(Allegato I) (parte 3)
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 200 kg/g esclusivamente le materie  prime
con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari |  Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  | abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
r) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II 
 
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
 
Operazioni di trattamenti  termici  su  metalli  in  genere  mediante
lavorazioni di tempera e  rinvenimento  ed  operazioni  similari  e/o
assimilabili  con  consumo  di  materia  prima  (oli,  emulsioni   ed
assimilabili) non superiore a 10 kg/g. 
Qualora vengano  svolte  operazioni  di  pulizia  chimica  o  pulizia
meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici  in  atmosfera
controllata, dovra' essere presentata anche istanza di adesione  allo
specifico allegato tecnico: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione,  in
forno e assimilabili) 
B. Spegnimento - Rinvenimento 
 
Materie prime 
1. Materiali metallici 
2. Oli, emulsioni ed assimilabili 
Concorrono al limite di 10 kg/gionro le materie prime del punto 2. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=========================|=========================================|
|     SCHEDA DC.CF.01     |         IMPIANTO A COALESCENZA          |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01         |  PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02         |  PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO   |
|                         |   (nebbie oleose e COV altobollenti)    |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01          |         COMBUSTIONE CATALITICA          |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01          |    COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE     |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02          |    COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA     |
|=========================|=========================================|

    
Soglia massima 
Qualora  il  quantitativo  di  olio  utilizzato  sia  inferiore  a  1
kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni  di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
   In ogni caso, qualora: 
      • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
      • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti
di  abbattimento  motivata  dalla  loro  manutenzione  o  da   guasti
accidentali, 
      l'esercente   dovra'   provvedere,   limitatamente   al   ciclo
tecnologico ad  essi  collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro  le  otto  ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui  alla  lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
      Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 10 kg/giorno  esclusivamente  le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
S) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta  o  vetro  in
                              forni in 
muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di  smalti,
            colori e affini non superiore a 50 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta  o  vetro  in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
Se viene svolta l'attivita' di decorazione  di  piastrelle  ceramiche
senza procedimento di cottura, si e' nel campo di applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (D.Lgs.  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c). 
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del
supporto) o di produzione  di  ceramiche  artistiche,  dovra'  essere
presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore 10 kg/g"; 
   • "Produzione di ceramiche artistiche esclusa  la  decoratura  con
utilizzo massimo di materia prima giornaliero non  superiore  a  4000
kg". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale,
preparazione di smalti, colori ed affini 
B. Pulizia degli oggetti in vetro 
C. Decorazione: 
   C.1 con applicazione degli smalti, dei colori  e  altri  materiali
assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa  o  in  solvente
mediante tecnologie manuali o automatiche 
   C.2 satinatura 
   C.3 decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro 
D. Cottura oggetti artistici in muffola 
E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abradente 
 
Materie prime 
1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza 
2. Prodotti per pulizia 
3. acido fluoridrico 
Concorrono al limite di 50 kg/g le materie prime di cui al punto 1. 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Valore da  ricercare  solo  qualora  venga  utilizzato  materiale
abradente contenente silice libera cristallina, il valore e' compreso
nel limite relativo al parametro "Polveri". 
[**] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo  se  dotato
d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. 
 
Note 
1. Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori,  diluenti  e
solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche: 
   1.1. Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%; 
   1.2. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in  acqua
> 5%. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non e' ammesso  l'uso  di
prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e  solventi  contenenti
COV: 
   2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341; 
   2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
   2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato: 
    

|=================|=================================================|
|    Sostanza     |               Quantita'  ammessa                 |
|                 |========================|========================|
|                 |   Prodotti a base COV  |     Prodotti a base    |
|                 |                        |        acqua [*]       |
|=================|========================|========================|
|     Ftalati     |< al 3% in peso nel P.V.|            -           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|     Ammine      |< al 0,5% in peso       |< al 1,5% in peso       |
|   alifatiche    |nel P.V.                |nel P.V.                |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|       TDI       |< al 0,5% in peso       |< al 0,5% in peso       |
|   (toluendii-   |nel catalizzatore       |nel catalizzatore       |
|    socianato)   |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|       MDI       |< al 2% in peso         |< al 2% in peso         |
|(difenilmetandii-|nel catalizzatore       |nel catalizzatore       |
|     socianato)  |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|[*] sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti           |
|    idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente            |
|    organico volatile in misura < 10% in peso                      |
|=================|=================================================|

    
3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   3.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)   |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|                |(colonna a letti flottanti)                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                | RIGENERAZIONE INTERNA                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                | RIGENERAZIONE ESTERNA                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                |RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)          |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA                           |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di smalti, colori ed affini non  superiori  a
15 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI  E  PRESCRIZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
   l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
   Gli impianti produttivi potranno essere riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   186 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e  prevista  di  solvente,  verificando  dalle   schede   tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando
le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al  limite  di  50  kg/giorno  le  materie  prime  con
asterisco e con doppio asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
t) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Trasformazione e conservazione esclusa la  surgelazione,  di  frutta,
    ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazione e conservazione esclusa la  surgelazione,  di  frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
Se l'attivita' implica una produzione giornaliera non superiore a 350
kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga  di  cui
all'art. 272, comma 1 (d.l.gs  152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte I, lettera t). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere l'adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
 
A. Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle  materie  prime
e/o dei prodotti finiti 
B. Spremitura, centrifugazione 
C. Disidratazione 
D.  Trattamenti  termici   (riscaldamento,   cottura,   essiccazione,
concentrazione, ecc.) 
D.1 a temperature < 100 °C 
D.2 a temperature ≥ 100 °C 
E. Pastorizzazione con acqua o vapore 
F. Tostatura 
G. Raffreddamento 
H. Macinazione 
I. Confezionamento 
N.B.  Eventuali  trattamenti  con  gas  tossici  e/o  con   atmosfera
modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative  specifiche
di settore 
 
Materie prime 
1. Frutta, verdura, funghi. 
2. Sale 
3. Zucchero 
4. Additivi 
5. Conservanti 
6. Coloranti 
7. Condimenti 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1. Per operazioni di trattamento termico  con  T  <  100  °C  non  e'
fissato il limite. 
2. Nessun limite per  la  fase  di  raffreddamento  conseguente  alla
tostatura. 
193 
3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   3.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(Filtro a Tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(Filtro a Cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   194 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
   l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
   Gli impianti produttivi potranno essere riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
   • la data di effettuazione dell'intervento; 
   • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
   • la descrizione sintetica dell'intervento; 
   • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|                        |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|       Produzione       |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/g. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
u) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con 
             produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con
produzione non superiore a 1000 kg/g. 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (D.Lgs.  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera u). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
 
A. Macellazione di animali 
B. Fusione 
C. Produzione di insaccati: 
   C.1 ricevimento delle materie prime 
   C.2 stoccaggio 
   C.3 scongelamento delle materie prime 
   C.4 lavorazioni varie (ad es.  mondatura,  sezionamento,  disosso,
cernita, macinatura, rifilatura, eventuale  aggiunta  di  additivi  e
spezie) 
   C.5 insaccamento 
   C.6 asciugatura 
   C.7 affumicatura 
   C.8 stagionatura 
   C.9 rimozione delle muffe dagli insaccati con sistemi vari 
   C.10 soffiatura insaccati 
   C.11 confezionamento e stoccaggio prodotto finito. 
D. Produzione di wurstel: 
   D.1 ricevimento delle materie prime 
   D.2 stoccaggio 
   D.3 scongelamento delle materie prime 
   D.4 triturazione 
   D.5 impasto 
   D.6 omogeneizzazione dell'impasto 
   D.7 stoccaggio intermedio 
   D.8 trattamento in salamoia e collagene 
   D.9 estrusione della farcia 
   D.10 insacco 
   D.11 essiccazione a 80 °C circa 
   D.12 affumicatura 
   D.13 raffreddamento 
   D.14 confezionamento 
   D.15 pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura
di 80 °C 
   D.16 raffreddamento ulteriore 
   D.17 confezionamento e stoccaggio prodotto finito. 
E. Produzione di carni con operazioni di cottura: 
   E.1 ricevimento materie prime 
   E.2 stoccaggio 
   E.3 scongelamento 
   E.4 lavorazioni varie (mondatura, sezionamento, disosso,  cernita,
macinatura, zangolatura, rifilatura) 
   E.5 operazioni di cottura: 
      E.5.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore) 
      E.5.2 al forno 
      E.5.3 arrosto 
      E.5.4 friggitura 
      E.6 affumicatura 
      E.7 eventuale stagionatura 
      E.8 confezionamento e stoccaggio 
 
Materie prime 
1. Animali da macello 
2. Carne, grasso, cotenne 
3. Sale, additivi (ad esempio  polifosfati,  collagene),  conservanti
(ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio,
peperoncino, pepe) 
4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc. 
5. Oli vegetali 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
1.1. Installato  autonomamente  qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
1.2.  Individuato  nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
1.3. Conforme alle  caratteristiche  indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA ACRI.01  | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/g, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, l'esercente dovra' provvedere,  limitatamente  al  ciclo
tecnologico ad  essi  collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro  le  otto  ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui  alla  lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
209 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
v) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
   Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Molitura di cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. 
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera non  superiore  a
500 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in  deroga  di
cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato  IV,
Parte I, lettera v). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio cereali 
B. Trasferimento 
C. Molitura 
D. Confezionamento 
 
Materie prime 
 
1. Cereali 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra'
acquisire  dal  proprietario  dell'impianto  una   dichiarazione   di
conformita'  dei  sistemi  di  abbattimento  presenti   alle   schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
3. Per gli impianti esistenti il limite del parametro polveri  dovra'
essere adeguato al valore di 10 mg/Nm3 entro il 31 dicembre 2011. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO                            |
|                |(Ciclone e multiciclone)                          |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (Camera di calma)          |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a 1000  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli  impianti,  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni  generate
nonche'  quella  delle  strategie   di   rilevazione   effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
z) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
Lavorazione e conservazione, esclusa la  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
                             kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazione e conservazione, esclusa la  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/giorno. 
224 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (d.l.gs  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera w). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione delle materie prime 
B. Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio  con  acqua  a
freddo e operazioni assimilabili 
C. Produzione affumicati: 
   C.1 Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera 
   C.2 Eventuale risciacquo residui della salatura 
   C.3 Trattamenti termici: 
   C.3.1 asciugatura preliminare 
   C.3.2 affumicatura 
   C.3.3 asciugatura finale 
C.4 Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili 
C.5 Confezionamento sottovuoto ed imballaggio 
C.6 Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento) 
D. Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura: 
   D.1 Scongelamento in acqua salata 
   D.2 Operazioni di cottura: 
   D.2.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore) 
   D.2.2 al forno 
   D.2.3 arrosto 
   D.2.4 friggitura 
D.3 Confezionamento e stoccaggio 
E. Produzione di prodotti finiti da pesce congelato: 
   E.1 Decongelazione in  vasche  di  lavaggio  in  acqua  salata  ed
eventuale arricciatura 
   E.2 Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio. 
 
Materie prime 
1. Pesce 
2. Farina, pane grattato, sale 
3. Additivi, conservanti e spezie 
4. Olio e altri condimenti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli  impianti,  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni  generate
nonche'  quella  delle  strategie   di   rilevazione   effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
      nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
aa) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non  superiore  a  1500
                             kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di calcestruzzo e  gesso  con  quantitativi  di  materiali
finiti non superiore a 1500 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Carico/scarico materie prime 
B. Stoccaggio 
C. Trasferimento 
D. Impasto 
E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito) 
 
Materie prime 
1. Sabbia 
2. Ghiaia 
3. Gesso 
4. Cemento 
5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.) 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1. Il carico/scarico e  il  trasferimento  degli  inerti  sfusi  deve
avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione  del
cemento e del gesso,  se  sfusi,  deve  avvenire  mediante  trasporto
pneumatico nei sili di stoccaggio. I piazzali di scarico e le vie  di
transito interne devono essere tenuti puliti ed umidificati. 
2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   2.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   2.2.   Individuato   nell'ambito   della   voce   "Tipologia    di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
3. Per le fasi di carico/scarico delle materie prime, il  limite  del
parametro  polveri  s'intende  rispettato  qualora  tali  fasi  siano
presidiate da un impianto di abbattimento elencato in tabella. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                | (filtro a tessuto)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  150  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
bb) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Pressofusione con utilizzo  di  metalli  e  leghe  in  quantita'  non
                     superiore a 100 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Pressofusione con utilizzo  di  metalli  e  leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Fusione del metallo con eventuale  aggiunta  di  scorificanti  e/o
assimilabili 
B. Caricamento automatico/manuale delle presse 
C. Applicazione del distaccante/lubrificante 
D. Pressofusione 
E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato 
F. Raffreddamento naturale o forzato 
 
Materie prime 
1. Leghe metalliche 
2. Scorificanti e/o assimilabili 
3. Lubrificanti/distaccanti 
Concorrono al limite di 100 kg/g metalli e leghe di cui al punto 1. 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianti  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|                 |(colonna a letti flottanti)                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO                           |
|                 |(Ciclone e multiciclone -                        |
|                 | preseparatore gravimetrico)                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio