  le
pertinenze di cui alla categoria catastale C/6;
    C) aliquota  6  per  mille, per i soggetti passivi proprietari di
alloggi non locati;
    D) aliquota  6  per mille, per i soggetti passivi proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico  o architettonico localizzato al centro storico,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori;
    e) aliquota  3,5  per mille, in favore dei proprietari che cedono
in   locazione  immobili  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 -
comma 4 - della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. 30 dicembre
1992,  n.  504  come  sostituito  dall'art.  3,  comma  5 della legge
662/1996  per  l'anno  2002  le detrazioni di imposta nella misura di
Euro 103,29 in ragione annua.
3. Di  determinare altresi', ai sensi del decreto-legge 9 maggio 1997
n.  122,  l'elevazione  della detrazione d'imposta di cui al punto 2.
del presente dispositivo come segue:
    a) da  Euro 103,29 a 154,94 per le persone ultrasettantenni, come
risulta  dall'anagrafe  alla  data  dell'1  gennaio  2002 proprietari
ovvero  titolari  di  diritto  reale  di  godimento  (usufrutto,  uso
abitazione)   di  unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali  A/2  -  A/3  -  A/4  -  A/5 - A/6 e con reddito imponibile
riferito  al  nucleo  familiare  non  superiore a L. 21.000.000 annui
elevato  a  L. 28.000.000  annui  se  il  coniuge e' a carico e di un
ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico;
    b) da    Euro    103,29    a   euro   258,23   per   le   persone
ultrasessantacinquenni  come  risulta  dall'anagrafe alla data dell'1
gennaio   2002  proprietari  ovvero  titolari  di  diritto  reale  di
godimento  (usufrutto,  uso  abitazione)  di unica unita' immobiliare
adibita   ad  abitazione  principale  ed  avente  le  caratteristiche
previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con
reddito  imponibile  riferito  al  nucleo  familiare  non superiore a
L. 21.000.000  annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge e' a
carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico.
    (Omissis).
02A03272

    Il  comune  di  SORGA'  (provincia  di Verona) ha adottato, il 29
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Confermare  per  l'anno  2002,  nella  misura  del  5,5  per mille
l'aliquota  I.C.I.  relativa all'abitazione principale, assoggettando
anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,5 per mille.
2. Confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota
I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili.
3. Confermare  per  l'anno  2002  la riduzione da applicare alla sola
abitazione principale in Euro 129,11.
    (Omissis).
02A03273

    Il  comune  di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 15
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. (Omissis)  stabilire  che,  nel comune di Sperone, per l'anno 2002
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata
nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
02A03274

    Il   comune   di  STATTE  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato,
l'8 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
2. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta  comunale  sugli  immobili-  in questo Comune con effetto dal
1o gennaio 2002:
    aliquota  agevolata del 3 per milIe a favore dei proprietari, che
effettuano  interventi  di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili,  di  immobili  di  interesse artistico ed architettonico
ubicati  nei  centri  storici,  da applicare limitatamente all'unita'
immobiliare  avente  autonoma  rendita  catastale,  per  tre  anni  a
decorrere  dal  1oo  gennaio  successivo alla data di inizio lavori e
comunque per il periodo di possesso dell'immobile.
    aliquota  del  6  per  mille  per i proprietari di fabbricati, di
qualsiasi  categoria-catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni
principali e relative pertinenze;
    aliquota  del  5  per  mille  da  applicare  ai  soggetti passivi
titolari  di fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale e
relative  pertinenze,  ed  ai  propretari  di terreni agricoli e aree
fabbricabili.
3. per  le  ragioni  in  narrativa  esposte,  dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  sono  detratte,  Euro 129.11  (lire 250.000)  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che
si   trovino   nelle   seguenti  situazioni  di  particolare  disagio
economico-sociale  sia  applicata  la detrazione di Euro 258.23 (lire
500.000):
    contribuenti  residenti  nel  Comune che risultino titolari della
sola  abitazione  principale e nel cui nucleo familiare sia percepita
come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola
pensione integrata al trattamento minimo erogate dalIINPS;
    contribuenti   residenti  nel  Comune  al  cui  nucleo  familiare
appartenga un soggetto invalido civile, con invalidita' non inferiore
al 100% riconosciuta da apposita commissione medica della A.S.L.;
    contribuenti   residenti  nel  Comune  al  cui  nucleo  familiare
appartenga un soggetto che abbia subito trapianti di organi o che sia
malato  terminale  con  certificazione del trapianto o dello stato di
salute rilasciata da strutture specialistiche pubbliche.
    (Omissis).
02A03275

    Il  comune  di  STROPPO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 30
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2002  relativamente
all'abitazione  principale  e di applicare l'aliquota del 7 per mille
relativamente  agli  immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale;
di  dare  atto  che  la  detrazione  I.C.I. per abitazione principale
adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante)
che  lo  possiede  a  titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di
usufrutto,  uso o abitazione e' di L. 200.000 (Euro 103,299 spettante
per  l'intero  anno  o  rapporto  ai mesi durante i quali sussiste la
destinazione ad abitazione principale);
    (Omissis).
02A03276

    Il  comune  di  SUEGLIO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 12
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2002, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella seguente:

=====================================================================
immobili diversi da abitazione....|           6 per mille
=====================================================================
immobili realizzati per la vendita|
e non venduti da imprese che hanno|
oggetto esclusivo o prevalente    |
dell'attivita' la costruzione e   |
l'alienazione di immobili         |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
abitazione principale (compresa   |
cantina - solaio - box - se       |
asserviti all'abitazione          |
principale)....                   |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
abitazioni in aggiunta alla       |
principale....                    |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
alloggi non locati....            |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
abitazione posseduta a titolo di  |
proprieta' od usufrutto da anziani|
o disabili residenti in questo    |
comune ma ricoverati              |
permanentemente in istituti di    |
ricovero o sanitari....           |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
fabbricati di enti non economici  |
che non hanno scopo di lucro....  |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili....             |           6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                                  |  esenti - ai sensi dell'art. 7
Terreni agricoli....              |        d.lgs. n. 504/1992
---------------------------------------------------------------------
Detrazione d'imposta per          |
l'abitazione principale . . .     |           Euro 206,00

    (Omissis).
02A03277

    Il  comune  di  SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 4
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  stabilire per l'unita' immobiliare ad abitazione principale e
sue  pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella
misura del 5 per mille;
2.  l'aliquota  per  gli  immobili diversi dall'abitazione principale
(seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille).
Determinazioni ed agevolazioni:
    A)  detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione del
soggetto passivo Euro 103,29;
    B)  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale,  a  richiesta del soggetto passivo da presentare entro il
31  maggio  2002  e'  aumentata a Euro 154,94 nuclei familiari il cui
reddito  nell'anno  precedente non superi l'importo di Euro 5.164,57,
aumentato  di  Euro  1.549,37 per ogni componente in piu' rispetto al
proprietario.
      1.  nucleo  familiare  con all'interno dello stesso un soggetto
portatore  dei  handicap  o invalido accertamento pari o superiore al
74%
    (Omissis).
02A03278

    Il  comune  di  TAGGIA  (provincia  di Imperia) ha adottato, il 7
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  di  confermare  come  segue,  per l'anno 2002, le stesse aliquote
relative   all'imposta   comunale   sugli   immobili  per  le  unita'
immobiliari situate nel territorio del Comune di Taggia in vigore nel
2000 e nel 2001:
    a) terreni agricoli: 4,40 per mille;
    b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;
    c)   immobili  concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  a  persone  residenti nel comune alle condizioni definite
dagli  accordi  previsti  dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431: 5,5 per mille;
    d) altri immobili: 7 per mille;
3.   di  mantenere  invariata,  nella  misura  di  L.  230.000,  come
determinata  dal  C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa
ai detentori di abitazione principale;
    (Omissis).
02A03279

    Il  comune  di  TARSIA  (provincia  di Cosenza) ha adottato, l'11
febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
I.  Di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    1. aliquota ridotta, da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
5,5 per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
    2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
oggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
    3.  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
    4.  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    5.  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per
mille;
      5.2.  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
      5.3. -
    6.  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari che eseguono
interventi volti:
      a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4
per mille;
      b) al   recupero   di   immobili   di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
      c) alla   realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: 4 per mille;
      d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
    7.  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;
    8.  aliquota  agevolata speciale del 5,5 per mille, per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998;
    9.  aliquota  speciale  del  5,5  per mille, per gli immobili non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
II.  Di  stabilire  nella  misura del 4 per mille, per un periodo non
superiore  a  4  anni,  l'aliquota per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro  quindici  giorni  dalla  cessione dell'immobile l'impresa deve
comunicare  al  comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto.  L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita;
III.  Di  stabilire  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
    (Omissis).
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
    (Omissis).
02A03280

    Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio
2002,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta
per l'anno 2002:
    la  conferma  dell'aliquota  I.C.I.  al 5 per mille per tutti gli
immobili;
    la  conferma  della detrazione da applicare alla prima casa nella
misura di Euro 108,46 (L. 210.000);
    la  conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e
inabitabili;
    la  conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di
proprieta'  o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in
casa di riposo purche' non locati.
    (Omissis).
02A03281

    Il  comune  di  THIENE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13
dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002,
richiamando  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  146/1999,  la
delibera  di  giunta  n. 12 del 11 gennaio 2001 ed il regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
    aliquota   ridotta   per  abitazione  principale  intendendo  per
abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento
per  l'applicazione  dell'Imposta  comunale  sugli  immobili  - delle
persone  fisiche  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  limitatamente  al  periodo  per  il  quale la destinazione
medesima si verifica: 4,5 per mille;
    aliquota  diversificata  per  immobili rientranti nella categoria
catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;
    aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e
tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille;
2.  di  prevedere  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura di L. 250.000 pari a 129,11 Euro;
3.   di   stabilire  che  l'importo  della  detrazione  prevista  per
l'abitazione  principale  e'  elevato a L. 350.000 pari a 180,76 Euro
con  riferimento  alle  sole  situazioni  di  carattere  sociale  che
soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate:
    A.  titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale
oltre  al  reddito  derivante dalla proprieta', diritto di usufrutto,
uso   o   abitazione   dell'immobile  adibito  a  propria  abitazione
principale  e  delle  relative  pertinenze;  le pensioni sociali sono
cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare;
    B.  in  aggiunta  al precedente punto A., godimento di un reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle
quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e
delle  relative pertinenze, determinato al fini dell'IRPEF per l'anno
precedente  a  quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore
al  cd.  "ºminimo vitale" nella misura stabilita dal comune di Thiene
per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;
    C.  la  richiesta  documentata  della maggior  detrazione  dovra'
essere  depositata  all'ufficio protocollo entro il termine assegnato
per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata
dall'ufficio  servizi  sociali  del comune. I redditi di cui ai punti
precedenti  dovranno  essere documentati mediante produzione di copia
dei modelli della dichiarazione dei redditi;
4.   di   stabilire  che  l'importo  della  detrazione  prevista  per
l'abitazione  principale  e'  elevato a L. 350.000 pari a Euro 180,76
per  le  famiglie  con  persona  portatrice  di  handicap  (legge  n.
104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata.
    (Omissis).
02A03282

    Il  comune  di  TRINITA'  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24
gennaio  2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  stabilire  l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.)
per  il  2002  nelle  seguenti:  misure  o 5 per mille, per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
    6 per mille per i terreni agricoli;
    6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non
principale e per gli altri immobili;
    7 per mille per immobili non beati e per terreni edificabili;
Di  assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta'
e  opzioni  previste  nei  commi  53  e  59 della legge n. 662\1996 e
dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449\1997:
    non  vengono  previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4
comma 1   della  legge  n.  556\1996  (soggetti  passivi  -  soci  di
cooperative edilizie - abitazione principale);
    non  ci  si  avvale  della facolta' di stabilire l'aliquota nella
misura  del  4 per  mille  nei  casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo
periodo del decreto legislativo n. 504\1992 come modificato dal comma
55  art. 3  della  legge  n.  662\1996  (fabbricati realizzati per la
vendita  e non venduti), resta fissata in L. 200.000 (Euro 103,29) la
detrazione  di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  per  la  stessa non viene prevista alcuna riduzione di
imposta.  La  presente  detrazione  e'  aumentata  a L. 300.000 (Euro
154,94)  per  le  prime  abitazioni  di  proprieta'  di disabili e di
titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi;
    viene  considerata  abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata,
    non  viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento
dell'ufficio tributi del comune;
    viene   fissata   l'aliquota  del  2  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  oggetto  dei  seguenti  interventi:  recupero  di unita'
immobiliari   inagibili   o  inabitabili,  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori.
Di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive,
esonerando   dall'imposta  i  fabbricati  accatastati  al  gruppo  D,
posseduti   dai  soggetti  passivi  di  cui  all'art. 3  del  decreto
legislativo  n.  504\1992 che iniziano nuove attivita' dal 1o gennaio
2001, secondo i seguenti criteri:
    dai tre ai dieci dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;
    dagli undici ai trenta dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;
    dai trentuno ai cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni
5;
    oltre i cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni 10.
    (Omissis).
02A03283

    Il  comune  di  TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il
12 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1.  Di  determinare,  per i motivi espressi in narrativa, le aliquote
I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
    terreni agricoli: 5 per mille;
    abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    altri fabbricati: 6 per mille.
2.  Di  determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro
103,29.
    (Omissis).
02A03284

    Il  comune  di  TRONZANO  VERCELLESE  (provincia  di Vercelli) ha
adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di  applicare  nel  comune  di  Tronzano Vercellese, per l'anno 2002,
l'imposta  comunale  sugli immobili (l.C.I.) con l'aliquota unica del
5,5  per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello
scorso esercizio.
Di  determinare,  per  l'anno  2002,  in  Euro 129,00  la  detrazione
d'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  del  soggetto passivo in via di conferma della detrazione
gia' praticata nello scorso esercizio.
    (Omissis).
02A03285

    Il  comune  di  TUFO  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato, il
19 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
Di stabilire per l'anno 2002 una unica aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  ordinaria del 6 per mille ,
applicando  una  detrazione  per  abitazione  principale e pertinenze
annesse pari a euro 118,80 (L. 230.000);
    (Omissis).
02A03286

    Il  comune  di  VAILATE  (provincia  di  Cremona) ha adottato, il
18 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).

=====================================================================
N.D.|          Tipologia degli immobili           |Aliquote per mille
=====================================================================
 1  |Aree fabbricabili                            |       5,5
---------------------------------------------------------------------
    |Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione |
 2  |principale e non locati                      |       5,5
---------------------------------------------------------------------
    |Per i soggetti passivi e per gli immobili che|
    |non rientrano fra quelli previsti ai punti 1 |
 3  |e 2                                          |        5

2.  di  determinare,  per  l'anno  2002, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:


====================================================================
    |   Tipologia degli   |                     |
    |  immobili nonche'   |                     |
    |categorie di soggetti|                     |   Detrazione
    |  in situazioni di   |                     |   d'imposta
    | particolare disagio |                     |(euro in ragione
N.D.|  economico-sociale  |Riduzione d'imposta ‰|     annua)
====================================================================
 1  |Fabbricati           |         50          |
    |inagibili/inabitabili|                     |
    |inutilizzati         |                     |
--------------------------------------------------------------------
 2  |Abitazione principale|                     |       103,29
--------------------------------------------------------------------
 3  |Soggetti aventi tutti|                     |       206,58
    |e 3 i seguenti       |                     |
    |requisiti: A) sono   |                     |
    |possessori           |                     |
    |esclusivamente       |                     |
    |dell'unita' adibita  |                     |
    |ad abitazione        |                     |
    |principale; B) sono  |                     |
    |ultra                |                     |
    |sessantacinquenni;   |                     |
    |C) non superano un   |                     |
    |reddito lordo annuo  |                     |
    |familiare di lire 18 |                     |
    |milioni (Euro        |                     |
    |9.296,22) o 25       |                     |
    |milioni              |                     |
    |(Euro 12.911,42)     |                     |
    |rispettivamente se   |                     |
    |singoli o con coniuge|                     |
    |a carico             |                     |

    (Omissis).
02A03287

    Il  comune  di  VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5
febbraio  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Confermare,  per  l'anno  2002,  le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    5 per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale,   intese   nei   sensi  voluti  dall'art. 8  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
    6 per mille per le restanti unita' immobiliari.
2. Confermare  altresi'  nella  misura  di euro 103,29 (L. 200.000.=)
l'importo della detrazione prevista per la prima abilitazione.
    (Omissis).
02A03288

    Il  comune  di  VALMOREA  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
9 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  per  tutte  le
tipologie  di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione
per  l'abilitazione  principale  del soggetto passivo da L. 200.000 a
Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03289

    Il  comune  di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di  confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2002
la  differenziazione  prevista  dall'art. 6  del  decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 della legge n.
662 del 23 dicembre 1996;
2. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2002  nella  misura  del  4  per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per
gli  immobili  diversi  dalla  abitazione,  o  posseduti  in aggiunta
all'abitazione  principale  o di alloggi non locati dando atto che in
via  presuntiva  il  gettito  complessivo  non  e' inferiore a quello
dell'anno precedente;
3. Di  prendere  atto  di  quanto disposto dall'art. 3 della legge n.
662/1996,  comma 55,  punto 1  -  primo,  secondo e terzo periodo che
sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(l'imposta  e'  ridotta  deI 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'  accertata dall'ufficio tecnico
comunale  con  perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal periodo
precedente;
4. Di  determinare  la  detrazione  unica di Euro 104,00 sull'imposta
dovuta   per   le   abitazioni  adibite  direttamente  ad  abitazione
principale,  rapportate  al  periodo dell'anno in cui si protrae tale
destinazione;
5. Di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
6. Di  prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo
n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente
all'art. 3,  secondo  comma  (relativi  ai  soggetti  passivi ed alla
determinazione   della   base   imponibile   in   caso  di  locazione
finanziaria);
7. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n.
446/1997  punto 2,  agli  effetti  dell'applicazione  dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita'
di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli, si considerano
coltivatori  diretti  o  imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi elenchi comunali previsti
dall'art. .11  delle  legge  9 gennaio  1963,  n.  9,  e  soggette al
corrispondente  obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia
e  malattia;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
    (Omissis).
02A03290

    Il  comune  di VARSI (provincia di Parma) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di  fissare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 2002 nella misura del sei per mille, lasciando pure inalterata
la  detrazione  per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge
in  L. 200.000,  agli  effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e succ. mod.
istitutivo del tributo;
    (Omissis).
02A03291

    Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. Di  determinare  per  l'anno 2002 ed in attuazione dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come modificato
dall'art. 3,  comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 5,8
per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Di  stabilire  in  euro 103,29  rapportate al periodo dell'anno la
detrazione   per  abitazione  principale  (art. 8,  comma 2,  decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
legge n. 662/1996).
3. Di  stabilire  in  euro 180,76  rapportate al periodo dell'anno la
detrazione  per  abitazione  principale  per  i  soggetti passivi che
possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
    a) abbiano  un  valore catastale aggiornato ai sensi deIl'art. 3,
comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai
fini I.C.I. superiore a Euro 41.316,55 e non oltre Euro 43.898,84;
    b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi
a  carico  di  pensionati,  portatori  di  handicap  con attestato di
invalidita'  civile  con  percentuale almeno del 60%, disoccupati per
almeno sei mesi nell'anno 2001 e regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento:
    c) non  possiedano  altri  immobili  escluso il box di pertinenza
dell'abitazione principale;
    d) abbiano  avuto  nel  2001  un  reddito  non superiore a quello
riportato nella seguente tabella:

=====================================================================
 N. persone componenti il nucleo  |  Reddito complessivo lordo per
 familiare come stato di famiglia |     nucleo familiare in euro
=====================================================================
                1                 |             6.455,71
---------------------------------------------------------------------
                2                 |            10.587,37
---------------------------------------------------------------------
                3                 |            13.686,11
---------------------------------------------------------------------
                4                 |            16.268,39
---------------------------------------------------------------------
                5                 |            19.108,91
---------------------------------------------------------------------
            piu' di 5             |            23.757,02

4.  Di  stabilire  in  euro 206,58 rapportate al periodo dell'anno la
detrazione  per  abitazione  principale  per  i  soggetti passivi che
abbiano   un   valore  catastale  aggiornato  ai  sensi  dell'art. 3,
comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai
fini  I.C.I.  non superiore a euro 41.316,55 e che contemporaneamente
possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3..
5. di  ridurre  l'imposta  dovuta  per l'unita immobiliare adibita ad
abitazione  principale,  escluse le relative pertinenze, del soggetto
passivo  al  5 per  mille  (art. 8,  comma 3,  decreto legislativo n.
504/1992  cosi'  come  modificato  dall'art. 3,  comma 55,  legge  n.
662/1996).
6. di  considerare abitazione principale con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta  e  senza applicazione della detrazione quelle
concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta entro il secondo
grado  purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria
residenza.
7. di  non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi
e   da   queste   utilizzate   come   abitazione  principale  (art. 4
decreto-legge n. 437/1996).
8. di   diversificare   l'aliquota   per  gli  immobili  classificati
catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille.
9. di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi
dalle  abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,
o  di  alloggi  non  locati  (art. 6, comma 2, decreto legislativo n.
504/1992  cosi'  come  modificato  dall'art. 3,  comma 53,  legge  n.
662/1996).
10. di  non  agevolare  l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo
n.  504/1992  cosi'  come  modificato  dall'art. 3, comma 53 legge n.
662/1996).
11. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996).
12. di  non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione  di  immobili  (art. 8  comma  1 decreto legislativo n.
504/1992   cosi'  come  modificato  dall'art. 3  comma  55  legge  n.
662/1996).
13. di  non  stabilire  un'aliquota  ridotta  alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
14. di   ridurre  del  50%  l'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni
(art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato
dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996).
15. di  ridurre  del  50%  l'imposta  per  i fabbricati che risultano
fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui
sono  destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla
salute  delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione
dal fabbricato delle persone per almeno sei mesi.
16. di  ridurre  del  50%  ai  sensi dell'art. 8, terzo capoverso del
regolamento  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
l'imposta  a  favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti.
17. di  considerare  regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da
un  contitolare  anche per conto degli altri, purche' sia individuato
l'immobile  a  cui  i  versamenti  si riferiscono e siano precisati i
nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione.
18. di  stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possano essere
corrisposti   unicamente   mediante   versamento   direttamente  alla
Tesoreria  comunale  Banca  Popolare di Bergamo - Credito Varesino di
Venegono Superiore o su conto corrente postale intestato al Comune n.
15664212.
19. di  stabilire che le variazioni possano essere redatte su modelli
approvati  dal  competente  Ministero  ovvero mediante comunicazione,
entro novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo
della  soggettivita'  passiva, con la sola individuazione dell'unita'
immobiliare  interessata  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    (Omissis).
02A03292

    Il comune di VERCELLI ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare,  per  l'anno  2002 le seguenti misure di aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  detrazione per abitazione
principale:
    1. aliquote:
      aliquota ordinaria, 6 per mille;
      aliquota  abitazione  principale,  5 per mille. Estesa anche ad
una  pertinenza  ed  ai  fabbricati  di  tipo  abitativo concessi dal
proprietario  in  locazione,  a titolo di abitazione principale, alle
condizioni  di  cui  agli  accordi  previsti  dalla legge n. 431/1998
"Disciplina  delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo";
      aliquota,  7  per  mille. Per gli alloggi non locati ovvero non
occupati  da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con
esclusione  degli  alloggi  realizzati  per  la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  e  prevalente
dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili limitatamente
ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione lavori.
    2. la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29;
 di   prevedere   ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    la maggiore  detrazione  pari  a  Euro 144,61 per i fabbricati di
tipo  abitativo  aventi  un  valore  catastale  fino a Euro 41.316,55
destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che
il medesimo non sia titolare di altri immobili;
    la maggior   detrazione   nella   misura  di  Euro 154,94  per  i
contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:
      a) pensionato solo:
        nucleo  familiare  composto da una sola persona alla data del
1o gennaio 2002;
        avere  compiuto il sessantacinquesimoo anno di eta' alla data
del 1o gennaio 2002;
        essere   in  condizione  non  lavorativa  e  con  un  reddito
complessivo non superiore a Euro 8.057,00 annui lordi con riferimento
ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF.
      b) pensionati:
        nucleo  familiare formato da sole due persone alla data del 1
gennaio 2002;
      avere  compiuto  il  sessantacinquesimoo anno di eta' alla data
del 1 gennaio 2002;
      essere  entrambi  in condizione non lavorativa e con un reddito
familiare  complessivo non superiore a Euro 12.649,00 annui lordi con
riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF.
      c) famiglie numerose:
        nucleo familiare composto da cinque (tre o piu' figli) o piu'
persone alla data del 1o gennaio 2002;
        reddito  complessivo  familiare  non  superiore a Euro 26.494
annui  lordi,  nel  caso  di  cinque  componenti il nucleo familiare,
Euro 29.748 sei componenti, Euro 33.002 sette componenti, Euro 36.255
otto  componenti,  Euro 39.509  nove  componenti,  Euro 42.763  dieci
componenti,  con riferimento ai redditi prodotti neI 2001 e tassabili
ai fini IRPEF.
      d) permanenza di anziani e/o disabili in famiglia:
        nucleo   famigliare  comprendente  uno  o  piu'  anziani  e/o
disabili alla data del 1o gennaio 2002.
      e) nuove coppie:
        nuove  coppie  registrate  e  residenti in Vercelli nel corso
dell'anno  2002 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato
l'immobile  di  residenza  in  proprieta'  nel  corso  del 2002 e che
comunque   siano   in  possesso  del  solo  fabbricato  destinato  ad
abitazione  principale  ed  eventuale annessa pertinenza; la maggiore
detrazione  sara'  applicabile  per  un  periodo  massimo di tre anni
compreso l'anno di costituzione della coppia.
Si  precisa che ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i
contribuenti  di  cui  ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in
possesso  del  solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa
pertinenza,  quale  unica  proprieta' immobiliare del contribuente al
1o gennaio 2002. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo
di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  il  contribuente  non deve avere
nessuna altra proprieta' immobiliare.
    (Omissis).
02A03293

    Il   comune   di   VIDOR  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato,
l'11 febbraio   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  determinare per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992. n. 504, le aliquote e le
detrazioni  cosi'  come analiticamente riportate nell'allegato B) che
forma parte integrante del presente provvedimento.
    (Omissis).
                                                        Allegato B

               ---->  Vedere Tabella di pag. 76  <----

02A03294

    Il  comune  di  VIGANO'  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il
7 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  modificare  per  l'esercizio  2002  l'aliquota  per  l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo:
    5 per mille, aliquota per abitazione principale;
    6 per mille aliquota ordinaria;
specificando  che  sono  equiparate ad abitazione principale e quindi
soggette all'aliquota del 5 per mille:
    l'abitazione  locata  con contratto registrato ad un soggetto che
la   utilizza  come  abitazione  principale  essendo  ivi  residente,
beneficia  dell'aliquota "agevolata" determinata con deliberazione di
giunta  comunale.  Si  tratta  di unita' immobiliari rientranti nelle
categorie catastale A esclusa A10 e delle relative pertinenze;
    l'aliquota   agevolata  viene  altresi'  applicata  nel  caso  di
abitazione  concessa a titolo diverso dalla locazione dai genitori ai
figli  o viceversa, dall'avo/a al/la nipote/a e viceversa, al coniuge
ancorche'  separato  o  divorziato e da questi utilizzata come dimora
abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano';
    in  tali  fattispecie  la  detrazione  prevista  per l'abitazione
principale non e' applicabile.
2. di  confermare  altresi',  le riduzioni, detrazioni e modalita' di
applicazione della medesima gia' in vigore.
    (Omissis).
02A03295

    Il  comune  di  VIGNONE  (provincia  di  Verbano Cusio Ossola) ha
adottato,  il  13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2002 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  deI  5  per  mille per la prima casa e del 7 per mille per le
seconde case.
    (Omissis).
02A03296

    Il  comune di VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di  riconfermare per Ianno 2002, I aliquota nella misura unica deI
6 per mille;
2 di stabilire, per Ianno 2002, le seguenti detrazioni d'imposta:
    a) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare:
      adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente,  che la
possiede;
      appartenente  a  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa,
adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
      regolarmente  assegnata  dagli  Istituti  autonomi  per le case
popolari;
    b) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare:
      locata  con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi
come abitazione principale;
      concessa  in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi
privi  di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che
altrove,  ed  a  condizione  che,  al  1o gennaio di ciascun anno, vi
dimorino  abitualmente  ed abbiano ivi stabilito la propria residenza
anagrafica (cfr. art. 6 - comma 6 del regolamento).
3. di   stabilire   a   Euro   250,00  (lire 484.067)  la  detrazione
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  per le
seguenti categorie di contribuenti:
    A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
      1. possesso  nel  territorio  italiano  del  solo  appartamento
abitato,  quale  unica  proprieta'  immobiliare,  oltre  ad eventuali
pertinenze  dell'abitazione  principale  (cfr.  art. 6  comma  5  del
regolamento)  e terreni non edificabili (come individuati dalle norme
urbanistiche vigenti);
      2. il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2002;
      3. Iesistenza  di altri componenti il nucleo familiare, diversi
cioe'  dal/i  titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte
di  reddito,  ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal
possesso degli immobili di cui al suddetto punto 1.;
      4. reddito  medio pro-capite del nucleo familiare non superiore
comunque a Euro 10.000,00 (lire 19.362.700) annui;
      5. l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza
esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6.
    B) anziano  o  disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che:
      1. l'unita'  immobiliare  non  risulti locata, nemmeno a titolo
stagionale;
      2. il  reddito  del  contribuente  non risulti superiore a Euro
15.000,00 (lire 29.044.050) annui.
4. di  attribuire  alle  pertinenze  dell'abitazione principale, come
individuale  del  comma  5  dell'art. 6,  quella  quota di detrazione
eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00 (lire 19.362).
    (Omissis).
02A03297

    Il  comune  di  VILLATA  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il
14 gennaio   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili;
di  stabilire  per  l'anno  2002  la  detrazione  per  l'abilitazione
principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
    (Omissis).
02A03298

    Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    nella  misura  deI 6 per mille per le abitazioni principali e per
gli altri immobili;
    nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
oppure  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali,   oppure   all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di  detti  interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
di fissare in lire 210.000 la detrazione per:
    a) le   unita'   immobiliari   ad   uso   abitazione   principale
intendendosi  per  tale  quella  nella  quale  il contribuente che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento  e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia
da  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio dello Stato,
adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata.
    b) le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    c) le  unita'  immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti in
linea  fino  al  primo  grado  di parentela adibite a loro abitazione
principale.
    (Omissis).
02A03299

    Il  comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato, il
16  e  25 gennaio  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
1. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 2,5
(due  virgola  cinque) per mille a favore delle unita' immobiliari ad
uso  abitativo  e  relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2 -
comma 3 - della legge n. 431/1998.
2. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 6,2
(sei virgola due) per mille a favore delle unita' immobiliari adibite
ad   abitazione   principale   e   relative   pertinenze,  utilizzate
direttamente  dal  proprietario,  soggetto  passivo, nonche' a favore
delle  unita'  immobiliari  assimilate  all'abitazione  principale ai
sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
3. adottare,  per  l'anno 2002, l'aliquota ordinaria nella misura del
6,7  (sei virgola sette) per mille a favore di tutti gli immobili non
compresi nelle fattispecie sopra individuate.
4. dare  atto, ai fini del riconoscimento delle aliquote ridotte, che
il  contribuente  interessato  e'  tenuto  a presentare dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta'  attestante  il  possesso  dei  requisiti
richiesti.
    (Omissis).
1. determinare,  per  l'anno  2002,  in Euro 174,00 (lire 336.911) la
detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto
reale di usufrutto, uso o abitazione per l'unita' immobiliare adibita
a propria abitazione principale.
2. determinare,  per l'anno 2002, le seguenti ulteriori detrazioni di
imposta,  fra  loro  alternative  e  non cumulabili, da aggiungersi a
quella  di Euro 174,00 (lire 336.911), gia' prevista per l'abitazione
principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun familiare
dimorante   nell'appartamento   possieda,   su  tutto  il  territorio
comunale,  al 1 gennaio 2002, altre proprieta' immobiliari (terreni e
fabbricati)  oltre  a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore
detrazione.
A) nella  misura di Euro 72,00 (lire 139.411) a favore delle famiglie
con tre figli di eta' inferiore ai diciotto anni purche':
    in  possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo
appartamento  abitato,  ed  eventuali pertinenze annesse allo stesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  di  ogni  componente il nucleo
famigliare al 1o gennaio 2002;
    il  nucleo  famigliare  ricomprenda tre figli di eta' inferiore a
diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002;
    il  reddito  complessivo  del nucleo famigliare riferito all'anno
2001,  non  sia  superiore  ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui
lordi, imponibili ai fini IRPEF.
    B) Nella  misura  di  Euro  72,00  (lire  139.411) a favore delle
famiglie con cinque o piu' componenti il nucleo famigliare purche':
    in  possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo
appartamento  abitato,  ed  eventuali pertinenze annesse allo stesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  di  ogni  componente il nucleo
famigliare al 1o gennaio 2002;
    il  nucleo  famigliare  sia  composto da cinque o piu' componenti
alla data del 1 gennaio 2002;
    il  reddito  complessivo  del nucleo famigliare riferito all'anno
2001,  non  sia  superiore  ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui
lordi, imponibili ai fini IIRPEF.
    C) Nella  misura  di  Euro  102,00  (lire 197.499) a favore delle
famiglie  con quattro o piu' figli di eta' inferiore ai diciotto anni
purche':
    in  possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo
appartamento  abitato,  ed  eventuali pertinenze annesse allo stesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  di  ogni  componente il nucleo
famigliare al 1o gennaio 2002;
    il  nucleo  famigliare  ricomprenda  quattro o piu' figli di eta'
inferiore a diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002;
    il  reddito  complessivo  del nucleo famigliare riferito all'anno
2001,  non  sia  superiore  ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui
lordi, imponibili ai fini IRPEF.
    D) Nella  misura  di  Euro  102,00  (lire 197.499) a favore delle
giovani coppie con mutuo prima casa purche':
    in  possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo
appartamento  abitato,  ed  eventuali pertinenze annesse allo stesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  di  ogni  componente il nucleo
famigliare al 1 gennaio 2002
    entrambi   i   soggetti  della  giovane  coppia  abbiano  un'eta'
inferiore a trentasette anni alla data del 1o gennaio 2002;
    il  reddito  complessivo  del nucleo famigliare riferito all'anno
2001,  non  sia  superiore  ad Euro 34.000,00 (lire 65.833.180) annui
lordi,  imponibili  ai  fini  IRPEF, detratta la somma corrispondente
agli interessi pagati sul mutuo nel 2001;
    sia  in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della
giovane  coppia,  contratto  per  l'acquisto dell'immobile come prima
casa  e  in  ammortamento  da  non  piu'  di  sei  anni alla data del
1o gennaio 2002.
3. dare   atto   che,   ai  fini  del  riconoscimento  dell'ulteriore
detrazione,  il  contribuente  interessato  e'  tenuto  a  presentare
dichiarazione  sostitutiva  di  notorieta' attestante il possesso dei
requisiti richiesti.
    (Omissis).
02A03300