201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al
comma 200.
202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati
sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201.
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per
l'anno 2016.
204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato a tempo indeterminato, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.
205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e'
incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui
al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016,
e' approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di
prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneita' ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi
dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti
esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente
periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18,
comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 240
del 2010.
207. Al fine di accrescere l'attrattivita' e la competitivita' del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito, in
via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di
elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel
rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi
individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le
procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo
speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito
Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori
universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo
di cui al comma 207 e' destinato al reclutamento straordinario per
chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda
fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre
2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente
articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti a
valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei
candidati, ivi inclusi professori universitari gia' in servizio
presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia
gia' in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella
stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta
obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle
procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti
trasferimenti e' annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di
euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a
valere sulle risorse di cui al comma 207.
209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 del
presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito
scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e
nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi
individuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di
elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati
come indicato nel primo periodo».
210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono
disciplinati:
a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali
di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi
nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di
riferimento, con particolare riguardo alla qualita' della produzione
scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
b) le modalita' per l'attivazione e lo svolgimento della
procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;
c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un
avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento
in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di
professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe
stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di
attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda
fascia;
d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione,
formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri
di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e
tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;
e) il numero dei posti di professore universitario destinati al
reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente
distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresi',
all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a
professori di prima e seconda fascia gia' in servizio in atenei
italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa
fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di
riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi
di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca
scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di
professore universitario di prima e seconda fascia destinati al
reclutamento straordinario di cui al comma 208 e' attribuito entro un
anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
f) le modalita' di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di
cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio,
delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonche'
l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri
mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette
consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.
211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208
cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il
relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma
207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.
212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente
non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 207 a 211
confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita'.
213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle
scienze religiose, per dare continuita' alla formazione di studiosi e
strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e
il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture
dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad
istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la
sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose
e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
214. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al
comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e
organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' differito al
31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino
al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto periodo
sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo'
essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle
vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti
territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per
gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a
carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
216. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e
l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente
qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le facolta' assunzionali nel
triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti
mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di
cinquanta unita' nei profili iniziali della carriera prefettizia,
nonche' di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello
Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale
dirigenziale.
217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:
«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti
nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso
possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei
posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso
per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in
possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea
conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato
un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei
candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo'
comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale
preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei
titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le
spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso».
218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le risorse poste nella disponibilita' della Scuola nazionale
dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei
dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione
dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi
indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come
rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data
del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti
in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale
dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti
dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei
relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data
del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il
conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti
pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31
dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla
legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino
negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e,
comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso
pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente
legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione
delle procedure di mobilita' previste dalla legge. In ogni altro
caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi
dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi
indisponibili ai sensi del presente comma.
220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi
ordinamenti, nonche' al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche'
il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo di
esclusivita' anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della
polizia municipale. Per la medesima finalita', non trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
222. Per il comparto scuola e AFAM, nonche' per le universita',
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore.
223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti:
«2017/2018».
224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, delle citta' metropolitane e delle province
adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici
giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,
il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con
funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nonche', per le funzioni specifiche
attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri. E' escluso altresi' il personale delle
agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle
dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente
rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno
provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto
decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero
provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con
conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti
derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1,
lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al
presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede
esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli
obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da
recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati
dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti
dall'applicazione del comma 228.
227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano
ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di
garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei
decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7
agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a
tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle
risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al
netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, e'
assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacita'
assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente
comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali.
228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli
enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del
2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno
2011 a seguito di fusione nonche' le unioni di comuni possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato
dal servizio nell'anno precedente.
230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni
per l'anno 2016.
231. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente:
«2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e
«2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017»,
«2018», «2019», «2020» e «2021».
232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad euro 23,5
milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 231 e,
quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente n.
53823530 presso la societa' Poste italiane Spa. Gli ulteriori
risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui al primo
periodo all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al
netto di quanto effettivamente versato.
233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonche' a 5,8 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di
mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui
nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il
completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito
regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale
«Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo
disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui
al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede
mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base
alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio» sono soppresse.
236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi
degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con
particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente.
237. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola».
239. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine
e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti
salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre
assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento
tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela
dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino
ambientale».
240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono
di pubblica utilita'. I relativi titoli abilitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita'»;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi sono svolte con le modalita' di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico,
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima
fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente
coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la
fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato
esaurimento del giacimento, nonche' la fase di ripristino finale».
241. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche'» sono soppresse.
242. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n.
239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma».
243. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8
della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo
stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, e' ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31
dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella
prescritta dal presente comma, questa si intende gia' adempiuta.
244. All'articolo 4 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni
2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le
parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'
altresi' autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di
euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere
dall'anno 2018».
245. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2016, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016,
di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno
2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per
l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804
per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro
37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere
dall'anno 2025.
246. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui agli articoli
15, 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.
247. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' e' incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il
Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di
ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
248. L'assegnazione alle singole universita' dei fondi di cui al
comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei risultati della
valutazione della qualita' della ricerca (VQR).
249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui
al comma 247 e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri
di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e
istituzioni di ricerca.
250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente
non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da 247 a 249 rimane a
disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre
finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni
di ricerca.
251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della
situazione di bilancio delle singole universita', all'articolo 66,
comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione
di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le
limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240».
252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 57 milioni di euro
per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno
2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
253. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ferma restando la
disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai
corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire
dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo
professionale, al fine di rafforzare la propria posizione
previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e
al pagamento della relativa contribuzione presso la "Quota A" del
Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui
all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e le modalita' del
versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione
dell'ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacita'
reddituale degli interessati. Per le finalita' di cui al presente
comma, l'ente puo' favorire l'iscrizione e il pagamento della
contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche
attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita', e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il
Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' incrementato di 54.750.000 euro
per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
255. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n.
407, e' incrementata di 250.000 euro annui.
256. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».
257. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste
negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi
stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e
riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo'
chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio
retribuito per non piu' di due anni. Il trattenimento in servizio e'
autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e
dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da
contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di
libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali,
relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione scolastica, e' istituito, presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di individuazione dei destinatari del
suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), nonche' di assegnazione e di erogazione
dello stesso.
259. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre
2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016
e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge
nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono
optare, con le modalita' definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo».
260. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente
capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca,
le costituende societa' composte da professori, ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca
di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di
ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri soggetti
indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in
possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri
interventi di sostegno su progetto o programma, purche' residenti
ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»;
b) al comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque
finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto
tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della
ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto
o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si
impegnano a costituire o a concorrere alla nuova societa'».
261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive
modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del
prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e
nei territori adriatici ad essa viciniori, e' costituito l'Istituto
superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante
trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma
istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e' adottato lo statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
In sede di prima applicazione lo statuto e' deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal direttore in carica dell'ISIA di
Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. In sede di definizione del
regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai corsi
decentrati a Pescara dell'ISIA di Roma e' sempre garantita la
possibilita' del completamento del percorso di studi previsto
dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
263. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa
alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 265 resa
possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del
diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa, i complessivi importi
indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono cosi'
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni
di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015,
2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per
l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni
di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0
milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022
e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la
rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per
effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente
comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno
2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per
l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto
a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per
l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della
legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo del predetto comma 235 e' incrementata di 497 milioni di euro
per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni
di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.
264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio e verifica relativa alle misure di
salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di
cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del
procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento
dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai
sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto
la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza
dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico
a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto
di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le
salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni,
dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11
e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive
modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a
198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della
legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8
ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012,
n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16
aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi,
stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle
vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione
straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attivita' lavorativa
entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale
edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante
il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento
volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei
mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento,
relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla
presente lettera, puo' comunque essere effettuato solo con
riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione
dell'indennita' di mobilita' o del trattamento speciale edile
indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione
dell'indennita' di mobilita', ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attivita' di lavoro
subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano
rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione
dell'indennita' stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso
alle salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per
assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011.
266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' come specificato nel
medesimo comma 265.
267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di
cui al comma 265, non puo' avere decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di
rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le
relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei
limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei
commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dai commi da 265 a 267.
269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS
ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione
della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10
ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre
2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre».
270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel
limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro
per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di
euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171
milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno
2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263,
sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al
precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di
euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno
2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di
euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1
milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021,
114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 172.466 soggetti.
271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e' altresi' incrementata, sulla base dei risparmi
accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti
a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di
euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per
ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per
l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014
iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di
rendiconto 2015.
272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai
commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi
263 e 271, e' ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387
milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018,
215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno
2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri
conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per
le situazioni di disagio previste dalla presente legge,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta di
124 milioni di euro per l'anno 2016.
274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
275. Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si
applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza
diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1,
comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano
maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2015 e 2016.
276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo con una dotazione pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato
all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale
disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di
cui al presente comma sulla base di criteri e modalita' stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale
rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito
produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione
adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero
periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in
essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il
periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono
riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai
lavoratori interessati e alle modalita' di certificazione da parte
degli enti competenti.
278. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime
dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a
seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto
nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno
trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la
fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali
dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al
pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per
le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e'
dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non
patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e
le modalita' di erogazione delle prestazioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
279. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
280. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al
31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro
domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 1996
non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a
decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la
facolta' prevista al predetto articolo 1, comma 9, e' estesa anche
alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla
predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorche'
la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale
data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di
calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianita' di
cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla
copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge,
e' ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di
euro per l'anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del
monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere
una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con
particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e
agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione
della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo
periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri
previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del
presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora
dall'attivita' di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti
un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di
cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla
proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento
legislativo verra' disposto l'impiego delle risorse non utilizzate
per interventi con finalita' analoghe a quelle di cui al presente
comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.
282. Al fine di sostenere la genitorialita', il beneficio di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.
92, e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,
ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a
10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
283. Ai medesimi fini di cui al comma 282, il beneficio di cui
all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.
92, e' riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici
autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalita' di
utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive
della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di
vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non
superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al
beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto
di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento,
ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro
dipendente e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta la
contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente
alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41,
comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il
beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di cui al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di
cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione
territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al
lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro,
accedere alla facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui
al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione
territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della
relativa cessazione secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma e'
riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti
e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del
presente comma e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui
al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche
in via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande
finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri
derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al
bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di
una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme
versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo
precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri
derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte
quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente
disposizione, e' versata prioritariamente al Fondo di rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della
somma complessiva.
285. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione
stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai
sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5,
i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarieta' di
cui al titolo II del presente decreto possono versare la
contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di
retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono
riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
286. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dal comma 281 nonche' delle minori entrate derivanti dalle
misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati
di cui al comma 290, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta'
intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono
sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;
b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018».
287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali
e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento
corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore
medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai
ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza
dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente non puo' risultare inferiore a zero.
288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo
della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via
definitiva con decorrenza dal 1º gennaio 2015, le operazioni di
conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non
sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015;
esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per
l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con
riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle
pensioni per l'anno 2015.
289. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate
derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 290:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, e' ridotta di
58 milioni di euro per l'anno 2018;
b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per
l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro
per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni.
290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000
euro»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
291. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, e'
ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89
milioni di euro per l'anno 2017.
292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di
mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione
familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel
corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura
fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di
idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni
di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilita'
presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e
destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore
degli aventi diritto per l'anno 2015.
293. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36
milioni di euro per l'anno 2017.
294. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello
Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni
di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione
delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione professionale, di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le
finalita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.
295. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti
alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano
ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto
1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il
31 dicembre 2013, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle
condizioni di cui al comma 297 del presente articolo.
296. Per le finalita' di cui al comma 295 e' autorizzata la spesa
annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono
erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso
l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base
dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al
comma 295 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo comma
295. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento,
anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma
296, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 295.
298. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e' abrogato. La conseguente cumulabilita'
opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
299. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' inserito il seguente:
«113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma
2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano
anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e
2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente
con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º
gennaio 2016».
300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai
commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 15,1 milioni di
euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8
milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno
2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per
l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di
euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 18,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni.