(all. 1 - art. 1) (parte 3)
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 ottobre  1970,  n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui  all'art.  11  della  legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 6 della legge
          15 aprile  1985,  n.  140, nonche' delle quote di pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
              4.  L'onere  di  cui  al  comma 3,  lettera c), assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
              5.  L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d)  ed e)  del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
              6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
          i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni con decorrenza
          anteriore   al   1° gennaio   1989   e  delle  pensioni  di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli   eventuali   apporti  di  solidarieta'  delle  altre
          gestioni.
              7.  Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
              8.  Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di  integrazione  salariale straordinaria e dei trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
          Nota al comma 749:
              - Si   riporta   l'art.   23  del  decreto  legislativo
          5 dicembre   2005,   n.   252   (Disciplina   delle   forme
          pensionistiche  complementari), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  23 (Entrata in vigore e norme transitorie). - 1.
          Il   presente   decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
          1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni
          di  cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
          comma 1,  che  entrano  in  vigore  il  giorno successivo a
          quello della pubblicazione del presente decreto legislativo
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  I
          contratti   di  assicurazione  di  carattere  previdenziale
          stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad
          essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di
          pubblicazione del presente decreto legislativo.
              2.  Le  norme di cui all'art. 8, comma 7, relative alle
          modalita'   tacite  di  conferimento  del  TFR  alle  forme
          pensionistiche   complementari,   non   si   applicano   ai
          lavoratori   le  cui  aziende  non  sono  in  possesso  dei
          requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui all'art.
          10,  comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale
          situazione  e  comunque  non  oltre un anno dall'entrata in
          vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle
          medesime  aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo
          le  modalita'  esplicite  di  cui all'art. 8, comma 7, e in
          questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste
          al   predetto  art.  10,  con  esclusione  dell'accesso  al
          predetto Fondo di garanzia.
              3.  Entro  sei  mesi  dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dal presente
          decreto  legislativo,  la COVIP emana le direttive, a tutte
          le  forme  pensionistiche,  sulla  base  dei  contenuti del
          presente  decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni,
          anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
          del TFR:
                a) tutte  le  forme  pensionistiche devono adeguarsi,
          sulla  base delle citate direttive, alle norme del presente
          decreto legislativo;
                b) le   imprese   di   assicurazione,  per  le  forme
          pensionistiche  individuali  attuate  prima  della predetta
          data   mediante  contratti  di  assicurazione  sulla  vita,
          provvedono:
                  1)  alla  costituzione, entro il 31 marzo 2007, del
          patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3,
          con  l'individuazione  degli  attivi  posti a copertura dei
          relativi  impegni  secondo  criteri di proporzionalita' dei
          valori e delle tipologie degli attivi stessi;
                  2)  alla  predisposizione  del  regolamento  di cui
          all'art. 13, comma 3.
                  3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di
          cui  agli  articoli 12  e 13, le disposizioni previste agli
          articoli 4  e  5  in  materia  di  responsabile della forma
          pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano
          a decorrere dal 1° luglio 2007.
                  4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  le  forme
          pensionistiche  complementari  che  hanno  provveduto  agli
          adeguamenti  di  cui  alle  lettere a)  e b),  n.  2),  del
          comma 3,   dandone  comunicazione  alla  COVIP  secondo  le
          istruzioni  impartite  dalla stessa, possono ricevere nuove
          adesioni  anche  con  riferimento  al finanziamento tramite
          conferimento  del  TFR.  Relativamente  a tali adesioni, le
          forme  pensionistiche  complementari che entro il 30 giugno
          2007  abbiano  ricevuto da parte della COVIP, anche tramite
          procedura   di  silenzio-assenso  ai  sensi  dell'art.  19,
          comma 2,  lettera b),  l'autorizzazione  o  approvazione in
          ordine   ai   predetti   adeguamenti  ed  abbiano  altresi'
          provveduto,   per  quanto  di  competenza,  agli  ulteriori
          adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono,
          a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
          contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al
          periodo  compreso  tra  il  1° gennaio 2007 ed il 30 giugno
          2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di  cui  all'art.  8,
          comma 7,  lettera c),  n.  1),  il predetto differimento si
          applica   relativamente  al  versamento  del  residuo  TFR.
          Qualora  la  forma  pensionistica  complementare  non abbia
          ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione
          o   approvazione,  all'aderente  e'  consentito  trasferire
          l'intera  posizione  individuale  maturata  ad  altra forma
          pensionistica  complementare, anche in mancanza del periodo
          minimo  di  partecipazione  di due anni di cui all'art. 14,
          comma 6.
                  4.bis   Le   forme   pensionistiche   complementari
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421, possono ricevere nuove adesioni
          anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
          del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini
          del  conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita'
          delle  disposizioni  emanate  in  attuazione  dell'art. 20,
          comma 2,   del   presente  decreto  legislativo,  entro  il
          31 maggio 2007.
                  5.  Per  i  soggetti che risultino iscritti a forme
          pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore
          del    presente   decreto   legislativo   le   disposizioni
          concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati
          e  il  regime  di  tassazione  delle prestazioni si rendono
          applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi
          soggetti,   relativamente  ai  montanti  delle  prestazioni
          accumulate  fino  a  tale data, continuano ad applicarsi le
          disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1,
          secondo  periodo,  del  TUIR.  Per  le  prestazioni erogate
          anteriormente  alla  suddetta  data per le quali gli uffici
          finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione
          a  ruolo  per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art.
          20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non
          si  da'  luogo all'attivita' di riliquidazione prevista dal
          medesimo  secondo  periodo  del  comma 1  dell'art.  20 del
          medesimo testo unico.
                  6.  Fino  all'emanazione del decreto legislativo di
          attuazione  dell'art.  1,  comma 2, lettera p), della legge
          23 agosto  2004,  n.  243,  ai  dipendenti  delle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo    30 marzo    2001,   n.   165,   si   applica
          esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.
                  7.  Per  i  lavoratori  assunti antecedentemente al
          29 aprile  1993  e che entro tale data risultino iscritti a
          forme  pensionistiche  complementari istituite alla data di
          entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
                    a) alle   contribuzioni  versate  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8;
                    b) ai   montanti   delle   prestazioni  entro  il
          31 dicembre  2006  si  applica il regime tributario vigente
          alla predetta data;
                    c) ai  montanti  delle  prestazioni  a  decorrere
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo,  ferma  restando la possibilita' di richiedere
          la  liquidazione  della  intera  prestazione  pensionistica
          complementare  in  capitale  secondo  il valore attuale con
          applicazione  del  regime  tributario vigente alla data del
          31 dicembre  2006  sul  montante accumulato a partire dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa
          la   facolta'   al   singolo   iscritto   di   optare   per
          l'applicazione del regime di cui all'art. 11.
              8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in
          vigore  del  presente decreto legislativo si applicano, per
          quanto  riguarda  le  modalita' di conferimento del TFR, le
          disposizioni  di  cui  all'art. 8, comma 7, e il termine di
          sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.».
          Note al comma 751:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252 (Disciplina
          delle   forme  pensionistiche  complementari),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
                a) «forme  pensionistiche  complementari collettive»:
          le  forme  di  cui  agli articoli 3, comma 1, lettere da a)
          a h),   e   12,   che   hanno   ottenuto   l'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui
          all'art.  20,  iscritte  all'apposito  albo,  alle quali e'
          possibile  aderire  collettivamente o individualmente e con
          l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
                b) «forme  pensionistiche complementari individuali»:
          le   forme   di   cui   all'art.  13,  che  hanno  ottenuto
          l'approvazione  del  regolamento  da parte della COVIP alle
          quali  e' possibile destinare quote del trattamento di fine
          rapporto;
                c) «COVIP»:  la  Commissione  di  vigilanza sui fondi
          pensione,  istituita  ai  sensi  dell'art.  18,  di seguito
          denominata: «COVIP» ;
                d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
                e) «TUIR»:  il  testo unico delle imposte sui redditi
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.»
          Nota al comma 752:
              - Si  riporta  il  titolo del decreto-legge 13 novembre
          2006, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di previdenza
          complementare)  (Pubblicato  nella  Gazz.  Uff. 14 novembre
          2006, n. 265.).
          Nota al comma 753:
              - Per  il  testo  del  comma 4 dell'art. 23 del decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari)  cosi' come modificato dalla
          presente legge, vedasi in nota al comma 749.
          Nota al comma 755:
              - Si riporta l'art. 2120 del codice civile:
              «Art.   2120   (Disciplina   del  trattamento  di  fine
          rapporto).  -  In  ogni  caso di cessazione del rapporto di
          lavoro  subordinato,  il prestatore di lavoro ha diritto ad
          un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si
          calcola  sommando  per  ciascun  anno di servizio una quota
          pari   e   comunque   non   superiore   all'importo   della
          retribuzione  dovuta  per l'anno stesso divisa per 13,5. La
          quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a 15 giorni.
              Salvo  diversa  previsione  dei contratti collettivi la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo  non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese.
              In  caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
          corso  dell'anno  per una delle cause di cui all'art. 2110,
          nonche'  in  caso  di  sospensione totale o parziale per la
          quale  sia  prevista  l'integrazione salariale, deve essere
          computato    nella    retribuzione    di   cui   al   primo
          comma l'equivalente  della retribuzione a cui il lavoratore
          avrebbe  avuto  diritto  in caso di normale svolgimento del
          rapporto di lavoro.
              Il  trattamento  di  cui al precedente primo comma, con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su   base  composta,  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura  fissa  e  dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,   accertato   dall'ISTAT,   rispetto   al   mese
          di dicembre dell'anno precedente.
              Ai  fini della »applicazione del tasso di rivalutazione
          di   cui   al   comma precedente   per  frazioni  di  anno,
          l'incremento  dell'indice  ISTAT  e'  quello risultante nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero.
              Il  prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni di
          servizio  presso le stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
          in  costanza  di  rapporto di lavoro, una anticipazione non
          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta.
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti  del  10  per  cento  degli aventi titolo, di cui al
          precedente  comma,  e  comunque  del 4 per cento del numero
          totale dei dipendenti.
              La  richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
                a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
                b) acquisto  della prima casa di abitazione per se' o
          per i figli, documentato con atto notarile.
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso  del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
              Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione  e'  detratta  dall'indennita' prevista dalla
          norma medesima.
              Condizioni  di  miglior  favore possono essere previste
          dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti
          collettivi  possono altresi' stabilire criteri di priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».
          Note al comma 756:
              - Si  riporta  il  testo  dell'ultimo comma dell'art. 3
          della   legge   29 maggio  1982,  n.  297  (Disciplina  del
          trattamento   di   fine   rapporto   e   norme  in  materia
          pensionistica):
              «I  datori  di lavoro detraggono per ciascun lavoratore
          l'importo   della   contribuzione   aggiuntiva  di  cui  al
          comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento
          di  fine  rapporto relativa al periodo di riferimento della
          contribuzione   stessa.  Qualora  il  trattamento  di  fine
          rapporto  sia  erogato  mediante  forme  previdenziali,  la
          contribuzione  aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto
          per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
          spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.».
              -  Il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 reca
          «Disciplina   delle   forme  pensionistiche  complementari»
          (Pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  13 dicembre  2005, n. 289,
          S.O.).
          Note al comma 758:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 10 del
          decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252 (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari):
              «2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
          contributo  al fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della
          legge  29 maggio  1982, n. 297, nella stessa percentuale di
          TFR   maturando   conferito   alle   forme   pensionistiche
          complementari, ferma restando l'applicazione del contributo
          previsto  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo
          27 gennaio 1992, n. 80.».
              -  Il  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203 reca
          «Misure  di  contrasto  all'evasione fiscale e disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria» (Pubblicato
          nella  Gazz.  Uff.  3 ottobre  2005, n. 230 e convertito in
          legge,  con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005,
          n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.).
          Nota al comma 759:
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi).
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
          Nota al comma 760:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005:
              «Art.   3   (Istituzione   delle  forme  pensionistiche
          complementari):  - 1. Le forme pensionistiche complementari
          possono essere istituite da:
                a) contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali,
          limitatamente,  per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
          lavoratori  firmatari  degli  stessi,  ovvero, in mancanza,
          accordi  fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro; accordi, anche
          interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria dei
          quadri,  promossi  dalle organizzazioni sindacali nazionali
          rappresentative   della  categoria,  membri  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale;
                c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui rapporti di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali;
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di   tali  forme  pensionistiche  complementari  con  legge
          regionale   nel   rispetto  della  normativa  nazionale  in
          materia;
                e) accordi   fra   soci  lavoratori  di  cooperative,
          promossi  da  associazioni  nazionali di rappresentanza del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute;
                f) accordi   tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo  16 settembre  1996,  n. 565, promossi anche da
          loro   sindacati   o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
          regionale;
                g) gli  enti  di  diritto  privato  di cui al decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
          legislativo  10 febbraio  1996, n. 103, con l'obbligo della
          gestione   separata,   sia   direttamente  sia  secondo  le
          disposizioni di cui alle lettere a) e b);
                h) i   soggetti   di   cui   all'art.   6,   comma 1,
          limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'art. 12;
                i) i  soggetti di cui all'art. 13, limitatamente alle
          forme pensionistiche complementari individuali.
              2.  Per  il  personale dipendente dalle amministrazioni
          pubbliche   di   cui   all'art.  1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
          complementari possono essere istituite mediante i contratti
          collettivi  di  cui  al  titolo  III  del  medesimo decreto
          legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 3,
          comma 1,   del   medesimo  decreto  legislativo,  le  forme
          pensionistiche   complementari   possono  essere  istituite
          secondo  le  norme  dei  rispettivi  ordinamenti ovvero, in
          mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi
          da loro associazioni.
              3.  Le  fonti  istitutive  delle  forme  pensionistiche
          complementari  stabiliscono le modalita' di partecipazione,
          garantendo la liberta' di adesione individuale.»
          Nota al comma 763:
              - Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 3 della
          legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
                «12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
          dal  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  509, e dal
          decreto   legislativo  10 febbraio  1996,  n.  103,  e  con
          esclusione    delle   forme   di   previdenza   sostitutive
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo  scopo di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto   dall'art.   2,  comma 2,  del  suddetto  decreto
          legislativo  n.  509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
          previdenziali  di cui ai predetti decreti legislativi e' da
          ricondursi  ad  un  arco  temporale  non inferiore a trenta
          anni.  Il  bilancio  tecnico  di  cui  al  predetto art. 2,
          comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e della finanze,
          sentite  le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
          base  delle  indicazioni  elaborate dal Consiglio nazionale
          degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa
          previdenziale.  In esito alle risultanze e in attuazione di
          quanto  disposto  dal citato art. 2, comma 2, sono adottati
          dagli  enti  medesimi,  i  provvedimenti  necessari  per la
          salvaguardia  dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
          avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
          anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle
          modifiche  derivanti  dai provvedimenti suddetti e comunque
          tenuto  conto  dei  criteri di gradualita' e di equita' fra
          generazioni.   Qualora  le  esigenze  di  riequilibrio  non
          vengano  affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e
          la  valutazione  del  Nucleo  di  valutazione  della  spesa
          previdenziale,  possono  essere  adottate  le misure di cui
          all'art.  2,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 giugno
          1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
          enti, il periodo di riferimento per la determinazione della
          base  pensionabile  e'  definito,  ove inferiore, secondo i
          criteri  fissati  all'art.  1,  comma 17,  per gli enti che
          gestiscono  forme  di  previdenza sostitutive e al medesimo
          art.  1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso
          ai   pensionamenti   anticipati   di   anzianita',  trovano
          applicazione  le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e
          26,  per  gli  enti  che  gestiscono  forme  di  previdenza
          sostitutive,  e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri
          enti.  Gli  enti  possono optare per l'adozione del sistema
          contributivo definito ai sensi della presente legge.».
          Note al comma 764
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 252 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  10. (Misure  compensative  per le imprese). - 1.
          Dal  reddito  d'impresa  e' deducibile un importo pari al 4
          per  cento  dell'ammontare  del TFR annualmente destinato a
          forme   pensionistiche   complementari   e   al  Fondo  per
          l'erogazione  ai  lavoratori dipendenti del settore privato
          dei  trattamenti  di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
          codice  civile;  per le imprese con meno di 50 addetti tale
          importo e' elevato al 6 per cento.
              2.  Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
          contributo  al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della
          legge  29 maggio  1982, n. 297, e successive modificazioni,
          nella  stessa  percentuale  di TFR maturando conferito alle
          forme   pensionistiche   complementari   e   al  Fondo  per
          l'erogazione  ai  lavoratori dipendenti del settore privato
          dei  trattamenti  di fine rapporto di cui all'art. 2120 del
          codice civile.
              3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
          conseguenti    al   conferimento   del   TFR   alle   forme
          pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
          lavoratori  dipendenti  del settore privato dei trattamenti
          di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, e'
          assicurata  anche  mediante  una  riduzione  del  costo del
          lavoro,  attraverso  una  riduzione  degli  oneri impropri,
          correlata  al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti
          e  secondo  quanto  stabilito dall'art. 8 del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   2 dicembre   2005,  n.  248,  e  successive
          modificazioni.
              4. [Abrogato]
              5.  Le  misure  di  cui  al comma 1 si applicano previa
          verifica   della   loro  compatibilita'  con  la  normativa
          comunitaria in materia.».
          Note al comma 765
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005:
              «Art.  8. Finanziamento.  -  1.  Il finanziamento delle
          forme  pensionistiche  complementari  puo'  essere  attuato
          mediante   il   versamento   di  contributi  a  carico  del
          lavoratore,  del  datore  di  lavoro  o  del  committente e
          attraverso  il  conferimento del TFR maturando. Nel caso di
          lavoratori   autonomi   e   di   liberi  professionisti  il
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari e'
          attuato   mediante  contribuzioni  a  carico  dei  soggetti
          stessi.  Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai  titolari di
          reddito  di  lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a
          carico  di  altri,  il  finanziamento  alle citate forme e'
          attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
          sono a carico.
              2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
          determinare  liberamente  l'entita'  della  contribuzione a
          proprio  carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
          aderiscono  ai  fondi  di  cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da a)  a g)  e  di  cui  all'art.  12, con adesione su base
          collettiva,   le   modalita'   e  la  misura  minima  della
          contribuzione   a   carico  del  datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore  stesso  possono  essere fissati dai contratti e
          dagli  accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
          soli   lavoratori   determinano  il  livello  minimo  della
          contribuzione  a  carico  degli  stessi.  Il  contributo da
          destinare   alle   forme  pensionistiche  complementari  e'
          stabilito   in   cifra   fissa  oppure:  per  i  lavoratori
          dipendenti,  in  percentuale della retribuzione assunta per
          il   calcolo   del   TFR  o  con  riferimento  ad  elementi
          particolari  della  retribuzione  stessa;  per i lavoratori
          autonomi  e  i  liberi  professionisti,  in percentuale del
          reddito  d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
          IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
          lavoratori  di  societa'  cooperative, secondo la tipologia
          del  rapporto  di lavoro, in percentuale della retribuzione
          assunta  per  il  calcolo  del  TFR ovvero degli imponibili
          considerati    ai   fini   dei   contributi   previdenziali
          obbligatori  ovvero  in  percentuale  del reddito di lavoro
          autonomo  dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al periodo
          d'imposta precedente.
              3.  Nel  caso  di forme pensionistiche complementari di
          cui   siano   destinatari   i   dipendenti  della  pubblica
          amministrazione,  i  contributi  alle  forme pensionistiche
          debbono  essere  definiti  in  sede  di  determinazione del
          trattamento  economico,  secondo  procedure  coerenti  alla
          natura del rapporto.
              4.  I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
          lavoro  o  committente,  sia volontari sia dovuti in base a
          contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
          di  previdenza  complementare,  sono  deducibili,  ai sensi
          dell'art.  10  del  TUIR,  dal  reddito  complessivo per un
          importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i  contributi
          versati  dal  datore  di lavoro usufruiscono altresi' delle
          medesime  agevolazioni  contributive di cui all'art. 16; ai
          fini  del  computo  del predetto limite di euro 5.164,57 si
          tiene  conto  anche  delle  quote accantonate dal datore di
          lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1,
          del  citato  TUIR.  Per la parte dei contributi versati che
          non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti
          il  suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
          pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stato  effettuato  il
          versamento,  ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge
          il  diritto  alla  prestazione, l'importo non dedotto o che
          non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
              5.   Per  i  contributi  versati  nell'interesse  delle
          persone  indicate  nell'art.  12  del  TUIR, che si trovino
          nelle  condizioni  ivi  previste,  spetta  al  soggetto nei
          confronti   del  quale  dette  persone  sono  a  carico  la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo  restando  l'importo  complessivamente  stabilito nel
          comma 4.
              6.  Ai  lavoratori di prima occupazione successiva alla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente  ai  primi cinque anni di partecipazione alle
          forme  pensionistiche  complementari,  e'  consentito,  nei
          venti  anni  successivi  al quinto anno di partecipazione a
          tali  forme,  dedurre  dal  reddito  complessivo contributi
          eccedenti  il  limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
          positiva  tra  l'importodi  25.822,85  euro  e i contributi
          effettivamente   versati   nei   primi   cinque   anni   di
          partecipazione  alle forme pensionistiche e comunque per un
          importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
              7.   Il  conferimento  del  TFR  maturando  alle  forme
          pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
          stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
                a) modalita'  esplicite: entro sei mesi dalla data di
          prima  assunzione  il  lavoratore,  puo' conferire l'intero
          importo  del  TFR  maturando  ad  una  forma  di previdenza
          complementare   dallo   stesso   prescelta;   qualora,   in
          alternativa,  il lavoratore decida, nel predetto periodo di
          tempo,  di  mantenere  il  TFR  maturando presso il proprio
          datore  di  lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
          revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
          una   forma   pensionistica   complementare   dallo  stesso
          prescelta;
                b) modalita'  tacite:  nel  caso in cui il lavoratore
          nel  periodo  di tempo indicato alla lettera a) non esprima
          alcuna  volonta',  a  decorrere  dal  mese  successivo alla
          scadenza dei sei mesi ivi previsti:
                  1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
          dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
          dagli  accordi  o contratti collettivi, anche territoriali,
          salvo  sia  intervenuto  un  diverso  accordo aziendale che
          preveda  la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
          quelle  previste  all'art.  1,  comma 2, lettera e), n. 2),
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  243;  tale accordo deve
          essere  notificato  dal  datore di lavoro al lavoratore, in
          modo diretto e personale;
                  2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
          di  cui  al  n.  1),  il TFR maturando e' trasferito, salvo
          diverso  accordo  aziendale,  a  quella  alla  quale  abbia
          aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
                  3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
          cui  ai  numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
          TFR   maturando   alla  forma  pensionistica  complementare
          istituita presso l'INPS;
                c) con  riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
          alla   previdenza   obbligatoria  in  data  antecedente  al
          29 aprile 1993:
                  1)  fermo  restando  quanto  previsto  all'art. 20,
          qualora  risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
          del  presente decreto, a forme pensionistiche complementari
          in   regime   di   contribuzione  definita,  e'  consentito
          scegliere,  entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
          di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
          TFR  maturando  presso  il proprio datore di lavoro, ovvero
          conferirlo,  anche  nel  caso  in  cui non esprimano alcuna
          volonta',  alla  forma  complementare collettiva alla quale
          gli stessi abbiano gia' aderito;
                  2)  qualora  non  risultino  iscritti, alla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  a  forme
          pensionistiche   complementari,  e'  consentito  scegliere,
          entro  sei  mesi  dalla  predetta data, se mantenere il TFR
          maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo,  nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi o
          contratti  collettivi,  ovvero,  qualora  detti accordi non
          prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
          al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
          ad  una  forma pensionistica complementare; nel caso in cui
          non  esprimano  alcuna volonta', si applica quanto previsto
          alla lettera b).
              8.  Prima  dell'avvio  del periodo di sei mesi previsto
          dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
          adeguate  informazioni  sulle  diverse  scelte disponibili.
          Trenta  giorni  prima  della scadenza dei sei mesi utili ai
          fini  del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
          non  abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
          dal  datore  di  lavoro le necessarie informazioni relative
          alla  forma  pensionistica  complementare verso la quale il
          TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
              9.   Gli   statuti   e   i   regolamenti   delle  forme
          pensionistiche   complementari   prevedono,   in   caso  di
          conferimento  tacito  del TFR, l'investimento di tali somme
          nella  linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
          la  restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
          limiti  previsti  dalla normativa statale e comunitaria, al
          tasso di rivalutazione del TFR.
              10.  L'adesione  a  una  forma pensionistica realizzata
          tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
          comporta   l'obbligo   della  contribuzione  a  carico  del
          lavoratore  e  del  datore  di  lavoro.  Il lavoratore puo'
          decidere,   tuttavia,   di   destinare   una   parte  della
          retribuzione  alla  forma  pensionistica  prescelta in modo
          autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
          caso  comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
          e  il  fondo  di  destinazione.  Il datore puo' a sua volta
          decidere,  pur  in  assenza  di  accordi  collettivi, anche
          aziendali,  di  contribuire  alla  forma pensionistica alla
          quale  il  lavoratore  ha  gia'  aderito,  ovvero  a quella
          prescelta  in  base  al  citato accordo. Nel caso in cui il
          lavoratore  intenda  contribuire  alla  forma pensionistica
          complementare  e qualora abbia diritto ad un contributo del
          datore  di  lavoro  in  base  ad  accordi collettivi, anche
          aziendali,    detto   contributo   affluisce   alla   forma
          pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
          secondo  le  modalita'  stabilite  dai predetti contratti o
          accordi.
              11.   La   contribuzione   alle   forme  pensionistiche
          complementari  puo'  proseguire  volontariamente  oltre  il
          raggiungimento  dell'eta'  pensionabile prevista dal regime
          obbligatorio  di appartenenza, a condizione che l'aderente,
          alla  data  del  pensionamento,  possa far valere almeno un
          anno  di  contribuzione  a favore delle forme di previdenza
          complementare.  E' fatta salva la facolta' del soggetto che
          decida  di  proseguire volontariamente la contribuzione, di
          determinare  autonomamente  il  momento  di fruizione delle
          prestazioni pensionistiche.
              12.   Il   finanziamento   delle  forme  pensionistiche
          complementari  puo'  essere  altresi'  attuato delegando il
          centro  servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
          di  debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
          pensionistica   complementare  dell'importo  corrispondente
          agli  abbuoni  accantonati a seguito di acquisti effettuati
          tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di pagamento
          presso    i    centri   vendita   convenzionati.   Per   la
          regolarizzazione  di  dette  operazioni  deve ravvisarsi la
          coincidenza  tra  il  soggetto  che conferisce la delega al
          centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
          presso la forma pensionistica complementare medesima.
              13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
          criteri  stabiliti  dalla  COVIP, le modalita' in base alle
          quali  l'aderente  puo'  suddividere  i flussi contributivi
          anche  su  diverse  linee di investimento all'interno della
          forma   pensionistica   medesima,   nonche'   le  modalita'
          attraverso  le  quali  puo'  trasferire  l'intera posizione
          individuale a una o piu' linee.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del gia' citato
          decreto legislativo n. 252 del 2005:
                «Art.   9. Istituzione   e   disciplina  della  forma
          pensionistica complementare residuale presso l'INPS.
              1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a
          contribuzione   definita  prevista  dall'art.  1,  comma 2,
          lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
          quale  affluiscono  le  quote di TFR maturando nell'ipotesi
          prevista  dall'art.  8,  comma 7,  lettera b),  n. 3). Tale
          forma  pensionistica  e'  integralmente  disciplinata dalle
          norme del presente decreto.
              2.  La  forma pensionistica di cui al presente articolo
          e'  amministrata  da  un  comitato  dove  e'  assicurata la
          partecipazione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e dei
          datori  di  lavoro, secondo un criterio di pariteticita'. I
          membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali  e  restano in carica per quattro
          anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
          professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          decreto di cui all'art. 4, comma 3.
              3.  La posizione individuale costituita presso la forma
          pensionistica  di  cui  al  presente  articolo  puo' essere
          trasferita,  su  richiesta  del lavoratore, anche prima del
          termine  di  cui  all'art.  14,  comma 6,  ad  altra  forma
          pensionistica dallo stesso prescelta.».
          Nota al comma 767:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 74 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
                «Art.  74.  (Previdenza  complementare dei dipendenti
          pubblici).  - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo  21 aprile  1993, n. 124, di contribuire, quale
          datore  di  lavoro,  al  finanziamento dei fondi gestori di
          previdenza     complementare     dei    dipendenti    delle
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          in  corrispondenza  delle risorse contrattualmente definite
          eventualmente  destinate  dai  lavoratori allo stesso fine,
          sono  assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
          della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, nonche' lire 100
          miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno 2001. Per gli anni
          successivi  al  2003,  alla  determinazione  delle predette
          risorse   si  provvede  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.».
          Nota al comma 770:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
                «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio 1996, sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
          Nota al comma 771:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  58  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 58. (Disposizioni in materia previdenziale). - 1.
          Al  decreto  legislativo  16 settembre  1996,  n. 565, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 2:
                  1) (omissis);
                  2) il comma 2 e' abrogato;
                b) (omissis);
              2. Per   la   gestione  speciale  di  cui  all'art.  2,
          comma 26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59,
          comma 16,   della   legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          costituito  un Fondo gestito da un comitato amministratore,
          composto  di  tredici  membri,  di  cui  due  designati dal
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, cinque
          designati   dalle   associazioni  datoriali  e  del  lavoro
          autonomo  in  rappresentanza  dell'industria, della piccola
          impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura
          e   sei   eletti  dagli  iscritti  al  Fondo.  Il  comitato
          amministratore  opera  avvalendosi  delle  strutture  e  di
          personale    dell'INPS.    I    componenti   del   comitato
          amministratore durano in carica quattro anni.
              3.  Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
              4.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  emana  il  regolamento attuativo delle
          disposizioni  di  istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
          provvede   quindi   alla   convocazione   delle   elezioni,
          informando  tempestivamente  gli  iscritti  della  scadenza
          elettorale  e  del relativo regolamento elettorale, nonche'
          istituendo i seggi presso le sedi INPS.
              5.   Ai   componenti  del  comitato  amministratore  e'
          corrisposto  un  gettone  di presenza nei limiti finanziari
          complessivi annui di cui al comma 6.
              6.  All'onere  derivante  dall'istituzione del Fondo di
          cui  al  comma 2,  valutato in lire 50 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999,  2000  e  2001  e  a regime, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,    parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
              7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              8.  Al  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124 e
          successive   modificazioni,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) omissis;
                b) omissis;
                c) all'art.  10,  comma 3-ter,  dopo  le  parole: «In
          mancanza di tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di
          diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo»;
                d) omissis;
                9. Il  termine  di  sei  mesi  previsto dall'art. 59,
          comma 3,  settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  relativo  al  periodo  entro  il quale possono essere
          stipulati  accordi  con le rappresentanze dei lavoratori di
          cui  all'art.  19  della  legge  20 maggio  1970,  n. 300 e
          successive  modificazioni,  ovvero,  in  mancanza,  con  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative del
          personale  dipendente,  per  la  trasformazione delle forme
          pensionistiche  di  cui  al medesimo comma, e' prorogato di
          ulteriori dodici mesi.
              10.  Il  personale  dipendente  dagli  enti  di  cui al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai
          livelli  VIII  e  IX, puo' essere comandato, previo assenso
          degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la
          durata  di  un  triennio,  presso il Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  per l'espletamento di attivita'
          nel  settore  previdenziale.  I  relativi  oneri,  compresi
          quelli accessori al trattamento economico, restano a carico
          delle amministrazioni di provenienza.
              11.  Il  contributo  di solidarieta' previsto dall'art.
          9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
          n.  166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate
          al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Casella». Al
          relativo  onere,  valutato  in  lire  5,5  miliardi annue a
          decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 3
          del  decreto-legge  20 gennaio  1998, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
              12.  I  datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare
          il  trattamento  di  fine  rapporto  maturato  dagli operai
          assunti  a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo
          nazionale  ovvero  fondo  di  previdenza complementare, nei
          termini   e   con   le  modalita'  previste  dai  contratti
          collettivi  sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
          datori  di  lavoro  e  dei lavoratori comparativamente piu'
          rappresentative   a   livello  nazionale  e  congiuntamente
          stipulanti.   I   datori  di  lavoro  che  non  ottemperano
          all'obbligo  sono  esclusi  dalle agevolazioni contributive
          previste dalle leggi vigenti.
              13. omissis;
              14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art.
          3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
          e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              15.   Il   recupero  dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali  non versati dalle aziende della provincia di
          Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai
          sensi  del  decreto 5 agosto 1994 del Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale,   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  194  del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
          rate   trimestrali   di   pari   importo,  e  con  la  sola
          applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al
          tasso  di  interesse  legale, decorrenti dalla scadenza del
          secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Le  imprese  che intendono
          avvalersi   della   dilazione   debbono   farne   richiesta
          all'ufficio   dell'I.N.P.S.   territorialmente  competente,
          entro  il  secondo trimestre solare successivo alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  allegando  il
          pagamento  relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno
          in  corso  il  recupero  rateizzato  di  cui  alla presente
          disposizione, I.N.P.S. e' tenuto a rilasciare i certificati
          di   regolarita'   contributiva,   anche   ai   fini  della
          partecipazione  ai  pubblici  appalti,  ove  non sussistano
          pendenze contributive dovute ad altra causa.
              16. omissis;
              17. All'art.  12  del  decreto  legislativo 1° dicembre
          1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) omissis;
                b) omissis;
                18. Le   imposte   risultanti   dalle  operazioni  di
          conguaglio  di  cui  all'art.  23, comma 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 e
          successive  modificazioni,  relative  ai  redditi percepiti
          nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente
          utili  in conformita' a specifiche disposizioni normative e
          da  quelli impegnati nei piani di inserimento professionale
          sono  trattenute in sei rate ovvero nel numero piu' elevato
          di  rate  consentito  dalla  durata  del  rapporto  con  il
          sostituto  d'imposta  se  questo  e'  inferiore  al periodo
          necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.».
          Nota al comma 773:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale):
              «Art.   16. (Formazione  per  gli  apprendisti).  -  Le
          regioni,  nell'ambito  dei  programmi  e  dei  piani di cui
          all'art.  5  e  secondo  le modalita' previste dallo stesso
          articolo  e  dall'art.  15,  attuano  i  progetti formativi
          destinati  agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio
          1955, n. 25.
              I  progetti di cui al comma precedente si articolano in
          attivita'  teoriche,  tecniche  e  pratiche secondo tempi e
          modalita' definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
              Le  regioni,  per i fini di cui all'art. 21 della legge
          19 gennaio   1955,   n.  25,  stipulano  con  gli  istituti
          assicuratori  convenzioni  per  il  pagamento, a valere sui
          fondi  di  cui  all'art.  22,  primo  comma, della presente
          legge,  delle  somme  occorrenti  per  le  assicurazioni in
          favore degli apprendisti artigiani.
              Sono   abrogati   gli  articoli 20  e  28  della  legge
          19 gennaio 1955, n. 25.».
              Il  Capo  I  del  Titolo  VI  del  decreto  legislativo
          10 settembre  2003,  n.  276  (Attuazione  delle deleghe in
          materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
          14 febbraio 2003, n. 30) comprende gli articoli da 47 a 53.
          Note al comma 774:
              - Si  riporta  il  testo del comma 41 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 335 del 1995:
              -  «41.  La  disciplina del trattamento pensionistico a
          favore  dei  superstiti  di assicurato e pensionato vigente
          nell'ambito    del   regime   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  e'  estesa  a  tutte  le  forme  esclusive  o
          sostitutive  di  detto  regime. In caso di presenza di soli
          figli  di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
          percentuale  della  pensione  e'  elevata  al  70 per cento
          limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Gli
          importi  dei  trattamenti  pensionistici ai superstiti sono
          cumulabili  con  i  redditi del beneficiario, nei limiti di
          cui  all'allegata  tabella  F. Il trattamento derivante dal
          cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
          ai  superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
          quello  che  spetterebbe  allo  stesso  soggetto qualora il
          reddito  risultasse  pari  al  limite  massimo  delle fasce
          immediatamente  precedenti  quella  nella  quale il reddito
          posseduto  si  colloca.  I  limiti  di cumulabilita' non si
          applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
          familiare   con  figli  di  minore  eta',  studenti  ovvero
          inabili,  individuati secondo la disciplina di cui al primo
          periodo  del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
          previdenziali  piu'  favorevoli  in  godimento alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge con riassorbimento
          sui futuri miglioramenti.».
          Nota al comma 777:
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
          488  e successive modificazioni (Aumento e nuovo sistema di
          calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria):
                «Per  retribuzione  annua  pensionabile si intende la
          terza  parte  della somma delle retribuzioni determinate ai
          sensi  dell'art.  27 e seguenti del testo unico delle norme
          sugli    assegni    familiari,   estese   all'assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dell'art.  17  della  L.  4 aprile 1952, n. 218
          risultanti   dalle   ultime   156   settimane   coperte  da
          contribuzione  effettiva in costanza di lavoro o figurativa
          antecedenti  la  data  di  decorrenza della pensione. A tal
          fine,   con  decreti  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministro per il
          tesoro,    sentito    il   consiglio   di   amministrazione
          dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale entro il
          31 dicembre  1968,  sara'  stabilito  un  nuovo  sistema di
          versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale
          predetta,   che   consenta  la  rilevazione  diretta  della
          retribuzione assoggettata a contributo.».
          Note al comma 778:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-viciesquater del
          decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   17 agosto   2005,  n.  168
          (Disposizioni  urgenti  per  assicurare la funzionalita' di
          settori della pubblica amministrazione):
              «Art.  14-viciesquater.  (Riconoscimento di prestazioni
          economiche  in  caso  di  provvedimenti  di  rettifica  per
          errore).  -  1.  Al  fine  di  salvaguardare  il  principio
          dell'affidamento,  i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto
          il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni
          erogate  dall'istituto  assicuratore  ai sensi dell'art. 9,
          commi 5,  6  e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
          n.  38,  dichiarato  illegittimo dalla sentenza della Corte
          costituzionale  n.  191  del 5-10 maggio 2005, continuano a
          percepire  le  medesime  prestazioni a condizione che siano
          titolari,  oltre  che  di  un  eventuale  reddito di natura
          pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio
          assoggettabile   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche  per  un  importo  non  superiore  ad  euro  3.000,
          rivalutabile  annualmente  secondo  gli indici ISTAT. Nella
          determinazione  di  detto  importo  non  si tiene conto del
          reddito  derivante  dall'abitazione  principale  e relative
          pertinenze.  Nel  caso  in  cui  il  reddito  posseduto sia
          superiore   al  limite  previsto  dal  presente  comma,  le
          prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra
          lo stesso reddito e il limite previsto.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo   23 febbraio   2000,   n.   38,  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali,  a  norma  dell'art.  55,  comma 1, della L.
          17 maggio 1999, n. 144):
              «Art.  11.  (Rivalutazione  delle  rendite).  -  1. Con
          effetto  dall'anno  2000  e  a  decorrere  dal 1° luglio di
          ciascun   anno   la  retribuzione  di  riferimento  per  la
          liquidazione   delle   rendite  corrisposte  dall'INAIL  ai
          mutilati  e  agli invalidi del lavoro relativamente a tutte
          le  gestioni  di  appartenenza  dei medesimi, e' rivalutata
          annualmente,  su  delibera del consiglio di amministrazione
          dell'INAIL,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale,  previa  conferenza  di servizi con il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e,  nei  casi
          previsti  dalla legge, con il Ministero della salute, sulla
          base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  e  impiegati intervenuta rispetto
          all'anno  precedente.  Gli  incrementi  annuali, come sopra
          determinati,   verranno   riassorbiti   nell'anno   in  cui
          scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al
          10  per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge
          28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
          base  per  l'ultima  rivalutazione  effettuata ai sensi del
          medesimo art. 20.
              2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle
          rendite     corrisposte     da     altri    enti    gestori
          dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni sul
          lavoro previsti dal testo unico.».
          Note al comma 779:
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 38 del 2000:
              «Art.  1. (Ambito di applicazione delle gestioni). - 1.
          A  decorrere  dal  1° gennaio  2000,  fermo restando quanto
          stabilito dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
          successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
          «testo  unico», nell'ambito della gestione industria di cui
          al  titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai
          fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
                a) industria,   per   le  attivita':  manifatturiere,
          estrattive,  impiantistiche;  di produzione e distribuzione
          dell'energia,  gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
          comunicazioni;   della  pesca;  dello  spettacolo;  per  le
          relative attivita' ausiliarie;
                b) artigianato,  per  le  attivita' di cui alla legge
          8 agosto   1985,   n.   443,   e  successive  modifiche  ed
          integrazioni;
                c) terziario,  per  le  attivita':  commerciali,  ivi
          comprese  quelle turistiche; di produzione, intermediazione
          e   prestazione   dei  servizi  anche  finanziari;  per  le
          attivita'  professionali  ed  artistiche:  per  le relative
          attivita' ausiliarie;
                d) altre  attivita',  per le attivita' non rientranti
          fra  quelle  di  cui alle lettere a), b) e c), fra le quali
          quelle  svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli
          enti   locali,  e  quelle  di  cui  all'art.  49,  comma 1,
          lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
          Nota al comma 780:
              Per  il  riferimento al comma 1 dell'art. 1 del decreto
          legislativo   23 febbraio   2000,  n.  38  vedasi  nota  al
          comma precedente.
          Nota al comma 781:
              Il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 reca
          «Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori durante il lavoro». (Pubblicato nella Gazz.
          Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.).
          Nota al comma 783:
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 16 della
          legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
          finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
                «6.   Gli   enti   gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria  sono  tenuti  a  corrispondere  gli interessi
          legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di
          scadenza   del   termine   previsto   per   l'adozione  del
          provvedimento  sulla  domanda, laddove quest'ultima risulti
          completa  di  tutti  gli  atti, documenti ed altri elementi
          necessari  per  l'avvio del procedimento, salvi i documenti
          attestanti  atti,  fatti, qualita' e stati soggettivi, gia'
          in  possesso della pubblica amministrazione procedente o di
          altre  pubbliche  amministrazioni  acquisibili d'ufficio ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso
          in  cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali
          ed  altri  oneri  accessori  decorrono  dalla  data del suo
          perfezionamento.    Gli   enti   indicano   preventivamente
          attraverso   idonei   strumenti   di  pubblicita'  l'elenco
          completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
          della  domanda.  L'importo  dovuto a titolo di interessi e'
          portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
          ristoro   del  maggior  danno  subito  dal  titolare  della
          prestazione   per   la   diminuzione  del  valore  del  suo
          credito.».
          Nota al comma 784:
              Per  il riferimento al comma 6 dell'art. 16 della legge
          30 dicembre 1991, n. 412 vedasi nota al comma precedente.
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9-quinquies
          del  decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608 e
          successive  modificazioni  (Disposizioni urgenti in materia
          di  lavori  socialmente utili, di interventi a sostegno del
          reddito e nel settore previdenziale):
                «3.   L'elenco  nominativo  annuale  e'  compilato  e
          pubblicato  entro  il  31 maggio dell'anno successivo. Esso
          contiene   l'indicazione  delle  giornate  complessivamente
          attribuite   al   lavoratore  in  base  alle  dichiarazioni
          trimestrali  della  manodopera occupata, tenuto anche conto
          delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della
          sua  compilazione,  conseguenti  a dichiarazioni di parte e
          d'ufficio,  alle  risultanze  dell'attivita' ispettiva e di
          controllo.».
          Note al comma 785:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 01 del
          decreto-legge   10 gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa):
                «4.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
          imponibile   per   il   calcolo   dei  contributi  agricoli
          unificati,  dovuti  per  tutte  le  categorie di lavoratori
          agricoli  a  tempo  determinato  e indeterminato, e' quella
          indicata  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
          1989,  n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          7 dicembre 1989, n. 389.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo
          1968,  n.  334  (Norme  per  l'accertamento  dei lavoratori
          agricoli  aventi  diritto  alle prestazioni previdenziali e
          per    l'accertamento    dei    contributi   unificati   in
          agricoltura):
                «Art.  8. I  compartecipanti  familiari  ed i piccoli
          coloni  sono  equiparati,  ai  fini  dei contributi e delle
          prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
              I  lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
          speciali  dei  giornalieri  di  campagna  per  meno  di  51
          giornate   annue   e   che   svolgano  anche  attivita'  di
          coltivatore  diretto  per  la  conduzione  di  fondi il cui
          fabbisogno  di  giornate  sia  inferiore  a  quello  minimo
          previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
          negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
          giornate  di  iscrizione  negli  elenchi dei giornalieri di
          campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
              I contributi per le giornate portate ad integrazione di
          quelle  di  giornaliero  di  campagna  sono  a  carico  del
          lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
          norma  di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
          24 settembre 1940, n. 1949 .
              Per  avvalersi  della  facolta'  di  cui  al precedente
          secondo  comma, i lavoratori interessati debbono presentare
          domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
          lavoratori  e  per  i  contributi  unificati in agricoltura
          entro  il  31 gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          competenza.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento
          e   nuovo  sistema  di  calcolo  delle  pensioni  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria):
              «Art.  28. A  decorrere  dal  1° agosto  1968 e fino al
          31 dicembre  1970,  i  contributi  base  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti,   sono  dovuti  nelle  misure  stabilite  dalla
          tabella A allegata al presente decreto per la categoria dei
          salariati  fissi  a  contratto  annuo ed assimilati e nelle
          misure  stabilite  dalla  successiva  tabella B, divise per
          sei,  per  le  categorie  dei  giornalieri  di  campagna ed
          assimilati,   in   rapporto   alle  retribuzioni  medie  da
          determinarsi  annualmente  per  provincia,  con decreto del
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
          commissione   centrale   di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  8 febbraio  1945,  n.  75,  sulla  base  delle
          retribuzioni  risultanti dai contratti collettivi di lavoro
          stipulati  per  le  suddette  categorie di lavoratori dalle
          organizzazioni sindacali interessate.
              Le  classi  di  contribuzione di cui alle tabelle A e B
          citate     nel     comma precedente,    sono    individuate
          moltiplicando,    rispettivamente,    per    ventisei    la
          retribuzione  giornaliera  dei  salariati fissi a contratto
          annuo  ed  assimilati e per sei la retribuzione giornaliera
          dei giornalieri di campagna ed assimilati.
              Dal  1° agosto  1968  e fino all'emanazione dei decreti
          ministeriali  previsti  nel  primo  comma,  le retribuzioni
          medie  giornaliere  da  prendersi a base per il calcolo dei
          contributi  sono  stabiliti  nelle  seguenti misure: per la
          categoria  dei  salariati fissi, L. 2.370; per le categorie
          dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.
              La  misura  dei  contributi integrativi dovuti al Fondo
          per  l'adeguamento delle pensioni per le suddette categorie
          e'  stabilita  nel  3  per  cento  delle retribuzioni medie
          determinate  nelle  forme  sopra  indicate, di cui il 2 per
          cento  a  carico  dei  datori  di  lavoro e l'1 per cento a
          carico dei lavoratori.
              I  contributi  integrativi  di  cui al comma precedente
          sono  dovuti,  per  le  categorie  dei  salariati  fissi  a
          contratto  annuo  ed  assimilati, in ragione di 26 giornate
          per ogni mese di lavoro.
              Non   si   applica,   ai  fini  della  riscossione  dei
          contributi  dovuti  per  i lavoratori agricoli subordinati,
          l'art.  15,  secondo  comma del  regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.
              Qualora,  in  applicazione  dell'art. 15 comma secondo,
          del  regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia sospesa,
          in tutto o in parte, la riscossione dei contributi agricoli
          unificati,  di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
          n.  2138,  e successive modificazioni ed integrazioni, e la
          sospensione    sia   comunque   determinata   in   rapporto
          all'ammontare   complessivo   di   tali  contributi,  detto
          ammontare  deve  essere  calcolato  tenendo  conto di tutti
          indistintamente  i contributi medesimi, ivi compresi quelli
          esclusi,   per  disposizione  di  legge,  dall'applicazione
          dell'art. 15, comma secondo, del regio decreto 24 settembre
          1940, n. 1949.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto
          1990,  n.  233  (Riforma  dei trattamenti pensionistici dei
          lavoratori autonomi):
              «Art.   7. (Misure  dei  contributi  previdenziali  dei
          coltivatori   diretti,   mezzadri   e  coloni).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1° luglio  1990  sono  istituite,  per gli
          assicurati  iscritti  alla  gestione dei contributi e delle
          prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  di  cui alla legge 26, ottobre 1957, n. 1047, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di
          reddito  convenzionale  individuate  in base alla tabella D
          allegata  alla  presente  legge  ai  fini  del  calcolo dei
          contributi   e  della  determinazione  della  misura  delle
          pensioni.
              2.  Ciascuna  azienda  e'  inclusa  per  ciascun  anno,
          frazionabile   per  settimana  per  prestazioni  di  lavoro
          inferiori  all'anno o per la diversa consistenza aziendale,
          nella  fascia  di  reddito  convenzionale corrispondente al
          reddito  agrario dei terreni condotti. determinato ai sensi
          dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  14 marzo 1988, n. 70
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 154.
              3.   I   contributi   per   le  singole  unita'  attive
          appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono
          determinati:
                a) moltiplicando  il  reddito  media convenzionale di
          cui  al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella
          citata tabella D;
                b) applicando   ai   rispettivi   redditi  imponibili
          l'aliquota  del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le
          imprese  ubicate in territori montani e nelle zone agricole
          svantaggiate  di  cui  all'ultimo  comma dell'art.  13  del
          decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 settembre  1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              4.  Per i mezzadri e coloni i contributi sono per meta'
          a carico del concedente e per meta' a carico del mezzadro o
          colono.  I  concedenti  sono responsabili del pagamento dei
          contributi  anche  per  la  parte  a  carico dei mezzadri e
          coloni, salvo il diritto di rivalsa.
              5.  Il  reddito medio convenzionale per ciascuna fascia
          di  reddito  agrario  di  cui  alla  citata  tabella  D  e'
          determinato  annualmente  su base nazionale con decreto del
          Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          riferimento  alle  retribuzioni medie giornaliere di cui al
          primo  comma dell'art.  28 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 aprile  1968,  n. 488. La misura del reddito
          agrario  per ciascuna fascia e' determinata con decreto del
          Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro e dell'agricoltura e foreste,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              6.  Per  le  imprese agricole di allevamento di animali
          per  le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle
          fasce  di reddito convenzionale sara' effettuata sulla base
          di  criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle
          aziende  e distintamente per singole specie di animali, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  i Ministri del tesoro dell'agricoltura e
          foreste,  sentite  le organizzazioni sindacali di categoria
          piu' rappresentative sui piano nazionale.
              7.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  e'  soppresso il contributo addizionale di
          cui  al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975,
          n.  160,  nonche' il contributo aggiuntivo aziendale di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1982, n. 54.
              8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualita' di
          unita'  attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
          di  eta'  inferiore  ai ventuno anni, le aliquote di cui al
          comma 3,  lettera b),  sono ridotte rispettivamente al 9,50
          per cento e al 4,50 per cento.
              9.    Ai   fini   dell'accertamento   del   diritto   e
          dell'anzianita'  contributiva  per  la determinazione della
          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di
          inabilita' ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidita',
          non  possono  comunque  essere  computate,  in favore degli
          iscritti, piu' di 156 giornate per ciascun anno.
              10.  Entro  il  30 giugno  1991  i  lavoratori autonomi
          iscritti   alla   gestione  speciale  coltivatori  diretti,
          mezzadri   e   coloni   provvederanno   al  versamento  dei
          contributi  a  conguaglio  per  il secondo semestre 1990 in
          base   alla   differenza   tra   quanto   risultante  dalle
          disposizioni  di  cui al presente articolo e quanto versato
          in base alle previgenti disposizioni.».
          Nota al comma 786:
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 01 del gia'
          citato  decreto-legge  n. 2 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «5.  La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
          decorrenza  ivi  prevista,  vale  anche ai fini del calcolo
          delle   prestazioni   temporanee  in  favore  degli  operai
          agricoli a tempo determinato».
          Note al comma 787:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
          sociali):
              «1. Definizione.
              1.  Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
                a) la   gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi;
                b) lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
          industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  35 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 recante
          «Approvazione  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari»:
              «Art.  35. Art.  5-L.  6 agosto  1940,  n.  1278 - Art.
          5-D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479.
              Per  particolari  categorie  di lavoratori per le quali
          sia  ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono
          essere  riferiti  rispettivamente  ad  apposite  tabelle di
          salari  medi  e  di  periodi  di occupazione media mensile,
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la
          previdenza  sociale,  sentito  il Comitato speciale per gli
          assegni   familiari   e   le   associazioni   professionali
          interessate.
              I  salari  medi  stabiliti a norma del comma precedente
          non  possono  essere  inferiori  alla misura minima fissata
          periodicamente  con decreto del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   7 dicembre  1989,  n.  389
          (Disposizioni  urgenti in materia di evasione contributiva,
          di   fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  di  sgravi
          contributivi   nel   Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei
          patronati):
              «1. Retribuzione   imponibile,   accreditamento   della
          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
          imponibile.
              1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo
          dei  contributi  di  previdenza e di assistenza sociale non
          puo'   essere   inferiore  all'importo  delle  retribuzioni
          stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi,
          stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
          contratto collettivo.».
          Note al comma 788:
              Per  il riferimento al comma 26 dell'art. 2 della legge
          8 agosto 1995, n. 335 vedasi nota al comma 770.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          30 dicembre  1979,  n.  663, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   29 febbraio   1980,  n.  33,  e  successive
          modificazioni   (Finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  proroga  dei  contratti stipulati dalle
          pubbliche  amministrazioni  in base alla L. 1° giugno 1977,
          n. 285, sulla occupazione giovanile):
              «Art.  2.  A  decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di
          infermita'  comportante  incapacita'  lavorativa, il medico
          curante  trasmette  all'I.N.P.S. il certificato di diagnosi
          sull'inizio  e sulla durata presunta della malattia per via
          telematica  on-line,  secondo  le  specifiche tecniche e le
          modalita' procedurali determinate dall'I.N.P.S. medesimo.
              Il  lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,   a   recapitare   o   a   trasmettere,  a  mezzo
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  l'attestazione
          della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
          lavoro,   salvo   il  caso  in  cui  quest'ultimo  richieda
          all'I.N.P.S.   la  trasmissione  in  via  telematica  della
          suddetta  attestazione,  secondo  modalita' stabilite dallo
          stesso Istituto.
              Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   della   salute,
          dell'economia  e  delle  finanze  e  per l'innovazione e le
          tecnologie,  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate le modalita'
          tecniche,  operative  e  di  regolamentazione,  al  fine di
          consentire  l'avvio  della  nuova procedura di trasmissione
          telematica   on-line   della   certificazione  di  malattia
          all'I.N.P.S.  e  di  inoltro  dell'attestazione di malattia
          dall'I.N.P.S. al datore di lavoro, previsti dal primo e dal
          secondo comma del presente articolo.
              Le   eventuali  visite  di  controllo  sullo  stato  di
          infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  o  su  richiesta  dell'Istituto
          nazionale   della  previdenza  sociale  o  della  struttura
          sanitaria  pubblica  da  esso indicata, sono effettuate dai
          medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
              Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione e
          produrre,   a   richiesta,   all'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  la  documentazione  in  suo possesso.
          Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
          trasmessi  al  predetto  Istituto,  a  cura  del  datore di
          lavoro,  entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli   aventi   diritto  delle  prestazioni  economiche  di
          malattia e di maternita'.
              Qualora    l'evento    morboso   si   configuri   quale
          prosecuzione  della  stessa  malattia, ne deve essere fatta
          menzione  da  parte  del  medico  curante nel certificato e
          nell'attestazione di cui al primo comma.»
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 14 dell'art. 5 del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il
          contenimento  della  spesa  pubblica, disposizioni per vari
          settori  della pubblica amministrazione e proroga di taluni
          termini):
              «Art.  14.  Qualora  il lavoratore, pubblico o privato,
          risulti assente alla visita di controllo senza giustificato
          motivo,   decade   dal   diritto  a  qualsiasi  trattamento
          economico  per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella
          misura  della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli
          di  ricovero  ospedaliero  o  gia'  accertati da precedente
          visita di controllo.»
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  84  del  decreto
          legislativo  26 marzo  2001,  n.  151  (testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia di tutela e sostegno
          della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
          della L. 8 marzo 2000, n. 53):
              «Art.   84.    Oneri   derivanti   dal  trattamento  di
          maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative.
              1.  Per  i soggetti che non risultano iscritti ad altre
          forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di
          cui  all'art.  2,  comma 26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari
          a  0,5  punti  percentuali, per il finanziamento dell'onere
          derivante  dall'estensione  agli  stessi anche della tutela
          relativa alla maternita'.».
          Nota al comma 789:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 4 della
          legge  8 marzo  2000,  n.  53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
          del   comma 4,   un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
          prosecuzione volontaria.».
          Note al comma 790:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          12 agosto  1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento
          dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria
          per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti):
              «Art.  13.  Ferme  restando  le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta
          prescrizione  ai  sensi  dell'art.  55  del R.decreto-legge
          4 ottobre   1935,   n.  1827,  puo'  chiedere  all'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi
          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per
          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione
          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al
          comma precedente  sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la
          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore interessato.
              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          Consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.».
          Nota al comma 791:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 64 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  151  del 2001, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  Ai  sensi  del  comma 12  dell'art. 80 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  la  tutela  della  maternita'
          prevista  dalla  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          avviene  nelle  forme  e  con  le modalita' previste per il
          lavoro  dipendente.  A  tal  fine,  si  applica  il decreto
          ministeriale  4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  136  del  12 giugno  2002.  Con  decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          disciplinata  l'applicazione delle disposizioni di cui agli
          articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
          specifico  gettito  contributivo,  da  determinare  con  il
          medesimo decreto.».
          Note al comma 793:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 dicembre 1971, n. 1403, e
          successive  modificazioni  (Disciplina  dell'obbligo  delle
          assicurazioni  sociali nei confronti dei lavoratori addetti
          ai  servizi  domestici  e familiari, nonche' dei lavoratori
          addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali):
              «Art.  5. Agli  oneri  derivanti  dalle forme di tutela
          previdenziale      ed     assistenziale     previste     ai
          punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto
          si  provvede  mediante  contributi determinati in base alle
          seguenti aliquote:
                assicurazione   per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e
          superstiti:
                contributo base: 0,1375 per cento;
              Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
                10  per  cento,  di  cui  6,67 per cento a carico del
          datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore;
                assicurazione contro la tubercolosi:
                contributo base: 0,0125 per cento;
                contributo integrativo: 2 per cento;
                assicurazione contro la disoccupazione involontaria:
                contributo base: 0,0125 per cento;
                contributo integrativo: 2,30 per cento;
              Ente   nazionale   per  l'assistenza  agli  orfani  dei
          lavoratori italiani:
                contributo base: 0,0125 per cento;
                contributo integrativo: 0,15 per cento;
                assegni familiari: 5 per cento;
                assicurazione contro le malattie:
                assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per
          cento  a  carico  del  datore  di lavoro e 0,15 per cento a
          carico del lavoratore;
                assistenza pensionati: 3,80 per cento;
                tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;
                assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro: 0,5
          per cento.
              Gli  importi  delle  retribuzioni  convenzionali orarie
          alle quali si commisurano i contributi sono pari a:
                lire  quattrocento,  per  retribuzioni  effettive non
          superiori a lire settecento;
                lire settecento, per retribuzioni effettive superiori
          a lire settecento e fino a lire mille;
                lire  mille,  per  retribuzioni effettive superiori a
          tale misura.
              Le   misure   delle  retribuzioni  convenzionali  sopra
          indicate  comprendono la quota della tredicesima mensilita'
          e  di  ogni  altra  eventuale  retribuzione  in denaro o in
          natura.  Con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e la
          previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro per il
          tesoro,  sentiti  il  comitato  speciale  per  gli  assegni
          familiari  nonche' le organizzazioni sindacali di categoria
          piu'  rappresentative a carattere nazionale, possono essere
          stabilite   retribuzioni  convenzionali  superiori  a  lire
          mille,   in   relazione   ai  mutamenti  intervenuti  nella
          situazione salariale della categoria medesima.
              [Indipendentemente   dalle   variazioni   di   cui   al
          precedente  comma e  salvo  quanto disposto dall'art. 6, il
          contributo  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul
          lavoro  e'  variato  con  la  stessa  decorrenza  e  misura
          percentuale,  con  le quali variera' ai sensi dell'art. 116
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   30 giugno  1965,  n.  1124,  la  misura  della
          retribuzione  media  giornaliera  disciplinata dal medesimo
          articolo;   la  misura  del  contributo  relativo  a  detta
          assicurazione sara', in tal caso, arrotondata a lire intere
          per eccesso] (7).
              Per  lo  stesso  periodo di versamento dei contributi a
          carico  della Cassa unica per gli assegni familiari, di cui
          all'art.  31,  quinto  comma,  del decreto-legge 26 ottobre
          1970,   n.   745,  nel  testo  sostituito  dalla  legge  di
          conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro  le malattie, alle Casse mutue
          provinciali  di  malattia  di  Trento  e di Bolzano ed alla
          Federazione  nazionale  delle casse mutue di malattia per i
          coltivatori  diretti  una  somma pari, complessivamente, al
          venti  per cento del gettito dei contributi attribuiti alla
          predetta Cassa unica per gli assegni familiari.».
          Nota ai commi 794 e 795:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 3 della
          legge  3 agosto  2004,  n. 206 (Nuove norme in favore delle
          vittime  del  terrorismo  e  delle stragi di tale matrice),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. 1.  A  tutti coloro che hanno subito un'invalidita'
          permanente  di  qualsiasi  entita'  e grado della capacita'
          lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di
          tale  matrice,  e  ai  loro  familiari,  anche  superstiti,
          limitatamente  al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed
          in  mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
          privati  o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, e'
          riconosciuto   un  aumento  figurativo  di  dieci  anni  di
          versamenti  contributivi  utili  ad aumentare, per una pari
          durata,  l'anzianita'  pensionistica  maturata,  la  misura
          della  pensione,  nonche' il trattamento di fine rapporto o
          altro  trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata
          la  spesa  di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000
          euro a decorrere dall'anno 2005.».
          Nota al comma 796, lettera a):
              - Si  riporta  il testo del comma 278 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «278.  Al  fine  di  agevolare  la  realizzazione degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  al comma 274, il
          livello  complessivo  della  spesa  del  Servizio sanitario
          nazionale,  al  cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
          all'art.  1,  comma 164,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  incrementato  di  1.000  milioni  di  euro  annui
          limitatamente  all'anno  2006. L'incremento di cui al primo
          periodo  e'  da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
          modalita'  concessive  definiti  con  decreto  del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
          interessate,   la  stipula  di  specifici  accordi  diretti
          all'individuazione   di  obiettivi  di  contenimento  della
          dinamica  della  spesa  al fine della riduzione strutturale
          del disavanzo.».
          Note al comma 796, lettera b):
              - Si  riporta  il  comma 180  dell'art.  1  della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2005):
              «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi 174  e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 8 dell'intesa 23 marzo
          2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano:
              «Art.  8. (Accordo per il perseguimento dell'equilibrio
          economico) - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1,
          comma 180,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire
          dall'anno  2005,  con riferimento ai risultati di esercizio
          dell'anno  2004,  in base alle risultanze finali del tavolo
          degli adempimenti, per le Regioni interessate che, ai sensi
          di tale disposizione, stipulano con i Ministri della salute
          e  dell'economia  e  delle finanze, sentito il Ministro per
          gli  affari regionali, l'apposito accordo che individui gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal  comma 173  del  medesimo  articolo,  la sottoscrizione
          dell'accordo  econdizione  necessaria per la riattribuzione
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma operativo, di riorganizzazione, di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale.
              2. La sottoscrizione dell'accordo consente alla Regione
          interessata  l'accesso  al  maggior  finanziamento  con  le
          seguenti modalita':
                a) spetta  l'80  per cento del maggior finanziamento,
          all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 20
          per  cento  subordinatamente  alla verifica della effettiva
          attuazione  del  programma,  nel  caso  in  cui  la Regione
          risulti:    adempiente   con   riferimento   all'equilibrio
          economico-finanziario,  verificato dal tavolo tecnico degli
          adempimenti,  al  mantenimento  dei  livelli  di assistenza
          previsti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  29 novembre  2001  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni,  all'attuazione  del  Piano  nazionale della
          prevenzione  e  del Piano nazionale per l'aggiornamento del
          personale  sanitario;  inadempiente  con  riferimento  agli
          altri adempimenti di cui all'allegato 1:
                b) spetta  il 40 per cento del maggior finanziamento,
          all'atto della sottoscrizione dell'accordo; il rimanente 60
          per  cento  subordinatamente  alla verifica della effettiva
          attuazione  del  programma,  nel  caso  in  cui  la regione
          risulti non adempiente anche a uno degli adempimenti di cui
          alla lettera a) primo trattino.
              3.  L'accordo: stabilisce le modalita' per l'erogazione
          del  saldo  del  maggior  finanziamento  secondo  stati  di
          avanzamento   concordati,   nonchele   modalita'   per   la
          sospensione  dell'erogazione  del maggior finanziamento, in
          caso  di  verifica  negativa dello stato di avanzamento nei
          tempi  e  nei  modi concordati; definisce adeguate forme di
          monitoraggio  degli  obiettivi  intermedi per ogni stato di
          avanzamento  e  le  modalitadella loro verifica; definisce,
          limitatamente ai casi di cui alla lettera b) del precedente
          comma,  le modalita' di affiancamento di rappresentanti del
          Ministero  della  salute,  di  rappresentanti del Ministero
          dell'economia  e  finanze  e  di  rappresentanti  regionali
          designati  dalla Conferenza Stato-Regioni alle attivita' di
          gestione e programmazione del servizio sanitario regionale,
          nonche'  la  individuazione  dei provvedimenti regionali di
          spesa e programmazione sanitaria da sottoporre a preventiva
          approvazione  da  parte  del  Ministero  della salute e del
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  che  possono
          approvare  anche  con prescrizioni in ordine alle modalita'
          di  recepimento  e  ai  contenuti  degli stessi. Sono fatti
          salvi  i  provvedimenti  regionali  di  somma  urgenza,  da
          trasmettersi  successivamente  alla  loro adozione. prevede
          eventuali forme di partenariato con le altre Regioni.
              4.   Con  successiva  intesa,  in  sede  di  Conferenza
          Stato-Regioni  saranno  individuati,  entro  trenta  giorni
          dalla  presente  intesa,  i casi in cui l'accordo di cui al
          presente  articolo, pur rientrando nella fattispecie di cui
          alla  lettera b),  non  implica  forme di affiancamento; in
          mancanza della ulteriore intesa opera quanto previsto dalla
          presente intesa.
              5.  Limitatamente  alle  Regioni  nelle  quali  si  sia
          verificato  un  disavanzo  pari  o superiore al 7 per cento
          sulla   base   dei   risultati  del  Tavolo  tecnico  degli
          adempimenti,  al  netto,  per  l'anno  2005,  delle risorse
          impiegate  per  arretrati di contratti e convenzioni per il
          personale,  la  stipula  dell'accordo  di  cui  al comma 3,
          integrato  con  il  concerto  del  Ministro  per gli affari
          regionali,  e' da considerarsi in ogni caso dovuta da parte
          della  Regione  interessata  e  quindi  rientrante  tra gli
          adempimenti  oggetto  di  verifica  previsti dalla presente
          intesa, ai sensi del precedente art. 2.».
              - Si  riporta  il testo del comma 281 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266:
              «281.  L'accesso  al  concorso  di  cui al comma 279 e'
          altresi'  subordinato,  per  le  regioni  che  nel  periodo
          2001-2005   abbiano  fatto  registrare,  in  base  ai  dati
          risultanti dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti
          regionali,  un  disavanzo  medio  pari o superiore al 5 per
          cento,  ovvero  che abbiano fatto registrare nell'anno 2005
          un  incremento  del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o
          superiore  al  200  per  cento, alla stipula di un apposito
          accordo  tra  la  regione  interessata  e  i Ministri della
          salute    e   dell'economia   e   delle   finanze,   ovvero
          all'integrazione  di  accordi  gia'  sottoscritti  ai sensi
          dell'art.  1,  comma 180,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario
          nazionale  2006-2008  e  il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico   nel   rispetto   dei   livelli   essenziali  di
          assistenza.».
              - Si  riporta  il testo del comma 288 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «288.  Presso  il  Ministero  della  salute, al fine di
          verificare   che   i   finanziamenti  siano  effettivamente
          tradotti  in  servizi  per  i cittadini, secondo criteri di
          efficienza  ed  appropriatezza,  e'  realizzato  un Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
          supporto  per  l'analisi  delle  disfunzioni e la revisione
          organizzativa  (SAR),  di  cui all'art. 2 del decreto-legge
          29 agosto  1984,  n.  528,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  31 ottobre  1984,  n. 733, e all'art. 4 della
          legge  1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le
          attivita'   di  cui  all'art.  1,  comma 172,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311, del sistema di garanzia di cui
          all'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
          del  sistema di monitoraggio configurato dall'art. 87 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, nonche' del
          Comitato   di   cui   all'art.   9   della   citata  intesa
          Stato-regioni  del  23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  da emanare entro il 31 marzo 2006,
          sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.».
          Note al comma 796, lettera c):
              - Si  riporta  il testo del comma 174 dell'art. 1 della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005)),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «174.    Al    fine    del   rispetto   dell'equilibrio
          economico-finanziario,  la  regione, ove si prospetti sulla
          base   del   monitoraggio  trimestrale  una  situazione  di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
          della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il 31
          maggio,  nella  regione  interessata,  con riferimento agli
          anni  di  imposta  2006 e successivi, si applicano comunque
          nella  misura  massima  prevista  dalla  vigente  normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del 31
          maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono
          avere   ad   oggetto   l'addizionale   e  le  maggiorazioni
          d'aliquota   delle   predette  imposte  ed  i  contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo    anno    sulla   base   della   misura   massima
          dell'addizionale  e  delle maggiorazioni d'aliquota di tali
          imposte.».
          Note al comma 796, lettera d):
              - Si  riporta  il  comma 6  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          L. 13 maggio 1999, n. 133.
              «6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato a concedere alle
          regioni  a  statuto  ordinario anticipazioni da accreditare
          sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, in essere presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato  in misura sufficiente ad
          assicurare,  insieme  con  gli  accreditamenti  dell'IRAP e
          dell'addizionale     regionale     all'IRPEF,    l'ordinato
          finanziamento  della  spesa sanitaria corrente. Con decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  sono  stabilite  le modalita' di
          attuazione delle disposizioni del presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 66 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «6.  Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
          devoluzioni  o  compartecipazioni  di  tributi  erariali  e
          quant'altro  proveniente  dal bilancio dello Stato a favore
          delle  regioni  devono  essere  versate  nelle contabilita'
          speciali  infruttifere  che  devono essere aperte presso le
          competenti  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato.
          Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
          operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
          da  interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
          che   in   conto   interessi.   Le   entrate   relative  ai
          finanziamenti  comunitari  continuano ad affluire nel conto
          corrente  infruttifero  intestato  a ciascun ente ed aperto
          presso la tesoreria centrale dello Stato.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421
              «3.  Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
                a) popolazione residente;
                b) mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                c) consistenza   e   stato   di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.»
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 18 del gia'
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
              «7.  Restano  salve  le  norme previste dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1980, n. 616, dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          618,   e   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle
          disposizioni   del  presente  decreto  da  effettuarsi  con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
          rapporti  con  il  personale  sanitario per l'assistenza al
          personale   navigante  sono  disciplinati  con  regolamento
          ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
          disposizioni  di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
          1995  le  entrate  e  le  spese  per l'assistenza sanitaria
          all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
          alle  convenzioni  bilaterali  di  sicurezza  sociale  sono
          imputate,  tramite  le  regioni,  ai  bilanci  delle unita'
          sanitarie  locali  di residenza degli assistiti. I relativi
          rapporti  finanziari  sono definiti in sede di ripartizione
          del Fondo sanitario nazionale.».
          Nota al comma 796, lettera e):
              Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 174,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2005), vedasi nota lettera c).
          Note al comma 796, lettera f):
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 48 del
          decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici)   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
              «Art.    48. (Tetto    di    spesa   per   l'assistenza
          farmaceutica).  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2004, fermo
          restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
          materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
          carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
          compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
          regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
          prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
          riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
          regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le  Province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
          relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
          ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
          2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
          Province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
          30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
          flusso informativo dei dati.».
          Note al comma 796, lettera l):
              - Si  riporta  il testo del comma 181 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «181.   Con   riferimento   agli  importi  indicati  al
          comma 164,  relativamente  alla  somma  di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006
          e  1.400  milioni  di  euro  per  l'anno  2007, il relativo
          riconoscimento  alle  regioni resta condizionato, oltre che
          agli  adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da
          parte  delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a
          loro  carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
          materia di spesa sanitaria):
              «Art.  5.  (Tetti di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
          2002  l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
          l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
          livello  nazionale  ed  in  ogni singola regione, il 13 per
          cento  della  spesa  sanitaria  complessiva. A tale fine le
          regioni  adottano,  sentite  le  associazioni  di categoria
          interessate,  i  provvedimenti  necessari  ad assicurare il
          rispetto della disposizione di cui al presente articolo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 174 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «174.    Al    fine    del   rispetto   dell'equilibrio
          economico-finanziario,  la  regione, ove si prospetti sulla
          base   del   monitoraggio  trimestrale  una  situazione  di
          squilibrio,  adotta  i provvedimenti necessari. Qualora dai
          dati  del  monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
          disavanzo  di  gestione  a  fronte del quale non sono stati
          adottati  i  predetti  provvedimenti, ovvero essi non siano
          sufficienti,  con  la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
          della  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  diffida  la regione a provvedervi
          entro   il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi  trenta  giorni  il presidente della regione, in
          qualita'  di  commissario  ad  acta, approva il bilancio di
          esercizio  consolidato  del Servizio sanitario regionale al
          fine  di  determinare  il  disavanzo di gestione e adotta i
          necessari   provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,  ivi
          inclusi   gli   aumenti  dell'addizionale  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   e   le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive   entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
          vigente.  I  predetti  incrementi  possono  essere adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati   o   stimati   nel  settore  sanitario  relativi
          all'esercizio  2004  e  seguenti.  Qualora  i provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano  adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il 31
          maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno
          di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima
          prevista  dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive;   scaduto   il   termine   del   31  maggio,  i
          provvedimenti  del commissario ad acta non possono avere ad
          oggetto  l'addizionale  e le maggiorazioni d'aliquota delle
          predette  imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli
          acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della
          misura   massima  dell'addizionale  e  delle  maggiorazioni
          d'aliquota di tali imposte.».
          Nota al comma 796, lettera m):
              - Si  riporta  il  testo del comma 28 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della   finanza  pubblica),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «28.  Allo  scopo di assicurare l'uso appropriato delle
          risorse  sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni,
          i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le
          proprie  autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici
          e  terapeutici,  cooperando  in  tal modo al rispetto degli
          obiettivi di spesa. I percorsi diagnostico-terapeutici sono
          costituiti  dalle linee-guida di cui all'art. 1, comma 283,
          terzo  periodo,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,
          nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con
          decreto  del  Ministro  della  salute, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, su
          proposta  del  Comitato  strategico  del  Sistema nazionale
          linee-guida,  di  cui  al decreto del Ministro della salute
          30 giugno   2004,  integrato  da  un  rappresentante  della
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e
          degli  odontoiatri.  Il  Ministro della salute, di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   entro   il  31 marzo  2007,  gli  indirizzi  per
          l'uniforme  applicazione  dei  percorsi  stessi  in  ambito
          locale  e le misure da adottare in caso di mancato rispetto
          dei  protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
          del  sanitario  che  si  discosti  dal percorso diagnostico
          senza giustificati motivi.».
          Note al comma 796, lettera n):
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
          1988,  n.  67, e successive modificazioni (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 1988):
              «Art.   20. 1.   E'   autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   lire   34.000  miliardi.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.
              2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          sanitario  nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
          da  tecnici  di  economia  sanitaria, edilizia e tecnologia
          ospedaliera  e  di  funzioni medico-sanitarie, da istituire
          con  proprio  decreto, definisce con altro proprio decreto,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  i  criteri generali per la programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima:
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di  garantire  una idonea capacita' di posti letto anche in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero;
                b) sostituzione  del  20  per cento dei posti letto a
          piu' elevato degrado strutturale;
                c) ristrutturazione  del 30 per cento dei posti letto
          che    presentano    carenze   strutturali   e   funzionali
          suscettibili  di  integrale recupero con adeguate misure di
          riadattamento;
                d) conservazione  in  efficienza  del restante 50 per
          cento  dei  posti  letto,  la cui funzionalita' e' ritenuta
          sufficiente;
                e) completamento     della     rete    dei    presidi
          poliambulatoriali  extraospedalieri  ed  ospedalieri diurni
          con  contemporaneo  intervento  su  quelli  ubicati in sede
          ospedaliera   secondo   le   specificazioni   di  cui  alle
          lettere a), b), c);
                f) realizzazione   di   140.000  posti  in  strutture
          residenziali,  per anziani che non possono essere assistiti
          a  domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
          richiedono   trattamenti   continui.   Tali  strutture,  di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari  e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni di
          ricovero  e  cura in grado di provvedere al riequilibrio di
          condizioni  deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso  aree  e  spazi  resi disponibili dalla riduzione di
          posti-letto ospedalieri;
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie;
                h) potenziamento   delle   strutture   preposte  alla
          prevenzione  con  particolare  riferimento ai laboratori di
          igiene   e   profilassi   e   ai   presidi  multizonali  di
          prevenzione,  agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
                i) conservazione  all'uso pubblico dei beni dismessi,
          il   cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione  o
          provincia autonoma con propria determinazione.
              3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'    nell'ambito    dell'edilizia   universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere  sulle  risorse del Fondo investimenti e occupazione
          (FIO).
              4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano    predispongono,    entro   quattro   mesi   dalla
          pubblicazione  del  decreto di cui al comma 3, il programma
          degli  interventi  di  cui chiedono il finanziamento con la
          specificazione  dei  progetti da realizzare. Sulla base dei
          programmi   regionali  o  provinciali,  il  Ministro  della
          sanita'   predispone   il  programma  nazionale  che  viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE.
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il  CIPE  determina  le  quote di mutuo che le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
          nei  diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
          dei  termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
          nazionale   di  cui  al  comma medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990  il  limite  massimo  complessivo dei mutui resta
          determinato  in  lire  10.000  miliardi, in ragione di lire
          3.000  miliardi  per  l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1989  e  1990.  Le  stesse regioni e
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano presentano in
          successione  temporale i progetti suscettibili di immediata
          realizzazione.  I  progetti  sono  sottoposti  al vaglio di
          conformita'   del   Ministero  della  sanita',  per  quanto
          concerne  gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
          programma   nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE  che
          decide,   sentito   il   Nucleo   di  valutazione  per  gli
          investimenti pubblici.
              5-bis.  Dalla  data  del  30 novembre  1993, i progetti
          attuativi  del  programma  di  cui  al comma 5, con la sola
          esclusione  di  quelli  gia' approvati dal CIPE e di quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati  dagli  enti  di cui all'art. 4, comma 15, della
          legge   30 dicembre   1991,  n.  412,  sono  approvati  dai
          competenti  organi  regionali,  i  quali  accertano  che la
          progettazione   esecutiva,   ivi   compresa   quella  delle
          Universita'  degli studi con policlinici a gestione diretta
          nonche'  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
          scientifico  di  loro competenza territoriale, sia completa
          di  tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari   per  l'esecuzione  dell'opera;  essi  accertano
          altresi'  la  conformita' dei progetti esecutivi agli studi
          di  fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della sanita'.
          Inoltre,  al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
          i  competenti  organi  regionali verificano la coerenza con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome  e  gli  enti  di  cui all'art. 4, comma 15, della
          legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  presentano al CIPE, in
          successione  temporale,  istanza  per  il finanziamento dei
          progetti,  corredata  dai provvedimenti della loro avvenuta
          approvazione,  da  un programma temporale di realizzazione,
          dalla  dichiarazione  che  essi  sono  redatti nel rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili  e  sulla capacita' di offerta necessaria e che
          sono  dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
          funzionali dello stesso.
              6.  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  e' assunto a
          carico  del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
          di  previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
          330  miliardi  per  l'anno  1989 e di lire 715 miliardi per
          l'anno 1990.
              7.  Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
          dal   Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per  il
          personale  laureato  che  partecipi  a  concorsi  del ruolo
          sanitario,  a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 83 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «3.  L'importo  di lire 30.000 miliardi di cui all'art.
          20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a
          lire 34.000 miliardi.»
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
          decreto-legge  28 dicembre  1998,  n.  450, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   26 febbraio  1999,  n.  39
          (Disposizioni   per   assicurare   interventi   urgenti  di
          attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000):
              «Art.  1. 1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, il Ministro della sanita',
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adotta  un  programma  su  base  nazionale per la
          realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in
          coerenza  con  gli obiettivi del Piano sanitario nazionale,
          di  una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da
          consentire  un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti
          e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e
          di  supporto  prioritariamente  per  i  pazienti affetti da
          patologia  neoplastica  terminale  che  necessitano di cure
          finalizzate  ad assicurare una migliore qualita' della loro
          vita  e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture
          dovranno   essere  realizzate  prioritariamente  attraverso
          l'adeguamento   e   la   riconversione   di  strutture,  di
          proprieta'   di  aziende  sanitarie  locali  o  di  aziende
          ospedaliere,  inutilizzate  anche  parzialmente,  ovvero di
          strutture  che  si  siano  rese  disponibili in conseguenza
          della   ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  di  cui
          all'art.  2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          e successive modificazioni.».
          Nota al comma 796, lettera o):
              - Si  riporta  il testo del comma 170 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «170.  Alla determinazione delle tariffe massime per la
          remunerazione    delle   prestazioni   e   delle   funzioni
          assistenziali,  assunte come riferimento per la valutazione
          della  congruita' delle risorse a disposizione del Servizio
          sanitario  nazionale,  provvede,  con  proprio  decreto, il
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Gli importi
          tariffari,  fissati  dalle  singole regioni, superiori alle
          tariffe  massime  restano  a  carico dei bilanci regionali.
          Entro  il  30 marzo  2005,  con decreto del Ministero della
          salute,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  si  procede alla ricognizione e all'eventuale
          aggiornamento  delle  tariffe massime, coerentemente con le
          risorse  programmate  per  il Servizio sanitario nazionale.
          Con  la  medesima modalita' e i medesimi criteri si procede
          all'aggiornamento  biennale  delle tariffe massime entro il
          31 dicembre  di  ogni  secondo  anno  a decorrere dall'anno
          2005, sentite le societa' scientifiche e le associazioni di
          categoria interessate.».
          Note al comma 796, lettera q):
              - Si  riporta  il testo del comma 292 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «292.  In  coerenza  con  le risorse programmate per il
          Servizio sanitario nazionale:
                a) con  le  procedure  di cui all'art. 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007,  alla  modificazione degli allegati al citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
          e  successive  modificazioni,  di  definizione  dei livelli
          essenziali   di  assistenza,  finalizzata  all'inserimento,
          nell'elenco     delle    prestazioni    di    specialistica
          ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate in regime di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno;
                b) in  materia  di  assistenza protesica, su proposta
          del  Ministro  della  salute,  si provvede alla modifica di
          quanto  gia'  previsto  dal  regolamento  di cui al decreto
          ministeriale  27 agosto  1999,  n.  332  del Ministro della
          sanita',  e dal citato decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la
          fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti
          e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga
          inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e
          che  sia  istituito  il repertorio dei presidi protesici ed
          ortesici   erogabili   a   carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale.».
          Note al comma 796, lettera s):
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 6 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              «6.  A  decorrere dalla data di entrata in funzione del
          sistema  di  pagamento  delle  prestazioni  sulla  base  di
          tariffe  predeterminate  dalla  regione  cessano i rapporti
          convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti
          fondati   sull'accreditamento,  sulla  remunerazione  delle
          prestazioni  e  sull'adozione del sistema di verifica della
          qualita'   previsti   all'art.   8,  comma 7,  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta
          da  parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte
          le  strutture  ed i professionisti accreditati dal Servizio
          sanitario  nazionale  in quanto risultino effettivamente in
          possesso  dei  requisiti previsti dalla normativa vigente e
          accettino  il  sistema  della  remunerazione a prestazione.
          Fermo   restando   il   diritto   all'accreditamento  delle
          strutture  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 8,
          comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e   successive  modificazioni,  per  il  biennio  1995-1996
          l'accreditamento  opera comunque nei confronti dei soggetti
          convenzionati  e  dei soggetti eroganti prestazioni di alta
          specialita'  in  regime di assistenza indiretta regolata da
          leggi  regionali  alla data di entrata in vigore del citato
          decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  che accettino il
          sistema  della remunerazione a prestazione sulla base delle
          citate tariffe.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8-quater del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
          421):
              «Art.  8-quater.  (Accreditamento  istituzionale). - 1.
          L'accreditamento  istituzionale e' rilasciato dalla regione
          alle  strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  e  ai
          professionisti  che ne facciano richiesta, subordinatamente
          alla   loro   rispondenza   ai   requisiti   ulteriori   di
          qualificazione,   alla  loro  funzionalita'  rispetto  agli
          indirizzi  di  programmazione  regionale  e  alla  verifica
          positiva  dell'attivita'  svolta e dei risultati raggiunti.
          Al  fine  di  individuare  i  criteri per la verifica della
          funzionalita'  rispetto  alla  programmazione  nazionale  e
          regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza
          secondo   le   funzioni  sanitarie  individuate  dal  Piano
          sanitario  regionale  per  garantire i livelli essenziali e
          uniformi  di  assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli
          integrativi  locali  e  le esigenze connesse all'assistenza
          integrativa  di  cui  all'art.  9.  La  regione provvede al
          rilascio  dell'accreditamento  ai professionisti, nonche' a
          tutte  le  strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano
          le  condizioni  di cui al primo periodo del presente comma,
          alle  strutture  private  non  lucrative di cui all'art. 1,
          comma 18, e alle strutture private lucrative.
              2.  La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
          vincolo  per  le  aziende e gli enti del servizio sanitario
          nazionale    a   corrispondere   la   remunerazione   delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di   cui   all'art.   8-quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono  presupposto  per  l'accreditamento e vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di   attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come
          definiti dall'art. 8-quinquies.
              3.  Con  atto  di indirizzo e coordinamento emanato, ai
          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto   legislativo   19 giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali, il Consiglio
          superiore  di  sanita', e, limitatamente all'accreditamento
          dei  professionisti,  la  Federazione nazionale dell'ordine
          dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
          criteri generali uniformi per:
                a) la   definizione   dei   requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio   delle   attivita'  sanitarie  per  conto  del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie   e   dei  professionisti,  nonche'  la  verifica
          periodica di tali attivita';
                b) la  valutazione  della rispondenza delle strutture
          al  fabbisogno  e  alla  funzionalita' della programmazione
          regionale,  inclusa  la  determinazione  dei limiti entro i
          quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
          eccesso  rispetto  al  fabbisogno  programmato,  in modo da
          assicurare   un'efficace   competizione  tra  le  strutture
          accreditate;
                c) le  procedure  e  i  termini  per l'accreditamento
          delle  strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
          possibilita'  di  un riesame dell'istanza, in caso di esito
          negativo   e   di   prescrizioni  contestate  dal  soggetto
          richiedente  nonche'  la  verifica  periodica dei requisiti
          ulteriori  e  le procedure da adottarsi in caso di verifica
          negativa.
              4.  L'atto  di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
                a) garantire  l'eguaglianza  fra  tutte  le strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio   dell'accreditamento   e   per  la  sua  verifica
          periodica;
                b) garantire   il   rispetto   delle   condizioni  di
          incompatibilita'   previste  dalla  vigente  normativa  nel
          rapporto  di  lavoro con il personale comunque impegnato in
          tutte le strutture;
                c) assicurare  che  tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano    dotazioni    strumentali   e   tecnologiche
          appropriate  per  quantita',  qualita'  e  funzionalita' in
          relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
          necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
                d) garantire   che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino  adeguate  condizioni di organizzazione interna,
          con  specifico  riferimento  alla  dotazione quantitativa e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato;
                e) prevedere  la  partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari;
                f) prevedere  la  partecipazione  degli  operatori  a
          programmi   di   valutazione   sistematica  e  continuativa
          dell'appropriatezza  delle prestazioni erogate e della loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali;
                g) prevedere  l'accettazione del sistema di controlli
          esterni   sulla   appropriatezza  e  sulla  qualita'  delle
          prestazioni   erogate,  definito  dalla  regione  ai  sensi
          dell'art. 8-octies;
                h) prevedere  forme di partecipazione dei cittadini e
          degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
          svolta   e   alla   formulazione   di   proposte   rispetto
          all'accessibilita'  dei servizi offerti, nonche' l'adozione
          e  l'utilizzazione  sistematica della carta dei servizi per
          la  comunicazione  con  i  cittadini, inclusa la diffusione
          degli  esiti  dei  programmi  di  valutazione  di  cui alle
          lettere e) ed f);
                i) disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi
          sanitari  direttamente connessi all'assistenza al paziente,
          prevedendola  esclusivamente  verso soggetti accreditati in
          applicazione  dei  medesimi  criteri  o di criteri comunque
          equivalenti  a  quelli  adottati per i servizi interni alla
          struttura,  secondo  quanto  previsto  dal medesimo atto di
          indirizzo e coordinamento;
                l) indicare     i     requisiti     specifici     per
          l'accreditamento  di  funzioni di particolare rilevanza, in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della  struttura,  alla  competenza  e  alla esperienza del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o  in  relazione  all'attuazione degli obiettivi prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale;
                m) definire criteri per la selezione degli indicatori
          relativi  all'attivita'  svolta  e ai suoi risultati finali
          dalle  strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
          evidenze scientifiche disponibili;
                n) definire    i    termini    per   l'adozione   dei
          provvedimenti   attuativi  regionali  e  per  l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
                o) indicare    i   requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale  dei  professionisti, anche in relazione alla
          specifica  esperienza  professionale  maturata e ai crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'art. 16-ter;
                p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima
          e  le unita' operative e le altre strutture complesse delle
          aziende   di   cui  agli  articoli 3  e  4,  in  base  alla
          consistenza    delle    risorse   umane,   tecnologiche   e
          finanziarie,  al  grado  di  autonomia  finanziaria  e alla
          complessita' dell'organizzazione interna;
                q) prevedere  l'estensione  delle  norme  di  cui  al
          presente    comma alle    attivita'    e   alle   strutture
          sociosanitarie, ove compatibili.
              5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al
          comma 3,  le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica,  prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
          dei  professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati.
              6.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al
          comma 3,  le  regioni avviano il processo di accreditamento
          delle   strutture   temporaneamente  accreditate  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          e delle altre gia' operanti.
              7.  Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
          nuove  strutture  o  per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture   preesistenti,   l'accreditamento   puo'  essere
          concesso,  in via provvisoria, per il tempo necessario alla
          verifica  del  volume  di attivita' svolto e della qualita'
          dei  suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
          la      sospensione      automatica     dell'accreditamento
          temporaneamente concesso.
              8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
          fabbisogno  determinato  in  base  ai  criteri  di  cui  al
          comma 3,  lettera b),  le  regioni  e  le  unita' sanitarie
          locali  attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art.
          8-quinquies,  sono  tenute  a  porre  a carico del Servizio
          sanitario  nazionale  un  volume  di attivita' comunque non
          superiore   a   quello   previsto   dagli  indirizzi  della
          programmazione  nazionale.  In  caso di superamento di tale
          limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
          integrativo  ai  sensi  dell'art.  13,  si  procede, con le
          modalita'  di  cui  all'art.  28,  commi 9 e seguenti della
          legge    23 dicembre    1998,    n.    448,   alla   revoca
          dell'accreditamento  della capacita' produttiva in eccesso,
          in  misura  proporzionale  al  concorso  a tale superamento
          apportato  dalle  strutture  pubbliche ed equiparate, dalle
          strutture  private  non lucrative e dalle strutture private
          lucrative.».
          Nota al comma 796, lettera t):
              -  Per il riferimento al comma 1 e 7 dell'art. 8-quater
          del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502 vedasi
          nota precedente.
          Note al comma 796, lettera u):
              -  Per  il  riferimento  all'art.  8-quater del decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  vedasi  nota  al
          comma 796, lettera s).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 della gia' citata
          intesa  23 marzo  2005  sancita dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano:
              «Art.   9.   (Comitato   permanente   per  la  verifica
          dell'erogazione  dei  LEA)  -  1.  Ai  fini  della presente
          intesa,  eistituito  presso  il  Ministero  della salute il
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione  dei  Livelli  Essenziali  di Assistenza in
          condizioni  di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
          delle  risorse  e  per  la  verifica  della congruitatra le
          prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
              2.  Il  Comitato,  che  si  avvale del supporto tecnico
          dell'Agenzia  per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
          base   delle   informazioni   desumibili   dal  sistema  di
          monitoraggio  e  garanzia  di  cui  al decreto ministeriale
          12 dicembre 2001, nonchedei flussi informativi afferenti al
          Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
              3.  Il Comitato ecomposto da quattro rappresentanti del
          Ministero   della  salute,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          coordinatore,     due    rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze,  un  rappresentante  del
          Dipartimento  per gli affari regionali della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  da  sette rappresentanti delle
          Regioni  designati  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1  e  2  dell'art.
          8-quinquies  del gia' citato decreto legislativo n. 502 del
          1992:
              «Art.  8-quinquies.  (Accordi  contrattuali).  -  1. Le
          regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229,
          definiscono   l'ambito   di   applicazione   degli  accordi
          contrattuali  e  individuano  i  soggetti  interessati, con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti:
                a) individuazione   delle  responsabilita'  riservate
          alla  regione  e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto;
                b) indirizzi  per  la  formulazione  dei programmi di
          attivita'  delle  strutture  interessate, con l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,   secondo   le   linee  della  programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale;
                c) determinazione  del piano delle attivita' relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
                d) criteri  per la determinazione della remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni  eccedenti  il programma preventivo concordato,
          tenuto  conto  del  volume  complessivo  di attivita' e del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
              2.  In  attuazione  di  quanto previsto dal comma 1, la
          regione  e  le  unita'  sanitarie  locali, anche attraverso
          valutazioni   comparative   della  qualita'  e  dei  costi,
          definiscono   accordi   con   le   strutture  pubbliche  ed
          equiparate,  e stipulano contratti con quelle private e con
          i  professionisti accreditati, anche mediante intese con le
          loro  organizzazioni  rappresentative  a livello regionale,
          che indicano:
                a) gli   obiettivi   di   salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi;
                b) il  volume massimo di prestazioni che le strutture
          presenti  nell'ambito  territoriale  della  medesima unita'
          sanitaria  locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
          tipologia e per modalita' di assistenza;
                c) i   requisiti   del   servizio   da  rendere,  con
          particolare   riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza
          clinica  e  organizzativa,  tempi  di  attesa e continuita'
          assistenziale;
                d) il   corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'    concordate,   globalmente   risultante   dalla
          applicazione  dei  valori  tariffari  e della remunerazione
          extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse nell'accordo, da
          verificare  a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
          e   delle   attivita'   effettivamente  svolte  secondo  le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
                e) il  debito  informativo delle strutture erogatrici
          per  il  monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
          che  dovranno essere seguite per il controllo esterno della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle  prestazioni  rese, secondo quanto previsto dall'art.
          8-octies.».
          Note al comma 796, lettera v):
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 57 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003):
              «5.  Le  aziende  sanitarie  devono esporre on line via
          Internet  i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
          semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
          Tali   informazioni  devono  essere  disponibili  entro  il
          31 marzo  2003  e  devono essere aggiornate almeno ogni sei
          mesi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 409 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
          parte    del    Servizio    sanitario    nazionale: a)   la
          classificazione   dei   dispositivi  prevista  dal  comma 1
          dell'art.  57  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro della salute, previo
          accordo  con  le  regioni  e  le province autonome, sancito
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
          la  medesima  procedura  sono stabilite: 1) le modalita' di
          alimentazione   e   aggiornamento   della  banca  dati  del
          Ministero  della  salute necessarie alla istituzione e alla
          gestione  del  repertorio generale dei dispositivi medici e
          alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
          adottare  misure  cautelative  in  caso  di segnalazione di
          incidenti;   2)  le  modalita'  con  le  quali  le  aziende
          sanitarie  devono inviare al Ministero della salute, per il
          monitoraggio  nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
          le  informazioni  previste  dal  comma 5 dell'art. 57 della
          citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
          inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
          al  periodo  precedente,  adottano i medesimi provvedimenti
          previsti  per i direttori generali in caso di inadempimento
          degli  obblighi  informativi  sul  monitoraggio della spesa
          sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
          lettera b),   del   presente   articolo  per  lo  specifico
          repertorio  dei  dispositivi  protesici  erogabili,  con la
          procedura  di  cui  alla  lettera a)  viene  stabilita, con
          l'istituzione   del  repertorio  generale  dei  dispositivi
          medici,  la  data  a  decorrere dalla quale nell'ambito del
          Servizio  sanitario  nazionale  possono  essere acquistati,
          utilizzati  o  dispensati unicamente i dispositivi iscritti
          nel  repertorio  medesimo; c)  le  aziende  che producono o
          immettono  in  commercio  in Italia dispositivi medici sono
          tenute  a dichiarare mediante autocertificazione diretta al
          Ministero  della  salute - Direzione generale dei farmaci e
          dispositivi  medici,  entro  il  30 aprile  di  ogni  anno,
          l'ammontare  complessivo  della  spesa  sostenuta nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici,  agli  operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
          delle  aziende  sanitarie,  e  ai  farmacisti,  nonche'  la
          ripartizione  della  stessa  nella singole voci di costo, a
          tal   fine   attenendosi   alle   indicazioni,  per  quanto
          applicabili,    contenute    nell'allegato    al    decreto
          ministeriale  23 aprile  2004  del  Ministro  della salute,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 28 aprile
          2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
          dalle  aziende  farmaceutiche; d) entro la data di cui alla
          lettera c),   le  aziende  che  producono  o  immettono  in
          commercio  dispositivi medici versano, in conto entrate del
          bilancio  dello  Stato,  un  contributo pari al 5 per cento
          delle  spese  autocertificate  al  netto delle spese per il
          personale  addetto. I proventi derivanti da tali versamenti
          sono  riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di
          base   dello   stato  di  previsione  del  Ministero  della
          salute; e)  i  produttori  e  i commercianti di dispositivi
          medici che omettono di comunicare al Ministero della salute
          i   dati  e  le  documentazioni  previste  dal  comma 3-bis
          dell'art.  13  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
          46,   e  successive  modificazioni,  o  altre  informazioni
          previste  da  norme  vigenti  con  finalita' di controllo e
          vigilanza  sui dispositivi medici sono soggetti, quando non
          siano  previste o non risultino applicabili altre sanzioni,
          alla  sanzione  amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
          dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997.
          Per  l'inserimento  delle  informazioni  nella  banca  dati
          necessaria  alla istituzione e alla gestione del repertorio
          dei  dispositivi  medici,  i  produttori  e  i distributori
          tenuti  alla  comunicazione  sono  soggetti al pagamento, a
          favore  del  Ministero della salute, di una tariffa di euro
          100  per  ogni  dispositivo. La tariffa e' dovuta anche per
          l'inserimento  di  informazioni  relative  a  modifiche dei
          dispositivi  gia'  inclusi  nella  banca  dati.  I proventi
          derivanti   dalle  tariffe  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti
          unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del
          Ministero della salute.».
          Note al comma 796, lettera z):
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          17 febbraio  1998,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 aprile 1998, n. 94 (Disposizioni urgenti in materia
          di  sperimentazioni  cliniche  in  campo oncologico e altre
          misure in materia sanitaria):
              «Art.   3. Osservanza  delle  indicazioni  terapeutiche
          autorizzate.
              1.  Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico,
          nel   prescrivere   una   specialita'  medicinale  o  altro
          medicinale   prodotto   industrialmente,  si  attiene  alle
          indicazioni  terapeutiche,  alle  vie  e  alle modalita' di
          somministrazione        previste        dall'autorizzazione
          all'immissione  in commercio rilasciata dal Ministero della
          sanita'.
              2. In singoli casi il medico puo', sotto la sua diretta
          responsabilita'   e  previa  informazione  del  paziente  e
          acquisizione   del  consenso  dello  stesso,  impiegare  un
          medicinale  prodotto  industrialmente  per un'indicazione o
          una   via   di   somministrazione   o   una   modalita'  di
          somministrazione  o  di  utilizzazione  diversa  da  quella
          autorizzata,     ovvero     riconosciuta    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'art.  1, comma 4, del decreto-legge
          21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  648, qualora il medico stesso ritenga, in base a
          dati  documentabili,  che  il  paziente  non  possa  essere
          utilmente  trattato  con  medicinali  per  i quali sia gia'
          approvata  quella  indicazione  terapeutica  o quella via o
          modalita'  di  somministrazione  e purche' tale impiego sia
          noto   e   conforme   a  lavori  apparsi  su  pubblicazioni
          scientifiche accreditate in campo internazionale.
              3.   Fino  al  termine  della  sperimentazione  di  cui
          all'art.  1,  sono  fatti  salvi  gli  atti del medico che,
          limitatamente   al  campo  oncologico,  abbia  impiegato  o
          impieghi   medicinali   a   base   di   octreotide   o   di
          somatostatina,  purche'  il  paziente renda per iscritto il
          proprio   consenso  dal  quale  risulti  che  i  medicinali
          impiegati sono sottoposti a sperimentazione.
              3-bis.  Nelle  ipotesi  disciplinate dai commi 2 e 3 il
          medico   trascrive   sulla   ricetta,  senza  riportare  le
          generalita'   del   paziente,  un  riferimento  numerico  o
          alfanumerico  di  collegamento a dati d'archivio in proprio
          possesso  che  consenta,  in  caso  di  richiesta  da parte
          dell'autorita'  sanitaria,  di  risalire  all'identita' del
          paziente trattato.
              4.  In  nessun  caso  il  ricorso, anche improprio, del
          medico   alla  facolta'  prevista  dai  commi 2  e  3  puo'
          costituire  riconoscimento  del  diritto  del paziente alla
          erogazione  dei  medicinali a carico del Servizio sanitario
          nazionale,  al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art.
          1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre  1996, n. 536,
          convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
              5.   La   violazione,   da   parte  del  medico,  delle
          disposizioni   del   presente   articolo   e'   oggetto  di
          procedimento  disciplinare ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946, n.
          233.».
              Il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 211 reca
          «Attuazione    della    direttiva    2001/20/CE    relativa
          all'applicazione     della     buona     pratica    clinica
          nell'esecuzione    delle    sperimentazioni   cliniche   di
          medicinali  per  uso  clinico» (Pubblicato nella Gazz. Uff.
          9 agosto 2003, n. 184, S.O.).
          Nota al comma 798:
              - Si  riporta  il testo del comma 289 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «289.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 288,  il
          Ministero   della  salute  puo'  avvalersi,  anche  tramite
          specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di
          ricerca,  societa'  scientifiche  e  strutture  pubbliche o
          private,  anche  non  nazionali,  operanti  nel campo della
          valutazione  degli  interventi sanitari, nonche' di esperti
          nel  numero  massimo  di  20  unita'.  Per la copertura dei
          relativi  oneri  e'  autorizzata  la spesa di 10 milioni di
          euro  per  l'anno  2006  e di 8 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2007. Con le risorse di cui al presente comma si
          provvede  anche  alla  copertura  delle spese sostenute dal
          Ministero  della  salute  e  dal  Ministero dell'economia e
          delle finanze per l'attivita` di affiancamento alle regioni
          impegnate  nei  Piani  di  rientro  dai  disavanzi  di  cui
          all'art.  1,  comma 180,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  comprese  le  spese  di  missione  del  personale dei
          predetti Ministeri incaricato di tali attivita».
          Note al comma 801:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  96  del  decreto
          legislativo  24 aprile  2006,  n.  219  recante «Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica)  relativa  ad un codice comunitario concernente i
          medicinali   per   uso   umano,   nonche'  della  direttiva
          2003/94/CE»:
              «Art.  96. (Medicinali  non soggetti a prescrizione). -
          1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che
          non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
              2.  Il  farmacista  puo'  dare  consigli al cliente, in
          farmacia,  sui  medicinali  di  cui  al comma 1. Gli stessi
          medicinali  possono essere oggetto di pubblicita' presso il
          pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti
          in  materia  e  purche'  siano  rispettati  i  limiti  e le
          condizioni previsti dalle stesse norme.
              3.  Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis
          di  cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537,  in  etichetta  deve  essere riportata la dicitura
          «medicinale  di  automedicazione».  Nei rimanenti casi deve
          essere  riportata  la  dicitura  «medicinale non soggetto a
          prescrizione medica».
              4.  L'imballaggio  esterno  dei medicinali previsti dal
          presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne
          permette la chiara individuazione da parte del consumatore,
          conforme  al  decreto  del  Ministro  della  salute in data
          1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          4 luglio  2006, n. 223 recante «Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248:
              «Art.    5. (Interventi   urgenti   nel   campo   della
          distribuzione di farmaci). - 1. Gli esercizi commerciali di
          cui  all'art.  4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  possono  effettuare
          attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
          automedicazione,  di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci
          o  prodotti  non  soggetti  a  prescrizione  medica, previa
          comunicazione  al  Ministero della salute e alla regione in
          cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste dal
          presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
              2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
          l'orario  di  apertura  dell'esercizio  commerciale  e deve
          essere  effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla
          presenza  e con l'assistenza personale e diretta al cliente
          di  uno  o  piu'  farmacisti  abilitati all'esercizio della
          professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque,
          vietati  i  concorsi,  le  operazioni a premio e le vendite
          sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
              3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare
          liberamente  lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o
          dal  distributore  sulla  confezione del farmaco rientrante
          nelle  categorie  di  cui al comma 1, purche' lo sconto sia
          esposto  in  modo  leggibile  e chiaro al consumatore e sia
          praticato   a   tutti   gli   acquirenti.   Ogni   clausola
          contrattuale  contraria  e'  nulla. Sono abrogati l'art. 1,
          comma 4,   del   decreto-legge   27 maggio   2005,  n.  87,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
          n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
              3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano e' fatta salva la
          vigente  normativa in materia di bilinguismo e di uso della
          lingua  italiana  e tedesca per le etichette e gli stampati
          illustrativi  delle  specialita' medicinali e dei preparati
          galenici  come  previsto  dal  decreto del Presidente della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
              4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'art.  105  del
          decreto  legislativo  24 aprile  2006, n. 219, e' aggiunto,
          infine,  il  seguente  periodo: «L'obbligo di chi commercia
          all'ingrosso  farmaci  di  detenere  almeno il 90 per cento
          delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali
          non  ammessi  a  rimborso  da  parte del servizio sanitario
          nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al
          dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
              5.  Al comma 1 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991,
          n.  362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
          farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge»;  al  comma 2  del  medesimo articolo sono
          soppresse  le  seguenti  parole: «della provincia in cui ha
          sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'art. 8 della
          medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione,».
              6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della
          legge 8 novembre 1991, n. 362.
              6-bis.   I   commi 9  e  10  dell'art.  7  della  legge
          8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
              «9.  A  seguito  di acquisto a titolo di successione di
          una  partecipazione  in  una  societa'  di  cui al comma 1,
          qualora  vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
          del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione
          nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
              10.  Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
          vendita  della farmacia privata da parte degli aventi causa
          ai  sensi  del  dodicesimo  comma dell'art.  12 della legge
          2 aprile 1968, n. 475».
              6-ter.   Dopo   il  comma 4  dell'art.  7  della  legge
          8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
              «4-bis.  Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo'
          essere  titolare  dell'esercizio  di  non  piu'  di quattro
          farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale».
              7.  Il  comma 2  dell'art.  100 del decreto legislativo
          24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato.»
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera r) del comma 1
          dell'art. 73 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
          recante   «Attuazione   della   direttiva   2001/83/CE   (e
          successive  direttive  di  modifica)  relativa ad un codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della direttiva 2003/94/CE»:
              «Art.  73. (Etichettatura).  - 1. L'imballaggio esterno
          o,  in  mancanza  dello stesso, il confezionamento primario
          dei medicinali reca le indicazioni seguenti:
                omissis lettere da a) a q);
                r) il   prezzo   al  pubblico  del  medicinale,  che,
          limitatamente ai medicinali di cui all'art. 96, deve essere
          indicato  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 1,
          comma 5,   del   decreto-legge   27 maggio   2005,  n.  87,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
          n. 149;
                omissis.».
              - Si  riporta  il testo del comma 25 dell'art. 85 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «25.  Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
          nella  classe c)  di  cui all'art. 8, comma 10, della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  devono  essere  comunicate al
          Ministero  della  sanita', al CIPE e alla Federazione degli
          ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima
          della  data  di  applicazione dei nuovi prezzi, da indicare
          nella comunicazione medesima.»
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  27 maggio  2005, n. 87 recante «Disposizioni
          urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci non rimborsabili dal
          Servizio   sanitario   nazionale   nonche'  in  materia  di
          confezioni   di   prodotti   farmaceutici  e  di  attivita'
          libero-professionale    intramuraria.»,    convertito   con
          modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 149:
              «3.  Il  prezzo dei medicinali appartenenti alle classi
          di  cui  alle  lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, e' stabilito dai titolari
          dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio.  Tale
          prezzo  puo'  essere  modificato,  in aumento, soltanto nel
          mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
          obbligo  di  prescrizione  medica  (SOP) e per i farmaci di
          automedicazione,  costituisce  il prezzo massimo di vendita
          al  pubblico.  Variazioni  di  prezzo  in  diminuzione sono
          possibili in qualsiasi momento.».
          Note al comma 804:
              - Si  riporta  il  comma 10  dell'art.  8  della  legge
          24 dicembre  1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di
          finanza pubblica», e successive modificazioni:
              «10.  Entro  il  31 dicembre 1993, la Commissione unica
          del  farmaco  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo
          30 giugno  1993,  n.  266,  procede  alla riclassificazione
          delle  specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di
          cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
          in una delle seguenti classi:
                omissis lettere da a) a b)
                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
          alle  lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
          a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico
              omissis.».
              Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 del gia' citato
          decreto-legge 87/2005, vedasi nota al comma 801.
          Note al comma 808:
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          29 marzo  2004,  n.  138  recante  «Interventi  urgenti per
          fronteggiare   situazioni   di   pericolo   per  la  salute
          pubblica»,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          26 maggio 2004, n. 138:
              «Art.  2-bis. 1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e
          sociali  connessi  alla disomogenea situazione registrabile
          tra  le  varie  realta' regionali in materia di prevenzione
          secondaria dei tumori e per attivare il nuovo screening per
          il  cancro  del colon retto raccomandato anche dalla Unione
          europea,  lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un
          intervento  speciale,  per  il  triennio  2004-2006, per la
          diffusione dello screening del cancro del colon retto ed il
          contestuale  consolidamento  degli  interventi gia' in atto
          per  lo  screening  del  cancro  alla  mammella e del collo
          dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza
          sanitaria  di  base,  anche attraverso l'implementazione di
          linee  di  ricerca  biomedica  e  organizzativa in grado di
          incrementare  le  potenzialita' diagnostiche e terapeutiche
          in campo oncologico.
              2.  Le  modalita' ed i criteri per la realizzazione del
          programma  di  cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, con decreto del Ministro
          della  salute,  d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              3. Per la realizzazione del programma e' autorizzata la
          spesa   di   euro  10.000.000  per  l'anno  2004,  di  euro
          20.975.000  per l'anno 2005 e di euro 21.200.000 per l'anno
          2006 per la concessione da parte del Ministero della salute
          di  finanziamenti  finalizzati  alle regioni, alle province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, alle fondazioni istituto
          di  ricovero  e  cura a carattere scientifico (IRCCS), agli
          IRCCS   non   trasformati   in  fondazioni  e  all'Istituto
          superiore di sanita'.