art. 1 (commi 101-150)
  101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine  di
cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun
soggetto e'  assunto  sono  determinate  scorrendo,  nell'ordine,  le
province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la
tipologia di posto secondo la preferenza indicata. 
  102. I soggetti di cui al comma 98,  lettere  b)  e  c),  accettano
espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
della sua ricezione secondo le modalita' di cui al comma 103. In caso
di mancata accettazione, nel termine e con le modalita'  predetti,  i
soggetti di cui  al  comma  96  non  possono  essere  destinatari  di
ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai  sensi  del
piano straordinario di assunzioni. I soggetti che  non  accettano  la
proposta di assunzione  eventualmente  effettuata  in  una  fase  non
partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
rispettive graduatorie. Le disponibilita' di posti  sopravvenute  per
effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate  in
nessuna delle fasi di cui al comma 98. 
  103. Per le finalita' di cui ai commi da 95 a 105 e' pubblicato  un
apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Il   medesimo   avviso
disciplina i termini e le modalita' previste per le comunicazioni con
i soggetti di cui al comma 96, incluse la  domanda  di  assunzione  e
l'espressione  delle   preferenze,   la   proposta   di   assunzione,
l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni
vengono effettuate a mezzo di posta  elettronica  certificata  ovvero
attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema  informativo,  gestito
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  in
deroga   agli   articoli   45,   comma   2,   e   65    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. 
  104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il  personale
gia' assunto quale docente  a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze
dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma  96,
lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe  di  concorso,  dal
tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto  o
in cui e' assunto. Sono altresi' esclusi i soggetti che non sciolgano
la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno
2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente. 
  105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di  cui,  al
comma  96,  lettera  b),  se  esaurite,  perdono  efficacia  ai  fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. 
  106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
personale  docente  ed  educativo  previste   dall'articolo   5   del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica  istruzione
13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare  la  propria  efficacia,
per i soli soggetti gia' iscritti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, non assunti a seguito del  piano  straordinario
di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo. 
  107. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  l'inserimento
nelle  graduatorie  di  circolo   e   di   istituto   puo'   avvenire
esclusivamente  a   seguito   del   conseguimento   del   titolo   di
abilitazione. 
  108.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017  e'   avviato   un   piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale  su  tutti  i
posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti  gli  ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo  triennale  di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo  399,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, per tutti i  posti  vacanti  e  disponibili
inclusi quelli assegnati  in  via  provvisoria  nell'anno  scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma  96,  lettera  b),  assunti  ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente,  i  docenti  di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a  seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,  lettere
b) e c), e  assegnati  su  sede  provvisoria  per  l'anno  scolastico
2015/2016,  partecipano  per   l'anno   scolastico   2016/2017   alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti  territoriali  a  livello
nazionale,  ai  fini   dell'attribuzione   dell'incarico   triennale.
Limitatamente all'anno scolastico  2015/2016,  i  docenti  assunti  a
tempo indeterminato  entro  l'anno  scolastico  2014/2015,  anche  in
deroga  al  vincolo  triennale  sopra  citato,   possono   richiedere
l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale  assegnazione  puo'
essere disposta dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  nel  limite  dei  posti  di  organico  dell'autonomia
disponibili e autorizzati. 
  109. Fermo restando quanto previsto nei commi  da  95  a  105,  nel
rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale  avviene  con  le  seguenti
modalita': 
    a) mediante concorsi pubblici nazionali  su  base  regionale  per
titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. La determinazione dei posti da  mettere  a
concorso  tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta  formativa.  I  soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono  assunti,  nei  limiti
dei posti messi a  concorso  e  ai  sensi  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66,  sono  destinatari  della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito  territoriale  di
assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della  regione  per  cui  hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata  accettazione
in assenza di una valida e  motivata  giustificazione  comportano  la
cancellazione dalla graduatoria di merito; 
    b) i concorsi di cui alla lettera a) sono  banditi  anche  per  i
posti di sostegno; a tal fine, in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  modificato  dal  comma  113  del  presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo  svolgimento  di  distinte
prove concorsuali per titoli ed  esami,  suddivise  per  i  posti  di
sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti  di  sostegno  della
scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola  secondaria  di
primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
superamento delle rispettive prove  e  la  valutazione  dei  relativi
titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata  per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di  cui
alla lettera a) non possono essere  predisposti  elenchi  finalizzati
all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; 
    c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,  continua
ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti  nelle
graduatorie ad esaurimento del personale  docente  sono  assunti,  ai
sensi delle ordinarie facolta' assunzionali,  nei  ruoli  di  cui  al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
da  79  a  82  ed  esprimono,  secondo  l'ordine   delle   rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale  di  assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.  Continua
ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 
  110. A decorrere dal concorso pubblico di cui  al  comma  114,  per
ciascuna classe di concorso o tipologia  di  posto  possono  accedere
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di  cui  all'articolo
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297,  come  modificato  dal  comma   113   del   presente   articolo,
esclusivamente  i  candidati  in  possesso  del  relativo  titolo  di
abilitazione all'insegnamento e, per  i  posti  di  sostegno  per  la
scuola  dell'infanzia,  per  la  scuola  primaria  e  per  la  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in  possesso  del
relativo titolo di specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico agli alunni con disabilita'.  Per  il  personale  educativo
continuano ad  applicarsi  le  specifiche  disposizioni  vigenti  per
l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai  concorsi  pubblici
per titoli ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il  personale
docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre  con  contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
  111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami
di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma  113  del  presente
articolo, e' dovuto un diritto di  segreteria  il  cui  ammontare  e'
stabilito nei relativi bandi. 
  112. Le  somme  riscosse  ai  sensi  del  comma  111  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti capitoli di spesa della missione  «Istruzione  scolastica»
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della  procedura
concorsuale. 
  113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai  seguenti:  «I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti  su  base
regionale, con  cadenza  triennale,  per  tutti  i  posti  vacanti  e
disponibili,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie   disponibili,
nonche' per i posti che si rendano tali  nel  triennio.  Le  relative
graduatorie  hanno  validita'   triennale   a   decorrere   dall'anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie  del   concorso
successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»; 
    b)  al  secondo  periodo  del  comma  01,  dopo  le  parole:  «di
un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»; 
    c) al primo periodo del comma 02, le parole:  «All'indizione  dei
concorsi  regionali  per  titoli  ed  esami»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «All'indizione dei concorsi di  cui  al  comma  01»  e,  al
secondo periodo del comma 02,  le  parole:  «in  ragione  dell'esiguo
numero di candidati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili»; 
    d) al terzo periodo del comma 02,  la  parola:  «disponibili»  e'
sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»; 
    e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per  le  classi  di
concorso per le quali sia  prescritto,  del  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse; 
    f) al comma 14, la parola: «e'»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«puo' essere»; 
    g) al comma 15 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
predetta graduatoria e' composta da un numero di  soggetti  pari,  al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»; 
    h) il comma 17 e' abrogato; 
    i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati»  sono  inserite  le
seguenti:  «dichiarati  vincitori»  e   le   parole:   «eventualmente
disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»; 
    l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse. 
  114.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce,  entro
il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione
a  tempo  indeterminato  di  personale  docente  per  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei
limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico  dell'autonomia,  nonche'  per  i
posti che si rendano tali nel  triennio.  Limitatamente  al  predetto
bando sono  valorizzati,  fra  i  titoli  valutabili  in  termini  di
maggiore punteggio: 
    a)  il  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  conseguito  a
seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di   abilitazione   tramite
procedure  selettive  pubbliche  per  titoli  ed   esami,   sia   del
conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; 
    b) il servizio prestato  a  tempo  determinato,  per  un  periodo
continuativo non inferiore a centottanta  giorni,  nelle  istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. 
  115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo  di
formazione  e  di  prova,  il  cui  positivo  superamento   determina
l'effettiva immissione in ruolo. 
  116. Il superamento  del  periodo  di  formazione  e  di  prova  e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
almeno  centottanta  giorni,  dei  quali  almeno  centoventi  per  le
attivita' didattiche. 
  117. Il personale docente ed educativo in periodo di  formazione  e
di  prova  e'  sottoposto  a  valutazione  da  parte  del   dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, sulla base dell'istruttoria di un  docente  al  quale  sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. 
  118. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  sono  individuati  gli  obiettivi,  le  modalita'  di
valutazione del grado di raggiungimento degli  stessi,  le  attivita'
formative e i criteri per la valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova. 
  119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un  secondo
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 
  120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del  testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti  e  di
valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123,  la  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle
istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   grado.   La   Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno  scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,  anche  in
formato digitale,  di  pubblicazioni  e  di  riviste  comunque  utili
all'aggiornamento  professionale,  per  l'acquisto  di   hardware   e
software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di  aggiornamento  e
di qualificazione delle  competenze  professionali,  svolti  da  enti
accreditati presso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,  ovvero  a  corsi
post  lauream  o  a   master   universitari   inerenti   al   profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,  per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonche'  per  iniziative  coerenti  con  le   attivita'   individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.  La  somma  di
cui alla Carta non costituisce retribuzione  accessoria  ne'  reddito
imponibile. 
  122. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  assegnazione  e
utilizzo della Carta di cui al  comma  121,  l'importo  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al  comma  123,  tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale,
nonche' le  modalita'  per  l'erogazione  delle  agevolazioni  e  dei
benefici collegati alla Carta medesima. 
  123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata  la  spesa
di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 
  124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente,
la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  e'  obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di  formazione  sono  definite
dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate  nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 
  125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione  e  per  la
realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a  124
e' autorizzata  la  spesa  di  euro  40  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  e'
istituito presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200
milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello
territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi'  i  fattori  di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  127. Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati
dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 
  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a
valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle
istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di
retribuzione accessoria. 
  129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso
alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).  -  1.  Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la
valutazione dei docenti. 
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: 
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,
scelti dal consiglio di istituto; 
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
  3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei
docenti sulla base: 
    a)  della  qualita'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al
miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'  del   successo
formativo e scolastico degli studenti; 
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in
relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e
dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonche'    della
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla
diffusione di buone pratiche didattiche; 
    c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento  organizzativo
e didattico e nella formazione del personale. 
  4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere  sul  superamento
del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed
educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di
tutor. 
  5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su
richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per  la  riabilitazione  del
personale docente, di cui all'articolo 501». 
  130. Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici
regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato
tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla  base  delle
evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici
regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento
comunque denominato. 
  131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato stipulati  con  il  personale  docente,  educativo,
amministrativo,  tecnico   e   ausiliario   presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di  trentasei
mesi, anche non continuativi. 
  132. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e'  istituito  un  fondo  per  i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali  aventi  ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti  alla  reiterazione  di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a  trentasei
mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con  la
dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni. 
  133. Il personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  o
ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base  di  un
provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare,  a  seguito  di  una  procedura  comparativa,  nei  ruoli
dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n  165,  previa  valutazione
delle  esigenze  organizzative  e   funzionali   dell'amministrazione
medesima e nel limite delle  facolta'  assunzionali,  fermo  restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della  legge
23 dicembre 2014, n.  190,  non  si  applicano  nell'anno  scolastico
2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad  euro  12
milioni nell'anno 2015 e ad euro  25,1  milioni  nell'anno  2016,  si
provvede ai sensi del comma 204. 
  135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti  scolastici
assegnati presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ai sensi dell'articolo  26,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  e'
confermato per l'anno  scolastico  2015/2016,  in  deroga  al  limite
numerico di cui al medesimo primo periodo. 
  136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola. 
  137.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, in conformita'  con  l'articolo  68,  comma  3,  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  e  in  applicazione  del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.  36,  garantisce  stabilmente
l'accesso e  la  riutilizzabilita'  dei  dati  pubblici  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i
dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici  afferenti  al
Sistema   nazionale   di   valutazione,   l'Anagrafe    dell'edilizia
scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa,
compresi quelli delle  scuole  paritarie  del  sistema  nazionale  di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,  e
successive modificazioni, i  dati  dell'Osservatorio  tecnologico,  i
materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici
e  rilasciati  in  formato  aperto  secondo  le  modalita'   di   cui
all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni.  Pubblica  altresi'  i  dati,   i   documenti   e   le
informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico  e
d'innovazione del sistema scolastico. 
  138. Il  Portale  di  cui  al  comma  136,  gestito  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, rende accessibili  i  dati  del
curriculum dello studente di  cui  al  comma  28,  condivisi  con  il
Ministero da ciascuna istituzione scolastica,  e  il  curriculum  del
docente di cui al comma 80. 
  139.  Il  Portale  di  cui  al  comma  136  pubblica,  inoltre,  la
normativa, gli atti e le circolari in conformita'  alle  disposizioni
del  decreto-legge  22  dicembre  2008,  n.  200,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,  n.  9,  e  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  140. I dati presenti nel Portale di cui al  comma  136  o  comunque
nella disponibilita' del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca non possono piu' essere  oggetto  di  richiesta  alle
istituzioni scolastiche. 
  141. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1 milione  per
la predisposizione del Portale di cui al comma  136  e,  a  decorrere
dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per  le
spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale. 
  142. Al fine di fornire un  supporto  tempestivo  alle  istituzioni
scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi  alla
gestione amministrativa e contabile, attraverso la  creazione  di  un
canale permanente di comunicazione  con  gli  uffici  competenti  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
valorizzando la condivisione di buone  pratiche  tra  le  istituzioni
scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge
e' avviato un  progetto  sperimentale  per  la  realizzazione  di  un
servizio di assistenza.  Il  servizio  di  assistenza  e'  realizzato
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  143.  Ai  fini  di   incrementare   l'autonomia   contabile   delle
istituzioni scolastiche ed educative statali e  di  semplificare  gli
adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, con  proprio  decreto,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio  2001,  n.
44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla
disciplina   degli   organi    e    dell'attivita'    di    revisione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati. 
  144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle  scuole,
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa  di  euro  8
milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2019   a   favore
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  La  spesa   e'   destinata
prioritariamente: 
    a)  alla  realizzazione   delle   rilevazioni   nazionali   degli
apprendimenti; 
    b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; 
    c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole. 
  145.  Per  le  erogazioni  liberali  in   denaro   destinate   agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche,  la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto  alle
persone fisiche nonche' agli  enti  non  commerciali  e  ai  soggetti
titolari  di  reddito  d'impresa  e  non  e'  cumulabile  con   altre
agevolazioni previste per le medesime spese. 
  147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito  in  tre
quote annuali di pari importo. Le spese di  cui  al  comma  145  sono
ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di  euro
100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per  i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa,  il  credito   d'imposta,   ferma   restando   la
ripartizione in tre quote annuali di pari  importo,  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e  non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive. 
  148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato  secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Le  predette  somme  sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto  fondo
e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano  destinatarie
delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media
nazionale, secondo le modalita' definite con il  decreto  di  cui  al
primo periodo. 
  149.  I   soggetti   beneficiari   provvedono   a   dare   pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi  del  comma
148, nonche' della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle  erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di  una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale  telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio
dello Stato. 
  150. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5  milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno  2017,  in  euro  20,8
milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno  2019  e  in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi  201
e seguenti.