(parte 3)
  482. L'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  dei  cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che,  come  personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno
alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari
della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati  esteri  che
ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,  che  siano  stati
licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di   soppressione   o
riorganizzazione  delle  basi  militari  degli   organismi   medesimi
adottati entro  il  31  dicembre  2012,  avviene,  nei  limiti  delle
dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  3  marzo
2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione  prioritaria  agli  uffici
giudiziari del Ministero della  giustizia  collocati  nel  territorio
provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui
al presente comma sono finanziate con le risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, della  legge  n.  244  del  2007,  la  cui
dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere  dall'anno
2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere  disposte
nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. 
  483. Per il triennio  2014-2016  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
  a) nella misura del 100 per cento per i  trattamenti  pensionistici
complessivamente pari o inferiori a tre volte il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre  volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  b) nella misura del 95 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  c) nella misura del 75 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  d) nella misura del 50 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo e  inferiore  a  tale  limite,  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e  nella  misura
del 45 per cento,  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce  di  importo  superiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge  24
dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso,  e  al  secondo
periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. 
  484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data: 
  a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro», le parole: «150.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«100.000 euro» e le  parole:  «60.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «50.000 euro»; 
  b)  all'articolo  3  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni, al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:
«decorsi sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «decorsi  dodici
mesi». 
  485. Resta ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge per  i  soggetti
che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 
  486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre  anni,
sugli importi  dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti  da  enti
gestori  di  forme  di   previdenza   obbligatorie   complessivamente
superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS,  e'  dovuto
un contributo di solidarieta' a favore delle  gestioni  previdenziali
obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente  il  predetto
importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di  venti  volte  il
trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento  per  la  parte
eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento  minimo
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo  lordo  annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione
della predetta trattenuta  e'  preso  a  riferimento  il  trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla
base dei dati che risultano dal casellario centrale  dei  pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  solidarieta',  secondo  modalita'  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le  somme  trattenute  vengono  acquisite  dalle
competenti gestioni previdenziali  obbligatorie,  anche  al  fine  di
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191  del
presente articolo. 
  487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della  spesa
adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486,  dagli  organi
costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e
di  Bolzano,  nell'esercizio  della  propria  autonomia,   anche   in
riferimento ai vitalizi  previsti  per  coloro  che  hanno  ricoperto
funzioni pubbliche elettive, sono versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. 
  488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso  che  gli  atti  e  le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui  al
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti  prima  della
data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  si
intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 
  489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni  e  gli  enti
pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al
trattamento  pensionistico,  eccedano  il  limite  fissato  ai  sensi
dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Nei trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla  loro
naturale scadenza prevista negli stessi.  Gli  organi  costituzionali
applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti. 
  490. All'articolo 19-ter del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre  2010,  n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016» e le  parole:  «31  gennaio  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018»; 
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2011». 
  491. All'articolo 1, comma 79,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al  21
per cento per l'anno 2014, al 22 per  cento  per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento  per  l'anno  2014,  al
23,5 per cento per l'anno 2015». 
  492. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni  di
euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di  72  milioni
di euro per il 2017, di 46 milioni di  euro  per  il  2018  e  di  12
milioni di euro per il 2019. 
  493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104». 
  494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004,  n.
206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014,  al  coniuge  e  ai  figli
dell'invalido portatore di una invalidita' permanente  non  inferiore
al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito,  anche  se  il
matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto  terroristico
e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto  il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,  di  1.033
euro  mensili,  soggetto  alla   perequazione   automatica   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma  3-bis  non
spetta qualora i benefici di cui  alla  presente  legge  siano  stati
riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai
figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014. 
  3-quater. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  del
presente articolo si  applicano  anche  con  riferimento  all'assegno
vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni». 
  495. All'onere di cui al comma 494, valutato in  0,134  milioni  di
euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per  l'anno  2015,  in
0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di  euro  per
l'anno 2017, in 0,727 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  in  0,890
milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per  l'anno
2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per  gli  stessi
anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto  legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, da riassegnare  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il  complesso
delle spese finali, in termini di competenza  eurocompatibile,  delle
regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di
19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017
all'importo di 19.099 milioni di euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal  2013  al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; 
    c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  ciascun  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «2013». 
  497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  il
comma 449 e' inserito il seguente: 
  «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di  competenza
eurocompatibile di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
essere superiore, per ciascuno degli anni  dal  2014  al  2017,  agli
importi indicati nella tabella seguente: 
 
 
    

---------------------------------------------------------------
                        |      Obiettivi patto di stabilita'
     Regione            |       interno (milioni di euro)
                        |--------------------------------------
                        |     Anno 2014     |   Anni 2015-2017
------------------------|-------------------|------------------
Piemonte                |       1.928       |        1.901
Liguria                 |         714       |          704
Lombardia               |       3.026       |        2.960
Veneto                  |       1.515       |        1.485
Emilia-Romagna          |       1.514       |        1.485
Toscana                 |       1.440       |        1.418
Umbria                  |         548       |          543
Marche                  |         637       |          628
Lazio                   |       1.943       |        1.909
Abruzzo                 |         673       |          666
Molise                  |         261       |          259
Campania                |       2.327       |        2.304
Puglia                  |       1.305       |        1.289
Basilicata              |         539       |          535
Calabria                |       1.022       |        1.013
------------------------|-------------------|------------------
           TOTALE       |      19.390       |       19.099
---------------------------------------------------------------».

    
 
 
  498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, cessano di avere efficacia a  decorrere  dall'esercizio
2014. 
  499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  «2016»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2017» e le parole:  «di  competenza  finanziaria  e»  sono
soppresse; 
  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
 
    

----------------------------------------------------------------
                                  |           Importo
                                  |     (in milioni di euro)
                                  |-----------------------------
                                  |  Anno 2014  | Anni 2015-2017
----------------------------------|-------------|---------------
Trentino-Alto Adige  . . . . . . .|      2      |       3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen  |     26      |      35
Provincia autonoma Trento  . . . .|     25      |      34
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . .|     56      |      75
Valle d'Aosta          . . . . . .|      7      |       9
Sicilia                . . . . . .|    133      |     178
Sardegna               . . . . . .|     51      |      69
----------------------------------|-------------|---------------
                    TOTALE RSS    |    300      |     403
----------------------------------------------------------------»;

    
 
    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali»; 
    d) al secondo periodo, le parole da: «Il  complesso  delle  spese
finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse. 
  500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita  dalla
seguente: «2017»; 
  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»; 
    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali». 
  501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «le  informazioni  riguardanti  sia  la  gestione  di
competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti  la  gestione
di competenza eurocompatibile». 
  502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «all'articolo 7, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «al comma 462, lettera d),». 
  503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «Per gli enti per i  quali  il  patto  di  stabilita'
interno  e'  riferito  al  livello  della  spesa,  si  assume   quale
differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di
cassa o di competenza.» sono soppresse; 
  b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «Nel 2013»; 
  c) le  parole:  «media  della  corrispondente  spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli  obiettivi  programmatici  stessi»  sono
sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011». 
  504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014. 
  505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2015»; 
  b) il quinto periodo e' soppresso; 
  c)  al  sesto  periodo,  la  parola:  «2013»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
  d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2013, 2014 e 2015». 
  506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Negli anni 2014 e  2015  le  regioni,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti  in  conto  capitale  e,   contestualmente,   procedono   a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile». 
  507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati. 
  508. Al fine di assicurare il  concorso  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico,
in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della  Costituzione,  le
nuove e maggiori entrate  erariali  derivanti  dal  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a  decorrere
dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla  copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire
la riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei  tempi
stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul  coordinamento  e  sulla
governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il  2
marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012,  n.  114.
Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le  modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione. 
  509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere  dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 
  510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre  1981,
n. 690,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  si  provvede  per  ciascun
esercizio finanziario  all'individuazione  del  maggior  gettito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  d'intesa  con  il
Presidente della giunta regionale. In caso di  mancata  intesa  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508,  e  fino
alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali. 
  511. Le disposizioni di cui ai commi 508,  510  e  526  cessano  di
avere applicazione qualora vengano  raggiunte  intese,  entro  il  30
giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna  autonomia  speciale  in  merito
all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in  misura
corrispondente al conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica
per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526. 
  512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province
autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014  non  rilevano,
ai fini del patto di stabilita' interno della regione  Friuli-Venezia
Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  513. In applicazione dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  23
dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le  disposizioni
ivi contenute, al numero 7) del primo comma  dell'articolo  49  dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  alla
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  «nove  decimi»  sono  sostituite   dalle
seguenti:   «9,19   decimi».   Conseguentemente,   il   livello   del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e'  rideterminato  in
riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno
2014, per la componente del  finanziamento  di  cui  all'articolo  2,
comma 283, lettera c), della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2014,  per
la componente del finanziamento di  cui  al  decreto  legislativo  22
giugno 1999, n. 230. 
  514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna,  di  cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo  sviluppo  economico
dell'Isola  e  nel  rispetto   della   normativa   comunitaria,   con
riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la
possibilita', puo',  ferma  restando  la  copertura  ((a  carico  del
bilancio regionale)) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali di cui all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione: 
  a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta,
deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a  carico  del
bilancio regionale, contributi  da  utilizzare  in  compensazione  ai
sensi della legislazione statale; 
  b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di  imposizione
stabiliti  dalla  normativa  statale  o  in   diminuzione   fino   ad
azzerarle». 
  515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle  d'Aosta  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro  il  30
giugno 2014, sono definiti gli  ambiti  per  il  trasferimento  o  la
delega  delle  funzioni  statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari
riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di  interesse  locale
per la Valle  d'Aosta,  alle  Agenzie  fiscali  dello  Stato  e  alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto  riguardanti  la
giustizia  civile,  penale  e  minorile,  con  esclusione  di  quelle
relative al personale di magistratura,  nonche'  al  Parco  nazionale
dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Con
apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al  completamento  del
trasferimento  o  della  delega  delle   funzioni   statali   oggetto
dell'intesa. Laddove  non  gia'  attribuiti,  l'assunzione  di  oneri
avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al  comma  508,  e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza  pubblica  nei
termini dello stesso comma. Con i  predetti  accordi,  lo  Stato,  la
regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano  e
la regione Trentino-Alto Adige individuano  gli  standard  minimi  di
servizio e di attivita' che lo Stato,  per  ciascuna  delle  funzioni
trasferite  o  delegate,  si  impegna  a  garantire  sul   territorio
provinciale o regionale con riferimento alle  funzioni  i  cui  oneri
sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri  e
le modalita' per la quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai
fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di
attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'  escluso  il
trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui
al primo periodo sia in relazione ad ambiti  di  materia  relativi  a
concessioni  statali  e  alle  reti  di  acquisizione   del   gettito
tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano
tributi armonizzati o  applicabili  su  base  transnazionale;  2)  ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla
conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4)  alle  procedure
telematiche di  trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni  alla
anagrafe  tributaria.  Deve  essere  assicurato  in  ogni   caso   il
coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese,  nel
quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  e  della  regione  Trentino-Alto  Adige,  tra  i
direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e
le    strutture    territoriali    competenti.     Sono     riservate
all'Amministrazione  centrale  le  relazioni   con   le   istituzioni
internazionali. Con apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al
completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali
oggetto dell'intesa. 
  516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare  sia  in
termini di indebitamento netto,  previsto  dalla  normativa  vigente,
viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.  In  caso  di
mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo  criteri  definiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  517. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  possono,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri  e  modalita'
per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni
e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  come
complessivamente definiti. Con  il  predetto  accordo  le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono cedere alle regioni  a  statuto  ordinario  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme  ad  esse
dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto  dell'applicazione  della
sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.  241,  mentre
le regioni  a  statuto  ordinario  possono  cedere  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in  materia
di finanza locale. 
  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi
tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi  e
i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti  con  legge
statale,  anche  in  deroga  alla  medesima  legge,  definendone   le
modalita' di riscossione  e  puo'  consentire  agli  enti  locali  di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni. 
  3. Le compartecipazioni al  gettito  e  le  addizionali  a  tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio. 
  4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2  del
presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo  4  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». 
  519. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 117,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Ciascuna  delle  due  province  autonome  assicura  annualmente   un
intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo  apposite
postazioni nel bilancio pluriennale»; 
  b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente: 
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  e  le  regioni  Lombardia  e  Veneto,  il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   vengono
definiti: 
  a) i criteri di individuazione dei progetti e delle  iniziative  di
cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di  finanziamento
a progetti a valenza sovraregionale; 
  b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo  l'erogazione
dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, di cui al comma 117; 
  c) le modalita' di gestione dei  progetti  approvati  e  finanziati
nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle
relative risorse»; 
  c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a  decorrere  dal  30  giugno
2014. 
  520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519  sono  approvate  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento
ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Sino al  riordino  della  disciplina  nazionale  dei  tributi  locali
immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato  il
gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la  quota
riferita all'aliquota standard, di cui  all'articolo  1,  comma  380,
lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano  un
ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di  saldo  netto
da finanziare, per l'importo  complessivo  di  560  milioni  di  euro
secondo  gli  importi  indicati,  per  ciascuna  regione  a   statuto
ordinario, nella tabella seguente: 
 
    

-----------------------------------------------------------
   Regioni a statuto ordinario   |    Riduzioni anno 2014
                                 |   (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Piemonte       . . . . . . . . . |          51.178
Liguria        . . . . . . . . . |          17.959
Lombardia      . . . . . . . . . |         135.234
Veneto         . . . . . . . . . |          59.979
Emilia-Romagna . . . . . . . . . |          57.156
Toscana        . . . . . . . . . |          42.982
Umbria         . . . . . . . . . |           8.834
Marche         . . . . . . . . . |          16.794
Lazio          . . . . . . . . . |          68.676
Abruzzo        . . . . . . . . . |          12.026
Molise         . . . . . . . . . |           2.615
Campania       . . . . . . . . . |          39.295
Puglia         . . . . . . . . . |          29.114
Basilicata     . . . . . . . . . |           4.390
Calabria       . . . . . . . . . |          13.768
---------------------------------|-------------------------
                  TOTALE . . . . |         560.000
-----------------------------------------------------------

    
 
  523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto  ordinario
nella tabella di cui  al  comma  522  possono  essere  modificati,  a
invarianza di concorso  complessivo,  mediante  accordo  da  sancire,
entro il 31 gennaio 2014, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da recepire con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro il 28 febbraio 2014. 
  524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al  comma  523  in
caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto  termine  del
31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in
riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute  dallo  Stato  alle
regioni  a   statuto   ordinario,   escluse   quelle   destinate   al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale,   delle
politiche sociali e  per  le  non  autosufficienze  e  del  trasporto
pubblico locale, entro il  termine  del  30  aprile  2014.  Entro  il
termine  del  15  aprile  2014  ciascuna  regione  puo'  indicare  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  --  Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  risorse  da  assoggettare   a
riduzione. 
  526. Per l'anno 2014, con le procedure  previste  dall'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  assicurano  un  ulteriore
concorso alla finanza  pubblica  per  l'importo  complessivo  di  240
milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi
indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia
autonoma, nella tabella seguente: 
 
 
    

-----------------------------------------------------------
   Regioni a statuto speciale    | Accantonamenti anno 2014
                                 |  (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Valle d'Aosta  . . . . . . . . . |          5.540
Provincia autonoma Bolzano . . . |         22.818
Provincia autonoma Trento  . . . |         19.913
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . |         44.445
Sicilia        . . . . . . . . . |        106.161
Sardegna       . . . . . . . . . |         41.123
---------------------------------|-------------------------
             TOTALE  . . . . . . |        240.000
-----------------------------------------------------------

    
 
 
  527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526  possono  essere
modificati,  a  invarianza  di  concorso  complessivo  alla   finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2014,  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'
recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio  1970,
n. 281, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare  ai  fini  del  calcolo  del
limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo  di  cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito   derivante   dalle
accise». 
  529. Le regioni che alla data dell'ultima  ricognizione  effettuata
al 31 dicembre 2012 non si trovino  in  situazioni  di  eccedenza  di
personale in rapporto alla dotazione organica  sia  complessiva,  sia
relativa  alla  categoria/qualifica  interessata,  e  che,  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con  procedure  ad  evidenza
pubblica, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
della durata di 36 mesi e i  cui  contratti  di  lavoro  siano  stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante  di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il
medesimo datore di lavoro,  e  ove  le  predette  deroghe  ai  limiti
contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal  contratto  stesso
siano state oggetto di  apposita  contrattazione  decentrata  tra  le
organizzazioni sindacali abilitate  e  l'ente  interessato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  con
risorse  proprie,  alla  stabilizzazione  a  domanda  del   personale
interessato. ((1)) 
  530. All'articolo 14, comma 31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
  «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad  ulteriori  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 27; 
  b-bis) entro il  31  dicembre  2014,  con  riguardo  alle  restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27». 
  531. Al fine di risolvere il contenzioso  derivante  dal  comma  23
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS  SpA
e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il  compito  di
raggiungere un accordo tra le parti entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni  dal
2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  registrata  negli
anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata  negli  anni  2009-2011
per gli anni dal 2014 al 2017,»; 
  b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013  e  successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno  2013,
a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
  c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013  e  successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno  2013,
a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
  d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal  2014  al  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per  cento  per  gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017». 
  533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. La determinazione della popolazione di  riferimento  per
l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. 
  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo  finanziario  dei
comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai  commi
da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo  di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente». 
  534. All'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8  per
cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8  per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per  l'anno
2013 e a 15,8  per  cento  per  gli  anni  dal  2014  al  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013,  a  15,07
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli  anni
2016 e 2017»; 
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul  patto  di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei  comuni
che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in  forma
associata e il corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila. A tal fine, entro  il  30  marzo  di  ciascun
anno,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  comunica  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
"http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente  comma  sulla  base  delle  istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno». 
  535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Per  l'anno  2014  nel  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro,  di
cui 850 milioni di  euro  ai  comuni  e  150  milioni  di  euro  alle
province, i pagamenti in conto capitale sostenuti  dalle  province  e
dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra
i singoli  enti  locali  e'  assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio
finanziario  in  proporzione  all'obiettivo  di   saldo   finanziario
determinato attraverso il comma 2-quinquies fino  a  concorrenza  del
predetto  importo.  Gli  enti  locali  utilizzano  i  maggiori  spazi
finanziari  derivanti  dal  periodo  precedente  esclusivamente   per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno
2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui  al  comma  19
entro il termine perentorio ivi previsto». 
  536. Una quota pari a 10 milioni di euro  dell'importo  complessivo
di cui al comma 535 e' destinata  a  garantire  spazi  finanziari  ai
comuni della provincia di  Olbia  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il  riparto  dei
predetti spazi tra i singoli comuni. 
  537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 14 e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis. Per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016,  nel  saldo
finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate, nel  limite  di  10  milioni  di  euro
annui, le spese sostenute dal comune di  Campione  d'Italia  elencate
nel   decreto    del    Ministero    dell'interno    protocollo    n.
09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'
territoriali   dell'exclave.   Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari derivanti dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni». 
  538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono  sostituite
dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"». 
  539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto  ad  inviare»  sono
inserite le seguenti: «, utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'   interno   nel   sito   web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»; 
  b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita  dalle
seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; 
  c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82»; 
  d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di  tutti
i soggetti previsti» sono soppresse. 
  540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «negli anni  2007  e  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del
biennio 2008-2009 e le risultanze  dell'anno  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011». 
  541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «31  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
marzo». 
  542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento  e'  distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa  tra  1.000  e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta  quota  del
50 per cento sono comunicati entro il  10  aprile  2014  da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni,  di  cui  al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione
e'   operata   in   misura   proporzionale   ai    valori    positivi
dell'obiettivo». 
  543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, le parole: «15 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1º
marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:  «15
marzo». 
  544. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno»; 
  b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web
appositamente predisposto, sia a mezzo di  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono
sostituite    dalle    seguenti:    «mediante     il     sito     web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»; 
  c) al comma 5, le parole:  «10  settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «10 luglio». 
  545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole: «di concerto con il  Ministro  dell'interno  e»  sono
soppresse; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso; 
  c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle  seguenti:
«assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo». 
  546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'  interno  per
un importo complessivo di 500 milioni di euro i  pagamenti  sostenuti
nel corso del 2014 dagli enti territoriali: 
  a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi  ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
  b) dei debiti in conto  capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti
locali e delle province in favore dei comuni; 
  c) dei debiti in conto  capitale  riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 
  547. Ai fini della distribuzione della predetta  esclusione  tra  i
singoli enti  territoriali,  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
comunicano          mediante          il           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 14  febbraio  2014,  gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di  cui
al  comma  546.  Ai  fini  del  riparto,  si  considerano   solo   le
comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 
  548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro  il  28  febbraio
2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale,  su
base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal  patto
di stabilita' interno. Con le  medesime  modalita',  a  valere  sugli
spazi finanziari  residui  non  attribuiti  agli  enti  locali,  sono
individuati  per  ciascuna  regione  gli  importi  dei  pagamenti  da
escludere dal patto di stabilita' interno. 
  549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del  revisore  dei
singoli enti, la procura regionale competente della Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata
o mancata segnalazione da parte  del  collegio  dei  revisori  o  del
revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei  conti
irrogano ai componenti  del  collegio  o  al  revisore,  ove  ne  sia
accertata la responsabilita', una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali, e  si  applicano  il  terzo  e  quarto  periodo  del
presente comma. 
  550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si
applicano alle aziende speciali, alle  istituzioni  e  alle  societa'
partecipate   dalle   pubbliche   amministrazioni   locali   indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n.  196.  Sono  esclusi  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n.  385,  nonche'  le  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
  551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550  presentino  un
risultato di esercizio o saldo  finanziario  negativo,  le  pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno  successivo
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato,  in  misura  proporzionale  alla  quota  di
partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato,
il risultato  di  esercizio  e'  quello  relativo  a  tale  bilancio.
Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a  rete  di
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per  risultato
si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato  e'  reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione  nel
caso in cui l'ente partecipante ripiani la  perdita  di  esercizio  o
dismetta la partecipazione o il soggetto  partecipato  sia  posto  in
liquidazione. Nel caso in cui i  soggetti  partecipati  ripianino  in
tutto o in parte le  perdite  conseguite  negli  esercizi  precedenti
l'importo accantonato viene reso disponibile agli  enti  partecipanti
in   misura   corrispondente   e   proporzionale   alla   quota    di
partecipazione. 
  552. Gli  accantonamenti  di  cui  al  comma  551  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni
2015, 2016 e 2017: 
  a)  l'ente  partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio  2011-2013  un  risultato  medio  negativo   accantona,   in
proporzione  alla  quota  di  partecipazione,  una  somma  pari  alla
differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato,  rispettivamente,  del  25  per
cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del  75  per  cento
per il 2016. Qualora il risultato negativo  sia  peggiore  di  quello
medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e'  operato
nella misura indicata dalla lettera b); 
  b)  l'ente  partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio 2011-2013 un risultato  medio  non  negativo  accantona,  in
misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari  al
25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016  e  al  75  per
cento per il 2017 del risultato  negativo  conseguito  nell'esercizio
precedente. 
  553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicita' e  di  efficienza.  Per  i  servizi  pubblici
locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti
costruiti  nell'ambito  della  banca   dati   delle   Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,   utilizzando   le   informazioni    disponibili    presso    le
Amministrazioni pubbliche. Per  i  servizi  strumentali  i  parametri
standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 
  554. A decorrere  dall'esercizio  2015,  le  aziende  speciali,  le
istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta  e
indiretta,  delle  pubbliche  amministrazioni  locali   titolari   di
affidamento diretto da parte  di  soggetti  pubblici  per  una  quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che  nei  tre
esercizi  precedenti  abbiano  conseguito  un   risultato   economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione. Il  conseguimento  di  un
risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi  rappresenta
giusta causa  ai  fini  della  revoca  degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente  comma  non  si  applica  ai  soggetti  il  cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 
  555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti,  i  soggetti  di  cui  al
comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di  approvazione
del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In  caso  di
mancato avvio della  procedura  di  liquidazione  entro  il  predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro  adozione
comporta responsabilita' erariale dei soci. 
  556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le  parole  da:
«, con esclusione» fino a: «forniti dalle  stesse.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «.  Le  societa',  nonche'  le  loro  controllanti,
collegate  e  controllate  che,  in   Italia   o   all'estero,   sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto  degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  e  la  cui
durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento  dei  servizi,  anche  se  gia'
avviata. L'esclusione non si applica  alle  imprese  affidatarie  del
servizio oggetto di procedura concorsuale.». 
  557. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si  applicano,  in
relazione al  regime  previsto  per  l'amministrazione  controllante,
anche alle aziende speciali,  alle  istituzioni  e  alle  societa'  a
partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti di servizi  senza  gara,  ovvero  che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di  interesse  generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto  di
funzioni amministrative di natura pubblicistica  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Si
applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura  retributiva  o
indennitaria e per consulenze, attraverso  misure  di  estensione  al
personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di
vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
A tal fine,  su  atto  di  indirizzo  dell'ente  controllante,  nella
contrattazione  di  secondo  livello   e'   stabilita   la   concreta
applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e  alla
retribuzione accessoria, fermo restando  il  contratto  nazionale  di
lavoro  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,  comma
7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi  pubblici
locali a rilevanza economica sono escluse  dall'applicazione  diretta
dei vincoli previsti dal  presente  articolo.  Per  queste  societa',
l'ente locale controllante, nell'esercizio delle  prerogative  e  dei
poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione  dei  citati
vincoli assunzionali e di contenimento delle  politiche  retributive,
che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente  decreto,  gli  enti
locali  di  riferimento  possono  escludere,  con  propria   motivata
deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di  personale  per
le singole aziende speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
socio-assistenziali  ed  educativi,  scolastici  e  per   l'infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB)  e  le  farmacie,  fermo  restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale». 
  558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  il
comma 7 e' cosi' modificato: 
    a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del  computo  della
percentuale di cui al primo periodo si calcolano le  spese  sostenute
anche dalle» sono inserite  le  seguenti:  «aziende  speciali,  dalle
istituzioni e»; 
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Entro  il  30
giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e'
modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di  tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale  in  termini
aggregati». 
  559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato; 
    b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli  amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e  di
contenimento delle politiche retributive stabiliti  dall'ente  locale
controllante  ai   sensi   dell'articolo   18,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 112 del 2008». 
  560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5-bis. Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si  iscrivono  e
depositano  i  propri  bilanci  al  registro  delle  imprese  o   nel
repertorio delle notizie  economico-amministrative  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   del   proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno». 
  561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' abrogato. 
  562. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e  11  dell'articolo  4  e  i
commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati; 
    b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa'  di  cui
al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «delle   societa'
controllate  direttamente  o  indirettamente  dalle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un  fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato». 
  563. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o  dai
loro enti strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle  societa'  dalle
stesse  controllate,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi   previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001,
possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,  realizzare,  senza
necessita' del consenso del  lavoratore,  processi  di  mobilita'  di
personale anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'
dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti  presso  la  societa'  e   alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato,  in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  564. Gli enti che controllano le  societa'  di  cui  al  comma  563
adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni
e dei servizi  esternalizzati,  nonche'  di  razionalizzazione  delle
spese e di risanamento economico-finanziario secondo  appositi  piani
industriali, atti di indirizzo volti a  favorire,  prima  di  avviare
nuove procedure di reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle
medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le  procedure
di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 
  565. Le societa' di cui al comma 563,  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la  societa'  e
alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto  collettivo
dalla  stessa  applicato  un'informativa  preventiva  in   cui   sono
individuati  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i   profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  --
Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Le   posizioni   dichiarate
eccedentarie non  possono  essere  ripristinate  nella  dotazione  di
personale  neanche  mediante  nuove  assunzioni.  Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui  al
comma  565,  si  procede,  a  cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente o dai  suoi  enti  strumentali
con le modalita' previste dal comma 563.  Si  applica  l'articolo  3,
comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,   e   successive
modificazioni. 
  567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli  enti
controllanti e le societa' partecipate di cui al  comma  563  possono
concludere  accordi  collettivi  con  le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione,
ai sensi del  medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in
mobilita' dei dipendenti  in  esubero  presso  altre  societa'  dello
stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio  della  regione
ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 
  568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di  cui
al comma 563 possono farsi carico, per  un  periodo  massimo  di  tre
anni,  di  una  quota  parte  non  superiore  al  30  per  cento  del
trattamento economico  del  personale  interessato  dalla  mobilita',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a  tal  fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  569.  Il  termine  di  trentasei  mesi   fissato   dal   comma   29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura  di
evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore  della  quota
del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile. 
  570. Il  Governo  promuove,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome
di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in
materia di finanza locale, di cui all'articolo  80  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  571. Anche ai fini di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il
Governo si  attiva  sulle  iniziative  delle  regioni  presentate  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  per  gli  affari
regionali ai fini  dell'intesa  ai  sensi  dell'articolo  116,  terzo
comma,  della  Costituzione  nel  termine  di  sessanta  giorni   dal
ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche  alle
iniziative presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge in applicazione del  principio  di  continuita'  degli
organi e delle funzioni. In tal caso, il  termine  di  cui  al  primo
periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  572. All'articolo 62 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso  del
capitale in  un'unica  soluzione  alla  scadenza»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' titoli  obbligazionari  o  altre  passivita'  in
valuta estera»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui  al
comma 2 e' fatto divieto di: 
  a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari  derivati
previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  b) procedere alla rinegoziazione dei  contratti  derivati  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
  c) stipulare contratti di finanziamento  che  includono  componenti
derivate»; 
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
  a) le estinzioni anticipate  totali  dei  contratti  relativi  agli
strumenti finanziari derivati; 
  b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a  controparti  diverse
dalle originarie, nella forma  di  novazioni  soggettive,  senza  che
vengano  modificati  i  termini  e  le  condizioni  finanziarie   dei
contratti riassegnati; 
  c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito
di modifica della passivita' alla  quale  il  medesimo  contratto  e'
riferito,  esclusivamente  nella  forma  di   operazioni   prive   di
componenti opzionali e volte alla trasformazione  da  tasso  fisso  a
variabile  o  viceversa  e  con  la   finalita'   di   mantenere   la
corrispondenza  tra  la  passivita'  rinegoziata   e   la   collegata
operazione di copertura; 
  d) il perfezionamento di contratti di finanziamento  che  includono
l'acquisto di cap da parte dell'ente. 
  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli
enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti
derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione  anticipata,
mediante regolamento per  cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
relativo saldo. 
  3-quater. Dal divieto di cui al comma  3  e'  esclusa  altresi'  la
facolta'  per  gli  enti  di  cui  al  comma  2  di  procedere   alla
cancellazione,  dai  contratti  derivati  esistenti,  di   componenti
opzionali diverse dalla opzione cap  di  cui  gli  enti  siano  stati
acquirenti,  mediante  regolamento  per   cassa   nell'esercizio   di
riferimento del relativo saldo»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nei casi  previsti  dai  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  il
soggetto competente per  l'ente  alla  sottoscrizione  del  contratto
attesta per iscritto di avere preso conoscenza  dei  rischi  e  delle
caratteristiche del  medesimo  contratto,  nonche'  delle  variazioni
intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contratto relativo a  strumenti  finanziari  derivati  o  il
contratto di finanziamento che include l'acquisto  di  cap  da  parte
dell'ente, stipulato in violazione delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui  al  comma  4,  e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»; 
    f) il comma 6 e' abrogato; 
    g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014». 
  573. Per l'esercizio 2014, gli  enti  locali  che  hanno  avuto  il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del  piano  di
riequilibrio finanziario,  come  previsto  dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo  246  del  medesimo  testo  unico,  e  successive
modificazioni, possono riproporre, entro  il  termine  perentorio  di
((novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge))  la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi  alla  competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento
della  condizione  di  ente  strutturalmente  deficitario,  ai  sensi
dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri  indicati  nel
decreto del Ministro  dell'interno.  ((in  pendenza  del  termine  di
novanta giorni)) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma  3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  574. A decorrere dal periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2013, i contribuenti che,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  utilizzano  in  compensazione  i
crediti  relativi  alle  imposte  sui   redditi   e   alle   relative
addizionali, alle ritenute alla  fonte  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
alle imposte sostitutive delle  imposte  sul  reddito  e  all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a  15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto  di
conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),  del  citato
decreto legislativo n.  241  del  1997,  relativamente  alle  singole
dichiarazioni dalle  quali  emerge  il  credito.  In  alternativa  la
dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,  relativamente
ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo  contabile  di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante  l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di  cui
al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164.
L'infedele attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al
precedente periodo comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 39, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso  di  ripetute  violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata  apposita
segnalazione agli  organi  competenti  per  l'adozione  di  ulteriori
provvedimenti. 
  575.  Entro  il  31  gennaio  2014  sono   adottati   provvedimenti
normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, di  razionalizzazione  delle  detrazioni  per  oneri  di  cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili
o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  576.  Qualora  entro  la  predetta  data  non  siano   adottati   i
provvedimenti di cui al comma 575, anche  in  deroga  all'articolo  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  la  misura  della  detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2014.  La  presente  disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle  spese  la
cui detraibilita'  dall'imposta  lorda  e'  riconducibile  al  citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. 
  577. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per  ciascuno  dei  crediti  d'imposta  di  cui  all'elenco  2
allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento  dei
corrispondenti  stanziamenti  iscritti  in   bilancio   all'effettivo
andamento delle fruizioni dei predetti  crediti,  sono  stabilite  le
quote percentuali di fruizione dei crediti  d'imposta  non  inferiori
all'85 per cento di  quanto  spettante  sulla  base  della  normativa
vigente  istitutiva  del  credito  d'imposta,  in  maniera  tale   da
assicurare effetti positivi non inferiori: 
  a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni  di  euro
per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni  di
euro per l'anno 2014 e 197 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai  crediti  di  cui  al
comma  577  sono   conseguentemente   ridotti   e   potranno   essere
rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
a seguito dell'adozione  del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577. 
  579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non  si
applica al credito d'imposta relativo  all'agevolazione  sul  gasolio
per  autotrazione  degli  autotrasportatori,  di  cui  all'elenco   2
allegato alla presente legge. 
  580.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta  di
cui al predetto elenco 2 e  nel  caso  in  cui  sia  in  procinto  di
verificarsi uno scostamento  rispetto  agli  obiettivi  indicati  nel
comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, ad una rideterminazione delle percentuali  di  fruizione  in
misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi. 
  581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: «1,5  per  mille  a  decorrere  dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno  2013
e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; 
    b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai  seguenti:
«Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima
di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno  2013,
l'imposta e' dovuta nella misura  minima  di  euro  34,20  e,  se  il
cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella  misura  massima
di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e'  soggetto
diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella  misura  massima
di euro 14.000». 
  582. Al comma 20 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il  2013,  e
del 2 per mille, a decorrere dal 2014». 
  583.  A  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono   abrogati   le
agevolazioni fiscali e i  crediti  di  imposta,  con  la  conseguente
cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di  cui
alle seguenti disposizioni normative: 
  a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni; 
  b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni; 
  c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, e successive modificazioni; 
  d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni; 
  e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di  pagamento
connessi al rapporto di conto  ad  altro  prestatore  di  servizi  di
pagamento  senza  spese  aggiuntive  utilizzando  comuni   protocolli
tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei  servizi,  il
prestatore di servizi  di  pagamento  di  destinazione  subentra  nei
mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi
di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  di  destinazione   e   il   cliente.   Il
trasferimento dei servizi di pagamento deve  perfezionarsi  entro  il
termine di 14 giorni  lavorativi  da  quando  il  cliente  chiede  al
prestatore di servizi di pagamento di destinazione  di  acquisire  da
quello di origine i dati  relativi  ai  mandati  di  pagamento  e  di
riscossione in essere. 
  585. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in  stretta
coerenza  con  le  previsioni  della  direttiva  dell'Unione  europea
«relativa alla trasparenza delle spese dei  conti  di  pagamento,  il
trasferimento  del  conto  di  pagamento  e  l'accesso  ai  conti  di
pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le  modalita'  e  i
termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584. 
  586. Al fine  di  contrastare  l'erogazione  di  indebiti  rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti
d'imposta nell'ambito  dell'assistenza  fiscale  di  cui  al  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche'  di  quelli  di  cui
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla  scadenza  dei  termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla  data  della  trasmissione,  ove
questa sia  successiva  alla  scadenza  di  detti  termini,  effettua
controlli  preventivi,  anche  documentali,  sulla  spettanza   delle
detrazioni  per   carichi   di   famiglia   in   caso   di   rimborso
complessivamente  superiore  a  4.000  euro,  anche  determinato   da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 
  587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle  operazioni
di controllo preventivo di cui al comma 586 e'  erogato  dall'Agenzia
delle entrate. Restano fermi  i  controlli  previsti  in  materia  di
imposte sui redditi. 
  588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587,  si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014. 
  590.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad  applicarsi,  in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai  fini
della verifica del superamento del limite di  300.000  euro  rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto. 
  591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica  agli  uffici  e  agli
organi, anche collegiali,  dell'Amministrazione  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni, loro  consorzi  e  associazioni,
delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti
ad ottenere l'emanazione di  un  provvedimento  amministrativo  o  il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00». 
  592. Dopo la nota 4 all'articolo  3  della  tariffa,  parte  prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta  di  cui
al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria  di  euro  16,00  a
prescindere dalla dimensione del documento». 
  593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Atti e provvedimenti degli  organi  dell'Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi
e associazioni, delle comunita'  montane  e  delle  unita'  sanitarie
locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione  alla  tenuta
di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne  abbiano
fatto richiesta: euro 16,00». 
  594. Dopo la nota 1-quater  all'articolo  4  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per gli atti e  provvedimenti  rilasciati  per  via  telematica
l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria
di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 
  595. Nel decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis  e'
abrogato. 
  596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di  assolvere  per
via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza
a una  pubblica  amministrazione  o  a  qualsiasi  ente  o  autorita'
competente,  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate  d'intesa  con  il  capo  del  Dipartimento  della   funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le  modalita'  per  il
pagamento per via telematica dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  le
istanze e per i  relativi  atti  e  provvedimenti,  anche  attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 
  597. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo  le  parole:  «distinti  per
voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli  altri  elementi
utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il  primo  periodo  e'
inserito il  seguente:  «La  dichiarazione  e'  redatta,  a  pena  di
nullita', su modello conforme a quello  approvato  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate». 
  598. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono
inserite  le  seguenti:  «,  per  ciascun  atto  impugnato  anche  in
appello,»; 
  b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non
e'  dovuto  dalle  parti  che  si  sono  costituite   con   modalita'
telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269,  comma  1-bis,  si
applicano anche al processo tributario telematico». 
  599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato
e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano,  in
quanto compatibili, anche al processo tributario di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  Entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   Ministro
dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto,  sentita
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  le  modalita'  tecniche  per  il
riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi  di
pagamento, nonche' il  modello  di  convenzione  che  l'intermediario
abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  stipula  le  convenzioni  di  cui  al
presente comma senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
dello  Stato,  prevedendo,  altresi',   che   gli   oneri   derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino
a carico degli intermediari abilitati. 
  600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo  il
comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a  carico  del
candidato nella misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al
momento della presentazione della domanda. 
  13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui  al  comma
13-bis sono stabilite con decreto, avente natura  non  regolamentare,
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Analogamente,  il  contributo   e'
aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai e impiegati». 
  601. All'articolo 5  della  legge  28  maggio  1936,  n.  1003,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono
poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75,  da
corrispondere  al  momento  della  presentazione  della  domanda.  Le
modalita' di versamento del contributo di cui al  periodo  precedente
sono stabilite con decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente, il contributo  e'  aggiornato  ogni  tre
anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati». 
  602. All'articolo  1  della  legge  25  maggio  1970,  n.  358,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante  nella
misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento  della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
  603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del  candidato
nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
  604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto
per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in  vigore
del decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
  605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto
per i concorsi banditi  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
  606. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro  8»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 27»; 
  b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario  del
magistrato, del consulente  tecnico  di  parte  e  dell'investigatore
privato autorizzato). --  1.  Gli  importi  spettanti  al  difensore,
all'ausiliario del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e
all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo». 
  607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si  applicano
ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma  606,
lettera b), si applicano alle liquidazioni successive  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  608. All'articolo 10, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 
  609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento  ha  per
oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore  di  soggetti
diversi  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori   agricoli
professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale: 12 per cento». 
  610. Al comma 2-ter dell'articolo 10  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  611.  Al  fine  di  potenziare  l'efficienza   dell'Amministrazione
finanziaria,  con   particolare   riferimento   alle   attivita'   di
riscossione,  e  di  assicurare  la  funzionalita'  delle   strutture
organizzative: 
    a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La presentazione del reclamo e'  condizione  di  procedibilita'
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima  del  decorso  del
termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in  sede  di  rituale  costituzione  in   giudizio,   puo'   eccepire
l'improcedibilita'  del  ricorso   e   il   presidente,   se   rileva
l'improcedibilita',  rinvia  la   trattazione   per   consentire   la
mediazione»; 
  2) al comma 8, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
e assistenziali la cui base  imponibile  e'  riconducibile  a  quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di  contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»; 
  3) al comma 9, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Ai fini del computo del  termine  di  novanta  giorni,  si
applicano le disposizioni sui termini processuali»; 
  4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data  dalla  quale
decorre il termine di cui all'articolo  22,  fermo  restando  che  in
assenza di  mediazione  sono  dovuti  gli  interessi  previsti  dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica  nel  caso  di
improcedibilita' di cui al comma 2»; 
    b) le modifiche di cui alla lettera a)  si  applicano  agli  atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge; 
    c) all'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) di individuazione mirata  e  selettiva,  nel  rispetto  dei
principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da  sottoporre
a controllo puntuale, tenuto conto della  capacita'  operativa  delle
strutture a tal fine deputate»; 
      2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente: 
  «533-bis. Nella definizione dei criteri di  cui  al  comma  533  il
Comitato tiene conto della  necessita'  di  salvaguardare  i  crediti
affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la  decadenza
e la prescrizione,  e  di  assicurare  la  deterrenza  e  la  massima
efficacia  dell'azione  di  riscossione  avuto  anche  riguardo  alle
specificita'  connesse  al  recupero  delle  diverse   tipologie   di
crediti»; 
    d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione).  --  1.  Le
Ragionerie territoriali  dello  Stato  svolgono,  congiuntamente  con
l'Agenzia delle entrate, il controllo delle  attivita'  svolte  dagli
agenti della  riscossione,  sulla  base  dei  criteri  elaborati  dal
Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo  1,  comma  531,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo
1, commi da 533 a 534. 
  2.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  --
Ispettorato  generale  di  finanza,  in  sede  di  monitoraggio   dei
controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al  Comitato  di
cui  al  comma  1,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
eventuali  interventi  necessari  per   migliorare   l'attivita'   di
riscossione. 
  3. L'agente della riscossione  fornisce  annualmente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i  termini  fissati
con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado  di
esigibilita'   dei   crediti.   Tale   valutazione   e'   effettuata,
singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000  euro  e,
in forma aggregata, tenuto  conto  dell'andamento  delle  riscossioni
degli anni  precedenti,  per  i  crediti  di  importo  inferiore.  Il
predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate
alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della
spesa di cui alla voce 16 della tabella  A  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della  procedura  di
iscrizione di fermo dei  mobili  registrati  mediante  l'invio  della
comunicazione preventiva di  cui  all'articolo  86  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  ovvero,  se
antecedente  al  20  agosto  2013,   di   un   preavviso   di   fermo
amministrativo; 
    f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono  le  attivita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  le  disposizioni  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano  limitatamente
ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle
predette attivita'; 
    g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»; 
    h) le disposizioni di  cui  alla  lettera  g)  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  nel  senso  che  le  agenzie  fiscali  possono
esercitare la facolta' di cui all'articolo 6,  comma  21-sexies,  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   effettuando   il
riversamento per ciascun anno  del  quinquennio  ivi  previsto  quale
assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate. 
  612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 
  613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono
essere eseguiti entro  la  prima  scadenza  utile  successiva  al  31
dicembre 2013, in unica  soluzione,  maggiorati  degli  interessi  al
tasso legale computati a decorrere dal 31  dicembre  2013  fino  alla
data di versamento. 
  614. e' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle
entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di  sanzioni,
a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella  misura  vigente
alla data di presentazione della domanda. 
  615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui  all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relative ai  tributi  sospesi  ai
sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci. 
  616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  a  carico  dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto  del  Ministero  delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187
del 12  agosto  1998,  in  caso  di  tardiva  o  omessa  trasmissione
telematica  di  dichiarazioni  e  di  atti  che  essi  hanno  assunto
l'impegno a trasmettere»; 
    b) all'articolo  34,  comma  4,  dopo  le  parole:  «svolgono  le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «assicurando  adeguati  livelli   di   servizio.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
i livelli di servizio anche in relazione agli  esiti  dell'assistenza
fiscale e le relative modalita' di misurazione»; 
    c) all'articolo 39: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per  un  periodo
da  tre  a  dodici  mesi,  quando  sono  commesse  gravi  e  ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34  e  35,  nonche'  quando  gli  elementi  forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente.  In  caso  di  ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza;  nei  casi  di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»; 
      2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  La  definizione  agevolata   delle   sanzioni   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.   472,   non   impedisce   l'applicazione    della    sospensione,
dell'inibizione e della revoca. 
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro». 
  617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7, comma 2, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei  requisiti
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sulla  capacita'  operativa  del  CAF,  sulla  formula  organizzativa
assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi
di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita',
anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza
fiscale  e  alla  formazione,  e  a  garantire  adeguati  livelli  di
servizio. Con lo  stesso  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  definiti  i  tempi   per   l'adeguamento   alle
disposizioni  della  presente  lettera  da  parte  dei  Centri   gia'
autorizzati»; 
    b)  all'articolo  8,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) non aver fatto parte di societa'  per  le  quali  e'  stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  nei  cinque  anni
precedenti»; 
  c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Qualora dalla liquidazione della  dichiarazione  emerga  un
credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler  utilizzare
in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme
per le quali e' previsto  il  versamento  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    d)  all'articolo  16,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) conservare le schede relative alle scelte per  la  destinazione
dell'otto e del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche fino al 31 dicembre del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei   relativi
prospetti di liquidazione nonche' della  documentazione  a  base  del
visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione»; 
    e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite  le
seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le richieste di documenti e di  chiarimenti  relative  alle
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  13  sono   trasmesse   in   via
telematica, almeno  sessanta  giorni  prima  della  comunicazione  al
contribuente,  al   responsabile   dell'assistenza   fiscale   o   al
professionista che ha rilasciato  il  visto  di  conformita'  per  la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni  della  documentazione  e  dei  chiarimenti   richiesti.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma». 
  618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento: 
    a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, nonche' degli interessi  di  mora  previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni; 
    b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni. 
  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 
  620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori  che  intendono  aderire
alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 
  621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al
fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie
scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine
previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il
pagamento. 
  622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del
debito. 
  623. Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28
febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di
prescrizione. 
  624. Le disposizioni di cui ai commi da  618  a  623  si  applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali  e  affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 
  625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: «30 novembre 2013» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «1º maggio 2014» e le  parole:  «euro  50.000.000  annui  a
partire  dal  medesimo  anno»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«33.000.000 di euro  per  l'anno  2014  e  a  50.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il  secondo  periodo  del
predetto comma e' soppresso. 
  626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per
il periodo dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2018,  l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori  a  220  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di  euro  per  l'anno  2018.  Il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia. 
  627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti  in
amministrazione straordinaria, gli interventi  di  sostegno  disposti
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi  non  concorrono  alla
formazione del reddito dei medesimi soggetti. 
  628. L'efficacia delle disposizioni del comma  627  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri  per  la  produzione  di
interessi   nelle   operazioni   poste   in   essere   nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: 
  a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti
della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori; 
  b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano  produrre
interessi   ulteriori   che,   nelle   successive    operazioni    di
capitalizzazione,   sono   calcolati   esclusivamente   sulla   sorte
capitale». 
  630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  banche  di  credito
cooperativo  aderiscono  al  sistema  di  garanzia  dei   depositanti
costituito nel loro ambito». 
  631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «20  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». 
  632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 631  del  presente  articolo,
maggiorata o ridotta in  misura  pari  allo  scostamento  percentuale
medio  annuale  registrato  tra  le  due  valute,  e'  stabilita  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanare,
su conforme parere della Banca d'Italia,  entro  il  15  febbraio  di
ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20  per  cento.
Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a  450.000  euro  per
l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni,  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal
1º gennaio 2014. 
  634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1  e  2
sono sostituiti dal seguente: 
  «1. Nell'ambito di  un  programma  della  durata  di  sei  anni,  a
decorrere dal 1º  gennaio  2014  e  fino  al  31  dicembre  2019,  e'
stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito  indicate,
applicabile alle  emulsioni  stabilizzate  idonee  all'impiego  nella
carburazione  e  nella  combustione,  anche  prodotte  dal   medesimo
soggetto che le utilizza per i  medesimi  impieghi  limitatamente  ai
quantitativi necessari al suo fabbisogno: 
    a) emulsione stabilizzata  di  gasolio  con  acqua  contenuta  in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 
  2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille
litri; 
    b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con  acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per  mille
chilogrammi; 
  2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi; 
    c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con  acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per  mille
chilogrammi; 
  2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi». 
  635.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma  634  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alla  preventiva  approvazione
da parte della Commissione europea. 
  636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte  comunitaria
secondo il quale le concessioni  pubbliche  vanno  attribuite  ovvero
riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure  di  selezione
concorrenziale  con  l'esigenza  di   perseguire,   in   materia   di
concessioni di gioco  per  la  raccolta  del  Bingo,  il  tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni,  relativamente  a  queste
concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014  alla  riattribuzione
delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: 
  a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per
la raccolta del gioco del Bingo e  fissazione  nella  somma  di  euro
200.000 della  soglia  minima  corrispettiva  per  l'attribuzione  di
ciascuna concessione; 
  b) durata delle concessioni pari a sei anni; 
  c) versamento della somma di  euro  2.800,  per  ogni  mese  ovvero
frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di  euro  1.400
per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte  del
concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al  bando
di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio  scaduto  e
comunque fino alla data di  sottoscrizione  della  nuova  concessione
riattribuita; 
  d) versamento della somma di cui alla lettera a) in  due  meta'  di
pari importo, la prima alla data di presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la
seconda  alla  data  di  sottoscrizione  della   nuova   concessione,
all'esito  della  conclusione  della  procedura  di   selezione   dei
concorrenti; 
  e) determinazione nella somma complessiva  annua  di  euro  300.000
dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa  dovuta  dal
concessionario, per tutta  la  durata  della  concessione,  a  tutela
dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di  durata  della
concessione,  per  il  mantenimento  dei  requisiti   soggettivi   ed
oggettivi,  dei  livelli  di  servizio   e   di   adempimento   delle
obbligazioni convenzionali pattuite. 
  637. Con decreto  dirigenziale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, da adottare entro la fine del mese  di  maggio  2014,  sono
stabilite  le  eventuali  disposizioni  applicative  occorrenti   per
assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri  direttivi
di cui al  comma  636,  l'avvio  delle  procedure  di  riattribuzione
concorrenziale delle vigenti concessioni per la  raccolta  del  gioco
del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno
2020. 
  638.  Per  soddisfare  comunque  l'eventuale   domanda   di   nuove
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che  si  manifestasse
in vista della procedura di selezione concorrenziale da  attuare  nel
corso dell'anno 2014 ai sensi  del  comma  636,  in  occasione  della
pubblicazione degli  atti  di  gara  pubblicati  in  tale  anno  sono
altresi' poste in gara ulteriori  trenta  nuove  concessioni  per  la
raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso  degli  stessi
criteri direttivi di cui al predetto comma 636. 
  639. e' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato
all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si
compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
  640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non  puo'
superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  stabilito  dal
comma 677. 
  641. Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
  642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di
detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica
obbligazione tributaria. 
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
  644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'
costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
  646. Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le  superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,  puo'
considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
  647. Le procedure di interscambio tra i comuni  e  l'Agenzia  delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari  a
destinazione  ordinaria,  iscritte  in   catasto   e   corredate   di
planimetria, sono quelle stabilite con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14,  comma
9, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni.  Si  applicano  le  Regole  tecniche   contenenti   le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni  dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari  a  destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate  nel  sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito  della  cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del  catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  e  i  dati
riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica  interna  ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla  determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80  per  cento  di
quella  catastale  determinata  secondo  i  criteri   stabiliti   dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  138
del 1998. I comuni comunicano  ai  contribuenti  le  nuove  superfici
imponibili adottando le piu' idonee  forme  di  comunicazione  e  nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  648. Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a  destinazione
ordinaria iscritte o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono
tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  in  conformita'
alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune,
con  proprio  regolamento,  puo'  prevedere  riduzioni  della   parte
variabile  proporzionali  alle  quantita'  che  i  produttori  stessi
dimostrino di avere avviato al recupero. 
  650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
  651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa
di rifiuti. 
  653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di  cui  al
comma 654, il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei
fabbisogni standard. 
  654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i
relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in
conformita' alla normativa vigente. 
  655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il  servizio
di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.
Il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti. 
  656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento  della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
  657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta,  la  TARI  e'
dovuta in misura non superiore al  40  per  cento  della  tariffa  da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
  658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  puo'  prevedere  riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
  a) abitazioni con unico occupante; 
  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo; 
  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree  scoperte  adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
  d) abitazioni occupate da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
  e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
  660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da  a)
ad e) del comma 659.  La  relativa  copertura  puo'  essere  disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere
il limite del 7 per cento del  costo  complessivo  del  servizio.  In
questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  il
ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalita'  generale  del  comune
stesso. 
  661. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di
rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al
recupero. 
  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita'  di  applicazione  della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
  663. La misura tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno,  maggiorata  di  un  importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
  664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto  con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei  termini
previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
  665. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  662  a  666  si
applicano in quanto compatibili le disposizioni  relative  alla  TARI
annuale. 
  666. e' fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo. 
  667. Con regolamento da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti criteri per  la  realizzazione  da  parte  dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti
conferiti  al  servizio   pubblico   o   di   sistemi   di   gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello
di tariffa commisurata al servizio reso  a  copertura  integrale  dei
costi relativi al servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei
rifiuti  assimilati,  svolto  nelle   forme   ammesse   dal   diritto
dell'Unione europea. 
  668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione
della tariffa puo'  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi   titolo   di   fabbricati,   ivi   compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi
uso adibiti. 
  670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. 
  671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo le unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
  672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la
durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna. 
  673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
  674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in
base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non
puo' eccedere il 2,5 per mille. 
  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 
  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  puo'  prevedere  riduzioni  ed
esenzioni nel caso di: 
  a) abitazioni con unico occupante; 
  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo; 
  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree  scoperte  adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
  d) abitazioni occupate da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
  e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
  f) superfici  eccedenti  il  normale  rapporto  tra  produzione  di
rifiuti e superficie stessa. 
  680.  e'  differito  al  24  gennaio  2014  il  versamento  di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133.
Alla stessa data del 24 gennaio 2014, ((fermo restando l'accertamento
delle relative somme nel 2013,)) e' comunque effettuato il versamento
della  maggiorazione  standard  della  TARES,  di  cui  al  comma  13
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il  modello  di  pagamento  precompilato,  in  tempo  utile  per   il
versamento della maggiorazione. 
  681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un
soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per
cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 
  682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
    a) per quanto riguarda la TARI: 
  1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
  2) la classificazione delle categorie  di  attivita'  con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
  3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
  4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
  5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti
speciali  alle  quali  applicare,   nell'obiettiva   difficolta'   di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
    b) per quanto riguarda la TASI: 
  1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi'  della
capacita'   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 
  2)  l'individuazione  dei  servizi  indivisibili  e   l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui
copertura la TASI e' diretta. 
  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il
servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le
aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e
possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 
  684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali  e
delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in
comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'   essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le
informazioni riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica
interna ed esterna  di  ciascun  comune,  nella  dichiarazione  delle
unita'   immobiliari   a   destinazione   ordinaria   devono   essere
obbligatoriamente indicati i dati  catastali,  il  numero  civico  di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 
  686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano  ferme
le superfici dichiarate o  accertate  ai  fini  della  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto  legislativo
15  novembre  1993,  n.  507  (TARSU),  o  della  tariffa  di  igiene
ambientale  prevista  dall'articolo  49  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n.  22  (TIA  1),  o  dall'articolo  238  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). 
  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni  concernenti  la   presentazione   della   dichiarazione
dell'IMU. 
  688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due
rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  e'  comunque  consentito  il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni
rappresentative dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le
modalita'  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la   massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,
e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
  690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al  comma  667  che  e'  applicata  e
riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  691. I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento  e  della  riscossione
della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta
attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I
comuni  che  applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del
corrispettivo. 
  692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli
obblighi  tributari,  il  funzionario   responsabile   puo'   inviare
questionari al contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in  esenzione
da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed   aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente  autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni. 
  694. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  o  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
  695. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  della  IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  696. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo
non versato, con un minimo di 50 euro. 
  697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione  dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo
di 50 euro. 
  698.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta  al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
  699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad  un
terzo  se,  entro  il  termine  per  la  proposizione  del   ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del  tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
  700. Resta salva la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  701.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle   disposizioni   dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
  702.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  703.  L'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per
l'applicazione dell'IMU. 
  704. e' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,  le  sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo  alla  maggiorazione  di  cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di  tributo  comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita'  di  accertamento  e
riscossione sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le  maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita'  a  titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni. 
  706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo  1,  comma  145,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
  707. All'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214  del  2011,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «fino al  2014»  sono  soppresse  e,  nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 2: 
      1) al primo periodo sono soppresse le parole: «,  ivi  comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «L'imposta
municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per  le  quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione
di cui al comma 10»; 
      3) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  comuni
possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta  dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti
locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado  che
la   utilizzano   come   abitazione   principale,   prevedendo    che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel  solo  caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la
predetta agevolazione  puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi': 
  a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi  sociali
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
  c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito   di
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e  non  concesso  in
locazione, dal personale in  servizio  permanente  appartenente  alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  da
quello dipendente delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste  le  condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 
  c) al comma 5, secondo  periodo,  le  parole:  «pari  a  110»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; 
  d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonche'  per   le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  I  comuni  possono   disporre   l'elevazione
dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta
dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  La   suddetta
detrazione si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo  93  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
  708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
  709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari  a  116,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2014,  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro annui, ai sensi  del  comma  710  e,  quanto  a  16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  710. All'articolo 1, comma  517,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento». 
  711. Al fine di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di  cui  al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo
pari a 110,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014.  Tale
contributo e' ripartito tra i comuni  interessati,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  i  comuni
delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  a  cui  la
legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza  locale,  la
compensazione del  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e  708,  avviene  attraverso  un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di  euro  a  valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  ai  sensi  del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  712. A  decorrere  dall'anno  2014,  per  i  comuni  ricadenti  nei
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini  di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito  da  imposta  municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. 
  713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2014»  sono
soppresse; 
  b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. 
  714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014»
sono soppresse; 
  b) all'articolo 11, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015». 
  715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo  4  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e
del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e  professioni  nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 
  716. La  disposizione  in  materia  di  deducibilita'  dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al  comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'aliquota  di  cui  al  comma  715  e'  elevata  al  30  per  cento.
Conseguentemente il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 
  717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 1, dopo  le  parole:  «l'imposta  comunale
sugli immobili» sono inserite le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; 
  b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,  il
reddito degli immobili ad uso  abitativo  non  locati  situati  nello
stesso comune nel quale si trova  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale, assoggettati  all'imposta  municipale  propria,  concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali  nella  misura  del
cinquanta per cento». 
  718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   nonche'
all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  gli
enti non commerciali presentano la  dichiarazione  esclusivamente  in
via telematica, secondo le modalita' approvate con  apposito  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse  modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione  per  l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 
  720. Gli altri soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria
possono presentare la dichiarazione di  cui  all'articolo  13,  comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in  via  telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719. 
  721.  Il  versamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al  50  per  cento
dell'imposta  complessivamente  corrisposta  per  l'anno  precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  l'ultima,  a  conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.
Gli enti non  commerciali  eseguono  i  versamenti  del  tributo  con
eventuale compensazione  dei  crediti,  nei  confronti  dello  stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito  il  credito,  risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  722. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale  propria  a  un  comune  diverso  da  quello  destinatario
dell'imposta,  il  comune  che   viene   a   conoscenza   dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del  contribuente,  deve
attivare le procedure piu'  idonee  per  il  riversamento  al  comune
competente delle somme indebitamente percepite.  Nella  comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il  versamento,  il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente
il versamento. 
  723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti  della  procedura
del riversamento di  cui  al  comma  722  al  fine  delle  successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  724. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di
rimborso va presentata al  comune  che,  all'esito  dell'istruttoria,
provvede  alla  restituzione  per  la  quota  di  propria  spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare  a
proprio carico nonche' l'eventuale quota  a  carico  dell'erario  che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle  istruzioni  sul
servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio  2007,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725. 
  725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una
somma  spettante  al  comune,  questo,  anche  su  comunicazione  del
contribuente, da' notizia dell'esito  dell'istruttoria  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'interno  il  quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere  sullo  stanziamento  di
apposito capitolo anche di nuova istituzione  del  proprio  stato  di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi,  le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  all'articolo  1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  726. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di  imposta
municipale  propria,  di  spettanza  del  comune,   e   abbia   anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con
successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 
  727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria,  una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso
una  comunicazione  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano  somme   da
restituire. L'ente  locale  impositore,  all'esito  dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e  ne  dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti  gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da'  notizia  dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'interno al fine delle successive  regolazioni,  per  i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale  di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  728.  Non  sono  applicati  sanzioni  e  interessi  nel   caso   di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013,  qualora  la
differenza sia versata entro il termine  di  versamento  della  prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. 
  729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole:  «,  per  gli  anni  2013  e  2014»  sono
soppresse; 
  b) alla lettera b), primo periodo,  le  parole:  «ed  entro  il  31
dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; 
  c) alla lettera b), secondo periodo,  le  parole:  «e,  per  l'anno
2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; 
  d) alla lettera c), le parole: «e di  318,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014» sono soppresse; 
  e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e  da  7  a  9  dell'articolo  2  del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13  del
decreto-legge n.  201  del  2011  continua  ad  applicarsi  nei  soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». 
  730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: 
  «380-ter. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  380,  a
decorrere dall'anno 2014: 
  a) la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  pari  a
6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12  euro  per
gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro  quale
quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La  dotazione
del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'  assicurata
per  4.717,9  milioni  di  euro  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei comuni. Con la legge di assestamento o con  appositi  decreti  di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  adottate
le  variazioni  compensative  in  aumento  o  in  diminuzione   della
dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per  tenere  conto
dell'effettivo  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al fine di incentivare il  processo  di  riordino  e  semplificazione
degli  enti  territoriali,  una  quota  del  fondo  di   solidarieta'
comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a
30 milioni di  euro,  e'  destinata  ad  incrementare  il  contributo
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a  30
milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a  seguito  di
fusione; 
  b) con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare  entro  il  30
aprile 2014 per  l'anno  2014  ed  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni  2015  e  successivi,
sono stabiliti i criteri di formazione e  di  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 
  1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della  lettera  d)
del comma 380; 
  2)  della  soppressione  dell'IMU  sulle  abitazioni  principali  e
dell'istituzione della TASI; 
  3) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
  c) in caso di  mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera  b)  e'  comunque  emanato
entro i quindici giorni successivi; 
  d) con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di
gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di  cui
alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di
cui al periodo precedente,  e'  rideterminato  l'importo  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e  lo  stanziamento  iniziale  e'  versata  al
bilancio statale,  per  essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate  con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  380-quater. Con riferimento  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  il  10  per  cento  dell'importo  attribuito  ai   comuni
interessati a titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo  comma  380-ter,  tra  i  comuni  medesimi  sulla  base  dei
fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter». 
  731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di  500
milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte  dei
medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI  a  favore  dell'abitazione
principale e delle pertinenze della  stessa,  nonche'  dei  familiari
dimoranti  abitualmente  e  residenti   anagraficamente   nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse  di  cui  al
precedente periodo possono essere utilizzate  dai  comuni  anche  per
finanziare detrazioni  in  favore  dei  cittadini  italiani  iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la  quota
del contributo di cui al periodo precedente di spettanza  di  ciascun
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed  effettivi  dell'IMU  e
del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione  principale,
e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun
comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene  ripartito  in
proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale
dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro  il  28
febbraio 2014. 
  732. Nelle more del riordino della materia da effettuare  entro  il
15  maggio  2014,  al  fine  di  ridurre  il  contenzioso   derivante
dall'applicazione  dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  delle
concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03,  comma  1,
lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, i  procedimenti  giudiziari  pendenti  alla
data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in  favore  dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali
marittimi e delle relative pertinenze, possono  essere  integralmente
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del  soggetto  interessato  ovvero  del  destinatario  della
richiesta di pagamento, mediante il versamento: 
  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle
somme dovute; 
  b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un  importo
pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali,
secondo un piano approvato dall'ente gestore. 
  733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale
il richiedente dichiara  se  intende  avvalersi  delle  modalita'  di
pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla  lettera  b)
del medesimo comma, e' presentata  entro  il  28  febbraio  2014.  La
definizione si  perfeziona  con  il  versamento  dell'intero  importo
dovuto,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda di definizione;  in  caso  di  versamento
rateizzato, entro il predetto termine deve essere  versata  la  prima
rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento  delle
ulteriori rate e  il  mancato  pagamento  di  una  di  queste,  entro
sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal  beneficio.
La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e
al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi,
nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,
concernenti il rilascio  nonche'  la  sospensione,  la  revoca  o  la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato
versamento del canone. 
  734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina,  d'intesa  con
l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, i canoni per le concessioni  di  aree  e
pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia,  esclusi  gli
ambiti portuali di competenza di altre autorita'.  La  determinazione
del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati  dal
Magistrato delle acque di Venezia fino  al  31  dicembre  2009  resta
ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. 
  735. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni  di  cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere
ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato  solo  se
l'importo  annuale  degli  interessi,  sommato  a  quello  dei  mutui
precedentemente  contratti,  a  quello  dei  prestiti  obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito  stipulate
e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,
al netto dei contributi statali e regionali in conto  interessi,  non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere
dall'anno 2012, delle entrate relative  ai  primi  tre  titoli  delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente  quello  in  cui
viene prevista l'assunzione dei mutui». 
  736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti:  «e
regionali». La disposizione di cui al  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni  di
qualsiasi   natura,   effettuati   nell'ambito   di   operazioni   di
riorganizzazione tra  enti  appartenenti  per  legge,  regolamento  o
statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o  culturale,  si  applicano,  se
dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  nella  misura
fissa di 200 euro ciascuna. La  disposizione  del  primo  periodo  si
applica  agli  atti  pubblici  formati  e  alle   scritture   private
autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche'  alle  scritture
private  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione   dalla
medesima data. 
  738.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2014-2016  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  740. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1
milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016. 
  741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  742. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  743. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il  prospetto  allegato  alla
presente legge. 
  744. Per l'anno  2014,  per  i  lavoratori  autonomi,  titolari  di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni  di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota  contributiva,  di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
e' del 27 per  cento.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 
  745.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191,  e'  autorizzato  a  prorogare  per  l'anno  2014,   in   deroga
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  i
rapporti convenzionali in essere,  attivati  dall'ufficio  scolastico
provinciale   di   Palermo   e   prorogati   ininterrottamente,   per
l'espletamento   di   funzioni   corrispondenti   ai    collaboratori
scolastici,  a  seguito  del   subentro   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti  degli
enti locali. 
  746.   Ai   fini   dell'estinzione   dei   debiti   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  obbligazioni
giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali  non  sussistono
residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa
di euro  12  milioni.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. 
  747.  All'articolo  33,   comma   8-quater,   nono   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:  «valorizzazione
rientrano  nella  disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per  la
gestione  e  l'amministrazione  secondo  le   norme   vigenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al  presente
comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per   le   attivita'   di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme  vigenti;
l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,  del   supporto   tecnico
specialistico della  societa'  Difesa  Servizi  Spa,  sulla  base  di
apposita convenzione a titolo gratuito  sottoscritta  con  la  citata
societa', alla quale si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 
  748. Al fine di consentire di risolvere  i  problemi  occupazionali
connessi alla gestione dei  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  delle
istituzioni scolastiche ed educative statali  e  degli  enti  locali,
fino al  28  febbraio  2014  le  medesime  istituzioni,  situate  nei
territori  nei  quali  non  e'  attiva  la  convenzione  CONSIP   per
l'acquisto di servizi  di  pulizia  e  di  altri  servizi  ausiliari,
acquistano tali  servizi  dalle  imprese  che  li  assicurano  al  31
dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere
a detta data. Nei territori in cui a  tale  data  la  convenzione  e'
attiva, le istituzioni scolastiche ed  educative  acquistano  servizi
ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara  CONSIP,
al fine di effettuare  servizi  straordinari  di  pulizia  e  servizi
ausiliari individuati da ciascuna istituzione  fino  al  28  febbraio
2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si  provvede,
in deroga al limite di spesa di cui all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  entro  il  limite  di  euro  34,6
milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al  medesimo  articolo
58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato  limite  di
spesa.  Il  Governo  attiva   un   tavolo   di   confronto   tra   le
amministrazioni interessate, gli  enti  locali  e  le  organizzazioni
rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il  31  gennaio
2014 individua  soluzioni  normative  o  amministrative  ai  problemi
occupazionali connessi alla successiva utilizzazione  delle  suddette
convenzioni. 
  749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.