art. 1 (commi 201-300)
  201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di  Stato,  i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui  al
comma 200. 
  202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti  agevolati
sono tenuti al rimborso delle  somme  erogate  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201. 
  203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016. 
  204. Al  fine  di  favorire  la  tutela  del  lavoro  autonomo  non
imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e  nei  luoghi
del lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  e'  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di  euro
per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2017. 
  205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi  dalla  nascita  del  figlio,  nonche'  il
congedo  facoltativo  da  utilizzare   nello   stesso   periodo,   in
alternativa alla madre  che  si  trovi  in  astensione  obbligatoria,
previsti  in  via  sperimentale  per  gli  anni  2013,  2014  e  2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno  2016  ed  il  congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni,  che  possono  essere  goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi  congedi,  obbligatorio  e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  22  dicembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Alla  copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in  24  milioni  di
euro per l'anno 2016,  si  provvede  quanto  a  14  milioni  di  euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di  cui
al  primo  periodo,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2016,
e' approvato un piano straordinario per la chiamata di professori  di
prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneita' ai  sensi
della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  tenuto  conto  che,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti
esterni all'ateneo  chiamante.  Le  chiamate  di  cui  al  precedente
periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo  18,
comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge  n.  240
del 2010. 
  207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la competitivita'  del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  istituito,  in
via sperimentale, per finanziare  chiamate  dirette  di  studiosi  di
elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel
rispetto di criteri volti  ad  accertare  l'eccellenza  dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica   esclusivamente   secondo   le
procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un  fondo
speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie  del  merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di  euro  nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  208.  In  deroga  alle  norme  sul  reclutamento   dei   professori
universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il  Fondo
di cui al comma 207 e' destinato al  reclutamento  straordinario  per
chiamata diretta di professori universitari di  prima  e  di  seconda
fascia  selezionati  secondo   procedure   nazionali   e   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo,  della  legge  4  novembre
2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma  209  del  presente
articolo, e nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  210  volti  a
valorizzare  l'eccellenza  e  la   qualificazione   scientifica   dei
candidati, ivi  inclusi  professori  universitari  gia'  in  servizio
presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia
gia' in servizio  in  atenei  italiani,  l'eventuale  chiamata  nella
stessa  fascia   ai   sensi   della   presente   procedura   comporta
obbligatoriamente il cambiamento della  sede  di  appartenenza.  Alle
procedure  di  chiamata  nella  stessa  fascia   e   ai   conseguenti
trasferimenti e' annualmente destinata una somma di  5,1  milioni  di
euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal  2017,  a
valere sulle risorse di cui al comma 207. 
  209. Ai fini delle  chiamate  dirette  di  cui  al  comma  208  del
presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della  legge  4  novembre
2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «ovvero  di  studiosi  di  elevato  e  riconosciuto   merito
scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali,  e
nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei  percorsi
individuali  di  ricerca  scientifica»  e  al  quarto  periodo   sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o  che  siano  studiosi  di
elevato e riconosciuto  merito  scientifico  previamente  selezionati
come indicato nel primo periodo». 
  210. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si
esprimono entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  sono
disciplinati: 
    a) i criteri per valutare l'eccellenza dei  percorsi  individuali
di  ricerca  scientifica  secondo  i  migliori  standard   valutativi
nazionali  e   internazionali   propri   dell'area   scientifica   di
riferimento, con particolare riguardo alla qualita' della  produzione
scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura; 
    b)  le  modalita'  per  l'attivazione  e  lo  svolgimento   della
procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208; 
    c) l'inquadramento in una  classe  stipendiale  che  comporti  un
avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento
in  caso  di  permanenza  nella  stessa  fascia  della  qualifica  di
professore, e un inquadramento  non  inferiore  alla  seconda  classe
stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di
attribuzione della qualifica di professore  di  prima  o  di  seconda
fascia; 
    d) la nomina e il funzionamento di  commissioni  di  valutazione,
formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani  e  stranieri
di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e
tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207; 
    e) il numero dei posti di professore universitario  destinati  al
reclutamento  straordinario  di  cui   al   comma   208,   egualmente
distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando  altresi',
all'interno di ciascuna fascia,  il  numero  dei  posti  destinati  a
professori di prima e seconda  fascia  gia'  in  servizio  in  atenei
italiani,  che  concorrono  per  l'eventuale  chiamata  nella  stessa
fascia; i criteri per l'individuazione  delle  aree  scientifiche  di
riferimento: tali criteri possono essere anche informati a  obiettivi
di  crescita  e  miglioramento  di  particolari  aree  della  ricerca
scientifica e tecnologica italiana; il 50  per  cento  dei  posti  di
professore universitario di  prima  e  seconda  fascia  destinati  al
reclutamento straordinario di cui al comma 208 e' attribuito entro un
anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva; 
    f) le modalita' di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di
cui al comma 207 a decorrere dalla data di  assunzione  in  servizio,
delle risorse necessarie a coprire  gli  oneri  stipendiali,  nonche'
l'eventuale  concorso  dell'ateneo  alla  copertura  di  tali   oneri
mediante risorse proprie;  il  numero  massimo  di  chiamate  dirette
consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207. 
  211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del  comma  208
cambino sede universitaria in Italia, le risorse  occorrenti  per  il
relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al  comma
207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione. 
  212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente
non utilizzata per le  finalita'  di  cui  ai  commi  da  207  a  211
confluisce, nel medesimo esercizio  finanziario,  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita'. 
  213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca  delle
scienze religiose, per dare continuita' alla formazione di studiosi e
strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione  e
il patrimonio di conoscenze sulla storia,  le  lingue  e  le  culture
dell'Africa  e  dell'Oriente  attraverso  il  sostegno   diretto   ad
istituzioni di riconosciuta  competenza  e  adatte  a  promuovere  la
sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di  studiose
e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
da iscrivere in apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  214. Per il sostegno e l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 213 il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca stipula appositi accordi  di  programma  con  amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture  e
organismi di ricerca come definiti dall'articolo  2,  punto  83,  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
  215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo  6,  comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'  differito  al
31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole:  «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto  periodo
sono  aggiunti  i  seguenti:  «Fermo  restando  il   rispetto   delle
disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,  557-quater  e  562,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga  puo'
essere disposta in  deroga  ai  limiti  o  divieti  prescritti  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge.  Per   l'anno   2016,   agli   enti
territoriali di cui al primo  periodo  del  presente  comma,  che  si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo  articolo.  Per
gli  stessi  enti,  la  proroga  dei  rapporti  di  lavoro  a   tempo
determinato e' subordinata all'assunzione  integrale  degli  oneri  a
carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 
  216.  Nell'ottica  di  favorire   il   ricambio   generazionale   e
l'immissione nella pubblica amministrazione  di  personale  altamente
qualificato,  oltre  al  reclutamento  di  professori  e  ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai  commi  da  247  a  252  e  dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla  Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le  facolta'  assunzionali  nel
triennio   2016-2018   delle   amministrazioni   dello   Stato   sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione  di  cinquanta  dirigenti
mediante  apposita  procedura  selettiva  gestita  dalla  SNA  e   di
cinquanta unita' nei profili  iniziali  della  carriera  prefettizia,
nonche' di dieci avvocati  dello  Stato  e  dieci  procuratori  dello
Stato. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione  tra  le  amministrazioni  interessate   del   personale
dirigenziale. 
  217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si  realizza  mediante
corso-concorso  selettivo  di  formazione   bandito   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentito   il
Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti  i  posti  vacanti
nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in  materia  di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al  corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero  superiore  a  quello  dei
posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento,  determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso
per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed  educative  statali  in
possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero  di  laurea
conseguita in base al  previgente  ordinamento,  che  abbia  maturato
un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno  cinque
anni. E' previsto  il  pagamento  di  un  contributo,  da  parte  dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo'
comprendere una prova preselettiva  e  comprende  una  o  piu'  prove
scritte, cui sono  ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale
preselezione, e una prova orale,  a  cui  segue  la  valutazione  dei
titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari  e  con  metodi
didattici  compatibili   con   l'attivita'   didattica   svolta   dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico  didattico.  Le
spese di viaggio e alloggio  sono  a  carico  dei  partecipanti.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca sono definite le modalita'  di  svolgimento  delle  procedure
concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi al corso». 
  218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le risorse poste nella disponibilita'  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e costituiscono limite di  spesa  per  l'organizzazione
dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  219. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 8, 11 e 17 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  e
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi
indisponibili i posti dirigenziali di prima e  seconda  fascia  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  come
rideterminati in applicazione dell'articolo  2  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,  vacanti  alla  data
del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei  dirigenti
in servizio senza incarico o con incarico di studio e  del  personale
dirigenziale  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo  o
aspettativa.  Gli  incarichi  conferiti   a   copertura   dei   posti
dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di
diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione  dei
relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i  quali,  alla  data
del 15 ottobre  2015,  sia  stato  avviato  il  procedimento  per  il
conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti
pubblici nazionali o strutture organizzative  istituiti  dopo  il  31
dicembre 2011, i posti  dirigenziali  specificamente  previsti  dalla
legge o appartenenti a strutture organizzative  oggetto  di  riordino
negli anni 2014  e  2015  con  riduzione  del  numero  dei  posti  e,
comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti  assunti  per  concorso
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente
legge o da espletare a norma del comma 216,  oppure  in  applicazione
delle procedure di mobilita' previste  dalla  legge.  In  ogni  altro
caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti  incarichi
dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti  resi
indisponibili ai sensi del presente comma. 
  220. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti
pubblici non economici, degli enti di  ricerca,  nonche'  degli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  221. Le regioni e gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  nonche'  al  riordino  delle  competenze  degli  uffici
dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni.  Allo  scopo   di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale  nonche'
il  corretto  funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento   degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo  di
esclusivita'  anche  ai  dirigenti  dell'avvocatura  civica  e  della
polizia  municipale.  Per  la   medesima   finalita',   non   trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. 
  222. Per il comparto scuola e AFAM,  nonche'  per  le  universita',
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore. 
  223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2016/2017»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2017/2018». 
  224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al
comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane  e  delle  province
adibito  all'esercizio  di  funzioni   fondamentali,   degli   uffici
giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio  sanitario  nazionale,
il personale  appartenente  alla  dirigenza  di  seconda  fascia  con
funzione    tecnico-ispettiva    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nonche', per le funzioni  specifiche
attribuite dalla legge, il personale preposto ai  posti  dirigenziali
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri.  E'  escluso  altresi'  il  personale  delle
agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. 
  225. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo attuativo dell'articolo 8, comma  1,  lettera  e),  della
legge 7 agosto 2015,  n.  124,  ferme  restando  le  riduzioni  delle
dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  la  conseguente
rideterminazione degli organici adottata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre  2015,  il  Ministero  dell'interno
provvede a  predisporre  il  regolamento  di  organizzazione  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
intervenendo coerentemente con le disposizioni  di  cui  al  predetto
decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del  2012,  con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno,  degli  effetti
derivanti dalle riduzioni di cui  al  citato  articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b). In caso  di  adozione  del  regolamento  di  cui  al
presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1,  lettera  e),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede
esclusivamente agendo sugli uffici centrali. 
  226. Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  hanno  conseguito  gli
obiettivi  di  finanza  pubblica  possono  compensare  le  somme   da
recuperare di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa  adottate  ai  sensi   del   comma   221,   certificati
dall'organo   di   revisione,   comprensivi   di   quelli   derivanti
dall'applicazione del comma 228. 
  227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e  tecnologi  restano
ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114.  Al  fine  di
garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di  ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione  dei
decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1,  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, gli istituti  e  gli  enti  di  ricerca  possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31  dicembre  2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti  a
tempo determinato  a  valere  sulle  risorse  disponibili,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e
successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse  derivanti  dalle   facolta'   assunzionali   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali,  al
netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma  219,  e'
assicurato nell'anno 2016 il turn over  nei  limiti  delle  capacita'
assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni  di  cui  al  presente
comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali. 
  228. Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel
limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella
relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno  precedente.  In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma,  al
solo fine di definire il processo di mobilita'  del  personale  degli
enti di area  vasta  destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del
2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo  3,  comma
5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma  5-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. 
  229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli  generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti  a  decorrere  dall'anno
2011 a seguito  di  fusione  nonche'  le  unioni  di  comuni  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo  cessato
dal servizio nell'anno precedente. 
  230. Il Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni
per l'anno 2016. 
  231. All'articolo 1 della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»; 
    b) al comma 150, le parole:  «2016»,  «2017»,  «2018»,  «2019»  e
«2020»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:   «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021». 
  232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad  euro  23,5
milioni per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a  euro  7,5  milioni,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal  comma  231  e,
quanto  a  euro  16  milioni,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato delle  somme  giacenti  nel  conto  corrente  n.
53823530  presso  la  societa'  Poste  italiane  Spa.  Gli  ulteriori
risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui  al  primo
periodo  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16  milioni  di  euro  al
netto di quanto effettivamente versato. 
  233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche' a 5,8  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  234. Per le amministrazioni pubbliche interessate  ai  processi  di
mobilita' in attuazione dei commi 424 e  425  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta'  di  assunzione
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui
nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
citato comma 424 dell'articolo 1 della legge  n.  190  del  2014,  il
completamento  della  predetta  ricollocazione  nel  relativo  ambito
regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel  portale
«Mobilita.gov»,  a  conclusione  di  ciascuna   fase   del   processo
disciplinato dal decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui
al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014  si  procede
mediante autorizzazione  delle  assunzioni  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
  235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base
alle  vigenti  disposizioni,  al  fondo  per  il  finanziamento   del
trattamento economico accessorio» sono soppresse. 
  236. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
degli articoli 11 e 17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con
particolare   riferimento   all'omogeneizzazione   del    trattamento
economico fondamentale e accessorio  della  dirigenza,  tenuto  conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º  gennaio  2016
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  non   puo'   superare   il   corrispondente   importo
determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente  ridotto
in misura proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio,
tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  237. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di 2 milioni di euro annui in favore  dei  parchi  nazionali  di  cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  238. All'allegato A della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  «Isola del lago d'Iseo 
  16-bis. Monte Isola». 
  239. All'articolo 6, comma 17, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare  poste
entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo  l'intero  perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine
e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono  fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto  degli
standard di sicurezza  e  di  salvaguardia  ambientale.  Sono  sempre
assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela
dell'ambiente,   nonche'   le   operazioni   finali   di   ripristino
ambientale». 
  240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas  naturale  sono
di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli  abilitativi  comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita'»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi sono svolte con le modalita' di  cui  alla  legge  9  gennaio
1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio  unico,
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico,  la
fase di coltivazione della durata di trent'anni,  salvo  l'anticipato
esaurimento del giacimento, nonche' la fase di ripristino finale». 
  241. All'articolo 57, comma 3-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma
8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'» sono soppresse. 
  242. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23  agosto  2004,  n.
239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma». 
  243. Nelle more dei processi di riordino previsti  dall'articolo  8
della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo
stanziamento per il personale degli uffici di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata  e
continuativa, e' ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che  dopo  il  31
dicembre  2010  hanno  disposto  riduzioni  corrispondenti  a  quella
prescritta dal presente comma, questa si intende gia' adempiuta. 
  244. All'articolo 4  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  «nei  cinque  anni
2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le
parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 670.984  per  l'anno  2016,  di
euro 4.638.414 per l'anno  2017  e  di  euro  6.205.577  a  decorrere
dall'anno 2018». 
  245. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2016, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per  l'anno  2016,
di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di  euro  27.387.210  per  l'anno
2018, di euro 27.926.016 per l'anno  2019,  di  euro  35.423.877  per
l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di  euro  36.273.804
per l'anno  2022,  di  euro  37.021.584  per  l'anno  2023,  di  euro
37.662.540 per l'anno 2024 e di euro  38.410.320  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
  246. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui  agli  articoli
15, 16 e 17  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  e'
autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  247. Al fine di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita' e' incrementato di 47 milioni di euro per l'anno  2016  e
di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per  l'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  per  il  conseguente  eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia  e  il
Fondo ordinario per il finanziamento  degli  enti  e  istituzioni  di
ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5
milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2017  per  l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. 
  248. L'assegnazione alle singole universita' dei fondi  di  cui  al
comma 247 e' effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto  dei  risultati  della
valutazione della qualita' della ricerca (VQR). 
  249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di  cui
al comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei  medesimi  criteri
di riparto del Fondo ordinario per  il  finanziamento  degli  enti  e
istituzioni di ricerca. 
  250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente
non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 247 a 249 rimane a
disposizione,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  per  le  altre
finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti  e  istituzioni
di ricerca. 
  251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della
situazione di bilancio delle singole  universita',  all'articolo  66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le  parole:  «A
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A  decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione
di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le
limitazioni da turn over. Resta fermo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo  2015,  con  riferimento  alle  facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240». 
  252. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici  di  cui  all'articolo  37   del   decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  e  successive  modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  424,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 57 milioni di euro
per l'anno 2016, di 86 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
  253. All'articolo 10 del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Ferma  restando  la
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  gli  iscritti  ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a  partire
dal quinto anno di corso e  sino  all'iscrizione  nel  relativo  albo
professionale,  al  fine   di   rafforzare   la   propria   posizione
previdenziale, possono facoltativamente provvedere  all'iscrizione  e
al pagamento della relativa contribuzione presso  la  "Quota  A"  del
Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza  di  cui
all'elenco A, nono  capoverso,  annesso  al  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e  le  modalita'  del
versamento  vengono  determinati  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'ente di cui al primo  periodo,  tenendo  conto  della  capacita'
reddituale degli interessati. Per le finalita'  di  cui  al  presente
comma,  l'ente  puo'  favorire  l'iscrizione  e  il  pagamento  della
contribuzione da parte degli studenti di cui al primo  periodo  anche
attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
  254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita',  e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti,  il
Fondo integrativo statale per la concessione delle  borse  di  studio
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' incrementato di  54.750.000  euro
per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  255. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa  per  gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge  23  novembre  1998,  n.
407, e' incrementata di 250.000 euro annui. 
  256. All'articolo 1, comma 169, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «annui a decorrere dall'anno  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016». 
  257. Al fine di  assicurare  continuita'  alle  attivita'  previste
negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi
stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e
riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo'
chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio
retribuito per non piu' di due anni. Il trattenimento in servizio  e'
autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e
dal   direttore   generale   dell'ufficio    scolastico    regionale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  258.  Per  concorrere  alle  spese  sostenute  e  non  coperte   da
contributi o sostegni pubblici di  altra  natura  per  l'acquisto  di
libri di testo  e  di  altri  contenuti  didattici,  anche  digitali,
relativi  ai  corsi  d'istruzione  scolastica  fino  all'assolvimento
dell'obbligo  di  istruzione  scolastica,  e'  istituito,  presso  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017   e   2018.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e  le  modalita'  di  individuazione  dei  destinatari  del
suddetto  contributo  sulla  base  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione
dello stesso. 
  259. Al  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il  31  dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla  medesima  legge
nei limiti e alle condizioni ivi  indicati;  in  alternativa  possono
optare, con le modalita' definite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  il   regime
agevolativo di cui al presente articolo». 
  260. All'articolo 60 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di  cui  al  presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca,
le  costituende  societa'   composte   da   professori,   ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti  di  ricerca
di  cui  all'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari  di  assegni  di
ricerca di cui all'articolo 51, comma  6,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti
indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico  in
possesso  dei  requisiti  minimi  previsti  dai  bandi  o  da   altri
interventi di sostegno su progetto  o  programma,  purche'  residenti
ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»; 
    b) al comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis)   le   attivita'   di   ricerca    industriale,    sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e  comunque
finalizzate  a  nuove  iniziative  economiche   ad   alto   contenuto
tecnologico, per  l'utilizzazione  industriale  dei  risultati  della
ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su  progetto
o  programma,  anche  autonomamente  presentato,  da  coloro  che  si
impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'». 
  261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  il  Fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di  euro  per
l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della  formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al  design  del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione  Abruzzo  e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e'  costituito  l'Istituto
superiore per le industrie artistiche  (ISIA)  di  Pescara,  mediante
trasformazione  dell'attuale  sede  decentrata  dell'ISIA   di   Roma
istituita   con   autorizzazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  adottato  lo  statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.  132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal  direttore  in  carica  dell'ISIA  di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca.  In  sede  di  definizione   del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai  corsi
decentrati a  Pescara  dell'ISIA  di  Roma  e'  sempre  garantita  la
possibilita'  del  completamento  del  percorso  di  studi   previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  relativa
alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma  265  resa
possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del
diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi  importi
indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  sono  cosi'
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013,  933,8  milioni
di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro  per
l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018,  583,3  milioni
di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0
milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022
e  8,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  cui   corrisponde   la
rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per
effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo  del  presente
comma, ai maggiori oneri pari a 122,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro  per
l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto
a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni  di
euro   per   l'anno   2023,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni. La ripartizione dei  complessivi  limiti  di  spesa  e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma  235,  della
legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro
per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7  milioni
di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019. 
  264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a  seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica  relativa  alle  misure  di
salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli  oneri  di
cui al comma 263 del presente articolo e  che,  in  applicazione  del
procedimento di  cui  all'articolo  1,  comma  193,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,   che   ha   disposto   il   riconoscimento
dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai
sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  o  di  permessi,  ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
eccedenti il limite numerico previsto  dal  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147,  hanno  ricevuto
la lettera di certificazione del diritto a  pensione  con  decorrenza
dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento  pensionistico
a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  dell'articolo  59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  comma  263,  le
salvaguardie  previste  dall'articolo  24,  comma  14,  del  medesimo
decreto-legge  n.  201  del   2011,   e   successive   modificazioni,
dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli  11
e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.  124,  e  successive
modificazioni,  dall'articolo   2,   commi   5-bis   e   5-ter,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194  a
198, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dall'articolo  2  della
legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti  attuativi  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  1º  giugno  2012,  8
ottobre  2012,  22  aprile  2013  e  14  febbraio  2014,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio  2012,
n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89  del  16
aprile 2014,  continuano  ad  applicarsi  ai  seguenti  soggetti  che
maturano i requisiti  per  il  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011: 
    a) nel limite di  6.300  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli  4,
11  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,   e   successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, a seguito di accordi  governativi  o  non  governativi,
stipulati entro il  31  dicembre  2011,  o  nel  caso  di  lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate  dall'attivazione  delle
vigenti procedure concorsuali  quali  il  fallimento,  il  concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,  l'amministrazione
straordinaria o l'amministrazione straordinaria  speciale,  anche  in
mancanza dei  predetti  accordi,  cessati  dall'attivita'  lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano,  entro  il  periodo  di
fruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento  speciale
edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012,  anche  mediante
il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi  dalla  fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Il  versamento
volontario di  cui  alla  presente  lettera,  anche  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi  eccedenti  i  sei
mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento,
relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui  alla
presente  lettera,  puo'  comunque   essere   effettuato   solo   con
riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione
dell'indennita'  di  mobilita'  o  del  trattamento  speciale   edile
indicato dalla presente lettera.  Eventuali  periodi  di  sospensione
dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e  7,
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  dell'articolo   3   del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attivita' di  lavoro
subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di  lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista,  si  considerano
rilevanti  ai  fini  del  prolungamento  del  periodo  di   fruizione
dell'indennita' stessa e  non  comportano  l'esclusione  dall'accesso
alle salvaguardie di cui al presente comma; 
    b)  nel  limite  di  9.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    c)  nel  limite  di  6.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    d)  nel  limite  di  2.000  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai  lavoratori  in  congedo  per
assistere figli con disabilita'  grave  ai  sensi  dell'articolo  42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    e) nel limite di  3.000  soggetti,  con  esclusione  del  settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  lavoratori
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  lavoratori  in
somministrazione con  contratto  a  tempo  determinato,  cessati  dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo  indeterminato,  i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011. 
  266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera  a),  che  siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente  a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo
di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel
medesimo comma 265. 
  267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai  soggetti  di
cui al comma 265, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  268. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  e  provvede  a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al  fine  di
rispettare le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di  monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte  e  le
relative   motivazioni.   Qualora   dal   monitoraggio   risulti   il
raggiungimento del limite numerico delle domande di  pensione  e  dei
limiti di spesa anche in via prospettica  determinati  ai  sensi  dei
commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dai commi da 265 a 267. 
  269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto  dall'INPS
ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della  predisposizione
della relazione di cui  all'articolo  2,  comma  5,  della  legge  10
ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre
2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali»  fino  a:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre». 
  270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti  nel
limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro
per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni  di
euro per l'anno 2018, 258  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  171
milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma  235,  della  legge  24
dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi
indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del  comma  263,
sono  corrispondentemente  incrementati  degli  importi  di  cui   al
precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di
euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,  1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno  2017,  1.676,3  milioni  di
euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per  l'anno  2019,  465,1
milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021,
114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 172.466 soggetti. 
  271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' altresi'  incrementata,  sulla  base  dei  risparmi
accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014  ammontanti
a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di
euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotto  di  100  milioni  di  euro  per
ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di  85,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013  e  2014
iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede  di
rendiconto 2015. 
  272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei  commi
263 e 271, e' ridotta di 213 milioni di euro  per  l'anno  2016,  387
milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018,
215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno
2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. 
  273. Ai  fini  del  concorso  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito  per
le   situazioni   di   disagio   previste   dalla   presente   legge,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
124 milioni di euro per l'anno 2016. 
  274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «nel corso  dell'anno  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018». 
  275. Per i lavoratori indicati all'articolo  1,  comma  117,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  le  disposizioni  ivi  previste  si
applicano anche ai lavoratori che, in  seguito  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro, siano transitati in una  gestione  di  previdenza
diversa da quella dell'INPS derogando al  disposto  dell'articolo  1,
comma 115, della citata legge n. 190  del  2014  e  che  non  abbiano
maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2015 e 2016. 
  276. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito un fondo con una dotazione  pari  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato
all'accompagnamento  alla  quiescenza,   entro   l'anno   2018,   dei
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre
2014,  n.  190,  che  non  maturino  i  requisiti  previsti  da  tale
disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di
cui al presente comma sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  277. Ai  lavoratori  del  settore  della  produzione  di  materiale
rotabile ferroviario che hanno prestato la loro  attivita'  nel  sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti  di  protezione
adeguati  all'esposizione  alle  polveri  di  amianto,  per  l'intero
periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste  in
essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
stabiliti  dal  presente  comma,  i  benefici  previdenziali  di  cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  per  il
periodo  corrispondente  alla  medesima  bonifica.  I  benefici  sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di  decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, nei  limiti  delle  risorse  assegnate  a  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017,  7,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2019.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente  comma,
con  particolare  riferimento  all'assegnazione   dei   benefici   ai
lavoratori interessati e alle modalita' di  certificazione  da  parte
degli enti competenti. 
  278. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  il   Fondo   per   le   vittime
dell'amianto, in favore degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a
seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto
nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017  e  2018.  Le  prestazioni  del  Fondo  non  escludono  la
fruizione dei diritti  derivanti  dalle  norme  generali  e  speciali
dell'ordinamento e  si  cumulano  con  essi.  Il  Fondo  concorre  al
pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono  deceduti  per
le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi  superstiti  e'
dovuto a  titolo  di  risarcimento  del  danno,  patrimoniale  e  non
patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le  procedure  e
le modalita' di  erogazione  delle  prestazioni  sono  stabilite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  279. All'articolo 1, comma 115, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  280. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che i lavoratori assunti  successivamente  al
31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito  di  una  loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996
non sono soggetti all'applicazione del  massimale  annuo  della  base
contributiva e pensionabile, di cui  alla  medesima  disposizione,  a
decorrere  dal  mese  successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda. 
  281. Al fine di portare a conclusione  la  sperimentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge  23  agosto  2004,  n.  243,  la
facolta' prevista al predetto articolo 1, comma 9,  e'  estesa  anche
alle lavoratrici  che  hanno  maturato  i  requisiti  previsti  dalla
predetta disposizione, adeguati agli  incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015  ancorche'
la decorrenza del trattamento pensionistico  sia  successiva  a  tale
data, fermi restando il regime  delle  decorrenze  e  il  sistema  di
calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di
cui  alla  predetta  sperimentazione.  Al  fine  del  concorso   alla
copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   successive
modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge,
e' ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni  di
euro per l'anno 2017.  Sulla  base  dei  dati  di  consuntivo  e  del
monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno,  trasmette  alle  Camere
una  relazione   sull'attuazione   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  con
particolare riferimento al numero  delle  lavoratrici  interessate  e
agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione
della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del  primo
periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici  oneri
previdenziali  conseguenti  all'attuazione  del  primo  periodo   del
presente  comma  con  le  relative  previsioni  di   spesa.   Qualora
dall'attivita' di monitoraggio di cui al precedente  periodo  risulti
un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di
cui al primo periodo del presente comma, anche  avuto  riguardo  alla
proiezione  negli  anni  successivi,  con  successivo   provvedimento
legislativo verra' disposto l'impiego delle  risorse  non  utilizzate
per interventi con finalita' analoghe a quelle  di  cui  al  presente
comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione. 
  282. Al fine di sostenere la genitorialita', il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,
ferme  restando  le  relative   disposizioni   attuative.   All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto  a
10 milioni di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  283. Ai medesimi fini di cui al comma  282,  il  beneficio  di  cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.
92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di  spesa  di  2
milioni di  euro  per  l'anno  2016,  anche  alle  madri  lavoratrici
autonome o imprenditrici. I criteri di  accesso  e  le  modalita'  di
utilizzo del beneficio sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
  284.  I  lavoratori  dipendenti  del   settore   privato   iscritti
all'assicurazione generale  obbligatoria  e  alle  forme  sostitutive
della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato
che maturano entro il 31 dicembre  2018  il  diritto  al  trattamento
pensionistico di vecchiaia, di cui  all'articolo  24,  comma  6,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
possono, a  condizione  di  avere  maturato  i  requisiti  minimi  di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di
vecchiaia, d'intesa con il datore  di  lavoro,  per  un  periodo  non
superiore  al  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  accesso  al
beneficio di cui al presente comma  e  la  data  di  maturazione  del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,  comma  6,  del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto
di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60  per  cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una  somma  corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici  a  carico  del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre  alla  formazione  del  reddito  da  lavoro
dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta  la
contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente
alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41,
comma 6, del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148.  Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.  La  facolta'  di  cui  al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle  risorse  di
cui al precedente  periodo,  previa  autorizzazione  della  Direzione
territoriale del lavoro. Il  datore  di  lavoro  con  riferimento  al
lavoratore che intende, di intesa con lo  stesso  datore  di  lavoro,
accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale  di  cui
al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e  alla  Direzione
territoriale del lavoro della  stipulazione  del  contratto  e  della
relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al successivo periodo. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti
e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al  quinto  periodo  del
presente comma e secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente comma comunicate  dalle  imprese.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche
in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame  ulteriori  domande
finalizzate all'accesso al beneficio  in  esame.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di  euro  per  l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60  milioni  di  euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il  versamento  in  entrata  al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di
una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro  per  l'anno  2018  delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le  somme
versate in entrata al bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  periodo
precedente sono trasferite all'INPS a copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n.  150,  la  quota  residua  delle  entrate  derivanti  dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,  n.
845, relative ai datori di lavoro non aderenti  ai  fondi  paritetici
interprofessionali nazionali  per  la  formazione  continua,  dedotte
quelle  utilizzate  per  la  copertura  degli  oneri  della  presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo  di  rotazione  di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per  cento  della
somma complessiva. 
  285. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione
stabile dell'orario di lavoro con  riduzione  della  retribuzione  ai
sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,
i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarieta'  di
cui  al  titolo  II  del  presente   decreto   possono   versare   la
contribuzione  ai  fini  pensionistici  correlata   alla   quota   di
retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non  sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2». 
  286. Al fine  di  concorrere  alla  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti dal comma 281 nonche' delle minori entrate derivanti  dalle
misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei  pensionati
di cui al comma 290, nel rispetto del  principio  dell'equilibrio  di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche in funzione della  salvaguardia  della  solidarieta'
intergenerazionale,  all'articolo  1,  comma  483,  della  legge   27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  le  parole:  «Per  il  triennio  2014-2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»; 
    b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli  anni  2015  e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017 e 2018». 
  287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali
e ai parametri  ad  esse  connessi,  la  percentuale  di  adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore
medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di  operai
ed impiegati, relativo all'anno  precedente  il  mese  di  decorrenza
dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio   relativo   all'anno
precedente non puo' risultare inferiore a zero. 
  288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il  calcolo
della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via
definitiva con decorrenza dal  1º  gennaio  2015,  le  operazioni  di
conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge  28  febbraio
1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti  nell'anno  2015  non
sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015;
esse sono effettuate in sede  di  rivalutazione  delle  pensioni  per
l'anno  2016,  ferme  restando  le  operazioni  di   conguaglio   con
riferimento  alla  rata  corrente  in  sede  di  rivalutazione  delle
pensioni per l'anno 2015. 
  289. Al fine di concorrere  alla  copertura  delle  minori  entrate
derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 290: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta  di
58 milioni di euro per l'anno 2018; 
    b) il fondo di cui all'articolo 1, comma  3,  lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per
l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di  euro
per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con  conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni. 
  290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783  euro»  e  «7.750
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra  528  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»; 
    b) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880  euro»  e  «8.000
euro»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro». 
  291.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, e'
ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  89
milioni di euro per l'anno 2017. 
  292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  a  favore  dei  malati  di
mesotelioma che abbiano contratto  la  patologia  o  per  esposizione
familiare  a  lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel
corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella  misura
fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda,  corredata  di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le  prestazioni
di cui al presente comma sono erogate a valere  sulle  disponibilita'
presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di  cui  all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito  presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal  citato  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  4  settembre  2015  e
destinate alla copertura delle spese per  le  prestazioni  in  favore
degli aventi diritto per l'anno 2015. 
  293. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato  di  36
milioni di euro per l'anno 2017. 
  294. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a  52  milioni
di euro, delle entrate derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con  esclusione
delle  somme  destinate  al  finanziamento   dei   fondi   paritetici
interprofessionali  per   la   formazione   professionale,   di   cui
all'articolo 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Per  le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione,  di  cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017. 
  295. In deroga a quanto previsto  dalla  lettera  g)  del  comma  1
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 ottobre 2013, n.  157,  le  disposizioni  vigenti
alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di  accesso  e
di regime delle decorrenze dei trattamenti  pensionistici  continuano
ad  applicarsi  ai  lavoratori   poligrafici   collocati   in   cassa
integrazione guadagni straordinaria finalizzata  al  prepensionamento
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5  agosto
1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro  il
31 dicembre 2013, ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti  e  alle
condizioni di cui al comma 297 del presente articolo. 
  296. Per le finalita' di cui al comma 295 e' autorizzata  la  spesa
annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono
erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di  procedura  presso
l'ente  competente.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base
dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del  presente  comma,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui  al
comma 295 che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo  comma
295. Qualora dal predetto  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento,
anche in termini prospettici, del limite di spesa  di  cui  al  comma
296, l'ente previdenziale non prende in esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 295. 
  298. Il  comma  2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503,  e'  abrogato.  La  conseguente  cumulabilita'
opera anche con  riferimento  a  periodi  antecedenti  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  299. Dopo il comma 113 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, e' inserito il seguente: 
  «113-bis. Le disposizioni di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
come sostituito dal comma 113 del  presente  articolo,  si  applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma  si  applica  esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere  dal  1º
gennaio 2016». 
  300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 15,1  milioni  di
euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  15,8
milioni di euro per l'anno 2018, 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro  per
l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022,  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023, 18 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  18,4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2025,   con   conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo  21  aprile  2011,  n.  67,  e  successive
modificazioni.