Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di approvare (omissis) le aliquote, detrazioni ed agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I. da valere per l'esercizio 2002, e precisamente: A. Aliquote d'imposta: ===================================================================== Tipologia immobile |Aliquota 2001 ===================================================================== abitazione principale (incluse le pertinenze) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni concesse in uso gratuito parentale o | possedute da soggetti con residenti c/o casa di riposo | e/o cura (art. 2 regolamento I.C.I.) |4,5 per mille --------------------------------------------------------------------- altri fabbricati (escluse 2° abitazioni non locate e | abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti a | soggetti con residenza c/o casa di riposo e/o cura) |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni non locate | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- aree edificabili | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento | di recupero a cura del proprietario | 4 per mille B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali: Euro 108,00; C. Maggiore detrazione per abitazione principale: Euro 180,00 e Euro 258,00 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente; (Omissis). 1) I.C.I. - Requisiti e modalita' per l'applicazione della maggiore detrazione d'imposta sull'abitazione principale - anno 2002. A) Requisiti: la detrazione d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di Euro 258,00 a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) tipologia dei fabbricati: possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6; 2) situazione reddituale: possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile I.R.PE.F. complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 2001) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso: ==================================================================== N. dei | Prima fascia euro | Seconda fascia euro componenti |------------------------|------------------------------- | da | a | da | a -----------|-----------|------------|-------------|----------------- 1 | 0 | 6.455,00 | 6.455,01 | 8.067,00 2 | 0 | 6.992,00 | 6.992,01 | 8.609,00 3 | 0 | 9.141,00 | 9.141,01 | 12.906,00 4 | 0 | 9.683,00 | 9.683,01 | 13.443,00 5 | 0 | 13.711,00 | 13.711,01 | 16.671,00 6 | 0 | 14.254,00 | 14.254,01 | 17.208,00 7 e più | i redditi di riferimento di cui al punto precedente | vanno incrementati di Euro 516,00 per ogni componente | in più del nucleo familiare detrazione | Euro 258,00 | Euro 180,00 spettante | (100% maggiorazione) | (48% maggiorazione) i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di Euro 516,00 = nei seguenti casi: 1. nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidita' superiore al 50%); 2. nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuamente dai servizi dell'ASL; 3. nuclei familiari composti di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne; 4. nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie. B) Modalita': il benificio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno; sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta' di verifica rispetto alla veridicita' dei dati nelle stesse contenute; le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta. Il beneficio spetta anche ai lavoratori di stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente. 2. - I.C.I. - requisiti e modalita' per l'applicazione della aliquota di imposta ridotta al 4 per mille ex art. 1 - comma 4 - legge n. 449/1997 - anno 2002. E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Decorrenza e durata dell'agevolazione Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi quindici giorni del mese l'agevolazione spettera' per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione e' fissata in tre anni come sopra determinato. Modalita' di fruizione Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovra' presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. (Omissis). 02A03196 Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota differenziata e precisamente: 4 per mille per la prima casa; 6 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 154,94. (Omissis). 02A03197 Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 2002, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli e la detrazione per la prima casa di Euro 129,11 adottata con deliberazione di G.M. n. 25 del 19 febbraio 2002. (Omissis). 02A03198 Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare nel seguente modo le aliquote e le detrazioni per l'anno 2002: a) l'aliquota ordinaria al 6 per mille; b) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 6,5 per mille; c) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 125,00. (Omissis). 02A03199 Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 6 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo: aliquota ordinaria del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e relative pertinenze; aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale; aliquota del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili; (Omissis); 1. di determinare, per l'anno 2002, in L. 420.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa residenti nel comune; (Omissis). 02A03200 Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Determina di fissare l'aliquota ICI per l'anno 2002 al 5,5 per mille. (Omissis). 02A03201 Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare e fissare (omissis) l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/98; b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari. 2. di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a Lire 215.000) la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso; 4. di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431/98, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il cd. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso e/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa; 5. di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto; 6. di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele. (Omissis). 02A03202 Il comune di PECETTO DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota ordinaria 7 per mille; Aliquota abitazioni principali 6 per mille; Detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 02A03203 Il comune di PENTONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto 1 gennaio 2002, l'aliquota nelle misure seguenti: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 02A03204 Il comune di PERNUMIA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) abitazione principale aliquota del 4.75 per mille; b) altri immobili aliquota del 7 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni d'imposta: detrazioni solo esclusivamente per abitazione principale euro 114,00. (Omissis). 02A03205 Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. per l'anno 2002: l'aliquota ordinaria al 6,6 (sei virgola sei) per mille; l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il Comune di Pero in data 8 ottobre 1999; l'aliquota del 9 (nove) per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da euro 103,29 a euro 130,00 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia corredata da indonea documentazione. (Omissis). Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da euro 103,29 ad euro 130,00: 1. proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6. 2. reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 13.000,00 piu' euro 780,00 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini I.R.P.E.F. anno 2001 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro 4.150,00 piu' euro 775,00 per ogni persona a carico. Per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2 e presentare obbligatoriamente apposita denuncia, predisposta dall'Ufficio tributi, entro il termine perentorio del 30 giugno 2002. (Omissis). 02A03206 Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 02A03207 Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/96: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; altri immobili 5,5 per mille. (Omissis). 02A03208 Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 02A03209 Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 2002 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A03210 Il comune di PIEVE SANTO STEFANO (provincia di Arezzo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) indifferenziata per l'anno 2002, confermando anche in L. 200.000, pari a Euro 103,29, la detrazione spettante per l'abitazione principale. (Omissis). 02A03211 Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano - Cusio -Ossola) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille; c) aliquota per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 2002 e per l'anno successivo: 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni: a) detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale dei proprietari, usufruttuari e titolari di ogni altro diritto reale residenti: Euro 129,11 (L. 250.000); b) detrazione per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: Euro 180,76 (L. 350.000). (Omissis). 02A03212 Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte, le seguenti aliquote I.C.I.: abitazione principale: 5,75 per mille; aree edificabili: 7 per mille; immobili classificati gruppo "D": 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille. 2. di confermare per Ianno 2002 la detrazione I.C.I. per le abitazioni principali in L. 240.000 Euro 123,949655 elevate a L. 500.000 Euro 258,228449 per le abitazioni principali per i contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi di seguito descritti: condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione a) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); b) sono comunque esclusi dall' agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (cestelli e palazzi); c) il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2001; d) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile IRPEF 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002. PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO a) famiglie di giovani coppie. Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti: essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 1 gennaio 2002; reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all' anno 2001, non superiore a L. 25.000.000 Euro 12.911,42 pro capite. Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni. (Omissis). 02A03213 Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota I.C.I. 2002 determinata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 02A03214 Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002 al 5 per mille; 2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5o della legge n. 449/1997; (Omissis). 02A03215 Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e' fissata: nella misura del 6,7 per mille per gli altri immobili (aliquota ordinaria); nella misura del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata); la detrazione annua per l'abitazione principale e' fissata in euro 130,00. (Omissis). 02A03216 Il comune di PORTO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: abitazione principale: 5,75 per mille; detrazione: Euro 103,29; pertinenze dell'abitazione principale: 5,75 per mille; altri fabbricati: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 02A03217 Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. approvare le aliquote I.CI. per l'anno 2002 come di seguito riportate: a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nel regolamento comunale dell'I.C.I. art. 5 che si riporta di seguito: Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale; abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale abitazione principale; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale; abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (.............. Omissis ....) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unita' per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. b) 6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2 - C6 - C7 e per quelli con categorie catastali C2 - C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale (cosi' come stabilito dall'art. 5 comma 4 e 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.); c) 7 per mille, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli, per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione. (Omissis). 02A03218 Il comune di POZZUOLO del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa: a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc) fino al massimo di due unita' immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di Euro 123,95, fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale; b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e tenute a disposizione aliquota del 6,5 per mille; c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap con grado di invalidita' del 100% e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti territoriali di cui alla legge 431/1998, nonche' ai casi che per similitudine e parametrizzazione possano essere riconducibili alle casistiche suesposte; d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni. (Omissis). 02A03219 Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota del 7 per mille per: alloggi non locati; aliquota del 5,5 per mille per: immobili del gruppo catastale A (eccetto cat. A10) dati in locazione a titolo di abitazione principale con "contratto convenzionato"º (legge 9 dicembre 1998 n. 431). 2. di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,12). 3. di stabilire altresi che la detrazione per abitazione principale sia determinata nella misura di lire 300.000 (pari ad euro 154,94) per la seguente categoria di soggetti in situazione di particolare disagio: Pensionati, ultrasessantacinquenni, che vivono da soli, con pensione sociale o minima quale unico reddito, con possesso del solo immobile di residenza e relative pertinenze quale unica proprieta' immobiliare al 1oo gennaio 2002 neI territorio nazionale. Tale detrazione sara' applicabile solo a seguito di istanza documentata del contribuente, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, da presentare all'Ufficio tributi. (Omissis). 02A03220 Il comune di PRASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara'' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille: 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (euro 103,29); 3. di fissare a L. 240.000 (euro 123,95) la detrazione d'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare, inferiore a L. 14.000.000 (euro 7.230,40). (Omissis). 02A03221 Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di determinare per l'anno 2002 ai sensi deIIart. 6, comma 2 del citato decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora; di determinare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in godimento per diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, del soggetto passivo che abitualmente vi dimora; (Omissis). 02A03222 Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare ai fini I.C.I. a decorrere dal 1o gennaio 2002 le misure gia' in vigore nel 2001, vale a dire: nella misura unica del 6 per mille l'aliquota da applicare agli immobili; nella misura di Euro 103,29 (controvalore in euro di L. 200.000) l'importo della detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 02A03223 Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti; 2. di stabilire in Euro 119,00 la detrazione da applicarsi alle abitazioni principali. (Omissis). 02A03224 Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per le motivazioni tutte di cui in narrativa ed in relazione diretta con la necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente come da previsioni della situazione economica dello schema di bilancio 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000: 5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio Casa del Comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovra' essere altresi' comunicato con le stesse modalita' il venir meno delle condizioni autocertificate; 7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili. (Omissis). 02A03225 Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille; 2. nel rispetto della normativa vigente sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni: 1) abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali, art. 4, c. 1 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 4,5 per mille; b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); 2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidita' pari al 100%: a) aliquota 4,5 per mille; b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000); 3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo): a) aliquota 4,5 per mille; b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000); 4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art. 4 c.4 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille; b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); 5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4 c. 5 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille; b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A03226 Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicabile in questo Comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae diritto di proprieta' del soggetto passivo. (Omissis). 1. di aumentare di Euro 77,47 per l'anno d'imposta 2002 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. La maggiore detrazione viene concessa tramite apposita dichiarazione, in osservanza dei seguenti criteri applicativi: a) solo a persone che nell'anno 2001 si trovavano nella condizione di pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, AS, A6, rientrati nei scaglioni di reddito complessivo del proprio nucleo familiare definiti dalla seguente tabella: ===================================================================== COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE |SCAGLIONI REDDITO (limiti in Euro) ===================================================================== 1 persona.... | 6.455,71 2 persone.... | 1.0135,47 3 persone.... | 1.3169,65 4 persone.... | 1.5881,05 5 persone.... | 1.8398,78 6 persone.... | 2.0658,28 7 persone.... | 2.2917,77 il reddito da considerare e' il reddito netto di tutti i componenti del nucleo familiare, che e' dato dal reddito complessivo diminuito dell'importo IRPEF (comprensivo dell'addizionale regionale IRPEF) ed e' desumibile dai modelli di seguito specificati: CUD - reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indicati al punto 1, aumentati dai redditi di lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni, indicati al punto 2 e diminuiti delle ritenute indicate al punto 9 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al punto 20; mod. 730 - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo 6, diminuito della imposta netta indicata al rigo 18 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo 28; mod Unico - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo RN1 diminuito dell'imposta netta indicata al rigo RN15 e dell'addizionale regionale IRPEF indicata al rigo RV2. oppure indipendentemente dal punto a) a tutte quelle persone che nell'anno 2001 avevano nel proprio nucleo famigliare un soggetto con handicap permanente e invalidita' superiore a 66%; la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dalla normativa fiscale; il "nucleo familiare" e' composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda; per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/1992; per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio Tributi del Comune entro il termine del 15 giugno 2002 l'allegata dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo famigliare riferite all'anno 2001. (Omissis). 02A03227 Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002 nelle seguenti misure: 7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili; 1. di mantenere la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29 stabilita per legge. (Omissis). 02A03228 Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 2002, nelle seguenti misure: ordinaria 6 per mille. abitazione principale 5,5 per mille; alloggi non locati da almeno due anni ed agibili ai fini abitativi 6,5 per mille; B) di stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di Euro 103,30 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione dall'I.C.I., per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2002 nella misuire formulata, come appresso, a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale: 1. pensionati monoreddito, nullatenenti occupanti unica abitazione, Euro 154,94 (200.000 + 100.000 = L. 300.000); 2. nuclei familiari monoreddito con minimo INPS Euro 154,94 (200.000 + 100.000 = L. 300.000); I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente l'autocertificazione attestante: a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione; c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B/2, non potranno usufruire i cittadini e nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9. (Omissis). 02A03229 Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare e, quindi, fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. anche per il 2002; di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota; di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva oltre quella di euro 103,29 (pari a lire 200.000) prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come determinato dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997. (Omissis). 02A03230 Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1oo gennaio 2002 come segue: a) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille; 2. di stabilire che dal'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (Euro 104,00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A03231 Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nel cinque virgola settantacinque per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, dando atto che vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari; aumentare la detrazione da L. 200.000 (euro 103,29) a L. 240.000 (euro 123,95) per i pensionati ed i disoccupati con reddito familiare inferiore ad euro 6.197,48 titolari di prima casa e senza terreni. (Omissis). 02A03232 Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato il 19 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare e determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2. di concedere l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 154,94 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i 65 anni alla data del 31 dicembre 2001 e che abbiano i seguenti requisiti: essere proprietari (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992); non possedere altri immobili; avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a euro 9.812,68, elevato a euro 13.274,94 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori euro 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente; (Omissis) 02A03233 Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). A) di confermare con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2002 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa: 1. Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza: con un reddito familiare lordo sino a Euro 8.780,00 (L. 17.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000); con un reddito familiare lordo sino a Euro 12.911,00 (L. 25.000.000) detrazione Euro 155,00 (L. 300.000). 2. Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico con un reddito complessivo lordo sino a Euro 14.461,00 (L. 28.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000). 3. Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e/o famiglie con la presenza di portatori di handicap con un reddito complessivo lordo sino a Euro 11.362,00 (L. 22.000.000) (L. 17.000.000 + L. 5.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000). 4. Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 2001, con reddito complessivo lordo sino a Euro 8.780,00 (L. 17.000.000) detrazione Euro 258,00 (L. 500.000). I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante: 1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2. reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione; 3. il non possesso di altri immobili e/o terreni. La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9; (Omissis). 02A03234 Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 25 settembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). 02A03235 Il comune di ROCCAGORGA (provincia di Latina) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta dell' I.C.I. da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (c.d. prima abitazione), mentre la detrazione e' confermata in Euro 103,29; 2. di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I., gia' fissata con deliberazione di C.C. n. 159 del 22 dicembre 1999, per le seconde abitazioni, terreni e aree fabbricabili, per l'anno 2002; 3. di riconfermare, inoltre, il regime di agevolazioni e detrazioni deliberate e fissate nelle precedenti deliberazioni in materia di I.C.I.; (Omissis). 02A03236 Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota deIl'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille; 2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h); 3. di confermare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le seguenti fattispecie: seconde case non cedute in locazione con regolare contratto di affitto e loro relative pertinenze; fabbricati adibiti ad attivita' produttive; 4. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 pari a L. 200.000; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell' I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il 2oo grado avra' lo stesso trattamento dell'abitazione principale. (Omissis). 02A03237 Il comune di RODELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; (Omissis). 02A03238 Il comune di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di confermare l'aliquota del 4,5 per mille per i fabbricati di categoria A, limitatamente alla sola abitazione principale, intendendo per tale, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; b) di confermare per le pertinenze dell'abitazione principale (intendendosi come tali le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche), sebbene iscritte in catasto separatamente, l'aliquota del 4,5 per mille; c) di considerare equiparate ad abitazione principale, al solo fine dell'applicazione dell'aliquota e non della detrazione, le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta, a condizione che venga presentata comunicazione all'ufficio gestione delle entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi dell'anno d'imposta 2002; d) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria nella misura del 4,5 per mille per gli immobili di categoria B, C, D, terreni agricoli ed aree edificabili; e) di confermare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili di categoria A che non risultano adibiti ad abitazione principale e le loro relative pertinenze; f) di estendere per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille anche per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni); g) di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 - comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica di Euro 103, 291 (L. 200.000); (Omissis). 02A03239 Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: == detrazione d'imposta: Euro 103,29; 3. di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di competenza. (Omissis). 02A03240 Il comune di S. ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2002, nella misura unica del sei per mille; (Omissis). 02A03241 Il comune di S. CRISTINA e BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02A03242 Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota ICI nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 02A03243 Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria = 7 per mille; aliquota ridotta = 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune, ovvero possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultivo locate. (Omissis). 02A03244 Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e in lire 200.000 la detrazione per le prime abitazioni ed altresi' nella misura del 5,5 per mille per i rimanenti immobili. (Omissis). 02A03245 Il comune di SAN DONATO VAL di COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni: per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille; per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000; terreni edificabili: 5 per mille. (Omissis). 02A03246 Il comune di SAN GIACOMO degli SCHIAVONI (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura unica 6,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). 02A03247 Il comune di SAN GIORGIO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principare del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 02A03248 Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 e il 22 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare conseguentemente, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. del comune di San Godenzo come segue: aliquota ordinaria - aliquota 7 per mille; abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 - aliquota 6 per mille; negozi e botteghe C/1 - 6 per mille; magazzini, locali deposito C/2 - 6 per mille; laboratori arti e mestieri C/3 - 6 per mille; alberghi, pensioni D/2 - 6 per mille; altri del gruppo C e D - 6 per mille; altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2-C/6-C/7 - 7 per mille; aree edificabili - 7 per mille; 3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2001; 4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. spettante per l'anno 2002 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: A) unicita' di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune); B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale; (coniugi e figli minori); 5. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 (da L. 230.000 a L. 280.000) per i soggetti passivi di imposta ultra sessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale nell'intero territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione principale, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno 2001 solo redditi imponibili, derivanti dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile, solo redditi di natura pensionistica, non superiore all'importo di L. 20.000.000; (Omissis). 1. di integrare le detrazioni stabilite con propria deliberazione n. 11 del 6 febbraio 2002 con l'aggiunta di una ulteriore detrazione di L. 50.000 (da L. 230.000 a L. 280.000), per soggetto passivo di imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unita' adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, dichiarato disabile con grado di invalidita' minimo del 90% o convivente anagraficamente con persona in stato di disabilita' con grado di invalidita' minimo del 90%, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno precedente solo redditi derivanti dagli stessi immobili oppure, escluso quelli di tali immobili, solo redditi di natura pensionistica e non, superiori a L. 40.000.000 pari ad euro 20.658,28; (Omissis). 02A03249 Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A03250 Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria di riferimento pari al 7 per mille; b) aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' da applicarsi sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni - nipoti, nipoti - nonni); c) aliquota ordinaria da applicarsi in misura pari al 7 per mille all'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, purche' non locata o ceduta in comodato o uso gratuito; di aumentare a Euro 165,27 per l'anno 2002 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare, accatastate A2 - A3 - A4 e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale di persone sole o nuclei familiari di persone con piu' di 65 anni di eta' aventi come unica fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti condizioni: a) 65 anni compiuti al 1o gennaio dell'anno di imposizione; b) se persona sola, pensione fino a Euro 7.746,85 annue lorde; c) se in coppia, pensione fino a Euro 11.878,51 piu' Euro 826,33 ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo. (Omissis). 02A03251 Il comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale: 5,5 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; altri fabbricati: 5,5 per mille; aree fabbricabili a destinazione residenziale (zone B - C del vigente piano regolatore) per le quali sia stata rilasciata la concessione adilizia: 5,5 per mille; altre aree fabbricabili: 7 per mille; e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,291. (Omissis). 02A03252 Il comune di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: 1. aliquota ridotta del 5,3 per mille per: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; c) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario; 3. aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2001 e per quelli ultimati nel 2002 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti; 4. aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti. di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 1., in Euro 104,00; (Omissis). 02A03253 Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per l'abitazione principale con una riduzione fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 129,00 rapportata ad anno e pro quota in caso di pluralita' di soggetti passivi; 2. di precisare che per, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura del 5,5 per mille come stabilito per l'anno 2001 con delibera del consiglio comunale n. 2 del 16 febbraio 2001; 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili; 4. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili' o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilita' e' accertata secondo le modalita' di cui all'art. 8 decreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996; 5. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di te anni dall'inizio dei lavori; 6. di precisare che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unita' abitative all'interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi; 7. di autorizzare l'iscrizione in bilancio a titolo di imposta comunale sugli immobili della somma di Euro 981.268; (Omissis). 02A03254 Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per il periodo d'imposta 2002, l'applicazione alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), dell'aliquota nella misura unica del 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 105.00 l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale come definita nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta e con i criteri ivi esposti. (Omissis). 02A03255 Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 02A03256 Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. per l'anno 2002 di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00, da rapportare al periodo di possesso a tale titolo; 3. di stabilire la detrazione per le categorie di cui all'articolo 5 del regolamento comunale vigente nella misura di Euro 181,00 e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico - sociale: Euro 7.231 per nucleo formato da un componente; Euro 10.330 per nucleo formato da due componenti; Euro12.395 per nucleo tornato da tre o piu' componenti. (Omissis). 02A03257 Il comune di SANT'AGATA di PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure di seguito indicate: a) nel 5 per mille l'aliquota riferita all'abitazione principale; b) nel 6 per mille aliquota riferita alle abitazioni diverse da quella principale; la quota di abbattimento per la casa principale: Euro 103,29 (lire 200.000); il versamento da effettuare sul c/c postale n. 11811718, intestato a "Tesoreria Comunale di Sant'Agata di Puglia". (Omissis). 02A03258 Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel modo seguente: aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille; aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille; alloggi non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi, 7 per mille. (Omissis). 02A03259 Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille; c) aree edificabili 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 02A03260 Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 6 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992; 6 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. determinare nella misura di Euro 103,29 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione. (Omissis). 02A03261 Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni: per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille; detrazione per l'immobile principale: L. 200.000; terreni edificabili: 5 per mille. (Omissis). 02A03262 Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli articoli 817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 488/1999 e della circolare 25 maggio 1999 n. 314/E: aliquota 4 per mille; detrazione L. 200.000 (lire duecentomila) pari a Euro 103,29; b) altri immobili: aliquota 7 per mille. (Omissis). 02A03263 Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze: aliquota del 5 per mille; altri immobili ed aree edificabili: aliquota del 7 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 103, 29. (Omissis). 02A03264 Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, su tutti gli immobili. (Omissis). 02A03265 Il comune di SIMAXIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare anche per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille, e la detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 ovvero Euro 154,94. (Omissis). 02A03266 Il comune di SOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune, nella misura del 7 per mille. (Omissis). 02A03267 Il comune di SOLOFRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali, tranne quelle non locate. Aliquota 6 per mille per le abitazioni non locate (seconda abitazione, terza abitazione ecc.). Per abitazioni non locate s'intendono quelle senza un contratto di locazione regolarmente registrato. (Omissis). 02A03268 Il comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'esercizio finanziario 2002 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure: fabbricati 5,5 per mille; aree edificabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille; detrazione prima casa Euro 103,29. (Omissis). 02A03269 Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di confermare per l'anno 2002, le aliquote applicate nel precedente esercizio come segue: per abitazioni principale e pertinenza, aliquota 6,5 per mille; per altri fabbricati, aliquota 7 per mille. Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,291 (L. 200.000), estendendo la stessa anche alla pertinenza, qualora essa non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 02A03270 Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Aliquote I.C.I.: 5,0 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione al minimo di legge (L. 200.000 - Euro 103,29); 6,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 02A03271 Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: A) aliquota ordinaria del 5,5 per mille; B) aliquota 5,3 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la resistenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6; C) aliquota 6 per mille, per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati; D) aliquota 6 per mille, per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato al centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; e) aliquota 3,5 per mille, in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 2. Di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5 della legge 662/1996 per l'anno 2002 le detrazioni di imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua. 3. Di determinare altresi', ai sensi del decreto-legge 9 maggio 1997 n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2. del presente dispositivo come segue: a) da Euro 103,29 a 154,94 per le persone ultrasettantenni, come risulta dall'anagrafe alla data dell'1 gennaio 2002 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico; b) da Euro 103,29 a euro 258,23 per le persone ultrasessantacinquenni come risulta dall'anagrafe alla data dell'1 gennaio 2002 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a L. 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico. (Omissis). 02A03272 Il comune di SORGA' (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assoggettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,5 per mille. 2. Confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili. 3. Confermare per l'anno 2002 la riduzione da applicare alla sola abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 02A03273 Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (Omissis) stabilire che, nel comune di Sperone, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 02A03274 Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili- in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2002: aliquota agevolata del 3 per milIe a favore dei proprietari, che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, di immobili di interesse artistico ed architettonico ubicati nei centri storici, da applicare limitatamente all'unita' immobiliare avente autonoma rendita catastale, per tre anni a decorrere dal 1oo gennaio successivo alla data di inizio lavori e comunque per il periodo di possesso dell'immobile. aliquota del 6 per mille per i proprietari di fabbricati, di qualsiasi categoria-catastale, posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e relative pertinenze; aliquota del 5 per mille da applicare ai soggetti passivi titolari di fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, ed ai propretari di terreni agricoli e aree fabbricabili. 3. per le ragioni in narrativa esposte, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, Euro 129.11 (lire 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale sia applicata la detrazione di Euro 258.23 (lire 500.000): contribuenti residenti nel Comune che risultino titolari della sola abitazione principale e nel cui nucleo familiare sia percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo erogate dalIINPS; contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto invalido civile, con invalidita' non inferiore al 100% riconosciuta da apposita commissione medica della A.S.L.; contribuenti residenti nel Comune al cui nucleo familiare appartenga un soggetto che abbia subito trapianti di organi o che sia malato terminale con certificazione del trapianto o dello stato di salute rilasciata da strutture specialistiche pubbliche. (Omissis). 02A03275 Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 relativamente all'abitazione principale e di applicare l'aliquota del 7 per mille relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di dare atto che la detrazione I.C.I. per abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 (Euro 103,299 spettante per l'intero anno o rapporto ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale); (Omissis). 02A03276 Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente: ===================================================================== immobili diversi da abitazione....| 6 per mille ===================================================================== immobili realizzati per la vendita| e non venduti da imprese che hanno| oggetto esclusivo o prevalente | dell'attivita' la costruzione e | l'alienazione di immobili | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazione principale (compresa | cantina - solaio - box - se | asserviti all'abitazione | principale).... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazioni in aggiunta alla | principale.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- alloggi non locati.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- abitazione posseduta a titolo di | proprieta' od usufrutto da anziani| o disabili residenti in questo | comune ma ricoverati | permanentemente in istituti di | ricovero o sanitari.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- fabbricati di enti non economici | che non hanno scopo di lucro.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili.... | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- | esenti - ai sensi dell'art. 7 Terreni agricoli.... | d.lgs. n. 504/1992 --------------------------------------------------------------------- Detrazione d'imposta per | l'abitazione principale . . . | Euro 206,00 (Omissis). 02A03277 Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'unita' immobiliare ad abitazione principale e sue pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille). Determinazioni ed agevolazioni: A) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo Euro 103,29; B) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2002 e' aumentata a Euro 154,94 nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di Euro 5.164,57, aumentato di Euro 1.549,37 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario. 1. nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto portatore dei handicap o invalido accertamento pari o superiore al 74% (Omissis). 02A03278 Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare come segue, per l'anno 2002, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari situate nel territorio del Comune di Taggia in vigore nel 2000 e nel 2001: a) terreni agricoli: 4,40 per mille; b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille; c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille; d) altri immobili: 7 per mille; 3. di mantenere invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale; (Omissis). 02A03279 Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). I. Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1. aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un oggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; 5.3. - 6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille; 8. aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9. aliquota speciale del 5,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. Di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 4 anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; III. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 02A03280 Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 2002: la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili; la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di Euro 108,46 (L. 210.000); la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili; la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprieta' o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purche' non locati. (Omissis). 02A03281 Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002, richiamando la delibera di consiglio comunale n. 146/1999, la delibera di giunta n. 12 del 11 gennaio 2001 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille; aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille; aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille; 2. di prevedere la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 pari a 129,11 Euro; 3. di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 pari a 180,76 Euro con riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate: A. titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare; B. in aggiunta al precedente punto A., godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato al fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd. "ºminimo vitale" nella misura stabilita dal comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato; C. la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli della dichiarazione dei redditi; 4. di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 pari a Euro 180,76 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata. (Omissis). 02A03282 Il comune di TRINITA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2002 nelle seguenti: misure o 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille per i terreni agricoli; 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili; 7 per mille per immobili non beati e per terreni edificabili; Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662\1996 e dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449\1997: non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556\1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale); non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504\1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662\1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti), resta fissata in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aumentata a L. 300.000 (Euro 154,94) per le prime abitazioni di proprieta' di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi; viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune; viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi: recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. Di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove attivita' dal 1o gennaio 2001, secondo i seguenti criteri: dai tre ai dieci dipendenti: imposta non dovuta per anni 2; dagli undici ai trenta dipendenti: imposta non dovuta per anni 3; dai trentuno ai cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni 5; oltre i cinquanta dipendenti: imposta non dovuta per anni 10. (Omissis). 02A03283 Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo: terreni agricoli: 5 per mille; abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; altri fabbricati: 6 per mille. 2. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 02A03284 Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio. Di determinare, per l'anno 2002, in Euro 129,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in via di conferma della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). 02A03285 Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2002 una unica aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6 per mille , applicando una detrazione per abitazione principale e pertinenze annesse pari a euro 118,80 (L. 230.000); (Omissis). 02A03286 Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille ===================================================================== 1 |Aree fabbricabili | 5,5 --------------------------------------------------------------------- |Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione | 2 |principale e non locati | 5,5 --------------------------------------------------------------------- |Per i soggetti passivi e per gli immobili che| |non rientrano fra quelli previsti ai punti 1 | 3 |e 2 | 5 2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ==================================================================== | Tipologia degli | | | immobili nonche' | | |categorie di soggetti| | Detrazione | in situazioni di | | d'imposta | particolare disagio | |(euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta | annua) ==================================================================== 1 |Fabbricati | 50 | |inagibili/inabitabili| | |inutilizzati | | -------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale| | 103,29 -------------------------------------------------------------------- 3 |Soggetti aventi tutti| | 206,58 |e 3 i seguenti | | |requisiti: A) sono | | |possessori | | |esclusivamente | | |dell'unita' adibita | | |ad abitazione | | |principale; B) sono | | |ultra | | |sessantacinquenni; | | |C) non superano un | | |reddito lordo annuo | | |familiare di lire 18 | | |milioni (Euro | | |9.296,22) o 25 | | |milioni | | |(Euro 12.911,42) | | |rispettivamente se | | |singoli o con coniuge| | |a carico | | (Omissis). 02A03287 Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 6 per mille per le restanti unita' immobiliari. 2. Confermare altresi' nella misura di euro 103,29 (L. 200.000.=) l'importo della detrazione prevista per la prima abilitazione. (Omissis). 02A03288 Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, provvedendo alla conversione della detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a Euro 103,29. (Omissis). 02A03289 Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2002 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo non e' inferiore a quello dell'anno precedente; 3. Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta deI 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 4. Di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione; 5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. Di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. .11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02A03290 Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succ. mod. istitutivo del tributo; (Omissis). 02A03291 Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili. 2. Di stabilire in euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 3. Di stabilire in euro 180,76 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi deIl'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a Euro 41.316,55 e non oltre Euro 43.898,84; b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2001 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento: c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; d) abbiano avuto nel 2001 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella: ===================================================================== N. persone componenti il nucleo | Reddito complessivo lordo per familiare come stato di famiglia | nucleo familiare in euro ===================================================================== 1 | 6.455,71 --------------------------------------------------------------------- 2 | 10.587,37 --------------------------------------------------------------------- 3 | 13.686,11 --------------------------------------------------------------------- 4 | 16.268,39 --------------------------------------------------------------------- 5 | 19.108,91 --------------------------------------------------------------------- piu' di 5 | 23.757,02 4. Di stabilire in euro 206,58 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a euro 41.316,55 e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3.. 5. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, escluse le relative pertinenze, del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996). 6. di considerare abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado purche' il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza. 7. di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 decreto-legge n. 437/1996). 8. di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille. 9. di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996). 10. di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53 legge n. 662/1996). 11. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996). 12. di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996). 13. di non stabilire un'aliquota ridotta alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 14. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996). 15. di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioe' oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno sei mesi. 16. di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 17. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione. 18. di stabilire che i versamenti relativi all'I.C.I. possano essere corrisposti unicamente mediante versamento direttamente alla Tesoreria comunale Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino di Venegono Superiore o su conto corrente postale intestato al Comune n. 15664212. 19. di stabilire che le variazioni possano essere redatte su modelli approvati dal competente Ministero ovvero mediante comunicazione, entro novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 02A03292 Il comune di VERCELLI ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e detrazione per abitazione principale: 1. aliquote: aliquota ordinaria, 6 per mille; aliquota abitazione principale, 5 per mille. Estesa anche ad una pertinenza ed ai fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge n. 431/1998 "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; aliquota, 7 per mille. Per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione lavori. 2. la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29; di prevedere ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: la maggiore detrazione pari a Euro 144,61 per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a Euro 41.316,55 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili; la maggior detrazione nella misura di Euro 154,94 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate: a) pensionato solo: nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2002; avere compiuto il sessantacinquesimoo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a Euro 8.057,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF. b) pensionati: nucleo familiare formato da sole due persone alla data del 1 gennaio 2002; avere compiuto il sessantacinquesimoo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002; essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 12.649,00 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2001 e tassabili ai fini IRPEF. c) famiglie numerose: nucleo familiare composto da cinque (tre o piu' figli) o piu' persone alla data del 1o gennaio 2002; reddito complessivo familiare non superiore a Euro 26.494 annui lordi, nel caso di cinque componenti il nucleo familiare, Euro 29.748 sei componenti, Euro 33.002 sette componenti, Euro 36.255 otto componenti, Euro 39.509 nove componenti, Euro 42.763 dieci componenti, con riferimento ai redditi prodotti neI 2001 e tassabili ai fini IRPEF. d) permanenza di anziani e/o disabili in famiglia: nucleo famigliare comprendente uno o piu' anziani e/o disabili alla data del 1o gennaio 2002. e) nuove coppie: nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell'anno 2002 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l'immobile di residenza in proprieta' nel corso del 2002 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza; la maggiore detrazione sara' applicabile per un periodo massimo di tre anni compreso l'anno di costituzione della coppia. Si precisa che ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare. (Omissis). 02A03293 Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento. (Omissis). Allegato B ----> Vedere Tabella di pag. 76 <---- 02A03294 Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di modificare per l'esercizio 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo: 5 per mille, aliquota per abitazione principale; 6 per mille aliquota ordinaria; specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 5 per mille: l'abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale essendo ivi residente, beneficia dell'aliquota "agevolata" determinata con deliberazione di giunta comunale. Si tratta di unita' immobiliari rientranti nelle categorie catastale A esclusa A10 e delle relative pertinenze; l'aliquota agevolata viene altresi' applicata nel caso di abitazione concessa a titolo diverso dalla locazione dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote/a e viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano'; in tali fattispecie la detrazione prevista per l'abitazione principale non e' applicabile. 2. di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore. (Omissis). 02A03295 Il comune di VIGNONE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura deI 5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per le seconde case. (Omissis). 02A03296 Il comune di VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di riconfermare per Ianno 2002, I aliquota nella misura unica deI 6 per mille; 2 di stabilire, per Ianno 2002, le seguenti detrazioni d'imposta: a) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare: adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede; appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari; b) Euro 150,00 (lire 290.440) per l'unita' immobiliare: locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1o gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6 - comma 6 del regolamento). 3. di stabilire a Euro 250,00 (lire 484.067) la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti: A) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1. possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cfr. art. 6 comma 5 del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti); 2. il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2002; 3. Iesistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioe' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto 1.; 4. reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a Euro 10.000,00 (lire 19.362.700) annui; 5. l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6. B) anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: 1. l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale; 2. il reddito del contribuente non risulti superiore a Euro 15.000,00 (lire 29.044.050) annui. 4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuale del comma 5 dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 5. di fissare il versamento minimo annuo in Euro 10,00 (lire 19.362). (Omissis). 02A03297 Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili; di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29. (Omissis). 02A03298 Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: nella misura deI 6 per mille per le abitazioni principali e per gli altri immobili; nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare in lire 210.000 la detrazione per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 02A03299 Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 e 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 2,5 (due virgola cinque) per mille a favore delle unita' immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della legge n. 431/1998. 2. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta nella misura del 6,2 (sei virgola due) per mille a favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, utilizzate direttamente dal proprietario, soggetto passivo, nonche' a favore delle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 3. adottare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria nella misura del 6,7 (sei virgola sette) per mille a favore di tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie sopra individuate. 4. dare atto, ai fini del riconoscimento delle aliquote ridotte, che il contribuente interessato e' tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, in Euro 174,00 (lire 336.911) la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione per l'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale. 2. determinare, per l'anno 2002, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di Euro 174,00 (lire 336.911), gia' prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda, su tutto il territorio comunale, al 1 gennaio 2002, altre proprieta' immobiliari (terreni e fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione. A) nella misura di Euro 72,00 (lire 139.411) a favore delle famiglie con tre figli di eta' inferiore ai diciotto anni purche': in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002; il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002; il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF. B) Nella misura di Euro 72,00 (lire 139.411) a favore delle famiglie con cinque o piu' componenti il nucleo famigliare purche': in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002; il nucleo famigliare sia composto da cinque o piu' componenti alla data del 1 gennaio 2002; il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IIRPEF. C) Nella misura di Euro 102,00 (lire 197.499) a favore delle famiglie con quattro o piu' figli di eta' inferiore ai diciotto anni purche': in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1o gennaio 2002; il nucleo famigliare ricomprenda quattro o piu' figli di eta' inferiore a diciotto anni alla data del 1o gennaio 2002; il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 39.000,00 (lire 75.514.530) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF. D) Nella misura di Euro 102,00 (lire 197.499) a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purche': in possesso, sul territorio del comune di Zola Predosa, del solo appartamento abitato, ed eventuali pertinenze annesse allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1 gennaio 2002 entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'eta' inferiore a trentasette anni alla data del 1o gennaio 2002; il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 2001, non sia superiore ad Euro 34.000,00 (lire 65.833.180) annui lordi, imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 2001; sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa e in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1o gennaio 2002. 3. dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione, il contribuente interessato e' tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). 02A03300