201. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel
perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato
decreto, alla promozione di un welfare di comunita', attraverso
interventi e misure di contrasto alle poverta', alle fragilita'
sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e
assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa
e integrazione degli immigrati nonche' di dotazione di strumentazioni
per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'articolo
114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione
di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione
pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' riconosciuto alle
fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a
condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti
richiedenti nell'ambito dell'attivita' non commerciale.
202. Il contributo di cui al comma 201 e' assegnato, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con
cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di
casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni
di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito
d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle
fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la
corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione.
Il riconoscimento del credito d'imposta e' comunicato dall'Agenzia
delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza
all'ACRI.
203. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad esaurimento delle
risorse annue disponibili, e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in
cui il credito e' utilizzato e puo' essere utilizzato esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito.
205. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo
gli standard europei, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020.
206. Il Fondo di cui al comma 205 e' finalizzato all'effettuazione
di studi di fattibilita' e allo sviluppo di capacita' delle pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi
di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
207. Le modalita' di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al
comma 205, nonche' le relative aree di intervento sono stabilite con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 30 marzo 2018.
208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di
prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta'
sociale »;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti:
«g-bis) "medicinali destinati alla donazione": i medicinali
inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento
primario e secondario integro, in corso di validita', correttamente
conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli
stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i
medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di
prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I
farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni,
danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere
l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla qualita', tracciabilita',
sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o
farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi
medicinali. Possono altresi' essere donati, nel rispetto dei principi
stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le
modalita' previste dalla circolare del Ministro della salute del 23
marzo 2017, i medicinali per i quali non e' ancora stata autorizzata
l'immissione in commercio in Italia;
g-ter) "soggetti donatori del farmaco": le farmacie, i grossisti,
le parafarmacie, come individuate ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i
loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i
loro distributori;
g-quater) "articoli di medicazione": gli articoli di cui al
numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g-quinquies) "altri prodotti": i prodotti che saranno
individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) »;
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo
puo' avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti
indicati dai componenti di cui al comma 1, lettera b), nonche' di
altri esperti di settore »;
d) all'articolo 9, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le campagne di promozione di modelli di consumo e di
acquisto improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita' e
le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese
sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori
presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »;
e) all'articolo 11:
1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le
seguenti: « integrati o di rete, »;
2) al comma 2, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le
seguenti: « integrati o di rete »;
f) all'articolo 16:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Disposizioni
fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di
medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale »;
2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni,
qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli
enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente
legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto del
Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma
1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di
cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da
garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della
persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli
integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici,
dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu'
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione
che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di
trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, ovvero un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via
telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate
in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei
dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento
equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base
dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di
eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per le cessioni
che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a
15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del
mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione
trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei
documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonche'
l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo
diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano
effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale »;
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 7, le parole: « destinati a fini di solidarieta'
sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma
15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente
articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1,
lettera e), del presente articolo »;
g) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, commi
350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;
h) dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 ».
209. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto
2016, n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali
di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3
luglio 2017, n. 117 ».
210. All'articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: « gli enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli
enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
211. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «
gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».
212. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155,
le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 ».
213. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: « enti del Terzo
settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice
del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «enti
del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo periodo, le
parole: « Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
106» sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore di
cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, ».
214. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale
attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di
nuova autoimprenditorialita' e di lavoro autonomo mediante l'accesso
agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e
alle donne, e' assegnato all'Ente nazionale per il microcredito un
contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
215. Al fine di garantire la realizzazione delle attivita'
istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
nonche' la loro continuita', possono essere previsti appositi
finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) -
Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi
piani di attivita', i Ministeri membri dell'Osservatorio di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007 possono
stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il
suddetto Istituto.
216. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse
all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di
minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della
legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorita' garante e'
autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unita' di personale,
collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112,
per gli anni 2018, 2019 e 2020.
217. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, le parole: « , con esclusione del lavoro domestico »
sono soppresse.
218. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole:« commi 1 e 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia
sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente
capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito
o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla
denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del
soggetto denunciante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di
mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche'
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non
sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di
primo grado, la responsabilita' penale del denunciante per i reati di
calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087
del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da
garantire l'integrita' fisica e morale e la dignita' dei lavoratori,
anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le
iniziative, di natura informativa e formativa, piu' opportune al fine
di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e
le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi
di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignita'
di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su
principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ».
219. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di
Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza,
le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n.
206, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23
novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio
2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2003, n. 56.
220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne
vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, e' attribuito, per un periodo massimo di trentasei
mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle
aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di
assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo
precedente.
221. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 2 milioni di euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento
delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione
dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonche' per
il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito
dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
222. Dopo l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127,
iscritta sul medesimo Fondo ».
223. Per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre
2018, nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte
per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di
pubblica utilita' e dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente
utili (ASU).
224. Per le finalita' del comma 223 del presente articolo, le
disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.
225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui
all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo
1, con riferimento all'entita' della spesa sostenuta a livello
statale.
226. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma
511 e' abrogato.
227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:
a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e
archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel
rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione;
b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese,
delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;
c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura;
d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.
228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di
fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e
sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini
dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui
al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma
statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi
titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a
metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalita' e i tempi
stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e
nei successivi atti d'istruzione:
a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli
studenti e dei laureati delle universita' del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui
consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un
protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici
di AGEA;
g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto
edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente
geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei
terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.
229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228
costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti
volti al contrasto della poverta' educativa minorile nel territorio
nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma
228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con
l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario
di cui al presente comma.
231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale
triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13
del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del
Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso
collegati fino all'adozione del nuovo decreto.
232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le
operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di
censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonche' mediante
specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per
i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei
Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento
dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di
indagine e le modalita' di organizzazione ed esecuzione delle
operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli
organi intermedi di rilevazione, nonche' le modalita' di svolgimento
delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie
circolari, stabilisce altresi':
a) i criteri e le modalita' per l'affidamento, anche mediante
specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e
organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti
allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma
associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei
contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le modalita' e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da
archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento
delle operazioni censuarie;
c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la
protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
le modalita' di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con
frequenza inferiore alle tre unita', in conformita' all'articolo 13
del medesimo decreto; le modalita' della comunicazione dei dati
elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici
di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle rispettive finalita'
istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce,
tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalita'
di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del
censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della
popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione.
234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di
cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le
iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi
territoriali e dell'ordinamento ecografico.
235. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei
censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di
cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse
esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del
contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo
le modalita' indicate nei medesimi Piani.
236. La popolazione legale e' determinata con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la
metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di
censimento.
237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da
227 a 236 e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018,
di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro
51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere
dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno
2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno
2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal
processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte
dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari
disponibili, nonche' a valere sugli stanziamenti gia' autorizzati
dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalita'
dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236:
a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con
riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
238. Le societa' cooperative che ricorrono al prestito sociale sono
tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente
funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
239. L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.
240. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del
prestito sociale nelle societa' cooperative e le relative forme di
garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non
possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando
un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle
cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facolta' di
estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione
dell'interesse dei soci prestatori;
b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del
limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta
di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo
bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente
legge;
c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda
i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto
della societa', il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al
30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti
vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con
deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile,
oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia
dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per
cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda
il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei
due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicita'
cui sono tenute le societa' cooperative che ricorrono al prestito
sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al
fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del
rischio da adottare da parte delle societa' cooperative nei casi in
cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito
sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque
ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
241. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma
240, sono definite forme e modalita' del controllo e del monitoraggio
in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia
di prestito sociale da parte delle societa' cooperative di cui al
comma 240, lettera c).
242. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di
prestito sociale ».
243. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
e' integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con
riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle
cooperative.
244. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,e' sostituita dalla seguente:
«b) per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa'
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al
libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento ».
245. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario
e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da
evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di
Bologna e' qualificato come sito di interesse nazionale. Agli
interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza
dell'area e' destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.
All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
parole: « di bonifica e messa in sicurezza » sono sostituite dalle
seguenti: « urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire
la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ».
246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata
delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: «
durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il
periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le
seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di
bonifica, a condizione della continuita' del rapporto di lavoro in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata
della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza
del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei
lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;
2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di
euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6
milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno
2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per
l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».
247. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno
2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attivita' nei
reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre
ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente
e' autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2018.
248. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del
primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione.
249. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori
oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 248,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in
cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per
l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo
annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
250. Al fine di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione
sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivano
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e'
riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare
anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a
permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia
garantendo la continuita' dell'assistenza nei confronti degli
interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'eta'.
251. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite le modalita' di attuazione del comma 250.
252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di
famiglia, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di
eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito
complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro ».
253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale del caregiver familiare, come definito al comma
255.
255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si
prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il
secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il
terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche
croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso
di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia
titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
256. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma
254, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
257. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza
italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.
258. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana
all'Expo 2020 Dubai e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2018.
259. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni
internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni
internazionali site in Italia, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno
2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di
costruzione e di manutenzione di immobili di proprieta' pubblica in
uso alle predette organizzazioni internazionali.
260. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e
dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi
qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia puo' operare
quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una
nuova societa' da essa interamente controllata o attraverso una sua
societa' gia' esistente, il cui capitale puo' essere sottoscritto
ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili in virtu' dell'articolo 25, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al
rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non
di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli
operatori nazionali nella loro attivita' nei predetti Paesi. Le
garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore
di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla
controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette
attivita'. Allo scopo Invitalia puo' avvalersi del supporto tecnico
di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime
stipulata.
261. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da
Invitalia nei Paesi di cui al comma 260 sono definite con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare
delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, sulla base
dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
delle indicazioni fornite a livello internazionale dal GAFI-FATF,
nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione
dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione
gestiti con il sostegno dello Stato.
262. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito
dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 260 sono garantiti
dallo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata a prima domanda,
con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, e' onerosa e
conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in
materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Invitalia, la garanzia e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra
l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e
alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato; il parere
dell'IVASS e' espresso entro quindici giorni dalla relativa
richiesta.
263. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale
degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai
sensi dei commi da 260 a 266, nonche' i limiti globali degli impegni
assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato
nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
264. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei commi da 260 a 266, con una
dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse
sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto
presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente
importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
altresi' alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla
garanzia.
265. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della
garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto
stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei
soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 264.
266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e' definito
l'ambito di applicazione dei commi da 260 a 265, con particolare
riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 264,
nonche' all'operativita' di Invitalia quale istituzione finanziaria,
tenuto anche conto delle funzioni e delle operativita' svolte da SACE
S.p.a.
267. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
«9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e
all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni
assunti dalla societa' SACE S.p.A. relativi alle operazioni
riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi
strategici di destinazione ovvero societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di
fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese
e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle
operazioni di "export banca" di cui all'articolo 8 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al
comma 9 e secondo le modalita' di cui ai commi 9-quinquies e
9-sexies.
9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di
cui al comma 9-quater, nonche' l'ambito di applicazione del medesimo
comma e le modalita' di funzionamento della garanzia dello Stato,
sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello
sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni gia'
assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi
assicurabili dalla societa' SACE S.p.A., degli accordi
internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione
europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti
all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater e'
rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso
verso la societa' SACE S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa
di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e
garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la
garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS). In virtu' della garanzia dello Stato di cui al
comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni
di cui al medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione
calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo "Arrangement on
Officially Supported Export Credits" dell'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verra'
retrocessa allo Stato secondo le modalita' di cui al comma 9-octies.
9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica
quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
9-octies. Per le finalita' di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e
9-sexies, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia
dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione
iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verra'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla SACE S.p.A.,
al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione
derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla
concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere
assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la
dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle
risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate
dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, nonche' delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
268. Ai cittadini italiani nonche' agli enti e alle societa'
italiane gia' operanti in Venezuela e in Libia, che alla data in
entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano
subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della
situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno
2013 e in Libia dall'anno 2011, puo' essere concesso un contributo a
parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione
delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse
disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato
subentra, di diritto e in proporzione all'entita' del contributo
erogato, nella titolarita' del credito vantato dagli aventi diritto.
A tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con
la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno
o piu' decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalita'
per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento
del contributo nonche', nel rispetto del limite di spesa, i criteri e
le modalita' di corresponsione del contributo medesimo.
269. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire una piu' efficiente gestione delle
risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad
effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da
assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato
per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio, nonche' gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della
copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio
successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti
tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo
competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto
gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai
fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia,
il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del
Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita'
operativa »;
b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico:
a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di
cui all'articolo 14, i criteri di priorita' nell'utilizzo delle
risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare
alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse
disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16,
comma 1-bis, nonche' delle caratteristiche dell'esportazione, del
settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento,
degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per
l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad
assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa,
quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16,
comma 1-bis »;
c) all'articolo 14, comma 3, il primo periodo e' soppresso.
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche' il fondo
rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, e' il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di
presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato
dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto
Comitato.
271. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura
del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e
dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º
aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli
effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e
i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e,
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7
aprile 2000, n. 103, le parole da: « ad una retribuzione » fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « all'intera
retribuzione ».
272. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole da: « nel limite di » fino alla fine
del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un
contingente complessivo pari a 2.820 unita' »;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di quello di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
».
273. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato
dal comma 272, lettera a), e' autorizzata la spesa pari a euro
3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400 per l'anno 2019, euro
4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro
4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro
4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro
4.534.322 per l'anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall'anno
2027.
274. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami
per l'assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unita' di personale
appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi
inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni
2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a
decorrere dall'anno 2019.
275. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennita' di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno 2018,
euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro
9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro
10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro
10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026 ed euro
10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.
276. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli
interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti
interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la
promozione della lingua e cultura italiane all'estero, con
particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di
lingua e cultura italiane all'estero;
b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per
il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni
universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale
che abbia conseguito un dottorato di ricerca;
c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio
generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) e' abrogata;
d) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a favore dei
Comitati degli italiani all'estero;
e) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per
adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo
decreto;
f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore
delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che
abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a integrazione
della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della
stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 a
favore delle camere di commercio italiane all'estero;
i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione
delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare
condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in
Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a
situazioni di disagio sociale;
l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e
la guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella citta' di
Tripoli in Libia.
277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di
opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di
scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione
iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di riparto del fondo, attribuendo priorita' agli enti con popolazione
residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario
per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
278. La dotazione del fondo di cui al comma 277 e' annualmente
incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno,
rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
279. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e'
incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di
studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per
crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di
cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a
seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del
codice penale, nonche' al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei
medesimi nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale
somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la quota
restante e' destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli
interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti.
280. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso
agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del
regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
281. E' autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa
di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in
sicurezza, trasporto e installazione presso l'universita' degli studi
di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel
canale di Sicilia.
282. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e'
autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad assumere
fino a 10 unita' di livello dirigenziale non generale, con
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall'anno
2019.
283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell'Agenzia »
sono aggiunte le seguenti: « , nonche', limitatamente alle questioni
concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore
generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « all'ordine del giorno e »
sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto al primo
periodo, »;
b) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti,in fine,i seguenti
periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento,
previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure
anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento
dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo
35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. La garanzia e' svincolata in seguito
all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa »;
c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
«a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la
partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi
partner, individuati con delibera del CICS, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinche' finanzino, secondo modalita'
identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano
lo sviluppo dei Paesi medesimi ».
284. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) e' abrogata.
285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ad euro 1.427.390 annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
286. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »;
b) al comma 6, le parole: « e di euro 6.205.577 a decorrere
dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro
6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di
euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020 ».
287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al
terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso pubblico, di
prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione
straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite
della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a
decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione
del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:
a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato,
100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato,
200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di
finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato,
618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato,
619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di
finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
288. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata
l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di 400 unita', a valere sulle facolta'
assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni
avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell'anno 2017,
attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le
residue facolta' assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
289. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 300 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella
A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 300 unita'. Per la
copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con
decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica
quanto previsto dal comma 295.
290. Ai fini dell'attuazione dei commi 288 e 289 e' autorizzata la
spesa di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 annui a
decorrere dall'anno 2019.
291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista
dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata e' autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente
normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso,
continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza
e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di
appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino
all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni
dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie
gia' istituite.
293. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di
bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' riservata
un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento
all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi
del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri
istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
incrementato, nell'ambito delle unita' autorizzate per l'Arma dei
carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unita' in soprannumero
rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, il numero: « 88 » e' sostituito dal seguente: « 128
»;
b) alla lettera e), il numero: « 18 » e' sostituito dal seguente: «
22 »;
c) alla lettera f), il numero: « 24 » e' sostituito dal seguente: «
28 »;
d) alla lettera g), il numero: « 21 » e' sostituito dal seguente: «
53 ».
295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 288, 289 e
299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono
riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti
annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni,
che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno
tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche' di quelle di cui
all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il
limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'
eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta' fino a
40 anni sono necessari i soli requisiti gia' richiesti per
l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale
volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni
compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a
250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi'
effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni
nell'ultimo quadriennio. Per il personale con eta' superiore ai 46
anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato
a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui
lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi'
effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni
nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente
comma i criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al personale
volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai
fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto
antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco
competente per territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.
296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia
di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017,
possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle
graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per
l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
297. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « quattro anni » sono sostituite
dalle seguenti: « due anni »;
b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle
seguenti: « un anno ».
298. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « l'ordinamento giuridico »
sono inserite le seguenti: « ed economico »;
b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico del
personale » sono premesse le seguenti: « In sede di prima
applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di
entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento
giuridico ed economico del personale, »;
c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenuto conto delle
proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, puo' adeguare
il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse
disponibili per tale finalita', sulla base dei criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ».
299. Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro
per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455
euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di
216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno
2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per
l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro
per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559
euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.
300. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa.