art. 1 (commi 201-300)
  201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 27
milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  202.  Per  la  realizzazione  delle  azioni   relative   al   piano
straordinario per la promozione del  made  in  Italy  e  l'attrazione
degli investimenti in Italia di cui all'articolo  30,  comma  1,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  sono  stanziati
nell'ambito dello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la  promozione
all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane,
ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per
l'anno 2016 e 40 milioni di euro per  l'anno  2017.  Le  linee  guida
relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione  degli  investimenti  sono  comunicate,   con   apposito
rapporto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alle  competenti
Commissioni parlamentari  entro  il  30  giugno  2015.  Con  apposito
rapporto redatto annualmente dall'ICE -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e
trasmesso alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  il  30
settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio  i  settori
di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi,  le  risorse
impegnate  e  i  risultati  conseguiti  in   relazione   ai   singoli
interventi. Per la  realizzazione  delle  azioni  di  cui  al  citato
articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del  decreto-legge  n.
133 del 2014, relative alla valorizzazione e  alla  promozione  delle
produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito  del  piano
di cui al medesimo articolo 30, comma  1,  e'  istituito,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  il  Fondo
per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in
Italia  e  all'estero,  delle  imprese  e  dei  prodotti  agricoli  e
agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge  n.
133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per  l'ICE  --Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane ai sensi del primo periodo del presente comma,  pari  a  2,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
destinata  all'Associazione  delle  camere  di   commercio   italiane
all'estero, di cui all'articolo 5, comma  3,  della  legge  31  marzo
2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali
risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016
e  2017,  e'  destinata  ai  consorzi  per   l'internazionalizzazione
previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei
mercati esteri e la diffusione internazionale  dei  loro  prodotti  e
servizi nonche' per incrementare la presenza e  la  conoscenza  delle
autentiche  produzioni  italiane  presso  i  mercati   e   presso   i
consumatori  internazionali,  al  fine  di  contrastare  il  fenomeno
dell'italian   sounding   e   della   contraffazione   dei   prodotti
agroalimentari italiani. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017
e' assegnato al Ministero dello sviluppo economico  per  il  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made  in
Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre  1995,
n. 549. 
  203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
202 si provvede: 
    a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50  milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
utilizzo  del  fondo  di  conto  capitale  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
dei  fondi  iscritti  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere a), b) e  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    c) quanto a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, mediante utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro
per l'anno 2015. Il fondo e' soppresso a decorrere dal 2016. 
  205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di  122  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019. 
  206.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  6-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del  contenimento  delle
spese  di  ricerca,  potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e
supporto  relative  a  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture   in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  il  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a  stipulare  convenzioni  e
contratti per la permuta di  materiali  o  prestazioni  con  soggetti
pubblici  e  privati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la  stipulazione  degli
atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente  comma,  nel
rispetto  della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
principio di economicita'. 
  207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«15 gennaio 2016»; 
    b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1º gennaio 2016»; 
    c) le parole: «3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,»  sono
soppresse; 
    d) le parole: «7.000 milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«3.272 milioni»; 
    e) le parole: «10.000 milioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«6.272 milioni». 
  208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1974,  n.  727,  non  si
applica ai crediti, certificati dai competenti organismi  pagatori  e
ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui  all'Allegato
I del regolamento (UE) n. 1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma  45,
lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  Il
beneficiario deve manifestare la volonta' di cessione  nella  domanda
unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si
applica la compensazione di cui all'articolo 01,  comma  16,  secondo
periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del
credito all'ISMEA secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al
periodo  seguente.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definiti le modalita', i limiti e i criteri per la cessione  dei
crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti  di
cui al presente comma non  si  applica  l'articolo  1264  del  codice
civile e si applicano gli articoli 5 e  6  della  legge  21  febbraio
1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche  a
fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel  settore
agricolo, agroalimentare e della pesca,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
acquistati da organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
(Oicr) le cui quote o azioni siano  collocate  esclusivamente  presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci   della   societa'   emittente.   Per   le   proprie   attivita'
istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente   decreto
legislativo,  l'ISMEA  si  avvale  direttamente  dell'anagrafe  delle
aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico  di  cui  agli
articoli 1, comma 1, e 9  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503». 
  210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  la
lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «f-ter) anagrafe delle aziende  agricole  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503». 
  211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  fare
ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59,  comma  1,  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni». 
  212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  208,  209,
210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme  di  attuazione
degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale
e  minorile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   magistratura
ordinaria, tributaria e amministrativa»; 
    b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con  i  predetti  accordi»
sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione». 
  214. Al fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo  delle
quote latte,  nonche'  al  miglioramento  della  qualita'  del  latte
bovino, e' istituito presso il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Fondo  per  gli  investimenti  nel  settore
lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le  modalita'  di  accesso  al  contributo,  nonche'  la   quota   di
partecipazione  alla  singola  operazione.  Non   sono   ammessi   al
contributo i produttori non in regola con il  pagamento  delle  multe
derivanti dall'eccesso di  produzione  lattiera  ovvero  che  abbiano
aderito  ai  programmi  di  rateizzazione  previsti  dalla  normativa
vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti. 
  215. Il contributo dello Stato alle azioni  di  cui  al  comma  214
soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  216. Le operazioni  di  cui  al  comma  214  sono  assistite  dalle
garanzie concesse  dall'ISMEA,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 9 settembre 2011. 
  217. A quota parte  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto  a  5
milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore
di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n.  5  annesso
alla presente legge, sono ridotte per gli importi  ivi  indicati.  Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti  dei  relativi
stanziamenti iscritti in bilancio,  come  rideterminati  per  effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo. 
  219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede
a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento  dei
servizi di navigazione aerea di rotta svolti a  favore  del  traffico
aereo civile, di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro  5  maggio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997». 
  220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «, nel rispetto dei principi  e  dei  criteri  di  cui
all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,»
sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dei contratti di  programma  stipulati
tra l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
aeroportuale. 
  221.  All'articolo  28,   comma   8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  la  parola:
«rilascia» e' sostituita  dalle  seguenti:  «puo'  rilasciare»  e  le
parole: «nel rispetto delle norme europee e  previo  nulla  osta  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i
principi del diritto europeo». 
  222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014  e  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»; 
    b) al comma 6, le  parole:  «Per  gli  anni  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014». 
  223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  83,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo  dei  parchi
automobilistici destinati ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,
regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di  materiale
rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai  commi  224,  226  e
227. 
  224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle  risorse
su base regionale secondo i seguenti criteri: 
    a)  migliore  rapporto  tra  posto/km   prodotti   e   passeggeri
trasportati; 
    b) condizioni di vetusta' nonche' classe  di  inquinamento  degli
attuali parchi veicolari; 
    c) entita' del cofinanziamento regionale e locale; 
    d) posti /km prodotti. 
  225. In conseguenza di quanto disposto al comma  224  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, il secondo periodo e' soppresso. 
  226. Con il decreto di cui al comma 224 sono  stabilite,  altresi',
le modalita' di revoca e di successiva riassegnazione  delle  risorse
per le finalita' di cui al comma 223. 
  227. Al fine di razionalizzare la spesa e  conseguire  economie  di
scala, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
assumere le funzioni  di  centro  unico  di  acquisto,  indicando  le
tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del
riparto delle risorse disponibili. 
  228. Per migliorare l'offerta  di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge  7  aprile
2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27
dicembre 2013, n.  147,  e  successive  modificazioni,  e'  destinato
esclusivamente  alle  reti  metropolitane  in  costruzione  in   aree
metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente  sono  assegnati
un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni  di
euro a decorrere dal 2016, nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro  per
l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019. 
  229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti  e
parte servizi stipulati con la  societa'  Rete  ferroviaria  italiana
(RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonche' in
ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  direttiva  2012/34/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,  la
Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017
persegue  i  seguenti  assi  di  intervento  attraverso  i   connessi
programmi di investimento: 
    a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; 
    b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture. 
  230. All'interno del programma di investimento di cui alla  lettera
b) del comma 229 e, in particolare, per  la  continuita'  dei  lavori
delle  tratte  Brescia-Verona-Padova  della  linea  ferroviaria  alta
velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, della  tratta  terzo
valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova,  delle  tratte  del
nuovo tunnel ferroviario del Brennero,  autorizzate  o  in  corso  di
autorizzazione con le modalita' previste dai commi  232,  233  e  234
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  il  CIPE  puo'
approvare i progetti preliminari delle opere  anche  nelle  more  del
finanziamento  della  fase  realizzativa  e   i   relativi   progetti
definitivi a condizione  che  sussistano  disponibilita'  finanziarie
sufficienti per il finanziamento di un  primo  lotto  costruttivo  di
valore non inferiore al 10 per  cento  del  costo  complessivo  delle
opere. 
  231.   In   ottemperanza   all'articolo   4   del   contratto    di
programma-parte investimenti relativamente ai  programmi  di  cui  al
comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni  anno
e a consuntivo sulle attivita' dell'anno precedente, la societa'  RFI
presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al
CIPE nonche' alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle
risorse finanziarie effettivamente contabilizzate  per  investimenti,
all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio  delle  spese
connesse  agli  investimenti  completati  per  ciascun  programma  di
investimento, nonche' agli eventuali scostamenti registrati  rispetto
al programma. 
  232. A decorrere dal  1º  gennaio  2019,  su  tutto  il  territorio
nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2
ed  M3  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 0. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione
dal predetto divieto per particolari caratteristiche  di  veicoli  di
carattere storico o destinati a usi particolari. 
  233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta  relativo
all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non
spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 
  234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «Per l'anno 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente  l'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20  febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del  21  marzo  2014,  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  235.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e'  autorizzata  la  spesa  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalita'  concorre  l'importo
complessivo di  270,431  milioni  di  euro  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014,  di
6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  di
30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno
2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024. 
  236. Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e
l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale  all'interno  dei
sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo  13,
comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le
risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro  annui  dal
2015 al 2024,  senza  applicare  le  procedure  di  cui  all'articolo
18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A  tal  fine  il
limite di 90 milioni di euro di cui al predetto  articolo  18-bis  e'
ridotto a 70  milioni  di  euro.  Alle  medesime  finalita'  concorre
l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilita' residue
derivanti dalle revoche  disposte  dall'articolo  13,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 145 del 2013. 
  237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». 
  238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali
di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite  di  50
milioni,  per  l'attuazione  di  interventi  urgenti  in  materia  di
dissesto idrogeologico, di  difesa  e  messa  in  sicurezza  di  beni
pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di
miglioramento infrastrutturale. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati,  d'intesa  con
la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le  procedure
di attuazione». 
  239.  Per  assicurare  i  collegamenti  di  servizio  di  trasporto
marittimo veloce nello stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 
  240. Al fine di avviare i lavori  sulla  tratta  Andora  --  Finale
Ligure e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale  in  erogazione
diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
  241. Al fine di tutelare e promuovere  il  patrimonio  culturale  e
storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  242. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per ciascuno dei crediti d'imposta  di  cui  all'elenco  n.  2
allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali  di
fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti
positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2016. La quota di  riduzione  da  imputare  al  credito  di
imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge  23
dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22  dicembre  2008,
n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non  puo'
superare l'importo di  11,605  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  243.  L'importo  massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  8
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'  incrementato
al limite massimo di 5 miliardi di euro.  Per  far  fronte  all'onere
derivante dalla concessione dei contributi di  cui  al  comma  4  del
suddetto articolo 2, e' autorizzata la spesa di 12  milioni  di  euro
per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per  l'anno  2016,  di  46,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1  milioni
di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di
9,9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  244. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni  relative  alla
revisione della disciplina del sistema  estimativo  del  catasto  dei
fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014,  n.  23,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, e successive  modificazioni,  si  applica  secondo  le
istruzioni di cui  alla  circolare  dell'Agenzia  del  territorio  n.
6/2012 del 30 novembre 2012,  concernente  la  «Determinazione  della
rendita catastale delle unita' immobiliari a destinazione speciale  e
particolare: profili tecnico-estimativi». 
  245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate le segnalazioni dei comuni relative  alla  rendita  catastale
difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012. 
  246. Al fine di consentire di allungare il  piano  di  ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro,  piccole  e
medie imprese individuate  dalla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo
con l'Associazione  bancaria  italiana  e  con  le  associazioni  dei
rappresentanti delle imprese e  dei  consumatori,  concordano,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  tutte  le  misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento  della  quota  capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. 
  247.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
    1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera vettore  anche  l'impresa  iscritta  all'albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi associata a una cooperativa,  aderente  a  un
consorzio o parte di una rete di imprese,  nel  caso  in  cui  esegua
prestazioni di trasporto ad  essa  affidate  dal  raggruppamento  cui
aderisce»; 
    2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di  terzi  che  stipula  contratti  scritti  e  svolge
servizi  di  deposito,  movimentazione  e  lavorazione  della  merce,
connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»; 
    3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto  di  terzi,  ovvero  l'impresa  non
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di  autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto
su incarico di altro vettore»; 
    b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) --  1.  Il  vettore
incaricato  della  prestazione  di  un  servizio  di  trasporto  puo'
avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le  parti  concordino,  alla
stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello  stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il  vettore  assume  gli  oneri  e  le
responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della
regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente  ai  sensi  e
per  gli  effetti  del   comma   4-ter   dell'articolo   83-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
    2. In mancanza dell'accordo  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di
affidamento  da  parte  del  vettore  di  eventuale  sub-vettura   il
contratto puo' essere  risolto  per  inadempimento,  fatto  salvo  il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. 
    3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro  vettore
lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di  violazione
di tale divieto il  relativo  contratto  e'  nullo,  fatto  salvo  il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.  In
tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il
compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso  di
giudizio,  e'  tenuto  a  esibire  la  propria  fattura  a   semplice
richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali,
retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore  che  affida
lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri  e  le
responsabilita'   connessi   alla   verifica    della    regolarita',
rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
    4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di  collettame
mediante raggruppamento di piu' partite  e  spedizioni,  ciascuna  di
peso non superiore a  50  quintali,  con  servizi  che  implicano  la
rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal  veicolo  per
la loro suddivisione e  il  successivo  carico  su  altri  mezzi,  e'
concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione,  in  tutto  o  in
parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori  dopo
ogni rottura di carico»; 
    c)  l'articolo  7-bis  e'  abrogato  e  sono,   conseguentemente,
soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti  nel
medesimo decreto legislativo. 
  248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
    b) i commi 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,  4-quinquies  e  5  sono
sostituiti dai seguenti: 
    «4. Nel contratto di trasporto,  anche  stipulato  in  forma  non
scritta, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi  e  le  condizioni
sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti,  tenuto  conto  dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. 
    4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori
in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente
alla   stipulazione   del   contratto   tale   regolarita'   mediante
acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal  caso  il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 
    4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al  comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido  con  il
vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori,  entro  il
limite di un anno dalla cessazione  del  contratto  di  trasporto,  a
corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi,  nonche'  i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata
del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni  amministrative  di  cui  risponde  solo   il   responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali. 
    4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata
limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data
di adozione della delibera del presidente del Comitato  centrale  per
l'albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al  primo  periodo,  la
verifica sulla regolarita' del vettore  e'  assolta  dal  committente
mediante accesso ad apposita sezione del  portale  internet  attivato
dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente  acquisita
la qualificazione  di  regolarita'  del  vettore  a  cui  si  intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal  fine  il
medesimo  Comitato  centrale,  previa  opportuna  intesa,  acquisisce
sistematicamente in via elettronica  dalle  amministrazioni  e  dagli
enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare  la
regolarita' dei vettori iscritti. 
    4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma
non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli  oneri  di  cui  al
comma 4-ter, si assume anche  gli  oneri  relativi  all'inadempimento
degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,  di
cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 
    4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e'
tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale  risulti
che l'azienda e' in regola ai  fini  del  versamento  dei  contributi
assicurativi e previdenziali. 
    5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto  prestazioni  di
trasporto da effettuare in  un  arco  temporale  eccedente  i  trenta
giorni, la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle  fatture  emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate  dal  vettore  nel  primo
mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  per  autotrazione,  ove  tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento  al
momento della  sottoscrizione  del  contratto  stesso  o  dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene  effettuato  anche  in
relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»; 
    c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati; 
    d) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. Alla violazione delle norme di cui  ai  commi  13  e  13-bis
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10  per  cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro». 
  249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione
relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di
sub-trasporto  l'esperimento   del   procedimento   di   negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati di cui al capo II del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n.  162,  cui  si  rinvia  per  la  disciplina  del
procedimento stesso. Se  le  parti,  con  accordo  o  nel  contratto,
prevedono la mediazione presso le associazioni  di  categoria  a  cui
aderiscono  le  imprese,  la  negoziazione  assistita   esperita   si
considera comunque valida. Le disposizioni di cui al  presente  comma
non  si  applicano  per  l'attivazione  dell'azione  diretta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 
  250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4  dell'articolo  83-bis
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  come  da  ultimo
sostituito dal comma 248 del presente articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle  rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero  dello  sviluppo  economico  sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica  e  aggiorna  nel
proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei  costi  di
esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. 
  251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  presentano  domanda  di  autorizzazione
all'esercizio della professione  di  trasportatore  su  strada  hanno
facolta' di dimostrare il requisito dell'idoneita' finanziaria, anche
sotto  forma  di  assicurazione  di  responsabilita'   professionale,
limitatamente ai  primi  due  anni  di  esercizio  della  professione
decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno  di  esercizio  della
professione,   la   dimostrazione   del   requisito    dell'idoneita'
finanziaria e'  ammessa  esclusivamente  con  la  modalita'  prevista
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  28
novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto  forma
di garanzia fideiussoria  bancaria  o  assicurativa.  Le  polizze  di
assicurazione di responsabilita' professionale, gia' presentate  alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda
di autorizzazione o che sono state  autorizzate  all'esercizio  della
professione di trasportatore su strada  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge ai  fini  della  dimostrazione
del requisito  dell'idoneita'  finanziaria,  sono  valide  fino  alla
scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o  espresso
rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese
dimostrano il requisito dell'idoneita' finanziaria esclusivamente con
le modalita' di cui al secondo periodo. 
  252. I trasferimenti dal bilancio dello  Stato  agli  enti  e  agli
organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla  presente
legge sono ridotti per gli importi ivi indicati. 
  253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ferme
restando le  attribuzioni  proprie  della  Commissione  di  vigilanza
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,  e
successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie  della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge  9  marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le  funzioni
di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8  del  presente
articolo relativamente ai profili di operazioni  di  finanziamento  e
sostegno del settore pubblico realizzate con  riferimento  all'intero
settore previdenziale e assistenziale». 
  254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  «negli
anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,
2014 e 2015». 
  255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole:  «Per  gli  anni  2015-2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2015-2018». 
  256. Le disposizioni recate dall'articolo  9,  comma  21,  primo  e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate
fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31
dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle  disposizioni  di
cui al citato articolo 9, comma 21,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, al  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27. 
  257. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'  in  corso
della struttura tecnica di  missione  di  cui  all'articolo  163  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  restano
confermati fino al 31 dicembre  2015  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1,  comma  260,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  259. All'articolo 1870, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70  per  cento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «pari  al  50  per  cento».  Tale
percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale
che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio
2015. 
  260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803,  comma  1,
lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da  a)  ad  e),  e  2161,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 
  261. L'articolo 2261 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive  modificazioni,  e'  abrogato.  Sono,
altresi', abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1  e  2
dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010, e successive modificazioni. 
  262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma  155,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  ridotta  di
119 milioni di euro per l'anno 2015. 
  263. Le somme disponibili in conto residui  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e  2014  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015. 
  264. Le assunzioni di  personale  di  cui  all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  per  l'anno  2015,
possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre
2015, fatta  eccezione  per  quelle  di  cui  all'articolo  3,  commi
3-quater e  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori  di  corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a  27,2  milioni
di euro. 
  265. Ai fini delle assunzioni di personale  previste  dall'articolo
3,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
comma 3-bis del medesimo articolo si  interpreta  nel  senso  che  lo
scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi  nell'anno
2012 e indetti per l'anno 2013. 
  266.  Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  esigenze   di
razionalizzazione delle risorse  disponibili  e  di  quelle  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in
relazione alla specificita' ad esse riconosciuta,  nelle  more  della
definizione  delle  procedure  contrattuali  e   negoziali   di   cui
all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n. 164, sono  avviate  le  procedure  per  la  revisione
dell'accordo nazionale quadro stipulato in  attuazione  dell'articolo
24 dello stesso decreto, con le modalita' ivi previste. 
  267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al  comma  266,  la
revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  deve  tenere
conto del mutato assetto funzionale,  organizzativo  e  di  servizio,
derivante in particolare dalle misure  di  contenimento  della  spesa
pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria  dall'anno
2010, con particolare riferimento a quelle del  parziale  blocco  del
turn over nelle  Forze  di  polizia  e  alla  conseguente  elevazione
dell'eta' media del personale in servizio. 
  268. Al comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e  successive  modificazioni,  al  quarto  periodo,  le
parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole:
«Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015». 
  269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in  via  straordinaria,
per l'anno 2015, ai  fini  della  copertura  dei  posti  vacanti,  e'
autorizzata  allo  scorrimento  delle   graduatorie   relative   alle
procedure concorsuali interne gia' bandite alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nel  rispetto  dei  limiti  assunzionali
previsti dalla normativa vigente. 
  270. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione  e  cessione
di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, anche  sollecitando  l'interesse  di  un'ampia
platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo,  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo  le  parole:
«trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni
2015,  2016  e  2017,  mediante  procedura   ristretta   alla   quale
investitori qualificati, in possesso di requisiti  e  caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze in relazione alla  singola  procedura  di  dismissione,  sono
invitati a partecipare e, successivamente, a  presentare  offerte  di
acquisto nel rispetto delle modalita' e dei  termini  indicati  nella
lettera di invito». 
  271. Le previsioni e  le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5,
commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si interpretano
nel senso che le agevolazioni incentivanti previste  in  detta  norma
prevalgono  sulle  normative  di  piano  regolatore  generale,  anche
relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui
all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del  citato  decreto-legge
n. 70 del 2011. 
  272.  Al  medesimo   fine   di   cui   al   comma   270,   mediante
l'ottimizzazione degli spazi ad  uso  di  ufficio  e  la  conseguente
liberazione degli stessi nella prospettiva della loro  valorizzazione
e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 222-quater: 
    1)  al   terzo   periodo,   dopo   le   parole:   «I   piani   di
razionalizzazione  nazionali»   sono   inserite   le   seguenti:   «,
comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e
dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente  comma»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' della compatibilita' con le  risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la
razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»; 
    2) dopo il terzo periodo sono inseriti i  seguenti:  «All'Agenzia
del demanio sono  attribuite  funzioni  di  indirizzo  e  di  impulso
dell'attivita'  di  razionalizzazione  svolta  dalle  amministrazioni
dello Stato, anche mediante  la  diretta  elaborazione  di  piani  di
razionalizzazione   secondo   quanto   previsto   dal   comma    222.
All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    3)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «i  risultati  della
verifica» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'  la  disponibilita'
delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza  di  queste
ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e'  sospesa  fino
alla disponibilita' di nuove risorse»; 
    4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale  verifica  risulti
positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilita'
di risorse finanziarie e di verifica  positiva  della  compatibilita'
dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma» e dopo  le  parole:  «da  ridurre  per  effetto  dei  risparmi
individuati nel piano» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  a  decorrere
dalla completa attuazione del piano medesimo»; 
    5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 222-quater e' inserito il seguente: 
    «222-quinquies. Al fine di dare concreta e  sollecita  attuazione
ai piani di razionalizzazione di cui  ai  commi  222  e  seguenti,  a
decorrere dal 1º  gennaio  2015  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  un  fondo  denominato  "Fondo  per  la
razionalizzazione degli spazi", con  una  dotazione  iniziale  di  20
milioni di euro. Il Fondo ha la finalita' di finanziare le  opere  di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione  delle
amministrazioni statali in altre sedi di proprieta' dello Stato ed e'
alimentato, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da: 
    a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti
dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di
proprieta' dello  Stato  che  sono  versati  all'entrata  per  essere
riassegnati al Fondo; 
    b)  una  quota  non  superiore  al  10  per  cento  dei  risparmi
rivenienti  dalla  riduzione  della  spesa  per   locazioni   passive
determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze». 
  273. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) sono attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, a valere sulle  risorse  allo  stesso  assegnate  per  gli
interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli  immobili
demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi
da effettuare, a cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai
sensi dell'articolo  176  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni  immobili
di cui alle lettere a) e  b).  L'esecuzione  di  tali  interventi  e'
tempestivamente comunicata  all'Agenzia  del  demanio,  al  fine  del
necessario coordinamento con  le  attivita'  dalla  stessa  poste  in
essere ai sensi del presente articolo»; 
    b) al comma 2-bis: 
    1) il primo periodo e' soppresso; 
    2) al secondo periodo, le parole:  «il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti:  «la  Polizia
di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»; 
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e  le  parole
da:  «corrispondenti»  fino  a:  «comma  6»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo»; 
    c) al comma 4: 
    1) al primo periodo, dopo le  parole:  «al  fine  di  ridurre  le
locazioni  passive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  alla
riqualificazione energetica degli stessi edifici»; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni  di
spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi  del  presente  comma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  618,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
    d) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «mediante  tali
operatori» e le  parole:  «,  ovvero,  in  funzione  della  capacita'
operativa delle stesse  strutture,  dall'Agenzia  del  Demanio»  sono
soppresse; 
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2,
lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della  copertura
dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti
in un piano generale di cui al comma 4,  mettono  a  disposizione  la
corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui  al
comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  274. Al  fine  di  valorizzare  la  societa'  Poste  italiane  Spa,
assicurando maggiore certezza e stabilita'  dei  rapporti  giuridici,
nonche' la sostenibilita' dell'onere del servizio postale  universale
in relazione alle risorse pubbliche disponibili: 
    a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato
tra il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  la  societa'  Poste
italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, resta efficace  fino  alla  conclusione  della
procedura di approvazione del nuovo contratto  di  programma  per  il
quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma  275  del
presente  articolo,  fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti   dalla
normativa dell'Unione  europea  in  materia.  Ai  relativi  oneri  si
provvede  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo
previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli  effetti  delle
verifiche   effettuate   dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni in ordine alla  quantificazione  del  costo  netto  del
servizio postale universale  effettivamente  sostenuto  per  ciascuno
degli anni del periodo regolatorio 2012-2014; 
    b)  a  partire  dal  periodo  regolatorio  successivo  a   quello
2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello
sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale  ha
durata quinquennale. L'importo del  relativo  onere  a  carico  della
finanza pubblica e' confermato nell'importo massimo di 262,4  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate.  Sono
fatti  salvi  gli  effetti  delle  verifiche  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo
netto del servizio postale universale. 
  275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b),  e'
sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del  servizio  postale  universale  entro  il   31   marzo   2015   e
contestualmente  notificato   alla   Commissione   europea   per   le
valutazioni di competenza. A tal fine, il  Ministero  dello  sviluppo
economico invia lo schema di  contratto  di  programma  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta
ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione
dei  pareri  di  cui  al  secondo  periodo  e,  entro  cinque  giorni
dall'acquisizione dei predetti  pareri,  provvede  a  trasmettere  lo
schema di contratto alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica, affinche' su di esso sia  espresso,  entro  venti  giorni
dall'avvenuta ricezione dello schema  di  contratto,  il  parere  non
vincolante delle  competenti  Commissioni  parlamentari.  Decorso  il
termine di cui al terzo  periodo,  il  contratto  di  programma  puo'
essere  validamente  sottoscritto  anche  in  mancanza  del  predetto
parere. Nel caso in cui il  fornitore  del  servizio  universale,  in
presenza di  particolari  situazioni  di  natura  infrastrutturale  o
geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  presenti  richiesta  di  deroga,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il
termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 
  276.  All'articolo  3,  comma  7,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  le  parole:  «un  ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «un quarto». 
  277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze
degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico  e  sociale,
nonche' di  assicurare  la  sostenibilita'  dell'onere  del  servizio
universale in relazione alle risorse  disponibili,  il  contratto  di
programma di cui al  comma  274,  lettera  b),  in  attuazione  della
normativa europea, ferme restando  le  competenze  dell'Autorita'  di
regolamentazione,  puo'  prevedere  l'introduzione   di   misure   di
razionalizzazione del servizio e  di  rimodulazione  della  frequenza
settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale. 
  278. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  22  luglio
1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
  «f-bis)  "invio  di  posta  prioritaria":  servizio   espresso   di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro nella rete pubblica postale; 
  f-ter)  "invio  di  corrispondenza  ordinaria":  servizio  base  di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello di inoltro nella rete pubblica postale;». 
  279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali
universali  sono  riferiti  al  recapito  entro  il   quarto   giorno
lavorativo  successivo  a  quello  di  inoltro  nella  rete  pubblica
postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il
fornitore del servizio universale e'  tenuto  ad  adottare  modalita'
operative di esecuzione del servizio  universale  tali  da  garantire
l'ottimizzazione dei processi, anche  tenendo  conto  dello  sviluppo
tecnologico e digitale, in coerenza con  gli  obiettivi  di  qualita'
propri di ciascuno dei servizi. 
  280. Tenuto conto della necessita' ed urgenza  di  consentire  agli
utenti di usufruire di ulteriori  servizi  postali  universali  e  di
adeguare  i  livelli  di  servizio  alle   mutate   esigenze   legate
all'offerta e qualita' del servizio stesso in funzione  del  contesto
tecnico, economico e  sociale,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  anche  al  fine  di  assicurare   la   sostenibilita'
dell'onere  del  servizio  universale  in  relazione   alle   risorse
pubbliche disponibili come definite alla lettera b)  del  comma  274,
provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del  servizio
universale,  entro  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla   data   di
comunicazione della proposta stessa,  a  deliberare  nuovi  obiettivi
statistici di qualita' e una nuova determinazione delle tariffe degli
invii  di  posta  prioritaria  e  degli  altri  servizi   universali,
individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello
stabilire le tariffe in  correlazione  all'andamento  dei  volumi  di
traffico. 
  281. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza  del  tribunale
dell'Unione europea del 13  settembre  2013  (causa  T-525/08,  Poste
italiane contro  Commissione)  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  e'
autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a  favore
di Poste italiane Spa. 
  282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede: 
    a) quanto a  310  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    c) quanto a  125  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalla  maggiorazione  di   prezzo
riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti  finanziari  di  cui
agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del  bilancio
dello Stato. 
  283. Agli oneri  derivanti  dal  comma  282,  lettera  a),  pari  a
3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno  2016,  a
3.068.000 euro per  l'anno  2017  e  a  2.973.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno  2015
e  a  2.973.000   euro   a   decorrere   dall'anno   2018,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  a
3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro  per  l'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore
dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive  modificazioni,  le  parole:  «5  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento». 
  286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º  dicembre  1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,
n.  71,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994  l'ente  "Poste
Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi  efficacia  a  partire
dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente  "Poste
Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»; 
    b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilita'  analitica»
sono sostituite dalle seguenti: «1) per le  attivita'  diverse  dalla
raccolta del risparmio postale, a una contabilita'  analitica»  e  le
parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite
convenzioni  aggiuntive»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   a
richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che
prevedano anche misure idonee a  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi di raccolta». 
  287. A decorrere  dall'anno  2015,  le  dotazioni  di  bilancio  in
termini di  competenza  e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  sono
ridotte per gli importi  indicati  nell'elenco  n.  3  allegato  alla
presente legge. 
  288. A decorrere  dall'anno  2015,  gli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio per le spese di funzionamento della  Corte  dei  conti,  del
Consiglio di Stato e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  del
Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli  importi
indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. 
  289. L'espletamento  di  ogni  funzione  connessa  alla  carica  di
presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata
alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a  carico
della finanza pubblica ad alcun titolo. 
  290. Alla legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, con l'abrogazione di  qualunque  disposizione
regolamentare adottata in forza delle norme abrogate: 
    a) l'articolo 9 e' abrogato; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati  di  redigere  il
rapporto di base» sono soppresse; 
    c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette
ad istituti specializzati,» sono soppresse; 
    d) all'articolo 19: 
    1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse; 
    2) il comma 4 e' abrogato. 
  291.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione
delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia'  previste  a
legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di  euro.  Le  somme
provenienti  dalla  suddetta  riduzione  sono   versate   annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.»  e'  aggiunto
il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno  2015,  le  somme  da
riversare  alla  RAI,  come  determinate  sulla  base  dei  dati  del
rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del  5
per cento». 
  293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non
puo' superare quella fissata per l'anno 2014. 
  294.   Ai   fini   del   rispetto    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli  che   derivano
dall'applicazione del regolamento (CE) n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del   23   ottobre   2007,   a   partire
dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi  di  servizio
pubblico nel settore del trasporto di  merci  su  ferro  non  possono
essere superiori a 100 milioni di  euro  annui.  Dette  risorse  sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  che
provvede  a  destinarle  alla  compensazione  degli  oneri   per   il
traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso  connessi
e del canone di utilizzo  dell'infrastruttura  dovuto  dalle  imprese
ferroviarie per l'effettuazione di trasporti  delle  merci,  compresi
quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle  regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il  30
aprile successivo a ciascuno degli anni  2015,  2016  e  2017  ed  e'
determinata proporzionalmente ai treni/km  sviluppati  dalle  imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e  le
relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente
comma e con le risorse stanziate  dalla  presente  legge  per  l'anno
2015. La rendicontazione delle  risorse  e'  effettuata  dal  Gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  secondo   i   meccanismi
previsti dal  contratto  stesso.  Conseguentemente  il  contratto  di
servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro  non
viene rinnovato. 
  295. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota  non  superiore
al 12,5 per  cento  del  totale  dello  stanziamento  destinato  alla
realizzazione  dell'intervento  per  spese  non  previste  da   altre
disposizioni di legge o  regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro
economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015». 
  296. Le disposizioni di cui al comma 295 si  applicano  anche  agli
interventi di cui all'articolo 18, comma  10,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni. 
  297. Al fine di garantire efficienza  operativa,  razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi  di  funzionamento,
nonche' di realizzare i progetti di innovazione tecnologica  previsti
anche nell'ambito  dell'Agenda  digitale  italiana  e  rafforzare  il
supporto all'Amministrazione economico-finanziaria  nelle  azioni  di
contrasto all'evasione fiscale,  all'articolo  4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,  al
primo periodo, le parole da:  «che  svolgera'»  fino  alla  fine  del
periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che,  sulla  base  delle
strategie  di  sviluppo  per  l'informatica  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  comune  intesa  tra  i  capi  dei
Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di  controllo
e monitoraggio della  finanza  pubblica  e  di  razionalizzazione  ed
efficientamento dell'amministrazione pubblica,  svolge  le  correlate
attivita'  di   progettazione   tecnica,   sviluppo   e   conduzione.
Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30  giugno  2015,
con il Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e
dei  servizi   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
unitariamente per il Ministero, ivi incluso  il  Sistema  informativo
della fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo,  in  cui,
sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che  tenga
conto  delle  specificita'  organizzative  e  operative  dei  singoli
Dipartimenti  dell'Amministrazione  economico-finanziaria   e   delle
Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle
esigenze di operativita' della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati  i
servizi erogati e fissati relativi  costi,  regole  e  meccanismi  di
monitoraggio. Nell'ambito  dell'accordo  quadro  di  cui  al  periodo
precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le
Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi  derivati  che,  sulla
base  dei  servizi  regolamentati  e  dei   relativi   corrispettivi,
determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del  predetto  accordo,  quanto
previsto dai contratti attualmente in vigore tra il  Ministero  e  la
Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo  analogo
il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei
servizi fornisce i necessari  elementi  informativi  alle  competenti
articolazioni  dell'Amministrazione.  Al   fine   di   assicurare   e
supportare le attivita'  di  supervisione,  verifica  e  monitoraggio
della attivita' e della qualita'  dei  servizi  forniti  dalla  Sogei
S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei   servizi   si   coordina   con   le   competenti   articolazioni
dell'Amministrazione   economico-finanziaria.    Nell'ambito    delle
attivita' relative alla definizione  del  modello  relazionale,  sono
effettuate  congiuntamente  con  i  Dipartimenti  e  le  Agenzie   le
attivita' di ricognizione e  valutazione  dei  beni  strumentali  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  dei   relativi
rapporti contrattuali  in  essere,  propedeutiche  alla  stipulazione
dell'accordo  quadro  di  cui  al  presente  comma.  Ai  fini   della
omogeneizzazione  del  modello  di   relazione   tra   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno  2015,
le  infrastrutture   informatiche   di   proprieta'   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma
restando la facolta' per  le  strutture  ministeriali  conferenti  di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse». 
  298.  Al  fine  di  garantire,  in  relazione  alle   tecniche   di
procreazione   medicalmente   assistita   di   tipo   eterologo,   la
tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive  dal  donatore
al nato e viceversa, nonche' il conteggio  dei  nati  generati  dalle
cellule riproduttive di un medesimo donatore,  e'  istituito,  presso
l'Istituto  superiore  di  sanita',  Centro  nazionale  trapianti   e
nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge
10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di  cellule
riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita  di  tipo
eterologo,  ove  sono  registrati  tutti  i  soggetti  ammessi   alla
donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un  codice.  A
tal fine,  le  strutture  sanitarie  autorizzate  al  prelievo  e  al
trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i  dati
anagrafici dei donatori, con  modalita'  informatiche  specificamente
predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori  medesimi.
Fino alla completa operativita' del Registro, i  predetti  dati  sono
comunicati al  Centro  nazionale  trapianti  in  modalita'  cartacea,
salvaguardando  comunque  l'anonimato  dei   donatori.   Agli   oneri
derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno
2015 e in euro  150.060  a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo
2004, n. 138. 
  299. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un  fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro annui per il periodo dal 2017  al  2031,  finalizzato
prioritariamente alla realizzazione di opere di  interconnessione  di
tratte  autostradali  per  le  quali  e'   necessario   un   concorso
finanziario  per  assicurare  l'equilibrio  del  Piano  economico   e
finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera
del CIPE  su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il contributo e' utilizzato esclusivamente  in  erogazione
diretta. 
  300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, la lettera a) e' abrogata.