423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e' sospesa. Organismi tecnici della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico 424. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma"; c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno 425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi: a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi; b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali; c) ottimale impiego delle risorse; d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta' etnico-linguistiche; e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimita' dei servizi resi al cittadino. Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza. Principi e criteri direttivi per la riorganizzazione MEF 427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede: a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali. Nuova denominazione uffici periferici MEF 428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato". Delega alle ASL delle funzioni delle commissioni mediche di verifica 429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica. Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato 430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1o dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico. Razionalizzazione strutture preposte alla formazione e aggiornamento del personale di P.S. 431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonche' dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato. Termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione 432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dirigenti generali di pubblica sicurezza 433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa. Risparmi di spesa 434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009. Piani pluriennali di riarticolazione presidi territoriali Forze di polizia 435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439. Proroga obbligo per gli enti previdenziali destinazione fondi per l'edilizia universitaria 436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. Utilizzo beni sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze di Polizia 437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria. Investimenti prioritari enti previdenziali. 438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma. Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia 439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Limite utilizzo personale in funzioni di supporto per agenzie e enti pubblici non economici nazionali mediante processi di riorganizzazione, con esclusione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e delle Agenzie fiscali. 440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali. Termine per provvedimenti riorganizzazione 441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche. Comunicazione dei provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Termine massimo per attuazione riorganizzazione 443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440. Monitoraggio degli organi di controllo sull'attuazione della riorganizzazione 444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. Nomina Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti 445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1o gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e' nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444. Utilizzo procedure informatiche e dei servizi del MEF per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri 446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro. Ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata 447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Trasmissione dei dati alla PCM per finalita' conoscitive di controllo della spesa 448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali. Facolta' per altre amministrazioni pubbliche 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA 450. Dal 1o luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Sperimentazione Carta acquisto elettronica per pagamenti importo limitato 451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione. Utilizzo rete telematica 452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio. Meccanismi di remunerazione sugli acquisti 453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Programma per Adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato 454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Convenzioni centrali di committenza 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Costituzione di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto e consip s.p.a. 457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Abrogazione previgente disciplina Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa 458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2," sono soppresse. Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A. 459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Societa' di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di Amministrazione delle Societa' di cui al comma 461. Riassetto e ridenominazione Societa' Sviluppo Italia S.p.A. 460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. Riordino e dismissione partecipazioni societarie 461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. Facolta' di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa 462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali". Modificazioni alla normativa istitutiva della societa' Sviluppo Italia Spa 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse; b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento"; c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'"; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere". Esclusione del Ministro per le politiche agricole dall'intesa per direttive all'esercizio dei diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia. 464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole" sono soppresse. Atto di indirizzo volto alla riduzione componenti organi delle societa' partecipate, dal MEF 465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive societa' controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'. Compensi amministratori societa' partecipate dal MEF 466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verra' corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze puo' concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'. Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza 467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi. Rimborso spese di viaggio aereo per personale pubblico in missione 468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche' ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore. Riordino e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica 469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica. Controlli di congruenza delle clausole di copertura 470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura. Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)Vigilanza del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare 471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Riorganizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) 472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili". Controllo della Corte dei conti 473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti". Istituzione Commissione tecnica per la finanza pubblica 474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi: a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a: 1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni; 2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita' nazionale; b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo; c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l'affidabilita', la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica; e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. Relazione al Parlamento sull'attivita' della Commissione 475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480. Istituzione del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso. Struttura di supporto e segreteria tecnica della Commissione 477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Soppressione Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale Composizione Commissione e regole per il suo funzionamento 478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. Nomina componenti 479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta. Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali 480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482. Autorizzazione spesa per Potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici 482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: Fissazione dei principi e criteri direttivi a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi; d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione; e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)"; b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. Risparmio di spesa 483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480. Immobili delle gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna 484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. Ambito contribuzione obbligatoria in favore ONAOSI 485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni". Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti 486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti: Soppressione IGED "89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e' destinato alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi". Utilizzo personale ex IGED Posizioni previdenziali Remunerazione servizi resi FINTECNA per liquidazione e contenzioso enti pubblici 487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente. Chiusura liquidazione ex gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna del patrimonio attivo e passivo 488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese. Decorrenza dei termini per il trasferimento dei patrimoni di EFIM 489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa' di cui al comma 488. Adempimenti Commissario liquidatore di EFIM e collegio periti 490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494. Adempimenti societa' trasferitaria. 491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti. Subentro societa' trasferitaria nei processi nei quali sono parti EFIM e le societa' controllate in liquidazione coatta amministrativa 492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro. Destinazione eventuale attivo 493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Assunzione funzioni commissario liquidatore da parte della societa' trasferitaria 494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e' disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. Esenzione fiscale atti relativi alla liquidazione 495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Estensione a societa' ITALTRADE 496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione. modalita' attuative trasferimenti 497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496. Decadenza Commissari liquidatori amministrazioni straordinarie 498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Riduzione numero commissari liquidatori 499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori. Criteri per determinazione e liquidazione Compensi Commissari liquidatori 500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure. Fissazione dei compensi 501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento. Misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza. Facolta' di costituzione di parte civile da parte del Commissario straordinario. 502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale". Trasformazione Sogesid S.p.A. 503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa. Scioglimento organi Sogesid e nomina di Commissario straordinario e subcommissario 504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture. Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento 505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali. Esclusione di alcuni enti pubblici dalla riduzione delle spese di funzionamento 506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilita' di una quota delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato 507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio. 508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa. Taglio lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tab. C 509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009. Proroga termine per interventi a favore dei territori di Umbria e Marche 510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Istituzione Fondo compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali 511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. Procedura per utilizzo contributi pluriennali. 512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: "177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare". Assunzioni nella Polizia di Stato 513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco 514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco. Reclutamenti straordinari per l'Arma dei carabinieri 515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. Reclutamenti straordinari per il Corpo della guardia di finanza 516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. Reclutamento di magistrati ordinari 517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato 518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Costituzione Fondo per Stabilizzazione personale ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca 520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Stabilizzazione personale 521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005. BBCCAA, Giustizia, INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS Assunzioni Corpo forestale dello Stato 522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Assunzione personale per parziale turn-over 523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Corso-concorso per segretari comunali e provinciali 524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso- concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Assunzioni Corpo di polizia penitenziaria 525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita' e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Stabilizzazione personale per gli anni 2008 e 2009. Stabilizzazione specifica per il Corpo dei vigili del fuoco 526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1o gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Ulteriori assunzioni, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per indifferibili esigenze di servizio 527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Stabilizzazione contratti formazione e lavoro 528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato 529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di servizio. Modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali 530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248. Modificazioni disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria 531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,"; b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,"; c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005"; d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento". Indennita' di trasferta personale Agenzie fiscali 532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali". Riduzione delle risorse per il premio di concentrazione 533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007. Proroga comandi personale Poste italiane Spa. 534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa. Proroga contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT 535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Procedura per assunzioni. Proroga efficacia graduatorie concorsuali 536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2008. Adeguamento temporale a nuovi criteri per le assunzioni 537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". Riduzione rapporti di lavoro "flessibile" 538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". soppressione Fondo mobilita' 539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati. Integrazione categorie personale per assunzioni prioritarie 540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri; h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile". h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa". Proroga autorizzazione assunzioni nelle pubbliche amministrazioni 541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007. Incremento organico Autorita' garante per la protezione dei dati personali 542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge. Incremento organico Autorita' garanzie nelle comunicazioni. 543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva. Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di destinazione finale del personale "riqualificato" 544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato: a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione. Autorizzazione di spesa per il Ministero del Lavoro e per la previdenza sociale 545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b). Incremento risorse per la contrattazione collettiva biennio 2006-2007 546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro. Esigibilita' risorse 547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546. Nuova procedura di certificazione contratti collettivi 548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo". Benefici economici spettanti al personale statale in regime di diritto pubblico 549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale. Incremento Fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno 550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro. Incentivi al personale applicato alle attivita' di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali 551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006. Risorse per la Cassa previdenza e assistenza dipendenti ex Ministero Infrastrutture e Trasporti 552. A decorrere dal 1o gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. Stanziamento per i dipendenti del Ministero 553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma. della pubblica istruzione Ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali 554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle amministrazioni statali 555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici sono a carico dei rispettivi bilanci 556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilita' relativi al contenimento delle spese per il personale 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari 559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato 560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Divieto nuove assunzioni per inosservanza patto di stabilita' interno 561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilita' 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio del personale dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.A. 563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali. Facolta' per le regioni ed enti locali di finalizzare ad assunzioni stagionali a progetto quota dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie 564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro". Ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Assunzioni di personale Istituti zooprofilattici sperimentali 566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche' abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento. Incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri 567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi. Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all'estero 568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero. Abrogazione diversa destinazione risorse 569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato. Contenimento spese per professionalizzazione Forze armate. 570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007. Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro 571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. Arruolamenti straordinari in deroga 572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Requisiti richiesti 573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e capacita' operativa nella materia giuslavoristica. Potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri per la lotta all'ecomafia e alla criminalita' ambientale 574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti. Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari 575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2007. Misure di contenimento dei trattamenti accessori del personale non contrattualizzato 576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento Misure di contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici 577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento. Interpretazione autentica riconoscimento anzianita' di servizio per talune figure dirigenziali della PA 578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Partecipazione sindacale 579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche e soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione 580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. Compiti dell'Agenzia per la formazione 581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi. Reclutamento e formazione dirigenti 582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresi' per la formazione dei loro dirigenti. Elenco nazionale di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati accreditati 583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita' di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate. Fabbisogno annuale nuovi dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali 584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria. Regolamenti di delegificazione per la riforma del sistema della formazione nella P.A. 585. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei risultati dell'attivita' formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura; c) disciplina della missione e dell'attivita' della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome; e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita'; f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Risparmi di spesa 586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti. Pubblicita' delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in societa' e consorzi 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati 588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. Conseguenze inosservanza delle disposizioni 589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni 590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. Pubblicita' dei dati 591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere. Armonizzazione regime previdenziale ENPALS 592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge". Contenimento e pubblicita' delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici 593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Divieto di acquistare o gestire Sedi regionali di rappresentanza all'estero 594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. Sanzione 595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno. Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni 596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. Divieto di acquistare o gestire sedi di rappresentanza o uffici per gli enti locali 597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica. Divieto utilizzo fondi trasferiti dallo Stato 598. E' fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596. Sanzione 599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno. Indennita' di trasferta personale ispettivo ENPALS e IPSEMA 600. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)". Istituzione Fondi per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche 601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. Utilizzo disponibilita' del fondo per l'offerta formativa 602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. Equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti 603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti. Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i collegi universitari 604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Interventi per rilancio scuola pubblica: 605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; Formazione classi b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; Riduzione organici ATA c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. piano di assunzioni triennale Trasformazione graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento Procedimenti attuazione 606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Tabella valutazione titoli 607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi. Piano mobilita' docenti inidonei 608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita', relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita' del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. Piano riconversione docenti soprannumerari 609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. Agenzia sviluppo autonomia scolastica 610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. Organizzazione Agenzia e soppressione IRRE e INDIRE 611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale. Modifica ordinamento INVALSI 612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo"; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio"; d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche". Ridefinizione funzioni INVALSI 613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. Accelerazione concorsi assunzione 614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. Scioglimento precedenti organi INVALSI 615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Controllo su istituzioni scolastiche 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. Conferma attuali revisori dei conti delle istituzioni scolastiche 617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44. Procedure reclutamento dirigenti scolastici 618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo. Procedura transitoria reclutamento dirigenti scolastici 619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito. Risparmi di spesa 620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. Clausola di salvaguardia 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620. Principi su istruzione scolastica obbligatoria 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di obbligo scolastico 623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. Prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale 624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Piani di edilizia scolastica 625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro 626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti. Modalita' attribuzione risorse per ampliamento offerta normativa 627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche. Gratuita' parziale libri di testo 628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. Assegnazione in comodato libri di testo 629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico. Offerta formativa infantile 630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e' abrogato. Istruzione tecnica superiore (IFTS) 631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. Centri provinciali per l'istruzione degli adulti 632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. Finanziamenti per le innovazioni tecnologiche 633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attivita' didattiche. Autorizzazione di spesa 634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. Finanziamenti scuole non statali 635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia. Criteri assegnazione contributi scuole paritarie 636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle Universita' 637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative. Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli enti pubblici di ricerca 638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. Ulteriore criterio di determinazione fabbisogno finanziario 639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. Esclusioni dei criteri di determinazione del fabbisogno finanziario 640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Finanziamento ricerca scientifica 641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. Incremento fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale 642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca 644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529. Avvio procedure concorsuali 645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006. Assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate 646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi. Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari 647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita' successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Definizione numero aggiuntivo di posti 648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Mantenimento in servizio di personale a tempo determinato 649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi. Fabbisogno finanziario 650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR 651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita' procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta. Autorizzazione di spesa 652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Divieto temporaneo di istituire nuove facolta' e corsi di studio 653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione. Fondazione Collegio europeo di Parma 654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento. Patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Avvio sperimentazione finalizzata ad assumere quale base di riferimento il saldo finanziario
Nota al comma 1216: - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea: «2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza della Corte di giustizia.». Nota al comma 1217: - La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221. Nota al comma 1218: - La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. Nota al comma 1221: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note al comma 1223: - Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea: «Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.». - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». Note al comma 1224: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.». Nota al comma 1226: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche): «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti. 2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2. 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.». «Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.». Nota al comma 1227: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» Nota al comma 1228: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. Nota al comma 1229: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.». Note al comma 1230: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004. 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonche' al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.». Nota al comma 1231: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.». Nota al comma 1232: - Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge: «74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.». Nota al comma 1233: - Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla presente legge: «69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009». Note al comma 1234: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): «Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita' sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. 3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.». - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale): «Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.». Note al comma 1238: - Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra' superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.» Note al comma 1241: - Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155. - La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali), e' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186. - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2006, n. 199. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite): «Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.». Note al comma 1242: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria): «Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.». Note al comma 1243: - Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.». Note al comma 1244: - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): «18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.». - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003). - La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004). - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Note al comma 1246: - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa): «Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo; d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva e' concentrata in una sola regione; f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate]; g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei contributi]. 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale. 6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento. 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa; b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie. 9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati dal medesimo comma 8. 10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10. 11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti]. 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. 12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11. 13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico. 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67. 15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonche' della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.». «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.». «Art. 7. - 1... ». «Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato): «3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.». - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione): «13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.». - Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.». Note al comma 1247: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa): «Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.». - Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si vedano le note al comma 1246. - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione): «13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.». Nota al comma 1248: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva): «Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni: a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge; b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali; c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.». «Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 46. Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.». Note al comma 1249: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato): «Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'art. 12, comma 2.» - Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita): «26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.» - Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): «21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.» Note al comma 1250: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.» - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta): «Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilita', ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu): «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Note al comma 1251: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». Note al comma 1253: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.» Note al comma 1254: - La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60. Note al comma 1257: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla presente legge: «4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.». Note al comma 1258: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza): «Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.». Note al comma 1259: - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» Nota al comma 1261: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.» Nota al comma 1263: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile): «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.» Nota al comma 1265: - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note al comma 1251. Nota al comma 1266: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come modificato dalla presente legge: «5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa» Nota al comma 1269: - Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla presente legge: «429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328». Nota al comma 1270: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.». Nota al comma 1276: - Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.». Note al comma 1277: - La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1985, n. 198. - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.» Note al comma 1278: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane): «Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'art. 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.» Nota al comma 1284: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251. Note al comma 1285: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla presente legge: «Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti: a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.» Nota al comma 1286: - Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.». Nota al comma 1287: - Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «333. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e' autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.». Note al comma 1288: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.». - Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, si veda la nota al comma 1287. Nota al comma 1290: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.». Nota al comma 1292: - Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma. 2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006]. 3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli. 4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di eta', regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006. 7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni». 9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004. 12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta' superiore ai 65 anni compiuti. 13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b). 14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la seguente: «p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005». 16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238. 18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'art. 161". 20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006. 21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica.». Nota al comma 1293: - Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla presente legge: «556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze.». Nota al comma 1295: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): «Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.». Nota al comma 1296: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva): «Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali: a) aggio al punto di vendita 8%; b) montepremi: 50%; c) imposta unica: 33,84%; d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%; e) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.». Nota al comma 1297: - Si riporta il testo della lettera a) del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri): «19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali.». Nota al comma 1298: - Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica.». Note al comma 1299: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»): «7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»): «Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennita' di espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma.». Nota al comma 1300: - L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242), abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).». Nota al comma 1301: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285: «Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'art. 3. 2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale. 3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la presenza di sette componenti.». Note al comma 1302: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»): «Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche' alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara' corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.». Note al comma 1305: - Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), cosi come modificato dalla presente legge: «Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno]. 4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile. 5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. 6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Nota al comma 1306: - Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.». Nota al comma 1307: - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), cosi come modificato dalla presente legge: «6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art. 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.». Nota al comma 1309: - Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): «306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.». «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120.». «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: 1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.». «309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.». Note al comma 1310: - La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175. Nota al comma 1314: - La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8. Nota al comma 1315: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari): «Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. Detta tabella dovra' essere munita del visto dei Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.». Note al comma 1317: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede: a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 3; c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.». - Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): «Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.». Note al comma 1322: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia), pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n. 180: «Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»; b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente: «sentita»; c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse; d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri». 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Note al comma 1323: - Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): «Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali.». Nota al comma 1324: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi: a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a: a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni; b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato; c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile. 4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.». Nota al comma 1327: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro. 3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati. 4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 5. 5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004. 6-bis. (abrogato). 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.». Nota al comma 1328: - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): «11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.». Nota al comma 1333: - Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006.». Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali. 2. La societa' puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore. 3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.». Note al comma 1339: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato): «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato). - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto: a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze; d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.» - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445 del codice civile: «La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.». Note al comma 1340: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 (Disposizioni urgenti in materia di entrate): «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.». Nota al comma 1343: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui e' stata realizzata la condotta produttiva di danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.». Nota al comma 1344: - Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge: «27. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». Note al comma 1346: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.». Nota al comma 1347: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Note al comma 1349: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei mesi: a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta; b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a titolo di capitale, accessori e spese; c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini della Fondazione e le finalita' di legge; d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria; e) il legale rappresentante della Fondazione assume le funzioni di Commissario straordinario e provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata la massa attiva con l'impiego anche del ricavato dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate per legge o per destinazione, per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge; f) avverso il provvedimento del legale rappresentante della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti; g) il legale rappresentante della Fondazione e' autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 277 del 2004: «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).» - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n. 277 del 2004: «Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata: «Fondazione.». Nota al comma 1350: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia' citato decreto-legge n. 277 del 2004: «2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1, comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti commissioni parlamentari.». Nota al comma 1351: - Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla presente legge: «Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale puo' essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualita', e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. 3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario. 3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.». Nota al comma 1352: - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21 reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico» ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25. Nota al comma 1353: - Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362: «Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11.». Nota al comma 1355: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978: «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.». Nota al comma 1356: - Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355. Nota al comma 1359: - Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al comma 1355. Nota al comma 1360: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): «4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.». Nota al comma 1361: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978: «5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.».